ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE DI AREE MINERARIE DISMESSE
XXXXXXXX _/XX/2020
L’anno duemilaventi il giorno del mese di XXXXX in Cagliari, presso la Sede
in _.
Tra
IGEA S.p.A. con sede in Iglesias, xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, X. XXX 00000000000 – codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro dell’Imprese di Cagliari 01087220289, nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, in qualità di Amministratore Unico, domiciliato per la carica presso la sede della stessa società;
e
L’Agenzia Forestas, con sede e domicilio fiscale in Cagliari, viale Xxxx Xxxxxxx, Partita IVA 02629780921, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore del Servizio Tecnico Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Nuoro il XX/XX/XXX
PREMESSO
Che IGEA S.p.A. è una società per azioni ad azionista unico costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna cui spettano i poteri di direzione, coordinamento e supervisione
Che IGEA S.p.A., in considerazione della sua natura di strumento operativo della Regione Autonoma della Sardegna, riceve esclusivamente da quest’ultima e mediante affidamento diretto gli incarichi relativi alle attività da svolgere e che tutte le attività che la Società porrà in essere nel perseguimento delle proprie finalità devono essere svolte nei limiti e nel rispetto, oltre che della normativa regionale, nazionale e comunitaria applicabile, anche di quella specificamente regolante le società c.d. “in house”;
Che IGEA ha lo scopo esclusivo di svolgere, in attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione Autonoma della Sardegna, nel settore minerario, ambientale e, subordinatamente, nel settore della geoingegneria, alcune attività fra cui:
- la messa in sicurezza, il ripristino ambientale e la bonifica di aree minerarie dismesse e/o in via di dismissione e di altre aree individuate su indicazione del socio (Regione Autonoma della Sardegna);
- la realizzazione di sistemi e opere necessari o utili alla difesa del suolo;
Che IGEA S.p.A. nell’ambito dei progetti di messa in sicurezza e bonifica delle aree minerarie dismesse di propria competenza deve eseguire anche attività di rinaturalizzazione e recupero ambientale delle stesse aree, anche con messa a dimora di specie arbustive e/o arboree;
Che le aree interessate dagli interventi ricadono in zone di notevole rilevanza dal punto di vista storico e ambientale, pertanto il loro recupero riveste anche un elevato ed importante scopo di natura socioculturale sia per le comunità direttamente interessate, sia per l’intero ambito regionale;
Che L'Agenzia FORESTAS, istituita ex art. 35 comma 2 della L.R. 8/2016, è individuata, quale struttura tecnico operativa della Regione, quale ente di gestione, di promozione e di supporto tecnico e amministrativo, di ricerca e sperimentazione, nel settore forestale e ambientale. Pertanto, l’Agenzia è da considerarsi una struttura di riferimento per quello che riguarda interventi di ripristino della vegetazione in aree degradate e a rischio
erosione e la produzione di materiale di propagazione idoneo per conseguire tali obiettivi;
Che fra i compiti individuati della suddetta legge è inclusa la consulenza e assistenza tecnica a soggetti pubblici e privati in materie forestali e ambientali
Che IGEA S.p.A. deve attuare, in alcune aree minerarie dismesse per il periodo compreso fra l’autunno 2020 e tutto il 2024, dei progetti di bonifica e messa in sicurezza che prevedono, tra le altre attività, anche la rinaturalizzazione e il rimboschimento da effettuarsi con specie autoctone e di provenienza locale;
Che l’Agenzia Forestas dispone delle competenze tecniche per supportare i progettisti IGEA nella finalizzazione, per quanto di competenza, degli stessi Progetti da eseguire sino a renderli esecutivi:
- fornendo indicazioni sulle specie da impiantare nei vari siti individuati;
- fornendo istruzioni sulle tecniche di piantagione;
- reperendo, se del caso materiale di propagazione dai siti stessi per la riproduzione in vivaio o la diretta piantagione in loco;
- fornendo materiale di propagazione prodotto nei propri vivai;
- effettuando la formazione del personale di Xxxx addetto alle piantagioni sulle tecniche operative da adottarsi caso per caso;
- fornendo indicazioni sulle cure colturali successive alle piantagioni;
- istruendo il personale Igea alla fase di monitoraggio dello sviluppo delle piantagioni;
- fornire indicazioni sulla futura gestione;
Che si ritiene che ricorrano i presupposti di cui al comma 6 dell’art. 5 del Dlgs 50/2016 ovvero:
a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune come ad esempio il recupero di aree a rischio erosione mediante l’incremento della superficie forestale;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico in quanto i movimenti finanziari previsti sono esclusivamente rimborsi forfetari delle spese che saranno sostenuti dall'Agenzia Regionale Forestas;
c) le attività oggetto dell’accordo sono esercitate dalle parti sul Mercato libero in misura inferiore al 20% del volume globale
Che per i punti precedenti, è opportuno stipulare un accordo ai sensi dell’art. 15 della L 241/90 (Accordi fra Pubbliche Amministrazioni)
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo I. PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Articolo II. OGGETTO - COMPITI DELLE PARTI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ
L'Agenzia Regionale FORESTAS si impegna:
1 alla revisione dei progetti di rimboschimento/rivegetazione fornendo indicazioni sulle specie da impiegarsi nei vari siti anche a seguito di sopralluoghi;
2 alla raccolta del germoplasma delle specie vegetali individuate nel caso si rilevasse
la necessità di raccogliere materiale di propagazione nelle vicinanze dei siti destinati a rimboschimento/rivegetazione;
3 al trattamento e alla moltiplicazione del germoplasma presso le sue strutture per la produzione di piantine;
4 alla messa a disposizione di circa 280.000 piante nell’arco dei quattro anni compresi fra l’autunno 2020 e il 2024 secondo la ripartizione per annualità e per specie indicate nell’allegato 1 che tuttavia rimane, almeno riguardo alle specie da produrre e quindi impiantare, indicativo in quanto suscettibile di modifica a seguito delle indicazioni dell’Agenzia Forestas come indicato al primo punto;
5 ad effettuare la formazione del personale di Xxxx addetto alle piantagioni sulle tecniche operative da adottarsi caso per caso;
6 a fornire indicazioni sulle cure colturali successive alle piantagioni;
7 ad istruire il personale Igea alla fase di monitoraggio dello sviluppo delle piantagioni;
8 a fornire indicazioni sulla futura gestione;
L’Igea S.p.a. si impegna a:
1 sottoporre alla revisione tecnica i progetti di rimboschimento/rivegetazione all’Agenzia Forestas;
2 porre in essere le istruzioni tecnico operative fornite dall’Agenzia Forestas per la riuscita delle piantagioni;
3 ritirare e trasportare le piantine dai vivai indicati dall’Agenzia FORESTAS; il carico delle stesse potrà essere eseguito eventualmente con il supporto del personale qualificato della stessa Agenzia;
Le parti si impegnano a concordare un piano di coltivazione del postime necessario per gli interventi che sarà posto in essere dall’Agenzia Forestas in modo che le piante saranno disponibili in relazione alle scadenze fissate per la piantagione.
Articolo III. LUOGO, MODALITA’ E TEMPI DI CONSEGNA
Le piante saranno ritirate a carico dell’Igea nei vivai di produzione come individuati dal piano di coltivazione.
I tempi di consegna saranno stabiliti in concordanza con il cronoprogramma delle piantagioni e comunque confermati con congruo anticipo sulle scadenze anche per le vie brevi.
Articolo IV. DURATA DELL’ACCORDO
L’accordo terminerà il 31/12/2024.
Articolo V. CONTRIBUTO
1. Igea S.p.A. verserà all'Agenzia Forestas la somma massima di € 234000,00 (duecentomila/00), determinata forfetariamente e necessaria al ristoro parziale delle spese vive che dovranno essere sostenute dall'Agenzia Forestas per l'attuazione delle attività previste all’art. II.
2. Il versamento degli importi, che devono essere intesi come somme massime a rimborso, avverrà come segue:
a. euro 45.000,00 alla firma del presente accordo;
b. euro 45.000,00 nel 2021;
c. euro 45.000,00 nel 2022;
d. euro 45.000,00 nel 2023;
e. euro 54.000,00 nel 2024;
per quanto riguarda i punti b., c., d. il versamento avrà luogo entro il 30 aprile di ciascun anno a seguito della richiesta di pagamento accompagnata da relazione sulle attività eseguite e sulle spese sostenute e sulle anticipazioni necessarie.
3. Gli importi sono da intendersi fuori campo IVA ex art. 4 DPR 633/72.
4. 1. I rimborsi verranno effettuati da Igea all'Agenzia Forestas a seguito di attestazione di regolarità da parte del Responsabile Dott. XXXXXXXXX, a seguito di emissione di richiesta di pagamento entro 30 giorni dalla presentazione della nota medesima.
Articolo VI. NOMINA DEI RESPONSABILI E REFERENTI DELL’ACCORDO
1. Il Responsabile dell’Accordo per l’Agenzia Forestas è il Dott.
2. Il Responsabile dell'Accordo per Igea è l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, il Referente per la parte amministrativa è il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx.
Articolo VII. SICUREZZA
Le parti garantiscono l’osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Articolo VIII. TRATTAMENTO DEI DATI
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 e smi.
Articolo IX. RECESSO
E’ riconosciuta ad entrambe le parti la facoltà di recedere unilateralmente dall’accordo, senza alcun onere di motivazione, in qualsiasi momento, mediante comunicazione da trasmettere via pec, con preavviso di almeno sessanta giorni.
Articolo X. DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia derivante dal presente accordo o comunque connessa ad esso, comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione dello stesso, sarà di competenza del Giudice Ordinario di Cagliari, derogata ogni altra norma di competenza territoriale.
Articolo XI. VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE
Qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d’opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione da stipulare di comune accordo tra le parti.
Articolo XII. PROROGA
Di comune accordo, le parti potranno concordare una proroga in considerazione di ulteriori interventi di recupero forestale di aree minerarie dismesse.
Articolo XIII. RISERVATEZZA
1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l’esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
2. E’ fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.
3. In caso di cessazione dell'Accordo, le Parti potranno richiedere la restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.
4. Le Parti si impegnano a far rispettare anche dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.
Articolo XIV. RINVIO ALLA NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme del Codice civile
Articolo XV. CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna.
Articolo XVI. PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, gli estremi del presente accordo verranno pubblicati sui rispettivi siti web delle parti.
Articolo XVII. FORMA DEL PRESENTE ACCORDO – ESENZIONE BOLLO E REGISTRAZIONE
1. Il presente Accordo di collaborazione viene sottoscritto digitalmente.
2. Relativamente agli adempimenti in materia di bollo e registrazione si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
XXXXXXX, /XX/2020
Letto, confermato e sottoscritto.
IGEA S.p.A. Agenzia FORESTAS
L'Amministratore Unico
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxx.
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)