IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI –
IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI –
TRIENNIO 2016-2018
In data …........................... alle ore , ha avuto luogo l’incontro per la firma dell’Ipotesi di Accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi
dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni tra
la SISAC nella persona del Coordinatore xxxx. Xxxxx Xxxx Xxxxxx
e le seguenti Organizzazioni Sindacali:
FIMMG
SNAMI
SMI
Federazione CISL Medici
Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto l’articolo 4, comma 9, Legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione della Repubblica Italiana;
Visto l’articolo 52, comma 27, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la Legge 8 novembre 2012, n. 189;
Visto il Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 di cui all’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (Rep. 82/CSR del 10 luglio 2014);
Visto il Patto per la Salute per gli anni 2019-2021 di cui all’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (Rep. 209/CSR del 18 dicembre 2019);
Visto l'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero della Salute, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente ad oggetto la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli Accordi con il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’articolo 52, comma 27 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, del 5 dicembre 2013 (Rep. 164/CSR);
Visto l’articolo 2 nonies della Legge 26 maggio 2004, n. 138;
Visto l’articolo 2, comma 283, lettera a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 aprile 2008;
Visto l’Accordo Stato-Regioni nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 29 luglio 2004;
Visto l’articolo 1, comma 178 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto l’articolo 1, comma 470 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
Visto l’articolo 1, comma 683 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Visto l'articolo 9-quater del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125;
Visto l’articolo 9 del Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12;
Visto l’articolo 12 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60;
Visto il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020,
n. 40;
Visto il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 settembre 2015, n. 178 recante regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico (FSE);
Visto il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 gennaio 2017, Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
Visto il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 febbraio 2017;
Visto l'articolo 12 del Decreto Ministero della Salute 7 marzo 2006, Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale;
Vista l'Intesa Stato-Regioni, n. 28/CSR del 21 febbraio 2019, Intesa sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019- 2021, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Vista l'Intesa Stato-Regioni, n. 10/CSR del 19 gennaio 2017, Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019»;
Visto l'Accordo Stato-Regioni, n. 36/CSR del 7 febbraio 2013 recante linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale;
Visto l'Accordo Stato-Regioni, n. 160/CSR del 15 settembre 2016, Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento “Piano nazionale della cronicità” di cui all’art. 5, comma 21, dell’Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016";
Visto l'Accordo Stato-Regioni, n. 221/CSR del 24 novembre 2016, Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee di indirizzo sui criteri e le modalità di attivazione del numero europeo armonizzato a valenza sociale 116117”;
Visto l'Accordo Stato-Regioni, n. 14/CSR del 2 febbraio 2017, Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento "La formazione continua nel settore salute";
Vista l’Intesa Stato-Regioni, n. 112/CSR del 21 giugno 2018, Intesa, sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013, rep. atti n. 164/CSR, sull’ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale- triennio 2016-2018;
Vista l’Intesa Stato-Regioni, n. 85/CSR del 18 giugno 2020, Intesa, sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013, rep. atti n. 164/CSR, sull’ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale- triennio 2016-2018.
Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l’allegato Accordo Collettivo Nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
INDICE
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 7
CAPO I – CONTESTO ISTITUZIONALE 7
Art. 1 – Quadro di riferimento. 7
Art. 2 – Campo di applicazione e durata dell’Accordo. 8
Art. 3 – Livelli di contrattazione 9
Art. 4 – Obiettivi prioritari di politica sanitaria nazionale 10
Art. 6 – Flussi informativi. 13
Art. 7 – Tavolo di consultazione nazionale 14
CAPO II – CONTESTO ORGANIZZATIVO 15
Art. 8 – Istituzione delle forme organizzative 15
Art. 9 – Partecipazione alla forma organizzativa multiprofessionale (UCCP) 16
Art. 10 – Il coordinatore della forma organizzativa multiprofessionale (UCCP) 17
Art. 11 – Comitato regionale 18
Art. 12 – Comitato aziendale 19
Art. 13 – Programmazione delle attività della medicina generale 20
CAPO III – RELAZIONI E PREROGATIVE SINDACALI 21
Art. 14 – Rappresentanza sindacale 21
Art. 15 – Rappresentatività. 22
Art. 17 – Partecipazione a comitati e commissioni 24
Art. 18 – Esercizio del diritto di sciopero. 25
CAPO IV – RAPPORTO CONVENZIONALE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 26
Art. 19 – Graduatoria regionale e graduatorie aziendali per incarichi temporanei e sostituzioni. 26
Art. 20 – Titoli per la formazione della graduatoria regionale 28
Art. 22 – Sospensione dagli incarichi e dalle attività convenzionali. 34
Art. 23 – Assenze per incarichi istituzionali. 36
Art. 24 – Cessazione, revoca e decadenza dell’incarico convenzionale 37
Art. 25 – Procedimento disciplinare 39
Art. 26 – Formazione continua (ECM) 43
Art. 27 – Attività didattica 45
Art. 28 – Libera professione 46
TITOLO II – ATTIVITÀ DELLA MEDICINA GENERALE 48
CAPO I – RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA 48
Art. 29 – Caratteristiche generali delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) 48
Art. 30 – Il referente di AFT 50
Art. 31 – Ruolo unico del medico di assistenza primaria 51
Art. 32 – Rapporto ottimale e carenza assistenziale 52
Art. 33 – Assegnazione di incarichi e instaurazione del rapporto convenzionale 54
Art. 34 – Procedure per l’assegnazione di incarichi. 56
Art. 35 – Requisiti degli studi medici 60
Art. 37 – Incarichi provvisori 64
Art. 38 – Massimale e sue limitazioni 65
Art. 39 – Scelta del medico del ruolo unico di assistenza primaria 67
Art. 40 – Revoca e ricusazione della scelta 69
Art. 41 – Revoche d’ufficio delle scelte 70
Art. 42 – Effetti economici di scelta, revoca e ricusazione 71
Art. 43 – Compiti del medico del ruolo unico di assistenza primaria 72
Art. 44 – Attività assistenziale a prestazione oraria del medico del ruolo unico di assistenza primaria 75
Art. 45 – Attività prescrittiva 78
Art. 46 – Assistenza ai turisti e visite occasionali. 80
Art. 47 – Trattamento economico del medico del ruolo unico di assistenza primaria 81
Art. 48 – Contributi previdenziali e coperture assicurative 85
CAPO II – MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI 87
Art. 49 – Campo di applicazione 87
Art. 50 – Massimale orario, variazioni e limitazioni 88
Art. 51 – Compiti del medico di medicina dei servizi territoriali. 89
Art. 52 – Trasferimenti – Disponibilità 90
Art. 54 – Permesso annuale retribuito. 92
Art. 55 – Assenze per malattia e gravidanza 93
Art. 56 – Assenze non retribuite. 94
Art. 57 – Trattamento economico – Contributi previdenziali. 95
Art. 58 – Rimborso spese di accesso. 97
Art. 59 – Premio di collaborazione 98
Art. 60 – Premio di operosità 99
Art. 61 – Assicurazione contro gli infortuni derivanti dall’incarico. 100
CAPO III – EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 101
Art. 62 – Campo di applicazione ed attività. 101
Art. 63 – Assegnazione degli incarichi. 102
Art. 64 – Massimale orario. 105
Art. 65 – Compiti del medico di emergenza sanitaria territoriale 106
Art. 66 – Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza 107
Art. 67 – Sostituzioni, incarichi a tempo determinato e provvisori – Reperibilità 108
Art. 68 – Trattamento economico – Riposo annuale 110
Art. 69 – Contributi previdenziali e assicurazione contro i rischi derivanti dall’incarico 111
CAPO IV – ASSISTENZA NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI 112
Art. 70 – Campo di applicazione 112
Art. 71 – Medici operanti negli Istituti penitenziari. 113
Art. 72 – Attribuzione degli incarichi. 116
Art. 73 – Massimale orario. 118
Art. 74 – Sostituzioni, incarichi a tempo determinato e provvisori 119
Art. 75 – Trattamento economico. 120
NORME FINALI 121
NORME TRANSITORIE 123
DICHIARAZIONI A VERBALE 125
ALLEGATI 126
Allegato 1 – Medicina di iniziativa 126
Allegato 2 – Codice di comportamento dei medici di medicina generale 127
Allegato 3 – Sanzioni disciplinari 128
Allegato 4 – Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell'area della medicina generale 131
Allegato 5 – Prestazioni aggiuntive 136
Allegato 6 – Assistenza Domiciliare Programmata nei confronti dei soggetti non ambulabili. 138
Allegato 7 – Assistenza Domiciliare Integrata 142
Allegato 8 – Linee guida per i corsi di idoneità all’Emergenza Sanitaria Territoriale 146
Allegato 9 – Modalità di calcolo della trattenuta media valida ai fini della rappresentatività sindacale 148
Allegato 10 – Disposizioni per favorire il ricambio generazionale dei medici di cure primarie a ciclo di scelta 149
Allegato 11 – Procedure tecniche per l’applicazione del rapporto ottimale dei medici del ruolo unico di assistenza
primaria a ciclo di scelta 157
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I – CONTESTO ISTITUZIONALE
ART. 1 – QUADRO DI RIFERIMENTO.
1. Le Regioni e le Province autonome (in seguito Regioni), le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della medicina generale (in seguito Organizzazioni Sindacali) con il presente Accordo definiscono le condizioni per il rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale, come disposto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La sostenibilità economica del Servizio Sanitario Nazionale e la crescente esigenza di qualificazione dei servizi sanitari territoriali richiedono una nuova organizzazione del sistema delle cure primarie valorizzando i medici di medicina generale e promuovendo l’integrazione con altre figure professionali. Con il presente rinnovo contrattuale si dà attuazione alla riforma introdotta nell’ordinamento vigente con la Legge 8 novembre 2012, n. 189, con riferimento in particolare alle disposizioni contenute nell’articolo 1.
3. II quadro istituzionale, con Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che modifica il Titolo V della Costituzione, affida piena potestà alle Regioni sul piano legislativo e regolamentare in materia di salute, fatte salve le competenze attribuite dalle norme allo Stato. Il rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale deve riuscire a coniugare il quadro istituzionale con il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale. Le Regioni rispettano le clausole del presente Accordo applicandone i principi negli Accordi decentrati al fine del miglioramento della qualità dell’assistenza, dell’uniforme applicazione sull’intero territorio regionale e della tutela del rapporto individuale di lavoro con i medici convenzionati, valorizzando il rapporto fiduciario medico-paziente.
4. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali ribadiscono la validità del Servizio Sanitario Nazionale solidale, universale ed equo, quale organizzazione fondamentale per la tutela e la promozione della salute.
5. Nel contesto legislativo e regolamentare in cui opera, il presente Accordo Collettivo Nazionale risponde anche agli indirizzi del Patto per la Salute, con particolare riferimento a PDTA, cronicità, integrazione sociosanitaria, valorizzazione del territorio, nonché agli obiettivi prioritari di politica sanitaria nazionale ai sensi dell’articolo 4.
ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL’ACCORDO.
1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni il presente Accordo Collettivo Nazionale regola sotto il profilo economico e giuridico l’esercizio delle attività professionali tra i medici di medicina generale convenzionati e le Aziende sanitarie, per lo svolgimento, nell’ambito e nell’interesse del S.S.N., dei compiti e delle attività relativi ai settori di:
a) ruolo unico di assistenza primaria;
b) medicina dei servizi territoriali;
c) emergenza sanitaria territoriale;
d) assistenza negli istituti penitenziari.
2. Ai sensi della Legge 8 novembre 2012, n. 189 e secondo quanto previsto dal presente Accordo, i
settori dell’assistenza primaria e della continuità assistenziale di cui all’ACN 23 marzo 2005 e
s.m.i. confluiscono nel settore ruolo unico di assistenza primaria di cui al comma 1, lettera a).
3. L'assetto organizzativo è determinato dalla programmazione regionale nel rispetto della normativa vigente e del presente ACN.
4. In questo contesto e in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, il medico di medicina generale esercita un’attività libero-professionale contrattualizzata e regolamentata dall'ACN nel rispetto del modello organizzativo regionale e per il perseguimento delle finalità del S.S.N..
5. Il presente Accordo, relativo al triennio 2016-2018, entra in vigore dalla data di assunzione del relativo provvedimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo.
ART. 3 – LIVELLI DI CONTRATTAZIONE.
1. L’Accordo Collettivo Nazionale si caratterizza come momento organizzativo ed elemento unificante del S.S.N., nonché come strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori.
2. I tre livelli di negoziazione previsti dalla normativa vigente (nazionale, regionale e aziendale) devono risultare coerenti col quadro istituzionale vigente, rispettando i principi di complementarietà e mutua esclusione che devono rendere razionale l’intero processo di contrattazione.
3. Il livello di negoziazione nazionale si svolge attorno ad aspetti di ordine generale quali, ad esempio:
a) la definizione dei compiti, delle funzioni e dei relativi livelli di responsabilità del personale sanitario convenzionato, a partire dall’attuazione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza;
b) la dotazione finanziaria a disposizione dei tre livelli di negoziazione per gli incrementi da riconoscere al personale medico convenzionato in occasione del rinnovo contrattuale;
c) la definizione e le modalità di distribuzione dell’onorario professionale (parte economica
fissa);
d) la definizione della parte variabile del compenso;
e) la rappresentatività sindacale, nazionale, regionale ed aziendale;
f) la definizione di requisiti e criteri per l'accesso ed il mantenimento della convenzione;
g) la responsabilità delle Regioni e delle Aziende sanitarie nei confronti della piena applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale.
4. Il livello di negoziazione regionale, Accordo Integrativo Regionale (AIR), definisce obiettivi di salute, percorsi, indicatori e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con la programmazione e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale, anche in considerazione di quanto previsto dal successivo articolo 4, nonché le materie esplicitamente rinviate dal presente Accordo. Le Regioni e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo si impegnano a definire gli Accordi Integrativi Regionali entro il termine di cui al successivo articolo 8, comma 3.
5. Il livello di negoziazione aziendale, Accordo Attuativo Aziendale (AAA), specifica i progetti e le attività dei medici convenzionati necessari all’attuazione degli obiettivi e dei modelli organizzativi individuati dalla programmazione regionale, tenuto conto anche della programmazione di cui all'articolo 13.
6. Ai sensi dell’articolo 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., come richiamato dall’articolo 52, comma 27 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, eventuali clausole degli Accordi regionali ed aziendali difformi rispetto al presente Accordo sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del Codice Civile.
7. Gli Accordi regionali ed aziendali sono trasmessi alla SISAC ed ai rispettivi Comitati regionali entro 30 (trenta) giorni dalla entrata in vigore.
ART. 4 – OBIETTIVI PRIORITARI DI POLITICA SANITARIA NAZIONALE.
1. La programmazione regionale finalizzerà gli AAIIRR alle esigenze assistenziali del proprio territorio, anche attraverso la definizione di indicatori di performance, di processo e di risultato su obiettivi di salute dei cittadini e tenendo conto anche degli indirizzi di politica sanitaria nazionale in tema di attuazione degli obiettivi prioritari declinati nelle seguenti lettere:
a) PIANO NAZIONALE DELLA CRONICITÀ (P.N.C.). Il miglioramento delle condizioni sociosanitarie e l'aumento della sopravvivenza, parallelamente all'invecchiamento della popolazione, hanno prodotto un progressivo incremento delle malattie ad andamento cronico, spesso presenti contemporaneamente nello stesso individuo. Il P.N.C. impegna le Regioni nella programmazione di un disegno strategico centrato sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi ed una piena responsabilizzazione di tutti gli attori dell'assistenza. Per migliorare la gestione della cronicità nel rispetto delle evidenze scientifiche, dell'appropriatezza delle prestazioni e della condivisione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), in coerenza con le scelte di programmazione regionale, gli AAIIRR prevedono l'attiva partecipazione dei medici di medicina generale nella valutazione dei casi sottoposti alle loro cure, che si esplica nell’individuazione della terapia ritenuta più idonea ad assicurare la tutela della salute del paziente. Gli AAIIRR, nel rispetto del P.N.C., definiscono altresì il ruolo dei medici nell’ambito del coordinamento clinico (definizione del Piano di cura e stipula del Patto di cura) necessario alla presa in carico delle persone affette da patologie croniche per rendere più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini di prevenzione e assistenza assicurando, così, maggiore uniformità ed equità di accesso ai cittadini.
b) PIANO NAZIONALE PREVENZIONE VACCINALE (P.N.P.V.) 2017-2019. La riduzione del carico delle malattie infettive prevenibili da vaccino rappresenta una priorità per il nostro Paese, da realizzare attraverso strategie efficaci ed omogenee sul territorio nazionale. Il P.N.P.V. 2017- 2019 propone il nuovo calendario nazionale delle vaccinazioni attivamente e gratuitamente offerte alla popolazione per fasce d'età e dedicate agli interventi vaccinali destinati a particolari categorie a rischio. Le Regioni sono impegnate a individuare il modello organizzativo necessario a garantire l'erogazione e la piena fruibilità delle vaccinazioni inserite nel calendario vaccinale e nell'ambito degli AAIIRR prevedono una attiva partecipazione dei medici di medicina generale nelle vaccinazioni e nelle relative attività collegate.
c) ACCESSO IMPROPRIO AL PRONTO SOCCORSO. L'aumento complessivo della domanda di salute, l'evoluzione tecnologica, i cambiamenti demografici e sociali in corso e l'incremento dell'incidenza di malattie croniche e degenerative determinano la necessità di presa in carico globale del cittadino e pongono il tema dell'integrazione dei servizi e della continuità assistenziale al centro delle politiche sanitarie. Pertanto è necessario avviare un riassetto del sistema di domanda/offerta e promuovere un cambiamento culturale relativo alle modalità di approccio al bisogno di salute. In tale contesto gli AAIIRR prevedono l'integrazione nelle reti territoriali dei medici del ruolo unico di assistenza primaria e delle loro forme organizzative con le strutture, con i servizi e con tutte le altre figure professionali del territorio, per garantire la continuità dell'assistenza ed evitare, per quanto possibile, l'accesso al pronto soccorso per prestazioni non urgenti e/o considerabili inappropriate, anche con il coinvolgimento dei medici nelle prestazioni diagnostiche di primo livello collegate all’accesso improprio.
d) GOVERNO DELLE LISTE D'ATTESA E APPROPRIATEZZA. Nell'ambito degli AAIIRR, fermo restando la programmazione regionale in tema di prestazioni necessarie e coerenti col fabbisogno, deve essere previsto specificamente il coinvolgimento e la partecipazione dei medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta ai percorsi regionali di prescrizione, prenotazione, erogazione e monitoraggio delle prestazioni, che distinguano i primi accessi dai percorsi di follow-up nel rispetto delle condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza previsti dalle normative vigenti. In particolare, per l’erogazione delle prestazioni potrà essere previsto il coinvolgimento delle forme organizzative dei medici di medicina generale nei processi di budgeting aziendali.
ART. 5 – INCREMENTI.
ART. 6 – FLUSSI INFORMATIVI.
1. I medici di medicina generale assolvono ai compiti informativi derivanti dalla normativa nazionale e dai conseguenti provvedimenti regionali attraverso i sistemi informativi nazionali e regionali mediante la cooperazione ed interoperabilità dei propri applicativi, nel rispetto della normativa sulla privacy.
2. Il medico assolve al debito informativo ottemperando in particolare agli obblighi previsti da:
a) sistema informativo nazionale (NSIS);
b) tessera sanitaria e ricetta elettronica, inclusa la ricetta dematerializzata;
c) fascicolo sanitario elettronico (FSE);
d) certificazione telematica di assenza per malattia del lavoratore dipendente.
3. Il medico assolve, altresì, agli obblighi previsti dal flusso informativo definito a livello regionale, connesso all’attività assistenziale, senza oneri tecnici ed economici per la trasmissione a suo carico.
4. L’inadempienza agli obblighi di cui al comma 2, lettera b), documentata attraverso le verifiche del Sistema Tessera Sanitaria, determina una riduzione del trattamento economico complessivo del medico in misura pari al 1,15% su base annua. La relativa trattenuta è applicata dall’Azienda sanitaria sul trattamento economico percepito nel mese successivo al verificarsi dell’inadempienza. La riduzione non è applicata nei casi in cui l’inadempienza dipenda da cause tecniche non legate alla responsabilità del medico di medicina generale.
5. Le comunicazioni tra Azienda sanitaria e medici di medicina generale avvengono attraverso
modalità informatizzate e l’impiego della posta elettronica certificata.
ART. 7 – TAVOLO DI CONSULTAZIONE NAZIONALE.
1. Al fine della valutazione del processo di applicazione del presente ACN e di quanto previsto dagli AAIIRR conseguenti al medesimo, nonché al fine di documentare il grado di convergenza/divergenza verso l’obiettivo della uniforme erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, le Regioni e le Aziende sanitarie trasmettono alla SISAC il testo degli Accordi decentrati (AIR – Accordo Integrativo Regionale e AAA – Accordo Attuativo Aziendale). La SISAC definisce e raccoglie periodicamente per via informatica ulteriori informazioni utili al monitoraggio.
2. Tali informazioni potranno riguardare i seguenti aspetti:
a) assetto organizzativo dei servizi territoriali;
b) principali attività degli stessi servizi;
c) dimensione economico-finanziaria della loro gestione.
3. La SISAC si impegna a rendere noti periodicamente i risultati di questa attività di monitoraggio.
4. La SISAC attiva un tavolo di consultazione nazionale con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, che si riunisce almeno una volta l'anno, al fine di operare un confronto sulle informazioni di cui al comma 2. Dal confronto possono emergere proposte condivise per le quali la SISAC può farsi promotrice presso gli Organi preposti in sede di rinnovo contrattuale.
CAPO II – CONTESTO ORGANIZZATIVO
ART. 8 – ISTITUZIONE DELLE FORME ORGANIZZATIVE.
1. Ai sensi della normativa vigente i medici di medicina generale operano all’interno del nuovo assetto definito dell’articolo 2, comma 3 del presente Accordo e aderiscono, secondo quanto previsto dal precedente articolo 6, al sistema informativo (rete informatica e flussi informativi) di ciascuna Regione e al sistema informativo nazionale, quali condizioni irrinunciabili per l’accesso e il mantenimento della convenzione.
2. Le Regioni, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo, definiscono ai sensi della normativa vigente gli atti di programmazione volti a istituire forme organizzative monoprofessionali (AFT) e le modalità di partecipazione dei medici alle forme organizzative multiprofessionali, osservando i seguenti criteri generali:
a) istituzione delle AFT in tutto il territorio regionale;
b) istituzione di forme organizzative multiprofessionali tenendo conto delle caratteristiche territoriali e demografiche, salvaguardando il principio dell’equità di accesso alle cure anche attraverso una gradualità della complessità organizzativa;
c) realizzazione del collegamento funzionale tra AFT e forme organizzative multiprofessionali tramite idonei sistemi informatici e informativi.
3. La attuazione di quanto previsto dal precedente comma deve avvenire a seguito dei nuovi Accordi Integrativi Regionali da perfezionarsi entro dodici mesi decorrenti dalla definizione degli atti di programmazione di cui al comma 2.
ART. 9 – PARTECIPAZIONE ALLA FORMA ORGANIZZATIVA MULTIPROFESSIONALE (UCCP).
1. La forma organizzativa multiprofessionale (UCCP) opera in forma integrata all’interno di strutture e/o presidi individuati dalle Aziende sanitarie, con una sede di riferimento ed eventuali altre sedi che, dislocate nel territorio, possono essere caratterizzate da differenti forme di complessità. Essa persegue obiettivi di salute e di attività definiti dall’Azienda sanitaria, secondo un modello-tipo coerente con i contenuti dell'ACN e definito dalla Regione. Opera, inoltre, in continuità assistenziale con le AFT, rispondendo, grazie alla composizione multiprofessionale, ai bisogni di salute complessi.
2. Tale forma organizzativa garantisce il carattere multiprofessionale attraverso il coordinamento e l’integrazione principalmente dei medici, convenzionati e dipendenti, delle altre professionalità convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, degli odontoiatri, degli infermieri, delle ostetriche, delle professioni tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria. La Regione definisce per le eventuali sedi dislocate nel territorio il livello di complessità organizzativo-strutturale, anche minimo, in relazione a specifiche caratteristiche geografiche.
3. Ogni AFT è collegata funzionalmente alla propria forma organizzativa multiprofessionale di riferimento. I medici del ruolo unico di assistenza primaria si raccordano tramite le AFT alle attività della forma organizzativa multiprofessionale nel rispetto della programmazione regionale. Ferma restando la diffusione capillare dei presidi dei medici del ruolo unico di assistenza primaria, le Regioni, in relazione a specifiche caratteristiche demografiche e/o geografiche, possono prevedere la istituzione della AFT presso la sede della forma organizzativa multiprofessionale di riferimento.
4. La forma organizzativa multiprofessionale realizza i propri compiti attraverso:
a) la programmazione delle proprie attività in coerenza con quella del Distretto di riferimento;
b) la partecipazione a programmi di aggiornamento/formazione e a progetti di ricerca concordati con il Distretto e coerenti con la programmazione regionale e aziendale e con le finalità di cui al comma precedente;
c) la programmazione di audit clinici e organizzativi, coinvolgendo anche i referenti di AFT di medicina generale, pediatria di libera scelta e specialistica ambulatoriale.
5. Le attività, gli obiettivi ed i livelli di performance della forma organizzativa multiprofessionale sono parte integrante del programma delle attività territoriali del Distretto. Tra gli obiettivi va incluso anche il grado di integrazione tra i componenti. La valutazione dei risultati raggiunti dai medici di cui al presente Accordo operanti all’interno della forma organizzativa multiprofessionale costituisce la base per l’erogazione della parte variabile del trattamento economico degli stessi medici. Detta parte variabile è inclusa ed evidenziata nell’eventuale budget che l’Azienda sanitaria può decidere di adottare nei confronti dell’intera forma organizzativa multiprofessionale, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dalla L. 8 novembre 2012, n. 189.
ART. 10 – IL COORDINATORE DELLA FORMA ORGANIZZATIVA MULTIPROFESSIONALE
(UCCP).
1. L’Azienda individua il coordinatore della forma organizzativa multiprofessionale (UCCP) tra le figure professionali operanti nell’Azienda stessa attraverso un avviso pubblico. Per i medici del ruolo unico di assistenza primaria la procedura di designazione del coordinatore dovrà tener conto dei seguenti criteri:
- il coordinatore deve espressamente accettare l'incarico, essere disponibile a svolgere tale funzione e a garantirne il mantenimento per il periodo previsto;
- l’incarico di coordinatore deve essere compatibile con l’attività assistenziale e non andare a detrimento della qualità dell’assistenza;
- il candidato deve disporre di un adeguato curriculum che evidenzi competenze in assistenza territoriale, organizzazione dei processi di cura, governo clinico e integrazione professionale, incluse precedenti attività di responsabilità aziendale;
- l'incarico ha una durata di norma triennale.
2. Al coordinatore della forma organizzativa multiprofessionale sono affidate, in particolare, le funzioni di:
a) collaborazione con il Distretto alla organizzazione dei percorsi assistenziali;
b) relazione e confronto con la dirigenza distrettuale ed aziendale su tematiche assistenziali, progettuali ed organizzative;
c) raccordo con i referenti di AFT per la razionalizzazione di percorsi di cura, ottimale utilizzo delle risorse disponibili, raggiungimento degli obiettivi aziendali;
d) collaborazione alla definizione dei programmi di attività, alla gestione di budget assegnato, alla rilevazione e valutazione dei fabbisogni.
3. Il coordinatore predispone annualmente la relazione dell'attività svolta dalla forma organizzativa multiprofessionale per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, sulla base degli indicatori di processo e di risultato definiti dall'Azienda sulla base delle priorità regionali.
4. Al coordinatore di UCCP di cui al comma 1 è riconosciuto un compenso commisurato alle funzioni assegnate e ai risultati ottenuti. Gli Accordi Integrativi Regionali definiscono l’entità della remunerazione destinata alla funzione di “coordinatore”, il cui onere è finanziato attraverso la quota assegnata agli Accordi Integrativi Regionali di cui all’articolo 47, comma 2, lettera B, punto II.
5. Il Direttore Generale dell’Azienda nomina il coordinatore della forma organizzativa multiprofessionale, ne valuta annualmente i risultati e può procedere alla sua sostituzione, anche prima della scadenza, per mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati.
ART. 11 – COMITATO REGIONALE.
1. In ciascuna Regione è istituito un Comitato composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, purché dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale.
2. Il Comitato è composto da un componente e da un sostituto per ciascuna Organizzazione Sindacale in possesso dei requisiti di cui al comma precedente e da un ugual numero di componenti e sostituti designati dalla Regione. Il provvedimento di istituzione del Comitato dovrà riportare i nominativi dei componenti e dei sostituti.
3. L’Assessore regionale alla Sanità o suo delegato è rappresentante di diritto di parte pubblica e presiede il Comitato.
4. A seconda della specificità degli argomenti i componenti di parte pubblica e sindacale possono avvalersi, nelle materie all'ordine del giorno, di esperti che a nessun titolo risultano quali componenti di diritto del Comitato.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente del Comitato per posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, fatte salve diverse determinazioni a livello regionale.
6. La convocazione dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno corredati della relativa documentazione.
7. Le Organizzazioni Sindacali, anche singolarmente, possono in qualsiasi momento formulare per iscritto richiesta di convocazione o di inserimento di argomenti all’ordine del giorno, allegando l’eventuale documentazione. Tali richieste per essere inserite all’ordine del giorno devono pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione, fatte salve diverse determinazioni a livello regionale.
8. La riunione del Comitato è valida con la presenza della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe.
9. Le determinazioni del Comitato hanno validità se assunte unitariamente o con il parere favorevole della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe.
10. L’attività del Comitato è principalmente orientata a:
a) formulare pareri e proposte sulla programmazione sanitaria regionale;
b) fornire indirizzi ed esprimere pareri alle Aziende ed ai Comitati Aziendali per l’uniforme applicazione dell’Accordo Integrativo Regionale;
c) effettuare il monitoraggio degli Accordi Attuativi Aziendali.
d) formulare indirizzi sui temi della formazione di interesse regionale;
e) avanzare proposte su obiettivi e progetti di prioritario interesse per la medicina generale;
f) promuovere richieste di pareri alla SISAC da parte della Regione, che si impegna a dare tempestiva comunicazione degli esiti al Comitato.
11. La Regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo svolgimento
dei compiti assegnati al Comitato regionale.
ART. 12 – COMITATO AZIENDALE.
1. In ciascuna Azienda è costituito un Comitato composto da rappresentanti dell’Azienda e rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’Accordo Integrativo Regionale, purché dotate di un terminale associativo domiciliato localmente riferito al presente ambito contrattuale.
2. Il Comitato è composto da un componente e da un sostituto per ciascuna Organizzazione Sindacale in possesso dei requisiti di cui al comma precedente e da un ugual numero di componenti e sostituti designati dalla Azienda. Il provvedimento di istituzione del Comitato dovrà riportare i nominativi dei componenti e dei sostituti.
3. Il Direttore Generale dell’Azienda o suo delegato è rappresentante di diritto di parte pubblica e presiede il Comitato.
4. A seconda della specificità degli argomenti i componenti di parte pubblica e sindacale possono avvalersi, nelle materie all'ordine del giorno, di esperti che a nessun titolo risultano quali componenti di diritto del Comitato.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente del Comitato per posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, fatte salve diverse determinazioni a livello aziendale.
6. La convocazione dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno corredati della relativa documentazione.
7. Le Organizzazioni Sindacali, anche singolarmente, possono in qualsiasi momento formulare per iscritto richiesta di convocazione o di inserimento di argomenti all’ordine del giorno, allegando l’eventuale documentazione. Tali richieste per essere inserite all’ordine del giorno devono pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione, fatte salve diverse determinazioni a livello aziendale.
8. La riunione del Comitato è valida con la presenza della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe.
9. Le determinazioni del Comitato hanno validità se assunte unitariamente o con il parere favorevole della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe.
10. L’attività del Comitato è principalmente orientata a:
a) formulare pareri nei confronti del processo di programmazione aziendale e distrettuale;
b) monitorare l’applicazione dell’Accordo Attuativo Aziendale;
c) monitorare il funzionamento delle AFT e delle forme organizzative multiprofessionali.
11. L’Azienda fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’attività
del Comitato.
ART. 13 – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA MEDICINA GENERALE.
1. Nell'ambito del Programma delle attività territoriali di cui all'articolo 3-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. l'Azienda definisce gli interventi per la promozione e lo sviluppo della medicina generale, in coerenza con il proprio modello organizzativo e secondo quanto previsto dall’articolo 4, individuando:
a) gli obiettivi di salute che si intendono perseguire, con particolare riferimento all’assistenza nei confronti delle persone affette da malattie croniche, anche in considerazione di quanto previsto all'Allegato 1;
b) le attività e i volumi di prestazioni per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla precedente lettera a).
CAPO III – RELAZIONI E PREROGATIVE SINDACALI
ART. 14 – RAPPRESENTANZA SINDACALE.
1. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente Accordo, ciascuna Organizzazione Sindacale deve essere effettiva titolare delle deleghe espresse dai medici di medicina generale e diretta destinataria delle relative quote associative. Ai fini dell’accertamento della rappresentatività le Organizzazioni Sindacali che abbiano dato vita, mediante fusione, affiliazione, o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale, per successione a titolo universale, le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dagli iscritti a favore del nuovo soggetto.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 il rappresentante legale provvede al deposito presso la SISAC dell’atto costitutivo e dello statuto della propria Organizzazione Sindacale, da cui risulti la titolarità in proprio delle deleghe di cui al comma 1. Ogni successiva variazione deve essere comunicata alla SISAC entro tre mesi.
3. Alla prima rilevazione utile, decorso il termine di cui al comma 1, ciascuna Organizzazione Sindacale sarà misurata sulla base delle deleghe di cui è direttamente titolare ed intestataria.
4. I dirigenti sindacali rappresentano esclusivamente un’unica Organizzazione Sindacale.
ART. 15 – RAPPRESENTATIVITÀ.
1. La consistenza associativa è rilevata in base alle deleghe conferite per la ritenuta del contributo sindacale alle singole Aziende dai medici convenzionati titolari di incarico a tempo indeterminato, determinato e provvisorio. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1° gennaio di ogni anno. Le Aziende provvedono alla trattenuta delle quote sindacali, in ottemperanza all’articolo 8, comma 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ossequio alle previsioni dell’articolo 43 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., esclusivamente sulla base della delega rilasciata dall'iscritto.
2. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della contrattazione sul piano nazionale, le Organizzazioni Sindacali che abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.
3. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, purché dotate di un terminale associativo riferito al presente ambito contrattuale domiciliato nella Regione di riferimento, sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali.
4. Le Organizzazioni Sindacali, firmatarie dell'Accordo Integrativo Regionale, purché dotate di un terminale associativo riferito al presente ambito contrattuale domiciliato nella Azienda di riferimento, sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Attuativi Aziendali.
5. I rappresentanti sindacali devono essere formalmente accreditati quali componenti delle delegazioni trattanti, la composizione delle quali è definita, rispettivamente, dalla Regione e dalle Aziende prima dell'avvio della negoziazione, in accordo con le Organizzazioni Sindacali. L’Accordo Collettivo Nazionale e gli Accordi decentrati sono validamente sottoscritti se stipulati da Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno degli iscritti.
6. La rilevazione delle deleghe sindacali è effettuata annualmente dalla SISAC, che certifica la consistenza associativa. Entro il mese di febbraio di ciascun anno le Aziende comunicano alla SISAC e all’Assessorato regionale alla Sanità la consistenza associativa risultante alla data del 1° gennaio di ogni anno.
7. In tutti i casi in cui occorra applicare il criterio della consistenza associativa si fa riferimento alle deleghe rilevate al 1° gennaio dell’anno precedente. Per le trattative disciplinate dall’articolo 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni la consistenza associativa è determinata sulla base dei dati riferiti all’anno precedente a quello in cui si procede all’avvio delle trattative, indipendentemente dalla durata delle stesse.
8. Sono prese in considerazione ai fini della misurazione del dato associativo esclusivamente le deleghe rilasciate dai medici di medicina generale di importo superiore alla metà del valore medio delle trattenute richieste da tutte le Organizzazioni Sindacali rappresentative nel corso del precedente anno solare. Il calcolo è operato dalla SISAC secondo quanto previsto dall’Allegato 9 – Modalità di calcolo della trattenuta media valida ai fini della rappresentatività sindacale. La SISAC rende noto annualmente il relativo valore mensile di riferimento.
ART. 16 – TUTELA SINDACALE.
1. Per lo svolgimento durante l’attività di servizio dell’attività sindacale, debitamente comunicata da parte dei rappresentanti nazionali, regionali ed aziendali, a ciascun sindacato maggiormente rappresentativo e firmatario del presente Accordo viene riconosciuta la disponibilità di 3 (tre) ore annue per ogni iscritto rilevato al 1° gennaio dell’anno precedente, sulla base della rilevazione di cui all'articolo 15, comma 6.
2. La segreteria nazionale del sindacato comunica alla SISAC, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, i nominativi dei propri rappresentanti, l’Azienda di appartenenza e le ore assegnate nei limiti di cui al comma precedente.
3. Entro il 31 dicembre, la SISAC trasmette alle Regioni le comunicazioni di competenza. Ogni eventuale variazione in corso d’anno deve essere tempestivamente comunicata alla SISAC da parte del sindacato interessato.
4. Non può darsi seguito ad alcuna assegnazione di ore in assenza di riscontro ufficiale della SISAC alla Regione di appartenenza del rappresentante sindacale.
5. Il rappresentante sindacale che svolge attività a ciclo di scelta, ha diritto alla sostituzione per garantire l’adempimento delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Accordo, nei limiti delle ore assegnate dalla O.S. rappresentata e comunque per un importo non superiore alla retribuzione da egli percepita nel mese precedente.
6. I rappresentanti sindacali comunicano mensilmente alla propria Azienda il nominativo del sostituto e il numero delle ore di sostituzione effettuate giorno per giorno nel mese precedente. Entro il mese successivo l’Azienda provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base del compenso orario di cui all’articolo 47, comma 3, lettera A, al netto degli oneri previdenziali e fiscali. Il compenso è direttamente liquidato al sostituto dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale. La sostituzione è effettuata ai sensi dell’articolo 36 del presente ACN e non si configura come rapporto di lavoro continuativo.
7. Nel caso di medico a rapporto orario l’Azienda provvede al riconoscimento delle ore di disponibilità sindacale nel limite delle ore di incarico. Le assenze per attività sindacale sono considerate attività di servizio.
ART. 17 – PARTECIPAZIONE A COMITATI E COMMISSIONI.
1. Ai medici a ciclo di scelta che partecipano alle riunioni dei comitati e delle commissioni previsti dal presente Accordo o ad organismi previsti da norme nazionali o regionali, è rimborsata dall’Azienda che amministra la posizione del titolare la spesa per le sostituzioni nella misura prevista dagli Accordi Integrativi Regionali. La partecipazione dei medici ad attività oraria è considerata attività di servizio. Ai medici sono altresì rimborsate le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della Pubblica Amministrazione.
2. Le attività di cui al comma precedente devono essere debitamente comprovate da attestazioni ufficiali.
3. Le assenze dal servizio per le attività di cui al comma 1 sono comunicate con congruo preavviso
dall’interessato all’Azienda presso cui opera.
ART. 18 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO.
1. L’esercizio del diritto di sciopero, le prestazioni indispensabili e le loro modalità di erogazione e quanto altro previsto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, sono regolamentati secondo quanto previsto dall’Allegato 4 del presente Accordo, recante l’Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell'area della medicina generale.
CAPO IV – RAPPORTO CONVENZIONALE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
ART. 19 – GRADUATORIA REGIONALE E GRADUATORIE AZIENDALI PER INCARICHI TEMPORANEI E SOSTITUZIONI.
1. I medici da incaricare per la medicina generale sono tratti da una graduatoria per titoli, di validità annuale, predisposta a livello regionale dall’Assessorato alla Sanità con procedure informatiche tese allo snellimento burocratico e al rispetto dei tempi.
2. I medici che aspirano all’iscrizione nella graduatoria non devono trovarsi nella condizione di cui all’articolo 21, comma 1, lettere f) e j) e devono possedere, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE, incluse le equiparazioni disposte dalle leggi vigenti;
b) iscrizione all’Albo professionale;
c) titolo di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dal X.Xxx. 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche e integrazioni. Possono altresì presentare domanda di inserimento in graduatoria i medici che nell’anno acquisiranno il titolo di formazione. Il titolo deve essere posseduto ed autocertificato entro il 15 settembre ai fini dell’inserimento nella graduatoria provvisoria di cui al comma 5.
3. Ai fini dell’inclusione nella graduatoria i medici di cui al comma 2 devono trasmettere a mezzo procedura telematica definita dalla Regione, entro il termine del 31 gennaio, all’Assessorato regionale alla Sanità, o alla Azienda sanitaria individuata dalla Regione, una domanda in bollo integrata ai sensi della normativa vigente con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio relativamente a requisiti, titoli accademici, di studio e di servizio. Ai fini della determinazione del punteggio valido per la graduatoria sono valutati i titoli accademici, di studio e di servizio posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, oltre al punteggio per il titolo di cui al precedente comma 2, lettera c). La domanda di inclusione deve essere presentata ogni anno. La stessa deve eventualmente contenere le dichiarazioni concernenti i titoli che comportino modificazioni al precedente punteggio a norma dell'articolo 20. La Regione può prevedere che nella medesima domanda il medico esprima la propria disponibilità ad essere inserito nelle graduatorie aziendali di cui al comma 6 e ad accedere alla procedura di ricambio generazionale di cui al successivo comma 11.
4. L’amministrazione regionale o l’Azienda sanitaria individuata dalla Regione, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui all'articolo 20, predispone la graduatoria, specificando, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito ed evidenziando l’eventuale possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale.
5. La graduatoria provvisoria è resa pubblica entro il 30 settembre sul sito istituzionale della Regione. Entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione i medici interessati possono presentare all’Assessorato regionale alla Sanità, o alla Azienda sanitaria individuata dalla Regione, istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria. La graduatoria definitiva è approvata dall’Assessorato regionale alla Sanità che provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale entro il 30 novembre di ciascun anno. La pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale della Regione
costituisce notificazione ufficiale. La graduatoria ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.
6. Le Aziende, fatte salve diverse determinazioni in sede di AIR relativamente alla tempistica, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva di cui al comma precedente, pubblicano sul proprio sito istituzionale un avviso per la predisposizione di graduatorie aziendali di medici disponibili all’eventuale conferimento di incarico provvisorio, a tempo determinato o all’affidamento di sostituzione, secondo il seguente ordine di priorità:
a) medici iscritti nella graduatoria regionale secondo l’ordine di punteggio;
b) medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale;
c) medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale esclusivamente nella medesima Regione per cui concorrono, fatta eccezione per le sostituzioni per le quali possono concorrere anche gli iscritti a tale corso in altre Regioni.
Ai sensi dell’articolo 19, comma 11, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, per il solo affidamento di sostituzione:
d) medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31/12/1994;
e) medici iscritti ai corsi di specializzazione.
7. Le domande di partecipazione all'avviso di cui al comma 6, in bollo, devono essere trasmesse entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sul sito dell'Azienda, fatto salvo il caso di adozione della procedura di cui al comma 3, ultimo capoverso. I medici di cui al precedente comma, lettere da b) a
e) sono graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e della anzianità di laurea.
8. I medici già titolari di incarico a tempo indeterminato in un settore di cui all’articolo 2, comma 1 del presente Accordo possono partecipare per graduatoria regionale solo in un settore diverso da quello in cui sono titolari.
9. Il medico che accetta l'incarico in un settore di cui all'articolo 2, comma 1 del presente Accordo non può concorrere all'assegnazione di ulteriori incarichi dello stesso settore in base alla medesima graduatoria regionale.
10. La Regione può provvedere alla attuazione di quanto disposto dal presente articolo adottando differenti modalità di trasmissione delle domande tese comunque alla semplificazione dell’iter amministrativo, alla riduzione degli adempimenti dei medici aspiranti all’incarico ed alla limitazione degli oneri sostenuti.
11. I medici iscritti alla graduatoria di cui al comma 1 possono chiedere di accedere alla procedura di ricambio generazionale derivante dalla Anticipazione della Prestazione Previdenziale (di seguito denominata APP), di cui all’Allegato 10 del presente Accordo. Tale richiesta deve essere effettuata o confermata entro il termine del 30 aprile dell’anno di riferimento della graduatoria.
ART. 20 – TITOLI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE.
1. I titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria sono elencati di seguito con
l’indicazione del relativo punteggio:
i. Xxxxxx accademici e di studio:
a) diploma di laurea conseguito con voto 110/110 e 110/110 e lode o 100/100 e 100/100 e lode:
p. 1,00
b) diploma di laurea conseguito con voti da 105/110 a 109/110 o da 95/100 a 99/100: p. 0,50
c) diploma di laurea conseguito con voti da 100/110 a 104/110 o da 90/100 a 94/100: p. 0,30
d) specializzazione in discipline equipollenti ed affini a quella di medicina generale ai sensi della normativa vigente,
per ciascuna specializzazione: p. 0,50
e) titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al X.Xxx. 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche e integrazioni: p. 7,20
f) conoscenza della lingua inglese documentata dal possesso di certificato non inferiore al livello B2 del Quadro Comune Europeo (QCE):
complessivamente p. 0,20
g) conoscenza dei principali programmi informatici documentata dal possesso della Patente Europea per l’utilizzo del PC:
complessivamente p. 0,20
ii. Titoli di servizio:
a) attività di medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta / medico di assistenza primaria fino alla data di entrata in vigore del presente ACN, sia con incarico a tempo indeterminato che con incarico provvisorio,
per ciascun mese complessivo: p. 0,20
Il punteggio è elevato a 0,30 per l'attività nell’ambito della Regione nella cui graduatoria si
chiede l'inserimento;
b) servizio effettivo di medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria / medico di continuità assistenziale fino alla data di entrata in vigore del presente ACN, con incarico a tempo indeterminato, determinato, provvisorio o anche a titolo di sostituzione
per ogni mese corrispondente a 96 ore di attività. (Per ciascun mese solare non può essere considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito dall’Accordo nazionale relativo al settore): p. 0,20
c) attività di sostituzione del medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta / medico di assistenza primaria fino alla data di entrata in vigore del presente ACN, solo se
svolta con riferimento a più di 100 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi (le sostituzioni dovute ad attività sindacale del titolare sono valutate anche se di durata inferiore a 5 giorni). Le sostituzioni effettuate su base oraria sono valutate con gli stessi criteri di cui alla lettera b),
per ciascun mese complessivo: p. 0,20
d) servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato, determinato, provvisorio o anche a titolo di sostituzione nella emergenza sanitaria territoriale,
per ogni mese di attività: p. 0,20
e) servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato o di sostituzione nella medicina dei servizi territoriali,
per ogni mese di attività corrispondente a 96 ore di attività: p. 0,20
f) servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato, determinato o anche a titolo di sostituzione di medico di assistenza penitenziaria/servizio effettivo in rapporto di convenzionamento con il S.S.N., presso gli Istituti penitenziari,
per ogni mese di attività corrispondente a 96 ore di attività: p. 0,20
g) attività di medico addetto all’assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari sia a tempo indeterminato che di sostituzione per conto del Ministero di Giustizia, ai sensi della L. 9 ottobre 1970, n. 740,
per ogni mese di attività: p. 0,20
h) servizio effettivo nelle attività territoriali programmate
per ogni mese di attività corrispondente a 52 ore: p. 0,10
i) attività medica di assistenza ai turisti organizzata dalle Regioni o dalle Aziende, per ciascun mese complessivo, corrispondente a 96 ore di attività: p. 0,20
j) turni di reperibilità programmata nei servizi territoriali, di continuità dell’assistenza o di emergenza sanitaria territoriale, ai sensi del presente Accordo,
per ogni mese corrispondente a 96 ore di attività: p. 0,05
k) attività, anche in forma di sostituzione, di medico pediatra di libera scelta se svolta con riferimento ad almeno 70 (settanta) utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi,
per ciascun mese complessivo: p. 0,10
l) medico specialista ambulatoriale nella branca di medicina interna; medico generico di ambulatorio ex enti mutualistici; medico generico fiduciario e medico di ambulatorio convenzionato per il servizio di assistenza sanitaria ai naviganti,
per ciascun mese: p. 0,05
m) servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) anche in qualità di Ufficiale Medico di complemento e per un massimo di 12 mesi, svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina,
per ciascun mese p. 0,10
Tale punteggio è elevato a 0,20/mese se il servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) è stato svolto in concomitanza di incarico convenzionale conferito da Azienda sanitaria nell’area della medicina generale e solo per il periodo concomitante con tale incarico;
n) servizio civile volontario espletato per finalità e scopi umanitari o di solidarietà sociale, ai sensi della L. 64/2001, svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina,
per ciascun mese, fino ad un massimo di 12 mesi: p. 0,10
Tale punteggio è elevato a 0,20/mese se il servizio civile è svolto in concomitanza di incarico convenzionale conferito da Azienda sanitaria nell’area della medicina generale e solo per il periodo concomitante con tale incarico;
o) attività di ufficiale medico militare in servizio permanente effettivo, di medico della Polizia di Stato,
per ogni mese di attività: p. 0,20
p) servizio prestato presso aziende termali, (con le modalità di cui all’articolo 8 della Legge
24 ottobre 2000, n. 323) equiparato all’attività di continuità assistenziale,
per ciascun mese complessivo: p. 0,20
q) servizio effettivo, svolto in paesi dell’Unione Europea, riconducibile all’attività di medico di medicina generale di cui al presente Accordo; servizio prestato ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125 e assistenza sanitaria prestata da medici italiani ai sensi del Decreto Ministeriale 1 settembre 1988, n. 430,
per ciascun mese complessivo: p. 0,20
r) attività prestata durante il periodo di affiancamento previsto dalla procedura di ricambio generazionale derivante dalla APP, di cui all’Allegato 10 del presente Accordo:
per ciascun mese complessivo: p. 0,20
Il punteggio è elevato a 0,30 per l’attività nell’ambito della Regione nella cui graduatoria si chiede l’inserimento;
s) attività con incarico temporaneo svolta dai medici di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 nel periodo di frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale
per ciascun mese complessivo, corrispondente a 96 ore di attività: p. 0,10.
2. Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio, tutte le frazioni di mese dell’anno sono sommate. L’eventuale residuo superiore a 15 giorni è valutato come mese intero. I residui non valutati sono sommati alle integrazioni dei titoli di servizio eventualmente presentati negli anni successivi.
3. Relativamente al servizio calcolato su base oraria, per frazione di mese da valutare come mese intero si intende un numero complessivo di ore di attività superiore alla metà. I residui non valutati sono sommati alle integrazioni dei titoli di servizio eventualmente presentati negli anni successivi.
4. Il servizio effettivo indicato dal presente articolo è determinato dalle sole ore di attività svolta ed i periodi di sospensione dall’attività convenzionale non concorrono al computo, ad eccezione del periodo di astensione obbligatoria o anticipata per gravidanza e puerperio.
5. I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività svolte nello stesso periodo, ad eccezione della reperibilità di cui alla lettera j). In caso di servizi concomitanti è valutato quello che comporta il punteggio più alto. Le attività di servizio eventualmente svolte durante il corso di formazione specifica in medicina generale non sono valutabili, fatta eccezione per le attività di cui al comma 1, punto II, lettera s) del presente articolo. Il punteggio per attività di servizio eventualmente svolte durante il corso di specializzazione è alternativo a quello riconosciuto al comma 1, punto I, lettere d) ed e) del presente articolo.
6. A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell’ordine, la minore età, il voto di laurea e l’anzianità di laurea.
7. Non sono valutabili attività che non siano espressamente previste ed elencate dal presente articolo.
ART. 21 – INCOMPATIBILITÀ.
1. Ai sensi del punto 6, comma 3, dell’articolo 48 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’articolo 4, comma 7, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo il medico che:
a) sia titolare di ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, o di altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale, fatto salvo quanto previsto nella norma finale n. 1 e norme transitorie n. 1 e n. 2;
b) eserciti altre attività o sia titolare o compartecipe delle quote di imprese che possano configurare conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale;
c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditato con il S.S.N.;
d) svolga attività di specialista ambulatoriale interno, veterinario ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) o di pediatra di libera scelta;
e) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale in cui esercita attività a ciclo di scelta o attività oraria, fatti salvi gli incarichi di medicina dei servizi territoriali;
f) fruisca del trattamento per invalidità assoluta e permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al Decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
g) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore ovvero operi, a qualsiasi titolo, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private operanti in regime di convenzione o accreditamento con il S.S.N.. È consentito esclusivamente lo svolgimento di attività istituzionale di cui al presente Accordo e secondo modalità definite a livello regionale. Tale incompatibilità opera, limitatamente ai propri assistiti, per i medici che svolgono attività presso gli stabilimenti termali e determina le conseguenti limitazioni del massimale;
h) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’articolo 8- quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
i) sia iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale, fatto salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, o ai corsi di specializzazione di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni o a quanto previsto dalle norme vigenti in materia;
j) fruisca di trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente. Tale incompatibilità non opera nei confronti dei medici che beneficiano delle sole prestazioni delle “quote A e B” del fondo di previdenza generale dell’ENPAM o che fruiscano dell’Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP), di cui all’Allegato 10 del presente Accordo.
2. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 38 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire
nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi.
3. L’incarico di medico del ruolo unico di assistenza primaria è incompatibile con qualsiasi altro rapporto convenzionale ai sensi del presente Accordo. L’incarico per l’emergenza sanitaria territoriale è incompatibile con tutti gli altri rapporti convenzionali di cui al presente Accordo.
4. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 19, deve essere risolta all’atto dell’assegnazione dell’incarico e comunque cessare prima del conferimento dello stesso.
5. Con particolare riferimento alle situazioni aventi riflesso sull’incompatibilità, il medico deve comunicare all’Azienda presso cui opera ogni modifica relativa alla propria condizione professionale, secondo quanto previsto dalla norma finale n. 9 del presente Accordo.
6. La sopravvenuta ed accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Accordo, contestata al medico, comporta i conseguenti provvedimenti previsti dall’articolo 24.
7. La compatibilità dell’attività libero professionale del medico convenzionato è disciplinata
dall’articolo 28 del presente Accordo.
ART. 22 – SOSPENSIONE DAGLI INCARICHI E DALLE ATTIVITÀ CONVENZIONALI.
1. Il medico è sospeso dagli incarichi della medicina generale nei seguenti casi:
a) esecuzione dei provvedimenti di cui all’articolo 25;
b) sospensione dall’Albo professionale;
c) servizio prestato all’estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125;
d) provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dall’autorità giudiziaria;
e) frequenza ad un corso di dottorato di ricerca previa autorizzazione dell’Azienda.
2. Il medico è sospeso dalle attività di medicina generale nei seguenti casi:
a) in caso di malattia o infortunio, per la durata massima di tre anni nell’arco di cinque; per la durata complessiva della inabilità temporanea assoluta, in caso di infortunio o malattia occorsi nello svolgimento della propria attività professionale. Tali condizioni devono essere comunicate dal medico all’Azienda;
b) per documentati motivi assistenziali nei riguardi di familiare con gravi motivi di salute, fino ad un massimo di 3 giorni/turni al mese;
c) incarico di Direttore di Distretto o di altri incarichi organizzativi o di dirigenza che prevedano assunzione di responsabilità ed autonomia gestionale ed organizzativa presso il
S.S.N. o altre pubbliche amministrazioni, per tutta la durata dell’incarico e fino alla cessazione dello stesso. Nel caso di incarico a tempo parziale, la sospensione è anch’essa a tempo parziale;
d) partecipazione, preventivamente autorizzata dall’Azienda, ad iniziative istituzionali a
carattere umanitario o di solidarietà sociale;
e) partecipazione a corsi di formazione diversi da quelli obbligatori di cui all’articolo 26 del presente Accordo, accreditati secondo le disposizioni previste dal X.Xxx. 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano durata superiore a 30 giorni consecutivi e fino alla concorrenza di un limite massimo di 60 giorni all’anno, salvo diversi Accordi regionali, che abbiano come oggetto argomenti di interesse per la medicina generale e che siano preventivamente autorizzati dall’Azienda.
3. Il medico di medicina generale ha diritto di usufruire di sospensione parziale dall’attività convenzionale per periodi non superiori a 18 (diciotto) mesi nell’arco di 5 (cinque) anni nei seguenti casi:
a) allattamento o assistenza a neonati entro i primi 12 mesi di vita;
b) adozione o affido di minore nei primi 12 mesi dall’adozione o affido;
c) assistenza a minori conviventi non autosufficienti;
d) assistenza a familiari, anche temporaneamente conviventi, con inabilità totale e titolari di indennità di accompagnamento.
Su richiesta del medico ad incarico orario che si trovi nella condizione di cui alla lettera a) del presente comma, l'Azienda provvede ad articolare l'attività in orario diurno.
4. Il medico di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta comunica all’Azienda, relativamente a quanto previsto al comma precedente, le modalità e la percentuale di sostituzione.
5. Il medico di medicina generale con incarico orario per gravidanza e puerperio sospende l’attività convenzionale per tutto il periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti. Il medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta per gravidanza e puerperio può richiedere la sospensione totale o parziale dell’attività lavorativa con sostituzione a proprio carico. Per adozione o affido di minore il medico di medicina generale può richiedere la sospensione dall’attività per un periodo di durata pari a quello previsto dall’articolo 26 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
6. Il medico può richiedere la sospensione dall’attività convenzionale per ristoro psico-fisico, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 54, comma 1, e dall’articolo 68, comma 3, per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi nell’arco di un anno con sostituzione a proprio carico per l’attività a ciclo di scelta.
7. La sospensione dall’attività di medicina generale di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 non comporta soluzione di continuità del rapporto convenzionale ai fini della anzianità di servizio.
8. I periodi di sospensione dall’incarico, di cui al comma 1, non sono considerati, a nessun titolo, come attività di servizio convenzionale. I periodi di sospensione dall’incarico, di cui al comma 1, non comportano la erogazione del trattamento economico e previdenziale a carico del S.S.N. per l’intero periodo, fatta eccezione per i medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta che comunque assicurino la disponibilità del proprio studio per l’attività convenzionale, ai quali è riconosciuto il compenso di cui all’articolo 47, comma 2, lettera A, punto I, inclusi i relativi oneri previdenziali ed assicurativi.
9. Nei casi previsti dal presente articolo il medico è sostituito secondo le modalità stabilite dal presente ACN. Nei periodi di sospensione dall’incarico, di cui al comma 1, l’onere della sostituzione è a carico dell’Azienda.
10. Il provvedimento di sospensione dall’incarico convenzionale è disposto dal Direttore Generale
della Azienda sanitaria.
11. Per quanto previsto al comma 2, lettera c), la sospensione dall’attività convenzionale deve essere
comunicata da parte del medico all’Azienda con un preavviso minimo di 15 giorni.
12. Le autorizzazioni di cui al comma 2, lettere d) ed e), sono richieste dal medico 30 giorni prima dell’evento e la risposta della ASL viene fornita entro 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta; in assenza di risposta la richiesta si intende approvata. Il diniego deve essere adeguatamente motivato. Il rispetto dei predetti termini è derogabile esclusivamente nell’ambito di operazioni di protezione civile in caso di calamità naturale.
13. Tranne che per le ipotesi di cui ai commi precedenti e per l’espletamento del mandato parlamentare, amministrativo, ordinistico e sindacale, per ulteriori e motivate richieste di sospensione dall’attività l’Azienda, sentito il Comitato di cui all’articolo 12, si esprime con motivazione sulla richiesta.
ART. 23 – ASSENZE PER INCARICHI ISTITUZIONALI.
1. I medici con mandato parlamentare, i consiglieri regionali, coloro che sono chiamati a svolgere le funzioni pubbliche nelle Giunte regionali o degli altri Enti locali, nonché i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati possono sospendere l’attività convenzionale. In tal caso, i medici a ciclo di scelta si avvalgono, con oneri a proprio carico, della collaborazione professionale di medici retribuiti con compenso orario non inferiore a quanto previsto dall’articolo 36, comma 11.
2. Il compenso è direttamente liquidato al sostituto dalla Azienda che amministra la posizione del titolare.
3. La sostituzione è effettuata ai sensi dell’articolo 36 del presente ACN e non si configura come rapporto di lavoro continuativo.
ART. 24 – CESSAZIONE, REVOCA E DECADENZA DELL’INCARICO CONVENZIONALE.
1. L’incarico cessa per i seguenti motivi:
a) recesso del medico da comunicare alla Azienda con almeno 30 giorni di preavviso in caso di trasferimento e di 60 giorni negli altri casi. Su specifica richiesta dell’interessato l’Azienda, valutate le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti;
b) compimento del 70° anno di età.
2. L’incarico è revocato in caso di provvedimento ai sensi dell’articolo 25 del presente Accordo.
3. L’incarico, nel rispetto del procedimento di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, decade per le seguenti motivazioni:
a) radiazione o cancellazione dall’Albo professionale;
b) omessa o non veritiera dichiarazione, relativamente a fatti, stati e posizione giuridica, che
abbia determinato l’indebito conferimento dell’incarico convenzionale;
c) sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all’articolo 35;
d) incapacità psico-fisica a svolgere l’attività convenzionale, accertata da apposita commissione medico-legale aziendale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della Legge 15 ottobre 1990, n. 295, su disposizione dell’Azienda. Nel caso in cui l’Azienda scelga un componente della commissione tra i medici di cui al presente Accordo, provvede sentito il Comitato aziendale;
e) insorgenza fraudolentemente non dichiarata di causa di incompatibilità di cui all’articolo 21 del presente Accordo;
f) mancato raggiungimento di un numero minimo di assistiti pari a 400 dopo due anni di iscrizione nel medesimo elenco, per il medico che svolge esclusivamente attività a ciclo di scelta e non ha accettato proposte di attività oraria da parte della Azienda. Tale disposizione non si applica durante il periodo di incarico temporaneo di cui all’articolo 34, comma 18 del presente Accordo;
g) l'aver compiuto il periodo massimo di sospensione dall'attività previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a) e dall’articolo 55, comma 1;
h) mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale per i medici di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall’articolo 24, commi 5 e 6, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368;
i) mancato avvio dell’attività a ciclo di scelta o inizio dell’attività oraria da parte del medico del ruolo unico di assistenza primaria, a seguito del conferimento di incarico di cui all’articolo 33.
Nei casi di decadenza, di cui alle lettere b) ed e), il medico può presentare nuova domanda di inclusione nella graduatoria regionale decorsi quattro anni dalla decadenza. Una nuova attribuzione dell’incarico può avvenire solo in un ambito differente da quello detenuto all’atto della cessazione del precedente incarico.
4. Il provvedimento relativo alla risoluzione del rapporto convenzionale è adottato dal Direttore Generale della Azienda
5. In caso di improvvisa cessazione dell’attività del medico titolare l’Azienda informa i cittadini
della necessità di procedere alla scelta di un altro medico.
ART. 25 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.
1. I medici di medicina generale sono tenuti a comportamenti adeguati al proprio ruolo, a una condotta informata a principi di correttezza e rispetto e all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Accordo e dagli Accordi Regionali e Aziendali. Non possono essere oggetto di contestazione a carico del medico le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi, inadempienze di altri operatori o dell'Azienda.
2. Per le infrazioni di minore gravità per le quali sono previste le sanzioni del richiamo verbale o del richiamo scritto è competente il Direttore del Distretto, il quale procede a circostanziare il fatto, anche mediante contatto con il medico, al fine di valutare se proseguire o meno con la contestazione dell’addebito. Nel caso in cui il Direttore di Distretto ritenga che la sanzione da applicare sia più grave di quella del richiamo scritto, entro 20 (venti) giorni dalla notizia del fatto trasmette gli atti all’UPDC dandone contestuale comunicazione all’interessato.
3. Per le infrazioni di maggiore gravità di cui al seguente comma 7, lettera b) l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD), istituito presso ciascuna Azienda, assume la denominazione di Ufficio per i Procedimenti Disciplinari del personale Convenzionato (UPDC) sostituendo un proprio componente con uno in rapporto di convenzionamento di cui al presente Accordo, nominato dal Direttore Generale su una terna di nominativi proposti dal Comitato Aziendale di cui all’articolo 12.
4. Nell’ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l’esposizione chiara e puntuale dei fatti, nel rispetto delle procedure di seguito indicate.
Nel corso dell’istruttoria, il Direttore del Distretto o l’UPDC possono acquisire ulteriori informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.
Le comunicazioni al medico e l’accesso agli atti del procedimento avvengono come di seguito indicato:
c) ogni comunicazione al medico, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata
tramite posta elettronica certificata;
d) il medico ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento, salvo nei casi di atti
sottratti all’accesso ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
e) la sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata e notificata per iscritto
all’interessato.
5. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro irrogazione.
6. In caso di più violazioni compiute con un’unica azione o omissione si applica la sanzione più grave. In caso di medico titolare di più rapporti convenzionali la sanzione riguarda il solo incarico nell’esercizio del quale si è verificata la violazione.
7. I modi e i tempi per l’avvio del procedimento e l’applicazione delle sanzioni sono i seguenti:
a) procedimento per il Direttore del Distretto:
I. il Direttore del Distretto entro 20 (venti) giorni dal momento in cui viene a conoscenza di comportamenti punibili con la sanzione di minor gravità, contesta per iscritto l’addebito al medico e lo convoca, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore e/o di un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale cui l'interessato aderisce o conferisce mandato;
II. entro il termine fissato, il medico convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della propria difesa;
III. in caso di differimento superiore a 10 (dieci) giorni dalla scadenza del preavviso, per impedimento del medico, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il rinvio del termine può essere concesso una volta sola nel corso del procedimento. Qualora il medico non produca alcuna controdeduzione scritta o non si presenti, il Direttore di Distretto dà corso comunque alla valutazione del caso;
IV. il Direttore del Distretto conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione dell’addebito;
b) procedimento per l’UPDC:
I. l’UPDC con immediatezza, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione da parte del Direttore del Distretto, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale cui l'interessato aderisce o conferisce mandato;
II. in caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il medico può formulare istanza motivata di differimento dell'audizione a sua difesa con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Il rinvio del termine può essere concesso una sola volta nel corso del procedimento. Qualora il medico non produca alcuna controdeduzione scritta o non si presenti, l’UPDC dà corso comunque alla valutazione del caso;
III. le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare sono assunte dal Direttore Generale entro 120 (centoventi) giorni dalla contestazione dell’addebito.
IV. l'atto di contestazione e il provvedimento finale del procedimento, con allegata la relativa documentazione, compreso l'eventuale deliberato, sono inviate all'Ordine provinciale d'iscrizione del medico, ai fini di cui all'art. 8, comma 3, del D.L.vo n. 502/92 e s.m.i.
8. Nelle procedure di cui al presente articolo il Direttore di Distretto può essere sostituito dal Direttore di Dipartimento, se previsto dalla normativa regionale.
9. Le violazioni di cui al presente articolo danno luogo all’applicazione di sanzioni, avuto riguardo
ai seguenti criteri:
− intenzionalità del comportamento, negligenza, imprudenza, tenuto conto anche della
prevedibilità dell’evento;
− rilevanza della infrazione e dell’inosservanza delle disposizioni contrattuali;
− disservizio provocato;
− occasionalità o ripetitività dell’infrazione;
− recidiva di sanzioni disciplinari nel biennio precedente.
10. Le violazioni di minore gravità danno luogo all'applicazione del richiamo verbale e, per il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo verbale, al richiamo scritto da parte del Direttore di Distretto.
11. Le violazioni di maggiore gravità danno luogo alle seguenti sanzioni da parte dell’UPDC:
a) sanzione pecuniaria, di importo non inferiore al 10% e non superiore al 20% della retribuzione corrisposta nel mese precedente, per la durata massima di cinque mesi per infrazioni gravi e per il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo scritto;
b) sospensione dall’incarico per durata non inferiore a 1 mese e non superiore a 6 mesi per infrazioni di maggior gravità rispetto alla lettera precedente e per recidiva di infrazioni che hanno comportato la riduzione del trattamento economico;
c) revoca dell’incarico con preavviso per infrazioni particolarmente gravi, per fatti illeciti di rilevanza penale e per recidiva di infrazioni che hanno comportato la sospensione dall’incarico. Comportano, in ogni caso, la revoca con preavviso le seguenti violazioni:
– mancato rispetto delle norme contrattuali in materia di espletamento di attività libero professionale;
– accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, per prestazioni previste dagli Accordi rese ai propri assistiti o agli utenti;
– mancato rispetto delle norme in tema di incompatibilità in costanza di incarico, ad
esclusione della fattispecie prevista dall’articolo 24, comma 3, lettera e).
d) revoca dell’incarico senza preavviso per infrazioni relative agli obblighi deontologici, legali e convenzionali o per fatti illeciti di rilevanza penale, di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l’Azienda e da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.
12. Al medico non può essere conferito un nuovo incarico convenzionale ai sensi del presente ACN in caso di revoca dell’incarico convenzionale:
– per condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
– per responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per delitti commessi al di fuori dell’attività di medico convenzionato e non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro ma che per la loro specifica gravità non siano compatibili con la prosecuzione del suddetto rapporto;
– senza preavviso, di cui al comma 11, lettera d), salvo il venir meno dei presupposti di adozione del provvedimento stesso di revoca.
13. Negli altri casi di revoca, il medico può presentare nuova domanda di inclusione nella graduatoria regionale decorsi due anni dalla cessazione. Una nuova attribuzione dell’incarico
può avvenire solo in un ambito differente da quello detenuto all’atto della revoca per motivi
disciplinari.
14. Per le fattispecie di cui al comma 11, lettere c) e d), il procedimento prosegue anche in caso di sopravvenuta cessazione del rapporto di convenzionamento del medico con l’Azienda.
15. La violazione dei termini stabiliti nel presente articolo comporta, nel caso in cui la responsabilità sia dell’Azienda, la decadenza dall’azione disciplinare e, nel caso in cui la responsabilità sia del medico di medicina generale, la decadenza dall’esercizio del diritto di difesa.
16. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del Codice di Procedura Civile.
ART. 26 – FORMAZIONE CONTINUA (ECM).
1. La formazione professionale continua per il medico di medicina generale riguarda la crescita culturale e professionale dello stesso, le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome e nel rispetto della programmazione regionale ed aziendale.
2. Le Aziende sanitarie adottano il Piano di Formazione Aziendale (PFA) con il supporto delle strutture e con il contributo degli organi preposti alla formazione continua e del Comitato di cui all’articolo 12 del presente Accordo.
3. Il PFA è costruito sulla base:
- dei bisogni formativi dei medici evidenziati dai dossier formativi;
- dell'analisi della situazione esistente;
- degli indirizzi derivanti dal Piano strategico aziendale, dai Piani sanitari e formativi regionali e nazionali e dai programmi di collaborazione con le Università.
In particolare, per le attività rivolte anche alla medicina generale, il PFA tiene conto:
- degli indirizzi derivanti dai Piani di Formazione Nazionali e Regionali;
- delle necessità formative derivanti dai programmi di integrazione ospedale-territorio;
- delle necessità formative derivanti dall’applicazione degli Accordi regionali e aziendali;
- delle necessità formative derivanti da disposizioni normative.
4. Le Regioni, sulla base di specifici Accordi regionali, possono dotarsi di appositi Centri Formativi Regionali per la medicina generale.
5. La formazione continua avviene attraverso iniziative di formazione e apprendimento utilizzabili ai fini dell’ECM, tramite formazione residenziale, Formazione a Distanza (FAD), attività di formazione sul campo incluse le attività di ricerca e sperimentazione, autoformazione entro il limite previsto dalla normativa vigente, ecc., che danno luogo a crediti formativi quantificati in base agli Accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome e agli indirizzi della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
6. Le iniziative regionali ed aziendali di formazione e apprendimento utilizzabili ai fini dell’ECM garantiscono almeno il 50% e possono valere fino al 70% del debito formativo annuale. Le Regioni e le Aziende pubblicano sui propri siti istituzionali entro il 30 giugno di ogni anno gli eventi ECM che intendono organizzare nell’anno, al fine di permettere ai medici di poter completare l’acquisizione dei crediti formativi previsti, anche in applicazione del successivo comma 10.
7. Nel caso in cui le iniziative di cui al comma 6 vengano effettuate con formazione residenziale, si svolgono di norma il sabato mattina nel limite di 40 ore annue, secondo le modalità definite dagli Accordi regionali e la partecipazione rientra nei compiti retribuiti e prevede l’eventuale sostituzione del medico a carico dell’Azienda.
8. L’Azienda, sentito il Comitato aziendale, definisce l’obbligatorietà dei corsi del presente articolo.
9. Il medico che non frequenti per due anni consecutivi le iniziative obbligatorie di formazione e
apprendimento utilizzabili ai fini dell’ECM è soggetto, salvo giustificati motivi, all’attivazione
delle procedure disciplinari di cui all’articolo 25 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità dell'assenza.
10. Il medico di medicina generale ha facoltà di partecipare a proprie spese a iniziative di formazione e apprendimento di cui al comma 5, non organizzate né gestite direttamente dalla Regione o dalle Aziende, ma comunque svolte da soggetti accreditati ed attinenti alle tematiche della medicina generale, fino alla concorrenza del 30% / 50% utile al completamento dei crediti previsti per l’aggiornamento; in ogni caso la partecipazione a tali corsi non può comportare oneri a carico dell’Azienda.
ART. 27 – ATTIVITÀ DIDATTICA.
1. Le Regioni, le Aziende, le Università e gli Ordini dei medici possono promuovere attività di ricerca e sperimentazione in collaborazione con i medici di medicina generale.
2. Gli Accordi Integrativi Regionali definiscono:
a) il fabbisogno regionale di animatori di formazione, da individuarsi tra i medici di medicina generale, per la realizzazione della formazione continua di cui al precedente articolo, nonché l’attuazione di corsi di formazione per gli stessi animatori, articolati sulla base di un progetto formativo specifico. Gli stessi Accordi possono definire criteri di riconoscimento di attestati di idoneità conseguiti in altri corsi di formazione specifica;
b) la creazione di un elenco regionale di animatori di formazione, con idoneità acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi tra i medici di medicina generale, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità già acquisiti in corsi validati dalla Regione;
c) il fabbisogno regionale di docenti di medicina generale per i corsi di formazione continua di cui all’articolo precedente, nonché i criteri per la individuazione dei docenti di medicina generale da inserire in apposito elenco sulla base del loro curriculum formativo;
d) la promozione di attività di sperimentazione e ricerca, anche in collaborazione con le Università.
3. Le Regioni possono organizzare specifici corsi di formazione per i medici di medicina generale che svolgono attività didattica (animatori di formazione, docenti, tutor) e regolamentare l’iscrizione degli stessi medici “esperti” in formazione in uno specifico elenco.
4. Le attività didattiche di cui al presente articolo non possono determinare oneri derivanti dal presente Accordo e non comportano riduzione del massimale individuale.
ART. 28 – LIBERA PROFESSIONE.
1. Il medico di medicina generale, al di fuori degli obblighi e delle funzioni previste dal presente Accordo, può svolgere attività libero professionale purché lo svolgimento di tale attività non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dei propri compiti convenzionali, ivi compresi quelli riferiti alla sua attività all’interno della AFT. Nel caso di cui alla lettera b) del successivo comma 3, il medico di medicina generale dà comunicazione all’Azienda sulla tipologia e le caratteristiche della stessa.
2. Il medico di medicina generale ad incarico orario può esercitare la libera professione al di fuori degli orari di servizio.
3. Il medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta può svolgere attività libero- professionale:
a) a carattere occasionale, su richiesta del cittadino, al di fuori degli orari della propria attività convenzionale. Lo svolgimento di tale attività non comporta riduzione del massimale di scelte;
b) strutturata, se espletata in forma organizzata e continuativa, con impegno settimanale definito, al di fuori degli orari della propria attività convenzionale. L'esercizio di tale attività non comporta riduzione del massimale qualora sia espletata all’interno delle seguenti fasce:
– fino a 1.000 assistiti, 18 ore;
– da 1.001 assistiti a 1.200 assistiti, 12 ore;
– da 1.201 assistiti a 1.500 assistiti, 8 ore;
– oltre 1.500 assistiti, 5 ore.
In ogni caso la eventuale riduzione del massimale per lo svolgimento di libera professione strutturata non può essere inferiore al rapporto ottimale di cui all'articolo 32. Lo svolgimento di detta attività è subordinato all’espletamento dell’attività istituzionale del medico all’interno della AFT;
c) nell’ambito degli Accordi Attuativi Aziendali, in forma organizzata e continuativa, al di fuori degli orari di attività convenzionale, per specifiche attività definite dall’Azienda anche con soggetti terzi.
4. Il medico del ruolo unico di assistenza primaria con attività di 24 ore settimanali che svolga concomitante attività a ciclo di scelta fino alla concorrenza di 650 assistiti può svolgere attività libero-professionale strutturata fino ad un massimo di 8 ore settimanali.
5. Il medico a ciclo di scelta non può svolgere in libera professione attività già previste dal presente Accordo e dagli accordi decentrati in favore dei propri assistiti. Fanno eccezione, a titolo esemplificativo, alcune prestazioni tra cui:
a) prestazioni professionali anche comportanti l’impiego di supporti tecnologici e strumentali, diagnostici e terapeutici, non comprese tra le prestazioni aggiuntive di cui all’Allegato 5 o tra quelle retribuite in base a percorsi assistenziali previsti da Accordi regionali o aziendali stipulati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
b) prestazioni richieste e prestate nelle fasce orarie notturne, il sabato ed i festivi;
c) prestazioni specialistiche inerenti la specializzazione posseduta;
d) prestazioni concernenti discipline cliniche predeterminate dall’interessato e delle quali l’assistito sia portato preventivamente a conoscenza.
6. Il medico a ciclo di scelta che non intenda esercitare attività aggiuntive non obbligatorie previste da Accordi regionali o aziendali non può esercitare le stesse attività in regime libero- professionale.
7. Il medico incaricato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 o dell’articolo 12, comma 3, del
D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, non può esercitare attività libero professionale, fatta salva l’attività certificativa prevista dalla normativa vigente nei confronti dei propri assistiti nonché le visite occasionali riferite ai non residenti e l’assistenza ai turisti.
8. Nell’ambito dell’attività libero professionale il medico può svolgere attività in favore dei fondi
integrativi di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i..
TITOLO II – ATTIVITÀ DELLA MEDICINA GENERALE CAPO I – RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA
ART. 29 – CARATTERISTICHE GENERALI DELLE AGGREGAZIONI FUNZIONALI TERRITORIALI (AFT).
1. Le AFT, di cui all’articolo 1 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modificazioni, nella
L. 8 novembre 2012, n. 189, sono forme organizzative monoprofessionali che perseguono obiettivi di salute e di attività definiti dall’Azienda, secondo un modello-tipo coerente con i contenuti dell'ACN e definito dalla Regione.
2. Le AFT condividono percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, secondo quanto previsto all’articolo 8 del presente Accordo.
3. La AFT garantisce l’assistenza per l’intero arco della giornata e per sette giorni alla settimana ad una popolazione non superiore a 30.000 abitanti, fermo restando le esigenze legate alle aree ad alta densità abitativa, ed è costituita da medici del ruolo unico di assistenza primaria operanti sia a ciclo di scelta che su base oraria.
4. L’istituzione della AFT garantisce la diffusione capillare dei presidi dei medici del ruolo unico di assistenza primaria nell’ambito dei modelli organizzativi regionali.
5. La AFT è priva di personalità giuridica. I medici partecipanti possono essere supportati sia per l’acquisizione che per la gestione dei relativi fattori produttivi da società di servizi, anche cooperative; in ogni caso dette società di servizi non possono fornire prestazioni mediche proprie del medico di medicina generale regolamentate dal presente Accordo e dagli accordi decentrati.
6. I compiti essenziali della AFT sono:
a) assicurare l’erogazione a tutti i cittadini che ad essa afferiscono dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza (LEA), nonché l’assistenza ai turisti ai sensi dell’articolo 46;
b) realizzare nel territorio la continuità dell’assistenza, estesa all’intero arco della giornata e
per sette giorni alla settimana, per garantire una effettiva presa in carico dell’utente;
c) garantire la continuità dell’assistenza anche mediante l’utilizzo della ricetta elettronica dematerializzata, del fascicolo sanitario elettronico (FSE) e il continuo aggiornamento della scheda sanitaria individuale informatizzata.
7. La AFT realizza i compiti di cui al precedente comma, secondo il modello organizzativo regionale, in pieno raccordo con la forma organizzativa multiprofessionale di riferimento, alla quale la AFT e i suoi componenti si collegano funzionalmente, integrando il team multiprofessionale per la gestione dei casi complessi e per specifici programmi di attività.
8. I medici del ruolo unico di assistenza primaria, oltre ad esercitare l’attività convenzionale nei confronti dei propri assistiti, contribuiscono alla promozione della medicina di iniziativa, ed in particolare operano per:
a) garantire una effettiva presa in carico degli assistiti a partire, in particolare, dai pazienti cronici con bisogni assistenziali complessi di tutte le età. A tal fine e con riferimento specifico
a questa tipologia di assistiti attivano l’integrazione con gli altri servizi sanitari di secondo e
terzo livello, con diritto all’accesso in ospedale dei medici convenzionati;
b) contribuire all’integrazione fra assistenza sanitaria e assistenza sociale a partire dall’assistenza domiciliare e residenziale in raccordo con le strutture territoriali di riferimento e in sinergia con i diversi soggetti istituzionali e con i poli della rete di assistenza.
9. I medici del ruolo unico di assistenza primaria sono funzionalmente connessi tra loro mediante una struttura informatico-telematica di collegamento tra le schede sanitarie individuali degli assistiti che consenta, nel rispetto della normativa sulla privacy e della sicurezza nella gestione dei dati, l’accesso di ogni medico della AFT ad informazioni cliniche degli assistiti degli altri medici operanti nella medesima AFT per una efficace presa in carico e garanzia di continuità delle cure.
10. L’Accordo integrativo Regionale può integrare compiti e funzioni delle AFT, in attuazione di quanto stabilito dalla programmazione regionale, implementando modelli correlati al grado di complessità della presa in carico assicurata alla popolazione di riferimento.
11. Le attività, gli obiettivi ed i livelli di performance della AFT sono parte integrante del programma delle attività territoriali di cui alla all’articolo 3-quater, comma 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502. La valutazione dei risultati raggiunti dalla AFT, secondo indicatori stabiliti negli Accordi Integrativi Regionali, costituisce un elemento per l’erogazione delle parti variabili del trattamento economico dei medici componenti la stessa AFT.
12. Il funzionamento interno della AFT è disciplinato da un apposito regolamento definito nel Comitato aziendale.
ART. 30 – IL REFERENTE DI AFT.
1. I medici componenti la AFT individuano al loro interno, con modalità definite nel regolamento di funzionamento di cui all’articolo 29, comma 12, un referente ed il suo sostituto. I medici proposti devono essere disponibili a svolgere tale funzione, garantendone la continuità per la durata prevista. Gli Accordi Integrativi Regionali disciplinano la durata del mandato e le modalità di svolgimento. Tale funzione non incide sull’incarico convenzionale in essere.
2. Il referente si occupa, per la parte che riguarda la AFT, dell’integrazione dei servizi e dei percorsi assistenziali volti a garantire continuità dell’assistenza con gli altri servizi aziendali, incluso il raccordo funzionale con la forma organizzativa multiprofessionale di riferimento.
3. Il referente coordina altresì l’attività dei medici componenti della AFT allo scopo di garantire la
continuità della assistenza per tutto l’arco della giornata e per tutti i giorni della settimana.
4. Il referente predispone annualmente la relazione dell’attività svolta dalla AFT per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, sulla base di indicatori di processo e di risultato concordati con l’Azienda.
5. Il referente collabora con l’Azienda, in particolare con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), per risolvere disservizi inerenti alla AFT a seguito di segnalazioni.
6. Al referente è riconosciuto un compenso commisurato alle funzioni assegnate e ai risultati ottenuti. Gli Accordi Integrativi Regionali definiscono l’entità della remunerazione destinata alla funzione di “referente”, il cui onere è finanziato con risorse attinte preventivamente dal fondo di cui all’articolo 47, comma 2, lettera B, punto II.
7. Il Direttore Generale dell’Azienda ratifica la designazione e valuta annualmente il referente di AFT in relazione ai compiti di cui al presente articolo. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui all'articolo 29, comma 11 del presente Accordo e sentiti i componenti della AFT, ovvero su richiesta dei componenti della AFT secondo quanto previsto dal regolamento di funzionamento di cui all'articolo 29, comma 12 del presente Accordo, il Direttore Generale dell'Azienda può procedere, anche prima della scadenza, al subentro del sostituto nella funzione fino alla nuova designazione ai sensi del precedente comma 1.
8. Tra i referenti di AFT del Distretto è individuato il rappresentante dei medici di medicina generale componente di diritto dell'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali.
9. L’attuazione di quanto previsto dal presente articolo è demandata al regolamento di
funzionamento di cui all’articolo 29, comma 12 del presente Accordo.
ART. 31 – RUOLO UNICO DEL MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA.
1. Dall’entrata in vigore del presente Accordo i medici già titolari di incarico di:
a) Assistenza Primaria;
b) Continuità Assistenziale;
assumono la denominazione di medici del ruolo unico di assistenza primaria.
2. Il ruolo unico di assistenza primaria di cui D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 prevede che i medici del ruolo unico di assistenza primaria svolgano attività professionale a ciclo di scelta e/o su base oraria, operando nelle AFT e nelle forme organizzative multiprofessionali (UCCP) come disciplinato dal presente Accordo.
3. Ai medici del ruolo unico di assistenza primaria operanti a rapporto orario a tempo indeterminato nelle AFT è consentita l’iscrizione negli elenchi di scelta a seguito del conferimento di incarico secondo le procedure di cui all’articolo 34. Ai medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta operanti a tempo indeterminato nelle AFT è consentita l’attribuzione di incarico orario secondo le procedure di cui all’articolo 34.
4. All’entrata in vigore del presente Accordo i medici già titolari di concomitanti incarichi di cui al comma 1, lettere a) e b) confluiscono nel ruolo unico dell’Azienda dove svolgono attività a ciclo di scelta. Resta in capo alle singole Aziende la gestione dei distinti incarichi convenzionali.
ART. 32 – RAPPORTO OTTIMALE E CARENZA ASSISTENZIALE.
1. Il rapporto ottimale dei medici del ruolo unico di assistenza primaria, già definito ai sensi dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., prevede per l’attività a ciclo di scelta un medico ogni 1.000 abitanti residenti (1:1.000) o frazione di 1.000 superiore a 500 e per l’attività oraria un medico/24 ore ogni 5.000 abitanti residenti (1:5.000).
2. Gli Accordi Integrativi Regionali determinano per ambiti territoriali o per l'intero territorio regionale i valori del rapporto ottimale dei medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta, con possibile variazione in aumento fino al 30%, e a rapporto orario, con possibile variazione in diminuzione o in aumento fino al 30%.
Tali Accordi possono indicare per ambiti territoriali o per l'intero territorio regionale rapporti ottimali diversi, tenuto conto, in particolare, delle caratteristiche demografiche, anche con riferimento a territori a bassa densità abitativa, delle peculiarità geografiche del territorio e dell’offerta assistenziale.
3. Nei Comuni comprendenti più Aziende, per la determinazione del rapporto ottimale, si fa riferimento alla popolazione complessiva residente nel Comune.
4. L’ambito territoriale di iscrizione del medico, ai fini dell’esercizio della scelta da parte del cittadino e della apertura degli studi medici, è costituito, sulla base di determinazioni regionali, da uno o più Comuni con popolazione di almeno 7.000 abitanti; per particolari situazioni possono essere individuati ambiti territoriali con popolazione minore di 7.000 ma comunque non inferiore a 5.000 unità. Il medico operante in un Comune comprendente più Aziende è iscritto nell’elenco di una sola Azienda. In caso di modifica di ambito territoriale, il medico conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, nel rispetto del diritto di scelta degli assistiti.
5. La AFT è l’articolazione organizzativa di riferimento da considerare per la valutazione del fabbisogno assistenziale.
6. In tutti i Comuni, Circoscrizioni e località con un numero di abitanti superiore al 50% del valore utilizzato nella determinazione del rapporto ottimale di cui al comma 2 deve essere comunque assicurata l’assistenza ambulatoriale. Le procedure per l’applicazione del rapporto ottimale per i medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta sono definite secondo quanto previsto dall’Allegato 11 del presente Accordo.
7. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, nell’ambito degli Accordi Integrativi Regionali possono essere individuate specifiche e peculiari modalità di determinazione degli ambiti da definirsi e dichiararsi carenti, anche sulla base del numero medio di assistiti in carico ai medici già inseriti e della effettiva capacità ricettiva del relativo ambito territoriale e previo parere del Comitato aziendale di cui all’articolo 12.
8. Qualora si determini una carenza ai sensi dei commi precedenti, l’Azienda provvede:
A. PER CARENZA DI MEDICI A CICLO DI SCELTA
attuando la procedura di mobilità interna di medici appartenenti ad ambiti territoriali diversi operanti nella medesima AFT, purché inseriti nel medesimo elenco di scelta da almeno 2 (due) anni. La zona resasi carente a seguito della procedura di mobilità è pubblicata secondo quanto previsto dall’articolo 33.
B. PER CARENZA DI MEDICI AD ATTIVITÀ ORARIA, tenendo conto del seguente ordine di priorità:
I. medici già operanti nella AFT disponibili all’ampliamento di attività oraria nel limite del
massimale orario;
II. medici a ciclo di scelta, nel limite di quanto stabilito all’articolo 38, comma 7, già operanti nella AFT;
III. riconduzione all’unicità del rapporto di lavoro dei medici di cui all’articolo 31, comma 4.
Nell'ambito delle categorie di cui alle lettere A e B i medici disponibili sono graduati nell'ordine della maggiore anzianità di incarico a tempo indeterminato e della minore età.
9. Espletate le procedure di cui ai commi precedenti, l’Azienda procede all’inserimento di medici ai
sensi dell’articolo 33.
ART. 33 – ASSEGNAZIONE DI INCARICHI E INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE.
1. L’Azienda, in attuazione di quanto previsto all’articolo 32, comma 9, procede all’assegnazione di incarichi ad attività oraria e/o a ciclo di scelta. In caso di assegnazione di incarico a ciclo di scelta, il medico ha l’obbligo di apertura dello studio nel Comune, nella località o nella sede indicata. In caso di assegnazione di incarico ad attività oraria, lo stesso deve essere previsto per almeno 24 ore settimanali.
2. La disponibilità di incarichi è resa nota tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Possono concorrere al conferimento di incarichi i medici del ruolo unico di assistenza primaria già titolari di incarico a tempo indeterminato, i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso, i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale ed i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, secondo le procedure di cui all’articolo 34.
4. Espletate le procedure di cui all’articolo 34, il Direttore Generale conferisce l’incarico a tempo indeterminato ovvero l’incarico temporaneo ai medici di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 o a quelli di cui all’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, precisando che il medico dovrà operare nella AFT o nella forma organizzativa multiprofessionale di assegnazione. In caso di disponibilità di più incarichi nel medesimo ambito territoriale afferenti a diverse AFT, l'Azienda individua l'AFT di assegnazione tenendo conto delle preferenze eventualmente espresse dall'interessato. Il medico, entro il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di incarico, a pena di decadenza, deve:
a) aprire nell’ambito territoriale assegnatogli, tenuto conto delle prescrizioni di cui all’articolo 34, comma 3, uno studio professionale secondo i requisiti di cui all’articolo 35 e darne comunicazione alla Azienda;
b) trasferire la residenza o eleggere il domicilio nella zona assegnatagli, se risiede in altro Comune;
c) comunicare l’Ordine professionale provinciale di iscrizione.
5. L’Azienda, avuto riguardo a difficoltà connesse all’apertura dello studio, può consentire
proroghe al termine di cui al comma 4 entro il limite massimo di ulteriori 60 (sessanta) giorni.
6. Al fine di agevolare l'inserimento del medico e per garantire l'assistenza nell'ambito territoriale assegnatogli, il medico, qualora l'Azienda metta a disposizione un ambulatorio ai sensi del successivo comma 10, a pena di decadenza deve avviare l'attività professionale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di incarico, fatto salvo il rispetto dei termini di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a) del presente Accordo. È fatta salva la possibilità di non utilizzare l'ambulatorio reso disponibile dall'Azienda aprendo, nel medesimo termine, il proprio studio professionale. Il medico può trasferire successivamente il proprio studio in altra sede, senza interruzioni dell'assistenza e nel rispetto delle eventuali prescrizioni ricevute all'atto dell'assegnazione dell'incarico.
7. Il medico comunica l’avvenuta apertura dello studio entro il termine di cui al comma 4, fatto salvo quanto previsto al comma 5, ovvero entro il termine di cui al comma 6. Entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione l’Azienda procede alla verifica dell’idoneità dello studio in rapporto ai requisiti di cui all’articolo 35 e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se necessario, un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per eseguire gli adeguamenti prescritti. Trascorso inutilmente tale termine il medico decade dall’incarico.
8. L’incarico si intende definitivamente conferito, ai fini della decorrenza dell’iscrizione nell’elenco e della autorizzazione ad acquisire le scelte degli assistiti, con la comunicazione della Azienda attestante l'idoneità dello studio oppure alla scadenza del termine dei 15 (quindici) giorni di cui al comma precedente, qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di idoneità. È fatta comunque salva la facoltà della Azienda di verificare in qualsiasi momento l’idoneità dello studio. Gli effetti giuridici ed economici dell’incarico di ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria decorrono dalla data indicata nel provvedimento del conferimento dell’incarico.
9. Al medico, al quale sia stato definitivamente conferito l’incarico ai sensi del presente articolo, è fatto divieto di esercitare attività convenzionali ai sensi del presente Accordo in studi professionali collocati fuori dall’ambito territoriale nel cui elenco egli è iscritto. Per il valore di diffusione capillare e per il miglioramento della qualità dell’assistenza, può essere autorizzata l’apertura di più studi secondo le procedure previste dal precedente comma 7.
10. L’Azienda, per le finalità di cui al comma 6, può consentire l’utilizzazione di un ambulatorio eventualmente disponibile. L’ammontare e le modalità di compensazione delle spese per l’uso, comprese le spese per il suo utilizzo, sono definite a livello aziendale.
11. Il medico che instaura un rapporto convenzionale a seguito delle procedure del presente articolo può svolgere attività convenzionale in una sola Azienda.
12. Il Direttore Generale conferisce l’incarico a tempo indeterminato ai medici di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 o a quelli di cui all’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, con decorrenza dalla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, previa acquisizione dell’autocertificazione del titolo.
13. Il medico incaricato APP, all’atto del pensionamento definitivo ovvero della cessazione del rapporto per qualsiasi causa del medico titolare, è iscritto nell’elenco relativo al medesimo ambito territoriale del titolare cessato subentrando nel rapporto convenzionale.
ART. 34 – PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI.
1. Entro la fine di marzo di ogni anno ciascuna Regione, o il soggetto da questa individuato, pubblica sul Bollettino Ufficiale l’elenco degli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 32.
2. In sede di pubblicazione degli incarichi, fermo restando l’ambito di iscrizione negli elenchi di scelta del medico, l’Azienda può indicare la zona in cui deve essere comunque assicurata l’assistenza ambulatoriale.
3. L’indicazione di cui al comma precedente costituisce vincolo alla apertura di uno studio nella zona indicata, vincolo che si protrae per un periodo di anni 3 (tre) dall’iscrizione nell’elenco, trascorso il quale il medico può chiedere all’Azienda di rimuovere tale vincolo, in caso di pubblicazione di una nuova zona carente nel medesimo ambito territoriale. Al momento del rilevamento della zona carente, l’Azienda, sentito il medico interessato, indica la sede lasciata vacante come sede di pubblicazione della nuova zona carente. Lo spostamento dello studio può avvenire esclusivamente con l’inizio dell’attività convenzionale del nuovo inserito.
4. Gli aspiranti, entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano alla Regione, o al soggetto da questa individuato, domanda di assegnazione, con apposizione del bollo secondo la normativa vigente, per uno o più incarichi vacanti.
5. Possono concorrere al conferimento degli incarichi:
a) per trasferimento:
i) relativamente ad incarichi di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta, i medici titolari di incarico a tempo indeterminato del ruolo unico a ciclo di scelta iscritti da almeno due anni in un elenco della Regione che pubblica l'avviso e quelli iscritti in un elenco di altra Regione da almeno quattro anni, che al momento di attribuzione dell’incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del SSN, eccezion fatta per l’attività del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria. Ai fini del computo del suddetto requisito è valutata la titolarità di incarico di assistenza primaria ai sensi dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo degli incarichi disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. Il trasferimento può avvenire anche in caso di disponibilità di un solo incarico;
ii) relativamente ad incarichi di ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria, i medici titolari di incarico a tempo indeterminato del ruolo unico ad attività oraria da almeno 2 anni in un’Azienda della Regione che pubblica l'avviso e quelli titolari in un’Azienda di altra Regione da almeno 3 anni che al momento di attribuzione dell’incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del SSN, eccezion fatta per i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta con un carico inferiore a 650 assistiti. Ai fini del computo del suddetto requisito è valutata la titolarità di incarico di continuità assistenziale ai sensi dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza della metà degli incarichi disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto può essere esercitato il diritto di trasferimento;
b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso;
c) i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale, autocertificandone il possesso all’atto della presentazione della domanda di cui al comma 4.
6. I medici già titolari d’incarico del ruolo unico di assistenza primaria a tempo indeterminato
possono concorrere all’assegnazione solo per trasferimento.
7. I medici di cui al comma 5, lettera a), punto i), sono graduati in base all'anzianità di incarico a tempo indeterminato di medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta / assistenza primaria, detratti i periodi di eventuale sospensione dall’incarico di cui all’articolo 22, comma 1. I medici di cui al comma 5, lettera a), punto ii) sono graduati in base all'anzianità di incarico a tempo indeterminato di medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria / continuità assistenziale, detratti i periodi di eventuale sospensione dall’incarico di cui all’articolo 22, comma 1.
8. I medici di cui al comma 5, lettera b), sono graduati nell’ordine risultante dai seguenti criteri:
a) punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all’articolo 19;
b) punti 5 a coloro che nell’ambito territoriale dichiarato carente (per attività a ciclo di scelta) o nell’Azienda nella quale è vacante l’incarico ad attività oraria per il quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino al conferimento dell’incarico;
c) punti 20 ai medici residenti nell’ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino al conferimento dell’incarico.
9. I medici di cui al comma 5, lettera c), sono graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell’anzianità di laurea.
10. In caso di pari posizione in graduatoria, i medici di cui al comma 5, lettere a) e b), sono graduati
nell’ordine della minore età, del voto di laurea e della anzianità di laurea.
11. Le graduatorie per l’assegnazione degli incarichi vacanti sono formulate sulla base dell’anzianità, dei relativi punteggi e criteri indicati, con la precisazione, per ciascun nominativo, degli incarichi per cui concorre.
12. La Regione, o il soggetto da questa individuato, interpella i medici di cui al comma 5, lettera a), e, successivamente, i medici di cui al comma 5, lettera b), sulla base delle percentuali di riserva di cui ai successivi commi ed infine i medici di cui al comma 5, lettera c), con priorità di interpello per i residenti nell'ambito carente (per attività a ciclo di scelta), nell’Azienda, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione.
13. Per l’assegnazione degli incarichi di cui al comma 5, lettera b), le Regioni riservano una percentuale, calcolata a livello regionale e distinta per incarichi a ciclo di scelta ed incarichi ad attività oraria, come di seguito indicato:
a) 80% a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale;
b) 20% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente al titolo di formazione specifica in medicina generale.
14. Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad una delle riserve
di cui al comma precedente, gli stessi vengono assegnati all’altra.
15. Gli aspiranti all’assegnazione degli incarichi possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di cui al comma 13, fatto salvo il disposto di cui al precedente comma 14, e dichiarano nella domanda la riserva per la quale intendono concorrere.
16. I quozienti frazionali derivanti dall’applicazione delle percentuali di riserva di cui al comma 13 sono approssimati alla unità più vicina. In caso di quoziente frazionale pari per entrambe le riserve, il relativo posto viene assegnato alla riserva più bassa.
17. Espletate le procedure di cui ai commi precedenti, qualora uno o più incarichi rimangano vacanti, la Regione o il soggetto da questa individuato, predispone specifica comunicazione inerente la disponibilità degli incarichi sul proprio sito istituzionale e chiede la pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC, da effettuarsi entro il medesimo anno, al fine di favorire la partecipazione di tutti i medici interessati. La Regione rende altresì evidente sul proprio sito la data di pubblicazione da parte della SISAC da cui decorre il termine di 20 (venti) giorni per la presentazione delle domande, in bollo, da parte dei medici, purché non titolari di altro incarico a tempo indeterminato analogo a quello per il quale concorre.
La Regione, o il soggetto da questa individuato, procede alla valutazione delle domande pervenute secondo il seguente ordine di priorità:
a) medici inseriti nelle graduatorie di altre Regioni;
b) medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale.
I candidati di cui alla lettera a) sono graduati sulla base del punteggio già attribuito nella vigente graduatoria di provenienza ed in caso di pari punteggio prevalgono, nell'ordine, la minore età, il voto di laurea e l'anzianità di laurea. I candidati di cui alla lettera b) sono graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i medici residenti nell'ambito carente (per attività a ciclo di scelta), nell’Azienda, successivamente nella Regione e da ultimo fuori Regione.
18. In caso di mancata assegnazione degli incarichi sulla base delle procedure di cui ai commi precedenti possono concorrere al conferimento i medici di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Successivamente, gli eventuali incarichi rimasti vacanti sono attribuiti ai medici ai sensi
dell’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge
25 giugno 2019, n. 60.
I medici in formazione, entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione dell’elenco degli incarichi ancora vacanti, possono presentare domanda di assegnazione, secondo le modalità di cui al precedente comma 4, esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale.
19. I medici di cui al comma 18 sono graduati, nel rispetto dell’annualità di frequenza del corso (terza, seconda, prima), a partire dalla data di effettivo inizio dello stesso. In caso di pari anzianità sono graduati secondo la minore età al conseguimento del diploma di laurea, il voto di
laurea e l’anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nell’ambito carente (per attività a ciclo di scelta), nell’Azienda, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione.
Ai medici con incarico temporaneo può essere attribuito un solo incarico a ciclo di scelta o ad attività oraria ed è corrisposto il trattamento economico di cui all’articolo 47, comma 2 per l’attività assistenziale a ciclo di scelta e all’articolo 47, comma 3 per l’attività assistenziale oraria.
20. La Regione, o il soggetto individuato, indica nell'avviso di cui al comma 1 la data e la sede di convocazione dei candidati ovvero provvede, secondo modalità dalla stessa definite, alla convocazione dei medici con un preavviso di 15 (quindici) giorni. Gli stessi termini e modalità si applicano alle procedure di cui ai commi 17, 18 e 19.
21. Il medico interpellato deve, a pena di decadenza, dichiarare l’incarico che accetta o rinunciare all’assegnazione.
22. La mancata presentazione costituisce rinuncia all’incarico. Il medico oggettivamente impossibilitato a presentarsi può dichiarare, secondo modalità definite dalla Regione o in assenza di tale definizione mediante posta elettronica certificata, la propria disponibilità all’accettazione con l’indicazione dell’ordine di priorità tra gli incarichi per i quali abbia presentato domanda; in tal caso gli sarà attribuito il primo incarico disponibile tra quelli indicati. Il medico che accetta l’incarico non può partecipare all’assegnazione di incarichi pubblicati nel corso dello stesso anno.
23. Il medico che accetta per trasferimento decade dall’incarico di provenienza, fatto salvo l’obbligo di garantire l’attività convenzionale nel periodo di preavviso di cui all’articolo 24, comma 1, lettera a). La rinuncia o decadenza dal nuovo incarico non consente il ripristino dell’incarico di provenienza.
24. All’atto dell’assegnazione dell’incarico il medico deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la posizione giuridica. Eventuali situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 21 devono essere risolte all'atto dell'assegnazione dell'incarico e comunque cessare prima del conferimento dello stesso.
25. La Regione, o il soggetto individuato, espletate le formalità per l’assegnazione degli incarichi, invia gli atti alle Aziende interessate e, in caso di assegnazione per trasferimento ad un medico proveniente da altra Regione, comunica alla Azienda di provenienza l’avvenuta accettazione dell’incarico ai fini di quanto previsto al precedente comma 23.
26. Qualora l’incarico venga assegnato ad un medico già titolare in altra Regione di incarico a ciclo di scelta o ad attività oraria, la Regione, o il soggetto individuato, comunica all’Azienda di provenienza l'avvenuto conferimento dell'incarico, ai fini della verifica di eventuali incompatibilità e dei conseguenti effetti.
27. Per impreviste vacanze di incarichi o per sopravvenute esigenze straordinarie la Regione, o il soggetto da questa individuato, successivamente alla conclusione delle procedure di cui ai commi 1, 17, 18 e 19, può procedere, in corso d’anno, alla pubblicazione di ulteriori avvisi secondo i termini, i criteri e le modalità determinati nel presente articolo.
ART. 35 – REQUISITI DEGLI STUDI MEDICI.
1. Lo studio professionale privato del medico del ruolo unico di assistenza primaria con attività a ciclo di scelta è presidio del Servizio Sanitario Nazionale che concorre al perseguimento degli obiettivi di salute del medesimo Servizio nei confronti del cittadino mediante attività assistenziali convenzionate e non convenzionate. Lo stesso è utilizzabile per lo svolgimento dell’attività del medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria.
2. Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli spazi, degli arredi e delle attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attività di assistenza primaria, di sala d’attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione conformi alla legislazione e ai regolamenti vigenti, di strumenti di comunicazione con gli assistiti, di strumenti informatici idonei per assolvere ai compiti di cui all’articolo 6.
3. Detti ambienti sono adibiti esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica e possono essere anche inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati.
4. Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad attività private, incluse quelle autorizzate o accreditate, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione con le restanti parti della struttura.
5. Lo studio professionale del medico iscritto nell’elenco, salvo quanto previsto in materia di orario di continuità dell’assistenza per la AFT, nell’ambito della fascia oraria 8,00-20,00 deve essere aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana, preferibilmente dal lunedì al venerdì, con previsione di apertura per almeno due fasce pomeridiane o mattutine alla settimana e comunque con apertura il lunedì, secondo un orario congruo e non inferiore a:
− 5 ore fino a 500 assistiti;
− 10 ore da 501 a 1.000 assistiti;
− 15 ore da 1.001 a 1.500 assistiti;
− 18 ore nei casi previsti dall'articolo 38, comma 2.
6. Le visite nello studio medico sono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione, salvo diversa valutazione del medico.
7. Le modalità di contattabilità del medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta al di fuori delle fasce orarie di apertura dello studio sono disciplinate dagli Accordi Integrativi Regionali.
8. Nell’ambito degli Accordi Integrativi Regionali possono essere previste le modalità di erogazione di prestazioni medico specialistiche in regime di accreditamento con contratto tra i medici di cure primarie operanti nelle forme organizzative, le Aziende sanitarie e le Aziende erogatrici pubbliche e/o private accreditate del medesimo ambito territoriale. Lo strumento primario di integrazione riguarda la definizione e l’utilizzo di linee guida diagnostico-terapeutiche condivise. Gli Accordi specifici devono far riferimento ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, necessari al funzionamento delle unità di offerta, e derivanti dalla normativa nazionale e regionale in tema di autorizzazione ed accreditamento.
9. Nel caso di esercizio della propria attività convenzionale in più studi, l’orario di cui al comma 5 può essere frazionato tra tutti gli studi con prevalente apertura in quello principale.
10. I medici devono comunicare all’Azienda e agli assistiti le modalità di organizzazione e
l’articolazione oraria di apertura degli studi al fine di garantire una costante informazione.
11. Gli studi possono essere anche utilizzati per ulteriori finalità connesse al potenziamento dell’assistenza territoriale convenzionata, concordate a livello aziendale sulla base di specifica programmazione regionale.
ART. 36 – SOSTITUZIONI.
1. Il medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta ha l’obbligo di farsi sostituire fin dall’inizio dell’assenza. Ove possibile il medico sostituto deve possedere i requisiti per ottenere incarichi di cui al presente Accordo a tempo indeterminato o temporanei ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e dell’articolo 12 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. Il medico ha l’obbligo di comunicare al referente di AFT, in caso di sostituzione fino a 3 giorni, per le attività inerenti alla AFT, ovvero all’Azienda, in caso di sostituzione per più di 3 giorni consecutivi, la durata e le motivazioni, nonché il nominativo del sostituto. Il medico titolare di scelte deve inoltre informare i propri assistiti sulla durata e le modalità della sostituzione, dandone comunicazione anche al referente di AFT.
2. La sostituzione del medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta che non abbia potuto provvedere ai sensi del comma 1 può essere effettuata da medici operanti nella medesima AFT, che ne diano disponibilità, secondo modalità e procedure concordate tra gli stessi e il referente di AFT.
3. La sostituzione del medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria può essere effettuata da medici ad attività oraria operanti nella medesima AFT, che ne diano disponibilità, secondo modalità e procedure concordate tra gli stessi e il referente di AFT.
4. Qualora non sia stato possibile effettuare la sostituzione del medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta secondo quanto previsto al comma 2, l’Azienda provvede contattando prioritariamente i medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria operanti nella AFT, poi in Azienda, secondo l'ordine di anzianità di incarico, successivamente i medici iscritti nella graduatoria aziendale di disponibilità di cui all'articolo 19, comma 6, con priorità per i residenti nell’ambito di iscrizione del medico sostituito.
5. Qualora non sia stato possibile effettuare la sostituzione del medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria secondo quanto previsto al comma 3, l’Azienda propone la sostituzione ai medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria operanti in Azienda, secondo l'ordine di anzianità di incarico, successivamente interpella i medici iscritti nella graduatoria aziendale di disponibilità di cui all'articolo 19, comma 6, con priorità per i residenti nell’ambito di attività del medico sostituito, ed infine propone la sostituzione ai medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta operanti nella medesima AFT, che ne diano disponibilità.
6. Il sostituto assume direttamente e formalmente, all’atto dell’accettazione della sostituzione, le responsabilità professionali e gli obblighi del titolare, sia per l’attività prestata nei confronti degli assistiti che per l’attività oraria. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del titolare durante il periodo di sostituzione.
7. Alla sostituzione del medico sospeso dall’incarico ai sensi dell’articolo 22, comma 1, provvede la Azienda utilizzando la graduatoria aziendale di disponibilità di cui all’articolo 19, comma 6. Le scelte restano in carico al medico sospeso, fatta salva la revoca da parte degli assistiti.
8. L’attività di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta l’iscrizione nell’elenco di scelta, anche se determina l’assunzione di tutti gli obblighi professionali previsti dal presente Accordo, dagli Accordi regionali ed aziendali.
9. Il compenso spettante al medico che effettua sostituzione per attività a ciclo di scelta è pari al 70% del compenso di cui all’articolo 47, comma 2, lettera A, punto I, ed è corrisposto:
a) intero per i mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre;
b) maggiorato del 20% per i mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo;
c) ridotto del 20% per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
Al titolare viene corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti.
Al sostituto spettano inoltre i compensi per le prestazioni aggiuntive di cui all’Allegato 5 e, con le stesse limitazioni previste per il titolare, per le prestazioni di assistenza domiciliare programmata (ADP) di cui all’Allegato 6 ed integrata (ADI) di cui all’Allegato 7, eseguite nel corso della sostituzione.
10. Per sostituzioni pari o inferiori a 30 (trenta) giorni e comunque per i primi 30 (trenta) giorni di sostituzione continuativa del medico a ciclo di scelta l’Azienda corrisponde i compensi al medico titolare, il quale provvede ad erogare al sostituto i compensi dovuti di cui al comma precedente nel rispetto della normativa fiscale. Dal trentunesimo giorno l’Azienda corrisponde i suddetti compensi direttamente al sostituto e al titolare. Se il sostituto è incaricato dall’Azienda i compensi sono corrisposti allo stesso fin dal primo giorno di sostituzione. In caso di decesso del medico, il sostituto già designato prima del decesso può proseguire l’attività di sostituzione per non più di 30 (trenta) giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.
11. Al medico che effettua sostituzione per attività oraria spetta il compenso indicato all’articolo 47, comma 3, oltre ai compensi previsti per le prestazioni aggiuntive di cui all’Allegato 5.
12. Quando il medico sostituito, per qualsiasi motivo, sia nell’impossibilità di percepire i compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, l’Azienda può liquidare tali competenze direttamente al medico che ha effettuato la sostituzione.
ART. 37 – INCARICHI PROVVISORI.
1. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire tutte le scelte o le ore disponibili, in attesa del conferimento di incarico del ruolo unico di assistenza primaria ai sensi dell’articolo 33, l’Azienda può conferire un incarico provvisorio interpellando prioritariamente i medici titolari del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria operanti nella medesima AFT, poi in Azienda, secondo l'ordine di anzianità di incarico, successivamente utilizzando la graduatoria di disponibilità di cui all’articolo 19, comma 6, con priorità per i medici residenti nell’ambito carente (per attività a ciclo di scelta), nell’Azienda, nella Regione ed infine fuori Regione. L’incarico provvisorio a ciclo di scelta di cui al presente comma non viene conferito quando l’eccedenza degli assistibili rispetto alla somma dei massimali dei singoli medici iscritti nell’elenco dell’ambito territoriale non supera il 50% del rapporto ottimale di cui all’articolo 32.
2. L’incarico provvisorio ha durata inferiore a dodici mesi, cessa alla data di scadenza o di inserimento del medico titolare.
3. Per l’attività assistenziale a ciclo di scelta viene corrisposto il compenso di cui all’articolo 47, comma 2, lettera A, punto I); per l’attività oraria è riconosciuto il compenso indicato all’articolo 47, comma 3. Spettano inoltre i compensi per le prestazioni aggiuntive di cui all’Allegato 5 e, con le stesse limitazioni previste per il titolare, per le prestazioni di assistenza domiciliare programmata (ADP) di cui all’Allegato 6 ed integrata (ADI) di cui all’Allegato 7.
4. L’Azienda è tenuta a concedere in uso l’eventuale struttura ambulatoriale in suo possesso
nell’ambito territoriale di incarico.
ART. 38 – MASSIMALE E SUE LIMITAZIONI.
1. I medici del ruolo unico di assistenza primaria iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 1.500 unità. Eventuali deroghe al massimale possono essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, punto 5, della Legge 833/78, per un tempo determinato, non superiore comunque a sei mesi.
2. In attuazione della programmazione regionale, l'AIR può prevedere l'innalzamento del massimale di cui al comma 1 fino al limite massimo di 1.800 scelte esclusivamente per i medici che operano nell’ambito delle forme organizzative multiprofessionali del ruolo unico di assistenza primaria, con personale di segreteria e infermieri ed eventualmente altro personale sanitario, per assicurare la continuità dell'assistenza, come previsto dall'articolo 35, comma 5 e/o in aree disagiate individuate dalla Regione nelle quali tale innalzamento si rende necessario per garantire l'assistenza.
3. Le scelte in deroga e le scelte di cui all’articolo 39, commi 4, 5, 6 e 7 e le scelte dei minori nella fascia di età 0-6 anni, una volta raggiunti i massimali di cui ai commi 1 e 2, sono acquisibili nella misura massima del 5%.
4. I medici che, alla data di entrata in vigore dell’ACN, hanno un numero di assistiti in carico superiore a quanto stabilito dal presente articolo rientrano nel limite mediante la sospensione dell'attribuzione di nuove scelte.
5. Le Aziende possono autorizzare i medici ad autolimitare la propria attività a ciclo di scelta in misura non inferiore al rapporto ottimale. Il massimale individuale derivante da autolimitazione del numero di scelte non è modificabile, su richiesta del medico, prima di 3 (tre) anni dalla data di decorrenza della stessa. A far data dall’autorizzazione alla autolimitazione, non possono essere assegnate al medico ulteriori scelte.
6. I compensi sono corrisposti fino al massimale cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 2, o massimale individuale derivante da autolimitazione di cui al comma 5. Le scelte di cui al comma 3 sono retribuite nel limite indicato.
7. L'impegno settimanale del medico di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta equivale convenzionalmente ad un rapporto di 40 assistiti/ora e comporta l’applicazione dei seguenti limiti per lo svolgimento dell’attività oraria, da utilizzarsi anche a fronte dell’aumento degli assistiti:
a) 24 ore, fino a 650 assistiti;
b) 12 ore, da 651 fino a 1.120 assistiti.
Al raggiungimento dei limiti degli assistiti l’Azienda provvede entro sei mesi, previa comunicazione al medico interessato, alla riduzione o cessazione del numero di ore in applicazione di quanto previsto dal presente comma.
8. L'incarico di medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria è di 24 ore settimanali, con possibilità, per garantire l’attività di assistenza diurna feriale nell’ambito della AFT, di estensione fino a 38 ore, come previsto dall’articolo 32, comma 8, lettera B, punto I.
9. Ai medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria con incarico di 24 ore settimanali possono essere attribuite, per attività istituzionali e progetti assistenziali definiti nell’ambito degli Accordi regionali ed aziendali, ulteriori 4 ore collegate a prestazioni diurne, in
giorni feriali o festivi, nella AFT. Tali ore non concorrono alla determinazione del massimale orario. Sono fatti salvi gli Accordi regionali vigenti in materia.
10. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 9, comma 2, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 nonché dall’articolo 12, comma 4 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019,
n. 60, le Regioni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, possono prevedere limitazioni del monte ore settimanale o del massimale di assistiti in carico, ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso che l’articolazione oraria e l’organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. A tal fine, per il concomitante periodo di frequenza del corso a tempo pieno, si applica un limite di attività oraria pari a 24 ore settimanali. Per l’attività a ciclo di scelta si applica il massimale di 500 assistiti, fatta salva la possibilità per le Regioni, in base alla loro programmazione, di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30% secondo modalità da definire nell’AIR.
ART. 39 – SCELTA DEL MEDICO DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA.
1. La libera scelta del medico, nel rispetto del numero massimo di assistiti, è di norma collegata alla residenza e compatibile con l'organizzazione sanitaria di riferimento del territorio. Il cittadino sceglie per sé e per le persone di cui ha la tutela legale il medico di fiducia tra quelli iscritti negli elenchi dell’Azienda sanitaria di residenza, articolati per Comuni o gruppi di Comuni. L'ambito territoriale per la scelta del medico non può essere inferiore all'area comunale; nei Comuni ove operano più Aziende l’ambito territoriale coincide con una frazione del Comune stesso. La scelta per i cittadini residenti è a tempo indeterminato, salvo revoca.
2. Nell’ambito dell’Azienda, il cittadino sceglie il medico tra quelli operanti nel Comune di residenza o nei Comuni afferenti al medesimo ambito; può, tuttavia, scegliere un medico iscritto in elenchi diversi da quello di residenza, previa accettazione da parte del medico interessato. Le Aziende comunicano ai medici l’elenco degli assistiti in carico con i necessari aggiornamenti.
3. Per i minori che abbiano compiuto il sesto anno di età i genitori o chi ha la tutela legale possono effettuare la scelta nei confronti del medico del ruolo unico di assistenza primaria.
4. Il figlio, il coniuge e il convivente dell’assistito, già in carico al medico del ruolo unico di assistenza primaria, purché facenti parte anagraficamente del medesimo nucleo familiare, possono effettuare la scelta in deroga a favore dello stesso medico.
5. Eventuali scelte in deroga territoriale in Comuni limitrofi di Aziende/Regioni diverse da quella di appartenenza sono disciplinate negli Accordi Integrativi Regionali o accordi tra Regioni.
6. Per il cittadino non residente la scelta è a tempo determinato per una durata minima di 3 mesi e massima di 1 anno, espressamente prorogabile, così come indicato nell’Accordo Stato-Regioni del 8 maggio 2003, rep. n. 1705. L’Azienda provvede all’iscrizione temporanea previo accertamento dell’avvenuta cancellazione dall’elenco del medico a ciclo di scelta dell’Azienda di provenienza.
7. Il cittadino extracomunitario in regola con le norme in materia di soggiorno sul territorio italiano effettua la scelta a tempo determinato di validità pari a quella del permesso di soggiorno. La scelta è prorogabile alla scadenza su richiesta dell’assistito, purché risulti avviato l’iter procedurale per il rinnovo del permesso di soggiorno.
8. Il medico è obbligato alla assistenza del cittadino extracomunitario anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, fatta salva ogni azione di rivalsa per quote percepite anche a seguito di mancato rinnovo del permesso di soggiorno.
9. Le scelte dei cittadini che, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 1982, n. 526 vengono temporaneamente sospesi dagli elenchi della Azienda, sono riattribuite automaticamente al medico dal momento della cessazione della sospensione temporanea, anche in deroga al massimale individuale, e fatta salva ogni altra e diversa determinazione da parte dell’assistito. A tal fine le Aziende istituiscono apposito separato elenco dei cittadini ai quali sia stata revocata d’ufficio la scelta, onde facilitarne la riattribuzione automatica.
10. In caso di eventuali ritardi nella riattribuzione della scelta di cui al precedente comma, gli effetti economici della stessa decorrono comunque, in difetto di scelta in favore di altro medico, dalla data di cessazione della sospensione. A tal proposito il medico è tenuto comunque alla assistenza del cittadino temporaneamente sospeso dagli elenchi fin dalla data di cessazione della sospensione medesima.
11. Le Aziende provvedono ad informare adeguatamente i cittadini sui servizi e le attività assistenziali fornite dalla AFT del medico scelto in base al programma delle attività che le stesse AFT predispongono.
ART. 40 – REVOCA E RICUSAZIONE DELLA SCELTA.
1. Il cittadino può revocare in qualsiasi momento la scelta del medico, utilizzando le procedure
dell’Azienda, ed effettuare una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato.
2. Il medico a ciclo di scelta che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistito può ricusare la scelta dandone comunicazione alla competente Azienda. Tale ricusazione deve essere motivata da eccezionali ed oggettivi motivi di incompatibilità ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Tra i motivi della ricusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal 16° giorno successivo alla sua comunicazione.
3. Non è consentita la ricusazione qualora nell’ambito territoriale di scelta non sia operante altro medico con disponibilità di scelte, salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilità. In tal caso è sentito il Comitato aziendale di cui all’articolo 12.
4. I medici che abbiano esercitato l’autolimitazione del massimale non possono avvalersi dello strumento della ricusazione per mantenersi al di sotto del limite dell’autolimitazione o per rientrare nel massimale.
ART. 41 – REVOCHE D’UFFICIO DELLE SCELTE.
1. Le revoche delle scelte dei cittadini sono effettuate d’ufficio dall’Azienda nei seguenti casi:
a) decesso dell’assistito;
b) trasferimento di residenza dell’assistito in altra Azienda;
c) irregolare doppia iscrizione del cittadino;
d) cancellazione del medico dall’elenco di scelta.
2. Le cancellazioni per i casi di cui al comma 1, lettera c) decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione dall’elenco degli assistiti del primo medico decorre dalla data della seconda scelta.
3. In caso di trasferimento di residenza dell’assistito in altra Azienda, l’Azienda di provenienza comunica al medico e all’assistito, qualora ne conosca il recapito, la necessità che quest’ultimo provveda ad effettuare una nuova scelta in favore di un medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta nell’Azienda di destinazione. Qualora il cittadino non provveda alla nuova scelta entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione, la scelta del medico di provenienza è revocata d’ufficio.
4. L’Azienda, previa comunicazione al medico, procede al recupero di quote per assistiti liquidate e non dovute a far data dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1. Il medico può opporre motivato e documentato ricorso entro 15 (quindici) giorni ed il Direttore Generale assume la propria deliberazione in merito entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso. La ripetizione delle somme o l’applicazione del conguaglio negativo avviene, fino al recupero dell’importo complessivo, nella misura massima mensile del 20% delle quote corrisposte in base al numero degli assistiti in carico, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. L’Azienda può dare corso ad una diversa rateizzazione delle somme da ripetere o al conguaglio negativo, in percentuale superiore al 20%, previo accordo con il medico interessato.
5. Gli effetti economici delle cancellazioni e delle attribuzioni di scelte seguono le vigenti disposizioni del Codice Civile in materia di ripetizione di emolumenti non dovuti e di crediti, con relativi termini di prescrizione.
6. L’Azienda presso la quale il cittadino effettua una nuova scelta comunica tale circostanza all’Azienda di provenienza perché provveda alla revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta.
ART. 42 – EFFETTI ECONOMICI DI SCELTA, REVOCA E RICUSAZIONE.
1. Ai fini della corresponsione delle quote per assistiti in carico la scelta, la ricusazione e la revoca decorrono dal primo giorno del mese in corso o dal primo giorno del mese successivo a seconda che intervengano entro il 15° giorno o dal 16° giorno del mese. In caso di morte dell’assistito la quota è corrisposta fino alla data del decesso.
2. Il rateo mensile delle quote per assistiti in carico è frazionabile in trentesimi, ai fini del pagamento di eventuali frazioni di mese, quando le variazioni dipendano da trasferimento, cancellazione o sospensione del medico dall’elenco.
3. La cessazione dell’incarico del medico per sopraggiunti limiti di età produce effetti economici dal
giorno di compimento dell’età prevista.
ART. 43 – COMPITI DEL MEDICO DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA.
1. Al fine di concorrere ad assicurare la tutela della salute degli assistiti nel rispetto di quanto previsto dai livelli essenziali e uniformi di assistenza e con modalità rispondenti al livello più avanzato di appropriatezza clinica ed organizzativa, il medico del ruolo unico di assistenza primaria espleta le seguenti funzioni:
a) assume il governo del processo assistenziale relativo a ciascun assistito che abbia esercitato la libera scelta nell'ambito del rapporto di fiducia medico-paziente;
b) si fa parte attiva della continuità dell’assistenza per gli assistiti nell'ambito dell'organizzazione prevista dalla Regione;
c) persegue gli obiettivi di salute dei cittadini con il miglior impiego possibile delle risorse, in attuazione della programmazione regionale, con particolare riferimento alla realizzazione del Piano Nazionale della Cronicità e del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale.
2. Al fine di espletare i suoi compiti e funzioni nel rispetto dei principi sopra indicati, il medico del ruolo unico di assistenza primaria svolge la propria attività individualmente e in integrazione della propria AFT; partecipa inoltre alle attività della forma organizzativa multiprofessionale di riferimento.
3. Per ciascun paziente in carico, il medico raccoglie e invia le informazioni all’Azienda sanitaria come previsto dall’articolo 6 del presente Accordo.
4. Le funzioni ed i compiti previsti dal presente articolo rappresentano condizioni irrinunciabili
per l’accesso ed il mantenimento della convenzione con il S.S.N..
5. Nello svolgimento della propria attività il medico del ruolo unico di assistenza primaria:
a) svolge attività di prevenzione e promozione della salute nei confronti della popolazione di riferimento, in particolare aderendo agli indirizzi nazionali e regionali;
b) gestisce le patologie acute e croniche secondo la miglior pratica, con interventi appropriati e garantisce l’assistenza proattiva nei confronti dei malati cronici e dei pazienti fragili, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 44 del presente Accordo;
c) assicura agli assistiti la presa in carico globale, anche attraverso la consultazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), le prestazioni e visite ambulatoriali e domiciliari;
d) partecipa a progetti e programmi di attività, finalizzati al rispetto dei livelli programmati di spesa, concordati a livello regionale e/o aziendale, ed a quelli finalizzati a sensibilizzare i cittadini su specifiche tematiche, sull'adozione di corretti stili di vita, uso appropriato dei farmaci e delle risorse messe a disposizione del S.S.N.;
e) opera nell’ambito delle Aggregazioni Funzionali Territoriali e forme organizzative multiprofessionali rispettando le modalità organizzative concordate all’interno delle stesse, espletando sia attività a ciclo di scelta che attività oraria;
f) garantisce la continuità dell’assistenza per tutti i giorni della settimana e secondo quanto
previsto dall’articolo 44 del presente Accordo;
g) adotta le misure necessarie, in conformità alle normative vigenti, per il consenso informato, il trattamento, la conservazione e la sicurezza dei dati sensibili;
h) cura la tenuta e l’aggiornamento della scheda sanitaria individuale informatizzata di ciascun assistito, ad uso del medico e ad utilità dell'assistito e del S.S.N.. In caso di revoca della scelta, l'assistito può richiedere la scheda entro due anni. La scheda sanitaria individuale informatizzata deve essere condivisa con gli altri medici della AFT, nell'ambito del sistema informativo regionale;
i) collabora con la dirigenza dell’Azienda sanitaria per la realizzazione dei compiti istituzionali
del Servizio Sanitario Nazionale;
j) partecipa alle attività formative programmate dall’Azienda;
k) effettua visite occasionali, secondo quanto previsto dall’articolo 46 del presente ACN;
l) redige le certificazioni obbligatorie di propria competenza;
m) rilascia a titolo oneroso tutte le certificazioni non obbligatorie di competenza, compresa la certificazione di idoneità all'attività fisica in soggetto portatore di patologia cronica;
n) effettua le prestazioni aggiuntive di cui all’Allegato 5.
6. Xxxxxxxxx nei compiti ed obblighi del medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta:
a) le visite domiciliari, su richiesta dei propri assistiti, avuto riguardo alle condizioni cliniche e alla possibilità o meno di spostamento in sicurezza degli stessi, da eseguire di norma nel corso della stessa giornata o entro le ore dodici del giorno successivo, compreso il sabato
b) l’assistenza programmata al domicilio dell’assistito, anche in forma integrata con l’assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario con l’assistenza sociale, secondo gli Allegati 5 e 6 ovvero secondo gli Accordi Integrativi Regionali;
c) l’assistenza programmata nei confronti di pazienti ospiti di strutture residenziali, disciplinata da protocolli definiti dagli Accordi Integrativi Regionali;
d) il consulto con lo specialista, attivato dallo stesso medico, attuato di persona presso gli ambulatori dell’Azienda o, su richiesta motivata e previa autorizzazione aziendale, presso il domicilio del paziente;
e) la partecipazione alla realizzazione del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (P.N.P.V.) vigente, secondo le modalità definite dalla Regione e/o dalle Aziende;
f) la redazione del Piano di assistenza individuale (PAI) del paziente cronico in coerenza con il Piano Nazionale della Cronicità (PNC) e nel rispetto degli atti di programmazione regionale;
g) il rilascio delle seguenti certificazioni obbligatorie:
I) assenza per malattia dei lavoratori dipendenti;
II) incapacità temporanea al lavoro;
III) idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, articolo 3, lettere a) e c), nell’ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorità scolastica competente, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 42-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e dal D.M. 8 agosto 2014 del Ministero della Salute;
IV) riammissione alla scuola dell’obbligo, agli asili nido, alla scuola dell'infanzia e alle scuole secondarie superiori, laddove previste;
V) riammissione al lavoro degli alimentaristi, laddove previste;
VI) valutazioni multidimensionali e connesse certificazioni relative alle prestazioni di assistenza domiciliare integrata, programmata e per l’inserimento nelle strutture residenziali, sulla base della programmazione e di quanto previsto nell’ambito degli Accordi regionali;
h) il rispetto dei compiti previsti nei confronti della AFT di cui all'articolo 29 e degli interventi previsti dal programma delle attività territoriali di cui all'articolo 13 del presente Accordo.
7. Rientrano nei compiti ed obblighi del medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria:
a) l'erogazione di prestazioni assistenziali non differibili, in sede ambulatoriale o a domicilio, a tutta la popolazione, di ogni fascia di età, secondo i modelli organizzativi regionali, con particolare riferimento alla funzionalità del Numero Unico Europeo 116117, come previsto dall'articolo 44 del presente Accordo;
b) l'annotazione nella scheda sanitaria individuale del paziente della propria valutazione, la prestazione eseguita, le prescrizioni di farmaci e/o accertamenti e le eventuali certificazioni rilasciate, al fine di assicurare la continuità dell’assistenza nei riguardi del medico titolare del rapporto di fiducia e dei medici della intera AFT;
c) il rispetto dei compiti previsti nei confronti della AFT di cui all'articolo 29 e degli interventi previsti dal programma delle attività territoriali di cui all'articolo 13 del presente Accordo;
d) le proposte di ricovero;
e) le prescrizioni farmaceutiche per una terapia non differibile e secondo le disposizioni vigenti in materia;
f) il rilascio delle seguenti certificazioni obbligatorie:
I) assenza per malattia dei lavoratori dipendenti, fino ad un massimo di tre giorni;
II) assenza per malattia dei lavoratori turnisti;
III) riammissione al lavoro degli alimentaristi, laddove previste;
g) la constatazione di decesso.
ART. 44 – ATTIVITÀ ASSISTENZIALE A PRESTAZIONE ORARIA DEL MEDICO DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA.
1. Il medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria fornisce prestazioni ambulatoriali e domiciliari al fine di contribuire alla continuità dell’assistenza per l'intero arco della giornata.
2. L'attività a tutta la popolazione di riferimento, inclusa quella in età pediatrica, è organizzata dalla Azienda sanitaria, in coerenza con la programmazione regionale, tenuto conto del coordinamento dell'orario di apertura degli studi dei medici di scelta e dell'offerta assistenziale in relazione alle caratteristiche demografiche, alle peculiarità geografiche del territorio e all'offerta assistenziale. La scelta organizzativa deve supportare la presa in carico di assistiti affetti da gravi patologie o pazienti fragili ad alto rischio di ospedalizzazione o di accesso improprio al Pronto Soccorso, nonché straordinarie situazioni di maggior impegno assistenziale.
3. Con riferimento agli Accordi Stato-Regioni, n. 36/CSR del 7 febbraio 2013, Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale" e n. 221/CSR del 24 novembre 2016, Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo sui criteri e le modalità di attivazione del numero europeo armonizzato a valenza sociale 116117", l’Azienda, in attuazione della programmazione regionale, realizza il proprio modello organizzativo avvalendosi delle seguenti opzioni:
a) attivazione della Centrale Unica per la ricezione delle richieste da parte dei cittadini per le cure non urgenti ovvero del Numero Unico Europeo 116117;
b) attivazione di ambulatorio di continuità assistenziale gestito da medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria integrati, ove necessario, con personale infermieristico, e ubicato, a seconda delle esigenze territoriali, presso una sede propria o in prossimità di un DEA di I o II livello (purché con percorso ben distinto e separato da quello dedicato all'emergenza);
c) attivazione del servizio di continuità assistenziale realizzato con i medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria, organizzato per fasce orarie che consentano una maggiore copertura del territorio in orario diurno e una ridotta presenza nell'orario notturno avanzato (ore 24.00 - 8.00), anche in funzione della necessaria integrazione con la rete degli studi dei medici convenzionati per la copertura h24, disciplinato con protocolli condivisi con il sistema di emergenza-urgenza 118.
4. Le previsioni di cui al comma precedente sono attuate nel rispetto delle necessità assistenziali fissate dalla programmazione regionale e, successivamente, con la definizione del rapporto ottimale nell’ambito degli Accordi Integrativi Regionali. Alla data di entrata in vigore del presente Accordo le Regioni garantiscono il rispetto del volume di ore già utilizzate e retribuite, senza determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Le sedi di riferimento del servizio di continuità assistenziale sono individuate dalla Azienda in ambito distrettuale, anche con riferimento a più AFT, per garantire l’integrazione organizzativa e professionale dell’assistenza primaria e agevolare l'accesso dei cittadini.
6. In specifiche aree territoriali o in zone definite disagiate, la continuità dell'assistenza può essere garantita dai medici del ruolo unico di assistenza primaria, sia a ciclo di scelta che ad attività oraria, con modalità di reperibilità domiciliare definite con Accordi regionali e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo della telemedicina.
7. Il medico che assicura la continuità assistenziale, in relazione al quadro clinico prospettato dall'utente o dalla centrale operativa, effettua tutti gli interventi ritenuti appropriati, riconosciuti tali sulla base di apposite linee guida nazionali o regionali, comprese le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all’Allegato 5 ed attiva direttamente il servizio di emergenza urgenza - 118, qualora ne ravvisi la necessità.
8. Le chiamate degli utenti ed i relativi interventi devono essere registrati e rimanere agli atti,
secondo le modalità definite dall’Azienda.
9. Gli Accordi regionali ed aziendali possono individuare ulteriori compiti e le modalità di partecipazione del medico a rapporto orario alle attività previste nelle nuove forme organizzative.
10. L'attività programmata e coordinata all'interno dell'AFT è prestata con flessibilità oraria ed articolazione dei turni funzionale all'assetto organizzativo territoriale, con un orario giornaliero minimo di 4 ore e massimo di 12.
11. AI medici del ruolo unico di assistenza primaria titolari di incarichi a ciclo di scelta e di attività oraria è ridotta l’attività oraria in relazione all’aumento degli assistiti al raggiungimento del massimale di attività convenzionalmente determinato all'articolo 38, comma 7.
12. Le Aziende, per esigenze straordinarie, possono conferire incarichi a tempo determinato, della durata massima di sei mesi, per l’esclusivo svolgimento di attività oraria sulla base della graduatoria aziendale di cui all'articolo 19, comma 6.
13. Le Aziende possono organizzare turni di reperibilità domiciliare per garantire il servizio in caso di improvvisa assenza o impedimento del medico di turno secondo modalità di attuazione e retribuzione definite con Accordi regionali.
14. Per lo svolgimento dell’attività oraria l’Azienda è tenuta a fornire al medico i farmaci e il
materiale necessari all'effettuazione degli interventi propri del servizio.
15. Le sedi di servizio messe a disposizione dall’Azienda devono essere dotate di idonei locali, di
adeguate misure di sicurezza, nonché di servizi igienici.
16. L’Azienda assegna le sedi di attività e predispone i turni di servizio, in collaborazione con i referenti di AFT, sentiti i medici interessati. I turni di servizio sono disposti sulla base del principio della equità distributiva fra tutti i medici incaricati.
17. Il medico in servizio attivo deve essere presente fino all’arrivo del medico che subentra. Al medico che è costretto a restare oltre la fine del proprio turno spettano i normali compensi rapportati alla durata del prolungamento del servizio, che sono trattenuti in misura corrispondente a carico del medico ritardatario.
18. L’Azienda provvede altresì alla disponibilità di:
a) mezzi di servizio, possibilmente con caratteri distintivi che ne permettano l’individuazione come mezzi adibiti a soccorso;
b) adeguate apparecchiature per la registrazione delle chiamate presso le sedi operative;
c) arredi per la custodia dei registri di carico e scarico dei farmaci, dei presidi sanitari e degli altri materiali messi a disposizione dei medici.
ART. 45 – ATTIVITÀ PRESCRITTIVA.
1. Il medico del ruolo unico di assistenza primaria concorre, unitamente alle altre figure professionali operanti nel Servizio Sanitario Nazionale, a:
a) assicurare l’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla Azienda per l’erogazione dei livelli essenziali e appropriati di assistenza;
b) ricercare la sistematica riduzione degli sprechi nell’uso delle risorse disponibili mediante
adozione di principi di qualità e di medicina basata sulle evidenze scientifiche;
c) operare secondo i principi di efficacia e di appropriatezza degli interventi in base ai quali le risorse devono essere indirizzate verso le prestazioni la cui efficacia è riconosciuta secondo le evidenze scientifiche e verso i soggetti che maggiormente ne possono trarre beneficio.
Le prescrizioni di prestazioni specialistiche, comprese le diagnostiche, farmaceutiche e di ricovero, si attengono ai principi sopra enunciati e avvengono con appropriatezza, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente.
2. Il medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta, nei confronti dei cittadini che lo abbiano preventivamente scelto, o altro medico operante nella medesima AFT in forza dell’assetto organizzativo adottato, può prescrivere farmaci e/o indagini specialistiche, proposte di ricovero o cure termali con ricetta del S.S.N., secondo le norme di legge vigenti e nel rispetto delle modalità previste dal S.S.N., fatto salvo quanto previsto all'articolo 46, comma 7.
3. La richiesta di indagine, prestazione, visita specialistica deve essere corredata dal quesito o sospetto diagnostico e, ove previsto, dalla specifica modulistica secondo disposizioni vigenti. La proposta di ricovero o prescrizione di cure termali deve essere accompagnata dalla specifica motivazione. Le richieste di ulteriori prestazioni assistenziali sono effettuate nel rispetto delle disposizioni regionali.
4. Il medico può dar luogo al rilascio della prescrizione farmaceutica e di indagini specialistiche anche in assenza del paziente quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente.
5. Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche, senza la richiesta del medico curante, alle prestazioni di: odontoiatria, ostetricia e ginecologia, pediatria, psichiatria, oculistica, limitatamente alle prestazioni optometriche, attività dei servizi di prevenzione e consultoriali.
6. Per quanto attiene ai rapporti con i medici specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, anche in attuazione del precedente comma e nel rispetto del disposto dell’articolo 50 della Legge 24 novembre 2003, n. 326 e dei successivi decreti attuativi, le Aziende emanano disposizioni per la prescrizione diretta con ricetta dematerializzata o, in assenza, con il ricettario del S.S.N. da parte dello specialista di eventuali indagini preliminari agli esami strumentali, di tutti gli approfondimenti necessari alla risposta al quesito diagnostico posto dal medico di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta, incluse ulteriori richieste specialistiche o diagnostiche, degli accertamenti preliminari a ricoveri o a interventi chirurgici, nonché della richiesta delle prestazioni da eseguire entro 30 (trenta) giorni dalla dimissione o dalla consulenza specialistica. Trascorso tale termine i controlli programmati saranno proposti al medico di scelta.
7. Il medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria, con ricetta del SSN, prescrive farmaci per terapia non differibile e formula proposta di ricovero.
8. Le Aziende che rilevano comportamenti prescrittivi del medico del ruolo unico di assistenza primaria ritenuti non conformi alle disposizioni di legge sottopongono il caso all’organismo composto dai soggetti individuati al successivo comma 9, deputati a verificare l’appropriatezza prescrittiva nell’ambito delle attività distrettuali.
9. Fatte salve diverse determinazioni a livello regionale, il Direttore del Distretto è coadiuvato, per gli adempimenti di cui al comma 8, dal referente di AFT componente di diritto dell’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali e da altri due rappresentanti dei medici di medicina generale xxxxxx tra quelli operanti nel Distretto, integrati dal responsabile del servizio farmaceutico, o da suo delegato, e da un medico individuato dal Direttore Sanitario della Azienda.
10. L’organismo suddetto esamina il caso entro 30 giorni dalla segnalazione, tenendo conto dei seguenti principi:
a) la ipotesi di irregolarità deve essere contestata al medico per iscritto entro gli ulteriori 15 giorni assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le eventuali controdeduzioni e/o la richiesta di essere ascoltato;
b) il risultato dell’accertamento, esaminate le eventuali controdeduzioni e/o udito il medico interessato, è comunicato al Direttore Generale della Azienda per i provvedimenti di competenza e al medico interessato.
11. La prescrizione farmaceutica è valutata tenendo conto di almeno uno dei seguenti elementi:
a) sia oggetto di occasionale, e non ripetuta, inosservanza delle norme prescrittive dovuta ad errore scusabile;
b) sia stata determinata da un eccezionale stato di necessità attuale al momento della prescrizione, con pericolo di danno grave alla vita o all’integrità della persona che non possa essere evitato con il ricorso alle competenti strutture o servizi del S.S.N.;
c) sia stata determinata dalla novità del farmaco prescritto e/o dalla novità della nota AIFA, o di altra norma, e, comunque, per un periodo non superiore a 30 giorni dalla immissione alla vendita, dall’emanazione ufficiale della nota AIFA o di altra norma.
ART. 46 – ASSISTENZA AI TURISTI E VISITE OCCASIONALI.
1. Con apposite determinazioni regionali sono individuate le località a forte flusso turistico nelle quali organizzare un servizio di assistenza sanitaria rivolta alle persone non residenti, sulla base di indirizzi definiti negli Accordi Integrativi Regionali.
2. I medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta prestano la propria attività anche in favore dei cittadini che, trovandosi occasionalmente al di fuori dell’ambito territoriale di riferimento, ricorrano ad essi. Tale attività è prestata altresì dai medici a rapporto orario nei confronti dei cittadini di aree distrettuali diverse da quella di riferimento.
3. Le prestazioni di cui ai commi precedenti sono compensate direttamente dal cittadino con le seguenti tariffe omnicomprensive:
− visita ambulatoriale: € 20,00
− visita domiciliare: € 35,00
4. La Regione può individuare particolari categorie di persone cui assicurare le visite occasionali con pagamento delle stesse al medico da parte dell'Azienda sanitaria.
5. Al medico del ruolo unico di assistenza primaria che effettua le visite ambulatoriali e domiciliari a favore dei cittadini stranieri in temporaneo soggiorno in Italia, in possesso del prescritto documento comprovante il diritto all’assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario pubblico, sono attribuiti gli stessi compensi di cui al comma 3. In tal caso il medico notula alla propria Azienda sanitaria le anzidette prestazioni, annotando gli estremi del documento sanitario, il nome e cognome dell’avente diritto e il tipo di prestazione effettuata.
6. Nell'ambito degli Accordi Integrativi Regionali possono essere individuate ulteriori e differenti modalità di erogazione e di retribuzione delle visite di cui al presente articolo, nonché ulteriori prestazioni.
7. Per le prestazioni di cui al presente articolo, il medico è tenuto a utilizzare la ricetta del S.S.N. secondo le disposizioni vigenti, indicando la residenza del paziente.
ART. 47 – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL MEDICO DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA.
1. Il trattamento economico del medico del ruolo unico di assistenza primaria include il compenso
per l’attività a ciclo di scelta e quello ad attività oraria.
2. La retribuzione per l’attività a ciclo di scelta, al netto degli oneri previdenziali a carico
dell’Azienda, si articola in:
A. quota capitaria per assistito, definita e negoziata a livello nazionale;
B. quota variabile, definita a livello nazionale e negoziata a livello regionale, finalizzata all'effettuazione di specifici programmi di attività per la promozione del governo clinico, allo sviluppo della medicina d'iniziativa ed alla presa in carico di pazienti affetti da patologia cronica;
C. quota per servizi, definita a livello nazionale e negoziata a livello regionale;
D. quota del fondo aziendale dei fattori produttivi, definita a livello nazionale e negoziata a livello regionale;
E. quota per ulteriori attività e prestazioni, definita e negoziata a livello regionale.
Le quote B, C e D potranno rappresentare fino al 30% del totale della retribuzione di cui al presente comma e saranno finalizzate alle attività e agli obiettivi di livello regionale. Queste quote possono essere ulteriormente integrate con gli incentivi legati al trasferimento di risorse alla luce del perseguimento del riequilibrio di prestazioni ospedale-territorio derivanti da azioni e modalità innovative dei livelli assistenziali di assistenza primaria.
A. Quota capitaria
I) compenso forfetario annuo, per ciascun assistito in carico, pari ad Euro 41,32;
II) compenso aggiuntivo annuo, per ciascun assistito che abbia compiuto il 75° anno di età, pari ad Euro 31,09;
III) compenso aggiuntivo annuo, per ciascun assistito di età inferiore a 14 anni, pari ad Euro 18,95;
IV) assegno individuale ad personam riconosciuto ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato al 23 marzo 2005 e determinato al 31 dicembre 2005 secondo la tabella di cui all’articolo 59, lettera A, comma 2, dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i.;
V) quota capitaria annua derivante dal fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, pari ad Euro 3,08 per assistito, ripartita dagli Accordi Integrativi Regionali. Tale fondo è integrato con gli assegni individuali di cui al precedente punto IV, resisi disponibili per effetto della cessazione dal rapporto convenzionale di singoli medici fino alla data del 31 dicembre 2009;
VI) quota capitaria annua aggiuntiva di ingresso pari ad Euro 13,46, per le prime 500 scelte, riconosciuta ai medici incaricati a tempo indeterminato in data successiva al 23 marzo 2005. Tale quota non è dovuta per le scelte oltre la cinquecentesima.
B. Quota variabile
I) quota annua derivante dai fondi per l'effettuazione di specifici programmi di attività finalizzate al governo clinico, pari ad Euro 3,08 per assistito, ripartita dagli Accordi Integrativi Regionali sulla base degli obiettivi raggiunti e nel rispetto dei livelli programmati di spesa;
II) quota annua derivante dalle risorse messe a disposizione delle Regioni dall’ACN 8 luglio 2010 quale incremento contrattuale, pari ad Euro 0,81 per assistito, considerate le eventuali riduzioni intervenute ai sensi dell’articolo 6 del citato Accordo. Tali risorse sono per ciascun anno preventivamente decurtate delle risorse necessarie al finanziamento disposto ai sensi dell’articolo 10, comma 4 e dell’articolo 30, comma 6;
III) quota annua derivante dalle risorse messe a disposizione delle Regioni dall’ACN 8 luglio 2010, pari ad Euro 0,20 per assistito, attribuita ai medici in base al numero di assistiti in carico affetti da una o più delle patologie croniche di cui alla normativa vigente.
Le risorse della quota variabile di cui alla presenta lettera sono ripartite tra le AFT in ragione degli obiettivi assegnati ed in coerenza con la numerosità della popolazione assistita e la gravosità delle patologie croniche per le quali viene garantita la presa in carico.
Nell'ambito degli Accordi Integrativi Regionali vengono definite le modalità per la corresponsione della quota variabile in ragione dei risultati raggiunti dalla AFT di appartenenza in relazione agli obiettivi assegnati, facendo riferimento a specifici indicatori.
C. Quota per servizi
I) quota per prestazioni aggiuntive di cui all’Allegato 5;
II) quota per assistenza domiciliare programmata (ADP) di cui all’Allegato 6;
III) quota per assistenza domiciliare integrata (ADI) di cui all’Allegato 7.
È demandata agli AAIIRR la definizione delle ulteriori quote variabili per servizi non definite dagli Allegati 5, 6 e 7.
L’entità complessiva della spesa per compensi riferiti alle prestazioni di cui ai punti II e III della presente lettera viene definita annualmente dalla programmazione regionale. I compensi corrisposti al medico per le prestazioni di assistenza domiciliare programmata (ADP) di cui all’Allegato 6 non possono comunque superare il 20% dei compensi mensili. Sono fatti salvi diversi Accordi regionali.
D. Quota del fondo aziendale dei fattori produttivi
I) Alla istituzione delle AFT, come previsto dall’articolo 8, comma 2, le indennità e gli incentivi del fondo di cui all'articolo 46 dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. per lo sviluppo strutturale ed organizzativo dell'attività dei medici a ciclo di scelta, ad eccezione della quota di cui alla precedente lettera B, punto I, costituiscono il fondo aziendale dei fattori produttivi.
II) Costituiscono tale fondo i compensi per attività in forma associativa e le indennità per la funzione informativo-informatica, l'impiego di collaboratore di studio e di personale infermieristico o altro professionista sanitario, come determinati dall’articolo 59, lettera
B dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., già erogati ai medici alla data di costituzione del fondo stesso. Il valore complessivo del fondo include anche gli oneri previdenziali a carico dell’Azienda.
III) Le risorse di tale fondo sono utilizzate prioritariamente per salvaguardare il trattamento economico individuale dei medici che percepiscono gli incentivi e le indennità di cui al punto II, purché risulti assicurato e mantenuto lo standard strutturale, strumentale ed organizzativo già realizzato e condivisa la partecipazione al nuovo assetto assistenziale in integrazione con gli altri medici. Il trattamento economico individuale, determinato alla data di costituzione del fondo di cui al punto II, non è modificato in relazione all’aumento di assistiti in carico.
IV) Le risorse corrisposte in funzione del numero degli assistiti in carico sono ridotte in relazione alla diminuzione del carico assistenziale, secondo il sistema di calcolo ai sensi dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. e confluiscono nel fondo aziendale dei fattori produttivi.
V) La modifica dello standard organizzativo riferito alle preesistenti forme associative, la cessazione del rapporto di lavoro con il personale di studio, regolamentati sia a livello nazionale che regionale, comportano la sospensione delle relative indennità corrisposte, che restano a disposizione del fondo aziendale dei fattori produttivi.
VI) In caso di cessazione del rapporto convenzionale di medici componenti le AFT, le eventuali indennità corrisposte in relazione ai fattori produttivi confluiscono nel fondo aziendale dei fattori produttivi. Le previgenti indennità informatiche sono riservate al finanziamento dei fattori produttivi di medesima destinazione a favore dei medici che entrano nelle AFT. Le indennità corrisposte per il personale di studio restano a disposizione per il finanziamento dei fattori produttivi destinati alle medesime finalità. Le previgenti indennità per la partecipazione a forme associative restano a disposizione per il finanziamento dei nuovi modelli organizzativi definiti dalla Regione per qualificare l’offerta assistenziale in funzione delle specificità territoriali.
VII) Gli Accordi Integrativi Regionali possono stabilire diversi criteri di destinazione delle risorse di cui ai commi precedenti.
VIII)Al termine dell’esercizio le eventuali risorse del fondo aziendale dei fattori produttivi che residuano confluiscono annualmente nei fondi per l'effettuazione di specifici programmi di attività finalizzate al governo clinico di cui al comma 2, lettera B, punto I.
E. Quota per ulteriori attività e prestazioni
Gli Accordi regionali possono prevedere eventuali quote per attività e compiti per l’esercizio di funzioni proprie di livelli essenziali di assistenza diversi dalla assistenza primaria ed a queste complementari, nonché per lo svolgimento dell’attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate.
3. Il compenso per ogni ora di attività svolta ai sensi del presente Capo, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda, si articola in:
A. quota oraria di Euro 22,86, negoziata a livello nazionale;
B. quota oraria derivante dalle risorse messe a disposizione delle Regioni dall’ACN 8 luglio
2010, pari ad Euro 0,26 per ciascuna ora di incarico, negoziata a livello regionale,
considerate le eventuali riduzioni intervenute ai sensi dell’articolo 6, ACN 8 luglio 2010. Tali risorse sono per ciascun anno preventivamente decurtate delle risorse necessarie al finanziamento disposto ai sensi dell’articolo 10, comma 4 e dell’articolo 30, comma 6.
4. Le eventuali integrazioni già stabilite con Accordi Integrativi Regionali sono negoziate a livello
regionale nel rispetto delle finalità previste dall’articolo 3, comma 4 del presente Accordo.
5. Tutti i compensi erogati in base agli assistiti in carico sono corrisposti nei limiti di cui all’articolo 38.
6. I compensi per l’attività oraria sono corrisposti al medico che svolge l’attività, indipendentemente dalle modalità con cui viene assicurata la continuità assistenziale, entro la fine del mese successivo a quello di competenza.
7. Le quote capitarie di cui al comma 2, lettera A, sono corrisposte mensilmente in dodicesimi entro la fine del mese successivo a quello di competenza; i restanti compensi sono corrisposti mensilmente entro il secondo mese successivo a quello di competenza.
8. Qualora l’Azienda non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato per lo svolgimento di attività oraria, spetta allo stesso, nel caso utilizzi un proprio automezzo su richiesta della Azienda, un rimborso forfetario pari al costo di un litro di benzina verde per ogni ora di attività, nonché adeguata copertura assicurativa dell’automezzo.
ART. 48 – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E COPERTURE ASSICURATIVE.
1. La quota parte a carico dell’Azienda sanitaria del contributo previdenziale in favore del competente Fondo di previdenza è pari al 10,375% di tutti i compensi previsti dal presente Accordo, ivi inclusi quelli derivanti dagli Accordi regionali o aziendali, spettanti ai medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta. La stessa percentuale è calcolata su tutti i compensi, al netto degli Accordi regionali ed aziendali, spettanti ai medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria.
2. L'aliquota previdenziale a carico dei medici del ruolo unico di assistenza primaria è stabilita dall'ENPAM, a norma dell’articolo 1, comma 763 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ferma restando la quota di contributo a carico dell’Azienda, i medici del ruolo unico di assistenza primaria possono optare per l’incremento dell’aliquota contributiva a proprio carico di un punto intero percentuale fino ad un massimo di cinque punti. Tale scelta si esercita al massimo una volta all’anno entro il 31 gennaio. L’aliquota resta confermata negli anni successivi in assenza di comunicazione di variazione da effettuarsi eventualmente entro la stessa data.
4. I contributi devono essere versati all’ENPAM trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del trimestre.
5. Per far fronte al pregiudizio economico derivante al medico a ciclo di scelta dall’onere della sostituzione per eventi di malattia e di infortunio, anche in relazione allo stato di gravidanza e secondo il disposto del Decreto Legislativo 151/2001, e al fine di migliorare i trattamenti assicurativi e includere nella gamma degli eventi assicurati anche le eventuali conseguenze economiche di lungo periodo è posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,72% (zero virgola settantadue per cento) dei compensi di cui all’articolo 47, comma 2, lettera A, punto I) da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. Con le stesse cadenze previste per il versamento del contributo previdenziale, le Aziende versano all'ENPAM il contributo di cui al presente comma affinché provveda in merito.
6. Per far fronte al mancato guadagno derivante al medico a rapporto orario per eventi di malattia, gravidanza, puerperio, anche in relazione al disposto del Decreto Legislativo 151/2001, ed al fine di migliorare i trattamenti assicurativi e includere nella gamma degli eventi assicurati anche le eventuali conseguenze economiche di lungo periodo, l’Azienda versa all’ENPAM con le stesse cadenze previste per il versamento del contributo previdenziale di cui al comma 1 ed affinché provveda in merito, un contributo dello 0,72% (zero virgola settantadue per cento) sul compenso di cui all’articolo 47, comma 3, lettera A, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni.
7. L’Azienda, previo coordinamento della materia a livello regionale, provvede ad assicurare i medici che svolgono attività oraria del ruolo unico di assistenza primaria contro gli infortuni subiti a causa o in occasione dell’attività professionale espletata ai sensi del presente Accordo, ivi compresi, qualora l’attività sia prestata in Comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell’accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro, nonché i danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni previsti dal presente Accordo.
8. Il contratto di cui al comma precedente è stipulato, senza franchigie, per i seguenti massimali:
a) 775.000 Euro per morte od invalidità permanente;
b) 52 Euro giornalieri per invalidità temporanea assoluta, con un massimo di 300 giorni l'anno, fatti salvi diversi Accordi regionali.
La relativa polizza è stipulata e portata a conoscenza dei sindacati di cui all'articolo 15, comma 4.
CAPO II – MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
ART. 49 – CAMPO DI APPLICAZIONE.
1. Il presente Capo disciplina i rapporti di lavoro instaurati tra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici della medicina dei servizi territoriali ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del presente Accordo, in conformità con le indicazioni della programmazione regionale, aziendale e distrettuale, per l’organizzazione delle attività sanitarie territoriali a rapporto orario, per le quali non sia richiesto il titolo di specializzazione e che non risultino regolate da altri Accordi collettivi stipulati ai sensi dell’articolo 48 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1 bis, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, le Aziende sanitarie utilizzano ad esaurimento, i medici incaricati a tempo indeterminato nella attività di medicina dei servizi, già disciplinate dal capo II del D.P.R.,
n. 218/92 e dall’articolo 5, comma 4 dell’Allegato “N” al D.P.R. n. 484 del 1996. Per questi vale il presente Accordo.
ART. 50 – MASSIMALE ORARIO, VARIAZIONI E LIMITAZIONI.
1. Ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato sono conferibili aumenti di orario fino a un massimo di 38 ore settimanali sulla base degli Accordi regionali.
2. La somma dell'attività per l'incarico disciplinato dal presente Capo e di altra attività compatibile non può superare l'impegno orario settimanale di 38 ore.
3. L’Azienda, qualora si rendano disponibili ore di attività per cessazione degli incarichi a tempo indeterminato, interpella i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato presso l'Azienda medesima che non svolgano altre attività convenzionali o attività libero professionale strutturata e, previa acquisizione della loro disponibilità, assegna l'aumento delle ore all'avente diritto tra i medici operanti nell'ambito della stessa Azienda secondo l'ordine di anzianità di incarico. A parità di anzianità di incarico prevalgono, nell'ordine, la minore età, il voto di laurea e l'anzianità di laurea.
4. Per mutate ed accertate esigenze di servizio, l’Azienda può dar luogo a riduzione di orario dell'incarico o modifica della sede di attività del medico, dandone comunicazione all'interessato mediante posta elettronica certificata o altra modalità definita dall’Azienda con preavviso di un mese. La riduzione dell'orario si applica al medico con minore anzianità di incarico nell'ambito del medesimo servizio.
5. I provvedimenti con i quali si riducono gli orari o comunque si introducono modificazioni nei rapporti disciplinati dal presente Accordo sono comunicati entro 10 (dieci) giorni al comitato di cui all’articolo 12.
6. Eventuali nuovi aumenti di orario interessanti servizi già oggetto di precedenti riduzioni orarie, sono attribuiti al medico al quale era stata applicata la decurtazione di orario, ove possibile, o, comunque, al medico incaricato a tempo indeterminato con orario di incarico più basso.
7. Nel caso di non agibilità temporanea della struttura di assegnazione, l'Azienda assicura l’impiego
temporaneo del medico in altra struttura idonea, senza danno economico per l'interessato.
ART. 51 – COMPITI DEL MEDICO DI MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI.
1. Il medico titolare di incarico a tempo indeterminato:
a) si attiene alle disposizioni contenute nel presente Accordo e a quelle che l’Azienda emana
per il buon funzionamento del servizio e il perseguimento dei fini istituzionali;
b) osserva l'orario di attività indicato nella lettera di incarico a tempo indeterminato e le Aziende provvedono al controllo con gli stessi metodi adottati per il personale dipendente.
2. Tenuto conto di eventuali determinazioni finalizzate alla flessibilità e al recupero dell’orario definite a livello regionale e/o aziendale, a seguito dell’inosservanza dell'orario sono effettuate trattenute mensili, sulle competenze del medico inadempiente, per le ore di lavoro non effettuate.
3. L'inosservanza ripetuta dell'orario ed il mancato rispetto dei compiti previsti dal presente Capo
sono contestate al medico secondo la procedura di cui all’articolo 25 del presente Accordo.
4. Il medico è tenuto a svolgere tutti i compiti affidati dall’Azienda, ivi comprese le eventuali variazioni in ordine alle sedi ed alla tipologia dell'attività, per le quali occorre tener conto di altre attività convenzionali svolte ai sensi del presente Accordo.
5. Sono inoltre doveri e compiti del medico:
a) lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e della conoscenza del Servizio Sanitario Nazionale;
b) la collaborazione funzionale con la dirigenza sanitaria dell’Azienda per la realizzazione dei compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale ed il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
6. I medici titolari di incarico a tempo indeterminato partecipano ai progetti assistenziali secondo quanto definito dagli Accordi regionali ed aziendali.
7. Le Aziende sanitarie possono affidare, sulla base di Accordi regionali ed esigenze organizzative, incarichi per specifiche responsabilità ai medici di cui al presente Capo.
ART. 52 – TRASFERIMENTI – DISPONIBILITÀ.
1. Il trasferimento dei medici, tra Aziende della stessa Regione, può avvenire a domanda del medico previo nulla-osta dei Direttori Generali delle Aziende di provenienza e di destinazione.
2. Il medico accetta le condizioni e la sede dell’Azienda di destinazione. L’Azienda di provenienza, con la cessazione dell’incarico convenzionale, non procede ai sensi del presente Accordo al conferimento di nuovo incarico. Nel caso di più medici interessati, gli stessi sono graduati in base all'anzianità di incarico, alla minore età, al voto di laurea e all’anzianità di laurea.
3. Il medico trasferito conserva l'anzianità maturata nel servizio di provenienza senza soluzione di continuità.
4. Gli Accordi regionali disciplinano la disponibilità del medico di medicina dei servizi territoriali, previo suo consenso, presso strutture o Enti del Servizio sanitario nazionale o regionale.
ART. 53 – SOSTITUZIONI.
1. L'Azienda può provvedere alla sostituzione dei medici assenti secondo l’ordine della graduatoria aziendale di disponibilità, di cui all’articolo 19, comma 6 del presente Accordo, con priorità per i medici residenti nell'ambito dell'Azienda.
2. La sostituzione cessa al rientro, anche anticipato, del medico titolare dell'incarico a tempo indeterminato.
3. Al medico sostituto spetta il trattamento economico di cui all’articolo 57, comma 1, lettera A, punto I e lettera B.
ART. 54 – PERMESSO ANNUALE RETRIBUITO.
1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al medico incaricato a tempo indeterminato spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di 30 (trenta) giorni non festivi, purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore pari a cinque volte l'orario di incarico settimanale.
2. A richiesta dell’interessato, il permesso, autorizzato dall’Azienda, è fruito in uno o più periodi, con un preavviso di 30 (trenta) giorni. Se il permesso è chiesto fuori dei termini del preavviso esso è concesso a condizione che l'Azienda possa provvedere al servizio.
3. Il periodo di permesso è fruito almeno allo 80% a giornata intera e per la parte rimanente può essere frazionato in ore; è utilizzato durante l’anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il primo semestre dell’anno successivo.
4. Ai fini del computo del permesso retribuito sono considerate attività di servizio il congedo matrimoniale di cui al successivo comma 6 ed i periodi retribuiti di assenza per malattia e gravidanza di cui all’articolo 55. Non sono considerati attività di servizio i periodi di assenza non retribuiti.
5. Per periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito quanti sono i mesi di servizio prestati.
6. Al medico titolare di incarico a tempo indeterminato spetta un congedo matrimoniale retribuito non frazionabile di quindici giorni non festivi, purché l’assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio.
7. Durante il permesso retribuito e il congedo matrimoniale è corrisposto il normale trattamento di servizio.
ART. 55 – ASSENZE PER MALATTIA E GRAVIDANZA.
1. Al medico incaricato a tempo indeterminato che si assenta per comprovata malattia o infortunio, anche non continuativamente nell’arco di trenta mesi, che gli impediscano qualsiasi attività lavorativa, l’Azienda corrisponde l’intero trattamento economico, goduto in attività di servizio, per i primi sei mesi e al 50% per i successivi tre mesi e conserva l'incarico per ulteriori quindici mesi, senza retribuzione.
2. L’Azienda può disporre controlli sanitari, in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati, secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente.
3. Al medico incaricato a tempo indeterminato in caso di gravidanza o puerperio, l’Azienda mantiene l’incarico per sei mesi continuativi e corrisponde l’intero trattamento economico goduto in attività di servizio per un periodo massimo complessivo di quattordici settimane.
ART. 56 – ASSENZE NON RETRIBUITE.
1. Il medico è sospeso dall’incarico, con conservazione dello stesso, e dalle attività con le modalità e per i motivi di cui all’articolo 22 del presente Accordo.
2. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico deve dare all’Azienda un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni per l’ottenimento del relativo permesso.
3. In caso di svolgimento degli incarichi, ai sensi del presente Capo, in più posti di lavoro o in più Aziende il periodo di assenza non retribuita deve essere fruito contemporaneamente.
4. Nessun compenso è dovuto al medico per i periodi di assenza di cui al presente articolo.
ART. 57 – TRATTAMENTO ECONOMICO – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.
1. Ai medici incaricati a tempo indeterminato è corrisposto il trattamento economico, così articolato:
A. compenso professionale già previsto dall’articolo 14, Allegato N al D.P.R. n. 270/2000:
I) compenso orario pari ad Euro 13,20 (tredici/20) per ogni ora di attività, incrementato di Euro 0,99 dal 1° gennaio 2008, di Euro 0,43 dal 1° gennaio 2010 e di Euro 0,43 dal 1° gennaio 2019;
II) incrementi di anzianità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) e lettera c), D.P.R. n. 218/1992, calcolati alla data del 29 febbraio 1996, compreso il maturato economico alla stessa data con gli incrementi percentuali del 2,3% per l'anno 1999 e del 1,4% per l'anno 2000 mantenuti dai singoli interessati;
III) per l’attività svolta nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle ore 6, il compenso orario predetto è maggiorato nella misura del 30%. Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione è del 50%;
IV) compenso aggiuntivo determinato con i criteri di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b) (b2 e b3), del D.P.R. n. 218/1992 (quote mensili di carovita), nella misura corrisposta al 31 dicembre 1997, incrementata del 2,3% dal 1° gennaio 1999 e del 1,4% dal 1° gennaio 2000;
V) indennità di piena disponibilità ai medici che svolgono esclusivamente attività ai sensi del presente Accordo, salvo la libera professione di cui all'articolo 28, per ogni ora risultante dalla lettera di incarico, Euro 0,61;
VI) indennità chilometrica. Ai medici incaricati a tempo indeterminato spetta, qualora si avvalgano del proprio automezzo per spostamenti dovuti allo svolgimento di attività al di fuori dei presidi della Azienda, un rimborso pari ad 1/5 del prezzo "ufficiale" della benzina verde per ogni chilometro percorso, nonché adeguata assicurazione dell'automezzo;
VII) per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 51, comma 5 è corrisposto un compenso per ogni ora incarico pari ad Euro 1,15 non valutabile ai fini della determinazione del premio di operosità;
B. quota oraria derivante dalle risorse messe a disposizione delle Regioni dall’ACN 8 luglio 2010, pari ad Euro 0,26 per ciascuna ora di incarico, negoziata a livello regionale, considerate le eventuali riduzioni intervenute ai sensi dell’articolo 6, ACN 8 luglio 2010.
2. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti entro la fine del mese successivo a quello di competenza. Ai soli fini della correntezza del pagamento si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle Aziende.
3. Al medico della medicina dei servizi che partecipa ai progetti obiettivo, ai programmi e alle attività stabilite dagli Accordi regionali spettano quote variabili secondo quanto determinato dagli Accordi stessi.
4. Su tutti i compensi di cui al presente articolo, al netto degli Accordi regionali ed aziendali, l’Azienda versa trimestralmente e con modalità che assicurino l’individuazione dell’entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del
competente fondo di previdenza di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, con quota parte a carico dell'Azienda pari al 14,16%. L’aliquota previdenziale a carico del medico è stabilita dall'ENPAM, a norma dell’articolo 1, comma 763 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
ART. 58 – RIMBORSO SPESE DI ACCESSO.
1. Per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purché entrambi siano compresi nella stessa provincia, al medico viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro in misura uguale a quella prevista per il personale dipendente.
2. Il rimborso non compete nell’ipotesi che il medico abbia un recapito professionale nel Comune sede di presidio presso il quale svolge l’incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso è ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell’intervenuta soppressione all’Azienda.
3. La misura del rimborso spese è proporzionalmente ridotta nel caso in cui l’interessato trasferisca la residenza in Comune più vicino a quello sede del presidio. Rimane invece invariata qualora il medico trasferisca la propria residenza in Comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.
ART. 59 – PREMIO DI COLLABORAZIONE.
1. Ai medici incaricati a tempo indeterminato è corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso orario di cui all’articolo 57, comma 1, lettera A, punti I), II), IV) e V).
2. Detto premio è liquidato entro il 31 dicembre dell’anno di competenza.
3. Al medico che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il premio viene calcolato e liquidato
all’atto della cessazione del servizio.
4. Il premio di collaborazione non compete al medico nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di sospensione o di risoluzione del rapporto professionale per motivi disciplinari.
ART. 60 – PREMIO DI OPEROSITÀ.
1. Ai medici incaricati a tempo indeterminato spetta alla cessazione del rapporto convenzionale un premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato; a tal fine non sono computati tutti i periodi di assenza dal servizio non retribuiti ai sensi del presente Capo.
2. Per le frazioni di anno, la mensilità di premio sarà ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni.
3. Il premio di operosità è calcolato sul compenso professionale di cui all’articolo 57, comma 1, lettera A, punti I), II) e V) e sul premio di collaborazione di cui all’articolo 59, nonché in base ai criteri previsti dall’allegato E annesso al D.P.R. n. 884/84 che qui si intendono integralmente richiamati.
4. Ciascuna mensilità di premio potrà essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni è computata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non è computata.