UNIPOLSAI MONDO PROFESSIONISTA
UNIPOLSAI MONDO PROFESSIONISTA
Professioni Sanitarie
Assicurazione Responsabilità Civile Professionale
Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:
- DIP DANNI (Documento informativo precontrafluale danni)
- DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrafluale aggiuntivo per i prodofli assicurativi Danni)
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario (redafle in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contrafli)
- INFORMATIVA PRIVACY
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx - xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni
Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prodotto: “UNIPOLSAI MONDO PROFESSIONISTA
PROFESSIONI SANITARIE”
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 – Società iscritta in Italia alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n.1.00006 e autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n.046.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura il professionista contro i rischi di responsabilità civile derivanti dallo svolgimento della sua attività professionale.
Che cosa non è assicurato?
Non sono oggetto di copertura le attività per cui l’Assicurato non risulta regolarmente abilitato all’esercizio della professione indicata in Polizza e tutti i danni causati con dolo dell’Assicurato/Contraente/rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata.
RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE: non sono considerati terzi l’Assicurato, il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di “stato di famiglia”; quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime; i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro; le società in cui l’Assicurato rivesta la funzione di legale rappresentante, consigliere d’amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.
Che cosa è assicurato?
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE:
-responsabilità civile professionale delle Professioni Sanitarie: Xxxxx e Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi clienti/pazienti, sia per colpa lieve che grave, nello svolgimento dell’attività in qualità di “esercente la professione sanitaria o di operatore non medico di interesse sanitario” indicata in Polizza, così come disciplinata dalle vigenti leggi e regolamenti. L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali debba rispondere. La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia regolarmente iscritto all’Albo professionale del relativo Ordine, ove previsto, ed è subordinata al possesso delle abilitazioni professionali/requisiti richiesti dalla legge per l’attività svolta. L’Assicurazione è operante anche per l’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa (L.n.24/2017) per colpa grave dell’Assicurato. La garanzia vale per l’impiego per scopi diagnostici e terapeutici di strumenti e apparecchiature mediche elettriche, elettroniche e del laser, utilizzati nell’ambito/limiti dell’attività descritta nel Rischio; le infezioni contratte da terzi relative a HIV-HCV-HDV; attività prestata nell’ambito del servizio di Pronto Soccorso gestito dall’Azienda Sanitaria; ed altre previste espressamente in Polizza.
Ci sono limiti di copertura?
Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicati nelle condizioni di Assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni (salvo non derogate da Garanzie Supplementari) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:
RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE: derivanti dallo svolgimento delle attività di biotecnologia, di manipolazione e/o di ingegneria genetica, comprese quelle relative al trattamento degli organismi geneticamente modificati (O.G.M.); relativi alla pratica di Interventi chirurgici, Atti invasivi o trattamenti medici aventi finalità estetiche, salvo quanto previsto dalle norme specifiche per le professioni sanitarie di Medico, “Danni di natura estetica e fisionomica” e dalla Garanzia Supplementare “Medicina estetica”; derivanti dalla proprietà, esercizio o amministrazione di poliambulatori, cliniche, case di cura e di riposo, laboratori d’analisi; derivanti dall’esercizio dell’attività di Dirigente medico di struttura sanitaria semplice o complessa (ex Primario ospedaliero), Direttore generale, sanitario o amministrativo, Coordinatore infermieristico, nonché qualsiasi funzione apicale svolta in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private; derivanti dalla pratica della fecondazione o procreazione assistita, nonché della diagnosi genetica e/o cromosomica prenatale.
L’Assicurazione R.C. Professionale inoltre non comprende: il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all’Assicurato a titolo di compenso professionale; i risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).
TUTELA LEGALE: per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; materia fiscale, tributaria ed amministrativa; Vertenze contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente/Assicurato nell’esercizio della sua attività; compravendita o alla permuta di immobili.
-Responsabilità civile nel trattamento dei Dati personali; Responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro; Impiego veicoli; Interruzione di attività; Consenso informato.
-Norme specifiche per Esercenti la professione sanitaria: A) Medico- Medico convenzionato S.S.N. (medico medicina generale/famiglia) – Pediatra di libera scelta-Medico abilitato-Medico specialista senza Atti invasivi e senza Interventi chirurgici-Medico specialista con Atti invasivi- Medico specialista con Interventi chirurgici-Medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare-Medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore-Medico specializzando; B) Odontoiatra/Dentista; C) Biologo/Chimico; D) Fisico medico/sanitario; E) Farmacista; F) Veterinario; G) Psicologo; H) Infermiere;
I) Professioni tecnico sanitarie, diagnostica e assistenziale; J) Professioni sanitarie della riabilitazione; K) Professioni sanitarie della prevenzione. Operatori non medici di interesse sanitario; Assistente sociale, Chiropratico, Massofisioterapista, Operatore socio-sanitario, Osteopata, Counselor, Operatore Shiatsu, Chinesiologo, Esperto di riflessologia plantare.
TUTELA LEGALE: spese per l’Assistenza giudiziale e stragiudiziale, per la tutela degli Assicurati in conseguenza di Xxxxxx garantiti dal contratto.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino
all’importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).
Garanzie Supplementari [a pagamento]:
-RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: Proprietà, conduzione e gestione dei Locali; Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (RCO/RCI); Commissario di gara; Componente Organismi di mediazione; Firma Elettronica Avanzata (FEA); Pronto Soccorso e Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica 118 (solo per Medici “abilitati”, specializzandi, convenzionati S.N.N., specialisti senza Atti invasivi e senza Interventi chirurgici); Medicina estetica; Attività libero professionale (esclusivamente per medici convenzionati S.S.N.).
- TUTELA LEGALE: Recupero crediti non riscossi; Spese di resistenza contrattuale/extracontrattuali; Opposizione alle sanzioni amministrative; Estensione alla proprietà e/o conduzione dell’ufficio/studio.
Condizioni Specifiche [a pagamento]
-TUTELA LEGALE: Retroattività per delitti colposi, dolosi e contravvenzioni –
2 anni/5 anni; Estensione penale al mondo intero (escluso USA e Canada).
[per i dettagli su quanto sopra vedasi il DIP aggiuntivo Xxxxx]
Dove vale la copertura?
La copertura in generale vale dove è ubicato il Rischio assicurato con le seguenti precisazioni:
RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE: L’Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel
territorio dell’Unione Europea, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera e Regno Unito.
TUTELA LEGALE: Le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l’Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:
- nei paesi dell’Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Svizzera e Liechtenstein per: difesa penale; richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali subìti o causati; rapporti di lavoro; controversie contrattuali con le compagnie di assicurazione; controversie con i fornitori; controversie di lavoro dipendente
- nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per: Vertenze in materia amministrativa; recupero crediti; arbitrati; Vertenze con gli istituti previdenziali/assistenziali; procedimenti disciplinari davanti all’ordine; reclami all’autorità competente in tema di Normativa per la protezione dei Dati Personali; azione di rivalsa; azione di surroga
- nei paesi: Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e che siano insorti nel mondo intero per tutte le Vertenze relative al web.
- nel mondo intero, con esclusione di USA e Canada, per la difesa penale per delitti dolosi e colposi, nel caso di acquisto della Garanzia Supplementare
“Estensione penale al mondo intero (escluso USA e Canada)”.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare oltre che la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, anche la stessa cessazione dell’Assicurazione. Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta a UnipolSai dei mutamenti che aggravano il Rischio. Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare a UnipolSai l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di Assicurazioni riguardanti lo stesso Xxxxxxx. L’omessa comunicazione, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all’Indennizzo. Nel caso di sospensione dall’Albo professionale, l’Assicurato deve dare immediata comunicazione della stessa alla Società. Nel caso di omessa comunicazione, l’Assicurazione si intende cessata dalla data di decorrenza della suddetta sospensione.
Quando e come devo pagare?
La periodicità di pagamento del premio è annuale. Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza ed è comprensivo di imposte. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento previsti dalla legge e attivati presso l’intermediario. Il Premio può essere frazionato oppure può essere corrisposto in un’unica soluzione al momento della stipulazione. Previo accordo di UnipolSai, il Premio annuo può essere frazionato in rate mensili con addebito diretto su conto corrente.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. Il Periodo assicurativo è stabilito nella durata di 1 Anno, salvo che l’Assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto di UnipolSai al pagamento dei Premi scaduti.
Il contratto non è soggetto a tacita proroga, pertanto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta tra le Parti. Tale condizione si intende operante per tutte le Sezioni del presente contratto. UnipolSai comunque si impegna a mantenere operante la garanzia per un periodo di 15 giorni successivi alla scadenza di Polizza. Qualora UnipolSai abbia proposto il rinnovo della polizza entro la data di scadenza e il Contraente paghi il nuovo Premio, il contratto si rinnova per un altro anno e anche in questo caso non è soggetto a tacita proroga e alla scadenza la copertura viene mantenuta operante per ulteriori 15 giorni. La radiazione dell’Assicurato, per qualsiasi motivo, dall’Ordine professionale determina la cessazione dell’Assicurazione a decorrere dalla data stessa della radiazione.
La RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE vale per le richieste di Xxxxxxxxxxxx presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di vigenza dell’Assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 10 anni prima della data di effetto della copertura. Nel caso di cessazione definitiva dell’Attività o del contratto, puoi richiedere la proroga della copertura per le richieste di risarcimento presentate entro 10 anni successivi alla data di cessazione dell’Attività o dalla cessazione del contratto, pagando i relativi Premi.
Relativamente alla sezione TUTELA LEGALE la garanzia si estende ai Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati ad UnipolSai o ad ARAG entro 2 anni dalla cessazione della Polizza.
Come posso disdire la polizza?
Dopo ogni Sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all’altra Parte. La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) se l’Assicurato o il Contraente ne è in possesso, diventa efficace:
- dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale se spedita da UnipolSai;
- dalla data del timbro postale, del rapporto del fax o della ricezione della PEC (Posta Elettronica Certificata) se inviata dal Contraente.
Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: UNIPOLSAI MONDO PROFESSIONISTA - PROFESSIONI SANITARIE
Data 15/07/2020 - Il presente DIP aggiuntivo Xxxxx è l’ultima versione disponibile pubblicata
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 – 00000 Xxxxxxx recapito telefonico: 051.5077111, sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx, indirizzo email: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx, indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx. Società iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario
n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n. 046.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2019, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 6.057,81 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.325,12 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all’esercizio 2019, è pari ad € 2.911,32 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.310,09 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 8.258,64 milioni e ad € 7.403,19 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2019, pari a 2,84 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall’IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.
Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia. E’ facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto a una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
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Che cosa è assicurato?
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la garanzia base della RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
copre anche:
Responsabilità civile nel trattamento dei Dati personali; La responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi della vigente Normativa per la protezione dei dati personali, a seguito di Danni e Perdite patrimoniali cagionati a terzi interessati, compresi i clienti, in conseguenza del trattamento dei loro dati personali (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) non conforme alla Normativa, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
Responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro; La responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro in relazione alla sola attività svolta per conto dell’Assicurato, per i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.
Impiego veicoli; La responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile, per i Danni cagionati a terzi dai suoi Prestatori di lavoro in relazione alla guida di veicoli non di proprietà dell’Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati o dati in usufrutto. La garanzia vale anche per i Danni corporali cagionati alle persone trasportate, purché su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.
Interruzione di attività; Xxxxx e le Perdite patrimoniali da mancato o ritardato inizio, interruzioni o sospensioni - totali o parziali – dell’utilizzo di beni, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un Sinistro risarcibile ai termini della presente Sezione.
Consenso informato; Per le prestazioni sanitarie per le quali sia obbligatorio richiedere il “consenso informato giuridicamente valido”, la garanzia è operante a condizione che la prestazione sanitaria sia stata preceduta dall’acquisizione di tale consenso, salvo nei casi di necessità e di urgenza previsti per legge.
Esercenti la professione sanitaria A - Medico
Nell’ambito della responsabilità civile professionale della Garanzia Base, sono comprese in garanzia tutte le attività di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione svolte dall’Assicurato, previste dalla professione sanitaria e dalla specializzazione medica riportate in Polizza.
Nell’ambito e nei limiti dell’attività professionale prevista dalla descrizione del Rischio in Polizza, l’Assicurazione
comprende:
a) l’esercizio dell’attività professionale intramoenia ed extramoenia svolta in qualità di dipendente di strutture sanitarie e sociosanitarie in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti;
b) i Danni di natura estetica e fisionomica conseguenti a Interventi chirurgici, Atti invasivi e/o trattamenti medici non aventi finalità estetiche, nonché quelli conseguenti a Interventi chirurgici aventi finalità estetiche di tipo riparativo resi necessari da infortunio o da malattia o restauratrici di cicatrici post-operatorie non derivanti da interventi estetici.
Restano comunque escluse dalla garanzia le pretese per la mancata rispondenza dell’intervento all’impegno di risultato estetico assunto dall’Assicurato.
Casi particolari
Caso 1 - Medico specialista in medicina d’emergenza - urgenza
L’Assicurazione opera nell’ambito e nei limiti dell’attività professionale prevista dalla descrizione del Rischio in Polizza. L’Assicurazione comprende:
a) l’attività prestata nell’ambito delle Unità operative di medicina d’urgenza e del servizio di Pronto Soccorso gestito
dall’Azienda Sanitaria e/o da associazioni di volontariato;
b) l’attività per conto di associazioni di volontariato o del Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica 118 svolta presso
le sale operative telefoniche o a bordo dei mezzi di soccorso in genere.
Caso 2 - Medico specialista in medicina legale - Medicina del lavoro - Igiene e medicina preventiva L’Assicurazione opera nell’ambito e nei limiti dell’attività professionale prevista dalla descrizione del Rischio in Polizza. L’Assicurazione vale anche per i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi dall’Assicurato derivanti dallo svolgimento degli incarichi di medico competente presso aziende, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in qualità di libero professionista.
A.1 Medico convenzionato S.S.N.: Medico di medicina generale (Medico di famiglia) - Pediatra di libera scelta
L’Assicurazione opera nell’ambito e nei limiti dell’attività professionale prevista dalla descrizione del Rischio in Polizza. L’Assicurazione vale anche per:
a) la responsabilità civile derivante all’Assicurato per la scelta del sostituto temporaneo, esclusa la responsabilità personale del medesimo. Si prende atto che l’Assicurato può farsi sostituire solo da soggetti abilitati a i sensi degli Accordi Collettivi Nazionali vigenti;
b) l’effettuazione di visite e cure mediche al domicilio dei pazienti;
c) il rilascio di certificazioni mediche.
L’Assicurazione non vale per la pratica di Atti invasivi, l’effettuazione di Interventi chirurgici, il servizio prestato presso
il Pronto Soccorso ospedaliero e l’attività di Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica 118.
A.2 Medico “abilitato”
Relativamente al medico “abilitato” alla professione (senza specializzazione medica), l’Assicurazione è operativa per tutte le attività sanitarie svolte dall’Assicurato di seguito elencate: sostituzione temporanea del medico convenzionato S.S.N., medico di continuità assistenziale (ex guardia medica), guardia medica turistica, guardia medica effettuata sia in presidi ASL che in cliniche private/strutture convenzionate RSA, medico di bordo, medico di gara in competizione sportive, medico di medicina generale presso le associazioni di volontariato, medico prelevatore (esclusa l’attività di trasfusionista), medico con attività di agopuntura, vaccinazioni, infiltrazioni articolari, omeopatia/fitoterapia, mesoterapia, ossigenoterapia.
L’Assicurazione non vale per la pratica di Atti invasivi, l’effettuazione di Interventi chirurgici, il servizio prestato pre sso
il Pronto Soccorso ospedaliero e l’attività di Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica 118.
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A.3 Medico specialista senza Atti invasivi e senza Interventi chirurgici
L’Assicurazione opera nell’ambito e nei limiti dell’attività professionale prevista dalla descrizione del Rischio in Polizza. Si intendono esclusi gli Atti invasivi e gli Interventi chirurgici.
A.4 Medico specialista con Xxxx invasivi
L’Assicurazione opera nell’ambito e nei limiti dell’attività professionale prevista dalla descrizione del Rischio in Polizza,
compresa l’effettuazione di Atti invasivi. Si intendono esclusi gli Interventi chirurgici.
A.5 Medico specialista con Interventi chirurgici
L’Assicurazione opera nell’ambito e nei limiti dell’attività professionale prevista dalla descrizione del Rischio in Polizza, compresa l'effettuazione di Atti invasivi e la pratica di Interventi chirurgici.
A.6 Medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare
L’Assicurazione comprende l’impiego per scopi diagnostici e terapeutici di strumenti e apparecchiature mediche radiologiche a raggi X o che utilizzano altre tecniche radianti e di immagine, compreso l’impiego di mezzi di contrasto, la radiologia interventistica e la radiologia d’urgenza e di emergenza. L’Assicurazione è efficace a condizione che l’attività dell’Assicurato sia intrapresa con l’osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente Autorità.
A.7 Medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore
L’Assicurazione opera nell’ambito e nei limiti dell’attività professionale prevista dalla descrizione del Rischio in Polizza. Sulla base di quanto indicato in Polizza, l’Assicurazione vale per i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi dall’Assicurato derivanti dallo svolgimento dell’attività:
a) senza accesso a sala operatoria, compresa l’attività svolta presso centri di ossigenoterapia iperbarica e le terapie analgesiche per il trattamento del dolore cronico. Si intende escluso quanto riportato alla successiva lett. b), salvo sia espressamente previsto in Polizza;
b) con accesso a sala operatoria durante l’espletamento di Interventi chirurgici o procedure diagnostiche. Si intende
automaticamente compreso anche quanto previsto alla precedente lett. a).
A.8 Medico specializzando
Premesso che l’Assicurato dichiara di frequentare:
- un corso di specializzazione universitaria per l’attività medica descritta in Polizza
oppure
- un corso di formazione specifica in medicina generale
l’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dallo svolgimento delle suddette attività, nonché per le attività di sostituzione temporanea del medico convenzionato S.S.N. l’attività di medico di continuità assistenziale (ex guardia medica), guardia medica turistica e l’esercizio della libera professione intramuraria.
B – Odontoiatra/Dentista
Nell’ambito della responsabilità civile professionale della Garanzia base, sono comprese in garanzia le attività inerenti alla diagnosi e alla terapia delle malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché la prevenzione e la riabilitazione odontoiatriche.
C – Biologo - Chimico
Nell’ambito della responsabilità civile professionale della Garanzia base, sono comprese in garanzia tu tte le attività a
carattere sanitario svolte dall’Assicurato.
A puro titolo esemplificativo e non limitativo sono compresi in garanzia:
• Per il Biologo:
- l’attività di laboratorio biomedico (analisi cliniche, igiene e profilassi) svolta ai fini di prevenzione e diagnosi delle malattie;
- il servizio di patologia clinica;
- l’attività di biologo nutrizionista.
• Per il Chimico: l’analisi, le consulenze e le perizie chimiche nell’ambito sanitario.
Per entrambi i professionisti l’Assicurazione non opera per i Sinistri relativi all’attività di progettazione, direzione dei lavori, collaudo e realizzazione di impianti e laboratori svolti dall’Assicurato.
D - Fisico medico/sanitario
Nell’ambito della responsabilità civile professionale di cui all’Art. 2.1 – Garanzia base, sono comprese in garanzia tutte le attività a carattere sanitario svolte dalle figure professionali di seguito indicate:
- Fisico medico/sanitario;
- Esperto in fisica medica che espleta l’attività ai sensi del D.Lgs.187/2000 (Protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti) e successive modifiche e integrazioni;
- Esperto qualificato di 1°, 2° e 3° grado di abilitazione che espleta l’attività ai sensi del D.Lgs.230/1995 (Radiazioni
ionizzanti) e successive modifiche e integrazioni;
- Esperto responsabile per impianti di risonanza magnetica ai sensi del D.Lgs.542/1994 e successive modifiche e integrazioni;
- Addetto alla sicurezza laser ai sensi del D.Lgs.81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
E – Farmacista
Nell’ambito della responsabilità civile professionale della Garanzia Base, sono comprese in garanzia tutte le attività svolte dall’Assicurato presso farmacie private, comunali, ospedaliere, nelle case di cura private e negli esercizi commerciali che vendono medicinali non soggetti a prescrizione medica (parafarmacie).
F – Veterinario
Nell’ambito della responsabilità civile professionale della Garanzia Base, sono comprese in garanzia tutte le attività svolte dall’Assicurato relativamente all’igiene e alla salute degli animali, nonché i controlli sugli alimenti di origine animale.
G - Psicologo
Nell’ambito della responsabilità civile professionale della Garanzia base, sono comprese in garanzia tutte le attività svolte dall’Assicurato al fine di conoscere, migliorare e tutelare il benessere psicologico e la salute nelle persone, famiglie, comunità e organizzazioni sociali e lavorative.
H - Infermiere
Nell’ambito della responsabilità civile professionale della Garanzia Base, sono comprese in garanzia tutte le attività
svolte dall’Assicurato relativamente all’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa. L’Assicurazione opera per l’attività di infermiere generico, infermiere di terapia intensiva, pediatrico, psichiatrico.
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I - Professioni tecnico sanitarie I1 – Area tecnico-diagnostica Tecnico sanitario di radiologia medica–Tecnico di neurofisiopatologia–Tecnico audiometrista-Tecnico sanitario di laboratorio biomedico. Nell’ambito della responsabilità civile professionale della Garanzia Base, sono comprese in garanzia tutte le attività svolte dall’Assicurato previste dalla legge e dai regolamenti per la professione sanitaria riportata in Polizza. I2 – Area tecnico- assistenziale Tecnico ortopedico–Tecnico audioprotesista-Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare–Igienista dentale–Dietista Nell’ambito della responsabilità civile professionale della Garanzia base, sono comprese in garanzia tutte le attività svolte dall’Assicurato previste dalla legge e dai regolamenti per la professione sanitaria riportata in Polizza. J – Professioni sanitarie della riabilitazione Podologo–Fisioterapista–Logopedista–Ortottista/Assistente di oftalmologia–Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva–Tecnico riabilitazione psichiatrica-Terapista occupazionale–Educatore professionale. Nell’ambito della responsabilità civile professionale della Garanzia Base, sono comprese in garanzia tutte le attività svolte dall’Assicurato previste dalla legge e dai regolamenti per la professione sanitaria riportata in Polizza. K – Professioni sanitarie della prevenzione Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – Assistente sanitario. Nell’ambito della responsabilità civile professionale della Garanzia Base, sono comprese in garanzia tutte le attività svolte dall’Assicurato previste dalla legge e dai regolamenti per la professione sanitaria riportata in Polizza. L - Operatori non medici di interesse sanitario Assistente sociale–Chiropratico - Massofisioterapista–Operatore socio-sanitario- Osteopata-Counselor-Operatore Shiatsu-Chinesiologo-Esperto di riflessologia plantare Nell’ambito della responsabilità civile professionale della Garanzia Base, sono comprese in garanzia tutte le attività svolte dall’Assicurato relative alla professione riportata in Polizza, prevista dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013 e successive modifiche e integrazioni. Sono escluse dall’Assicurazione tutte le attività riservate alla classe medica e agli altri Esercenti la professione sanitaria. Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE | |
Minimo di Scoperto/ Franchigia Economy (non richiamabile per Medico specialista con Interventi chirurgici e Medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore) | Tutti i minimi di Scoperto e le Franchigie espresse in cifra fissa previsti dalle garanzie della presente Sezione, a eccezione della “Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (RCO/RCI)”, si intendono elevati all’importo indicato in Polizza, salva l’applicazione di eventuali minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti. |
Limitazione alle azioni di rivalsa per colpa grave previste dall’Art. 9 – Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa -, legge 8 marzo 2017, n. 24 (legge Gelli – Bianco) | a) La definizione di Sinistro riportata nel Glossario si intende sostituita dalla seguente: Sinistro: richiesta di Risarcimento per la quale è prestata l’Assicurazione avanzata nei confronti dell’Assicurato, rientrante tra le seguenti circostanze: - l’azione di responsabilità amministrativa promossa avanti la Corte dei Conti contro l’Assicurato in relazione alla responsabilità previste dalla successiva lettera c) del presente Articolo; - la notifica dell’invito a dedurre mediante il quale l’Assicurato viene invitato a depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti; - la comunicazione con la quale la Struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o la loro Società assicuratrice manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per colpa grave e conseguentemente di agire in via di rivalsa o di surrogazione ai sensi dell’art. 9 della legge 24/2017 e successive modifiche o integrazioni. Non si considera richiesta di Xxxxxxxxxxxx e quindi non costituiscono Sinistro: - la comunicazione inviata all’Assicurato dalla Struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o dall’impresa di assicurazione ai sensi dell’art. 13 della legge 24/2017 e successive modifiche o integrazioni; - la richiesta di Xxxxxxxxxxxx e/o l’azione giudiziale promossa dal terzo danneggiato direttamente nei confronti dell’Assicurato. b) La lett. a) di cui all’Art. 2.1 – Garanzia Base – si intende abrogata. c) La lett. b) di cui all’Art. 2.1 – Garanzia Base – si intende sostituita da quanto segue. Fra le Parti si prende atto che l’Assicurato svolge la propria attività professionale a qualunque titolo in qualità di Esercente la professione sanitaria esclusivamente presso una struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, compresa l’attività libero professionale svolta in regime intramoenia, oppure di Esercente la professione sanitaria in regime di convenzione con il S.S.N. L’Assicurato dichiara di non esercitare l’attività libero professionale in regime extramoenia. L’Assicurazione è operante esclusivamente ai sensi dell’art. 9 – Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa – della legge n. 24/2017 (legge Gelli – Bianco) e successive modifiche e integrazioni, per i seguenti casi: • Azione di rivalsa per colpa grave esercitata dalla struttura sanitaria o sociosanitaria privata presso cui l’Assicurato esercita la propria attività professionale; • Azione di responsabilità amministrativa per colpa grave svolta nei confronti dell’Assicurato che opera presso una struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o in regime di convenzione con il S.S.N., esercitata dal Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti; |
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• Azione di surroga per colpa grave esperita dalla Società di assicurazione della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata presso cui l’Assicurato esercita la propria attività professionale. Limitatamente agli interventi – anche chirurgici – di primo soccorso prestati in stato di necessità in virtù dell’obbligo deontologico professionale di cui all’Art. 2.1.2 lett. l), l’Assicurazione vale indipendentemente dal grado di colpa attribuibile all’Assicurato. Inoltre per tali tipi di interventi, a integrazione di quanto previsto alla lett. a) del presente Articolo, per Sinistro si intende compresa anche la richiesta di Xxxxxxxxxxxx e/o l’azione giudiziale promossa dal terzo danneggiato direttamente nei confronti dell’Assicurato. d) La presente Condizione Specifica si intende prestata senza l’applicazione di quanto previsto all’Art. 2.5 - Scoperto / Franchigia. Restano confermate tutte le altre condizioni di Polizza. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE | |
Proprietà, conduzione e gestione dei Locali | La garanzia “Proprietà e conduzione dei Locali” opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato in relazione alla proprietà e/o alla conduzione dei Locali adibiti a studio/ufficio professionale, inclusi i relativi impianti, attrezzature e le relative Dipendenze, nonché le strade, i viali privati e i cortili, purché utilizzati per l’esercizio dell’Attività assicurata. La garanzia “Spargimento liquidi e rigurgito di fogna” opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per: Danni conseguenti a spargimento di liquidi conseguente a rottura fortuita degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza dello studio/ufficio; Danni da rigurgito di fogna, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza dello studio/ufficio. La garanzia “Danni da Incendio” opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i Danni cagionati a Cose di terzi derivanti da Incendio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute, con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00. Sono compresi i Danni derivanti da attività svolte presso terzi. La garanzia “Inquinamento non graduale” opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i Danni da inquinamento non graduale dell’aria, dell’acqua e del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura fortuita di impianti e relativi serbatoi, condutture o attrezzature utilizzati dall’Assicurato per lo svolgimento dell’Attività assicurata, con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00. La garanzia “Veicoli dei Prestatori di lavoro e dei clienti” opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i Danni cagionati a veicoli dei Prestatori di lavoro e dei clienti posteggiati negli spazi adibiti a parcheggio di pertinenza dei Locali. Viene prestata nell’ambito del Massimale di Polizza, con applicazione di una Franchigia di € 250,00 per ciascun Sinistro. |
Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (RCO/RCI) | UnipolSai tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti l’azione di rivalsa esperita dall’INAIL per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro, dai soci a responsabilità limitata nonché dagli associati in partecipazione. La garanzia si estende anche ai soci a responsabilità illimitata, ai Familiari coadiuvanti ed ai legali rappresentanti; b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di Xxxxx non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) o eccedenti gli stessi, cagionati ai Prestatori di lavoro, ai soci a responsabilità limitata e agli associati in partecipazione, per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente. Tale garanzia è prestata con l’applicazione di una Franchigia fissa di € 2.500,00 per ciascuna persona infortunata; c) per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in partecipazione non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche e integrazioni, che subiscano Danni in occasione di lavoro o di servizio. La garanzia non comprende le malattie professionali. |
Commissario di gara | L’Assicurazione vale anche per i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di violazioni commesse dall’Assicurato, con colpa sia lieve che grave, nell’espletamento dell’Attività accessoria di componente delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici (commissario di gara), compresi i pregiudizi derivanti all’amministrazione aggiudicatrice per i quali si può adire la Corte dei Conti, svolta dall’Assicurato nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative. |
Componente Organismi di mediazione | L’Assicurazione vale anche per i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi inerenti l’Attività accessoria svolta dall’Assicurato in qualità di responsabile o di componente di Organismi di mediazione, come previsto dal D.Lgs.n.28/2010 e successive modifiche e integrazioni, nonché nel caso di rivalsa esperita dall’assicuratore dell’Organismo di mediazione. |
Firma Elettronica Avanzata (FEA) | L’Assicurazione, alle condizioni di Polizza, è operante anche per i Danni e le Perdite patrimoniali cagionati a terzi da inadeguate soluzioni tecniche adottate dall’Assicurato per l’erogazione di soluzioni di Firma Elettronica Avanzata (FEA) nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali, ai sensi degli Artt. 55 e 56 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013. La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato utilizzi per lo svolgimento della propria attività sistemi e programmi informatici adeguati a quanto previsto dall’art. 56 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013. |
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Pronto Soccorso e Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica 118 (solo per Medici “abilitati”, specializzandi, convenzionati S.N.N., specialisti senza Atti invasivi e senza Interventi chirurgici) | L’Assicurazione vale anche per i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi dall’attività svolta dall’Assicurato presso i reparti di Pronto soccorso gestiti dall’Azienda Sanitaria e/o da associazioni di volontariato e per il Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica 118. |
Medicina estetica (solo per gli Esercenti la professione sanitaria Quadro specifico per le professioni sanitarie lett. A) e B) | L’Assicurazione vale anche per i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi dalla pratica della medicina estetica da parte dell’Assicurato, compreso l’utilizzo del laser per l’esecuzione dei trattamenti estetici. Sono inoltre compresi i Xxxxx di natura estetico-fisionomica, purché determinati da errore tecnico nell’intervento. Restano comunque escluse dalla garanzia: • le pretese per la mancata rispondenza del trattamento all’impegno di risultato assunto dall’Assicurato; • la pratica degli Interventi chirurgici di natura estetica. |
Attività libero professionale (esclusivamente per medici convenzionati S.S.N.) | Premesso che l’Assicurato dichiara di esercitare, oltre alla professione di medico convenzionato S.S.N., anche l’attività libero professionale di medico specialista con importo degli introiti per tale attività pari o inferiore al 40% dell’importo delle retribuzioni annue percepite dal S.S.N., l’Assicurazione vale anche per i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi dalla suddetta attività libero professionale svolta dall’Assicurato. La presente Garanzia Supplementare non vale per le seguenti specializzazioni: ginecologia e ostetricia, anestesia e rianimazione, medicina e chirurgia plastica ed estetica, odontoiatria con e senza implantologia, nonché per l’attività svolta presso il Pronto Soccorso ospedaliero, il Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica 118, l’effettuazione di Atti invasivi e l’esecuzione di Interventi chirurgici. Resta inoltre confermato quanto previsto dalle Esclusioni. |
TUTELA LEGALE | |
Recupero crediti non riscossi | Sono coperte le spese sostenute per la sola fase stragiudiziale per il recupero di crediti non riscossi e relativi a prestazioni di natura medica o sanitaria effettuate dal Contraente/Assicurato. Le spese sono garantite anche nel caso di coesistenza e operatività di un contratto di responsabilità civile. Il recupero crediti opera per le prestazioni di beni o di servizi effettuate dopo 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa e solo se i crediti sono rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata. La garanzia opera con il limite di 2 Sinistri avvenuti in ciascun Anno assicurativo. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale, le spese per la fase giudiziale non sono oggetto di copertura. |
Spese di resistenza contrattuale/ extracontrattuali | Sono coperte le spese sostenute per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da clienti/pazienti o da terzi nei confronti degli Assicurati, per fatti o inadempimenti contrattuali ed extracontrattuali di questi ultimi. La prestazione non opera per le spese relative al recupero dei crediti. |
Opposizione alle sanzioni amministrative | Sono coperte le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per l’impugnazione di sanzioni amministrative. Nei casi di sanzioni pecuniarie, la garanzia opera se la sanzione è pari o superiore a € 1.000,00. Non sono garantite le spese per l’opposizione a sanzioni relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici esercizi. |
Estensione alla proprietà e/o conduzione dell’ufficio/studio | Le garanzie previste dalla “Garanzia Base” vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente/Assicurato in relazione alla proprietà e/o conduzione dell’ufficio/studio in cui viene svolta l’attività professionale. Le garanzie operano per i Sinistri relativi all’ufficio/studio adibito a sede legale e agli altri uffici/studi in cui viene svolta l’attività professionale, per i quali è stato corrisposto il relativo sovrappremio e indicati in Polizza. Oltre alle prestazioni della “Garanzia Base”, le garanzie operano anche per la Sicurezza sul posto di lavoro; Locazione, diritto di proprietà e diritti reali dell’ufficio/studio; Vertenze contrattuali con le compagnie di assicurazioni dell’ufficio/studio; Fornitori dell’ufficio/studio; Controversie per violazione del regolamento condominiale; Delibere assembleari condominiali; Ristrutturazione edilizia. |
Retroattività per delitti colposi, dolosi e contravvenzioni – 2 anni | Sono coperte le spese sostenute dall’Assicurato in procedimenti per delitti colposi, dolosi e contravvenzioni e per la responsabilità amministrativa, in relazione ad atti, fatti o comportamenti avvenuti fino a 2 anni anteriormente alla data di efficacia della copertura assicurativa, se conosciuti dall’Assicurato dopo questa data. La garanzia opera per 2 anni di retroattività. Se il Contraente ha stipulato un precedente contratto di tutela legale, si impegna a denunciare i Sinistri avvenuti prima della conclusione del presente contratto anche alla compagnia presso la quale era precedentemente assicurato. Se il Sinistro è coperto da un altro contratto sottoscritto dal Contraente con la Società, la presente Garanzia Supplementare non opera. |
Retroattività per delitti colposi, dolosi e contravvenzioni – 5 anni | Sono coperte le spese sostenute dall’Assicurato in procedimenti per delitti colposi, dolosi e contravvenzioni e per la responsabilità amministrativa, in relazione ad atti, fatti o comportamenti avvenuti fino a 5 anni anteriormente alla data di efficacia della copertura assicurativa, se conosciuti dall’Assicurato dopo questa data. Se il Contraente ha stipulato un precedente contratto di tutela legale, si impegna a denunciare i Sinistri avvenuti prima della conclusione del presente contratto anche alla compagnia presso la quale era precedentemente assicurato. Se il Sinistro è coperto da un altro contratto sottoscritto dal Contraente con la Società, la presente Garanzia Supplementare non opera. |
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Estensione penale al mondo intero (escluso USA e Canada) | Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi e colposi accaduti in tutto il mondo, ad eccezione di USA e Canada. In caso di delitti dolosi la garanzia opera quando: • l’Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato • il Reato è derubricato da doloso a colposo • il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato. La garanzia non opera nei casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa. La prestazione opera con un Massimale di € 5.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo. |
Limitazione | L’Assicurazione è operante esclusivamente in relazione alle prestazioni di cui alla Garanzia Base |
dell’operatività della | - Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per procedimenti instaurati avanti la |
copertura assicurativa | Corte dei Conti - colpa grave, e Rivalsa della azienda sanitaria e della compagnia di assicurazione |
Garanzia Base, alle | della struttura sanitaria. La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato svolga la propria |
sole prestazioni | attività professionale a qualunque titolo in qualità di Esercente la professione sanitaria |
Responsabilità | esclusivamente presso una struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, compresa |
amministrativa, | l’attività libero professionale svolta in regime intramoenia, oppure di Esercente la professione |
contabile e giudizio | sanitaria in regime di convenzione con il S.S.N. |
di conto per | |
procedimenti | |
instaurati avanti la | |
Corte dei Conti - colpa | |
grave e Rivalsa della | |
azienda sanitaria e | |
della compagnia di | |
assicurazione della | |
struttura sanitaria |
Che cosa NON è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.
Rischi esclusi
Ci sono limiti di copertura?
Per ogni Sinistro e limitatamente alle garanzie prestate nella Garanzia Base della Sezione RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE per ogni Sinistro e limitatamente alle garanzie prestate in Garanzia Base, la copertura assicurativa è prestata con l’applicazione dei seguenti Scoperti / Franchigie, salva l’applicazione di eventuali Scoperti, minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti:
• per i danni a Cose: Franchigia di € 500,00 per ogni Sinistro;
• per i Danni corporali: nessun Scoperto e/o Franchigia. Limitatamente ai medici che svolgono attività chirurgica e ai medici anestesisti/rianimatori l’Assicurazione si intende prestata con l’applicazione di uno Scoperto del 15% per ogni Sinistro (danni corporali), con un minimo non indennizzabile di € 5.000,00 e un massimo di € 50.000,00;
• per le Perdite patrimoniali: Scoperto del 10% per ogni Sinistro con un minimo non indennizzabile di € 500,00 e con il massimo di € 150.000;
• per le infezioni contratte da terzi relative a HIV o virus dell’epatite C e D: nessun Scoperto e/o Franchigia.
- La garanzia “Responsabilità civile nel trattamento dei dati personali” è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza di € 250.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo, con l’applicazione di uno Scoperto del 10 % per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00.
- La garanzia “Consenso informato” si intende comunque prestata, con l’applicazione nel caso di Danni corporali di uno Scoperto del 10% di ogni Sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 2.500,00 ed il massimo di € 40.000,00.
- La copertura di TUTELA LEGALE si intende prestata fino alla concorrenza del Massimale previsto per il Sinistro ed indicato in Polizza, senza limite di denunce per Anno assicurativo.
Sono altresì previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
L’Assicurazione R.C. professionale non comprende i Sinistri:
- da Furto, salvo quanto previsto dalle Attività complementari comprese in garanzia, “i Xxxxx e le Perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di Valori dati in consegna o custodia all’Assicurato, anche conseguenti a Xxxxx, Rapina e Incendio” e dal Veterinario;
- a Cose altrui derivanti da Incendio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare “Proprietà, conduzione e gestione dei Locali”, Danni da incendio, dalle Attività complementari comprese in garanzia, “i Danni e le Perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di Valori dati in consegna o custodia all’Assicurato, anche conseguenti a Furto, Rapina e Incendio” e del Veterinario;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto da Impiego veicoli e dalla Garanzia Supplementare Proprietà, conduzione e gestione dei Locali, Veicoli dei prestatori di lavoro e dei clienti;
- alle Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall’Attività complementari comprese in garanzia, i Xxxxx e le Perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti e documenti, purché non derivanti da Furto, Rapina o Incendio; i Danni e le Perdite patrimoniali
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conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di Valori dati in consegna o custodia all’Assicurato, anche conseguenti a Furto, Rapina e Incendio; i Xxxxx involontariamente cagionati dall’Assicurato a macchinari e attrezzature di proprietà di terzi a lui dati in uso e dal Veterinario;
- relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e di sperimentazione sia clinica che farmaceutica;
- relativi al servizio prestato presso il Pronto Soccorso ospedaliero, salvo quanto previsto dall’attività prestata nell’ambito del servizio di Pronto Soccorso e dalla Garanzia Supplementare di “Pronto Soccorso e Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica 118 (solo per Medici “abilitati”, specializzandi, convenzionati S.N.N., specialisti senza Atti invasivi e senza Interventi chirurgici)”;
- relativi allo svolgimento dell’attività di medico trasfusionista, di medico specialista in ginecologia e ostetricia, di medico
pediatra con attività di neonatologia e dell’attività di ostetrica;
- relativi allo stato di gravidanza o alla permanenza dello stato di gravidanza derivante dall’errata pratica di attività sanitarie aventi finalità anticoncezionali o di interruzione della gravidanza; si intendono invece compresi i Danni cagionati alle pazienti sui quali sono state praticate le suddette attività sanitarie;
- derivanti dalla prescrizione o somministrazione di farmaci e/o sostanze per scopi non diagnostici o terapeutici, salvo la prescrizione di prodotti aventi finalità contraccettive;
- conseguenti a inquinamento dell’atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto alla Garanzia Supplementare Proprietà, conduzione e gestione dei Locali, Inquinamento non graduale;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- a Cose e/o persone e le Perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di Dati, Programmi di codifica o software, indisponibilità dei Dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da atto doloso informatico (cyber crime), denial of service (negazione di servizio), disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività Internet avvenuta in una o più nazioni o continenti;
- relativi ad incarichi di componente delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici (commissario di gara), salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare Commissario di gara;
- relativi all’incarico di responsabile o di componente di Organismi di mediazione, come previsto dal D.Lgs.n.28/2010 e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare Componente organismi di mediazione;
- relativi alla proprietà e/o alla conduzione dei Locali adibiti a studio/ufficio professionale, salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare di cui alla “Proprietà, conduzione e gestione dei Locali”.
L’Assicurazione R.C. Professionale/R.C.O./R.C.I. non comprende i Sinistri:
- derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai Rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, fermo restando quanto previsto nel Quadro specifico per le attività sanitarie;
- derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- conseguenti o derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici, fermo quanto previsto nel Quadro
specifico per le attività sanitarie;
- conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- verificatosi in occasione di maremoti, alluvioni, terremoti in genere e simili.
Esclusioni specifiche
Per le garanzie di seguito indicate, l’Assicurazione non comprende:
a) Responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro
• i Xxxxx e le Perdite patrimoniali subiti dall’Assicurato/Contraente.
b) Danni da Incendio
• i Danni derivanti dalle attività svolte presso terzi.
TUTELA LEGALE
Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie non operano per i Sinistri relativi a:
- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- attività connesse al settore nucleare o a danni nucleari o genetici causati dall’Assicurato;
- diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
- circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili, veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- fatti dolosi delle persone assicurate,
- fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell’ambiente;
- fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi
contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti, limitatamente agli immobili ove viene svolta l’attività professionale;
- affitto d’azienda, cessione di azienda o di ramo di azienda e contratti di leasing immobiliare;
- Vertenze con agenti/rappresentanti;
- Vertenze con la Società;
- adesione ad azioni di classe (class action);
- pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: in caso di sinistro Il Contraente o l’Assicurato deve: • fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; • comunicare per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata l’Assicurazione o alla Direzione di UnipolSai, entro 3 giorni dalla data dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, la data, ora e luogo dell’evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l’importo approssimativo del danno nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro; • anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione fax o e-mail diretta all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione di UnipolSai, in caso di Sinistro grave o di lesioni gravi o gravissime, ex Art. 583 Codice Penale, a persona o decessi. Inoltre, il Contraente o l’Assicurato deve: • Informare immediatamente UnipolSai delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e UnipolSai avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, nella fase dell’istruzione del Sinistro, a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse. • mettere a disposizione di UnipolSai e del perito incaricato registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da UnipolSai o dai periti incaricati, nonché ogni altro elemento che possa comprovare il danno. Agli effetti dell’Assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta a norma della Legge infortuni sul lavoro, ferma restando la comunicazione di eventuali richieste di Risarcimento avanzate dal Prestatore di lavoro, dagli aventi diritto o dall’Istituto assicurativo. In caso di Sinistro relativo alla Sezione TUTELA LEGALE, il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a UnipolSai o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione di UnipolSai o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. Il mancato rispetto di uno di questi adempimenti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile. |
Assistenza diretta/in convenzione: Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da Enti/Strutture convenzionate con UnipolSai. | |
Gestione da parte di altre imprese: La gestione dei sinistri relativi alla Sezione TUTELA LEGALE è affidata ad ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l’Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 00000 Xxxxxx XX (Xxxxxx), denominata ARAG. | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il Risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Per la RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE, verificata l’operatività della garanzia assicurativa e accertato e quantificato il danno risarcibile, UnipolSai si impegna a pagare l’importo dovuto nei 30 giorni successivi a quello in cui è conclusa l’istruttoria del Sinistro. Per la TUTELA LEGALE, il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell’importo richiesto. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il Premio è determinato in base a ciascuna attività professionale indicata in Polizza, al Massimale scelto dal Contraente e alla rispettiva fascia tariffaria in cui si collocano gli Introiti relativi al precedente Anno solare, dichiarati dal Contraente all’atto della stipulazione della Polizza. Alla scadenza della rata annua di Premio, nel caso in cui UnipolSai proponga al Contraente il rinnovo del contratto, il Premio verrà eventualmente adeguato secondo quanto previsto: - per il caso di variazione dell’ammontare degli Introiti come indicati nella tabella “FASCE DI INTROITI E RELATIVO COEFFICIENTE DI PREMIO” presenti nella Polizza, salvo per le categorie professionali escluse; - dalla variazione della classe Bonus Malus – rispetto a quella inizialmente attribuita - al termine del periodo di osservazione durante il quale il Premio potrà variare sulla base dell’assenza o presenza di Sinistri, liquidati o riservati ed il loro numero, applicando i coefficienti previsti dalla TABELLA REGOLE EVOLUTIVE DEL PREMIO. L’applicazione della regola evolutiva prevista dalla summenzionata tabella verrà seguita anche per tutti i periodi successivi di osservazione e non operante per le Garanzie Supplementari “Proprietà, conduzione e gestione dei Locali e “Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (RCO/RCI)”. |
Rimborso | Entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso in caso di Sinistro, UnipolSai rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso. |
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Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di sospendere l’efficacia delle garanzie previste del contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista per il Contraente la possibilità di recedere dal contratto in caso di ripensamento a seguito della stipulazione dello stesso. |
Risoluzione | Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di risolvere il contratto. |
Il presente prodotto è rivolto a persone fisiche che svolgono l’attività di esercente la professione sanitaria o di operatore non medico di interesse sanitario (anche in forma associata/societaria quali persone giuridiche) riconosciute dall’ordinamento giuridico. Si tratta di soggetti con esigenza principale di protezione del patrimonio contro i rischi di responsabilità civile professionale nell’esercizio dell’attività svolta.
La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 20,00% del Premio netto.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale o il comportamento della Società, dell’Agente o dell’Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a: Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Xxxxxx Xxxxxxx (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. E’ possibile anche inviare il reclamo direttamente all’Agente o all’Intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell’elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxx.xx e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Reclami e Assistenza Specialistica Clienti di UnipolSai deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell’Agente o all’Intermediario assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori). |
All’IVASS | I reclami indirizzati all’IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
A chi è rivolto questo prodotto?
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PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Arbitrato: per la garanzia TUTELA LEGALE è previsto che, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi, la decisione possa essere demandata ad un Arbitro. - Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx- and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia. |
AVVERTENZE
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
Modello SI / 02231 / 007 / 00000 / C - Ed. 15/07/2020
Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti
UNIPOLSAI MONDO PROFESSIONISTA PROFESSIONI SANITARIE
INDICE
PAGINA
GLOSSARIO | 1 di 51 |
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE | 6 di 51 |
2. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE | 10 di 51 |
3. SEZIONE TUTELA LEGALE | 35 di 51 |
4. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI | 45 di 51 |
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA | 48 di 51 |
NUMERI E RIFERIMENTI UTILI | 51 di 51 |
Che cosa sono i box di consultazione?
I box di consultazione sono degli appositi spazi contrassegnati da simboli, facilmente individuabili all’interno delle condizioni contraWuali. In essi sono indicati: risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità ? , punti su cui porre particolare aWenzione ! , recapiti a cui rivolgersi .
È bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contraWuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esempliflcazione. Per questo, è bene quindi porre, sempre, la dovuta aWenzione alle condizioni a cui si riferiscono.
GLOSSARIO
I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le Parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:
• Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni o a 366 giorni in caso di Anno bisestile.
• Anno solare: periodo di tempo che decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni Anno.
• Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
• Assicurazione: contratto di assicurazione, come definito dall’Art. 1882 del Codice Civile e/o la garanzia prestata con il contratto.
• Attività accessoria: attività svolta dall’Assicurato in aggiunta all’attività professionale principale indicata in Polizza, purché i relativi Introiti, complessivi per tutte le Attività accessorie svolte, non siano superiori al 40% di quelli dichiarati per l’Attività assicurata principale.
• Attività assicurata: attività svolta dall’Assicurato e dichiarata in Polizza, compreso lo svolgimento di attività complementari a essa pertinenti, nonché l’erogazione di servizi, purché strettamente attinenti all’attività stessa.
• Atti invasivi: atti medici diagnostici e/o terapeutici praticati senza accesso alla sala operatoria o emodinamica e senza ricorso ad anestesia totale, spinale o epidurale, che prevedono l’inserimento nell’organismo di un idoneo strumentario medico e/o che comportano l’asportazione di tessuti e/o il prelievo bioptico per indagini istologiche. Si considerano a tutti gli effetti Atti invasivi la chirurgia refrattiva e le tecniche diagnostiche endoscopiche.
• Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente il pagamento del Premio.
• Cose: oggetti materiali e animali.
• Danno: il pregiudizio economico conseguente a distruzione o deterioramento di Xxxx, a morte o a lesioni all’integrità psico-fisica alla persona.
• Danni corporali: la morte o le lesioni personali.
• Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della Cosa che derivano dall’azione diretta dell’evento garantito.
• Dati: informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di Programmi.
• Dipendenze e/o pertinenze: locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al Fabbricato in cui si trova l’ufficio/studio assicurato, utilizzati per l’Attività assicurata.
• Esercente la professione sanitaria: il professionista che, in forza di un titolo abilitante, svolge l’attività negli ambiti delle rispettive competenze di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione, rientrante fra le attività di seguito elencate:
- Assistente sanitario
- Biologo
- Chimico
- Dietista
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GLOSSARIO
- Educatore professionale
- Farmacista
- Fisico medico/sanitario
- Fisioterapista
- Igienista dentale
- Infermiere
- Logopedista
- Medico
- Medico odontoiatra/Dentista
- Ortottista/Assistente di oftalmologia
- Podologo
- Psicologo
- Tecnico audiometrista
- Tecnico audioprotesista
- Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
- Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
- Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
- Tecnico di neurofisiopatologia
- Terapista occupazionale
- Tecnico ortopedico
- Tecnico riabilitazione psichiatrica
- Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
- Tecnico sanitario di radiologia medica
- Veterinario.
• Fabbricato: complesso delle opere edili costituenti l’intero immobile o una sua porzione, compresa l’abitazione dell’Assicurato se comunicante, adibiti all’Attività assicurata.
Sono compresi:
- fissi ed infissi;
- opere di fondazione o interrate;
- Dipendenze e/o pertinenze;
- pavimentazioni esterne;
- recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta;
- tinteggiature, tappezzerie, moquette, tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse;
- ascensori, scale mobili e montacarichi, impianti elettrici ed elettronici, idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento d’aria, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione al servizio del Fabbricato considerata fissa per natura e destinazione anche se di proprietà di società di servizi;
- affreschi, decorazioni e mosaici che non abbiano valore artistico;
- antenne e parabole radiotelericeventi, impianto solare termico e/o impianto fotovoltaico.
Il tutto di proprietà dell’Assicurato o in uso allo stesso, compresa la pertinente quota delle proprietà in comune.
• Familiari: persone risultanti dallo stato di famiglia del titolare dell’ufficio/studio assicurato, nonché le persone coniugate o unite civilmente o conviventi di fatto (L. 20 maggio 2016 n. 76).
• Fase giudiziale: la fase della Vertenza che si svolge davanti all’autorità giudiziaria.
• Fase stragiudiziale: la fase della Vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti, anche con la mediazione e la negoziazione assistita, senza l’intervento dell’autorità giudiziaria.
• Fatto illecito: l’azione o l’omissione contraria all’ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.
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GLOSSARIO
• Franchigia: la parte di Danno o di Perdita patrimoniale, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno o alla Perdita patrimoniale accertati prima di applicare a questi ultimi i suddetti limiti.
• Furto: sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.
• Incendio: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che si può autoestendere e propagare.
• Indennizzo: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
• Interventi chirurgici: atto medico diagnostico e/o terapeutico praticato in sala operatoria con anestesia o sedazione, con o senza ricovero presso una struttura sanitaria. Si considerano a tutti gli effetti Interventi chirurgici gli atti medici diagnostici e/o terapeutici praticati in sala emodinamica, l’impianto di dispositivi elettrico-cardiaci (pace maker e defibrillatori) e la litotrissia intra ed extra corporea.
• Introiti: il Reddito Xxxxx Xxxxx (RAL) percepito in qualità di dipendente pubblico o privato (comprensivo dei compensi percepiti per l’attività intramoenia) e/o l’ammontare complessivo del volume d’affari, relativo all’Anno solare precedente, dichiarato ai fini IVA per l’Attività assicurata e per eventuali Attività accessorie (al netto del totale d’imposta sulle operazioni imponibili e dei contributi versati alla Cassa di Assistenza e Previdenza - CPA) percepito in qualità di libero professionista (comprensivo dei compensi percepiti per l’attività extramoenia).
• IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
• Locali: vedere Fabbricato.
• Massimale: la somma indicata in Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo in caso di Sinistro.
• Normativa per la protezione dei Dati personali: i) Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei Dati), Decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei Dati personali) e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle previste dal D. Lgs.
n. 101/2018; ii) Provvedimenti del Garante per la protezione dei Dati personali.
• Operatore non medico di interesse sanitario: il professionista che esercita una delle attività previste dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013 di seguito elencate:
- Chiropratico
- Massofisioterapista
- Operatore socio-sanitario
- Osteopata
- Counselor
- Operatore Shiatsu
- Chinesiologo
- Esperto di riflessologia plantare
nonché l’Assistente sociale che esercita l’attività ai sensi della legge n. 84 del 23 marzo 1993 e successive modifiche e integrazioni.
• Parti: il Contraente e la Società.
• Perdite patrimoniali: pregiudizio economico non conseguente a Danni corporali o a Danni materiali.
• Periodo assicurativo: in caso di Polizza di durata pari o inferiore a 1 Anno, è il periodo che inizia alle ore 24.00 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa. In caso di
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GLOSSARIO
Polizza di durata superiore a 1 Anno, il primo periodo inizia alle ore 24.00 della data di effetto della Polizza e termina alle ore 24.00 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 1 Anno.
• Perito (per la Sezione Tutela legale): l’esperto incaricato da una delle parti (CTP - Consulente tecnico di parte) o dal giudice (CTU - Consulente tecnico d’ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).
• Piccoli interventi domiciliari e/o ambulatoriali: atti medici diagnostici e/o terapeutici eseguiti presso un ambulatorio, in uno studio medico o al domicilio del paziente, non rientranti nella definizione di “Intervento chirurgico” o di “Atti invasivi”. A titolo esemplificativo e non limitativo rientrano tra i Piccoli interventi domiciliari e/o ambulatoriali le suture, le infiltrazioni articolari, la mesoterapia e l’agopuntura.
• Polizza: il documento probatorio del contratto di Assicurazione ai sensi dell’Art. 1888 del Codice Civile.
• Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell’Assicurazione.
• Prestatore di lavoro: è la persona fisica della cui opera l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge per lo svolgimento dell’attività descritta nella Polizza e di cui deve rispondere ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile. Sono compresi i borsisti, tirocinanti e stagisti.
• Programmi: sequenza di informazioni che costituiscono l’insieme di operazioni e/o istruzioni logiche interpretabili e quindi eseguibili dall’elaboratore. Sono considerati tali sia i codici che i software.
• Rapina: impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, quand’anche sia la persona minacciata a consegnare le Cose stesse.
• Reato: i reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per i quali è prevista la sanzione penale dell’arresto e/o dell’ammenda.
• Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla legge o dal contratto.
• Responsabilità contrattuale: la responsabilità di una delle parti di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte nei confronti dell’altra parte contrattuale.
• Responsabilità extracontrattuale: la responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un Fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.
• Rischio: probabilità che si verifichi un Sinistro.
• Scoperto: la parte di Danno o di Perdita patrimoniale, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno o alla Perdita patrimoniale accertati prima di applicare a questi ultimi i suddetti limiti.
• Sinistro (per la Sezione Responsabilità Civile): la richiesta di risarcimento per la quale è prestata l’Assicurazione.
• Sinistro (per la Sezione Tutela legale): l’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
• Sinistro in serie: pluralità di Sinistri originatisi da un medesimo evento, anche se manifestatisi in tempi diversi. In tal caso viene considerata come data del Sinistro quella del primo tra essi.
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GLOSSARIO
• Società: l’impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
• Somma assicurata: vedere Massimale.
• Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.
• Spese di soccombenza: le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.
• Valori: denaro, carte valori, valori bollati, titoli di credito in genere e ogni carta rappresentante un valore economico purché inerenti all’Attività assicurata.
• Vertenza: il conflitto di pretese tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.
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GLOSSARIO
1
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti condizioni di Assicurazione:
Quando comincia la copertura e quando finisce Art. 1.1 - Decorrenza dell’Assicurazione
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
Art. 1.2 - Durata del contratto 1
Il Periodo assicurativo è stabilito nella durata di 1 Anno, salvo che l’Assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.
Art. 1.3 - Non tacita proroga del contratto 2
Il contratto non è soggetto a tacita proroga, pertanto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta tra le Parti. Tale condizione si intende operante per tutte le Sezioni del presente contratto. La Società comunque si impegna a mantenere operante la garanzia per un periodo di 15giorni successivi alla scadenza di Polizza.
Resta ferma la possibilità per la Società di proporre, entro la data di scadenza, il rinnovo della Polizza che il Contraente ha facoltà di accettare o meno. In caso di accettazione, il pagamento da parte del Contrente del nuovo Premio comporta il rinnovo del contratto, che rimane invariato nei suoi elementi/contenuti.
Art. 1.4 - Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all’altra Parte.
La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) se l’Assicurato o il Contraente ne è in possesso, diventa efficace:
• dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale se spedita dalla Società;
• dalla data del timbro postale, del rapporto del fax o della ricezione della PEC (Posta Elettronica Certificata) se inviata dal Contraente.
Entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la Società rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso.
L’eventuale incasso di Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di Recesso.
1 L’Assicurazione può essere stipulata con una durata poliennale?
No, l’Assicurazione ha una durata annuale, salvo che sia stata stipulata per una minor durata.
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2 La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in Polizza o prosegue?
Il contratto non è soggetto a “tacita proroga” e pertanto la copertura assicurativa cesserà di avere eflcacia alla scadenza indicata senza bisogno di alcuna comunicazione tra le parti; ciò significa però che il Cliente dovrà prestare molta attenzione al fatto che alla scadenza si troverà privo di copertura. La Società si impegna a mantenere operante la garanzia di Polizza per un periodo di 15 giorni successivi alla scadenza.
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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Quando e come devo pagare
Art. 1.5 - Pagamento del Premio 3
I Premi devono essere pagati presso l’intermediario al quale è assegnata l’Assicurazione oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.6 - Frazionamento del Premio 4
Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento frazionato.
In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo a essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L’Assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio arretrato.
Art. 1.7 - Pagamento frazionato del Premio tramite servizio S.D.D. (operante se indicato in Polizza il frazionamento mensile)
La Società e il Contraente possono convenire di adottare, in relazione al pagamento del Premio, la procedura di seguito descritta.
a) Adesione al servizio di pagamento mensile del Premio SEPA Direct Debit
1. La Società consente che il Premio annuale convenuto venga pagato dal Contraente in modo frazionato, senza oneri di frazionamento e con le modalità indicate ai punti successivi.
2. All’atto del perfezionamento del contratto assicurativo, il Contraente dovrà (i) provvedere al pagamento anticipato in Agenzia di una somma pari a tre dodicesimi (più eventuale frazione di mese) del Premio convenuto, (ii) obbligarsi a pagare il Premio residuo di importo pari a nove dodicesimi mediante rate mensili di importo pari a un dodicesimo ciascuna, nonché (iii) obbligarsi a pagare le successive rate mensili, nel caso in cui il contratto si sia tacitamente rinnovato, sottoscrivendo apposito mandato SEPA Direct Debit (S.D.D.) e autorizzando quindi la propria Banca ad accettare i corrispondenti ordini di addebito della Società.
3. Il pagamento alla scadenza di ogni rata mensile sarà accettato dalla Società con riserva di verifica e salvo buon fine.
4. La Società provvederà comunque alla notifica del pagamento delle rate mensili e della copertura delle garanzie previste in Polizza, mediante invio al Contraente del seguente messaggio, che sostituirà l’emissione dell’atto di quietanza: «Abbiamo ricevuto il pagamento tramite addebito S.D.D. di € xxxx,xx per la rata del [GG mese AAAA] su pol n. xx/xx/xxxx.
3 Cos’è e come si calcola il Premio?
Il Premio, in un’Assicurazione, è il “prezzo” che occorre pagare alla Società per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Generalmente viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della Tariffa in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di “Rischio” presi in considerazione per il suo calcolo (ad es: tipo di attività, valore del Fabbricato, ubicazione del Rischio). In questo prodotto il Premio è determinato in base all’attività professionale indicata in Polizza, al Massimale scelto e, per talune attività, alla fascia tariffaria in cui si collocano gli Introiti relativi al precedente Anno solare dichiarati dal Contraente.
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4 Quando deve essere pagato il Premio?
Ilpagamento del Premio, sia per intero o in parte in caso di rateizzazione, è condizione necessaria aflnché l’Assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. Diversamente, il contratto, anche se sottoscritto, non potrà essere operante. Pertanto, se in Polizza è prevista una rata unica, il pagamento deve avvenire al momento della sottoscrizione; se il Premio è frazionato, al saldo di ogni rata, viene rilasciato un documento, la cosiddetta “quietanza”, in cui si attesta l’avvenuto pagamento e la prosecuzione della copertura assicurativa. Puoi anche scegliere di effettuare il pagamento del Premio con cadenza mensile, senza oneri di frazionamento, per il tramite di mandato SEPA Direct Debit (S.D.D) autorizzando la tua Banca ad accettare ordini di addebito da parte della Società.
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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Confermiamo copertura assicurativa. UnipolSai Assicurazioni S.p.A.». Tale messaggio sarà inviato dalla Società:
- mediante SMS al seguente numero di cellulare [*].
b) Mancato addebito del pagamento di Premi
1. Entro 10 giorni dalla scadenza della rata, la Banca del Contraente comunicherà alla Società l’eventuale mancato addebito dell’importo dovuto qualora, in fase di addebito, il conto sia risultato privo di fondi.
2. In tal caso la Società provvederà contestualmente a notificare al Contraente l’esito negativo del pagamento e la conseguente sospensione della copertura assicurativa, mediante invio di messaggio con le modalità indicate al punto 4. della lettera a): «L’addebito S.D.D. di € xxxx,xx per la rata del GG/mm/AAAA della pol xxx/ xxxxxxxxx è stato rifiutato dalla sua Banca; pertanto le garanzie prestate in pol sono sospese dal GG/mm/AAAA. Si rechi in Agenzia per regolarizzare il pagamento. UnipolSai Xxx.xx».
c) Revoca/modifiche del servizio di addebito S.D.D.
1. Per consentire il buon esito delle disposizioni di addebito e il regolare pagamento del Premio, il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle proprie coordinate bancarie o revoche del servizio di addebito S.D.D. eventualmente disposte dallo stesso.
2. In caso di sostituzione del contratto assicurativo, qualora il Contraente intenda continuare ad avvalersi del pagamento tramite S.D.D. anche sul contratto sostitutivo e il contratto sostitutivo preveda tale modalità di pagamento, questi dovrà contestualmente sottoscrivere un nuovo mandato di adesione al servizio S.D.D.
3. ln caso di cessazione o sostituzione del contratto assicurativo, la Società invierà al Contraente, con le modalità indicate al punto 4. della lettera a), il seguente messaggio: «Comunichiamo cessazione/ sostituzione poI n° xx/xx/xxxx e revoca addebito S.D.D. del pagamento del Premio a decorrere da [GG mese AAAA]. Si rechi in Agenzia per regolarizzare la sua posizione UnipolSai Assicurazioni S.p.A.».
4. In caso di revoca del servizio di addebito S.D.D. disposta dal Contraente, la Società invierà allo stesso, con le modalità indicate al punto 4. della lettera a), il seguente messaggio:
«Seguito revoca addebito S.D.D. del pagamento del Premio da lei disposta per la pol n xxx/ xxxxxxxxx, le garanzie prestate in pol sono sospese. Si rechi in Agenzia per regolarizzare il pagamento del Premio a decorrere da GG/mm/AAAA. UnipolSai Xxx.xx».
5. In ogni ipotesi di revoca o di modifica del servizio di addebito S.D.D., il Contraente dovrà provvedere al pagamento delle rate di Premio dovute presso l’Agenzia e dovrà concordare con la stessa una diversa modalità di pagamento optando fra quelle previste dalla normativa vigente e attivate presso l’Agenzia. A tale proposito si precisa che il beneficio del frazionamento mensile del Premio è concesso dalla Società solo nel caso di pagamento tramite addebito S.D.D..
Il Contraente deve autorizzare espressamente la Società alla trasmissione di comunicazioni contrattuali e di servizio all’indirizzo di posta elettronica o al numero di cellulare indicati, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
Art. 1.8 - Criteri per la determinazione del Premio e suo adeguamento
Il Premio è determinato in base all’attività professionale indicata in Polizza, al Massimale scelto dal Contraente e, in alcuni casi specificati in Polizza, alla fascia tariffaria in cui si collocano gli Introiti relativi al precedente Anno solare, dichiarati dal Contraente all’atto della stipulazione della Polizza.
Alla scadenza della rata annua di Premio, nel caso in cui la Società proponga al Contraente il rinnovo del contratto ai sensi dell’Art. 1.3 - Non tacita proroga del contratto, il Premio verrà eventualmente adeguato secondo quanto previsto all’ Art. 2.14 - Adeguamento del Premio in base all’importo degli Introiti della Sezione Responsabilità civile professionale, in caso di variazione dell’ammontare degli Introiti.
Inoltre, qualora sussistano i requisiti per l’applicazione delle regole evolutive previste dall’Art. 2.15 – Formula tariffaria della garanzia Responsabilità civile professionale (Bonus/Malus), il Premio verrà adeguato sulla base dei coefficienti previsti dalla specifica tabella del predetto Articolo.
Che obblighi ho
Art. 1.9 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
La Società presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del Rischio dichiarate dal Contraente al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da
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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
informazioni errate o incomplete, la Società può essere indotta a sottovalutare il Rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di Premio più alte. In questo caso, se il Contraente rilascia tali dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - la Società può rifiutare il pagamento del Sinistro e chiedere l’annullamento del contratto. Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può pagare il Sinistro riducendolo in proporzione al minor Premio percepito e può recedere dal contratto (ad esempio, se la Società ha percepito il 50% del Premio che avrebbe chiesto valutando correttamente il Rischio, liquiderà solo il 50% dell’importo del Sinistro).
Art. 1.10 - Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, ai sensi delle disposizioni dell’Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.
Art. 1.11 - Aggravamento del Rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che aggravano il Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi delle disposizioni dell’Art. 1898 del Codice Civile.
Altre norme
Art. 1.12 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.13 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) se l’Assicurato o il Contraente ne è in possesso, diretta all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società.
Art. 1.14 - Altre assicurazioni 5
Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di Assicurazioni riguardanti lo stesso Xxxxxxx e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto, indicandone le Somme assicurate.
L’omessacomunicazionedicuisopra, secommessacondolo, determinaladecadenzadeldirittoall’Indennizzo. In caso di Sinistro il Contraente, o l’Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile.
In particolare, in caso di Sinistro, l’Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del Danno.
Art. 1.15 - Foro competente
Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato se persona fisica, oppure quello della sua sede legale se persona giuridica o associazione.
Art. 1.16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
5 Come faccio a sapere cosa prevede l’Art. 1910 del Codice Civile riguardo all’eventuale esistenza di Assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx presso altri assicuratori?
Per poter facilmente consultare il contenuto degli Articoli del Codice Civile nonché di quelli del Codice Penale citati nel contratto, al fondo delle condizioni di Assicurazione è stata inserita la sezione “NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA”, nella quale è riportato il testo integrale dei suddetti articoli.
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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Cosa assicura
Art. 2.1 - Garanzia Base 6
Assicurazione responsabilità civile professionale delle Professioni Sanitarie
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza e alle condizioni che seguono, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per Danni e Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento dell’attività in qualità di ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA o di OPERATORE NON MEDICO DI INTERESSE SANITARIO indicata in Polizza, così come disciplinata dalle vigenti leggi e regolamenti in materia.
L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali debba rispondere.
La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia regolarmente iscritto all’Albo professionale del relativo Ordine, ove previsto, ed è subordinata al possesso da parte dell’Assicurato delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalla legge per l’attività svolta.
La radiazione dell’Assicurato, per qualsiasi motivo, dall’Ordine professionale determina la cessazione dell’Assicurazione a decorrere dalla data stessa della radiazione.
Nel caso di sospensione dall’Albo professionale, l’Assicurato deve dare immediata comunicazione della stessa alla Società. Nel caso di omessa comunicazione, l’Assicurazione si intende cessata dalla data di decorrenza della suddetta sospensione.
L’Assicurazione è operante nei seguenti casi:
a) per i Danni e per le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i pazienti, sia per colpa lieve che grave;
b) ai sensi dell’Art. 9 - Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa - della legge 8 marzo 2017, n. 24 (legge Gelli - Bianco) e successive modifiche e integrazioni, nel caso di colpa grave dell’Assicurato per le somme da questi dovute in sede di azione di rivalsa per responsabilità amministrativa esercitata dalla Corte dei Conti, di regresso esperita dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ove l’Assicurato presta la propria opera, dal loro assicuratore che agisce in sede di surroga ai sensi dell’Art. 1916, 1° comma del Codice Civile. Ai soli fini della presente lettera b), l’Assicurazione si intende prestata senza l’applicazione di quanto previsto all’Art. 2.5 - Scoperto/Franchigia.
6 Se un mio dipendente danneggia volontariamente un terzo od un suo bene la garanzia assicurativa opera?
Sì, la copertura della garanzia di responsabilità civile vale anche per i danni cagionati volontariamente da persone delle quali l’Assicurato debba rispondere se commessi nell’esercizio della loro mansione. Attenzione però che restano sempre esclusi dalla copertura i danni che l’Assicurato stesso abbia cagionato dolosamente, come previsto dall’Art. 1917 del Codice Civile 1° comma.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Art. 2.1.1 - Attività complementari comprese in garanzia 7 e 8
L’Assicurazione, fermo restando il Massimale indicato in Polizza, comprende inoltre la responsabilità civile derivante all’Assicurato per:
a) l’impiego per scopi diagnostici e terapeutici di strumenti e apparecchiature mediche elettriche, elettroniche e del laser, utilizzati nell’ambito e nei limiti dell’attività professionale prevista dalla descrizione del Rischio in Polizza;
b) le infezioni contratte da terzi relative:
- all’HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o a qualunque malattia collegata all’HIV incluso l’AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o a fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;
- al virus dell’epatite C (HCV) e al virus dell’epatite D (HDV);
c) l’insorgenza di malattie contratte da terzi conseguenti ad encefalopatia spongiforme (BSE), come a titolo esemplificativo l’encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfed - Jacob;
d) lo svolgimento di incarichi di consulente tecnico d’ufficio (CTU) nominato dall’autorità giudiziaria o di
consulente tecnico di parte;
e) l’attività prestata nell’ambito del servizio di Pronto Soccorso gestito dall’Azienda Sanitaria e/o da associazioni di volontariato, limitatamente ai medici che praticano Atti invasivi o effettuano Interventi chirurgici, medici specialisti in medicina d’emergenza – urgenza, medici anestesisti e agli infermieri, salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare di cui all’Art. 2.6.6 - Pronto Soccorso e Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica 118;
f) l’attività percontodiassociazionidivolontariatoodel Serviziodi Urgenzaed Emergenza Medica 118 svolta presso le sale operative telefoniche o a bordo dei mezzi di soccorso in genere, limitatamente ai medici che praticano Atti invasivi o effettuano Interventi chirurgici, medici specialisti in medicina d’emergenza
- urgenza, medici anestesisti e agli infermieri, salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare di cui all’Art. 2.6.6 - Pronto Soccorso e Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica 118;
g) lo svolgimento del Servizio di Continuità assistenziale (ex guardia medica);
h) lo svolgimento delle attività di perizia, certificazione, consulenza, vigilanza e controllo sanitario;
i) la pratica della medicina omeopatica, dell’agopuntura, dell’attività di profilassi e di vaccinazione;
j) l’erogazione di servizi di assistenza sanitaria tramite la telemedicina;
k) l’effettuazione di Piccoli interventi domiciliari e/o ambulatoriali;
l) gli interventi - anche chirurgici - di primo soccorso prestati in stato di necessità e in virtù dell’obbligo deontologico professionale, anche quando la professione sanitaria dichiarata in Polizza non preveda l’esercizio della chirurgia;
m) l’impiego di sonde e/o cateteri esclusivamente per scopi terapeutici;
n) i Xxxxx e le Perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti e documenti, purché non derivanti da Furto, Rapina o Incendio;
o) i Xxxxx e le Perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di Valori dati in consegna o custodia all’Assicurato, anche conseguenti a Furto, Rapina e Incendio. Limitatamente ai
7 Se nel mio ufficio/studio mi capita occasionalmente di custodire Valori altrui, ci sono problemi in caso di Xxxxx/Xxxxxx?
No, la garanzia opera anche in questa ipotesi, seppure in forma limitata rispetto al Massimale, fino alla concorrenza di un importo per Sinistro di € 2.000,00, in quanto tale copertura vuole essere un supporto per garantire l’Assicurato contro un Rischio residuale e occasionale.
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8 In ambito di responsabilità civile la mia aWività professionale è assicurata solo se mi trovo all’interno dei Locali adibiti al suo esercizio?
No, vale anche al di fuori dei Locali nelle ipotesi espressamente previste dalla Garanzia Base, quali in occasione di visite e sopralluoghi all’esterno dello studio/uflcio resi necessari dallo svolgimento dell’attività professionale assicurata.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
casi di Furto e Rapina, la garanzia opera fino a concorrenza di un importo per Sinistro di € 2.000,00 e per Periodo assicurativo di € 10.000,00; 9
p) i Xxxxx involontariamente cagionati dall’Assicurato a macchinari e attrezzature di proprietà di terzi a lui dati in uso. Sono esclusi i Danni da Furto, smarrimento e/o Incendio. La garanzia è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza di € 25.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo, con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ciascun Sinistro con il minimo di € 500,00;
q) il fatto colposo o doloso commesso dai Prestatori di lavoro, praticanti, collaboratori, consulenti e/o professionisti in genere dei quali egli si avvalga per realizzare le proprie prestazioni professionali, nonché da lavoratori che prestano l’attività ai sensi della legge n. 30 del 14 febbraio 2003 (cosiddetta legge Biagi) e successive modifiche e integrazioni;
r) i Xxxxx subiti in occasione di lavoro dai praticanti, collaboratori, consulenti e/o professionisti in genere dei quali egli si avvalga per realizzare le proprie prestazioni professionali, nonché da lavoratori che prestano l’attività ai sensi della legge n. 30 del 14 febbraio 2003 (cosiddetta legge Biagi) e successive modifiche e integrazioni. Si precisa che per quanto riguarda i Danni corporali subiti da persone che l’Assicurato deve iscrivere all’INAIL, l’Assicurazione si intende prestata nell’ambito della Garanzia Supplementare dicui all’Art. 2.6.2 - Responsabilità civile verso i Prestatoridilavoro (RCO/RCI), sempreché la stessa risulti operante;
s) l’esercizio dell’attività di libero docente, di professore universitario (ordinario, associato, aggregato, a contratto) e di ricercatore universitario, limitatamente alle discipline di propria competenza;
t) le visite svolte all’esterno dello studio/ambulatorio medico o della struttura sanitaria o sociosanitaria presso le quali l’Assicurato presta la propria opera, compreso il domicilio dei pazienti, rese necessarie dallo svolgimento dell’attività professionale sanitaria assicurata;
u) l’attività di formazione e aggiornamento e la partecipazione a convegni, congressi e seminari.
Art. 2.1.2 - Responsabilità civile nel trattamento dei Dati personali
La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi della vigente Normativa per la protezione dei Dati personali, a seguito di Danni e Perdite patrimoniali cagionati a terzi interessati, compresi i clienti, in conseguenza del trattamento dei loro Dati personali (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) non conforme alla Normativa, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. La presente garanzia vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per:
a) le funzioni svolte in qualità di Titolare del trattamento Dati;
b) l’attività del Responsabile del trattamento dei Dati, interno, nominato dall’Assicurato e operante per conto dello stesso;
c) l’eventuale attività svolta dal Responsabile della Protezione Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), interno, nominato dall’Assicurato e operante per conto dello stesso;
d) l’eventuale Attività accessoria svolta dall’Assicurato, per conto di terzi soggetti, di Responsabile della Protezione Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO).
La garanzia è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza di € 250.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo, con l’applicazione di uno Scoperto del 10 % per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00.
Art. 2.1.3 - Responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro
La garanzia opera per la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro in relazione alla sola attività svolta per conto dell’Assicurato, per i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.
9 Come faccio a ricordarmi le delimitazioni e i soWolimiti presenti nelle condizioni di Assicurazione?
Per avere un quadro chiaro e completo su delimitazioni e sottolimiti, ma anche su Scoperti e Franchigie, se presenti, è suflciente consultare l’apposita tabella di sintesi che si trova al fondo di ogni Sezione delle condizioni di Assicurazione. Tale tabella indica nel dettaglio lo Scoperto e la Franchigia applicata per ogni specifica garanzia di Polizza.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Art. 2.1.4 - Impiego veicoli
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile, per i Danni cagionati a terzi dai suoi Prestatori di lavoro in relazione alla guida di veicoli non di proprietà dell’Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati o dati in usufrutto, e ciò a parziale deroga dell’Art. 2.3 - Esclusioni, lett. c).
La garanzia vale anche per i Danni corporali cagionati alle persone trasportate, purché su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.
La presente garanzia opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il Danno.
La garanzia è valida a condizione che al momento del Sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.
La Società rinuncia alla rivalsa nei confronti dei Prestatori di lavoro.
Art. 2.1.5 - Interruzione di attività
La garanzia opera per i Xxxxx e le Perdite patrimoniali da mancato o ritardato inizio, interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un Sinistro risarcibile ai termini della presente Sezione.
La garanzia è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza di € 150.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo, con l’applicazione di uno Scoperto del 10 % per ciascun Sinistro con il minimo di
€ 1.500,00.
Art. 2.1.6 - Consenso informato
Per le prestazioni sanitarie per le quali sia obbligatorio richiedere il “consenso informato giuridicamente valido”, la garanzia è operante a condizione che la prestazione sanitaria sia stata preceduta dall’acquisizione di tale consenso, salvo nei casi di necessità e di urgenza previsti per legge.
In mancanza di detto consenso informato, l’Assicurazione si intende comunque prestata con l’applicazione nel caso di Danni corporali di uno Scoperto:
- del 10% di ogni Sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 2.500,00 ed il massimo di € 40.000,00, ad esclusione dei medici che effettuano Interventi chirurgici e dei medici anestesisti/rianimatori;
- del 15% di ogni Sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 10.000,00 ed il massimo di € 75.000,00 per i medici che effettuano Interventi chirurgici e i medici anestesisti/rianimatori.
Art. 2.1.7 - Quadro specifico per le professioni sanitarie
L’Assicurazione è prestata, alle condizioni tutte di Polizza, per le professioni sanitarie di seguito indicate.
Esercenti la professione sanitaria
A) Medico
Nell’ambito della responsabilità civile professionale di cui all’Art. 2.1 - Garanzia Base, sono comprese in garanzia tutte le attività di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione svolte dall’Assicurato, previste dalla professione sanitaria e dalla specializzazione medica riportate in Polizza.
Nell’ambito e nei limiti dell’attività professionale prevista dalla descrizione del Rischio in Polizza, l’Assicurazione comprende:
a) l’esercizio dell’attività professionale intramoenia ed extramoenia svolta in qualità di dipendente di strutture sanitarie e sociosanitarie in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti;
b) i Danni di natura estetica e fisionomica conseguenti a Interventi chirurgici, Atti invasivi e/o trattamenti medici non aventi finalità estetiche, nonché quelli conseguenti a Interventi chirurgici aventi finalità estetiche di tipo riparativo resi necessari da infortunio o da malattia o restauratrici di cicatrici post- operatorie non derivanti da interventi estetici.
Restano comunque escluse dalla garanzia le pretese per la mancata rispondenza dell’intervento all’impegno di risultato estetico assunto dall’Assicurato.
Casi particolari
Caso 1 - Medico specialista in medicina d’emergenza - urgenza
L’Assicurazione opera nell’ambito e nei limiti dell’attività professionale prevista dalla descrizione del
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Rischio in Polizza. L’Assicurazione comprende:
a) l’attività prestata nell’ambito delle Unità operative di medicina d’urgenza e del servizio di Pronto Soccorso gestito dall’Azienda Sanitaria e/o da associazioni di volontariato;
b) l’attività per conto di associazioni di volontariato o del Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica 118 svolta presso le sale operative telefoniche o a bordo dei mezzi di soccorso in genere.
Caso 2 - Medico specialista in medicina legale - Medicina del lavoro - Igiene e medicina preventiva L’Assicurazione opera nell’ambito e nei limiti dell’attività professionale prevista dalla descrizione del Rischio in Polizza. L’Assicurazione vale anche per i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi dall’Assicurato derivanti dallo svolgimento degli incarichi di medico competente presso aziende, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 2.9 - Massimale, relativamente alle Perdite patrimoniali il Massimale si intende prestato nell’ambito del Massimale riportato in Polizza senza l’applicazione di alcun sottolimite.
Modalità di svolgimento dell’aWività professionale di medico
A1) Medico convenzionato S.S.N.: Medico di medicina generale (Medico di famiglia) - Pediatra di libera scelta
L’Assicurazione opera nell’ambito e nei limiti dell’attività professionale prevista dalla descrizione del Rischio in Polizza. L’Assicurazione vale anche per:
a) la responsabilità civile derivante all’Assicurato per la scelta del sostituto temporaneo, esclusa la responsabilità personale del medesimo. L’Assicurato può farsi sostituire solo da soggetti abilitati ai sensi degli Accordi Collettivi Nazionali vigenti;
b) l’effettuazione di visite e cure mediche al domicilio dei pazienti;
c) il rilascio di certificazioni mediche.
L’Assicurazione non vale per la pratica di Atti invasivi, l’effettuazione di Interventi chirurgici, il servizio prestato presso il Pronto Soccorso ospedaliero e l’attività di Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica 118.
A2) Medico “abilitato”
Relativamente al medico “abilitato” alla professione (senza specializzazione medica), l’Assicurazione è operativa per tutte le attività sanitarie svolte dall’Assicurato di seguito elencate: sostituzione temporanea del medico convenzionato S.S.N., medico di continuità assistenziale (ex guardia medica), guardia medica turistica, guardia medica effettuata sia in presidi ASLche in cliniche private/ strutture convenzionate RSA, medico di bordo, medico di gara in competizione sportive, medico di medicina generale presso le associazioni di volontariato, medico prelevatore (esclusa l’attività di trasfusionista), medico con attività di agopuntura, vaccinazioni, infiltrazioni articolari, omeopatia/ fitoterapia, mesoterapia, ossigenoterapia.
L’Assicurazione non vale per la pratica di Atti invasivi, l’effettuazione di Interventi chirurgici, il servizio prestato presso il Pronto Soccorso ospedaliero e l’attività di Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica 118.
L’Assicurato si impegna a comunicare alla Società qualsiasi variazione nello svolgimento della propria attività professionale, sulla base della quale la Società si riserva di apportare eventuali modifiche al normativo contrattuale o al Premio di Polizza al fine di adeguare la Polizza, ai sensi degli Artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, alle variazioni di Rischio.
A3) Medico specialista senza Atti invasivi e senza Interventi chirurgici
L’Assicurazione opera nell’ambito e nei limiti dell’attività professionale prevista dalla descrizione del Rischio in Polizza. Si intendono esclusi gli Atti invasivi e gli Interventi chirurgici, il servizio prestato presso il Pronto Soccorso ospedaliero e l’attività di Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica 118.
A4) Medico specialista con Atti invasivi
L’Assicurazione opera nell’ambito e nei limiti dell’attività professionale prevista dalla descrizione del Rischio in Polizza, compresa l’effettuazione di Atti invasivi. Si intendono esclusi gli Interventi chirurgici.
A5) Medico specialista con Interventi chirurgici
L’Assicurazione opera nell’ambito e nei limiti dell’attività professionale prevista dalla descrizione del Rischio in Polizza, compresa l’effettuazione di Atti invasivi e la pratica di Interventi chirurgici.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
A6) Medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare
L’Assicurazione comprende l’impiego per scopi diagnostici e terapeutici di strumenti e apparecchiature mediche radiologiche a raggi X o che utilizzano altre tecniche radianti e di immagine, compreso l’impiego di mezzi di contrasto, la radiologia interventistica e la radiologia d’urgenza e di emergenza. L’Assicurazione è efficace a condizione che l’attività dell’Assicurato sia intrapresa con l’osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente Autorità.
A7) Medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore
L’Assicurazione opera nell’ambito e nei limiti dell’attività professionale prevista dalla descrizione del Rischio in Polizza. Sulla base di quanto indicato in Polizza, l’Assicurazione vale per i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi dall’Assicurato derivanti dallo svolgimento dell’attività:
a) senza accesso a sala operatoria, compresa l’attività svolta presso centri di ossigenoterapia iperbarica e le terapie analgesiche per il trattamento del dolore cronico. Si intende escluso quanto riportato alla successiva lett. b), salvo sia espressamente previsto in Polizza;
b) con accesso a sala operatoria durante l’espletamento di Interventi chirurgici o procedure diagnostiche. Si intende automaticamente compreso anche quanto previsto alla precedente lett. a).
A8) Medico specializzando
Premesso che l’Assicurato dichiara di frequentare:
- un corso di specializzazione universitaria per l’attività medica descritta in Polizza oppure
- un corso di formazione specifica in medicina generale
l’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dallo svolgimento delle suddette attività, nonché per le attività di sostituzione temporanea del medico convenzionato S.S.N., l’attività di medico di continuità assistenziale (ex guardia medica), guardia medica turistica e l’esercizio della libera professione intramuraria.
L’Assicurato si impegna a comunicare alla Società qualsiasi variazione nello svolgimento della propria attività professionale, sulla base delle quali la Società si riserva di apportare eventuali modifiche al normativo contrattuale o al Premio di Polizza al fine di adeguare la Polizza, ai sensi degli Artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, alle variazioni di Rischio.
B) Odontoiatra/Dentista
a) Nell’ambito della responsabilità civile professionale di cui all’Art. 2.1 - Garanzia Base, sono comprese in garanzia le attività inerenti alla diagnosi e alla terapia delle malattie e anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché la prevenzione e la riabilitazione odontoiatriche.
L’Assicurazione comprende, a puro titolo esemplificativo e non limitativo:
- l’esecuzione degli Interventi chirurgici odontoiatrici e l’effettuazione di anestesie;
- l’attività di ortodonzia e ortognatodonzia;
- l’utilizzo di apparecchi a raggi X e di altre tecniche d’immagine;
- la prescrizione di medicinali;
- i Danni di natura estetica e fisionomica conseguenti a interventi odontoiatrici non aventi finalità estetiche, nonché quelli conseguenti a Interventi chirurgici aventi finalità estetiche di tipo riparativo resi necessari da infortunio o da malattia.
b) Dalla garanzia sono escluse:
- le responsabilità direttamente e personalmente attribuibili all’operato dell’odontotecnico che eventualmente collabora con l’Assicurato;
- l’esecuzione di interventi di implantologia dentale, salvo quanto previsto alla successiva lettera c);
- le pretese per la mancata rispondenza dell’intervento odontoiatrico all’impegno di risultato estetico assunto dall’Assicurato.
c) Qualora indicato in Polizza, l’Assicurazione vale anche per i Xxxxx e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi dall’Assicurato, con colpa sia lieve che grave, conseguenti all’esecuzione di interventi di implantologia dentale (a deroga del secondo punto della lett. b). La garanzia di cui alla lett. c) è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00.
Resta confermato tutto quanto previsto dalle “Norme che regolano la Responsabilità Civile”.
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Altre Professioni sanitarie
C) Biologo - Chimico
Nell’ambito della responsabilità civile professionale di cui all’Art. 2.1 - Garanzia Base, sono comprese in garanzia tutte le attività a carattere sanitario svolte dall’Assicurato.
A puro titolo esemplificativo e non limitativo sono compresi in garanzia:
• Per il Biologo:
- l’attività di laboratorio biomedico (analisi cliniche, igiene e profilassi) svolta ai fini di prevenzione e diagnosi delle malattie;
- il servizio di patologia clinica;
- l’attività di biologo nutrizionista.
• Per il Chimico: l’analisi, le consulenze e le perizie chimiche nell’ambito sanitario.
Per entrambi i professionisti l’Assicurazione non opera per i Sinistri relativi all’attività di progettazione, direzione dei lavori, collaudo e realizzazione di impianti e laboratori svolta dall’Assicurato.
Resta confermato tutto quanto previsto dalle “Norme che regolano la Responsabilità Civile”.
D) Fisico medico/sanitario
Nell’ambito della responsabilità civile professionale di cui all’Art. 2.1 - Garanzia Base, sono comprese in garanzia tutte le attività a carattere sanitario svolte dalle figure professionali di seguito indicate:
- Fisico medico/sanitario;
- Esperto in fisica medica che espleta l’attività ai sensi del D. Lgs. 187/2000 (Protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti) e successive modifiche e integrazioni;
- Esperto qualificato di 1°, 2° e 3° grado di abilitazione che espleta l’attività ai sensi del D. Lgs. 230/1995 (Radiazioni ionizzanti) e successive modifiche e integrazioni;
- Esperto responsabile per impianti di risonanza magnetica ai sensi del D. Lgs. 542/1994 e successive modifiche e integrazioni;
- Addetto alla sicurezza laser ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Resta confermato tutto quanto previsto dalle “Norme che regolano la Responsabilità Civile”.
E) Farmacista
Nell’ambito della responsabilità civile professionale di cui all’Art. 2.1 - Garanzia Base, sono comprese in garanzia tutte le attività svolte dall’Assicurato presso farmacie private, comunali, ospedaliere, nelle case di cura private e negli esercizi commerciali che vendono medicinali non soggetti a prescrizione medica (parafarmacie).
A puro titolo esemplificativo e non limitativo l’Assicurazione opera anche per:
- l’errata interpretazione delle ricette mediche da parte dell’Assicurato o dei propri Prestatori di lavoro;
- la vendita o somministrazione di prodotti e farmaci per Danni e Perdite patrimoniali arrecati a terzi, verificatisi dopo la loro consegna e comunque durante il periodo di validità dell’Assicurazione;
- il difetto del prodotto - galenico, omeopatico, d’erboristeria - di produzione propria e somministrato o venduto da parte dell’Assicurato o dei propri Prestatori di lavoro, verificatesi durante il periodo di validità dell’Assicurazione;
- l’attività di farmacovigilanza;
- la responsabilità civile derivante all’Assicurato per le prestazioni relative alla “farmacia dei servizi” previsti dal D.M. del 16 dicembre 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57/2011 e n. 90/2011 e dal D.M. dell’8 luglio 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229/2011 e loro successive modifiche e integrazioni;
- l’attività svolta ai sensi del D. Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014 e del D.M. del 31 luglio 2015 e successive modifiche e integrazioni in materia di raccolta e trasmissione dei Dati relativi agli “scontrini parlanti”.
Resta confermato tutto quanto previsto dalle “Norme che regolano la Responsabilità Civile”.
F) Veterinario
Nell’ambito della responsabilità civile professionale di cui all’Art. 2.1 - Garanzia Base, sono comprese in garanzia tutte le attività svolte dall’Assicurato relativamente all’igiene e alla salute degli animali, nonché i controlli sugli alimenti di origine animale.
A puro titolo esemplificativo e non limitativo l’Assicurazione opera anche per:
- l’attività di diagnosi e terapia, l’espletamento del parto, la pratica di anestesie e gli interventi chirurgici effettuati sugli animali;
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- la prescrizione di farmaci, l’attività di profilassi e di vaccinazione;
- la pratica della inseminazione artificiale e della sterilizzazione. Per tali attività la garanzia è operante sino a concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo;
- gli incarichi di vigilanza e ispezione sanitaria in stabilimenti per la produzione o lavorazione di carni e/o alimenti in genere;
- l’attività svolta presso stabulari ai sensi del D. Lgs. 26/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- lo svolgimento di “Interventi Assistiti con Animali” (c.d. Pet Therapy) - purché condotti, anche per quanto riguarda l’utilizzo dell’animale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Si intendono comunque esclusi i danni arrecati agli animali utilizzati dall’Assicurato;
- la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni arrecati agli animali detenuti, in consegna o custodia per finalità diagnostiche o terapeutiche, nonché per il Furto degli stessi. Per i Danni da Incendio e Furto la garanzia è operante se i medesimi avvengono nei Locali dello studio/ambulatorio e sino a concorrenza di € 2.500,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo. Inoltre, limitatamente al Furto, questo deve essere commesso con scasso e/o effrazione dei mezzi di chiusura dei Locali.
Resta confermato tutto quanto previsto dalle “Norme che regolano la Responsabilità Civile”.
G) Psicologo
Nell’ambito della responsabilità civile professionale di cui all’Art. 2.1 - Garanzia Base, sono comprese in garanzia tutte le attività svolte dall’Assicurato al fine di conoscere, migliorare e tutelare il benessere psicologico e la salute nelle persone, famiglie, comunità e organizzazioni sociali e lavorative.
A puro titolo esemplificativo e non limitativo l’Assicurazione opera anche per:
- l’attività di dottore in tecniche psicologiche;
- l’attività di psicoterapeuta e di consulenza psicologica (counseling);
- l’espletamento, nei modi e nei termini previsti dall’ordinamento professionale, delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall’Autorità giudiziaria o amministrativa;
- lo svolgimento di “Interventi Assistiti con Animali” (c.d. Pet Therapy), - purché condotti, anche per quanto riguarda l’utilizzo dell’animale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Si intendono comunque esclusi i danni arrecati agli animali utilizzati dall’Assicurato.
Resta confermato tutto quanto previsto dalle “Norme che regolano la Responsabilità Civile”.
H) Infermiere
Nell’ambito della responsabilità civile professionale di cui all’Art. 2.1 - Garanzia Base, sono comprese in garanzia tutte le attività svolte dall’Assicurato relativamente all’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa.
L’Assicurazione opera per l’attività di infermiere generico, infermiere di terapia intensiva, pediatrico, psichiatrico, infermiere di famiglia o di comunità.
A puro titolo esemplificativo e non limitativo l’Assicurazione opera anche per:
- la presenza dell’Assicurato in sala operatoria e l’assistenza infermieristica durante l’effettuazione di Atti invasivi e degli Interventi chirurgici;
- le funzioni di strumentista all’interno dell’équipe operatoria;
- l’attività prestata nell’ambito del servizio di Pronto Soccorso e del Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica 118;
- i Danni di natura estetica e fisionomica causati dall’Assicurato.
Resta confermato tutto quanto previsto dalle “Norme che regolano la Responsabilità Civile”.
I) Professioni tecnico sanitarie I1) Area tecnico-diagnostica
Tecnico sanitario di radiologia medica - Tecnico di neurofisiopatologia - Tecnico audiometrista - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
Nell’ambito della responsabilità civile professionale di cui all’Art. 2.1 - Garanzia Base, sono comprese in garanzia tutte le attività svolte dall’Assicurato previste dalla legge e dai regolamenti per la professione sanitaria riportata in Polizza.
A puro titolo esemplificativo e non limitativo sono compresi in garanzia:
• Per il Tecnico sanitario di radiologia medica: l’attività svolta nell’ambito della radiologia tradizionale (radiografia, fluoroscopia, mammografia, ecc.), la tomografia computerizzata e ad emissione
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di positroni, la risonanza magnetica, la scintigrafia, la radiologia interventistica e la radiologia d’urgenza e di emergenza.
• Per il Tecnico di neurofisiopatologia: l’utilizzo di metodiche di elettroencefalografia (EEG), di elettromiografia (EMG), di poligrafia del sonno e del sistema neurovegetativo e di ultrasonologia Doppler.
• Per il Tecnico audiometrista: l’esecuzioneditutteleindaginistrumentalinoninvasive, psicoacustiche ed elettrofisiologiche atte alla misura e alla valutazione del sistema uditivo e vestibolare.
• Per il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico: l’analisi di campioni biologici e la relativa validazione tecnica.
Resta confermato tutto quanto previsto dalle “Norme che regolano la Responsabilità Civile”.
I2) Area tecnico-assistenziale
Tecnico ortopedico - Tecnico audioprotesista - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - Igienista dentale - Dietista
Nell’ambito della responsabilità civile professionale di cui all’Art. 2.1 - Garanzia Base, sono comprese in garanzia tutte le attività svolte dall’Assicurato previste dalla legge e dai regolamenti per la professione sanitaria riportata in Polizza.
A puro titolo esemplificativo e non limitativo sono compresi in garanzia:
• Per il Tecnico ortopedico: la costruzione e/o l’adattamento, l’applicazione e la fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno.
L’Assicurazione vale anche per:
- le lesioni personali o la morte conseguenti a errata esecuzione di “dispositivi su misura”, comprese quelle derivanti dalla involontaria violazione del Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici e successive modifiche e integrazioni;
- le spese di rimpiazzo necessarie per la rimozione, la riparazione e/o la sostituzione dei suddetti prodotti difettosi con il limite di € 2.500,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo.
L’Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:
1) vizio originario dei materiali utilizzati per la costruzione e/o riparazione dei dispositivi medici fabbricati “su misura” dall’Assicurato;
2) errori nella realizzazione dei dispositivi medici fabbricati “su misura” riconducibili a modelli, impronte nonché a prescrizioni, indicazioni, progetti non corretti forniti dal committente dei lavori;
3) mancata rispondenza o inidoneità dei dispositivi medici fabbricati “su misura” all’uso, alle prestazioni e alle finalità cui sono destinati; sono tuttavia compresi i Danni che derivino dagli effetti pregiudizievoli dei prodotti stessi.
• Per il Tecnico audioprotesista: la fornitura, adattamento e controllo dei presidi protesici per la prevenzione e correzione dei deficit uditivi.
• Per il Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare: la conduzione e la manutenzione delle apparecchiature relative alle tecniche di circolazione extracorporea ed alle tecniche di emodinamica (macchina cuore-polmone).
• Per l’Igienista dentale: la rimozione della placca batterica e tartaro dalle superfici dentali e implantari; la lucidatura delle superfici dentali e lo sbiancamento dentale a fini estetici.
• Per il Dietista: l’elaborazione, la formulazione, l’attuazione e il controllo delle diete prescritte dal medico.
Resta confermato tutto quanto previsto dalle “Norme che regolano la Responsabilità Civile”.
J) Professioni sanitarie della riabilitazione
Podologo - Fisioterapista - Logopedista - Ortottista/Assistente di oftalmologia - Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva - Tecnico riabilitazione psichiatrica - Terapista occupazionale - Educatore professionale
Nell’ambito della responsabilità civile professionale di cui all’Art. 2.1 - Garanzia Base, sono comprese in garanzia tutte le attività svolte dall’Assicurato previste dalla legge e dai regolamenti per la professione sanitaria riportata in Polizza.
A puro titolo esemplificativo e non limitativo sono compresi in garanzia:
• Per il Podologo: la valutazione, la cura, la riabilitazione e la prevenzione delle patologie del piede; la realizzazione di ortesi digitali e plantari.
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L’Assicurazione vale anche per:
- le lesioni personali o la morte conseguenti a errata esecuzione di “dispositivi su misura”, comprese quelle derivanti dalla involontaria violazione del Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici e successive modifiche e integrazioni;
- le spese di rimpiazzo necessarie per la rimozione, la riparazione e/o la sostituzione dei suddetti prodotti difettosi con il limite di € 2.500,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo.
L’Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:
1) vizio originario dei materiali utilizzati per la costruzione e/o riparazione dei dispositivi medici fabbricati “su misura” dall’Assicurato;
2) errori nella realizzazione dei dispositivi medici fabbricati “su misura” riconducibili a modelli, impronte nonché a prescrizioni, indicazioni, progetti non corretti forniti dal committente dei lavori;
3) mancata rispondenza o inidoneità dei dispositivi medici fabbricati “su misura” all’uso, alle prestazioni e alle finalità cui sono destinati; sono tuttavia compresi i Danni che derivino dagli effetti pregiudizievoli dei prodotti stessi.
• Per il Fisioterapista: gli interventi diretti alla prevenzione, alla valutazione funzionale, alla cura e alla riabilitazione delle patologie o disfunzioni nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali.
• Per il Logopedista: la cura e la prevenzione delle patologie della voce, del linguaggio scritto e orale, della comunicazione e dei disturbi della deglutizione.
• Per l’Ortottista/Assistente di oftalmologia: la prevenzione, valutazione e riabilitazione visiva e dei disturbi motori e sensoriali della visione; l’effettuazione di esami di oculistica quali campo visivo, esami elettrofunzionali (ERG, PEV, EOG, ecc.), rifrazione, angiografia retinica, biometria, topografia corneale, adattometria, contattologia, ecc.
• Per il Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva: la funzione di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili.
• Per il Tecnico della riabilitazione psichiatrica: lo svolgimento degli interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilità psichica.
• Per il Terapista occupazionale: la prevenzione e la riabilitazione di soggetti affetti da malattie e disordini fisici o psichici.
• Per l’Educatore professionale: l’attuazione di specifici progetti educativi e riabilitativi volti a uno sviluppo equilibrato della personalità in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; la cura per il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà.
Resta confermato tutto quanto previsto dalle “Norme che regolano la Responsabilità Civile”.
K) Professioni sanitarie della prevenzione
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - Assistente sanitario
Nell’ambito della responsabilità civile professionale di cui all’Art. 2.1 - Garanzia Base, sono comprese in garanzia tutte le attività svolte dall’Assicurato previste dalla legge e dai regolamenti per la professione sanitaria riportata in Polizza.
A puro titolo esemplificativo e non limitativo sono compresi in garanzia:
• Per il Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro: l’attività di consulenza, di controllo e la realizzazione di interventi formativi in materia d’igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria.
• Per l’Assistente sanitario: le attività di prevenzione, promozione ed educazione per la salute. Resta confermato tutto quanto previsto dalle “Norme che regolano la Responsabilità Civile”.
L) Operatori non medici di interesse sanitario
Assistente sociale - Chiropratico - Massofisioterapista - Operatore socio-sanitario - Osteopata - Counselor - Operatore Shiatsu - Chinesiologo - Esperto di riflessologia plantare
Nell’ambito della responsabilità civile professionale di cui all’Art. 2.1 - Garanzia Base, sono comprese in garanzia tutte le attività svolte dall’Assicurato relative alla professione riportata in Polizza, prevista dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013 e dalla legge n. 84 del 23 marzo 1993 e loro successive modifiche e integrazioni. Sono escluse dall’Assicurazione tutte le attività riservate alla classe medica e agli altri Esercenti la professione sanitaria.
Resta confermato tutto quanto previsto dalle “Norme che regolano la Responsabilità Civile”.
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Cosa NON assicura
Art. 2.2 - Soggetti non considerati terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell’Assicurazione R.C. Professionale:
a) l’Assicurato, il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di “stato di famiglia”;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera precedente;
c) le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime;
d) i Prestatori di lavoro che subiscano il Danno in occasione di lavoro, salvo quanto previsto all’ Art. 2.1.2. - Responsabilità civile nel trattamento dei Dati personali;
e) le società in cui l’Assicurato rivesta la funzione di legale rappresentante, consigliere d’amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.
Art. 2.3 - Esclusioni comuni per tutte le professioni sanitarie
L’Assicurazione R.C. Professionale non comprende i Sinistri:
a) da Xxxxx, salvo quanto previsto dall’Art. 2.1.1 - Attività complementari comprese in garanzia, lett. o) e dall’Art. 2.1.7, lett. F - Veterinario;
b) a Cose altrui derivanti da Incendio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare di cui all’Art. 2.6.1 - Proprietà, conduzione e gestione dei Locali, lett. c), dall’Art.
2.1.1 - Attività complementari comprese in garanzia, lett. o) e dell’Art. 2.1.7, lett. F - Veterinario;
c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dall’Art. 2.1.4 - Impiego veicoli e dalla Garanzia Supplementare di cui all’Art. 2.6.1 - Proprietà, conduzione e gestione dei Locali, lett. e);
d) alle Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall’Art. 2.1.1 - Attività complementari comprese in garanzia, lett. n), o) e p) e dall’Art. 2.1.7 lett. F - Veterinario;
e) derivanti dallo svolgimento delle attività di biotecnologia, di manipolazione e/o di ingegneria genetica, comprese quelle relative al trattamento degli organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
f) relativi alle attività aventi finalità estetiche svolte mediante la pratica di Interventi chirurgici, Atti invasivi o trattamenti medici, salvo quanto previsto all’Art. 2.1.7, A - Medico, lett. b) e dalla Garanzia Supplementare di cui all’Art. 2.6.7;
g) derivanti dalla proprietà, esercizio o amministrazione di poliambulatori, cliniche, case di cura e di riposo, laboratori d’analisi;
h) derivanti dall’esercizio dell’attività di commissario straordinario, Dirigente medico di struttura sanitaria semplice o complessa (ex Primario ospedaliero), Direttore generale, sanitario o amministrativo, Coordinatore infermieristico, nonché qualsiasi funzione apicale svolta in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private;
i) derivanti dalla pratica della fecondazione o procreazione assistita, nonché della diagnosi genetica e/o cromosomica prenatale;
j) relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e di sperimentazione sia clinica che farmaceutica;
k) relativi al servizio prestato presso il Pronto Soccorso ospedaliero, salvo quanto previsto all’Art. 2.1.1 lett. e) e dalla Garanzia Supplementare di cui all’Art. 2.6.6;
l) relativi allo svolgimento dell’attività di medico trasfusionista, di medico specialista in ginecologia ed ostetricia, di medico pediatra con attività di neonatologia e dell’attività di ostetrica;
m) relativi allo stato di gravidanza o alla permanenza dello stato di gravidanza derivante dall’errata pratica di attività sanitarie aventi finalità anticoncezionali o di interruzione della gravidanza; si intendono invece compresi i Danni cagionati alle pazienti in occasione delle suddette attività sanitarie;
n) derivanti dalla prescrizione o somministrazione di farmaci e/o sostanze per scopi non diagnostici o terapeutici, salvo la prescrizione di prodotti aventi finalità contraccettive;
o) conseguenti ad inquinamento dell’atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti
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minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto alla Garanzia Supplementare di cui all’Art. 2.6.1 - Proprietà, conduzione e gestione dei Locali, lett. d);
p) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
q) a Cose e/o persone e le Perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di Dati, Programmi di codifica o software, indisponibilità dei Dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generate da:
- atto doloso informatico (cyber crime),
- denial of service (negazione di servizio),
- disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing,
- interruzione generalizzata della connettività Internet avvenuta in una o più nazioni o continenti;
r) relativi ad incarichi di componente delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici (commissario di gara), salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare di cui all’Art. 2.6.3;
s) relativi all’incarico di responsabile o di componente di Organismi di mediazione, come previsto dal
D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare di cui all’Art. 2.6.4;
t) relativi alla proprietà e/o alla conduzione dei Locali adibiti a studio/ufficio professionale, salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare di cui all’Art. 2.6.1 – Proprietà, conduzione e gestione dei Locali.
L’Assicurazione R.C. Professionale inoltre non comprende:
u) il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all’Assicurato a titolo di compenso professionale;
v) i risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages). L’Assicurazione RC Professionale / RCO / RCI non comprende i Sinistri:
w) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai Rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, fermo restando quanto previsto all’Art. 2.1.7 - Quadro specifico per le attività sanitarie;
x) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
y) conseguenti o derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici, fermo quanto previsto all’Art. 2.1.7 - Quadro specifico per le attività sanitarie;
z) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra;
aa) verificatisi in occasione di maremoti, alluvioni, terremoti in genere e simili.
Art. 2.4 - Esclusioni specifiche
Per le garanzie di seguito indicate, l’Assicurazione non comprende:
a) Responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro (Vedi Art. 2.1.3)
• i Xxxxx e le Perdite patrimoniali subiti dall’Assicurato/Contraente.
b) Danni da Incendio (Vedi Art. 2.6.1 lett. c)
• i Danni derivanti dalle attività svolte presso terzi.
Art. 2.5 - Scoperto/Franchigia
Per ogni Sinistro e limitatamente alle garanzie prestate in Garanzia Base (Articoli da 2.1 a 2.1.7), la copertura assicurativa è prestata con l’applicazione dei seguenti Scoperti / Franchigie, salva l’applicazione di eventuali specifici Scoperti, minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti:
• per i danni a Cose: Franchigia di € 500,00 per ogni Sinistro;
• per i Danni corporali: nessun Scoperto e/o Franchigia. Limitatamente ai medici che svolgono attività chirurgica e ai medici anestesisti/rianimatori l’Assicurazione si intende prestata con l’applicazione di uno Scoperto del 15% per ogni Sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 5.000,00;
• per le Perdite patrimoniali: Scoperto del 10% per ogni Sinistro con un minimo non indennizzabile di
€ 500,00;
• Art. 2.1 lett. b): nessun Scoperto e/o Franchigia.
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Come personalizzare 10
Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)
Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.
Art. 2.6.1 - Proprietà, conduzione e gestione dei Locali
L’Assicurazione vale anche per i seguenti casi:
a) Proprietà e conduzione dei Locali
La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato in relazione alla proprietà e/o alla conduzione dei Locali adibiti a studio/ufficio professionale, inclusi i relativi impianti, attrezzature e le relative Dipendenze, nonché le strade, i viali privati e i cortili, purché utilizzati per l’esercizio dell’Attività assicurata.
Rientra in garanzia a titolo esemplificativo la responsabilità civile dell’Assicurato in relazione a:
- lavori di pulizia, di ordinaria e di straordinaria manutenzione dei Locali occupati dall’Assicurato per l’esercizio dell’attività descritta in Polizza;
- servizi di vigilanza effettuati con guardiani anche armati e/o con cani;
- servizio antincendio interno;
- mancata rimozione di neve e ghiaccio;
- caduta dell’antenna o parabola radio telericevente (centralizzata e non);
- proprietà, uso e manutenzione di insegne e cartelli pubblicitari, con esclusione dei danni al tetto sul quale gli stessi sono fissati o installati;
- proprietà e gestione nell’ambito dello studio/ufficio di distributori automatici di cibi e bevande, compresi i Danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti.
Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell’Assicurato, la garanzia sarà operante per la sola responsabilità civile in qualità di committente.
Restano esclusi i Danni derivanti da cedimento o franamento del terreno.
La garanzia è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza, con applicazione di una Franchigia di
€ 500,00 per ciascun Sinistro.
b) Spargimento liquidi e rigurgito di fogna
La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per:
- i Xxxxx conseguenti a spargimento di liquidi conseguente a rottura fortuita degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza dello studio/ufficio;
- i Danni da rigurgito di fogna, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza dello studio/ufficio. Restano esclusi i Danni determinati da umidità, stillicidio e insalubrità dei Locali.
La garanzia è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza, con applicazione di una Franchigia di
€ 500,00 per ciascun Sinistro.
c) Danni da Incendio
La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i Danni cagionati a Cose di terzi derivanti da Incendio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute.
La garanzia è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza di € 150.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo, con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00.
Qualora per lo stesso Xxxxxxx esista altra copertura assicurativa, la garanzia si intenderà operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra polizza.
10 Posso personalizzare la mia copertura assicurativa?
Si, poiché ogni Cliente ha la propria sensibilità e le proprie esigenze assicurative. C’è chi preferisce una copertura essenziale, suflcientemente ampia ma più economica e c’è chi desidera invece arricchire la copertura acquistando ulteriori garanzie.
A tal fine nell’area “Come personalizzare” (presente nelle Sezioni) è possibile scegliere tra Garanzie Supplementari che ampliano la copertura assicurativa e Condizioni Specifiche che consentono di modellare alcuni sottolimiti e Franchigie/Scoperti.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
d) Inquinamento non graduale
La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i Danni da inquinamento non graduale dell’aria, dell’acqua e del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura fortuita di impianti e relativi serbatoi, condutture o attrezzature utilizzati dall’Assicurato per lo svolgimento dell’Attività assicurata.
La garanzia è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza di € 150.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo, con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00.
e) Veicoli dei Prestatori di lavoro e dei clienti
La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i Danni cagionati a veicoli dei Prestatori di lavoro e dei clienti posteggiati negli spazi adibiti a parcheggio di pertinenza dei Locali.
Restano esclusi i Xxxxx da Xxxxx, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle Cose che si trovino sui mezzi stessi.
La garanzia è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza, con applicazione di una Franchigia di
€ 500,00 per ciascun Sinistro.
Art. 2.6.2 - Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (RCO/RCI) 11
1) Descrizione del rischio
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti l’azione di rivalsa esperita dall’INAIL per gli infortuni subitidai Prestatoridilavoro, daisociaresponsabilitàlimitatanonchédagliassociatiinpartecipazione. La garanzia si estende anche ai soci a responsabilità illimitata, ai Familiari coadiuvanti e ai legali rappresentanti;
b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di Xxxxx non rientranti nei casi di cui alla precedente lettera a) o eccedenti gli stessi, cagionati ai Prestatori di lavoro, ai soci a responsabilità limitata e agli associati in partecipazione, per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.
Tale garanzia è prestata con l’applicazione di una Franchigia fissa di € 2.500,00 per ciascuna persona infortunata;
c) per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in partecipazione non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche e integrazioni, che xxxxxxxxx Xxxxx in occasione di lavoro o di servizio.
La garanzia non comprende le malattie professionali.
2) Responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro
Ai fini della presente Garanzia Supplementare e limitatamente ai danni dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime ex Art. 583 Xxxxxx Xxxxxx, nel caso di responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro questi vengono considerati terzi tra loro.
3) Buona fede INAIL
Premesso che l’Assicurazione RCO/RCI è prestata per il personale per il quale è instaurato un rapporto giuridico di lavoro riconosciuto dalla legge, l’Assicurazione di responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni conserva la propria validità anche se l’Assicurato, al momento del Sinistro, non è in regola con gli obblighi di cui sopra purché ciò derivi da erronea o inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
4) Rivalsa INPS ex legge n. 222/1984
L’Assicurazione RCO/RCI vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della legge n. 222 del 12 giugno 1984.
5) Massimale
La presente Garanzia Supplementare è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza.
11 Se per qualche tempo non potessi svolgere la mia aWività a seguito di un infortunio, ho diriWo ad una eventuale indennità?
No, in quanto il prodotto non prevede una copertura infortuni per l’Assicurato. L’infortunio è coperto solo per i tuoi Prestatori di lavoro che, per responsabilità a te riconducibile, abbiano subito l’evento dannoso nello svolgimento dell’attività lavorativa, a condizione che sia stata acquistata la relativa Garanzia Supplementare.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Art. 2.6.3 - Commissario di gara
L’Assicurazione vale anche per i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di violazioni commesse dall’Assicurato, con colpa sia lieve che grave, nell’espletamento dell’Attività accessoria di componente delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici (commissario di gara), compresi i pregiudizi derivanti all’amministrazione aggiudicatrice per i quali si può adire la Corte dei Conti, svolta dall’Assicurato nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative.
Efficacia temporale dell’Assicurazione
a) Validità della garanzia
In deroga a quanto previsto dall’Art. 2.8 – Efficacia temporale dell’Assicurazione, lettera a), la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di vigenza dell’Assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni prima della data di effetto della copertura.
b) Sostituzione del contratto precedente
Nel caso in cui la presente Xxxxxxx sostituisca, senza soluzione di continuità, altro contratto in corso per il medesimo Rischio con la Società o con altre confluite per fusione o incorporazione nella stessa Società, la garanzia è operante anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di vigenza della presente Assicurazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità - comprensivo della retroattività
- della Polizza sostituita, nonché delle precedenti sostituite senza soluzione di continuità.
Il contratto sostituito si intende privo di ogni effetto, pertanto qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a fatti commessi durante il periodo di validità delle polizze sostituite verrà indennizzato alle condizioni di cui al presente contratto.
La presente Garanzia Supplementare è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza di € 150.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo, con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00.
Fra le Parti si prende atto che il corrispettivo degli Introiti di cui alla presente Garanzia Supplementare rientra negli Introiti complessivi dichiarati in Polizza dal Contraente.
Art. 2.6.4 - Componente Organismi di mediazione
L’Assicurazione vale anche per i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi inerenti l’Attività accessoria svolta dall’Assicurato in qualità di responsabile o di componente di Organismi di mediazione, come previsto dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, nonché nel caso di rivalsa esperita dall’assicuratore dell’Organismo di mediazione.
Qualora, per il medesimo Rischio, esista altra copertura assicurativa stipulata dall’Organismo di mediazione, la presente Garanzia Supplementare si intenderà operante per l’eccedenza rispetto a quanto risarcito dalla predetta altra polizza.
In ogni caso la garanzia non opera qualora l’attività di mediazione coinvolga a qualsiasi titolo la Società e/o imprese assicurative e bancarie che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate. La presente Garanzia Supplementare è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza di € 500.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo, con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00.
Fra le Parti si prende atto che il corrispettivo degli Introiti di cui alla presente Garanzia Supplementare rientra negli Introiti complessivi dichiarati in Polizza dal Contraente.
Art. 2.6.5 - Firma Elettronica Avanzata (FEA)
L’Assicurazione, alle condizioni di Polizza, è operante anche per i Danni e le Perdite patrimoniali cagionati a terzi da inadeguate soluzioni tecniche adottate dall’Assicurato per l’erogazione di soluzioni di Firma Elettronica Avanzata (FEA) nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali, ai sensi degli Artt. 55 e 56 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.
La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato utilizzi per lo svolgimento della propria attività sistemi e programmi informatici adeguati a quanto previsto dall’Art. 56 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.
La presente Garanzia Supplementare viene prestata fino alla concorrenza del Massimale per Sinistro e per
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Periodo assicurativo indicato in Polizza che deve intendersispecifico perla presente Garanzia Supplementare. La presente Garanzia Supplementare si intende prestata con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00.
Art. 2.6.6 - Pronto Soccorso e Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica 118 (solo per Medici “abilitati”, specializzandi, convenzionati S.N.N., specialisti senza Atti invasivi e senza Interventi chirurgici) L’Assicurazione vale anche per i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi dall’attività svolta dall’Assicurato presso i reparti di Pronto soccorso gestiti dall’Azienda Sanitaria e/o da associazioni di volontariato e per il Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica 118.
La presente Garanzia Supplementare è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza, con l’applicazione dei seguenti Scoperti / Franchigie:
• per i danni a Cose: Franchigia di € 500,00 per ogni Sinistro;
• per i Danni corporali: nessun Scoperto e/o Franchigia;
• per le Perdite patrimoniali: Scoperto del 10% per ogni Sinistro con un minimo non indennizzabile di
€ 500,00.
Art. 2.6.7 - Medicina estetica (solo per gli Esecenti la professione sanitaria previsti all’Art. 2.1.7 - Quadro specifico per le professioni sanitarie lett. A) e B)
L’Assicurazione vale anche per i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi dalla pratica della medicina estetica da parte dell’Assicurato, compreso l’utilizzo del laser per l’esecuzione dei trattamenti estetici. Sono inoltre compresi i Danni di natura estetico-fisionomica, purché determinati da errore tecnico nel trattamento estetico. Restano comunque escluse dalla garanzia:
• le pretese per la mancata rispondenza del trattamento all’impegno di risultato assunto dall’Assicurato;
• la pratica degli Interventi chirurgici di natura estetica.
La presente Garanzia Supplementare è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza di € 150.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo, con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00.
Art. 2.6.8 - Attività libero professionale (esclusivamente per medici convenzionati S.S.N.)
Premesso che l’Assicurato dichiara di esercitare, oltre alla professione di medico convenzionato S.S.N., anche l’attività libero professionale di medico specialista con importo degli Introiti per tale attività pari o inferiore al 40% dell’importo delle retribuzioni annue percepite dal S.S.N., l’Assicurazione vale anche per i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi dalla suddetta attività libero professionale svolta dall’Assicurato.
La presente Garanzia Supplementare non vale per le seguenti specializzazioni: ginecologia e ostetricia, anestesia e rianimazione, medicina e chirurgia plastica ed estetica, odontoiatria con e senza implantologia, nonché per l’attività svolta presso il Pronto Soccorso ospedaliero, il Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica 118, l’effettuazione di Atti invasivi e l’esecuzione di Interventi chirurgici. Resta inoltre confermato quanto previsto all’Art. 2.3 - Esclusioni.
La presente Garanzia Supplementare è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza, con l’applicazione:
• per i danni a Cose: Franchigia di € 500,00 per ogni Sinistro;
• per i Danni corporali: nessun Scoperto e/o Franchigia;
• per le Perdite patrimoniali: Scoperto del 10% per ogni Sinistro con un minimo non indennizzabile di
€ 500,00.
Art. 2.7 - Condizioni Specifiche (con sconto)
Il Contraente può scegliere una o più Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.
Art. 2.7.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy (non richiamabile per Medico specialista con Interventi chirurgici e Medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore) Tutti i minimi di Scoperto e le Franchigie espresse in cifra fissa previsti dalle garanzie della presente Sezione, ad eccezione dell’Art. 2.6.2 - Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (RCO/RCI), si intendono elevati all’importo indicato in Polizza, salva l’applicazione di eventuali minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.
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Art. 2.7.2 - Limitazione alle azioni di rivalsa per colpa grave previste dall’Art. 9 - Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa -, legge 8 marzo 2017, n. 24 (legge Gelli - Bianco)
a) La definizione di Xxxxxxxx riportata nel Glossario si intende sostituita dalla seguente:
Sinistro: richiesta di risarcimento per la quale è prestata l’Assicurazione avanzata nei confronti dell’Assicurato, rientrante tra le seguenti circostanze:
- l’azione di responsabilità amministrativa promossa avanti la Corte dei Conti contro l’Assicurato in relazione alla responsabilità previste dalla successiva lettera c) del presente Articolo;
- la notifica dell’invito a dedurre mediante il quale l’Assicurato viene invitato a depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti;
- la comunicazione con la quale la Struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o la loro Società assicuratrice manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per colpa grave e conseguentemente di agire in via di rivalsa o di surrogazione ai sensi dell’Art. 9 della legge 24/2017 e successive modifiche o integrazioni.
Non si considera richiesta di risarcimento e quindi non costituiscono Sinistro:
- la comunicazione inviata all’Assicurato dalla Struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o dall’impresa di assicurazione ai sensi dell’art. 13 della legge 24/2017 e successive modifiche o integrazioni;
- la richiesta di risarcimento e/o l’azione giudiziale promossa dal terzo danneggiato direttamente nei confronti dell’Assicurato.
b) La lett. a) di cui all’Art. 2.1 - Garanzia Base - si intende abrogata.
c) La lett. b) di cui all’Art. 2.1 - Garanzia Base - si intende sostituita da quanto segue:
Fra le Parti si prende atto che l’Assicurato svolge la propria attività professionale a qualunque titolo in qualità di Esercente la professione sanitaria esclusivamente presso una struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, compresa l’attività libero professionale svolta in regime intramoenia, oppure di Esercente la Professione Sanitaria in regime di convenzione con il S.S.N.
L’Assicurato dichiara di non esercitare l’attività libero professionale in regime extramoenia. L’Assicurazione è operante esclusivamente ai sensi dell’art. 9 - Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa - della legge n. 24/2017 (legge Gelli - Bianco) e successive modifiche e integrazioni, per i seguenti casi:
• Azione di responsabilità amministrativa per colpa grave svolta nei confronti dell’Assicurato che opera presso una struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o in regime di convenzione con il S.S.N., esercitata dal Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti;
• Azione di rivalsa per colpa grave esercitata dalla struttura sanitaria o sociosanitaria privata presso cui
l’Assicurato esercita la propria attività professionale;
• Azione di surroga per colpa grave esperita dalla Società di assicurazione della struttura sanitaria o
sociosanitaria pubblica o privata presso cui l’Assicurato esercita la propria attività professionale. Limitatamente agli interventi - anche chirurgici - di primo soccorso prestati in stato di necessità in virtù dell’obbligo deontologico professionale di cui all’Art. 2.1.1 lett. l), l’Assicurazione vale indipendentemente dal grado di colpa attribuibile all’Assicurato. Inoltre per tali tipi di interventi, ad integrazione di quanto previsto alla lett. a) del presente Articolo, per Sinistro si intende compresa anche la richiesta di risarcimento e/o l’azione giudiziale promossa dal terzo danneggiato direttamente nei confronti dell’Assicurato.
d) La presente Condizione Specifica si intende prestata senza l’applicazione di quanto previsto all’Art. 2.5 - Scoperto/Franchigia.
Restano confermate tutte le altre condizioni di Polizza.
Come assicura
Art. 2.8 - Efficacia temporale dell’Assicurazione
a) Validità della garanzia
La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di vigenza dell’Assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 10 anni prima della data di effetto della copertura.
b) Sostituzione del contratto precedente
Nel caso in cui la presente Xxxxxxx sostituisca, senza soluzione di continuità, altro contratto in corso per il
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
medesimo Rischio con la Società o con altre confluite per fusione o incorporazione nella stessa Società, la garanzia è operante anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di vigenza della presente Assicurazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità - comprensivo della retroattività - della Polizza sostituita, nonché delle precedenti sostituite senza soluzione di continuità.
Il contratto sostituito si intende privo di ogni effetto, pertanto qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a fatti commessi durante il periodo di validità delle polizze sostituite verrà indennizzato alle condizioni di cui al presente contratto.
c) Cessazione dell’Attività assicurata
Nei soli casi di cessazione definitiva dell’Attività assicurata (escluso il caso di radiazione dall’Albo professionale) con conseguente cancellazione dell’Assicurato dall’Albo professionale, l’Assicurato può richiedere alla Società la proroga della coperturaper le richieste di risarcimento presentate allo stesso entro i 10 anni successivi alla data di cessazione dell’Attività assicurata, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della Polizza, comprensivo della retroattività.
La richiesta di proroga dovrà essere presentata alla Società entro 90 giorni dalla data della cessazione dell’attività.
La garanzia di cui alla presente lettera c) si intende valida a condizione che venga emesso apposito documento di Xxxxxxx con incasso del relativo Premio che verrà comunicato all’Assicurato al momento dell’emissione.
In caso di decesso dell’Assicurato, la facoltà della suddetta richiesta è attribuita, nei medesimi termini, ai suoi eredi.
d) Ultrattività decennale per cessazione del contratto
Nel caso di cessazione definitiva del contratto determinata da motivi diversi dalla cessazione definitiva dell’attività da parte dell’Assicurato di cui alla precedente lettera c), su richiesta dell’Assicurato la Società si impegna a prorogare la validità della garanzia per ulteriori 10 anni. In tal caso la garanzia resta valida per le richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere durante il periodo di validità dell’Assicurazione - comprensivo dell’eventuale retroattività - e presentate per la prima volta all’Assicurato entro i 10 anni successivi alla data di cessazione della Polizza.
Per ottenere la proroga deve essere presentata specifica richiesta scritta dell’Assicurato indirizzata alla Società entro il termine di 15 giorni dalla data di cessazione del contratto.
La proroga avverrà mediante l’emissione di uno specifico documento contrattuale a condizioni normative e di Premio che verranno comunicate all’Assicurato al momento dell’emissione.
La presente ultrattività è estesa agli eredi.
Art. 2.9 - Massimale
Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ciascuna garanzia assicurata e per ciascun Periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero degli Assicurati o dal numero delle richieste di risarcimento presentate all’Assicurato nello stesso periodo.
Tale Xxxxxxxxx deve intendersi al netto delle spese di resistenza di cui all’Art. 1917 del Codice Civile, comma 3, secondo periodo.
Limitatamente alle Perdite patrimoniali, il suddetto Massimale si intende prestato con il massimo di € 150.000,00.
Art. 2.10 - Xxxxxxx Xxxxxxxx
Nei casi in cui l’Assicurazione prevista dalla Garanzia Base, dalle Garanzie Supplementari e Condizioni Specifiche preveda l’applicazione di uno Scoperto in caso di Sinistro, questo opererà sino ad un massimo di
€ 50.000,00 per ciascun Sinistro, salvo quanto previsto all’Art. 2.1.6 - Consenso informato.
Art. 2.11 - Sinistri in serie
Si conviene che i Xxxxxxxx successivi al primo e conseguenti allo stesso tipo di errore o dovuti ad una stessa causa, vengono considerati ai fini liquidativi come un unico Sinistro.
Art. 2.12 - Studio associato
Qualora l’Assicurato sia uno studio associato, la garanzia, alle condizioni di Polizza, è valida per:
- la responsabilità civile derivante allo studio associato per l’attività professionale svolta dallo stesso. Sono compresi in garanzia esclusivamente gli studi costituiti da associati che esercitano la stessa professione sanitaria e con la stessa specializzazione medica;
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
- la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati all’esercizio dell’Attività assicurata, sia per l’attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli liberi professionisti, fermo quanto disposto all’Art. 2.9 - Massimale.
Ai fini del conteggio del Premio, ove previsto, il Contraente e/o l’Assicurato è tenuto a dichiarare l’ammontare complessivo degli Introiti (al netto del totale d’imposta sulle operazioni imponibili e dei contributi versati alla Cassa di Assistenza e Previdenza - CPA), fatturati nell’Anno solare precedente sia dai singoli liberi professionisti sia come studio associato.
Relativamente a quanto previsto all’Art. 2.8 - Efficacia temporale dell’Assicurazione, si precisa che:
- ad integrazione delle lett. a) Validità della garanzia e lett. b) Sostituzione del contratto precedente, la garanzia vale anche per le richieste di risarcimento presentate ai singoli professionisti assicurati per l’attività da loro svolta individualmente prima della costituzione dello studio associato;
- il 1° comma della lett. c) Cessazione dell’attività assicurata si intende sostituito da quanto segue: nei soli casi di cessazione definitiva dell’Attività assicurata e il conseguente scioglimento dello studio associato, anche nel caso in cui i suoi singoli componenti proseguano nello svolgimento dell’attività professionale sotto qualsiasi forma, l’Assicurato può richiedere alla Società la proroga della copertura per le richieste di risarcimento presentate allo stesso entro i 5 o 10 anni (a scelta del Contraente/Assicurato) successivi alla data di cessazione dell’Attività assicurata, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della Polizza, comprensivo della retroattività.
Inoltre, la facoltà di richiedere la proroga della garanzia vale anche per ogni singolo professionista assicurato, facente parte dello studio associato, che cessi definitivamente l’attività (escluso il caso di radiazione dall’Albo professionale) con cancellazione dall’Albo professionale durante la vigenza del contratto.
Resta confermato quanto previsto ai successivi paragrafi della lett. c);
- resta confermato quanto previsto alla lett. d) Ultrattività decennale per cessazione del contratto.
Art. 2.13 - Pluralità di Assicurati
Il Massimale stabilito in Polizza resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro per i Danni o le Perdite patrimoniali cui si riferisce la richiesta di risarcimento.
Art. 2.14 - Adeguamento del Premio in base all’importo degli Introiti 12 (valido esclusivamente per gli Esercenti le professioni sanitarie di cui all’Art. 2.1.7, punti da A.3 ad A.7 e B) Relativamente alle attività professionali di cui all’Art. 2.1.7, punti da A.3 ad A.7 e B, il Premio è determinato in base a ciascuna attività professionale indicata in Polizza, al Massimale scelto dal Contraente e alla rispettiva fascia tariffaria in cui si collocano gli Introiti relativi al precedente Anno solare, dichiarati dal Contraente all’atto della stipulazione della Polizza.
Nel caso in cui la Società proponga al Contraente il rinnovo del contratto ai sensi dell’Art. 1.3 - Non tacita proroga del contratto, si applica quanto segue:
a) prima della scadenza di ogni rata annua il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società l’ammontare degli Introiti relativo al precedente Anno solare per ciascuna attività professionale; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una “Fascia di Introiti” diversa da quella dell’importo dichiarato in Polizza (vedere tabella che segue);
b) il Premio si intende automaticamente modificato in base ai coefficienti riportati nella tabella che segue e dovrà essere pagato nei termini di cui all’Art. 1.5 - Pagamento del Premio - delle Norme che regolano il contratto in generale;
c) in caso di Sinistro e di omessa comunicazione di quanto previsto alla lettera a), se l’importo dichiarato dell’Introito relativo all’Anno solare precedente - tenendo conto della tolleranza del 10% - risulta inferiore rispetto a quello effettivo e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, l’Indennizzo dovuto dalla Società sarà liquidato in base alla regola proporzionale di cui all’Art. 1898 del Codice Civile;
d) la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni probatorie necessarie.
12 Xxxx comunicare tuWi gli anni i miei introiti per il calcolo del Premio?
No, non è necessario. Xxxx comunicarli solamente qualora questi appartengano ad una “Fascia di Introiti” diversa rispetto a quella individuata al momento della stipula del contratto.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Fasce Introiti | Coefficienti |
Fino a € 50.000,00 | 1,00 |
Oltre € 50.000,00 fino a € 100.000,00 | 1,11 |
Oltre € 100.000,00 fino a € 250.000,00 | 1,16 |
Oltre € 250.000,00 fino a € 750.000,00 | 1,22 |
Tabella fasce di Introiti e relativo coefficiente di Premio Responsabilità civile professionale
Art. 2.15 - Formula tariffaria della garanzia Responsabilità civile professionale (Bonus/Malus) Art. 2.15.1 - Periodo di osservazione
Per l’applicazione delle regole evolutive previste dalla tabella di cui al successivo Art. 2.15.3, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
• primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del Periodo assicurativo della Polizza;
• periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Art. 2.15.2 - Assegnazione della classe Bonus/Malus iniziale e regole evolutive del Premio
All’atto della stipula della presente Polizza, l’Assicurato viene assegnato alla classe BM riportata in Polizza. Successivamente, al termine di ciascun periodo di osservazione di cui all’Art. 2.15.1, il Premio potrà variare sulla base dell’assenza o presenza di Sinistri (ad esclusione dei Sinistri relativi alle Garanzie Supplementari di cui agli Artt. 2.6.1 – Proprietà, conduzione e gestione dei Locali e 2.6.2 - Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (RCO/RCI), che non influiscono sull’applicazione della presente formula tariffaria), liquidati o riservati dalla Società nel medesimo periodo, applicando i coefficienti previsti dalla tabella di cui all’Art. 2.15.3 e con eventuale attribuzione dell’Assicurato alla nuova classe BM.
L’applicazione delle regole evolutive previste dalla tabella di cui all’Art. 2.15.3 verrà seguita anche per tutti i periodi successivi di osservazione.
Art. 2.15.3 - Tabella regole evolutive del Premio
N° Sinistri | ||||||
Coeff | BM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
100 | -2 | -2 | 1 | 4 | 7 | 10 |
100 | -1 | -2 | 2 | 5 | 8 | 11 |
100 | 0 | -1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
100 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | 13 |
110 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | 13 |
120 | 3 | 2 | 6 | 9 | 12 | 13 |
130 | 4 | 3 | 7 | 10 | 13 | 13 |
140 | 5 | 4 | 8 | 11 | 13 | 13 |
150 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 13 |
160 | 7 | 6 | 10 | 13 | 13 | 13 |
170 | 8 | 7 | 11 | 13 | 13 | 13 |
180 | 9 | 8 | 12 | 13 | 13 | 13 |
190 | 10 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
200 | 11 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
210 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
220 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Art. - 2.15.4 - Sinistro chiuso senza seguito
Qualora nel corso del periodo di osservazione di cui all’Art. 2.15.1 un Sinistro riservato venga chiuso senza seguito dalla Società, alla scadenza della rata di Premio del suddetto periodo di osservazione la classe BM verrà riportata a quella relativa al periodo di osservazione durante il quale è stato denunciato il Sinistro.
Art. 2.15.5 - Sostituzione di contratto
Nel caso in cui la presente Xxxxxxx sostituisca, senza soluzione di continuità, altro contratto in corso per il medesimo Rischio con la Società o con altre confluite per fusione o incorporazione nella stessa Società, qualora il contratto sostituito preveda la formula tariffaria Bonus/Malus, la classe BM ivi prevista per l’ultimo Periodo assicurativo verrà adottata dalla presente Polizza.
Art. 2.16 - Efficacia territoriale dell’Assicurazione
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera e Regno Unito.
Art. 2.17 - Responsabilità solidale
Nel caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti non assicurati con il presente contratto, la Società risponderà di tutto quanto dovuto dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso della Società stessa nei confronti dei condebitori solidali di cui sopra.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti
2. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE | |||
Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/Scoperti |
Per i danni a Cose: € 500,00 per Sinistro | |||
Art. 2.1 - Garanzia Base | Massimale indicato in Polizza per ciascuna garanzia assicurata e per ciascun Periodo assicurativo annuo, limitatamente alle Perdite patrimoniali € 150.000,00 massimo | per i Danni corporali: nessuno Scoperto/ Franchigia, limitatamente agli Esercenti la professione sanitaria che svolgono attività chirurgica e ai medici anestesisti/ rianimatori 15% per Sinistro minimo € 5.000,00 Massimo € 50.000,00 | |
per le Perdite patrimoniali: 10% per Sinistro minimo € 500,00 Massimo € 50.000,00 | |||
Art. 2.1 - Garanzia Base | Art. 2.1 lett. b): nessuno Scoperto e/o Franchigia | ||
Art. 2.1.1 - Attività complementari comprese in garanzia | Massimale indicato in Polizza per ciascuna garanzia assicurata e per ciascun Periodo assicurativo annuo, limitatamente alle Perdite patrimoniali € 150.000,00 massimo Limitatamente a Furto e Rapina di cui alla lettera o), € 2.000,00 per Sinistro e € 10.000,00 per Periodo assicurativo per i Danni involontariamente cagionati dall’Assicurato a macchinari e attrezzature di proprietà di terzi a lui dati in uso di cui alla lettera p) € 25.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo | per i danni a Cose: € 500,00 per Sinistro per i Danni corporali: nessuno Scoperto/ Franchigia, limitatamente agli Esercenti la professione sanitaria che svolgono attività chirurgica e ai medici anestesisti/ rianimatori 15% per Sinistro minimo € 5.000,00 Massimo € 50.000,00 per le Perdite patrimoniali: 10% per Sinistro minimo € 500,00 Massimo € 50.000,00 | |
Art. 2.1.2 - Responsabilità civile nel trattamento dei dati personali | € 250.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo | 10% per Sinistro minimo € 1.500,00 Massimo € 50.000,00 |
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Per i danni a Cose: € 500,00 per Sinistro | |||
Art. 2.1.3 - Responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro | Massimale indicato in Polizza per ciascuna garanzia assicurata e per ciascun Periodo assicurativo annuo, limitatamente alle Perdite patrimoniali € 150.000,00 massimo | per i Danni corporali: nessuno Scoperto/ Franchigia, limitatamente agli Esercenti la professione sanitaria che svolgono attività chirurgica e ai medici anestesisti/ rianimatori 15% per Sinistro minimo € 5.000,00 Massimo € 50.000,00 | |
per le Perdite patrimoniali: 10% per Sinistro minimo € 500,00 Massimo € 50.000,00 | |||
Per i danni a Cose: € 500,00 per Sinistro | |||
Art. 2.1 - Garanzia Base | Art. 2.1.4 - Impiego veicoli | Massimale indicato in Polizza per ciascuna garanzia assicurata e per ciascun Periodo assicurativo annuo, limitatamente alle Perdite patrimoniali € 150.000,00 massimo | per i Danni corporali: nessuno Scoperto/ Franchigia, limitatamente agli Esercenti la professione sanitaria che svolgono attività chirurgica e ai medici anestesisti/rianimatori 15% per Sinistro minimo € 5.000,00 Massimo € 50.000,00 |
per le Perdite patrimoniali: 10% per Sinistro minimo € 500,00 Massimo € 50.000,00 | |||
Art. 2.1.5 - Interruzione di attività | € 150.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo | 10% per Sinistro minimo € 1.500,00 Massimo € 50.000,00 | |
Art. 2.1.6 - Consenso informato | Massimale indicato in Polizza per ciascuna garanzia assicurata e per ciascun Periodo assicurativo annuo, limitatamente alle Perdite patrimoniali € 150.000,00 massimo | 10% per Sinistro minimo € 2.500,00 con il massimo € 40.000,00 ad esclusione dei medici che effettuano Interventi chirurgici e dei medici anestesisti/rianimatori 15% per Sinistro minimo € 10.000,00 con il massimo € 75.000,00 per i medici che effettuano Interventi chirurgici e i medici anestesisti/ rianimatori |
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Art. 2.1.7 - Quadro specifico per le professioni sanitarie | Massimale indicato in Polizza per ciascuna garanzia assicurata e per ciascun Periodo assicurativo annuo, limitatamente alle Perdite patrimoniali € 150.000,00 massimo | ||
B - Odontoiatra/Dentista F - Veterinario | per lettera c) Massimale indicato in Polizza per la pratica della inseminazione artificiale e della sterilizzazione € 20.000,000 per Sinistro e Periodo Assicurativo | per lettera c) 10% per Sinistro minimo € 1.500,00 Massimo € 50.000,00 | |
Art. 2.1 - Garanzia Base | per i Danni da Incendio e Furto avvenuti nei Locali dello studio/ ambulatorio € 2.500,00 per Sinistro e Periodo assicurativo | ||
I - Professioni tecnico sanitarie | per il Tecnico ortopedico: per le spese di rimpiazzo necessarie per la rimozione, la riparazione e/o la sostituzione dei prodotti difettosi € 2.500,00 per Sinistro e Periodo assicurativo | ||
J - Professioni sanitarie della riabilitazione | per il Podologo: le spese di rimpiazzo necessarie per la rimozione, la riparazione e/o la sostituzione dei prodotti difettosi € 2.500,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo | ||
Art. 2.6.1 - Proprietà, conduzione e gestione dei Locali a) Proprietà e conduzione dei Locali b) Spargimento liquidi e rigurgito di fogna c) Danni da incendio d) Inquinamento non graduale e) Veicoli dei Prestatori di lavoro e dei clienti | Massimale indicato in Polizza | € 500,00 per Sinistro | |
Massimale indicato in Polizza | € 500,00 per Sinistro | ||
Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento) | € 150.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo | 10% per Sinistro minimo € 1.500,00 Massimo € 50.000,00 | |
€ 150.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo | 10% per Sinistro minimo € 1.500,00 Massimo € 50.000,00 | ||
Massimale indicato in Polizza | € 500,00 per Sinistro | ||
Art. 2.6.2 - Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (RCO/RCI) | Massimale indicato in Polizza | Solo per lettera b): € 2.500,00 per persona infortunata |
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Art. 2.6.3 - Commissario di gara | € 150.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo | 10% per Sinistro minimo € 1.500,00 Massimo € 50.000,00 | |
Art. 2.6.4 - Componente Organismi di mediazione | € 500.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo | 10% per Sinistro minimo € 1.500,00 Massimo € 50.000,00 | |
Art. 2.6.5 - Firma Elettronica Avanzata (FEA) | Massimale per Sinistro e Periodo assicurativo indicato in Polizza | 10% per Sinistro minimo € 1.500,00 Massimo € 50.000,00 | |
per danni a Cose: € 500,00 per Sinistro | |||
Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento) | Art. 2.6.6 - Pronto Soccorso e Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica 118 | Massimale indicato in Polizza | per Danni corporali: nessuno scoperto/ franchigia per Perdite patrimoniali: 10% per Sinistro minimo € 500,00 Massimo € 50.000,00 |
Art. 2.6.7 - Medicina estetica | € 150.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo | 10% per Sinistro minimo € 1.500,00 Massimo € 50.000,00 | |
per danni a Cose: € 500,00 per Sinistro | |||
Art. 2.6.8 - Attività libero professionale | Massimale indicato in Polizza | per Danni corporali: nessuno scoperto/ franchigia | |
per Perdite patrimoniali: 10% per Sinistro minimo € 500,00 Massimo € 50.000,00 |
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
3
SEZIONE TUTELA LEGALE 13
Cosa assicura
Art. 3.1 - Garanzia Base 14
Quando l’Assicurato è coinvolto in una Vertenza, la Società, nei limiti stabiliti dalla Polizza, copre le seguenti spese:
• compensi dell’avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della Vertenza; 15
• compensi dell’avvocato per la negoziazione assistita e per la mediazione;
• compensi dell’avvocato per la querela o la denuncia solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
• compensi dell’avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
• Spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato;
• spese di esecuzione forzata fino a 2 casi per Xxxxxxxx;
• spese dell’organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
• compensi dei Periti;
• Spese di giustizia;
• spese per la registrazione degli atti giudiziari;
• spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.
Le spese legali sono coperte per l’intervento di 1 solo avvocato per ogni grado di giudizio.
Quando l’Assicurato è coinvolto in una Vertenza, la Società non copre le seguenti spese:
• compensi dell’avvocato determinati tramite patti quota lite;
• compensi dell’avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a
giudizio in sede penale;
• spese per l’indennità di trasferta;
• imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di giustizia e dalle spese di registrazione;
• multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali;
• spese non concordate con ARAG;
• in caso di domiciliazione ogni duplicazione di onorari.
13 Posso acquistare esclusivamente le garanzie previste nella Sezione TUTELA LEGALE?
No, per usufruire delle coperture previste nella Sezione Tutela Legale è indispensabile l’acquisto contestuale della Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE.
?
14 Cosa devo fare per usufruire delle prestazioni di TUTELA LEGALE?
Xxxx presentare denuncia scritta all’Agenzia che ha in carico il contratto, oppure alla Società o ad ARAG SE (società cui è afldata la gestione dei Sinistri di Tutela Legale). I recapiti di quest’ultima per le nuove denunce sono:
via FAX al numero 000.0000000
oppure tramite E-MAIL a xxxxxxx@xxxx.xx
Per i dettagli vedasi più avanti in “Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri” - “Norme per la Sezione TUTELA LEGALE”.
?
15 Posso farmi assistere da un legale di mia flducia o devo affidarmi ad un legale scelto da XXXX SE?
La scelta del legale è libera e pertanto potrai farti assistere da un professionista di tua fiducia oppure, soltanto qualora non ne avessi, da un legale selezionato appartenente al network ARAG.
Per i dettagli vedasi le disposizioni specifiche previste nella sezione “Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri” - “Norme per la Sezione TUTELA LEGALE”.
?
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SEZIONE TUTELA LEGALE
Prestazioni garantite
La garanzia è operante per:
1) Danni extracontrattuali subìti
Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento danni extracontrattuali a persona e/o a Cose subìti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
Se il Danno è subìto via web sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.
2) Difesa penale colposa
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Xxxxx.
Sono coperte anche le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni in qualità di utente del web e di social e media network.
3) Difesa penale dolosa
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa.
Sono coperte anche le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi in qualità di utente del web e di social e media network.
La garanzia opera quando:
• l’Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
• il Reato è derubricato da doloso a colposo;
• il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non è previsto
dalla legge come Reato.
La garanzia non opera nei casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.
Nel caso di sentenza definitiva diversa da assoluzione o da derubricazione del Reato da doloso a colposo ARAG richiede all’Assicurato il rimborso di quanto anticipato per la difesa in ogni grado di giudizio.
L’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere ad ARAG la sentenza nel più breve tempo possibile.
4) Rapporti di lavoro
Sono coperte le spese sostenute per le Vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro del Contraente/Assicurato. La garanzia opera per il Contraente/Assicurato.
5) Inadempienze contrattuali con i fornitori
Sono coperte le spese sostenute per le Vertenze contrattuali con i fornitori se il valore in lite è pari o superiore a € 300,00.
Sono coperte, se il valore in lite è pari o superiore a € 300,00, anche:
• le spese sostenute per le Vertenze contrattuali relative agli acquisti su portali di e-commerce
(commercio elettronico);
• le spese sostenute per le Vertenze contrattuali con:
a) il fornitore del servizio di connessione internet del Contraente/Assicurato;
b) il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata del Contraente/Assicurato;
c) il fornitore del servizio di gestione del sito o dei siti web del Contraente/Assicurato;
d) il soggetto che ha registrato il dominio o i domini web del Contraente/Assicurato.
6) Arbitrati
Sono coperte le spese sostenute per gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente contratto.
7) Normativa per la protezione dei Dati personali
In materia di protezione dei Dati personali, compresi i reclami all’autorità competente, sono coperte le spese sostenute:
a) in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
b) in procedimenti penali per delitti dolosi. La garanzia opera quando:
• l’Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
• il Reato è derubricato da doloso a colposo;
• il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non è previsto
dalla legge come Reato.
La garanzia non opera nei casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.
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SEZIONE TUTELA LEGALE
c) per l’impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a € 300,00;
d) per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall’Assicurato a secondo rischio, quindi dopo l’esaurimento del Massimale dovuto per legge e per contratto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.
La garanzia copre anche le spese sostenute da soggetti diversi da quelli assicurati dal presente contratto, solo ed esclusivamente per le attività svolte su incarico del Contraente/Assicurato, compreso il Data Protection Officer (D.P.O.).
La garanzia opera anche per i Sinistri avvenuti entro 24 mesi dalla cessazione dell’attività presso il Contraente/Assicurato.
8) Provvedimenti disciplinari
Sono coperte le spese sostenute per il procedimento disciplinare davanti al competente organo dell’ordine professionale.
9) Istituti o enti pubblici di assicurazioni
Sono coperte le spese sostenute per le Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS - INAIL) relativamente alla posizione previdenziale/assistenziale del Contraente/ Assicurato.
10) Controversie di lavoro dipendente svolto dall’Assicurato
Sono coperte le spese sostenute per le Vertenze individuali relative al rapporto di lavoro dipendente, alla collaborazione con strutture private o a convenzioni con enti del Servizio Sanitario Nazionale.
La garanzia opera anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR).
11) Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per procedimenti instaurati avanti la Corte dei Conti - colpa grave
Sono coperte le spese sostenute per la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, salvo il caso in cui sia obbligato un soggetto terzo.
La Società rimborserà anche le spese eventualmente sostenute nella fase preliminare del processo. La garanzia opera anche prima dell’emissione dell’atto di citazione in giudizio, compreso l’invito a dedurre e l’audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro.
La prestazione opera qualora il giudizio si concluda con:
- sentenza di condanna per colpa grave;
- archiviazione di rito, archiviazione per mancanza di Danno o nel caso in cui lo stesso sia venuto meno, o sentenza di non doversi procedere, salvo il caso in caso in cui siano state contestate all’ Assicurato condotte di natura dolosa;
- sentenzadiassoluzionepercolpalieveocomunquepercarenzadicolpagrave, ancheconcompensazione delle spese legali, nei casi in cui l’Ente Pubblico di appartenenza opponga rifiuto espresso, scritto e motivato di pagamento delle spese legali;
- sentenza di assoluzione per definitivo proscioglimento nei casi in cui l’Ente Pubblico di appartenenza opponga rifiuto espresso, scritto e motivato di pagamento delle spese legali per conflitto di interesse.
In tutti gli altri casi la prestazione non opera.
La Società non anticiperà alcuna somma nel corso del procedimento e rimborserà le spese di difesa sostenute in caso di archiviazione o quando la sentenza sia passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ne è a conoscenza.
Nel caso in cui le spese legali siano liquidate in sentenza, la Società rimborserà l’importo nei limiti indicati nella stessa.
La garanzia viene prestate a tutela dei diritti del Contraente/Assicurato in quanto soggetto alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria amministrativa/contabile per l’attività sanitaria assicurata svolta presso l’Ente di appartenenza come risulta dalla Polizza in qualità di:
- dipendente di strutture pubbliche;
- dipendente di strutture private;
- libero professionista che opera presso le strutture sanitarie a titolo extracontrattuale per fatti o atti inerenti allo svolgimento dell’attività di professionista sanitario indicata in Polizza.
La prestazione viene erogata esclusivamente se ad essa non siano obbligati altri soggetti in virtù di norme di legge o di contratto. La presente prestazione pertanto non opera se si realizzano le condizioni che consentono all’Assicurato di essere tenuto indenne anche parzialmente dal pagamento di oneri, in forza di previsioni di legge, per effetto di norme sulla contrattazione collettiva di lavoro o per altre circostanze.
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SEZIONE TUTELA LEGALE
12) Rivalsa della azienda sanitaria e della compagnia di assicurazione della struttura sanitaria.
Sono coperte le spese sostenute in conseguenza di eventi addebitabili totalmente o parzialmente all’Assicurato per colpa grave nel caso di:
- Azione di surrogazione ai sensi dell’Art. 1916, 1° comma Codice Civile, esperita dalla Società di assicurazione della struttura sanitaria o sociosanitaria privata come previsto dall’Art. 9, comma 6, della legge 24/2017;
- Azione di rivalsa esercitata nei confronti dell’Assicurato dalla struttura sanitaria o sociosanitaria Privata ai sensi dell’Art. 9, comma 6, della legge 24/2017.
La prestazione viene garantita con il limite di 1 Sinistro in ciascun Anno assicurativo e con un limite di Massimale pari a € 5.000,00.
Cosa NON assicura Art. 3.2 - Esclusioni
Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie non operano per i Sinistri relativi a:
a) diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
b) materia fiscale, tributaria e amministrativa in ambito personale, salvo quanto previsto all’Art. 3.1 Garanzia Base punti 2, 3, 7, 8 e 9), e alle Garanzie Supplementari Artt. 3.3.3 e 3.3.4 punto 1) per le quali le garanzie operano;
c) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
d) attività connesse al settore nucleare o a danni nucleari o genetici causati dall’Assicurato, ad eccezione dei Sinistri conseguenti a indagini o trattamenti medici;
e) diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
f) circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili, veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
g) fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto previsto all’Art. 3.1 Garanzia Base punto 3) e punto 7) e alle Condizioni Specifiche Art. 3.4.1 e Art. 3.4.2;
h) fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell’ambiente;
i) fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
j) Vertenze contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente/Assicurato nell’esercizio della sua attività, salvo quanto previsto alla Garanzia Supplementare all’Art. 3.3.1;
k) compravendita o alla permuta di immobili;
l) interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti, limitatamente agli immobili ove viene svolta l’attività professionale, salvo quanto previsto alla Garanzia Supplementare Art. 3.3.4 punto 7);
m) affitto d’azienda, cessione di azienda o di ramo di azienda e contratti di leasing immobiliare;
n) Vertenze con agenti/rappresentanti;
o) Vertenze con la Società, salvo quanto previsto alla Garanzia Supplementare Art. 3.3.4 punto 3);
p) adesione ad azioni di classe (class action);
q) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.
Come personalizzare
Art. 3.3 - Garanzie Supplementari (a pagamento)
Il Contraente può scegliere di acquistare una o più Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.
Art. 3.3.1 - Recupero crediti non riscossi
Sono coperte le spese sostenute per la sola Fase stragiudiziale per il recupero di crediti non riscossi e relativi a prestazioni di natura medica o sanitaria effettuate dal Contraente/Assicurato.
Le spese sono garantite anche nel caso di coesistenza ed operatività di un contratto di responsabilità civile.
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SEZIONE TUTELA LEGALE
Il recupero crediti opera per le prestazioni di beni o di servizi effettuate dopo 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa e solo se i crediti sono rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.
La garanzia opera con il limite di 2 Sinistri avvenuti in ciascun Anno assicurativo. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale, le spese per la Fase giudiziale non sono oggetto di copertura.
Art. 3.3.2 - Spese di resistenza contrattuale/extracontrattuali
Sono coperte le spese sostenute per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da clienti/pazienti o da terzi nei confronti degli Assicurati, per fatti o inadempimenti contrattuali ed extracontrattuali di questi ultimi.
La prestazione non opera per le spese relative al recupero dei crediti.
La prestazione viene garantita con il limite di 1 Sinistro in ciascun Anno assicurativo e con un limite di Massimale pari a € 5.000,00.
Art. 3.3.3 - Opposizione alle sanzioni amministrative
Sono coperte le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per l’impugnazione di sanzioni amministrative. Nei casi di sanzioni pecuniarie, la garanzia opera se la sanzione è pari o superiore a € 1.000,00.
Non sono garantite le spese per l’opposizione a sanzioni relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici esercizi.
Art. 3.3.4 - Estensione alla proprietà e/o conduzione dell’ufficio/studio
Le garanzie di cui all’Art. 3.1 - Garanzia Base vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente/Assicurato in relazione alla proprietà e/o conduzione dell’ufficio/studio in cui viene svolta l’attività professionale.
Le garanzie operano per i Sinistri relativi all’ufficio/studio adibito a sede legale e agli altri uffici/studi in cui viene svolta l’attività professionale.
Oltre alle prestazioni di cui all’Art. 3.1 - Garanzia Base, le garanzie operano anche per:
1) Sicurezza sul posto di lavoro
In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono coperte le spese sostenute:
a) in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
b) per l’impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a € 300,00.
La garanzia copre anche le spese sostenute da soggetti diversi da quelli assicurati dal presente contratto, solo ed esclusivamente per le attività svolte su incarico del Contraente.
La garanzia opera anche per i Sinistri avvenuti entro 24 mesi dalla cessazione dell’attività presso il Contraente/Assicurato.
2) Locazione, diritto di proprietà e diritti reali dell’ufficio/studio
Sono coperte le spese sostenute per le Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e diritti reali dell’ufficio/studio assicurato.
In materia di usucapione, l’avvenimento della Vertenza coincide con la data della prima contestazione di richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante l’esistenza del contratto.
3) Vertenze contrattuali con le compagnie di assicurazioni dell’ufficio/studio
Sono coperte le spese sostenute per le Vertenze con la Società con cui il Contraente/Assicurato ha stipulato polizze relative alla gestione dell’ufficio/studio assicurato, con esclusione della chiamata in causa della compagnia di assicurazioni.
4) Fornitori dell’ufficio/studio
Sono coperte le spese sostenute per le Vertenze contrattuali con i fornitori riguardanti la gestione dell’ufficio/studio assicurato, se il valore in lite è pari o superiore a € 300,00.
5) Controversie per violazione del regolamento condominiale
Sono coperte le spese sostenute per le Vertenze con il condominio presso cui ha sede l’ufficio/studio assicurato per violazione del regolamento condominiale.
6) Delibere assembleari condominiali
Sono coperte le spese sostenute per l’impugnazione all’autorità giudiziaria delle delibere assembleari condominiali dei condomini ove ha la sede l’ufficio/studio assicurato.
Sono escluse le Vertenze relative alle spese condominiali e quelle relative alle Vertenze tra condòmini. La garanzia opera con un limite di Massimale di € 5.000,00 per Sinistro.
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SEZIONE TUTELA LEGALE
7) Ristrutturazione edilizia
Sono coperte le spese sostenute per le Vertenze contrattuali con i fornitori relative alla ristrutturazione edilizia dell’ufficio/studio assicurato, con un limite di Massimale di € 10.000,00 per Sinistro.
Inoltre in caso di acquisto delle Condizioni Specifiche di cui agli Artt. 3.4.1 o 3.4.2 - Retroattività, tale garanzia vale anche in relazione alla Garanzia Supplementare di cui all’Art. 3.3.4 - Estensione alla proprietà e/o conduzione dell’ufficio/studio.
Art. 3.4 - Condizioni Specifiche (a pagamento) Il Contraente può scegliere di acquistare una o più Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.
Art. 3.4.1 - Retroattività per delitti colposi, dolosi, contravvenzioni e responsabilità amministrativa-colpa grave - 2 anni
Sono coperte le spese sostenute dall’Assicurato:
a) in procedimenti per delitti colposi, xxxxxx e contravvenzioni;
b) per la responsabilità amministrativa;
in relazione a atti, fatti o comportamenti avvenuti anteriormente alla data di efficacia della copertura assicurativa, se conosciuti dall’Assicurato dopo questa data.
La garanzia opera per 2 anni di retroattività.
Se il Contraente ha stipulato un precedente contratto di tutela legale, si impegna a denunciare i Sinistri avvenuti prima della conclusione delpresente contratto anche all’impresa presso la quale era precedentemente assicurato. Se il Sinistro è coperto da un altro contratto sottoscritto dal Contraente con la Società, la presente Condizione Specifica non opera.
Art. 3.4.2 - Retroattività per delitti colposi, dolosi, contravvenzioni e responsabilità amministrativa-colpa grave - 5 anni
Sono coperte le spese sostenute dall’Assicurato:
a) in procedimenti per delitti colposi, xxxxxx e contravvenzioni;
b) per la responsabilità amministrativa;
in relazione a atti, fatti o comportamenti avvenuti anteriormente alla data di efficacia della copertura assicurativa, se conosciuti dall’Assicurato dopo questa data.
La garanzia opera per 5 anni di retroattività.
Se il Contraente ha stipulato un precedente contratto di tutela legale, si impegna a denunciare i Sinistri avvenuti primadellaconclusionedelpresentecontrattoancheall’impresapressolaqualeeraprecedentementeassicurato. Se il Sinistro è coperto da un altro contratto sottoscritto dal Contraente con la Società, la presente Condizione Specifica non opera.
Art. 3.4.3 - Estensione penale al mondo intero (escluso USA e Canada)
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi e delitti dolosi accaduti in tutto il Mondo ad eccezione di USA e Canada.
In caso di delitti dolosi la garanzia opera quando:
• l’Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
• il Reato è derubricato da doloso a colposo;
• il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla
legge come Reato.
La garanzia non opera nei casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.
La prestazione opera con un Massimale di € 5.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo.
Art. 3.4.4 - Limitazione dell’operatività della copertura assicurativa Garanzia Base, alle sole prestazioni di cui all’Art. 3.1 Garanzia Base - punto 11) Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per procedimenti instaurati avanti la Corte dei Conti - colpa grave e punto 12) Rivalsa della azienda sanitaria e della compagnia di assicurazione della struttura sanitaria
Per poter sottoscrivere tale limitazione di operatività della copertura assicurativa Garanzia Base, l’Assicurato deve svolgere la propria attività professionale a qualunque titolo in qualità di Esercente la professione sanitaria esclusivamente presso una struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata,
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SEZIONE TUTELA LEGALE
compresa l’attività libero professionale svolta in regime intramoenia, oppure di Esercente la Professione Sanitaria in regime di convenzione con il S.S.N.
L’Assicurato pertanto dichiara di non esercitare l’attività libero professionale in regime extramoenia.
Sulla base di tale Condizione Specifica l’Assicurazione è operante esclusivamente in relazione alle sole prestazioni di cui all’Art. 3.1 Garanzia Base:
- punto 11) Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per procedimenti instaurati avanti la Corte dei Conti - colpa grave;
- punto 12) Rivalsa della azienda sanitaria e della compagnia di assicurazione della struttura sanitaria.
Come assicura
Art. 3.5 - Persone assicurate
Le garanzie vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente/Assicurato in qualità di Esercente la professione sanitaria o di Operatore non medico di interesse sanitario, per la propria attività professionale svolta come dipendente e/o come libero professionista. Le garanzie operano solo ed esclusivamente in relazione all’attività professionale e pertanto non operano per i Sinistri relativi alla proprietà/conduzione dello studio adibito a sede legale e degli altri studi in cui viene svolta l’attività professionale, salvo il caso di acquisto della Garanzia Supplementare di cui all’Art. 3.3.4 - Estensione alla proprietà e/o conduzione dell’ufficio/studio. Le garanzie operano anche per l’impiego di apparecchi medici diagnostici e terapeutici in genere.
Gli assicurati sono il Contraente e anche i soggetti descritti di seguito se nelle “Prestazioni garantite” è specificato che la copertura opera per tutti gli Assicurati.
Per i liberi professionisti e per gli studi associati:
- il libero professionista;
- gli associati liberi professionisti;
- i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro;
- i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati;
- i Familiari del professionista che collaborano nell’attività.
Nel caso di Vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.
Art. 3.6 - Decorrenza della garanzia
Sono coperti i Sinistri che sono avvenuti:
• dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il Danno o presunto Danno extra contrattuale e per
la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
• trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi.
Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso Xxxxxxx, dopo un precedente contratto, il periodo di 3 mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di Xxxxxxxx, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di tutela legale.
Art. 3.7 - Insorgenza del Sinistro
La data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica l’evento a seguito del quale insorge la Vertenza. L’evento, in base alla natura della Vertenza, è inteso come:
• il Danno o presunto Danno extracontrattuale subìto o causato dall’Assicurato;
• la violazione o presunta violazione del contratto;
• la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
• il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine nei procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni e nell’impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative presenti nella garanzia “Normativa per la protezione dei Dati personali” e “Sicurezza sul posto di lavoro”;
• la condotta o la violazione o presunta violazione del contratto o della norma di legge che ha originato un
danno erariale.
I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento.
In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.
Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche
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quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico Sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.
Art. 3.8 - Validità territoriale
Le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l’Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:
1) nei paesi dell’Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Svizzera e Liechtenstein per:
- difesa penale;
- richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali subìti o causati;
- rapporti di lavoro;
- controversie contrattuali con le compagnie di assicurazione;
- controversie con i fornitori;
- controversie di lavoro dipendente;
2) nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per:
- Vertenze in materia amministrativa;
- recupero crediti;
- arbitrati;
- Vertenze con gli istituti previdenziali/assistenziali;
- procedimenti disciplinari davanti all’ordine;
- reclami all’autorità competente in tema di Normativa per la protezione dei Dati personali;
- azione di rivalsa;
- azione di surroga;
3) nei paesi: Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e che siano insorti nel mondo intero per tutte le Vertenze relative al web;
4) nel mondo intero, con esclusione di USA e Canada, per la difesa penale per delitti dolosi e colposi, nel caso di acquisto della Condizione Specifica di cui all’Art. 3.4.3 - “Estensione penale al mondo intero (escluso USA e Canada)”.
Art. 3.9 - Massimale
L’Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del Massimale previsto per il Sinistro e indicato in Polizza, senza limite di denunce per Anno assicurativo.
Se più Assicurati sono coinvolti in uno stesso Xxxxxxxx, la garanzia opera con un unico Massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale per Xxxxxxxx non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.
Art. 3.10 - Sospensione/Radiazione dall’Albo
La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia regolarmente iscritto all’Albo professionale del relativo Ordine ed è subordinata al possesso da parte dell’Assicurato delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalla legge per l’attività svolta.
La radiazione dell’Assicurato, per qualsiasi motivo, dall’Ordine professionale determina la cessazione dell’Assicurazione a decorrere dalla data stessa della radiazione.
Nel caso di sospensione dall’Albo professionale, l’Assicurato deve dare immediata comunicazione della stessa alla Società. Nel caso di omessa comunicazione, l’Assicurazione si intende cessata dalla data di decorrenza della suddetta sospensione.
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Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti
3. SEZIONE TUTELA LEGALE | |||
Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/Scoperti |
- richiesta di risarcimento danni extracontrattuali a persona e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi | Xxxxxxxxx indicato in Polizza | ||
- spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, comprese le spese sostenute in qualità di utente del web e di social e media network | Massimale indicato in Polizza | ||
- spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi anche in materia fiscale e amministrativa, comprese le spese sostenute in qualità di utente del web e di social e media network | Massimale indicato in Polizza | ||
Art. 3.1 - Garanzia Base | - Vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel Libro unico del lavoro - Vertenze contrattuali con i fornitori se il valore in lite è pari o superiore a € 300,00 | Massimale indicato in Polizza Massimale indicato in Polizza | |
- Arbitrati | Massimale indicato in Polizza | ||
- normativa per la protezione dei dati personali | Massimale indicato in Polizza | ||
- provvedimenti disciplinari | Massimale indicato in Polizza | ||
- Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni | Massimale indicato in Polizza | ||
- spese sostenute per le Vertenze individuali relative al rapporto di lavoro dipendente, alla collaborazione con strutture private o a convenzioni con enti del Servizio Sanitario Nazionale | Massimale indicato in Polizza |
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SEZIONE TUTELA LEGALE
Art. 3.1 - Garanzia Base | - spese sostenute per la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativo, contabile e giudizio di conto - rivalsa dell’azienda sanitaria e della compagnia di assicurazione della struttura sanitaria | Massimale indicato in Polizza 1 Sinistro in ciascun Anno assicurativo con il limite di € 5.000,00 | |
Art. 3.3.1 - Recupero crediti non riscossi | Massimale indicato in Polizza con il limite di 2 Sinistri in ciascun Anno assicurativo | ||
Art. 3.3.2 - Spese di resistenza contrattuale/ extracontrattuali | 1 Sinistro in ciascun Anno assicurativo con il limite di € 5.000,00 | ||
Art. 3.3 - Garanzie Supplementari (a pagamento) | Art. 3.3.3 - Opposizione alle sanzioni amministrative In caso di sanzioni pecuniarie solo se la sanzione è pari o superiore a € 1.000,00 | Massimale indicato in Polizza | |
Art. 3.3.4 - Estensione alla proprietà e/o conduzione dell’ufficio/studio | Massimale indicato in Polizza | ||
per punto 1) lettera b): se le spese sostenute sono pari o superiori a € 300,00 | per punto 6): € 5.000,00 per Sinistro | ||
per punto 4) se il valore in lite è pari o superiore a € 300,00 | per punto 7): € 10.000,00 per Sinistro | ||
Art. 3.4.1 - Retroattività per | Massimale indicato in Polizza | ||
delitti colposi e dolosi e | |||
Art. 3.4 - Condizioni Specifiche (a pagamento) | contravvenzioni - 2 anni | ||
Art. 3.4.2 - Retroattività per delitti colposi e dolosi e contravvenzioni - 5 anni | Massimale indicato in Polizza | ||
Art. 3.4.3 - Estensione penale al mondo intero (escluso USA e Canada) | € 5.000,00 per Sinistro e Anno assicurativo |
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NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Art. 4.1 - Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro 16
Il Contraente o l’Assicurato deve:
• fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
• comunicare per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata l’Assicurazione o alla Direzione della Società, entro 3 giorni dalla data dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, la data, ora e luogo dell’evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l’importo approssimativo del danno nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro;
• anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione fax o e-mail diretta all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società, in caso di Sinistro grave o di lesioni gravi o gravissime, ex Art. 583 Codice Penale, a persona o decessi.
Inoltre, il Contraente o l’Assicurato deve:
• informare immediatamente la Società delle procedure civiIi o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, nella fase dell’istruzione del Sinistro, a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse;
• mettere a disposizione della Società e del perito incaricato registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti incaricati, nonché ogni altro elemento che possa comprovare il danno.
Agli effetti dell’Assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta a norma della legge infortuni sul lavoro, ferma restando la comunicazione di eventuali richieste di risarcimento avanzate dal Prestatore di lavoro, dagli aventi diritto o dall’Istituto assicurativo.
In caso di Sinistro relativo alla Sezione Tutela legale, il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
L’inadempimento di uno degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
Norme per la Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE Art. 4.2 - Gestione delle Vertenze e spese di difesa
La Società può assumere a nome dell’Assicurato la gestione delle Vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:
- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale assicurato indicato in Polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
16 In caso di Xxxxxxxx posso oppormi, per motivi di riservatezza, a mostrare documenti che aWengono la mia aWività professionale?
No, in caso avvenga un Sinistro devi mettere a disposizione della Società ogni documento ritenuto idoneo e necessario per l’istruzione della pratica, ai fini dell’accertamento dei fatti e dell’operatività della copertura assicurativa.
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NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali, periti, consulenti o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle Spese di giustizia penale.
L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la Società lo richieda.
Art. 4.3 - Termine per la liquidazione dei Sinistri
Verificata l’operatività della garanzia assicurativa e accertato e quantificato il danno risarcibile, La Società si impegna a pagare l’importo dovuto nei 30 giorni successivi a quello in cui è conclusa l’istruttoria del Sinistro.
Norme per la Sezione TUTELA LEGALE
Relativamente alla Sezione Tutela legale, la gestione dei Sinistri è stata affidata dalla Società a:
ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l’Italia con sede e Direzione Generale in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00
- 00000 Xxxxxx, in seguito denominata ARAG, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti:
• telefono centralino: 000.0000000;
• fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557;
• mail per invio nuove denunce di Sinistro: xxxxxxx@xxxx.xx;
• fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: 045.8290449.
La Società ha la facoltà di cambiare la società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela legale, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.
Art. 4.4 - Insorgenza del Sinistro
La data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica l’evento a seguito del quale insorge la Vertenza. L’evento, in base alla natura della Vertenza, è inteso come:
• il Danno o presunto Danno extracontrattuale subìto o causato dall’Assicurato;
• la violazione o presunta violazione del contratto;
• la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
• il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine nei procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni e nell’impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative presenti nella garanzia “Normativa per la protezione dei Dati personali”;
• il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine nei procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, a eccezione dell’omicidio colposo e delle lesioni personali colpose e nell’impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative presenti nella garanzia “ Sicurezza sul posto di lavoro”;
• la condotta o la violazione o presunta violazione del contratto o della norma di legge che ha originato un
danno erariale.
La garanzia assicurativa viene prestata per i Sinistri che sono avvenuti:
• dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il Danno o presunto Danno extracontrattuale e per
la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
• trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi.
Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso Xxxxxxx, dopo un precedente contratto, il periodo di 3 mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di Xxxxxxxx, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una Polizza precedente di tutela legale.
La garanzia si estende ai Sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell’Art. 4.1 - Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro e dell’Art. 4.5 - Libera scelta del legale delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, entro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso.
Art. 4.5 - Libera scelta del legale
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi iscritto:
a) presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
b) presso il foro del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del Sinistro.
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG invita a scegliere il proprio legale.
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NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o con ARAG.
Art. 4.6 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
• informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del
Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 4.7 - Gestione del Sinistro
Ricevuta la denuncia del Sinistro, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall’Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’Art. 4.5 - Libera scelta del legale.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della Vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena il mancato rimborso delle spese sostenute.
L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti viene concordata con ARAG. La Società e ARAG non sono responsabili dell’operato di legali, consulenti tecnici e periti.
ARAG può pagare direttamente i compensi del professionista dopo aver definito l’importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell’importo richiesto.
Salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata a un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all’Assicurato.
In caso di esito negativo dell’arbitrato, l’Assicurato potrà egualmente procedere autonomamente e a proprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia più favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.
Art. 4.8 - Coesistenza con Assicurazione di Responsabilità civile
Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella Polizza di Responsabilità civile stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati relativa all’Attività dichiarata in Polizza, la garanzia prevista dalla presente Polizza opera:
- a integrazione di quanto non previsto dalla suddetta Assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- dopo l’esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta Assicurazione di responsabilità civile. Nessuna limitazione sussiste per le imputazioni penali.
Art. 4.9 - Recupero di somme
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano, invece, ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
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NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
Testo Articoli del Codice Civile e del Codice Penale richiamati nel contratto
CODICE CIVILE
Art. 1882 Nozione
L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Art. 1888 Prova del contratto
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.
Art. 1897 Diminuzione del rischio
Se il Contraente comunica all’assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentitol’assicurazione; haeffettodopo 15 giorni, sel’aggravamentodelrischioètalecheperl’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
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NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1915 Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
Lespesesostenuteperresistereall’azionedeldanneggiatocontrol’assicuratosonoacaricodell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali siripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Art. 2359 Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole.
L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
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CODICE PENALE
Art. 583 Circostanze aggravanti
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della offesa, persona ovvero una malattia o un`incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
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NUMERI E RIFERIMENTI UTILI
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e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo al n. 046 xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
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In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l’esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo(3), sia per l’adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell’ambito della catena assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso(5). Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all’area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all’accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.
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2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell’ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona, ma anche eventuali dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei
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presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; perlaprevenzioneel’accertamento, diconcertoconlealtrecompagniedel Gruppo, dellefrodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico- tariffarie.
4) Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di ( a) ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l’attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”),
(iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
5) Resta fermo l’eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
7) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l’elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx.
8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l’elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx) e da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell’ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.
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Modello SI / 02231 / 007 / 00000 / C – Ed. 15 / 07 / 2020