SETTORE GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
SETTORE GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI CON CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E DI LAVORO AUTONOMO.
INDICE
CAPO I Affidamento di incarichi individuali con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo
Art. 1 Ricorso a collaboratori esterni Art. 2 Finalità
Art. 3 Competenza e responsabilità
Art. 4 Procedura di selezione dei collaboratori
Art. 5 Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa Art. 6 Limiti e divieti per l’affidamento di incarichi
Art. 7 Conferimento dell’incarico
Art. 8 Recesso e risoluzione del contratto
Art. 9 Controlli dell’Organo di Revisione e della Corte dei Conti
CAPO II Tipologie di incarico
Art. 10 Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
Art. 11 Individuazione del collaboratore coordinato e continuativo Art. 12 Incarichi di lavoro autonomo
Art. 13 Incarichi di lavoro autonomo occasionale Art. 14 Incarichi di lavoro autonomo professionale Art. 15 Individuazione del lavoratore autonomo
Art. 16 Incarichi di studio, di ricerca o di consulenza Art. 17 I compensi
Art. 18 Aspetti previdenziali, assistenziali e fiscali
CAPO III Disposizioni finali
Art. 19 Entrata in vigore Art. 20 Norma finale
CAPO I
Affidamento di incarichi individuali con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo
Art. 1
Ricorso a collaboratori esterni
1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento da parte dell’Amministrazione di incarichi di collaborazione ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali a persone fisiche esterne alla Provincia di Brescia (di seguito Provincia), aventi ad oggetto prestazioni di opera intellettuale ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, con contratti di:
- collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoro autonomo occasionale;
- lavoro autonomo professionale, in base ai seguenti presupposti:
a) i contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, sono stipulati solo con riferimento alle attività Istituzionali stabilite dalla legge o previste nel Programma, di cui all’articolo 3, comma 55, della Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), approvato dal Consiglio Provinciale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;
b) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento alla Provincia, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della Provincia;
c) gli incarichi possono essere conferiti solo previa verifica, tramite apposita ricognizione all’interno della Provincia, dell’inesistenza di figure professionali idonee a svolgere l’incarico, ovvero dell’impossibilità di farvi fronte con il personale in servizio;
d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10.9.2003, n. 276, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
f) deve essere attestata la proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e l’utilità conseguita dalla Provincia;
g) sul Sito Ufficiale della Provincia devono essere pubblicati:
- gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
- il curriculum vitae degli incaricati in conformità al vigente modello europeo;
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- i compensi con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;
- l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. La Provincia pubblica e mantiene aggiornati sul Sito Istituzionale gli elenchi dei propri consulenti, indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.
In caso di omessa pubblicazione dei dati il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del Dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
La pubblicazione dei dati deve avvenire entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico stesso.
3. Possono essere svolti nella forma di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo gli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, il cui contenuto coincida con il contratto di prestazione d’opera intellettuale regolato dagli articoli 2229-2238 del Codice Civile.
4. Le Società in house, le Società e gli Enti, comunque denominati, totalmente partecipati sono tenuti ad osservare, per quanto applicabili, le procedure previste dal presente Regolamento in materia di incarichi esterni.
Le Società e gli Enti di cui sopra devono presentare con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ciascun anno, al Settore Gestione ed Organizzazione delle Risorse Umane della Provincia, un’attestazione che il conferimento degli incarichi è avvenuto nel rispetto dei principi contenuti nel presente Regolamento.
5. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento:
- gli incarichi di cui agli articoli 91 e 125 del decreto legislativo 12.4.2006, n. 163, per i quali si applicano le specifiche prescrizioni del Codice dei Contratti, ferma restando la necessità della previa ricognizione delle professionalità interne, come disciplinata al successivo articolo 3, commi da 2 a 5;
- gli incarichi conferiti ad avvocati;
- le prestazioni professionali consistenti nella prestazione di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi della Provincia;
- gli incarichi conferiti a notai;
- gli incarichi attinenti a particolari professionalità disciplinati ad hoc dalla normativa vigente o dai regolamenti dell’Ente.
Per le fattispecie escluse devono, comunque, essere sempre applicati i principi della trasparenza e della pubblicità della azione amministrativa.
Art. 2 Finalità
1. Gli incarichi possono essere conferiti per far fronte ad esigenze peculiari che non rientrino tra le funzioni ordinarie della Provincia per le quali la stessa necessita di apposite competenze e prestazioni professionali altamente qualificate e specializzate ed alle quali non può farvi fronte con il personale in servizio.
2. Le collaborazioni non devono riguardare attività generiche o ordinarie e, comunque, riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti, soprattutto nell’ipotesi in cui nella struttura organizzativa della Provincia siano presenti Uffici appositamente competenti nei quali operi un numero di addetti congruo, forniti oggettivamente di adeguate professionalità, né devono rispondere a fabbisogni permanenti, ma fronteggiare necessità temporanee.
Art. 3 Competenza e responsabilità
1. La competenza per l’affidamento degli incarichi spetta al Dirigente per prestazioni rientranti nella sua competenza. Egli può ricorrervi esclusivamente sulla base del Programma approvato dal Consiglio Provinciale o per attività Istituzionali stabilite dalla legge, nell’ambito delle previsioni e con i limiti della programmazione di bilancio, nonché delle risorse finanziarie assegnate a tal fine, comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento.
2. Il Dirigente invierà preventivamente una comunicazione al Dirigente del Settore Gestione ed Organizzazione delle Risorse Umane, affinché, in relazione alla professionalità e alle prestazioni richieste, sia accertata la possibilità o l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno della Provincia e sia verificata l’assenza o la presenza, in termini qualitativi o quantitativi, di competenze analoghe a quelle richieste per l’espletamento dell’incarico da conferire. Il Dirigente interessato dovrà evidenziare in tale comunicazione i seguenti elementi:
a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa della Provincia;
b) se trattasi di attività Istituzionali previste dalla legge;
c) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
d) durata dell'incarico;
e) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo.
3. Si considerano casi di impossibilità oggettiva:
- l’assenza di risorse umane utilizzabili in possesso dell’elevata professionalità altamente qualificata attinente all’incarico da conferire;
- la carenza effettiva di personale;
- gli impedimenti temporanei, di natura organizzativa, per esempio: rilevanti carichi di lavoro riferiti a una dotazione organica ridotta che impediscono alla Provincia di ricorrere ai propri dipendenti per la realizzazione di particolari attività;
- i particolari compiti esercitati dal personale;
- l’inesigibilità delle prestazioni.
4. A tal fine, il Dirigente del Settore Gestione ed Organizzazione delle Risorse Umane, ricevuta la richiesta di cui al comma 2, disporrà apposita ricognizione, affinché sia accertata l’assenza o l’indisponibilità di strutture organizzative o professionalità interne in grado di assicurare i medesimi servizi, trasmettendo un profilo della professionalità e delle prestazioni richieste a tutti i Dirigenti che, entro il termine di 5 giorni, comunicano l’esito della ricognizione all’interno del proprio Settore/Servizio. In caso di verifica dell’assenza, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, di strutture organizzative o di professionalità che siano in grado di adempiere l’incarico, avuto riguardo anche a quanto previsto dal comma 3, dovrà essere trasmessa una nota al Dirigente del Settore Gestione ed Organizzazione delle Risorse Umane. Il Dirigente del Settore Gestione ed Organizzazione delle Risorse Umane invierà apposita comunicazione al Dirigente interessato.
5. Qualora la ricognizione interna dia esito negativo, come attestato dalla nota di cui al comma 4, e nel rispetto dei presupposti di cui all’articolo 1, il Dirigente, dopo aver adottato la determinazione a contrattare, potrà attivare la procedura per l’individuazione del contraente.
6. Prima della sottoscrizione del disciplinare d’incarico il Dirigente dovrà inviare la bozza di determinazione e del disciplinare d’incarico al Nucleo di Supporto costituito presso il Settore Gestione ed Organizzazione delle Risorse Umane, che verificherà la regolarità amministrativa e la correttezza fiscale e finanziaria dell’atto. Nell’atto di affidamento dell’incarico il Dirigente indica le motivazioni che hanno determinato la scelta del contraente.
Il Dirigente sottopone, altresì, la richiesta di proroga dell’incarico all’esame del Nucleo di Supporto, che rilascerà specifica nota al riguardo da allegare agli atti.
7. A seguito della verifica il Nucleo di Supporto redigerà, in ogni caso, una nota, priva di natura vincolante, sottoscritta dai componenti, che verrà conservata agli atti del Nucleo e inviata al Dirigente.
8. A fronte delle difformità eventualmente segnalate, il mancato adeguamento comporterà l’assunzione di ogni responsabilità, anche per colpa grave, da parte del Dirigente.
Art. 4
Procedura di selezione dei collaboratori
1. Il Dirigente, in funzione delle rispettive competenze e degli obiettivi, procede alla selezione dei collaboratori ai quali conferire incarichi nella forma di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo mediante procedure comparative pubblicizzate con specifici avvisi, nei quali sono evidenziati:
a) definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico, prestazione e modalità;
b) i titoli di studio e le competenze professionali richieste per l’espletamento dell’incarico;
c) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell’incarico;
d) la durata e il luogo di esecuzione dell’incarico;
e) il compenso previsto;
f) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati.
2. L’avviso è pubblicato sul Sito Ufficiale e all’Albo Pretorio on line della Provincia per almeno quindici giorni consecutivi, salvo casi d’urgenza debitamente motivati, per i quali il termine è
ridotto ad otto giorni consecutivi, nonché, eventualmente, divulgato con gli altri mezzi ritenuti opportuni al fine di raccogliere le domande dei soggetti interessati.
3. Al termine della procedura selettiva viene predisposta la graduatoria finale di merito indicante i nominativi dei candidati risultati idonei ed il punteggio complessivo ottenuto. La graduatoria è pubblicata sul Sito Ufficiale e all’Albo Pretorio on line della Provincia.
Art. 5
Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa
1. Il Dirigente può affidare direttamente gli incarichi senza ricorrere a procedure selettive sulla base di adeguate motivazioni, nei casi di:
- assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento del tutto eccezionale;
- procedura concorsuale andata deserta;
- unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
- collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente, e in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 (a titolo esemplificativo: la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili).
L’affidamento di incarichi in via diretta è soggetto alle medesime forme di pubblicità previste per gli incarichi conferiti a seguito di procedura comparativa.
Art. 6
Limiti e divieti per l’affidamento di incarichi
1. E’ fatto divieto di affidare:
- incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo al personale già alle dipendenze della Provincia, fatta salva la fattispecie di lavoro autonomo nella forma di lavoro occasionale laddove compatibile con il rapporto di lavoro in atto, anche quando si tratti di personale con contratto a tempo parziale per un tempo non superiore al 50% di quello previsto per i lavoratori a tempo pieno;
- incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli della Provincia e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza;
- incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca a soggetti che, avendo avuto rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal lavoro, cessino volontariamente dal servizio, avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità e non avendo, invece, maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia;
- altri incarichi nelle fattispecie individuate dal Codice di Comportamento.
2. Il collaboratore, salvo che nel disciplinare d’incarico sia prevista una clausola di esclusività, potrà svolgere altre forme di collaborazione che non siano incompatibili con quella prestata e che non comportino situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
3. Per quanto concerne l’affidamento di incarichi a personale alle dipendenze di altri Enti o Istituzioni Pubbliche, gli stessi sono consentiti solamente nei confronti di personale che lavora a tempo parziale e per un tempo non superiore al 50% di quello previsto per i lavoratori a tempo pieno, ovvero con rapporto di lavoro a tempo pieno nel caso di affidamenti di incarichi di lavoro
autonomo occasionale e subordinatamente, comunque, all’acquisizione di apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione Pubblica datore di lavoro. La mancata acquisizione della predetta autorizzazione costituisce infrazione disciplinare per il funzionario Responsabile del Procedimento. Sono da ritenersi prestazioni occasionali, quelle prestazioni di lavoro autonomo che presentino le seguenti caratteristiche:
• episodicità od unicità della prestazione;
• marginalità lucrativa;
• non abitualità d’esercizio.
Art. 7 Conferimento dell’incarico
1. Il conferimento dell’incarico avviene mediante la stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati:
- la definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico;
- la durata, la sede lavorativa e il luogo dell’incarico;
- le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;
- le modalità di determinazione del corrispettivo e del suo pagamento;
- gli obblighi per l’incaricato e per la Provincia;
- i profili inerenti la proprietà dei risultati;
- le facoltà di recesso delle parti;
- le eventuali clausole penali;
- la clausola risarcitoria e le clausole di risoluzione o decadenza di cui al successivo articolo 8;
- la dichiarazione di conoscenza e osservanza, da parte del soggetto incaricato, del Codice di Comportamento approvato con d.p.r. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia.
2. L'efficacia del contratto di collaborazione e la liquidazione dei relativi compensi è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del presente Regolamento.
3. Il Dirigente è tenuto a verificare il conseguimento degli obiettivi previsti nel disciplinare d’incarico, assumendosi la relativa responsabilità di procedere alla liquidazione del compenso pattuito a seguito dell’accertamento del compiuto assolvimento delle obbligazioni assunte dall’incaricato e dal collaboratore esterno.
Art. 8
Recesso e risoluzione del contratto
1. La Provincia, nella sua qualità di committente, può recedere dal contratto unilateralmente, ma in tal caso dovrà provvedere al pagamento del lavoro eseguito, delle spese documentabili sostenute dall’incaricato, nonché del mancato guadagno stimato in via forfetaria nella misura di 5 punti percentuali calcolati sui compensi pattuiti a tacitazione di ogni pretesa e previa apposita liberatoria al riguardo. Tale clausola è inserita obbligatoriamente nell’assetto relativo alle obbligazioni contrattuali di cui al precedente articolo.
2. Il recesso da parte della Provincia opererà anche nel caso di accertamento di carenza di uno dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.
3. Il collaboratore può recedere dal contratto, dando un preavviso scritto di almeno trenta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento e a fronte di un corrispettivo, a titolo di
penalità, calcolato in 5 punti percentuali sul compenso pattuito. Tale clausola è inserita obbligatoriamente nell’assetto relativo alle obbligazioni contrattuali di cui al precedente articolo.
4. Se l’esecuzione dell’oggetto dell’incarico diventa impossibile per cause non imputabili alle parti, il contratto è risolto di diritto. Se la prestazione è divenuta parzialmente impossibile, il collaboratore incaricato ha diritto ad ottenere il pagamento solo del lavoro eseguito, oltre alle spese vive anticipate e documentate.
5. Qualora il collaboratore non provveda a rendere le prestazioni affidate secondo le condizioni pattuite, il Dirigente diffida per iscritto lo stesso ad adempiere, fissando un termine non superiore a 15 giorni. Trascorso inutilmente il termine, fissato la Provincia può recedere dal contratto, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno subito.
6. Negli atti di incarico sono inserite, a cura del Dirigente responsabile, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento, approvato con d.p.r. 62/2013, e dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia.
Art. 9
Controlli dell’Organo di Revisione e della Corte dei Conti
1. L’atto contenente l’affidamento di incarichi di studio o di ricerca o di consulenza deve essere corredato della valutazione dell’Organo di Revisione Economico-Finanziario ai sensi dell’articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e deve essere trasmesso, a cura del Settore Gestione ed Organizzazione delle Risorse Umane, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. Gli atti di spesa per tali incarichi, nonché i provvedimenti di impegno di spesa relativi a convegni, mostre, pubblicità di importo superiore a 5.000,00 euro devono essere trasmessi, a cura del medesimo Settore, alla competente Sezione della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione, ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
CAPO II
Tipologie di incarico
Art. 10
Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
1. Qualora la Provincia al proprio interno non disponga di adeguate professionalità, per taluni servizi di particolare importanza, in via straordinaria, può richiedere prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di elevato contenuto professionale, contraddistinte da una rilevante autonomia nel loro svolgimento, fermo restando quanto previsto agli articoli 1 e 2 del presente Regolamento.
2. Il collaboratore si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario, continuativo, coordinato e personale senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
3. Il collaboratore incaricato non ha poteri gestionali autonomi e neppure di rappresentanza della Provincia.
4. La Provincia può mettere a disposizione del collaboratore, mediante atto di comodato, oltre alla necessaria documentazione anche i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici, incluso l’hardware e il software, che ritiene necessari per l’espletamento dell’incarico. Dell’uso e custodia di tali beni risponde direttamente il collaboratore.
5. Oltre al compenso può essere previsto il rimborso delle spese sostenute dal collaboratore per l’espletamento dell’incarico secondo i criteri e con riferimento al tetto giornaliero fissato per i dipendenti della Provincia e da definire nel disciplinare d’incarico.
Art. 11
Individuazione del collaboratore coordinato e continuativo
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, il Dirigente, secondo le modalità specificate nell’avviso, procede alla selezione degli esperti esterni tramite un colloquio individuale, nel corso del quale dovrà essere esaminato anche il curriculum vitae o professionale. Al termine dei colloqui dovranno essere valutati in termini comparativi i curricula e le proposte operative desunte dai colloqui e riferibili allo svolgimento dell’incarico.
2. In relazione alle peculiarità dell’incarico il Dirigente può motivatamente definire diversi e/o ulteriori criteri di selezione fermo restando che tutti i criteri di selezione dovranno, comunque, risultare espressi nell’ambito dell’avviso di selezione, riportando, altresì, i parametri di valutazione.
Art. 12
Incarichi di lavoro autonomo
1. I rapporti di lavoro autonomo possono essere distinti in relazione alle modalità di esecuzione dell’incarico in:
• lavoro autonomo occasionale;
• lavoro autonomo professionale.
2. Tali incarichi possono essere conferiti a soggetti iscritti o non iscritti ad albi professionali.
3. L’incarico non costituisce prestazione di tipo continuativo e, pertanto, cessa al momento in cui viene conclusa la prestazione richiesta. Non è ammessa in alcun caso la proroga.
4. Le prestazioni sono svolte in piena autonomia, nell’ambito di indirizzi di massima convenuti con la Provincia. L’attività non potrà essere esercitata presso gli uffici della Provincia, fatte salve le attività a carattere complementare ed istituzionale, necessarie per lo svolgimento dell’incarico per cui il lavoratore autonomo dovrà utilizzare le attrezzature e gli impianti di cui dispone. La Provincia metterà a disposizione solamente le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per lo svolgimento dell’incarico.
Art. 13
Incarichi di lavoro autonomo occasionale
1. Le prestazioni di lavoro autonomo di tipo occasionale si caratterizzano sia per il fatto di non essere esercitate abitualmente, sia per l’assenza di un vincolo di coordinamento della Provincia; sono prestazioni ad esecuzione istantanea ed episodica, non riconducibili a progetti o programmi di lavoro. Le prestazioni di lavoro autonomo di tipo occasionale sono, in ogni caso, da ritenersi professionalmente esercitate allorquando risultino direttamente lucrative in conseguenza dei compensi percepiti.
2. Il lavoratore autonomo si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio senza alcun vincolo di subordinazione, impiegando anche i mezzi organizzati che risulteranno necessari per lo svolgimento dell’incarico.
Art. 14
Incarichi di lavoro autonomo professionale
1. Per lavoro autonomo professionale si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche.
2. Gli elementi caratterizzanti tali incarichi sono i seguenti:
● abitualità: attività svolta in maniera stabile e sistematica;
● non esclusività: il professionista può esercitare contemporaneamente altre attività senza, per questo, perdere la sua specificità;
● professionalità: quando sono posti in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al raggiungimento di uno scopo;
● diretta lucratività: quando il compenso convenuto e percepito sia di entità tale da corrispondere adeguatamente alle ordinarie necessità di vita del lavoratore.
3. Il lavoratore autonomo si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio senza alcun vincolo di subordinazione, impiegando anche i mezzi organizzati che risulteranno necessari per lo svolgimento dell’incarico.
Art. 15
Individuazione del lavoratore autonomo
1. Il Dirigente procede alla selezione degli esperti esterni, valutando le proposte operative ed economiche, sulla base dei seguenti criteri:
a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell’incarico;
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta, desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico;
c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività;
d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dalla Provincia.
2. In relazione alle peculiarità dell’incarico il Dirigente può motivatamente definire diversi e/o ulteriori criteri di selezione fermo restando che tutti i criteri di selezione dovranno, comunque, risultare espressi nell’ambito dell’avviso di selezione, riportando, altresì, i parametri di valutazione.
Art. 16
Incarichi di studio, di ricerca o di consulenza
1. In relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del presente Regolamento rientrano tra gli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza gli incarichi il cui contenuto coincida con il contratto di prestazione d’opera intellettuale regolato dagli articoli 2229-2238 del Codice Civile. Tali incarichi sono comunque da conferire nell’ambito delle tipologie di rapporto di lavoro autonomo occasionale o professionale o di collaborazione coordinata e continuativa.
Gli incarichi di studio riguardano lo studio di questioni inerenti l’attività della Provincia tramite la consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
Gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte della Provincia.
Le consulenze concernono le richieste di pareri.
Art. 17
I compensi
1. Il compenso deve essere preventivamente e formalmente definito secondo criteri di equità ed equilibrio rispetto alla quantità ed alla qualità della prestazione fornita, nonché di effettiva utilità per l’interesse pubblico sotteso all’azione della Provincia.
2. Il pagamento dei corrispettivi pattuiti rimane condizionato dall’effettiva realizzazione dell’oggetto dell’incarico nei termini convenuti. Le modalità di corresponsione del compenso sono preventivamente definite in via negoziale.
Art. 18
Aspetti previdenziali, assistenziali e fiscali
1. Per gli aspetti previdenziali, assistenziali e fiscali inerenti agli incarichi si rimanda alle vigenti disposizioni normative ed alle direttive impartite dal Settore Finanziario.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 19 Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.
Art. 20 Norma finale
1. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento si rinvia alle fonti normative di riferimento e ad altre fonti in materia.