CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA, DIDATTICA E FORMATIVA SUI TEMI DELLA SICUREZZA
UNIFGCLE - Prot. n. 0013020 - II/6 del 08/03/2021 - Delibera Senato Accademico n. 91/2021
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA, DIDATTICA E FORMATIVA SUI TEMI DELLA SICUREZZA
TRA
CASA EDITRICE PACINI, con sede in Xxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxxx, 0, cf: 00696690502, in persona della dott.ssa Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, in qualità di amministratore delegato, domiciliata per la presente carica presso la sede della medesima,
UNIVERSITÁ DEL SANNIO, con sede in Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, X. XXX 00000000000, in persona del Rettore, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la presente carica presso la sede della medesima
E
UNIVERSITÁ DI FOGGIA, con sede in Foggia, Xxx Xxxxxxx, 00/00, c.f. 03016180717, in persona del Rettore, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la presente carica presso la sede della medesima.
- Considerato che l’Università realizza le proprie finalità di formazione e di promozione della ricerca scientifica, della valorizzazione dei risultati della ricerca in tutte le sue forme, dell’istruzione superiore, dell’alta formazione, dell’apprendimento permanente, dell’erogazione di servizi e della produzione di beni pubblici di natura sociale, culturale ed educativa e del sostegno allo sviluppo locale, combinando in modo organico le proprie funzioni e contribuendo al progresso culturale, civile ed economico del Paese, nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente e dallo statuto.
- Considerato che la Casa Editrice Pacini svolge istituzionalmente le funzioni di editore e stampatore di periodici e volumi in edizione cartacea, digitale online e offline.
- Tenuto conto che le Parti intendono realizzare, sui temi della sicurezza, forme integrate di collaborazione scientifica, didattica e formativa, anche mediante l’organizzazione di corsi di formazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento, nonché mediante la diffusione di studi e ricerche scientifiche in forma cartacea e digitale, ovvero attraverso l’organizzazione congiunta di convegni, seminari, incontri di studio di rilevanza nazionale e internazionale.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Oggetto
1. La presente Convenzione ha per oggetto la realizzazione di forme integrate di collaborazione scientifica, didattica e formativa sui temi della sicurezza, che possono svolgersi con le seguenti modalità:
a. collaborazione per studi e ricerche scientifiche;
b. collaborazione e/o partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali;
c. collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e/o consulenza affidate da Istituzioni pubbliche;
d. organizzazione congiunta di master, corsi di formazione, alta formazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento, anche collegati all’esercizio delle professioni;
e. organizzazione congiunta di convegni, seminari, incontri di studio di rilevanza nazionale e internazionale;
f. condivisione di risorse strumentali e/o complementari per la ricerca scientifica e la didattica;
g. pubblicazione di collane editoriali in ambito giuridico, volte ad accogliere studi e ricerche scientifiche in forma cartacea e digitale;
h. pubblicazione di manuali didattici destinati alla fruizione dei discenti dei corsi universitari, dei master e dei corsi di formazione;
i. pubblicazione di riviste digitali e portali open access;
j. realizzazione di stampati;
k. altre forme integrate di collaborazione individuate dalle Parti.
2. La presente Convenzione non comporta alcun onere finanziario per le Parti, salvo quelli citati negli eventuali accordi integrativi.
Articolo 2
Accordi e intese integrative
1. Le Parti potranno stipulare ulteriori intese o accordi integrativi per la migliore realizzazione di singole forme di collaborazione scientifica, didattica e formativa. Tali accordi e intese dovranno indicare:
a. obiettivi ulteriori rispetto a quelli indicati nella presente Convenzione;
b. durata dell’attività di collaborazione e condizioni per l’esercizio del diritto di recesso, ferma restando l’autonomia universitaria e l’esercizio dei compiti istituzionali da parte degli Organi Accademici;
c. adempimenti a carico di ciascuna delle Parti contraenti e modalità di esecuzione, nel rispetto di quanto precisato alla lettera b);
x. xxxxx, quote di iscrizione e ripartizione dei ricavi;
e. indicazione dei referenti scientifici indicati da ciascuna delle Parti;
f. disciplina dei diritti di proprietà intellettuale;
g. eventuali modalità di accesso a finanziamenti.
2. Le intese e gli accordi integrativi saranno curati e definiti dai referenti scientifici delle Parti menzionati in un apposito articolo nell’accordo integrativo, previa approvazione degli organi competenti delle Parti nel rispetto delle normative e regolamenti interni alle stesse.
Articolo 3
Comitato Scientifico
1. Ai fini del coordinamento e del monitoraggio delle attività oggetto della presente Convenzione è nominato un comitato scientifico composto dai referenti nominati da ciascuna delle Parti.
Per la Pacini Editore è nominato referente scientifico il xxxx. Xxxx Xxxxxxx.
Per l’Università del Sannio è nominato referente scientifico la prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Per l’Università di Foggia è nominato referente scientifico la prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
2. Il comitato scientifico ha il compito di organizzare le attività di ricerca scientifica, didattica e formativa; favorire ogni comunicazione con enti e istituzioni utili alla realizzazione delle attività oggetto della Convenzione.
Articolo 4
Pubblicità e promozione
1. Le Parti possono promuovere e pubblicizzare la presente Convenzione e tutte le attività che da essa derivano nelle forme che riterranno più opportune e senza aggravio di spese per le altre Parti. Si impegnano, altresì, ad utilizzare i rispettivi loghi esclusivamente nell’ambito delle attività previste dalla presente Convenzione ed in esecuzione di quest’ultima.
2. I loghi non potranno in alcun modo essere associati ed utilizzati per attività diverse da quelle prefigurate nella presente Convenzione.
Articolo 5
Durata e rinnovo
1. La durata della presente Convenzione è di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, prima della scadenza, previo accordo scritto tra le Parti.
2. Non è ammesso il rinnovo tacito.
Articolo 6
Riservatezza
1. Tutte le informazioni, le procedure adottate ed i documenti relativi all’attività delle Parti della presente Convenzione, di cui le stesse dovessero venire a conoscenza nell'attuazione ed esecuzione della stessa, sono strettamente confidenziali. Le Parti si impegnano a non divulgarne il contenuto e/o a farne divulgare il contenuto a terzi senza previa autorizzazione, impegnandosi a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti e nel rispetto delle regole sulla sicurezza delle informazioni, anche successivamente al termine del rapporto oggetto della presente Convenzione.
Art. 7
Trattamento dei dati
1. Premesso che: 1) ai sensi dell'art. 0, xxxxxxx x) xxx xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/000 (Xxxxxxx data protection regulation, GDPR) per “interessato” si intende la persona fisica, identificata o identificabile, cui appartengono i dati personali; 2) ai sensi del Considerando 14 del GDPR “la protezione prevista dal presente regolamento si applica alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali, il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto”.
2. Considerato che in esecuzione del rapporto instaurato tra le Parti in virtù della presente Convenzione, le stesse possono venire a conoscenza, anche accidentalmente, di dati personali riferiti a persone identificate o identificabili, ai sensi dell’art. 13 del GDPR e delle disposizioni nazionali eventualmente applicabili, si rende opportuno fornire informazioni circa il trattamento di tali dati.
3. L’Università di Foggia è indicata quale “Titolare del Trattamento” dei dati personali di cui verrà a conoscenza nonché di quelli che, in adempimento della presente Convenzione, le altre parti forniranno.
4. Tali dati sono raccolti, trattati e conservati dal Titolare del Trattamento: nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario, anche dopo la cessazione del servizio oggetto della presente convenzione, per altre finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del Titolare del Trattamento e compatibili con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti.
5. I Dati Personali degli Interessati saranno raccolti e trattati dal Titolare del Trattamento in conformità alle disposizioni del GDPR e della normativa nazionale eventualmente applicabile per l’esecuzione della presente Convenzione in modo da garantirne un’adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l’accesso o l’utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento.
6. I Dati Personali degli Interessati conservati dal Titolare del Trattamento per fini statistici, in conformità all'art. 89, par. 1, del GDPR saranno oggetto di anonimizzazione o pseudonomizzazione, purché la finalità statistica possa essere conseguita in tal modo.
Articolo 8
Risoluzione anticipata e controversie
1. Le Parti potranno recedere motivatamente dalla presente Convezione con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec da inviare alle altre Parti. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio a ciascuna Parte, in relazione alle legittime aspettative conseguenti alla stipula della Convenzione stessa.
2. Nel caso in cui alla risoluzione anticipata della presente Convezione ai sensi del comma precedente dovessero esservi attività in itinere, stabilite sulla base di appositi accordi o intese integrativi, esclusivamente ai fini del compimento di dette attività, salvi restando l’autonomia universitaria e l’esercizio dei compiti istituzionali da parte degli organi accademici, è prevista una possibile proroga tecnica di carattere automatico per un tempo massimo di un anno.
3. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente il Foro di Pisa.
4. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le disposizioni di legge.
L’Amministratore delegato | Il Rettore | Il Rettore |
della Pacini Editore | dell’Università del Sannio | dell’Università di Foggia |
dott.ssa Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx | xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx | xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx |