Japan EU Economic Partnership Agreement
EPA
Japan EU Economic Partnership Agreement
Accordo di Partenariato Economico Unione Europea - Giappone
Gennaio 2019
Dove trovare il testo integrale del trattato (in lingua italiana):
xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXXXXX%0X00000XX0000&xxxxxXX
Dove trovare le informazioni (come utilizzare i link della pagina precedente)
Link | N°pag | Riferimento | Dettaglio |
Link al documento 1 | 10 | Relazione | |
Link al documento 2 | 562 | Indice e testo completo del trattato | |
Link al documento 3 | 10 | Allegato 2A – parte 1/5 | Soppressione dei dazi (Informazioni generali e note per la tabella dell’UE) |
Link al documento 4 | 56 | Allegato 2A – parte 2/5 | Dazi in Unione Europea (a seguito dell’entrata in vigore del trattato) - TABELLA |
Link al documento 5 | 134 | Allegato 2A – parte 3/5 | Dazi in Giappone (note per la tabella Giappone) |
Link al documento 6 | 196 | Allegato 2A – parte 4/5 | Dazi in Giappone (a seguito dell’entrata in vigore del trattato) - TABELLA |
Link al documento 7 | 44 | Allegato 2A, 2B, 2C, 2D, 2E - parte 5/5 | Veicoli a motore e loro parti, vini e alcolici |
Link al documento 8 | 127 | Allegato 3A, 3B, 3C, 3D, 3E , 3F, 6 | Regole di origine specifiche per prodotto Additivi alimentari |
Link al documento 9 | 330 | Allegato 8A, 8B– parte 1/3 | Cooperazione e regolamentazione finanziaria Elenchi per il capo 8 |
Link al documento 10 | 202 | Allegato 8B – parte 2/3 | Riserve relative a misure future |
Link al documento 11 | 81 | Parte 3/3 | Visitatori per motivi professionali… |
Link al documento 12 | 108 | Allegato 10, 14 | Appalti pubblici Indicazioni geografiche |
Capitolo 3 – regole di origine
Sono considerati originari dell’altra Parte i seguenti prodotti:
1. Prodotti interamente ottenuti o fabbricati (piante, vegetali, animali, e loro parti, minerali, pesci e molluschi ecc)
2. Prodotti fabbricati esclusivamente a partire da materiali originari
3. Prodotti fabbricati utilizzando materiali non originari, purché conformi a tutte le prescrizioni applicabili dell’allegato 3-B
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti (su materiali non originari):
1. Operazioni di conservazione (essicazione, congelazione, salamoia, ecc)
2. Cambiamenti di imballaggi; composizione o scomposizione di confezioni
3. Lavaggio e pulitura. Stiratura o pressatura di prodotti tessili e manufatti tessili
4. Semplici operazioni di pittura o lucidatura
SEGUE
Capitolo 3 – regole di origine (continua)
5. Mondatura, sbiancatura, lucidatura o brillantatura di cereali e riso
6. Coloratura o aromatizzazione dello zucchero
7. Sbucciatura, snocciolatura, sgusciatura di frutta, ortaggi, legumi
8. Affilatura e molitura
9. Vaglio, cernita, selezione, classificazione, gradazione o assorbimento di assortimenti di articoli
10. inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse, ecc e ogni altra operazione di imballaggio
11. apposizione di marchi, etichette o loghi
12. semplice miscela di prodotti (inclusa la miscela di zucchero)
13. semplice aggiunta di acqua, diluizione, disidratazione e denaturazione
14. Macellazione di animali
Procedura di origine – richiesta di trattamento tariffario preferenziale
La Parte importatrice accorda, all'importazione, il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto originario dell'altra Parte sulla base di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale da parte dell'importatore.
L'importatore è responsabile della correttezza della richiesta di trattamento tariffario preferenziale e della conformità alle prescrizioni
Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata sui seguenti elementi:
• attestazione di origine rilasciata dall'esportatore in cui il prodotto è dichiarato originario; o
• conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell'importatore.
Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale e la sua base, sono incluse nella dichiarazione doganale di importazione. L'autorità doganale della Parte importatrice può richiedere che l'importatore fornisca una spiegazione, che accompagni o integri la dichiarazione doganale di importazione, in cui si attesta che il prodotto è conforme alle prescrizioni.
L'importatore che presenta una richiesta di trattamento tariffario preferenziale conserva l'attestazione di origine e, su richiesta dell'autorità doganale della Parte importatrice, ne fornisce una copia.
Allegato 3-D Attestazione di origine
Un esportatore, per compilare l’attestazione di origine, ottiene dal fornitore le seguenti informazioni:
• Descrizione e codice tariffario del prodotto e dei materiali non originari utilizzati nella sua produzione
• Valore unitario e valore totale del prodotto fornito e dei materiali non originari utilizzati
• Descrizione della produzione effettuata sui materiali non originari utilizzati
• Dichiarazione del fornitore che le informazioni fornite sono precise e complete, data della presentazione della dichiarazione e nome e indirizzo del fornitore
Attestazione di origine
1.Un’attestazione di origine può essere rilasciata da un esportatore di un prodotto sulla base di informazioni che dimostrino che il prodotto è originario, comprese le informazioni sul carattere originario dei materiali utilizzati nella produzione del prodotto. L’esportatore è responsabile della correttezza dell’attestazione di origine fornite
2.L’attestazione di origine è rilasciata utilizzando una delle versioni linguistiche del teso di cui all’allegato 3-D su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. La Parte importatrice non impone all’importatore una traduzione dell’attestazione di origine
3.L’autorità doganale della parte importatrice non respinge una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per errori materiali o discrepanze di scarsa importanza nell’attestazione di origine o per il solo fatto che una fattura sia stata emessa in un paese terzo
4.Un’attestazione di origine è valida per 12 mesi dalla data del rilascio
Un’attestazione di origine si può applicare a un’unica spedizione o a spedizioni multiple (nell’arco dei 12 mesi di validità)
Conservazione dei documenti
Un importatore che presenti una richiesta di trattamento tariffario preferenziale deve conservare per un minimo di 3 anni l’attestazione di origine rilasciata dall’esportatore o tutte le registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l’acquisizione del carattere originario
Un esportatore che abbia rilasciato un’attestazione di origine, conserva per un minimo di 4 anni una copia dell’attestazione di origine e di tutte le altre registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l’acquisizione del carattere originario
E’ ammessa la conservazione in formato elettronico
Verifica
Al fine di verificare se un prodotto importato in una Parte sia originario dell'altra Parte o se siano rispettate le altre prescrizioni, l'autorità doganale della Parte importatrice può effettuare una verifica sulla base di metodi di valutazione dei rischi, che possono comprendere la selezione casuale, richiedendo informazioni all'importatore che ha presentato la richiesta
Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata su un'attestazione di origine, dopo aver richiesto una prima volta le informazioni come sopra descritto, l'autorità doganale della Parte importatrice che effettua la verifica, se ritiene che siano necessarie informazioni supplementari per verificare il carattere originario dei prodotti, può richiedere informazioni anche all'autorità doganale della Parte esportatrice entro due anni dall'importazione dei prodotti
Prodotti originari
Indicazioni pratiche e istruzioni
In data 22 gennaio 2019, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emesso una circolare esplicativa sulle modalità applicative delle norme contenute nell’Accordo di Partenariato Economico fra Unione Europea e Giappone.
Circolare N. 1/D, protocollo 7622/R.U.
Dopo una breve introduzione sui benefici che derivano dall’applicazione dell’EPA e un richiamo alle parti dell’accordo che trattano gli aspetti dell’originalità delle merci (regole di origine, procedure di origine, varie), la circolare esamina nel dettaglio gli aspetti pratici che devono essere affrontati dalle imprese esportatrici ed importatrici.
La circolare, inoltre, spiega come iscriversi al registro degli esportatori (REX) per facilitare la procedura di riconoscimento dei prodotti originari.
Strumenti utili
Sul sito dell’Unione Europea: xxxx://xxxx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxXxxxx.xxx
Grazie al Market Access Database è possibile conoscere in qualsiasi momento la situazione del dazio doganale applicato ai prodotti di interesse. Molto utile soprattutto per quelle merci il cui dazio è previsto calare gradualmente nel corso degli anni secondo quanto indicato nell’EPA.
La banca dati, inoltre, fornisce indicazioni sulle condizioni di importazione di ciascun prodotto (formalità e caratteristiche per il riconoscimento di «prodotto originario»).
E’ sufficiente inserire il codice doganale del prodotto e il paese di destinazione (Japan)
Per chiarimenti e maggiori informazioni
JETRO Milano Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 0/0
00000 Xxxxxx
Tel 00 0000 000