Contract
C.C.N.L. 18 dicembre 2010
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse - noleggio autobus noleggio auto con autista - locazione automezzi
Decorrenza: 1° agosto 2009
Scadenza: 31 dicembre 2012
ANIASA
e
Federazione italiana lavoratori trasporti (FILT-CGIL)
Federazione italiana trasporti (FIT-CISL)
UILTRASPORTI
Testo del c.c.n.l.
Premessa Le parti convengono di dare maggiore impulso al sistema delle relazioni industriali e di sviluppare il sistema di informazioni di cui all'articolo 5 del c.c.n.l. 3 luglio 1996 allo scopo di:
- rafforzare la capacità di governo dei cambiamenti in atto soprattutto nel sistema del trasporto di persone svolto mediante noleggio autobus con conducente, noleggio auto e locazione automezzi;
- intervenire congiuntamente presso le regioni affinché sia data piena attuazione alla legge n. 218/2003;
- salvaguardare l'efficienza e la competitività aziendale ed assicurare la salvaguardia delle professionalità e dei livelli occupazionali;
- costituire e consolidare un più avanzato e organico quadro di regole capaci di governare i processi di cambiamento e di organizzazione del ciclo produttivo aziendale;
- definire e sperimentare forme più avanzate di governo di tali processi attraverso un sistematico confronto fra le parti, anche al fine di perseguire l'obiettivo di privilegiare la qualità e la sicurezza dei servizi;
- stabilire un quadro di confronto costante sull'evoluzione degli assetti dell'organizzazione del lavoro;
- individuare parametri di massima su cui si può sviluppare la contrattazione di secondo livello sul premio di risultato.
Le parti si danno reciprocamente atto che condizione necessaria per lo sviluppo di relazioni sindacali di tipo partecipativo è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto, le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli Organismi territoriali collegati a far rispettare le norme del c.c.n.l. e la loro coerente applicazione a livello aziendale alle imprese che comunque svolgono le attività di cui al campo di applicazione, comprese quelle che ai sensi di legge sono classificate imprese artigiane.
In tale ottica un ruolo fondamentale viene riconosciuto alle R.S.A. o alle R.S.U. ove costituite, alle quali sono demandate le funzioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, nonché il compito di prevenire le controversie aziendali attraverso l'azione di informazione preventiva sulle vicende aziendali.
A tal fine le parti si impegnano ad attivare l'Osservatorio nazionale di cui all'art. 59 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, con i compiti già ivi previsti come integrati dall'accordo nazionale 18 giugno 2001 ed Osservatori regionali composti dalle rispettive strutture operative a livello territoriale delle parti stipulanti.
Tra i compiti dei suddetti Osservatori rientrano altresì: la verifica della regolarità delle relazioni sindacali; la verifica della corretta applicazione del c.c.n.l.; l'adozione degli interventi per ripristinare le condizioni di agibilità; la vigilanza sulle pari opportunità, discriminazioni e molestie sessuali e tutte le altre tutele già previste dal c.c.n.l. 3 luglio 1996 (artt. 48, 53, 54, 55, 57 e 58).
L'Osservatorio nazionale, che avrà sede presso la Fise, si riunirà almeno ogni 6 mesi. Esso è composto dai seguenti signori: U. C. per la Uiltrasporti; A. N. per la Fit-Cisl, S. D. S. per la Filt-Cgil, G. B. e V. C. per la Fise,
M. F. per l'Anav. I suddetti componenti potranno di volta in volta essere sostituiti a mezzo delega o affiancati da esperti delle materie trattate.
Gli Osservatori regionali si incontreranno con cadenza annuale ovvero su richiesta anche di una sola parte nelle sedi di volta in volta indicate congiuntamente dalle parti. Essi saranno composti da un rappresentante per ciascuna organizzazione, indicati dalle parti nazionali.
Art. 1 (Campo di applicazione)
Fermo restando quanto precisato nella premessa del presente c.c.n.l. circa la possibilità ed opportunità di estendere il c.c.n.l. a nuove attività, il presente contratto si applica alle imprese esercenti, anche se gestite in forma cooperativistica, separatamente o promiscuamente, attività di autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, servizi turistici, posteggio e/o custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico, ingrassaggio automezzi e prevalentemente attività di autofficina, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, ai servizi di noleggio autoambulanza con conducente.
Art. 2 (Decorrenza e durata)
Il presente accordo decorre dal 1° agosto 2009 e scadrà i 31 dicembre 2012 sia per la parte normativa che per quella economica.
Capitolo I
Sistema relazioni industriali
Art. 3 (Il sistema delle relazioni sindacali)
Le parti ritengono importante il rafforzamento del modello partecipativo in considerazione del contesto di riferimento, caratterizzato dalla globalizzazione e dalla liberalizzazione dei mercati, che comporta la necessità di far fronte alla crescente concorrenzialità, sostenendo continui processi di adeguamento industriale, organizzativo e tecnologico, contemperando le azioni di sviluppo e miglioramento di efficienza e di competitività delle aziende con le esigenze di valorizzazione del personale.
Conseguentemente, il sistema delle relazioni industriali è finalizzato a perseguire:
- l'informazione preventiva;
- la consultazione;
- la possibilità di attuare modelli partecipativi.
Per quanto sopra, le parti intendono adottare un modello innovativo di relazioni industriali incentrato sulla partecipazione, quale efficace strumento per la gestione attiva dei processi di cambiamento e per garantire, in un'ottica di valori e obiettivi comuni, il perseguimento di scelte il più possibile condivise; le procedure di gestione congiunta delle problematiche occupazionali; la individuazione di tematiche di rilevante interesse oggetti di specifici approfondimenti.
Le parti ritengono che il sistema delle relazioni industriali, così come innovato, è altresì rivolto anche alla composizione delle controversie collettive ed alla prevenzione dei conflitti, per cui si impegnano a rispettare le norme sottoscritte e che esse siano coerentemente applicate ad ogni livello.
Le parti si impegnano a non promuovere ed ad intervenire perché ad ogni livello siano evitate azioni o rivendicazioni tese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo nel presente contratto, fatta eccezione per quanto espressamente rinviato, dal presente contratto, a livello aziendale o territoriale.
Art. 4 (Assetti contrattuali)
Il sistema contrattuale si articola:
- sul c.c.n.l.;
- sulla contrattazione aziendale negli ambiti e con le modalità previste dal c.c.n.l.
Il contratto collettivo nazionale del lavoro
Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire, per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti normativi ed economici che sono stabiliti dalle dinamiche economiche dei rinnovi contrattuali.
In relazione a quantoprevisto dall'accordo interconfederale 23 luglio 1993, e sue successive modificazioni e/o integrazioni, il c.c.n.l. è costituito da una parte normativa ed una economica, di durata triennale.
Procedure di rinnovo del c.c.n.l.
Le proposte per i rinnovi del c.c.n.l. saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza. La parte che ha ricevuto la richiesta di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della stessa.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del c.c.n.l. e comunque per un periodo complessivamente pari a 7 mesi dalla data di presentazione delle proposte di xxxxxxx se successive, le parti stipulanti il c.c.n.l. non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della presente previsione, la parte interessata può richiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.
Al rispetto dei tempi e delle procedure di rinnovo del c.c.n.l. è condizionata l'applicazione del meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosce una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data del raggiungimento dell'accordo di rinnovo.
Nel caso in cui, nonostante il rispetto della procedura concordata, il contratto non venga rinnovato entro la scadenza del precedente, in sede di negoziato sarà definita la copertura economica dei mesi intercorrenti tra la scadenza del c.c.n.l. e la data del rinnovo.
Al termine del triennio di vigenza si procederà alla verifica di eventuali scostamenti tra l'inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata.
Art. 5 (Rappresentanze sindacali unitarie)
Le Organizzazioni sindacali stipulanti nei prossimi mesi valuteranno, così come previsto dalla normativa e dagli accordi vigenti, la possibilità di indire le elezioni delle rappresentanze unitarie, nel frattempo rimane alle R.S.A. la titolarità e le facoltà previste dalla normativa vigente.
Le R.S.U. di cui all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, una volta elette, subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge e di c.c.n.l.
Le R.S.U./R.S.A., insieme alle strutture territoriali ed eventualmente alle strutture nazionali stipulanti il presente c.c.n.l., costituiscono l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale nelle materie e con le procedure previste dal presente c.c.n.l.
In sede aziendale, le R.S.U./R.S.A. sono altresì le destinatarie dell'informazione e dell'esame congiunto, secondo le modalità previste dai diversi articoli che prevedono il ricorso a detti istituti.
Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti l'iniziativa per l'elezione della R.S.U. può essere assunta dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. e dalle Organizzazioni sindacali che pur non avendo stipulato il c.c.n.l. possiedono i seguenti requisiti:
- siano formalmente costituite con un proprio Statuto ed atto costitutivo;
- accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione e l'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 e gli accordi sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero;
- presentino una lista corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'unità produttiva pari almeno al 15% degli aventi diritto al voto.
La R.S.U. è composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate dalle Organizzazioni sindacali di cui al comma precedente in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati.
Il residuo terzo viene assegnato alle sole Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. e alla sua copertura si procede mediante elezione o designazione in proporzione ai voti ricevuti.
A norma dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995, all'atto della costituzione della R.S.U. il candidato a Rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione della R.S.U., una volta eletti. Vengono fatti salvi gli accordi in essere a livello aziendale.
Per l'individuazione del responsabile dei lavoratori per la sicurezza si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 e successive integrazioni e modificazioni. Relativamente al numero dei componenti le R.S.U., le parti convengono di reincontrarsi entro il primo anno di vigenza contrattuale per verificarne l'adeguatezza con riferimento alle realtà aziendali con particolari complessità organizzative.
Art. 6 (Contrattazione di secondo livello)
Sono titolari della contrattazione di II livello, le R.S.U./R.S.A. e le strutture territoriali delle XX.XX. stipulanti il presente c.c.n.l.
Nelle aziende più complesse, intendendo con ciò quelle articolate su più unità produttive distribuite in diverse aree del territorio nazionale, la contrattazione di 2° livello si svolgerà a livello centrale ed avrà valore per tutte le unità produttive dislocate sui diversi territori. Titolari di tale contrattazione saranno le R.S.A./R.S.U. con assistenza delle Segreterie territoriali/nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
La contrattazione di 2° livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dal c.c.n.l. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale.
Nel rispetto di tale principio, la contrattazione di 2° livello si potrà articolare sulle seguenti materie:
- premio di risultato collegato all'andamento economico dell'azienda;
- profili formativi mirati all'applicazione dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dal c.c.n.l.;
- azioni positive per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro;
- modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza;
- prestazioni di carattere solidaristico e assistenziale, ivi compresa la polizza sanitaria e la sua normalizzazione con i trattamenti già in essere a livello aziendale;
- progetti formativi e di valorizzazione del personale.
Premio di risultato
Oggetto della contrattazione di contenuto economico è l'istituzione di un'erogazione correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti valuteranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell'azienda.
In tale contesto, le parti potranno anche esaminare la possibilità di utilizzare anche parte delle risorse che matureranno in direzioni funzionali all'occupazione.
Una volta individuati gli obiettivi, verranno definiti i parametri, i meccanismi e gli importi collegati.
Saranno anche concordate forme, tempi ed altre clausole per l'informazione e la verifica circa i risultati.
Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili e devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento fiscale e contributivo previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione del Protocollo 23 luglio 1993 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.
Gli importi che saranno individuati sono comprensivi dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi diretti e indiretti, non sono utili ai fini del calcolo del t.f.r. e sono assorbiti fino a concorrenza dagli eventuali maggiori importi erogati o da erogare, a livello individuale, per i periodi di riferimento a titolo di premio di bilancio, di rendimento e/o raggiungimento obiettivi.
L'accordo per il premio avrà durata triennale e la contrattazione avverrà nell'osservanza della procedura di cui al successivo paragrafo, cercando di evitare la sovrapposizione delle trattative con quelle del c.c.n.l.
La contrattazione di 2° livello potrà essere attivata a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Procedure di rinnovo della contrattazione di 2° livello
La richiesta del rinnovo dell'accordo di 2° livello dovrà essere avanzata in tempo utile al fine di consentire l'apertura della procedura negoziale 2 mesi prima della scadenza dell'accordo stesso.
Per le ipotesi in cui dopo cinque mesi dalla scadenza del contratto di 2° livello non sia stato ancora rinnovato, saranno interessate dalle parti, per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo, l'Associazione industriale e le strutture sindacali territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo. Nelle aziende più complesse, intendendo con ciò quelle articolate su più unità produttive distribuite in diverse aree del territorio nazionale, le strutture sindacali territoriali delle Organizzazioni sindacali potranno farsi assistere dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
La parte che ha ricevuto la richiesta di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della stessa.
La trattativa per la definizione del nuovo accordo dovrà essere conclusa entro cinque mesi dalla presentazione di richiesta di rinnovo.
L'accordo per la parte economica avrà durata triennale.
Una volta iniziata la procedura negoziale le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette sulle materie di discussione per un periodo di due mesi dalla presentazione della richiesta di incontro, e per tutto il mese successivo alla scadenza dell'accordo precedente, comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla presentazione delle proposte sindacali di rinnovo.
Procedure di conciliazione
Qualora, in sede di contrattazione aziendale, insorga una controversia in materia di interpretazione ed applicazione delle norme del c.c.n.l., e la stessa non venga risolta neanche a livello territoriale, in applicazione della procedura regolamentata dall'art. 6, le parti nazionali interessate, su richiesta scritta di una o entrambe le parti territoriali corredata dalle necessarie informazioni, si impegnano a fornire la propria interpretazione e valutazione, possibilmente concordata, entro 7 giorni dalla richiesta, salvo diverso accordo.
Il parere delle parti nazionali, qualora concordato, è impegnativo per le parti aziendali.
Nel periodo occorrente alle parti nazionali per pronunciarsi, le parti aziendali non assumono iniziative unilaterali.
Elemento di garanzia retributiva
A decorrere dal 1° gennaio 2011, ai dipendenti di aziende che non abbiano stipulato accordi di 2° livello alla data del 31 dicembre 2011, e sempreché gli stessi lavoratori non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, in aggiunta al trattamento economico già fissato dal c.c.n.l., verrà erogato un importo annuo, in cifra fissa, pari a euro 250 lordi.
Laddove l'azienda non proceda alla contrattazione di 2° livello, ed eroghi importi a titolo individuale o collettivo unilateralmente, gli stessi saranno riallineati al valore dell'Elemento di garanzia retributiva, stabilita dal presente articolo, se inferiori.
In caso di importo inferiore derivante dall'applicazione di un accordo aziendale stipulato sulla contrattazione di 2° livello, il limite dell'Elemento di garanzia retributiva non trova applicazione.
Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di ed è corrisposto
"pro-quota" con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro.
A livello aziendale potrà essere valutata la corresponsione di tale importo a cadenza mensile suddividendolo per dodicesimi.
Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento della corresponsione dell'elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.
Dall'adempimento dell'erogazione dell'"elemento di garanzia" vengono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economica-produttiva e che abbiano attivato il ricorso degli ammortizzatori sociali.
Dichiarazione delle parti stipulanti
In riferimento all'articolo 4 intitolato “Contrattazione di secondo livello”, le parti dichiarano che il
riferimento contenuto al settimo capoverso (“Per le imprese esercenti noleggio autobus con conducente operanti nella regione Lazio, le parti, a livello aziendale nella definizione dei programmi di cui al secondo comma, prevedono modalità, gradualità e tempi per il superamento dei contenuti del verbale del 21 maggio 1992”), intendono affermare espressamente che i contenuti del citato verbale del 21 maggio 1992 non sono superati automaticamente o unilateralmente, ma solo mediante accordo tra le parti, nella definizione dei programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, redditività.
Ai fini della realizzazione del secondo livello di contrattazione le parti confermano quanto convenuto all'articolo 4 del c.c.n.l. 3 luglio 1996.
a) Aziende esercenti locazione automezzi (con autista).
b) Aziende esercenti noleggio autobus con conducente.
Art. 7 (Sistema di informazioni)
Livello nazionale
A livello nazionale le parti stipulanti il c.c.n.l. di settore analizzano con la periodicità richiesta dai problemi in discussione le questioni che possono avere rilevanza ai fini di un equilibrato sviluppo del settore, recependo quanto previsto in termini d'informazione e consultazione dei lavoratori dalla normativa vigente comunitaria e nazionale. Le parti si pongono come obiettivo l'esame dell'andamento del settore, analizzano nei vari comparti i miglioramenti tecnologici possibili nell'esecuzione dei servizi anche nell'ambito di una diversa e più funzionale organizzazione del lavoro, tenute presenti le esigenze di una maggiore durata dei contratti di appalto, nell'interesse comune dei committenti, delle imprese e dei lavoratori.
Le parti valutano le prospettive produttive conseguenti e programmi di investimento, i piani di ammodernamento con particolare riferimento all'introduzione di nuove tecnologie, le linee dell'azione dirette a garantire la sicurezza sul lavoro ed esaminano le problematiche occupazionali che dovessero porsi in relazione all'introduzione di importanti innovazioni tecnologiche ovvero da nuove iniziative produttive.
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dal regolamento CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e successive modificazioni/integrazioni e delle disposizioni legislative in vigore in materia di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel settore.
Le parti analizzano l'andamento dell'occupazione al fine di individuare possibili soluzioni tendenti alla valorizzazione delle professionalità di tutto il personale occupato.
Le parti, nella consapevolezza delle difficoltà attuali del sistema economico internazionale e della impossibilità di poter affermare con certezza la fine delle ristrutturazioni e riorganizzazioni delle aziende del settore, si impegnano ad affrontare eventuali crisi che dovessero verificarsi in un percorso comune e di condivisione che metta al primo posto la stabilità dell'occupazione con la possibilità anche dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali di volta in volta disponibili, quali ad esempio i contratti di solidarietà e la Cassa integrazione.
Pertanto in presenza di rilevanti fenomeni di riconversione e ristrutturazione aziendale che possono comportare la riqualificazione del personale, le parti li esamineranno per individuare possibili soluzioni idonee ai fini di cui sopra.
Livello regionale
Ogni 6 mesi, dietro richiesta di una delle parti, si terrà un incontro fra i rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti per l'esame delle materie o delle problematiche di seguito specificate:
- igiene e sicurezza del lavoro, alla luce delle norme legislative e contrattuali vigenti;
- iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale;
- attività finalizzate alla formazione, specializzazione, riqualificazione professionale, in relazione alle esigenze dell'organizzazione del lavoro;
- interventi di ammodernamento e migliore qualificazione dei servizi per accrescere l'efficienza e la produttività dei diversi settori.
Nei termini di cui al 1° comma, i rappresentanti delle aziende forniranno una preventiva informazione su eventuali processi di trasformazione dei settori, sulle innovazioni di carattere tecnologico, sui programmi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendali che possano avere riflessi sull'occupazione.
Le parti acquisiranno dati statistici disaggregati relativi all'occupazione, con riferimento ai contratti di inserimento, di apprendistato, a tempo determinato nonché a tempo parziale.
Livello aziendale
Le aziende, annualmente, forniranno alle R.S.A./R.S.U. su richiesta delle stesse, informazioni circa:
- la consistenza numerica del personale e andamento delle assunzioni;
- lo straordinario programmato fuori della norma contrattuale;
- le attività di formazione e aggiornamento professionale per le aziende a struttura nazionale;
- le innovazioni tecnologiche ed organizzative.
Le aziende, semestralmente, informeranno le R.S.A./R.S.U.:
- sugli investimenti che comportino innovazioni tecnologiche nelle lavorazioni;
- su eventuali diverse articolazioni e distribuzioni dell'orario di lavoro dettate da specifiche esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali;
- sulla eventuale necessità di determinare la priorità nella concessione dei permessi per frequentare corsi di studio in base alle vigenti disposizioni di legge.
Tra azienda e R.S.A./R.S.U. costituiscono oggetto di esame congiunto:
- l'ambiente di lavoro e la tutela della salute anche in riferimento all'art. 55;
- la distribuzione delle ferie;
- programmi formativi;
- la dotazione del vestiario;
- l'articolazione dell'orario di lavoro.
Art. 8 (Procedure e sedi di composizione delle controversie)
Le parti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento delle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei strumenti che privilegino ed antepongano i momenti di esame e verifica delle varie problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque, le eventuali divergenze in merito alla interpretazione delle norme contrattuali e di legge disciplinanti il rapporto di lavoro - eccezion fatta per quelle di cui agli artt. 47 e 49 del presente c.c.n.l. - devono essere rimesse per la loro definizione alle parti stipulanti, convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate per la composizione delle controversie.
Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro può chiedere che la questione venga esaminata tra la competente Direzione e la R.S.A./R.S.U. interessata.
Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la presente procedura può essere assunta dalla R.S.A./R.S.U.
Per controversie plurime si intendono le vertenze sui diritti derivanti da contratto e/o leggi riguardanti una pluralità di dipendenti.
La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, tramite presentazione di apposita domanda che deve contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale si intende proporre reclamo ed i motivi del reclamo stesso.
La competente Direzione entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda fissa un incontro con il lavoratore e le R.S.A./R.S.U. interessate per l'esame della controversia.
Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.
Livello territoriale
In caso di controversia plurima sorta a livello di unità produttiva le questioni non risolte saranno esaminate in un incontro a livello territoriale tra i rappresentanti dell'Associazione datoriale interessata e le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del contratto.
Tale incontro dovrà essere svolto entro 10 giorni successivi alla formalizzazione della conclusione dell'esame in sede produttiva.
Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.
Livello nazionale
Permanendo il disaccordo, la controversia plurima sarà sottoposta all'esame delle competenti Organizzazioni nazionali, che si incontreranno entro i 10 giorni successivi.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia plurima, né si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo né da parte aziendale verrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.
Art. 9 (Previdenza complementare)
In relazione agli impegni assunti nell'Accordo 11 giugno 1998 in materia di previdenza complementare, le parti, nel confermare le percentuali e i criteri di contribuzione ivi stabiliti, convengono quanto segue:
a) i lavoratori dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovetture sul suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi e prevalentemente attività di autofficina, soccorso autostradale, potranno aderire al Fondo ASTRI nel rispetto della normativa vigente per tale Fondo:
b) i lavoratori dipendenti da imprese esercenti noleggio autobus con conducente potranno aderire al Fondo Priamo, istituito nel comparto degli autoferrotranvieri, nel rispetto della normativa vigente per tale Fondo;
c) le Associazioni Anav e Fise e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo cureranno, congiuntamente, i necessari adempimenti per aderire ai suddetti Fondi e dirameranno ai rispettivi rappresentati tutte le istruzioni operative che consentano l'adesione dei lavoratori ai Fondi suddetti e l'avvio delle procedure dei versamenti contributivi a partire dal 1° gennaio 2007.
Fatte salve le verifiche di fattibilità da compiere presso l'organismo di vigilanza competente, i lavoratori assunti a tempo indeterminato alla data di stipula del presente accordo, che presentino domanda di adesione al fondo complementare entro e non oltre il 31 dicembre 2006, possono optare per il versamento di un contributo doppio rispetto a quello stabilito dall'Accordo nazionale 11 giugno 1998 per un periodo pari a 20 mesi se già in forza alla data del 1 gennaio 2005, ovvero pari a quello intercorrente dalla data di assunzione successiva al 1° gennaio 2005 e la data di stipula del presente accordo. In tal caso viene raddoppiata anche la contribuzione a carico dell'azienda di appartenenza.
La normativa di cui al presente articolo non trova applicazione per i quadri già iscritti ad altri fondi complementari.
Art. 10 (Osservatorio Nazionale)
Le Parti nella convinzione che lo sviluppo ed il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppone una comune conoscenza delle linee di evoluzione dei settori, dei suoi punti forza e dei suoi punti di debolezza e del grado di aderenza delle norme di legge e contrattuali alle sue esigenze, convengono di costituire un Osservatorio Nazionale
L'Osservatorio avrà sede presso la FISE, che fornirà i servizi di segreteria, e si riunirà almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta una delle parti dovesse richiederlo. La data delle riunioni è fissata d'accordo fra rappresentanti delle parti e comunque non oltre 15 giorni dalla data dell'eventuale richiesta.
L'Osservatorio sarà costituito pariteticamente da 6 esponenti, per la metà designati dalle associazioni imprenditoriali e per l'altra dalle organizzazioni sindacali stipulanti che, di comune accordo, di volta in volta potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.
Ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali di lavoratori, l'Osservatorio esaminerà in particolare i seguenti argomenti:
- andamento e prospettive del mercato interno e internazionale dei più rilevanti comparti;
- andamento e prospettive degli investimenti;
- evoluzione delle tecnologie, dei processi produttivi, dei modelli di organizzazione e delle professionalità;
- andamento e prospettive dell'occupazione;
- le problematiche della sicurezza e della ecologia anche in riferimento ai rapporti con le istituzioni e a eventuali lavori usuranti per le indicazioni previste dalla legge;
- formazione del personale;
- monitorare l'utilizzazione degli strumenti di cui al presente titolo;
- proporre soluzioni per:
-- superare eventuali difficoltà;
-- rafforzare l'utilizzo di tali strumenti;
-- adeguare, ove necessario, la regolamentazione contrattuale a norme di legge e/o pattizie di superiore livello;
-- dirimere eventuali controversie interpretative;
- attuare quanto demandato da accordi sindacali.
I lavori dell'Osservatorio avverranno sia sulla base dei dati già in possesso delle Associazioni, sia sulla base delle ricerche effettuate dall'Osservatorio per la realizzazione delle sue finalità istituzionali, sia sulla base di apposite rilevazioni che potranno essere concordate.
Art. 11 (Ente bilaterale nazionale)
Entro il 31 dicembre 2011 le Parti si impegnano a definire congiuntamente statuto e regolamento dell'Ente bilaterale per il settore dell'autonoleggio.
Dal 1° gennaio 2011 si conviene che per la parte afferente il datore di lavoro il contributo è sin d'ora fissato in € 2 per ciascun dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato. I compiti dell'Ente Bilaterale sono quelli che verranno indicati nello statuto del medesimo che ricomprenderanno anche quelli dell'Osservatorio Nazionale di cui all'articolo 10 che, per il settore dell'autonoleggio senza conducente, cesserà di avere validità.
Art. 12 (Polizza sanitaria integrativa)
Le parti concordano sull'opportunità di istituire una polizza sanitaria integrativa per i lavoratori del comparto dell'autonoleggio a tutela della salute del personale dipendente. In ogni caso le Parti convengono che la proposta per la realizzazione dell'istituto deve tenere conto di quanto di seguito indicato:
- decorrenza effettiva dell'istituto dal momento della sua istituzione;
- importo del contributo del datore di lavoro sarà pari a € 14 per lavoratore per dodici mensilità;
- meccanismo di attivazione dell'istituto che consenta di pagare sulla somma di cui al precedente punto soltanto il contributo previdenziale di solidarietà (oggi stabilito al 10%);
- il meccanismo di attivazione della polizza sanitaria integrativa dovrà essere conforme alle disposizioni fiscali e contributive vigenti in materia;
- oltre a quanto previsto ai precedenti punti, nessun altro costo diretto o indiretto per l'attivazione e gestione dell'istituto può essere previsto a carico del datore di lavoro;
- l'adesione potrà prevedere la compartecipazione del lavoratore al costo attraverso apposita quota, da definire, eventualmente, a livello di contrattazione di secondo livello, attraverso strumenti utili a garantire la maggior fruizione dell'istituto da parte dei lavoratori interessati.
Art. 13 (Comitati aziendali europei)
Le parti con riferimento al D.Lgs. 2 aprile 2002 n. 74, emanato in attuazione della Direttiva dell'Unione Europea n. 45/1994, e della Direttiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio nei casi in cui ricorrano i presupposti, convengono di attivarsi per l'istituzione dei Comitati Aziendali Europei o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori dipendenti da imprese e gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
In tali casi, nel rispetto del D.Lgs. n. 74/2002, a livello aziendale, le Parti definiranno il campo di applicazione, la composizione della delegazione speciale di negoziazione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento e di finanziamento nonché la durata del mandato del CAE ovvero le modalità di attuazione della procedura per l'informazione e la consultazione ai sensi di quanto stabilito dal citato D.Lgs. n 74/2002.
Restano in vigore le regolamentazioni già esistenti a livello di aziende appartenenti a gruppi multinazionali.
Art. 14 (Formazione professionale)
Le parti concordano sul valore strategico della formazione professionale per la valorizzazione del lavoro e delle sue trasformazione, considerandola elemento insostituibile per traguardare obiettivi di competitività e produttività aziendali e nello stesso tempo per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori. Le Parti concordano che la costante e veloce evoluzione tecnologica ed organizzativa di processi, prodotti e servizi, nonché la globalità dei mercati, richiedendo un continuo arricchimento e mutamento delle competenze, pongono come esigenza irrinunciabile la necessità di adeguare ruoli e posizioni.
In particolare si consolida l'impegno formativo nella qualificazione delle risorse nell'ambito delle attività di core-business con strumenti che possano realmente fotografare le reali capacità delle persone quali il bilancio delle competenze; si attuano i progetti di formazione su Sicurezza, Salute, Ambiente e Qualità, definendo le relative certificazioni.
Si ritiene indispensabile che la formazione sia continuativa, sistematica e che si persegua la prassi di condivisone delle necessità formative e dei relativi progetti di intervento. Da tutto ciò deriva un impegno formativo che, nei prossimi anni, oltre a sviluppare e diversificare la formazione più consolidata, dovrà consentire alle risorse umane di acquisire capacità-competenze per supportare l'evoluzione del comportamento organizzativo.
Capitolo II
Disciplina comune del rapporto di lavoro
Art. 15 (Assunzione)
L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) il livello cui il lavoratore viene assegnato e le mansioni più significative cui deve attendere in base all'articolo 16;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) sede ed orario di lavoro.
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
1) la carta d'identità o documento equipollente;
2) la scheda professionale dei lavoratori (art. 8 D.Lgs. 297/2002);
3) codice fiscale
4) documenti richiesti da particolari disposizioni di legge.
Art. 16 (Classificazione)
Norme valide per i settori del noleggio autobus con conducente e del settore autonoleggio
I lavoratori - operai, impiegati e quadri - sono inquadrati in un sistema classificatorio basato su livelli professionali, fermo restando la distinzione tra quadri, impiegati ed operai agli effetti di tutte le norme legislative, regolamentari, contrattuali/sindacali, ecc. che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali categorie.
L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali e le esemplificazioni dei profili professionali.
Norme di prima applicazione e norme transitorie sulla classificazione
Il primo inquadramento del personale in forza alla data di stipula della presente ipotesi di accordo verrà effettuato mediante trasposizione dall'inquadramento previsto dallo schema classificatorio del contratto collettivo di cui il presente testo costituisce novazione secondo la tabella di equiparazione qui di seguito riportata.
In fase di prima applicazione le aziende procederanno a traslare i dipendenti dal vecchio inquadramento al nuovo entro 90 giorni dalla data di stipula della presente ipotesi di accordo.
La traslazione avverrà secondo lo schema di passaggio automatico.
Nuova categoria
Precedente c.c.n.l.
Quadro Q1
Quadro Q2
Quadro
A1
10°
A2
9°
B1
8°
B2
7°
B3
6°
C1
5°
C2
4°
C3
3° e 2°
C4
1°
Entro 120 giorni dalla data di effettuazione del passaggio dei lavoratori dal vecchio al nuovo sistema contrattuale, si procederà ad una verifica della correttezza del meccanismo adottato dall'azienda.
Eventuali distorsioni registrate saranno portate a conoscenza del tavolo nazionale allo scopo di individuare una soluzione, entro i 30 giorni successivi, nel prioritario obiettivo di valorizzare le professionalità. Allo
stesso titolo, per i nuovi assunti, troverà applicazione la norma contenuta all'art. 6, punto 1), del c.c.n.l. 3 luglio 1996.
Tutti i dipendenti assunti successivamente alla data di stipula della presente ipotesi di rinnovo saranno immediatamente assunti sulla base del nuovo sistema classificatorio.
Livello
c.c.n.l. attuale
Quadro
Declaratoria
La figura professionale dei quadri è identificata con quei lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa (ex legge 17 maggio 1985, n. 115).
Profilo
Appartengono alla categoria dei quadri, i lavoratori, esclusi i dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrate e quindi:
Livello Q1
Parametro 200
(indennità di funzione € 67)
Lavoratori che abbiano poteri di discrezionalità decisionale e ampie responsabilità gestionali nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi eterogenei di particolare rilevanza e complessità operativa e/o organizzativa.
Lavoratori che siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, con responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti che implicano approfondita conoscenza delle connessioni tra il proprio settore e quelli correlati, di rilevante importanza, per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico/tecnica, garantendo specifico supporto sia nella fase di impostazione che in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.
Livello Q2
Parametro 200
(indennità di funzione € 51)
Lavoratori che abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa e/o organizzativa.
Lavoratori che siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, con responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico/tecnica, garantendo specifico supporto sia nella fase di impostazione che in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.
Livello A1
Parametro 200
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che con funzioni direttive sono preposti a servizi fondamentali di notevole ampiezza, che coordinano e controllano il lavoro di una o più unità operative e/o più unità organizzative di servizio e di supporto al business, ovvero che svolgono funzioni richiedenti conoscenze e capacità di elevato contenuto professionale, ai fini del perseguimento di importanti obiettivi aziendali.
Profilo
Lavoratore in possesso di elevata esperienza e conoscenza dell'intera struttura produttiva aziendale ed elevata preparazione professionale, tecnica, che gestisce il servizio affidatogli, operando con autonomia e discrezionalità, gestendo e/o coordinando i propri collaboratori per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Responsabile di unità operative
Responsabile di unità organizzative
Specialist professional
Livello A2
Parametro 188
Declaratoria
Sono inquadrati in questo livello i lavoratori con funzioni direttive che, in possesso di adeguate competenze, esplicano una professionalità necessaria alla supervisione e al controllo di singole unità operative o di unità organizzative di servizio o supporto al business. Le mansioni implicano attività decisionali per il proprio ambito di competenza o attività di alta specializzazione e importanza comunque funzionali per lo sviluppo e per la realizzazione degli obiettivi aziendali.
Profilo
Lavoratori che necessitano di notevole esperienza e di elevate conoscenze tecniche professionali, per assumere la responsabilità dell'unità affidatagli.
Responsabile di unità operativa
Station manager, Branch manager
Responsabile di unità organizzativa di servizio e supporto al business
- Gestione e sviluppo risorse umane
- Controllo di gestione
- Budget e reporting
- Contabilità generale, fornitori/clienti, flotta
- Credit collection, credit vetting, fatturazione
- Sistemi informativi
- Call center
- Logistica e gestione flotta
- Customer service
- Teleselling
- Ordini e consegne flotta
- Assicurazioni
- Supporto tecnico operativo/amministrativo e front line
- Comunicazione e marketing
- Networking informatico
- Specialist senior
- Assistente area manager
- Specialista di marketing
- Senior car sales
- Ispettore tecnico flotta
- Pricing analyst
- Supervisor car control
- Specialista controllo di gestione
- Key account
- Funzionario commerciale executive
- Formazione, selezione
- Amministrazione personale
- Web specialist
- Software applicativo/rete, analista programmatore
- Buyer
- Tesoreria e banche
- Qualità
Livello B1
Parametro 170
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che, in possesso di ampie e consolidate competenze, operano nell'ambito di direttive aziendali, con autonomia ed iniziativa, anche coordinando lavoratori di livello inferiore.
Profilo
Lavoratore che, in possesso di preparazione professionale specifica e consolidata e con limitata autonomia decisionale, in linea con le procedure aziendali, assicura il buon andamento della parte del ciclo produttivo che sovrintende, anche attraverso il coordinamento di altri lavoratori o gruppi di essi.
Specialisti con particolare "know how" specifico per un determinato flusso/processo aziendale.
Capo officina locazione automezzi
Coordinatore attività
Lavoratore che sulla base di direttive ricevute gestisce sistemi di natura operativa contabile, amministrativa e/o commerciale con eventuale coordinamento di personale di livello inferiore e/o di unità organizzative di business e/o di servizio al supporto al business.
Capo turno/coordinatore impiegati di banco
Impiegati di concetto senior/specialist
- Controllo di gestione
- Reporting e budgeting
- Contabilità generale, fornitori/clienti
- Credit collection, credit vetting, fatturazione
- Operatore sistemi informatici
- Logistica e gestione flotta
- Customer service
- Teleselling
- Ordini e consegne flotta
- Assicurazioni
- Supporto tecnico operativo/amministrativo e/o front line
- Gestione/sviluppo risorse umane
- Amministrazione personale
- Comunicazione e marketing
- Venditore, car sales
- Segretaria di direzione
- Networking informatico
- Controller rete assistenza
- Web developer
- Buyer
- Tesoreria e banche
- Qualità
- Analista programmatore
Livello B2
Parametro 162
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che, in possesso di specifiche competenze, operano nell'ambito di direttive aziendali, con autonomia ed iniziativa. Eventualmente anche coordinando lavoratori di livello inferiore.
Profilo
Lavori di concetto che richiedono particolari conoscenze e adeguata esperienza. Capacità di assumersi responsabilità in funzione di deleghe ricevute con adeguati margini di autonomia.
Specialisti con particolare know how specifico per un determinato flusso aziendale.
Esemplificazioni
Impiegato di concetto/specialist
- Carte di credito
- All'autoparco
- Affari generali
- Controllo di gestione
- Budget e reporting
- Contabilità generale, fornitori/clienti
- Credit collection, credit vetting, fatturazione
- Operatore sistemi informatici
- Call center
- Logistica e gestione flotta
- Customer service
- Teleselling
- Ordini e consegne flotta
- Assicurazioni
- Supporto tecnico operativo/amministrativo e front line
- Gestione/sviluppo risorse umane
- Amministrazione personale
- Offers
- Comunicazione e marketing
- Venditore
- Segretaria di direzione
- Networking informatico
- Check in cabin
- Impiegato di banco
- Implant
- Buyer
- Tesoreria e banche
- Qualità
Livello B3
Parametro 155
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che, in possesso delle relative competenze, operano nell'ambito di direttive aziendali, agendo con limitati margini di autonomia.
Profili
Lavori di concetto che richiedono particolari conoscenze e/o adeguata esperienza e/o capacità, professionalità con un limitato livello di responsabilità, delega, autonomia e seniority. Specialisti con particolare "know how" specifico per un determinato flusso aziendale.
Esemplificazioni
Promotore servizi turistici
Lavoratore che compie le operazioni inerenti la promozione, la vendita e sviluppo dei servizi turistici, in applicazione di conoscenze professionali acquisite tramite esperienza maturata sia nell'ambito aziendale che all'esterno.
Addetto alla vendita a mezzo telefono
Lavoratore che, sulla base di specifiche direttive aziendali, promuove i prodotti definiti dall'azienda attraverso contatti telefonici ricevuti e attivati per le imprese esercenti attività di locazione automezzi.
Small business account
Lavoratore che, sulla base di specifiche direttive aziendali, promuove i prodotti definiti dall'azienda attraverso contatti telefonici ricevuti e attivati per i clienti in portafoglio e per i prospect assegnati.
Esemplificazioni
Impiegato di concetto junior/specialist
- Carte di credito
- All'autoparco
- Affari generali
- Pianificazione/controllo di gestione
- Contabilità generale, fornitori/clienti
- Credit collection, credit vetting, fatturazione
- Operatore sistemi informatici
- Call center
- Logistica e gestione flotta
- Customer service
- Teleselling
- Ordini e consegne flotta
- Assicurazioni
- Supporto tecnico operativo/amministrativo e front line
- Formazione, selezione
- Amministrazione personale
- Offers
. Comunicazione e marketing
- Sales junior
- Buyer junior
- Segretaria
- Networking informatico
- Check in cabin
- Impiegato di banco
- Implant
- Qualità
Comandante motorista
Livello C1
Parametro 152
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività richiedenti una professionalità necessaria per la soluzione di problemi di media complessità in applicazione di conoscenze teorico-pratiche, agendo anche con margini definiti di autonomia nell'ambito di procedure e direttive.
Profilo
Lavoratore che, in possesso di requisiti professionali, svolge compiti di concetto richiedenti un sufficiente grado di conoscenze e competenze amministrative e/o tecnico operative.
Esemplificazioni
Capo officina
Lavoratore che, in base a conoscenze professionali tecnico-pratiche specialistiche, acquisite tramite esperienze o forme di preparazione professionale equivalente, assicura il funzionamento della struttura affidatagli, coordinando le operazioni di un gruppo di lavoratori addetti alla struttura stessa.
Coordinatore movimento autobus
Operatore tecnico-amministrativo addetto a:
- Carte di credito
- All'Autoparco
- Affari generali
- Controllo di gestione
- Contabilità generale, fornitori/clienti
- Credit collection, credit vetting, fatturazione
- Operatore sistemi informatici
- Call center
- Logistica e gestione flotta
- Customer service
- Teleselling
- Ordini e consegne flotta
- Gestione sinistri assicurativi
- Supporto tecnico operativo/amministrativo e front line
- Formazione, selezione
- Amministrazione personale
- Offers
- Comunicazione e marketing
- Segreteria
- Budget e reporting
- Tesoreria e banche
- Assicurazioni
- Help desk operativo/informatico
- Qualità
- Sales support
- Promozione servizi turistici
- Teleselling
- Prenotazioni
- Replacement
Livello C2
Parametro 134
Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività esecutive, in applicazione di specifiche conoscenze teorico-pratiche acquisibili mediante addestramento ed esperienze equivalenti o derivate da abilitazioni professionali anche conseguite attraverso corsi di qualificazione, riqualificazione e perfezionamento nell'ambito di procedure e metodi operativi stabiliti.
Profilo
Lavori e/o compiti operativi per la cui esecuzione sono richieste limitate conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche.
Lavori operativi sulla base di procedure specifiche.
Esemplificazioni
Capo squadra/capo turno
Lavoratore che, operando su direttive e procedure, coordina gli addetti alla manutenzione degli automezzi assicurando il funzionamento del comparto aziendale affidatogli.
Operaio specializzato officina
Lavoratore che, sulla base di direttive ricevute ed utilizzando schemi di disegni, esegue, anche con l'ausilio di mezzi elettronici/informatici, lavori di montaggio, smontaggio, manutenzione e riparazione meccanica,
elettrica o di carrozzeria, e relativo collaudo limitatamente in quelle realtà nelle quali è stata sempre svolta la predetta funzione.
Conducente autobus
Lavoratore che, in possesso delle abilitazioni professionali previste ed avendo conoscenza del sistema operativo aziendale, effettua la guida degli automezzi aziendali, il trasporto di persone e le attività connesse.
Conducente di autotreno e di autoarticolati
Operatore call center
Lavoratore che svolge la funzione di primo contatto tra azienda e clienti/fornitori esterni, attraverso una diffusa conoscenza dell'operatività aziendale e capacità di coordinarsi e interfacciarsi con tutti i reparti. Assicura una risoluzione di primo livello a problemi e/o richieste al fine di garantire un servizio tempestivo e di qualità.
Impiegati esecutivi addetti a:
- Conducente di autotreno e di autoarticolati
- Addetto ai servizi generali
- Addetto al parcheggio e check in
- Addetto ai servizi di help desk
- Addetti ai servizi contabili/amministrativi
- Addetti ai servizi di assistenza tecnico/operativa
- Offers
- Addetto inserimento e raccolta dati
- Addetti servizi generali
- Addetto servizi telefonici e reception
- Addetto ai servizi postali e spedizione
- Addetto ai servizi di archivio e magazzino
- Addetto servizi multe
Livello C3
Parametro 125
Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività esecutive in applicazione di conoscenze tecnico/pratiche acquisibili mediante addestramento sul campo e/o esperienze equivalenti, in applicazione di procedure e metodi operativi stabiliti.
Profilo
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti richiedenti l'applicazione di conoscenze tecnico/pratiche acquisibili mediante addestramento e/o esperienze equivalenti, nell'applicazione di procedure e metodi stabiliti. Lavori eseguibili con il supporto e/o l'affiancamento di personale esecutivo, dopo un adeguato periodo di formazione "on the job", per l'acquisizione delle capacità necessarie allo svolgimento di attività operative e delle relative procedure aziendali.
Esemplificazioni
Autista di autovettura (autista NCC)
Centralinista/receptionist
Lavoratore che opera al centralino telefonico
Archivista
Il lavoratore che protocolla ed archivia pratiche amministrative.
Addetto manutenzione
Lavoratore che esegue, anche con l'ausilio di mezzi elettronici/informatici, attività di controllo, piccola manutenzione, pulizia e trasferimento automezzi con e senza ricovero in officina per le imprese di locazione automezzi senza autista:
- Addetto gestione servizi postali
- Addetto spedizioni/magazziniere
- Operaio qualificato di officina
- Addetto alla piccola manutenzione/pulizia/trasferimento automezzi
- Piazzalista.
Esecutivi in ingresso
- Addetti amministrativi
- Addetti operativi/tecnici
- Addetti contabili
- Addetti servizi generali
- Addetti call center
Livello C4
Parametro 100
Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività semplici a contenuto tecnico/manuale acquisibile attraverso breve periodo di pratica.
Profilo
Lavoratore che svolge attività di controllo e guardiania di unità aziendali, provvedendo alla custodia di strutture e di mezzi.
Lavoratore che svolge attività di pulizia degli impianti
Esemplificazioni
- Guardiano e addetto alla custodia
- Addetto pulizie
Modifiche apportate dal c.c.n.l. 28 luglio 2006
(per il settore dell'autonoleggio)
1. Esclusivamente per i lavoratori in forza assunti a tempo indeterminato successivamente all'entrata in vigore dell'accordo del 17 aprile 2003, ed inquadrati al livello B3 con le seguenti figure professionali:
- impiegato di banco
- impiegato addetto alla Check-in cabin
- sales Junior
- buyer Junior
per la loro specificità professionale, tipica del settore dell'Autonoleggio, è previsto il riconoscimento di una integrazione economica pari alla differenza retributiva tra il parametro 155 ed il parametro 162 con le seguenti modalità:
- 50% degli aventi diritto entro 9 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
- 50% degli aventi diritto entro i successivi 9 mesi.
2. Per la definizione del personale da includere nei suddetti scaglioni si terrà conto della maggiore anzianità nella mansione, in caso di parità, della maggiore anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità, dell'età.
3. Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nella categoria professionale B3, nelle medesime figure professionali di cui al comma 1 successivamente alla data di sottoscrizione del presente, accordo, il riconoscimento della predetta differenza retributive avverrà entro e non oltre 24 mesi di effettiva prestazione lavorativa al livello di assunzione.
4. Nei caso di livello superiore, tale integrazione economica sarà assorbita.
Precisazione delle parti
(per il settore dell'autonoleggio)
Le Parti si riservano di inserire nel sistema classificatorio tutte le figure professionali provenienti dal settore del soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate non appena completato il processo di confluenza a livello nazionale.
Le parti inoltre si incontreranno entro il mese di dicembre 2006 per una complessiva rivisitazione dell'attuale classificazione per l'inquadramento dei lavoratori addetti autosilos, garages, aree di parcheggio all'aperto. Nelle more, le parti convengono che i lavoratori che hanno acquisito inconformità con articolo 17 della L. 127/1997, la qualifica di “Ausiliare del traffico” conseguita a seguito di corso di formazione, possono essere inquadrati al V livello dell'attuale impianto classificatorio.
Inquadramento lavoratori addetti autosilos, garages, aree di parcheggio all'aperto
C4 - Manovale
Appartengono a questo livello lavoratori che svolgono mansioni generiche di manovalanza e/o pulizia.
C3 - Operaio generico
Appartengono a questo livello operai generici addetti alla movimentazione auto, che partecipano alla regolazione del flusso delle stesse in entrata ed in uscita ed al convogliamento nelle corsie del parcheggio e che possono svolgere in caso di necessità anche la sorveglianza del parcheggio, intervenendo per risolvere eventuali problemi di esercizio.
Altresì il lavoratore partecipa all'ordinaria manutenzione del garage o del parcheggio.
Il secondo livello rappresenta quello di ingresso. Dopo due anni di lavoro l'operaio generico passa al terzo livello con la qualifica di operaio qualificato.
C3 - Operaio qualificato
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di esercizio delle aree di parcheggio, secondo disposizioni ricevute, al fine di controllare il flusso delle auto in modo tale da indirizzare le medesime verso aree di parcheggio disponibili. Sono addetti al controllo delle vetture in abbonamento con particolare riguardo all'applicazione dei regolamenti.
Collaborano inoltre alla manutenzione ordinaria degli impianti.
C2 - Operaio specializzato
Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre a svolgere mansioni proprie dei lavoratori inquadrati al terzo livello operaio, sono addetti alla riscossione del pedaggio mediante utilizzo di calcolatori automatici di cassa.
C2 - Impiegato
Appartengono a questo livello i lavoratori che nel settore amministrativo esplicano attività di carattere esecutivo operando su istruzioni particolari date. Sono all'occorrenza addetti alla riscossione del pedaggio, mediante utilizzo di calcolatori automatici di cassa.
Svolgono anche compiti di dattilografia. Appartengono inoltre a questo livello gli operatori ai terminali del centro di elaborazione dati.
C1 - Operaio tecnico - Capo tecnico
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di esperienza e capacità, operano con autonomia limitata da direttive ricevute al fine di gestire l'esercizio delle aree di parcheggio. Svolgono inoltre mansioni quali il controllo degli abbonamenti, l'applicazione dei regolamenti di gestione. Sono inoltre qualificati per svolgere compiti di esercizio e manutenzione di impianti tecnici e strutture.
C1 - Impiegato
Lavoratori addetti all'amministrazione e contabilità dell'azienda che, sulla base di specifiche direttive aziendali, svolgono i compiti di concetto.
B3
Lavoratori che sulla base di disposizioni aziendali svolgono mansioni di concetto concernenti l'esercizio del parcheggio e adottano soluzioni tecniche atte a migliorarne il funzionamento e sono professionalmente idonei alla manutenzione straordinaria degli impianti; possono coordinare altri lavoratori di livello inferiore per l'esercizio e la manutenzione del parcheggio.
Altresì vi appartengono gli impiegati che oltre alle mansioni del 5° livello sono addetti alla contabilità generale.
B2
Lavoratori che svolgono mansioni di concetto che implicano rapporti con ditte o enti esterni.
B1
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che con esperienza e capacità professionale svolgono attività di notevole importanza, agendo nell'ambito di direttive aziendali, con autonomia ed iniziativa anche coordinando lavoratori di livello inferiore.
Appartengono a questo livello anche il coordinatore di attività nonché i programmatori dei centri elaborazione dati esperti in vari linguaggi.
A2
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che sono in possesso di tecniche specialistiche complesse e esplicano una professionalità necessaria al coordinamento e controllo di singole unità organizzative dei settori tecnici amministrativi ed operativi, comportanti decisioni per il proprio ambito di competenza o che svolgano attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
Appartengono a questo livello anche gli analisti programmatori.
A1
Appartengono a questo livello i lavoratori che con funzioni direttive sono preposti a servizi fondamentali di notevole ampiezza, che coordinano il lavoro di più unità organizzative, ovvero che svolgono funzioni richiedenti conoscenze e capacità di elevato contenuto professionale, ai fini del perseguimento di importanti obiettivi aziendali.
Appartengono a questo livello anche gli analisti di sistema.
Norma transitoria
Quadri
In attuazione del disposto dell'art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, così come integrato dalla legge 2 aprile 1986, n. 106, la qualifica di quadro è attribuita a quei lavoratori, sia tecnici che amministrativi nell'ambito del 10° livello che svolgono con carattere di continuità e con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa e professionale, in posizioni di rilevante importanza e responsabilità, con ampie discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, funzioni di guida, coordinamento e controllo di servizi ed uffici ed enti produttivi essenziali dell'azienda e di gestione di programmi/progetti di importanza fondamentale. I lavoratori definiti quadri ricoprono ruoli ad alto contenuto professionale e, nell'ambito dello sviluppo e dal raggiungimento degli obiettivi aziendali, effettuano, con personale contributo di particolare originalità e creatività, opera di coordinamento di risorse e di collaboratori e/o di una o più entità organizzative di particolare complessità.
Fermo restando la normativa contrattuale prevista per la categoria impiegati, si conviene quanto segue:
Informazione
Sul piano informativo, le aziende forniranno agli interessati gli elementi necessari circa gli obiettivi aziendali sia nell'area di attività nella quale sono inseriti, sia riguardo ai più generali problemi gestionali delle aziende.
Formazione
Nei confronti dei quadri sarà attuato un piano specifico d'interventi formativi, a livello aziendale e/o internazionale, allo scopo di favorire l'arricchimento delle conoscenze, nonché l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi.
Passaggio temporaneo di mansioni
Al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere mansioni di quadro, non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, verrà attribuita tale qualifica trascorso un periodo di sei mesi consecutivi.
Responsabilità civile e/o penale
Le aziende s'impegnano a garantire ai lavoratori che, per motivi professionali sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie.
Brevetti
Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritto d'autore, viene riconosciuta ai quadri, previa specifica autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa e di svolgere relazioni in ordine a ricerca e lavori afferenti l'attività svolta.
Indennità di funzione
A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro Q1 o Q2, ai lavoratori interessati viene
corrisposta una indennità di funzione nella misura rispettivamente di € 67,00 e di € 51,00 lorde mensili.
Tale indennità è utile ai soli fini del computo del trattamento di fine rapporto, della 13ª mensilità e della 14ª mensilità.
Norme valide esclusivamente per il settore del soccorso stradale e l'assistenza alla mobilità
Classificazione professionale
Ai lavoratori per i quali ha trovato applicazione il previgente c.c.n.l. 23 ottobre 2000 per il personale per le Imprese esercenti il soccorso e l'assistenza stradale, ancorché integrato da eventuali dichiarazioni di intenti a valore individuale o aziendale, a decorrere dal mese successivo alla stipula del presente accordo l'inquadramento nei livelli, profili e figure professionali e nei relativi parametri retributivi definiti nel punto B (classificazione dei lavoratori del settore autonoleggio) dell'Accordo di rinnovo del 17 aprile 2003 del
c.c.n.l. autonoleggio, sarà effettuato dalle Aziende secondo quanto indicato nella sottostante tabella di prima applicazione.
Soccorso stradale
Livello
Profili (esemplificativi e non esaustivi)
Livello
1
Capo ufficio, specialista di sistemi, responsabile CED
Q2/Q1
2
Responsabile di zona, responsabile di reparto, analista CED
A2
3
Assistente, assistente di zona, assistente di centro, capo officina
C1
4 S
Operatore centrale di assistenza
C2
4
Operatore soccorso, operatore tecnico amministrativo, meccanico, collaudatore
C2
5
Addetto soccorso, addetto pratiche amministrative, addetto officina
C3
6
Addetto al centralino telefonico, autista commesso, portavalori
C3/C4
7
Usciere, custode, fattorino, addetto alle pulizie, operaio comune
C4
Le differenze economiche derivanti dai diversi valori dei minimi contrattuali di cui ai due contratti, così come stabiliti dalla tabella di equiparazione, saranno mantenute come "ad personam non assorbibili” laddove esistenti.
Eventuali operazioni di equiparazione da effettuarsi a livello aziendale di profili non contenuti e non contemplati dal presente quadro, saranno oggetto di verifica tra le parti entro tre mesi dalla firma del presente accordo.
Normativa speciale per i quadri
Si conviene che le figure professionali inquadrate al 1° livello del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese esercenti il soccorso e l'assistenza stradale rientrano nella previsione di legge per l'attribuzione della qualifica di quadro e, di conseguenza, per l'inserimento nella fascia Q (Q1 e Q2) della classificazione professionale del c.c.n.l. autonoleggio.
Nell'Allegato A sono descritti i profili professionali provenienti dal settore del soccorso stradale e di assistenza alla mobilità.
Profili specifici soccorso stradale e assistenza alla mobilità
Livello
Addetto call center di centrale di assistenza tecnica/alla persona
C3
Addetto informazioni sul traffico
C3
Operatore di centrale di assistenza tecnica/alla persona
C2
Operatore infomobilità
C2
Operatore esperto (di prodotto) di centrale di assistenza tecnica/alla persona (1)
Operatore esperto (di processo)/Team assistant di centrale di assistenza tecnica/alla persona
C1
Team leader di centrale di assistenza tecnica/alla persona
B3
Responsabile di centrale operativa di grandi dimensioni
Q2
Allegato A
Profili professionali provenienti dal settore del soccorso stradale e di assistenza alla mobilità
Titolo del profilo
Livello
Descrizione del profilo
Q1
Capo ufficio
Q2
Lavoratore che, nel rispetto delle politiche aziendali, cura il coordinamento, il controllo e la verifica di strutture dirette e/o delegate dell'azienda, nonché l'andamento dei servizi e la loro resa economica, nell'ambito del territorio assegnato e/o settore di competenza; ha funzioni di rappresentanza aziendale nella zona di competenza, cura la gestione ordinaria sia tecnica che amministrativa delle problematiche inerenti all'attività, le relazioni industriali e la gestione del personale limitatamente agli argomenti di carattere locale.
La posizione opera alle dirette dipendenze della dirigenza aziendale centrale e/o periferica.
Responsabile di centrale operativa di grandi dimensioni
A1
B1
B2
Team leader di centrale di assistenza tecnica/alla persona
B3
Team leader di centrale di assistenza tecnica/alla persona
Lavoratore team leader che, anche avvalendosi di personale competenza professionale acquisita attraverso corsi di formazione specifica e/o rilevante esperienza, oltre allo svolgimento dei compiti ordinari previsti dal livello professionale inferiore, è in grado di operare autonomamente per la soluzione di problematiche di particolare complessità. Gestisce con adeguati margini di autonomia e discrezionalità le attività ed i progetti assegnati dal responsabile di centrale, effettuando il controllo ed il monitoraggio della sala e dei livelli di servizio su tutti i prodotti gestiti dalla centrale. Assicura il coordinamento dell'aggiornamento professionale e della formazione del personale, relativamente ai diversi prodotti della centrale.
Assistente di zona
C1
Lavoratore che, in base a conoscenze professionali tecnico-specialistiche acquisite tramite esperienza maturata in azienda e dopo specifici corsi di formazione, assicura il coordinamento delle strutture periferiche delegate operanti sulla viabilità ordinaria, nell'ambito di una zona di competenza, operando, sulla base di precise direttive e procedure e con limitati margini di autonomia ed esegue gli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi con la cura dei rapporti con i centri delegati della zona a lui affidata.
Assistente di centro
Lavoratore che in base a conoscenze professionali tecnico-specialistiche acquisite tramite esperienza maturata in azienda e/o dopo specifici corsi di formazione, oltre a svolgere direttamente le mansioni di "Operatore soccorso" nell'ambito di un centro soccorso o gestione diretta, assicura il funzionamento
dell'unità affidatagli, operando, sulla base di precise direttive e procedure e con limitati margini di autonomia, e cura, con un certo potere di iniziativa, il coordinamento delle operazioni di un gruppo di altri lavoratori, anche eseguendo il coordinamento ed il controllo degli adempimenti tecnici ed amministrativi, connessi alle attività del centro di appartenenza, effettuati dal personale da lui guidato e controllato per la condotta operativa e disciplinare sul lavoro ed i risultati delle operazioni. La posizione opera alle dirette dipendenze del responsabile di zona.
Capo officina
Lavoratore che intervenendo manualmente, guida e controlla, con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica, un gruppo di altri lavoratori esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta operativa e disciplinare sul lavoro e per i risultati delle operazioni.
Programmatore CED
Operatore esperto (di prodotto) di centrale tecnica/alla persona
Lavoratore che per l'elevata capacità acquisita in non meno di quattro anni di esperienza nella mansione di operatore di centrale di assistenza, in possesso di requisiti professionali idonei e della conoscenza di almeno due lingue straniere, riceve le richieste di soccorso ed assistenza e provvede all'esecuzione completa dell'intero ciclo di adempimenti tecnici, amministrativi e gestionali connessi all'intervento.
Operatore esperto (di processo)/Team assistant di centrale di assistenza tecnica/alla persona
C1
E' in grado di rapportarsi professionalmente ed in autonomia con i responsabili ed i referenti - interni ed esterni - del servizio gestito, essendo in grado, inoltre, di supportare tecnicamente piccoli gruppi di lavoratori di minore esperienza, dei quali cura l'aggiornamento professionale.
Lavoratore che per l'elevata capacità acquisita in non meno di quattro anni di esperienza nella mansione di operatore di centrale di assistenza e in possesso di requisiti professionali idonei, effettua attività operative di gestione del ciclo produttivo assegnato e degli aspetti ad esso collegati, con riferimento alle procedure richieste dai prodotti e servizi gestiti dalla centrale stessa.
Assicura il buon andamento del ciclo produttivo assegnato in termini di servizio, quantità e qualità, segnalando alla posizione superiore scostamenti rispetto agli standard di riferimento ed applicando procedure o direttive definite per la soluzione di problematiche di media complessità. In assenza della posizione superiore, fornisce supporto agli operatori (Team assistant).
Operatore soccorso
C2
Lavoratore assegnato ad un centro soccorso che, nell'ambito del proprio turno di lavoro, provvede agli adempimenti tecnici-amministrativi connessi all'attività del centro di appartenenza, ivi comprese le operazioni di ordinaria manutenzione dei mezzi in dotazione e, in possesso delle abilitazioni professionali prestabilite, esegue il recupero, il traino ed il trasporto di autoveicoli con mezzi aziendali, riscuotendo i proventi per conto dell'azienda.
Meccanico collaudatore
Lavoratore che in possesso di adeguata esperienza professionale svolge, con margini di autonomia, attività tecniche e/o tecnico-manuali che richiedono particolare perizia e responsabilità, effettuando anche le relative operazioni di collaudo. Opera anche sulle macchine utensili.
Operatore di centrale di assistenza tecnica/alla persona
C2
Lavoratore che in possesso di requisiti professionali idonei e della conoscenza di almeno una lingua straniera, per la buona conoscenza acquisita in non meno di dodici mesi di esperienza nella mansione di addetto call center di centrale di assistenza tecnica/assistenza alla persona e comunque non più di 24 mesi,
riceve le richieste di soccorso ed assistenza e provvede all'esecuzione completa dell'intero ciclo di adempimenti tecnici, amministrativi e gestionali connessi all'intervento, nell'ambito di procedure e metodi operativi stabiliti. Utilizza compiutamente tutti gli strumenti informativi messi a disposizione per la corretta gestione di tutti gli interventi tecnici o sanitari. E' in grado di gestire più prodotti contemporaneamente nell'ambito di procedure e metodi operativi stabiliti.
Operatore di infomobilità
Lavoratore che, nell'ambito di procedure e metodi operativi stabiliti ed in possesso di titoli professionali idonei e di adeguata preparazione professionale specifica, è in grado di assicurare l'elaborazione dei dati relativi alla viabilità (transitabilità), la predisposizione e la diffusione di appositi comunicati e di informazioni attraverso i differenti canali di informazione e di comunicazione.
Addetto soccorso
C3
Lavoratore che in possesso delle abilitazioni prestabilite, esegue gli interventi di soccorso, il recupero, il traino e trasporto di autoveicoli con mezzi in dotazione, riscuotendo i proventi per conto dell'azienda.
Compila inoltre gli stampati predisposti per la rilevazione dei dati relativi alla propria attività di servizio ed esegue la manutenzione ordinaria dei veicoli di soccorso essendone abilitato quale meccanico provetto.
Addetto officina
Xxxxxxxxxx, avente cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, che esegue, sulla base di indicazioni ricevute, di disegni o schemi equivalenti, attività di montaggio, smontaggio, riparazione e manutenzione di mezzi e macchinari o loro parti, procedendo alla necessaria individuazione di guasti.
Addetto al centralino telefonico
Addetto al call center di centrale di assistenza tecnica/alla persona
C3
Lavoratore che, in possesso di conoscenze di base degli strumenti utilizzati nel call center e di competenze tecnico-operative acquisibili mediante addestramento sul campo e/o esperienze equivalenti è in grado di gestire, secondo le disposizioni ricevute ed in applicazione di procedure e metodi operativi stabiliti, le chiamate telefoniche attinenti alle richieste di soccorso e di assistenza ed alle assegnazioni dei mezzi.
Addetto alle informazioni sul traffico
Autista commesso
Portavalori
Usciere
Custode
Fattorino
Addetto alle pulizie
Operaio comune
C4
Lavoratore che, in possesso di conoscenze di base degli strumenti utilizzati nel centralino telefonico del servizio di informazioni sul traffico e di competenze tecnico-operative acquisibili mediante addestramento
sul campo e/o esperienze equivalenti, è in grado di fornire, secondo le disposizioni ricevute ed in applicazione di procedure e metodi operativi stabiliti, le informazioni telefoniche relative al traffico sul territorio nazionale.
(1) Normativa speciale per il profilo di operatore esperto di centrale di assistenza (tecnica e/o alla persona). Si conferma che per il profilo di operatore esperto di centrale di assistenza livello C1 è richiesto il possesso di esperienza e di contenuti professionali e di precise ed elevate competenze e capacità. Di conseguenza l'accesso a tale profilo può avvenire soltanto previo percorso formativo specifico ed a seguito di una valutazione da parte dell'azienda secondo criteri oggettivi che saranno inseriti in un sistema di valutazione preventivamente esaminato con le R.S.A.
Art. 17 (Periodo di prova)
A) Lavoratori addetti al settore del noleggio autobus con conducente e autonoleggio
Il periodo di prova è il seguente:
- Livelli Q1, Q2 e A1: mesi 5
- Livelli A2 e B1: mesi 4
- Livelli B2, B3 e C1: mesi 2
- Livelli C2, C3 e C4: mesi 1.
Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in vigore per il livello nel quale il lavoratore ha prestato servizio.
Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 15.
Non sono ammesse altre protrazioni né rinnovazioni del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso per la risoluzione stessa.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualsiasi tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di livello Q1, Q2, A1, A2 e B1 e durante il primo mese per gli impiegati dei rimanenti livelli, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo va computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio.
B) Lavoratori addetti autosilos, garages, aree di parcheggio all'aperto
Il periodo di prova è il seguente:
- Livelli Q1, Q2 e A1: mesi 5
- Livelli A2 e B1: mesi 4
- Livelli B2, B3 e C1: mesi 2
- Livelli C2, C3 e C4: mesi 1.
Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in vigore per il livello nel quale il lavoratore ha prestato servizio.
Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 15.
Non sono ammesse altre protrazioni né rinnovazioni del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso per la risoluzione stessa. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualsiasi tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di livello A1, A2 e B1 e durante il primo mese per gli impiegati dei rimanenti livelli, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo va computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio.
Art. 18 (Passaggio di mansioni e di livello)
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito o a mansioni corrispondenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Il lavoratore che sia chiamato a compiere temporaneamente mansioni di livello superiore ha diritto, per la durata dell'incarico, al trattamento corrispondente all'attività svolta.
Salvo il caso in cui il disimpegno di mansioni di livello superiore abbia avuto luogo per sostituzione di altro lavoratore assente, con diritto alla conservazione del posto, il passaggio al nuovo livello diviene effettivo a tutti gli effetti, trascorso il periodo di due mesi dal disimpegno delle mansioni superiori per gli operai, di tre mesi per gli impiegati.
Il lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà senz'altro attribuito a livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti. Nel caso invece che ciò non si verifichi, sarà senz'altro attribuito al livello superiore dopo un anno di svolgimento delle mansioni rientranti nei due livelli.
Copertura posti vacanti e nuove assunzioni
Per la copertura dei posti resisi vacanti e per la istituzione di nuove figure, le aziende, prima di attingere al mercato del lavoro, previa comunicazione alle R.S.A./R.S.U. e/o alle strutture sindacali aziendali favoriranno l'eventuale passaggio di livello e/o l'accrescimento professionale nell'ambito del livello del personale già in forza.
Art. 19 (Passaggio da operaio a impiegato)
In caso di passaggio da operaio ad impiegato nella stessa azienda, non si risolve il rapporto di lavoro e vengono mantenuti, agli effetti dell'indennità di anzianità, gli scaglioni maturati nei livelli di provenienza.
Art. 20 (Orario di lavoro)
Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge e alle relative deroghe ed eccezioni.
La durata contrattuale dell'orario settimanale di lavoro è la seguente:
Personale addetto a lavori discontinui e/o di attesa
a) 44 ore per il personale di custodia e guardiani notturni. Nel caso di prestazioni promiscue (custodia e guardiania e, per esempio, prestazioni di uomo di garage) l'orario è di 40 ore settimanali;
b) 42 ore per conducenti auto;
c) 40 ore per i conducenti di autobus e personale viaggiante nonché autisti di auto-furgoni e autotreni;
d) 40 ore per il rimanente personale.
Le prestazioni oltre l'orario contrattuale fino alla 60ª ora saranno compensate con quote orarie di retribuzione individuale con la maggiorazione del 20%.
Le prestazioni dei conducenti di auto oltre l'orario contrattuale settimanale di 42 ore fino alla 60ª ora saranno compensate con quote orarie di retribuzione individuale con la maggiorazione del 22%.
Per le aziende esercenti locazione automezzi, il prolungamento orario dalla 40ª alla 48ª ora sarà compensato con quote orarie di retribuzione individuale maggiorate del 22%.
L'orario settimanale contrattuale potrà essere distribuito, nell'ambito dell'organico preesistente, in sei giornate ovvero in cinque qualora le esigenze tecnico-organizzative lo consentano.
L'articolazione dell'orario di lavoro e le sue implicazioni saranno oggetto di confronto tra direzione e strutture sindacali aziendali e territoriali delle rispettive parti stipulanti il presente contratto.
Nel caso di distribuzione dell'orario settimanale contrattuale in cinque giornate, al lavoratore potrà essere richiesta la prestazione nel sesto giorno con conseguente attribuzione di una giornata di riposo da assegnarsi nei periodi di minor intensità lavorativa e corresponsione della sola maggiorazione del 16% sulle quote orarie di retribuzione base.
Nel caso di mancato godimento verrà corrisposta la retribuzione giornaliera e la relativa maggiorazione con assorbimento del predetto 16%.
Orario contrattuale di lavoro per i conducenti di autobus ed il personale viaggiante
1) L'impegno giornaliero è di norma di 12 ore, dal computo del quale è escluso il tempo per la consumazione del pasto.
2) Nell'ambito dell'impegno giornaliero:
a) si computano come orario di lavoro effettivo i tempi di guida, i tempi per le operazioni di piccola manutenzione e pulizia di cui all'articolo 46 e gli altri tempi in cui è richiesta la prestazione lavorativa;
b) si considerano come periodi non retribuiti i tempi per la consumazione del pasto nella misura di un'ora;
c) esclusi i periodi di tempo non retribuiti di cui alla lettera b) ed i periodi di lavoro effettivo di cui alla lettera a), tutti i rimanenti periodi di tempo si considerano come orario di lavoro in ragione del 15% qualora trascorsi nella provincia ove il lavoratore ha la residenza di servizio ovvero in ragione del 40% qualora trascorsi fuori dalla provincia ove il lavoratore ha la residenza di servizio.
3) In deroga alla presente normativa per i servizi extraurbani di durata superiore ad una giornata, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera, sono corrisposte quattro quote orarie della retribuzione individuale con la maggiorazione del 20%, a totale compenso di eventuali prestazioni eccedenti l'orario contrattuale per tali tipi di servizio.
4) Qualunque sia il tipo di servizio espletato, al lavoratore sarà assicurato il trattamento economico corrispondente all'orario di lavoro contrattuale settimanale.
5) L'azienda nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, tali turni siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
6) L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
7) Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo nei limiti di due ore.
8) Eventuali limitazioni delle prestazioni straordinarie, salvo quelle imposte da obiettive esigenze di servizio, saranno esaminate a livello aziendale.
Orario di lavoro normale in regime di flessibilità - Settore noleggio auto senza autista
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno, possono avere esigenze di maggiore o minore servizio.
Con riferimento a quanto sopra, le aziende realizzeranno orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario di lavoro settimanale nei periodi di maggiore richiesta di servizio fino al massimo di 72 ore per anno solare e sino al limite di 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore richiesta di servizio, nel corso dei quali non è consentito il ricorso al lavoro straordinario.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario settimanale contrattuale, verrà corrisposta la maggiorazione del 16% della retribuzione base (minimo tabellare e indennità di contingenza).
L'azienda comunicherà preventivamente alle R.S.A. e/o alle strutture sindacali aziendali, in apposito incontro, i periodi previsti di maggiore e di minore intensità del servizio e le ore necessarie per l'attivazione degli orari di lavoro in regime di flessibilità.
I riposi compensativi sopra previsti dovranno essere goduti inderogabilmente entro 4 mesi dalla data prevista dai programmi per le ore prestate in flessibilità.
Al lavoratore che non abbia effettuato, anche parzialmente, le ore di supero in regime di flessibilità, le stesse saranno recuperate con prestazioni differite. Parimenti il lavoratore che non abbia goduto dei riposi compensativi, per malattia, infortunio, ferie, o per altri giustificati motivi, pur avendo effettuato le ore di supero, gli stessi saranno goduti con riposi differiti.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali salvo le ipotesi di turni continuativi.
Riduzione dell'orario di lavoro
Fermo restando l'orario settimanale contrattuale, di cui all'art. 15, a decorrere dal 1° giugno 1986 viene concordata una riduzione dell'orario di lavoro di 40 ore su base annua a titolo di riposi individuali da usufruirsi tenendo conto delle esigenze aziendali e del singolo lavoratore.
In caso di assunzione, cessazione, assenze non retribuite con diritto alla conservazione del posto, la predetta riduzione annua avverrà in correlazione ai mesi di servizio, considerando mese intero le frazioni di mese ed assorbendo tutte le eventuali riduzioni già concesse a qualsiasi titolo a livello aziendale.
A far data dal 1° giugno 1989 l'orario di lavoro sarà ridotto di una giornata lavorativa.
Con il 1° giugno 1990 l'orario di lavoro sarà ridotto di un'ulteriore giornata lavorativa.
Le riduzioni di cui sopra sono frazionabili in dodicesimi nei casi di inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori.
L'ulteriore riduzione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si cumula con le 40 ore di riduzione annua prevista dal 1° comma e darà luogo di norma al riconoscimento di riposi compensativi che verranno assegnati tenute presenti le esigenze di servizio ovvero con modalità da definire in sede aziendale con riguardo agli aspetti tecnici organizzativi e produttivi aziendali.
Orario di lavoro normale per il settore del soccorso stradale e l'assistenza alla mobilità
Ferma restando la disciplina legale dell'orario di lavoro e le relative deroghe ed eccezioni, ai soli fini contrattuali la durata massima normale dell'orario di lavoro settimanale a fissata in 40 ore (2) , distribuito in sei giornate ovvero in cinque qualora le esigenze tecnico organizzative lo consentano.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del
R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario gli impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto ed ai sensi dell'art. 3, n. 2 del X.X. 00 settembre 1923, n. 55 (regolamento per l'applicazione del R.D.L. sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro: "quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi"; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica di nono e decimo livello.
La norma che esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro gli impiegati con funzioni direttive (10° e 9° livello per gli addetti del settore autosilos, garages, aree di parcheggio all'aperto; e Q1, Q2, A1 e A2 per gli addetti del settore autonoleggio e del settore noleggio autobus con conducente) non si applica quando sia richiesto con comunicazione scritta il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.
(2) Clausola di salvaguardia
Al personale proveniente dal c.c.n.l. soccorso Stradale che, alla data del presente accordo gode di un orario a tempo pieno inferiore a quello previsto dal contralto autonoleggio, sarà mantenuto l'orario di lavoro ordinario a tempo pieno in atto, a titolo di trattamento individuale più favorevole relativo all'orario di lavoro in senso stretto, senza riflessi sugli altri istituti contrattuali.
Art. 21 (Mobilità aziendale - Settore noleggio auto senza autista)
I provvedimenti di variazione temporanea del posto abituale di lavoro potranno essere effettuati per ragioni tecnico-produttive ed organizzative con una durata non superiore complessivamente a 45 giornate di effettiva prestazione nell'anno.
Provvedimenti di maggiore durata, in relazione a situazioni particolari, saranno concordati preventivamente con la R.S.A. e/o con le strutture sindacali aziendali.
Tali provvedimenti sono attuati dall'impresa in presenza di ragioni tecnico-produttive ed organizzative e vanno comunicati al lavoratore interessato e contemporaneamente, per conoscenza, alle strutture sindacali aziendali.
La mobilità del personale è disposta nell'ambito della città nonché per gli spostamenti del personale da e per gli aeroporti (es. da Roma a Fiumicino e viceversa, da Milano a Linate e viceversa, da Bari a Palese e viceversa).
Il lavoratore posto in mobilità deve essere chiamato a svolgere mansioni dallo stesso svolte normalmente nel posto di lavoro di origine.
Le aziende nell'attuare i processi di mobilità da un posto di lavoro ad un altro, devono assicurare la rotazione del personale, alternando il lavoratore che ha effettuato un periodo di mobilità, con altro lavoratore, il quale non abbia effettuato ancora alcun periodo di mobilità.
Soltanto i processi di mobilità motivati da esigenze non preventivamente programmabili, saranno attuati entro l'orario normale di lavoro per la prima giornata di prestazione. Resta inteso che per i successivi giorni troverà applicazione l'orario di lavoro in atto presso l'ufficio di destinazione.
Per il raggiungimento del nuovo posto di lavoro, le aziende provvederanno a rimborsare previa autorizzazione le spese di viaggio con mezzi pubblici ai lavoratori posti in mobilità o l'utilizzo del mezzo di proprietà del lavoratore, rimborsando le spese di locomozione nella misura prevista dalle tabelle ACI, o ponendo a disposizione propri mezzi di trasporto. In tal caso non compete l'indennità di trasporto percepita dal lavoratore.
Inoltre verrà corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione di lavoro in mobilità, una indennità di
disagio pari a € 0,77 giornaliere in aggiunta alla retribuzione globale di fatto percepita nel posto di lavoro di provenienza.
Art. 22 (Lavoro straordinario, notturno e festivo)
Il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario contrattuale di cui all'art. 20.
E' considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle 6, salvo per i lavoratori tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati, per i quali l'orario notturno è quello coincidente con l'orario del terzo turno.
E' considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui all'art. 25 nonché quello eseguito la domenica, salvo il caso dei lavoratori per i quali, ai sensi di legge, il riposo compensativo cade in altro giorno; nel qual caso è lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo.
E' considerato lavoro domenicale quello compiuto dal lavoratore avente il giorno di riposo compensativo limitatamente al turno la cui durata ricade interamente nella domenica o che ha inizio nella domenica.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione individuale:
1) lavoro straordinario diurno feriale: 25%
2) lavoro straordinario notturno: 50%
3) lavoro straordinario festivo: 65%
4) lavoro straordinario notturno festivo: 75%
5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi: 50%
6) lavoro notturno in turni avvicendati e non: 25%
Le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
La percentuale in corrispondenza del punto 6) non si calcola per i guardiani notturni, per i quali la retribuzione tabellare viene maggiorata del 10%.
Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le 12 ore settimanali, ma il dipendente non è tenuto a prestare più di dieci ore giornaliere di guida effettiva, senza altra intermittenza che quella per consumazione del pasto. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro straordinario purché la media in un periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le ore 12 settimanali di lavoro straordinario.
Le prestazioni eccedenti l'orario contrattuale di lavoro di cui al 2° comma dell'art. 20 non potranno superare le 200 ore annue per ciascun dipendente.
Tale limite, per il settore locazione automezzi, è stabilito in 180 ore annue procapite.
Detti limiti non sono applicabili al personale addetto ai lavori discontinui e al personale viaggiante.
Ai fini dell'applicazione di ogni istituto contrattuale ed indipendentemente dal criterio di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26 gli elementi della retribuzione mensile.
Il ricorso a prestazioni straordinarie superiori ai limiti fissati nel contratto per esigenze eccezionali e imprevedibili dovrà essere preventivamente esaminato tra azienda e strutture sindacali aziendali.
Art. 23 (Indennità di trasferta)
Il personale comandato a prestare servizi in trasferta, oltre alla retribuzione globale giornaliera, ha diritto al seguente trattamento:
1. Il personale viaggiante delle imprese esercenti noleggio autobus con conducente, fatte salve le condizioni in atto più favorevoli in sede aziendale, avrà diritto al rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio nei seguenti limiti:
(con decorrenza 1° maggio 2003)
a) territorio nazionale - per il pernottamento: € 35,00; per ogni pasto: € 15,00;
b) territorio estero - per il pernottamento: € 48,00; per ogni pasto: € 20,00.
2. Il personale viaggiante delle imprese esercenti noleggio auto con autista, fatte salve le condizioni in atto più favorevoli in sede aziendale, avrà diritto ad una indennità di trasferta nella misura di:
a) territorio nazionale - per il pernottamento: € 23,09; per ogni pasto: € 11,16;
b) territorio estero - per il pernottamento: € 29,95, per ogni pasto: € 15,44.
3. Qualora per il personale di cui ai precedenti punti 1) e 2) il trattamento sia convenzionato alla pari con il trattamento di vitto e alloggio dei viaggiatori, purché questo sia normale, l'azienda corrisponderà in sostituzione dei trattamenti di cui sopra le seguenti indennità:
a) in territorio nazionale
- € 3,27 per assenze dalla sede da 8 a 12 ore
- € 5,05 per assenze dalla sede da 12 a 18 ore
- € 6,24 per assenze dalla sede da 18 a 24 ore
b) in territorio estero
- € 3,86 per assenze dalla sede da 8 a 12 ore
- € 5,64 per assenze dalla sede da 12 a 18 ore
- € 6,83 per assenze dalla sede da 18 a 24 ore.
Gli importi di cui al precedente comma sono assorbiti dagli eventuali trattamenti aziendali più favorevoli in atto.
Xxxxx restando quanto sopra, nel caso di un autista solo, si devono avere, nelle 24 ore di servizio extraurbano, 12 ore di riposo, compreso il tempo dei pasti.
Il personale che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente, non avrà diritto al trattamento di trasferta qualora la durata del servizio non superi nel complesso le 6 ore continuative.
Nell'ipotesi di più servizi extraurbani, anche intermittenti, di durata ciascuno inferiore a 6 ore, si procederà, ai fini di raggiungere il diritto alla trasferta, alla somma delle rispettive durate, salvo il caso che al lavoratore sia concessa un'ora di interruzione in sede per consumare il pasto e sempre che tale sosta sia contenuta per il pasto meridiano dalle 11 alle 15 e per il pasto serale dalle 18 alle 22.
Fatte salve le condizioni in atto più favorevoli in sede aziendale, agli impiegati in missione per esigenze di servizio, ed al personale dipendente da imprese di locazione automezzi, l'azienda corrisponderà:
a) il rimborso delle spese ferroviarie di viaggio, corrispondenti a quelle di 1ª classe in quanto effettivamente sostenute;
b) dal 1° gennaio 2011, il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio nei seguenti limiti:
- territorio nazionale - per il pernottamento: € 39,85, per ogni pasto: € 17,27;
- territorio estero - per il pernottamento: € 55,45, per ogni pasto: € 22,57;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
Nei casi in cui il personale venga comandato a prestare servizio fuori sede ai sensi del presente articolo, il ticket restaurant di cui all'articolo 44 non e dovuto.
L'indennità per il personale inviato in trasferta assorbe quella sostitutiva di mensa di cui all'art. 41.
Con decorrenza 1° gennaio 2005 e così per gli anni successivi, l'importo dell'indennità di trasferta di cui sopra verrà aggiornato in base all'indice di inflazione programmata previsto, per l'anno di riferimento, indicato dal documento di programmazione economica finanziaria (d.p.e.f.).
Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore concessi allo stesso titolo in sede aziendale. Restano ferme le condizioni di migliore favore.
Art. 24 (Riposo settimanale)
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo eccezioni di legge. Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo, salvo quanto previsto al 5° comma del successivo art. 25.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere anticipata o posticipata in altro giorno della settimana non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno sei giorni prima, il lavoratore avrà diritto a una indennità pari al 50% della retribuzione base.
Nel caso invece di spostamento per esigenze di servizio del riposo compensativo in altro giorno che coincida con una delle festività infrasettimanali come innanzi, il lavoratore avrà diritto, in aggiunta al normale trattamento mensile, ad una quota giornaliera di retribuzione globale. Fermo restando il trattamento di cui al 3° comma è ammesso il cumulo dei riposi di viaggi extraurbani di durata superiore ai sei giorni. Il lavoratore dovrà usufruire delle giornate di riposo maturate durante il viaggio al rientro in sede. Nel caso di settimana corta è considerato giorno di riposo settimanale il secondo giorno di riposo.
Art. 25 (Festività)
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche ovvero i prestabiliti giorni di riposo settimanale di cui all'art. 20;
b) le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:
1) Capodanno (1° gennaio)
2) Epifania (6 gennaio)
3) Lunedì dopo Pasqua
4) Anniversario liberazione (25 aprile)
5) Festa del lavoro (1° maggio)
6) Festa della Repubblica (2 giugno)
7) Assunzione (15 agosto)
8) Ognissanti (1° novembre)
9) Immacolata Concezione (8 dicembre)
10) Santo Natale (25 dicembre)
11) Santo Stefano (26 dicembre)
12) Festività del Santo Patrono
13) SS. Xxxxxx x Xxxxx (29 giugno, per il Comune di Roma).
Per le festività su indicate, trovano applicazione le norme di legge e quelle previste dall'accordo interconfederale del 3 dicembre 1969.
Nel caso in cui le ricorrenze festive di cui al punto b) cadano in giornate di riposo settimanale (secondo giorno nell'eventualità di settimana corta) in aggiunta al normale trattamento economico, al lavoratore spetta un importo pari ad un ventiseiesimo della retribuzione globale. Detto compenso spetta pure nel caso di spostamento del riposo settimanale per esigenze di servizio, fermo restando il trattamento contrattuale previsto (art. 24).
Ai lavoratori che in dette ricorrenze festive - esclusa la festività del Santo Patrono - prestano la loro opera, è dovuta la retribuzione per le ore effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.
In caso di lavoro nella festività del Santo Patrono, ai lavoratori sarà corrisposta la retribuzione globale per le ore lavorate come in giorno feriale.
Il trattamento di festività non lavorate è compreso nel trattamento retributivo mensile; esso non compete, e quindi va detratto, nei casi di assenza dipendente dalla volontà del lavoratore.
Nel caso in cui gli istituti previdenziali corrispondano ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, un trattamento per la festività di cui sopra, l'impresa dovrà corrispondere solo la differenza fra tale trattamento e l'intero compenso per festività.
Festività abolite (L. 5 marzo 1977, n. 54 e D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792)
Per quanto riguarda la festività civile (4 novembre) la cui celebrazione è stata spostata alla domenica, al lavoratore, che in detta giornata presti la propria opera, compete, oltre al normale trattamento economico, un importo pari a 1/26 della retribuzione globale mensile. Lo stesso trattamento compete nel caso in cui il 4 novembre coincida con il riposo settimanale.
Al lavoratore verranno concessi indipendentemente dall'effettiva prestazione 3 giorni di riposo compensativo frazionabili anche a ore in sostituzione delle tre ex festività religiose che potranno essere assegnati nel corso di ciascun anno compatibilmente alle esigenze aziendali.
Qualora non possa essere concesso il riposo compensativo entro il predetto periodo, sarà corrisposta la relativa retribuzione con la retribuzione del mese di gennaio.
I permessi di cui al precedente comma non saranno comunque cumulabili col periodo feriale.
Nel caso in cui gli istituti previdenziali corrispondano ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, un trattamento per le festività di cui sopra, l'impresa dovrà corrispondere solo la differenza tra tale trattamento e l'intero compenso per festività. Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto nelle singole aziende.
Chiarimento a verbale
Per quanto riguarda il settore del soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, con particolare ma non esclusivo riferimento alle unità produttive site nell'ambito del Comune di Roma, si conferma, anche alla luce del chiarimento del c.c.n.l. autonoleggio che precisa che qualora la festa del Santo Patrono coincida con altra festività di cui al punto b) dell'articolo 21 del c.c.n.l. 19 dicembre 1991, le parti, a livello aziendale, stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono in modo da mantenere invariato il numero delle festività di cui al citato punto b), si procederà a livello aziendale all'individuazione della giornata sostitutiva del Santo Patrono.
Art. 26 (Ferie)
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie pagato pari a 26 giorni lavorativi.
Nel caso di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi.
La distribuzione delle ferie verrà preventivamente esaminata d'intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell'azienda e dei lavoratori.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato.
Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni.
In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse.
Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità.
In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità.
In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività.
E' però data la facoltà all'azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata.
Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno.
Le ferie che matureranno successivamente alla data del presente contratto dovranno essere godute nel corso dell'anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.
Art. 27 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro)
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dallaRaccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635, dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare e rimuovere eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
In questo contesto, viene costituita una commissione paritetica nazionale per le pari opportunità composta da sei membri, per la metà designati dalle associazioni imprenditoriali stipulanti e per metà dalle organizzazioni sindacali stipulanti.
La commissione avrà i seguenti compiti:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle Aziende sulla base dei dati qualitativi e quantitativi fomiti dalle stesse nell'ambito del sistema informativo vigente;
b) elaborare con riferimento alla L. n. 125/1991, schemi di progetti di azioni positive;
c) esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali e alle eventuali discriminazioni sul lavoro;
d) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali sui luoghi di lavoro accertando in via preventiva diffusione e caratteristiche del fenomeno;
e) esaminare tutte le problematiche connesse al reale rispetto delle normative esistenti a favore delle donne e della maternità individuando le attività che devono essere evitate nei periodi di gravidanza.
La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e a richiesta di una delle parti nei 15 giorni successivi alla richiesta medesima.
La commissione avrà sede presso una delle associazioni imprenditoriali che ne curerà i servizi di segreteria.
Le parti si impegnano a:
- dare ufficiale comunicazione agli associati della costituzione della CPO, dei suoi compiti, finalità e funzioni;
- facilitare con ogni mezzo le indagini conoscitive della CPO, volte a migliorare la gestione della risorsa lavoro femminile;
- segnalare alla CPO i casi riguardanti il lavoro femminile che possono assumere caratteristiche discriminatorie o di contrarietà rispetto alle pari opportunità;
- consentire e favorire la partecipazione dei componenti la CPO a riunioni o trattative anche di carattere generale assumendo eventuali indicazioni tese ad armonizzare soluzioni ed accordi con le azioni positive per le pari opportunità;
- diffondere le deliberazioni del CPO tramite i normali canali informativi aziendali;
- promuovere iniziative tese a far nascere o a crescere le azioni positive per le pari opportunità nelle aziende.
Art. 28 (Albo nazionale delle imprese)
Le parti convengono sulla necessità di sviluppare adeguate iniziative congiunte o comunque convergenti rivolte ad individuare gli strumenti più idonei a garantire l'osservanza delle norme di legge e contrattuali da parte delle imprese che applicano il presente c.c.n.l.
A tale fine concordano che l'Albo nazionale delle imprese, nei diversi settori, costituisce uno degli strumenti maggiormente efficaci per generalizzare la normalizzazione dei rapporti tra imprese e lavoratori nonché tra imprese e utenza.
In tale ottica, le parti si impegnano a intervenire presso le sedi competenti e stabiliscono di incontrarsi entro il primo semestre del prossimo anno per affrontare i problemi connessi alla istituzione dell'Albo nazionale delle imprese e decidere le iniziative da assumere al riguardo.
Art. 29 (Inscindibilità delle disposizioni del contratto)
Le disposizioni del presente c.c.n.l. e dei relativi allegati nell'ambito di ciascun istituto, costituiscono una disciplina organica inscindibile.
Capitolo III
Mercato del lavoro
1. Le parti confermano, quale prassi ordinaria per l'accesso al mercato, il sistema di assunzione con contratto a tempo indeterminato. Allo stesso tempo ritengono che la definizione di norme contrattuali condivise, riguardanti il mercato del lavoro per l'accesso al settore e la flessibilità nelle prestazioni può contribuire al perseguimento degli obiettivi di efficienza e competitività delle imprese, al fine di meglio rispondere alla domanda di nuovi servizi ed alla espansione delle attività imprenditoriali nei settori compresi nel campo di applicazione del c.c.n.l.
2. Il presente articolo regolamenta i seguenti istituti:
- Contratti a termine;
- Lavori a tempo parziale;
- Contratti di inserimento e/o reinserimento;
- Lavoro somministrato a tempo determinato;
- Apprendistato professionalizzante;
- Telelavoro;
- Job sharing.
- Stage;
Art. 30 (Contratti a termine)
Leassunzioni a tempo determinato sono disciplinate dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e dal presente articolo.
Ai sensi del comma 4 bis dell'art. 5, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modifiche e integrazioni, le parti convengono che il limite complessivo di durata nella successione dei contratti a termine è di 36 mesi. Un eventuale ulteriore successivo contratto a termine che ecceda detto limite complessivo può essere stipulato per una sola volta, tra le stesse parti, presso la DPL secondo le modalità previste dalla citata legislazione e per una durata non superiore agli 8 mesi. Ai sensi del comma 4 ter dell'articolo 5, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, le parti convengono di considerare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell'anno.
Si individuano come stagionali le attività intensificate nel periodo che va dalla settimana prima di Pasqua al 31 ottobre, con esclusione delle attività meramente amministrative/contabili. All'interno di detto periodo il contratto individuale non potrà avere durata inferiore a 6 mesi.
La durata minima per tutti i contratti a termine per il caso di assunzione a tempo pieno è pari a 30 giorni che aumentano proporzionalmente fino a 60 giorni nel caso di lavoro part-time, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto.
La durata massima del contratto a termine è pari a 30 mesi compreso l'eventuale periodo di proroga ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di coloro che hanno diritto alla conservazione del posto.
Per quanto concerne il trattamento di malattia ed infortunio il periodo massimo di conservazione del posto è pari a 10 mesi ovvero alla durata eventualmente inferiore del contratto a tempo determinato. Durante il periodo di prova, per la cui determinazione si dovrà far riferimento all'art. 17 del vigente c.c.n.l., la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in vigore per il livello e/o qualifica nel quale il lavoratore presta servizio.
Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima,. la quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento contrattuale in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello e/o qualifica in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
A livello aziendale, ove previsto per i contratti a tempo indeterminato, si procede, in rapporto al periodo di utilizzo e con modalità e criteri appositamente stabiliti, a erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa (premio di risultato). I programmi devono naturalmente tenere conto dell'apporto dei lavoratori con contratto a termine.
Le assunzioni a termine saranno segnalate alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle R.S.U. se costituite, ai sensi dell'art. 5 del vigente c.c.n.l., con cadenza semestrale.
L'applicazione dell'art. 5, comma 4 quater, del D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche e integrazioni, l'azienda, nell'assumere lavoratori con contratto a tempo determinato e indeterminato attribuirà precedenza ai lavoratori che nella stessa azienda e nelle stesse mansioni siano stati già assunti con almeno due contratti a termine ed il cui rapporto di lavoro sia cessato da non più di nove mesi e che ne abbiano fatta esplicita richiesta prima della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. Nel caso di concomitanza tra più aspiranti sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine nelle stesse mansioni. Per le assunzioni a tempo indeterminato, il diritto di precedenza di cui sopra non è esercitarle dai lavoratori a tempo determinato che abbiano concluso il rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni e che siano stati assunti per attività stagionali di cui al 3° e 4° comma del presente articolo.
In ogni caso, con l'obiettivo di tutelare e salvaguardare il patrimonio aziendale, valorizzando la conoscenza, l'esperienza e la competenza maturata dai lavoratori nelle attività stagionali, così come individuati dal 3° e 4° comma del presente articolo, le Parti stipulanti convengono che la problematica venga monitorata all'intimo dell'istituendo Ente Bilaterale/Osservatorio nazionale, sede preposta allo studio, analisi ed attuazione dei fabbisogni formativi al fine di valutare tutte le iniziative utili per definire interventi finalizzati alla stabilizzazione occupazionale di tale categoria di lavoratori nelle aziende del settore.
Nellesituazioni di cui all'art. 10, comma 7, lett. a) del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la fase di avvio è individuata nella durata di 12 mesi.
La percentuale massima di contratti a termine attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore), con un minimo di 5 unità. Sono comunque esclusi dalla predetta percentuale i contratti a tempo determinato individuati dall'art. 10, comma 7 del D.Lgs. n. 368/2001.
I contratti a tempo determinato di cui al comma precedente possono essere attivati per le seguenti causali:
- sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento o addestramento;
- esecuzione di ulteriori servizi in particolari periodi dell'anno derivanti anche da situazioni specifiche di mercato;
- maggiori servizi connessi ad attività in ambito aeroportuale non gestibili con il normale organico.
I lavoratori con contratto a tempo determinato, ivi compresi quelli di cui al 4° comma del presente articolo, sono computabili, ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi, agli effetti di cui all'art. 35 della legge n. 300/1970.
Per quanto non contemplato nel presente articolo si fa rinvio al D.Lgs. n. 368/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 31 (Lavoro a tempo parziale)
Ilrapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 così come modificato dal X.Xxx. 26 febbraio 2001, n. 100 e dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) nonché dalla seguente disciplina.
Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
- orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
- verticale: quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
- misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che contempli la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
Fermo restando la durata media settimanale dell'orario di lavoro, così come disciplinato dall'art. 20 del vigente c.c.n.l., ai soli fini dell'individuazione della prestazione del rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell'orario normale contrattuale settimanale.
L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore. Tale requisito è necessario anche per il passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni, l'orario di lavoro e la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, sulla base della turnazione stabilita, nonché gli altri elementi previsti per il rapporto a tempo pieno.
La prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore al 50% dell'orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale. Per i tempi accessori e complementari all'attività di guida dei conducenti di autobus e del personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti.
Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell'orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti.
Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro a tempo pieno.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
Compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio l'azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale e viceversa di lavoratori già in forza a tempo indeterminato.
Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla Direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
- documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
- documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a tredici anni;
- motivi di famiglia opportunamente documentati;
- studio, volontariato, ecc., opportunamente documentati;
- motivi personali.
Per il personale assunto a tempo parziale, la retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti del vigente
c.c.n.l. saranno definiti sulla base del criterio di proporzionalità.
A tale personale compete la retribuzione stabilita per quello a tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese.
La retribuzione oraria e quella giornaliera si determinano secondo quanto stabilito dall'art. 39 del vigente
c.c.n.l. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti.
Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all'indennità di trasferta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno.
Ferma restando la relativa disciplina, i trattamenti economici relativi alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima mensilità, alle ferie, alle festività e ad ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione in misura proporzionale alle ore lavorate.
In considerazione delle specifiche esigenze tecnico-organizzative e produttive del settore, è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno settimanale, di cui all'art. 20 del vigente c.c.n.l., con riferimento alla settimana, al mese e all'anno solare.
Nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro supplementare oltre l'orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione nelle seguenti fattispecie:
- incrementi di attività produttiva;
- esigenze di sostituzione dei lavoratori assenti;
- esecuzione di un incarico definito o predeterminato nel tempo;
- esigenze di formazione ed istruzione interna dei lavoratori neo assunti, nonché dei giovani in tirocinio formativo;
- esigenze collegate alla gestione di sistemi informatici aziendali;
- esigenze di supporto tecnico nel campo dell'igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
- attività di riparazione e manutenzione sia ordinaria sia straordinaria;
- stati di necessità.
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto è altresì consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie.
Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiori a 100 ore. Il numero massimo delle ore supplementari effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore.
Il lavoratore non può rifiutarsi dallo svolgere il lavoro supplementare salvo che dimostri la instaurazione di un altro lavoro a tempo parziale che glielo impedisca, ovvero quando ricorrano comprovate ragioni di carattere personale/familiare.
La maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti indiretti e differiti è pari al 28% per le prime due ore giornaliere, e sino al raggiungimento del 20% su base annua.
Le ore eccedenti il suddetto lavoro supplementare possono essere effettuate solo con il consenso del lavoratore interessato ed il suo rifiuto, quindi, non può essere considerato giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare. Le ore eccedenti il 20% su base annua, o prescindendo dal limite del 20% per quelle effettuate dopo la seconda ora giornaliera, saranno retribuite con una maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva di tutti gli istituti indiretti e differiti pari al 60%.
Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabile in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno.
Per le ore entro i limiti del 20% su base annua ed effettuate in un giorno di non lavoro, sarà applicata la maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva del 28%.
Il lavoratore a tempo parziale che presti ore di lavoro supplementare in via continuativa, ha diritto al consolidamento totale o parziale della prestazione supplementare continuativa dell'orario base individuale.
Ai fini del comma precedente, per prestazione supplementare continuativa si intende il lavoro supplementare che superi l'orario base individuale settimanale concordato di oltre il 50% dello stesso per un periodo di almeno nove mesi nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti.
Il consolidamento avviene su istanza scritta del lavoratore interessato e decorre dalla data di presentazione dell'istanza, nel rispetto dei termini di cui al comma precedente. Spetta in ogni caso all'azienda valutare, in alternativa al consolidamento, se esistono le condizioni di trasformare il contratto di lavoro a tempo pieno.
L'azienda potrà attivare le clausole elastiche e/o flessibili in caso di specifiche esigenze organizzative e/o produttive.
Su accordo scritto tra lavoratore e azienda nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa non possono eccedere il 20% della prestazione concordata su base annua.
Su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità flessibili, che consentano la variabilità della collocazione della prestazione lavorativa previstadall'art. 3, comma 7 e seguenti del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e sue successive modificazioni, anche determinando il passaggio da part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero ad un sistema misto.
L'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione o la durata della prestazione lavorativa comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 giorni di calendario. Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio di tale potere da parte del datore di lavoro, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale, ovvero di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ovvero di modifica degli stessi, compete al lavoratore la maggiorazione del 10% comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti compreso il t.f.r.
Decorsi 5 mesi dalla stipulazione dell'accordo che introduce clausole elastiche e/o flessibili, il lavoratore può darvi disdetta dandone al datore di lavoro un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere personale/familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competete Servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione.
Resta in ogni caso salva la possibilità, per il datore di lavoro e il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche e/o flessibili.
In alternativa alla disdetta, il datore di lavoro e il lavoratore potranno concordare di sospendere l'efficacia delle clausole elastiche e/o flessibili per tutto il periodo durante il quale sussistono le cause elencate alle precedenti lett. da a) a d).
In caso di part-time verticale il periodo di comporto di cui all'art. 59 del vigente c.c.n.l. verrà proporzionalmente ridotto.
Con cadenza semestrale, previa richiesta, il datore di lavoro informerà la R.S.A., ovvero le R.S.U. se costituite, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale e la relativa tipologia ed esaminerà congiuntamente il ricorso al lavoro supplementare.
La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorché stipulati a tempo determinato. Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 61/2000.
La percentuale massima di contratti a tempo parziale orizzontale attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore), con un minimo di 5 unità. I contratti part-time verticali (a tempo determinato ed indeterminato) la cui prestazione sia compresa fra il 35% ed il 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile, annua, sono attivabili nel limite del 5% dei lavoratori a tempo pieno in forza all'atto dell'assunzione, con arrotondamento all'unità superiore di eventuali frazioni, fatto comunque salvo il minimo di 5 unità assumibili in aziende con più di 50 dipendenti. I lavoratori con contratto a tempo parziale sono computabili agli effetti di cui all'art. 35 della legge n. 300/1970.
Art. 32 (Contratti di inserimento e/o reinserimento)
Inconformità e fermi restando i criteri previsti dall'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004, i contratti di inserimento e/o reinserimento disciplinati dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ed in base al presente articolo, sono attivabili mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, diretto a realizzare l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
Nella predisposizione dei contratti di inserimento/reinserimento devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
Il contratto di inserimento/reinserimento avrà una durata pari a:
- 12 mesi per il conseguimento delle professionalità relative al livello C4;
- 18 mesi per il conseguimento delle professionalità relative agli altri livelli.
Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, il contratto di inserimento/reinserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi.
Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, potranno essere previste durate inferiori alla massima indicata, da definirsi in sede di contrattazione collettiva anche tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di reinserimento.
I datori di lavoro informeranno annualmente, previa richiesta, le R.S.U./R.S.A. o in mancanza i Sindacati territoriali delle XX.XX. stipulanti il presente contratto sull'andamento dei contratti di inserimento e comunque sui motivi delle eventuali mancate trasformazioni di detti rapporti, alla scadenza dei termini degli stessi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Nuovi contratti d'inserimento potranno essere stipulati a condizione che almeno il 70% dei lavoratori con contratto di inserimento stipulati entro i 18 mesi precedenti siano assunti a tempo indeterminato.
Nel progetto di inserimento verranno indicati il profilo professionale al conseguimento del quale è preordinato il progetto oggetto del contratto, la durata e la modalità della formazione.
Il progetto individuale è definito col consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Con accordo aziendale si può prevedere una formazione teorica superiore a 16 ore per contratti di 12 mesi, o 24 ore per contratti di 18 mesi e le relative modalità formative.
Al contratto di inserimento si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato, in quanto compatibili.
La durata del periodo di prova è stabilita dall'art. 11 del vigente c.c.n.l. di categoria.
In caso di trasformazione del contratto di inserimento/reinserimento in contratto a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova e la durata del contratto di inserimento verrà computata nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti ad eccezione della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
La retribuzione per i giovani assunti con contratto di inserimento/reinserimento è costituita dalla retribuzione base, così come definita all'art. 39 del vigente c.c.n.l., e dall'E.d.r.
Durante il rapporto di lavoro, il livello di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, ai fini retributivi, di un livello parametrale rispetto a quello che spetta ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento.
L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento/reinserimento non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa, vestiario e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo nazionale. A livello aziendale, ove previsto, si procede a erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa (premio di risultato), in rapporto al periodo di utilizzo con le modalità e criteri stabiliti per i dipendenti assunti a tempo indeterminato.
In caso di malattia e infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 90 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto di inserimento/reinserimento per contratti di 12 mesi. Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 140 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata per contratti fino a 18 mesi.
Le assenze per malattia e infortunio non sul lavoro continuative superiori a 10 giorni comportano un corrispondente prolungamento del contratto di inserimento/reinserimento, fermo restando la durata massima di 18 mesi. In caso di malattia o di infortunio degli assunti con contratto di inserimento/reinserimento, l'azienda, per tutta la durata dell'evento e nei limiti della conservazione del posto, garantisce un trattamento economico pari al 100% della retribuzione spettante. Qualora tale trattamento sia corrisposto da altri enti, è assorbito fino a concorrenza di quanto erogato dall'azienda. I lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento sono computabili ai fini del raggiungimento dei limiti dimensionali dell'unità produttiva per l'esercizio dell'attività sindacale (Titolo III, legge n. 300/1970).
Art. 33 (Lavoro somministrato a tempo determinato)
Le imprese possono ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche parziale, nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003 e sue successive modificazioni; rientrano nelle suddette fattispecie anche le seguenti casistiche:
a) esigenze o incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea, anche connessi a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o indotte dall'attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari;
b) esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività non predeterminati nel tempo e che non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c) inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, per le quali sussista la necessità e fino a quando perduri quest'ultima;
d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperti per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
e) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonché al ripristino della funzionalità e/o sicurezza degli impianti e/o dei mezzi.