In esecuzione della Determinazione n° del ……………il COMUNE DI FABRICA DI ROMA e la " ." (che di
CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991,
N.381 PER IL SERVIZIO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO PER UN ANNO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO CON INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI ART. 5 LEGGE 381/1991
In esecuzione della Determinazione n° del ……………il COMUNE DI FABRICA DI ROMA e la " ." (che di
seguito sarà chiamata COOPERATIVA), con sede in Codice
Fiscale , al fine di
creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 della Legge 381/91 e successive modifiche, in applicazione dei principi contenuti nell'art.5 della Legge 381/91, stipulano la presente convenzione.
"Comune di Fabrica di Roma (che di seguito per brevità sarà chiamato ENTE) in Fabrica di Roma nella Residenza Comunale sita in Xxx Xxxxxxxx, x. 00 Codice Fiscale ………………….. rappresentato da ……………………………… nat/a a
……………… il …../…./……….. abilitato alla sottoscrizione del presente atto e "
" (che di seguito sarà chiamata COOPERATIVA), con sede a Codice Fiscale iscritta nella sezione "B" al
n. ……….. dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, nella persona del suo legale rappresentante nato a il e residente a abilitato alla sottoscrizione del presente atto
VISTI
gli articoli 1, 2, 4, 5, e, 9 della Legge 381/; atteso che l'Autorità per la Vigilanza Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture AVCP ora ANAC ha rilasciato il numero gara
visto l'articolo 20 della Legge 52/96,.
PREMESSO CHE
con l'affidamento alla Cooperativa delle attività oggetto della Convenzione per l’affidamento del servizio Relazioni con il Pubblico , si pone i seguenti obiettivi:
▪ attuare un programma di inserimento lavorativo, mediante l'espletamento di servizi indispensabili per il Comune di Fabrica di Roma;
▪ consentire una esistenza autonoma e decorosa nell'ambito della Comunità a quei cittadini che si trovano in condizioni di svantaggio sociale, garantendo loro un inserimento lavorativo idoneo alle proprie caratteristiche e conforme al progetto concordato;
▪ favorire una cultura solidale sul territorio inteso come intreccio di contatti e accordi tra le varie singolarità;
▪ la scelta del convenzionamento con la Cooperativa è motivata dall'economia di spesa e dal recupero sociale di persone svantaggiate consentito dalla legge n°381/91;
▪ la Cooperativa è individuata nel rispetto dei criteri previsti dalla Legge 381/91, all'art.20 della Legge 52/96 in materia di forniture di servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Oggetto della Convenzione
il "Comune di Fabrica di Roma (che di seguito per brevità sarà chiamato ENTE) sito in Fabrica di Roma nella Residenza Comunale sita in Xxx Xxxxxxxx xx.00 Codice Fiscale ………………….
rappresentato da nato a abilitato alla sottoscrizione del presente atto e " " (che di seguito sarà chiamata COOPERATIVA), con sede
a Codice Fiscale iscritta nella sezione "B" al n. dell'Albo
Regionale delle Cooperative Sociali, nella persona del suo legale rappresentante
nato a e residente a abilitato alla sottoscrizione del presente atto, per l’affidamento del servizio Relazioni con il Pubblico ;
Lo svolgimento di dette attività riguarda lo svolgimento del servizio per l’affidamento del servizio
Relazioni con il Pubblico con attività , per un anno dalla data di sottoscrizione della presente convenzione per il corrispettivo di €uro + I.V.A di legge;
Sono a carico del Comune tutti i materiali di consumo gli strumenti, i macchinari e le apparecchiature di lavoro occorrenti per l’espletamento del servizio. Sono altresì a carico del Comune le spese di provvista di energia elettrica, acqua e materiale a perdere destinato agli operatori per l’affidamento del servizio relazioni con il pubblico. Dovranno essere presentate le relative schede tecniche di sicurezza, redatte in lingua italiana, come previsto dal D. Lgs. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.2 – Durata
La presente convenzione ha durata di anni 1 (uno) dalla data di sottoscrizione.
Art. 3 – Obblighi della cooperativa La Cooperativa si impegna:
▪ ad organizzare un'attività lavorativa impiegando in essa personale in condizioni di svantaggio, preventivamente valutato con il Servizio Sociale del Comune di Fabrica di Roma, come previsto dall'art. 4 della legge 381/91;
▪ ad impiegare, per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, un operatore o socio volontario in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Il nominativo dell’operatore e/o socio volontario che, presterà la propria attività, presso Comune di Fabrica di Roma deve essere indicato in due distinti elenchi debitamente sottoscritti da legale rappresentante della Cooperativa e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e le professionalità (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.). La Cooperativa si assume ogni responsabilità in merito alla veridicità dei dati forniti, a nominare quale responsabile dello svolgimento dell’attività e responsabile dell’inserimento lavorativo della persona svantaggiata il Sig. , avente la qualifica professionale di
, ad impiegare il socio volontario nel rispetto delle norme contenute nell’art.2 della Legge 381/91 per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle dell’operatore.
▪ ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiore a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative sociali
siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o, dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla Legge.
▪ ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
▪ ad applicare, per tutte le persone svantaggiate inserite, le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore;
▪ ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro ed assicurare la continuità dello stesso anche nel caso di assenza, per qualsiasi motivo, della persona inserita;
▪ ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del Comune di Fabrica di Roma o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
▪ a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa, secondo la normativa vigente in materia di privacy;
▪ a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive e ogni altro criterio operativo per il servizio;
▪ a trasmettere annualmente al Comune una relazione sull'attività sociale, con l’indicazione del nominativo della persona svantaggiata inserita al lavoro, debitamente sottoscritto, contenente la tipologia di svantaggio, la data di inserimento, il tipo di rapporto di lavoro
(tempo pieno -part-time - ecc.), il numero dei giorni utili ai fini di una eventuale variazione del corrispettivo e una valutazione sociale sull'andamento del progetto di inserimento lavorativo da parte della cooperativa e del servizio referente.
▪
Art.4 – Progetto personalizzato di inserimento lavorativo
Il progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate verrà predisposto da un referente responsabile individuato nell'ambito del Servizio Sociale del Comune di Fabrica di Roma e da un esperto designato dalla Cooperativa. Le modalità di intervento a favore della persona svantaggiata inserita competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla Cooperativa.
Art. 5 – Verifiche periodiche e controlli relativi all’inserimento lavorativo
Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, il Comune di Fabrica di Roma potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare il corretto inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa e con il lavoratore svantaggiato. Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse alla Cooperativa. Il referente dei servizi Sociali del Comune di Fabrica di Roma incaricato di tale controllo e della vigilanza è un referente responsabile individuato nell'ambito del Servizio Sociale del Comune di Fabrica di Roma. L'eventuale sostituzione dei predetti referenti dovrà essere comunicata alla Cooperativa entro 30 giorni a cura del Comune di Fabrica di Roma.
Art.6 – Obblighi del Comune
Il Comune, per la fornitura del servizio convenzionato, si impegna a corrispondere, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, quanto spettante alla cooperativa sulla base delle forniture del servizio richiesto ed effettuato. In particolare, il Comune si impegna a corrispondere un corrispettivo mensile di € + iva di legge, su presentazione di regolare fattura vistata dal responsabile del procedimento, attestante la regolare esecuzione del servizio.
Art.7 Variazioni
L'importo complessivo della fornitura può essere ridotto o aumentato del 20% da parte del Comune ferme restando le condizioni contrattuali della convenzione, senza che la cooperativa possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
Variazioni di entità superiore dovranno essere concordate tra le parti.
Art.8 - Ritardi nei pagamenti
Per i ritardati pagamenti il comune si impegna a versare alla COOPERATIVA gli interessi di legge come da Decreto Legislativo 09.10.2002 n.231
Art.9 – Penali
Per ogni singolo caso d'inadempienza relativamente al livello di qualità delle prestazioni ed attrezzature impiegate, alla Cooperativa, oltre all'obbligo di ovviare in un termine stabilito all'infrazione contestata, sarà applicata una penale, da un minimo di €. 70,00 ad un massimo di €. 250,00 secondo la gravità dell'infrazione valutata dall'Ente. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza contro la quale, la Cooperativa avrà la facoltà di presentare ricorso entro 10 giorni dalla notifica della contestazione. Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti. Il comune si riserva di far eseguire ad altri il mancato, incompleto o trascurato servizio e, di acquistare il materiale occorrente a spesa dell'appaltatore. Rifusione spese, pagamento danni e penalità saranno applicati mediante ritenuta sulla prima fattura presentata.
Art.10 – Risoluzione della Convenzione
La presente convenzione può essere risolta dalla Cooperativa nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:
▪ ritardato pagamento dei corrispettivi da parte del Comune per oltre tre mesi dalla scadenza di cui all'art. 5;
▪ qualora a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, il Comune persista nelle inadempienze rilevate.
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere la convenzione, dandone comunicazione 60 giorni prima in qualunque momento, senza alcun genere di indennità e compenso per la Cooperativa, a giudizio insindacabile del Comune, o qualora il servizio stesso non fosse compiuto nei termini stabiliti dalla convenzione o si fossero verificate gravi irregolarità o negligenze in genere.
Il provvedimento di risoluzione della convenzione dovrà essere regolarmente notificato alla cooperativa, secondo le vigenti disposizioni di legge.
In caso di risoluzione per inadempimento resta salvo il diritto al risarcimento del danno. Comportano altresì, la risoluzione della convenzione le seguenti ipotesi:
A. abbandono del servizio, salvo causa di forza maggiore;
B. violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne il Comune da qualsivoglia azione o pretesa di terzi;
C. impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte del Comune; non osservanza dei contratti nazionali collettivi di lavoro;
D. mancato rispetto delle disposizioni della presente Convenzione contestate per iscritto per 2 volte e disattese dalla cooperativa e dal suo personale;
E. riduzione del numero di giorni di prestazioni delle persone inserite, superiori al 50%, rispetto a quelle previste, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
Art.11 – Cauzione
A garanzia della regolare esecuzione del servizio la Cooperativa costituirà una cauzione pari al 10 % dell'importo complessivo mediante fideiussione, rilasciata da idoneo istituto assicurativo o bancario o altro ente abilitato, con validità per la durata della convenzione, che sarà restituita 30 giorni dopo la scadenza.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, previa verifica, a cura dell' amministrazione comunale, della corretta esecuzione del servizio e secondo le modalità di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. in materia di normativa antimafia. Gli inadempimenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 determinano la risoluzione del contratto.
Ai fini della Legge n. 136/2010 il codice CIG del presente contratto è il n. ……………..
Art.12 - Controversie
Tutte le vertenze che dovessero insorgere tra il Comune e la ditta appaltatrice, sia durante l'appalto di servizi, che al termine dello stesso, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite al Giudice Ordinario del Tribunale di Viterbo
Art.13 – Spese di stipula della convenzione
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa.
Art.14 Allegati alla convenzione
Sono parte integrante della presente convenzione anche se non materialmente allegati:
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comune di Fabrica di Roma sig.
Per la Cooperativa Sig.