Fascicolo Informativo
Modello : FI-0004-955-716-22072016
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
Nota Informativa comprensiva del Glossario Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Xxx Xxxxxx 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311 xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx - CF, X.XXX, Reg. imprese Trieste n. 05032630963 - Cap. sociale euro 403.000.000 i.v. Iscritta Albo imprese di assicuraz. n.1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto Albo gruppi assic. n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01
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Allianz S.p.A. - Sede legale X.xx Xxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx - Tel.+39 040 7781.111 - Fax+39 040 7781.311 xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx - CF, X.XXX, Reg. imprese Trieste n. 05032630963 - Cap. soc. euro 403.000.000 i.v. Iscritta Albo imprese di assicuraz. n.1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto Albo gruppi assic.n.018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01
Nota Informativa
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
a
Informazioni sull'Impresa di Assicurazione
1. Informazioni Generali
Denominazione sociale e forma giuridica dell'Impresa assicuratrice
Allianz S.p.A., Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco (Germania)
Sede legale
Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
Recapito Telefonico: 000.00.00.00; Sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx;
Indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxx.xx; xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx.
Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni
L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00152 e all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa Informazioni Patrimoniali
Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 3399 milioni di euro.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro.
La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 2335 milioni di euro.
L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 158,80% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2015.
Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx.
b
Informazioni sul contratto
Rinnovo del contratto
AVVERTENZA: il contratto, in assenza di disdetta inviata da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che la copertura assicurativa cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Articolo 1901 c.c., secondo comma. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica dell'Articolo 2 "Durata e proroga della copertura assicurativa" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni Coperture assicurative
Il presente contratto offre una serie di prestazioni per tutelare il patrimonio dell'Assicurato che sia ritenuto civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio della sua attività.
MPANI - N13
Nota Informativa Ed.22/07/2016 Xxxxx a terzi
Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli 11 "Chi e cosa assicuriamo", 12 "Le prestazioni della copertura assicurativa" presenti nella Sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Relativamente alla Sezione GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI si rinvia agli Articoli: 17 "La responsabilità civile per i danni da incendio esclusi i danni ai locali in affitto", 18 "La responsabilità civile della proprietà del fabbricato", 19 "La responsabilità civile per i danni da incendio ai locali in affitto, 20 "La responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro", 21 "La responsabilità civile per i danni da interruzione e sospensione dell'attività di terzi", 22 "La responsabilità civile per i danni alle cose prese in custodia", 23 "La responsabilità civile per i danni alle cose movimentate", 24 "La responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavori", 25 "La responsabilità civile per i danni ai capi di vestiario", 26 "La responsabilità civile per i danni ai veicoli in lavaggio", 27 "La responsabilità civile per i danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna dei veicoli", 28 "La responsabilità civile per i danni ai veicoli in prova e collaudo", 29 "La responsabilità civile per i danni ai veicoli in caso di soccorso stradale", 30 "La responsabilità civile per i danni a terzi causati dai subappaltatori", 31 "La responsabilità civile in caso di infortuni subiti dai subappaltatori o da altri prestatori di opere e servizi", 32"La responsabilità civile per i danni a condutture e impianti sotterranei", 33 "La responsabilità civile per i danni da scavo, sterro e rinterro successivi alla consegna dei lavori", 34 "La responsabilità civile per i danni da cedimento e/o franamento del terreno", 35 "La responsabilità civile per i danni da inquinamento accidentale".
Limitazioni ed Esclusioni
AVVERTENZA: il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni, nonché ipotesi di sospensione della copertura assicurativa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli 14 "Le esclusioni della copertura assicurativa" e 16 "Persone non considerate terzi" presenti nella Sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA e agli Articoli 17 "La responsabilità civile per i danni da incendio esclusi i danni ai locali in affitto", 18 "La responsabilità civile della proprietà del fabbricato", 20 "La responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro", 22 "La responsabilità civile per i danni alle Cose prese in custodia", 23 "La responsabilità civile per i danni alle cose movimentate", 24 "La responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavori", 27 "La responsabilità civile per i danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna dei veicoli", 28 "La responsabilità civile per i danni ai veicoli in prova e collaudo", 29 "La responsabilità civile per i danni ai veicoli in caso di soccorso stradale", 30 "La responsabilità civile per i danni a terzi causati dai subappaltatori", 31 "La responsabilità civile in caso di infortuni subiti dai subappaltatori o da altri prestatori di opere e servizi", 34 "La responsabilità civile per i danni da cedimento e/o franamento del terreno", 35 "La responsabilità civile per i danni da inquinamento accidentale" presenti nella Sezione GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI.
AVVERTENZA: nel contratto le prestazioni vengono erogate entro il limite dei massimali; si rammenta inoltre che può essere prevista l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell'indennizzo. Per maggior dettaglio sull'ambito di applicazione di tali limiti si rinvia agli Articoli 12.1 "Le attività complementari e accessorie", 12.2 "Le attività collaterali", 12.5 "La committenza auto", 12.6 "Il lavoro presso terzi", 12.10 "I danni a cose di terzi in consegna e custodia", 13 "La franchigia per danni a Cose" presenti nella Sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA e agli Articoli 17 "La responsabilità civile per i danni da incendio esclusi i danni ai locali in affitto, 18 "La responsabilità civile della proprietà del fabbricato", 19 "La responsabilità civile per i danni da incendio ai locali in affitto", 21 "La responsabilità civile per i danni da interruzione e sospensione dell'attività di terzi", 22 "La responsabilità civile per i danni alle Cose prese in custodia", 23 "La responsabilità civile per i danni alle Cose movimentate", 24 "La responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavori", 25 "La responsabilità civile per i danni ai capi di vestiario", 26 "La responsabilità civile per i danni ai veicoli in lavaggio", 27 "La responsabilità civile per i danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna dei veicoli", 28 "La responsabilità civile per i danni ai veicoli in prova e collaudo", 29 "La responsabilità civile per i danni ai veicoli in caso di soccorso stradale", 33 "La responsabilità civile per i danni da cedimento e/o franamento del terreno", 35 "La responsabilità civile per i danni da inquinamento accidentale" presenti nella Sezione GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI.
Esemplificazione dell'applicazione di franchigia: Franchigia 200 euro
Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1.000 euro Importo indennizzato = 800 euro
Scoperto 10%
Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1.000 euro Importo indennizzato = 3.000 - 300 = 2.700 euro
4. Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio
MPANI - N13
AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c..
Nota Informativa Ed.22/07/2016 Xxxxx a terzi
Per maggior dettaglio si rinvia all'Articolo 6 "Dichiarazioni inesatte od omissioni" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.
5. Aggravamento e Diminuzione del rischio
Tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, nonché eventuali variazioni della professione svolta, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall'Assicurato. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli 3 "Modifiche della copertura assicurativa", 4 "Aggravamento del rischio" e 5 "Diminuzione del rischio" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, 11 "Chi e cosa assicuriamo" presente nella Sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.
Esemplificazione Aggravamento
VARIAZIONE DELL'ATTIVITA'
Un cambiamento dell'attività svolta, che comporti il passaggio da una categoria di rischio più bassa ad una categoria di rischio maggiore (ad esempio da "Barbiere, parrucchiere, centro estetico senza controllo medico. Esclusi tatuaggi, trucco permanente, piercing e centri di abbronzatura" a "Barbiere, parrucchiere, centro estetico o di abbronzatura senza controllo medico. Esclusi tatuaggi, trucco permanente e piercing") costituisce un aggravamento di rischio.
Diminuzione
VARIAZIONE DELL'ATTIVITA'
Un cambiamento dell'attività svolta, che comporti il passaggio da una categoria di rischio più elevato ad una categoria di rischio inferiore (ad esempio da "Barbiere, parrucchiere, centro estetico o di abbronzatura senza controllo medico. Esclusi tatuaggi, trucco permanente e piercing" a "Barbiere, parrucchiere, centro estetico senza controllo medico. Esclusi tatuaggi, trucco permanente, piercing e centri di abbronzatura") costituisce diminuzione di rischio.
6. Premi
Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione dell'Impresa al verificarsi del sinistro.
Il premio, determinato per periodi di assicurazione di un anno, viene corrisposto con periodicità mensile, ferma la facoltà del Contraente di scegliere una diversa periodicità di pagamento, nell'ambito di quelle ammesse dall'Impresa.
Per il primo pagamento mensile e per il pagamento con frazionamento diverso dal mensile, il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.
AVVERTENZA: in caso di periodicità di pagamento mensile, dal secondo pagamento in poi, il premio viene corrisposto mediante procedura SDD (SEPA Direct Debit) e sono dovute tutte le mensilità per aver diritto alla prestazione assicurativa. A tale scopo il Contraente autorizza l'Impresa ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi vengono comunicati all'Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD.
La periodicità mensile del premio ha un valore addizionale del 4,5%.
7. Rivalse
AVVERTENZA: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Impresa, rincorrendone i presupposti, ha facoltà di esercitare il proprio diritto di rivalsa al fine di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato.
8. Adeguamento del Premio
Ad ogni scadenza annuale il premio, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo sono adeguati/rivalutati in base all'evoluzione dell'Indice ISTAT, come disciplinato nell'Articolo 39"Indicizzazione" presente nella Sezione OPERATIVITA'.
MPANI - N13
Nota Informativa Ed.22/07/2016 Xxxxx a terzi
9. Diritto di Disdetta e di Recesso
Diritto di disdetta
AVVERTENZA: Il contratto ha durata annuale e le Parti hanno la facoltà di esercitare il diritto di disdetta alla scadenza indicata nello stesso, inviando lettera raccomandata nei termini e con le modalità disciplinate all'Articolo 2 "Durata e proroga della copertura assicurativa" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, cui si rinvia per maggior dettaglio.
Diritto di recesso
AVVERTENZA: le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto in caso di sinistro, come di seguito precisato.
Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Art. 3 del Dlgs 6 Settembre 2005, n. 206, ha la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro regolarmente denunciato. La medesima facoltà è prevista per l'Impresa. Per i termini e le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia per maggior dettaglio all'Articolo 8 "Recesso in caso di sinistro" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.
10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'Articolo 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
11. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
L'Impresa propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.
12. Regime Fiscale
Secondo le vigenti disposizioni di legge, l'aliquota fiscale applicata è il 22,25% sul premio imponibile di tutte le prestazioni.
c
Informazioni sulle Procedure Liquidative e sui Reclami
13. Sinistri - pagamento dell'indennizzo
AVVERTENZA: il presente contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per l'accertamento del danno. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli 40 "Obblighi", 41 "Gestione delle vertenze e spese di resistenza" , 42 Valore del fabbricato (assicurazione parziale), 44 "Numeri Addetti difforme dalle dichiarazioni contrattuali" presenti nella Sezione IN CASO DI SINISTRO.
14. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta ed e-mail) a Allianz S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Xxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx - Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx.
Qualora il Contraente/Assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx Fax 00.00000.000 - PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.
Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".
Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.
Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
MPANI - N13
Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Nota Informativa Ed.22/07/2016 Xxxxx a terzi
Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al Contraente/Assicurato stesso.
15. Arbitrato Ricorso all'Arbitrato
In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la Facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all'Autorità Giudiziaria.
Il Luogo di svolgimento dell'Arbitrato è la città sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.
Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.
Allianz S.p.A.
MPANI - N13
Nota Informativa Ed.22/07/2016 Xxxxx a terzi
GLOSSARIO
Addetti: i titolari, i soci e le persone fisiche che svolgono, anche se per periodi inferiori all'anno, l'Attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compresi gli stagisti, i tirocinanti, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 del codice civile e i loro dipendenti.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa. Attività dichiarata: l'attività o le attività dichiarata/e nella Scheda tecnica di modulo. Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.
Impresa: Allianz S.p.A.
Indennizzo/Indennità: somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro.
Massimale: importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate di responsabilità civile. Il massimale unico rappresenta altresì il limite per Sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto all'indennizzo) e per Danni a Cose.
Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.
Prestatori di lavoro: le persone fisiche che svolgono l'Attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compresi gli stagisti, i tirocinanti, i borsisti e i corsisti.
Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 codice civile e i loro dipendenti. Sono comunque considerati Prestatori di lavoro i soci soggetti agli adempimenti INAIL previsti dalle vigenti normative. Scheda tecnica di modulo: documento riepilogativo della copertura assicurativa allegato al contratto di assicurazione. Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.
Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
MPANI - N13
Nota Informativa Ed.22/07/2016 Xxxxx a terzi
Allianz S.p.A. - Sede legale X.xx Xxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx - Tel.+39 040 7781.111 - Fax+39 040 7781.311 xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx - CF, X.XXX, Reg. imprese Trieste n. 05032630963 - Cap. soc. euro 403.000.000 i.v. Iscritta Albo imprese di assicuraz. n.1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto Albo gruppi assic.n.018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01
Condizioni di assicurazione
AVVERTENZA: Le Condizioni di assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza o alla Scheda tecnica di modulo che costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.
AVVERTENZA: Il Glossario è contenuto nella Nota Informativa e costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di assicurazione.
Indice
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI OPERATIVITA'
IN CASO DI SINISTRO
MPACGA - N13
Condizioni di assicurazione Ed.07/2016 Xxxxx a terzi
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento mensile con SDD - Sepa Direct Debit)
Art. 1 - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il suddetto Premio viene corrisposto con periodicità mensile mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit ) ed è dovuto per l'intera annualità.
In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.
Diversamente la copertura resta sospesa:
a) dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
b) dalle ore 24 della prima scadenza mensile successiva alla omessa tempestiva comunicazione del Contraente, in tutti i casi di modifica o di chiusura del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD.
In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga direttamente presso l'Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità.
(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza un frazionamento diverso dal mensile, fra quelli ammessi dall'Impresa)
Art. 1bis - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del Premio
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità.
Art. 2 - Durata e proroga della copertura assicurativa
La copertura assicurativa scade alle ore 24 dell'ultimo giorno previsto dalla durata indicata nella Scheda tecnica di modulo. In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la durata della copertura assicurativa è prorogata per un anno e così successivamente.
Art. 3 - Modifiche della copertura assicurativa
Le eventuali modifiche della copertura assicurativa devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.
Art. 4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.
Art. 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Dichiarazioni inesatte od omissioni
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.
Art. 7 - Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dal presente contratto, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui sia in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.
(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento mensile con SDD - Sepa Direct Debit)
Art. 8 - Recesso in caso di sinistro
MPACGA - N13
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa ha diritto di recedere dal presente contratto con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti.
Condizioni di assicurazione Ed.07/2016 Xxxxx a terzi
La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa all'Assicurato e al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell' art. 3 del D.Lgs. 206/2005 e successive modiche e/o integrazioni.
Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Xxxxxxxx, o qualsivoglia altro atto dell'Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell'Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.
(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza un frazionamento diverso dal mensile, fra quelli ammessi dall'Impresa)
Art. 8bis - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa ha diritto di recedere dal presente contratto con preavviso di 30 giorni. La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa all'Assicurato e al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell' art. 3 del D.Lgs. 206/2005.
In tutti i casi verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso. Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Xxxxxxxx, o qualsivoglia altro atto dell'Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell'Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.
Art. 9 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.
OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Art. 11 - Chi e cosa assicuriamo
La copertura assicurativa vale per l'Assicurato identificato nella Scheda tecnica di modulo che l'Impresa tiene indenne di quanto questi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento materiale di Cose in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai casi disciplinati all'articolo 12 - "Le prestazioni della copertura assicurativa" fatto salvo quanto espressamente escluso dall'articolo 14 - "Le esclusioni della copertura assicurativa".
Art. 12 - Le prestazioni della copertura assicurativa
L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio dell'Attività dichiarata nella Scheda tecnica di modulo.
L'assicurazione vale anche per quanto di seguito indicato:
Art. 12.1 - Le attività complementari e accessorie
L'assicurazione vale per i danni involontariamente cagionati a terzi derivanti da attività di carattere complementare e accessorio a quella descritta nella Scheda tecnica di modulo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e/o merci;
operazioni di carico e scarico anche se tali operazioni sono effettuate con veicoli a motore e/o mezzi e dispositivi meccanici. Sono compresi in garanzia i danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni; restano comunque esclusi i danni dovuti a incendio, furto, eventi atmosferici, atti vandalici, mancata rispondenza d'uso. La presente garanzia è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo,
a condizione che le stesse siano svolte direttamente dagli Addetti all'Attività dichiarata.
Art. 12.2 - Le attività collaterali
Sono altresì comprese le attività collaterali che non siano inerenti al ciclo produttivo; a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel concetto di attività collaterale rientrano:
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proprietà e/o manutenzione in proprio di insegne e/o cartelloni pubblicitari, striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale;
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gestione di servizi di ristoro, proprietà e uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresa la somministrazione. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche gli Addetti dell'Assicurato;
servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e/o cani.
Per le attività collaterali affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile in qualità di committente.
Art. 12.3 - Il dolo dei prestatori di lavoro
L'Impresa tiene inoltre indenne l'Assicurato per i danni dolosamente cagionati a terzi delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.
Art. 12.4 - La responsabilità personale dei prestatori di lavoro
La copertura assicurativa comprende anche la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modiche e/o integrazioni.
Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi, entro il limite del Massimale assicurato, i Prestatori di lavoro stessi, limitatamente ai danni da essi subiti (escluse le malattie professionali) per morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale.
In caso di Xxxxxxxx, qualora sussista corresponsabilità tra Prestatori di lavoro il Massimale assicurato costituirà il limite di indennizzo per periodo di assicurazione e si intende unico per tutti i corresponsabili.
Art. 12.5 - La committenza auto
La copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, vale anche per i danni cagionati a terzi dai Prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti. La garanzia comprende anche i danni per morte e lesioni personali alle persone trasportate, ove il trasporto di persone sia consentito dalla legge e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
La garanzia vale purché le autovetture, i motocicli, i ciclomotori, e i natanti non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) o al R.I.D. (Registro Imbarcazioni da Diporto) ovvero a lui locati.
Qualora esista polizza di responsabilità civile obbligatoria per i rischi della circolazione o navigazione di natanti, la presente garanzia si intende prestata a "secondo rischio", e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da detta polizza, e fino alla concorrenza della somma assicurata con la presente garanzia. Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile obbligatoria, pur essendo regolarmente in essere, non copra il Sinistro, la presente garanzia opera a "primo rischio".
La garanzia è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo.
Art. 12.6 - Il lavoro presso terzi
La copertura assicurativa comprende l'Attività dichiarata svolta presso terzi. A tal fine si precisa che relativamente ai danni alle Cose di terzi che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori e che per volume e peso non possono essere rimosse senza particolare difficoltà in relazione alla tipologia di intervento, la garanzia è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo.
Tali limitazioni non si applicano alle attività complementari o accessorie svolte presso terzi, comprese operazioni di carico e scarico, approvvigionamento, consegna, prelievo e rifornimento.
Art. 12.7 - Le azione di rivalsa INPS
La copertura assicurativa, per i danni verso terzi, vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 222/84.
Si precisa, a tal fine, che eventuali azioni di regresso e di surroga esperite da enti diversi da quello sopra citato, non rientrano nella presente garanzia.
Art. 12.8 - La responsabilità civile riconducibile al fabbricato ove si svolge l'attività dichiarata
La copertura assicurativa si estende alla responsabilità civile derivante:
dalla conduzione del fabbricato o dei locali ove si svolge l'Attività dichiarata e la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di modulo. Sono comprese le pertinenze inclusi eventuali giardini, alberi, aree private non equiparabili a strade ad uso pubblico, aree attrezzate a parcheggio, impianti fissi al servizio del fabbricato o dei locali, antenne, pannelli solari termici e fotovoltaici che costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'Attività dichiarata;
dai lavori di manutenzione ordinaria del fabbricato o dei locali riferiti all'ubicazione. Inoltre per la committenza dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione previsti dal D.Lgs 81/08 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni), ed eseguiti in conformità al decreto stesso, la garanzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, purché dall'evento siano derivanti in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale.
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Art. 12.9 - I danni da prodotti somministrati o venduti
Qualora l'Assicurato non operi nel settore "Edilizia", la copertura assicurativa comprende i danni da smercio cagionati entro un anno dalla consegna e, comunque, entro il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti.
Per i soli generi alimentari ed i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, la garanzia è estesa ai danni dovuti a difetto originario del prodotto.
Dalla presente garanzia sono esclusi i danni:
derivanti da forme di distribuzione o di vendita diverse da quelle autorizzate dall'Assicurato; riconducibili a modifiche attuate intenzionalmente dal venditore/distributore sul prodotto.
Per i prodotti alimentari, la garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia in regola con le disposizioni previste dal D.lgs. 193 del 6 novembre 2007 e successive modifiche e/o integrazioni, concernenti le norme generali di igiene e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.
Per questa garanzia, il Massimale assicurato costituisce il limite di indennizzo per periodo di assicurazione.
Art. 12.10 - I danni a cose di terzi in consegna e custodia
La copertura assicurativa comprende inoltre i danni a Cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, compresi i veicoli, cicli e motocicli dei Prestatori di lavoro.
Sono esclusi i danni:
da incendio, furto, eventi atmosferici o atti vandalici, mancata rispondenza d'uso;
alle Cose che costituiscono strumento di lavoro, compresi immobili e/o Cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria;
ai capi di vestiario sottoposti a lavorazione e/o puliture di qualsiasi genere;
a valori, preziosi, beni ed effetti personali dei Prestatori di lavoro e dei clienti.
Qualora l'Assicurato operi nel settore "Commercio di veicoli, carburanti e lubrificanti o manutenzione di veicoli".
Sono, inoltre, compresi i danni ai veicoli, cicli e motocicli sottoposti a rifornimento e/o a lavori di manutenzione e riparazione con la sola esclusione delle parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori; quest'ultima limitazione non si applicherà ai veicoli danneggiati a seguito di caduta dal ponte di sollevamento.
Restano, inoltre, esclusi i danni dovuti a: lavaggio e/o pulitura di veicoli;
errata erogazione a veicoli sotto rifornimento;
spostamento di veicoli limitatamente ai danni al veicolo spostato; vizio del prodotto relativamente ai carburanti.
La garanzia è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo.
Art. 12.11 - Le attività edili
Qualora l'Assicurato operi nel settore "Edilizia", la copertura assicurativa è estesa:
ai danni cagionati da opere dopo l'ultimazione dei lavori non oltre 30 giorni da che le stesse siano accessibili all'uso ed aperte al pubblico. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parzialmente individuabili, si terrà conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considererà compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano;
alla detenzione o impiego autorizzato di esplodenti. I danni alle coltivazioni, ai fabbricati, alle Cose in essi contenute e ai manufatti in genere sono compresi qualora si verifichino oltre il raggio di 100 metri dal fornello di mina;
ai danni da furto, dei quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge, cagionati a terzi ad opera di persone che si siano avvalse di impalcature e ponteggi per compiere l'azione delittuosa.
Art. 13 - La franchigia per danni a cose
Relativamente ad ogni Sinistro comportante un danno a Cose, la copertura assicurativa è prestata con l'applicazione della Franchigia indicata nella Scheda tecnica di modulo, salvo quanto diversamente previsto nella Sezione "Garanzie aggiuntive opzionali.
Art. 14 - Le esclusioni della copertura assicurativa
Dalla copertura assicurativa sono esclusi i danni:
a) causati da o dovuti a:
trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile; inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale; umidità, stillicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali;
proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
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proprietà e uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di unità naviganti a motore, di aeromobili;
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veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
furto, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 12.11 - "Le attività edili";
lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione ad accezione di quanto previsto dall'articolo 12.8 - "Responsabilità civile riconducibile al fabbricato ove si svolge l'Attività dichiarata";
prodotti e/o Cose in genere dopo la loro messa in circolazione e/o vizio originario dei prodotti fermo quanto previsto all'articolo 12.9 - "I danni da prodotti somministrati o venduti";
opere e/o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 12.11 - "Le attività edili";
operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori; ditte subappaltatrici per lavori ceduti in subappalto dall'Assicurato;
detenzione e impiego di esplodenti ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 12.11 - "Le attività edili"; smarrimento ed errata consegna;
utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono (O.G.M.) attività off-shore e rigs;
interruzione e sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali; rischi aeronautici di qualsiasi tipo nonché quelli subiti da aeromobili;
b) alle Cose:
altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio (tranne quelli derivanti da detenzione e impiego di esplodenti quando sono assicurate attività edili) di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
altrui derivanti da attività svolte presso terzi e trovantisi in ambito lavori e che per volume e peso possono essere rimosse senza particolari difficoltà, fatta eccezione per le attività complementari ed accessorie all'Attività dichiarata, comprese operazioni di carico e scarico, approvvigionamento, consegna, prelievo e rifornimento;
oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;
che l'Assicurato detenga o possegga a qualsiasi titolo e/o di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 codice civile, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 12.10 - "I danni a cose di terzi in consegna e custodia";
dopo la consegna, e relative spese di riparazione o sostituzione e conseguenti a mancato uso o disponibilità; da cedimento e franamento del terreno;
da vibrazioni o assestamenti del terreno;
trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 12.10 - "I Danni a Cose di terzi in consegna e custodia";
c) ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente od indirettamente: all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
d) sono inoltre esclusi i danni:
derivanti dalla proprietà dei fabbricati;
cagionati alle condutture e/o agli impianti sotterranei in genere nonché quelli da essi conseguenti; alle opere in costruzione limitatamente alle attività edili;
punitivi di qualsiasi natura;
derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'Attività dichiarata.
Art. 15 - La validità territoriale
La copertura assicurativa vale per i danni a terzi che avvengono nel territorio di tutti i Paesi dell'Europa geografica.
La responsabilità civile per infortuni dei Prestatori di Lavoro vale per il mondo intero, sempreché sia stata richiamata nella Scheda tecnica di modulo e corrisposto il relativo Premio.
Art. 16 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente more uxorio, genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo e la Società che risultino controllanti, controllate o collegate alla società assicurata o Contraente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime;
c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
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d) tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lettera c) del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'Attività dichiarata, compresi i subappaltatori ed i prestatori di opere e servizi (art. 2222 codice civile).
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Sono tuttavia considerati terzi, i titolari e i dipendenti di imprese di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale partecipano alle operazioni di carico e scarico nel contesto della Attività dichiarata.
GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI
Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, sono altresì operanti le seguenti garanzie aggiuntive opzionali, sempreché siano state richiamate nella Scheda tecnica di modulo e corrisposto il relativo Premio, con i limiti di indennizzo e le franchigie ivi indicati.
Art. 17 - La responsabilità civile per i danni da incendio esclusi i danni ai locali in affitto
A parziale deroga dell'articolo 14 - "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera b) la copertura assicurativa è estesa ai danni a Cose altrui causati da incendio, esplosione e scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute, nell'ambito del fabbricato o dei locali ove si svolge l'Attività dichiarata o presso terzi.
Sono esclusi i danni ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso.
Art. 18 - La responsabilità civile della proprietà del fabbricato
A parziale deroga dell'articolo 14 - "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera d), la copertura assicurativa si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà del fabbricato o dei locali ove si svolge l'Attività dichiarata e la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di modulo. Sono comprese le pertinenze inclusi eventuali giardini, alberi, aree private non equiparabili a strade ad uso pubblico, aree attrezzate a parcheggio, impianti fissi al servizio del fabbricato o dei locali, antenne, pannelli solari termici e fotovoltaici.
La copertura assicurativa comprende, inoltre, i danni:
derivanti da spargimento d'acqua conseguente esclusivamente a rotture accidentali di tubazioni e condutture e da rigurgito di fognature;
da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio di attività di qualsiasi genere e di servizi, purché tali danni siano indennizzabili a termini della presente copertura assicurativa e riconducibili alla responsabilità dell'Assicurato in qualità di proprietario del fabbricato o dei locali ove si svolge l'Attività dichiarata e la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di modulo.
Sono esclusi i danni:
1) di furto;
2) da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo salvo che non sia stata richiamata nella Scheda tecnica di modulo e corrisposto il relativo Premio la garanzia aggiuntiva opzionale presente all'articolo 35 - "La responsabilità civile per i danni da inquinamento accidentale";
3) alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo fatta eccezione per gli impianti quali gas, luce, acqua, telefono e simili, anche se di proprietà delle società erogatrici;
4) alle Cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo che non sia stata richiamata, nella Scheda tecnica di modulo e corrisposto il relativo Premio, la garanzia aggiuntiva opzionale presente all'articolo 17 - "La responsabilità civile per i danni da incendio esclusi i danni ai locali in affitto";
5) da lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
6) derivante unicamente da umidità, stillicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali;
7) causati da emissione di onde e/o campi elettromagnetici;
8) punitivi di qualunque natura;
9) ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente od indirettamente all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
10) derivanti dall'utilizzo di prodotti e/o organismi geneticamente modificati.
Art. 19 - La responsabilità civile per i danni da incendio ai locali in affitto
Qualora l'Assicurato sia affittuario del fabbricato o dei locali ove si svolge l'Attività dichiarata e la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di modulo, a parziale deroga dell'articolo 14 - "Le esclusioni della copertura assicurativa lettera b), la copertura assicurativa vale, ai sensi degli artt.1588, 1589 e 1611 codice civile, per i danni ai locali tenuti in locazione che derivino da incendio, esplosione e scoppio.
Art. 20 - La responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro
L'Impresa si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.
La garanzia è anche prestata per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.
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Si precisa, a tal fine, che eventuali azioni di regresso e di surroga esperite da enti diversi da quelli sopra citati, non rientrano nella presente garanzia.
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E' esclusa dalla presente garanzia la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente od indirettamente:
alle malattie professionali che colpiscano i propri Prestatori di lavoro; all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione detenzione ed uso di sostanze radioattive;
derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
da eventuali azioni di rivalsa da parte di ASL per spese di spedalità.
Non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.
Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto liquidato da tale istituto all'infortunato o ai suoi aventi causa, l'Impresa risponderà nel limite del Massimale assicurato nella Scheda tecnica di modulo per l'assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro.
Art. 21 - La responsabilità civile per i danni da interruzione e sospensione dell'attività di terzi
A parziale deroga dell'articolo 14 - "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera a), sono compresi i danni a terzi derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa.
Art. 22 - La responsabilità civile per i danni alle cose prese in custodia
Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 12.10 - "I danni a cose di terzi in consegna e custodia" e a parziale deroga dell'articolo 14 - "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera b), la copertura assicurativa è estesa alla responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1784 e 1785 del codice civile per danni derivanti da furto, distruzione o deterioramento delle Cose portate dai clienti e consegnate all'Assicurato per la custodia delle stesse.
La garanzia non opera per denaro, titoli di credito, carte valori, preziosi e per veicoli a motore e natanti in genere e quanto in essi contenuto.
Art. 23 - La responsabilità civile per i danni alle cose movimentate
A parziale deroga dell'articolo 14 - "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera b), la copertura assicurativa è estesa ai danni subiti dalle Cose di terzi rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate nell'ambito dell'azienda assicurata o presso terzi.
Sono in ogni caso esclusi i danni: alle cose trasportate;
rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
subiti da veicoli o natanti durante il loro recupero/prelievo tramite mezzi di sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale.
Art. 24 - La responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavori
A parziale deroga dell'articolo 14 - "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera a), la copertura assicurativa è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di installatore, manutentore e/o riparatore di impianti o Cose - anche non installati dall'Assicurato stesso - per danni cagionati a terzi dai suddetti impianti o Cose installati, manutenuti o riparati.
Tale estensione di garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni manifestatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque non oltre il numero dei giorni indicati nella Scheda tecnica di modulo successivi alla consegna dei lavori al committente.
Nell'eventualità in cui la presente copertura assicurativa sostituisca, senza soluzione di continuità, altra emessa dall'Impresa per lo stesso rischio (di seguito "polizza sostituita"), per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della polizza sostituita.
Se l'assicurazione è prestata per le attività di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 (ex Xxxxx
n. 46 del 5 marzo 1990) ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, la stessa è operativa purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del Decreto medesimo.
L'assicurazione non comprende i danni:
ad impianti, attrezzature, Cose installati, riparati o manutenuti e qualsiasi eventuale spesa inerente la sostituzione o la riparazione degli stessi;
da vizio o difetto originario dei prodotti usati nella lavorazione da chiunque siano stati fabbricati; da inidoneità o mancata rispondenza all'uso al quale gli impianti o le Cose sono destinati;
da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
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relativi allo svolgimento di attività di riparazione di veicoli e natanti; concernenti attività edili.
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Per i danni a persona è operante il Massimale assicurato di responsabilità civile per danni a terzi.
Art. 25 - La responsabilità civile per i danni ai capi di vestiario
A parziale deroga dell'articolo 12.10 - "I danni a cose di terzi in consegna e custodia", la copertura assicurativa è estesa ai danni a Cose di terzi in consegna e custodia dell'Assicurato conseguenti a lavatura, smacchiatura, stiratura di tessuti e/o capi di vestiario con esclusione dei capi in pelle e pellicce.
Art. 26 - La responsabilità civile per i danni ai veicoli in lavaggio
A parziale deroga di quanto indicato nell'articolo 12.10 - "I danni a cose di terzi in consegna e custodia", sono compresi quelli conseguenti a lavaggio e/o pulitura veicoli.
Art. 27 - La responsabilità civile per danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna dei veicoli
A parziale deroga dell'articolo 14 - "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera a), la copertura assicurativa si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di manutentore/riparatore di veicoli a motore e/o gommista di cui alla legge n.122 del 5 febbraio 1992, per danni cagionati a terzi dai veicoli a motore riparati, revisionati, sottoposti a manutenzione, nonché i danni derivanti dai lavori previsti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici.
Tale estensione di garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni manifestatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque non oltre 60 giorni dalla riconsegna del veicolo.
Nell'eventualità in cui la presente copertura assicurativa sostituisca, senza soluzione di continuità, altra emessa dall'Impresa per lo stesso rischio (di seguito "polizza sostituita"), per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della polizza sostituita.
Tale garanzia vale esclusivamente:
per i danni fisici subiti dal conducente del veicolo;
per l'eventuale rivalsa esperita nei confronti dell'Assicurato dal proprietario o conducente del veicolo o dall'assicuratore che ha pagato il danno ai sensi dell'art. 2054 del codice civile e per effetto della legge sull'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli;
per i danni riportati dal veicolo, fatta eccezione per quelli relativi alle parti su cui sono stati effettuati i lavori di riparazione o manutenzione.
Le garanzie non sono operanti per i danni:
subiti dall'Assicurato, dai suoi Prestatori di lavoro e comunque dalle persone indicate nell'articolo 16 -"Persone non considerate terzi";
da mancato uso o disponibilità del veicolo;
da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati.
Art. 28 - La responsabilità civile per i danni ai veicoli in prova e collaudo
A parziale deroga dell'articolo 14 - "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera b), la copertura assicurativa comprende i danni subiti dai veicoli dei clienti durante la circolazione per prova e collaudo anche al di fuori dell'ambito dell'officina. Tale garanzia è valida a condizione che i veicoli siano condotti dall'Assicurato o dai suoi Prestatori di lavoro, sempreché abilitati alla guida, durante l'orario di lavoro.
Art. 29 - La responsabilità civile per i danni ai veicoli in caso di soccorso stradale
A parziale deroga dell'articolo 14 - "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera b), la copertura assicurativa è estesa all'esercizio di soccorso stradale automobilistico intendendosi per tale il complesso delle operazioni necessarie al recupero di veicoli in stato di avaria. La garanzia è operante per i danni subiti da veicoli durante il loro recupero/prelievo tramite mezzi di sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale.
Sono in ogni caso esclusi i danni alle Cose che si trovano all'interno dei veicoli soccorsi.
Art. 30 - La responsabilità civile per i danni a terzi causati dai subappaltatori
A parziale deroga dell'articolo 14 - "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera a) e premesso che l'Assicurato ha subappaltato parte dei lavori - in misura non superiore alla percentuale del fatturato annuo indicata nella Scheda tecnica di modulo - la copertura assicurativa comprende la responsabilità che ricade sull'Assicurato in qualità di appaltatore, per i danni cagionati a terzi da subappaltatori e/o da prestatori di opere e servizi (art. 2222 codice civile) mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.
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Qualora in caso di Sinistro si dovesse riscontrare che la parte dei lavori subappaltati ecceda la percentuale di fatturato annuo indicato nella Scheda tecnica di modulo, l'Impresa, salvo il caso in cui l'eccedenza non superi i 10 punti percentuali, indennizza il danno in proporzione al rapporto esistente tra il Premio calcolato per la percentuale del fatturato annuo indicata nella Scheda tecnica di modulo e il Premio calcolato per la percentuale di fatturato annuo accertata al momento del Sinistro.
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Art. 31 - La responsabilità civile in caso di infortuni subiti dai subappaltatori o da altri prestatori di opere e servizi
A parziale deroga della lettera d) dell'articolo 16 - "Persone non considerate terzi", sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, con esclusione delle malattie professionali, anche i subappaltatori e prestatori di opere e servizi (art. 2222 codice civile) ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.
Art. 32 - La responsabilità civile per i danni a condutture ed impianti sotterranei
A parziale deroga dell'articolo 14 - "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera d), la copertura assicurativa comprende i danni a condutture e/o impianti sotterranei.
Art. 33 - La responsabilità civile per i danni da scavo, xxxxxx e rinterro successivi alla consegna dei lavori
A parziale deroga dell'articolo 14 - "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera a), la copertura assicurativa comprende i danni a Cose cagionati da lavori di scavo, sterro e rinterro.
Tale estensione di garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni manifestatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque non oltre il numero dei giorni indicati nella Scheda tecnica di modulo successivi alla consegna dei lavori al committente.
Entro tale periodo sono compresi gli eventuali danni in superficie imputabili ad assestamento del terreno.
Nell'eventualità in cui la presente copertura assicurativa sostituisca, senza soluzione di continuità, altra emessa dall'Impresa per lo stesso rischio (di seguito "polizza sostituita"), per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della polizza sostituita.
Sono in ogni caso esclusi i danni:
a condutture e/o impianti sotterranei in genere; alle opere stesse.
Art. 34 - La responsabilità civile per i danni da cedimento e/o franamento del terreno
A parziale deroga dell'articolo 14 - "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera b), la copertura assicurativa comprende i danni a Cose dovuti a cedimento e/o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.
Art. 35 - La responsabilità civile per i danni da inquinamento accidentale
A parziale deroga dell'articolo 14 - "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera a), la copertura assicurativa si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di Cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite esclusivamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.
Sono in ogni caso esclusi i danni a terzi che, pur derivando da una rottura accidentale di impianti o condutture, siano conseguenza di un rilascio graduale nel tempo della sostanza inquinante.
OPERATIVITA'
Art. 36 - Pluralità di assicurati
Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale assicurato stabilito nella Scheda tecnica di modulo per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.
Art. 37 - Calcolo del premio
Relativamente alle garanzie previste dalla presente copertura assicurativa, il Premio è convenuto sulla base della dichiarazione del Contraente che il numero degli Addetti che prestano l'attività per l'azienda assicurata è quello indicato nella Scheda tecnica di modulo.
La copertura assicurativa è valida per aziende che sono costituite da non più di 5 Addetti.
Per gli Addetti che prestano l'attività per periodi non superiori a centottanta giorni complessivamente, il Premio è calcolato considerando una prestazione lavorativa di centottanta giorni.
Qualora il numero degli Addetti vari rispetto alla dichiarazione suddetta, il Contraente deve darne immediato avviso all'Impresa che provvederà, sempreché tale numero non sia maggiore del limite sopra riportato, alla sostituzione del contratto adeguando le condizioni e il Premio.
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In difetto, se al momento del Sinistro il numero degli Addetti dovesse superare di oltre un'unità quanto dichiarato dal Contraente, l'Impresa procederà al pagamento del Sinistro così come previsto dall' articolo 44 - "Numero degli Addetti difforme dalle dichiarazioni contrattuali".
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Art. 38 - Stato d'uso del fabbricato
Relativamente alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà del fabbricato o dei locali ove si svolge l'Attività dichiarata e la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di modulo, e sempreché sia richiamata la specifica condizione aggiuntiva, la copertura assicurativa è prestata a condizione che il fabbricato, sia in normale stato di manutenzione e conservazione.
Art. 39 - Indicizzazione
Premesso che con l'espressione:
"indice" si intende l'indice mensile nazionale dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT;
"indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio;
si conviene che alla scadenza di ogni rata annuale di Premio, il Premio stesso, le Somme/Massimali assicurati ed i limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) previsti nella Scheda tecnica di modulo si intendono adeguati in conformità al rapporto tra l'indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente.
Resta inteso che il Premio, le somme assicurate ed i limiti di Xxxxxxxxxx (non espressi in percentuale) così determinati non potranno essere inferiori ai valori del Premio, delle somme assicurate e dei limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) indicati nella Scheda tecnica di modulo al momento della stipula del presente contratto di assicurazione.
Sono esclusi da tale indicizzazione gli scoperti/franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda tecnica di modulo.
Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.
IN CASO DI SINISTRO
Art. 40 - Obblighi
In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:
a) darne avviso all'Impresa o al proprio intermediario assicurativo entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando il numero della copertura assicurativa, luogo, data e ora dell'evento, descrizione dei fatti, delle persone e degli enti coinvolti. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile;
b) informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L'Impresa ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
c) astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.
Art. 41 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza
L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito nella Scheda tecnica di modulo per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
L'Impresa non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 42 - Valore del fabbricato (assicurazione parziale)
Relativamente alla responsabilità civile per danni da incendio, esplosione e scoppio ai locali tenuti in locazione e sempreché sia richiamata la specifica garanzia aggiuntiva, il valore risultante dal contratto deve corrispondere al Valore a nuovo del fabbricato o dei locali ove si svolge l'Attività dichiarata e la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di modulo.
Se al momento del Sinistro il Valore a nuovo del fabbricato, determinato secondo le stime di cui sopra, supera in misura maggiore del 20% il valore indicato nella Scheda di tecnica di modulo, l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato maggiorato della percentuale sopra indicata e quello risultante al momento del Sinistro, entro comunque i limiti dei Massimali assicurati.
Per Valore a nuovo si intende il criterio di valutazione in base al quale, in sede di liquidazione del danno, si procede al calcolo dell'Indennizzo senza considerare gli effetti del degrado, dello stato di conservazione e del deprezzamento delle Cose danneggiate.
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Tale valutazione presuppone che il valore assicurato corrisponda al valore o costo di ricostruzione: è la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato al momento del Sinistro, escludendo soltanto il valore dell'area.
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Art. 43 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il Contraente o l'Assicurato, in caso di Sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1913 codice civile.
Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'Indennizzo corrisposto.
In caso di richiesta all'Impresa, essa corrisponderà l'Indennizzo a termini della presente copertura assicurativa, al netto di eventuali scoperti e/o franchigie.
Art. 44 - Numero degli Addetti difforme dalle dichiarazioni contrattuali
Fermo quanto disposto all'articolo 3 - "Modifiche della copertura assicurativa", nel caso in cui, al momento del sinistro, il numero degli Addetti effettivamente impiegati dall'Assicurato nell'esercizio della propria attività risulti superiore a quanto dichiarato al momento della stipulazione del presente contratto, come indicato nella Scheda tecnica di modulo, l'Impresa rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del codice civile e applica lo scoperto riportato nella sottostante Tabella.
Resta fermo il diritto dell'Impresa di avvalersi della facoltà di recedere dal contratto alla scadenza contrattuale con preavviso di 30 giorni.
Numero degli Addetti difforme dalle dichiarazioni contrattuali Scoperto applicato
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