MODALITA’ E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI DEL
MCC
MODALITA’ E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI DEL
CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO S.C.
SOMMARIO
1 - OGGETTO 4
2 - AMBITO DI APPLICAZIONE 4
3 - DEFINIZIONI 5
4 - INDIVIDUAZIONE DEL TIPO UTENTE 5
5 - SCELTA DELLA TENSIONE DI CONNESSIONE 5
6 - SOLUZIONI TECNICHE CONVENZIONALI PER LA CONNESSIONE DI UTENTI ATTIVI ALLE RETI BT A 220/380 V E MT A 20 KV 6
7 - SPECIFICA TECNICA DELLA MISURA 7
8 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE PER CONNESSIONI IN BT A 220/380V E MT A 20 KV 7
8.1 RICHIESTA DI CONNESSIONE 7
8.2 CORRISPETTIVO PER L’OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO 10
8.3 CASI DI DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA O RIFIUTO 11
9 - ITER PROCEDURALE PER LA CONNESSIONE DI UTENTI ATTIVI CONNESSI ALLE RETI BT A 220/380V E MT A 20 KV 12
9.1 PREVENTIVO 12
9.2 ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO 16
9.3 REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE 18
9.4 ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE 19
10 - OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA CONNESSIONE DI UTENTI ATTIVI CONNESSI ALLE RETI BT A 220/380V E MT A 20 KV 21
10.1 PROCEDIMENTO UNICO 21
10.2 ALTRI CASI 21
10.3 DISPOSIZIONI COMUNI 23
11 - REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELLA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE LA CUI CONNESSIONE SIA EROGATA ALLA TENSIONE DI 20 KV 23
11.1 COLLAUDO DELLE OPERE REALIZZATE DAL RICHIEDENTE 25
11.2 PRESA IN CARICO DEGLI IMPIANTI DI RETE A 20 KV REALIZZATI DAL RICHIEDENTE 26
12 - GARANZIA PER LE CONNESSIONI IN AREA CRITICA O SU LINEA CRITICA27
13 - ITER PROCEDURALE E CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE PER LA CONNESSIONE DI UTENTI ATTIVI ALLE RETI AT A 00-00-000 KV 28
14 - ALLEGATI 28
1 - OGGETTO
In data 23 luglio 2008 è stata pubblicata la delibera ARG/elt n. 99/08 “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessioni di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)”
In data 8 agosto 2008 è stata pubblicata la delibera ARG/elt n. 119/08 che aggiorna alcuni articoli della Del. AEEG n. 333/07 e la norma CEI 0-16.
In data 04/08/2010 è stata pubblicata la delibera ARG/elt n.125/10 che modifica il TICA in alcuni suoi punti, in particolare con l’introduzione della garanzia per le richieste di connessione relative ad aree critiche, ai sensi dell’art. 4.2 della delibera stessa.
Le sopracitate delibere dell’Autorità sono consultabili al sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Consorzio Elettrico Industriale di Stenico s.c., di seguito CEIS, in qualità di gestore di reti elettriche con obbligo di connessione di terzi, provvede con il presente documento a definire le modalità procedurali e le condizioni tecnico-economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi di impianti di produzione di energia elettrica, anche per il tramite di un punto di connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi esistente.
2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Si precisa che CEIS gestisce linee in bassa tensione a 220/380 V e in media tensione a 20 kV..
Le modalità e condizioni descritte nel presente documento si applicano alle richieste di nuove connessioni e alle richieste di adeguamento di una connessione esistente conseguenti alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o alla modifica di impianti di produzione esistenti.
3 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente documento si applicano le definizioni delle delibere dell’Autorità ARG/elt n. 33/08 (CEI 0-16), ARG/elt n.119/08, ARG/elt n. 99/08, AEEG n. 333/07, AEEG n. 348/07.
4 - INDIVIDUAZIONE DEL TIPO UTENTE
Ai fini dell’applicazione del presente documento valgono le seguenti definizioni:
• per Utente passivo viene considerato il soggetto che preleva solo energia dalla rete per uso proprio
• per Utente attivo viene considerato il soggetto che immette solo energia in rete indipendentemente dalla proprietà dell’impianto
• l’Utente che alternativamente immette o preleva energia dalla rete, definito normalmente autoproduttore, verrà assimilato all’Utente passivo o attivo in ragione della prevalenza fra la potenza massima di connessione in prelievo e la potenza massima di connessione in immissione; con valori di prelievo e di immissione con una differenza dell’ordine del ± 5%.
5 - SCELTA DELLA TENSIONE DI CONNESSIONE
Come prescritto dall’Art.2.4 della delibera ARG/elt n. 99/08 e s.m.i., il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione è determinato sulla base delle seguenti condizioni:
a) per potenze in immissione richieste fino a 100 kW, il servizio di connessione è erogato in bassa tensione;
b) per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 6.000 kW, il servizio di connessione è erogato in media tensione;
c) per potenze in immissione richieste superiori a 6.000 kW la domanda deve essere presentata a Terna;
d) nel caso di connessione esistente, il servizio di connessione è erogato al livello di tensione della connessione esistente nei limiti di potenza già disponibile per la connessione
e) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) - b) e c) non escludono la possibilità, sulla base di scelte tecniche effettuate da Consorzio Elettrico Industriale di Stenico s.c., di erogare il servizio di connessione in bassa o media tensione per potenze in immissione richieste superiori, rispettivamente, a 100 kW o a 6.000 kW.
In base a quanto previsto al punto e), la scelta del livello di tensione alla quale connettere un impianto per la produzione di energia elettrica alla rete verrà effettuata caso per caso da CEIS, sulla base delle verifiche preliminari durante le quali verranno tenute in debita considerazione:
• la potenza di connessione prevista
• la capacità di trasporto e le caratteristiche della linea di bassa tensione interessata alla connessione
• le potenze dei carichi passivi e le potenze di eventuali impianti per la produzione di energia già connessi alla stessa linea
• la variazione dei parametri (tensione, corrente di corto circuito) prevista in seguito alla connessione, nonché la verifica della selettività delle protezioni di linea.
Ferme restando le tensioni di connessione bt previste, rispettivamente di :
• 220 V (F+N) per connessioni a reti monofase
• 380 V (3F+N) per connessioni a reti trifase
in alcune aree CEIS gestisce reti di distribuzione e linee esercite a 900 V trifase alimentanti trasformazioni bt/bt 900/400 V.
Le connessioni di impianti per la produzione di energia elettrica a reti monofase saranno di norma effettuate fino ad una potenza di connessione massima di 6 kW, limite oltre la quale le connessioni saranno effettuate a reti trifasi. [FF1]
6 - SOLUZIONI TECNICHE CONVENZIONALI PER LA CONNESSIONE DI UTENTI ATTIVI ALLE RETI BT A 220/380 V E MT A 20 KV
Le modalità per la realizzazione dell’interfaccia degli impianti di produzione di energia elettrica con la rete a bassa tensione di CEIS, sono regolamentate nel documento “Istruzioni Tecniche per la Connessione” (ITC) allegato al presente documento.
Per le connessioni in Media Tensione, non avendo inviato all’Autorità alcuna richiesta di deroga, Consorzio Elettrico Industriale di Stenico s.c. ha adottato in toto la RTC Regole Tecniche di Connessione del CEI (Norma CEI 0-16) che viene applicata a partire dal 01 settembre 2008.
Ulteriori specifiche tecniche relative a materiali ed apparecchiature necessarie per la redazione del progetto e realizzazione degli impianti, qualora realizzati a cura del richiedente, saranno comunicate da CEIS ai richiedenti la connessione.
7 - SPECIFICA TECNICA DELLA MISURA
Come stabilito nell’art. 3 comma 3.2 dell’allegato A alla delibera AEEG ARG/elt n.125/10 CEIS ha definito una specifica tecnica sulla misura, funzionale anche all’attività di validazione dell’impianto di produzione e delle sue unità di produzione di energia elettrica (UP) ai fini della misura.
Tale specifica stabilisce che:
- sul punto di connessione vengano installati misuratori bidirezionali e nel caso in cui il produttore intenda accedere ad incentivazioni che richiedano la misura dell’energia prodotta, si provveda all’installazione di un ulteriore misuratore bidirezionale per l’energia prodotta dall’impianto di produzione;
- i criteri e le modalità con cui i richiedenti devono presentare lo schema unifilare di impianto necessario alla validazione dell’impianto/UP ai fini della misura, e all’identificazione, all’interno di tale schema, dei punti di misura ove collocare i misuratori (PM), degli eventuali punti virtuali di immissione (PVI) e punti virtuali di generazione (PVG) sono le stesse secondo cui viene presentata la richiesta di connessione;
- le informazioni relative alle apparecchiature di misura compatibili con i sistemi di tele lettura di CEIS sono quelle pubblicate sul sito della società nei documenti “Misuratori approvati da Consorzio Elettrico Industriale di Stenico s.c.” e nei documenti relativi alle regole tecniche per la connessione di produttori alle reti BT, MT e AT.
8 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE PER CONNESSIONI IN BT A 220/380V E MT A 20 KV
8.1 RICHIESTA DI CONNESSIONE
La richiesta di connessione relativa a nuovi produttori o aumenti di potenza di connessione, per impianti che immettono energia in rete, dovrà essere presentata a CEIS con le seguenti modalità:
• A mezzo posta al seguente indirizzo: Consorzio Elettrico Industriale di Stenico s.c. – Xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxx Xxxxx - XX
• Tramite lo sportello dedicato alla ricezione delle richieste di connessione attive, aperto presso la sede di Ponte Arche negli orari indicati sul sito internet di CEIS
• Con consegna a mano presso il protocollo della sede di Ponte Arche
Per eventuali informazioni di carattere generale o tecnico è possibile rivolgersi allo sportello connessioni attive negli orari indicati sul sito internet di CEIS o in alternativa contattare un tecnico CEIS utilizzando il seguente numero telefonico 0465-701416.
Il richiedente deve fornire:
a) i dati identificativi del richiedente
b) il valore della potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione, espressa in kW
c) la potenza nominale dell’impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di connessione, ovvero il valore dell’aumento di potenza dell’impianto di generazione elettrica installato
d) in caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, i dati identificativi del punto di connessione esistente, unitamente alla potenza già disponibile in immissione e alla potenza già disponibile in prelievo
e) la fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica
f) la data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto, di conclusione di detti lavori di realizzazione e di entrata in esercizio dell’impianto di produzione
g) la documentazione progettuale degli interventi previsti secondo quanto indicato nella norma CEI 0-2, ivi compreso lo schema unifilare dell’impianto
h) eventuali esigenze tecniche dell’utente della rete che possono influire sulla definizione della soluzione per la connessione
i) un piano particellare dell’opera che evidenzi le proprietà dei terreni sui quali l’impianto di produzione è destinato ad insistere
j) un documento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la disponibilità del sito oggetto dell’installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica. Tale documento deve indicare almeno i presupposti di tale disponibilità in termini di proprietà o di eventuali diritti di utilizzo. Detta disponibilità non è richiesta laddove la procedura autorizzativa richieda l’esistenza di un preventivo per la connessione già accettato
k) nel caso di impianti cogenerativi, l’eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui alla deliberazione n. 42/02; tale attestazione viene effettuata dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
l) nel caso di centrali ibride, l’eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03; tale attestazione viene effettuata dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
m) la potenza relativa all’alimentazione dei servizi ausiliari, espressa in kW;
n) la potenza richiesta in prelievo al termine del processo di connessione, espressa in kW, precisando se tale potenza è relativa alla sola alimentazione degli ausiliari di impianto o anche ad un altro centro di consumo; nei casi in cui la potenza richiesta in prelievo non contempli i servizi ausiliari (o li contempli in parte), occorre indicare i punti di connessione diversi attraverso cui avviene l’alimentazione dei servizi ausiliari;
o) lo schema unifilare, firmato da un tecnico abilitato, relativo alla parte di impianto allo stesso livello della tensione di consegna, ivi compresi i trasformatori dal livello della tensione di consegna ad altri livelli di tensione, nonché i dispositivi rilevanti ai fini della connessione (dispositivo generale, di interfaccia, di generatore; punti di misura di produzione e di scambio) a prescindere dal livello di tensione a cui detti dispositivi e punti di misura appartengono;
p) la destinazione d’uso dell’energia elettrica prelevata (precisando se l’energia elettrica prelevata viene unicamente destinata all’alimentazione dei servizi ausiliari o anche di altri carichi); nel caso in cui l’energia elettrica prelevata non venga esclusivamente utilizzata per l’alimentazione dei servizi ausiliari, la tipologia di cliente, evidenziando in particolare se il cliente è domestico;
q) la certificazione antimafia ai sensi del d.P.R. n. 252/98, nel caso di potenze in immissione richieste superiori a 1 MW;
r) l’eventuale suddivisione dell’impianto in diverse sezioni per le quali si prevede un’entrata in esercizio in tempi differenti;
s) nel caso di adeguamento della connessione esistente, la presenza di altri impianti di produzione di energia elettrica connessi alla rete
t) la destinazione commerciale presuntiva dell’energia elettrica prodotta (autoconsumo e vendita, vendita esclusiva al netto dell’autoconsumo da ausiliari, scambio sul posto, ritiro dedicato);
u) l’intenzione di richiedere gli incentivi previsti dalle normative vigenti, indicando quali;
v) l’eventuale esistenza di altri richiedenti con cui potrebbe essere possibile condividere l’impianto di rete per la connessione, qualora il richiedente disponga di informazioni;
w) l’eventuale autorizzazione a fornire i dati di cui al presente comma ad altri richiedenti e/o altri gestori di rete ai fini dell’attivazione del coordinamento tra gestori e ai fini dell’eventuale condivisione dell’impianto di rete per la connessione.
x) altri dati (es: le proprie esigenze tecniche) utili per la scelta della soluzione per la connessione
y) nel caso di connessioni da effettuarsi per il tramite di impianti di connessione esistenti per la produzione o per il consumo, ovvero per richieste di adeguamento della potenza di connessione il codice POD (se noto), unitamente alla potenza gia disponibile per la connessione
z) solo per impianti con P > 20 kW: eventuale dichiarazione che intende avvalersi di CEIS per il servizio di misura dell’energia elettrica prodotta (Del. AEEG n. 88/07)
aa) per impianti di qualsiasi potenza con previsione di cessione totale dell’energia o di cessione delle eccedenze ove la potenza immessa sia superiore alla potenza prelevata: eventuale dichiarazione che intende avvalersi di CEIS per il servizio di misura dell’energia elettrica immessa nel punto di interconnessione (Del. AEEG n. 348/07)
[FF2]
Il richiedente può indicare nella richiesta di connessione un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale CEIS dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione.
8.2 CORRISPETTIVO PER L’OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO
Il richiedente è tenuto a versare a Consorzio Elettrico Industriale di Stenico s.c. un corrispettivo per l’ottenimento del preventivo pari a:
a) 100 euro per potenze in immissione richieste fino a 50 kW
b) 200 euro per potenze in immissione richieste superiori a 50 kW e fino a 100 kW
c) 500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 500 kW
d) 1.500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 500 kW e fino a 1.000 kW
e) 2.500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW
Successivamente alla ricezione della richiesta di connessione, completa di tutte le informazioni e degli elaborati progettuali indicati, CEIS provvederà ad emettere fattura per il versamento del corrispettivo fisso.
Si precisa che qualora il richiedente lo abbia indicato sulla richiesta di connessione, e l’importo complessivo da fatturare sia inferiore a 2.000 € (IVA esclusa), il corrispettivo fisso sarà fatturato unitamente al corrispettivo per la connessione.
Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità indicate sulla fattura (mediante bollettino bancario Freccia o bonifico su c/c bancario di CEIS).
La documentazione attestante il pagamento del corrispettivo dovrà essere inoltrata a CEIS con le seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Consorzio Elettrico Industriale di Stenico s.c. – Xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxx Xxxxx (XX)
- a mezzo FAX al numero 0000-000000
La data di ricezione della suddetta documentazione costituisce la data di avvio del tempo di messa a disposizione del preventivo (tale data coincide invece con la data di ricezione della domanda nel caso in cui il richiedente scelga di pagare il corrispettivo fisso contestualmente all’accettazione del preventivo).
8.3 CASI DI DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA O RIFIUTO
Se la documentazione trasmessa o presentata dal soggetto responsabile della connessione dovesse risultare sommaria, carente o incompleta, CEIS ne richiederà l’integrazione, riservandosi inoltre la possibilità di respingere la documentazione pervenuta o consegnata incompleta.
Nei casi in cui, sulla base della normativa vigente, la domanda non possa essere positivamente accolta da CEIS, la stessa provvederà ad informarne il richiedente mediante apposita comunicazione scritta.
9 - ITER PROCEDURALE PER LA CONNESSIONE DI UTENTI ATTIVI CONNESSI ALLE RETI BT A 220/380V E MT A 20 KV
9.1 PREVENTIVO
Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è pari al massimo a:
a) 20 (venti) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste fino a 100 kW
b) 45 (quarantacinque) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 1.000 kW
c) 60 (sessanta) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW
Nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l’adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione a disposizione di CEIS è incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi qualora il medesimo ne dia comunicazione al richiedente entro le tempistiche di cui alle lettere a), b) o c).
Le richieste di connessione di impianti di produzione da fonti rinnovabili (cfr D.Lgs. 387/03) saranno trattate da CEIS prioritariamente a parità di data del protocollo rispetto alla richiesta di impianti di produzione del tipo convenzionale.
Il preventivo per la connessione rimarrà valido per 45 (quarantacinque) giorni lavorativi. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo potrà essere successivamente preteso da CEIS nei confronti del richiedente per l’esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo, fatti salvi gli adeguamenti del corrispettivo di connessione a seguito di eventuali modifiche della soluzione per la connessione derivanti dalla procedura autorizzativi.
In seguito al ricevimento della documentazione attestante il pagamento del corrispettivo previsto al precedente punto 8.2 (o in seguito al ricevimento della domanda completa nel caso in cui il richiedente abbia richiesto di pagare il corrispettivo fisso in occasione dell’accettazione del preventivo), CEIS contatta il soggetto responsabile della connessione (o altro soggetto da questo indicato) e propone un eventuale appuntamento per l’effettuazione di un sopralluogo congiunto, al fine di valutare la soluzione tecnica per l’effettuazione della connessione, il posizionamento del/i gruppi di misura (misura dell’energia immessa e eventuale misura dell’energia prodotta) e le conseguenti opere da realizzare a cura dello stesso soggetto responsabile per la connessione.
Quest’ultimo può richiedere che l’appuntamento venga rimandato (posticipato); in questo caso il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione, verrà computato al netto dell’intervallo di tempo intercorrente tra la data proposta da CEIS e la data richiesta dal soggetto responsabile della connessione.
A valle dell’eventuale sopralluogo, effettuate le verifiche tecniche finalizzate a valutare l’impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta, CEIS fornirà con comunicazione scritta al soggetto responsabile della connessione, il preventivo di spesa che conterrà:
a) la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione, distinguendo tra lavori semplici e lavori complessi, come definiti al comma 1.1, lettere t) ed u) della delibera ARG/Elt n° 99/08 e s.m.i.,
b) la soluzione tecnica minima generale (STMG) per la connessione identificata, di norma, sulla base delle soluzioni di tipo standard tra quelle indicate nei documenti allegati STS per la bassa tensione e RTC (CEI 0-16) per la Media tensione
c) la descrizione e le specifiche tecniche per l’approntamento di eventuali opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione o la richiesta di messa a disposizione di porzioni di terreno a cura del soggetto responsabile della connessione
d) il corrispettivo per la connessione, come definito all’articolo 12 o 13 della delibera ARG/elt n° 99/08 e s.m.i., evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente la parte di tale corrispettivo che il medesimo dovrà versare all’atto di accettazione del preventivo, pari al 30% del totale, e la parte, pari al restante 70%, che dovrà versare alla conclusione delle opere di propria competenza (salvo ulteriore rateizzazione per i casi indicati al punto 9.2 delle presenti MCC). I costi medi unitari delle soluzioni tecniche standard di cui all’Art. 13 della Delibera ARG/Elt n. 99/08 e s.m.i.,, sono riportati in allegato al presente documento.
Per importi complessivi inferiori a 2.000 € (IVA esclusa), come somma tra il corrispettivo per l’ottenimento del preventivo e il corrispettivo per la connessione, in fase di richiesta il richiedente può avvalersi della possibilità di pagare il tutto in un’unica soluzione all’atto di accettazione del preventivo, come previsto al punto 12.6 della Del. ARG/elt 99/08 e s.m.[FF3]i.
e) l’elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell’autorizzazione dell’impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione,
unitamente ad un prospetto informativo indicante l’origine da cui discende l’obbligatorietà di ciascun adempimento;
f) il termine previsto per la realizzazione della connessione, come definito all’art. 9.3 della delibera ARG/Elt n° 99/08 e s.m.i.
g) un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione (codice di rintracciabilità) unitamente al nominativo di un referente di CEIS a cui fare riferimento per tutto l’iter della pratica di connessione. A tal fine sarà comunicato anche un contatto telefonico ed un indirizzo di posta elettronica per poter comunicare col predetto responsabile della pratica
h) nel caso di connessione di impianti da fonti rinnovabili, i riferimenti di CEIS ai fini della convocazione della medesima nell’ambito del procedimento unico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03
i) il codice POD da utilizzarsi per la gestione e la trasmissione dei dati tecnici relativi al punto di connessione. Nel caso di nuove connessioni viene rilasciato un nuovo codice POD;
j) una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
k) la specifica tecnica sulla misura di cui al comma 3.2, lettera o) della delibera 99/08 e s.m.i.;
l) le responsabilità inerenti il servizio di misura dell’energia elettrica prodotta, immessa e prelevata e quali criteri (in termini di posizionamento, accessibilità e caratteristiche) il richiedente debba rispettare nella scelta e nell’installazione delle apparecchiature di misura, nel caso in cui il medesimo ne abbia la responsabilità;
m) i costi e le modalità di avvalimento di CEIS per lo svolgimento delle attività di misura nei casi in cui la responsabilità di una o più attività sia in capo al richiedente;
n) la modulistica che il richiedente deve utilizzare all’atto dell’accettazione del preventivo comprensiva delle informazioni relative all’applicazione degli articoli 9, 16, 32 e 33 della delibera 99/08 e s.m.i.;
o) nel caso in cui l’impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia asservito a più richiedenti, le indicazioni necessarie per poter avviare il coordinamento tra i richiedenti, qualora decidessero di seguire in proprio l’iter autorizzativo o la realizzazione della connessione, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 16 della delibera;
p) l’informazione del fatto che l’impianto di rete per la connessione, o una sua parte, è già oggetto di realizzazione in proprio da parte di un richiedente come previsto dall’articolo 16, eventualmente specificando le tempistiche già concordate con tale soggetto ai sensi del comma 16.2 della delibera;
q) le attività che dovranno essere effettuate parallelamente alla connessione, e in particolare:
- la sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento in prelievo e in immissione;
- la registrazione in GAUDÌ dell’impianto di produzione e delle relative UP (dopo l’attivazione del Portale da parte della Società TERNA);
- le comunicazioni da inoltrare ai diversi responsabili al fine di poter concludere l’iter effettuando l’entrata in esercizio commerciale dell’impianto.
r) la descrizione di eventuali adeguamenti degli impianti di competenza del soggetto responsabile della connessione nel punto di immissione
Nel caso in cui il richiedente abbia indicato un punto per la connessione, il preventivo deve prevedere la connessione nel punto di rete indicato dal richiedente.
Qualora nel punto di rete indicato dal richiedente non sia possibile effettuare la connessione dell’intera potenza in immissione richiesta, il preventivo per la connessione indicherà la massima potenza in immissione che può essere connessa al predetto punto di rete. In tal caso, CEIS indicherà tutti i motivi e le spiegazioni del caso atti a giustificare il suddetto valore massimo di potenza.
CEIS può proporre soluzioni alternative qualora, a suo parere, rispondano alle finalità di consentire la connessione dell’intera potenza richiesta e di soddisfare, al tempo stesso, l’esigenza di minimizzare la soluzione tecnica per la connessione.
Il richiedente può chiedere a CEIS una modifica del preventivo entro il termine di validità del preventivo stesso (45 giorni lavorativi); in questi casi, il richiedente, all’atto della richiesta di modifica del preventivo, versa a CEIS un corrispettivo pari alla metà di quello definito al comma 6.6 della Del. 99/08 e s.m.i..
CEIS, entro le medesime tempistiche di cui al comma 7.1 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, CEIS è tenuta ad evidenziare le motivazioni.
Qualora il richiedente preferisca una soluzione tecnica per la connessione più costosa di quella inizialmente indicata da CEIS e qualora tale soluzione sia realizzabile, nel ridefinire il preventivo, CEIS determina il corrispettivo per la connessione sulla base dei costi convenzionali di cui all’allegato CMU-MT, anche nei casi di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02.
9.2 ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO
Qualora intenda accettare il preventivo, il soggetto responsabile della connessione dovrà restituire, entro la data indicata sul preventivo per la connessione, il modulo di accettazione corredato da:
a) l’eventuale istanza di cui ai commi 9.8 (gestione in proprio delle pratiche autorizzative) e
16.1 (realizzazione in proprio dell’impianto di rete per al connessione e delle modifiche alla rete esistente). A tal fine fa fede la data di accettazione del preventivo per la connessione come definita al comma 1.1, lettera e);
b) nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW, qualora non già indicato nella richiesta di connessione, l’eventuale decisione di avvalersi di CEIS per il servizio di misura dell’energia elettrica prodotta, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione n. 88/07;
c) nel caso in cui il punto di connessione debba essere asservito ad un impianto di produzione i cui prelievi saranno finalizzati esclusivamente all’attività di produzione di energia elettrica, l’eventuale decisione di avvalersi di CEIS per l’installazione e la manutenzione del misuratore dell’energia elettrica immessa e prelevata, ai sensi della Del. AEEG n.348/07 e nel rispetto di quanto previsto dal Testo Integrato Trasporto
Nel caso in cui sia previsto un corrispettivo per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, il richiedente dovrà indicare sul modulo se intende avvalersi di CEIS per la predisposizione della documentazione e per la gestione dell’iter autorizzativo.
In tal caso, il cliente dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto per tale servizio. Tale corrispettivo viene determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate da CEIS in allegato al presente documento (CGIA).
CEIS provvederà quindi ad emettere fattura per l’importo dovuto all’atto di accettazione, indicato nel preventivo, tenendo conto delle istanze presentate dal richiedente.
Il richiedente procederà quindi al pagamento della fattura e all’invio della documentazione attestante il pagamento con le stesse modalità descritte al punto 8.2.
La data di ricezione della suddetta documentazione costituisce l’avvio del tempo di realizzazione della connessione.
Nel caso in cui il richiedente abbia indicato un punto per la connessione, all’atto dell’accettazione il richiedente può optare, rinunciando alla soluzione per la connessione relativa al punto di rete indicato dal medesimo soggetto, per l’elaborazione di un nuovo preventivo relativo alla potenza in
immissione richiesta. L’esercizio di tale opzione è considerata come una nuova richiesta di connessione decorrente dalla predetta data di comunicazione, trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal richiedente e alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una normale richiesta di connessione.
Il preventivo accettato, per il quale CEIS ha riservato la capacità di rete, può essere ulteriormente modificato, previo accordo tra CEIS e il richiedente, nei casi in cui la modifica del preventivo non comporta alterazioni della STMG o al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell’evoluzione del sistema elettrico locale. E’ consentito lo spostamento dell’impianto di produzione, qualora tale spostamento sia direttamente attribuibile all’iter autorizzativo ovvero imputabile ad atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero imputabile ad altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente e opportunamente documentabili.
Il richiedente che accetta il preventivo è tenuto a realizzare le opere di sua competenza indicate nel preventivo.
Completate tali opere, il richiedente è tenuto a trasmettere a CEIS:
- la comunicazione di completamento delle opere medesime;
- l’attestazione di avvenuta registrazione dell’anagrafica impianto all’interno di GAUDI’ rilasciata da Terna ai sensi dell’articolo 36, qualora non già trasmessa;
- la documentazione attestante il pagamento della quota del corrispettivo per la connessione di cui al comma 7.3, lettera d).della delibera e riportato nel preventivo.
CEIS provvederà quindi ad emettere fattura per l’importo dovuto in tale fase, indicato nel preventivo.
Il richiedente procederà quindi al pagamento della fattura e all’invio della documentazione attestante il pagamento con le stesse modalità descritte al punto 8.2.
Per importi superiori a € 200.000,00 (duecentomila/00) IVA esclusa, tale importo potrà essere ulteriormente suddiviso, su richiesta del richiedente, in un primo versamento pari al 50% del preventivo, da saldare a conclusione delle opere a cura del richiedente, ed un saldo finale (pari al rimanente 20%) alla conclusione dei lavori di competenza CEIS e comunque prima dell’attivazione della connessione.
Se l’accettazione non viene inoltrata entro i termini previsti, la richiesta di connessione si intende decaduta.
9.3 REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE
Nel caso di:
a) lavori semplici, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 30 (trenta) giorni lavorativi;
b) lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 (novanta) giorni lavorativi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro.
Nel caso in cui la realizzazione della connessione sia impedita dalla impraticabilità del terreno sul sito di connessione Consorzio Elettrico Industriale di Stenico s.c. comunica al richiedente la sospensione della prestazione e il tempo di realizzazione della connessione decorre dalla data in cui il richiedente comunica la praticabilità dei terreni interessati.
Qualora sia necessaria, ai fini della realizzazione della connessione, l’effettuazione di un sopralluogo e il richiedente chieda che l’appuntamento fissato da CEIS sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta da CEIS e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di realizzazione della connessione.
Nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l’ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui al comma 9.6 della Del. 99/08 e s.m.i.. Eventuali ritardi nell’attuazione di quanto disposto al comma 9.6 sono conteggiati nel tempo di realizzazione della connessione.
Durante i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, il richiedente provvede, con cadenza almeno trimestrale, ad inviare a CEIS un aggiornamento del crono-programma di realizzazione dell’impianto, aggiornando in particolare la data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione.
Il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, invia a CEIS la comunicazione di ultimazione dei lavori, corredata dalla eventuale documentazione tecnica prevista dalle MCC di CEIS e provvede ad aggiornare il sistema GAUDÌ evidenziando l’avvenuta ultimazione dei lavori. Tale comunicazione deve essere effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e, in caso di controllo, deve essere eventualmente verificabile sulla base di idonea documentazione.
Ultimata la realizzazione dell’impianto di connessione, CEIS invia al richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione e di disponibilità all’entrata in esercizio della connessione.
Nella predetta comunicazione, CEIS segnala gli ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata. Contestualmente, CEIS segnala a Terna, per il tramite di GAUDÌ, il completamento dell’impianto per la connessione.
9.4 ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE
Qualora l’invio della comunicazione di ultimazione dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione sia successivo alla conclusione dei lavori di competenza di CEIS, la medesima ha 10 (dieci) giorni lavorativi di tempo per attivare la connessione.
CEIS predispone il regolamento di esercizio e lo invia al richiedente, il quale lo restituisce a CEIS completato e sottoscritto. Dopo aver ricevuto il regolamento di esercizio e dopo aver verificato la completezza delle informazioni, CEIS provvede a segnalare su GAUDÌ l’avvenuta sottoscrizione del regolamento di esercizio.
In occasione delle operazioni preliminari al primo parallelo, CEIS verifica la corrispondenza fra i dati comunicati dal richiedente in GAUDÌ, con particolare riferimento alle informazioni relative al punto di connessione e alle caratteristiche e al posizionamento dei misuratori. Qualora vi sia corrispondenza tra i dati e qualora siano rispettati i requisiti di cui al comma 10.11 della Del. 99/08, CEIS procede ad effettuare il primo parallelo dell’impianto e ad attivare la connessione.
Ai fini dell’attivazione della connessione, il richiedente deve:
a) aver sottoscritto il regolamento di esercizio di cui al comma 10.9;
b) aver ottenuto l’abilitazione commerciale delle UP sul GAUDÌ;
c) aver sottoscritto un contratto per la fornitura dell’energia elettrica prelevata.[FF4]
In assenza di un contratto già siglato, qualora l’energia elettrica prelevata sia unicamente destinata all’alimentazione dei servizi ausiliari dell’impianto di produzione, CEIS inserisce il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell’esercente la salvaguardia o la maggior tutela secondo la regolazione vigente e, decorsi 10 (dieci) giorni lavorativi dall’invio di tale informativa, procede comunque all’attivazione della connessione. CEIS, coerentemente con quanto previsto dalla
regolazione vigente, provvede a inserire il medesimo punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell’esercente la salvaguardia o la maggior tutela e a darne tempestiva comunicazione al medesimo esercente. Tale comunicazione deve essere effettuata attraverso un canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca a CEIS idonea documentazione elettronica attestante l’invio e l’avvenuta consegna. Nel caso in cui l’energia elettrica prelevata non serva solo per l’alimentazione dei servizi ausiliari, ai fini dell’attivazione del contratto di fornitura in prelievo, si applica la regolazione prevista per i clienti finali.
Entro 2 (due) giorni lavorativi dall’attivazione della connessione, CEIS provvede a confermare l’entrata in esercizio dell’impianto su GAUDÌ.
A seguito dell’attivazione della connessione, il richiedente acquisisce il diritto ad immettere e/o prelevare energia elettrica nella/dalla rete cui l’impianto è connesso nei limiti della potenza in immissione e della potenza in prelievo e nel rispetto:
a) delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall’Autorità;
b) del contratto di connessione sottoscritto;
c) delle regole e degli obblighi posti a carico del richiedente contenuti nel Codice di rete;
d) delle regole tecniche vigenti e applicabili nei casi specifici.
I rapporti tra CEIS e il richiedente, ai fini dell’erogazione del servizio di connessione, sono regolati nel contratto di connessione. Tale contratto è redatto sulla base delle condizioni di cui alla Del. 99/08 e reca, inoltre, le condizioni per la gestione dell’impianto di rete per la connessione, nonché per l’interoperabilità tra il medesimo e l’impianto elettrico che si connette, ivi incluso il regolamento di esercizio.
Qualora, durante l’esercizio dell’impianto di produzione, CEIS rilevi sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, ove tecnicamente possibile, CEIS modifica il valore della potenza in immissione richiesta e ricalcola il corrispettivo per la connessione sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo. CEIS applica al richiedente il triplo della differenza tra il corrispettivo per la connessione ricalcolato e il corrispettivo per la connessione determinato nel preventivo, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione. A tal fine, si considera come sistematico il superamento della potenza in immissione richiesta in almeno due distinti mesi nell’anno solare.
10 - OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA CONNESSIONE DI UTENTI ATTIVI CONNESSI ALLE RETI BT A 220/380V E MT A 20 KV
Ai fini dell’autorizzazione dell’impianto di rete per la connessione si presentano due possibilità:
10.1 PROCEDIMENTO UNICO
Nel caso in cui il richiedente si avvalga del procedimento unico previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03, CEIS, nell’ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, fornirà tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione della documentazione da presentare nell’ambito del procedimento unico. Il richiedente può richiedere a CEIS la predisposizione della documentazione da presentare nell’ambito del procedimento unico al fine dell’autorizzazione dell’impianto di rete per la connessione; in tal caso il richiedente versa a CEIS un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate da CEIS sul sito internet nell’allegato CGIA.
Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto
dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) validato da CEIS, inviando contestualmente a CEIS una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo.
Il richiedente è tenuto a informare tempestivamente CEIS dell’ottenimento delle autorizzazioni indicando il termine ultimo entro cui deve essere realizzato l’impianto di produzione, ovvero dell’esito negativo del procedimento autorizzativo unico.
10.2 ALTRI CASI
Nei casi diversi da quelli di cui al precedente punto 10.1, si applicano le seguenti disposizioni:
Consorzio Elettrico Industriale di Stenico s.c., nell’ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuta a fornire al richiedente gli elementi necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni di pertinenza del medesimo richiedente.
Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione, comprensiva di tutta la
documentazione necessaria, inviando contestualmente a CEIS una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo.
Il richiedente è tenuto a informare tempestivamente CEIS dell’ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione indicando il termine ultimo entro cui tale impianto deve essere realizzato, ovvero dell’esito negativo del procedimento autorizzativo.
Entro 30 (trenta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di ricevimento dell’accettazione del preventivo per la connessione inviata dal richiedente, CEIS è tenuta a presentare, dandone contestuale informazione al richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione in capo alla medesima impresa distributrice. Inoltre il responsabile della pratica informerà il richiedente, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell’iter autorizzativo dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tale iter.
CEIS consente al richiedente, previa istanza di quest’ultimo presentata all’atto dell’accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l’impianto per la connessione. In tale caso, il richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle predette procedure, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di tale documentazione XXXX, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’accettazione del preventivo, è tenuta a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per il richiedente, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione, da parte del medesimo richiedente, della documentazione da presentare nell’ambito del procedimento autorizzativo.
Nel caso in cui il richiedente decida di redigere il progetto dell’impianto di rete e degli eventuali interventi sulla rete esistente da presentare per l’iter autorizzativo, tale progetto deve essere validato da CEIS.
Il richiedente può richiedere a CEIS la predisposizione della documentazione da presentare nell’ambito del procedimento autorizzativo; in tal caso il richiedente versa a CEIS un corrispettivo
determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate da CEIS sul sito internet nell’allegato CGIA.
Nel caso in cui l’iter di autorizzazione per la realizzazione dell’impianto di rete per la connessione e/o l’iter di autorizzazione per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, qualora disgiunti dall’iter per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione, abbiano avuto esito negativo, entro 30 giorni lavorativi CEIS ne darà comunicazione al richiedente o il richiedente ne darà comunicazione a CEIS, qualora lo stesso abbia curato l’iter di autorizzazione.
10.3 DISPOSIZIONI COMUNI
Sia nel caso di procedimento unico che negli altri casi vale quanto segue:
- In seguito all’ottenimento delle autorizzazioni, qualora necessario, Consorzio Elettrico Industriale di Stenico s.c. trasmetterà al richiedente il preventivo aggiornato, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ottenimento delle autorizzazioni
- Nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l’iter per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione abbia avuto esito negativo, a decorrere dalla data di ricevimento dell’informativa inviata dal richiedente, decade il preventivo accettato per la connessione ed entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, CEIS restituisce la parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell’accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati
- Nei casi in cui l’impianto di rete per la connessione, o una sua parte, è condiviso tra più richiedenti, tali richiedenti hanno la facoltà di accordarsi sulla gestione dell’iter autorizzativo, dandone comunicazione a CEIS. In caso contrario, CEIS o il richiedente che, per primo, ottiene le necessarie autorizzazioni ne dà comunicazione agli altri richiedenti
- Nei casi in cui l’impianto di produzione non venga realizzato entro le tempistiche previste dall’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall’ente autorizzante, decade anche il preventivo accettato per la connessione.
11 - REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELLA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE LA CUI CONNESSIONE SIA EROGATA ALLA TENSIONE DI 20 KV
Per connessioni di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento e qualora la connessione sia erogata in media tensione, al richiedente è data
facoltà di realizzare in proprio l’impianto per la connessione nelle parti che non implichino l’effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente, vale a dire, di norma, la realizzazione dell’eventuale linea elettrica e dell’impianto per la consegna.
All’atto dell’accettazione del preventivo il richiedente avrà facoltà di presentare istanza di realizzazione in proprio della porzione di impianto per la connessione secondo quanto specificato nel preventivo per la connessione.
XXXX, xxxxx 00 (xxxxx) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’istanza di cui al comma 16.1, è tenuta ad inviare al richiedente gli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo i propri standard realizzativi. CEIS prevede la sottoscrizione di un contratto con il richiedente in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione,
Le parti di impianto che, sulla base delle specifiche tecniche che saranno fornite da CEIS a fronte della presentazione dell’apposita istanza, potranno essere progettate e realizzate dal richiedente, sono elencate nell’allegato che ne definisce anche i costi unitari (CMU-MT)
A seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, ovvero a seguito della comunicazione di cui al comma 9.10, il richiedente invia a CEIS il progetto esecutivo degli impianti di cui al comma
16.1 al fine di ottenere il parere di rispondenza ai requisiti tecnici. Contestualmente all’invio del progetto esecutivo, il richiedente invia anche la documentazione attestante il pagamento degli oneri di collaudo.
Gli impianti per la connessione realizzati dal richiedente ai sensi del comma 15.1 della delibera ARG/elt n° 88/08 sono resi disponibili a CEIS, per il collaudo e la conseguente accettazione.
A seguito dell’ottenimento del parere positivo sulla rispondenza del progetto ai requisiti tecnici, il richiedente avvia i lavori. Al termine della realizzazione in proprio, il richiedente invia a CEIS comunicazione del termine dei lavori, unitamente alla documentazione tecnica, giuridica ed autorizzativa connessa all’esercizio e alla gestione dei medesimi:
• progetto e layout degli impianti;
• versioni "come costruito" delle opere, dei layout e degli schemi di impianto;
• certificazioni di conformità delle apparecchiature;
• verbali di collaudo degli impianti costruiti;
• documentazione relativa alle eventuali autorizzazioni e concessioni ottenute direttamente dal richiedente;
• polizza assicurativa a favore di CEIS della durata di 10 (dieci) anni a partire dalla data di consegna degli impianti, a copertura dei costi connessi agli impianti realizzati, in considerazione degli eventuali vizi occulti non rilevabili in fase di consegna.
11.1 COLLAUDO DELLE OPERE REALIZZATE DAL RICHIEDENTE
Relativamente alla porzione dell’impianto di rete realizzato dal richiedente la connessione, deve essere data preventiva comunicazione a CEIS dell'inizio delle lavorazioni stesse e successivamente della loro conclusione.
CEIS si riserverà la facoltà di eseguire, anche durante l'esecuzione dei lavori e l'approntamento delle forniture, sopralluoghi mirati a verificare la corretta esecuzione delle opere (rispetto delle disposizioni tecniche progettuali CEIS, rispetto della normativa vigente in materia di distanze e di interferenze con altri servizi, ecc.) e la qualità e caratteristiche dei materiali forniti.
I materiali devono essere rispondenti alle norme tecniche vigenti; la rispondenza può essere dimostrata con l’apposizione del marchio di qualità sul materiale stesso o da dichiarazioni del fornitore. CEIS si riserverà di accertare la qualità dei materiali messi in opera dal richiedente, adottando i provvedimenti opportuni in caso di difformità.
Entro 20 giorni lavorativi dalla comunicazione di fine lavori, CEIS provvederà ad eseguire il collaudo ai fini dell’accettazione definitiva delle opere eseguite dal richiedente.
Il collaudo consisterà in un complesso di prove funzionali e di verifiche su opere, lavori e interventi eseguiti dal richiedente la connessione.
Il collaudo è eseguito da CEIS e/o da terzi per conto di CEIS espressamente incaricati dallo stesso e avverrà in contraddittorio con il richiedente la connessione.
I costi inerenti il collaudo sostenuti da CEIS sono a carico del richiedente la connessione, anche qualora lo stesso avesse esito negativo.
Collaudo positivo
In caso di collaudo positivo:
• CEIS comunica al richiedente l’avvenuto completamento dei lavori e la disponibilità all’attivazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente
deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata. Infine CEIS segnala a Terna, per il tramite di GAUDÌ, il completamento dell’impianto per la connessione.
• Il richiedente deve stipulare un’adeguata polizza assicurativa a favore di CEIS della durata di dieci anni a partire dalla data di collaudo, a copertura degli impianti realizzati, in considerazione degli eventuali vizi occulti non rilevabili in fase di collaudo.
• Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal completamento del collaudo e comunque non prima dell’atto di acquisizione delle opere realizzate, CEIS restituisce al richiedente il corrispettivo già versato dal medesimo richiedente ai sensi del comma 12.6, lettera a), maggiorato degli interessi legali. CEIS versa anche un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo relativo alle opere realizzate dal richiedente, come individuato nella STMG ai sensi del comma 8.3, lettera c), e il corrispettivo per la connessione di cui all’articolo 12 o i costi di cui al comma
7.5 ove applicato. Qualora detta differenza sia negativa, viene versata dal richiedente a CEIS entro le medesime tempistiche. In caso di ritardo, si applicano gli interessi legali.
Collaudo non positivo
Qualora, nel corso del collaudo, si riscontrino vizi o difformità d’esecuzione, il richiedente la connessione deve procedere all’eliminazione di tutti i difetti e/o ricostruire parte dell’impianto non regolare; successivamente lo stesso comunicherà a CEIS di aver provveduto, in conformità alle prescrizioni impartitegli, all'eliminazione di tutti i difetti, anche da eventuali opere similari controllate a propria cura e spese. CEIS si riserverà di verificare quanto dichiarato dal richiedente la connessione effettuando eventualmente ulteriori campionamenti o verifiche sui componenti, scelti discrezionalmente al fine di verificare l’effettiva regolarizzazione dei difetti.
11.2 PRESA IN CARICO DEGLI IMPIANTI DI RETE A 20 KV REALIZZATI DAL RICHIEDENTE
Per la presa in carico degli impianti di rete realizzati dal richiedente, CEIS stipulerà col richiedente un apposito “verbale di acquisizione degli impianti” ed un regolamento d'esercizio/contratto di connessione in cui saranno disciplinati i seguenti argomenti:
• punto di confine della connessione
• caratteristiche e tarature delle protezioni
• assetto normale del collegamento, manovre d'esercizio e personale autorizzato
• esercizio dei gruppi di generazione
• programmazione annuale dei lavori di manutenzione sugli impianti
• esercizio degli impianti in stato di emergenza
• manovre di messa fuori servizio per lavori
• manovre di messa fuori servizio per guasti
• modalità di accesso agli impianti e alle apparecchiature
• complessi di misura
• apparecchiature per il monitoraggio
• modalità di comunicazione tra le Parti e riferimenti telefonici personale referente
12 - GARANZIA PER LE CONNESSIONI IN AREA CRITICA O SU LINEA CRITICA
Il richiedente, qualora diverso da un cliente finale domestico, nel caso di impianti di produzione che dovranno essere connessi ad una linea critica o in un’area critica, all’atto dell’accettazione del preventivo, rende disponibile a CEIS una garanzia, sotto forma di fideiussione bancaria, di importo pari al prodotto tra la potenza ai fini della connessione, come definita dall’articolo 1, comma 1.1, lettera z) della delibera 99/08 e s.m.i., e i seguenti valori unitari:
- 20.250 €/MW nei casi di connessioni alle reti in alta e altissima tensione;
- 60.000 €/MW nei casi di connessioni alle reti in media tensione;
- 110 €/kW nei casi di connessioni alle reti in bassa tensione.
La condizione di area critica o di linea critica deve essere verificata in corrispondenza della data di ricevimento, da parte di CEIS, della richiesta di connessione. CEIS evidenzia, nel preventivo, la necessità di presentare la garanzia all’atto dell’accettazione.
La fideiussione dovrà essere stipulata utilizzando il testo-tipo allegato (all. FIDEIUSSIONE)
13 - ITER PROCEDURALE E CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE PER LA CONNESSIONE DI UTENTI ATTIVI ALLE RETI AT A 00-00-000 KV
Consorzio Elettrico Industriale di Stenico s.c. non è proprietario e/o gestore di reti a 00-00-000 kV.