INDICE
INDICE
PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO 3
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI 3ART. 2 - PRESTAZIONI ASSICURATE 4
ART. 3 - PREMIO 8
PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO 10
ART. 4 - CONCLUSIONE, ENTRATA IN VIGORE, DURATA
E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 10
ART. 5 - REVOCABILITÀ DELL’ADESIONE E DIRITTO DI RECESSO
DAL CONTRATTO 11
ART. 6 - OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA E DELL’ADERENTE 11
ART. 7 - DICHIARAZIONI DELL’ADERENTE 11
PARTE III - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO 11
ART. 9 MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE 12
ART. 10 - TRASFERIMENTO, RISCATTO, ANTICIPAZIONI 16
ART. 12 - REGOLAMENTAZIONE RELATIVA A PIÙ OPERAZIONI EFFETTUATE SUL CONTRATTO 16
ART. 13 - COMUNICAZIONE ANNUALE SULLA POSIZIONE INDIVIDUALE 17ART. 14 - DUPLICATO DI POLIZZA E DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE SULLA POSIZIONE INDIVIDUALE 17
PARTE IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA 17
ART. 16 - PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA 17
PARTE V - LEGGE APPLICABILE, FISCALITÀ E FORO COMPETENTE 18
ART. 17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 18
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
(dati aggiornati al 28/03/2019)
PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Il presente contratto, unitamente al Decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), al Regolamento del PIP ed al Regolamento della Gestione Separata Crédit Agricole Vita PREVI- DENZA, disciplina Crédit Agricole Vita Pensione Più - Piano Individuale Pensionistico (PIP) di tipo assicurativo - Fondo pensione (Tariffa n° 382). Crédit Agricole Vita Pensione Più è una forma pensionistica individuale attuata mediante assicurazione a vita intera, a premi ricorrenti ed inte- grativi, legata alla Gestione Separata Crédit Agricole Vita PREVIDENZA ed istituita dalla Compagnia al fine di ottenere l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio.
Essa si sviluppa su due periodi. Un primo periodo definito fase di accu- mulo ed uno successivo definito fase di erogazione.
La fase di accumulo è il periodo di durata contrattuale in cui si costitui- sce la posizione individuale da utilizzare per la determinazione delle pre- stazioni pensionistiche. Essa ha inizio con la stipulazione del contratto e termina il giorno che precede l’inizio della fase di erogazione.
La fase di erogazione è il periodo di durata contrattuale in cui sono cor- risposte le prestazioni pensionistiche. Essa ha inizio, sempreché sia per- venuta alla Compagnia la documentazione completa di cui al successivo Art. 16, entro 30 giorni:
• dalla data di ricevimento da parte della Compagnia della comunicazio- ne di avvenuta acquisizione del diritto alle prestazioni pensionistiche;
oppure
• dalla data, stabilita in ordine all’esercizio delle facoltà previste al com- ma 1 o 4, Art. 10 del Regolamento del PIP.
Ai fini del presente contratto s’intendono per:
“PIP”: il Piano Individuale Pensionistico denominato Crédit Agricole Vita Pensione Più;
“Decreto”: il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), che disciplina le forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema ob- bligatorio;
“Regolamento del PIP”: il Regolamento approvato dalla COVIP che, uni- tamente al Decreto, al Regolamento della Gestione ed al presente con- tratto, disciplina il PIP;
“Regolamento della Gestione”: il Regolamento della Gestione Separata Crédit Agricole Vita PREVIDENZA;
“Compagnia”: è la Crédit Agricole Vita S.p.A.;
“COVIP”: è la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
“Aderente”: è la persona fisica che assume la figura di Contraente e di Assicurato;
“Posizione individuale”: consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Aderente; è alimentata dai capitali generati:
• dai premi netti versati (componenti finanziarie dei premi di cui al suc- cessivo Art. 3);
• dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pen- sionistiche complementari, di cui all’Art. 9 del Regolamento del PIP;
• dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite di cui all’Art. 13 del Regolamento del PIP,
ed è ridotta da eventuali riscatti parziali di cui all’Art. 12 del Regolamento del PIP e dalle suddette anticipazioni percepite;
“Soggetti abilitati”: sono gli Istituti di Credito autorizzati dalla Compa- gnia, il cui elenco è disponibile presso la Sede legale, riportato su appo- sito foglio allegato alla Nota Informativa.
2.A) PRESTAZIONI ASSICURATE NELLA FASE DI ACCUMULO (IN CASO DI MORTE DELL’ADERENTE)
In caso di decesso dell’Aderente, verificatosi nella fase di accumulo, la posizione individuale - in conformità a quanto previsto all’Art. 12, comma 4 del Regolamento del PIP - è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi Beneficiari designati dall’Aderente stesso. In tal caso la Compagnia si impegna a pagare il riscatto totale della posizione individuale maturata alla data di comunicazione del decesso, a condizione che:
• il contratto non sia già stato precedentemente risolto;
• sia pervenuta alla Compagnia la comunicazione di decesso, che deve essere inoltrata, unitamente alla documentazione di cui al successivo Art. 16, per il tramite del Soggetto abilitato oppure a mezzo lettera rac- comandata indirizzata alla Compagnia medesima.
La posizione individuale si rivaluta secondo quanto precisato al succes- sivo Art. 9.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di profes- sione dell’Aderente.
Tuttavia, la Compagnia non corrisponde alcun importo per il decesso ca- gionato da:
• dolo dell’Aderente o degli eredi o dei diversi Beneficiari designati;
• partecipazione attiva dell’Aderente a delitti dolosi;
• partecipazione attiva dell’Aderente ad atti di guerra, operazioni militari, insurrezioni, sommosse e tumulti popolari.
2.B) PRESTAZIONI ASSICURATE NELLA FASE DI EROGAZIONE (IN CASO DI VITA DELL’ADERENTE)
La Compagnia, in conformità a quanto previsto agli Artt. 10 e 11 del Re- golamento del PIP, s’impegna a pagare ai Beneficiari designati le pre- stazioni pensionistiche in forma di rendita e/o capitale, a condizione che:
• il contratto non sia già stato precedentemente risolto;
• l’Aderente sia in vita al momento dell’erogazione delle prestazioni;
• l’Aderente abbia inoltrato, per il tramite del Soggetto abilitato o diret- tamente a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia, la richiesta di erogazione delle prestazioni che deve:
- contenere l’indicazione della forma di erogazione scelta (rendita e/o capitale), secondo le previsioni dei su menzionati Artt. del Regola- mento del PIP, nonché l’indicazione delle persone designate dall’A- derente qualora quest’ultimo abbia optato per una rendita vitalizia immediata reversibile o certa;
- essere corredata dalla documentazione di cui al successivo Art. 16.
Nel caso in cui l’Aderente intenda fruire delle facoltà previste all’Art. 10, commi 1 o 4 del Regolamento del PIP, deve darne comunicazione alla Compagnia per il tramite del Soggetto abilitato o direttamente a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia.
Con riferimento alla quota di prestazione pensionistica in forma di ren- dita ed all’opzione esercitata dall’Aderente in conformità alle previsioni dell’Art. 11 del Regolamento del PIP, la Compagnia si impegna a cor- rispondere una rendita in rate posticipate secondo la rateazione scelta dall’Aderente medesimo fra annuale, semestrale, mensile.
L’erogazione della rendita decorre dalla data di inizio della fase di ero- gazione.
Durante l’erogazione:
• la rendita si rivaluta secondo quanto previsto al successivo Art. 9;
• non sono consentite operazioni di trasferimento, riscatto, anticipazio- ne;
• non possono essere effettuati versamenti.
Il valore della rendita annua si ottiene applicando alla posizione indivi- duale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare
sotto forma di capitale, il coefficiente adottato dalla Compagnia. La po- sizione individuale è calcolata con riferimento al termine della fase di accumulo ed è quindi comprensiva della rivalutazione effettuata sino a tale data secondo quanto previsto al successivo Art. 9.
Il coefficiente adottato dalla Compagnia è stabilito su basi demografiche e finanziarie ed in ragione della tipologia di rendita prescelta e della ra- teazione della stessa.
Le basi demografiche riguardano la probabilità di sopravvivenza dell’A- derente, mentre le basi finanziarie riguardano le ipotesi formulate sugli scenari economico-finanziari e sono rappresentate dai rendimenti otte- nibili con gli investimenti in attività finanziarie.
Nelle tabelle riportate nell’allegato A alle presenti condizioni generali di contratto sono riportati i coefficienti da adottare per ottenere la rendita annua vitalizia immediata e la rendita certa e successivamente vitalizia da corrispondere in rate posticipate. La Compagnia, su richiesta dell’A- derente, fornisce altresì i coefficienti per l’altra forma di rendita prevista dal presente contratto.
I suddetti coefficienti sono calcolati utilizzando:
• come base demografica la tavola demografica A62I indifferenzata per sesso e distinta per anno di nascita;
• come tasso tecnico lo 0%.
Il costo per l’erogazione della rendita, incluso nel coefficiente di conver- sione, è pari a 0,80% maggiorato di tante volte 0,10% per il frazionamen- to di pagamento della rendita prescelto dall’Aderente.
I coefficienti di conversione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle Compagnie di As- sicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall’IVASS.
Nel caso la Compagnia intenda applicare coefficienti diversi da quelli in uso si procederà come segue:
• qualora la loro applicazione comporti un miglioramento delle condizio- ni economiche del PIP, la Compagnia, fornisce all’Aderente le tabelle con i nuovi coefficienti e comunica la data della loro entrata in vigore entro il terzo mese precedente tale data;
• qualora l’applicazione dei nuovi coefficienti comporti un peggioramen- to rilevante delle condizioni economiche del PIP, valgono le previsioni dell’Art. 21 del Regolamento del PIP. In particolare, l’Aderente ha 90 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione dei nuovi coef-
ficienti per manifestare, per il tramite del Soggetto abilitato o diret- tamente a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia, l’eventuale scelta di trasferimento della posizione individuale matura- ta ad altra forma pensionistica complementare senza applicazione di spese.
La modifica delle basi finanziarie avrà effetto solo con riferimento ai ca- pitali generati dalle somme affluite al PIP successivamente all’entrata in vigore dei nuovi coefficienti. Pertanto, in caso di modifica delle sole basi finanziarie, la rendita erogabile si ottiene dalla conversione del cumulo dei suddetti capitali, relativi a ciascun tasso tecnico adottato.
La Compagnia, in ogni caso, non potrà stabilire l’applicazione di nuovi coefficienti:
• qualora l’età dell’Aderente, calcolata alla decorrenza del contratto e riportata sul modulo di adesione e sulla scheda contrattuale, non sia inferiore ad anni 55;
• qualora non siano decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del con- tratto;
• ai soggetti, già Aderenti al PIP alla data di introduzione della modifica, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni suc- cessivi;
• qualora abbia avuto inizio l’erogazione della rendita.
2.C) RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (XXXX)
1. Gli Iscritti in possesso di particolari requisiti hanno la facoltà di richie-
dere che tutta o parte della posizione assicurativa accumulata ven- ga erogata sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (XXXX).
2. L’erogazione della XXXX avverrà successivamente all’accettazione della richiesta da parte della Società e fino al conseguimento dell’e- tà anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia dell’Iscritto avente diritto.
3. L’Iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensio- nistiche complementari in regime di contribuzione definita, ha facoltà di richiedere la XXXX se si trova in uno dei seguenti due casi:
• abbia cessato l’attività lavorativa e maturi l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi cinque anni, con una contribuzione di almeno venti anni nei regimi di previdenza obbligatori di appartenenza;
• abbia cessato l’attività lavorativa risultando inoccupato per un perio- do di tempo superiore a ventiquattro mesi e maturi l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi dieci anni.
Di conseguenza la facoltà di richiedere la XXXX è riservata solo agli Iscritti titolari di reddito di lavoro.
4. L’Iscritto decide quanta parte della posizione assicurativa accumulata destinare alla XXXX indicando nell’apposito modulo di richiesta la per- centuale di smobilizzo della posizione assicurativa accumulata. Qua- lora l’Iscritto decida di non utilizzare l’intera posizione individuale a titolo di XXXX conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita sulla parte residua di posizione individuale, che continua ad essere gestita dalla Società nei comparti a cui la stessa posizione individuale risulta già collegata al momento della richiesta.
5. La parte di posizione individuale destinata alla XXXX viene gestita dalla Società nel comparto più prudente; pertanto, salva diversa indicazio- ne dell’Iscritto al momento della richiesta, tale parte viene investita e gestita nella Gestione separata Crédit Agricole Vita Previdenza.Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta, tenendo conto delle variazioni dovute all’andamento finanziario del comparto in cui la par- te di posizione individuale destinata alla XXXX è gestita. La periodicità di erogazione della XXXX è trimestrale.
6. Durante l’erogazione della XXXX, l’Iscritto, con richiesta scritta, può chiedere di modificare il comparto in cui investire il residuo montante destinato alla XXXX. Resta ferma la possibilità di trasferire la posizione individuale nei casi previsti dal Decreto, anche qualora vi sia una ren- dita integrativa temporanea in erogazione. In tale caso sarà trasferito anche il residuo montante destinato alla XXXX, con conseguente revo- ca della stessa.
7. In caso di decesso dell’Iscritto in corso di percezione della XXXX, il re- siduo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in Fase di accumulo, sarà riscattabile secondo quanto previsto al successivo Art. 10.
ART. 3 - PREMIO
A fronte delle prestazioni assicurate di cui al precedente articolo 2, du- rante la fase di accumulo, l’Aderente verserà premi ricorrenti secondo la frequenza di versamento, stabilita alla stipulazione, che può essere, a scelta dell’Aderente medesimo, annuale o mensile.
Il primo premio ricorrente deve essere corrisposto all’atto della stipula- zione del contratto.
A condizione che il contratto non sia risolto, l’Aderente, per il tramite del Soggetto abilitato o direttamente a mezzo lettera raccomandata indiriz- zata alla Compagnia, può richiedere:
• ad ogni ricorrenza annuale del contratto, di modificare la frequenza di versamento da annuale a mensile o viceversa;
• in occasione del versamento di ciascun premio ricorrente, di aumen- tarne o diminuirne l’entità;
• di effettuare versamenti integrativi;
L’Aderente può interrompere o riprendere il pagamento dei premi prima della data di comunicazione alla Compagnia dell’avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche di cui al punto 2.B) del precedente articolo 2, senza che ciò comporti l’applicazione di alcun onere.
L’entità dei premi è stabilita liberamente dall’Aderente.
I premi ricorrenti successivi al primo, ed i premi integrativi, possono es- sere corrisposti nel periodo della fase di accumulo compreso tra la data di stipulazione del contratto e la data di comunicazione alla Compagnia dell’avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pen- sionistiche di cui al punto 2.B) del precedente articolo 2.
Il pagamento dei premi deve essere effettuato presso il Soggetto abilita- to, mediante disposizione di pagamento con addebito in conto corrente a favore della Compagnia.
In caso di estinzione del conto corrente intrattenuto presso uno dei Sog- getti abilitati, il pagamento si effettua tramite bonifico bancario a favore della Compagnia (indicando nella causale cognome e nome dell’Aderen- te e il numero del contratto) e inviando alla Sede Amministrativa della Compagnia via telefax al numero x00 00 000000000 copia dell’ordine di bonifico; la Compagnia su richiesta fornirà le coordinate bancarie da ac- creditare.
La relativa scrittura di addebito costituisce la prova del pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data valuta del relativo accredito riconosciuta alla Compagnia.
È comunque fatto divieto al Soggetto abilitato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.
Il capitale generato da ciascun premio corrisposto, che concorre alla determinazione della posizione individuale, coincide con la rispettiva componente finanziaria data dal premio corrisposto al netto delle spese direttamente a carico dell’Aderente precisate al successivo Art. 8, a.1).
PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
ART. 4 - CONCLUSIONE, ENTRATA IN VIGORE, DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è concluso nel giorno in cui:
• il modulo di adesione, firmato dalla Compagnia, viene sottoscritto dall’Aderente;
oppure
• l’Aderente, a seguito della sottoscrizione del modulo di adesione, rice- ve la scheda contrattuale debitamente firmata dalla Compagnia o la comunicazione, da parte della Stessa, dell’accettazione dell’adesione. Il contratto entra in vigore, a condizione che sia avvenuto il pagamento del primo premio ricorrente, il giorno della sua conclusione o il giorno indicato sul modulo di adesione e sulla scheda contrattuale quale data di decorrenza, se successivo.
La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che inter- corre fra la data di decorrenza indicata sul modulo di adesione e sulla scheda contrattuale e quella di risoluzione del contratto medesimo.
Il contratto si risolve, con effetto immediato, al manifestarsi dell’evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:
• richiesta di recesso dal contratto;
• richiesta di riscatto totale;
• all’atto della corresponsione delle prestazioni pensionistiche intera- men-te in forma di capitale di cui al punto 2.B) del precedente articolo 2;
• richiesta di trasferimento ad altre forme pensionistiche.
Il contratto si risolve altresì:
• allorché, durante la corresponsione della rendita vitalizia immediata o della rendita vitalizia immediata reversibile di cui all’Art. 11 del Re- golamento del PIP, avvenga il decesso rispettivamente dell’Aderente o dell’Aderente e della persona da quest’ultimo designata;
oppure
• allorché, durante la corresponsione della rendita certa e successiva- mente vitalizia di cui all’Art. 11 del Regolamento del PIP, avvenga il decesso dell’Aderente e siano trascorsi 5 o 10 anni dall’inizio della cor- responsione della rendita stessa.
ART. 5 - REVOCABILITÀ DELL’ADESIONE E DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO
L’Aderente può revocare l’adesione al PIP fino a quando il contratto non sia stato concluso oppure recedere dal contratto entro 30 giorni dal mo- mento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso il Soggetto abilitato o con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbliga- zione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso il Soggetto abilitato o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d’invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca dell’a- desione o della comunicazione del recesso la Compagnia, previa conse- gna dell’originale della scheda contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa all’Aderente le somme da questi eventualmente corrisposte.
Tuttavia, in caso di recesso, la Compagnia ha il diritto di trattenere dalle predette somme, a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per la proce- dura di emissione del contratto, EUR 25,00.
ART. 6 - OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA E DELL’ADERENTE
Gli obblighi della Compagnia e dell’Aderente risultano esclusivamente dal contratto e relative appendici da Xxxx firmati.
ART. 7 - DICHIARAZIONI DELL’ADERENTE
Le inesatte o incomplete dichiarazioni dell’Aderente, se rilevanti ai fini delle prestazioni, comportano la rettifica, in base alla situazione reale, delle somme dovute.
PARTE III - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO
ART. 8 - SPESE
a) spese relative alla fase di accumulo:
a.1) direttamente a carico dell’Aderente:
• in percentuale sul primo versamento effettuato in ciascun anno della fase di accumulo: 1,00% con prelievo minimo di EUR 30,00;
• in percentuale su ciascun versamento successivo al primo, ef- fettuato in ciascun anno della fase di accumulo: 1,00%;
a.2) indirettamente a carico dell’Aderente, come prelievo sul rendi- mento dalla Gestione: 1,15%;
b) spese in cifra fissa collegate all’esercizio di prerogative individuali, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Com- pagnia:
b.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell’Art. 12 del Regolamento del PIP: EUR 50,00;
c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite, di cui all’Art. 11 del Regolamento del PIP, in ragione della rateazione della rendita:
- annuale = 0,90% della rata di rendita;
- semestrale = 1,00% della rata di rendita;
- mensile = 2,00% della rata di rendita.
ART. 9 - MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE
In base al presente contratto, la Compagnia riconosce una rivalutazione:
• della posizione individuale, durante la fase di accumulo;
• della rendita, derivante dalla conversione della posizione individuale, durante la fase di erogazione.
La rivalutazione viene effettuata sulla base del rendimento annuo otte- nuto dalla Gestione Separata Crédit Agricole Vita PREVIDENZA che la Compagnia ha appositamente istituito. Tale Gestione costituisce patri- monio separato ed autonomo, non detraibile dal fine previdenziale al quale è destinato ed è disciplinata dall’apposito regolamento allegato alle presenti condizioni generali di contratto.
a) Misura annua di rivalutazione
La misura annua di rivalutazione è data dalla differenza tra il rendimen- to medio annuo conseguito dalla Gestione Separata Crédit Agricole Vita PREVIDENZA ed il rendimento trattenuto dalla Compagnia precisato al precedente Art. 8, a.2).
Per determinare la suddetta misura annua di rivalutazione si adotta il rendimento medio annuo - calcolato secondo quanto precisato nel Re- golamento della Gestione - relativo al terzo mese precedente la data di calcolo definita alla successiva lettera b.3).
La misura annua di rivalutazione come sopra calcolata non può comun- que risultare inferiore alla misura annua minima di rivalutazione indicata
sul modulo di adesione e sulla scheda contrattuale.
La Compagnia ha la facoltà di stabilire l’applicazione di una nuova mi- sura annua minima di rivalutazione soltanto nel caso venga rilevata una variazione nel valore percentuale del tasso annuo massimo applicabile, di cui al punto 2.B) del precedente articolo 2, rispetto al tasso massimo in vigore.
In occasione di ogni revisione, la Compagnia comunica all’Aderente la nuova misura annua minima di rivalutazione entro il terzo mese prece- dente la ricorrenza annuale a partire dalla quale viene applicata.
La nuova misura annua minima viene adottata per le rivalutazioni del capitale derivante dalle somme confluite al PIP successivamente a cia- scuna revisione ed a partire dalla ricorrenza annuale del contratto im- mediatamente successiva alla data della comunicazione.
La Compagnia, in ogni caso, non potrà stabilire l’applicazione di una nuo- va misura annua minima di rivalutazione:
• qualora l’età dell’Aderente, calcolata alla decorrenza del contratto e riportata sul modulo di adesione e sulla scheda contrattuale, non sia inferiore ad anni 55;
• qualora non siano decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del con- tratto;
• ai soggetti, già Aderenti al PIP alla data di introduzione della modifica, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni suc- cessivi.
b) Rivalutazione della posizione individuale
b.1) Rivalutazione nel periodo compreso tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale del contratto
Per effettuare il calcolo della posizione individuale rivalutata, la Compa- gnia determina innanzitutto i seguenti importi:
I. il cumulo dei capitali derivanti da tutte le somme affluite al PIP che risultano incassate dalla Compagnia tra la data di decorrenza e la data di calcolo;
II. il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascuno dei capitali di cui al precedente punto I. per la misura annua di rivalu- tazione di cui alla precedente lettera a), ridotta in proporzione alla frazione d’anno rispettivamente compresa tra la data di incasso e la data di calcolo;
III. il cumulo dei riscatti parziali e/o delle anticipazioni avvenuti tra la decorrenza e la data di calcolo;
IV. il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun ri- scatto parziale e/o anticipazione di cui al precedente punto III. per la misura annua di rivalutazione di cui alla precedente lettera a), ridotta in proporzione alla frazione d’anno rispettivamente compresa tra la
data di richiesta di ciascun riscatto parziale e/o anticipazione e la data di calcolo.
La posizione individuale rivalutata sino alla data di calcolo si ottiene quindi sommando gli importi di cui ai punti I. e II. e sottraendo gli importi di cui ai punti III. e IV.
b.2) Rivalutazione successiva alla prima ricorrenza annuale del con- tratto
Per effettuare il calcolo della posizione individuale rivalutata, la Compa- gnia determina innanzitutto i seguenti importi:
I. un importo ottenuto applicando al valore della posizione individuale raggiunto alla ricorrenza annuale ultima trascorsa, la misura annua di rivalutazione di cui alla precedente lettera a), ridotta in proporzione alla frazione d’anno compresa tra la ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa e la data di calcolo;
II. il cumulo dei capitali derivanti da tutte le somme affluite al PIP che risultano incassate dalla Compagnia tra la ricorrenza annuale ultima trascorsa e la data di calcolo;
III. il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascuno dei capitali di cui al precedente punto II. per la misura annua di rivalu- tazione di cui alla precedente lettera a), ridotta in proporzione alla frazione d’anno rispettivamente compresa tra la data di incasso e la data di calcolo;
IV. il cumulo dei riscatti parziali e/o delle anticipazioni avvenuti tra la ricorrenza annuale ultima trascorsa e la data di calcolo;
V. il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun ri- scatto parziale e/o anticipazione di cui al precedente punto IV. per la misura annua di rivalutazione di cui alla precedente lettera a), ridotta in proporzione alla frazione d’anno rispettivamente compresa tra la data di richiesta di ciascun riscatto parziale e/o anticipazione e la data di calcolo.
La posizione individuale rivalutata sino alla data di calcolo si ottiene quin- di sommando al valore da essa raggiunto all’ultima ricorrenza annuale trascorsa gli importi di cui ai punti I., II. e III. e sottraendo gli importi di cui ai punti IV. e V.
b.3) Data di calcolo
Per data di calcolo si deve intendere rispettivamente:
• la data di ciascuna ricorrenza annuale del contratto per la rivalutazione della posizione individuale effettuata in coincidenza di tale data;
• la data di richiesta di riscatto, anticipazione o di trasferimento ad altra
forma pensionistica complementare, per la rivalutazione dell’importo liquidabile di cui al successivo Art. 10;
• la data che coincide con il termine della fase di accumulo.
9.B) RIVALUTAZIONE DURANTE LA FASE DI EROGAZIONE
a) Rivalutazione della rendita in assenza di revisioni delle basi finan- ziarie
In occasione di ogni anniversario dalla data di inizio della fase di eroga- zione, di seguito indicato come anniversario di rendita, la rendita di cui al punto 2.B), Art. 2, verrà rivalutata come segue:
• al primo anniversario di rendita, aggiungendo all’ammontare annuo della rendita, l’importo che si ottiene applicando al predetto ammonta- re la misura annua di rivalutazione;
• ai successivi anniversari di rendita, aggiungendo all’ammontare annuo della rendita raggiunto all’anniversario di rendita precedente, l’importo che si ottiene applicando al predetto ammontare la misura annua di rivalutazione.
La misura annua di rivalutazione è uguale alla differenza, se positiva, tra il rendimento attribuito ed il tasso tecnico di cui al precedente punto 2.B), Art.2, scontata per il periodo di un anno in base al tasso tecnico stesso. Qualora la predetta differenza risultasse nulla o negativa, la misura an- nua di rivalutazione sarà pari a zero.
Il rendimento attribuito è dato dalla differenza tra il rendimento medio annuo conseguito dalla Gestione Separata Crédit Agricole Vita PREVI- DENZA ed il rendimento trattenuto dalla Compagnia precisato al prece- dente Art. 8, a.2).
Per determinare il suddetto rendimento attribuito si adotta il rendimento medio annuo - calcolato secondo quanto precisato al punto 2. del Rego- lamento della Gestione - relativo al terzo mese precedente l’anniversario di rendita in cui si effettua la rivalutazione.
b) Rivalutazione della rendita in presenza di revisioni delle basi finan- ziarie
Nel caso il predetto tasso tecnico sia stato rideterminato, la rendita ri- valutata si ottiene dalla somma delle rendite rivalutate derivanti dalla quota di posizione individuale relativa ad ogni tasso tecnico adottato.
La rivalutazione di ciascuna delle anzidette rendite avviene secondo quanto indicato alla precedente lettera a) ma adottando il relativo tasso tecnico, utilizzato per la loro determinazione.
ART. 10 - TRASFERIMENTO, RISCATTO, ANTICIPAZIONI
In base al presente contratto ed in conformità a quanto previsto agli Artt. 12 e 13 del Regolamento del PIP, l’Aderente, durante la fase di accumulo
- a mezzo richiesta scritta direttamente per il tramite del Soggetto abili- tato o con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia -, ha la facol- tà di effettuare operazioni di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, riscatto e anticipazione della posizione individuale. Ai fini delle predette operazioni, il valore della posizione individuale oggetto di trasferimento, riscatto e anticipazione è quello rivalutato sino alla data di richiesta, secondo quanto precisato al precedente Art. 9. Tuttavia, fatte salve le previsioni dell’Art. 21 del Regolamento del PIP, in caso di trasfe- rimento ad altra forma pensionistica complementare gravano le spese di cui al precedente Art. 8, b.1).
Le operazioni di trasferimento, riscatto e anticipazione producono i pro- pri effetti contrattuali dalla data di richiesta, che coincide con la data indicata sulla richiesta medesima effettuata presso i Soggetti abilitati o con la data di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d’invio.
Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare e il riscat- to totale determinano la risoluzione del contratto e la cessazione della partecipazione al PIP; mentre il riscatto parziale e l’anticipazione non determinano la risoluzione del contratto né la cessazione della parteci- pazione al PIP ma riducono la posizione individuale dell’importo riscat- tato o anticipato.
Durante la fase di erogazione non sono consentite operazioni di trasferi- mento, riscatto o anticipazione.
ART. 11 - PRESTITI
Sul presente contratto non sono concedibili prestiti.
ART. 12 - REGOLAMENTAZIONE RELATIVA A PIÙ OPERAZIONI EFFETTUATE SUL CONTRATTO
Qualora, nella fase di accumulo, l’Aderente intenda effettuare conte- stualmente più di una delle operazioni di seguito indicate, la Compagnia procederà secondo il seguente ordine cronologico:
• Riscatto parziale e anticipazione;
• Investimento della componente finanziaria relativa al premio integrati- vo nella Gestione Separata Crédit Agricole Vita PREVIDENZA;
• Investimento della componente finanziaria relativa al premio ricorren- te nella Gestione Separata Crédit Agricole Vita PREVIDENZA;
• Trasferimento ad altra oppure da altra forma pensionistica comple- mentare.
ART. 13 - COMUNICAZIONE ANNUALE SULLA POSIZIONE INDIVIDUALE
Entro 60 giorni da ciascuna data di rivalutazione annuale, la Compagnia invia all’Aderente una comunicazione contenente le informazioni sul PIP previste all’Art. 18 del Regolamento del PIP medesimo.
ART. 14 - DUPLICATO DI POLIZZA E DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE SULLA POSIZIONE INDIVIDUALE
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’originale di polizza o della comunicazione annuale sulla posizione individuale, l’Aderente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e re- sponsabilità.
PARTE IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA
ART. 15 - BENEFICIARIAi sensi del presente contratto Beneficiari si intendono:
• l’Aderente, in caso di vita dello stesso al momento della liquidazione delle prestazioni pensionistiche oppure il soggetto o i soggetti indica- ti dall’Aderente medesimo nei casi di erogazione della rendita previsti all’Art. 11, comma 2 del Regolamento del PIP;
• i soggetti precisati nell’Art. 12, comma 4 del Regolamento del PIP, se si verifica il decesso dell’Aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica.
ART. 16 - PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA
Per i pagamenti dovuti dalla Compagnia gli aventi diritto potranno rivol- gersi presso i Soggetti abilitati oppure presso la Sede Amministrativa della Compagnia.
La Compagnia provvede, contro rilascio di regolare quietanza, ad effet- tuare tali pagamenti a condizione che vengano preventivamente conse- gnati alla Stessa i documenti necessari a:
a) verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad indivi- duare con esattezza gli aventi diritto;
b) adempiere agli eventuali relativi obblighi di natura fiscale a carico de- gli aventi diritto per i quali la Compagnia operi in veste di sostituto di imposta.
L’elenco della documentazione da consegnare per ogni tipologia di pa- gamento è fornito dalla Compagnia in fase di conclusione del contratto. Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Compagnia, salvo quanto previsto dall’Art. 12, comma 6 del Regolamento del PIP, mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della do- cumentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesi- mo fino alla data dell’effettivo pagamento - sono riconosciuti agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati, secondo i criteri della capitalizza- zione semplice, al tasso annuo più elevato fra il saggio legale in vigore e la misura annua di rivalutazione. La predetta misura di rivalutazione viene determinata, a norma del precedente Art. 9, sulla base del rendi- mento medio annuo realizzato dalla Gestione Separata Crédit Agricole Vita PREVIDENZA relativo al terzo mese antecedente la predetta data dell’effettivo pagamento.
16.1 Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali
La Compagnia, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances facente parte del Gruppo Crédit Agricole
S.A. (XX.XX), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole pre- viste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrit- tive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad embargo o asset freeze) volte a contra- stare l’attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicu-rezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall’Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d’America (incluso in particola- re l’Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.
In osservanza alle direttive di XX.XX., nessun pagamento e/o erogazione delle rendite può essere effettuato nell’esecuzione del Fondo, se tale pa- gamento viola le suddette misure
PARTE V - LEGGE APPLICABILE, FISCALITÀ E FORO COMPETENTE
ART. 17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni generali di contratto valgono le norme di legge.
ART. 18 - IMPOSTE E TASSE
Le imposte e le tasse relative al contratto sono a carico dell’Aderente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
ART. 19 - FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiedono o hanno eletto domicilio l’Aderente o i Beneficiari.
Edizione Giugno 2019