LE RELAZIONI SINDACALI NELL'IMPRESA
LE RELAZIONI SINDACALI NELL'IMPRESA
Rappresentanza e diritti sindacali in azienda Xxxxx Xxxxxxxxx
24-25 giugno 2011
1. Diritti sindacali e parte obbligatoria del contratto collettivo: una rilettura dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori –
2. La bivalenza dello Statuto: le r.s.a. promosse dalla legge e quelle costituite per contratto – 3. Rappresentanza in azienda e consenso: «l'iniziativa dei lavoratori» – 4. L'ingiustizia della legislazione di sostegno: le r.s.a. extra-Statuto – 5. Sindacalismo di base, democrazia e rappresentanza in azienda – 6. L'innovazione referendaria: apparenza e realtà. La centralità dell'autonomia collettiva – 7. La reazione del sistema: la «rappresentatività legale» e i sindacati firmatari dei contratti collettivi – 8. Tutela privilegiata dell'attività sindacale in azienda e contratto collettivo di diritto comune – 9. Le
r.s.u. e lo Statuto. L'accesso ai diritti sindacali dei sindacati non firmatari del contratto collettivo – 10. La scelta del tipo di rappresentanza: dalle r.s.u. alle r.s.a. – 11. L'ingiustizia delle r.s.u. e il pluralismo sindacale in azienda – 12. La rappresentanza sindacale dell'impresa – 13. Il ritorno allo Statuto: l'art. 19 e il «caso» Fiat – 14. Gli accordi separati e la rappresentanza senza la firma del contratto – 15. Conclusioni. L'altra metà dello Statuto.
1. Diritti sindacali e parte obbligatoria del contratto collettivo: una rilettura dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori – Il «caso Fiat» è stato, negli ultimi tempi, oggetto di ogni tipo di commento, come giustamente meritava per la gravità della crisi del sistema delle relazioni industriali che ha provocato e per l'incredibile rapidità ed imprevedibilità con il quale è maturato. Dopo uno scontro sindacale particolarmente duro nel settore metalmeccanico, sono venuti al pettine tutti i nodi irrisolti dell'applicazione dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori in tema di rappresentanza in azienda. Gli accordi di Mirafiori e Pomigliano del dicembre 2010 hanno infatti restituito a vita le RSA di cui all'art. 19, con l'esclusione della Fiom-Cgil che non li ha firmati.
L'attenzione prioritaria è stata tutta per il «criterio legale» della firma del contratto collettivo, accolto dalla lett. b) dell'art. 19 nel testo ridisegnato dal referendum, il quale esclude dalla rappresentanza e dall'esercizio dell'attività sindacale in azienda chi è davvero rappresentativo e che la vertenza Fiat ha portato ad operare, ad avviso di alcuni interpreti, verso un assetto spinto fin quasi alla coazione a contrarre o all'idea di rappresaglia o punizione per chi rifiuta la contrattazione. Si è al contempo fatto più acuto il rimpianto per l'abrogata lett. a) dell'art. 19 e per il «criterio legale» di rappresentatività c.d. storica, che avrebbe consentito al sindacato maggioritario di conservare la propria rappresentanza pur non firmando il contratto. Con l'ulteriore corollario per il quale, poichè è la legge che consente l'esclusione dall'azienda di un'organizzazione dell'importanza della Fiom, solo una nuova legge che garantisca il diritto alla rappresentanza anche al sindacato che non firmi i contratti – realizzabile mediante una piccola, e marginale, modifica dello Statuto – potrebbe rimediare a questa degenerazione in senso non democratico del sistema sindacale.
Basterebbero queste affermazioni ed altre che si possono leggere nell'abbondante letteratura formatasi in fretta sul «caso» Fiat – talora non senza una punta di ironia, come la Fiom "beffata" dallo Statuto – a persuadere che nei commenti che stanno accompagnando questa intricata vicenda sindacale si intrecciano molti nodi concettuali.
La vicenda Fiat mi è parsa un emblematico punto di avvio per le riflessioni che mi accingo a fare sul tema della rappresentanza in azienda, riflessioni che andranno in direzione tutt'affatto diversa dalla ricostruzione corrente dello Statuto come legge di privilegio di taluni sindacati, cui lo Stato riserva in modo selettivo lo svolgimento dell'attività sindacale in azienda.
Non condivido i termini teorici di tale ricostruzione. I diritti sindacali nei luoghi di lavoro appartengono alla parte obbligatoria dei contratti collettivi, sorgono nell'esercizio dell'autonomia negoziale delle parti e, più esattamente, della libera determinazione del contenuto del contratto
entro i limiti posti dalla legge del 1970 agli artt. 20 e segg.: ne segue che il diritto alla rappresentanza ai fini dell'esercizio delle prerogative statutarie spetta ai sindacati firmatari dei contratti medesimi.
La tesi che qui propongo è che la costituzione di una RSA e la titolarità delle prerogative sindacali sono la conseguenza di rapporti negoziali diretti con le controparti. Merita pertanto di essere rivista o quanto meno precisata la stessa interpretazione corrente dell'art. 19 come norma di selezione dei soggetti collettivi, imperniata sulla centralità dei requisiti legali di rappresentatività secondo i criteri di cui alle lett. a) e b).
E' opportuno partire dal dato di fatto, difficilmente contestabile, che la materia dei diritti sindacali aveva già prima del 1970 una regolamentazione contrattuale, che lo Statuto puntava esplicitamente a consolidare e generalizzare1. La stessa predilezione di Xxxx Xxxxxx0, il più autorevole protagonista della vicenda di cui mi occupo, per una politica statale del lavoro derivava non tanto da una qualche forte convinzione circa la primazia dei diritti assicurati dalla legge ai sindacati, quanto da una sostanziale consonanza della politica del diritto incorporata nella legge – con un'ampia delega alla contrattazione collettiva di diritto comune – alla «teoria dell'ordinamento intersindacale», intesa a favorire la crescita di una prassi autoregolata ed interamente volontaria delle relazioni sindacali.
La codificazione dei diritti sindacali non era affatto pensata in funzione sostitutiva del contratto collettivo, come dimostrano numerosi riferimenti testuali dello Statuto (art. 20, 1° comma e 4° comma; art. 21, 2° comma; art. 23, 2° comma; indirettamente anche art. 24, 1° comma; art. 30). Quella codificazione ruotava e si strutturava intorno alla dinamica negoziale, atteggiandosi a strumento di pressione supplementare a disposizione dei sindacati per la stipulazione del contratto collettivo, grazie all'acquisizione di posizioni di forza rispetto alle controparti datoriali che, già durante l'iter di approvazione della legge, aveva giustificato ed assecondato una precisa politica rivendicativa nei rinnovi contrattuali.
Tutto questo contribuisce a confermare la filosofia di una legge interamente calata dentro la logica di una autonoma regolazione della rappresentanza e dei diritti sindacali nell'impresa, suscettibile di essere ambientata senza difficoltà nel disposto degli artt. 39, 1° comma e 40 Cost.
Nulla il legislatore del 1970 ha stabilito per l'esercizio dell'autonomia collettiva: gli artt. 4 e 6, in tema di negoziazione con le RSA su impianti audiovisivi e visite personali di controllo, si collocano nella logica degli accordi di codeterminazione, con l'intervento di un soggetto terzo in caso di impasse negoziale, e quindi, se vogliamo, nel disposto di cui all'art. 46 Cost. Nulla lo Statuto ha stabilito per il conflitto, che anzi con l'art. 28 resta non regolato, ma protetto nel suo esercizio contro comportamenti lesivi del datore di lavoro. La stessa esenzione delle imprese con meno di sedici dipendenti dal Titolo III, ai sensi dell'art. 35, 1° comma, realizzava un integrale allineamento al contenuto del CCNL per l'industria metalmeccanica privata del dicembre 1969 che aveva introdotto i rappresentanti sindacali3, nel più completo rispetto delle scelte delle parti sociali di radicare i diritti sindacali solo in realtà aziendali di una qualche consistenza dove poter sviluppare fisiologiche e strutturate relazioni industriali.
Alla luce della storia della legge, dei suoi obiettivi politici, del suo disegno strategico4, può sin d'ora anticiparsi che se qualcuno era «escluso» dallo Statuto si trattava, a ben vedere, proprio dei sindacati non firmatari del contratto collettivo applicato nell'unità produttiva, al cui contenuto di
1 Ghezzi, 1963, 49 e 52; Xxxxxxxxx, 0000; Ventura, 1970.
2 Giugni, 1968.
3 Per l'importanza del contratto dei metalmeccanici sulle scelte dello Statuto, x. Xxxxxx, 1973a, 84 ss.
4 Da questa angolazione, di taglio storico-sociologico, la relazione di Xxxxxxx al Congresso Aidlass del 1970 fu accusata di scarsa fedeltà al metodo tecnico-giuridico (Aa.Vv., 1971).
parte obbligatoria i diritti sindacali appartengono o comunque si ricollegano, in un rapporto di corrispondenza biunivoca con la parte normativa5.
2. La bivalenza dello Statuto: le r.s.a. promosse dalla legge e quelle costituite per contratto – Se, nella materia dei diritti sindacali in azienda, lo Statuto intendeva assecondare proprio un sistema sindacale interamente volontario, come mai si è imposta la formula della rappresentatività legale ?
La logica della selezione eteronoma sui sindacati emerge soprattutto dall'opera di razionalizzazione compiuta sulle lett. a) e b) dell'art. 196.
Per sapere come si identificano le associazioni che effettivamente hanno i diritti sindacali in azienda, basta la semplice ricognizione dei soggetti firmatari e del contenuto dei contratti collettivi, a dimostrazione del fatto che la contrapposizione tra lett. a) e lett. b) finiva per ricomporsi attraverso il totale assorbimento della prima nella seconda, nella sintesi di entrambe7. Si è in presenza non di due modalità di accesso ai diritti sindacali diverse e contrastanti, ma di una sola. Da questo punto di vista, la formula della lett. a) aveva il compito di spiegare il fatto che il sindacato firmatario del contratto collettivo applicato nell'unità produttiva è anche un sindacato aderente a una confederazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale. Rilevante è però la stipulazione del contratto collettivo, di cui la maggiore rappresentatività altro non è se non uno dei possibili attributi dei sindacati firmatari.
Per sapere a chi spetta giuridicamente la titolarità dei diritti sindacali, il discorso invece cambia. E' qui, nell'analisi teorica dell'enunciato alternativo delle lett. a) e b), che ha luogo il passaggio ermeneutico più interessate. Entra in gioco la ricostruzione chiamata «definitoria», secondo cui alcuni sindacati selettivamente qualificabili appunto come «rappresentativi» hanno diritto per legge alle prerogative in azienda.
Ai sensi della lett. a) dell'art. 19 la fiducia (e il premio) del legislatore va alla confederazione e non ai sindacati di categoria; ma non ad una confederazione sindacale qualsiasi, bensì a quella che abbia usato della propria libertà di inquadramento organizzativo in modo responsabile, solidaristico, serio, e per questo ha accesso ex lege ai diritti sindacali. Ai sensi della lett. b), meritevole dei privilegi legali è anche il sindacalismo autonomo che si legittimi come soggetto contrattuale. E' dunque lo stesso Xxxxxxx, quando spiega come vada intesa la maggiore rappresentatività delle confederazioni con una lettura visibilmente tarata sul modello organizzativo di Cgil, Cisl e Uil8, ad accreditare giudizi di valore sui modelli organizzativi dei sindacati e, per così dire, ad equipaggiare la giurisprudenza sulla lett. a).
Con ciò il governo giudiziario della lett. a) viene affidato ad una pluralità di indici – tra cui il celeberrimo «l'equilibrata consistenza associativa su tutto l'arco delle categorie che, per statuto, la
5 Entro la cornice del «dovere di influenza», Ghezzi (1963, 68) individuava la possibilità di acquisizione – per via negoziale, come documentato da taluni accordi del periodo, o per concessione datoriale – dei diritti sindacali (locali, affissioni, permessi per dirigenti, ecc.) per consentire ai sindacati di adempiere il compito di assicurare l'osservanza della parte normativa del contratto collettivo da parte dei propri iscritti.
6 Anche se è innegabile l'influenza di altri fattori, come l'equivoca assimilazione della legislazione promozionale del 1970 alla leggi sulla partecipazione del sindacato a funzioni pubbliche, il precedente della legge francese del 1968 sul riconoscimento dei delegati sindacali, l'accostamento tra art. 19 e art. 28 dello Statuto: per un ampio elenco di fonti legislative, e per tali condizionamenti, v. Grandi, 1971, 129 ss. La differenza tra l'una e le altre è ben segnata dalla disponibilità della materia dei diritti sindacali, in quanto diritti strumentali alla libertà sindacale acquisibili dalle parti nel contesto contrattuale, anche in assenza di una previsione legale ad hoc; di contro agli altri esempi legislativi di selezione dei sindacati tramite il criterio eteronomo della maggiore rappresentatività (diritto di presenza nelle istituzioni pubbliche; concessione di sovvenzioni pubbliche; diritti di iniziativa processuale), tutte materie estranee all'autonomia negoziale collettiva, da coordinare con la libertà sindacale di tutti i soggetti collettivi ma che per definizione non ne sono espressione.
7 Su tale perfetta corrispondenza, cfr. già Pera, 1970, 210; «non esiste in pratica – notava anche Xxxxxxx due anni dopo il varo della legge (1972, 328) – contratto nazionale o provinciale di cui le associazioni sub a) non siano firmatarie».
8 Xxxxxxx, 1972, 330 ss.
confederazione intende tutelare»9 – condotta da allora in poi al di fuori della logica e della pratica del processo negoziale. La strada della legge e la strada dei contratti insomma si dividono, con il risultato che il sostegno dello Statuto si sposta dal sindacato firmatario del contratto collettivo che regola anche i diritti sindacali e per questo entra in azienda con la propria RSA, anche al sindacato che non firma il contratto collettivo ma ha interesse ad entrare in azienda.
Non può sfuggire come i rapporti tra lett. a) e b) appaiano, nella versione «definitoria», ricostruiti in termini invertiti rispetto all'esperienza di allora e ai suoi svolgimenti concreti, portando a credere che Cgil, Cisl e Uil acquistassero automaticamente i diritti sindacali in azienda ex lett. a), mentre altri sindacati, autonomi o affiliati a confederazioni non rappresentative, avrebbero potuto ottenerli solo ex lett. b). Quanto osservabile empiricamente dimostra l'esatto contrario, a conferma del distacco venutosi a creare nel sistema sindacale tra argomentazione giuridico-formale e realtà di fatto.
Senza ulteriormente soffermarsi sui complessi problemi del linguaggio legislativo impiegato dall'art. 19, circa la compresenza delle due linee di «sostegno» delineate dalle lett. a) e b) e della raffinata sistemazione concettuale fattane, mi limito qui a rammentare quello che è stato osservato, in fase di gestazione del provvedimento, sul reciproco condizionamento tra legge e contratto collettivo, secondo la logica del meccanismo «promozionale» dell'autonomia sindacale, che è la vera chiave di volta dello Statuto.
Dove i rapporti di forza erano oggettivamente sfavorevoli ai sindacati, la minaccia che i diritti sindacali erano comunque previsti dalla legge li volgeva a loro favore. Era qui la scommessa dello Statuto: sullo spazio di trattativa che si sarebbe delineato nell'applicazione della lett. a)10. L'obiettivo principale del legislatore del 1970 era quello di far entrare stabilmente i diritti sindacali nei contratti collettivi: una volta entrati non ne sarebbero più usciti in virtù del fatto che gli artt. 20 e segg. non sono derogabili in peius, con possibilità quindi, per i contraenti, di concordare in occasione dei rinnovi solo diritti ulteriori ai minimi stabiliti dalla legge.
Al di fuori di questa logica incentivante dei processi negoziali, la legislazione di sostegno non lasciava, nè intendeva lasciare, spazio alcuno alla costituzione, senza contratto collettivo, della RSA o comunque al suo insediamento in azienda con uno strumento diverso dal contratto11.
9 Xxxxxxx, 1972, 332.
10 Giugni, 1973a, 83-84; sulla modifica dei rapporti di forza tra gruppi sociali antagonisti come proprium della legislazione di sostegno, v. anche Xxxxxxx, 1974, 393; Scognamiglio, 1974. L'art. 19 – poteva per questo scrivere Xxxxxxx in sede di primo bilancio applicativo (1972, 303-304) – «non innova nella sostanza rispetto ai risultati raggiunti dall'autonomia collettiva. Li ha estesi, li ha consolidati e, quel che più conta, ha influito, mentre era ancora in itinere, sullo svolgimento delle grandi vertenze che a tali risultati misero capo. Ma è un fatto che gran parte dei contratti nazionali tra la fine del '69 e l'inizio del '70 avevano già sancito il riconoscimento di rappresentanti sindacali d'azienda da parte dei datori di lavoro».
11 Il vero banco di prova del privilegio «legale» di Cgil, Cisl e Uil – e quindi del criterio selettivo della rappresentatività c.d. storica – dovrebbe essere dato dal diritto alla costituzione della RSA, in diretta derivazione della lett. a) dell'art. 19, entro il campo di applicazione dell'art. 35. Solo in questo caso il risultato della costituzione di una RSA e dell'accesso al Titolo III sarebbe infatti sostitutivo del contratto collettivo, imponendosi la necessità giuridica della «selezione» del soggetto sindacale. E' questo il disegno di politica legislativa adombrato nella Relazione della Commissione consultiva per lo statuto dei diritti dei lavoratori (in Storia interna dello Statuto dei lavoratori, 1970, 327): «il problema della definizione del soggetto cui spetta l'esercizio di tale attività (...) potrebbe indubbiamente essere affrontato, come è stato finora, sul piano della prassi contrattuale collettiva: ma, spostata la normativa sul piano di legge, diviene impossibile non prevedere criteri oggettivi, da valere anche per imprese cui non si applicano i contratti collettivi di lavoro». Anche qui la verifica storica più significativa viene dall'analisi della realtà del sistema di relazioni industriali. Non c'è contenzioso sul collegamento diretto tra art. 19 e art. 35. Le sentenze si contano sulle dita di una mano e non caso riguardano, tutte, la nozione
«convenzionale» di unità produttiva (Simi, 1975). Alla soggezione diretta delle imprese industriali e commerciali con più di 15 addetti al Titolo III ex art. 35 dello Statuto neppure il legislatore ha mai pensato, se ha avvertito l'esigenza di precisare come il datore di lavoro deve comportarsi qualora nell'azienda con più di quindici addetti manchi la RSA (art. 5, co. 1, l. n. 164/1975; art. 47, co. 1, l. n. 428/1990; art. 4, co. 2, l. 223/1991). I disposti in questione – tutti relativi alla versione dell'art. 19 precedente al referendum abrogativo – interessano non nella misura in cui individuano nella RSA costituita a norma dell'art. 19 il soggetto destinatario dei diritti di informazione. Ma nella misura in cui ammettono l'eventualità che in imprese con più di 15 addetti manchi la RSA, dirottando le comunicazioni obbligatorie per legge sulle
E allora, a ben vedere, la distinzione tra le lett. a) e b) risponde ad esigenze analitiche e classificatorie puramente teoriche, e perciò di comodo, mentre nel vivo dell'esperienza si assiste ad una piena sovrapposizione e immedesimazione dei due criteri selettivi alternativi. Non a caso il sindacato maggiormente rappresentativo nominato dallo Statuto non ha mai avuto una definizione legislativa propria, bensì una fisionomia riflessa, funzionale al fatto di rappresentare il dato della stipulazione del contratto collettivo.
Proprio la formula compromissoria della lett. a), necessaria per implementare la linea di politica del diritto della legge del 1970, è risultata estremamente complicata nella gestione applicativa, essendosi prestata a strumentalizzazioni da parte di ciascuno dei molti sindacati concorrenti, con la denuncia di discriminazioni a proprio danno sul piano dei privilegi legali, e con un grave strascico di costi sulla certezza delle relazioni sindacali in azienda.
Già pochi mesi dopo l'entrata in vigore dello Statuto si doveva in effetti registrare un elevato numero di ricorsi ex art. 28 di sindacati appartenenti a confederazioni autonome alla ricerca di competenze, attribuzioni, poteri in azienda, per l'appunto tutte quelle – quali Cisal, Cisnal, Confsal, Confail, ecc., – definite da Xxxxxxx "fantomatiche" o, stando ai rispettivi statuti, di "discutibile rappresentatività"12: di ciò i sindacati interessati da un così tagliente giudizio non potevano che dolersi, attaccando la legittimità costituzionale dello Statuto con le censure respinte nel 1974 dalla Corte costituzionale13. Ma il vero assalto giudiziario all'idea che venissero penalizzate le loro scelte organizzative e «l'impressione che il legislatore abbia voluto fermare la storia, consolidando i rapporti acquisiti e garantendo una volta per tutte il monopolio delle "potenze confederali"»14 vengono, nel corso del decennio '80, dal sindacalismo di mestiere dei quadri e soprattutto, all'inizio del decennio '90, dal nascente sindacalismo di base.
Due ipotesi diverse, che finiscono per prospettare lo stesso problema della violazione dell'art. 39, 1° comma Cost. ossia della libertà di inquadramento rappresentativo. Complice la lett. a), la logica promozionale dell'autonomia sindacale e del contratto collettivo «di diritto comune» si è ormai piegata alle esigenze di una logica più propriamente regolatrice sui soggetti collettivi, sub specie di sostegno istituzionale delle scelte organizzative di alcuni sindacati che finisce con l'essere discriminatorio per gli altri. Il sostegno alla contrattazione collettiva e ad i suoi contenuti si è trasformato in un disposto eteronomo per formulare giudizi di valore o di disvalore sui sindacati, costringendoli a percorrere itinerari corrispondenti a modelli organizzativi astrattamente preferiti dallo Stato.
Questa discussione comunque ha ormai solo un valore storico. Vengono in discorso i numerosissimi conflitti per il riconoscimento dello status della lett. a) dell'art. 19 e le complicate questioni relative alla individuazione ed all'utilizzo degli indici di maggiore rappresentatività sindacale. Molto più significativo, ai fini del discorso che sto conducendo, è un altro aspetto. La lett. a) non riesce a vivere di «luce propria»: per venire a giuridica rilevanza presuppone l'esistenza di un contratto collettivo applicato in azienda, che funge da tertium comparationis per i sindacati non firmatari15. Una volta creata la RSA ad opera dei sindacati firmatari del contratto, su questa base
associazioni esterne. Giuridicamente ciò non sarebbe possibile se i sindacati di cui alla lett. a) acquistassero automaticamente ex lege il diritto di costituire RSA entro il campo di applicazione dell'art. 35.
12 Xxxxxxx, 1972, 333.
13 C. Cost. 6.3.1974, n. 54 (Rel. Volterra), RGL, 1974, II, 338.
14 Xxxxxxx, 1972, 324.
15 Per chiarire meglio il discorso basti qui citare, tra le tante, Cass. 18.7.1984, n. 4218, NGL, 1984, 325, che riconosce alla Federbancari-Confsal (siccome legittimata ex art. 19 lett. a)) il diritto ai permessi retribuiti, ai sensi dell'art. 30, «secondo le norme dei contratti di lavoro» della categoria del credito applicati in azienda, contratti che quel sindacato non aveva mai firmato. Anzi la questione della «doppia» RSA, quella promossa dalla legge e quella costituita per contratto, ha probabilmente la sua applicazione più interessante, quantunque marginale, con riferimento agli stessi sindacati confederali storici. Ai fini della costituzione della RSA senza contratto ex lett. a) in aggiunta a quella già esistente per la medesima confederazione a norma del contratto collettivo applicato, si dovrebbe aver riguardo ai criteri posti dall'art. 2070 c.c.: Cass. 5.4.1991, n. 3574 (Silte-CISL), FI, 1992, I, 33.
sindacati concorrenti rivendicano eguale diritto ex lett. a), sul quale poi – come l'esperienza applicativa insegna – si sono innestate a catena le ulteriori e ben note richieste avanzate sempre all'insegna della parità di trattamento all'interno delle imprese (il divieto di discriminazione dei sindacati maggiormente rappresentativi nell'ammissione alle trattative, l'illegittimità di clausole di contratti collettivi volte a riservare ai contraenti particolari prerogative e diritti, ecc.).
Alla luce delle considerazioni svolte, l'affermazione corrente che conduce a rintracciare nella regola legale di selezione dei soggetti collettivi imperniata sullo status di maggiore rappresentatività sindacale il fondamento dell'acquisto dei diritti sindacali nei luoghi di lavoro deve essere quanto meno precisata e corretta. La ragione della legittimazione a costituire la RSA non è un privilegio legale in senso stretto, bensì la capacità di regolare il sistema delle relazioni collettive nell'impresa con lo strumento contrattuale. Per tutti i sindacati, storici o concorrenti che siano, l'intera legislazione di sostegno è in effetti inapplicabile senza la contrattazione collettiva che regoli la materia dei diritti sindacali.
3. Rappresentanza in azienda e consenso: «l'iniziativa dei lavoratori» – Il fondamento giuridico della costituzione della RSA si riflette sul problema della portata e dell'estensione dell'iniziativa dei lavoratori occupati nell'unità produttiva nell'enunciato dell'art. 19.
La ratio di tale previsione è di agevole individuazione. Lo spostamento – dal testo governativo alla versione definitiva della legge16 – della titolarità dell'iniziativa dai sindacati, ai lavoratori iscritti ed infine ai lavoratori tout court dipese da una scelta di pura e semplice Realpolitik, alla ricerca di una più stretta aderenza della legge al dato effettuale o comunque pregiuridico. Vi è, nella correzione dello Statuto, la suggestione esercitata dal movimento di protesta nelle grandi fabbriche del nord; l'esistenza di strutture consiliari legate alla base e indifferenti al requisito dell'iscrizione sindacale; la necessità soprattutto di agevolare la capacità rinnovatrice del sindacalismo confederale, all’interno di un disegno di politica legislativa volto a "sindacalizzare" la spontaneità.
Malgrado gli innumerevoli tentativi dottrinali di precisare la portata e l'estensione della vis prescrittiva espressa dall'enunciato definitorio, che oltretutto ridondano automaticamente in contestazioni del datore di lavoro circa la regolare costituzione della rappresentanza, cui l'art. 19 intendeva invece tenerlo estraneo, come dimostra la comprensibile esitazione dei sindacati ad accedere – subito dopo lo Statuto – alle insistite richieste imprenditoriali di «riconoscimento» delle strutture aziendali17; malgrado la ricchezza metodologica del dibattito svoltosi sul punto, alla ricerca di un modello di democrazia che sarebbe insito nel concetto di RSA; si deve ammettere che l'iniziativa dei lavoratori è in realtà un «requisito in bianco» al quale solo le scelte organizzative dei sindacati che hanno diritto a costituire la rappresentanza possono dare identità.
Si può illustrare il discorso attraverso i due testi senz'altro più significativi nel sistema delle relazioni sindacali degli anni '70.
Nel settore metalmeccanico, con a monte il Patto federativo unitario del 3.7.1972, i sindacati dei lavoratori firmatari del CCNL decidono di verificare il consenso alla propria politica tra tutti i lavoratori, siano o meno iscritti al sindacato, con l'elezione dei Consigli di fabbrica, intesi come strumento di partecipazione democratica della base alla vita dell'impresa18. E' la lettura all'avanguardia – anche per la sintonia con la legge del 1970 varata sull'onda della contestazione nelle grandi fabbriche del nord – seguita da molti contratti del settore industriale privato.
Nel settore del credito, invece, le due Convenzioni per i diritti e le relazioni sindacali del giugno 1970 hanno dato luogo ad un fenomeno opposto. Non solo la pretesa dei lavoratori ad avere la rappresentanza in azienda senza essere iscritti al sindacato non ha alcuna cittadinanza, ma viene posta la ulteriore condizione di una consistenza minima di otto iscritti per la costituzione di una
16 Senato della Repubblica, 1974, 329 e 717 ss.
17 Treu, 1972.
18 Per la sistemazione teorica cfr. Treu, 1971; Mengoni, 1974.
RSA nell’ambito delle organizzazioni firmatarie della Convenzione. Dove il limite degli otto iscritti tiene conto di esigenze di funzionalità della rappresentanza rispetto al contesto di riferimento, molto diverso dalla realtà dell'industria su cui è modellato lo Statuto. Una scelta sindacale «conservatrice», accusata di limitare l'iniziativa dei lavoratori per indisponibilità sindacale del diritto riconosciuto a questi ultimi dall'art. 19, almeno fino alla conclusione della querelle interpretativa ad opera delle Sezioni Unite19 .
Ciò che in realtà preme sottolineare è la perfetta corrispondenza tra la posizione «innovativa» dei metalmeccanici e la posizione «conservatrice» del credito, all'insegna della centralità delle scelte sindacali nell'organizzazione della propria rappresentanza in azienda, che infatti ha conosciuto una significativa conferma sull'uno e sull'altro versante: le attuali RSU, delineate dal Protocollo del 1993, sono figlie delle scelte organizzative dei Consigli di fabbrica; il sistema delle RSA nel credito è sempre stato riconfermato.
«Ambito» sindacale e «iniziativa» dei lavoratori non coprono cioè, o meglio non dovrebbero coprire, aree concettuali divaricate e distinte. Secondo l'art. 19, le operazioni di verifica del consenso effettivo dei lavoratori spettano ai sindacati, con atti unilaterali interni o con accordi, con rilevanza solo degli iscritti o anche dei non iscritti, senza irrigidire il sistema della rappresentanza in azienda in uno schema immutabile ed innaturale, ma adattandone con grande libertà, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, la fisionomia a seconda delle singole realtà aziendali in cui gli organismi rappresentativi si trovano ad operare20: fino a far coincidere l'iniziativa dei lavoratori con l'iniziativa dei sindacati dei lavoratori21.
Ad ogni modo dell'iniziativa dei lavoratori si è discusso così a lungo che non giova qui attardarsi ulteriormente ad inseguire una inafferrabile voluntas legis, ma a spiegare i motivi del dibattito.
Quando si cercano le ragioni del perchè si debba porre il problema della «necessaria» iniziativa dei lavoratori come requisito «legale» di validità della costituzione della rappresentanza ai fini dell'esercizio dei diritti sindacali, la risposta sta nella concezione dei diritti sindacali come «privilegi legali» di alcuni soggetti collettivi e dell'acquisizione di essi per attribuzione dello Stato, senza verifiche del consenso effettivo nei luoghi di lavoro. Non a caso nessuna esigenza del genere è mai stata avvertita a proposito delle rappresentanze per la sicurezza ex art. 9 dello Statuto, dove il legislatore del 1970 inequivocabilmente attribuisce un «diritto» ai lavoratori senza alcuna mediazione sindacale e che sono state invece completamente «sindacalizzate» senza resistenze significative, neanche lontanamente paragonabili alle accese discussioni sorte sull'art. 19,
Vista nella luce di un «privilegio legale» dei sindacati, la questione dell'iniziativa dei lavoratori cambia radicalmente dando luogo a quell'insieme di paradossi e ingiustizie sottolineate con sempre maggiore insistenza dalla dottrina. Perché un sindacato che ha un solo iscritto nell'unità produttiva deve accedere al Titolo III22 e un sindacato che ha tantissimi iscritti o gode di un indiscusso consenso, presente in azienda in forme maggioritarie e non necessariamente di comodo, no? Perché alcune organizzazioni devono avere «potere rappresentativo rispetto al personale in larga maggioranza non affiliato alle medesime»23?
19 Cass. S.U. 8.9.1981, n. 5057 (Fidac-CGIL), FI, 1982, I, 737; Cass. S.U. 12 giugno 1997, n. 5296, NGL, 1997, 466. Sul
venir meno del requisito numerico minimo ai fini della decadenza della RSA, Cass. 19.7.1991, n. 8052 (Fiba-CISL), ADL, 1997, 272.
20 Sulla nomina a dirigente della RSA del lavoratore appartenente ad una categoria che, per statuto, il sindacato non rappresenta, v. di recente Cass. 24.1.2008, n. 1582 (Fai-CISL), RGL, 2009, II, 185.
21 Grandi, 1976, 77, con numerosi esempi di «iniziativa sindacale» tratti dalla contrattualistica dell'epoca.
22 Cass. 20.7.1996, n. 6524 (Fiom-CGIL) e Trib. Xxxxxx 0.00.0000 (Xxxxxxxx-XXXX), XX, 1997, I, 188. Pare evidente che la pura e semplice designazione sindacale esterna dell'unico lavoratore iscritto non dipende da un rigurgito burocratico, ma dalla peculiarità del contesto di riferimento costituito dalle aziende piccolissime dove, per ragioni legate alla dimensione dell'unità produttiva, la RSA non può che essere monosoggettiva, per cui l'unico lavoratore ne è anche il dirigente.
23 Così Pera, 1970, 210.
4. L'ingiustizia della legislazione di sostegno: le r.s.a. extra-Statuto – Guardando avanti, alla storia successiva dello Statuto, questo problema ha acquisito col tempo un rilievo determinante.
La denuncia del deficit di democrazia è andata sempre più accentuandosi con l'espandersi a macchia d'olio della formula della maggiore rappresentatività sindacale, con un continuo allargamento dei «privilegi» statutari quasi a prolungamento naturale della legge del 1970. Dai diritti sindacali in azienda, all'erga omnes, al rovesciamento del sistema delle fonti24, alle successive scelte legislative sulla devoluzione di competenze negoziali25, tutto questo ha rafforzato la percezione dell'esistenza di un sistema alternativo sostenuto dalla legge, collocato interamente fuori dei modelli organizzativi e dei principi democratici proposti dalla Costituzione26 e retto da una scelta selettiva senza regole chiare, all'insegna della più totale discrezionalità del legislatore.
Non sorprende che lo Statuto sia diventato il punto d'attacco privilegiato della critica, appunto per il suo «non detto»: affronta la questione dei rapporti tra sindacati e datori di lavoro – col concedere ai primi diritti di cittadinanza nell'impresa al di fuori, anche se non contro, l'art. 39 della Costituzione – e tralascia di far menzione dei diritti dei lavoratori rappresentati nei confronti del sindacato27.
Il crescente radicarsi dell'opinione di quella che possiamo chiamare «ingiustizia» della legislazione di sostegno, in ragione del deficit democratico della RSA, è ben riscontrabile nel «salto» nell'impostazione del problema della legittimità costituzionale dell'art. 19 maturato nel giro di soli due anni.
Dal medesimo estensore cui, nel 1988, si deve la piena razionalizzazione nel sistema costituzionale del «privilegio» confederale storico28, viene, nel 1990, la critica più corrosiva, più insidiosa e più duratura allo Statuto29.
Come dimostra il contesto in cui è maturata, la sentenza del 1990 si colloca all'interno di una diffusa insofferenza di fondo verso lo Statuto in cui ogni occasione è buona per rimettere in discussione quell'ingiusto privilegio legislativo di cui godono Cgil, Cisl e Uil, ai sensi della lett. a) dell'art. 19, in forza di una presunzione legale di rappresentatività c.d. storica ormai smentita dai fatti. All'origine della ennesima censura di incostituzionalità dell'art. 19 non ci sono pretese di sindacati concorrenti che lamentino ex art. 28 ostacoli o limitazioni alla propria libertà sindacale in azienda, com'era stato nel 1988 per le organizzazioni dei quadri; c'è, più prosaicamente, la rivendicazione di qualche ora di permesso sindacale retribuito, avanzata in un'ordinaria controversia individuale da due lavoratori autoqualificatisi dirigenti sindacali e fondata non sull'art. 19 dello Statuto, ma su un asserito accordo tacito col datore di lavoro o comunque su una prassi aziendale che la Cassazione aveva confusamente negato30.
La Corte costituzionale si è dimostrata disponibile a salvare ancora una volta l'art. 19 dello Statuto, ma accreditando dal punto di vista teorico la soggezione integrale dell'acquisto dei diritti
24 Secondo la nota costruzione di Xxxxxxx, 1981, sulle cui premesse fattuali, Xxxx, 0000; per i riflessi metodologici della teoria della maggiore rappresentatività sindacale, D'Antona, 1990b, 217 xx.
00 Xxxxxxxx, 0000.
26 Treu, 1975.
27 D'Antona, 1990a. La celebrazione dei primi venti anni dello Statuto si svolge all'insegna della riflessione critica sulla rappresentatività confederale, assunta come disvalore nell'ambito dell'ordinamento vigente e della necessità di una nuova e più moderna legislazione di sostegno dei sindacati, muovendo da una sua connotazione minima ed essenziale, che è quella di misurare il consenso dei lavoratori: D'Antona, 1989; Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, 1989; Romagnoli, 1990; Xxxxxx, 1992. Nel Convegno Aidlass del 1989 su rappresentanza e rappresentatività sindacale si discusse anche dei primi organici progetti di legge presentati in materia (Aa.Vv., 1990).
28 C. Cost. 24.3.1988, n. 334 (Rel. Spagnoli), FI, 1988, I, 1774.
29 C. Cost. 26.1.1990, n. 30 (Rel. Spagnoli), MGL, 1990, 1.
30 In due sentenze gemelle, dovute alla penna del medesimo estensore, e senza neanche darsi carico di verificare il carattere "spurio" di accordi come quello in discussione, certo non trattandosi di contratti collettivi aziendali: Cass. 7.2.1986, n. 783, MGL, 1986, 345 e Cass. 19.3.1986, n. 1913, RIDL, 1986, II, 699.
sindacali in azienda alla «legge» ed ai requisiti imperativamente posti dall'art. 19. Da norma di rinvio all'autonomia collettiva 31, l'art. 19 diviene norma inderogabile dall'autonomia collettiva.
Secondo la Corte, al di fuori dell'ambito dei livelli contrattuali nazionale e provinciale «nominati» dal legislatore, non vi è libertà negoziale delle parti di accordarsi sui diritti sindacali, essendo questi distribuiti ai sindacati dalla legge: se il contratto aziendale se ne occupasse, sarebbe invalido per illiceità dell'oggetto in ragione del contrasto con l'art. 19. La base del ragionamento è che, essendo la materia dei diritti sindacali «privilegiata» dalla legge, non vale la regola del reciproco riconoscimento: segnatamente non vale al livello negoziale aziendale, non nominato dal legislatore perchè esposto agli abusi padronali e strumentalizzabile in violazione dell'art. 17, senza alcuna garanzia di rappresentatività dei sindacati. La questione, così posta, è francamente teorica: dal momento che il riconoscimento pattizio dei diritti sindacali comporta costi non indifferenti per il datore di lavoro, quest'ultimo ha tutto l'interesse a selezionare con estrema attenzione i propri interlocutori nel negoziato sulle prerogative del Titolo III e, quanto ai comportamenti inquinanti, è sufficiente il divieto dei sindacati di comodo di cui all'art. 17.
Si ponevano invece le premesse per il sorgere di un problema ermeneutico ben più serio, quello del collegamento tra contratto collettivo e rappresentatività «legale», sul quale verrà a scaricarsi tutta la discussione post-referendaria.
Oltre a riportare in auge il dibattito sul carattere «definitorio» dell'art. 19, divenuto d'improvviso la norma cosiddetta «permissiva» che impedirebbe ad altri sindacati di conquistare per contratto ciò che ad altri è riconosciuto per legge, con conseguenti accese discussioni sul monopolio legale dei diritti sindacali, la Corte ha fatto ben altro, con il monito autorevolmente rivolto al legislatore di provvedere al più presto a dare una risposta coerente alla questione della rappresentatività sindacale. Poiché è la legge a garantire l'azione sindacale in azienda, lo Statuto deve essere completato con l'apprestamento di «nuove regole – ispirate alla valorizzazione dell'effettivo consenso come metro di democrazia anche nell'ambito dei rapporti tra lavoratori e sindacato – (...) ormai necessario per garantire una più piena attuazione, in materia, dei principi costituzionali».
Alla fragilità giuridica dell'argomentazione spesa dalla Corte32, fa riscontro l'enorme impatto simbolico della sentenza. In questo – nell'aver additato la «necessità» di una revisione legislativa della disciplina vigente dell'art. 19 dello Statuto – sta la sua importanza.
5. Sindacalismo di base, democrazia e rappresentanza in azienda – Con la comparsa, tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, del sindacalismo di base (i c.d. extra-confederali), la questione in precedenza indicata come «ingiustizia» dello Statuto, in ragione del deficit democratico della rappresentanza in azienda, subisce una decisa accelerazione.
Nati dalle contestazioni di massa ai sindacati confederali, di cui denunciano l'involuzione neo- corporativa originata dalle pratiche di concertazione sociale, i raggruppamenti spontanei che nell'autunno caldo criticavano lo Statuto per la sua capacità di favorire tendenze verticistiche e burocratiche dei sindacati33 hanno strutturato la propria organizzazione, passando dal «movimento» all'associazione. Anche se, per la verità, l'elevata diversità ideologica esistente tra le sigle sindacali di base sembra assecondare piuttosto la pratica della dissociazione che non la logica duratura dell'associazione, essendo a tutt'oggi ancora impegnati nel pieno di una travagliata fase costituente34.
31 Al cui interno il mancato riconoscimento del contratto collettivo aziendale nella lett. b) rende omaggio alla concezione ortodossa del sindacato italiano come associazione extra-aziendale e del contratto collettivo aziendale come livello integrativo del CCNL e non come fonte autonoma ed autosufficiente di regolazione: Giugni, 1973b, 309; per la posizione dei sindacati aziendali (e dei sindacati di comodo) nello Statuto, v. anche Xxxxxxx, 1972, 321.
32 Liso, 1991, 62 ss.; Grandi, 1992.
33 Per le censure di incostituzionalità mosse all'art. 19 dal punto di vista dei movimenti di base, cfr. Storchi, 1971.
34 L'ultima vicenda sindacale di rilievo è quella che, a fine maggio 2010, ha condotto alla nascita dell'Unione Sindacale di Base (USB), per fusione di alcuni sindacati di base e per un totale dichiarato in rappresentanza di circa 250.000 iscritti.
Nei rapporti reciproci praticano la regola «democratica» per cui chi dissente dal gruppo, se ne va e costituisce un altro sindacato35; se non hanno alcuna solidarietà tra loro e ne dimostrano ben poca anche nei confronti degli utenti del servizi pubblici essenziali, dove praticano forme molto aggressive di conflitto, un valore-guida accomuna certamente tutti i sindacati di base ed è lo spostamento del potere decisionale in materia sindacale dal centro alla periferia. Il sostituirsi cioè, nell'azione collettiva a livello di impresa, dei lavoratori al sindacato come protagonisti nei luoghi di lavoro.
Dietro la richiesta di un processo decisionale democratico sta, per le sigle sindacali di base, la difesa di sè stesse e delle proprie scelte organizzative, trattandosi di sindacati aziendali fortemente (ed a volte esclusivamente) radicati nei luoghi di lavoro. Rifiutano la classica struttura confederale fondata su organizzazioni di categoria, sottolineando con questa scelta organizzativa la necessità di avocare alla base, nella misura più ampia possibile, ogni potere decisionale in sostituzione della delega. L'organizzazione extra-aziendale ha compiti di mero coordinamento dell'azione sindacale locale (attraverso, per l'appunto, i vari coordinamenti provinciali, nazionali ecc.). Per la medesima ragione, per sfruttare al meglio il vantaggio della dimensione operativa aziendale, intendono dare il massimo spazio ad un istituto che può essere strumentale ad accrescere il loro radicamento tra i lavoratori, come conferma la coerente e rigorosa affermazione delle proprie ragioni per chiedere la legge sulla rappresentanza e rifiutare la legge sullo sciopero. La garanzia del pluralismo sindacale
«autentico» dovrebbe essere, per metà del suo contenuto (la libertà di organizzazione sindacale, ossia il 1° comma dell'art. 39 Cost.) protetta dalla legge sotto forma di diritto, il che rende necessaria la regolazione delle rappresentanze elettive nei luoghi di lavoro; per l'altra metà (il diritto di sciopero dell'art. 40 Cost.), non dovrebbe essere minimamente toccata.
Un modello di democrazia – diretta, immediata, assembleare – che si giustifica a stregua delle proprie scelte organizzative, di base appunto, e non categoriali né confederali. Ed è proprio tale concezione che si pone in netto contrasto con altre impostazioni: con l'idea della democrazia rappresentativa e della verifica del mandato di rappresentanza, che corrisponde al tradizionale assetto organizzativo e rappresentativo dei sindacati, le cui strutture periferiche non sono aziendali e le cui RSA realizzano le politiche categoriali nei luoghi di lavoro36. Diverse sono pure le indicazioni dell'art. 39 Cost., dove l'elemento della democrazia ha una collocazione più ampia ed ambiziosa, come democrazia nell'organizzazione (gli statuti interni dei sindacati), democrazia degli iscritti e democrazia di categoria. Ciò è sufficiente a far comprendere quanto varie siano le accezioni in cui può essere declinato il principio della democrazia sindacale.
Sia o meno condivisibile, tale concezione della democrazia che auspica il ritorno alla regola di autogoverno democratico dei lavoratori senza deleghe riformula con maggior precisione il problema comune e centrale di tutti i sindacati di base: cioè individua nell'art. 19 dello Statuto la difesa di quel «monopolio confederale» che avrebbe consentito a Cgil-Cisl-Uil di conservare il diritto alla rappresentanza in azienda senza una legittimazione diretta della base.
Tra gli scopi indicati dallo statuto della nuova Confederazione, che ovviamente parte con un denso calendario di iniziative di lotta, vi sono quelli di: «difendere il diritto di sciopero e promuovere tutte le iniziative sindacali, legali e istituzionali per estendere tale garanzia» (lett. d)); «ribadire il valore del conflitto come uno degli strumenti fondamentali dell'agire sindacale» (lett. f)); «battersi contro il monopolio forzato della rappresentanza sindacale, per l'estensione dei diritti sindacali, perchè siano i lavoratori a scegliere da chi essere rappresentati e per la pratica della democrazia diretta, anche attraverso la costituzione di organismi di base liberamente eletti da tutti i lavoratori su scheda bianca e con voto segreto, e da essi revocabili in qualsiasi momento» (lett. k)).
35 Sulla democrazia come libertà di costituire nuove organizzazioni sindacali, di entrarvi e di uscirvi, cfr. Pera, 1960, 92.
36 Dove compaiono come strutture di base negli statuti sindacali, le assemblee degli iscritti sul luogo di lavoro sono istanze congressuali di base, le quali esprimo delegati ai congressi e concorrono alla formazione dei gruppi dirigenti della confederazione, che non hanno nulla a che vedere con la autonoma titolarità delle funzioni sindacali: St. Fiom-Cgil, art. 14; St. Filcams-Cgil, art. 8; St. Fim-Cisl, art. 31.
Così interpretata, come problema di democrazia e di consenso dei lavoratori, e non come un dato di fatto – il solo giuridicamente rilevante per lo Statuto – ossia il non essere firmatari dei contratti collettivi che regolano i diritti sindacali e da cui dipende la costituzione della RSA, la politica anti- confederale si è mossa su tutte le strade praticabili, in attesa del necessario intervento legislativo. All'interno di una prospettiva di accesso giudiziario al Titolo III tramite la lett. a) dell'art. 19 – livello, quello confederale, innaturale rispetto alle opzioni organizzative di fondo – i sindacati di base hanno cominciato a ricercare altre forme di tutela che potessero condurre a valorizzare l'elettorato, cioè la base dei lavoratori. Merita almeno ricordare: il tentativo di riportare in vita le Commissioni Interne37; di mantenere la carica di rappresentante dei lavoratori malgrado la revoca sindacale del mandato38; e soprattutto di abrogare, tramite referendum, l'art. 19 come premessa ad un necessario intervento legislativo.
6. L'innovazione referendaria: apparenza e realtà. La centralità dell'autonomia collettiva – Dopo i ritocchi subiti dall'art. 19 in seguito all'accoglimento del secondo dei due referendum abrogativi celebrati nel giugno 1995, la titolarità dei diritti sindacali nei luoghi di lavoro cessa di essere giustificata sulla base di una determinata struttura organizzativa del sindacato. A prescindere dalle scelte organizzative, la sola cosa che conta è l'aver firmato un contratto collettivo: cosicchè l'art. 19 ritorna alla funzione descrittiva dei processi negoziali propria della logica dell'ordinamento intersindacale39.
Almeno dal punto di vista del comitato promotore, la modifica referendaria ha certamente eliminato la lettera sbagliata. L'abrogazione del privilegio «teorico» dei sindacati confederali, ossia dell'indice presuntivo di rappresentatività previsto dalla lett. a), ha cancellato il privilegio «giuridico» di pressoché tutti i sindacati concorrenti insediatisi in azienda senza contratto, grazie al riconoscimento giudiziario dello status di «associazione sindacale aderente a confederazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale»40. Mentre il recupero del livello negoziale aziendale, ha lasciato aperta solo la strada più faticosa ed impervia, quella dell'accreditamento contrattuale.
Non solo lo scossone referendario non ha toccato in modo sostanziale lo status quo ante, ma ha anzi provocato una indubbia semplificazione del sistema. Proprio dal fatto che la fisionomia di questo fondamentale istituto di rappresentanza dei lavoratori nell'impresa è uscita dal referendum del 1995 del tutto inalterata, possiamo vedere come la legittimazione a costituire la RSA e la titolarità dei diritti sindacali, che dal punto di vista concettuale è stata collegata all'art. 19, lett. a) e alla maggiore rappresentatività presunta, nella realtà si stringe intorno ai contratti collettivi, che sono il perno su cui si è sviluppato in Italia il sistema di relazioni sindacali in azienda. Al posto del
«sostegno» della legge ai sindacati, ci sono i contratti stipulati dai sindacati.
Basterebbero le parole di Xxxxxx nel commentare il referendum, che «la legislazione di sostegno non sostiene più nessuno, o, al massimo, sostiene chi già si è messo in piedi»41, a persuadere che l'idea del sostegno istituzionale col quale il legislatore dà o nega al sindacato la piena cittadinanza nei luoghi di lavoro è ormai consegnata alla storia.
37 Pret. Milano 8.3.1991, RIDL, 1991, II, 742.
38 Sulle vicende giudiziarie originate dalla scissione sindacale verificatasi all'interno della Fim-CISL, con adesione di alcuni dei suoi rappresentanti sindacali alla neo-costituita Flmu-CUB, cfr. per la legittimazione derivante dalla base Pret. Milano 10.7.1991 e Pret. Xxxxxx 00.0.0000, XX, 1991, I, 2571. Ci sono decisioni di segno contrario, probabilmente più numerose, in cui si dice invece che il datore di lavoro deve solo prendere atto di revoche e sostituzioni comunicate dai sindacati che hanno costituito la RSA (Trib. Milano 23.5.1993 e Trib. Milano 29.6.1993, OGL, 1993, 591 e 594; Trib. Xxxxxx 00.00.0000, XX, 1994, I, 33).
39 Xxxxxxx, 1996, 8.
40 Status tardivamente conquistato dai sindacati di base anche in Cassazione: Cass. 30.3.1998, n. 3341 (Sanga-CUB), D&L, 1998, 627.
41 Giugni, 1995, 367.
Appaiono d'altro canto pienamente confermate le previsioni di un altro dei protagonisti della vicenda: se – come scriveva nel 1970 Xxxxxxx a difesa dello Statuto – «battersi per una legge che radicasse il sindacato nell'impresa significava muoversi su una strada che le forze reali avrebbero imboccato per proprio conto e, quindi, aiutarle a percorrerla in modo più spedito»42, quella strada è finita da un pezzo. La funzione originaria del sostegno legale – aiutare i sindacati ad innervare un sistema di fisiologiche relazioni sindacali nell'impresa – è tutta qui, davanti ai nostri occhi: una assoluta centralità della contrattazione collettiva, così come esistente ed operante nel settore privato, per la gestione dei diritti sindacali, dei flussi di informazione e dell'attività negoziale43. I dati aggiornati dal Cnel sulle centinaia di contratti collettivi del settore privato, con la complessa regolazione del sistema di relazioni sindacali contenuta in ognuno di essi, parlano da soli.
La garanzia dei diritti sindacali nei luoghi di lavoro discende non dalla legge, bensì dal loro stesso riconoscimento nei contratti, dove trovano collocazione nella parte obbligatoria, con efficacia limitata ai sindacati firmatari. I plafonds fissati dal Titolo III agli artt. 20 e segg. ormai rilevano solo per accelerare i rinnovi contrattuali, a partire dai quali si svolge il negoziato in melius44; ovvero per sanzionare la mancata osservanza, da parte dei soggetti collettivi, dei doveri imposti dalla legge n.
146 del 1990 per lo sciopero nei servizi essenziali; o ancora, come nella disciplina delle rappresentanze sindacali unitarie, per distinguere cosa passa all'organismo in azienda e cosa resta nella disponibilità dei sindacati esterni firmatari dei CCNL.
Il fatto che la legislazione di sostegno coincida con gli equilibri autodeterminati dalla stessa contrattazione collettiva asseconda in pieno il reale intento del legislatore statutario, consistente appunto non già nella selezione ex ante sui soggetti collettivi, ma nella legittimazione ex post dei risultati della libera contrattazione45. Aiuta meglio a comprendere questa verità la discussione svolta circa l'impatto dell'accoglimento del quesito referendario massimalista. L'effetto destruens della amputazione dall'art. 19 delle lett. a) e b) non sarebbe stato quello – ipotizzato in sede di giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, come premessa ad un «necessario» intervento legislativo46
– per cui tutti i sindacati indiscriminatamente avrebbero avuto accesso al Titolo III senza alcun controllo del grado effettivo di rappresentatività; tutt'al contrario l'effetto construens sarebbe stato quello è che è solo il contratto collettivo esistente ed applicato che dà diritto alle prerogative sindacali per chi lo ha firmato47. Esattamente ciò che è avvenuto sull'altro referendum di ispirazione anti-confederale, quello concernente l'art. 26 dello Statuto sui contributi sindacali: solo il contratto collettivo – a prescindere dal recupero del diritto comune come fondamento legale alternativo – obbliga il datore di lavoro alla trattenuta.
L'idea della legislazione di sostegno – ormai sganciata dalla sua stessa ragion d'essere – resta per tener ferma la «necessità» di una legge sindacale sulla rappresentanza che dia una risposta coerente e
42 Xxxxxxx, 1970, 61.
43 Per il tramonto della funzione di sostegno a vantaggio di una funzione di consolidamento, x. Xxxx, 1996, 43.
44 Tanto da essere classificato da Gaeta (2010, 52) nel capitolo dello «Statuto superato».
45 La stessa incoerenza sopravvenuta del criterio selettivo legale di tipo «aziendalistico» dell'art. 19 rispetto alla dimensione selettiva «nazionale» dell'art. 28 (su cui la pressione dei sindacati di base è fortissima), forza i dati offerti dalla situazione reale, contrapponendo modelli legali di rappresentatività anzichè ricercare una coerenza della speciale azione processuale dell'art. 28 (dove c'è un criterio legale selettivo) con l'esperienza negoziale concreta originata dalla norma di risulta, dove criterio legale selettivo sui sindacati non c'è e non c'è mai stato: nella direzione di un sostanziale allineamento della
«nazionalità» alla dinamica contrattuale reale, si veda l'apertura di Cass. 4.3.2010, n. 5209 (Sin Cobas), MGL, 2010, 578.
46 X. Xxxx. 00.0.0000, x. 0 (Xxx. Xxxxxxx), XX, 1994, I, 306.
47 Un'ottima occasione per fare chiarezza è offerta inoltre dal solo caso in cui in Italia la legge sostiene il sindacato, con una norma di parificazione ad hoc, anche in assenza di una disciplina contrattuale che regoli la materia: per i sindacati dei lavoratori appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, condizione per la fruizione dei diritti sindacali è la legge, che infatti estende non il Titolo III dello Statuto ma tutti i diritti riconosciuti dai CCNL, in applicazione dell'art. 6 Cost. (sull'impatto del referendum abrogativo, cfr. Cass. 11.5.2006, n. 10848, RIDL, 2007, II, 317).
sistematica alla materia: l'esistenza del «sostegno» legittima cioè la pretesa del legislatore di verificare il consenso dei sindacati sostenuti48.
7. La reazione del sistema: la «rappresentatività legale» e i sindacati firmatari dei contratti collettivi – E vengo a quanto più interessa nella prospettiva che si sta sviluppando. A pochi mesi dall'esito referendario, sarà lo stesso sindacato di base che più tenacemente ne aveva voluto la celebrazione – la Flmu-CUB – a chiedere, per ben quattro volte nel giro di un anno, alla Corte costituzionale di intervenire, consapevole che la piena accettazione del metodo negoziale lo fa uscire di scena, penalizzandolo: la censura mossa alla norma di risulta ne denunzia il contrasto con il principio di libertà sindacale, in ragione della possibilità, aperta alle imprese, di scegliere liberamente gli interlocutori contrattuali senza la verifica del consenso della base e quindi di decidere, con l'ammissione o l'esclusione dal negoziato, quali sindacati hanno diritto alla rappresentanza in azienda49.
La risposta è venuta da altrettante pronunce della Corte costituzionale, tra cui la sentenza del 199650. Neanche in questa occasione la Corte è riuscita a sciogliere il nodo interpretativo che l'acquisto dei diritti sindacali in azienda si porta dietro fin dall'origine, sino a tener ferma l'appartenenza del Titolo III all'area della selezione legale di alcuni soggetti collettivi privilegiati in azienda: «secondo l'art. 19, pur nella versione risultante dalla prova referendaria, la rappresentatività del sindacato non deriva da un riconoscimento del datore di lavoro, espresso in forma pattizia, ma è una qualità giuridica attribuita dalla legge alle associazioni sindacali che abbiano stipulato contratti collettivi (nazionali, locali o aziendali) applicati nell'unità produttiva».
Con il ritenere la firma del contratto collettivo un criterio «legale» di rappresentatività, la matassa, se vogliamo, si complica ulteriormente. Presupposto logico, prima che giuridico, della rappresentatività legale è una selezione, una differenziazione (se proprio non vogliamo parlare di discriminazione) tra soggetti collettivi cui attribuire diritti di fonte legislativa. Per definizione, se manca un criterio eteronomo di regolazione della legittimazione negoziale («chi» può stipulare il contratto collettivo di cui alla allargata lett. b)) si dovrà pur riconoscere che di rappresentatività legale, in questi casi, non sarà consentito parlare, presuppondendo appunto questo istituto una
«verifica» o una «misurazione» condotta sui sindacati cui la legge assicura il sostegno «privilegiato» in azienda, che nel nostro caso non c'è. Sicchè potrebbe dirsi che la formula della rappresentatività
«legale» c.d. tecnica è solo un modo di dire, e altro non è se non un particolare aspetto della libertà di azione sindacale «che attiene alla realtà dinamica del conflitto sindacale»51.
48 Xxxxxx, 1996, 149, al quale un intervento legislativo «appare addirittura costituzionalmente obbligato al fine di consentire una equa commisurazione del «sostegno» erogato dall'ordinamento statale»; della legge sulla rappresentanza – scrive ancora Xxxxxx, 2004 – si potrebbe fare a meno a condizione «che si rinunci del tutto alla legislazione di sostegno alla presenza del sindacato nei luoghi di lavoro, la quale non può prescindere da un criterio selettivo; prova ne sia che da oltre trent’anni un criterio selettivo è posto a tal fine dall’art. 19 St. lav. (ora nel testo modificato dal referendum del 1995): piaccia o non piaccia, dunque, una norma legislativa è già da tempo in vigore su questa materia; ma è una norma per molti aspetti gravemente difettosa; e la necessità di una regolamentazione legislativa più precisa del criterio selettivo per l’applicazione della legislazione di sostegno è stata affermata in modo assai netto dalla Corte costituzionale». Quest'ultima sentenza – C. Cost. 4.12.1995, n. 492 (Rel. Mengoni), MGL, 1995, 661 – è relativa peraltro all'assegnazione di contributi pubblici ai sindacati.
49 La Flmu-CUB chiedeva, in via principale, l’accoglimento della questione ovvero, in via alternativa, una pronunzia di
rigetto, sul presupposto interpretativo che la stipulazione di contratti collettivi di lavoro ponga in essere «una presunzione di rappresentatività, che non preclude, al sindacato che sia per altra via maggiormente rappresentativo, la prova in ordine alla ricorrenza di tale requisito al fine di legittimamente costituire una Rsa».
50 C. Cost. 12.7.1996, n. 244 (Rel. Mengoni), RIDL, 1996, II, 447.
51 Così la sentenza costituzionale n. 334 del 1988, con l'osservazione empirica «che in non pochi settori sono presenti rappresentanze collegate ad associazioni sindacali, non affiliate alle confederazioni ritenute maggiormente rappresentative». Nel medesimo ordine di idee, si veda anche la sentenza costituzionale n. 54 del 1974: «i requisiti stessi non sono attribuibili né dal legislatore né da altre autorità né possono sorgere arbitrariamente o artificialmente, ma sono
Una tradizione interpretativa, pratica e teorica, di notevole spessore può essere vantata pressoché esclusivamente dalla lett. a) dell'art. 19, come epicentro del criterio selettivo per l'accesso dei sindacati all'area privilegiata. Viceversa la lett. b) – intesa come criterio «legale» alternativo di rappresentatività (c.d. tecnica) – ha una non ricca e non perspicua elaborazione, legata specialmente al nome di Xxxxxxx: leggendo le non moltissime pagine dedicate all'argomento, ci si avvede che più che di un criterio selettivo vero e proprio si è trattato della concettualizzazione di un dato d'esperienza, con una funzione descrittiva più che normativa, atta a registrare l'assetto delle relazioni sindacali esistente in alcune realtà produttive52.
Confrontato con la straordinaria ricchezza di apporti e contributi sulla lett. a), il dibattito sulla lett. b), fino al referendum, è stato a dir poco esangue e non ha lasciato traccia alcuna di sé: e la cosa, a ben vedere, non può sorprendere più di tanto. Il sistema «reale» di relazioni sindacali cammina sui contratti collettivi stipulati unitariamente ai diversi livelli da Cgil, Cisl e Uil, considerate beneficiarie del Titolo III grazie alla lett. a); dal canto loro, i sindacati non firmatari dei CCNL, ritenutisi discriminati dalla lett. a), hanno operato in giudizio per il riconoscimento dello status legale di rappresentatività53.
In un ordinamento la cui regola fondamentale è il reciproco riconoscimento dei soggetti negoziali, affidato alla libera scelta sul se e con chi trattare e contrarre, l'obiettivo di mantenere il legame dello Statuto al concetto di rappresentatività «legale» si sposta allora sul contratto collettivo in quanto tale. Con ciò la lett. b) dell'art. 19 subisce una vera e propria revisione concettuale. Da fonte di disciplina dei diritti sindacali, il contratto collettivo diventa una fattispecie soggetta a disciplina: l'acquisto dei diritti sindacali in azienda non è più, in altri termini, una manifestazione di autonomia collettiva bensì diviene un effetto legale variamente collegato alla stipulazione di un contratto collettivo54.
Caricato di una valenza impropria e di questo nuovo significato – profondamente diverso da quello originario e smentito dall'esistente, che vede i diritti sindacali contenuti nella parte obbligatoria dei contratti – il criterio della firma del contratto collettivo è entrato a far parte del nostro diritto sindacale.
In questi termini, come criterio legale di imputazione della normativa del Titolo III, l'art. 19 parrebbe configurare, se non propriamente una «sanzione» del dissenso collettivo, certo un pesante condizionamento delle politiche negoziali del soggetto collettivo, tentato ad acconsentire a quel contratto in perdita o non gradito pur di ottenere le garanzie di organizzazione in azienda. Si rafforza di conseguenza la percezione che si esprimano due tendenze complessive dell'ordinamento significativamente, ed anzi sempre più accentuatamente, divaricate tra loro. Il legittimo diritto al dissenso sui contenuti di un contratto non impedisce al sindacato non firmatario di continuare per legge a rappresentare i propri iscritti ed anche i senza tessera (rispetto ai quali ha titolo per chiedere ed ottenere l'effetto di non far loro applicare il contratto collettivo contestato) ma gli fa perdere per legge rappresentanza e diritti sindacali in azienda.
sempre direttamente conseguibili e realizzabili da ogni associazione sindacale soltanto per fatto proprio o in base a propri atti concreti».
52 Xxxxxxx (1972, 334-337) individua come tecnicamente propria questa qualificazione nel «reciproco riconoscimento» dei soggetti negoziali: la rappresentatività «legale» di b) era cioè assicurata dalla presenza di a) oppure dall'esclusione – ma qui la sua lettura è isolata – di sindacati bocciati da a) (con trasparente allusione alla Cisnal). La costruzione in tali termini della lett. b) era appunto avvalorata dall'osservazione empirica che pressoché tutti i contratti nazionali e provinciali erano stipulati, oltre che da sindacati autonomi, anche da Cgil, Cisl e Uil le quali – atteso «il valore certificante del sedersi assieme allo stesso tavolo contrattuale» (336) – riconoscevano in tal modo la serietà di impianto organizzativo dei primi, pur diverso da quello confederale privilegiato dalla lett. a).
53 Non a caso c'è una sola sentenza sulla lett. b), relativa alla firma per adesione: Cass. 5.12.1988, n. 6613 (Confedir- DIRER), GC, 1989, I, 289.
54 Con grande chiarezza, sul punto, Xxxxxxxx, 1995, 665: «il contratto collettivo non è rilevante come negozio giuridico (infatti, può anche non regolare i diritti sindacali) produttivo di effetti negoziali, ma come momento terminale della più rilevante tra le attività di rappresentanza sindacale».
Da ciò il passo è breve per ripetere ancora una volta, con sottolineature e accenti diversi, la stessa accusa di violazione del principio della libertà sindacale. In questa prospettiva va collocata la denuncia – apparentemente paradossale, essendo la contrattazione la prima ed essenziale funzione sindacale – fatta dalla Flmu-CUB, che il sindacato sarebbe «costretto» per essere ex lege rappresentativo a firmare contratti collettivi. «Non può, invero, considerarsi libera – si legge nell'ordinanza di rinvio – una organizzazione sindacale che si trovi di fronte alla scelta tra la firma di un contratto ritenuto non rispondente agli interessi dei suoi aderenti, con il vantaggio di acquisire i diritti e le prerogative di cui al titolo III dello statuto dei lavoratori, e il rifiuto di firmare un siffatto contratto, rinunziando però a tali diritti». La Corte se ne è sbarazzata in pochissime battute:
«l'incidenza che sulle scelte del sindacato può avere la considerazione dell'effetto legale, esterno al contenuto del regolamento negoziale, collegato dall'art. 19 alla sottoscrizione di un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva (...) può bensì in qualche misura condizionare il sindacato, ma non viziandone la determinazione volitiva, bensì come fattore del calcolo costi-benefici che esso, come ogni contraente, deve compiere per valutare la convenienza di stipulare o no il contratto a quelle condizioni»55.
Di fronte all'insistenza giudiziaria della Flmu-CUB, la Corte costituzionale ha infine dovuto ribadire che non c'è ragione di discostarsi dai richiamati orientamenti56.
8. Tutela privilegiata dell'attività sindacale in azienda e contratto collettivo di diritto comune – Entro la cornice ora delineata, la lett. b) dell'art. 19 subisce una completa rilettura attraverso la lente deformante della selezione dei soggetti collettivi ex lege rappresentativi.
Pur di non rinnegare una scelta di sistemazione concettuale della materia imperniata sulla selezione eteronoma dei sindacati privilegiati in azienda, l'interpretazione del disposto dell'art. 19 porta a stabilire – proprio per poter disporre di un qualche criterio per scegliere i beneficiari della legislazione di sostegno, criterio che altrimenti non si saprebbe dove trovare – tutto un insieme di
«regole» sulla contrattazione collettiva valide per misurare la rappresentatività utile per l'acquisto dei diritti sindacali nei luoghi di lavoro57.
E' bene dire sin d'ora che si tratta di un insieme di regole che il legislatore del 1970 non solo non ha mai dettato, ma alle quali neppure ha mai pensato: si è in tal modo costruita per via interpretativa una disciplina legale in materia di rappresentanza e di negoziazione sulla parte obbligatoria dei contratti collettivi governata da regole addirittura opposte a quelle della parte normativa.
Rispetto alla linea di politica del diritto dello Statuto che era quella non di governare, ma di prendere atto di tutte le manifestazioni di autonomia collettiva per come esse si esprimono, l'approdo più importante della discussione è il seguente. La caratterizzazione semplificata della lett. b)58 viene soppiantata da un intreccio complesso e da una estrema varietà (ed imprevedibilità) delle combinazioni possibili tra autonomia collettiva e rappresentatività legale ai sensi dell'art. 19.
Della necessità di ragionare in termini di adeguata caratterizzazione del concetto giuridico di contratto collettivo si è fatta carico la sentenza del 1996. «Non è perciò sufficiente – si legge nella motivazione – la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una
55 Corte cost. ord. 18.10.1996, n. 345 (Rel. Mengoni). Ancora più lapidario il giudizio sulla seconda denuncia fatta dalla Flmu-CUB, che lo strumento contrattuale – così inteso – possa essere usato per fini strategici del sindacato che poco o nulla hanno a che vedere con i concreti problemi dei lavoratori in azienda, in violazione dell'art. 2 Cost.: «Un sindacato (...) disposto a sottoscrivere un cattivo contratto per i suoi rappresentati pur di ritagliarsi una porzione di potere in azienda, non lede alcun diritto inviolabile dei suoi iscritti, ma semplicemente non tutela come dovrebbe i loro interessi configurandosi o come un sindacato sfuggito al controllo degli associati, cioé non più rispettoso del precetto costituzionale di democraticità interna, o, al limite, come un sindacato di comodo vietato dall'art. 16 dello statuto».
56 Corte cost. ord. 23.5.1997, n. 14; Corte cost. ord. 26.3.1998, n. 76 (Rel. Vari), NGL, 1998, 521.
57 Su tali svolgimenti cfr., tra i primissimi interpreti, Pessi, 1995, 442 ss.; X. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, 0000; Xxxxxxx, 1996, 37 ss.
58 Rispetto alla lett. a) dell'art. 19 – secondo Xxxxx, Xxxxxx (1971, 84) – la lett. b) «è ancora più semplice, e darà luogo difficilmente a contestazioni, in quanto si riferisce a indici obiettivi».
partecipazione attiva al processo di formazione del contratto; nemmeno è sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale, di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva». E' del tutto evidente che si tratta di un passaggio delicatissimo, esposto ad ampi margini di indeterminatezza, specie in un contesto sindacale competitivo e frammentato come quello italiano. Di un giudizio di difficile gestibilità pratica, perchè tale da ridimensionare la portata della garanzia costituzionale dell'art. 39, 1° comma con la individuazione di una serie di limiti all'autonomia collettiva costituzionalmente protetta (sì ai contratti normativi 'importanti'; no alla firma per adesione; ecc.) e da riprodurre quel dualismo concettuale tra le due species di soggetti collettivi, trasferendolo dai modelli organizzativi dei sindacati di cui all'abrogata lett. a) dell'art. 19 ai risultati negoziali ottenuti, con una flessibilità applicativa demandata, in definitiva, ai giudici.
La nozione «selettiva» dei contenuti negoziali ha la sua verifica concreta per il contratto aziendale, che non pone problemi di applicazione nell'unità produttiva, ma resta la fattispecie più «pericolosa» in virtù del potere di accreditamento datoriale. L'esito referendario non offre più spazio al divieto assoluto della considerazione di tale sede negoziale, in cui aveva collocato la difesa della rappresentatività legale la sentenza n. 30 del 1990 nel respingere le RSA-extra Statuto. Ne resterebbe impedita la scelta volontaristica pura, quella avente ad oggetto lo scambio sui diritti sindacali in sé e per sé considerato59, mentre la preoccupazione di chiudere ogni possibile via di elusione all'art. 19 porta a configurare la necessità di contenuti qualificanti del contratto aziendale, che per definizione deve essere «normativo», a tutela appunto della rappresentatività dei sindacati firmatari.
Il contratto collettivo aziendale che avevamo incontrato, nella storia dello Statuto, come fonte della disciplina dei diritti sindacali in virtù del riconoscimento pattizio di essi e quindi come espressione della libera autonomia collettiva60, si atteggia a termine di imputazione dei diritti del Titolo III, cioè di effetti legali ulteriori che non fanno parte del suo contenuto negoziale. Con ciò diviene occasione di un ulteriore e delicato contenzioso il governo della contraddizione tra l'ampiezza delle manifestazioni di autonomia collettiva tutelate ex art. 39, 1° comma (tutte); e la ristrettezza di quelle rilevanti ex art. 19 dello Statuto (solo alcune).
Tale impalcatura concettuale, da una sentenza all'altra, si è inesorabilmente evoluta dalla esclusione degli accordi «gestionali» alla conclusione – inevitabile, come insegna la parabola applicativa della lett. a) – che qualsiasi distinguo in questa materia sfocia in una inopinata restrizione della libertà sindacale. Alla lett. b) è toccata la stessa interpretazione evolutiva che, fino al referendum, ha avuto la lett. a), l'una e l'altra lette ed applicate per ridurre al minimo l'ingerenza discriminatoria della legge nei confronti dell'attività sindacale: con un utilizzo al rialzo del concetto di contratto collettivo, perseguito specie (ma non solo) dai sindacati di base e col riconoscimento, avallato infine dalla Cassazione, ai sindacati firmatari di «accordi gestionali» di una lecita ipotesi di
«diritto legale» di accesso alle prerogative sindacali ambientata nel disposto dell'art. 1961. La maggiore larghezza interpretativa si giustifica – così come è stato per i modelli organizzativi del
59 «In senso proprio – secondo la sentenza del 1996, qui in perfetta continuità con quella del 1990 – il concetto di "potere di accreditamento" designa il caso in cui il datore di lavoro, nullo iure cogente, concede pattiziamente una o più agevolazioni previste dal titolo III della legge n. 300 del 1970 alla rappresentanza aziendale di una associazione sindacale priva dei requisiti legali per averne diritto».
60 Xxxxxxx, 1972, 311-312; e per l'esistenza, ancora prima dell'entrata in vigore dello Statuto, del riconoscimento negoziale di spazi di agibilità sindacale in numerosi contratti aziendali, Id., 1970.
61 Cass. 24.9.2004, n. 19271(Flmu-CUB), MGL, 2005, 124. A tal proposito si segnala la qualificazione come «gestionali» di accordi che, avendo ad oggetto proprio il riconoscimento dei diritti sindacali a tutte le organizzazioni firmatarie, dovrebbero considerasi – stando all'impianto concettuale della sentenza del 1996 – nulli per illegittimo esercizio del potere di accreditamento datoriale: Cass. 9.1.2008, n. 212 (Fials-CONFSAL), RIDL, 2008, II, 528; Cass. 11.1.2008, n. 520 (Fials-CONFSAL), MGL, 2008, 530.
sindacato – per farne coincidere la nozione con l'art. 39 Cost., o comunque per ridurre il divario tra requisito selettivo legale e ampiezza del dettato costituzionale62. Quale che sia la risposta sul punto, la rappresentatività del sindacato è accertata da ciò che la giurisprudenza ritiene essere un «vero» contratto collettivo63.
Di fronte alla contrattazione collettiva extra-aziendale, quella nazionale – dove è priva di verosimiglianza l'ipotesi che il contenuto del contratto non regoli anche i diritti sindacali – la preoccupazione principale è stata quella relativa all'efficacia.
Anche qui il problema si complica non poco. La negoziazione e la firma di un CCNL possiede una indubbia valenza qualificatoria della rappresentatività «vera» del sindacato, non foss'altro che per la complessità delle dinamiche contrattuali a quel livello. Il che induce a spingere – e lascio per ora impregiudicata la questione della sottoscrizione per adesione, su cui pure a volte si è esercitata la fantasia dei (legali dei) sindacati64 – verso una sempre più marcata istituzionalizzazione dei criteri di applicazione dei contratti collettivi, per consentire alla «forza rappresentativa» del sindacato di esprimersi in tutte le direzioni possibili, e valorizzare per ogni dove la «promozione» e il «sostegno» che lo Statuto dà per legge ai sindacati rappresentativi di cui alla lett. b). Con il rischio gravissimo di sovraccaricare la legislazione del 1970 di una funzione che, mascherata nella forma del «sostegno», è essa stessa creativa, realizzando una sorta di succedaneo dell'erga omnes.
Così quando si afferma che l'applicazione di qualche clausola del contratto collettivo o dell'intero contratto collettivo obbligherebbe automaticamente ex lege il datore di lavoro non iscritto al sindacato firmatario a riconoscere le RSA e i diritti del Titolo III. Tale argomentazione converte le (fragili) regole di tutela dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro non iscritto e le ragioni che spingono ad utilizzare in maniera allargata l'applicazione parziale del contratto per imporre al free- rider il rispetto dell'intero contenuto economico-normativo, come entro certi limiti si può e si deve fare al fine di ovviare alla mancanza dell'erga omnes, in regole di tutela di interessi organizzativi e patrimoniali dei sindacati65.
Tanto meno la RSA può essere imposta al free-rider in forza del contratto collettivo applicabile, ma non applicato, senza violazione di tutti i principi costituzionali esistenti in materia. Il contratto collettivo si dovrebbe «fingere» applicato (o non disdettato, o non scaduto o che il recesso datoriale dal sindacato di appartenenza è come se non ci fosse mai stato) non per tutelare i lavoratori, ma per consentire ai sindacati la creazione di una RSA66.
Dal medesimo tronco delle contestazioni mosse alla lett. b) dai sindacati non firmatari dei contratti collettivi, ha avuto in effetti origine un contenzioso parallelo promosso dagli stessi sindacati confederali per il riconoscimento di RSA in aziende dove, prima del referendum, non erano mai esistite67. Una politica giudiziaria avviata – è da ritenere – sull'erroneo presupposto che
62 Esemplari, da questo punto di vista, le ragioni che militano a favore dell'interpretazione evolutiva dell'art. 19 esposte da Trib. Bari 7.1.2007 (in xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx) che dà rilevanza, ai fini del giudizio di rappresentatività legale, ad un accordo su un piano aziendale di formazione dei dirigenti, direttori e capi ufficio, firmato dalla Fials-CONFSAL, come doveroso aiuto giudiziario ad un sindacato che deve pur sempre muovere i primi passi per rafforzarsi in azienda.
63 Per l'esclusione degli accordi gestionali, si veda infatti Cass. 11.7.2008, n. 19275 (Fialtel-CISAL), LG, 2009, 45.
64 Per l'affermazione che l'eccezione di «accreditamento illegittimo», cioè di difetto di partecipazione alle trattative del contratto nazionale, deve essere provata dal datore di lavoro che non intenda riconoscere la RSA, v. la prospettazione del sindacato ricorrente che si legge in Cass. 2.12.2005, n. 26239 (Faisa-CISAL).
65 Così facendo non si rende un buon servizio alla causa dell'applicazione volontaria della disciplina collettiva da parte del non iscritto che, oltre ai costi del contratto, dovrebbe farsi carico anche dei costi della presenza organizzata dei sindacati in azienda. La stessa Cassazione ha, in altre occasioni, ridimensionato tali tendenze espansive col ritenere che sulle clausole della parte obbligatoria, come sono quelle sui diritti sindacali in azienda, occorra il consenso espresso: Cass. 16.3.2001, n. 3813 (Flmu-CUB), MGL, 2001, 552.
66 Per l'utilizzo di questa nozione «convenzionale» e allargata di contratto collettivo applicato, Ghezzi, 1996, 38-39.
67 Si veda il caso deciso da Cass. 30.7.2002, n. 11310 (Flai-CGIL), RIDL, 2003, II, 192, dove la Flai-CGIL – in qualità di sindacato firmatario del CCNL non applicato dal datore di lavoro non iscritto – ha sollevato eccezione di incostituzionalità del nuovo art. 19 «nella parte in cui non prevede il riconoscimento delle rappresentanze sindacali aziendali anche alle organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati sul piano nazionale dalla categoria a cui appartenga
con la scomparsa della lett. a) sarebbe stata tolta la tutela che in precedenza avevano, presupposto contraddetto dalla fisiologica necessità del contratto collettivo anche per l'applicazione della lett. a), come conferma il fatto che, dopo il referendum, non si è assistito ad alcun disconoscimento di RSA costituite da Cgil, Cisl e Uil68.
Fatto sta che questa prospettiva ha amplificato la visione marcatamente patologica della lett. b) e l'ingiustizia del nuovo art. 19 che non riesce più a far entrare in azienda il sindacato maggioritario ed opera in funzione «esclusiva» dei sindacati davvero rappresentativi, come la Cgil. Oltre a non avere il contratto collettivo, i lavoratori non sarebbero quindi neanche rappresentati dai sindacati in azienda.
Di fronte a questa ennesima dimostrazione dell'arbitrarietà del «criterio legale» di selezione dell'art. 19, per cui nessun sindacato ha cittadinanza in azienda perchè il datore di lavoro non applica nessun contratto collettivo, è difficile sfuggire all'impressione di trovarsi di fronte a tutti i nodi irrisolti del diritto sindacale italiano – dalla legittimazione negoziale all'efficacia erga omnes dei contratti collettivi – che risalgono all'inattuazione dell'art. 39 Cost., soltanto rivisitati alla luce alla luce della legislazione di sostegno: ossia della parte obbligatoria del contratto collettivo, sub specie del «diritto dei lavoratori» di costituire una RSA.
9. Le r.s.u. e lo Statuto. L'accesso ai diritti sindacali dei sindacati non firmatari del contratto collettivo – La riforma confederale del sistema di rappresentanza in azienda è idonea ad agevolare la soluzione della questione, lasciata aperta, della sottoscrizione per adesione.
Così come posta nel paragrafo precedente, come deficit «legale» di rappresentatività sindacale agli effetti dell'art. 19, la questione è mal posta. La firma per adesione, senza effettiva contrattazione, serve per estendere ai sindacati terzi ed ai rispettivi associati l'efficacia dei contenuti economico- normativi del contratto collettivo. Quello della parte obbligatoria è invece un sistema di relazioni sindacali «chiuso» dominato da un criterio consensualistico «puro»: l'entrata nel sistema di sindacati terzi, che significa maggiori costi per il datore di lavoro o minori diritti per i sindacati firmatari, richiede necessariamente il consenso di tutti i contraenti originari.
La dichiarata intenzione di evitare il referendum abrogativo dell'art. 19, la necessità diffusa di passare da una rappresentatività presunta ad una effettiva, con la misurazione del consenso della base tramite una vera competizione elettorale, hanno condotto Cgil, Cisl e Uil a dare alle proprie RSA una nuova regolamentazione contrattuale. Uso il termine RSA a ragion veduta, perchè giuridicamente la RSU è la rappresentanza unitaria in azienda dei sindacati aderenti alle confederazioni Cgil, Cisl e Uil ai sensi dell'art. 29 dello Statuto69, dotata di una parte del patrimonio di contratti nazionali ed accordi aziendali sui diritti sindacali accumulato negli anni con i rinnovi negoziali, con a sua cerniera la c.d. «clausola di salvaguardia». Migliore conferma della logica
l'imprenditore, in virtù dei criteri di cui all'art. 2070 c.c.». La Cassazione – riprendendo le argomentazioni della sentenza costituzionale del 1996 – ha risposto che il criterio «legale» di selezione coincide con la capacità del sindacato di imporsi nell'ottenere l'applicazione dei contratti. Alquanto singolare è la fattispecie affrontata da T. Palermo 27.12.1999 (Fit- CGIL), MGL, 2000, 477 dove, a trasferimento già comunicato a due lavoratori, la Fit-CGIL li aveva successivamente designati come propri rappresentanti sindacali aziendali invocando la tutela di cui all'art. 22 dello Statuto e l'illegittimità dei trasferimenti. Per la costituzione della RSA nelle cooperative, Cass. 27.8.2002, n. 12584 (Fisascat-CISL), RIDL, 2003, II, 482.
68 D'altra parte, il primo a dubitare che la lett. a) si potesse prestare a tale applicazione, sarebbe stato lo stesso Xxxxxxx (1972, 329). «Nè si obietti che il legislatore ha escogitato la formula di a) al solo fine di tappare ogni buco, vale a dire per garantire la presenza di sindacati affiliati alle centrali più forti in quell'azienda su mille o diecimila in cui non si applicano contratti (neppure quelli recepiti da decreti legislativi a sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741; neppure quelli a cui l'imprenditore è tenuto a conformarsi in base all'articolo 36 dello statuto), o si applica un contratto alla cui stipulazione essi non abbiano partecipato. Il giuoco non sarebbe valso la candela, cioè l'accusa di aver voluto favorire, costi quel che costi, le "potenze confederali"»
69 Xxxxx, 0000, 24. Anche se la disposizione in questione, tutta incentrata sul mantenimento dei permessi sindacali
retribuiti, non scioglie gli interrogativi di fondo sulle RSU.
dell'art. 19 – circa la centralità della contrattazione collettiva nella determinazione dei diritti sindacali, delle loro misure e dei soggetti deputati ad esercitarli in azienda – non si sarebbe potuta trovare.
Se la RSU non è che una species del medesimo genus cui appartengono altre soluzioni organizzative a base elettiva come i Consigli di fabbrica, riconosciuti come strutture unitarie di base delle tre confederazioni e che in alcune aziende sono sempre stati rinnovati70, la disciplina negoziale che riguarda l'organismo aziendale aggiunge alcune novità rispetto alle regolamentazioni sindacali precedenti.
Anzitutto la riforma del sistema di rappresentanza in azienda parte dall'alto, dai vertici confederali, e non dal basso, come nelle esperienze storiche di riconoscimento dei delegati effettuate a livello aziendale o nazionale, essendo il tassello di una più ampia riforma di struttura dell'intero sistema sindacale71.
La novità più importante è che, sui due terzi elettivi, i lavoratori votano non solo su liste delle organizzazioni confederali firmatarie del CCNL ma anche su liste di organizzazioni concorrenti, tra cui gli extraconfederali: purché́ formalmente costituiti in sindacato con un proprio statuto ed atto costitutivo, forti del 5% delle firme degli aventi diritto al voto ed a condizione che accettino espressamente e formalmente il contenuto della disciplina contrattuale. Con ciò si collega la partecipazione alla rappresentanza in azienda, alla «regolarizzazione» in senso associativo dei movimenti di base.
Proprio attraverso la disciplina negoziale delle RSU – che è aperta, per volontà dei contraenti, all'adesione formale da parte di altre associazioni sindacali, adesione che immette il sindacato non partecipante alle trattative e non firmatario al godimento dei diritti sindacali previsti dal contratto collettivo da altri effettivamente negoziato e concluso –, si può cogliere quella connotazione marcatamente consensualistica dell'ambito di applicazione della parte obbligatoria di cui si parlava poco fa.
Quanto all'adesione formale di sindacati terzi, è necessario distinguere i profili dell'accordo che hanno ad oggetto l'impegno di costituire la RSU72 e i profili che attengono alle modalità di
70 Nel CCNL chimici si precisa che la RSU sostituisce i Consigli di fabbrica di cui al CCNL del 1990.
71 A monte delle RSU vi è un patto endosindacale di unità di azione tra Cgil, Cisl e Uil anche in ordine alle proprie strutture di base (l'intesa-quadro sulle RSU del 1° marzo 1991), sulla base del quale talune categorie con più avanzata tradizione unitaria, come la Fulc dei chimici, avevano già proceduto alle elezioni della rappresentanza unitaria. Tale patto è stato formalizzato nel Protocollo di concertazione sociale del 3/23 luglio 1993 siglato con ben 20 confederazioni datoriali, col preciso intento di generalizzare la rappresentanza elettiva oltre il settore industriale, cui era rimasta limitata l'esperienza consiliare. Vi sono poi le norme degli accordi interconfederali che hanno dato attuazione al Protocollo nei diversi settori produttivi (il primo in ordine di tempo è l'a.i. 20.12.1993 per l'industria, seguito a ruota dagli a.i. del commercio 27.7.1994, delle cooperative 13.9.1994, dei servizi pubblici locali 29.9.1994, ecc.) e, soprattutto, quelle dei vari CCNL nonchè dei regolamenti elettorali che articolano le previsioni interconfederali in disposti più dettagliati, e che hanno dato vita ad una molteplicità di sistemi di relazioni sindacali talora con marcate differenziazioni tra categoria e categoria, anche sul punto del «terzo riservato», non presente ovunque. Al riguardo, deve essere segnalato il «Patto interno di solidarietà» tra Cgil-Cisl-Uil del 14.4.1994, in cui si sollecitano le federazioni di categoria e le segreterie regionali a non accogliere, in sede di accordi attuativi, soluzioni che tendano a superare il terzo riservato, ponendo in votazione il 100% dei seggi, perchè idonee a modificare i delicatissimi equilibri complessivi del sistema di rappresentanza in azienda che si è inteso definire nella sua interezza e azione complessiva, sia per l'esercizio dei diritti sindacali sia per lo svolgimento dell'attività contrattuale.
72 La costituzione delle RSU è prevista come obbligatoria solo per le parti firmatarie del Protocollo e dei diversi accordi
interconfederali attuativi, ossia per le organizzazioni di categoria di Cgil, Cisl e Uil – cui è preclusa, in caso di rottura dell'unità sindacale, l'autonoma designazione di separate RSA – e per le imprese rappresentate dalle confederazioni datoriali. Altri sindacati possono scegliere se entrare nel sistema delineato nel Protocollo o starne fuori. D'altro canto, secondo la lettura preferibile, gli imprenditori associati sono vincolati nei confronti delle tre confederazioni a riconoscerne come istanza di base la RSU, senza che ciò significhi obbligo a non negoziare con altri sindacati anche ai fini del riconoscimento delle rispettive RSA. Dovrebbe essere, quest'ultima, un'evenienza marginale perchè venuta meno la lett.
a) dell'art. 19 ed il suo automatismo applicativo, manca qualsiasi interesse datoriale ad assecondare la proliferazione (ed i costi) di una pluralità di organismi sindacali nei luoghi di lavoro.
costituzione e di funzionamento, ossia la parte meramente attuativa. A parte la difficoltà di ravvisare i presupposti per un'adesione al Protocollo del 1993 ed agli accordi interconfederali da parte di sindacati aziendali, come i Cobas, è da tener presente che il «contratto aperto all'adesione di terzi» o
«contratto plurilaterale aperto» – almeno nel senso dell'art. 1332 c.c. – provocherebbe l'impossibilità di modificare le regole sulla rappresentanza, previste come sperimentali, ad opera dei contraenti originari senza il consenso dei contraenti aggiunti. Come risulta dalla clausola finale circa la disdetta con preavviso, la questione della rappresentanza nei luoghi di lavoro resta nella esclusiva disponibilità delle parti firmatarie.
L'accettazione serve per acquisire la titolarità del potere di partecipare alle elezioni. Tecnicamente la figura più prossima da poter utilizzare è quella del mandato congiuntivo (art. 1716 c.c.), che prevede infatti l'accettazione dei più mandatari ma consente anche la piena integrazione stabile, organica e funzionale della rappresentanza in azienda al sindacato esterno-mandante. La diversità tra liste confederali e altre liste sindacali riguarda infatti non il vincolo di mandato, ma solo le modalità di scelta del delegato, tale da garantire giuridicamente l'assoggettamento della RSU alla disciplina sindacale73.
Mi rendo conto che il quadro e la fisionomia della rappresentanza dei lavoratori nell'impresa che mi sembra poterne desumere è decisamente in contrasto con i caratteri che si immaginerebbero propri di una materia, come è questa, già assoggettata a tante spinte riformatrici, nella direzione di conferire il giusto peso al consenso espresso verso l'uno o l'altro sindacato dai lavoratori interessati. Fatto sta che la disciplina relativa alle RSU non può essere letta e spiegata in base ad una ragione teorica assoluta e sempre identica a sé stessa, qual è quella della democrazia e del consenso della base; ma viceversa, in base ad una esigenza pratica che finisce per assegnargli una fisionomia mutevole e cangiante, funzionale alla stessa esigenza «di una migliore regolamentazione del sistema di relazioni industriali e contrattuali» (così il Protocollo del 1993). Rientra nella tradizione confederale (anche statutaria74) il compito di coniugare la responsabilità istituzionale nel governo delle relazioni sindacali con una forte sensibilità democratica, che permetta un’investitura "dal basso", ma conceda – come insegna l'esperienza dei Consigli dei delegati75 – anche una larga autonomia e libertà di manovra "dall’alto": funzionali a questo disegno sono tutti i «privilegi» dei sindacati confederali, cioè il terzo garantito, la doppia legittimazione negoziale e la riserva di una parte dei diritti sindacali. Quindi il massimo di democrazia possibile compatibile con il controllo sindacale.
Tanto precisato, il problema che la determinazione, in via convenzionale, di modalità per la costituzione delle RSU e per l'esercizio dei diritti sindacali oltrepassi o contraddica la scelta legislativa risultante dalla norma «inderogabile» dell'art. 19 ed ai requisiti di rappresentatività legale rischia di essere solo uno pseudo-problema. Nelle RSU non può riconoscersi il pericolo insito nel potere di accreditamento, che anzi il datore di lavoro si trova in posizione passiva, di debitore dell'insieme degli adempimenti elettorali. Né hanno ragion d'essere i dubbi che sono sorti in proposito relativi, in particolare, all'iniziativa dei sindacati o all'estensione delle prerogative statutarie a sindacati terzi, non firmatari del contratto collettivo: la stessa sottoscrizione per
73 Come ha esattamente osservato Grandi, in Aa.Vv., 1996, 116, «la rappresentanza unitaria esercita i propri compiti soltanto per delega delle organizzazioni sindacali, il che conferma che il metodo elettorale è soltanto un criterio di formazione della rappresentanza, privo di contenuti rappresentativi originari»; Id., 2004, 635.
74 Dal punto di vista statutario l'indicazione – in qualche modo dettata dalle esigenze dell'unità sindacale – è di cercare una posizione unitaria con le altre organizzazioni sui metodi democratici di verifica del consenso dei lavoratori (St. Fiom-Cgil, art. 4; St. Filcams-Cgil, art. 6, lett. b); Reg. att. St. Fim-Cisl 15-17.6.2005, art. 33). Talune fonti endosindacali prevedono il ricorso alle primarie per consentire agli iscritti di scegliere chi candidare nelle liste di organizzazione (St. Fiom-Cgil, art. 7 lett. c); regolamento chimici 12.2.2008).
75 Sulle correzioni del sistema elettorale dei consigli dei delegati in una «logica di organizzazione», per rafforzare cioè la disciplina e il controllo sindacale, Regalia, 1984, 43 ss.
adesione deve ricevere una diversa lettura in funzione del più generale principio di illimitata
disponibilità della materia dei diritti sindacali nel contesto negoziale per scelta dei contraenti.
Tanto che per poter sostenere la tesi delle «RSU extra-Statuto» si è costretti a fare l'ipotesi in cui le organizzazioni firmatarie del CCNL, a seguito dei negativi risultati elettorali, entrino in minoranza a far parte delle RSU 76 oppure non vi entrino per nulla come è possibile, per fare un esempio non troppo fantasioso ma verificatosi in talune unità produttive, laddove tutte o alcune delle tre sigle confederali non si presentino alle elezioni, confidando nella mancanza del quorum che invece risulti raggiunto: in tali ipotesi il soggetto legittimato ad esercitare i diritti sindacali in azienda sarebbe effettivamente una RSU senza sigla confederale, composta da delegati eletti nelle liste di sindacati non aventi i requisiti dell'art. 19.
Senonché il titolo (giuridico) di questa appartenenza (maggioritaria o totalitaria) o disponibilità
«extra-Statuto» delle prerogative del Titolo III è pur sempre il riconoscimento delle RSU aziendali come struttura di base unitaria di Cgil, Cisl e Uil con poteri negoziali nei luoghi di lavoro77.
Il caso prospettato propone, anziché una questione di compatibilità del modello di rappresentatività convenzionale rispetto al modello legale di cui all'art. 19 dello Statuto, il delicatissimo problema del controllo sindacale sulla rappresentanza (modi di revoca degli organismi elettivi e sostituzione dei componenti; mancato rinnovo della RSU alla scadenza del mandato e ritorno alla RSA, ecc.). Le fattispecie e le occasioni di una sostanziale trasgressione del vincolo di mandato sono facilmente verificabili, specie nello svolgimento dell'attività contrattuale. Per rispondere occorrerebbe andare ben oltre gli angusti confini della eterogeneità di composizione della rappresentanza unitaria, con la secca alternativa tra la legittimazione associativa (il terzo collegato al sindacato) e la legittimazione elettiva (i due terzi collegati alla base): dell'ibridazione di modelli nessun istituto giuridico può giovarsi, mentre molto più proficue paiono le prospettive offerte dalla normazione endosindacale, che i limiti di questa relazione mi esimono dall'affrontare78.
10. La scelta del tipo di rappresentanza: dalle r.s.u. alle r.s.a. – Mi permetto perciò di lasciare senza risposta l'interrogativo, passando subito a quello che nelle settimane scorse è stato certamente il problema più dibattuto nel settore pubblico79: quando si vota?
Nel settore privato, dove le RSU non hanno fondamento legale, le cadenze elettorali dipendono da non poche variabili, tra cui le scelte di governo delle relazioni sindacali in azienda. Questo dato emerge proprio dagli aggiustamenti compiuti, dopo la prima fase di sperimentazione, in alcuni settori produttivi fatti tutti all'insegna di una maggiore e migliore controllabilità delle strutture di base. L'esempio del terziario illustra meglio di altri il punto se le parti stipulanti mantengano o meno il diritto di scegliere il modello di rappresentanza, essendosi previsto a tal fine che il potere di indire le elezioni delle RSU compete ai soli sindacati firmatari del CCNL 80.
76 Xxxxxxx, 1996, 41-42.
77 Lo conferma la chiarezza con cui talune fonti di dettaglio mettono in luce che «la RSU, in quanto struttura unitaria del sindacato, lo rappresenta in tutti i posti di lavoro» (regolamento chimici del 12.2.2008); o che le RSU aziendali, anche se rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto, sono «espressione dell'articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni» (a.i. terziario, art. 9).
78 Ma si veda almeno il Reg. att. Statuto confederale CISL (19.5.2009) che affida al sindacato territoriale i compiti di coordinamento e sostegno della componente associativa eletta e designata nelle RSU (art. 61, lett. c). Altro esempio, il regolamento chimici del 12.2.2008: «qualora un componente la RSU nel corso del suo mandato dovesse aderire a un'organizzazione sindacale diversa da quella nelle cui liste è stato eletto, lo stesso decade dal suo mandato e gli subentra il primo dei non eletti della lista di provenienza» (art. 13.9).
79 Dopo il parere del Consiglio di Stato del 12.1.2011 sul diritto costituzionale dei lavoratori alla rappresentanza sindacale, che non può attendere sine die l'opera di ridefinizione dei comparti di cui alla c.d. legge Brunetta, l'accordo Aran- sindacati dell'11.4.2011 ha fissato le votazioni per i giorni dal 5 al 7.3.2012.
80 In occasione del rinnovo del CCNL del 2.7.2004, nel decidere la politica sindacale da intraprendere nelle singole realtà aziendali, i sindacati hanno mantenuto la possibilità di essere presenti con le RSA plurali e di organizzazione, elette da parte dei propri iscritti in base alle norme statutarie interne, laddove non sia possibile procedere alla costituzione delle
Dietro tale aggiustamento – se non di chiusura del sistema, di accesso al sistema delle RSU – vi era la necessità di tener conto delle peculiarità del terziario, costituito da piccole e piccolissime imprese dove può essere difficile organizzare elezioni, e di delegittimare ogni automatismo nell'applicazione della c.d. clausola di «salvaguardia» che, intesa, alla lettera avrebbe potuto impedire di costituire RSA nelle singole unità produttive a fronte di elezioni di RSU in altre unità produttive della stessa impresa. Vi era anche la comprensibile preoccupazione di poter essere obbligate alla costituzione delle RSU ed in qualche modo «costrette» a votare dalla decisione di sindacati terzi, che avrebbero potuto prendere l'iniziativa elettorale in qualsiasi azienda del settore. Di vedersi cioè imposto un modello di rappresentanza, con un uso rovesciato della c.d. clausola di salvaguardia: la costituzione delle RSU determinerebbe la scomparsa delle RSA, per volontà di sindacati privi di qualsiasi diritto alla rappresentanza in azienda.
Senonché, laddove si sia avviato il processo di concretizzazione normativa del valore della rappresentanza sindacale democratica, la legittimità di un ripensamento dei sindacati firmatari del CCNL sarebbe per lo meno controversa. Secondo un ragionamento accolto in alcune decisioni, la disciplina interconfederale resiste a tentativi di deroga posti in essere dalle parti contraenti che pretendano di stravolgerne il contenuto minimo di garanzia, revocando il «diritto» dei terzi interessati di costituire la RSU acquisito con la accettazione delle regole del sistema e, ai sensi dell'art. 1411 c.c. o dell'art. 1322 c.c., irrevocabile ed immodificabile se non con il loro consenso81. Ne deriverebbe una sorta di «prigione» dei contraenti dalla quale sarebbe consentito uscire solo attraverso la disdetta degli accordi interconfederali, ossia con la conclamata indisponibilità delle parti sociali a «darsi un quadro di regole certe ed esigibili cui tutti, in una situazione di "pluralismo" sindacale quale l'attuale, devono riferirsi, in ordine alla elezione delle rappresentanze sindacali unitarie ed alla legittimazione a concludere i contratti collettivi in rappresentanza di tutte le aziende ed i lavoratori interessati» (come recita la Prxxxxxx xxxx'x.x. xxx 0000 xxx xxxxxxxxx), la cui mancanza origina e rafforza la richiesta di regole legali che riconoscano il diritto dei lavoratori di scegliere i sindacati da cui farsi rappresentare82.
Ci sono molti altri esempi di questo genere sparsi in altri settori produttivi (come le imprese cooperative nella distribuzione commerciale83, il trasporto pubblico locale84) e probabilmente altri
RSU, secondo il sistema risultante dall'a.i. del 1994, prevedendo a tal fine che il potere di indire le elezioni delle RSU compete ai soli sindacati firmatari del CCNL (entrambi i testi sono stati oggetto di interpretazione autentica con l'accordo del 24.11.2005). La vicenda del credito è ancora più complessa, perchè nella piattaforma di rinnovo si era inizialmente pensato di limitare la presentazione delle liste ai soli sindacati che «dimostrino di possedere un’equilibrata consistenza organizzativa nel settore in ambito nazionale», secondo una lettura dell'a.i. del 1994 già accolta in giurisprudenza con una argomentazione molto impegnata sul diritto sindacale 'interno' (Trib. Roma 14.1.2000, Flaica Uniti-CUB, LG, 2000, 443).
81 Trib. Roma 22.7.2005 (Flaica Uniti-CUB) e Trib. Roma 26.1.2006 (Flaica Uniti-CUB). Ad ogni vittoria giudiziaria segue un comunicato stampa sui successi processuali (sentenze e comunicato stampa si leggono in xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxx-XXXXXX-xxxx/000-xxx-xxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxx.xxx).
82 In occasione del rinnovo del CCNL terziario del 18.7.2008 la scelta del doppio sistema RSA/RSU è stata ribadita in termini inequivoci (l'art. 24, rubricato Procedure per la indizione delle elezioni delle RSU, recita: «Le sole organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, potranno indire le elezioni delle RSU Altre organizzazioni potranno viceversa esercitare solamente il potere di iniziativa a presentare liste a condizione che raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto e accettino espressamente e formalmente il contenuto del Protocollo 27 luglio 1994»).
83 Anche in questo settore è stata varata il 18.9.2007 una modifica dell'a.i. per la costituzione delle RSU del 12.10.1995, analoga a quella del commercio, che riserva il potere di indire le elezioni ai soli sindacati firmatari del CCNL. Modifica che – per Trib. Livorno 9.2.2008 (SdL Intercategoriale) – «costituisce un maldestro tentativo di limitare la libertà di associazione e rappresentanza sindacale di un altissimo numero di lavoratori (il 20% dell'unità produttiva...), tentativo che già costituisce comportamento antisindacale dell'azienda con la triste complicità delle maggiori organizzazioni sindacali. In questo procedimento dunque si considera la modifica del 18.09.07 solo come comportamento antisindacale» (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxx0000/0000_0000_xxxxxxxxxxx_xxxxxxxx.xxx). Per l'illegittimità della modifica che nega il «diritto» d’iniziativa per l’indizione delle elezioni alle organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL, v. Trib. Roma 7.12.2007 (Flaica Uniti-CUB).
84 Per la legittimità della decisione, decaduta la RSU, di accordi aziendali di riconoscimento di RSA, Trib. Firenze 3.1.2009 (Cobas Lavoro Privato), D&L, 2009, 97.
ancora. Certo, il quadro non è tutto a tinte fosche ma l'immagine di una vicenda incompiuta non è del tutto inesatta85.
Sembrerebbe allora che RSU e RSA non si pongano l'una quale regola da generalizzare ovunque per legge e l'altra quale eccezione da espellere al più presto dall'ordinamento, per il limite di un organismo rappresentativo dei soli iscritti al sindacato, ergo non democratico. Bisogna almeno riconoscere che nel settore privato le risposte possono essere tante e diverse, a seconda della categoria e perfino dell'azienda interessata.
E che la scelta del settore bancario e assicurativo – un settore ad elevatissimo tasso di sindacalizzazione, tra i più alti in Italia, dove il fenomeno dei sindacati di base non è mai esistito86 – di non sostituire le RSA di sigla legate al minimum degli 8 iscritti fotografi perfettamente un sistema di relazioni sindacali ben funzionante, ereditato senza soluzione di continuità dalle Convenzioni del giugno 1970 ad oggi. Anzi, l'idea di fondo dell'Accordo in materia di libertà sindacali del 7.7.2010 – sottoscritto tra Abi e tutte le nove sigle sindacali del settore (Dircredito, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Silcea, Sinfub, Ugl-Credito, Uilca, e al tavolo separato Falcri) – di rimodulare in senso proporzionalistico il sistema di attribuzione dei permessi sindacali, che sono i più tipici diritti del sindacato-associazione, ha valorizzato il principio democratico di rappresentatività proporzionale al numero degli iscritti dell'inattuato art. 39 Cost.: sindacati, dunque, la cui rappresentatività è oggetto, non di presunzione, bensì di accertamento, di verifica (sulla base delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali, e con meccanismi di informazione reciproca e di controllo per evitare manovre associative scorrette) e di comparazione. E trova piena applicazione la «logica promozionale» dello Statuto circa l'intreccio ed il mutuo sostegno che c'è tra diritti sindacali e rinnovo del contratto (esplicitato sin dalla Premessa dell'Accordo), nella logica dello scambio negoziale e dell'effetto «di ritorno» che vicende proprie della parte obbligatoria hanno sulla parte normativa, nel creare tra le parti un clima di cooperazione e di reciproca collaborazione in funzione dell'amministrazione del contratto87.
Può forse sorprendere che la Sallca Credito e assicurazioni-CUB abbia additato l'accordo in questione quale esempio, emblematico e peculiare, dello «scandalo per cui bancari e assicurativi sono gli unici lavoratori in Italia a non aver mai potuto votare i propri rappresentanti»?88
11. L'ingiustizia delle r.s.u. e il pluralismo sindacale in azienda – E veniamo all'altro problema che è di mia competenza: quello delle modalità di esercizio dei diritti sindacali. Sebbene controversie siano sorte ovunque – dal diritto di affissione, al diritto ai locali, ai permessi sindacali – il banco di prova su come funziona la rappresentanza unitaria in azienda è stato, in questi ultimi anni, specialmente il diritto di assemblea. Non a caso: trattandosi del simbolo per eccellenza di quella democrazia diretta, tanto cara ai sindacati di base.
85 Persino in alcune categorie rientrati nel settore industriale e nel sistema dell'a.i. del dicembre 1993, le parti di comune accordo si sono riservate la possibilità di valutare se indire le elezioni della RSU e hanno richiesto requisiti più rigorosi (l'accettazione anche degli accordi sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nonchè il consenso del 15% dei lavoratori), lasciando per il momento in vita la RSA (art. 7 CCNL autonoleggio 18.12.2010). Anche il più volte citato regolamento per le elezioni delle RSU (e del RLS) varato nel 2008 dai sindacati di categoria dei chimici, a seguito di un riaccorpamento categoriale e di un rinnovato patto di unità di azione, riserva solo alle rispettive strutture territoriali – in prima battuta unitariamente o, a talune condizioni, singolarmente – il potere di indire le elezioni.
86 Si tratta di un settore dove non ci sono mai state neppure realtà unitarie dei sindacati confederali a livello di base. Lo
Statuto della Fabi-CISL (27.11.2008) prevede come strutture di base le Sezioni Aziendali Sindacali (art. 63); nello Statuto della Fisac-CGIL (21.12.1998) la rappresentanza di base con funzioni di delegazione trattante nelle vertenze aziendali è il Comitato degli iscritti nel luogo di lavoro (art. 9), sia pure in attesa della realizzazione delle RSU.
87 Tra le altre novità dell'Accordo meritano di essere segnalate le sorti della RSA in caso di cessione del ramo d'azienda (art. 18), nonchè la previsione delle assemblee retribuite nelle micro unità produttive da 3 a 7 addetti su convocazione, congiunta o disgiunta, dei sindacati territoriali delle organizzazioni firmatarie (art. 29).
88 Comunicato reperibile al sito: xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/?xx&xxx0000.
Senza scendere a complicate analisi esegetiche del testo degli accordi interconfederali, come il distinguo tra diritti della persona del dirigente e diritti di organizzazione, in questa sede interessa più che altro la portata sistematica dell'art. 19 dello Statuto, suscettibile di riflettersi nell'interpretazione della disciplina contrattuale collettiva, ossia il giudizio di compatibilità tra diritto invocato dal componente RSU e art. 19. Si registrano così le tendenze, tra loro speculari, a ricavare dal «criterio legale» di rappresentatività dell'art. 19 entrambe le soluzioni applicative.
Da un lato sta l'impossibilità per l'autonomia collettiva di mettere i diritti sindacali a disposizione di una cerchia allargata di soggetti collettivi che dimostrino, è vero, un concreto seguito tra i lavoratori, ma non soddisfino il requisito «legale» di rappresentatività, perchè non firmatari dei contratti collettivi89 . In tal caso la collegialità è intesa ad evitare l'elusione della norma sull'acquisto dei diritti sindacali ad opera di sindacati non legalmente rappresentativi. La mancanza dei requisiti previsti dall'art. 19 pone un argine all'esercizio disgiunto dei diritti sindacali impedendo ai delegati eletti nel liste del sindacato non firmatario «di fruire dei diritti sindacali come fossero, ciascuna, una autonoma r.s.a.»90. E' una lettura che pecca per eccesso ovvero prova troppo. Quanto si sostiene per il delegato Xxxx-Xxxxx o Flmu-Cub, non può non valere anche per il delegato eletto nella lista della Fiom-Cgil o della Fim-Cisl che, sebbene collegato a sindacato firmatario del CCNL, non potrebbe esercitare quei diritti per proprio conto o come meglio crede, in una logica «di organizzazione».
Dall'altro lato, viceversa, il principio della centralità dell'autonomia collettiva, nel criterio «legale» dell'art. 19 ridisegnato dal referendum, assurge al rango di principio sovraordinato, dotato di capacità espansiva, idoneo a determinare la rottura del precedente modello legale di RSA, con facoltà di «assegnare prerogative sindacali – quale il diritto di indire l'assemblea sindacale – non necessariamente identiche a quelle delle RSA», con il limite del sindacato di comodo91. In tal caso, la dimensione atomistica o centrifuga è intesa a valorizzare il nuovo art. 19, che «non sembra preoccupato di imporre forme plurime piuttosto che unitarie di rappresentanza aziendale, nè appare interessato a precludere ogni ipotesi di legittimazione diversa dalla sottoscrizione di contratti collettivi»92.
Non è facile uscire dall'impasse, e per farlo occorrerebbe oltrepassare l'angusta prospettazione dominata dall'art. 19 dello Statuto, di quel che è o non è consentito alle parti sociali fare dalla legge, in una materia in cui viceversa l'autoregolazione dei propri interessi non incontra limiti eteronomi.
Compiuta questa prima e indispensabile operazione di affrancamento del tema dai rigidi paletti della «rappresentatività legale» si dovrebbe allora andare a vedere, categoria per categoria, caso per caso, cosa l'autonomia collettiva dice. Il procedimento interpretativo sulle RSU non può essere condotto solo su aspetti di costruzione generale dell'organismo elettivo o sugli artt. 4 e 5 dell'a.i. del dicembre 1993 e svolgersi nella più completa disapplicazione delle discipline di categoria e delle normative endosindacali, cui l'intesa-quadro del 1991 demanda la competenza regolativa in materia93. Ed anche laddove dovesse ritenersi che indicazioni di tal fatta sui meccanismi decisionali
89 Compaiono così – nella ricerca della comune intenzione delle parti – le motivazioni dell'interpretazione conservativa dell'a.i. del 1993, ai sensi dell'art. 1367 c.x., xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx (Xxxx. 0.0.0000, x. 0000(Xxxx-XXX), MGL, 2003, 504); dell'interpretazione rispettosa dei «principi fissati, in materia di rappresentatività sindacale, dai giudici delle leggi e da quelli di legittimità» (Cass. 20.4.2002, n. 5765 (Slai-Cobas), MGL, 2002, 748); dei principi costituzionali sulla rappresentatività sindacale (Cass. 26.2.2002, n. 2855 (Slai-Cobas), RIDL, 2002, II, 504).
90 De Xxxx Xxxxxx, 1996, 94.
91 Cass. 1.2.2005, n. 1892 (Flaica Uniti-Cub), RIDL, 2005, II, 549; nonchè la motivazione di Cass. 10.1.2005, n. 269 (Slai- Cobas), RIDL, 2005, II, 806.
92 Xxxxxx Xx Xxxx Xxxxxx, 0000, 95, che tuttavia ne parla con riguardo ad altra questione, quella della modificabilità legislativa della norma di risulta.
93 Dei problemi delle fonti endosindacali ci si è sempre disinteressati mentre è ormai tempo di vedere la questione anche in tale prospettiva. Nel settore metalmeccanico, ad esempio, il «Regolamento per il funzionamento delle RSU», approvato il 19.5.1995 dal Consiglio generale unitario Fim, Fiom, Uilm ad integrazione e specificazione di tutte le fonti (negoziali ed endosindacali) precedenti stabilisce quanto segue: «Art. 8 – Decisioni – In coerenza con il principio di unicità della Rsu, di cui dall'articolo 4 dell'Accordo nazionale Fim, Fiom, Uilm, ogni decisione interna o pubblicamente espressa con la sigla
facciano comunque difetto, o (a mio avviso poco convincentemente) non possano impegnare i sindacati terzi, che ovviamente contano solo sulle previsioni a larghe maglie degli accordi interconfederali, resta la guida dei principi fondamentali nella ricerca della «comune intenzione delle parti» e nella ricostruzione storica dei vari accordi istitutivi delle RSU (tra le quali la più significativa, in sede di interpretazione, è l'intesa-quadro del 199194): ha forti connotati di irragionevolezza qualsiasi interpretazione dell'esercizio dei diritti sindacali in azienda che legittimi una spiccata eterogeneità di comportamenti alimentando una conflittualità sindacale endoaziendale.
Dietro l'attivismo giudiziario dei sindacati di base e dietro la politica giurisprudenziale (più di merito, ad onor del vero, che di legittimità) che ne accentua le tendenze autonomistiche e ne accoglie alcune pretese ammettendo la concorrenza dei delegati eletti nelle rispettive liste sui diritti previsti dal Titolo III (con esclusione dei diritti di origine contrattuale95) c'è dell'altro. In effetti, la disciplina sindacale delle RSU poteva apparire al di sotto delle aspettative, per non aver accolto l'istanza dei sindacati di base – elettività integrale della rappresentanza, titolarità di ogni potere ad organismi legittimati dal voto dei lavoratori, ecc. – se non in una certa misura.
I contrasti di interpretazione e di applicazione relativi alle RSU hanno qui le loro radici più profonde. Il respiro argomentativo di molte decisioni è un sintomo significativo della diffusa percezione dell'ingiustizia del modello RSU, nel metodo e nel merito, rispetto alla legge sindacale
«promessa» su una rappresentanza effettivamente democratica e pluralista, liberamente eletta da tutti i lavoratori96.
12. La rappresentanza sindacale dell'impresa – Il tema delle relazioni sindacali nell'impresa presenta un altro aspetto. Accanto al discorso sulla rappresentanza dei lavoratori nell'impresa,
Rsu deve essere il frutto di un confronto avvenuto nella Rsu stessa, e non può essere una iniziativa unilaterale di un singolo o di gruppi di componenti.
I proponenti di decisioni diverse da quelle assunte hanno diritto di far verbalizzare le loro posizioni. Uguale diritto spetta alle OoSs che ne facciano richiesta.
a) Le decisioni relative agli atti negoziali di competenza delle Rsu sono assunte a maggioranza dei componenti, secondo quanto previsto dall'articolo 12 dell'Accordo nazionale Fim, Fiom, Uilm.
Le OoSs esprimono di norma il loro parere motivato sulle materie negoziali sottoposte al voto prima che questo venga espresso.
Tutte le decisioni sugli atti negoziali delle Rsu devono risultare da un atto formale scritto nel verbale di cui all'articolo 7.
b) Xxx quanto attiene alle decisioni relative agli atti non negoziali la Rsu assume come prioritario il metodo del confronto e della mediazione politica tra le eventuali posizioni diverse presenti nel dibattito.
Qualora, in situazioni di particolare urgenza, si verifichi l'esigenza di emettere comunicati ai lavoratori per problemi riguardanti gruppi di essi, tale iniziativa va concordata preventivamente con la segreteria.
Ciò vale in particolare per quanto attiene alle comunicazioni con l'azienda e alle dichiarazioni di sciopero interno».
94 Ne sottolinea la centralità, Napoli, 1996, 368.
95 Proprio il sindacato di base il cui statuto almeno a parole privilegia 'il sindacato senza sindacalisti' (art. 0 Xx. Xxxx-Xxxxx)
– «Gli organismi dello Xxxx Xxxxx non prevedono funzionari né distacchi sindacali a tempo pieno. L’uso dei permessi sindacali sarà limitato e rigorosamente sottoposto all’approvazione del Cobas e al controllo di tutti i lavoratori tramite affissione periodica, nelle bacheche sindacali, delle quantità di fruizione e delle motivazioni» – è tra i più attivi sul fronte della vertenzialità giudiziaria (specie con la Fiat, dal momento che ha sede legale in Pomigliano d'Arco). Da subito ha rivendicato il diritto a godere dei permessi sindacali aggiuntivi previsti a favore di Cgil, Cisl e Uil da un accordo aziendale del 1971 (Pret. Xxxxxxx 00.00.0000, XX, 1996, I, 721).
96 Sul deficit di democrazia della RSU pattizia, cfr. particolarmente Alleva, 1993, 250 ss. e Xxxxxx, 1994, 16. Prima ancora che la RSU muovesse i primi passi nel sistema delle relazioni sindacali, la stessa Cgil l'ha esposta al rischio di considerarla una sorta di anticamera della legge sindacale con la presentazione, a pochi giorni dall'intesa sul protocollo del 1993, di una proposta di legge di iniziativa popolare (vedila in LD, 1993, 221 ss.). Il tema delle RSU è stato oggetto del Convegno Aidlass di Pisa del 1995, ed anche qui buona parte della discussione si è svolta sul d.d.l. Xxxxxxxxx, approvato dal Senato il 3.5.1995: Mariucci, 1995; Aa.Vv., 1996. La stessa Corte costituzionale nel salvare l'art. 19, non solo ha indicato (sin dal 1990) la necessità di dare al più presto al problema una risposta legislativa, ma nella sentenza del 1996 ha chiaramente mostrato di preferire, per la confezione di una ipotetica legge sindacale, il criterio elettorale puro, aperto a tutti i sindacati e senza i limiti previsti dalla disciplina pattizia della RSU, al criterio associativo fatto proprio dall'inattuato art. 39 Cost.
caratterizzato ormai da tempo da un certo staticismo dottrinale (l'appello a nuove regole; legge/contratto; quale modello sulla rappresentanza/rappresentatività sindacale97), vi è la questione, inestricabilmente coinvolta, della rappresentanza dell'impresa, che è invece segnata da un sempre più accentuato e rapido dinamismo.
Negli studi di relazioni industriali l'asimmetria della rappresentanza sindacale è un fenomeno ampiamente acquisito, data la complessità delle motivazioni e delle variabili che possono spingere i datori di lavoro a perseguire la propria politica di interessi individualmente e non attraverso le associazioni, a cominciare dalla pressione dei mercati che indebolisce il bisogno di organizzazione98. Molto più datato è l'approccio dei giuristi, che in materia di rappresentanza sindacale dell'impresa devono continuare a confrontarsi unicamente con l'inattuato art. 39, la sola previsione che disponga imperativamente intorno alla rappresentanza sindacale delle imprese con lo scopo di estendere erga omnes i contratti di categoria. Anche se, per la verità, l'intreccio tra interessi datoriali e interessi imprenditoriali, ed il prevalere del potere economico dell'impresa, è uno dei motivi principali che sta all'origine della tesi della libertà sindacale «unilaterale»99.
Fuori dell'erga omnes, abbiamo un diritto sindacale separato. L'imprenditore ha, e non può non avere, una propria politica economica, che può essere non coincidente con quella dell'associazione di appartenenza e si esprime attraverso scelte – dalle delocalizzazioni, alla riorganizzazione del profilo societario, alla proliferazione delle persone giuridiche100 – che «portano in molti casi le aziende a "farsi sindacato"»101.
Per molte e differenti ragioni assistiamo ad un decentramento delle relazioni industriali, e questo è un fatto della massima rilevanza per la rappresentanza sindacale in azienda. Proprio attraverso l'osservazione del datore di lavoro, vero centro obbligato di snodo istituzionale del sistema, si può cogliere che oggi non è in questione solo «chi rappresenta chi»102, ma anche «chi decide»103 e che la fissazione di nuove regole del gioco non può essere del tutto indipendente da ciò che accade sul versante della rappresentanza dei datori di lavoro.
Basti accennare, al riguardo, alla marcata specialità del settore pubblico, in cui i sindacati hanno come controparte datoriale lo Stato, con l'interlocuzione obbligata dell'Aran, non una libera associazione privata. E' forse necessario procedere analiticamente a rammentare le coordinate entro cui si colloca la disciplina legislativa della rappresentanza sindacale nel settore pubblico, di cui per qualche anno si è discusso come il «modello» democratico per eccellenza da trapiantare al più presto nel settore privato104? Mi limito a rammentare quel che tutti sanno: regolazione eteronoma delle competenze negoziali; nullità di diritto delle clausole derogatorie decentrate; blocco dei rinnovi contrattuali; ridefinizione dei comparti che delimitano la giurisdizione dei sindacati, fissando l'unità elettorale e l'ambito della contrattazione, ecc. Su tutta l'architettura del sistema, in altri termini, lo Stato conserva il diritto a dire l'ultima parola105.
Tornando al tema di mia competenza, va almeno ricordato che la prima svolta nella modernizzazione delle relazioni sindacali nell'impresa coincide con la legge sul distacco delle aziende a partecipazione statale dalla Confindustria (l. 22 dicembre 1956, n. 1589), che porterà alla
97 Per non far torto a nessuno dei moltissimi Autori che hanno dedicato tempo ed energie all'argomento, me compresa, rinvio al recente contributo di Xxxxxxxx, 2009.
98 Xxxxxxx, 1992.
00 X. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, 0000; per la valutazione dello Statuto come limite alla libertà di iniziativa economica, Mengoni, 1980.
100 Xxxxxxx, 0000.
101 D'Antona, 1990, 193.
102 Rusciano, 2009; Romagnoli, 2009.
103 Xxxxxxx, 0000.
104 Alleva, 1998.
105 E' del 4.2.2011 l'intesa con i sindacati per l'avvio di nuove relazioni sindacali nel settore attraverso la fissazione di quattro punti fondamentali con l'impegno del Governo (quinto punto) di un un «atto di indirizzo» all'Aran per la stipulazione di un accordo quadro regolativo del sistema delle relazioni sindacali alla luce della riforma degli assetti contrattuali.
costituzione dell'Intersind e dell'Asap, in funzione di una politica economica autonoma dalle imprese private, ma anche di una politica sindacale all'avanguardia col riconoscimento contrattuale
– sin dal lontano 1962 – dei diritti sindacali nelle imprese controllate106. Anche qui è la legge a stabilire tramite direttive alle aziende partecipate modelli normativi di contrattazione e di rapporti sindacali nell'impresa.
Per un certo verso ed in una certa misura, questo vale anche per il settore del trasporto aereo, dove altrettanto decisivi sono stati gli orientamenti del Governo e delle politiche pubbliche, che hanno accreditato nell'azienda partecipata dallo Stato un sindacato di base di impronta conflittuale (il Sulta), imponendone il riconoscimento al management aziendale e la conseguente acquisizione dei diritti sindacali. La rappresentatività del sindacato, apprezzata ad una stregua «politica», ha surrogato la regola (non democratica) del riconoscimento della controparte di un interlocutore valido e responsabile107.
Fra le maglie di un assetto complessivamente irrazionale del sistema di relazioni sindacali del gruppo al cui interno la «proprietà», quindi i politici, delegittimano sistematicamente il management, facendo di Alitalia «un'impresa che non pare potersi permettere di lavorare (solo) come un'impresa»108, ha facile gioco ad affermarsi la condanna della compagnia aerea per comportamento antisindacale per l’esclusione del medesimo sindacato di base (che nel frattempo ha cambiato nome) dal novero delle sigle che hanno il riconoscimento delle prerogative sindacali in azienda. Il giudice ha «stirato» il concetto di sindacati firmatari di contratti collettivi ritenendo che l'art. 19 dello Statuto, così come ridisegnato dal referendum e come letto dalla sentenza costituzionale del 1996, consenta la costituzione di RSA al sindacato che abbia effettivamente partecipato alle trattative, anche se non firmi subito il contratto collettivo ma decida di farlo solo in un secondo momento109. E questo è il punto più emblematico della equivoca concezione del
«sostegno» come selezione eteronoma dei soggetti collettivi privilegiati in azienda, al cui interno la dinamica della lett. b) dello Statuto opera come un fattore automatico e determinante, in cui il negoziato è vicenda cui la legge ricollega effetti che prescindono dalla volontà dei contraenti. Com'è evidente, a differenza di ciò che avviene per la generalità dei contratti, agli effetti dell'art. 19 dello Statuto non vale il principio dell'accordo tra le parti. La rappresentatività «legale» del sindacato, qui intesa come pregressa partecipazione alle trattative, dà diritto alla firma del contratto collettivo.
Al di là dei proclami sulla democrazia, e della presentazione di questo risultato giudiziario come una grande vittoria utile anche per il «caso» Fiat, il sindacato puntava a ottenere garanzie per il drastico calo di iscritti dopo due anni fuori dall’azienda e per la concorrenza esterna, sin dal 2008, del Comitato spontaneo di lotta per Alitalia.
106 Giugni, 1964, 80.
107 La vicenda è documentata da Xxxxxx, 2005, 192 ss., che l'ha indicata ad esempio di «come le istituzioni pubbliche hanno contribuito a dissestare il sistema delle relazioni sindacali».
108 Cuccuini, 2007, che come direttore delle relazioni industriali del gruppo, al cui interno nove organizzazioni sindacali riconosciute dall'azienda beneficiano dei diritti sindacali, ha messo in fila i problemi più grossi presenti nei rapporti sindacali, specie con le sigle di base; v. anche Xxxxxx, 2007.
109 Trib. Civitavecchia 3.2.2011 (SdL Intercategoriale-USB Lavoro Privato), consultabile sul sito: xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/00000000_Xxxxxxxx_Xxx_00_Xxxxxxx_XX_XXX.xxx. La sentenza obbliga Cai-Alitalia a riconoscere la RSA del SdL Intercategoriale (oggi divenuto USB), che ha deciso di firmare dopo due anni il complesso accordo del 31.10.2008 sul piano industriale per il salvataggio e la privatizzazione dell'Alitalia, sottoscritto in un primo momento solo da Cgil, Cisl, Uil e Ugl; questo perché la mancata firma del contratto non è idonea a far venir meno la giuridica rilevanza della pregressa partecipazione alle trattative, a nulla rilevando la circostanza che le richieste contrattuali avanzate dal sindacato non fossero state per nulla accolte e che per questo non avesse firmato l'accordo.
13. Il ritorno allo Statuto: l'art. 19 e il «caso» Fiat. – «Il ritorno al modello legale dello statuto – scriveva vent'anni fa Xxxxxxx X'Xxxxxx – non è certo un "ritorno al futuro", ma il sintomo di una fase di grave incertezza»110.
Il salto di qualità del «caso» Fiat rispetto agli episodi di rottura dell'unità sindacale e di accordi separati verificatisi anche in passato è che il ritorno alle RSA si fonda non su una libera scelta del sindacato, impedita dalla clausola di salvaguardia posta a presidio del sistema delle RSU, ma su una scelta di politica industriale e sindacale compiuta dal management aziendale.
Rispetto al tema di mia competenza, il valore paradigmatico della vicenda della Fiat è la decisione unilaterale dell'impresa di separarsi dal sistema nazionale di relazioni sindacali, uscendo da Confindustria, con un vistoso rimescolamento delle carte sul piano dei rapporti sindacali maturato in un lasso di tempo brevissimo. Prima ancora che si placassero le polemiche sui contenuti dell'accordo di Pomigliano111, la realtà aveva preso un'altra strada. Quello che nel giugno 2010 era un contratto collettivo aziendale collocabile, sia pure con qualche sforzo, nell'ambito del sistema delle deroghe disegnato per il settore metalmeccanico dal contratto nazionale «separato» del 2009; a dicembre dello stesso anno è diventato un autonomo contratto di primo livello, in sostituzione del contratto collettivo dei metalmeccanici, attraverso lo scorporo da quest'ultima eterogenea categoria del più ristretto settore delle automobili112.
La ricostruzione della vicenda Fiat e del suo sistema di relazioni sindacali risulta di eccezionale interesse, del tutto all'altezza dell'attenzione mediatica ad essa dedicata, in quanto in via negoziale è stato modificato il preesistente assetto categoriale: nell'esercizio di quella che, a ragione, è sempre stata considerata l'espressione più caratteristica della libertà sindacale, la fissazione dell'unità contrattuale. Gli accordi di Mirafiori e Pomigliano sono la copia in miniatura di un contratto nazionale di categoria con i caratteri specifici di un accordo di gruppo aziendale, né in ciò può ravvisarsi motivo di sorpresa. Per usare parole di Xxxxxxx, «i contratti collettivi stipulati da queste imprese in prima persona o per il tramite di un ufficio sindacale appositamente costituito sono (...) formalmente contratti di categoria; come di categoria (...) sono i sindacati firmatari di tali contratti, anche quando si limitino ad inquadrare il personale delle imprese medesime, abbiano, cioè, se non forma, sostanza aziendale»113.
Senza soffermarci troppo sugli aspetti tecnici della vertenza Fiat, sui quali la partita giudiziaria è tuttora aperta con l'obiettivo di dimostrare – qualora fosse dichiarata illegittima la newco – che la Fiom è firmataria di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, e quindi ha diritto alla rappresentanza nel sistema delle RSU, occorre verificare il problema della ripercussione, sulla titolarità dei diritti sindacali in azienda, della mancata firma del contratto collettivo che contiene la nuova disciplina della materia.
E' innegabile che il fatto che nella newco della Fiat non ci siano più delegati della Fiom, che non ha firmato gli accordi, sia una soluzione ingiusta.
Senonché è del tutto insoddisfacente spiegare tale stato di cose con l'abrogazione referendaria della lett. a) dell'art. 19 e dire che non sarebbe stato così nella formulazione originaria dello Statuto e che è a causa della norma oggi in vigore – che consente ex lege di avere accesso alla rappresentanza solo a chi firma i contratti collettivi – che quel sindacato (cioè la Fiom) perde il diritto alla rappresentanza in azienda. Sarebbe contrario all'evidenza contestare il significato «storico» della legge del 1970: i sindacati confederali non hanno mai costituito la RSA in applicazione diretta della lett. a), che dava loro un mero «privilegio teorico». Dal canto suo, il criterio della firma del contratto di cui alla lett. b) dell'art. 19 diventa irrazionale e ingiusto se lo intendiamo nel senso che è la legge
110 D'Antona, 1990, 248.
111 Carinci, 2010; Xx Xxxx Xxxxxx, 0000; e, tra i sociologi, Xxxxxxxxx, 2010.
112 Per la ricostruzione della complessa vicenda sindacale, da Pomigliano a Mirafiori fino all'ultimo Pomigliano, cfr. Carinci, 2011.
113 Xxxxxxx, 1972, 336-337, che portava gli esempi dell'Enel, della Sip, dell'Italcable, del gruppo Eni, ecc.
che vi ricollega effetti che prescindono della volontà dei contraenti: ma il punto di partenza si rivela
– come ho cercato di spiegare in questa relazione – sicuramente errato.
La legittima pretesa del sindacato maggioritario nella categoria di riferimento ad avere la rappresentanza in azienda non è impedita dall'applicazione di un iniquo criterio legale di rappresentatività; è la mancanza di un criterio legale, in tema di rappresentanza e di contrattazione, anche laddove il negoziato riguardi i diritti di organizzazione nei luoghi di lavoro, che determina questo risultato.
Non è giusto che la Fiom resti priva di una presenza organizzata in azienda, non già in virtù di un modello astratto di democrazia maggioritaria, per cui se si dissente ci si deve contare. La ragione dell'ingiustizia è per così dire di relazioni sindacali, non di stretto diritto. E' sufficiente confrontare la posizione della Fiom con quella degli altri sindacati non firmatari del contratto, per rendersene conto. Pur accomunati dalla scomoda condizione di esclusione dai diritti sindacali nei luoghi di lavoro per non aver firmato il contratto collettivo, ciò che li differenzia è ben altrimenti rilevante. E' innegabilmente diversa la posizione di chi – per le politiche rivendicative perseguite – ha difficoltà a conquistare sul campo un pieno riconoscimento negoziale; e la posizione di chi, come la Fiom, per storia, prestigio, tradizione, numero di iscritti è protagonista essenziale e strategica delle relazioni sindacali in qualsiasi impresa italiana del settore. A rimarcare la differenza, sta il fatto che si discute della titolarità di diritti sindacali che la Fiom ha conquistato sul campo, come parte contraente, a partire dal lontano rinnovo del contratto dei metalmeccanici del dicembre 1969, assunto a modello dallo stesso Xxxxxxx, e che rinnovo dopo rinnovo ha perfezionato ed arricchito.
Una situazione di rottura dell'unità sindacale, o di accordo «separato», in un caso; di pura e semplice concorrenza sindacale, nell'altro caso. Invero, i diritti sindacali restano nei rinnovi dei contratti, in forza della inderogabilità in peius della materia, mentre alcuni degli originari soggetti stipulanti possono uscirne, come si constata a proposito dei rinnovi separati dei metalmeccanici del 2009 e del commercio del 2011, dove la pregressa regolamentazione della materia dei diritti di organizzazione in azienda è stata riprodotta senza variazione alcuna ed il dissenso dei sindacati si è consumato su altri contenuti.
Per parte sua, l'art. 19 lascia formalmente irrisolto il problema degli «accordi separati», essendo tale vicenda patologica del sistema negoziale indifferente ad una legislazione che segue i contratti e legittima ex post la situazione sindacale di fatto. Non potrei usare parole migliori di quelle di Xxxxxxx X'Xxxxxx per spiegare che nell'art. 19, così come nell'intera legislazione post- costituzionale del settore privato, «il sistema contrattuale precede la legge, costituisce il fenomeno di autonomia sociale presupposto, sul quale la legislazione interviene ex post a fini di sostegno o riconoscimento o regolazione, senza alterare il fondamento volontario e i criteri di autolegittimazione che presiedono al suo funzionamento, appunto perchè lo svolgimento inter partes dell'attività contrattuale è, rispetto all'intervento legislativo, un prius o comunque una variabile esterna»114.
La collocazione dei diritti sindacali come contenuti degli accordi di Mirafiori e Pomigliano, nella nuova categoria di riferimento liberamente determinata d'intesa tra le parti stipulanti, comporta la conseguenza – allo stato fondamentalmente inevitabile, in applicazione delle regole sull'efficacia della parte obbligatoria115 – che i diritti spettano a chi li ha ottenuti e li ha regolati per contratto ai
114 D'Antona, 1998, 673. Lo si constata a proposito del criterio del sindacato comparativamente pià rappresentativo, dove lo stesso adeguamento della formula normativa «dalle» a «da» – che ha suscitato polemiche a non finire – è stato solo nominale, dal momento che in assenza di una pluralità di contratti collettivi quel criterio non opera. Il concorso tra sindacali confederali ha cioè rilievo solo in questa ipotesi, in cui ciascuno di essi stipuli un autonomo contratto collettivo e allora si debba scegliere.
115 Come conseguenza di ciò, nell'accordo di Pomigliano del 29.12.2010 è previsto che «l'adesione al presente contratto di terze parti è condizionata al consenso di tutte le parti firmatarie».
sensi dell'art. 1322, 1° co., cod. civ., nel rispetto dei minimi previsti dalla legge del 1970 agli artt. 20 e segg., derogabili e derogati in melius per taluni aspetti.
Certo è necessario rimediare al più presto a tale ingiusta (prima ancora che non democratica) situazione. Ma come è necessario farlo? Vale la pena considerare come si possa impostare un ragionamento sul punto ed a quali risultati esso possa condurre.
14.– Gli accordi separati e la rappresentanza senza la firma del contratto – Se si vogliono evitare nel sistema di relazioni industriali contraddizioni e sperequazioni di trattamento, la soluzione del problema deve essere ricercata in un aggiustamento interno da parte degli attori del sistema, com'è saggiamente avvenuto in occasione del rinnovo «separato» del CCNL metalmeccanici del 7.5.2003, mediante la attribuzione per contratto della titolarità dei diritti sindacali a vantaggio della Fiom- Cgil, cui è stata assicurata una presenza organizzata in azienda come alternativa al contratto non firmato 116 (a conferma, per inciso, della illimitata disponibilità dei diritti sindacali nel contesto negoziale, senza che vi osti alcun limite legale derivante dall'art. 19 dello Statuto).
L'unica strada realmente praticabile è una soluzione negoziale, valida appunto per il «caso« Fiat, ossia per sanare la posizione della Fiom, secondo una concreta misura di «giustizia», tale da semplificare notevolmente le cose e da assorbire gradualmente questa vicenda nel sistema di relazioni sindacali di quell'impresa. Anzi la composizione del tavolo negoziale nella trattativa Fiat – con i cinque sindacati che ne sono i tradizionali protagonisti, secondo un assetto di reciproco riconoscimento consolidato già da prima che lo Statuto nascesse – dimostra che il tanto temuto potere di accreditamento del datore di lavoro esiste solo sulla carta117. La stessa Cgil, per uscire dall'impasse, aveva con grande realismo suggerito la «firma tecnica» degli accordi.
In questa prospettiva conforta il punto di vista dei sociologi, che rinnovano l'auspicio di avviare al più presto il recupero di un quadro unitario di relazioni sindacali nella Fiat e l'esigenza vitale per le confederazioni di assecondarlo, ricordando che in pressoché tutti i rinnovi contrattuali le ragioni dell’unità hanno preso il sopravvento su quelle della divisione dei vertici confederali consumatasi con l'accordo-quadro separato del gennaio 2009: insomma «ci sono abbondanti motivi "tecnici" per essere a favore dell'unità sindacale»118 e per non drammatizzare oltre il necessario gli accordi separati. Basti solo dire che tutto il sistema RSU – che è un sistema convenzionale di misurazione ex ante della rappresentatività sindacale a livello aziendale – è snaturato alla radice dagli accordi separati119.
116 In apertura del CCNL «separato» del 2003 figurava una Dichiarazione del seguente tenore: «Le parti stipulanti il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro convengono che di tutti i diritti ed istituti previsti nella Disciplina generale, Sezioni prima e seconda, nonché di ogni ulteriore diritto che il presente Contratto attribuisce ad esse parti saranno destinatari altresì i sindacati stipulanti in data 2 febbraio 1994 l'Accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (Allegato n. 4 del presente Contratto)».
117 Dall'indagine conoscitiva sulla situazione dei lavoratori nelle aziende, svolta dalla Commissione del Senato il 26 marzo 1969, il rappresentante della Fiat – chiamato a rispondere su atteggiamenti di favore della direzione aziendale verso sindacati di comodo – precisava che a seguito di un dissenso sull'attività delle commissioni interne si era determinata «una situazione per cui lo schieramento sindacale si è articolato non più sui quattro sindacati tradizionali, ma su una quinta formazione sindacale la quale oggi, come vera e propria organizzazione sindacale, ha una sua collocazione naturale e accettata da tutti nell'ambito della FIAT. Questa quinta organizzazione sindacale è il SIDA che, insieme con altri sindacati, fa capo alla FISMIC (...). Questa organizzazione sindacale, che nel passato in effetti è stata contestata dagli altri sindacati come organizzazione non valida dal punto di vista della rappresentatività, oggi non lo è più, perchè la CISL, la UIL, la CGIL, la CISNAL intrattengono con essa regolari rapporti, direi unitari, almeno a livello FIAT centrale e provinciale senza alcuna posizione nè di contrasto, nè di contraddizione, nè di discriminazione nei confronti dell'organizzazione medesima» (Senato della Repubblica, 1974, 134).
118 Così Cella, 2010.
119 Xxxxxxx, 2010, 61 ss.
Resta naturalmente aperto il problema della convenienza o no di insistere su questa strada120, che a livello confederale si è bloccata sulla proposta unitaria del 2008, assunta come punto di partenza ma non di arrivo della riforma della struttura della contrattazione sfociata poi nell'accordo-quadro separato del gennaio 2009, con l'accantonamento ed il rinvio a future mediazioni della questione, strategica per gli equilibri complessivi del sistema, della rappresentanza in azienda121.
Fuori delle risorse di auto-organizzazione del sistema di relazioni sindacali e dei suoi protagonisti, interventi correttivi tampone e soluzioni interpretative a misura della posizione di un sindacato conducono a legittimare soluzioni ben più difficilmente giustificabili, con il rischio concreto di scivolare su un piano inclinato. Nella sostanza è un concetto che da più parti è stato espresso sugli accordi Fiat appellandosi, con varietà di sfumature ma con chiarezza di intenti, alla ratio promozionale dello Statuto, alla necessità di non tradirne lo spirito applicandolo alla lettera, e così via dicendo: con il risultato che, ai fini dell'art. 19 e dell'accesso alla rappresentanza della Fiom, tornerebbero di attualità i criteri lato sensu storici122.
Al di là del fatto che tale indicatore autoreferenziale e presuntivo non assoggettabile a verifica, condannato dal responso referendario, delegittima ogni applicazione di esso a fondamento di qualsivoglia pretesa giuridica, la lettura in questione trasforma la rappresentatività storica, da privilegio «concettuale», a vero e proprio privilegio «giuridico», per cui il sindacato storico è rappresentativo anche se non firma i contratti. Con il rischio di un moltiplicarsi deleterio – una volta accantonato il criterio certo, chiaro e documentabile (seppure ingiusto nel caso di specie) della firma del contratto – di un contenzioso giudiziale a macchia d'olio e con il concreto pericolo di incostituzionalità dell'art. 19 che, così inteso, integra una ben più palese violazione dei principi di libertà sindacale, di pluralismo sindacale e di uguaglianza di quelli lamentati per difendere la Fiom.
In base a quale principio può giustificarsi la non considerazione delle pretese di rappresentanza in azienda dello Slai-Cobas, che dissente dalla politica contrattuale della Fiat a tal punto da non essere riconosciuto neppure come interlocutore negoziale? Certo non possiamo provare a dire – a sindacati che del monopolio confederale della rappresentanza hanno fatto il cavallo di battaglia contro l'art. 19 – che la mancanza di tutela deriva, al di là della lettera, dallo spirito dello Statuto ossia dalla logica selettiva e promozionale dei sindacati confederali. Oppure, in alternativa, provare a spiegar loro che una cosa è il processo negoziale (che conta) ed un'altra cosa è il singolo atto conclusivo (la firma o il dissenso su uno specifico contratto, che non conta e non dimostra un'insufficiente rappresentatività)123, dopo quattro infruttuose denunce di incostituzionalità dell'art. 19 in ragione della possibilità delle imprese di scegliere liberamente gli interlocutori negoziali senza alcuna regola specifica di legittimazione degli attori sindacali. Mentre possiamo tranquillamente rispondere che la discriminazione di chi, non essendo firmatario, rimane fuori dall'azienda è essa stessa espressione di libertà sindacale e uguaglianza, perchè tutti i sindacati possono stipulare un contratto collettivo e conquistare i diritti sindacali.
Lo sbocco naturale di forzature concettuali (e di appelli ad intrusioni giudiziarie nonché di denunce di incostituzionalità) così motivate non potrà che essere una legge sulla rappresentanza – come del resto rivendica apertamente la Fiom da alcuni anni – che sarebbe valida per tutti
120 Recentemente la Fiom – che ha come obiettivo la legge sindacale – ha disdettato il «Patto di solidarietà» con Fim e Uilm che prevede, per le sigle confederali che non abbiano ottenuto delegati eletti, il diritto ad entrare in ogni caso nelle RSU attraverso la nomina di un proprio rappresentante all'interno dei delegati coperti dal terzo riservato, aprendo un ulteriore fronte di contenzioso giudiziario (Trib. Bergamo 8.9.2010, inedita).
121 Sulla crisi irreversibile dell'ordinamento intersindacale e della sua Grundnorm, conseguente al dissenso della Cgil, x. Xxxxxxxx, 2010; per la posizione della Cisl nei confronti di un intervento legislativo, x. xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx, 0000.
122 Xxxxxxx, 2011; Xxxxxxxx, 2011; Xxxxxxxx, 2011.
123 Su questa distinzione, proposta subito dopo il referendum, cfr. Xxxxxxxx, 1995, 665, nel senso che «rientrerebbero nella definizione normativa quelle organizzazioni che hanno effettivamente partecipato al processo contrattuale pur senza partecipare all'accordo e ne sarebbero escluse quelle che hanno firmato per mera adesione, senza partecipare a questo processo».
indistintamente i sindacati e che potrebbe dare una risposta coerente e sistematica alla questione della rappresentatività sindacale. La sua «necessità», come si è visto, percorre ormai quasi ininterrottamente da oltre vent'anni a questa parte il dibattito sull'art. 19 dello Statuto. Con il riordinamento delle regole sulla rappresentanza, la rappresentatività è misurata ex ante dalla legge senza la firma del contratto.
15. Conclusioni. L'altra metà dello Statuto – Il clamore della vicenda Fiat, con la sostituzione alle rappresentanze elettive delle rappresentanze associative senza la Fiom e rispetto alla nuova categoria di riferimento – è questa la doppia anomalia, dal momento che il passaggio RSU/RSA esiste, come si è visto al n. 10, in molte realtà produttive – ha dato l'impressione che non solo sia necessaria ma possa essere praticabile una correzione limitata allo Statuto, sostituendo il vigente criterio legale selettivo con un altro di segno contrario, idoneo a redistribuire più equamente la tutela del Titolo III.
Mi sembra invece che la scelta di fondo su cui si basa tale ragionamento debba anzitutto essere rimeditata. La mia relazione ambiva appunto a rimettere in discussione alcune delle certezze su cui si fondano le analisi correnti dello Statuto.
Malgrado la chiara posizione di principio della legge del 1970, quella per l'autonoma regolazione contrattuale, la costruzione generale dei diritti sindacali in azienda è ormai intrisa di componenti eteronome e di determinazioni autoritative, che falsano la prospettiva storica e sistematica dello Statuto, per leggervi quel che non c'era e non c'è mai stato, perchè volutamente escluso dal legislatore: un criterio eteronomo di selezione dei sindacati.
Pur di non rinnegare una scelta di sistemazione teorica della materia ormai ritenuta consolidata, ossia la sopravvivenza di un'area di privilegio legale, nel passaggio – col referendum del 1995 – dalla logica dei modelli organizzativi del sindacato alla logica interamente contrattuale si sono andate diffondendo suggestioni culturali e approcci interpretativi indicativi di una tendenza a stringere ancora di più, anziché abbandonare del tutto, l'abbraccio soffocante della legge sui contratti collettivi.
Ne abbiamo visto, nei paragrafi che precedono, moltissimi esempi. Dall'art. 19 dello Statuto è stato fatto derivare: il diritto alle prerogative sindacali con la firma di un contratto di qualsiasi contenuto e il diritto a costituire RSA in aziende dove non si applica alcun contratto collettivo (n. 8); il diritto a firmare il contratto collettivo per costituire la RSA (n. 12); il diritto a costituire la RSA senza firmare il contratto collettivo (n. 14). In omaggio alla fedeltà ad oltranza al criterio selettivo della rappresentatività legale, è stata condotta anche la sistemazione concettuale della disciplina pattizia della RSU, dominata a tal punto dalla preoccupazione di rispettare i principi «inderogabili» in materia di rappresentatività sindacale posti dall'art. 19 da dubitare della stessa legittimità e ragion d'essere delle scelte delle parti sociali e della compatibilità del «modello negoziale» delle RSU rispetto al «modello legale» della RSA (n. 9): quando la realtà del sistema di relazioni industriali dimostra che le RSU devono invariabilmente la loro origine e la loro ragion d'essere alla contrattazione collettiva che si è sviluppata sull'art. 19. Persino nell'indagine sulle regole di decisione della RSU nell'esercizio dei diritti sindacali, la ratio del criterio legale dell'art. 19 sembra sostituirsi alle autonome determinazioni delle parti (n. 11).
Quelle ricordate sono, con ogni evidenza, proprio questioni del contratto collettivo in quanto tale. E' chiaro che attraverso lo Statuto si ripropongono, sia pure sotto la luce dell'art. 19, tutti i problemi irrisolti del diritto sindacale italiano: quelli della scelta e della legittimazione dei sindacati da ammettere alle trattative ed alla stipulazione del contratto collettivo, qui visti nella dimensione della parte obbligatoria. Ma questo non è un problema di interpretazione dell'art. 19, bensì un problema più generale.
Aggiungere una sola riga all'art. 19124 significa scrivere un diritto sindacale molto diverso dall'attuale, al cui interno l'art. 19 e la titolarità delle prerogative sindacali funzionano esclusivamente in base al contratto collettivo, con a monte la legittimazione apertissima derivante dal principio di libertà sindacale e senza alcun controllo legale di rappresentatività sui sindacati stipulanti che sono rappresentativi perchè si riconoscono reciprocamente nel libero gioco negoziale. Osta ad una correzione di tal fatta sull'art. 19 una necessità logica prima ancora che giuridica, nel senso che un ipotetico criterio selettivo legale (quale che sia) renderebbe irrilevante la formulazione attuale: se conta il fatto, verificabile solo ex post, di aver firmato il contratto collettivo, non può contare anche il criterio ex ante della misurazione del consenso della base.
E' poi praticamente impossibile scindere le scelte sui diritti sindacali dal resto, troppe essendo le connessioni tra il piano della contrattazione collettiva in azienda e quello della rappresentanza nei luoghi di lavoro ai fini dell'esercizio dei diritti sindacali, che nel nostro sistema di relazioni sindacali sono infatti, dal punto di vista dei soggetti, tutt'uno.
Xxxxxx concludere la mia relazione dando conto di talune questioni di fondo emerse nell'attuale dibattito sulla richiesta di nuove regole.
La prima è che il problema che si dà per scontato è che il dissenso tra sindacati riguardi o possa riguardare solo Cgil, Cisl e Uil e che la ipotetica legge possa essere una legge sulla rottura dell'unità sindacale, per risolvere un conflitto interno tra sindacati confederali e quindi il problema degli
«accordi separati». E' evidente che un intervento in materia finirebbe per accomunare nella stessa regolazione legislativa un problema di rottura dell'unità sindacale ed un problema di concorrenza tra sindacati, col mettere a disposizione di tutti i soggetti collettivi lo stesso strumento, il diritto ex lege dei lavoratori di eleggere i propri rappresentanti, che corrisponde perfettamente alle scelte organizzative dei sindacati di base, ma destruttura le scelte organizzative dei sindacati di categoria, incidendo sui loro modi di operare.
La seconda riguarda la garanzia del pluralismo sindacale, che in molti hanno visto lesa nel «caso» Fiat. Il pluralismo sindacale non è un valore in sé125, ma il più delle volte produce forme controproducenti e autolesionistiche di concorrenza organizzativa. Abbiamo visto che in molte realtà aziendali numerosi sindacati di base – le cui manovre elettorali spesso prevalgono sulle convergenze effettive – sono nati dopo e grazie alle elezioni delle RSU pattizie. Il fatto che oggi ci sia un nuovo sindacato, non grazie all'art. 39, 1° comma Cost. ma alla RSU dovrebbe far riflettere almeno sul fatto se l'insistenza nel difendere la democrazia mediante una legge sulla rappresentanza elettiva non porti alla frammentazione rappresentativa e all'indebolimento del sindacato. Rispetto alla tutela del pluralismo la difesa dell'esistente, protetto da robuste garanzie costituzionali, ha portato vantaggi concreti, semplificando il sistema delle relazioni sindacali, riducendo la frammentazione in azienda e incentivando processi aggregativi: come il patto associativo sottoscritto dalla Confederazione unitaria dei quadri con la Cisl nel 2009, che ha spianato la strada al riconoscimento contrattuale dei sindacati dei quadri – nei confronti dei quali lo Statuto ha consumato la vera ingiustizia – nella trattativa Fiat.
La terza è che la richiesta di nuove regole non può essere funzionale solo ad un disegno democratico. Il dibattito attuale si colloca in un contesto nuovo che consente di osservare in modo ravvicinato la connessione tra lo spostamento del potere decisionale dal centro alla periferia, che all'interno del movimento sindacale può rafforzare la democrazia, e lo spostamento del potere decisionale dal centro alla periferia all'interno delle imprese, che risponde a logiche non democratiche. Ad un livello dove il datore di lavoro ha il «monopolio» naturale della
124 Xxxxxxxx, 2011, la cui proposta è quella di «emanare un provvedimento urgente, un decreto legge che aggiungesse al requisito di cui al vigente art. 19 dello Statuto la seguente breve formula: “nonchè nell’ambito dei sindacati rappresentativi, che superano la soglia dell’x per cento calcolata come media tra percentuale degli iscritti e voti ottenuti nella elezione delle rappresentanze aziendali”».
125 Cella, 2003.
rappresentanza126, resta da verificare quanto di distorsivo possa conseguire al gioco combinato di una iper-istituzionalizzazione della rappresentanza dei lavoratori e di una iper-liberalizzazione di quella dei datori di lavoro. Tralasciando le pur suggestive indicazioni offerte dalla comparazione127, l'esperienza delle Commissioni interne insegna che l'istituzionalizzazione della rappresentanza dei lavoratori in azienda è massima, ma minima è l'incidenza sulle decisioni imprenditoriali128.
E’ evidente che, nelle scelte della Fiat, avrebbe contato molto poco un principio legale di legittimazione democratica della rappresentanza dei lavoratori: c'è dietro il ragionamento di un'azienda globale alla ricerca, più che di certezze giuridiche su chi decide in nome e per conto dei lavoratori, di concordanze pratiche con i rappresentanti dei lavoratori circa la convenienza di mantenere l'investimento nel paese. O, se un principio democratico conta, può avere una incidenza persino distorsiva, come conferma il contraddittorio segno politico entro il quale stanno maturando le proposte di una legge sul contratto aziendale: la logica democratica delle rappresentanze aziendali legittimate dalla base, si lega alla richiesta di deregulation e di decentramento delle relazioni negoziali avanzata dagli imprenditori.
Oltre tutte le questioni della funzionalità del sistema attuale, c'è poi il solito, ma non per questo meno serio, problema teorico, questo sì di indubbio rilievo costituzionale, e che non ha avuto mai risposta: che il sindacato debba accettare per legge di farsi votare da soggetti che non ne fanno parte.
126 D'Antona, 1998, 679.
127 Treu, 2011; Xxxxxxxx, 2007, 195 ss.
128 Xxxxxxx, 1965.
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