Appalto per la fornitura di gas medicinali e servizio di conduzione e manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione presso l’AORN “A. Cardarelli”
CONTRATTO D’APPALTO
Appalto per la fornitura di gas medicinali e servizio di conduzione e manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione presso l’AORN “A. Xxxxxxxxxx”
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 5
ART. 3- AVVIO DELL’ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO 6
ART. 4 - CONDIZIONI DELL’APPALTO 6
ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 7
ART. 7 - AMMONTARE DELL’APPALTO 7
ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA 8
ART. 9 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI 8
ART. 11 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI 8
ART. 12 - FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 9
ART. 13 - OBBLIGO DELLA RISERVATEZZA 9
ART. 14 – REVISIONE DEI PREZZI 10
ART. 15 - VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI 10
ART. 16 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI 11
ART 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 11
ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO 13
ART. 20- SPESE CONTRATTUALI 13
ART.21- DOMICILIO DELL’APPALTATORE 13
ART. 24 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO 13
ART. 25 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA 13
ART. 26 - COPERTURE ASSICURATIVE 14
ART. 28- OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 15
ART. 29 -TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 15
ART. 30 – CESSIONE DEL CREDITO 16
ART. 31 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE 16
L'anno 2019, il giorno <...> del mese di <...>, tra i signori:
1. L’Avv. <…> (C.F. <..>), nella qualità di Direttore della U.O.S.C. Acquisizione Beni e Servizi - facultato a stipulare contratti in nome e per conto dell’A.O.R.N. “A. Xxxxxxxxxx” (con sede in Napoli alla via A. Xxxxxxxxxx n°09 C.F./P.IVA n°06853240635) in virtù dell’art. 107, comma 3, lett. c), DLgs. 267/2000 e s.m.i. nonché dell’atto di delega all’esercizio di funzioni di gestione ai dirigenti di cui alla Delibera <…> - che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse esclusivi dell’A.O.R.N. “X. Xxxxxxxxxx”, di seguito denominata “Azienda Ospedaliera”;
2. <...> (C.F. <...>), nato a <...> il <...>, in qualità procuratore speciale della società <...>, con sede legale in
<...>, Via <...>, Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di <...> n°<...>, R.E.A. n°<...>, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Società”;
Premesso
1) che con Delibera D.G. n°<...> del <...> è stata indetta procedura aperta per l’affidamento della fornitura di gas medicinali e servizio di conduzione e manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione presso l’AORN “A. Xxxxxxxxxx” da aggiudicarsi in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo secondo quanto indicato dall’art. 95 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.
2) che con verbale di gara del <...> è stata formalizzata la graduatoria finale della suddetta procedura, cui risulta il primo in graduatoria la società <..>
3) che con Determina Dirigenziale n°<...> del <...>, previa verifica della proposta di aggiudicazione ex. Art 33 dlgs n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante ha approvato il verbale di gara ed ha dichiarato l’aggiudicazione definitiva in favore della predetta società;
4) che mediante il sistema AVCPass nonché secondo quanto indicato dall’art. 86 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. sono stati acquisiti i documenti a comprova dei requisiti dichiarati nonché effettuata la verifica degli stessi, che è stata oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante con esito positivo;
tutto ciò premesso le parti come ut supra rappresentate
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 - PREMESSE
I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
L’Azienda Ospedaliera affida all’operatore economico aggiudicatario, che accetta la fornitura di gas medicinali e servizio di conduzione e manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione presso l’AORN “A. Xxxxxxxxxx”.
Riguardo alle modalità di espletamento della fornitura suddetta, si rimanda al capitolato speciale ed al disciplinare di gara, posti a base di gara, nonché all’offerta tecnica ed economica prodotta dall’aggiudicatario.
1. Il referente aziendale per le problematiche connesse alla sicurezza del lavoro è l’arch. Xxxxxxx Xx Xxxxx, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
2. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. <Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
3. Il Direttore Esecutivo del Contratto (D.E.C.) è <...>.
ART. 3- AVVIO DELL’ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO
1. L’appalto ha durata quinquiennale con decorrenza dalla data indicata nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
2. La durata dell’appalto resta risolutivamente condizionata all’affidamento di un analoga fornitura a cura della società Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o a cura di Xxxxxx, all’atto della cui attivazione il contratto stesso andrà risolto ex nunc, con l’unico obbligo per la stazione appaltante di riconoscere all’Appaltatore la compensazione economica per le prestazioni rese alla data del recesso.
3. L’Azienda Ospedaliera si riserva inoltre la possibilità di prorogare per un ulteriore anno nelle more del tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente.
ART. 4 - CONDIZIONI DELL’APPALTO
1. Nell’accettare l’esecuzione del servizio l’appaltatore dichiara:
- di aver valutato, nel formulare l’offerta, tutte le circostanze generali, particolari e locali e gli elementi che influiscono sul costo della mano d’opera sia sul costo dei materiali, dei noli e dei trasporti in generale, nonché sull’esecuzione della fornitura e del servizio sulla determinazione della propria offerta;
- di aver preso conoscenza degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l’appalto;
- di rispettare gli obblighi derivanti dalla materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa nazionale, europea, CCNL, o dalle disposizioni nazionali elencate all'allegato X del dlgs n. 50/2016 e s.m.i..
- di garantire che al personale impiegato nel presente appalto venga applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, così come indicato all’art. 30, comma 4, del dlgs n. 50/2016 e s.m.i..
- di essere in regola con gli adempimenti normativi in materia contributiva risultante dal DURC;
- di aver correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, nel presente Schema di Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nell’ulteriore documentazione di gara.
2. L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a supporto di un aggravamento delle condizioni tecniche dell’appalto tali da giustificare un maggior compenso economico, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore esplicitamente contemplate dal codice civile.
3. L’appaltatore dichiara, inoltre, che nel proprio organico non esistono soggetti (lavoratori subordinati o professionali) che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione contraente da
meno di tre anni e che hanno esercitato - presso tale Pubblica Amministrazione e negli ultimi tre anni di servizio - poteri autoritativi e negoziali analoghi a quelli svolti presso la Società Appaltatrice (cfr. art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.n°165/2001). Il contratto concluso in violazione di quanto previsto dal comma precedente è nullo ed è fatto divieto alla ditta di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi percepiti.
4. Con l’accettazione della fornitura l’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all’esecuzione della stessa.
5. L’appaltatore si obbliga altresì ad eseguire la fornitura di cui all’oggetto nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto, negli altri atti di gara e nell’offerta formulata in fase di partecipazione al procedimento.
ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. I documenti contrattuali che integrano la disciplina dei rapporti tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore sono: il Bando, disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, il D.U.V.R.I., i chiarimenti prodotti in gara, l’Offerta tecnica ed economica, il DGUE presentati dall’Appaltatore nonché l’ulteriore documentazione del procedimento che è pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti e conservata presso la U.O.S.C. Acquisizione Beni Servizi ed Economato.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, entrambe le parti ne potranno fare oggetto d’immediata segnalazione scritta alla controparte per i conseguenti provvedimenti di modifica.
In ogni caso dovrà ritenersi nulla, di norma, la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti; sarà comunque preferita l’interpretazione più favorevole per la Stazione Appaltante in quanto portatrice di un pubblico interesse.
ART. 6 - NORME REGOLATRICI
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e dagli atti di gara:
- dal D.Lgs. n°50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.;
- dal D.P.R. n°207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici), per quanto ancora in vigore;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.
L’appalto è inoltre regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto, che l’Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente e di impegnarsi ad osservare.
ART. 7 - AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo contrattuale è fissato in € <...> annui e così in dettaglio :
€ <...>/anno - fornitura di gas medicinali e servizio di conduzione e manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione
€ <...> - oneri di sicurezza interferenti, non soggetti a ribasso.
€ <..> - costo della manodopera.
L’importo contrattuale si intende omnicomprensivo di ogni e qualsiasi spesa, imposta, tassa e contributi, tenuto conto dell'offerta presentata dall’Appaltatore.
Il contratto è stipulato a corpo nell’ambito dell’importo totale aggiudicato secondo le modalità di cui all’art. 32,
comma 14 del dlgs n. 50/2016 e s.m.i..
ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria n°<...> del <...> rilasciata dalla società <...>, a garanzia dell’importo di € <...>.
La garanzia deve recare l’esplicita rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione ed è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione della fornitura e servizi risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La Garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Azienda abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Ove l’Appaltatore, entro 15 giorni dalla ricezione della lettera di richiesta, non provveda al reintegro della polizza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto affidando l’appalto al concorrente che segue in graduatoria in danno di quella contraente.
La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata al termine dell’esecuzione. Per quanto qui non previsto si rinvia all’art. 103 dlgs n. 50/2016 e s.m.i..
ART. 9 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI
Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa, vanno effettuate a mezzo PEC all’indirizzo indicato dall’Appaltatore, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’indirizzo PEC della Stazione Appaltante è: xxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xx; l’indirizzo PEC dell’Appaltatore è : <….>
ART. 10 - PENALI
Le penali sono definite all’articolo 10.8 “Penalità” del Capitolato Speciale d’Appalto.
Qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del contratto, l’Amministrazione potrà attivare le procedure per la risoluzione del contratto.
L’importo delle penali sarà decurtato d’ufficio dalla stazione appaltante, sull’importo dovuto per ciascuna fattura ovvero tramite escussione della cauzione definitiva.
Le penalità sono notificate all’impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avvio di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
ART. 11 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
1. In particolare ai sensi dell’art. 102 citato la presente fornitura comprensiva del servizio di manutenzione è oggetto di verifica di conformità al fine di certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Tale attività verrà effettuata entro 6 mesi dall’ultimazione delle prestazioni
2. A tal fine la Stazione Appaltante nominerà, ex art. 102, comma 6, del dlgs n. 50/2016 e s.m.i. persona qualificata in relazione all’oggetto del presente contratto.
ART. 12 - FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
1. All’esito positivo della verifica di conformità il RUP del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all’art. 4, commi 2, 3,4 e 5 del dlgs n. 231/2002.
2. L’appaltatore emetterà, per la fornitura resa, fattura elettronica trimestrale in misura pari a 3/12 dell’importo annuale e comunque secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Il pagamento, dedotto dell’ammontare delle penali eventualmente maturate, sarà eseguito secondo quanto disposto dal dlgs n. 231/2002 così come modificato dal dlgs n. 192/2012.
3. In particolare nella fattura che dovrà essere emessa trimestralmente a consuntivo, dovrà essere data chiara evidenza dell’importo relativo al trimestre.
4. Ciascuna fattura emessa dall’appaltatore dovrà riportare il C.I.G. del contratto (al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ad esso collegati) nonché il codice IPA e sarà accompagnata dai report trimestrali, attestanti la fornitura svolta nel trimestre di riferimento. Le fatture prive di quanto richiesto saranno respinte.
5. L’azienda si riserva la facoltà in ogni momento di modificare la tipologia e le modalità di presentazione della documentazione al fine di agevolare i processi amministrativi e di controllo.
6. Prima di ciascun pagamento la stazione appaltante acquisirà il DURC e la liquidazione dei corrispettivi è subordinata allo stato "regolare" di tale documento.
7. L’azienda Ospedaliera è tenuta ad emettere i mandati di pagamento entro 60 giorni all’approvazione (a mezzo determinazione dirigenziale ovvero atto a questa equipollente) delle fatture elettroniche. Il mancato rispetto del termine fa sorgere nell’Appaltatore il diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute al tasso e con le procedure previste dalle vigenti leggi in materia, sempreché il ritardo non dipenda da fatti imputabili all’impresa ovvero il pagamento venga sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi, da altre Amministrazioni, dall’autorità giudiziaria, da collegi arbitrali, da normative sopravvenute.
8. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
9. L’affidatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente appalto di cui alla legge n°136 del 13.08.2010. A tal fine il C.I.G. (Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici tramite procedura informatica) del procedimento è il seguente: n. <...>. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Napoli - della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.
ART. 13 - OBBLIGO DELLA RISERVATEZZA
1. L’appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Stazione Appaltante e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
2. L’appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione
necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.
ART. 14 – REVISIONE DEI PREZZI
1. I prezzi unitari della fornitura offerta rimarranno fissi ed invariabili per il primo anno, a seguire dal secondo anno il prezzo (canone) sarà oggetto di revisione, secondo quanto di seguito indicato.
2. Dal secondo anno di appalto, come ammesso dall’art. 106 del dlgs n. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicatario può inoltrare alla Stazione Appaltante, entro il 30 settembre, istanza di variazione del prezzo accompagnata dalla documentazione dimostrativa della variazione richiesta (che avrà decorrenza dal 01 gennaio successivo).
3. La variazione in aumento non potrà superare per ciascun anno, in ogni caso, il 75% dell’indice ISTAT FOI degli ultimi 12 mesi, riferito al mese antecedente la richiesta di variazione con il tetto massimo rappresentato dai prezzi di riferimento, eventualmente elaborati dell’Osservatorio dei contratti pubblici e/o dall’ANAC.
ART. 15 - VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI
1. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si rendano necessarie delle varianti o modifiche al contratto di appalto in corso di validità si applica quanto di seguito indicato.
2. Se la natura del servizio richieda una modifica delle attività in aumento o diminuzione, esse possono avvenire relativamente alle seguenti attività: fornitura (quantità gas forniti) e/o consistenza rete da manutenere (es. aumento del numero delle prese gas medicali presenti).
3. Se nel corso dell’esecuzione del contratto si verifichi la necessità di forniture o servizi supplementari da parte del contraente originale nel caso di cui alla lettera b del comma 1 del art. 106 del dlgs n. 50/2016 e s.m.i., , che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ed un eventuale cambiamento comporti le ipotesi di cui al comma1, lett.b) n1-2 del citato articolo, si può procedere alla relativa esecuzione da parte del contraente originario, purché l’aumento non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, qualora vi siano più modifiche successive il suddetto limite vale per ognuna di esse.
4. Come previsto dall’art. 106, comma 1 lett. c) qualora per circostanze impreviste e imprevedibili sia necessaria la modifica del contratto, purché ricorrano le condizioni ivi indicate, la stessa può avvenire purché l’aumento non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, qualora vi siano più modifiche successive il suddetto limite vale per ognuna di esse.
5. Se la stazione appaltante ritenga necessario un aumento o diminuzione di un quinto, durante l'esecuzione della prestazione, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, in tale caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. In ogni caso l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri, come indicato negli atti di gara.
7. Per quanto non previsto si rinvia all'art. 106 dlgs n. 50/2016 e s.m.i..
ART. 16 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
1. L’Azienda Ospedaliera, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l’applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti all’impresa cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione delle procedure e nella prestazione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della notifica del relativo provvedimento amministrativo.
3. L’Azienda Ospedaliera dichiara risolto il contratto qualora, alla scadenza dei tre mesi di cui al comma precedente, l’appaltatore non si sia posto in regola.
4. L’Azienda Ospedaliera si riserva, altresì, la facoltà di sospendere il pagamento di corrispettivi all’impresa quando, a seguito di esecuzione in danno del servizio, debba corrispondere al nuovo appaltatore corrispettivi di importo superiore a quelli pattuiti con l’impresa inadempiente.
ART 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Salve le ipotesi particolari regolate nel presente contratto, la risoluzione trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss.
2. Le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a. impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
b. sospensione o interruzione del servizio da parte della società per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
c. cessione a terzi del contratto;
d. avvio a carico della società delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;
e. adozione nei confronti della società di provvedimenti di sequestro o di pignoramento dei beni;
f. subappalto dei servizi, non espressamente autorizzato dall’Azienda Ospedaliera;
g. mancato pagamento dei contributi obbligatori e delle retribuzioni dovute;
h. mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 30 gg. nel caso in cui la Stazione Appaltante provveda all'escussione anche parziale della stessa;
i. per gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza;
j. in tutti i casi di risoluzione contemplati dal Protocollo di Legalità in materia di appalti, sottoscritto dal Prefetto della Provincia di Napoli e dall’Azienda Ospedaliera Xxxxxxxxxx;
k. nel caso di applicazione nell'anno di penali nella misura superiore al 10% del valore annuale contrattuale.
3. Si ha risoluzione del contratto nel caso di mancato rispetto dei termini di inadempimento per negligenza dell’appaltatore come previsto dall’art. 108, comma 4 del dlgs n. 50/2016 e s.m.i. se, entro dieci giorni assegnati dal RUP all’appaltatore, l’inadempimento permanga.
4. Come previsto dall’art. 3,comma 9bis, della l. 136/2010, è altresì causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo da parte dell’appaltatore di bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. Inoltre se durante l’esecuzione del presente contratto, nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto.
6. La Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del dlgs n. 50/2016 e s.m.i..
7. In caso di risoluzione del contratto o di mancato inizio dell'appalto per cause imputabili alla ditta aggiudicataria l'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere al secondo classificato.
8. Si ha altresì risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 dlgs n. 50/2016 e s.m.i..
9. In caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, ovvero di risoluzione del contratto ex art. 108 citato, o recesso ex art. 88, comma 4-ter, del dlgs n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la SA interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara e che risultano dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento della fornitura.
ART. 18- VIGILANZA
L’Amministrazione, a mezzo di propri rappresentanti, vigila sull’osservanza delle condizioni previste dal
presente contratto e dal Capitolato Speciale e prospetta al titolare dell’impresa o ad un suo delegato l’eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento della fornitura.
ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità.
ART. 20- SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a. le spese contrattuali;
b. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione del servizio, dalla consegna alla data di ultimazione della prestazione.
3. A carico dell’Appaltatore restano, inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso.
5. Tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono I.V.A. esclusa.
ART.21- DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore dichiara di eleggere domicilio presso la sede legale sita in <….> alla via < >.
ART. 22 - RECESSO
1. L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 109 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine della durata del contratto.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto secondo le modalità e quanto previsto dal citato articolo.
3. Alla società spetterà il corrispettivo del servizio espletato, escluso ogni altro rimborso ed indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione, nonché ogni forma di riconoscimento dei danni che possono essere derivati all'aggiudicatario dalla risoluzione anticipata o dal recesso anticipato (anche parziale) del contratto.
ART. 23 – FORO COMPETENTE
Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed espressamente esclusa, pertanto, la competenza arbitrale o di altro Giudice.
ART. 24 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO
Un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto nei casi indicati dall'art. 106, comma 1, punto 2, lettera d, punti 1,2, nonché nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera d). Per quanto qui non indicato si rinvia all''art. 106 del dlgs n 50/2016 e s.m.i..
ART. 25 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA.
Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
Le parti sono reciprocamente informate che, ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy, i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’esecuzione contrattuale potranno formare oggetto di trattamento, per le finalità connesse all’esercizio dell’attività sanitaria.
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, diffusione, cancellazione, distribuzione, interconnessione e quant’altro sia utile per l’esecuzione del Servizio, compresa la combinazione di due o più di tali operazioni.
Il trattamento dei dati forniti dall’aggiudicatario per le finalità sopraindicate avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatiche, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, e con procedure idonee alla tutela delle stesse. Il Referente privacy aziendale è <…>.
ART. 26 - COPERTURE ASSICURATIVE
L’impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all’amministrazione ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali. All’uopo l’impresa ha sottoscritto Polizza assicurativa n°<…> del <…> rilasciata dalla società <…>, avente massimale pari al
<…>% dell’importo contrattuale indicato all’art.7.
L’impresa risponde del fatto dei propri dipendenti a norma dell’articolo 2049 del c.c.
Per i beni appartenenti all’amministrazione, gli ammanchi o deterioramenti causati dai dipendenti dell’impresa saranno a questa addebitati a prezzo di inventario o se questi non rispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall’amministrazione senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in xxx xxxxxxxxxxx.
XXX. 00 - XXXXXXXX SOCIALE
Ai sensi dell’art. 50 del Codice, nel rispetto dei principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza ed in conformità al vigente contratto collettivo di categoria, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto a garantire il mantenimento in organico dei lavoratori già utilizzati nel precedente appalto inerente il medesimo servizio, compatibilmente con i numeri richiesti dalla lettera d’invito e per tutta la durata dello stesso.
A tal proposito si segnala di seguito l’attuale numero e relativo assetto contrattuale delle risorse umane impegnate nell’esecuzione del servizio:
Numero | Livello | Qualifica | Contratto applicato |
ART. 28- OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Come previsto dall’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l’Appaltatore si impegna a rispettare quanto indicato dalla citata disposizione in materia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’appaltatore si obbliga, ex art. 3 , comma 8, della legge 136/2010 ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti, pena nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuna delle parti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge.
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto
L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare all’AORN “X. Xxxxxxxxxx” gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla Legge sopra indicata.
ART. 29 -TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’Appaltatore è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolge il servizio.
In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertati dall’Azienda o ad essa segnalati dalla Direzione Provinciale del Lavoro, l’Azienda medesima comunicherà all’impresa e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione o alla sospensione del pagamento della rata di saldo, se il servizio è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
L’appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri lavoratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
La Società si obbliga inoltre ad applicare nei confronti dei lavoratori che sono occupati nell’attività oggetto del presente appalto le condizioni normative retributive non inferiori a quelle che risultano dai CCNL applicabili alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni che risultano da successive modifiche ed integrazioni.
A fronte di qualsiasi richiesta della Stazione Appaltante la società si obbliga a dimostrare l’adempimento di tutte le disposizioni relative ad assicurazioni sociali derivanti da leggi o CCNL che prevedano il pagamento di contributi da parte del datore di lavori a favore dei propri dipendenti.
Come previsto dall’art. 30, comma 5 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., qualora a seguito di ottenimento del DURC dal quale risulti una inadempienza relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (ivi compresi eventuali subappaltatori), di cui al periodo precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro 15 giorni,.
Qualora non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ex art. 105 del dlgs n. 50/2016 e s.m.i..
ART. 30 – CESSIONE DEL CREDITO
L’appaltatore può cedere i crediti derivanti da contratto secondo quanto indicato dall’art. 106, comma 13, del dlg. n. 50/2016 e s.m.i..
In particolare la cessione del credito deve essere stipulata per iscritto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante.
Si applicano le disposizioni contenute nella Legge n. 52/1991.
L’Appaltatore nel caso di cessione del credito, si impegna a comunicare il CIG <…> al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto corrente dedicato e anticipare i pagamenti all’appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato dell’appaltatore, indicando il CIG.
E’ vietato all’appaltatore conferire procure all’incasso.
In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente accordo è risolto di diritto.
ART. 31 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto.
Qualora l’appaltatore sia una ditta individuale, qualora vi sia morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 – commi 17 e 18 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i..
Come previsto dall’art. 110 del dlgs n. 50/2016 e s.m.i., in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.
L’affidamento avviene alle stesse condizioni proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
ART. 32 SUBAPPALTO
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna delle attività oggetto del servizio.
Ovvero
L’appaltatore conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
<…>
<…>
Per le prestazioni rese in subappalto, l’Autorità provvederà a effettuare il relativo pagamento all’appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art. 105, co 13, del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i..
In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’AORN “A. Xxxxxxxxxx”, entro 20 giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate emesse dal/dai subappaltatore/i.
Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dal subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
L’appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante o a terzi per fatti imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
L’appaltatore deposita presso l’AORN “A. Xxxxxxxxxx” il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
Al momento del deposito l’appaltatore trasmette:
• La certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata;
• La dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del dlgs n. 50/2016 e s.m.i..
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’AORN “A. Xxxxxxxxxx” non autorizzerà il subappalto.
In caso di non completezza dei documenti presentati, la Stazione Appaltante procederà a richiedere
all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
L’appaltatore è, inoltre, obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7, dlgs n. 50/2016 e s.m.i..
Nel caso in cui l’appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’AORN “A. Xxxxxxxxxx”, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
• Il nome del sub-contraente;
• L’importo del sub-contratto;
• L’oggetto del servizio, fornitura, lavori affidati.
L’appaltatore deve inoltre comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale modifica alle citate informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Come previsto dall’art. 105, comma 8, del dlgs n. 50/2016 e s.m.i., l’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in merito agli obblighi retributivi e contributivi.
L’appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi pretesa da terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengono accertati dalla stazione appaltante inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse della Stazione appaltante. In tal caso l’appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della stazione appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del dlgs n. 50/2016 e s.m.i., a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
Non possono formare oggetto di ulteriore subappalto l’esecuzione delle attività subappaltate.
In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione Appaltante può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatore relativamente a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, successivamente ad apposita verifica, è risultata la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del dlgs n. 50/2016 e s.m.i.
Per quanto qui non previsto si rinvia all’art. 105 del dlgs n. 50/2016 e s.m.i..
ART.33 – SOSPENSIONE
Si ha sospensione al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 107 del dlgs n. 50/2016 e s.m.i..
E richiesto, io ufficiale rogante, ho dato lettura del presente atto alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.
Fatto in quadruplice copia, letto, confermato e sottoscritto.
Per l’Azienda
Il Direttore U.O.C. A.B.S.E. Avv. Xxxx Xxxxxxxx
Per l’Appaltatore Il Procuratore Speciale