Contract
APPALTO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO (D.LGS.) 00/0000 X X.X.X. XXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXX PER IL QUADRIENNIO 2021-2024.
CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE
INDICE
CAPO I- INFORMAZIONI GENERALI
Art.1OGGETTO DELL'APPALTO p. 4
Art. 2 | PROCEDURA …......................................................................................................................... | p. 4 |
Art. 3 | IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO …................................................................................. | p. 5 |
Art. 4 | DURATA DEL SERVIZIO …..................................................................................................... | p. 5 |
Art. 5 | SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO …............................................................. | p. 5 |
Art. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ….......................................................................... p. 5 CAPO II - FASE CONCLUSIVA DEL PROCEDIMENTO - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA
Art. 7 MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA p. 5
Art. 8 PERSONALE ….......................................................................................................................... p. 5
Art. 9 RIFIUTO SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO ….......................................................... p. 6
Art. 10 INVARIABILITÀ DEI PREZZI ….......................................................................................... p. 6 CAPO III - CAPITOLATO TECNICO
Art. 11 OGGETTO E MODALITÀ DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA
SANITARIA ............................................................................................................................................ p. 7
• Tempistiche particolari di attuazione del servizio ….................................................................. p. 7
• Modalità di attuazione del servizio …........................................................................................ p. 7
• Oggetto del servizio …......................................................................................................... p. 8
Art. 12 LUOGO D I ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE …................................................... p. 11 Art. 13 PENALI ….............................................................................................................................. . p. 11 CAPO IV - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
Art. 14 OBBLIGHI DEL FORNITORE A FINE CONTRATTO ….................................................... p. 12
Art. 15 CONDIZIONI DI PAGAMENTO ….........................................….................................... p. 12 Art. 16 ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI …....................... p. 13 Art. 17 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA …................................................…....................... p. 14
Art. 18 DIRITTO DI RECESSO …............................................................................................... p. 14
Art. 19 RECESSO ai sensi dell'art. 1, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 …........................ p. 15
Art. 20 RISOLUZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 62/2013 …................................... p. 15 Art. 21 RIFUSIONE DANNI E PENALITÀ …............................................................................ p. 15
CAPO VI - CONDIZIONI FINALI
Art. 22 CONTROVERSIE ….......................................................................................................... p. 16
Art. 23 DISPOSIZIONI FINALI p. 16
CAPO I- INFORMAZIONI GENERALI
Art.1OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'affidamento per il quadriennio 2021/2024 delle attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori (o ad essi equiparati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “a” del D.Lgs. 81/2008) dell'Amministrazione Provinciale di Brescia e del servizio di Medico Competente, previste dal capo III Sez. V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. e dal presente Capitolato Speciale.
Nel servizio di sorveglianza sanitaria di cui al presente capitolato si intende ricompresa qualsiasi attività prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore.
Ai sensi del GDPR n. 679/2016, si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dalla Provincia di Brescia esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Provincia di Brescia.
Art. 2 PROCEDURA
Il servizio sarà affidato mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.
76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120, previa comparazione, all’operatore economico che avrà presentato la proposta valutata complessivamente migliore secondo i principi di congruità, attendibilità e convenienza dal punto di vista:
- qualitativo, in termini di professionalità dedicata/e all’appalto con particolare riferimento all’esperienza maturata nell’affidamento e/o nell’esecuzione di contratti aventi ad oggetto servizi di Sorveglianza Sanitaria e di Medico Competente;
– economico, in termini di valutazione del preventivo offerto, tenendo in considerazione anche la media dei prezzi proposti nell’ambito della procedura in oggetto.
La procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell'art. 58 e del D.Lgs 50/ 2016. In particolare si utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia Sintel - (tipologia procedura /1 Affidamento diretto previa richiesta di preventivi"), al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/Xxxx/
Nel caso di mutate esigenze di servizio, la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all'aggiudicazione, di reindire, sospendere o annullare la procedura di affidamento, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso gli operatori economici non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
L'Ente si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze, ovvero di procedere ad un'aggiudicazione parziale.
Art. 3 IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO
L'importo del contratto ammonta complessivamente a € 70. 000,00 per i l q u a d r i e n n i o 2 0 2 1 , 2 0 2 2 , 2 0 2 3 , 2 0 2 4 ( I . V. A. E s e nt e ) , di s t r i b ui t o n e l s e g u e nt e m o d o: € 1 3 . 0 0 0 p e r i r i m a n e nt i 8 m e s i d e l l ' a n n o 2 0 2 1 , € 1 9 . 0 0 0 p e r l ' i nt e r o l ' a n n o 2 0 2 2 , € 1 9 . 0 0 0 p e r l ' i nt e r o l ' a n n o 2 0 2 3 , € 1 9 . 0 0 0 p e r l ' i nt e r o l ' a n n o 2 0 2 4 .
Non saranno accettate offerte pari o superiori al limite dell'importo sopra citato pena l'esclusione dalla procedura. L'importo dell'onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, comma 5, D. Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008).
Art. 4 DURATA DEL SERVIZIO
Il presente servizio ha una dimensione temporale di q u a t t r o anni con decorrenza dalla data indicata nell'ordinativo della prestazione.
Art. 5 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
In relazione all'affidamento di cui alla presente procedura il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
Art. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 comma 1 D.Lgs 50/2016, è la Posizione Organizzativa del Settore delle risorse umane e controllo di gestione, Rag. Xxxxxx Xxxxxxx.
CAPO II - FASE CONCLUSIVA DEL PROCEDIMENTO - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA
Art. 7 MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
L'affidataria dovrà comunicare tempestivamente, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, i nuovi dati relativi a eventuali cambiamenti di ragione sociale o alla trasformazione, fusione o incorporazione di società.
Art. 8 PERSONALE
L'affidataria dovrà applicare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla categoria e relativi alla zona in cui si svolgono i lavori. L'affidataria è sempre responsabile delle operazioni eseguite dai suoi dipendenti e dei danni occorsi al personale o a terzi durante l'esecuzione del contratto per causa imputabile al personale adibito allo svolgimento del servizio.
Il personale sarà tenuto a rispettare il codice di comportamento di cui all'art. 28 delle presenti condizioni di contratto. La Provincia si riserva la facoltà di chiedere l'avvicendamento o la sostituzione di quella persona incaricata allo svolgimento del servizio che si ritenesse non idonea allo svolgimento della mansione, per giustificati motivi da comunicarsi in via riservata al Legale Rappresentante dell'aggiudicataria. In considerazione della natura del servizio in oggetto e delle modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore, pertanto non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze. La Provincia mette comunque a disposizione degli offerenti il documento "Informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta: art. 7, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 19.09.1994 n. 626". Il documento può essere richiesto utilizzando l'apposita funzione "Comunicazioni della procedura' prevista dal portale Sintel. Il documento verrà comunque consegnato all'affidataria.
Art. 9 RIFIUTO SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
Il rifiuto alla sottoscrizione del contratto comporterà la decadenza dall'aggiudicazione. In tal caso rimangono comunque a carico della prima aggiudicataria le maggiori spese sostenute, con diritto di rivalsa della Provincia sulla cauzione prestata. L'esecuzione in danno non esimerà comunque la prima aggiudicataria da eventuali responsabilità civili.
Art. 10 INVARIABILITÀ DEI PREZZI
Il compenso indicato nell'offerta rimarrà fisso ed invariabile.
CAPO III - CAPITOLATO TECNICO
Art. 11 OGGETTO E MODALITÀ DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
L'oggetto specifico, tempistiche e modalità sono di seguito indicate, salvo le eventuali diverse previsioni regolamentari e di legge che possono sopravvenire alla sottoscrizione del presente contratto.
Tempistiche particolari di attuazione del servizio
Ai fini di garantire l'efficienza dell'Ente e tutelare la salute e sicurezza oggetto del Testo Unico (art 41 d. lgsl. 81/2008 e s.m.i.) si richiede il rispetto delle seguenti tempistiche di risposta e attuazione di aspetti della sorveglianza sanitaria quali:
1. realizzazione in tempi congrui delle visite periodiche previste nell'anno di riferimento (e quant'altro di normale programmazione) mediante coordinamento preventivo con l'Ufficio Sicurezza con cui si stabilisce un calendario adeguato alle esigenze dei dipendenti dei Settori interessati;
2. realizzazione delle visite, per rientro da assenza per malattia e infortunio superiore a sessanta giorni, entro un giorno lavorativo decorrente dalla richiesta dell'Ufficio Sicurezza;
3. effettuazione delle visite, su richiesta del lavoratore, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte dell’Ufficio Sicurezza che lo trasmette all’aggiudicatario il quale, nei cinque giorni successivi, dovrà comunicare la data della visita al lavoratore;
4. risposte ai quesiti provenienti dai Datori di Lavoro, con l'intermediazione dell'Ufficio Sicurezza, entro massimo 48 ore e pertinenti alla natura della richiesta, rese secondo buona fede e diligenza professionale, specie in presenza di eventi eccezionali o non previsti anche alla luce dell'art. 2087 c.c.;
5. trasmissione, con rispetto dell'opportuna riservatezza, almeno una volta all'anno e all'Ufficio Sicurezza, delle proprie risultanze statistiche e osservazioni circa la rilevazione dello stress lavoro correlato verificata nel corso della propria attività di Medico Competente.
Modalità di attuazione del servizio
I rapporti con il Medico Competente, per quanto riguarda lo svolgimento delle varie attività, saranno tenuti dall'Ufficio Sicurezza, sotto la direzione del Responsabile del Servizio.
Il Medico Competente, entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dei relativi accertamenti, consegna o invia all'Ufficio Sicurezza copia del giudizio relativo alla mansione specifica, di cui all’art. 41 comma 6 D. Lgs. 81/08, o il giudizio di cui all’art. 20 del D. Lgs.151/01, che provvederà ad inoltrarlo al Datore di Lavoro/Dirigente e al lavoratore. In caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente copia del giudizio deve essere trasmessa il giorno stesso della visita all'Ufficio Sicurezza, al fine di adibire tempestivamente il lavoratore alla mansione consona allo stato di salute accertato.
Il Medico Competente deve, al termine delle visite, comunicare al Servizio Prevenzione e Protezione per iscritto, anche tramite posta elettronica, i nomi dei lavoratori, che pur convocati, non si sono presentati alle
visite o agli accertamenti.
La scelta del medico Competente prescelto dalla Ditta deve corrispondere ai criteri dell'art. 5 comma 9 del Decreto Legge n° 95 del 2012 come modificato dall'art . 6 del Decreto Legge 90 del 2014 (circ. M i n . Semplificazione 6 del 2014).
Non è ammesso alcun cambiamento o sostituzione dei Medici Competenti e dello staff previsto dopo l’aggiudicazione dell’appalto, salvo che il sostituto venga proposto all'Ente in tempi congrui rispetto alla continuità del servizio fornito all'Amministrazione Provinciale di Brescia e ne riceva il gradimento, dopo che l'Ente abbia valutato le qualità professionali del sostituto proposto. Si applica comunque un termine massimo di comunicazione all'Amministrazione, rispetto alla decisione della sostituzione del professionista, di quindici giorni lavorativi. In caso di mancato gradimento, di sostituzione automatica senza interpello della Provincia di Brescia, di comunicazione della sostituzione oltre il termine di cui al precedente periodo, il contratto si intende risolto automaticamente. Le attività del Medico Competente potranno essere svolte da un sostituto di pari qualifiche professionali esclusivamente nelle ipotesi di impedimento delMedico Competente derivanti da malattia e altre gravi situazioni che gli inibiscano temporaneamente lo svolgimento delle proprie funzioni.
AI fine dell’applicazione del punto precedente, il Medico Competente comunica al Responsabile del SPP con almeno tre giorni di preavviso, salva oggettiva impossibilità, il periodo di assenza per i motivi di cui sopra, comunicando contestualmente il nominativo del sostituto, che deve essere in possesso dei requisiti del soggetto che sostituisce temporaneamente, all'Ufficio Sicurezza. Il sostituto dovrà rendersi disponibile allo svolgimento di tutte le attività e al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato per tutta la durata della sostituzione.
Oggetto del servizio
La società affidataria effettuerà il servizio sopra indicato secondo le disposizioni previste agli articoli 25 e 41 del d.lgs. 81/2008, e s.m.i..
L’Aggiudicatario dovrà puntualmente eseguire il protocollo/programma di sorveglianza sanitaria e profilassi attualmente in essere (allegato 1 al presente documento - “Protocolli sanitari”), formulato in conformità agli obblighi delle vigenti normative e sulla base degli elementi conoscitivi acquisti relativamente ai rischi potenzialmente presenti nei luoghi di lavoro.
Il protocollo/programma dovrà essere gestito dal Medico Competente, il quale dovrà tenere conto, a tal fine, anche delle valutazione dei rischi, dei dati sugli infortuni e malattie professionali e di quanto concordato con i Datori di Lavoro in sede di riunione periodica di sicurezza.
Eventuali modifiche/aggiornamenti dei protocolli devono essere effettuati non oltre i 30 giorni da conferimento dell’incarico, devono essere sottoposti, in sede di riunione periodica di sicurezza al datore di lavoro, al R.S.P.P. e ai R.L.S.
Nel caso in cui venisse proposto un protocollo sanitario contenente variazioni sostanziali rispetto a quello allegato al presente Capitolato, la Provincia di Brescia si riserva di risolvere il contratto ai fini di
procedere ad un nuovo affidamento.
Nello specifico l'attività di sorveglianza sanitaria sarà effettuata dal medico competente secondo quanto disposto dall'art 41 del D.Lgsl. 81/2008, nei casi revisti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'art. 6 del D.Lgsl. 81/2008 e secondo il dettato dell'art. 41 del D. Lgsl 81/2008 qui riportato:
• La sorveglianza sanitaria comprende:
• visita medica preventiva;
• visita medica periodica;
• visita medica su richiesta del lavoratore;
• visita medica in occasione del cambio della mansione;
• visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
• visita medica preventiva in fase preassuntiva;
• visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi;
• esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente ed indicate nel programma sanitario;
• visite al fine della verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti;
• visita medica in applicazione del co. 3 art 6 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i. (tutela e sostegno della maternità);
• eventuali attività dei medici specialisti, nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente, al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti all’art. 20 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n.151;
• elaborazione, aggiornamento della cartella sanitaria e rischio per ogni dipendente sottoposto a sorveglianza sanitaria: il luogo di custodia delle cartelle sanitarie sarà concordato con l'Aggiudicataria dopo la conclusione della procedura di aggiudicazione;
• indicazione per iscritto al datore di lavoro ed al lavoratore dipendente dei giudizi di idoneità relativi alla mansione specifica (idoneità, idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea, inidoneità permanente);
Il numero di lavoratori da sottoporre a visita è pari a circa 1500 nel corso dei quattro anni, tenendo conto della variabilità distributiva dovuta alla natura specifica delle mansioni svolte, al valore medio annuale rilevato delle richieste di visita da parte del lavoratore, dei rientri dopo infortuni e malattia e ad eventuali imprevisti anche di tipo pandemico/epidemico, nonché collocamenti a riposo e eventuali nuove assunzioni.
La tipologia di lavoratori da sottoporre a sorveglianza al momento comprende le mansioni dettagliatamente specificate nell'allegato protocollo sanitario posto alla fine del presente documento.
I lavoratori in organico all'Ente, compresi i Volontari (Personale Esterno) al momento della redazione del presente documento sono classificati nel seguente modo: 65 Operatori di Polizia, 70 Volontari (G.e.v. e G.v.p. ), 60 Tecnici vari, 300 Videoterminalisti, 80 fra Operatori Stradali, Sorveglianti Stradali e Tecnici Sorveglianti Cantieri Stradali, 3 addetti al S.P.P... 2 centralinisti 1 operaio generico (Si veda il mansionario allegato )
La periodicità della sorveglianza sanitaria ordinaria sarà definita dal medico competente, in funzione della valutazione dei rischi, attraverso l'elaborazione del Programma sanitario relativo alle mansioni
soggette a visita medica, fatto salvo quanto indicato nella sezione “Tempistiche particolari di attuazione del servizio” dell'art. 11.
Il medico competente, inoltre, deve effettuare con diligenza e buona fede quant'altro è previsto dall'art. 41 del D.Lgls. 81/2008 e, in particolare, deve quindi:
• collaborare nella valut azi one dei r i sc hi e parteci par e al l e r iunioni con il datore di lavoro e con il servizio prevenzione e protezione, ai sensi dell' art. 33 D. Lgsl.
81 / 2008 ;
• presentare il programma di sorveglianza sanitaria;
• collaborare all'attività di formazione ed informazione;
• partecipare alle riunioni periodiche;
• partecipare e c o l l a b o r a r e a l l e riunioni in materia di medicina del lavoro richieste dall'Ente;
• visitare gli ambienti di lavoro;
• presentare relazione sanitaria ai sensi dell'art 25 del D.Lgls. 81/2008.
L'attività da svolgere rientra nei "servizi di natura intellettuale" e pertanto, non sussistono le condizioni di insorgenza di rischi da interferenze tra l'attività dell'Ente affidatario dell'incarico e l'attività da svolgersi da parte Vostra, pertanto si ritiene:
• di essere dispensati dall'elaborazione del DUVRI;
• di riconoscere oneri "0" per costi di sicurezza per interferenze ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 e Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/ 3/2008: Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture);
Prima dell'avvio del servizio la Società affidataria dovrà presentare i Documenti di "Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta" che possono essere consultati presso l'Ufficio Sicurezza sul Lavoro dell'Amministrazione e saranno consegnati all'inizio dell'attività.
Art. 12 LUOGO D I ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Le visite (prestazione) di tutto il personale, in particolare del personale tecnico, polizia provinciale e volontari dovranno essere effettuate presso un’unica sede (immobile già esistente) i cui locali siano idonei allo svolgimento delle prestazioni richieste e dotati di tutta la strumentazione necessari. La sede dovrà essere ubicata in una località sita entro 20 km calcolati dalla sede della Provincia di Palazzo Broletto (calcolo da effettuare mediante applicativo Google Maps).
In accordo con la Provincia di Brescia, alcune visite, che non richiedono strumentazioni particolari, potranno essere effettuate presso l’Ufficio Sicurezza sito in Xxx Xxxxx 00 Xxxxxxx a ciò attrezzato (lettino medico, tavola optometrica, bilancia medica, armadietto, scrivania e sedia per il medico).
Art. 13 PENALI
Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dal presente capitolato, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga tale limite, la Provincia di Brescia potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. Le penali verranno comminate mediante nota di addebito sulle fatture nelle quali è assunto il provvedimento di applicazione della penalità, previa contestazione scritta.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'aggiudicataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione.
Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all'aggiudicataria le penali come sopraindicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
CAPO IV - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
Art. 14 OBBLIGHI DEL FORNITORE A FINE CONTRATTO
All'atto della cessazione del contratto l'affidataria dovrà garantire che, al termine del servizio, non sussistano vincoli o limitazioni di accesso agli ambienti.
Art. 15 CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento previo invio della fattura elettronica avverrà con cadenza semestrale e avrà luogo entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture previa verifica della regolarità del servizio. Le spese di tesoreria sono a carico dell'aggiudicatario.
Inoltre dal 30.6.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/ 2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia , è il seguente:
I UF9503
Codice Univoco Ufficio
Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/ 2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:
• il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto;
• detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; nel campo "altre informazioni" riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione.
Si precisa, che questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica qualora non venga in essa riportato il predetto codice CIG.
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole Tecniche" al citato
D.M. 55/ 2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C "Linee Guida" , del medesimo decreto , riguarda le operazioni per le gestione dell'intero processo di fatturazione.
Pertanto si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito: www.certificazionecrecliti .mef .xxx.xx. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell'affidataria della procedura sopra indicata.
Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica . Inoltre hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia.
La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.
Art. 16 ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI
L'affidataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale :
• a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Ditta stessa;
• a persone o cose alle dipendenze e/ o di proprietà della Provincia di Brescia;
• a terzi e/ o cose di loro proprietà.
Durante l'esecuzione del contratto l'affidataria è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato del proprio personale e di quello di terzi di cui eventualmente si avvalga nell'esecuzione delle attività in oggetto, pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto.
E' fatto obbligo all'affidataria di mantenere la Provincia di Brescia sollevata e indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate, nei confronti della stessa Provincia, da terzi danneggiati.
L'affidataria sarà comunque tenuta a risarcire la Provincia di Brescia dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dalle presenti condizioni di contratto, ogni qual volta venga
accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dalla Provincia di Brescia.
Art. 17 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell'affidataria, nei seguenti casi:
1. sospensione del servizio di manutenzione, senza giustificato motivo, per oltre 5 giorni consecutivi;
2. non intenda sottostare alle penalità poste all'art. 18 delle presenti condizioni di contratto;
3. nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto;
4. gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia di Brescia (3 volte).
Come disposto dall'art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
Ai sensi dell'art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Provincia di Brescia procede all'applicazione delle penalità previste, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
Art. 18 DIRITTO DI RECESSO
La Provincia di Brescia ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'affidataria, nei casi in cui ricorra una giusta causa o per reiterati inadempimenti dell'affidataria, anche se non gravi.
La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
◦ qualora sia stato depositato contro l'affidataria un ricorso ai sensi della vigente legge in materia fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che imponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'affidataria;
◦ ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
Dalla data di efficacia del recesso, l'affidataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Provincia di Brescia .
In caso di recesso della Provincia di Brescia, l'affidataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/ o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.
La Provincia di Brescia potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo e, in particolare, per cause derivanti dai contenuti dei decreti attuativi della legge 56/ 2014, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 stesso, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'affidataria per iscritto, purché tenga indenne l'affidataria delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'affidataria contraente sarà tenuta a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei servizi oggetto del Contratto.
Art. 19 RECESSO ai sensi dell'art. 1, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95
Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione Consip S.p.a., stipulata ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con parametri migliorativi –tenendo conto nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire - e l'appaltatore non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal contratto per riportarlo nel limite di cui all'art.26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, la Provincia recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Art. 20 RISOLUZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 62/2013
Gli obblighi di condotta previsti dal regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, sono estesi, per quanto compatibili ai sensi del!'art. 2 del regolamento medesimo, ai collaboratori dell'affidataria che, a qualsiasi titolo, verranno incaricati della fornitura del servizio in oggetto.
L'affidataria si impegna a prendere visione del regolamento disponibile al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx e a diffonderne la conoscenza tra i collaboratori incaricati del servizio.
In caso di violazione degli obblighi derivanti dal regolamento da parte di tali collaboratori, la Provincia procederà alla risoluzione del presente contratto ai sensi della normativa citata
Art. 21 RIFUSIONE DANNI E PENALITÀ
Il pagamento delle penali e la rifusione degli ulteriori danni subiti avverrà mediante trattenuta, in via prioritaria, sui crediti dell'affidataria.
CAPO VI - CONDIZIONI FINALI
Art. 22 CONTROVERSIE
La definizione delle controversie tra la Provincia di Brescia e l'affidataria che dovessero insorgere in relazione al rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è soggetta all'autorità giudiziaria senza alcuna possibilità di deferire la decisione a un collegio arbitrale. Il foro competente è il Foro di Brescia.
Art. 23 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, e a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme del Codice Civile e ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, con particolare riferimento alle norme del D.L. 50/2016 oltre al vigente Regolamento dei contratti della Provincia di Brescia.