CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO 2020 PER IL PERSONALE DELL’AREA MEDICA
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO 2020 PER IL PERSONALE DELL’AREA MEDICA
sottoscritto l’8 ottobre 2021 in Roma
In data 8 ottobre 2021 le delegazioni sottoscrivono il seguente CCNI 2020 per il personale dell’Area medica:
PER L’INPS | |
Il Presidente o suo delegato | Il Direttore generale o suo delegato |
Il Direttore Centrale Risorse Umane | Il Direttore Centrale Pianificazione e Controllo di gestione |
Il Direttore centrale Formazione e Sviluppo Risorse Umane Il Direttore Centrale Organizzazione e Comunicazione Il Direttore Regionale della Calabria | Il Direttore Servizi al Territorio Il Direttore Regionale del Molise |
PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI |
CGIL/FP firmato |
CISL/FP firmato |
UIL/PA firmato |
DIRSTAT FIALP firmato |
XXXX XXXXXX firmato |
XXXX XXXXXXX XXXXXX FPM firmato |
XXXXXX firmato |
FP CIDA firmato UNADIS firmato |
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Campo di applicazione e durata
1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo si applica a tutto il personale dell’area medica dell’INPS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in attuazione delle disposizioni di cui alla sezione “professionisti” del CCNL relativo al personale dell’Area Funzioni centrali triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020.
2. Il presente CCNI attiene alla ripartizione del Fondo per il trattamento economico accessorio per l’anno 2020.
TITOLO II
FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA
Articolo 2
Fondo per la retribuzione accessoria dei medici
1. Il Fondo per la retribuzione accessoria del personale dell’area medica è costituito ai sensi dell’art. 97 del CCNL dell’Area Funzioni centrali triennio 2016 – 2018, nel rispetto della disposizione contenuta nell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, tenuto conto dell’art. 11, comma 1, lettera a) del D. l. n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito nella l. n. 12 dell’11 febbraio 2019.
2. Il fondo per la retribuzione accessoria ammonta per l’anno 2020 ad euro 34.377.794,38 ed è ripartito in base ai criteri di seguito individuati.
TITOLO III
MODALITA’ DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
Articolo 3 Retribuzione di posizione
1. Le parti confermano in € 38.735,00, il valore massimo della retribuzione di posizione del personale medico di 2^ fascia di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), del CCNL 1994/97 - biennio economico 1996/97.
Articolo 4
Indennità di posizione fissa e variabile, indennità di specificità medica e specifico trattamento economico per il personale medico della 2^ fascia con incarico quinquennale
1. Le parti convengono che, in relazione alla riorganizzazione degli assetti organizzativi e territoriali dell’Area medico legale di cui alla determinazione presidenziale n.150/2018, nei confronti dei titolari di Unità Operative complesse medico legali provinciali con funzione di coordinamento regionale, nonché ai coordinatori delle UOC Regionali (Campania e Lazio) e ai coordinatori metropolitani (Roma e Napoli) siano corrisposte, a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico, le stesse indennità previste per i coordinatori centrali medico-legali e indicate in dettaglio negli allegati 1, 2, 3 e 4, a titolo di indennità di posizione fissa, variabile, specificità medica e di maggiorazione percentuale per i medici di 2^ fascia funzionale con incarico quinquennale.
2. Le parti convengono, altresì, che, sempre in relazione alla riorganizzazione degli assetti organizzativi e territoriali dell’Area medico legale, nei confronti dei titolari di Unità Operative complesse medico legali provinciali siano corrisposte, a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico, le indennità indicate in dettaglio negli allegati 1, 2, 3 e 4, a titolo di indennità di posizione fissa, variabile, specificità medica e di maggiorazione percentuale per i medici di 2^ fascia funzionale con incarico quinquennale.
Articolo 5
Indennità di posizione fissa e variabile, indennità di specificità medica per il personale medico della 1^ fascia funzionale e per il personale medico transitato dalla CRI
1. Le parti convengono che, in relazione alla riorganizzazione degli assetti organizzativi e territoriali dell’Area medico legale, nei confronti del personale medico della 1^ fascia funzionale titolare di unità operativa semplice territoriale e funzionale, per il presidio delle residue competenze ex Enpals, ai sensi della circolare n. 81 del 14 maggio 2013, nonché del personale medico transitato dalla Croce Rossa Italiana (CRI) ai sensi del DM del 14 settembre 2015, siano corrisposte, le indennità di posizione fissa, variabile, di specificità medica indicate in dettaglio negli allegati 1, 2 e 3.
Articolo 6
Indennità di coordinatore generale
2. Le parti confermano in € 70.987,41 la misura dello specifico compenso annuo lordo da corrispondere ai sensi del combinato disposto del punto 3 dell’art. 21 dell’Accordo attuativo dell’art. 94 del CCNL 94/97 relativo all’area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali e del punto 2 dell’art. 36 del CCNL per il biennio economico 1996/97, al Coordinatore generale dell’area medica per lo svolgimento dell’incarico per 12 mensilità.
3. È altresì confermata la misura del compenso annuo lordo pari al 3,5% di quello stabilito dal precedente comma, da corrispondere per 12 mensilità, al Coordinatore Centrale con funzioni vicarie del Coordinatore Generale.
Articolo 7 Retribuzione di risultato
1. La retribuzione di risultato per il personale medico, in applicazione dell’art. 84, comma 1, lettera f), del CCNL dell’Area Funzioni centrali triennio 2016-2018, è attribuita garantendo sia la selettività della corresponsione che la finalizzazione al miglioramento della produttività ed efficienza dei servizi.
2. Definiti gli obiettivi per l’anno di riferimento, la retribuzione di risultato è quindi attribuita per il 70% in relazione al diverso grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e per il 30% in relazione alla qualità della prestazione svolta sulla base dei criteri definiti nel sistema di valutazione e misurazione in uso nell’Ente nel periodo di riferimento ed alla presenza in servizio, considerando come tale il periodo feriale, le assenze obbligatorie per legge e le assenze per malattia o infortunio. In particolare, la valutazione relativa alla qualità della prestazione individuale è effettuata dal Direttore generale sulla base della proposta motivata e argomentata:
- del Coordinatore generale medico legale per i Coordinatori centrali, regionali e metropolitani e per i responsabili delle UOS centrali;
- dei Coordinatori centrali, regionali e metropolitani per il personale medico in forza ai rispettivi coordinamenti ovvero alle strutture territoriali di riferimento.
3. Le parti convengono che le risorse finanziarie relative alla retribuzione di risultato siano ripartite in base ai seguenti parametri:
a) COEFF. 100 al medico di I° livello - componente di Commissioni Mediche Territoriali e per i medici di prima e di seconda fascia provenienti dalla CRI in fase di affiancamento;
b) COEFF. 115 al medico di II° livello - presidente di Commissione Medica Territoriale UOC; ai responsabili UOS e per il presidio ex Enpals, ai componenti/delegati CMS e ai medici delegati responsabili di UOC e al personale medico inviato in missione per le attività di verifica per almeno 30 giorni all’anno;
c) COEFF. 145 al medico di II° livello CGML - presidente della Commissione Medica Superiore.
4. Le somme non utilizzate per la retribuzione di risultato sono ripartite, in proporzione a quelle già corrisposte, ai medici che abbiano ottenuto un grado di realizzazione di almeno il 90% degli obiettivi di risultato ed il 95% del valore percentuale relativo alla qualità della prestazione.
5. Nell’ambito delle risorse destinate all’erogazione della retribuzione di risultato, è stanziato un budget di euro 3.338.699,12 per i risultati conseguiti dai medici previdenziali nella realizzazione dei progetti speciali di cui all’articolo 18 della legge 88/89, individuati per l’anno 2020 sulla base dei criteri definiti nel sistema di valutazione e misurazione già in uso nell’Ente.
6. Con riferimento alle risorse destinate alle incentivazioni per la realizzazione dei progetti speciali, in relazione agli esiti del monitoraggio intermedio del mese di ottobre, sarà erogato un compenso nel mese di novembre, al netto dell’anticipazione mensile di € 90,00. Sulla base dei risultati definitivi dell’anno, il saldo sarà erogato nel mese di aprile dell’anno successivo.
Articolo 8
Verifica della performance e retribuzione di risultato
1. In relazione agli obiettivi di risultato fissati dall’Ente, con cadenza trimestrale saranno effettuate le verifiche sul grado di raggiungimento degli stessi.
2. In esito alle suddette verifiche e nel limite del 20% delle somme previste per la retribuzione di risultato, sarà corrispondentemente erogato un pagamento pro quota della predetta retribuzione per ciascuno dei quattro trimestri del piano budget, rispettivamente nei mesi di maggio, agosto e novembre dell’anno in corso e marzo dell’anno successivo. Il saldo, comprensivo anche della quota relativa alla valutazione sulla qualità della prestazione individuale, sarà corrisposto nel mese successivo all’approvazione della Relazione sulla performance e a seguito della prescritta certificazione del presente CCNI.
Articolo 9
Prestazioni di lavoro straordinario
1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 11, comma 1, del CCNI 2009, il limite individuale inderogabile delle prestazioni di lavoro straordinario mensile è di 48 ore, ferme restando le disposizioni previste dal D.lgs. n. 66/2003, così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 213/2004 che, in merito alla durata media dell’orario di lavoro, prevede che, in ogni caso, non si possano superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore complessive, comprese le ore di lavoro straordinario. La durata media dell’orario di lavoro è calcolata con riferimento ad un periodo di tempo di dodici mesi: 1° gennaio/31 dicembre di ogni anno.
2. I relativi oneri, definiti nella misura dell’1% del Fondo per la retribuzione accessoria di cui all’art. 2, comma 1, del presente contratto, sono a carico del Fondo medesimo.
Articolo 10
Incentivo alla mobilità territoriale
1. Ai sensi dell’art. 84, comma 1, lettera n) e dell’art. 30, comma 2, del CCNL dell’Area Funzioni centrali triennio 2016-2018, un importo non eccedente il 3% delle risorse finalizzate all’erogazione della retribuzione di risultato è destinato alla costituzione di un apposito fondo per il finanziamento della mobilità territoriale del personale dell’area medica.
2. L’incentivo alla mobilità territoriale dei medici spetta esclusivamente in caso di trasferimento per esigenze organizzative, in seguito a procedure d’interpello, per la copertura dei posti vacanti presso altra provincia nella quale l’interessato non risulti già residente alla data del provvedimento di trasferimento, ed a condizione che il medico prenda effettivo servizio nella sede stessa.
3. L’incentivo è prorogabile per una sola volta in caso di rinnovo dell’incarico stesso o di attribuzione di diverso incarico nella stessa località, per un periodo di tre anni.
4. L’incentivo alla mobilità territoriale dei medici viene corrisposto per la durata di tre anni nelle seguenti misure fisse annue:
a. € 3.300,00 per distanze superiori ai Km.401 (solo andata);
b. € 2.000,00 per distanze comprese tra Km.201 e Km.400 (solo andata);
c. € 1.000,00 per distanze inferiori a Km.200 (solo andata).
5. Nell’ipotesi in cui alla fine dell’anno solare vengano erogate somme inferiori rispetto al limite di cui al comma 1, le risorse non utilizzate sono ripartite secondo le seguenti modalità:
a. Coefficiente 140 per gli spostamenti di cui alla lettera a) del comma precedente;
b. Coefficiente 120 per gli spostamenti di cui alla lettera b) del comma precedente;
c. Coefficiente 100 per gli spostamenti di cui alla lettera c) del comma precedente.
6. L’incentivo alla mobilità territoriale dei medici non può comunque superare l’ammontare complessivo di € 17.000,00 annui e spetta in proporzione al periodo di effettivo servizio prestato presso la sede di trasferimento.
7. Le risorse non utilizzate alla fine dell’anno solare sono destinate a finanziare la retribuzione di risultato dell’anno di riferimento.
Articolo 11
Trattamento economico del personale in distacco sindacale
1. In applicazione dell’art. 32 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016- 2018, il trattamento economico del personale in distacco sindacale si compone:
a) dello stipendio tabellare nonché degli eventuali assegni ad personam o RIA in godimento;
b) di un elemento di garanzia della retribuzione, pari al 90%, corrispondente ad una percentuale delle voci retributive conseguite dall’interessato nell’ultimo anno solare di servizio che precede l’attivazione del distacco, corrisposte a carico del corrispondente Fondo, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.
2. La quota dell’elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b), erogata con carattere di fissità e periodicità mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza all’interessato, aventi le medesime caratteristiche, è individuata, ai sensi del comma 3 del predetto art. 32, nella misura del 100% del sistema indennitario precedentemente riconosciuto al medico prima dell’attivazione del distacco sindacale.
3. In caso di distacco part-time o frazionato, l’elemento di garanzia è riproporzionato in base alla corrispondente percentuale di distacco.
4. La disciplina di cui al presente articolo è applicata dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNI.
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 12 Disposizioni Finali
1. Le eventuali risorse del Fondo per la retribuzione accessoria che, a consuntivo, dopo l’erogazione dei compensi previsti dal presente contratto collettivo nazionale integrativo, risultassero non utilizzate, andranno ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato. In tal caso, il relativo ammontare – ivi incluse le quote derivanti da mancato pieno raggiungimento degli obiettivi prestabiliti – sarà ripartito in misura proporzionale alle retribuzioni di risultato già corrisposte, a favore del personale che abbia realizzato la pienezza degli obiettivi prestabiliti ovvero un significativo avvicinamento agli stessi, secondo le percentuali di cui al comma 4 dell’art. 7.
ALL. 1
MISURE DELLA INDENNITA’ DI POSIZIONE FISSA DEL PERSONALE DELL’AREA MEDICA
FASCIA | POSIZIONE | IMPORTO |
€ annui | ||
2^ F. | COORDINATORE GENERALE | 10.017,04 |
2^ F. | COORDINATORE CENTRALE COORDINATORE DI UOC PROVINCIALE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO REGIONALE COORDINATORE DI UOC REGIONALE COORDINATORE METROPOLITANO | 8.467,60 |
2^ F. | COORDINATORE DI UOC PROVINCIALE | 8.467,60 |
2^ F. | COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ SANITARIA | 7.951,12 |
1^ F. | RESPONSABILI DI UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE TERRITORIALE E FUNZIONALE – PRESIDIO EX ENPALS | 9.025,36 |
1^ F. | RESPONSABILI DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE | 7.951,12 |
ALL. 2
MISURE DELLA INDENNITA’ DI POSIZIONE VARIABILE DEL PERSONALE DELL’AREA MEDICA
FASCIA | POSIZIONE | IMPORTO |
€ annui | ||
2^ F. | COORDINATORE GENERALE | 10.713,94 |
2^ F. | COORDINATORE CENTRALE COORDINATORE DI UOC PROVINCIALE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO REGIONALE COORDINATORE DI UOC REGIONALE COORDINATORE METROPOLITANO | 6.466,04 |
2^ F. | COORDINATORE DI UOC PROVINCIALE | 5.691,36 |
2^ F. | COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ SANITARIA | 4.069,68 |
1^ F. | RESPONSABILI DI UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE TERRITORIALE E FUNZIONALE – PRESIDIO EX ENPALS | 5.443,46 |
1^ F. | RESPONSABILI DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE | 4.069,68 |
ALL. 3
MISURE DELLA INDENNITA’ DI SPECIFICITA’ MEDICA DEL PERSONALE DELL’AREA MEDICA
FASCIA | POSIZIONE | IMPORTO |
€ annui | ||
2^ F. | COORDINATORE GENERALE | 10.329,12 |
2^ F. | COORDINATORE CENTRALE COORDINATORE DI UOC PROVINCIALE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO REGIONALE COORDINATORE DI UOC REGIONALE COORDINATORE METROPOLITANO | 10.329,12 |
2^ F. | COORDINATORE DI UOC PROVINCIALE | 10.329,12 |
2^ F. | COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ SANITARIA | 7.746,84 |
1^ F. | RESPONSABILI DI UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE TERRITORIALE E FUNZIONALE – PRESIDIO EX ENPALS | 10.000,00 |
1^ F. | RESPONSABILI DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE | 7.746,84 |
ALL. 4
MAGGIORAZIONI PERCENTUALI PER INCARICO QUINQUENNALE DEL PERSONALE MEDICO DI II FASCIA
FASCIA | POSIZIONE | % |
2^ F. fascia A | COORDINATORE GENERALE | 35 |
2^ F. fascia B | COORDINATORE CENTRALE COORDINATORE DI UOC PROVINCIALE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO REGIONALE COORDINATORE DI UOC REGIONALE COORDINATORE METROPOLITANO | 22 |
2^ F. fascia D | COORDINATORE DI UOC PROVINCIALE | 12 |
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
In considerazione della grave carenza di personale medico e nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento per il conferimento degli incarichi e dell’espletamento delle procedure selettive per i medici di 2° livello, ivi comprese le procedure di interpello per ricoprire le Unità Operative Semplici, le parti ritengono necessario aprire, subito dopo la sottoscrizione definitiva dell’Ipotesi di CCNI 2020, un tavolo volto ad individuare un idoneo sistema incentivante per il personale dell’area medica al quale è necessario conferire incarichi di coordinamento ad interim. Tale sistema sarà recepito nell’ambito del CCNI 2021 per il personale dell’area medica prevedendo nuove forme di incentivazione, laddove vi siano risorse aggiuntive derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e da disposizioni di legge, sul Fondo rispetto alla consistenza del CCNI 2020. Con le medesime modalità potrà essere previsto un sistema incentivante anche per il personale medico impegnato in attività connesse all’erogazione di prestazioni di invalidità civile.