CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE
CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE
IntroduzioneIl contratto di distribuzione è definito come sui generis o innominato perché non è espressamente disciplinato né nel Codice delle Obbligazioni né nelle altre leggi svizzere, ma è frutto della combinazione fra elementi di diversi contratti, principalmente il contratto di agenziaed il cosiddetto contratto ad esecuzione progressiva. Il contratto di distribuzione è una tipologia di contratto che conosce una grande diffusione, in particolare nel commercio internazionale.DefinizioneCon il contratto di distribuzione il distributore s’impegna durevolmente ad acquistare i prodotti del produttore, per poi rivenderli. Egli esegue la prestazione in nome proprio e per proprio conto per un periodo generalmente predefinito. Il distributore, nell’esecuzione delle sue prestazioni, può avvalersi a sua volta di sub-distributori o agenti. Le parti contraenti, che si obbligano ad eseguire le suddette prestazioni, sono soggetti autonomi, difatti ciascuno dispone della propria organizzazione imprenditoriale.EsclusivaSi parla di contratto di distribuzione in esclusiva se al distributore viene assegnata l’esclusiva per provvedere alla distribuzione in una determinata area geografica o in un determinato ambito commerciale.ConcorrenzaPer quanto riguarda le norme a tutela della concorrenza, la disciplina applicabile al contratto di distribuzione è differente rispetto a quanto detto precedentemente, in quanto non trovano applicazione, in via analogica, le nome sul contratto di agenzia, come normalmente accade, ma le norme sulla concorrenza sleale.Difatti, quando il produttore fissa preventivamente il prezzo di rivendita dei prodotti, si applicano le norme europee in materia di concorrenza o la Legge federale sui cartelli, a seconda degli Stati coinvolti. Così, ad un contratto di distribuzione soggetto al diritto svizzero, le cui attività di distribuzione avvengono o esplicano i propri effetti nell’Unione Europea, si applica la normativa europea in materia concorrenziale. Tale normativa vieta gli accordi tra imprese volti a fissare i prezzi di vendita, e in caso d’infrazione prevede le relative sanzioni, salvo particolari casi espressamente citate dalla norma.
Allo stesso modo la Legge sui Cartelli, che trova applicazione nell’ambito di accordi fra imprese che provocano una limitazione della concorrenza con effetti pregiudizievoli unicamente in Svizzera, vieta espressamente gli accordi che fissano un determinato prezzo (minimo) di rivendita dei prodotti. Altro elemento importante è l’esclusiva: è considerato in contrasto con la tutela della concorrenza l’accordo che vieta al distributore di rivendere prodotti di altri produttori.Obblighi del distributorel distributore si impegna a ricevere i prodotti e a pagare il prezzo concordato. Inoltre egli provvede all’organizzazione e l’esecuzione della distribuzione dei prodotti, generalmente in un’area definita dal contratto.Obblighi del produttoreIl produttore si obbliga a consegnare i prodotti al distributore.Indennità di fine rapporto (indennità di clientela)Il produttore è tenuto a pagare al distributore un’indennità cosiddetta di clientela al momento della cessazione del contratto, qualora il distributore durante il periodo di esecuzione del contratto sia stato materialmente integrato nell’organizzazione del produttore. Ciò avviene quando il distributore, oltre ai doveri strettamente connessi con la distribuzione, assume degli obblighi supplementari, come l’obbligo di rispettare delle condizioni precise, ad esempio la fissazione del prezzo di vendita (comunque problematica, vedi Concorrenza), l’obbligo di effettuare ricerche di mercato riguardo al settore in cui opera al fine di potenziare le vendite, l’obbligo di informare costantemente il produttore dell’andamento delle vendite, l’obbligo di dare al produttore l’elenco dei clienti, ed inoltre nei casi in cui incrementa effettivamente il valore commerciale dei prodotti del produttore, creando nuova clientela ed ampliando così l’utenza del prodotto. Poiché il produttore continuerà a fruire economicamente di tale valore “aggiunto”, è stata riconosciuta l’applicazione in via analogica della disciplina del contratto di agenzia, che prevede il pagamento da parte del preponente di un’indennità di fine rapporto, detta anche di clientela, in favore dell’agente. L’indennità non può superare il guadagno annuo netto risultante dal contratto e calcolato secondo la media degli ultimi cinque anni o della durata contrattuale effettiva, se questa è più breve. Tale aspetto avvicina di molto il contratto di distribuzione al modello del contratto di agenzia.A cura di:XXXXXXXXXXX LTD legal +taxAggiornato il: 27 maggio 2014