CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI BLOCCO
CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI BLOCCO
CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI BLOCCO
Il presente contratto (il "Patto Parasociale" o "Patto") è stipulato in data [●] 2016 tra:
1. Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l., con sede legale in [●] in [●] n. [●], capitale sociale Euro [●], P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [●] [●], in persona del Legale Rappresentante Sig. [●] ("FSU");
2. Comune di Reggio Emilia con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
3. Comune di Parma con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
4. Comune di Piacenza con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
5. Comune di Scandiano con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
6. Comune di Correggio con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
7. Comune di Casalgrande con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
8. Comune di Guastalla con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
9. Comune di Quattro Castella con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
10. Comune di Sant'Ilario d'Enza con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
11. Comune di Cavriago con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
12. Comune di Novellara con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
13. Comune di Rubiera con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
14. Comune di Bagnolo in Piano con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
15. Comune di Cadelbosco di Sopra con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
16. Comune di Bibbiano con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
17. Comune di Montecchio Emilia con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
18. Comune di Albinea con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
19. Comune di Castelnovo di Sotto con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
20. Comune di Luzzara con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
21. Comune di San Xxxxxxx in Rio con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
22. Comune di Castelnovo né Monti con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
23. Comune di Fabbrico con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
24. Comune di Reggiolo con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
25. Comune di Gualtieri con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
26. Comune di San Polo d'Enza con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
27. Comune di Poviglio con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
28. Comune di Rio Saliceto con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
29. Comune di Campagnola Emilia con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
30. Comune di Vezzano sul Crostolo con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
31. Comune di Brescello con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
32. Comune di Gattatico con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
33. Comune di Boretto con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
34. Comune di Rolo con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
35. Comune di Campegine con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
36. Comune di Canossa con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
37. Comune di Carpineti con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
38. Comune di Casina con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
39. Comune di Baiso con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
40. Comune di Viano con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
41. Comune di Vetto con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
42. Comune di Toano con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
43. Comune di Noceto con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
44. Comune di Villa Minozzo con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
45. Comune di Ventasso (costituito per fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto con efficacia 1-1-2016) con sede in via della Libertà 36 in Busana, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
46. Comune di Sorbolo con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
47. Comune di Langhirano con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
48. Comune di Collecchio con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
49. Comune di Montechiarugolo con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
50. Comune di Lugagnano Val d'Arda con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
51. Comune di Mezzani con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
52. Comune di Sala Baganza con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
53. Comune di Felino con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
54. Comune di Soragna con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
55. Comune di Traversetolo con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
56. Comune di Polesine Zibello (costituito per fusione dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello con efficacia 1-1-2016) con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
57. Comune di Sissa Trecasali (costituito per fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali, con efficacia 1-1-2014) con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
58. Comune di Fontevivo con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
59. Comune di Roccabianca con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
60. Comune di S. Secondo Parmense con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
61. Comune di Tizzano Val Parma con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
62. Comune di Medesano con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
63. Comune di Fornovo di Taro con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
64. Comune di Busseto con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
65. Comune di Torrile con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
66. [Parma Infrastrutture S.p.A. con sede legale in [●] in [●] n. [●], capitale sociale Euro [●], P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [●] [●], in persona del Legale Rappresentante Sig. [●] (“Parma Infrastrutture”);]
(i Comuni indicati ai punti da 2 a 65, primo e ultimo compresi, [nonché Parma Infrastrutture ] sono definiti collettivamente le "Parti Emiliane").
FSU e le Parti Emiliane sono collettivamente denominati le "Parti" e, individualmente, la "Parte".
Premesso che:
A) Iren S.p.A. (“Iren” o la “Società”) è una società quotata alla Borsa Italiana S.p.A., ed ha assunto tale denominazione in data 1° luglio 2010, a seguito della fusione fra Iride S.p.A. e Enìa S.p.A.;
B) Iren è una multiutility che opera nei settori dell’energia elettrica (produzione, distribuzione e vendita), dell’energia termica per teleriscaldamento (produzione e vendita) del gas (distribuzione e vendita), della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento dei rifiuti) e dei servizi per le pubbliche amministrazioni;
C) le assemblee straordinarie di Enìa S.p.A. e Iride S.p.A. hanno approvato, rispettivamente in data 28 aprile 2009 ed in data 30 aprile 2009, la fusione per incorporazione di Enìa S.p.A. in Iride S.p.A. (la “Fusione”). La Fusione ha avuto efficacia a far data dal 1 luglio 2010;
D) in data 28 aprile 2010, è stato stipulato tra FSU e le Parti Emiliane un accordo di natura parasociale (il “Primo Patto”) relativo alla Società propedeutico alla fusione per incorporazione di Enìa S.p.A. in Iride S.p.A.;
E) le Parti al fine di garantire, anche post Fusione, lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo, hanno inteso con il Primo Patto principalmente (i) determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni dell'assemblea dei soci; e (ii) disciplinare taluni limiti alla circolazione delle azioni della Società;
F) le Parti in data 23 maggio 2013 hanno stipulato un accordo che ha modificato ed integrato il Primo Patto al fine di aggiornare la “governance” adottata dalla Società, mantenendo inalterati gli originari assetti ed equilibri esistenti tra le Parti in forza del Primo Patto;
G) la scadenza originaria del Primo Patto era fissata il 1° luglio 2013, ferma la possibilità di tacito rinnovo dapprima sino al 1° luglio 2015 e, successivamente, sino al 1° luglio 2017 e fatto salvo il diritto di recedere di ciascuna Parte esercitando tale facoltà entro il dodicesimo mese anteriore a ciascuna delle predette scadenze con efficacia dalla data di scadenza del Primo Patto;
H) nessuna delle Parti ha esercitato il diritto di recesso dal Primo Patto entro il dodicesimo mese anteriore il 1 luglio 2013 e, pertanto, il Patto si è tacitamente rinnovato per ulteriori due anni a far data dal 1 luglio 2013 e, dunque, sino al 1° luglio 2015 tra tutte le Parti;
I) entro il dodicesimo mese anteriore il 1° luglio 2015 esclusivamente il Comune di Parma, Parma Infrastrutture S.p.A., STT Holding S.p.A., il Consorzio Ambiente Pedemontano e il Comune di Castellarano hanno esercitato il diritto di recesso dal Primo Patto e, pertanto, il Primo Patto si è tacitamente rinnovato per ulteriori due anni a far data dal 1° luglio 2015 e, dunque, sino al 1° luglio 2017 tra tutte le Parti del Patto diverse dai predetti recedenti;
J) l’assemblea straordinaria dei soci di Iren è stata convocata in prima convocazione il giorno [4 maggio 2016 in unica convocazione] (l’“Assemblea 2016”) per approvare talune modifiche allo statuto della Società (il “Nuovo Statuto 2016”). Il Nuovo Statuto 2016 è qui Allegato sub 1;
K) con la sottoscrizione del presente patto parasociale (il “Patto Parasociale” o il “Patto”), le Parti intendono disciplinare i reciproci rapporti quali soci della Società, con ciò superando definitivamente il Primo Patto, anche al fine di ridefinire gli assetti ed equilibri determinati tra le Parti in forza del Primo Patto alla luce delle previsioni contenute nel Nuovo Statuto 2016 con riferimento alla possibilità per i soci di beneficiare della maggiorazione del voto ai sensi dell’articolo 127-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle relative disposizioni di attuazione.
Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:
1. PREMESSE - ALLEGATI - DEFINIZIONI
1.1 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Patto Parasociale.
1.2 In aggiunta ai termini definiti in altri articoli del Patto Parasociale, i termini di seguito elencati hanno il significato in appresso precisato per ciascuno di essi:
“Advisor”: ha il significato di cui all’art. 11.5(v).
“Assemblea”: si intende l’assemblea ordinaria e straordinaria, a seconda dei casi, dei soci della Società.
“Atto di Disposizione”: si intende qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: compravendita, acquisto o cessione per donazione, permuta, conferimento in società, compravendita in blocco, fusione,
scissione, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento, anche a termine, della proprietà o della nuda proprietà di un bene o di un complesso di beni.
“Aumento di Capitale Delegato”: indica l’aumento di capitale sociale delegato disciplinato dall’articolo 5.4 del Nuovo Statuto 2016.
“Azioni”: si intendono tutte le azioni ordinarie della Società detenute dalle Parti alla Data di Efficacia nonché tutte le ulteriori azioni ordinarie della Società che le Parti dovessero eventualmente venire a detenere, a qualsivoglia titolo, nel rispetto dei limiti di cui al successivo art. 11.3, e, pertanto, incluse le azioni ordinarie acquistate o detenute a seguito di operazioni di aumento di capitale, scissione, fusione, conversione di warrant o altri diritti connessi ad obbligazioni convertibili, nonché da conversione di azioni di risparmio, obbligazioni convertibili o warrant.
“Azioni Bloccate”: indica, per ciascuna Parte, esclusivamente le Azioni di cui all’Allegato 2 colonna (B) assoggettate a Sindacato di Blocco durante l’intero Periodo di Blocco, restando inteso che saranno considerate Azioni Bloccate per l’intera durata del Patto anche le Nuove Azioni Bloccate. [NOTA: la colonna conterrà l’indicazione di un numero complessivo di azioni rappresentante il 40% del capitale sociale, suddivise tra i soci con la medesima proporzione con la quale sono suddivise tra gli stessi tutte le azioni attualmente oggetto del sindacato di blocco, tenendo in considerazione anche tutte le Azioni attualmente di titolarità, direttamente o indirettamente, del Comune di Parma]
“Azioni Svincolate”: indica, per ciascuna Parte, esclusivamente le Azioni di cui all’Allegato 2 colonna (C), liberamente trasferibili da parte delle stesse con le modalità e le tempistiche indicate al successivo paragrafo 11.5. [NOTA: la colonna conterrà l’indicazione di un numero complessivo di azioni dato dalla differenza tra, da una parte, tutte le azioni di titolarità di una Parte e, dall’altra, le relative Azioni Bloccate e Azioni Trasferibili]
“Azioni Trasferibili”: indica, per ciascuna Parte, esclusivamente le Azioni di cui all’Allegato 2 colonna (D), liberamente trasferibili da parte delle stesse con le modalità e le tempistiche indicate al successivo paragrafo 11.5. [NOTA: la colonna conterrà l’indicazione di tutte le azioni attualmente di titolarità di ciascuna Parte diverse dalle azioni oggetto di sindacato di blocco ai sensi dell’attuale patto]
“Collegio Sindacale”: si intende il collegio sindacale della Società.
“Comitato del Sindacato” o “Comitato”: si intende il comitato di cui all'art. 4.1.
“Consiglio di Amministrazione”: si intende il consiglio di amministrazione della Società.
“Coordinatore del Patto”: si intende il membro del Comitato del Sindacato nominato dal medesimo Comitato.
“Data di Efficacia”: si intende la data in cui è stata convocata l’Assemblea 2016, e cioè il [4 maggio 2016].
“Delibere Assembleari con Voto Maggiorato”: ha il significato di cui all’articolo 6-bis
del Nuovo Statuto 2016.
“Elenco Speciale”: indica l’elenco speciale di cui all’articolo 6-ter del Nuovo Statuto 2016 istituito ai fini della maggiorazione del voto.
“Xxxxxx Xxxxxxxxxx”: si intende qualsiasi giorno lavorativo, diverso dal sabato e dalla domenica, in cui le banche siano aperte in Milano.
“Maggioranza dei Diritti di Voto”: indica il 50% più uno del totale dei diritti di voto spettanti complessivamente a tutti gli azionisti della Società con riferimento alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato.
“Mandatario”: si intende, con esclusivo riferimento alle Parti Emiliane, il Comune di Reggio Xxxxxx. Le Parti Emiliane attraverso la sottoscrizione del Patto conferiscono al Comune di Reggio Xxxxxx mandato irrevocabile in nome e per conto di ciascuna di esse, anche nell’interesse del Comune di Reggio Emilia, a esercitare i diritti alle stesse attribuiti dal Patto ogni qualvolta sia ivi previsto che tali diritti siano esercitati dal Mandatario. Le Parti Emiliane, inoltre, stabiliscono che il Sindaco pro tempore di Reggio Emilia sia il soggetto nominato dalle stesse a rappresentarle quale membro del Comitato del Sindacato, di cui all’art. 4.1 del Patto Parasociale. Fermo restando il conferimento del mandato irrevocabile, il Comune di Reggio Xxxxxx si impegna a rappresentare la volontà delle Parti Emiliane nell’ambito di quanto stabilito tra le Parti Emiliane in separati accordi parasociali.
“Materie Rilevanti Assembleari”: si intendono (i) le Delibere Assembleari con Voto Maggiorato; e (ii) le delibere assembleari relative alle seguenti materie (a) la modifica delle previsioni statutarie che disciplinano i limiti al possesso azionario; (b) la modifica delle previsioni statutarie relative alla composizione e nomina degli organi sociali; (c) le modifiche statutarie riguardanti i quorum costitutivi e deliberativi e le competenze delle assemblee e del consiglio di amministrazione; (d) la sede sociale; (e) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile) nonché altre operazioni straordinarie sul capitale, ad eccezione di quelle obbligatorie per legge; e (f) la liquidazione della Società.
“Nuove Azioni Bloccate”: indica le Azioni di titolarità di eventuali nuovi aderenti al Patto ai sensi del successivo paragrafo 13.5 che saranno conferite al Sindacato di Blocco il cui numero sarà determinato d’intesa tra il Comitato del Sindacato e il nuovo azionista.
“Nuove Azioni Cedibili”: indica, per ciascuna Parte, un numero di Azioni calcolato applicando la relativa Percentuale Rilevante per il numero delle Nuove Azioni Bloccate, che saranno svincolate dal Sindacato di Blocco e saranno trasferibili ai sensi del successivo art. 11.3.
“Nuovo Statuto 2016”: si intende lo statuto della Società qui Allegato sub 1.
“Parti Emiliane”: si intendono i soggetti indicati dai numeri da “2” a “65” nell’epigrafe del presente Patto Parasociale.
“Patto Parasociale” o “Patto”: si intende il presente contratto, le sue premesse e i suoi Allegati.
“Percentuale Rilevante”: indica, con riferimento a ciascuna Parte, la percentuale indicata nell’Allegato 2 colonna (E), restando inteso che nel caso in cui vengano vincolate al Patto Nuove Azioni Bloccate la Percentuale Rilevante sarà ricalcolata proporzionalmente dal Comitato di Sindacato. [NOTA: l’allegato indicherà la percentuale rappresentata dalle Azioni apportate dalla relativa Parte al Sindacato di Blocco durante il Periodo di Blocco rispetto al totale delle Azioni Bloccate]
“Periodo di Blocco”: si intende il periodo intercorrente tra Data di Efficacia e la Prima Data di Scadenza (inclusa) ovvero la Seconda Data di Scadenza (inclusa) in caso di successivo rinnovo del Patto.
“Prima Data di Scadenza”: ha il significato di cui all’art. 13.3. “Prima Finestra”: ha il significato di cui all’art. 11.5(i). “Prime Azioni Cedibili”: ha il significato di cui all’art. 11.5(i).
“Seconda Data di Scadenza”: ha il significato di cui all’art. 13.3. “Seconda Finestra”: ha il significato di cui all’art. 11.5(ii). “Seconde Azioni Cedibili”: ha il significato di cui all’art. 11.5(ii).
“Segretario del Sindacato”: si intende il segretario del Sindacato di cui all'art. 4.2.
“Sindacato di Blocco”: si intende la disciplina relativa ai vincoli al trasferimento delle Azioni Bloccate nei termini di cui alla successiva Sezione Terza.
“Sindacato di Voto”: si intende la disciplina degli accordi di consultazione e di voto relativamente alle Azioni di cui alla successiva Sezione Seconda.
“Società”: ha il significato di cui alla Premessa A).
“Soggetti Pubblici”: ha il significato di cui all’articolo 9 del Nuovo Statuto 2016. “Soglia Massima”: ha il significato di cui all’art. 11.5(iv).
“Termine di Iscrizione”: indica il termine iniziale per procedere all’iscrizione nell’Elenco Speciale come indicato dall’articolo 6.3-ter del Nuovo Statuto 2016.
“Vincolo di Intrasferibilità”: si intende il vincolo di intrasferibilità delle Azioni Bloccate di cui all'art. 11.1.
1.3 Nelle definizioni di cui al Patto Parasociale, a meno che il contesto richieda altrimenti, l'uso del genere maschile si intende comprensivo del genere femminile ed i termini al singolare includono anche il plurale e viceversa.
1.4 I termini indicati nel Patto sono calcolati secondo i giorni di calendario, compresi i giorni festivi, computando il giorno di scadenza ed escludendo il giorno iniziale. Ove il giorno
di scadenza non sia un Giorno Lavorativo tale termine sarà automaticamente differito al primo Giorno Lavorativo successivo.
1.5 Qualsiasi richiamo alla normativa deve intendersi come riferito alle norme primarie e secondarie di volta in volta vigenti.
Sezione Prima – Oggetto ed Organi del Sindacato
2. OGGETTO
2.1 Le Parti con il presente Patto:
(i) costituiscono un sindacato di voto delle Azioni nei termini di cui alla successiva Sezione Seconda (il “Sindacato di Voto”);
(ii) stabiliscono taluni limiti alla circolazione delle Azioni Bloccate nei termini di cui alla successiva Sezione Terza (il “Sindacato di Blocco”);
(iii) assumono gli ulteriori impegni ed obblighi di pagamento a titolo di penale in caso di inadempimento di cui alla successiva Sezione Quarta.
3. AZIONI VINCOLATE
3.1 Le Parti vincolano al Sindacato di Voto tutte le Azioni indicate all'Allegato 2, colonna (A), nonché tutte le ulteriori Azioni che verranno a detenere in costanza del Patto.
3.2 Le Parti vincolano al Sindacato di Blocco le Azioni Bloccate nei termini e alle condizioni di cui al successivo art. 11.
4. ORGANI DEL SINDACATO DI VOTO
Gli organi del Sindacato di Voto sono: il “Comitato del Sindacato”, il “Coordinatore del Patto” ed il “Segretario del Sindacato”.
4.1 Il Comitato del Sindacato ed il Coordinatore del Patto
4.1.1 Il Comitato ha funzioni di coordinamento tra le Parti del Patto Parasociale.
4.1.2 Il Comitato del Sindacato è composto dai seguenti 3 membri:
(i) il Sindaco pro tempore del Comune di Genova ed il Sindaco pro tempore
del Comune di Torino in rappresentanza di FSU, nonché
(ii) il Sindaco pro tempore del Comune di Reggio Xxxxxx in rappresentanza delle Parti Emiliane.
4.1.3 Il Comitato del Sindacato resterà in carica per tutta la durata del Patto. Ciascun membro del Comitato del Sindacato può delegare a partecipare alla riunione, in forma scritta, il Vice Sindaco del relativo Comune ovvero un componente della
Giunta dello stesso Comune. La delega deve risultare da atto scritto e comunicata alle Parti ai sensi dell'art. 14.9 del Patto.
4.1.3bis Le attività del Comitato del Sindacato saranno coordinate dal coordinatore del Patto (il “Coordinatore del Patto”). Il Coordinatore del Patto sarà nominato dal Comitato di Sindacato tra i membri del Comitato del Sindacato con rotazione ogni 12 mesi.
4.1.4 Il Comitato del Sindacato si riunisce ogni qual volta uno dei membri ne faccia richiesta con espresso impegno per il membro richiedente di rendersi parte diligente nella predisposizione della documentazione informativa e di tutto il materiale necessario per la trattazione delle materie poste all’ordine del giorno.
4.1.5 L’avviso di convocazione, che deve indicare la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione, deve essere inviato dal membro che richiede la convocazione a ciascun altro membro del Comitato a mezzo telefax, posta elettronica, raccomandata con avviso di ricevimento o corriere con avviso di ricevimento almeno 3 (tre) Giorni Lavorativi prima della data fissata per la riunione del Comitato del Sindacato o in caso di urgenza almeno 1 (uno) Giorno Lavorativo prima della data fissata per la riunione del Comitato del Sindacato.
4.1.6 Le riunioni del Comitato del Sindacato - salvo diverso unanime accordo tra i componenti del Comitato stesso - si svolgeranno nel Comune nel quale risiede il componente che ha convocato la riunione, fermo restando che i membri potranno prendere parte alle riunioni anche tramite videoconferenza o audioconferenza.
4.1.7 Alle riunioni del Comitato partecipa il Segretario del Sindacato, che provvederà a redigere il verbale della riunione, nel quale sarà riassunto lo svolgimento dei lavori e riportate le decisioni, da assumersi all’unanimità. Il verbale di ciascuna riunione sarà sottoscritto dal Segretario e dal Coordinatore del Patto. Le riunioni saranno presiedute dal Coordinatore del Patto.
4.1.8 Rientra tra le competenze dei membri del Comitato di Sindacato la designazione, con decisione unanime, del Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società sulla base di professionalità e competenze.
(i) A tal fine ogni qualvolta l’Assemblea della Società sia convocata per deliberare il rinnovo delle cariche sociali, il Coordinatore del Patto, o in difetto qualsivoglia altro membro, provvederà a convocare tempestivamente la riunione del Comitato del Sindacato da tenersi entro 7 giorni dalla data in cui è stato pubblicato l’avviso di convocazione dell’Assemblea di rinnovo cariche. Il Comitato di Sindacato si riunirà con cadenza periodica settimanale al fine di individuare Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società entro il terzo giorno (ultimo giorno compreso) (il “Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste”) prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste per la nomina degli amministratori o, ove non trovasse applicazione il voto di lista, entro il terzo giorno (ultimo
giorno compreso) (il “Termine per la Nomina con Designazione in Assemblea”) precedente il diverso termine applicabile per la nomina e/o per l’effettuazione degli adempimenti a ciò propedeutici. Qualora, entro i 7 giorni precedenti, a seconda dei casi, il Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste o il Termine per la Nomina con Designazione in Assemblea, il Comitato di Sindacato non abbia assunto la decisione in merito all’individuazione dei soggetti da designare per ciascuna delle cariche, le riunioni del comitato dovranno proseguire con cadenza giornaliera. Il Comitato di Sindacato farà tutto quanto possibile per assumere, anticipatamente, la predetta decisione entro il terzo giorno (compreso) precedente il Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste dimodoché possano completarsi le designazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della tempistica prevista all’art. 6.3. Ove vi fossero motivate ragioni che non consentissero di giungere alla decisione entro il terzo giorno (compreso) precedente il Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste: (a) il Comitato di Sindacato dovrà darne atto nell’ambito della riunione giornaliera;
(b) il termine di cui all’art. 6.3 per la comunicazione al Segretario del Sindacato delle designazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione da effettuarsi dalle Parti sarà automaticamente prorogato sino al giorno di calendario precedente la data coincidente con il Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste; e (c) il Coordinatore del Patto, ed in difetto ciascun membro del Comitato di Sindacato, sarà tenuto a darne immediata comunicazione alle Parti con le modalità di cui all’art. 14.9 del Patto.
(ii) Inoltre, ove in corso di mandato il Consiglio di Amministrazione della Società dovesse procedere con la nomina del Presidente e/o Vice–Presidente e/o Amministratore Delegato in sostituzione di quello precedentemente designato, il Coordinatore del Patto, o in difetto qualsivoglia altro membro, provvederà a convocare la riunione del Comitato del Sindacato entro il giorno successivo alla data in cui è stato comunicato che il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà procedere con la nomina del Presidente e/o Vice–Presidente e/o Amministratore Delegato della Società in sostituzione di quello precedentemente designato. Il Comitato di Sindacato, nel corso della prima riunione, concorderà la cadenza periodica delle riunioni del Comitato al fine di individuare Presidente e/o Vice Presidente e/o Amministratore Delegato della Società entro il giorno precedente (“Termine per la Designazione con Nomina in CdA”) la data in cui si terrà il Consiglio di Amministrazione per la relativa nomina. Qualora, entro i 4 giorni (precedenti il Termine per la Designazione con Nomina in CdA, il Comitato di Sindacato non abbia assunto la decisione in merito all’individuazione del/i soggetto/i da designare per ciascuna delle cariche, le riunioni del Comitato dovranno proseguire con cadenza giornaliera.
(iii) Ove il Comitato del Sindacato non designi all’unanimità, a seconda dei casi, il Presidente e/o il Vice Presidente e/o l’Amministratore Delegato entro, a seconda dei casi, il Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste o il Termine per la Designazione con Nomina in Assemblea o il Termine per la Designazione con Nomina in CdA, il Patto si risolverà automaticamente senza necessità di ulteriori comunicazioni e dovrà intendersi definitivamente risolto
ai sensi dell’art. 1360, comma 2 del cod. civ. con effetto dalla data di risoluzione. In tale evenienza il Coordinatore del Patto, ed in difetto ciascun membro del Comitato del Sindacato, sarà tenuto a darne immediata comunicazione alle Parti con le modalità di cui all’art. 14.9 del Patto.
4.1.9 Il Comitato del Sindacato dovrà verificare, con cadenza trimestrale sulla base delle risultanze del libro soci e dell’Elenco Speciale, se le Azioni Bloccate costituiscono la Maggioranza dei Diritti di Voto. Ove il Comitato del Sindacato accerti che le Azioni Bloccate non costituiscono la Maggioranza dei Diritti di Voto dovrà comunicare tale circostanza a tutte le Parti ai fini di cui al successivo art. 11.2.
4.2 Il Segretario del Sindacato
4.2.1 Il Segretario del Sindacato svolge le seguenti funzioni: (i) collaziona la lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dei successivi artt. 6 e 8 del Patto; (ii) trasmette alle Parti le manifestazioni di voto ricevute dalle Parti ai sensi del Patto Parasociale;
(iii) effettua tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie ai fini dell'esecuzione del Patto; (iv) redige e sottoscrive il verbale delle riunioni del Comitato e (v) effettua le comunicazioni di cui al precedente art. 4.1.9.
4.2.2 Il Segretario del Sindacato sarà nominato dal Comitato di Sindacato con decisione all’unanimità.
Sezione Seconda – Sindacato di Voto
5. SINDACATO DI VOTO
5.1 Le Parti intendono con il presente Patto assicurare che il diritto di voto nelle materie indicate alla presente Sezione Seconda sia esercitato dalle medesime nell’Assemblea in modo unitario ai sensi del Patto stesso.
5.2 Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si obbligano: (i) a presentare e a votare le liste per la nomina di amministratori e Sindaci della Società di cui ai successivi artt. 6 e 8, (ii) a far sì che i Consiglieri di Amministrazione conformino il proprio voto in Consiglio di Amministrazione a quanto previsto dall'art. 7 del Patto e (iii) a conformare il proprio voto nell’Assemblea in relazione alle materie indicate nei successivi articoli 6, 8, 9 e 10 del Patto Parasociale.
5.3 Il Segretario del Sindacato comunicherà – ai sensi dell'art. 14.9 - tempestivamente alle Parti Emiliane (nella persona del Mandatario) ed a FSU le determinazioni ricevute rispettivamente da FSU e dal Mandatario (per conto delle Parti Emiliane) ai sensi del Patto affinché ciascuna Parte possa coerentemente conformare il proprio voto nella relativa Assemblea della Società a quanto previsto nel presente Patto Parasociale sia per quanto riguarda le delibere in relazione alle materie di cui al successivo art. 10.1 sia per quanto riguarda la presentazione ed il voto delle liste dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 6 e 8.
6. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E MACRO ASSETTO ORGANIZZATIVO
6.1 Composizione del Consiglio di Amministrazione.
Le Parti si danno atto che per tutta la durata del Patto il Consiglio di Amministrazione sarà composto da n. 13 consiglieri di cui: n. 5 consiglieri designati da FSU, n. 3 consiglieri designati dalle Parti Emiliane, n. 3 consiglieri designati dal Comitato di Sindacato ai sensi dell’art. 4.1.8 che ricopriranno la carica di Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società e n. 2 consiglieri eletti dalle minoranze in conformità a quanto previsto dall’art. 19 del Nuovo Statuto 2016.
6.2 Le Parti si impegnano a presentare e votare congiuntamente la lista dei Consiglieri che verrà collazionata in conformità alle norme che seguono sub (A), (B) et (C):
(A) n. 5 Consiglieri designati da FSU.
A FSU spetterà designare i candidati consiglieri da contrassegnare nella lista con i numeri progressivi da 1 a 5 (primo e ultimo compreso). A FSU spetterà altresì designare un ulteriore candidato, da contrassegnare nella lista con il numero progressivo 12, che sarà eletto nel caso in cui nessuno dei soci diversi dalle Parti presenti una lista per l’elezione degli amministratori e/o voti uno od entrambi i n. 2 consiglieri di cui all’ultimo capoverso del presente art. 6.2;
(B) n. 3 Consiglieri designati dalle Parti Emiliane.
Alle Parti Emiliane spetterà designare i candidati consiglieri da contrassegnare nella lista con i numeri progressivi da 6 a 8 (primo e ultimo compreso). Alle Parti Emiliane spetterà altresì designare un ulteriore candidato, da contrassegnare nella lista con il numero progressivo 13, che sarà eletto nel caso in cui nessuno dei soci diversi dalle Parti presenti una lista per l’elezione degli amministratori e/o voti entrambi i n. 2 consiglieri di cui all’ultimo capoverso del presente art. 6.2;
(C) n. 3 consiglieri saranno designati dal Comitato di Sindacato ai sensi dell’art.
4.1.8 e ricopriranno la carica di Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società. I 3 candidati consiglieri designati dal Comitato di Sindacato saranno contrassegnati nella lista con i numeri progressivi da 9 a 11 (primo e ultimo compreso). Salvo diversa indicazione da parte del Comitato di Sindacato, saranno designati Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato della Società i candidati indicati nella lista consegnata al Segretario del Sindacato rispettivamente con i numeri 9, 10 e 11.
Resta inteso che n. 2 ulteriori consiglieri potranno essere designati, mediante voto di lista, dai soci diversi dalle Parti in conformità a quanto previsto dall’art. 19 del Nuovo Statuto 2016.
6.3 Le designazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione, corredate della documentazione di cui all'art. 20.5, lett. c) del Nuovo Statuto 2016, dovranno essere comunicate al Segretario del Sindacato:
(i) per quanto riguarda FSU, dal Presidente, ovvero qualora il Presidente non vi provveda dal Vice Presidente, ovvero nel caso di inerzia di entrambi dal procuratore speciale nominato in conformità allo statuto di FSU; e
(ii) dal Mandatario in rappresentanza delle Parti Emiliane,
entro i cinque giorni , salvo quanto previsto all’art. 4.1.8(ii), precedenti il termine di scadenza per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione complete di tutta la documentazione prevista e richiesta dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, nonché dallo statuto sociale come di volta in volta vigente per la nomina dei consiglieri di amministrazione. Sarà cura del Segretario del Sindacato comunicare tempestivamente alle Parti la lista che sarà presentata ai sensi del successivo capoverso.
Entro il medesimo termine ciascuna Parte dovrà far pervenire al Segretario del Sindacato in originale: (x) una certificazione dalla quale risulti la titolarità delle Azioni detenute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20.5 lett. a) del Nuovo Statuto 2016; nonché (y) una procura a presentare la lista.
Subordinatamente alla decisione del Comitato di Sindacato in merito alla designazione dei n. 3 consiglieri che assumeranno le cariche di Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato della Società, il Segretario del Sindacato presenterà alla Società, in nome e per conto di tutte le Parti, la lista ex art. 19.2(i) del Nuovo Statuto 2016 dei soggetti designati ai sensi del Patto quali membri del Consiglio di Amministrazione, nonché l'ulteriore documentazione accessoria richiesta dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, nonché dal Nuovo Statuto 2016.
6.4 Macro assetto organizzativo
Ciascuna Parte, si impegna a votare in assemblea per la nomina quale Presidente della Società del soggetto di volta in volta designato dal Comitato di Sindacato.
Le Parti si impegnano a fare tutto quanto possibile, nei limiti di legge e per quanto di competenza, affinché per tutta la durata del Patto:
(i) le cariche di Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società siano attribuite ai consiglieri designati dalle Parti per il tramite del Comitato di Sindacato ai sensi dell’art. 4.1.8;
(ii) al Presidente, Vice-Presidente e Amministratore Delegato della Società siano attribuite responsabilità, in linea con quelle indicate al punto “Struttura di vertice” del macro assetto organizzativo qui Allegato sub 3;
(iii) il macro assetto organizzativo del gruppo Iren sia in linea e recepisca quanto descritto nel documento Allegato sub 3.
Ciascuna Parte si impegna a fare tutto quanto possibile nei limiti di legge affinché gli Amministratori dalla stessa designati esercitino i loro diritti di voto in modo tale che le previsioni del Patto siano adempiute per tutta la durata dello stesso. Le Parti si impegnano a revocare ciascun amministratore della Società che eserciti il proprio diritto di voto in modo contrario o non in linea con quanto previsto nel presente art. 6.4, restando inteso che l’amministratore in sostituzione sarà nominato ai sensi del successivo art. 7.
7. SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
7.1 Nel caso in cui uno qualunque degli amministratori della Società cessi, per dimissioni o per qualsivoglia altra ragione, prima della scadenza del proprio periodo di carica, l'avente/ gli aventi diritto che ha/nno designato ai sensi del Patto Parasociale l’Amministratore venuto meno, provvederà/ nno a designare un nuovo Amministratore e:
(i) le Parti faranno tutto quanto in loro potere, nei limiti di legge e del Nuovo Statuto 2016, e per quanto di rispettiva competenza, affinché gli amministratori da esse designati nominino - mediante cooptazione - il soggetto così designato come nuovo amministratore della Società;
(ii) le Parti parteciperanno all’Assemblea convocata ai sensi dell’art. 2386, co. 1, cod. civ. per nominare amministratore il soggetto di cui al precedente punto (i), ovvero altro soggetto indicato dall'avente/ gli aventi diritto che ha/nno designato ai sensi del Patto Parasociale l’amministratore venuto meno.
La procedura di sostituzione dovrà anche rispettare (nei limiti di legge e del Nuovo Statuto 2016) la designazione da parte del Comitato di Sindacato di Presidente e/o Vice Presidente e/o Amministratore Delegato della Società ai sensi dell'art. 4.1.8 del Patto.
7.2 Nell'ipotesi di cui all'art. 7.1, le Parti si impegnano a fare tutto quanto in loro potere, nei limiti consentiti dalla legge, affinché non si tengano riunioni del Consiglio di Amministrazione che abbiano ad oggetto le materie di cui agli artt. 25.4 e 25.5 del Nuovo Statuto 2016 ovvero che non siano adottate delibere sulle predette materie sino a quando non si sia proceduto - su designazione dell'avente/degli aventi diritto che ha/nno designato ai sensi del Patto Parasociale l’amministratore venuto meno - all’insediamento del membro nominato ai sensi del Patto Parasociale in sostituzione di quello cessato.
8. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
8.1 Le Parti si danno atto che per tutta la durata del Patto il Collegio Sindacale sarà composto da n. tre Sindaci Effettivi e n. due supplenti di cui: n. 1 Sindaco Effettivo designato da FSU e n. 1 Sindaco Effettivo designato dalle Parti Emiliane.
8.2 Le Parti si impegnano a presentare congiuntamente la lista dei Sindaci che verrà determinata in conformità alle norme che seguono.
8.3 La lista dei Sindaci indicherà tanti candidati quanti saranno i membri del Collegio Sindacale da eleggere e sarà determinata secondo le modalità seguenti:
(i) FSU avrà diritto di designare il candidato da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo";
(ii) le Parti Emiliane avranno diritto di designare il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo";
(iii) FSU e le Parti Emiliane avranno diritto a rotazione di designare il candidato da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente". La prima designazione spetterà alle Parti Emiliane;
(iv) FSU e le Parti Emiliane avranno diritto a rotazione di designare il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente", e a designare il candidato da inserire al terzo posto della lista nella sezione “Sindaco Effettivo”. La prima designazione spetterà a FSU.
8.4 Le designazioni dei membri del Collegio Sindacale dovranno essere comunicate al Segretario del Sindacato:
- per quanto riguarda FSU, dal Presidente, ovvero qualora il Presidente non vi provveda dal Vice Presidente, ovvero nel caso di inerzia di entrambi dal procuratore speciale nominato in conformità allo statuto di FSU; e
- per quanto riguarda le Parti Emiliane dal Mandatario
entro i dieci giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del Collegio Sindacale complete di tutta la documentazione prevista e richiesta dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, nonché dallo statuto sociale di volta in volta vigente per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale da questi designati. Sarà cura del Segretario del Sindacato comunicare tempestivamente alle Parti la lista che sarà presentata – ai sensi del successivo capoverso.
Entro il medesimo termine ciascuna Parte dovrà far pervenire al Segretario del Sindacato in originale: (x) una certificazione dalla quale risulti la titolarità delle Azioni detenute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29.5 del Nuovo Statuto 2016; nonché (y) una procura a presentare la lista.
Il Segretario del Sindacato presenterà alla Società, in nome e per conto di tutte le Parti, la lista ex art. 28.2 del Nuovo Statuto 2016 dei soggetti designati quali membri del Collegio Sindacale della Società ai sensi del Patto, nonché l'ulteriore documentazione accessoria richiesta dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, nonché dal Nuovo Statuto 2016.
9. SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE
Qualora debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del Collegio Sindacale, le Parti provvederanno a proporre congiuntamente e votare in Assemblea il candidato alla sostituzione indicato su proposta dell’avente diritto che aveva designato il sindaco xxxxxxx.
10. ASSEMBLEA 2016 - OBBLIGO DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO SPECIALE – MATERIE RILEVANTI ASSEMBLEARI
10.1 Le Parti convengono che in sede di Assemblea 2016 ciascuna Parte dovrà votare a favore della approvazione del Nuovo Statuto 2016 e dell’Aumento di Capitale Delegato.
10.2 Le Parti si impegnano (i) a richiedere l’iscrizione di tutte le rispettive Azioni presso l’Elenco Speciale entro un mese dal Termine di Iscrizione, ai termini e alle condizioni di cui al Nuovo Statuto 2016; (ii) fatta eccezione per i trasferimenti delle Azioni consentiti ai sensi dell’art. 11.4, ad astenersi dal compiere, assumendo a tal fine l’impegno ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile in relazione alle proprie controllanti, qualsiasi operazione che possa determinare la cancellazione dall’Elenco Speciale e/o la perdita del diritto alla maggiorazione del diritto di voto in relazione alle proprie Azioni, e (iii) a non richiedere la cancellazione dell’Elenco Speciale né a rinunciare alla iscrizione all’Elenco Speciale e/o al diritto di maggiorazione del voto in relazione alle proprie Azioni.
10.3 Le Parti convengono che, per tutta la durata del Patto, in sede di Assemblea straordinaria dei soci della Società le Parti delibereranno a favore di una Materia Rilevante Assembleare solo qualora almeno 4 (quattro) giorni precedenti la data di prima convocazione di tale Assemblea della Società sia le Parti Emiliane (per il tramite del Mandatario) sia FSU (per il tramite dal Presidente, ovvero qualora il Presidente non vi provveda dal Vice Presidente, ovvero nel caso di inerzia di entrambi dal procuratore speciale nominato in conformità allo statuto di FSU) abbiano comunicato per iscritto al Segretario del Sindacato il proprio voto favorevole a tale delibera. A tal fine il Segretario del Sindacato, con un preavviso di almeno 2 (due) giorni rispetto alla data di prima convocazione di tale Assemblea della Società chiamata a deliberare su una delle Materie Rilevanti Assembleari, dovrà comunicare a ciascuna delle Parti le rispettive decisioni assunte. Pertanto:
(i) qualora le Parti Emiliane (per il tramite del Mandatario) e FSU non avessero entrambe espresso il proprio voto favorevole alla proposta di delibera di cui al presente art. 10.3 entro il termine qui previsto, ciascuna delle Parti dovrà partecipare alla relativa Assemblea della Società ed esprimere il proprio voto contrario all’assunzione della delibera stessa; mentre
(ii) qualora le Parti Emiliane (per il tramite del Mandatario) e FSU avessero entrambe espresso il proprio voto favorevole alla proposta di delibera di cui al presente art. 10.3 entro il termine qui previsto, ciascuna delle Parti dovrà partecipare alla relativa Assemblea della Società ed esprimere il proprio voto favorevole all’assunzione della delibera stessa.
Sezione terza – Sindacato di Blocco
11. VINCOLO DI INTRASFERIBILITÀ
11.1 Le Parti convengono che sono vincolate al Sindacato di Blocco esclusivamente tutte le Azioni Bloccate, per l’intera durata del Periodo di Blocco.
Le Parti si impegnano ed obbligano a non compiere Atti di Disposizione aventi per oggetto le Azioni Bloccate, nel corso di tutto il Periodo di Blocco (il “Vincolo di
Intrasferibilità”). Le Parti convengono inoltre che, qualora le Azioni Bloccate siano oggetto, in tutto o in parte, di costituzione o trasferimento di diritti reali di garanzia (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pegno), i corrispondenti diritti amministrativi (incluso il diritto di voto) siano, in sede di costituzione ovvero trasferimento, in capo alle stesse mantenuti.
Le Parti si danno reciprocamente atto che le Azioni Trasferibili e le Azioni Svincolate non sono vincolate al Sindacato di Blocco e sono liberamente trasferibili dalle stesse nel rispetto e in osservanza delle modalità previste dal successivo paragrafo 11.5.
11.2 Ciascuna Parte si impegna, ove il Comitato di Sindacato ai sensi del precedente paragrafo 4.1.9 accerti che le Azioni Bloccate non costituiscono la Maggioranza dei Diritti di Voto, a negoziare in buona fede le modalità ritenute più opportune per fare in modo che gli obiettivi di governance regolati dal presente Patto possano continuare ad essere attuati in modo sostanzialmente analogo a quanto qui previsto, fermo restando che le eventuali modifiche al Patto dovranno essere approvate con le modalità di cui al successivo art. 13.4.
11.3 Le Parti si impegnano a non porre in essere - né direttamente, né indirettamente, né per interposta persona - per tutta la durata del Patto, Atti di Disposizione di Azioni della Società (siano esse Azioni soggette al Sindacato di Voto o siano Azioni Bloccate) o altri atti e/o fatti e/o operazioni che comportino o possano comportare l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (anche residuale) sulle azioni della Società ai sensi della normativa applicabile (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 - "regolamento emittenti").
11.4 Le Parti convengono che, per tutto il Periodo di Blocco saranno libere di trasferire (i) le Azioni indicate per ciascuna di esse nell’Allegato 4, in conformità a quanto previsto nel successivo art. 11.5, e (ii) le Nuove Azioni Cedibili.
11.5 Le Parti convengono che il trasferimento delle Azioni Trasferibili e delle Azioni Svincolate dovrà avvenire in conformità alle modalità e alle tempistiche di seguito indicate:
(i) a partire dalla Data di Efficacia e sino al [31 dicembre 2016 (incluso)] (la “Prima Finestra”), ciascuna Parte avrà il diritto di cedere esclusivamente (A) tutte le proprie Azioni Trasferibili, nonchè (B) il numero di Azioni Svincolate indicato per ciascuna di esse nell’Allegato 0, xxxxxxx (X), xxx Xxxxx (xx Azioni indicate alle precedenti lettere (A) e (B) sono congiuntamente definite le “Prime Azioni Cedibili”);
(ii) a partire dal giorno successivo alla scadenza della Prima Finestra e sino alla Prima Data di Scadenza (inclusa) ovvero, in caso di successivo rinnovo del Patto, alla Seconda Data di Scadenza (inclusa) (la “Seconda Finestra”), ciascuna Parte avrà il diritto di cedere esclusivamente (A) il numero di Azioni Svincolate indicato per ciascuna di esse nell’Allegato 0, xxxxxxx (X), xxx Xxxxx[XXXX: xx xxxxxxx (X) conterrà l’indicazione di tutte le restanti Azioni Svincolate diverse da quelle cedibili nella Prima Finestra], nonché (B) le Prime Azioni Cedibili che non sono state trasferite per qualsivoglia ragione durante la Prima Finestra (le Azioni
indicate alle precedenti lettere (A) e (B) sono congiuntamente definite le “Seconde Azioni Cedibili”);
(iii) nel corso della Prima Finestra e della Seconda Finestra, ciascuna Parte potrà trasferire le Azioni cedibili comunicando al Comitato di Sindacato, in una o più volte, il numero di, rispettivamente, Prime Azioni Cedibili e Seconde Azioni Cedibili che intende trasferire, entro il limite massimo stabilito rispettivamente nei precedenti punti (i) e (ii) del presente art. 11.5;
(iv) ciascuna Parte potrà trasferire un numero massimo complessivo di 100.000 (centomila) Azioni per ognuna delle due finestre temporali sopra indicate (la “Soglia Massima”) senza osservare le modalità previste dai successivi punti (v), (vi) e (vii) e, quindi, senza avvalersi della consulenza dell’Advisor (come di seguito definito);
(v) fermo restando quanto previsto al precedente punto (iv), il trasferimento delle Prime Azioni Cedibili e/o delle Seconde Azioni Cedibili, una volta superata la Soglia Massima, dovrà essere effettuato da ciascuna Parte con modalità e nel rispetto di tempistiche tali da evitare che si verifichino cedimenti del prezzo di quotazione per eccesso di offerta, al fine di massimizzare il prezzo di vendita tenendo conto delle condizioni di mercato. A tal fine le Parti, su indicazione del Comitato di Sindacato, si impegnano ad avvalersi della consulenza di un’unica primaria banca d’affari (l’“Advisor”), da esse - o da una di esse in nome e per conto proprio e delle altre Parti - individuata nel novero di una rosa di nominativi proposta dal Comitato di Sindacato, se ciò sia consentito dalla normativa pro tempore applicabile alle Parti e comunque in esito a procedura concorrenziale;
(vi) l’Advisor comunicherà alle Parti e al Comitato di Sindacato gli esiti della propria attività di consulenza, al fine di consentire alle Parti la tempestiva adozione delle determinazioni di competenza in merito al trasferimento delle Prime Azioni Cedibili e/o delle Seconde Azioni Cedibili. Qualora, in esito alla consulenza dell’Advisor, le Parti si determino ad effettuare il trasferimento delle Prime Azioni Cedibili e/o delle Seconde Azioni Cedibili, esse si impegnano ad effettuarlo prevedendo nelle procedure a ciascuna di esse applicabili modalità e tempi compatibili con quelli indicati dall’Advisor come necessari per cogliere le migliori opportunità di valorizzazione delle azioni;
(vii) il corrispettivo per l’attività di consulenza dell’Advisor, determinato in conformità a quanto previsto nell’atto di conferimento dell’incarico, è a carico delle Parti a favore delle quali l’attività è prestata in proporzione al numero di Prime Azioni Cedibili e di Seconde Azioni Cedibili trasferite.
11.6 In deroga a quanto previsto dal successivo art. 13.3, il Vincolo di Intrasferibilità cesserà automaticamente di avere efficacia nel caso in cui venga emanata una legge, o altro atto avente forza di legge, in forza del quale le società (e/o loro controllate) affidatarie di servizi pubblici locali perdano l’affidamento dei servizi medesimi qualora i diritti di voto spettanti in tali società a enti pubblici e/o società controllate da questi ultimi con
riferimento alla nomina degli organi sociali siano complessivamente superiori al 50% più uno dei diritti di voto spettanti a tutti i soci della Società per le medesime materie.
Sezione Quarta – Inadempimenti, Penale, Durata, Modificazione del Patto e
Disposizioni Varie
12. INADEMPIMENTI E PENALI
12.1 Ciascuna Parte che abbia violato l'obbligo di votare nell’Assemblea della Società in conformità a quanto previsto dal Patto o che abbia violato gli obblighi previsti negli artt. 6, 7, 8, 10 e 11 del Patto (e con espressa esclusione dell’art. 5 del Patto), sarà tenuta a pagare una penale di Euro 10 milioni per la violazione compiuta, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, da versarsi alle altre Parti non inadempienti, pro-quota in relazione alla rispettiva partecipazione nella Società alla data della violazione. In caso di violazione del Vincolo di Intrasferibilità la penale di cui sopra sarà pari alla maggiore somma tra: (i) Euro 10 milioni; ed (ii) il doppio della plusvalenza realizzata dalla Parte cedente..
12.2 In caso di violazione dell’art. 5.2.(ii) le Parti faranno quanto in loro potere per procurare la convocazione dell’assemblea ordinaria della Società per la nomina dell’amministratore cessato su designazione dell'avente/degli aventi diritto che ha/hanno designato ai sensi del Patto Parasociale l’amministratore venuto meno.
12.3 Ad integrazione di quanto previsto al precedente art. 12.1, qualora a seguito di violazioni delle disposizioni di cui al presente Patto sorga in capo ad una o più delle Parti, singolarmente o in solido tra di loro, l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (anche residuale) ai sensi della normativa applicabile (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 -"regolamento emittenti") avente ad oggetto azioni della Società, la Parte inadempiente terrà indenni e manlevate le altre Parti da tutti i costi, spese, oneri connessi o comunque derivanti da tale condotta, ivi compresi quelli relativi all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni della Società.
12.4 In tutti i casi di inadempimento di cui ai precedenti artt. 12.1 e 12.3 ciascuna delle Parti non inadempienti avrà anche diritto di richiedere al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 15, con la procedura ivi stabilita, di pronunciare la risoluzione di diritto del presente Patto nei confronti della Parte inadempiente.
12.5 Ferma restando la responsabilità del Comune di Reggio Xxxxxx in proprio, quale parte del presente Patto, resta inteso fra le Parti che potranno essere imputate al Comune di Reggio Xxxxxx, nella sua qualità di Mandatario delle Parti Emiliane, responsabilità e/o obbligazioni di pagamento di penali esclusivamente ove siano conseguenti allo svolgimento del proprio mandato. Nel caso in cui responsabilità e/o obbligazioni di pagamento di penali siano imputabili a soci che siano Parti Emiliane diversi dal Comune di Reggio Xxxxxx, lo stesso si farà parte diligente nel recuperare il pagamento di penali presso i responsabili.
13. ADESIONE AL PATTO – DURATA DEL PATTO
13.1 Il Patto potrà essere sottoscritto da tutte, o parte delle, Parti entro e non oltre la Data di Efficacia, fermo restando quanto previsto al successivo art. 13.2.
13.2 Il Patto sarà valido e produrrà effetti fra le Parti a decorrere dalla Data di Efficacia a condizione che, entro e non oltre la Data di Efficacia, il Patto Parasociale sia stato sottoscritto da parte di tante Parti che detengano complessivamente almeno il 50,01% del capitale sociale della Società.
13.3 Fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 11.6 e fermo quanto previsto nel precedente paragrafo 13.2, il Patto avrà efficacia tra le Parti sino al terzo anniversario della Data di Efficacia (la “Prima Data di Scadenza”) e si rinnoverà tacitamente, salvo disdetta, per ulteriori due anni (la “Seconda Data di Scadenza”); successivamente ogni eventuale ulteriore rinnovo dovrà essere preventivamente concordato per iscritto. Quanto precede fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti di recedere con efficacia, a seconda dei casi, dalla Prima Data di Scadenza o dalla Seconda Data di Scadenza mediante comunicazione inviata alle altre Parti con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi rispetto, a seconda dei casi, alla Prima Data di Scadenza o alla Seconda Data di Scadenza. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto al Segretario del Sindacato. Il recesso da parte di alcune delle Parti farà venir meno l’efficacia del Patto per tutte le altre Parti solo ove, a seconda dei casi, alla Prima Data di Scadenza o alla Seconda Data di Scadenza i diritti di voto per le Delibere Assembleari con Voto Maggiorato spettanti alle Parti che non hanno esercitato il recesso sia inferiore al 40% del numero complessivo dei diritti di voto spettanti a tutti gli azionisti con riferimento alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato. Ad eccezione di quest’ultima evenienza, il Patto proseguirà tra le Parti che non hanno esercitato il diritto di recesso.
Ove a seguito dell'esercizio del diritto di recesso, i diritti di voto per le Delibere Assembleari con Voto Maggiorato spettanti alle Parti che non hanno esercitato il recesso fosse inferiore al 50% più un voto del totale dei diritti di voto spettanti con riferimento alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato o comunque si rendesse necessario adeguare le modalità di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, le Parti negozieranno in buona fede le nuove condizioni di nomina degli organi sociali; anche in questa evenienza troverà applicazione la disciplina di cui al successivo art. 13.4. Xxx non sia raggiunto un accordo entro i 90 giorni precedenti la Prima Data di Scadenza, il Patto si scioglierà alla sua scadenza.
13.4 Il Patto Parasociale potrà essere modificato con l'accordo scritto di Parti rappresentanti complessivamente almeno i quattro quinti delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto. Le modifiche del Patto dovranno essere comunicate a tutte le Parti con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di entrata in vigore di tali modifiche. In tale evenienza le Parti dissenzienti avranno facoltà di recesso immediato mediante comunicazione trasmessa entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente la data di entrata in vigore delle modificazioni al Patto.
13.5 Il Patto Parasociale è aperto all'adesione, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1332 del codice civile, di Soggetti Pubblici che siano diventati soci della Società a seguito di sottoscrizione di Azioni emesse nell’ambito dell’Aumento di Capitale Delegato (i
“Nuovi Soci Aucap”) ovvero a seguito di acquisto di Azioni effettuato sul mercato (i “Nuovi Soci Acquirenti”), restando inteso che (i) l’adesione dei Nuovi Soci Aucap è autorizzata sin da ora dalle Parti e, pertanto, non necessiterà di alcuna preventiva autorizzazione da parte del Comitato ovvero delle Parti, e (ii) l’adesione dei Nuovi Soci Acquirenti dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comitato. L’adesione sarà formalizzata mediante la sottoscrizione da parte dei nuovi azionisti di una lettera di adesione (ciascuna, una “Lettera di Adesione”) comunicata alle altre Parti ai sensi del successivo paragrafo 14.9. Le Parti concordano che il nuovo socio diventerà parte a tutti gli effetti del Patto come di seguito indicato: (i) nel caso dei Nuovi Soci Aucap con la consegna della Lettera di Adesione, che costituirà adeguata notifica a ciascuno di essi circa il fatto che il nuovo soggetto ha aderito al Patto e (ii) nel caso di Nuovi Soci Acquirenti con l’accettazione da parte del Comitato della Lettera di Adesione. Ad esito della adesione tutte le Azioni di ciascuna nuova parte saranno apportate al Sindacato di Voto, mentre le Azioni conferite al Sindacato di Blocco saranno pari alle Nuove Azioni Bloccate nel numero determinato d’intesa tra il Comitato del Sindacato e il nuovo azionista.
14. DISPOSIZIONI GENERALI
14.1 Tolleranza
L’eventuale tolleranza di uno delle Parti ai comportamenti di una o più delle altre Parti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previste.
14.2 Invalidità
Qualsiasi articolo, clausola, o paragrafo del presente Patto Parasociale che sia o divenga illegittimo, invalido o privo di efficacia sarà considerato inefficace nei limiti di tale illegittimità, invalidità od inefficacia e non dovrà in alcun modo pregiudicare, nei limiti di quanto consentito ai sensi di legge, le altre disposizioni del presente Patto Parasociale.
14.3 Modifiche
Eventuali accordi modificativi ed integrativi al presente Patto dovranno essere conclusi per iscritto ai sensi del precedente art. 13.4.
14.4 Rinunce
Nessuna rinuncia concernente una clausola del / o un diritto derivante dal presente Patto Parasociale deve considerarsi una rinuncia ad altre clausole a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell’ambito di tale rinuncia. Nessuna rinuncia operata da una Parte ad avvalersi di un diritto ad essa spettante ai sensi del presente Patto Parasociale deve considerarsi una rinuncia definitiva di tale diritto, ma piuttosto una rinuncia circoscritta alla circostanza in cui si è verificata.
14.5 Ulteriori accordi parasociali
A decorrere dalla Data di Efficacia, il presente Patto Parasociale e gli allegati ad esso relativi, sostituiscono integralmente e rendono inefficaci qualsiasi altro contratto, rapporto, accordo, impegno od intesa, anche verbale, precedentemente intervenuti tra le Parti in merito all’oggetto del Patto Parasociale, ivi incluse le disposizioni del Primo Patto, come successivamente modificato. Le Parti convengono pertanto che con l’entrata in vigore del presente Xxxxx, il Primo Patto dovrà considerarsi definitivamente sciolto e privo di efficacia.
È consentita, esclusivamente tra le Parti, la stipula di patti o convenzioni di natura parasociale, purché non in conflitto con alcuna delle disposizioni del Patto.
14.6 Sottoscrizione del Patto Parasociale
Le Parti sottoscrivono il presente Patto Parasociale, in qualità di azionisti della Società, ai fini di garantire lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo, ed intendendo con il Patto Parasociale (i) determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta delle deliberazioni dell'assemblea dei soci di cui alla Sezione Seconda; e (ii) disciplinare i limiti alla circolazione delle Azioni di cui alla Sezione Terza.
14.7 Obblighi per il fatto del terzo
Ogni volta che nel Patto le Parti si assumono impegni che dipendono da terzi, con espressioni: “si obbligano a far sì che (…)”, “faranno in modo che (…)”, o simili, l’impegno deve intendersi assunto ai sensi dell’articolo 1381 cod. civ.. Eventuali inadempimenti agli obblighi assunti dalle Parti con il Patto, conseguenza di atti e/o omissioni posti in essere o attribuibili ad uno o più consiglieri di amministrazione, saranno considerati come inadempimento della Parte che ha nominato il consigliere cui riferire il sopraddetto comportamento, con conseguente applicabilità di quanto disposto dall’articolo 1381 cod. civ.
14.8 Assenza di solidarietà
Tutti gli obblighi e diritti di cui al presente Patto sono assunti dalle Parti in via individuale e non solidale senza vincoli di solidarietà passiva o attiva.
14.9 Comunicazioni
(A) Modalità di effettuazione delle comunicazioni. Qualsivoglia comunicazione o notifica richiesta o consentita in conformità al presente Patto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o telefax o posta elettronica e s’intenderà debitamente e validamente recapitata al momento (i) della trasmissione all’indirizzo sopra indicato, purché si tratti di un Giorno Lavorativo nel corso del normale orario di lavoro, nell’ipotesi di comunicazione a mezzo telegramma; (ii) del ricevimento da parte del mittente di xxxxxxx di conferma inviatogli dal destinatario nell’ipotesi di comunicazione a mezzo telefax; e
(iii) del ricevimento della ricevuta di ritorno da parte del mittente nel caso di comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo corriere o consegnata a mani.
(B) Destinatario delle comunicazioni. Le comunicazioni saranno validamente e tempestivamente effettuate a tutti i soggetti, nei cui confronti devono essere inviate ai sensi del Patto, se trasmesse ai seguenti destinatari:
(i) Parti Emiliane a: al Sindaco pro tempore del Comune di Reggio Xxxxxx, Piazza Prampolini n. 1, al fax n. 0522-[●], email: [●] (di seguito il “Rappresentante Comune”);
(ii) Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.: sia al suo Presidente, sia al suo Vice-Presidente, ai recapiti comunicati da questi ultimi in conformità a quanto previsto dal presente art. 14.9.
(C) Onere di trasmettere le comunicazioni. Fermo quanto previsto ai precedenti capoversi
(A) e (B) in riferimento a modalità ed al momento di perfezionamento delle comunicazioni, il Rappresentante Comune che ricevesse una comunicazione ai sensi del presente articolo provvederà senza indugio all'inoltro della stessa ai suoi destinatari, rispondendo nei loro confronti dell'eventuale danno che il ritardo nell'inoltro della comunicazione dovesse arrecare ad uno o più di essi.
15. ARBITRATO
15.1 Qualsivoglia controversia comunque iniziata in ordine alla interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione del presente Patto che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti sarà demandata al giudizio rituale ai sensi del codice di procedura civile e secondo diritto di un Collegio Arbitrale composto da tre membri designati, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano.
15.2 Sede dell'arbitrato sarà Milano. Per tutte le controversie che per disposizione di legge non possano costituire oggetto d'arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, il quale sarà pure competente in via esclusiva per qualunque provvedimento dell'Autorità Giudiziaria comunque relativo al presente Patto.
Si allega:
Allegato 1 Nuovo Statuto 2016.
Allegato 2(A)(B)(C)(D)(E) Tabella relativa alle Azioni detenute dalle Parti nella
Società con individuazione (i) nella colonna (A) delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto; (ii) nella colonna
(B) delle Azioni Bloccate(iii) nella colonna (C) delle Azioni Svincolate; (iv) nella colonna (D) delle Azioni Trasferibili; e (v) nella colonna (E) delle Percentuali Rilevanti.
Allegato 3 Principi generali e macro assetto organizzativo.
Allegato 4(A)(B) Tabella che individua (i) nella colonna (A) le Prime Azioni Cedibili e (ii) nella colonna (B) le Seconde Azioni Cedibili.
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[SEGUONO GLI SPAZI PER LA FIRMA DI CIASCUNA DELLE PARTI]
Statuto vigente Iren | Statuto Proposto |
DENOMINAZIONE ‐ SEDE ‐ DURATA ART. 1 DENOMINAZIONE SOCIALE E' costituita una società per azioni denominata “IREN S.p.A.”. | DENOMINAZIONE ‐ SEDE ‐ DURATA ART. 1 DENOMINAZIONE SOCIALE E' costituita una società per azioni denominata “IREN S.p.A.”. |
ART. 2 SEDE 2.1 La società ha sede legale in Reggio Xxxxxx, sedi operative in Torino, Genova, Parma e Piacenza. 2.2 La società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire o sopprimere succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze sia nel territorio nazionale che all'estero. 2.3 Il domicilio degli azionisti, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro dei soci. | ART. 2 SEDE 2.1 La società ha sede legale in Reggio Xxxxxx, sedi operative in Torino, Genova, Parma e Piacenza. 2.2 La società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire o sopprimere succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze sia nel territorio nazionale che all'estero. 2.3 Il domicilio degli azionisti, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro dei soci. |
ART. 3 DURATA La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga deliberata dall'assemblea. | ART. 3 DURATA La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga deliberata dall'assemblea. |
OGGETTO SOCIALE ART. 4 OGGETTO SOCIALE 4.1 La società opera, in via diretta o attraverso società ed enti di partecipazione, nei settori: ‐ della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, importazione, esportazione, distribuzione, acquisto, vendita, stoccaggio, utilizzo e recupero della energia elettrica e termica, del gas e della energia in genere, sotto qualsiasi forma si presentino e della progettazione, costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti; ‐ della gestione dei servizi di illuminazione pubblica e semaforici, progettazione, costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti; ‐ della progettazione, costruzione, direzione lavori e gestione di impianti di produzione e delle reti di distribuzione del calore per riscaldamento di edifici | OGGETTO SOCIALE ART. 4 OGGETTO SOCIALE 4.1 La società opera, in via diretta o attraverso società ed enti di partecipazione, nei settori: ‐ della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, importazione, esportazione, distribuzione, acquisto, vendita, stoccaggio, utilizzo e recupero della energia elettrica e termica, del gas e della energia in genere, sotto qualsiasi forma si presentino e della progettazione, costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti; ‐ della gestione dei servizi di illuminazione pubblica e semaforici, progettazione, costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti; ‐ della progettazione, costruzione, direzione lavori e gestione di impianti di produzione e delle reti di distribuzione del calore per riscaldamento di edifici |
od altri usi, anche abbinati alla produzione di energia elettrica; ‐ dei servizi a rete, ivi compresi i servizi relativi al ciclo idrico integrato e in campo ambientale, ivi compresi i servizi nel settore della raccolta, trattamento, recupero, e smaltimento dei rifiuti, nonché nel settore delle telecomunicazioni; ‐ della progettazione, costruzione e direzione dei lavori di costruzione di impianti elettrici, opere idrauliche e civili anche per conto di amministrazioni pubbliche; ‐ della gestione in proprio o per conto terzi delle attività funerarie e cimiteriali ed attività ad esse connesse; ‐ dell’attività di autotrasporto materiali per conto terzi, finalizzato alle attività connesse ai servizi di proprio interesse, nonché merci e materiali di risulta dei processi produttivi e/o attività industriali, commerciali, artigianali e di civile abitazione; ‐ della progettazione, realizzazione e gestione di giardini, parchi, fontane, aree sportive, strade, arredi urbani e segnaletica stradale e realizzazione dell'ispettorato ecologico del territorio; ‐ dell’attività di imbottigliamento e vendita al dettaglio o all'ingrosso di acqua potabile, sia direttamente che indirettamente; ‐ della gestione di canili, gattili e luoghi di cura e controllo di animali in genere; ‐ della gestione tecnica – manutentiva e amministrazione di patrimoni immobiliari pubblici o privati, adibiti ad uso pubblico, privato, civile, industriale e commerciale; ‐ della costruzione e gestione di impianti tecnologici. 4.2 La società ha la finalità, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, di promuovere la concorrenza, | od altri usi, anche abbinati alla produzione di energia elettrica; ‐ dei servizi a rete, ivi compresi i servizi relativi al ciclo idrico integrato e in campo ambientale, ivi compresi i servizi nel settore della raccolta, trattamento, recupero, e smaltimento dei rifiuti, nonché nel settore delle telecomunicazioni; ‐ della progettazione, costruzione e direzione dei lavori di costruzione di impianti elettrici, opere idrauliche e civili anche per conto di amministrazioni pubbliche; ‐ della gestione in proprio o per conto terzi delle attività funerarie e cimiteriali ed attività ad esse connesse; ‐ dell’attività di autotrasporto materiali per conto terzi, finalizzato alle attività connesse ai servizi di proprio interesse, nonché merci e materiali di risulta dei processi produttivi e/o attività industriali, commerciali, artigianali e di civile abitazione; ‐ della progettazione, realizzazione e gestione di giardini, parchi, fontane, aree sportive, strade, arredi urbani e segnaletica stradale e realizzazione dell'ispettorato ecologico del territorio; ‐ dell’attività di imbottigliamento e vendita al dettaglio o all'ingrosso di acqua potabile, sia direttamente che indirettamente; ‐ della gestione di canili, gattili e luoghi di cura e controllo di animali in genere; ‐ della gestione tecnica – manutentiva e amministrazione di patrimoni immobiliari pubblici o privati, adibiti ad uso pubblico, privato, civile, industriale e commerciale; ‐ della costruzione e gestione di impianti tecnologici. 4.2 La società ha la finalità, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, di promuovere la concorrenza, |
l’efficienza ed adeguati livelli di qualità nell’erogazione dei servizi: a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; b) impedendo discriminazioni nell’accesso ad informazioni commercialmente sensibili; c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere. 4.3 La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività precedentemente indicate. 4.4 La società ha altresì per oggetto lo svolgimento del coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi. 4.5 La società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi pubblici locali o per altre attività comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell’esercizio delle attività riservate dal D.Lgs. n. 58/1998 nonché dell'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. 385/1993. 4.6 La società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, od anche aventi oggetto | l’efficienza ed adeguati livelli di qualità nell’erogazione dei servizi: a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; b) impedendo discriminazioni nell’accesso ad informazioni commercialmente sensibili; c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere. 4.3 La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività precedentemente indicate. 4.4 La società ha altresì per oggetto lo svolgimento del coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi. 4.5 La società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi pubblici locali o per altre attività comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell’esercizio delle attività riservate dal D.Lgs. n. 58/1998 nonché dell'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. 385/1993. 4.6 La società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, od anche aventi oggetto |
differente purché dette partecipazioni od interessenze non modifichino la sostanza degli scopi sociali, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni connesse allo svolgimento dell’attività sociale anche a favore di terzi. | differente purché dette partecipazioni od interessenze non modifichino la sostanza degli scopi sociali, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni connesse allo svolgimento dell’attività sociale anche a favore di terzi. |
CAPITALE SOCIALE ‐ AZIONI ‐ OBBLIGAZIONI ‐ PATRIMONI DESTINATI ART. 5 CAPITALE SOCIALE 5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.276.225.677,00= rappresentato da n. 1.181.725.677 azioni ordinarie da Euro 1 (uno) nominali cadauna e da n. 94.500.000 azioni di risparmio da Euro 1 (uno) nominali cadauna. Le azioni sono liberamente trasferibili. 5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato in qualunque momento, anche con conferimento di crediti e di beni in natura, per delibera dell'assemblea dei soci e anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. 5.3 Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata la opzione sulle nuove azioni emittende agli aventi diritto in proporzione alle azioni possedute, salve le eccezioni ammesse dalla legge. | CAPITALE SOCIALE ‐ AZIONI ‐ OBBLIGAZIONI ‐ PATRIMONI DESTINATI ART. 5 CAPITALE SOCIALE 5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.276.225.677,00= rappresentato da n. 1.181.725.677 azioni ordinarie da Euro 1 (uno) nominali cadauna e da n. 94.500.000 azioni di risparmio da Euro 1 (uno) nominali cadauna. Le azioni sono liberamente trasferibili. 5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato in qualunque momento, anche con conferimento di crediti e di beni in natura, per delibera dell'assemblea dei soci e anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. 5.3 Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata la opzione sulle nuove azioni emittende agli aventi diritto in proporzione alle azioni possedute, salve le eccezioni ammesse dalla legge. 5.4 In data [●], l’assemblea straordinaria della società ha deliberato di attribuire, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione, da esercitarsi entro il periodo di 3 (tre) anni dalla data della deliberazione, di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in una o più volte in via scindibile, fino ad un importo massimo complessivo di Euro [●][NOTA: verrà indicato un valore pari al [3]% del capitale sociale della Società post aumento di capitale], comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto d’opzione ai sensi dell’art. 2441 del codice civile, da riservare a favore di terzi (l’“Aumento di Capitale”). Nell'esercizio della delega per l’Aumento del Capitale gli amministratori dovranno fare in modo che lo stesso sia offerto in |
sottoscrizione (i) a fronte del conferimento di partecipazioni e/o aziende e/o rami di azienda, di titolarità di Soggetti Pubblici (come definiti al successivo art. 9.1), connessi con, o funzionali al, l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate ovvero (ii) a favore di Soggetti Pubblici (come definiti al successivo art. 9.1), che svolgano un’attività connessa con, o funzionale al, l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita ogni più ampia facoltà di individuare, di volta in volta, i destinatari dell’Aumento di Capitale nell’ambito delle categorie sopra indicate e di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) delle azioni, nonché di definire ogni altro termine, modalità e condizione dell’Aumento di Capitale. | |
ART. 6 AZIONI 6.1 Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto, fatta salva la facoltà di emettere azioni di categorie speciali ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente. Nel caso di emissione di azioni privilegiate in occasione di aumento di capitale, l'assemblea dei soci potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari delle dette azioni. 6.2 In caso di comproprietà di azioni si osservano le disposizioni dell'articolo 2347 del codice civile. 6.3 Le azioni sono nominative. Qualora la legge lo consenta, quando siano interamente liberate, le azioni senza diritto di voto possono essere anche al portatore. 6.4 Le n. 94.500.000 azioni di risparmio non sono quotate, sono prive del diritto di voto, appartengono alla FCT Holding s.r.l. e, salvo quanto | ART. 6 AZIONI 6.1 Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto, fatto salvo (i) quanto previsto al successivo paragrafo 6.1‐bis, e (ii) la facoltà di emettere azioni di categorie speciali ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente. Nel caso di emissione di azioni privilegiate in occasione di aumento di capitale, l'assemblea dei soci potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari delle dette azioni. 6.2 In caso di comproprietà di azioni si osservano le disposizioni dell'articolo 2347 del codice civile. 6.3 Le azioni sono nominative. Qualora la legge lo consenta, quando siano interamente liberate, le azioni senza diritto di voto possono essere anche al portatore. 6.4 Le n. 94.500.000 azioni di risparmio non sono quotate, sono prive del diritto di voto, |
previsto nell’articolo 36.2, hanno la stessa disciplina delle azioni ordinarie. 6.5 In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, le azioni di risparmio conservano i propri diritti e privilegi e le proprie caratteristiche, salvo diversa delibera dell'assemblea. 6.6 In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, il possessore delle azioni di risparmio ha diritto di opzione su azioni di risparmio aventi le medesime caratteristiche. 6.7 Le azioni di risparmio sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso primari intermediari. L’alienazione delle azioni di risparmio è comunicata senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società dall’azionista acquirente e ne determina la conversione alla pari in azioni ordinarie qualora siano trasferite a qualunque titolo a soggetti terzi non collegati al Comune di Torino, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10. 6.8 Si intende collegato, per i fini di cui sopra, un soggetto (società o ente) nel quale il Comune di Torino abbia, direttamente o indirettamente, una partecipazione o un’interessenza ovvero abbia il diritto di designare uno o più amministratori o sindaci. Si intende parimenti collegato, a questi fini, il soggetto che controlla direttamente o indirettamente il soggetto collegato ovvero che da questo sia direttamente o indirettamente controllato, ovvero sottoposto a comune controllo. 6.9 La conversione avviene entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione effettuata dall’acquirente, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione che accerti il possesso dei requisiti da parte dell’acquirente medesimo. | appartengono alla FCT Holding s.r.l. e, salvo quanto previsto nell’articolo 36.2, hanno la stessa disciplina delle azioni ordinarie. 6.5 In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, le azioni di risparmio conservano i propri diritti e privilegi e le proprie caratteristiche, salvo diversa delibera dell'assemblea. 6.6 In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, il possessore delle azioni di risparmio ha diritto di opzione su azioni di risparmio aventi le medesime caratteristiche. 6.7 Le azioni di risparmio sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso primari intermediari. L’alienazione delle azioni di risparmio, che può avvenire in ogni tempo ai sensi del successivo art. 9.2, è comunicata senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società dall’azionista acquirente e ne determina la conversione alla pari in azioni ordinarie qualora siano trasferite a qualunque titolo a soggetti terzi non collegati al Comune di Torino, fermo restando quanto previsto dai successivi artt. 9 e 10. 6.8 Si intende collegato, per i fini di cui sopra, un soggetto (società o ente) nel quale il Comune di Torino abbia, direttamente o indirettamente, una partecipazione o un’interessenza ovvero abbia il diritto di designare uno o più amministratori o sindaci. Si intende parimenti collegato, a questi fini, il soggetto che controlla direttamente o indirettamente il soggetto collegato ovvero che da questo sia direttamente o indirettamente controllato, ovvero sottoposto a comune controllo. 6.9 La conversione avviene entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione effettuata dall’acquirente, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione che accerti il possesso dei requisiti da parte dell’acquirente medesimo. |
ART. 6‐bis MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO |
6.1‐bis In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 6.1, ciascuna azione dà diritto a due voti nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le seguenti materie (i) la modifica degli articoli 6‐bis, 6‐ter, 6‐quater e 9 dello Statuto, (ii) la nomina e/o la revoca dei membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto, nonché l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei medesimi, e (iii) la nomina e/o la revoca dei membri del collegio sindacale ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto, nonché l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei medesimi (le “Delibere Assembleari con Voto Maggiorato”), qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) il diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla data di efficacia dell’iscrizione di tale soggetto nell’elenco speciale di cui al successivo articolo 0‐xxx (x’“Xxxxxx Xxxxxxxx”); e (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) risulti, altresì, da apposita comunicazione dell’intermediario ai sensi della normativa applicabile o dal permanere continuativo dell’iscrizione nell’Elenco Speciale. 6.2‐bis Il diritto di voto maggiorato eventualmente spettante ai sensi del precedente paragrafo 6.1.‐bis viene meno (a) in caso di cessione delle azioni o del relativo diritto reale legittimante a titolo oneroso o gratuito, da parte del soggetto iscritto nell’Elenco Speciale, ovvero (b) in caso di trasferimento, diretto o indiretto, in qualsiasi forma effettuato, di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del D.Lgs. 58/1998. |
6.3‐bis Nel caso di fusione o scissione di cui sia parte un soggetto già iscritto nell’Elenco Speciale, la persona giuridica o l’ente che, per effetto di tale operazione, divenga titolare di azioni a voto maggiorato, ha diritto di essere iscritto nell’Elenco Speciale con la stessa anzianità d’iscrizione del soggetto precedentemente iscritto e dante causa, con conservazione del beneficio del voto maggiorato già maturato. 6.4‐bis La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati in caso di successione a causa di morte a favore dell’erede e/o del legatario. 6.5-bis La costituzione di pegno, con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante, non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato (ove maturato) o del periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, se non ancora maturato. 6.6-bis Salvo quanto previsto nei precedenti paragrafi 6.3‐bis, 6.4‐bis e 6.5‐bis, il trasferimento del diritto reale legittimante, a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito, diretto o indiretto), determina la cancellazione dell’iscrizione nell’Elenco Speciale, con conseguente perdita del beneficio del voto maggiorato ove già maturato o del periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, se non ancora maturato. 6.7-bis La maggiorazione di voto si estende alle seguenti azioni (collettivamente, le “Nuove Azioni”): (i) alle azioni di compendio, in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi articoli 2442 e 2439 cod. civ., assegnate al titolare di azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto (le “Azioni Originarie”); (ii) alle azioni assegnate in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che |
il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) alle azioni sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell’esercizio del diritto di opzione spettante in relazione alle Azioni Originarie. Nei casi di cui al presente paragrafo, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell’iscrizione nell’Elenco Speciale, senza necessità dell’ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di cui al paragrafo 6.1‐bis, lettera (a). Inoltre, qualora l’acquisto della titolarità delle Nuove Azioni intervenga in pendenza della maturazione del periodo necessario ai fini della maggiorazione del diritto di voto, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l’iscrizione nell’Elenco Speciale dal momento del compimento del periodo di appartenenza indicato al precedente paragrafo 6.1‐ bis, lettera (a), calcolato a partire dalla iscrizione nell’Elenco Speciale delle Azioni Originarie. 6.8‐bis Ai fini degli articoli 6‐bis, 6‐ter e 6‐quater, la nozione di controllo è esclusivamente quella di cui all’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile. | |
ART. 6‐ter ISCRIZIONE NELL’ELENCO SPECIALE 6.1‐ter E’ istituito l’Elenco Speciale per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato. Il soggetto che intenda accedere al beneficio della maggiorazione del voto dovrà chiedere di essere iscritto nell’apposito Elenco Speciale presentando la relativa istanza alla Società. 6.2-ter Il soggetto che intende richiedere l’iscrizione presso l’Elenco Speciale deve accompagnare la richiesta di iscrizione, a pena di irricevibilità, con (i) l’indicazione del numero di azioni per le quali tale iscrizione è richiesta, (ii) la documentazione richiesta dalla normativa applicabile e, comunque, (iii) una attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente con la quale |
(a) nel caso di persona fisica: il soggetto richiedente dichiari (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, nonché (ii) di assumere l’impegno di comunicare senza indugio alla Società l’eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di voto; (b) nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica: il soggetto richiedente dichiari (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere soggetto, se del caso, a controllo (diretto e, ove applicabile, indiretto) di terzi ed i dati identificativi dell’eventuale controllante, nonché (iii) di assumere l’impegno di comunicare senza indugio alla Società l’eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, se del caso, di aver subito un cambio di controllo. 6.3-ter Il Consiglio di Amministrazione nomina l’incaricato della gestione dell’Elenco Speciale e ne definisce i criteri di tenuta. L’iscrizione nell’Elenco Speciale è effettuata con efficacia trimestrale, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio regolamento pubblicato sul sito internet della Società che riporta altresì la prima data di efficacia trimestrale di iscrizione (la “Data di Apertura dell’Elenco Speciale”). L’Elenco Speciale dovrà contenere le informazioni richieste dalla normativa applicabile. L’incaricato della gestione dell’Elenco Speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato) circa il contenuto dell’Elenco Speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni. 6.4-ter Il soggetto che sia iscritto nell’Elenco |
Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto maggiorato. Colui al quale spetta il diritto di voto maggiorato può, inoltre, in ogni tempo rinunciarvi irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile. | |
ART. 6‐quater EFFETTI DELLA MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO 6.1‐quater I quorum costitutivi e deliberativi relativi alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto maggiorato eventualmente spettanti. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote di capitale, salvo ove diversamente stabilito. | |
ART. 7 OBBLIGAZIONI La società può emettere a norma e con le modalità di legge obbligazioni sia nominative che al portatore, anche convertibili in azioni e anche con warrant. | ART. 7 OBBLIGAZIONI La società può emettere a norma e con le modalità di legge obbligazioni sia nominative che al portatore, anche convertibili in azioni e anche con warrant. |
ART. 8 PATRIMONI DESTINATI La società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447‐bis e seguenti del codice civile. | ART. 8 PATRIMONI DESTINATI La società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447‐bis e seguenti del codice civile. |
PROPRIETA' E LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO ART. 9 PARTECIPAZIONE PUBBLICA Il capitale sociale della Società deve essere detenuto in maniera rilevante e comunque non inferiore al 51% da Soggetti Pubblici. | PROPRIETA' E LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO ART. 9 PARTECIPAZIONE PUBBLICA 9.1 A partire dalla data che coincide con il compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell’Elenco Speciale (come definita all’art. 6.3‐ter), almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno del totale dei diritti di voto complessivi in |
relazione alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato, calcolato prendendo in considerazione anche i diritti di voto spettanti a tutti i soci della Società per il caso di conversione integrale delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, dovrà essere di titolarità dello Stato, di autorità regionali o locali, di organismi di diritto pubblico o di associazioni costituite da uno o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico (come definiti nelle direttive europee in materia di appalti pubblici e di contratti di concessione e nella normativa statale che le abbia recepite, pro tempore vigenti) o di cui tali soggetti detengano, anche indirettamente, la maggioranza del capitale sociale (collettivamente, i “Soggetti Pubblici”). 9.2 [Salvo quanto previsto all’articolo 9.3 che segue,] a partire dalla data che coincide con il compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell’Elenco Speciale (come definita all’art. 6.3‐ter), è da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni (con specifica esclusione della conversione di azioni di risparmio in azioni ordinarie con diritto di voto, conversione che potrà aver luogo in ogni momento senza alcun limite temporale), in qualsiasi modo effettuato, idoneo a far venir meno la titolarità da parte dei Soggetti Pubblici del 50% (cinquanta per cento) più uno del totale dei diritti di voto complessivi in relazione alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (calcolato in conformità a quanto indicato nel precedente art. 9.1) e, pertanto, è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui all'art. 9.1 che precede. 9.3 In deroga a quanto previsto dal precedente art. 9.2, qualora entro [6 (sei)] mesi dal perfezionamento del trasferimento di azioni avvenuto in violazione del precedente art. 9.1 si realizzino ulteriori operazioni che, tenuto conto anche del suddetto trasferimento, consentano ai Soci Pubblici di mantenere la titolarità del 50% (cinquanta per cento) più una delle azioni |
rappresentative del capitale sociale con diritto di voto in relazione alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (calcolato in conformità a quanto indicato nel precedente art. 9.1), il predetto trasferimento acquisterà efficacia nei confronti della Società a partire dal momento in cui per effetto delle suddette operazioni il requisito di cui all’art. 9.1 sia stato ristabilito e, in tal caso, da quel momento il relativo trasferitario avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci. Qualora il requisito di cui all’art. 9.1 non fosse ristabilito entro il termine di 6 (sei) mesi sopra indicato, il trasferimento di azioni avvenuto in violazione dell’art. 9.1 rimarrà definitivamente inefficace nei confronti della Società. | |
ART. 10 LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO E IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI 10.1 E’ fatto divieto per ciascuno dei soci diversi da quelli indicati nel precedente art. 9 di detenere partecipazioni maggiori del 5% (cinque per cento) del capitale sociale. Tale limite al possesso azionario si computa esclusivamente sulle azioni che conferiscono diritto di voto nelle assemblee e si riferisce esclusivamente ad esse. 10.2 In nessun caso può essere esercitato il diritto di voto per le partecipazioni eccedenti la percentuale sopra stabilita. 10.3 Per il computo della soglia di cui ai precedenti commi, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo: (i) al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; (ii) a soggetti parte di un patto parasociale di cui all'art. 2341‐bis del c.c. e/o di cui all’art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 e relativo ad azioni della società. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il controllo nella forma dell'influenza dominante si considera esistente nei casi previsti dall'articolo 23, secondo comma, del d. lgs. 1.9.1993 n. 385. Il | ART. 10 LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO E IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI 10.1 E’ fatto divieto per ciascuno dei soci diversi dai Soggetti Pubblici di detenere partecipazioni maggiori del 5% (cinque per cento) del capitale sociale. Tale limite al possesso azionario si computa esclusivamente sulle azioni che conferiscono diritto di voto nelle assemblee e si riferisce esclusivamente ad esse. 10.2 In nessun caso può essere esercitato il diritto di voto per le partecipazioni eccedenti la percentuale sopra stabilita. 10.3 Per il computo della soglia di cui ai precedenti commi, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo: (i) al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; (ii) a soggetti parte di un patto parasociale di cui all'art. 2341‐bis del c.c. e/o di cui all’art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 e relativo ad azioni della società. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il controllo nella forma dell'influenza dominante si considera esistente nei casi previsti dall'articolo 23, secondo comma, del d. lgs. 1.9.1993 n. 385. Il |
collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. 10.4 La società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata delle proprie azioni, i dati identificativi degli azionisti unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data. Nel caso la richiesta di identificazione provenga da soci tra l’assemblea annuale di bilancio e la fine dell’esercizio, costoro sostengono i corrispettivi da corrispondere agli intermediari ed alla società di gestione accentrata nella misura dell’80 percento. In caso di richiesta formulata entro 60 giorni da una precedente identificazione di tutti gli azionisti effettuata a seguito dell’esercizio di un diritto sociale o a richiesta della Società i costi sostenuti per la nuova identificazione sono sostenuti integralmente dai soci richiedenti. | collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. 10.4 La società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata delle proprie azioni, i dati identificativi degli azionisti unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data. Nel caso la richiesta di identificazione provenga da soci tra l’assemblea annuale di bilancio e la fine dell’esercizio, costoro sostengono i corrispettivi da corrispondere agli intermediari ed alla società di gestione accentrata nella misura dell’80 percento. In caso di richiesta formulata entro 60 giorni da una precedente identificazione di tutti gli azionisti effettuata a seguito dell’esercizio di un diritto sociale o a richiesta della Società i costi sostenuti per la nuova identificazione sono sostenuti integralmente dai soci richiedenti. |
ASSEMBLEE ART. 11 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA 11.1 Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate nei casi e nei modi di legge; si tengono presso la sede sociale o anche fuori di essa, purché in Italia. 11.2 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio, essendo la Società tenuta alla redazione | ASSEMBLEE ART. 11 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA 11.1 Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate nei casi e nei modi di legge; si tengono presso la sede sociale o anche fuori di essa, purché in Italia. 11.2 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio, essendo la Società tenuta alla redazione |
del bilancio consolidato. 11.3 L'assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge entro il termine dalla stessa stabilito. 11.4 Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico una relazione sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea di cui al comma precedente entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento. 11.5 Gli Amministratori devono convocare senza ritardo l’assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea ordinaria delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. I soci che richiedono la convocazione devono predisporre una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare; il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento. | del bilancio consolidato. 11.3 L'assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge entro il termine dalla stessa stabilito. 11.4 Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico una relazione sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea di cui al comma precedente entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento. 11.5 Gli Amministratori devono convocare senza ritardo l’assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea ordinaria delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. I soci che richiedono la convocazione devono predisporre una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare; il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento. |
ART. 12 AVVISO DI CONVOCAZIONE INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA 12.1 La convocazione dell'assemblea è fatta nei termini di legge con pubblicazione dell'avviso redatto in conformità alle disposizione di legge, sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile. 12.2 I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale | ART. 12 AVVISO DI CONVOCAZIONE INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA 12.1 La convocazione dell'assemblea è fatta nei termini di legge con pubblicazione dell'avviso redatto in conformità alle disposizione di legge, sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile. 12.2 I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale |
sociale, possono chiedere, nei termini, con le modalità e nei limiti prescritti dalla normativa vigente l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare nuove proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno. 12.3 Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, si tengono in un’unica convocazione alla quale si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge per l’Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e per l’Assemblea Straordinaria nelle convocazioni successive alla seconda. Qualora il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l’opportunità, l'avviso di convocazione può prevedere anche il giorno per la seconda convocazione e, limitatamente alla Assemblea Straordinaria, per una successiva convocazione. 12.4 L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché l’elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. | sociale, possono chiedere, nei termini, con le modalità e nei limiti prescritti dalla normativa vigente l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare nuove proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno. 12.3 Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, si tengono in un’unica convocazione alla quale si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge per l’Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e per l’Assemblea Straordinaria nelle convocazioni successive alla seconda. Qualora il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l’opportunità, l'avviso di convocazione può prevedere anche il giorno per la seconda convocazione e, limitatamente alla Assemblea Straordinaria, per una successiva convocazione. 12.4 L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché l’elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. |
ART. 13 INTERVENTO IN ASSEMBLEA La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata ai sensi della normativa applicabile da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima o in unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea. | ART. 13 INTERVENTO IN ASSEMBLEA La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata ai sensi della normativa applicabile da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima o in unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea. |
ART. 14 RAPPRESENTANZA 14.1 Ogni azionista avente diritto di intervenire | ART. 14 RAPPRESENTANZA 14.1 Ogni azionista avente diritto di intervenire |
all'assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega conferita ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l’utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell’avviso di convocazione. 14.2 La Società può designare per ciascuna assemblea, sia per la prima che per le convocazioni successive alla prima un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità indicate nell’avviso di convocazione, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea anche in convocazioni successive alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. | all'assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega conferita ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l’utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell’avviso di convocazione. 14.2 La Società può designare per ciascuna assemblea, sia per la prima che per le convocazioni successive alla prima un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità indicate nell’avviso di convocazione, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea anche in convocazioni successive alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. |
ART. 15 PRESIDENZA 15.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in assenza di questi dal vice presidente o in assenza anche del vice presidente, dall'amministratore delegato o, in assenza di tutti i sopra menzionati soggetti, da persona eletta dalla stessa assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti. 15.2 Il presidente dell'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non azionista e, se opportuno, sceglie due scrutatori. 15.3 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, nel rispetto del regolamento assembleare (ove esistente), ed accerta i risultati delle votazioni. | ART. 15 PRESIDENZA 15.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in assenza di questi dal vice presidente o in assenza anche del vice presidente, dall'amministratore delegato o, in assenza di tutti i sopra menzionati soggetti, da persona eletta dalla stessa assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti. 15.2 Il presidente dell'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non azionista e, se opportuno, sceglie due scrutatori. 15.3 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, nel rispetto del regolamento assembleare (ove esistente), ed accerta i risultati delle votazioni. |
ART. 16 COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI | ART. 16 COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI |
16.1 Le deliberazioni delle assemblee sono validamente assunte con le maggioranze costitutive e deliberative stabilite dalla legge. Per la nomina degli amministratori e dei sindaci l’assemblea delibera a maggioranza relativa e comunque si applica quanto previsto ai successivi articoli 19 e 28. 16.2 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti. 16.3 Il consiglio di amministrazione può attivare modalità per consentire l’espressione del voto in xxx xxxxxxxxxxx. | 00.0 Xxxxx restando quanto previsto al precedente paragrafo 6.1‐bis, le deliberazioni delle assemblee sono validamente assunte con le maggioranze costitutive e deliberative stabilite dalla legge. Per la nomina degli amministratori e dei sindaci l’assemblea delibera a maggioranza relativa e comunque si applica quanto previsto al precedente paragrafo 6.1‐bis e ai successivi articoli 19 e 28. 16.2 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti. 16.3 Il consiglio di amministrazione può attivare modalità per consentire l’espressione del voto in via elettronica. |
ART. 17 VERBALE DELLE ASSEMBLEE Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate da processo verbale, da redigersi ai sensi delle norme vigenti, firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente, dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando inoltre il presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal presidente. | ART. 17 VERBALE DELLE ASSEMBLEE Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate da processo verbale, da redigersi ai sensi delle norme vigenti, firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente, dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando inoltre il presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal presidente. |
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ART. 18 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 18.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 13 membri, anche non soci. 18.2 Non possono essere nominati alla carica di componenti del consiglio di amministrazione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla normativa anche regolamentare. Due di essi devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro‐ | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ART. 18 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 18.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 13 membri, anche non soci. 18.2 Non possono essere nominati alla carica di componenti del consiglio di amministrazione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile e/o da altre norme (anche regolamentari) applicabili ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla normativa anche regolamentare. Due di essi devono possedere i requisiti di |
tempore vigente. A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. 18.3 I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e decadono a norma di legge. 18.4 La sostituzione degli amministratori cessati dalla carica per qualsiasi causa è disciplinata come segue: (i) qualora si tratti di amministratori nominati ai sensi dell’art. 19.2, alla loro sostituzione si provvede ai sensi dell’art. 2386, 1° comma, del codice civile; (ii) qualora si tratti di amministratori nominati ai sensi dell’art. 19.3 e 19.4, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con i primi candidati non eletti appartenenti alle liste che avevano espresso gli amministratori cessati. Nel caso in cui la sostituzione non risulti possibile per incapienza delle liste o per indisponibilità di tutti i candidati, alla sostituzione si provvede ai sensi dell’art. 2386, 1° comma, del codice civile. In entrambi i casi previsti ai punti (i) e (ii) che precedono, la sostituzione deve avvenire nel rispetto del vincolo di cui all’art. 18.2 in materia di equilibrio tra generi. In tutti i casi, i sostituti scadono insieme con gli amministratori in carica. Per quanto non espressamente stabilito trova applicazione l’art. 2386 del codice civile. | indipendenza prescritti dalla normativa pro‐ tempore vigente. A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. 18.3 I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e decadono a norma di legge. 18.4 La sostituzione degli amministratori cessati dalla carica per qualsiasi causa è disciplinata come segue: (i) qualora si tratti di amministratori nominati ai sensi dell’art. 19.2, alla loro sostituzione si provvede ai sensi dell’art. 2386, 1° comma, del codice civile; (ii) qualora si tratti di amministratori nominati ai sensi dell’art. 19.3 e 19.4, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con i primi candidati non eletti appartenenti alle liste che avevano espresso gli amministratori cessati. Nel caso in cui la sostituzione non risulti possibile per incapienza delle liste o per indisponibilità di tutti i candidati, alla sostituzione si provvede ai sensi dell’art. 2386, 1° comma, del codice civile. In entrambi i casi previsti ai punti (i) e (ii) che precedono, la sostituzione deve avvenire nel rispetto del vincolo di cui all’art. 18.2 in materia di equilibrio tra generi. In tutti i casi, i sostituti scadono insieme con gli amministratori in carica. Per quanto non espressamente stabilito trova |
applicazione l’art. 2386 del codice civile. | |
ART. 19 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 19.1 All’elezione dei componenti del consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato non inferiore ad un terzo del numero dei componenti del consiglio di amministrazione. Sono esentate dal rispetto di tale vincolo le liste che presentino complessivamente un numero di candidati inferiori a tre. 19.2 La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 11 componenti del consiglio di amministrazione, di cui almeno 5 – fatto salvo quanto previsto nell’ultimo periodo del presente comma 19.2 ‐ del genere meno rappresentato, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati a condizione che la stessa sia stata presentata e votata da azionisti che rappresentino almeno il 40% del capitale sociale ordinario; (ii) per la nomina dei restanti 2 (due) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al paragrafo (i), e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro‐tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista di cui al paragrafo (i), sono divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati vengono dunque collocati in un’unica graduatoria decrescente, secondo i | ART. 19 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 19.1 All’elezione dei componenti del consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato non inferiore ad un terzo del numero dei componenti del consiglio di amministrazione. Sono esentate dal rispetto di tale vincolo le liste che presentino complessivamente un numero di candidati inferiori a tre. 19.2 La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 11 componenti del consiglio di amministrazione, di cui almeno 5 – fatto salvo quanto previsto nell’ultimo periodo del presente comma 19.2 ‐ del genere meno rappresentato, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati a condizione che la stessa sia stata presentata e votata da azionisti che siano titolari di almeno il 40% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell’Elenco Speciale, come definita all’art. 6.3‐ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto); (ii) per la nomina dei restanti 2 (due) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al paragrafo (i), e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro‐tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista di cui al paragrafo (i), sono divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così |
quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età. Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 oppure 2 componenti tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.2 (ii) siano del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.2 (i), vengono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati, rispettivamente almeno 4 oppure 3 componenti del genere meno rappresentato. 19.3 Qualora la lista che otterrà il maggior numero di voti sia stata presentata e votata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 22% ma inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel comma 19.2, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto: 1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti 7 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 3 – fatto salvo quanto previsto negli ultimi due periodi del presente comma 19.3 ‐ del genere meno rappresentato, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati; 2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, vengono tratti 4 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 2 – fatto salvo quanto previsto nell’ultimo periodo del presente comma 19.3 ‐ del genere meno rappresentato, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati; | ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati vengono dunque collocati in un’unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età. Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 oppure 2 componenti tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.2 (ii) siano del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.2 (i), vengono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati, rispettivamente almeno 4 oppure 3 componenti del genere meno rappresentato. 19.3 Qualora la lista che otterrà il maggior numero di voti sia stata presentata e votata da azionisti che siano titolari di una percentuale almeno pari al 22% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell’Elenco Speciale, come definita all’art. 6.3‐ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto), ma inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel comma 19.2, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto: 1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti 7 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 3 – fatto salvo quanto previsto negli ultimi due periodi del presente comma 19.3 ‐ del genere meno rappresentato, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati; |
3) per la nomina dei restanti 2 componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui ai punti 1) e 2) del presente paragrafo e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro‐tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il secondo maggior numero di voti, sono divisi successivamente per uno e due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono quindi collocati in un’unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età. Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 componente tratto dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n. 3) sia del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.3, n. 1), vengono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati, almeno 2 componenti del genere meno rappresentato. Resta fermo quanto previsto al paragrafo 19.3, n. 2). Qualora i componenti del genere meno rappresentato tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n.3) siano 2, dalla lista di cui al paragrafo 19.3,n. 1) vengono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati, almeno 2 componenti del genere meno rappresentato e dalla lista di cui al paragrafo 19.3, n. 2) viene tratto, in base all’ordine progressivo con il quale è stato elencato, almeno 1 componente del genere meno rappresentato. | 2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, vengono tratti 4 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 2 – fatto salvo quanto previsto nell’ultimo periodo del presente comma 19.3 ‐ del genere meno rappresentato, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati; 3) per la nomina dei restanti 2 componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui ai punti 1) e 2) del presente paragrafo e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro‐tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il secondo maggior numero di voti, sono divisi successivamente per uno e due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono quindi collocati in un’unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età. Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 componente tratto dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n. 3) sia del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.3, n. 1), vengono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati, almeno 2 componenti del genere meno rappresentato. Resta fermo quanto previsto al paragrafo 19.3, n. 2). Qualora i componenti del genere meno rappresentato tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n.3) siano 2, dalla lista di cui al paragrafo |
19.4 Qualora nessuna delle liste sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 22% la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono dunque collocati in un’unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei componenti da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età. Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il numero di componenti del genere meno rappresentato sia inferiore a 5, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all’ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato ‐ ove presente appartenente alla stessa lista ‐ risultato primo dei non eletti e così a seguire fino a concorrenza del numero di candidati del genere meno rappresentato necessari per arrivare a 5. 19.5 In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del consiglio di amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista. 19.6 Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno xxxxxx i canditati proposti nell’assemblea stessa e votati da quest’ultima. Analogamente l’Assemblea provvederà ad eleggere gli Amministratori necessari per completare la | 19.3,n. 1) vengono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati, almeno 2 componenti del genere meno rappresentato e dalla lista di cui al paragrafo 19.3, n. 2) viene tratto, in base all’ordine progressivo con il quale è stato elencato, almeno 1 componente del genere meno rappresentato. 19.4 Qualora nessuna delle liste sia stata presentata da azionisti che siano titolari di una percentuale almeno pari al 22% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell’Elenco Speciale, come definita all’art. 6.3‐ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto), la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono dunque collocati in un’unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei componenti da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età. Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il numero di componenti del genere meno rappresentato sia inferiore a 5, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all’ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato ‐ ove presente appartenente alla stessa lista ‐ risultato primo dei non eletti e così a seguire fino a concorrenza del numero di candidati del genere meno |
composizione del Consiglio qualora il numero dei candidati complessivamente indicati nelle liste votate dall’Assemblea risulti insufficiente a conseguire tale risultato, oppure non siano disponibili almeno 5 candidati del genere meno rappresentato. Nei casi previsti dal presente comma, i candidati sottoposti all’Assemblea dovranno essere compresi in una o più liste la cui composizione per genere dovrà rispettare i principi di proporzionalità previsti al comma 19.1 del presente articolo; ove vengano presentate più liste, l’elezione degli Amministratori avverrà con il meccanismo del voto di lista, quozienti, graduatorie ed eventuali meccanismi di sostituzione descritti al comma 19.4. 19.7 In occasione della prima elezione del consiglio di amministrazione della Società, successiva alla data di applicazione delle disposizioni di legge e regolamento in materia di equilibrio tra i generi, la quota di amministratori riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del totale degli amministratori da eleggere. Conseguentemente, a modifica di quanto indicato nei precedenti commi, il numero di amministratori riservato al genere meno rappresentato è così stabilito: | rappresentato necessari per arrivare a 5. 19.5 In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del consiglio di amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista. 19.6 Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno xxxxxx i canditati proposti nell’assemblea stessa e votati da quest’ultima. Analogamente l’Assemblea provvederà ad eleggere gli Amministratori necessari per completare la composizione del Consiglio qualora il numero dei candidati complessivamente indicati nelle liste votate dall’Assemblea risulti insufficiente a conseguire tale risultato, oppure non siano disponibili almeno 5 candidati del genere meno rappresentato. Nei casi previsti dal presente comma, i candidati sottoposti all’Assemblea dovranno essere compresi in una o più liste la cui composizione per genere dovrà rispettare i principi di proporzionalità previsti al comma 19.1 del presente articolo; ove vengano presentate più liste, l’elezione degli Amministratori avverrà con il meccanismo del voto di lista, quozienti, graduatorie ed eventuali meccanismi di sostituzione descritti al comma 19.4. |
a) comma 19.1 Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato non inferiore ad un quinto del numero dei componenti del consiglio di amministrazione; | |
b) paragrafo 19.2 ‐ punto (i) e 19.2 ultimo periodo: dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 11 componenti del consiglio di amministrazione, di cui almeno 3 – fatto salvo quanto previsto nell’ultimo periodo della presente lettera a) ‐ del genere meno rappresentato, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati a condizione che la stessa sia stata presentata da azionisti che rappresentino almeno il 40% del capitale |
sociale ordinario. Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 o 2 componenti tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.2 (ii) siano del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.2 (i), vengono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati, rispettivamente almeno 2 o 1 componenti del genere meno rappresentato; c) ‐paragrafo 19.3 – n. 1): dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti 7 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 2 – fatto salvo quanto previsto nell’ultimo periodo della presente lettera b) ‐ del genere meno rappresentato, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati; ‐paragrafo 19.3 – n. 2): dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, vengono tratti 4 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 1 del genere meno rappresentato, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati. Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 componente tratto dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n. 3) sia del genere complessivamente meno rappresentato, da ciascuna delle liste che hanno ottenuto il primo e secondo maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.3, n. 1) e 2), viene tratto, in base all’ordine progressivo con il quale è stato elencato, almeno 1 componente del genere meno rappresentato. Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti tratti dalle |
liste di cui al paragrafo 19.3, n. 3) del genere complessivamente meno rappresentato siano 2, il componente mancante del genere meno rappresentato viene tratto, in base all’ordine progressivo con il quale è stato elencato, esclusivamente dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.3, n. 1); d) paragrafo 19.4: qualora, in esito alle operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il numero di componenti del genere meno rappresentato sia inferiore a 3, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all’ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato ‐ ove presente appartenente alla stessa lista ‐ risultato primo dei non eletti e così a seguire fino a concorrenza del numero di candidati del genere meno rappresentato necessari per arrivare a 3; e) paragrafo 19.6: l’Assemblea provvederà ad eleggere gli Amministratori necessari per completare la composizione del Consiglio qualora non siano disponibili almeno 3 candidati del genere meno rappresentato. | |
ART. 20 MODALITA’ E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE 20.1 Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore percentuale prevista dalla normativa vigente e indicata nell’avviso di convocazione dell’assemblea. 20.2 Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, a pena di decadenza, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima o unica convocazione e saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet della società almeno 21 giorni prima di quello fissato per | ART. 20 MODALITA’ E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE 20.1 Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore percentuale prevista dalla normativa vigente e indicata nell’avviso di convocazione dell’assemblea. 20.2 Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, a pena di decadenza, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima o unica convocazione e saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet della società almeno 21 giorni prima di quello fissato per |
l’assemblea in prima o unica convocazione. 20.3 Ogni socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. 20.4 Le adesioni e i voti espressi in violazione al divieto di cui al paragrafo 20.3 non sono attribuiti ad alcuna lista. 20.5 Le liste devono includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro‐tempore vigente e devono essere corredate: a) dalle informazioni relative all’identità dei soci che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, attestata da una certificazione che può essere prodotta anche successivamente purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società; b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente; c) da un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l’inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità e il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per i membri del consiglio di amministrazione, nonché l’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa | l’assemblea in prima o unica convocazione. 20.3 Ogni socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. 20.4 Le adesioni e i voti espressi in violazione al divieto di cui al paragrafo 20.3 non sono attribuiti ad alcuna lista. 20.5 Le liste devono includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro‐tempore vigente e devono essere corredate: a) dalle informazioni relative all’identità dei soci che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, attestata da una certificazione che può essere prodotta anche successivamente purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società; b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente; c) da un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l’inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità e il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per i membri del consiglio di amministrazione, nonché l’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa |
pro‐tempore vigente. 20.6 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, oppure la cui composizione per genere non è conforme alle prescrizioni dell’art. 19.1, è considerata come non presentata. 20.7 Nel caso vengano meno i requisiti di indipendenza normativamente e statutariamente richiesti, il componente del consiglio di amministrazione decade dalla carica qualora nell’ambito del consiglio non vi sia più il numero minimo necessario di consiglieri in possesso di tali requisiti. | pro‐tempore vigente. 20.6 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, oppure la cui composizione per genere non è conforme alle prescrizioni dell’art. 19.1, è considerata come non presentata. 20.7 Nel caso vengano meno i requisiti di indipendenza normativamente e statutariamente richiesti, il componente del consiglio di amministrazione decade dalla carica qualora nell’ambito del consiglio non vi sia più il numero minimo necessario di consiglieri in possesso di tali requisiti. |
ART. 21 COMPENSI Ai componenti del consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato dall’assemblea. Il consiglio di amministrazione determina, sentito il comitato remunerazione (ove nominato) ed il collegio sindacale, i compensi dei componenti investiti di cariche particolari previste dallo statuto che, comunque, dovranno essere in linea con i criteri di determinazione adottati dall’assemblea e nei limiti dell’importo massimo complessivo determinato dall’assemblea per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche. | ART. 21 COMPENSI Ai componenti del consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato dall’assemblea. Il consiglio di amministrazione determina, sentito il comitato remunerazione ed il collegio sindacale, i compensi dei componenti investiti di cariche particolari previste dallo statuto che, comunque, dovranno essere in linea con i criteri di determinazione adottati dall’assemblea e nei limiti dell’importo massimo complessivo determinato dall’assemblea per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche. |
ART. 22 PRESIDENTE ‐ VICE PRESIDENTE ‐ RAPPRESENTANZA 22.1 Se l'Assemblea non vi ha provveduto, il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente. 22.2 Il presidente ‐ al fine dello svolgimento delle sue funzioni – nomina il segretario del Consiglio di Amministrazione. 22.3 Il presidente e l’amministratore delegato rappresentano, disgiuntamente, la società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il consiglio di amministrazione può attribuire la rappresentanza legale della società anche al vice presidente. | ART. 22 PRESIDENTE ‐ VICE PRESIDENTE ‐ RAPPRESENTANZA 22.1 Se l'Assemblea non vi ha provveduto, il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente. 22.2 Il presidente ‐ al fine dello svolgimento delle sue funzioni – nomina il segretario del Consiglio di Amministrazione. 22.3 Il presidente e l’amministratore delegato rappresentano, disgiuntamente, la società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il consiglio di amministrazione può attribuire la rappresentanza legale della società anche al vice presidente. |
22.4 Al vice presidente, in caso di assenza e/o impedimento del presidente, spetteranno le funzioni del presidente e nell'ulteriore ipotesi di mancata nomina o di assenza anche del vice presidente, le funzioni del presidente spetteranno all'amministratore delegato. | 22.4 Al vice presidente, in caso di assenza e/o impedimento del presidente, spetteranno le funzioni del presidente e nell'ulteriore ipotesi di mancata nomina o di assenza anche del vice presidente, le funzioni del presidente spetteranno all'amministratore delegato. |
ART. 23 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 23.1 Il consiglio si raduna, nella sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nella Unione Europea, con periodicità almeno trimestrale e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne viene fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal collegio sindacale. 23.2 Il consiglio viene convocato dal presidente con raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica confermata da spedirsi a ciascun amministratore e sindaco almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. 23.3 In caso di assenza o impedimento del presidente la convocazione è effettuata dal vice presidente e nell'ulteriore ipotesi di assenza anche del vice presidente, la convocazione è effettuata dall'amministratore delegato. Il consiglio può inoltre essere convocato dal collegio sindacale o da un sindaco effettivo, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione. | ART. 23 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 23.1 Il consiglio si raduna, nella sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nella Unione Europea, con periodicità almeno trimestrale e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne viene fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal collegio sindacale. 23.2 Il consiglio viene convocato dal presidente con raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica confermata da spedirsi a ciascun amministratore e sindaco almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. 23.3 In caso di assenza o impedimento del presidente la convocazione è effettuata dal vice presidente e nell'ulteriore ipotesi di assenza anche del vice presidente, la convocazione è effettuata dall'amministratore delegato. Il consiglio può inoltre essere convocato dal collegio sindacale o da un sindaco effettivo, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione. |
ART. 24 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente e nell'ulteriore ipotesi di assenza anche del vice presidente, le funzioni sono esercitate dall'amministratore delegato. 24.2 Di ogni riunione viene redatto il verbale firmato dal segretario e da colui che l’ha presieduta. 24.3 E’ ammessa la partecipazione a distanza alle | ART. 24 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente e nell'ulteriore ipotesi di assenza anche del vice presidente, le funzioni sono esercitate dall'amministratore delegato. 24.2 Di ogni riunione viene redatto il verbale firmato dal segretario e da colui che l’ha presieduta. 24.3 E’ ammessa la partecipazione a distanza alle |
riunioni del consiglio di amministrazione mediante l’utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisone deliberativa. Il consiglio di amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il segretario. | riunioni del consiglio di amministrazione mediante l’utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisone deliberativa. Il consiglio di amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il segretario. |
ART. 25 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 25.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale anche organizzando la società ed il gruppo per aree di business, siano esse strutturate in società o divisioni operative, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente statuto riservano all'assemblea degli azionisti. 25.2 Il consiglio di amministrazione delega proprie competenze ad uno o più dei suoi componenti nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile; il consiglio può inoltre attribuire al presidente, al vice presidente e all’amministratore delegato deleghe purché non confliggenti le une con le altre. Il consiglio di amministrazione può in ogni momento revocare le deleghe conferite, procedendo, in caso di revoca delle deleghe conferite al presidente e/o al vice presidente e/o all’amministratore delegato, alla contestuale nomina rispettivamente di un altro presidente o vice presidente o amministratore delegato, salvo per il presidente se di nomina da parte dell'assemblea. Rientra nei poteri del presidente, del vice presidente e dell'amministratore delegato, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti a | ART. 25 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 25.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale anche organizzando la società ed il gruppo per aree di business, siano esse strutturate in società o divisioni operative, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente statuto riservano all'assemblea degli azionisti. 25.2 Il consiglio di amministrazione delega proprie competenze ad uno o più dei suoi componenti nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile; il consiglio può inoltre attribuire al presidente, al vice presidente e all’amministratore delegato deleghe purché non confliggenti le une con le altre. Il consiglio di amministrazione può in ogni momento revocare le deleghe conferite, procedendo, in caso di revoca delle deleghe conferite al presidente e/o al vice presidente e/o all’amministratore delegato, alla contestuale nomina rispettivamente di un altro presidente o vice presidente o amministratore delegato, salvo per il presidente se di nomina da parte dell'assemblea. Rientra nei poteri del presidente, del vice presidente e dell'amministratore delegato, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti a |
dipendenti della società ed anche a terzi. Il consiglio può altresì nominare, per singoli atti o categorie di atti ed anche in via continuativa, procuratori, determinandone i poteri e le attribuzioni, ivi incluso l'uso della firma sociale. 25.3 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica salvo quanto indicato ai successivi paragrafi 25.5 25.4 Le deliberazioni sulle seguenti materie, oltre alle delibere riservate per legge al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2381 4° comma del Codice Civile ed a quelle per le quali ai sensi del paragrafo 25.5 è prevista una maggioranza qualificata, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione: (i) ove le aree di business siano strutturate in società: (a) nomina e/o revoca dei consiglieri di ciascuna società controllata di primo livello fermo restando che l’amministratore delegato di ciascuna società controllata è proposto dall’amministratore delegato di Iren S.p.A.; e (b) esercizio del diritto di voto nelle assemblee di ciascuna società controllata di primo livello; (ii) ove le aree di business siano strutturate in divisioni operative: assunzione e/o nomina e/o revoca, tutto quanto precede su proposta dell'amministratore delegato, dei responsabili di ciascuna area di business, proposti, per la nomina e/o per la revoca, dall’amministratore delegato di Iren S.p.A.; (iii) operazioni che non siano espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget annuale di Gruppo approvato fermo restando che quanto precede non costituisce deroga al paragrafo 25.5(i) ove tali operazioni abbiano per oggetto: a) l'approvazione di acquisti o cessioni o altri | dipendenti della società ed anche a terzi. Il consiglio può altresì nominare, per singoli atti o categorie di atti ed anche in via continuativa, procuratori, determinandone i poteri e le attribuzioni, ivi incluso l'uso della firma sociale. 25.3 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica salvo quanto indicato ai successivi paragrafi 25.5 25.4 Le deliberazioni sulle seguenti materie, oltre alle delibere riservate per legge al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2381 4° comma del Codice Civile ed a quelle per le quali ai sensi del paragrafo 25.5 è prevista una maggioranza qualificata, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione: (i) ove le aree di business siano strutturate in società: (a) nomina e/o revoca dei consiglieri di ciascuna società controllata di primo livello fermo restando che l’amministratore delegato di ciascuna società controllata è proposto dall’amministratore delegato di Iren S.p.A.; e (b) esercizio del diritto di voto nelle assemblee di ciascuna società controllata di primo livello; (ii) ove le aree di business siano strutturate in divisioni operative: assunzione e/o nomina e/o revoca, tutto quanto precede su proposta dell'amministratore delegato, dei responsabili di ciascuna area di business, proposti, per la nomina e/o per la revoca, dall’amministratore delegato di Iren S.p.A.; (iii) operazioni che non siano espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget annuale di Gruppo approvato fermo restando che quanto precede non costituisce deroga al paragrafo 25.5(i) ove tali operazioni abbiano per oggetto: a) l'approvazione di acquisti o cessioni o altri |
atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata; | atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata; |
b) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata; | b) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata; |
c) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori a euro 10.000.000,00 e non superiori a euro 50.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata. | c) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori a euro 10.000.000,00 e non superiori a euro 50.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata. |
25.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole di almeno 10 consiglieri sulle seguenti materie: | 25.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole di almeno 10 consiglieri sulle seguenti materie: |
(i) approvazione dei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del | (i) approvazione dei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo, |
Gruppo, nonché del budget annuale di Gruppo e (a) loro revisioni e/o (b) delibere aventi ad oggetto attività ed operazioni diverse da quelle previste nei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo nonché nel budget annuale di Gruppo; quanto precede sub (a) e (b) in quanto comporti variazioni di investimenti per importi superiori al 5% degli importi complessivi previsti dal budget e/o dai piani; (ii) individuazione e/o modifica delle aree di business e decisioni in merito alla strutturazione delle aree di business in società o divisioni operative; (iii) approvazione di acquisti o cessioni o altri atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 50.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato; (iv) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 50.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma | nonché del budget annuale di Gruppo e (a) loro revisioni e/o (b) delibere aventi ad oggetto attività ed operazioni diverse da quelle previste nei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo nonché nel budget annuale di Gruppo; quanto precede sub (a) e (b) in quanto comporti variazioni di investimenti per importi superiori al 5% degli importi complessivi previsti dal budget e/o dai piani; (ii) individuazione e/o modifica delle aree di business e decisioni in merito alla strutturazione delle aree di business in società o divisioni operative; (iii) approvazione di acquisti o cessioni o altri atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 50.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato; (iv) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 50.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta |
funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato; (v) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori ad euro 50.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato; (vi) approvazione e modifiche del regolamento di gruppo, se adottato; (vii) approvazione di proposte da sottoporre all’assemblea e convocazione di quest'ultima in ordine a trasferimento della sede legale, variazioni del capitale sociale, emissione di obbligazioni convertibili o warrants, fusioni e scissioni e/o modifiche statutarie; (viii) operazioni di fusione per incorporazione o di scissione della società ai sensi degli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile; istituzione e soppressione di sedi secondarie, adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. Il consiglio di amministrazione peraltro potrà rimettere all’assemblea dei soci le deliberazioni sulle materie del presente punto; (ix) operazioni di maggiore rilevanza con “parte correlata”; (x) nomina e/o revoca del Presidente e del Vice | eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato; (v) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori ad euro 50.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato; (vi) approvazione e modifiche del regolamento di gruppo, se adottato; (vii) approvazione di proposte da sottoporre all’assemblea e convocazione di quest'ultima in ordine a trasferimento della sede legale, variazioni del capitale sociale, emissione di obbligazioni convertibili o warrants, fusioni e scissioni e/o modifiche statutarie; (viii) operazioni di fusione per incorporazione o di scissione ai sensi degli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile; istituzione e soppressione di sedi secondarie, adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. Il consiglio di amministrazione peraltro potrà rimettere all’assemblea dei soci le deliberazioni sulle materie del presente punto; (ix) operazioni di maggiore rilevanza con “parte correlata”; (x) nomina e/o revoca del Presidente e del Vice Presidente, salvo per il presidente nominato eventualmente dall'Assemblea; (xi) nomina e/o revoca dell'Amministratore |
Presidente, salvo per il presidente nominato eventualmente dall'Assemblea; (xi) nomina e/o revoca dell'Amministratore Delegato; (xii) ove le aree di business siano strutturate in società: (a) nomina di membri del consiglio di amministrazione di società di primo livello che non siano dirigenti nell’ambito del Gruppo e/o consiglieri della società; e/o (b) fissazione della composizione del consiglio di amministrazione di società controllate, di primo livello in un numero di consiglieri superiore a tre. 25.6 In materia di operazioni con parti correlate, in caso di urgenza, se un'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, è consentito agli amministratori di avvalersi, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla vigente normativa, delle deroghe consentite dalla vigente normativa alle procedure dalla medesima altrimenti stabilite per l’approvazione delle operazioni con parti correlate. | Delegato; (xii) ove le aree di business siano strutturate in società: (a) nomina di membri del consiglio di amministrazione di società di primo livello che non siano dirigenti nell’ambito del Gruppo e/o consiglieri della società; e/o (b) fissazione della composizione del consiglio di amministrazione di società controllate, di primo livello in un numero di consiglieri superiore a tre. 25.6 In materia di operazioni con parti correlate, in caso di urgenza, se un'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, è consentito agli amministratori di avvalersi, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla vigente normativa, delle deroghe consentite dalla vigente normativa alle procedure dalla medesima altrimenti stabilite per l’approvazione delle operazioni con parti correlate. |
ART. 26 AMMINISTRATORE DELEGATO 26.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri consiglieri un amministratore delegato. 26.2 Fermo quanto disposto dall’art. 25, il Consiglio di Amministrazione determina i poteri dell’amministratore delegato. In particolare, all’amministratore delegato sono conferiti i poteri per la gestione corrente della Società secondo le linee e gli indirizzi formulati dal consiglio di amministrazione nonché poteri organizzativi e deleghe operative su ciascuna delle aree di business organizzate in divisioni. Ove le aree di business siano strutturate in società, l'amministratore delegato, sulla base degli indirizzi del consiglio di amministrazione della holding, esercita funzioni di pianificazione strategica, indicazioni di obiettivi e di controllo sulle società controllate e propone al consiglio di amministrazione la nomina e/o revoca | ART. 26 AMMINISTRATORE DELEGATO 26.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri consiglieri un amministratore delegato. 26.2 Fermo quanto disposto dall’art. 25, il Consiglio di Amministrazione determina i poteri dell’amministratore delegato. In particolare, all’amministratore delegato sono conferiti i poteri per la gestione corrente della Società secondo le linee e gli indirizzi formulati dal consiglio di amministrazione nonché poteri organizzativi e deleghe operative su ciascuna delle aree di business organizzate in divisioni. Ove le aree di business siano strutturate in società, l'amministratore delegato, sulla base degli indirizzi del consiglio di amministrazione della holding, esercita funzioni di pianificazione strategica, indicazioni di obiettivi e di controllo sulle società controllate e propone al consiglio di amministrazione la nomina e/o revoca |
dell'amministratore delegato di ciascuna società di primo livello. | dell'amministratore delegato di ciascuna società di primo livello. |
XXXXXXX E REVISIONE LEGALE DEI CONTI ART. 27 COLLEGIO SINDACALE 27.1 L'assemblea nomina, in conformità a quanto previsto nel successivo art. 28, il collegio sindacale, che è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne designa il presidente nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 28.4. A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. 27.2 I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 27.3 I sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa vigente. Ai fini dell’accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla società e di cui all'articolo 4 dello statuto. 27.4 Per quanto riguarda le situazioni di ineleggibilità e i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. 27.5 I poteri e i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge. | XXXXXXX E REVISIONE LEGALE DEI CONTI ART. 27 COLLEGIO SINDACALE 27.1 L'assemblea nomina, in conformità a quanto previsto nel successivo art. 28, il collegio sindacale, che è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne designa il presidente nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 28.4. A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. 27.2 I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 27.3 I sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa vigente. Ai fini dell’accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla società e di cui all'articolo 4 dello statuto. 27.4 Per quanto riguarda le situazioni di ineleggibilità e i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. 27.5 I poteri e i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge. |
27.6 La presenza di almeno un sindaco effettivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo assicura l'informativa prevista dalla legge da parte degli amministratori al Collegio Sindacale stesso. | 27.6 La presenza di almeno un sindaco effettivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione assicura l'informativa prevista dalla legge da parte degli amministratori al Collegio Sindacale stesso. |
ART. 28 NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 28.1 All’elezione dei componenti del collegio sindacale si procede sulla base di liste composte di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di sindaco supplente. I candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere. Ciascuna sezione deve contenere almeno un candidato di genere maschile ed almeno un candidato di genere femminile; i candidati devono essere inseriti nella lista in modo alternato per genere (un maschio, una femmina o viceversa, e così via). Sono esentate le liste che presentino un numero di candidati inferiori a tre. 28.2 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata e votata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 40%: (i) da tale lista saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, due sindaci effettivi e uno supplente; (ii) il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, dalla lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato tra le liste presentate e votate dai soci non collegati secondo la normativa pro‐tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 28.2(ii). 28.3 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario inferiore al 40%, in deroga a quanto | ART. 28 NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 28.1 All’elezione dei componenti del collegio sindacale si procede sulla base di liste composte di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di sindaco supplente. I candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere. Ciascuna sezione deve contenere almeno un candidato di genere maschile ed almeno un candidato di genere femminile; i candidati devono essere inseriti nella lista in modo alternato per genere (un maschio, una femmina o viceversa, e così via). Sono esentate le liste che presentino un numero di candidati inferiori a tre. 28.2 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata e votata da azionisti che siano titolari di una percentuale dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell’Elenco Speciale, come definita all’art. 6.3‐ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto) almeno pari al 40%: (i) da tale lista saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, due sindaci effettivi e uno supplente; (ii) il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, dalla lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato tra le liste presentate e votate dai soci non collegati secondo la normativa pro‐tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco |
previsto nel paragrafo 28.2, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà secondo quanto di seguito disposto: 1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente; 2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti viene tratto quale sindaco effettivo, seguendo l’ordine con il quale i candidati sono ivi posizionati, il candidato di genere diverso dal candidato tratto dalla lista di cui al punto 1); 3) dalla lista che avrà ottenuto il terzo maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente quest’ultimo di genere diverso dal candidato tratto dalla lista di cui al punto 1). La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 28.3.3). 28.4 In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi. 28.5 In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato presidente il candidato più anziano di età. 28.6 Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi. Per la nomina dei sindaci che per qualsiasi ragione non sono nominati con il procedimento del voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge. Pertanto, ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno eletti i canditati proposti nell’assemblea stessa e votati da quest’ultima, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di | effettivo di cui al presente paragrafo 28.2(ii). 28.3 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che siano titolari di una percentuale dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell’Elenco Speciale, come definita all’art. 6.3‐ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto) inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel paragrafo 28.2, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà secondo quanto di seguito disposto: 1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente; 2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti viene tratto quale sindaco effettivo, seguendo l’ordine con il quale i candidati sono ivi posizionati, il candidato di genere diverso dal candidato tratto dalla lista di cui al punto 1); 3) dalla lista che avrà ottenuto il terzo maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente quest’ultimo di genere diverso dal candidato tratto dalla lista di cui al punto 1). La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 28.3.3). 28.4 In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi. 28.5 In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato presidente il candidato più anziano di età. 28.6 Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di |
equilibrio tra i generi. Analogamente l’Assemblea provvederà ad eleggere i Xxxxxxx Effettivi ed i Sindaci Supplenti necessari per completare la composizione del Collegio ed assicurare la sostituzione dei suoi componenti, qualora il numero dei candidati complessivamente indicati nelle liste votate dall’Assemblea risulti insufficiente a conseguire tale risultato. Nei casi previsti dal presente comma, i candidati alla carica di Xxxxxxx Effettivo sottoposti all’Assemblea dovranno essere compresi in una o più liste la cui composizione per genere dovrà rispettare i principi di proporzionalità previsti al comma 28.1 del presente articolo. 28.7 In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire; ove non vi sia tale possibilità subentra il sindaco supplente più anziano ovvero, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi, il primo supplente che, seguendo l’ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella lista, consenta di soddisfare detto requisito. La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati nella lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi; ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge. | legge, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 6.1‐bis e il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi. Per la nomina dei sindaci che per qualsiasi ragione non sono nominati con il procedimento del voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 6.1‐bis. Pertanto, ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno eletti i canditati proposti nell’assemblea stessa e votati da quest’ultima, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi. Analogamente l’Assemblea provvederà ad eleggere i Xxxxxxx Effettivi ed i Sindaci Supplenti necessari per completare la composizione del Collegio ed assicurare la sostituzione dei suoi componenti, qualora il numero dei candidati complessivamente indicati nelle liste votate dall’Assemblea risulti insufficiente a conseguire tale risultato. Nei casi previsti dal presente comma, i candidati alla carica di Xxxxxxx Effettivo sottoposti all’Assemblea dovranno essere compresi in una o più liste la cui composizione per genere dovrà rispettare i principi di proporzionalità previsti al comma 28.1 del presente articolo. 28.7 In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire; ove non vi sia tale possibilità subentra il sindaco supplente più anziano ovvero, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi, il primo supplente che, seguendo l’ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella lista, consenta di soddisfare detto requisito. |
La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati nella lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi; ove ciò non sia |
possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 6.1‐bis. | |
ART. 29 MODALITA’ E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE 29.1 Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore percentuale prevista dalla normativa vigente e indicata nell’avviso di convocazione dell’assemblea. 29.2 Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, a pena di decadenza, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima o unica convocazione e saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet della società almeno 21 giorni prima di quello fissato per l’assemblea. 29.3 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 29.2 sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito dalla disciplina pro‐tempore vigente, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia prevista al comma 29.1 è ridotta alla metà. 29.4 Ogni socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista. 29.5 Le liste devono essere corredate: a) dalle informazioni relative all’identità dei soci che | ART. 29 MODALITA’ E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE 29.1 Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore percentuale prevista dalla normativa vigente e indicata nell’avviso di convocazione dell’assemblea. 29.2 Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, a pena di decadenza, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima o unica convocazione e saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet della società almeno 21 giorni prima di quello fissato per l’assemblea. 29.3 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 29.2 sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito dalla disciplina pro‐tempore vigente, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia prevista al comma 29.1 è ridotta alla metà. 29.4 Ogni socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista. 29.5 Le liste devono essere corredate: a) dalle informazioni relative all’identità dei soci che |
hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, attestata da una certificazione che può essere prodotta anche successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società; b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente; c) da un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l’inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto e l’elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. 29.6 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra oppure la cui composizione per genere non è conforme alle prescrizioni del paragrafo 28.1, è considerata come non presentata. 29.7 Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il componente del collegio sindacale decade dalla carica. | hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, attestata da una certificazione che può essere prodotta anche successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società; b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente; c) da un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l’inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto e l’elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. 29.6 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra oppure la cui composizione per genere non è conforme alle prescrizioni del paragrafo 28.1, è considerata come non presentata. 29.7 Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il componente del collegio sindacale decade dalla carica. |
ART. 30 COMPENSI L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. | ART. 30 COMPENSI L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. |
ART. 31 REVISIONE LEGALE DEI CONTI 31.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'albo speciale cui sono attribuite le funzioni previste dalla legge. 31.2 L’assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l’incarico della revisione legale | ART. 31 REVISIONE LEGALE DEI CONTI 31.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'albo speciale cui sono attribuite le funzioni previste dalla legge. 31.2 L’assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l’incarico della revisione legale |
dei conti ad una società di revisione iscritta nell’apposito albo speciale, approvandone il compenso. L'incarico per la revisione legale dei conti ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio di durata dell'incarico. | dei conti ad una società di revisione iscritta nell’apposito albo speciale, approvandone il compenso. L'incarico per la revisione legale dei conti ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio di durata dell'incarico. |
BILANCIO ED UTILI ART. 32 BILANCIO DI ESERCIZIO 32.1 Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 32.2 Il consiglio di amministrazione, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge. | BILANCIO ED UTILI ART. 32 BILANCIO DI ESERCIZIO 32.1 Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 32.2 Il consiglio di amministrazione, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge. |
ART. 33 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI | ART. 33 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI |
33.1 Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio e non vincolante dell’organo di controllo, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154 bis del D. Lgs. n. 58/1998, e ne determina il compenso. | 33.1 Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio e non vincolante dell’organo di controllo, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154 bis del D. Lgs. n. 58/1998, e ne determina il compenso. |
33.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, controllo, contabilità, bilancio nonché informativa contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del consiglio di amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo nella società o in altre società comparabili. | 33.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, controllo, contabilità, bilancio nonché informativa contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del consiglio di amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo nella società o in altre società comparabili. |
ART. 34 UTILI 34.1 Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al limite di cui all'articolo 2430 del codice civile, saranno attribuiti in egual misura a ciascuna azione ordinaria e a ciascuna azione di risparmio, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio. 34.2 L'assemblea può deliberare l'assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro, dipendenti della società da effettuare tramite emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti e soggette a regole particolari riguardo alle modalità di trasferimento e ai diritti che attribuiscono. | ART. 34 UTILI 34.1 Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al limite di cui all'articolo 2430 del codice civile, saranno attribuiti in egual misura a ciascuna azione ordinaria e a ciascuna azione di risparmio, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio. 34.2 L'assemblea può deliberare l'assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro, dipendenti della società da effettuare tramite emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti e soggette a regole particolari riguardo alle modalità di trasferimento e ai diritti che attribuiscono. |
ART. 35 PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società. | ART. 35 PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società. |
LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' ART. 36 LIQUIDAZIONE 36.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso. 36.2 L'attivo netto residuo è ripartito in ordine di priorità: ‐ alle azioni di risparmio fino a concorrenza del loro valore nominale; ‐ alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro valore nominale; ‐ l’eventuale residuo alle azioni delle due categorie in eguale misura. | LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' ART. 36 LIQUIDAZIONE 36.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso. 36.2 L'attivo netto residuo è ripartito in ordine di priorità: ‐ alle azioni di risparmio fino a concorrenza del loro valore nominale; ‐ alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro valore nominale; ‐ l’eventuale residuo alle azioni delle due categorie in eguale misura. |
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE | DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE |
ART. 37 DISPOSIZIONI GENERALI Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia. | ART. 37 DISPOSIZIONI GENERALI Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia. |
ART. 38 DISPOSIZIONE TRANSITORIA Sino alla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea dei soci in data 30 agosto 2010, restano in carica il Presidente, il Vice Presidente, il Comitato Esecutivo, l’Amministratore Delegato ed il Direttore Generale secondo le deleghe ed i poteri disciplinati dallo statuto sociale previgente alle modifiche introdotte dall’Assemblea Straordinaria del 19 giugno 2013. |
Allegato 2(A)(B)(C)(D)(E)
Dati di riferimento
Azioni Iren Totali | 1.276.225.677 | |
Azioni Risparmio | 94.500.000 | |
Azioni Ordinarie | 1.181.725.677 |
FSU | 424.999.233 | |
Comune di Reggio Emilia | 99.127.464 | |
Comune di Piacenza | 19.759.547 | |
Altri Comuni Emiliani | 74.705.042 | |
Azioni Sindacato di Voto | 618.591.286 | Escluso apporto Comune di Parma e Parma Infrastrutture S.p.A. |
Azioni Comune di Parma Azioni Parma infrastrutture | 5.599.863 13.717.703 | |
Azioni Sindacato di Voto | 637.908.852 | Incluso apporto Comune di Parma e Parma Infrastrutture S.p.A. |
Quota Azioni Bloccate | 40,00% | In ipotesi di conversione delle Azioni di Risparmio |
Azioni Trasferibili | 33.435.676 | Azioni Trasferibili |
Azioni Svincolate | 93.982.905 | Azioni Svincolate |
Totale Azioni Cedibili | 127.418.581 |
Allegato 2(A)(B)(C)(D)(E)
(A) (B) (C) (D) (E)
Azioni oggetto del Sindacato di Voto | Azioni Bloccate | Azioni Svincolate | Azioni Trasferibili | Percentuali Rilevanti | |
Comune di Reggio Emilia | 99.127.464 | 67.730.870 | 12.469.472 | 18.927.122 | 13,26781% |
Comune di Albinea | 2.189.166 | 1.495.288 | 275.287 | 418.591 | 0,29291% |
Comune di Bagnolo in Piano | 2.301.385 | 1.571.939 | 289.399 | 440.047 | 0,30793% |
Comune di Baiso | 772.648 | 527.750 | 97.160 | 147.738 | 0,10338% |
Comune di Bibbiano | 1.902.047 | 1.504.087 | 276.907 | 121.053 | 0,29464% |
Comune di Boretto | 996.416 | 780.316 | 143.659 | 72.441 | 0,15286% |
Comune di Brescello | 1.031.100 | 870.786 | 160.314 | - | 0,17058% |
Comune di Cadelbosco di Sopra | 1.861.338 | 1.571.939 | 289.399 | - | 0,30793% |
Comune di Campagnola Emilia | 1.434.913 | 980.103 | 180.440 | 274.370 | 0,19199% |
Comune di Campegine | 1.030.201 | 703.668 | 129.548 | 196.985 | 0,13784% |
Comune di Canossa | 776.613 | 653.405 | 120.294 | 2.914 | 0,12800% |
Comune di Carpineti | 919.816 | 628.271 | 115.667 | 175.878 | 0,12307% |
Comune di Casalgrande | 4.249.555 | 2.902.617 | 534.381 | 812.557 | 0,56859% |
Comune di Casina | 827.832 | 565.442 | 104.100 | 158.290 | 0,11076% |
Comune di Castelnovo di Sotto | 2.152.374 | 1.470.157 | 270.661 | 411.556 | 0,28799% |
Comune di Castelnovo né Monti | 1.839.637 | 1.256.546 | 231.334 | 351.757 | 0,24614% |
Comune di Cavriago | 2.187.184 | 1.847.123 | 340.061 | - | 0,36183% |
Comune di Correggio | 6.458.874 | 4.430.669 | 815.700 | 1.212.505 | 0,86792% |
Comune di Fabbrico | 1.766.045 | 1.206.280 | 222.080 | 337.685 | 0,23630% |
Comune di Gattatico | 1.158.964 | 791.619 | 145.740 | 221.605 | 0,15507% |
Comune di Gualtieri | 1.298.920 | 1.096.965 | 201.955 | - | 0,21488% |
Comune di Guastalla | 3.311.343 | 2.261.780 | 416.401 | 633.162 | 0,44306% |
Comune di Luzzara | 1.553.342 | 1.311.830 | 241.512 | - | 0,25697% |
Comune di Montecchio Emilia | 2.202.047 | 1.504.087 | 276.907 | 421.053 | 0,29464% |
Comune di Novellara | 2.450.393 | 1.673.717 | 308.137 | 468.539 | 0,32786% |
Comune di Poviglio | 1.205.179 | 1.017.799 | 187.380 | - | 0,19938% |
Comune di Quattro Castella | 3.090.586 | 2.110.995 | 388.641 | 590.950 | 0,41352% |
Comune di Reggiolo | 1.705.342 | 1.164.817 | 214.447 | 326.078 | 0,22818% |
Comune di Rio Saliceto | 1.393.932 | 983.873 | 181.134 | 228.925 | 0,19273% |
Comune di Rolo | 1.122.177 | 766.491 | 141.114 | 214.572 | 0,15015% |
Comune di Rubiera | 2.433.841 | 1.662.411 | 306.055 | 465.375 | 0,32565% |
Comune di San Xxxxxxx in Rio | 1.870.906 | 1.277.905 | 235.266 | 357.735 | 0,25033% |
Comune di San Polo d'Enza | 1.506.653 | 1.029.105 | 189.461 | 288.087 | 0,20159% |
Comune di Sant'Ilario d'Enza | 3.090.586 | 2.110.995 | 388.641 | 590.950 | 0,41352% |
Comune di Scandiano | 6.553.822 | 4.749.740 | 874.443 | 929.639 | 0,93043% |
Comune di Toano | 447.031 | 305.340 | 56.214 | 85.477 | 0,05981% |
Comune di Vetto | 142.906 | 120.687 | 22.219 | - | 0,02364% |
Comune di Ventasso | 735.856 | 502.618 | 92.534 | 140.704 | 0,09846% |
Comune di Vezzano sul Crostolo | 1.287.745 | 879.581 | 161.934 | 246.230 | 0,17230% |
Comune di Viano | 695.381 | 474.973 | 87.444 | 132.964 | 0,09304% |
Comune di Villa Minozzo | 220.760 | 150.788 | 27.760 | 42.212 | 0,02954% |
Comune di Busseto | 1.789 | 1.000 | 000 | 000 | 0,00024% |
Comune di Collecchio | 12.201 | 8.333 | 1.534 | 2.334 | 0,00163% |
Comune di Felino | 4.884 | 3.336 | 614 | 934 | 0,00065% |
Comune di Fontevivo | 3.183 | 2.174 | 400 | 609 | 0,00043% |
Comune di Fornovo di Taro | 2.440 | 1.666 | 307 | 467 | 0,00033% |
Comune di Langhirano | 12.734 | 8.698 | 1.601 | 2.435 | 0,00170% |
Comune di Medesano | 2.847 | 1.945 | 358 | 544 | 0,00038% |
Comune di Mezzani | 6.371 | 4.352 | 801 | 1.218 | 0,00085% |
Comune di Montechiarugolo | 9.546 | 6.521 | 1.200 | 1.825 | 0,00128% |
Comune di Noceto | 408.403 | 278.953 | 51.356 | 78.094 | 0,05464% |
Comune di Polesine Zibello | 7.148 | 4.882 | 898 | 1.368 | 0,00096% |
Comune di Roccabianca | 3.183 | 2.174 | 400 | 609 | 0,00043% |
Comune di San Secondo Parmense | 3.183 | 2.174 | 400 | 609 | 0,00043% |
Comune di Sala Baganza | 6.371 | 4.352 | 801 | 1.218 | 0,00085% |
Comune di Sissa Trecasali | 7.148 | 4.881 | 899 | 1.368 | 0,00096% |
Comune di Soragna | 4.569 | 3.121 | 574 | 874 | 0,00061% |
Comune di Sorbolo | 17.085 | 11.670 | 2.148 | 3.267 | 0,00229% |
Comune di Tizzano Val Parma | 3.183 | 2.174 | 400 | 609 | 0,00043% |
Comune di Torrile | 1.197 | 817 | 151 | 229 | 0,00016% |
Comune di Traversetolo | 4.569 | 3.121 | 574 | 874 | 0,00061% |
Comune di Piacenza | 19.759.547 | 14.247.916 | 2.623.087 | 2.888.544 | 2,79103% |
Comune di Lugagnano Val d’Arda | 8.152 | 5.568 | 1.025 | 1.559 | 0,00109% |
Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. | 424.999.233 | 358.920.763 | 66.078.470 | - | 70,30903% |
Comune di Parma | 5.599.863 | 4.729.202 | 870.661 | - | 0,92640% |
Parma Infrastrutture S.p.A. | 13.717.703 | 11.584.888 | 2.132.815 | - | 2,26937% |
TOTALE | 637.908.852 | 510.490.271 | 93.982.905 | 33.435.676 | 100,000% |
All. 3
PRINCIPI GENERALI E MACRO ASSETTO ORGANIZZATIVO IREN
• CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio ha i poteri per compiere tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
Dei membri Componenti il CdA 5 vengono indicati da FSU, 3 dai Soci Emiliani e 2 dalle minoranze e i tre componenti del Consiglio di Amministrazione destinati ad assumere i ruoli di Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato vengono indicati, all’unanimità, dal Patto di Sindacato.
• STRUTTURA DI VERTICE
⬝ Presidente con responsabilità su: Relazioni Esterne, Comunicazione, Rapporti Istituzionali, M&A, rapporti con i Regolatori, rapporti con Regioni e Enti Locali
⬝ Vice Presidente con responsabilità su: Internal Audit e Compliance, Risk Management, Affari Societari, Comitati
⬝ Amministratore Delegato con responsabilità su: Personale Organizzazione e Information and Communication Technology, Legale, Amministrazione e Finanza, Pianificazione e controllo, Investor Relations e comunicazione finanziaria, acquisti e logistica. In particolare , ai sensi dell’art. 26.2 del Nuovo Statuto, all’amministratore delegato sono conferiti poteri per la gestione corrente della Società secondo le Linee e gli indirizzi formulati dal consiglio di amministrazione nonché poteri organizzativi e deleghe operative su ciascuna delle aree di business organizzate in divisioni. Ove le aree di business siano strutturate in società, l’amministratore delegato sulla base degli indirizzi del consiglio di amministrazione della holding esercita funzioni di pianificazione strategica, indicazioni di obiettivi e di controllo sulle società controllate e propone al consiglio di amministrazione la nomina e/o revoca dell’amministratore delegato di ciascuna società di primo livello.
• PRINCIPI ORGANIZZATIVI
⬝ La società è organizzata per linee di business (siano essere società o divisioni) con forte integrazione nelle attività di controllo e in quelle suscettibili di sinergie.
⬝ Le società partecipate al 100% avranno un Consiglio di Amministrazione di 3 componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione di Iren: AD proposto dall’AD di IREN, Presidente e Consigliere proposti dal Consiglio di Amministrazione di Iren e di norma scelti all’interno del Gruppo (sia dipendenti sia Consiglieri di Iren).
⬝ Ove, nell’interesse del Gruppo, si ravvisasse l’opportunità di nominare per la posizione di Presidente, AD e Consigliere di una Società di Business, esterni al Gruppo, tali nomine dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Iren quotata con maggioranze qualificate.
• ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA
La struttura delle Linee di Business corrisponde a quanto ad oggi in capo alle Società di primo livello in base alla vigente ripartizione delle competenze e agli attuali oggetti sociali:
− Iren Energia
− Xxxx Xxxxxxx
− Ireti
− Iren Ambiente
Ogni eventuale modifica a tale assetto dovrà essere coerente con la struttura delle linee di business, nel rispetto dei vincoli normativi di settore e degli accordi in essere con i soci terzi.
⬝ Comitati per il Territorio: Comitati composti da rappresentanti espressione delle realtà del territorio. Di supporto alla società per il monitoraggio della customer satisfaction e della qualità e sostenibilità dei servizi offerti da Iren e per contribuire allo sviluppo del radicamento territoriale.
Allegato 4(A)(B)
Dati di riferimento
Prima Finestra | ||
Azioni Trasferibili | 33.435.675 | |
Azioni Svincolate (Prima Finestra) | 30.000.000 | Ripartiti secondo Percentuali Rilevanti |
Prime Azioni Cedibili | 63.435.675 | |
Seconda Finestra | ||
Azioni Svincolate (Seconda Finestra) | 63.982.904 | Ripartiti secondo Percentuali Rilevanti |
Seconde Azioni Cedibili | 63.982.904 |
A partire dalla Data di Efficacia e sino al [31 dicembre 2016 (incluso)]
Durata Prima Finestra:
A partire dal giorno successivo alla scadenza della Prima Finestra e sino alla Prima Data di Scadenza (inclusa) ovvero, in caso di successivo rinnovo del Patto, alla Seconda Data di Scadenza (inclusa)
Durata Seconda Finestra:
Allegato 4(A)(B)
(A) (B)
Prime Azioni Cedibili | Seconde Azioni Cedibili | |
Comune di Reggio Emilia | 22.907.464 | 8.489.129 |
Comune di Albinea | 506.465 | 187.414 |
Comune di Bagnolo in Piano | 532.425 | 197.021 |
Comune di Baiso | 178.752 | 66.146 |
Comune di Bibbiano | 209.444 | 188.517 |
Comune di Boretto | 118.298 | 97.802 |
Comune di Brescello | 51.173 | 109.141 |
Comune di Cadelbosco di Sopra | 92.378 | 197.021 |
Comune di Campagnola Xxxxxx | 331.968 | 122.842 |
Comune di Campegine | 238.338 | 88.195 |
Comune di Canossa | 41.313 | 81.895 |
Comune di Carpineti | 212.800 | 78.745 |
Comune di Casalgrande | 983.135 | 363.803 |
Comune di Casina | 191.519 | 70.870 |
Comune di Castelnovo di Sotto | 497.953 | 184.264 |
Comune di Castelnovo né Monti | 425.600 | 157.491 |
Comune di Cavriago | 108.550 | 231.511 |
Comune di Correggio | 1.472.882 | 555.323 |
Comune di Fabbrico | 408.574 | 151.191 |
Comune di Gattatico | 268.126 | 99.219 |
Comune di Gualtieri | 64.465 | 137.489 |
Comune di Guastalla | 766.080 | 283.483 |
Comune di Luzzara | 77.092 | 164.420 |
Comune di Montecchio Xxxxxx | 509.444 | 188.517 |
Comune di Novellara | 566.898 | 209.777 |
Comune di Poviglio | 59.813 | 127.567 |
Comune di Quattro Castella | 715.007 | 264.584 |
Comune di Reggiolo | 394.531 | 145.994 |
Comune di Rio Saliceto | 286.744 | 123.315 |
Comune di Rolo | 259.616 | 96.069 |
Comune di Rubiera | 563.070 | 208.360 |
Comune di San Xxxxxxx in Rio | 432.834 | 160.168 |
Comune di San Polo d'Enza | 348.564 | 128.984 |
Comune di Sant'Ilario d'Enza | 715.007 | 264.584 |
Comune di Scandiano | 1.208.767 | 595.314 |
Comune di Toano | 103.421 | 38.270 |
Comune di Vetto | 7.092 | 15.126 |
Comune di Ventasso | 170.240 | 62.996 |
Comune di Vezzano sul Crostolo | 297.920 | 110.243 |
Comune di Viano | 160.877 | 59.531 |
Comune di Villa Minozzo | 51.073 | 18.899 |
Comune di Busseto | 414 | 153 |
Comune di Collecchio | 2.824 | 1.044 |
Comune di Felino | 1.130 | 418 |
Comune di Fontevivo | 737 | 272 |
Comune di Fornovo di Taro | 565 | 209 |
Comune di Langhirano | 2.946 | 1.090 |
Comune di Medesano | 658 | 244 |
Comune di Mezzani | 1.474 | 545 |
Comune di Montechiarugolo | 2.208 | 817 |
Comune di Noceto | 94.487 | 34.963 |
Comune di Polesine Parmense | 1.655 | 612 |
Comune di Roccabianca | 737 | 272 |
Comune di San Secondo Parmense | 737 | 272 |
Comune di Sala Baganza | 1.474 | 545 |
Comune di Sissa Trecasali | 1.655 | 612 |
Comune di Soragna | 1.057 | 391 |
Comune di Sorbolo | 3.953 | 1.463 |
Comune di Tizzano Val Parma | 737 | 272 |
Comune di Torrile | 277 | 102 |
Comune di Traversetolo | 1.057 | 391 |
Comune di Piacenza | 3.725.852 | 1.785.779 |
Comune di Lugagnano Val d’Arda | 1.886 | 698 |
Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. | 21.092.709 | 44.985.760 |
Comune di Parma | 277.921 | 592.740 |
Parma Infrastrutture S.p.A. | 680.810 | 1.452.006 |
TOTALE | 63.435.675 | 63.982.904 |