LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 06-04-1999 REGIONE LIGURIA
LEGGE XXXXXXXXX X. 00 XXX 00-00-0000 XXXXXXX XXXXXXX
NORME SUI PROCEDIMENTI CONTRATTUALI REGIONALI.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 7
del 28 aprile 1999
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge disciplina i procedimenti contrattuali della Regione e degli enti strumentali e dipendenti.
2. Ai procedimenti contrattuali di cui al comma 1, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti nell’ordinamento nazionale.
3. Per i lavori pubblici si applica quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109 (legge-quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni.
4. La presente legge disciplina altresì la tenuta degli atti in cui è parte la Regione.
5. Nel rispetto dei principi di autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale di cui alla legge 6 dicembre 1973 n. 853, le disposizioni della presente legge si applicano agli organi e alle strutture dello stesso secondo le determinazioni assunte dall’Ufficio di Presidenza ai sensi delle leggi e dei regolamenti in vigore .
6. Nel caso di procedimenti contrattuali degli enti strumentali e dipendenti della Regione, i dirigenti regionali e gli organi regionali, indicati nei successivi articoli, debbono intendersi sostituiti con i dirigenti e gli organi corrispondenti degli enti interessati, individuati in base ai rispettivi ordinamenti.
7. Sono comunque fatte salve le disposizioni di specifiche leggi regionali e le norme comunitarie quando applicabili.
TITOLO II
FORME DI CONTRATTAZIONE
ARTICOLO 2
(Contratti dai quali deriva un’entrata)
1. I contratti della Regione di alienazione di beni patrimoniali, di locazione di beni pubblici ed ogni altro contratto che dia luogo ad entrate, sono stipulati dal dirigente della struttura competente, in applicazione della legge regionale 26 novembre 1991 n. 33 (disciplina del demanio e del patrimonio regionale).
ARTICOLO 3
(Contratti dai quali deriva una spesa)
1. I contratti per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e servizi ed ogni altro contratto che dia luogo ad una spesa, sono di norma conseguenti l’esperimento di pubblico incanto, licitazione privata o appalto concorso.
2. Al di sotto delle soglie economiche indicate dalla normativa comunitaria, la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per quanto di rispettiva competenza, stabiliscono i criteri per le modalità di scelta dei contraenti.
3. Al di sotto delle soglie economiche fissate dalla legislazione comunitaria, si può procedere a trattativa privata:
a) quando la spesa presunta non superi l’importo di lire 100.000.000=
I.V.A. esclusa. A tal fine le forniture o i servizi non devono essere artificiosamente separati o scorporati e l’ammontare dei contratti di durata viene determinato dal prezzo complessivo per l’intera durata del contratto;
b) quando in una precedente gara esperita per pubblici incanti, licitazione privata o appalto concorso non siano pervenute richieste di invito ovvero non siano state presentate offerte ovvero le offerte pervenute non siano state ritenute valide, purché le condizioni dell’appalto non vengano modificate;
c) quando l’urgenza di eseguire la fornitura o il servizio sia tale da non consentire il ricorso ad altre procedure di aggiudicazione, sempre
che l’urgenza non sia dovuta a colpa dell’Amministrazione;
d) quando si debba procedere ad acquisti o locazioni di immobili da destinare a sedi di uffici pubblici;
e) quando si debba procedere all’acquisizione di beni o servizi forniti da un unico produttore o di oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca o di studio;
f) quando si debba procedere all’acquisto o al noleggio di macchine o strumenti di precisione che una sola impresa sia in grado di fornire con i requisiti richiesti;
g) quando si debba procedere all’acquisizione di prodotti o di servizi che per particolarità tecniche, artistiche o per ragioni attinenti a diritti di esclusiva non possano che essere affidate ad un determinato fornitore;
h) per forniture complementari, non superiori al 30 per cento dell’importo iniziale, acquisite entro un triennio dalla stipulazione del precedente contratto dalla medesima impresa, destinate al rinnovo parziale o all’ampliamento di precedenti forniture o di impianti di uso corrente, qualora il cambiamento del fornitore comporti l’acquisizione di materiale differente, in tutto o in parte incompatibile, con quanto già acquisito in proprietà dell’Amministrazione.
4. Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con una singola impresa ritenuta idonea, previo interpello, di almeno tre imprese salvi i casi previsti dal comma 3, lettere d), e), f), g) e h).
5. Dello svolgimento dell’interpello e dell’esame delle offerte pervenute viene redatto apposito processo verbale a cura del responsabile del procedimento alla presenza di due dipendenti regionali in qualità di testimoni.
6. Il dirigente responsabile in materia di gare procede alla stipula del contratto, di norma mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali o in una delle forme previste dalle leggi vigenti.
7. Per i lavori pubblici, fermi restando i casi e le procedure previste dalla l. 109/1994, si può comunque procedere a trattativa privata quando la spesa presunta non superi l’importo di lire 100.000.000= I.V.A. esclusa.
ARTICOLO 4
(Indizione della gara)
1. Il dirigente competente per l’espletamento delle gare, secondo gli indirizzi e gli obiettivi indicati dalla Giunta, stabilisce con proprio provvedimento di indizione di gara le procedure ed individua il responsabile del procedimento ai sensi della normativa vigente.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 contiene:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la procedura di scelta del contraente, con le motivazioni che vi danno luogo, ed il criterio di aggiudicazione;
c) l’ammontare della spesa presunta ovvero l’importo fissato a base d’asta e il relativo impegno sugli appositi capitoli del bilancio regionale;
d) le modalità di pubblicità della gara mediante le forme prescritte dalla legislazione nazionale o comunitaria vigente o, in mancanza, nelle forme ritenute più opportune data la natura e l’oggetto del contratto;
e) il tempo di esecuzione del contratto, le penalità per ritardi ed inadempienze ed ogni altra clausola ritenuta essenziale per la stipulazione del contratto qualora non sia previsto il capitolato speciale d’appalto.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 approva altresì, qualora previsto, il testo del capitolato speciale d’appalto.
4. Il provvedimento di indizione di una gara per l’affidamento di lavori pubblici contiene il progetto, comprensivo degli elaborati tecnico-amministrativi, ed il piano finanziario dell’opera con riferimento al bilancio annuale e pluriennale della Regione.
5. Nei casi di appalto concorso e qualora per l’aggiudicazione occorra procedere alla nomina di una commissione di valutazione, il dirigente della struttura richiedente il lavoro, il bene o il servizio ne propone l’istituzione alla Giunta nelle persone di un Presidente e di almeno due esperti. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale diverso dal responsabile del procedimento.
ARTICOLO 5
(Espletamento delle gare)
1. La gara è presieduta dal responsabile del procedimento, alla presenza dell’Ufficiale rogante e di almeno due dipendenti in qualità di testimoni. Espletate le procedure di gara e preso atto, quando necessario, della relazione della commissione di valutazione o di appalto concorso, il responsabile del procedimento proclama l’esito e provvede alla aggiudicazione, alla rideterminazione dell’impegno di spesa ed all’approvazione dello schema di contratto.
2. Qualora il responsabile del procedimento sia figura diversa dal dirigente della struttura competente in materia di gare, all’aggiudicazione provvede quest’ultimo sulla base dell’esito della gara.
ARTICOLO 6
(Stipulazione dei contratti)
1. Alla stipula dei contratti, ove disposta, e ai contratti conseguenti ad appalto concorso provvede il dirigente della struttura richiedente. Per i contratti relativi al funzionamento e mantenimento degli uffici regionali, nonché per la manutenzione degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti provvede, fatta salva, se del caso, l’applicazione del regolamento per il servizio di economato, il dirigente della struttura competente per l’amministrazione generale o suo delegato.
2. I contratti per adesione, necessari al normale funzionamento degli uffici regionali, sono sottoscritti per conto della Regione dall’Economo della Giunta regionale con le procedure del regolamento del servizio di economato per gli uffici della Giunta, anche in eccedenza ai limiti di spesa stabiliti dal medesimo regolamento.
ARTICOLO 7
(Consulenze e incarichi professionali)
1. Si provvede al conferimento di consulenze o incarichi professionali nei soli casi in cui, sulla base di una specifica relazione delle strutture regionali interessate, risulti che un’esigenza regionale non può essere soddisfatta, in tutto o in parte, nei modi e nei tempi necessari, da parte delle strutture interne, ovvero che le stesse abbiano l’esigenza di un contributo esterno. Al conferimento di incarichi si provvede con apposito contratto o disciplinare. Di norma, l’attività oggetto dell’incarico viene svolta in stretto contatto con le strutture regionali.
2. La consulenza o l’incarico professionale viene conferito, di norma, a soggetti iscritti in un apposito elenco dei consulenti tenuto, a titolo meramente indicativo, presso la struttura competente in materia di gare.
3. Qualora la consulenza o l’incarico professionale non venga conferito a soggetti iscritti nell’elenco di cui al comma 2, il provvedimento di conferimento dell’incarico deve motivare le ragioni della scelta suddetta.
4. Per le consulenze e gli incarichi professionali di importo superiore a 200 milioni di lire, la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, per quanto di rispettiva competenza, stabiliscono idonee procedure di selezione.
5. Al di sotto delle soglie economiche indicate dalla normativa comunitaria la Regione può affidare incarichi e consulenze ad enti, società ed organismi cui essa partecipa, senza far luogo a procedure di selezione.
6. Gli enti, le società e gli organismi indicati nel comma 5, qualora ricorrano per l’espletamento di tali incarichi a collaborazioni esterne, si attengono alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4.
7. I provvedimenti relativi alle consulenze e agli incarichi professionali, comprensivi di allegati, vengono comunicati, entro otto giorni dall’adozione, dalla Giunta regionale al Consiglio regionale.
TITOLO III ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ARTICOLO 8
(Esecuzione del contratto e liquidazione delle spese)
1. Il dirigente della struttura richiedente il bene o il servizio è responsabile del procedimento di esecuzione del contratto e provvede con proprio atto alla liquidazione delle relative spese, vista la necessaria documentazione e previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni, fatta salva in ogni caso la competenza dell’economo.
ARTICOLO 9
(Pagamenti)
1. I pagamenti delle prestazioni contrattuali sono disposti ad avvenuta presentazione di regolare fattura. I contratti possono prevedere clausole di pagamento anticipato, nei limiti previsti dalla normativa vigente, purché il beneficiario presti apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria per un importo pari all’anticipazione maggiorata degli interessi legali.
2. Si prescinde dalla richiesta delle garanzie di cui al comma 1 nei contratti stipulati con Enti pubblici, nei contratti per adesione e nelle forniture di beni e servizi necessari al normale funzionamento degli uffici regionali qualora non sia possibile ottenere le prestazioni senza l’anticipazione del pagamento.
3. Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di revisione periodica dei prezzi e fatte salve le variazioni di prezzi di beni o servizi stabilite per legge o atto amministrativo, i prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
TITOLO IV
COMMISSIONE TECNICO CONSULTIVA SULLE ATTIVITA'' CONTRATTUALI
ARTICOLO 10
(Istituzione della Commissione tecnico consultiva sulle attività contrattuali)
1. E’ istituita una Commissione tecnico consultiva sulle attività contrattuali della Regione, degli enti strumentali e dipendenti, delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale operanti nel territorio della Regione.
2. La Commissione viene nominata con deliberazione del Consiglio regionale, approvata con la maggioranza dei due terzi dei votanti, ed è composta da:
a) un magistrato della giurisdizione ordinaria, amministrativa o contabile in quiescenza, con funzioni di Presidente, scelto nell’ambito di una terna di nominativi segnalati dal Presidente della Corte di Appello di Genova;
b) un avvocato esperto in materie amministrative, scelto nell’ambito di una terna di professionisti segnalati dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Genova;
c) un ingegnere esperto in materia di lavori pubblici, scelto nell’ambito di una terna di professionisti segnalati dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova;
d) un dottore commercialista, scelto nell’ambito di una terna di professionisti segnalati dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti della Provincia di Genova;
e) un rappresentante dell’Unione delle Camere di Commercio Liguri scelto nell’ambito di una terna di nominativi segnalati dal competente organismo dell’Unioncamere;
f) un medico scelto nell’ambito di una terna di professionisti segnalati dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della Provincia di Genova.
3. Per ogni componente effettivo il Consiglio regionale nomina un membro supplente.
4. La Commissione di esprime in presenza di tutti i componenti effettivi o dei relativi supplenti.
5. In assenza del Presidente della Commissione le funzioni sono svolte dal relativo supplente.
6. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale con la qualifica non inferiore alla VIII individuato dal Segretario Generale della Giunta regionale.
7. La Commissione ha durata pari alla legislatura.
8. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, su parere conforme dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, le modalità per il funzionamento della Commissione.
ARTICOLO 11
(Compiti della Commissione)
1. La Commissione, qualora lo richieda la Giunta regionale o il dirigente competente per l’espletamento delle gare, esprime parere preventivo sulle modalità più opportune per l’affidamento e per l’esecuzione di lavori, per l’acquisizione di forniture o servizi e per l’affidamento di incarichi di consulenza ed incarichi professionali in genere. La Commissione con le stesse modalità di richiesta, si esprime altresì sulla congruità dei capitolati.
2. Il parere di cui al comma 1 è espresso obbligatoriamente dalla Commissione nei casi di contratti regionali che eccedano un miliardo di lire e nei casi di consulenze o di incarichi professionali che eccedono 200 milioni di lire.
3. Della Commissione, relativamente alla materia contrattuale, possono avvalersi:
a) la Regione per i propri contratti e nell’ambito dei poteri di ispezione, verifica e vigilanza attribuiti alla Giunta regionale dall’articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione) e dall’articolo 34 della legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 (disciplina delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale in attuazione dei decreti legislativi 30 dicembre 1992 n. 502 e 7 dicembre 1993 n. 517) e successive modifiche e integrazioni;
b) gli enti strumentali e dipendenti, ivi comprese le Unità Sanitarie Locali.
4. La Commissione esamina gli atti o i quesiti sottoposti al suo parere e riferisce all’Amministrazione entro il termine previsto nella richiesta ovvero non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Trascorso tale termine, l’Amministrazione procede anche in assenza del parere suddetto. Qualora essa si discosti dal parere espresso dalla Commissione ne deve dar conto nel relativo
provvedimento.
5. La Commissione, al termine di ciascun anno solare, trasmette alla Giunta e all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sulle risultanze emerse nel corso dell’attività svolta.
6. Fuori dall’ipotesi di cui ai precedenti commi, un quinto dei membri del Consiglio regionale può richiedere il parere di legittimità della Commissione per gli atti che non siano stati oggetto di parere preventivo.
TITOLO V TENUTA DEGLI ATTI
ARTICOLO 12
(Ufficiale rogante)
1. L’Ufficiale rogante riceve gli atti pubblici in cui è parte la Regione e i verbali di gara con le modalità previste dalla legge notarile, per quanto applicabili, attribuisce loro pubblica fede, conserva gli originali, rilascia copie, certificati, estratti. E’ responsabile dell’eventuale registrazione e trascrizione.
ARTICOLO 13
(Forma degli atti)
1. Salvi i casi della trattativa privata, dell’affidamento di consulenza e di incarichi professionali e dei contratti stipulati dall’Economo, l’Ufficiale rogante riceve gli atti alla presenza delle parti e, di norma, di due testimoni scelti tra i dipendenti regionali.
2. Spetta all’Ufficiale rogante curare personalmente la compilazione integrale dell’atto.
ARTICOLO 14
(Custodia degli atti e repertori)
1. L’Ufficiale rogante deve custodire con certezza ed in luogo sicuro:
a) gli atti da lui ricevuti;
b) le scritture private in cui è parte la Regione e gli atti presso di lui depositati.
2. L’Ufficiale rogante deve tenere un repertorio di tutti gli atti ricevuti, numerati in ordine cronologico.
ARTICOLO 15
(Nomina dell’Ufficiale rogante)
1. L’Ufficiale rogante è nominato tra i dirigenti in servizio di ruolo da almeno cinque anni ed in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.
2. Non possono essere nominati Ufficiale rogante i dirigenti di strutture che provvedono alle attività di affidamento di lavori e di acquisizione o cessione di beni o servizi. Per l’esercizio della funzione non è previsto alcun compenso dall’Amministrazione regionale o da terzi.
3. E’ nominato altresì un supplente in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 16
(Regime transitorio per le procedure in corso e Commissione tecnico consultiva per le attività contrattuali)
1. Agli appalti di lavori, forniture e servizi già avviati, alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell’indizione della gara.
2. Fino alla conclusione della legislatura in corso, le funzioni della Commissione tecnico consultiva di cui all’articolo 10 sono svolte dalla Commissione tecnica di verifica nominata ai sensi degli articoli
20 e 21 della legge regionale 8 settembre 1993 n. 45 (disciplina delle attività contrattuali della Regione), integrata a norma del medesimo articolo 10.
ARTICOLO 17
(Compensi)
1. Ai componenti della Commissione tecnico consultiva per le attività contrattuali e delle Commissioni di appalto concorso spettano i compensi di cui alla tabella “C” della legge regionale 4 giugno 1996
n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 (norme per l’attuazione dei programmi di investimento in sanità per l’ammodernamento del patrimonio immobiliare tecnologico)).
ARTICOLO 18
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 8 settembre 1993 n. 45 (disciplina delle attività contrattuali della Regione);
b) 22 luglio 1994 n. 36 (provvedimenti urgenti per la gestione di interventi regionali a favore dello sviluppo economico e dell’occupazione e interpretazione dell’articolo 24 della legge regionale 8 settembre 1993 n. 45 in materia di consulenze).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 6 aprile 1999 MORI