DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE
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Direzione Centrale per le Politiche Migratorie
Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO SPECIALISTICO DI SUPPORTO AL PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE DELLO EUROPEAN MIGRATION NETWORK
CAPITOLATO DI GARA
CUP: F81J22000990007
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Sommario
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 4
2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 7
2.4 SISTEMA DI E-PROCUREMENT 10
3 OGGETTO DELL’APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO 14
6 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE E VALORE GLOBALE 15
6.1 OPZIONE DI PROROGA DEL CONTRATTO 15
6.2 AFFIDAMENTO DI SERVIZI ANALOGHI DI CUI ALL’ARTICOLO 76, COMMA 6, DELCODICE 16
6.3 VARIAZIONE FINO A CONCORRENZA DEL QUINTO DELL’IMPORTO DELCONTRATTO 16
6.4 MODIFICHE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 120, COMMA 1,LETTERA A) E B) DEL CODICE 16
6.5 MODIFICHE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 120, COMMA 1,LETTERA D) DEL CODICE 17
6.6 VALORE GLOBALE DELL’APPALTO 17
7 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DIPARTECIPAZIONE 18
9 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 23
11 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 24
12 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 27
13 d. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 29
14 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 30
19 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 37
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20 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 38
22 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 45
23 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 46
24 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14 51
25 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 51
26 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 52
27 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 54
28 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 54
29 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 55
30 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 55
31 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO 59
32 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 60
33 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 60
34 COMMISSIONE GIUDICATRICE 63
35 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 63
36 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 65
37 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 66
38 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 68
26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 70
27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 70
28 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 71
29 REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA 71
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PREMESSE
L’Amministrazione ha deliberato, con apposita Determina a contrarre, di affidare il Servizio specialistico di supporto al Punto di Contatto Nazionale dello European Migration Network, previsto dall’art. 3 della Decisione del Consiglio d’Europa del 14 maggio 2008, che istituisce la Rete Europea sulle Migrazioni (2008/381/CE).
La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando (salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’articolo 1, commi 4 e 5, dell’allegato II.3 del codice) L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è Roma.
Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del Codice, è il Viceprefetto Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx.
1. PIATTAFORMA TELEMATICA
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.
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La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivantiall’operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet,
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restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
1.2 DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d)avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
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x.xx certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
xx.xx certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
iii.i l certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
1.3 IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione dell’operatore economico.
L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma devono essere effettuate con le modalità previste dal gestore della piattaforma.
2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto ai sensi dell’art. 41 commi 12, 13 e 14 del Codice: contenuto desumibile dalla documentazione di gara;
2) Bando di gara;
3) Disciplinare di gara;
4) Capitolato;
5) Schema di domanda di partecipazione;
6) DGUE;
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7) Dichiarazione di avvalimento;
8) Dichiarazione integrativa;
9) Offerta tecnica;
10) Offerta economica;
11) Patto di integrità;
12) Schema di contratto;
13) Dichiarazione di subappalto
14) Decisione del Consiglio 2008/381/CE;
Il servizio oggetto di gara è di tipo intellettuale.
Non sussistono i requisiti di legge per l’applicazione dei CAM.
Non sussistono i requisiti di legge per la redazione del DUVRI sicché i relativi costi sono pari a zero.
La documentazione di gara è disponibile anche sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.
Le richieste di chiarimenti sono fornite in formato elettronico e formulate esclusivamente in lingua italiana almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e all’indirizzo internet xxxx://xxx. xxxxxxx.xxx.xx. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
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Non sono ammessi chiarimenti telefonici o con strumenti diversi da quelli indicati.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 29 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 29 del Codice.
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica precedentemente comunicato dovrà essere tempestivamente segnalato alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo mancato recapito dellecomunicazioni.
In caso di consorzi di cui all’art. 65, lett. b) e c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa
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a tutti i subappaltatori indicati.
2.4 SISTEMA DI E-PROCUREMENT
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme all’art. 25 del Codice.
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.
Mediante tale Sistema, dettagliatamente descritto nel seguito, verrà gestito l’intero ciclo di vita del contratto: il tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara e nei documenti contrattuali.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese note successivamente; b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 10 o superiore, Microsoft Edge, Mozilla Firefox 10 o superiore, Google Chrome 41.0.2272 o superiore; un software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta. Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal CAD e dalle pertinenti norme del D. Lgs. n. 36/2023.
La Stazione appaltante si avvarrà di tale Sistema in “modalità ASP (Application Service
Provider)”.
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Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, la Stazione appaltante/l’Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire alla Stazione appaltante tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla procedura.
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema: 1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta all’interno del Sistema medesimo; 2. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al
D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi.
Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal Sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
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Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del CAD. Tutti gli utenti, servendosi del Sistema esonerano la Stazione appaltante/Amministrazione,
la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile, la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
Qualora l’utente necessiti assistenza in relazione a problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o di presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.
La Stazione appaltante è il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, che si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell’adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
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dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”). L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.”
Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura
in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una user id e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del CAD. Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement utilizzato. L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione riconducibile all’account dell’utente effettuata all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement utilizzato) e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli
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utenti tramite la pubblicazione nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o tramite le comunicazioni poste all’attenzione degli utenti attraverso il Sistema medesimo. In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, quest’ultimo non potrà partecipare alla presente procedura.
3 OGGETTO DELL’APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO
3.1 OGGETTO
L’oggetto dell’appalto, meglio descritto nel capitolato di gara – consiste nel servizio specialistico di supporto al punto di contatto nazionale dello European Migration Network.
3.2 SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché i servizi e le attività richieste sono unitarie, interdipendenti ed inscindibili. Il loro frazionamento ne renderebbe impossibile o grandemente difficoltoso l’utilizzo da parte dell’Amministrazione. Il servizio di supporto presenta delle caratteristiche intrinsecamente unitarie. I singoli Work Packages (d’ora in poi “WP”) descritti nel capitolato, inoltre, non hanno senso od utilità alcuna se singolarmente considerati né potrebbero generare un efficace risultato o una qualificata indicazione se non fossero svolti dallo stesso operatore. Infine, i singoli WP presentano una sequenza logico – organizzativa stringente che non consente, di per sé, un’esecuzione frazionata. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché trattasi di servizi intellettuali. L’importo complessivo più oltre indicato è al netto di Iva e la relativa congruità è stata determinata come indicato nella Determinazione a contrarre e nei relativi allegati.
3.3 IMPORTO DELL’APPALTO:
L’appalto è finanziato a valere sulle risorse disponibili previste dal Grant Agreement 2023- 2025 e dalle ulteriori risorse finanziarie che saranno previste ed attribuite al Punto di Contatto Nazionale Italia a valere sui successivi Work Programme dello European Migration Network. L’importo a base d’asta al netto dell’IVA è così determinato:
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A) Importo a base di gara | 354.370,00 € |
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso | 0,00 € |
A) + B) Importo complessivo a base di gara | C) 354.370,00 € |
4 DURATA
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di circa 15 mesi, decorrenti dalla data di avvio delle attività. Salvo diverse previsioni normative nazionali o comunitarie o provvedimenti dell’Amministrazione, il servizio terminerà il 31 marzo 2026. L’Amministrazione si riserva la facoltà di rimodulare il contratto al ricorrere dei presupposti di legge.
5 REVISIONE PREZZI
Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l’indice indicato all’articolo 60, comma 3, lettera b del Codice (indice dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi).
6 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE E VALORE GLOBALE
6.1 OPZIONE DI PROROGA DEL CONTRATTO.
La stazione appaltante non utilizzerà opzioni di proroga. Resta però fermo che in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
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6.2 AFFIDAMENTO DI SERVIZI ANALOGHI DI CUI ALL’ARTICOLO 76, COMMA 6, DEL CODICE.
Entro il triennio successivo alla stipula del contratto originale, l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli descritti nel Capitolato, con particolare riferimento alle seguenti attività:
a) Potenziamento delle attività previste dai WP 1 – Supporto alle attività di segreteria scientifica, WP 2 – Supporto alle attività dei Gruppi di Lavoro e di Esperti di EMN, WP 3
- Supporto alle attività di networking di EMN, WP 4 – Supporto alle attività di comunicazione e disseminazione, WP 5 – Supporto alle attività di project management e per la gestione e rendicontazione delle spese alla CE, di cui all’art. 3 del Capitolato; b) Proroga delle attività di cui all’art. 3 del Capitolato. Ciò per un massimo di 24 mesi successivi alla durata del contratto iniziale, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00), al netto di Iva
6.3 VARIAZIONE FINO A CONCORRENZA DEL QUINTO DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6.4 MODIFICHE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 120, COMMA 1, LETTERA A) E B) DEL CODICE.
L’Amministrazione si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi: a) nel caso di opzione di cui sopra; b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del
contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2)comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
c) per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze impreviste/imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o
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regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. Quanto previsto sopra ai punti b) e c) nei limiti del 50% dell’importo del contratto iniziale.
6.5 MODIFICHE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 120, COMMA 1, LETTERA D) DEL CODICE.
L’Amministrazione si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l’aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi: per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 124; nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare il contratto, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 106 del Codice, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 14 del codice; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.
Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al presente articolo, in caso di applicazione della clausola di indicizzazione, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato.
6.6 VALORE GLOBALE DELL’APPALTO
Il valore globale stimato dell’appalto è pari a 1.360.874,00 € al netto di IVA per un importo complessivo pari a 1.660.266,28 € IVA inclusa determinato come indicato nella
successiva Tabella
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Importo complessivo (A+B) | |
Importo per l’opzione di proroga | 0,00 € |
importo per servizi analoghi | 1.200.000,00 € |
Importo massimo del quinto d’obbligo, in caso di variazioni in aumento | 70.874,00 € |
Importo delle ulteriori opzioni, ove quantificabili | 90.000,00 € |
Valore globale stimato | 1.360.874,00 € |
Ai fini di cui all’art. 76 del Codice, si indica quanto segue in ordine al Progetto di base: L’importo complessivo stimato dei nuovi servizi è stato indicato dall’apposita previsione del bando ed è stato computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2023, pertanto sono stati effettuati tutti gli adempimenti connessi al superamento di predetta soglia. In ossequio all’art. 76, comma 6, del Codice, il progetto a base di gara deve indicare l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. I servizi oggetto del nuovo eventuale affidamento dovranno quindi presentare un’omogeneità strutturale rispetto a quelli già affidati con il contratto principale (come descritti in capitolato, offerta tecnica, e ulteriori documenti esplicativi) e dovranno essere eseguiti da un gruppo di lavoro con caratteristiche identiche a quelle previste per l’appalto principale. A tale scopo si definisce dunque che si tratta di servizi analoghi a quelli descritti nel Capitolato, con particolare riferimento alle seguenti attività: a) Potenziamento delle attività previste dai WP 1 – Supporto alle attività di segreteria scientifica, WP 2 – Supporto alle attività dei Gruppi di Lavoro e di Esperti di EMN, WP 3 - Supporto alle attività di networking di EMN, WP 4 – Supporto alle attività di comunicazione e disseminazione, WP 5 – Supporto alle attività di project management e per la gestione e rendicontazione delle spese alla CE, di cui all’art. 3 del Capitolato; b) Proroga delle attività di cui all’art. 3 del Capitolato.
7 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla
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presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:
− partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
− partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
− partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
− partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo
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dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa
a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
L’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
8 REQUISITI GENERALI
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.
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La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE).
Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 8 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 8 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltrecinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all’attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi
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del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell’articolo 61 del codice, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.
a. SELF CLEANING
Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
- descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.
Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all’operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un
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partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione
9 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).
L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.
Ai sensi dell’art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
10 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per i soggetti tenuti.
b) Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato
II.11 del Codice;
Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
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11 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
L’Amministrazione ha ritenuto opportuno introdurre dei limiti di partecipazione che tengano conto dell’esperienza e delle competenze specifiche maturate e della dimostrabilità di un determinato fatturato aziendale, in quanto attraverso la presente gara assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare operatori economici dotati di capacità tecniche specifiche e di capacità economico-finanziarie proporzionate al valore annuo del contratto, tali da garantire l’adeguatezza del supporto e la congruità della capacità produttiva dell’impresa appaltatrice con l’impegno prescritto dal contratto aggiudicato.
In tal senso la previsione di limiti minimi di fatturato e di esperienza nei termini sottoesposti costituisce il più efficace strumento di selezione di offerte qualitativamente elevate.
Ciò detto, anche sulla base di un’approfondita analisi del mercato di riferimento, preventivamente svolta, al fine di determinare il requisito di fatturato specifico, tutelandoi profili qualitativi sopra richiamati, appare necessario compenetrare la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore dei servizi oggetto di gara con la necessità di disporre di offerte riferibili ad operatori finanziariamente solidi e dotati del know-how necessario.
Da ciò la previsione dei requisiti economici richiesti, come condizioni di partecipazione, in termini ritenuti congrui rispetto alle necessità di affidabilità, competenza e continuità necessariamente richieste dall’Amministrazione.
Nella quantificazione dei menzionati requisiti è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento; in particolare, con le indicazioni dell’ANAC, che ritiene che l'oggettiva complessità del servizio oggetto di gara (e, quindi, tale da esigere
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un'organizzazione particolarmente solida, articolata e rodata), rende del tutto giustificata la volontà della stazione appaltante di individuare interlocutori in possesso di una solidità finanziaria e di un'esperienza specifica particolarmente profonda, e quindi tali da garantire, anche sul piano economico, una speciale affidabilità.
In ragione di quanto sopra esposto, sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti che dispongano dei seguenti requisiti:
a) Fatturato globale riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari, approvati alla data di pubblicazione del presente Bando sulla GUUE, un fatturato globale complessivamente non inferiore al 70% dell’importo a base d’asta, IVA esclusa anche sommando tra loro i singoli anni. Tale requisito è richiesto in quanto la realizzazione di un fatturato minimo adeguato costituisce, secondo l’interpretazione prevalente, un adeguato compromesso tra adeguatezza dell’operatore proponente e non eccessiva limitazione del diritto a partecipare alla procedura. La previsione in tal senso consente di interloquire con operatori, singoli o raggruppati, che garantiscano operatività e stabilità.
La comprova del requisito è fornita, mediante uno dei seguenti documenti:
- per le società di capitali mediante i bilanci o estratti di essi approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per tutti gli altri soggetti, mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
- Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al
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periodo di attività.
L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
b) Fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto o in settori analoghi, negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di pubblicazione del presente Bando sulla GUUE, non inferiore, complessivamente al 50% dell’importo a base
d’asta - IVA esclusa anche sommando tra loro i singoli anni. Tale requisito è richiesto allo scopo di consentire all’Amministrazione di interloquire con operatori adeguati, conoscitori del mercato di riferimento e dotati di competenze ed esperienze necessarie data l’assoluta particolarità del servizio richiesto.
La comprova del requisito è fornita mediante le medesime modalità sopra descritte. può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:
a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.
L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato
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l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
12 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Il concorrente deve aver eseguito i servizi analoghi, attestanti la necessaria capacità tecnico professionale di seguito indicati: Il concorrente deve aver stipulato nell’ultimo triennio decorrente dalla pubblicazione del bando di gara almeno un contratto di valore pari almeno a 150.000,00 Euro (oltre IVA) a favore di Amministrazioni nazionali, regionali o locali per la fornitura di servizi a PPAA, omogenei od analoghi a quelli per cui è gara (il presente requisito può essere soddisfatto anche in sovrapposizione a quello di cui al
precedente punto 9.2. b).
NB: il requisito, al fine di assicurare la massima partecipazione possibile, può desumersi anche da contratti utilizzati per dimostrare il possesso del fatturato.
Si evidenzia, ai fini di legge, che assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di capacità economico- finanziaria e tecnico professionale proporzionata al valore annuo del contratto, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell’impresa fornitrice con l’impegno prescritto dal contratto aggiudicato. In tal senso la previsione di limiti minimi di fatturato e di esperienza e professionalità nei termini sopra esposti costituisce il più efficace strumento di selezione di offerte qualitativamente elevate.
La comprova del requisito è fornita mediante la consultazione del FVOE e/o attraverso il caricamento all’interno di esso da parte dell’operatore di uno o più dei seguenti documenti:
- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; che attestino la prestazione a proprio favore, svolta regolarmente e con buon esito, con indicazione specifica: (i) della tipologia delle attività prestate nonché, eventualmente, (ii) della quota del servizio riferibile
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al concorrente laddove quest’ultimo abbia svolto tale servizio in raggruppamento con altri soggetti;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; contenenti l’indicazione precisa: (i) della tipologia delle attività prestate, nonché, eventualmente, (ii) della quota del servizio riferibile al concorrente laddove quest’ultimo abbia svolto tale servizio in raggruppamento con altri soggetti.
- certificati/dichiarazioni sostitutive ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 resi/e dai committenti pubblici che attestino la prestazione a proprio favore, svolta regolarmente e con buon esito, con indicazione specifica: (i) del contratto al quale afferiscono, (ii) della tipologia delle attività prestate, nonché, eventualmente, (iii) della quota del servizio riferibile al concorrente laddove quest’ultimo abbia svolto tale servizio in raggruppamento con altri soggetti;
- copia dei contratti oggetto delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione, corredata dai/dalle certificati/dichiarazioni sostitutive ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 resi/e dai committenti privati che attestino la prestazione a proprio favore, svolta regolarmente e con buon esito, con indicazione specifica: (i) della tipologia delle attività prestate, nonché, eventualmente, (ii) della quota del servizioriferibile al concorrente laddove quest’ultimo abbia svolto tale servizio in raggruppamentocon altri soggetti;
- copia dei contratti oggetto delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione, corredata dalle fatture regolarmente quietanzate in relazione alle attività eseguite, nonché, laddove non evincibile direttamente dai predetti documenti, dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai committenti privati contenenti l’indicazione precisa: (i) della tipologia delle attività prestate, nonché,
eventualmente, (ii) della quota del servizio riferibile al concorrente laddove quest’ultimo abbia svolto tale servizio in raggruppamento con altri soggetti;
- certificati/dichiarazioni sostitutive ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R.
n. 445/2000 resi/e dai committenti privati che attestino la prestazione a proprio favore,
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svolta regolarmente e con buon esito, con indicazione specifica: (i) del contratto al quale afferiscono, (ii) della tipologia delle attività prestate, nonché, eventualmente, (iii) della quota del servizio riferibile al concorrente laddove quest’ultimo abbia svolto tale servizio in raggruppamento con altri soggetti.
- L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
13 d. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento
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temporaneo nel complesso.
Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.
14 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 65 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Per i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
Per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.
Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.
15 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 104 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi
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dell’art. 65 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 100, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 8 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui all’articolo 9 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.
Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario.
Ai sensi dell’art. 104 comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse umane e strumentali messea disposizione dall’ausiliaria e indica se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambele finalità.
Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
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È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata quale subappaltatore di altro concorrente.
Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia, ferma restando l’applicazione dell’art. 94 comma 5 lett.e) del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 104, comma 5 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.2, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
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La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
16 SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti previsti dalle disposizioni normative applicabili; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l’omessa dichiarazione del subappalto.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 119, comma 3 del Codice.
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
17 GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
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1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 106 del Codice, pari come baseal 2% del prezzo base dell’appalto, salvo quanto previsto all’art. 106, comma 8 del Codicee ferme le ipotesi di riduzione ex lege previste.
Ai sensi dell’art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 106 c.6 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 106 c.6 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: sotto forma di cauzione o di fideiussione:
La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente indicato dall’Amministrazione ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 106, comma 9 del Codice.
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La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/index.html xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2 lett. b) c) e d) del Xxxxxx, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193
4) avere validità per 180 giorni almeno dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con xxxxxxxxxx;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel
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caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 106, comma 8, del Codice l’importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.
a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
− per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
− per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001, UNI/PdR 125, Ecolabel, EMAS,
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UNI EN ISO/TS 14067. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
− per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
− per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
18 SOPRALLUOGO
Non è previsto sopralluogo.
19 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
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I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 20 dicembre 2022 e ss.mm.ii...
Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.
20 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati alla Stazione appaltante esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005, o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
***
L’“OFFERTA” è composta da:
A – Documentazione amministrativa; B – Offerta tecnica; C – Offerta economica
Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:
Documentazione amministrativa | |
Documento | Sezione |
DGUE concorrente | DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente |
Istanza di partecipazione e certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria | Domanda di partecipazione |
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Garanzia provvisoria, impegno | Cauzione provvisoria e documentazione a corredo |
Dichiarazione integrativa | Dichiarazione integrativa |
Procure | Eventuali procure |
DGUE dell’ausiliaria | Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie |
Contratto di avvalimento | Eventuale documentazione relativa all'avvalimento |
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario | Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi |
F23 attestante il pagamento del bollo | Comprova imposta di bollo |
Dichiarazione di subappalto | Eventuale dichiarazione di subappalto |
OFFERTA TECNICA | |
Documento | Sezione |
Offerta tecnica (generata dal sistema) | |
Relazione tecnica | Documentazione tecnica |
OFFERTA ECONOMICA | |
Documento | Sezione |
Offerta economica (generata dal sistema) | Scheda – Componente economica |
Tutta la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e quella economica devono essere in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da
traduzione giurata in lingua italiana. Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’OFFERTA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l’OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica).
L’offerta deve pervenire entro il termine indicato nel Bando di gara a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.
Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf. secondo le modalità consentite dal sistema di e-procurement.
La presentazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.
É sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell’offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell’OFFERTA.
L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “conferma ed invio” della medesima.
Il Sistema adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima.
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La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. La Stazione appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Si precisa inoltre che:
- l’OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi ha presentato un’OFFERTA potrà ritirarla; un’OFFERTA ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata;
- il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’OFFERTA, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il
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Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura dipresentazione dell’offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell’OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’OFFERTA.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l’istanza di partecipazione, la dichiarazione integrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dalrappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000 nonché degli artt. 22 e ss. e 71 del D.lgs. 82/2005. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
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straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l’art. 101. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 17, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata
e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante nel termine assegnato sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 101 del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa solo la traduzione giurata. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari.
21 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale
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del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti didata certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 68, comma 2 del Codice) sono sanabili;
- sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del
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2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanilee femminile.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 101, comma 3, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a penadi esclusione.
La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di sette giorni solari. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.
22 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
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L’Operatore economico utilizza la piattaforma per compilare/allegare la seguente documentazione. La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. Di seguito, in sintesi, la documentazione da compilare direttamente nella piattaforma ovvero da produrre, secondo quanto richiesto dal sistema, più oltre descritta in dettaglio:
a) Domanda di partecipazione
b) DGUE;
c) (eventuale) procura/e;
d) Attestazione pagamento bollo:
e) Patto di integrità;
f) Attestazione pagamento contributo ANAC;
g) Garanzia provvisoria;
h) (eventuale) Documentazione Avvalimento;
i) (eventuale) Costituzione/Mandato RTI (o equivalente in altre ipotesi di raggruppamento a seconda del fatto che sia costituito o costituendo);
j) (eventuale) Documentazione subappalto;
k) (eventuale) Documentazioni/Dichiarazioni integrative eventualmente ritenute necessarie.
23 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato o in alternativa è compilata online sulla Piattaforma.
Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui
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all’articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:
- le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all’articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta. L’operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l’operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.
[NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE].
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE,
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il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.
Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:
− i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
− di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
− di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
− di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
− di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità allegato;
− per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli
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17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
− per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;
− di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.
La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti
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che partecipa alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione
espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;
N.B. Qualora la piattaforma utilizzata dalla stazione appaltante preveda che in caso di partecipazione di operatori riuniti o associati vengano autogenerate tante domande di partecipazione quanti sono i componenti del raggruppamento/ consorzio ordinario l’amministrazione definisce le modalità di presentazione e sottoscrizione delle stesse.
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban
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XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo
n. 117/17, articolo 82.
24 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14
Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
25 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
L’impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell’apposita sezione del DGUE.
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Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) la dichiarazione di avvalimento;
2) il contratto di avvalimento;
Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell’offerta tecnica.
26 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
a) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
b) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
c) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
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c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
d) Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
e) Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
f) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.
g) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
h) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
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- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
d. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
e. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
f. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
27 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità, a pena di inammissibilità dell’offerta.
a) Offerta tecnica dei servizi/forniture richiesti dalla documentazione di gara; l’offerta contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, anche con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al presente documento, gli elementi descrittivi necessari a consentire un’agevole valutazione all’Amministrazione. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.
L’offerta tecnica non può superare i 50 fogli (2 facciate per foglio) complessivi (esclusi indici e sommari).
Dal computo delle pagine sono esclusi il frontespizio, l’indice e i CV del Gruppo di Lavoro di cui all’art.4 del Capitolato.
28 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
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L’operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità a pena di inammissibilità. L’offerta deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
Ribasso percentuale (max due cifre decimali oltre la virgola. Le eventuali ulteriori cifre non verranno considerate e non si farà luogo ad arrotondamenti), al netto di Iva e/o di altre eventuali imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza ove ex-lege richiesti. In caso di difformità prevale l’indicazione più favorevole all’Amministrazione.
Trattandosi di servizi di natura intellettuale non è richiesta la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 91, comma 5 del Codice né la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 91, comma 5 del Codice.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
29 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
30 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
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Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Criteri di valutazione | Sottocriteri | P. XXX |
X. Qualità dei servizi proposti | A.1 Contestualizzazione della proposta rispetto all'ambito di riferimento delle attività e coerenza della proposta | 5 |
A.2 Efficacia, innovatività ed adeguatezza dell'approccio proposto per lo svolgimento del servizio | 5 | |
A.3 Riutilizzabilità delle esperienze analoghe maturate su attività di ricerca in ambito immigrazione ed asilo, su attività di supporto tecnico a pubbliche amministrazioni nell’ambito di progetti/programmi comunitarie, e loro valore aggiunto ai fini della prestazione del servizio | 2 | |
A.4 Esaustività, efficacia, innovatività ed adeguatezza dei servizi proposti e loro coerenza interna | ||
A.4.1 Esaustività, efficacia, innovatività ed adeguatezza dei servizi proposti e loro coerenza interna in relazione al WP 1 di cui all'art. 3 del Capitolato di gara | 5 | |
A.4.2 Esaustività, efficacia, innovatività ed adeguatezza dei servizi proposti e loro coerenza interna in relazione al WP 2 di cui all'art. 3 del Capitolato di gara | 4 | |
A.4.3 Esaustività, efficacia, innovatività ed adeguatezza dei servizi proposti e loro coerenza interna in relazione al WP 3 di cui all'art. 3 del Capitolato di gara | 4 | |
A.4.4 Esaustività, efficacia, innovatività ed adeguatezza dei servizi proposti e loro coerenza interna in relazione al WP 4 di cui all'art. 3 del Capitolato di gara | 4 | |
A.4.4 Esaustività, efficacia, innovatività ed adeguatezza dei servizi proposti e loro coerenza interna in relazione al WP 5 di cui all'art. 3 del Capitolato di gara | 5 | |
A.5 Coerenza, attinenza, efficacia e adeguatezza dei servizi aggiuntivi rispetto a quelli attesi | 4 | |
Totale | 38 | |
B. Organizzazione del servizio | B.1 Adeguatezza dell’organigramma, dell’approccio metodologico e organizzativo proposto rispetto alla governance, all'articolazione e alla complessità dei servizi richiesti | 8 |
B.2 Efficacia, efficienza e flessibilità del modello di organizzazione del servizio | 6 | |
B.3 Modalità di raccordo con l'Amministrazione per garantire il costante confronto e condivisione delle modalità di svolgimento del servizio | 2 | |
B.4 Efficacia dell'organizzazione e della distribuzione delle attività tra i diversi componenti del gruppo di lavoro | 6 |
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Totale | 22 | |
C. Composizione del Gruppo di lavoro | C.1 Completezza, integrazione e adeguatezza del mix di competenze del gruppo di lavoro rispetto ai servizi proposti | 10 |
C.2 Esperienza e valore aggiunto delle competenze maturate dal Capo Progetto | 4 | |
C.3 Esperienza e valore aggiunto delle competenze maturate dal Ricercatore Senior | 3 | |
C.4 Esperienza e valore aggiunto delle competenze maturate dal Consulente Senior | 3 | |
Totale | 20 | |
TOTALE COMPLESSIVO | 80 |
Si precisa che criteri e sub criteri di valutazione sono determinati in conformità a quanto disposto dall’abrogato Allegato P, punto II) lettera a) n.4) del DPR 207/2010, sulla base della media dei valori attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. In dettaglio, per
singola offerta e per ciascun criterio/subcriterio individuato, ciascun membro della Commissione attribuirà un valore compreso tra 0 e 1 utilizzando la seguente scala di valutazione, valore che verrà moltiplicato per il valore massimo del punteggio attribuito a ciascun elemento e il prodotto costituirà il valore attribuito al singoloelemento.
Ottimo | Buono | Discreto | Sufficiente | Non adeguato |
1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0 |
Xxxxx i requisiti minimi previsti dalla documentazione di gara per il gruppo di lavoro, i punteggi per i criteri C. 2, C. 3 e C. 4 verranno attribuiti, secondo lo schema indicato nella tabella che segue:
Per il subcriterio C2, i punteggi verranno attribuiti come di seguito: | ||||
Oltre 3 anni di esperienza utilizzabile | Da 12 a 13 anni di esperienza utilizzabile | Da 11 a 12 anni di esperienza utilizzabile | Da 10 a 11 anni di esperienza utilizzabile | Assenza di esperienza utilizzabile |
1 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 0 |
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Per il subcriterio C3, i punteggi verranno attribuiti come di seguito: | ||||
Oltre 10 anni di esperienza utilizzabile | Da 9 a 10 anni di esperienza utilizzabile | Da 7 a 8 anni di esperienza utilizzabile | Da 5 a 6 anni di esperienza utilizzabile | Assenza di esperienza utilizzabile |
1 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 0 |
Per il subcriterio C4, i punteggi verranno attribuiti come di seguito: | ||||
Oltre 10 anni di esperienza utilizzabile | Da 9 a 10 anni di esperienza utilizzabile | Da 7 a 8 anni di esperienza utilizzabile | Da 5 a 6 anni di esperienza utilizzabile | Assenza di esperienza utilizzabile |
1 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 0 |
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Ai fini del calcolo degli anni di esperienza delle risorse inserite nel gruppo di lavoro, saranno considerate rilevanti le esperienze maturate – anche in modo non continuativo– negli ultimi 24 anni (i.e. a decorrere dal 1.1.2000). Saranno considerate irrilevanti le esperienze pregresse.
Per “anno” si intende l’anno solare. Le frazioni dell’anno verranno considerate pari ad un anno solare, ai fini dell’attribuzione del punteggio, solo se pari o superiori a 6 mesi (es.8 anni e sei mesi = 9 anni; 8 anni + 3 mesi + 3 mesi (nell’ambito dello stesso o di diversi anni solari) = 9 anni; 8 anni + 5 mesi = 8 anni; 8 anni + 1 mese = 8 anni) anche se non ricompresi nello stesso anno solare.
Ogni Commissario esprimerà come sopra la motivazione del punteggio attribuito ad ogni sub criterio. In caso di difformità di valutazione si applicherà la media matematica dei punteggi attribuiti dai singoli commissari sui singoli sub-criteri. Laddove non diversamente verbalizzato i valori si intendono attribuiti all’unanimità dai singoli commissari.
Non si fa luogo a riparametrazione né interna né esterna.
31 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO
Il punteggio economico (PE) sarà determinato, sulla base delle sole offerte ammesse, applicando la seguente formula al corrispettivo complessivo offerto al netto dell’IVA:
dove:
- PE è il punteggio assegnato all’offerta in esame;
- PEmax è il punteggio economico massimo assegnabile pari a 20;
- Po è il prezzo offerto
- BdA è la base d’asta
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- Il coefficiente “n” è pari a 7.
Il risultato sarà calcolato con arrotondamento a due cifre decimali senza procedere ad alcun ulteriore arrotondamento.
Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento, indeterminate, varianti, parziali, plurime, condizionate, incomplete, pari a zero. L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più alto sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i suddetti criteri. La gara sarà ritenuta valida e sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. I prezzi si intendono IVA esclusa.
Non si fa luogo a riparametrazione.
32 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (PTOT) più alto, che sarà ottenuto sommando il “Punteggio Tecnico” (PT) ed il “Punteggio Economico” (PE): PTOT = PT + PE.
dove:
- PTOT è il Punteggio Totale;
- PT è il Punteggio Tecnico;
- PE è il Punteggio Economico.
Non si fa luogo a riparametrazione né interna né esterna.
33 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno indicato in apposita comunicazione trasmessa a tutti gli offerenti e pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
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Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC o altro mezzo idoneo almeno 2 giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo a mezzo PEC o altro mezzo idoneo almeno 2 giorni prima della data fissata.
Il RUP, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante procederà attraverso il Sistema, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la
completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente il RUP procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 28 del Codice.
La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta adeguate modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice.
La verifica dei requisiti e della documentazione richiesta avviene tramite il FVOE.
N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
Il RUP procederà attraverso il Sistema alla apertura, in seduta pubblica, delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la “Documentazione amministrativa”
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di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all’ “Ufficio”, né alla Commissione di gara, né alla Stazione appaltante, né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa e l’Ufficio procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
Il RUP procederà, in seduta riservata, a:
- verificare la conformità della documentazione amministrativa, limitatamente, all’Istanza di partecipazione e alla Documentazione a corredo rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare; del relativo accesso a tale documentazione verrà data evidenza mediante Relazione del Gestore del Sistema che dimostra che la predetta verifica nonché la verifica della restante documentazione amministrativa è avvenuta successivamente all’apertura e alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
All’esito di tale attività, il RUP adotta nei limiti di quanto risulta dalla documentazione esaminata e fermo restando il successivo controllo, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 90 del Codice.
Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
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34 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a
n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 28 del Codice.
La commissione giudicatrice può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.
35 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti
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alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte dal presente Disciplinare.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 108, comma 8 del Codice.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di legge:
a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 10 gg. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Xxx xxxxxxxx l’ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di legge i prezzi offerti.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria. L’offerta è esclusa in caso di:
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- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;
36 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Si considerano anomale le offerte che ottengano un punteggio superiori ai 4/5 del punteggio massimo dell’offerta tecnica ed economica e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa. In tali casi il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per
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il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4 lett.d) e 108, comma 12 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi di legge.
In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.
Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
37 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.
L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC, ad incamerare la
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garanzia provvisoria.
Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Il contratto è stipulato non prima di 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni delprovvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, salvo quanto previsto dall’articolo 18 comma 2 del Codice.
A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.
La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 (trenta) giornidall’aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del Codice.
N.B. Ai sensi dell’articolo 117, comma 14, del Codice, qualora l’appalto debba essere eseguito da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione
Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può
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sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in
pendenza di contenzioso.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.
L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. Il contratto è stipulato mediante una delle modalità individuate dall’articolo 18 del codice.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato, ai sensi dell’art. 124 comma 2 del Codice.
38 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
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le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazionifinanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
39 CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e per le pubbliche amministrazioni che vi sono tenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché (per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO) nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. Negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione
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e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.
25 ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’articolo 36 del Codice.
26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.
27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali … [indicare le informazioni sul trattamento dei dati personali dovute in considerazione delle specificità del singolo appalto, della stazione appaltante, dei suoi rapporti con il gestore della piattaforma, delle caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata. Tali informazioni devono riguardare, in particolare: a) la finalità del trattamento; b) la base
giuridica e natura del conferimento dei dati; c) la natura dei dati trattati; d) le modalità del
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trattamento dei dati; e) l’ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; f) l’ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; g) periodo di conservazione dei dati; h) i diritti del concorrente/interessato; i) il titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati].
28 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Non applicabile.
29 REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.
In caso di inosservanza di quanto sopra, Consip S.p.A. segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.
Tutti i contenuti del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e, in generale, i servizi relativi al Sistema,
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forniti dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.
L’Amministrazione, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.
La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.
Con la registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne la Stazione appaltante/Amministrazione, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, la Stazione appaltante/Amministrazione, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto
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di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
30 ALLEGATI
Sono allegati al presente Disciplinare i seguenti documenti:
- Allegato 1: Domanda di partecipazione;
- Allegato 2: DGUE;
- Allegato 3: Dichiarazione di avvalimento;
- Allegato 4: Dichiarazione integrativa;
- Allegato 5: Offerta Tecnica;
- Allegato 6: Offerta Economica;
- Allegato 7: Patto di integrità
- Allegato 8: Schema di contratto
- Allegato 9: Dichiarazione di subappalto
- Allegato 10: Decisione del Consiglio 2008/381/CE
Si precisa che i suindicati modelli allegati costituiscono solo un aiuto alla redazione delle dichiarazioni che i partecipanti alla procedura devono rendere. È responsabilità esclusiva dell'Impresa partecipante alla procedura, verificare la rispondenza delle dichiarazioni rese nei modelli allegati, con quanto richiesto dalle disposizioni normative applicabili, dal Bando di gara, dal Disciplinare e dal Capitolato.