Contract
Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO
IN AMBITO «SANITA’ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN
ID 2202
CHIARIMENTI
I chiarimenti alla documentazione di gara sono visibili sui siti xxx.xxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxx.xxx.xx
* * *
1) Domanda
Con riferimento al documento ALLEGATO10 B - OFFERTA TECNICA LOTTI DI SUPPORTO 5 E 6 si riporta a pagine 2 quanto segue:
L’Offerta tecnica è costituita da una RELAZIONE TECNICA che dovrà contenere una descrizione completa e dettagliata dei prodotti e servizi offerti che dovranno essere conformi ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico; - l’allegato “Schede Esperienze Pregresse Lotti Supporto - l'allegato “Schede Business case Lotti Supporto si riporta inoltre che
La Relazione Tecnica dovrà rispettare lo “Schema di risposta” (comprese le schede esperienze pregresse e le schede Business Case) di seguito riportato e dovrà essere contenuta entro le 40 pagine.
si riporta infine che "le schede esperienze pregresse Lotti Supporto e le schede Business Case Lotti Supporto, conformi alle previsioni di cui, rispettivamente, all’Allegato 10 E e all’Allegato 10 F al Capitolato d’Oneri, possono essere contenute in appositi documenti distinti, in un unico documento congiunto oppure all’interno del medesimo documento contenente la Relazione, in una sezione dedicata e identificabile. In tali casi, il numero massimo di pagine previsto nell’Allegato 10 E, quello previsto nell’Allegato 10 F e, se del caso, quello previsto nel presente documento si intenderanno cumulati"
Si chiede di confermare che il numero di 40 pagine riguardi la sola relazione tecnica e che quindi il numero di pagine degli allegati 10 E e 10 F debba essere sommato alle 40 della relazione tecnica.
Quindi nel caso in cui il concorrente presenti gli allegati 10 E e 10 F in documento separato:
- la relazione tecnica avrà un numero di pagine pari a 40 (escluso copertina, indice, descrizione offerente e documentazione coperta di riservatezza)
- l'allegato 10 E avrà un numero di pagine massimo pari a 5 per ciascuna scheda (totale 10)
- l'allegato 10 F dovrà contenere il business case per un massimo di 5 pagine. Il tutto per un totale massimo di 55 pagine
Risposta
Non si conferma. La Relazione Tecnica dovrà rispettare lo “Schema di risposta” e dovrà essere contenuta entro le 40 pagine comprensiva delle schede esperienze pregresse e delle schede Business Case. Si veda comunque l’Errata Corrige.
2) Domanda
Con la riforma del Titolo V della Costituzione Italiana (legge n. 3/2001) è stata introdotta la potestà di legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni in materia di tutela della salute. Il Ministero della salute è l'organo centrale del Servizio Sanitario Nazionale, cui sono attribuite le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento complessivo del Sistema sanitario nazionale su tutto il territorio.
Con riferimento al capitolato d'oneri (pag 44/45) ed in particolare al punto c07, si chiede conferma che eventuali esperienze pregresse svolte in materia di Supporto strategico e di Supporto all'innovazione tecnologica a favore del Ministero della salute possano essere descritte nel lotto 5 - NORD
Inoltre si chiede conferma che in caso di descrizione all'interno della scheda esperienze pregresse del lotto 5 di esperienze realizzate presso il Ministero della Salute in ambito supporto strategico e Supporto all'innovazione tecnologica, sarà assegnato un punto tabellare per ciascuna esperienza. Ciò in quanto non è rilevante la regione presso cui il Ministero ha sede, quanto piuttosto il fatto che l'esperienza svolta abbia impatto sugli Enti di tutto il territorio nazionale
Risposta
Relativamente alle schede esperienze pregresse, farà fede la sede dell’Amministrazione del SSN di erogazione del servizio. In particolare, nel caso in cui l’esperienza pregressa sia stata eseguita per enti ed organi di livello Nazionale, anche ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio tabellare, farà comunque fede la sede centrale dell’Amministrazione.
3) Domanda
Si chiede conferma che, con riferimento ai Xxxxx 5 e 6, concorra al soddisfacimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria (par. 7.2 Capitolato d’Oneri) anche il fatturato specifico per servizi di consulenza / di supporto (intesi quali servizi di project management, servizi di supporto al monitoraggio, servizi di change management, servizi di PMO e demand management, servizi di digitalizzazione dei processi sanitari e servizi di IT Strategy ed Advisory) rivolti a soggetti privati erogatori di prestazioni socio-sanitarie accreditati ad operare per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
Risposta
Si conferma.
4) Domanda
con riferimento ai Lotti Applicativi, si chiede di specificare se ai fini della determinazione degli RTI c.d. sovrabbondanti, relativamente alla capacità economica e finanziaria (rif. par. 7.2 lett. b), debba essere preso in considerazione il requisito di fatturato specifico medio annuo relativo al lotto più grande (13 ml.), ovvero al lotto più piccolo (10 ml.) ovvero, in caso di partecipazione a più lotti, debba essere preso a riferimento il requisito di fatturazione utile all’aggiudicazione così come definito al par. 3.1 lett. b) pag. 12 dello stesso documento.
Risposta
Fermo restando che il quesito non è chiaro, in quanto mette a confronto requisiti di fatturato di partecipazione e di aggiudicazione, si rimanda a quanto previsto ai paragrafi 3.1. e 5 del Capitolato d’Oneri. In particolare al paragrafo 5 si precisa che, in caso di partecipazione del RTI a più lotti, l’idoneità a soddisfare, singolarmente, i requisiti di partecipazione va valutata in ragione delle regole definite al successivo paragrafo 7.3 (“Requisiti in caso di partecipazione a più lotti”).
A titolo esemplificativo, e limitatamente al solo requisito del fatturato su cui si concentra la richiesta di chiarimento, si tenga conto di quanto segue.
Qualora un RTI partecipi ad un unico lotto, lo stesso non sarà considerato sovrabbondante:
i) se nessuna impresa del RTI possiede singolarmente il requisito di fatturato richiesto per quel lotto;
ii) oppure se un’unica impresa del RTI possiede singolarmente il requisito di fatturato richiesto per quel lotto e le altre imprese del RTI, ciascuna singolarmente, non posseggono tale requisito.
Qualora un medesimo RTI partecipi a più lotti, lo stesso non sarà considerato sovrabbondante:
i) se nessuna impresa del RTI possiede singolarmente i requisiti economici richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta, sulla base delle regole definite al paragrafo 3.1 del Capitolato d’Oneri (es: se nessuna impresa del RTI possiede un fatturato medio annuo specifico per soluzioni applicative dedicate al SSN pari ad almeno 13.000.000,00 Euro in caso di partecipazione ai lotti 1,2, 3 e 4);
ii) oppure se un’unica impresa del RTI possiede singolarmente i requisiti economici richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta, sulla base delle regole definite al paragrafo 3.1 del Capitolato d’Oneri, e le altre imprese del RTI, ciascuna singolarmente, non posseggono tale requisito (es: se un’unica impresa del RTI possiede un fatturato medio annuo specifico per soluzioni applicative dedicate al SSN pari ad almeno 13.000.000,00 Euro in caso di partecipazione ai lotti 1,2, 3 e 4).
5) Domanda
Ai fini di valutare la sussistenza delle condizioni per ritenere un RTI sovrabbondante rispetto ai requisiti previsti dal bando, tenuto conto anche del quesito III tranche n. 218 e la relativa risposta fornita da Consip per la gara ID 2212 Accordo Quadro Servizi Applicativi Cloud che sembrerebbe perfettamente sovrapponibile come contesto, si chiede di confermare che non può considerarsi sovrabbondante un costituendo RTI composto da un’impresa in grado di soddisfare il 100% del requisito di fatturato e la contestuale erogazione orizzontale di tutti i servizi richiesti in gara ed un’altra impresa in grado a sua volta di soddisfare da sola il 100% del requisito di fatturato specifico ma solo in senso verticale e quindi su un sotto insieme dei servizi di gara quali ad esempio i Servizi Infrastrutturali. Tale chiarimento si rende necessario per assicurare, nei confronti delle PA contraenti, l’efficace complementarietà in senso verticale della fornitura, rispetto all’orizzontalità dei servizi richiesti ed il confezionamento di un’offerta competitiva forte dell’apporto di molteplici competenze e professionalità, funzionali all’ottimale espletamento dell’appalto.
Risposta
Si conferma. Si veda comunque anche la risposta alla domanda n.33.
6) Domanda
“Capitolato d’Oneri”, par. 7.2 Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria. Viene richiesto un “fatturato medio annuo specifico … Lotti Applicativi … servizi applicativi … rivolti alle Amministrazioni del SSN”. Si chiede se le seguenti fattispecie di fatturato siano ammissibili per rispondere a detto requisito:
a. Fatturato per servizi applicativi effettuati per strutture sanitarie private accreditate con il SSN;
b. Fatturato effettuato verso azienda privata (ad esempio general contractor, intermediario) per servizi applicativi che abbiano avuto come destinatario finale una Amministrazione del SSN;
c. Fatturato effettuato verso azienda privata (ad esempio general contractor, intermediario) per servizi applicativi che abbiano avuto come destinatario finale struttura sanitaria privata accreditata con il SSN.
d. Fatturato relativo a licenze d’uso di applicativi specifici del settore sanità (ad esempio CCE, Ris-Pacs) forniti nell’ambito di un progetto di sviluppo
Risposta
a. Si conferma.
b. Non si conferma, ad eccezione delle Società partecipate InHouse (cfr. capitolo 5 del Capitolato Tecnico Generale).
c. Non si conferma, ad eccezione delle Società partecipate InHouse (cfr. capitolo 5 del Capitolato Tecnico Generale).
d. Non si conferma.
7) Domanda
Nel “Capitolato d’Oneri” par. 4.1 si riporta “I … contratti esecutivi avranno una durata massima di 48 mesi dalla relativa data di stipula”. Nel “Capitolato Tecnico Generale”, art. 2 si riporta “Ciascun Contratto Esecutivo … dispiegherà i suoi effetti dalla data di stipula e avrà una durata massima di 48 mesi … decorrenti dalla data di conclusione delle attività di subentro, ovvero, ove non ci sia stato subentro, dalla data di conclusione delle attività di presa in carico”. Si prega di chiarire questo aspetto relativo alla durata dei Contratti Esecutivi, ovvero se i 48 mesi decorrono dalla data di stipula o da quella di subentro/presa in carico.
Risposta
I contratti esecutivi avranno una durata massima di 48 mesi dalla relativa data di stipula. Si veda comunque l’Errata Corrige.
8) Domanda
Documento “Capitolato Tecnico Generale”. Par. 6.3.2.1 pag. 25-26. Il Punteggio Tecnico Totale di AS (compreso tra 70 e 99) viene determinato con la formula PTtot AS = PTER + PTAS, dove PTER è il Punteggio Tecnico Ereditato dalla I fase di AQ e il suo peso è fissato dall’Amministrazione all’interno dell’intervallo compreso tra il 25% e il 50% del punteggio tecnico massimo di AQ.
Il PTER viene determinato con la formula “PTER = PTER provv. × PTER max / 70”.
Considerato che, come indicato nel CT Generale, PTER provv corrisponde al punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente nell’AQ, si chiede di illustrare anche con un esempio numerico, come venga determinato il valore di PTER max, e conseguentemente di PTER, e se si tenga conto o meno della scala di valutazione tecnica (da 70 a 99) definita per l’AS.
Risposta
Si precisa che il PTER max. corrisponde con il PTtot AS cioè il punteggio Tecnico Totale di AS definito dalla Amministrazione. Esempio:
PTOTAS = PTtot AS + PEAS dove PTtot AS= 80punti e PEAS=20 punti
PTER provv. = 28 punti = Punteggio Tecnico Ereditato dalla I fase di AQ, pari al 40% del peso fissato dall’Amministrazione all’interno dell’intervallo compreso tra il 25% e il 50%.
PTER = PTER provv. (28 punti) × PTER max (80 punti) / 70 = 32 punti
9) Domanda
Nell’allegato 10A Offerta Tecnica Lotti Da 1 A 4”, pag 2 si riporta che “la Relazione Tecnica dovrà rispettare lo “Schema di risposta” (comprese le schede esperienze pregresse – Lotti Applicativi e le schede Business Case – Lotti Applicativi) … e dovrà essere contenuta entro le 40 pagine”. Si chiede conferma che le 40 pagine indicate si riferiscano alla trattazione dei criteri da C01 a C04 e da C08 a C10, a cui si sommano le 6 pagine per le esperienze pregresse (2 esperienze per 3 pagine max ciascuna) e le 10 pagine dei business case (2 business case per 5 pagine max ciascuna), per un massimo dunque di 56 pagine complessive (articolate in un unico documento o come relazione tecnica con separati allegati per esperienze e business case).
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n.1.
10) Domanda
“Capitolato d’Oneri” Par. 17.1 Criterio C04 – è previsto un punteggio tabellare pari a 3 punti a seguito dell’impegno ad utilizzare almeno una struttura dedicata (PMI innovativa, startup, tech-lab, centro di ricerca e sviluppo) con sede operativa all’interno del territorio geografico del Lotto di riferimento. Si chiede:
a. se l’impegno all’impiego di detta struttura dedicata implichi necessariamente che – in caso di RTI – la stessa debba essere parte del raggruppamento, o se possa essere struttura da coinvolgere a seguito dell’aggiudicazione;
b. se l’impegno ad impiegare una struttura di ricerca e sviluppo interna al concorrente (ad esempio interna ad una delle imprese associate in RTI) sia sufficiente a soddisfare questo criterio;
c. se l’indicazione della struttura da utilizzare debba essere già esplicitata nominalmente in questa fase o se sia sufficiente nella relazione tecnica la dichiarazione di impegno all’utilizzo di una struttura con le caratteristiche indicate.
Risposta
a) Si conferma che la struttura dedicata debba essere parte del raggruppamento.
b) Si conferma.
c) L’indicazione della struttura da utilizzare deve essere già esplicitata nominalmente in questa fase.
11) Domanda
Relativamente al “Capitolato d’Oneri” Par. 17.1 Criterio C05 – viene attribuito un punteggio tabellare pari a 2 punti nel caso in cui l’esperienza pregressa sia stata eseguita per un un’Amministrazione del SSN (di cui al Capitolo 5 del CT Generale) situato all’interno del territorio geografico del Lotto di riferimento (1 punto tabellare per ciascuna scheda). Si chiede se il punteggio venga attribuito nel caso di un servizio direttamente erogato (e fatturato) per un’Amministrazione del SSN o se per analogia il punteggio venga attribuito anche per una struttura sanitaria privata accreditata con il SSN.
Risposta
Si conferma, il punteggio verrà attribuito anche per una struttura sanitaria privata accreditata con il SSN.
12) Domanda
Relativamente al Capitolato d’Oneri” Par. 17.1 Criterio C05 riferito ad indicatore TIP di cui al par. 4.1.3 dell'Appendice 2 ai CTS Lotti Applicativi “Livelli di servizio”. Trattandosi di indicatore legato a giorni lavorativi si chiede di chiarire se vadano intesi come giorni lavorativi i giorni non festivi da lunedi al venerdi (ad esempio segnalazione inviata in un venerdi, riscontro effettivo nella giornata di martedi: TIP = 2), o se vada considerato come lavorativo anche il sabato non festivo (segnalazione venerdi, riscontro martedi, TIP = 3).
Risposta
Si precisa che ai fini della misurazione dell’indicatore TIP, i giorni lavorativi vanno considerati da lunedì al venerdì non festivi, ad esclusione del sabato.
13) Domanda
Relativamente al Capitolato d’Oneri” Par. 17.2 Criterio attribuzione offerta tecnica. Nel procedimento illustrato a pag. 46-47, in corrispondenza del penultimo bullet, che riporta il calcolo dei valori dei coefficienti aggregati dell’offerta i-esima, ottenuto come media aritmetica dei coefficienti di punteggio definitivi ad essa attribuiti dai singoli commissari, bisognerebbe aggiungere – in base all’esempio riportato - che viene poi riparametrato ad 1 anche il risultato della media aritmetica, onde ottenere il risultato di cui alla tabella sottostante (ultima riga, colonne 5-7), che altrimenti mostrerebbe valori differenti ed inferiori ad 1 se calcolati solo sulla base della media aritmetica.
Risposta
Si precisa che, la Commissione, dopo aver calcolato i coefficienti definitivi dei singoli commissari (colonne 5-7), procede ad una media aritmetica degli stessi per ciascuna offerta (media aritmetica per ciascuna delle colonne 5-7), ottenendo così la media aritmetica dei coefficienti definitivi non riparametrati per ciascuna offerta. I coefficienti aggregati definitivi (ultima riga della tabella colonne 5-7) si ottengono riparametrando sul valore più grande le media aritmetiche precedentemente calcolate.
14) Domanda
In merito a quanto riportato a pag. 31 del capitolato d’oneri: “Parte IV – Criteri di selezione. Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando: a) …; b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2. del presente Capitolato d’Xxxxx. Si precisa che, fermo restando quanto previsto al paragrafo 7.3 per il caso di partecipazione a più lotti, ciascun concorrente dovrà indicare la quota di fatturato relativa a ciascuno dei lotti di partecipazione”, si chiede di confermare che in caso di partecipazione a più lotti applicativi sia possibile esprimere un valore complessivo del fatturato specifico del concorrente
valido per tutti i lotti cui si intende partecipare, e che non risulta pertanto necessario esprimere la ripartizione della quota di detto fatturato sui singoli lotti.
Risposta
La previsione di cui al paragrafo 14.2 del Capitolato d’Oneri “...ciascun concorrente dovrà indicare la quota di fatturato relativa a ciascuno dei lotti di partecipazione” è volta in particolare a disciplinare il caso – come previsto al paragrafo 3.1 del Disciplinare cui si rinvia – in cui l’eventuale RTI concorrente, nel partecipare a più lotti del medesimo blocco, muti il ruolo (mandataria/mandante) delle imprese che lo compongano tra un lotto e l’altro/gli altri così da rendersi necessaria, da parte della stazione appaltante, la verifica del rispetto della maggioranza relativa nel possesso del requisito del fatturato a livello di singolo lotto, cosa che solo l’indicazione puntuale nel DGUE nei termini sopra rappresentati può permettere.
Ne consegue che se il concorrente partecipa ad una pluralità di lotti in forma singola ovvero in RTI/Consorzi ordinari senza mutare il ruolo nel senso sopra rappresentato, l’impresa, in sede di compilazione del DGUE, potrà esprimere un valore complessivo del fatturato specifico realizzato unico e valido per tutti i lotti cui si intende partecipare.
15) Domanda
Con riferimento al documento di Relazione Tecnica dei Lotti di supporto (Lotti 5 e 6), si chiede conferma che la sezione “1. PREMESSA” prevista dallo schema di risposta indicato all’”Allegato 10 B – Schema offerta tecnica Lotti Supporto” non concorre al numero limite complessivo di 40 pagine, così come previsto per “Copertina”, “Indice”, “Sezione relativa alla presentazione e descrizione dell’offerente” e “Sezione relativa alla documentazione coperta da riservatezza”.
Risposta
Si conferma.
16) Domanda
Con riferimento all’”Allegato 10 F – Schede Business case Lotti supporto” relativo ai Lotti di supporto (Lotti 5 e 6), al par. 2 (Layout delle schede progetto), è riportata la seguente dicitura: “Ciascuna Scheda dovrà avere una lunghezza massima pari a 5 (cinque) pagine (formato carattere e foglio come da indicazione dello Schema di Offerta Tecnica dei Lotti Supporto)”. Al riguardo, si chiede conferma che – così come previsto per l’allegato “Schede Esperienze Pregresse” – è possibile inserire nell’allegato “Scheda Business Case” una copertina che non concorre al numero massimo di 5 pagine su indicato.
Risposta
Si veda l’Errata Corrige dell’Allegato 10 B Schema Offerta tecnica Lotti Supporto.
17) Domanda
Con riferimento alla documentazione di offerta tecnica dei Lotti 5 e 6, all’interno dell’Allegato 10 B – Schema offerta tecnica Lotti Supporto è riportata la seguente dicitura: “le schede esperienze pregresse – Lotti supporto e le schede Business Case – Lotti supporto, conformi alle previsioni di cui, rispettivamente all’Allegato 10 E e all’Allegato 10 F al Capitolato d’oneri, possono essere contenute in appositi documenti distinti, in un unico documento congiunto oppure all’interno del medesimo documento contenente la Relazione Tecnica, in una sezione dedicata e identificabile. In tali casi, il numero massimo di pagine previsto nell’allegato 10 E, e quello previsto nell’allegato 10 F e, se del caso, quello previsto nel presente documento, si intenderanno cumulati.” Al riguardo – in caso di predisposizione di tre documenti distinti per ciascun Lotto di supporto (primo documento: Relazione tecnica; secondo documento: Allegato Schede Esperienze pregresse; terzo documento: Allegato Scheda Business Case) – si chiede conferma che
• Il documento di “Relazione tecnica” dovrà essere contenuto entro 40 pagine, al netto di:
- Copertina
- Indice
- Premessa
- Sezione relativa alla “presentazione e descrizione dell’offerente”
- Sezione relativa alla “documentazione coperta da riservatezza”.
- Schede Esperienze Pregresse e Business Case, prodotte in documenti distinti;
• l’allegato “Scheda Esperienze pregresse” dovrà essere contenuto entro 10 pagine, al netto di copertina e indice dell’allegato;
• l’allegato “Scheda Business Case”, dovrà essere contenuto entro 5 pagine, al netto di una copertina dell’allegato.
• Il numero cumulato di pagine di offerta tecnica soggetto a valutazione sarà pertanto dato da:
- 40 pagine relative al capitolo “3. Criteri di valutazione tecnica” del documento di Relazione tecnica
- 10 pagine relative alle schede Esperienze pregresse presentate in apposito documento;
- 5 pagine relative alla scheda business case presentato in apposito documento.
Risposta
Si vedano l’Errata Corrige e i documenti “Allegato 10 B Schema Offerta tecnica Lotti Supporto” e “Allegato Schede esperienze pregresse Lotti Supporto”.
18) Domanda
Con riferimento al pagamento del contributo a favore dell’Anac facciamo presente che risulta impossibile generare gli avvisi di pagamento.
Vi alleghiamo la schermata che si visualizza sul portale e vi chiediamo di voler cortesemente provvedere alla risoluzione del problema.
Risposta
Si precisa che l’operatore può procedere al pagamento solo quando il CIG è stato perfezionato, dopo la pubblicazione in GURI. In caso di pubblicazione di avviso rettificato e/o di proroga dei termini della procedura di gara, il CIG va “riperfezionato” dopo la nuova pubblicazione in GURI.
19) Domanda
Si formula il seguente quesito: In riferimento al requisito di cui al paragrafo 7.2 lettera b) del Capitolato d’oneri, si chiede di confermare che in ipotesi di ricorso all’avvalimento il fatturato reso disponibile dall’ausiliaria sia da considerarsi altresì utile ai fini del possesso del fatturato richiesto per l’aggiudicazione dei medesimi lotti secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 3.1 lettera b) del capitolato d’oneri (limite di aggiudicazione).
Risposta
Si conferma.
20) Domanda
Con riferimento al pt. 9 del Capitolato d’Oneri - “Subappalto”, di seguito riportato Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione che, a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle parti del servizio che intende subappaltare l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto. Gli operatori economici indicano, in ogni caso, nell’apposita sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltare.
si chiede di chiarire univocamente se, in considerazione di quanto sopra riportato, non siano previsti limiti quantitativi al subappalto e pertanto, in fase di gara, i concorrenti dovranno limitarsi ad indicare le parti del servizio che intendono subappaltare a terzi.
Nel caso invece in cui sia necessario riportare anche “la quota che l’OE intende subappaltare”, si chiede di precisare quale sia la quota massima subappaltabile, in virtù del combinato disposto dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (post-DL 77/2021) e della disapplicazione del suddetto comma 2 ad opera delle sentenze C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, richiamate anche nella lex specialis di Gara.
Risposta
Si veda l’Errata Corrige, chiara nella sua formulazione.
21) Domanda
Con riferimento alle dichiarazioni da rilasciare relativamente ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Xxxxxx, si chiede di precisare se, per quanto riguarda i Procuratori, le suddette dichiarazioni, come del resto riportato nella nota nr. 1 pag. 6 dell’Allegato 6 – Domanda di partecipazione, debbano riferirsi unicamente ai soli “procuratori titolari di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti tali da essere assimilati agli amministratori (Tar Lazio 9195/2017)”.
Si chiede altresì di precisare se tale principio operi, oltre che nei confronti del Concorrente, anche del socio unico persona giuridica e dell’eventuale impresa ausiliaria.
Risposta
Per quanto concerne la prima richiesta si rammenta che a pag. 4 del citato Allegato 6 – Domanda di partecipazione, nella nota a piè di pagina, è precisato con riferimento all’art. 80 comma 3 del Codice Appalti: “Si tenga conto di quanto precisato rispetto alle cariche rilevanti con il Comunicato ANAC dell'8.11.2017 (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/XxxxxxxxXxxxxxxx/XxxxXxxxXxxxxxxx/_Xxxx?xxx0000).
Si indichino in questo contesto i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 in ragione di operazioni societarie.
Si precisa che ai fini dell’art. 80 comma 3 del Codice rilevano i soli procuratori titolari di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti tali da essere assimilati agli amministratori (Tar Lazio 9195/2017)”
Per quanto concerne la seconda richiesta si rinvia a pag. 32 del Capitolato d’oneri e all’Allegato 7 dichiarazione di avvalimento.
22) Domanda
Si chiede cortesemente di chiarire se vi sia, ed -in caso affermativo- quale sia la percentuale di quota minima di partecipazione ad un RTI per le società mandanti, con riferimento al singolo Lotto.
Risposta
Non sono previste nella lex specialis percentuali minime di partecipazione ad un RTI per le mandanti.
23) Domanda
Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria, di cui al punto 7.2 lett. b) del Capitolato d’Xxxxx, si chiede di confermare che, in caso di RTI, fermo restando il possesso del requisito da parte del raggruppamento temporaneo nel suo complesso, e da parte della mandataria in misura maggioritaria, non sia prevista una quota minima di requisito da parte della mandante, e che pertanto, relativamente a tale requisito, la mandante possa avere anche fatturato pari a zero.
Risposta
Si conferma. Resta fermo tuttavia che la partecipazione in RTI è consentita a condizione che tutte le imprese svolgano un ruolo operativo all’interno del raggruppamento e la cui attività sia attinente a quella oggetto dell’appalto. Si fa presente che nell’Allegato 6 – Domanda di partecipazione dovranno essere dichiarate le attività svolte da ciascuna raggruppata con l’indicazione della rispettiva quota percentuale. Si precisa che la mandataria dovrà comunque possedere il requisito in misura maggioritaria in senso relativo.
24) Domanda
Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. c, si chiede di confermare che la certificazione ISO 9001 possa essere oggetto di avvalimento.
Risposta
Si conferma.
25) Domanda
Rif: Allegato 2A Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi.
Pag 10: “Laboratory Information System (LIS): sistema informativo dipartimentale del Laboratorio Analisi, costituito da una serie di moduli informatici integrati tra loro al fine di poter gestire il flusso del Laboratorio Analisi.”.
DOMANDA: Per LIS si intende il Laboratorio di Chimica clinica e microbiologia o si devono intendere anche altre specialità che cadono sotto l’acronimo LIS, esempio: Laboratorio di Genetica medica e Laboratorio di Anatomia Patologica?
Risposta
Si precisa, che l’area tematica “Laboratory Information System” (LIS), comprende tutte le specialità ad essa collegate.
26) Domanda
Rif: Allegato 10D Schede Business Case Lotti Applicativi
PAG. 5: “Laboratory Information System (LIS) L’Amministrazione ha la necessità di evolvere il proprio sistema informativo e migrare le diverse applicazioni di Laboratorio delle proprie Aziende verso una soluzione unica di mercato, garantendo l’integrazione delle informazioni e dati prodotti nelle diverse strutture. ”DOMANDA 1: Anche in questo caso si intende LIS di Chimica clinica e microbiologia o sono contemplate altre discipline.
Risposta
Si veda la risposta n.25.
27) Domanda
Rif: Allegato 10D Schede Business Case Lotti Applicativi
PAG. 5: “Laboratory Information System (LIS)L’Amministrazione ha la necessità di evolvere il proprio sistema informativo e migrare le diverse applicazioni di Laboratorio delle proprie Aziende verso una soluzione unica di mercato, garantendo l’integrazione delle informazioni e dati prodotti nelle diverse strutture.”DOMANDA2: Per integrazione delle informazioni e dati prodotti nelle diverse strutture si intende che questa integrazione debba essere garantita solo ex post, ovvero dal nuovo applicativo o devono essere integrati anche i dati pregressi?
Risposta
Si conferma che devono essere integrati anche i dati pregressi.
28) Domanda
Le referenze sono relative alla sola PA o sono producibili referenze del privato parificato?
Risposta
Si conferma, le referenze possono essere relative anche alle strutture sanitarie private accreditate con il SSN.
29) Domanda
Si chiede cortesemente di confermare che il subappalto é concesso e che le % del subappalto sia sufficiente indicarla nel DGUE
Risposta
Si conferma che è ammesso il subappalto. Per la percentuale ammissibile si rinvia alla errata corrige pubblicata. In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D del DGUE.
30) Domanda
In riferimento a quanto indicato all'art. 16 del capitolato d'oneri"(...) L’”Offerta economica” contiene, a pena di esclusione: a) prezzi unitari offerti in Euro, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali (nel caso di più cifre decimali, il risultato sarà troncato dal Sistema alla seconda cifra decimale). Tale regola è applicata anche ai prezzi unitari Mix GG-PP delle voci economiche relative ai servizi a consumo, calcolati dal sistema sulla base delle tariffe unitarie offerte per i profili professionali e per i relativi mix così come indicati nel Tecnico Speciale Lotti Applicativi e di Supporto. (...)", si segnala la mancanza nella documentazione di gara dei prezzi unitari a base d’asta delle figure professionali, nonché l’assenza di documenti / sezioni del portale in cui il singolo operatore economico partecipante possa indicare le tariffe unitarie offerte per profilo professionale sulla base delle quali il sistema determinerà i prezzi unitari mix GG-PP dei servizi a consumo. Essendo i prezzi unitari per profilo professionale un dato necessario sia per la compilazione della offerta economica secondo le prescrizioni anzi richiamate pena esclusione, sia in fase di svolgimento dell’AQ per la valutazione da parte di una PA aderente dei servizi ordinabili a consumo e dimensionati con metrica in giorni / persona, come espressamente previsto dal Capitolato Tecnico Lotti Applicativi, si chiede di voler integrare la documentazione di gara con l’indicazione dei prezzi unitari a base d’asta per figura professionale e delle sezioni del sistema in cui ogni operatore economico partecipante dovrà esprimere propria offerta anche per tali voci economiche.
Risposta
Trattasi di refuso.
Quanto riportato nel Capitolato d’Oneri par 16 punto a) “Tale regola è applicata anche ai prezzi unitari Mix GG-PP delle voci economiche relative ai servizi a consumo, calcolati dal sistema sulla base delle tariffe unitarie offerte per i profili professionali e per i relativi mix…” è riferito soltanto ai Lotti di Supporto.
Si veda anche quanto riportato nell’Allegato 2A Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi ed in particolare nei paragrafi relativi ai TEAM di lavoro di ciascun servizio (“Il Fornitore sarà libero di organizzare le suddette figure nell’ambito del proprio Team Ottimale, rendendosi disponibile a eventuali verifiche dell’Amministrazione in fase di esecuzione. La tariffa offerta per il servizio in giorni persona si riferisce al Giorno Team Ottimale - pari a 8 ore lavorative).”
Si conferma pertanto, che per i Lotti Applicativi, l’operatore economico dovrà indicare ed imputare a sistema le tariffe unitarie offerte delle singole voci di offerta economica di cui alla Tabella n. 2b del Capitolato d’Oneri, in quanto tariffe medie ponderate e non tariffe unitarie di ciascun profilo professionale.
31) Domanda
Si chiede di confermare che servizi applicativi erogati integralmente sulla Pubblica amministrazione del SSN e fatturati ad un ente terzo che a sua volta ha rifatturato alla PA, siano validi come referenze tecnico/economiche.
Risposta
Non si conferma. Il paragrafo 7.2 del Capitolato d’oneri prevede che il fatturato sia riferito a servizi applicativi rivolti alle Amministrazioni del SSN. Si veda comunque anche la risposta alla domanda n.6.
32) Domanda
In relazione a quanto previsto al punto 7.2.b “Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria – Lotti Applicativi” del Capitolato d’Oneri, laddove si richiede di “aver conseguito negli ultimi “2” esercizi finanziari un fatturato medio annuo specifico per soluzioni applicative dedicate al SSN, e, specificatamente: Lotti Applicativi (nn. 1, 2, 3 e 4): servizi applicativi (…) rivolti alle Amministrazioni del SSN (capitolo 5 del Capitolato Tecnico Generale)” e considerato che molti progetti significativamente contraddistinti da elevato grado di innovazione tecnologica e digitale, sono stati nel recente passato (e lo sono tuttora) realizzati presso strutture sanitarie private che, nella maggior parte dei casi, agiscono in regime di convenzione con le Regioni a supporto del SSN e sono accreditate presso il SSN oppure da Operatori Economici che attraverso società di scopo/general contractor, hanno realizzato significativi progetti a favore del SSN per “in-house” regionali oppure enti di livello nazionale come quelli definiti al cap.5 del Capitolato Tecnico Generale, si chiede quindi di confermare che:
1. Sia ammissibile che un Operatore Economico consideri fatturato verso società di scopo le quali, in virtù di contratti con società “in -house” regionali, abbiano erogato servizi come quelli indicati al punto 7.2.b, a favore del SSN;
2. Sia ammissibile che un Operatore Economico consideri fatturato per servizi di cui al punto 7.2.b verso strutture sanitarie private accreditate o che agiscono in regime di convenzione con le Regioni che erogano servizi sanitari per conto del SSN;
3. Sia ammissibile che un Operatore Economico consideri fatturato per l’erogazione di servizi di cui al punto 7.2.b verso committenti privati/general contractor che abbiano come Clienti finali Amministrazioni del SSN.
Risposta
1. Si conferma.
2. Si conferma.
3. Non si conferma.
33) Domanda
Nel capitolato di gara vengono censurate eventuali RTI “sovrabbondanti”, cioè quelle RTI in cui ciascun partecipante è autonomamente in possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara. A tale proposito è opportuno evidenziare che il divieto di raggruppamenti sovrabbondanti è legittimo solo laddove AGCM dimostri nello specifico caso che siano state costituite con finalità anticoncorrenziali. La stessa AGCM (con una propria comunicazione del 23 dicembre 2014) al fine di garantire un corretto bilanciamento tra i principi imposti dal diritto dell’Unione a tutela della libera concorrenza, da un lato, e a garanzia della più ampia partecipazione alle gare pubbliche, dall’altro, ritiene utile chiarire che l’inserimento nei bandi di gara di clausole escludenti la partecipazione di RTI “sovrabbondanti” è legittimo solo laddove la clausola:
• espliciti le ragioni della possibile esclusione in relazione alle esigenze del caso concreto, quali la natura del servizio e/o l’assetto del mercato di riferimento;
• preveda che l’esclusione del RTI non può essere automatica, essendo la stazione appaltante tenuta a dimostrare la sussistenza di rischi concreti e attuali di collusione delle imprese partecipanti alla gara in raggruppamento;
• disponga che la valutazione della stazione appaltante, relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento, tenga conto delle giustificazioni – in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia del servizio richiesto – che le imprese partecipanti al RTI forniscono al momento della presentazione della domanda o su richiesta della stazione appaltante.
Tenuto conto degli obbiettivi molto ampli che l’accordo quadro si prefigge di raggiungere e soprattutto che tali obbiettivi vengono declinati nel settore specifico “healthcare”, si chiede di confermare che: eventuali raggruppamenti, che siano chiaramente complementari nei loro rispettivi “core business” e che quindi si uniscono con l’obbiettivo di confezionare la migliore offerta possibile in termini di servizi a vantaggio delle PA, non ricadono nella fattispecie delle “RTI Sovrabbondanti” anche se le imprese superino individualmente il requisito di partecipazione al singolo lotto.
Risposta
Si conferma che la valutazione di Xxxxxx, qualora si presentino in gara RTI con all’interno due o più imprese, singolarmente, in possesso dei requisiti di partecipazione, verrà espletata avuto riguardo alle indicazioni date all’AGCM in proprie determinazioni ovvero in Pareri resi a questa stazione appaltante. Non è previsto pertanto un meccanismo automaticamente espulsivo ai danni del predetto RTI concorrente.
34) Domanda
Al di là dalle certificazioni IT richieste, essendo l’ambito applicativo di questa gara dedicato a sviluppare, integrare, ed implementare sistemi IT specificatamente in ambito “healthcare”, in molti casi questa fattispecie di applicativi SW (es:
sistemi di imaging diagnostico) devono essere considerati a pieno titolo come un dispositivo medico, quindi, come per le altre tipologie di Dispositivi Medici, prima di essere commercializzate, tali applicazioni dovrebbero essere marcate CE sulla base del Regolamento Europeo 2017/745/UE più conosciuto come MDR (Medical Device Regulation). Non trovando all’interno della documentazione di gara nessun richiamo circa questi requisiti fondamentali, visto l’ambito di applicazione della gara, chiediamo di esplicitare meglio dove e come queste necessarie certificazioni vengono declinate all’interno dell’accordo quadro, in coerenza con il regolamento sui dispositivi medici.
Risposta
Come indicato al paragrafo 4.4 dell’Allegato 1 Capitolato Tecnico parte Generale “Laddove opportuno rispetto alla finalità d’uso, le piattaforme software implementate dovranno essere riconosciute come dispositivi medici marcati CE sulla base del Regolamento 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio per i Dispositivi Medici (MDR).”.
35) Domanda
Relativamente alle schede delle esperienze pregresse, nel capitolato è delineato che “I Business Case vanno intesi come casi di studio che esprimono esigenze potenziali da parte degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale”, e che “ciascuna esperienza pregressa descritta per i criteri C05 dovrà essere stata svolta presso un’Amministrazione del SSN o che operano a favore e per conto del SSN”.
Philips spa, società italiana facente parte del gruppo Royal Philips con sede ad Amsterdam (NL), in alcune aree tematiche può vantare molteplici esperienze in ambito nazionale, e in altre aree tematiche può illustrare progettualità ed installazioni ad elevata complessità realizzate presso servizi sanitari in ambito internazionale. Nell’ottica di cogliere ed importare le “Best practices”, chiediamo pertanto di poter presentare Business case di “Esperienze pregresse” includendo anche progettualità realizzate non esclusivamente in ambito SSN.
Risposta
Non si conferma, come indicato negli Allegati 10C e 10E Schede esperienze pregresse “ciascuna esperienza pregressa descritta dovrà essere stata svolta presso un’Amministrazione del SSN, o presso altra struttura che opera a favore e per conto del SSN”.
36) Domanda
In relazione alle schede delle esperienze pregresse, nella documentazione di gara viene descritta la tipologia del cliente finale “… un’amministrazione del SSN o che operano a favore e per conto del SSN”; si chiede quindi di confermare che è possibile utilizzare anche esperienze di strutture sanitarie private accreditate con il SSN.
Risposta
Si conferma.
37) Domanda
A pag. 18 del capitolato d’oneri, in relazione alla comprova dei requisiti di capacità economica finanziaria, chiediamo di confermare che le modalità elencate per comprovare il fatturato specifico sono alternative tra loro, quindi una società di capitali può presentare in alternativa:
- Bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf,
oppure
- Dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione),
oppure
- Copia delle fatture, accompagnate da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente,
oppure
- Originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente pubblico contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione oppure originale sottoscritto digitalmente o copia autentica digitale dei certificati rilasciati dal committente privato
Risposta
Si conferma.
38) Domanda
Relativamente agli Appalti Specifici, (seconda fase, rilancio competitivo) a pag.25 del capitolato tecnico generale, è scritto: la base d’asta dell’Appalto Specifico è determinata partendo dai prezzi unitari maggiori offerti in I fase relativamente a ciascuno dei servizi richiesti (e specifica voce economica) e ricompresi nel Capitolato Tecnico Speciale (ad eccezione dei Servizi Accessori i cui prezzi unitari saranno determinati direttamente dall’Amministrazione e per i quali in I fase non è stata presentata offerta, come meglio precisato sotto) Si procederà al calcolo della base d’asta complessiva moltiplicando i prezzi unitari suddetti per i quantitativi espressi dall’Amministrazione sommata alla stima da parte dell’Amministrazioni dei Servizi Accessori (nella misura massima del 50% del valore della base d’asta totale); … Le offerte dovranno comunque essere non superiori ai prezzi offerti in prima fase”, dove i prezzi sono stabiliti per “giornate uomo e punti funzione”.
Chiediamo conferma che qualora l’amministrazione inserisse in AS prodotti e soluzioni di mercato attinenti alle “aree tematiche di riferimento”, la base d’asta per la remunerazione del prodotto sarà fissata autonomamente dalla PA, nella misura massima del 50% del valore complessivo dell’appalto specifico.
Risposta
Si conferma.
39) Domanda
Il Capitolato d’oneri, a pag. 23 - Articolo 5 prevede la rinuncia all’art. 1944 e all’art. 1957 del c.c., mentre nell’allegato 13 “ fac-simile garanzia definitiva” è prevista la "rinuncia formalmente ed espressamente ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli articoli 1944 e 1945 del Codice Civile e rinuncia altresì sin d’ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del Codice Civile" . Vorremo capire se la rinuncia al beneficio di cui all’art. 1945 del c.c. espressa nell’allegato 13 sia da considerarsi un refuso o meno.
Risposta
La previsione della rinuncia al beneficio di cui all’art. 1945 del c.c. espressa nell’allegato 13 non è un refuso.
40) Domanda
Il Capitolato d’Oneri a pag. 18 del paragrafo 7.2, tra le modalità alternative di comprova del requisito di capacità economica e finanziaria, prevede quanto segue: "dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente”. In base a quanto sopra riportato, si chiede conferma che una relazione predisposta e sottoscritta dalla società di revisione sulla base dell’ISA 805 (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativi), è ritenuta strumento valido e sufficiente per comprovare il requisito di capacità economico - finanziaria del concorrente nella modalità sopra indicata.
Risposta
Si rinvia all’elenco della documentazione, come da Capitolato d’oneri, con cui il concorrente può validamente dimostrare il possesso del requisito del fatturato specifico. Si precisa altresì che l’art. 86, comma 4, del Codice – citato chiaramente al medesimo par. 7.2. del Capitolato d’oneri – consente l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. La documentazione che verrà prodotta in sede di comprova sarà vagliata dalla stazione appaltante ai fini di verificare l’idoneità della stessa a comprovare il fatturato specifico (non i ricavi) speso dal concorrente.
41) Domanda
Si chiede di confermare l’ammissibilità delle esperienze pregresse maturate in progetti di ricerca cofinanziati a livello nazionale o internazionale realizzati in collaborazione con la Pubblica Amministrazione.
Risposta
In premessa, si ricorda che ciascuna esperienza pregressa dovrà essere stata svolta in ogni caso per e/o presso un’Amministrazione del SSN, inerente alle tematiche richieste nel criterio (C05) e attinente al contesto funzionale di riferimento del Lotto. Nello specifico, le esperienze pregresse potranno essere state maturate anche in progetti di ricerca cofinanziati a livello nazionale o internazionale (Esempio: progetti in ambito Horizon 2020 (H2020) - Programma Quadro dell’Unione Europea (UE) per la ricerca e l’innovazione), purché in coerenza con quanto premesso
42) Domanda
Vorremo conferma che il Fac-simile All. 13 sarà utilizzato esclusivamente per la garanzia definitiva in favore di Xxxxxx ai fini della stipula dell'accordo quadro e non anche per le garanzie definitive da rilasciare eventualmente alle Amministrazioni.
Risposta
Come previsto al paragrafo “Garanzia definitiva” del Capitolato d’oneri, in merito alla garanzia definitiva da prestare in favore di Xxxxxx e alla garanzia definitiva da prestare in favore delle Amministrazioni ma detenuta da Consip ai fini della stipulazione degli Accordi Quadro di cui alla procedura di gara Consip ha predisposto un modello, ovvero l’Allegato 13– Facsimile garanzie definitiva.
SI rammenta che il medesimo paragrafo precisa che “Tale garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i Contratti Esecutivi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.”
43) Domanda
Nell’ipotesi di partecipazione di un operatore economico, a tutti i Lotti Applicativi (1-4), il requisito di fatturato limite all’autosufficienza - ovvero al fine dell’applicazione del divieto di partecipazione in RTI o in Consorzio ordinario di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione di cui al punto 7.2 lett. b) – sia di € 46.000.000,00.
Risposta
Non si conferma, come indicato nel paragrafo 7.3 del capitolato d’Xxxxx “il concorrente che intenda partecipare a più lotti di ciascun blocco dovrà possedere i requisiti economici richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).”.
Nel caso dei lotti applicativi, ad esempio, presentando offerta per i lotti 1, 2, 3 e 4 il fatturato specifico, medio annuo, che il concorrente dovrà possedere dovrà essere almeno pari a € 13.000.000,00. Trattasi, pertanto, dell’importo al di sopra del quale, se posseduto singolarmente, trova applicazione la regola sugli RTI sovrabbondanti.
44) Domanda
Nell’ipotesi di partecipazione di un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, ai fini della verifica del rispetto del requisito di fatturato limite all’autosufficienza concorreranno i soli requisiti di fatturato specifico direttamente posseduti dal consorzio stesso unitamente ai soli requisiti di fatturato della consorziata esecutrice a cui si farà ricorso (punto 7.5 lett. b).
Nello specifico, ai fini della verifica del rispetto del requisito di fatturato limite, i requisiti economici della/e consorziate esecutrici, a cui il consorzio non farà ricorso, non saranno oggetto di cumulo e non concorreranno alla verifica del rispetto del requisito di fatturato limite anche perché la partecipazione di un consorzio e della consorziata esecutrice è equiparabile, ai fini della partecipazione alla gara, ad un unico centro decisionale.
Risposta
Si rinvia alla documentazione di gara e alla risposta alla domanda 138.
45) Domanda
Nell’ipotesi di partecipazione di un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, ai fini della verifica del rispetto del requisito di fatturato limite all’autosufficienza, saranno espressamente esclusi i requisiti di fatturato posseduti dalle consorziate non esecutrici ovvero non indicate dal consorzio e pertanto estranee alla procedura.
Risposta
Si rinvia alla documentazione di gara e alla risposta alla domanda 138.
46) Domanda
Nell’ipotesi di partecipazione di un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere c) del Codice, laddove la certificazione di qualità alla norma UNI EN ISO9001:2015) sia già posseduta dal consorzio stesso, nonché da alcune consorziate esecutrici, non risulti necessario che la stessa certificazione sia posseduta dalla totalità delle consorziate indicate quali esecutrici.
Risposta
Non si conferma.
Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. c) (valutazione di conformità del proprio sistema della qualità alla norma UNI EN ISO9001:2015) deve essere posseduto in caso di partecipazione in consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutrici che svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione; a tal fine dovranno essere indicate le Imprese che svolgeranno le attività per le quali è necessaria la relativa certificazione.
47) Domanda
Il fatturato specifico relativo al monitoraggio della spesa farmaceutica, svolto in favore dell’Aziende Sanitarie e/o Regione, non sia conforme e pertanto non possa essere utilizzato per la comprova del requisito di fatturato richiesto per il Lotti Applicativi al punto 7.2 b) atteso che lo stesso non rientra negli ambiti ivi indicati quali servizi di sviluppo e di evoluzione ect.
Risposta
Si conferma che il fatturato specifico relativo al monitoraggio della spesa farmaceutica, svolto in favore dell’Aziende Sanitarie e/o Regione, non sia conforme e pertanto non possa essere utilizzato per la comprova del requisito di fatturato richiesto per il Lotti Applicativi al punto 7.2 b), a meno che tali servizi non rientrino nei servizi indicati al par. 7.2 b) del Capitolato d’Oneri, nel dettaglio servizi applicativi (intesi quali servizi di sviluppo ed evoluzione software, anche in co- working con l’amministrazione, servizi di migrazione applicativa, servizi di configurazione e personalizzazione di soluzioni software, servizi di manutenzione adeguativa e correttiva su software, servizi di supporto specialistico, servizi di conduzione applicativa e servizi di conduzione infrastrutturale).
48) Domanda
È consentita la partecipazione a imprese con sede fuori dall'Unione Europea?
Risposta
Si conferma. Si richiama l’attenzione sulle prescrizioni contenute nella documentazione di gara per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea.
49) Domanda
Nell'ambito dei Lotti 3 e 4 di Telemedicina è possibile formulare proposta esclusivamente per uno dei due Business Case previsti dai suddetti lotti?
Risposta
Si conferma, ma si ricorda come indicato al par. 3 dell’Allegato 10 D Schede Business Case Lotti Applicativi, che in caso di mancata presentazione della scheda, verrà attribuito un punteggio pari a 0 per ciascuna scheda non presentata.
50) Domanda
Rif. Allegato ID 2202 2A Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi par. 7.5
Si chiede di confermare che la presente frase: "Il passaggio di consegne di fine fornitura dovrà essere erogato dal Fornitore nel corso degli ultimi due mesi di vigenza contrattuale dell’Accordo Quadro, secondo la pianificazione concordata, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione "contiene dei refusi e vada invece formulata come segue: "Il passaggio di consegne di fine fornitura dovrà essere erogato dal Fornitore nel corso degli ultimi due mesi di vigenza contrattuale del Contratto Esecutivo, secondo la pianificazione concordata, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione"
Risposta
Si conferma.
51) Domanda
Si chiede di confermare che le attività di subentro, se richieste, sono cumulabili e consecutive rispetto a quelle di presa in carico e che quindi, tra la data di stipula del contratto e la data di avvio dei servizi, possano intercorrere al massimo 4 mesi, 2 relativi alla presa in carico e 2 relativi al subentro complesso
Risposta
Si conferma.
52) Domanda
Si chiede di confermare che la struttura delle schede Esperienze Pregresse possa essere realizzata tramite sotto paragrafi anziché in forma tabellare, rispettando la struttura logica degli elementi richiesti (Concorrente, Committente, Periodo, ecc.)
Risposta
Si conferma nel rispetto delle prescrizioni previste nella documentazione di gara.
53) Domanda
Si chiede di confermare che la struttura delle schede Business Case possa essere realizzata tramite sotto paragrafi anziché in forma tabellare, rispettando la struttura logica degli elementi richiesti (Concorrente, Descrizione, Standard e direttive di riferimento, ecc.)
Risposta
Si conferma nel rispetto delle prescrizioni previste nella documentazione di gara.
54) Domanda
Con riferimento al requisito di Capacità economia e finanziaria, vedi punto 7.2 lettera b), del disciplinare di gara, si chiede di confermare che una mandante possa anche non dichiarare un volume d'affari, fatto salvo il soddisfacimento del fatturato specifico richiesto dal RTI costituendo nel suo complesso.
Risposta
Non si conferma qualora la mandante abbia il fatturato specifico richiesto, perché la mancata esplicitazione del medesimo impedirebbe a Consip di effettuare la verifica in ordine ai c.d. RTI sovrabbondanti così da dare seguito a quanto previsto sul punto nella documentazione di gara e nei pareri AGCM citati nella medesima.
55) Domanda
Si chiede di confermare che nel caso in cui un Concorrente presenti offerta per la partecipazione a più lotti di ciascun blocco, lo stesso dovrà possedere i requisiti economici richiesti per il lotto di valore superiore tra quelli per i quali concorre. Nel caso dei lotti applicativi, ad esempio, presentando offerta per i lotti 1, 2, 3 e 4 il fatturato specifico, medio annuo, che dovrà possedere dovrà essere almeno pari a € 13.000.000,00 e il Concorrente potrà aggiudicarsi i lotti 1,2,3,4.
Risposta
Il quesito non è chiaro, in quanto mette a confronto, sovrapponendoli, requisiti di fatturato di partecipazione e di aggiudicazione.
In ogni caso, ii conferma che se un Concorrente presenti offerta per la partecipazione a più lotti di ciascun blocco, lo stesso dovrà possedere i requisiti economici richiesti per il lotto di valore superiore tra quelli per i quali concorre. Nel caso dei lotti applicativi, ad esempio, presentando offerta per i lotti 1, 2, 3 e 4 il fatturato specifico, medio annuo, che il concorrente dovrà possedere dovrà essere almeno pari a € 13.000.000,00.
Non si conferma che il Concorrente potrà aggiudicarsi i lotti 1,2,3,4 con un fatturato pari a € 13.000.000,00. e si rimanda la par. 3.1 b) in cui si indica che nell’ambito dei Lotti Applicativi, inoltre, è previsto un limite di aggiudicazione nel rispetto del requisito di fatturato maggiore coerente con la somma dei requisiti richiesti per la pluralità dei lotti aggiudicati.
Il Concorrente potrà aggiudicarsi i lotti 1,2,3,4 solo possedendo un fatturato almeno pari a € 46.000.000,00.
56) Domanda
Si chiede di confermare che le attività svolte a favore della Stazione Appaltante in virtù di contratti di servizio di natura continuativa sottoscritti prima dell'indizione della Gara non si configurino come fattispecie di subappalto.
Risposta
Non si conferma. Come evincibile dal tenore letterale della previsione di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice e confermato dalla giurisprudenza prevalente sul punto, deve trattarsi di prestazioni rese in favore dei soggetti affidari.
57) Domanda
Si chiede di confermare che nel caso di provvedimenti di applicazione di penali di importo superiore all'1% del valore contrattuale non comunicati all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel casellario informatico, non sia obbligatorio per il concorrente dichiararli nel DGUE in quanto non rilevanti ai fini dell'art. 80, comma 5 del Dlgs 50/2016.
Risposta
Non si conferma. Quanto alle fattispecie escludenti di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-ter) e ai casi in cui l’operatore è esentato dall’onere dichiarativo circa provvedimenti sanzionatori a suo carico si rinvia a quanto previsto al par. 6 del Capitolato d’oneri.
58) Domanda
Rif. Allegato 6 Domanda partecipazione AQ
Si chiede di confermare che, essendo il punto 15 della dichiarazione privo di contenuto, i punti da dichiarare diventano 28 e che si possa modificarne la numerazione
Risposta
Si conferma, trattasi di mero refuso.
59) Domanda
Si chiede di confermare che ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, sia sufficiente effettuare un solo pagamento del modello F23 pari ad euro 16 anche in caso di partecipazione a più i lotti.
Risposta
Si conferma che l’assolvimento dell’imposta di bollo è unica per tutti i lotti. Si richiama l’attenzione sulla seguente prescrizione del Capitolato d’oneri “Il pagamento della suddetta imposta, del valore di Euro 16,00, dovrà avvenire tramite il modello F24 (con codice tributo 1552 e Anno di riferimento: 2021)”, fatte salve le modalità alternativedi pagamento previste nella documentazione di gara.
60) Domanda
Rif. Capitolato Oneri AQ.
Nella tabella voci di offerta economica per il servizio 11 "Canone per 1 Full Time Equivalent (FTE) impiegato mensilmente
- Manutenzione Adeguativa e Manutenzione Correttiva" viene indicato un prezzo a base d'asta pari a 6.500€. Per i servizi a riga 12-13-18 analogamente viene richiesto un canone, ma viene indicato come prezzo a base d'asta una tariffa giornaliera che è uguale a quella dei corrispondenti servizi alle righe 14-15-17 espressa appunto come Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative). Si mette in evidenza che nel Capitolato tecnico speciale lotti applicativi per i servizi di cui sopra si parla sempre di "Canone standard per FTE 1 Giorno/Team ottimale" si chiede gentilmente di chiarire:
1) se il valore indicato per i servizi a canone delle righe 12-13-18 sia un refuso e debba essere espresso come canone mensile
2) se il valore indicato non è un refuso come viene calcolato il canone per la retribuzione dei servizi a riga 12-13- 18.
Risposta
Non si conferma, i servizi a riga n. 12, 13 e 18 si riferiscono alla metrica di erogazione del servizio a canone (Canone standard per FTE 1 Giorno/Team ottimale - 8 ore lavorative), secondo cui l’Amministrazione definisce il numero di FTE mensili per la configurazione scelta (per esempio: nel caso di 3 risorse il canone complessivo mensile sarà determinato dal prodotto di 3 FTE per la tariffa unitaria del canone standard giornaliero offerto).
61) Domanda
Per i Profili Professionali previsti nel Team di Configurazione e Personalizzazione (PP) il documento riporta: Project Manager; Enterprise Architect; Healthcare Client Solution; Specialit Devops Expert; User Experience; Designer Business Analyst; System Analyst; UX Designer; Digital Media Specialist/Mobile Media Specialist; Database Specialist and Administrator System Integrator & Testing Specialist. Si mette in evidenza che sembrano essere presenti due refusi la figure UX Designer sembra essere uguale a User Experience Designer e la figura di System Analyst non è fra i profili professionali previsti nella gara. Si chiede gentilmente di chiarire quale l'elenco corretto dei profili professionali previsti per il servizio.
Risposta
Si conferma. La figura professionale UX Designer coincide con la figura professionale User Experience Designer e si dovrà tener conto solo di quest’ultima.
Si conferma. La figura professionale System Analyst coincide con la figura professionale System Integrator & Testing Specialist, e si dovrà tener conto solo di quest’ultima.
62) Domanda
Si chiede di confermare che in caso di partecipazione in RTI costituendo a più lotti, la dichiarazione modello Allegato 9 da presentare, possa essere una sola firmata da tutti i partecipanti, riportando solo il/i lotti per la quale fà riferimento
Risposta
Si rinvia al Capitolato d’oneri che prescrive quanto segue “Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare dovrà inviare tramite il Sistema, nell’apposita sezione denominata “Dichiarazione domicilio e accesso agli atti”, la dichiarazione di cui all’”Allegato 9 Dichiarazione Domicilio e Accesso agli atti”.
63) Domanda
Si chiede di confermare che siano spendibili referenze tecniche e business case in ambito europeo.
Risposta
Non si conferma. Si veda risposta alla domanda n.41.
64) Domanda
Si chiede di confermare che i servizi applicativi svolti, sicuramente su un perimetro perfettamente coerente con i sistemi clinico-assistenziali oggetto del Bando e per un Istituto pubblico di riferimento per il Paese in materia di assistenza sanitaria, l’INAIL, possano e debbano essere considerati validi in quanto svolti nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Trattasi in particolare di soluzioni e fatturato sulle tematiche di Cartella Clinica svolte per INAIL, nel contesto della struttura ospedaliera di Volterra.
Risposta
Si vedano le risposte alle domande n.2, 32, 35.
65) Domanda
Si chiede se nelle Amministrazioni del SSN si possono considerare inclusi, oltre a Aziende Sanitarie Locali (ASL, AUSL, ATS), Aziende Ospedaliere e IRCCS pubblici, anche Enti Sanitari Privati convenzionati.
Risposta
Si conferma.
66) Domanda
Si chiede se la fornitura debba prevede solo Servizi di sviluppo software ex novo o evolutivi delle soluzioni esistenti o se debba includere soluzioni software di base da parte del fornitore attinenti alle tematiche previste nei Lotti 1,2,3,4 (telemedicina, Cartella Clinica, Imaging) o se esse potranno negli anni spaziare anche ad altri ambiti.
Risposta
Per quanto riguarda i servizi si faccia riferimento ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 dell’Allegato 2A Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi; per le tematiche previste si faccia riferimento ai paragrafi 3.1 e 3.2 dell’Allegato 2A Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi.
67) Domanda
Rif. ALLEGATO 2A Art. 4 Art.4.1.2
In merito agli sviluppi evolutivi o di manutenzione adeguativa e normativa richiesti sulle applicazioni esistenti, fermo restando che il fornitore dovrà dimostrare “competenza e esperienza per un’efficace acquisizione del know how sull’applicazione” e che “le eventuali consulenze/collaborazioni con le case madri produttrici del software saranno totalmente a carico del fornitore”, si chiede in che modo la Stazione Appaltante prevede che le Terze Parti diano accesso al fornitore al codice sorgente delle proprie applicazioni per eventuali sviluppi integrativi e evolutivi da parte del fornitore. In che senso si prevede che il fornitore possa “prendere in carico” l’applicativo di Terze Parti o effettuare “interventi di configurazione di prodotti software di terze parti quali CCE, OM, ADT, RIS, PACS.
Risposta
Relativamente alle attività di interazione con le terze parti si veda quanto indicato al paragrafo 4.1 del capitolato d’Xxxxx. Si precisa che l’Amministrazione contraente, titolare delle licenze dei prodotti software, dovrà comunque essere sempre coinvolta nel rapporto con le eventuali terze parti (esempio: case madri produttrici del software).
68) Domanda
CAPITOLATO TECNICO GENERALE Art.5 pag. 22 Si chiede se l’affidamento di un Contratto Esecutivo al primo classificato per una percentuale pari al 35% e al secondo classificato per una percentuale pari al 15% avverrà in sequenza o secondo
la preferenza del richiedente. In pratica, si chiede se l’accesso a 15% del secondo classificato potrà avvenire solo a seguito dell’esaurimento del 35% del primo classificato.
Risposta
Si conferma, l’accesso a 15% del secondo classificato potrà avvenire solo a seguito dell’esaurimento del 35% del primo classificato.
69) Domanda
ALLEGATO 2A Art. 7.6 In merito al Team da impiegare nell’affidamento, si chiede se la pubblicazione dei CV del personale da coinvolgere nell’attività di progetto debba avvenire già all’atto della Gara (a dimostrazione dei requisiti richiesti), alla Stipula dell’Accordo Quadro o all’atto della Stipula del singolo Accordo Esecutivo.
Risposta
Si precisa che la pubblicazione dei CV del personale da coinvolgere nell’attività di progetto dovrà avvenire alla stipula del singolo Accordo Esecutivo.
70) Domanda
Con riferimento alla garanzia provvisoria da produrre per ciascun lotto, si chiede di confermare che la riduzione dell’importo di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, sia applicabile anche nel caso in cui l’Operatore Economico sia in possesso della Certificazione ISO 9001, ma non specificatamente relativa ai “settori analoghi alla gara”.
Si precisa, per completezza, che per il rispetto del requisito di cui al pt. 7.3 lett. c) del Capitolato d’Oneri, si procederà con la modalità alternativa dell’avvalimento ex art. 89 del Codice, da impresa dotata del suddetto requisito.
Risposta
Si conferma. Come previsto nell’allegato 9 al Capitolato d’Oneri e all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, ai fini della riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria, è sufficiente il possesso di una certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, indipendentemente dal settore riportato nella certificazione medesima.
71) Domanda
In caso di partecipazione a più lotti, è possibile presentare un unico contratto di avvalimento valevole per più lotti?
Risposta
Le dichiarazioni e la documentazione relativa all’avvalimento è puntualmente indicata al par. 5.5 del Capitolato d’Oneri, qualora il concorrente intenda fare ricorso a tale istituto per sopperire alla carenza dei requisiti con la medesima impresa, per partecipare a più lotti, si conferma che potrà produrre l’anzidetta documentazione una sola volta. In particolare, a tal fine il concorrente indicherà, nell’unico proprio DGUE, il requisito complessivo di cui si avvale e il nominativo dell’ausiliaria e l’ausiliaria (oltre a compilare il proprio DGUE) renderà la corrispondente dichiarazione nell’Allegato 7 – “dichiarazione di avvalimento”, mentre entrambe le imprese sottoscriveranno il contratto di avvalimento che potrà essere, pertanto, unico. Esso dovrà riportare, a pena di nullità e quindi di esclusione, l’indicazione specifica, esplicita ed esauriente dei requisiti forniti e dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in ordine ai requisiti oggetto di avvalimento. L’indicazione della quota parte di fatturato, oggetto di avvalimento, che verrà messa a disposizione dall’ausiliaria (e sarà spesa dal concorrente avvalente) sui singoli lotti è richiesta solo nel caso in cui l’operatore economico parteci alla gara in forma associata (RTI ovvero Consorzio Ordinario), rendendosi necessario, in tale evenienza, verificare il rispetto della maggioranza in senso relativo in capo alla mandataria. Al verificarsi di tale fattispecie il summenzionato contratto di avvalimento dovrà riportare, separatamente, i mezzi e le risorse ricondotte alla quota parte di requisito per ciascun lotto.
72) Domanda
In caso di partecipazione alla procedura di gara in forma associata (RTI costituendo), è possibile, per le singole imprese mandanti, avere una percentuale di requisiti inferiore alla quota di esecuzione delle prestazioni dello specifico lotto?
Risposta
Fermo restando che in caso di partecipazione in forma aggregata la mandataria dovrà possedere il requisito del fatturato ed eseguire le prestazioni, oggetto di ciascun lotto dell’Accordo Quadro a cui si partecipa, in misura maggioritaria in senso relativo, pertanto in misura superiore rispetto alle mandanti/consorziate, è possibile avere una percentuale di requisiti inferiore alla quota di esecuzione delle prestazioni.
73) Domanda
In caso di partecipazione alla procedura di gara in forma associata (RTI costituendo), si chiede di confermare che, nel caso di ricorso al subappalto, ciascuna mandante possa provvedere autonomamente alla stipula dell'eventuale contratto di
subappalto e relativi adempimenti di legge, fermo restando l’attività di coordinamento e monitoraggio in capo alla mandataria del RTI.
Risposta
Si precisa che nulla osta a che siano le singole imprese raggruppate a stipulare il/i relativo/i contratto/i di subappalto con l’impresa/e subappaltatrice/i, in fase di Appalto Specifico, a condizione che le prestazioni che si affidano, nel rispetto delle previsioni dell’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e della disciplina di gara, siano ricomprese, a loro volta, all’interno delle prestazioni che la singola impresa raggruppata svolgerà, in ossequio a quanto dalla stessa dichiarato, in sede di AQ e in sede di Appalto specifico, nonché in base a quanto riportato nel mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’impresa mandataria e fermo restando l’attività di coordinamento e monitoraggio in capo alla mandataria del RTI.
74) Domanda
Posto che a p. 13 del capitolato d’Xxxxx si legge
La pluralità dei lotti aggiudicati, verrà stabilità nel rispetto dell’ordine di seguito riportato:
- per i lotti da 1 a 4: lotto 2, lotto 4, lotto 1, lotto 3;
- per i lotti da 5 e 6: lotto 6, lotto 5.
Ad esempio:
- se un concorrente, in forma individuale o associata, che abbia partecipato a tutti i Lotti Applicativi (1-4), possegga un requisito del fatturato pari a 13.000.000,00 € potrà aggiudicarsi soltanto il Lotto 2;
- se un concorrente, in forma individuale o associata, che abbia partecipato a tutti i Lotti Applicativi (1-4), possegga un requisito del fatturato pari a 25.000.000,00 € potrà aggiudicarsi i Lotti 2 e 4;
- se un concorrente, in forma individuale o associata, che abbia partecipato a tutti i Lotti Applicativi (1-4), possegga un requisito del fatturato pari a 36.000.000,00 € potrà aggiudicarsi i Lotti 2, 4 e 1;
- se un concorrente, in forma individuale o associata, che abbia partecipato a tutti i Lotti Applicativi (1-4), possegga un requisito del fatturato pari a 46.000.000,00 € potrà aggiudicarsi tutti i Lotti.
mentre a p. 19 dello stesso documento si legge
Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2, lett. b) del Capitolato d’Xxxxx, il concorrente che intenda partecipare a più lotti di ciascun blocco dovrà possedere i requisiti economici richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).
si prega di voler chiarire quale sia il requisito economico necessario per partecipare a tutti i lotti applicativi (1-4).
Risposta
Fermo restando che il quesito non è chiaro, in quanto mette a confronto, sovrapponendoli, requisiti di fatturato di partecipazione e di aggiudicazione, si conferma come indicato al punto 7.2, lett. b) del Capitolato d’Xxxxx, il concorrente che intenda partecipare a più lotti di ciascun blocco dovrà possedere i requisiti economici richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).
Nel caso dei lotti applicativi, ad esempio, per poter presentare offerta per i lotti 1, 2, 3 e 4, il concorrente dovrà possedere un fatturato specifico, medio annuo, pari ad almeno € 13.000.000,00.
75) Domanda
Nel caso in cui il requisito economico minimo necessario per la partecipazione (e l’aggiudicazione) dei lotti 1-4 sia 46.000.000,00 €, si prega di chiarire per quale il razionale dietro alla richiesta di indicare anche la quota di fatturato relativa a ciascun lotto di partecipazione (rif. art. 14.2 b del Capitolato d’oneri).
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n.14, 55 e 75.
76) Domanda
Con riferimento al punto 15 dell’All. 15 Facsimile nomina responsabile esterno, si chiede di confermare che, come previsto dal provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008, per “Amministratore di sistema” non si intendono quei soggetti che solo occasionalmente intervengono (x.xx., per scopi di manutenzione a seguito di guasti o malfunzioni) sui sistemi di elaborazione e sui sistemi software.
Risposta
Si conferma.
77) Domanda
Con riferimento al punto 17 dell’All. 15 Facsimile nomina responsabile esterno, si evidenzia come, secondo il Regolamento Europeo 2016/, il trasferimento di dati personali al di fuori della UE è ammesso se il destinatario garantisce un livello di protezione dei dati adeguato a quello europeo. Infatti, l'art. 47 prevede uno specifico strumento per il trasferimento di dati dal territorio dello Stato tra società facenti parti dello stesso gruppo d'impresa, laddove una di queste sia al di fuori dell'Unione europea: le norme vincolanti d’impresa (BCR – Binding Corporate Rules). Si chiede, pertanto, di meglio specificare attraverso quali canali il Fornitore possa capire chi sia il Titolare e attraverso quale canale richiedere l’autorizzazione al trasferimento.
Risposta
Il Titolare del trattamento è l’Amministrazione che stipula il Contratto Esecutivo; l’autorizzazione al trasferimento extra- UE dovrà pertanto essere richiesta a tale ente.
Per completezza, si precisa che l’atto di nomina a “Responsabile del trattamento” allegato alla documentazione di gara è solo un format fornito alle PA; le stesse, in qualità di Titolari del trattamento, potranno adattarne i contenuti in ragione di specifiche esigenze o sostituire integralmente il documento con un loro atto di nomina.
78) Domanda
Con riferimento all’art. 16 dell’All. 4 Schema di contratto esecutivo lotti applicativi, si chiede di confermare che, a comprova della esistente copertura assicurativa rinnovata annualmente e contenente i dettagli relativi alla garanzia e al massimale di polizza, sia sufficiente fornire il Certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre, di cui facciamo parte.
Risposta
Come si evince dal tenore dello Schema di Contratto Esecutivo, sarà la singola Amministrazione a poter richiedere al Fornitore la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. Le valutazioni inerenti la conformità della documentazione prodotta ai fini delle coperture assicurative eventualmente richieste potranno essere pertanto opportunamente svolte unicamente nell’ambito delle attività di verifica da parte di ciascuna Amministrazione in sede di Contratto Esecutivo.
79) Domanda
Con riferimento alle penali previste all’art. 12 dell’All. 3A Schema di Accordo quadro lotti applicativi e all’art. 9.2 dell’All. 3A Schema di Accordo quadro lotti applicativi, si chiede conferma che, in applicazione della disciplina inderogabile in materia, tutte le penali giornaliere e complessive previste saranno applicate nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui all’art. 113 bis co. 2 del D. Lgs. n. 50/16, ovvero secondo percentuali fra lo 0,3 per mille e l’1 per mille giornaliero del valore netto contrattuale e, comunque, non superiori al 10 per cento del valore netto contrattuale.
Risposta
Le penali sono quelle indicate nell’Allegato 3A Schema di Accordo Quadro Lotti Applicativi.
80) Domanda
Con riferimento al par. 16 del Capitolato d’oneri (“Contenuto dell’offerta economica”), a pagina 38 è riportata la seguente dicitura:
Per ciascun Lotto il ribasso unitario per ciascuna voce economica v-esima (Ruv) è calcolato come segue:
Ruv = (BAuv – Puv) / BAuv
dove BAuv sono i prezzi unitari a base d’asta e Puv sono i prezzi unitari offerti per ciascuna voce economica v-esima.
Il ribasso medio ponderato (Rm) del lotto generato dal Sistema in base ai prezzi unitari offerti (per i lotti Applicativi) sarà pertanto calcolato come segue:
Rm = Σn (Ruv * Wuv)
dove Wuv sono i pesi percentuali di ciascuna voce economica v-esima come sopra riportati. “n”= numero di voci (v) indicato in ciascuna tabella in funzione del lotto di riferimento
Il ribasso medio ponderato del lotto generato dal sistema in base ai prezzi unitari offerti (per i lotti Applicativi) sarà l’elemento dell’offerta su cui verrà applicata la formula per l’attribuzione del PE.
Il concorrente deve inserire, a pena d’esclusione, ogni singolo prezzo unitario (per i lotti Applicativi) richiesto per ciascuna voce economica come riportate nel paragrafo 3. In caso di mancato inserimento di un prezzo unitario/valore unitario il Sistema dà immediata evidenza di tale carenza/formulazione.
Al riguardo, si chiede conferma che le modalità di calcolo previste per il ribasso medio ponderaro-Rm (ribasso medio
ponderato generato dal sistema in base ai prezzi unitari offerti, che sarà l’elemento dell’offerta su cui verrà applicata la formula per l’attribuzione del PE) sono applicabili anche ai Lotti di supporto e non esclusivamente ai Lotti applicativi.
Risposta
Si conferma.
81) Domanda
Rif. Capitolato d’Oneri pag. 10 e Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi – Servizi a Consumo e Prezzi Unitari Figure Professionali
Con riferimento alle voci di Offerta Economica di cui alla Tabella n. 2b del Capitolato d’Oneri pag. 10 per i Lotti 1-4, i prezzi unitati a base d’asta indicati per ciascun servizio sono riferiti alla sola modalità di remunerazione forfettaria (a seconda della tipologia di servizio) espressa in prezzi unitari per giornata di team ottimale - quest’ultimi inerenti non una specifica figura professionale bensì un insieme indistinto di figure professionali - piuttosto in canone di 1 FTE / mese ed in function point.
Per contro, la documentazione di gara risulta mancante dell’indicazione dei prezzi unitari a base d’asta per le singole figure professionali previste dall’AQ, coerentemente con:
- le previsioni di compilazione della offerta economica, di cui all’art. 16 del Capitolato d’Oneri “Contenuto dell’Offerta Economica”:
“L’”Offerta economica” contiene, a pena di esclusione:
a) prezzi unitari offerti in Euro, al netto di Xxx e/o di altre imposte e contributi di legge, verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali (nel caso di più cifre decimali, il risultato sarà troncato dal Sistema alla seconda cifra decimale). Tale regola è applicata anche ai prezzi unitari Mix GG-PP delle voci economiche relative ai servizi a consumo, calcolati dal sistema sulla base delle tariffe unitarie offerte per i profili professionali e per i relativi mix così come indicati nel Tecnico Speciale Lotti Applicativi e di Supporto”
- quanto disposto dal Capitolato Tecnico Lotti Applicativi (Allegato 2A) che per i servizi a consumo prevede l’impiego di metriche di valorizzazione dei medesimi in giorni / persona di figure professionali.
Poiché tale dato potrà intervenire nella valorizzazione dei servizi a consumo in giorni / persona per figura professionale che una Amministrazione aderente potrà richiedere in sede di esecuzione dell’AQ mediante Ordinativo di Fornitura piuttosto che rilancio competitivo con Appalto Specifico, si chiede di voler integrare la documentazione di gara con l’indicazione dei prezzi unitari a base d’asta previsti per le singole figure professionali richieste dall’AQ.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n.30.
82) Domanda
Rif. Capitolato d’Oneri Tabella 2b pag. 10 – prestazioni
Posto che nella tabella 2b sono indicati diversi valori economici e pesi per ciascuna linea di servizio e posta altresì l’eterogeneità delle stesse linee di servizio, si chiede conferma di poter partecipare sotto forma di RTI di tipo misto.
Risposta
Si veda la risposta al successivo quesito n° 124
83) Domanda
Rif. All. 1 Capitolato tecnico, par. 4.4, pag. 14 – marchio CE
Nel paragrafo citato è previsto che “Laddove opportuno rispetto alla finalità d’uso, le piattaforme software implementate dovranno essere riconosciute come dispositivi medici marcati CE sulla base del Regolamento 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio per i Dispositivi Medici (MDR).
Si chiede di confermare che l’onere di ottenere i marchi CE citati sia in capo all’Amministrazione richiedente.
Risposta
Non si conferma, tale onere è in capo al Fornitore.
84) Domanda
Rif. All. 1 Capitolato tecnico, par. 4.6, pag. 16 – Adeguamento normativo
Nel paragrafo richiamato è previsto che “il fornitore, di concerto con l’Amministrazione contraente, dovrà definire ed implementare le soluzioni tecnologiche in coerenza con le piattaforme abilitanti, in una logica di riuso, secondo l’attuale impianto normativo ed il modello complessivo di rogazione dei servizi per la PA”.
Si chiede di chiarire che la responsabilità sull’individuazione e sul perimetro del citato impianto normativo sia in capo all’Amministrazione.
Risposta
Non si conferma. Si precisa che i Fornitori devono rispettare tutti i vincoli di tipo giuridico-normativo, anche se non indicate espressamente dall’Amministrazione.
85) Domanda
Rif. Appendice 3 al Capitolato Tecnico Speciale - lotti applicativi – par. 3.1.2, pag. 7
Nel paragrafo citato, denominato “Analisi” è stabilito che, tra le attività da svolgere in questo ambito di operatività del fornitore, è incluso anche: “Individuazione dei vincoli: i vincoli possono essere di diverso ordine e grado, ad esempio vincoli di tipo giuridico-normativo”.
Si chiede di confermare che i vincoli di tipo giuridico-normativo di cui il Fornitore deve tenere conto saranno resi disponibili dall’Amministrazione.
Risposta
Non si conferma. Si precisa che i Fornitori devono rispettare tutti i vincoli di tipo giuridico-normativo, anche se non indicate espressamente dall’Amministrazione.
86) Domanda
Rif. Appendice 2 ai CTS - Livelli di Servizio – Mancata Indicazione Metrica di Determinazione delle Penali
Con riferimento agli indicatori “TROI - Tempestività di Ripristino dell’Operatività in esercizio” e “CSR – Interventi di manutenzione correttiva recidivi", si evidenzia come non sia indicata l’entità ovvero la metrica di determinazione delle relative penali, rispettivamente “Eccesso di ritardo nel ripristino operatività in esercizio” ed “Eccesso di interventi recidivi”.
Si chiede dunque di integrare la documentazione di gara con l’indicazione di tali requisiti.
Risposta
Si faccia riferimento a quanto riportato nell’Appendice 2 ai CTS - Livelli di Servizio, al paragrafo Indici di prestazione e Quote Sospese.
87) Domanda
Rif. Capitolato d’Oneri – Criterio C10, APPENDICE 1A AL CAPITOLATO TECNICO SPECIALE PROFILI PROFESSIONALI -
Certificazioni dell’ICT BUSINESS ANALYST
Con riferimento alla certificazione minima che la figura di ICT Business Analyst deve possedere secondo le previsioni dell’Appendice 1A al Capitolato Tecnico Speciale dei Lotti Applicativi, si chiede di confermare a che nell’elenco delle certificazioni da cui essa possa essere selezionata possano essere altresì considerate anche le certificazioni IPMA, ISIPM e TOGAF, in linea con le certificazioni elencate nel criterio C10 del Capitolato d’Oneri per i Lotti Applicativi.
Risposta
Si conferma.
88) Domanda
Rif. Appendice 3 al Capitolato Tecnico Speciale - lotti applicativi – par. 3.1.1.
Nel paragrafo citato, denominato “Definizione” è stabilito che, tra le attività da svolgere in questo ambito di operatività del fornitore, è incluso anche: “Individuazione della soluzione e studio della relativa fattibilità, considerando gli aspetti tecnici, i costi legati alla realizzazione, i benefici attesi, i rischi nonché i vincoli temporali e normativi. Oltre quindi a concretizzare ed esplicitare la scelta, bisogna concentrarsi su un’analisi di congruenza ai vincoli interni o esterni per meglio poter realizzare la soluzione proposta.”.
Si chiede di confermare che i vincoli di tipo giuridico-normativo di cui il Fornitore deve tenere conto saranno resi disponibili dall’Amministrazione.
Risposta
Non si conferma. Si precisa che i Fornitori devono rispettare tutti i vincoli di tipo giuridico-normativo, anche se non indicati espressamente dall’Amministrazione.
89) Domanda
Rif. Appendice 3 al Capitolato Tecnico Speciale - lotti applicativi – par.4.20
Nel paragrafo citato, denominato “Report/Check-list di conformità” è stabilito che, tra le attività da svolgere in questo ambito di operatività del fornitore, è incluso anche valutare l’adeguatezza, la coerenza e l’aderenza di quanto eseguito in relazione ai: “i requisiti tecnologici/organizzativi/normativi..”.
Si chiede di confermare che i vincoli di tipo giuridico-normativo di cui il Fornitore deve tenere conto saranno resi disponibili dall’Amministrazione.
Risposta
Non si conferma. Si precisa che i Fornitori devono rispettare tutti i vincoli di tipo giuridico-normativo, anche se non indicati espressamente dall’Amministrazione.
90) Domanda
Si chiede cortesemente di confermare che per la presente procedura sia ammesso il subappalto e che basti indicarne le attività e la relativa quota percentuale all’interno del DGUE in quanto l’ambiente di gara sul Portale Acquisti riporta accanto alla scelta del lotto di partecipazione la dicitura “N/A” relativa all’indicazione del subappalto;
Risposta
Si veda l’Errata Corrige.
91) Domanda
Si prega di fornire l’Allegato 6 Domanda di partecipazione in formato editabile.
Risposta
L’Allegato 6 richiesto viene pubblicato in formato editabile.
92) Domanda
Si chiede di confermare che l’allegato 11 doc. DPCM 187.1991 e l’allegato 12 familiari conviventi non siano da presentare in questa fase di gara in quanto non riportati all’interno del Capitolato Normativo;
Risposta
Si conferma. Il Capitolato d’oneri al paragrafo “Documenti per la stipula” prevede che la dichiarazione, conforme all’Allegato “Facsimile Dichiarazione familiari conviventi” e dichiarazioni di cui al DPCM 1991 n. 187 debbano essere prodotte nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della comunicazione ex art. 76 comma 5 lett. a) dlgs 50/2016”.
93) Domanda
Con riferimento a quanto indicato nel Capitolato normativo all’art. 5 pag. 15 “mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b),
c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario”, si chiede di confermare che in particolare il ruolo di mandante possa essere assunto da un consorzio costituendo fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dal capitolato stesso in capo alle consorziate. La fattispecie che si delineerebbe sarebbe la seguente: RTI costituendo tra la ditta A Mandataria ed il costituendo consorzio ordinario composto dalle ditte B+C+D nel ruolo di mandante.
Risposta
Si conferma.
94) Domanda
Con riferimento ai Lotti applicativi, ed in base a quanto riportato a pag 15 del Capitolato normativo “ non è ammessa la partecipazione in RTI o in Consorzio ordinario di due o più imprese che – anche avvalendosi di società terze nelle modalità riportate al successivo paragrafo 8 – siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione al singolo lotto o, nel caso di partecipazione del RTI a più lotti” si chiede conferma che non si possa considerare sovrabbondante un RTI all’interno del quale una azienda possiede il requisito che permetterebbe di partecipare alla procedura singolarmente per un solo Lotto (per esempio un fatturato specifico nell’ultimo biennio di almeno € 10.000.000,00 corrispondente al requisito richiesto per la partecipazione al Lotto 3) qualora l’RTI voglia invece partecipare a tutti e 4 i lotti per i quali è richiesto un fatturato minimo di 13.000.000,00.
Risposta
Si conferma. Si veda risposta n.4.
95) Domanda
Si chiede di confermare che, qualora gli operatori economici vogliano presentare offerta per tutti e 4 i lotti applicativi, attestando un fatturato di € 46.000.000,00, al fine di concorrere all’aggiudicazione di tutti i lotti, l’RTI non sarà considerato sovrabbondante anche se uno degli operatori attesti un fatturato di oltre 13.000.000,00
Risposta
Si veda risposta n.4. e comunque si ribadisce che qualora un medesimo RTI partecipi a più lotti, lo stesso non sarà considerato sovrabbondante:
i) se nessuna impresa del RTI possiede singolarmente i requisiti economici richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta, sulla base delle regole definite al paragrafo 3.1 del Capitolato d’Oneri;
ii) oppure se un’unica impresa del RTI possiede singolarmente i requisiti economici richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta, sulla base delle regole definite al paragrafo 3.1 del Capitolato d’Oneri, e le altre imprese del RTI, ciascuna singolarmente, non posseggono tale requisito.
96) Domanda
In considerazione del fatto che taluna legislazione regionale equipara gli enti sanitari accreditati presso il SSN agli enti sanitari pubblici, si chiede di confermare che, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al Par. “7.2 Capacità economica e finanziaria” del Capitolato d’Xxxxx, sarà considerato valido anche il fatturato per servizi prestati presso questi enti sanitari privati accreditati all’SSN.
Risposta
Si conferma.
97) Domanda
Stante il requisito di capacità tecnica e professionale ex art. 7.3 lett. c del Capitolato d’oneri “Certificazione ISO 9001 per servizi applicativi o per servizi analoghi alla gara in oggetto relativi ai lotti da 1 a 4.” dove lo stesso articolo inoltre recita, “la comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015”, si chiede di confermare che il requisito possa essere soddisfatto con le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016 inerenti la "Vendita, distribuzione (incluso stoccaggio), installazione (inclusa la gestione dei progetti) e manutenzione dei dispositivi di imaging medica, dispositivi di trattamento guidato dalle immagini, dispositivi di monitoraggio dei pazienti, dispositivi per il sonno e la respirazione, dispositivi di emergenza e rianimazione, dispositivi software medici, dispositivi domestici sanitari non medici e fornitura dei relativi accessori, materiali di consumo, componenti e servizi”.
Risposta
Non si conferma.
98) Domanda
Ipotizzando la partecipazione a codesta procedura in costituendo RTI, si chiede di confermare che il requisito di capacità tecnica e professionale ex art. 7.3 lett. c del Capitolato d’oneri, inerente il possesso della Certificazione ISO 9001 per servizi applicativi o per servizi analoghi alla gara in oggetto relativi ai lotti da 1 a 4, contrariamente a quanto disposto dall’art. 7.4 ult. cpv dello stesso capitolato d’oneri, possa essere soddisfatto anche se posseduto da almeno uno dei componenti dell’RTI, al fine di non vanificare il principio del favor partecipationis, compromettendo la partecipazioni di taluni Operatori Economici anche in costituendo RTI.
Risposta
Il requisito di cui al punto 7.3 lett. c), in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è posseduto da ogni impresa costituente il RTI o il Consorzio che svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione.
99) Domanda
Si chiede conferma che sono ammesse le referenze e le esperienze pregresse che si sono sviluppate presso/con enti del SSN e accreditati, ad essi destinate a seguito di aggiudicazione di progetti finanziati i cui contraenti sono ad esempio il Miur, le Regioni e/o l’ EIT Digital Italy.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n.41.
100) Domanda
Si chiede di confermare che possano concorrere ai requisiti tecnici ed economici le referenze e le esperienze pregresse maturate con enti sanitari privati accreditati all’SSN.
In particolare si evidenzia che alcune leggi regionali equiparano gli erogatori privati accreditati a quelli pubblici del SSN.
Risposta
Si conferma.
101) Domanda
Si chiede di confermare che, ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità economica e finanziaria di cui al Par. “7.2 Capacità economica e finanziaria” del Capitolato d’Xxxxx, sarà considerato valido il fatturato per le attività svolte presso enti sanitari privati accreditati al SSN.
In particolare si evidenzia che alcune leggi regionali equiparano gli erogatori privati accreditati a quelli pubblici del SSN.
Risposta
Si conferma.
102) Domanda
In riferimento al Paragrafo “7.2 Capacità economica e finanziaria” del Capitolato d’Xxxxx, si chiede di confermare che, ai fini del soddisfacimento del requisito possa considerarsi valido il fatturato medio annuo riferito agli anni 2019-2020 (“ultimi due anni”), ancorché l’ultimo anno finanziario non sia stato ancora approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Risposta
Si conferma. Il paragrafo 7.2 del capitolato d’oneri specifica che il fatturato medio annuo specifico deve riferirsi agli ultimi
n. 2 (due) esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
103) Domanda
Si chiede a codesta stazione appaltante di confermare che si possano esibire nell’offerta esperienze pregresse anche antecedenti agli esercizi finanziari utilizzati per confermare il fatturato medio (ultimi “2” esercizi finanziari).
Si chiede cioè di confermare che non si possono dichiarare nell’offerta tecnica esperienze pregresse ovvero progetti/servizi/soluzioni avviate e/o realizzate al di fuori di un esercizio finanziario non chiuso entro la data di consegna dell’offerta (23 giugno 2021).
Risposta
Relativamente alle esperienze pregresse, si faccia riferimento a quanto riportato all’Allegato 10 C Schede esperienze pregresse Lotti Applicativi / Lotti Supporto, in particolare a pag.2: “Le esperienze pregresse dovranno essere inerenti alle tematiche richieste in corrispondenza di ciascun criterio e dovranno essere concluse ed approvate dall’Amministrazione contraente alla data di presentazione dell’offerta”.
Relativamente invece al requisito di fatturato, si faccia riferimento a quanto previsto ai paragrafi 7.2 e 22 del Capitolato d’Oneri AQ_NEW.
104) Domanda
Confermate che possano essere espresse esperienze pregresse da soggetti in “subappalto cd necessario” da aziende Start Up e PMI innovative?
Risposta
Non si conferma.
105) Domanda
A Pag. 19 del documento “ID 2202 Capitolato Oneri AQ” si recita “Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto
7.2 lett. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria in senso relativo dalla mandataria.”
Si chiede di indicare la lettera mancante per refuso.
Risposta
Il punto richiamato è il 7.2 lett.b.
106) Domanda
Si chiede di confermare che in sede di offerta siano considerati validi le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 firmate digitalmente dal soggetto preposto al rilascio, in luogo della copia conforme all’originale.
Risposta
Si conferma.
107) Domanda
Si chiede conferma della possibilità, con riguardo a ciascun Appalto Specifico, di poter variare la quota di ripartizione delle prestazioni contrattuali rispetto a quella indicata dall’RTI in sede di partecipazione all’Accordo Quadro, purché quest’ultima venga rispettata a consuntivo con riferimento alla somma del valore dei diversi Appalti Specifici eventualmente aggiudicati nel corso della durata dell’Accordo Quadro. In caso affermativo, si chiede altresì se sia possibile variare, su un singolo Appalto Specifico, la quota di partecipazione di un’azienda del RTI fino allo 0%.
Risposta
La ripartizione delle prestazioni contrattuali indicata dall’RTI in sede di partecipazione all’Accordo Quadro dovrà essere rispettata a consuntivo con riferimento alla somma del valore dei diversi Appalti Specifici eventualmente aggiudicati nel corso della durata dell’Accordo Quadro e presupponendo in tal senso la possibilità, con riguardo a ciascun Appalto Specifico, di poter variare la quota di ripartizione delle prestazioni contrattuali.
Quindi la singola impresa raggruppata – ivi compresa la mandataria - potrà svolgere attività in misura percentuale diversa rispetto a quanto indicato dal RTI concorrente in AQ ma sempre nell’ambito delle attività di propria competenza, senza, tuttavia, poter azzerare la partecipazione di una impresa e fermo restando, comunque, che la mandataria dovrà comunque eseguire le attività in misura maggioritaria.
108) Domanda
In riferimento a quanto riportato nel documento "All. 2A Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi" al par. 3.1.2, si richiede se, nell'ambito dell'Enterprise Imaging, vadano anche ricompresi i sistemi di gestione del servizio di Anatomia Patologica.
Risposta
Si conferma.
109) Domanda
I. In riferimento alla descrizione dello "Scheda esperienza pregressa" riportato a pag. 2 del documento "ID 2202 All. 10 C Schede esperienze pregresse Lotti Applicativi", si richiede se il formato di presentazione può essere variato rispetto a quello (tabellare) indicato, conservando comunque tutti i titoli degli elementi indicati nel suddetto documento.
II. Nel caso sia confermato il formato tabellare, si richiede se il formato di presentazione può essere assimilato a uno schema esplicativo e quindi per esso può essere utilizzato un font di dimensione almeno pari a 8 (come indicato a pag. 2 del documento "ID 2202 All. 10 A Schema Offerta tecnica Lotti Applicativi").
Risposta
I. Si conferma.
II. Non si conferma.
110) Domanda
I. In riferimento alla descrizione dello "Scheda progetto" riportato a pag. 8 del documento "ID 2202 All. 10 D Schede Business Case Lotti Applicativi", si richiede se il formato di presentazione può essere variato rispetto a quello (tabellare) indicato, conservando comunque tutti i titoli degli elementi indicati nel suddetto documento.
II. Nel caso sia confermato il formato tabellare, si richiede se il formato di presentazione può essere assimilato a uno schema esplicativo e quindi per esso può essere utilizzato un font di dimensione almeno pari a 8 (come indicato a pag. 2 del documento "ID 2202 All. 10 A Schema Offerta tecnica Lotti Applicativi").
Risposta
I. Si conferma.
II. Non si conferma.
111) Domanda
In riferimento a quanto riportato nel par. 2.1.2 del documento "ID 2202 All. 10 D Schede Business Case Lotti Applicativi", si richiede se i pazienti SARS CoV-2 sono già considerati fra i pazienti attuali oppure vanno considerati come nuovi pazienti da prevedere nell'ampliamento della popolazione target.
Risposta
Si precisa che i pazienti SARS CoV-2 devono essere considerati sia fra i pazienti attuali e sia come nuovi pazienti da prevedere nell'ampliamento della popolazione target.
112) Domanda
Ai fini della determinazione del ribasso medio ponderato, sono riportati nel dettaglio le basi d’asta unitarie per ciascuna voce economica e i relativi pesi, Tabella riferita ai “Lotti 1, 2, 3 e 4”. Per la riga riferita al dettaglio:
FPS - Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Conduzione Applicativa - Servizi di gestione del front-digitale, publishing e contenuti di siti web
Si ha il valore di “Peso % voce (Wu_v)” definito al 54%. Si chiede a codesta stazione appaltante, se il valore riportato è un mero errore di battitura e quindi va considerato il corrispettivo peso pari al 5%, come complemento a 100 in riferimento agli altri pesi percentuali della tabella in esame; diversamente, si richiede quale peso adottare per questa specifica Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative).
Risposta
Si veda l’Errata Corrige.
113) Domanda
A pag. 2 del documento "ID 2202 All. 10 A Schema Offerta tecnica Lotti Applicativi", si indica che "L’Offerta tecnica è costituita da: 1. una RELAZIONE TECNICA che dovrà contenere una descrizione completa e dettagliata dei prodotti e servizi offerti che dovranno essere conformi ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico; 2. l’allegato “Schede esperienze pregresse – Lotti Applicativi”; 3. l’allegato “Schede Business case” – Lotti Applicativi”. Nella stessa pagina si indica che "la Relazione Tecnica dovrà rispettare lo “Schema di risposta” (comprese le schede esperienze pregresse – Lotti Applicativi e le schede Business Case – Lotti Applicativi) di seguito riportato e dovrà essere contenuta entro le 40 pagine."
Si chiede conferma che il limite di 40 pagine debba essere applicato all'Offerta Tecnica nel suo insieme e non alla sola Relazione Tecnica, e quindi la somma di pagine della Relazione Tecnica e dei due allegati indicati debba essere pari a 40.
Risposta
Si veda l’Errata Corrige.
114) Domanda
In riferimento a quanto riportato a pag. 2 del documento "ID 2202 All. 10 A Schema Offerta tecnica Lotti Applicativi", si chiede conferma che, oltre alle figure e agli schemi esplicativi esplicitamente citati, anche le tabelle possano utilizzare un font di dimensione almeno pari a 8.
Risposta
Non si conferma.
115) Domanda
Nel paragrafo 4.1.1, pag. 27, del documento "All. 2A Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi" viene indicata, nel team di Configurazione e Personalizzazione, il profilo professionale "System Analyst" che non è invece presente nel documento "Appendice 1A ai CTS Lotti Applicativi - Profili Professionali.pdf". Si richiede se trattasi di refuso, e quindi tale profilo professionale vada eliminato dall'elenco; in alternativa, si chiede con quale profilo professionale debba essere sostituito.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n.61.
116) Domanda
Nel paragrafo 4.1.1, pag. 27, del documento "All. 2A Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi" viene indicata, nel team di Configurazione e Personalizzazione, il profilo professionale "UX Designer" che non è invece presente nel documento "Appendice 1A ai CTS Lotti Applicativi - Profili Professionali.pdf". Si richiede se trattasi di refuso, e quindi tale profilo professionale vada eliminato dall'elenco, anche in considerazione del fatto che, nel medesimo elenco, compare il profilo professionale "User Experience Designer".
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n.61.
117) Domanda
Vista l'entrata in vigore in data 1 Giugno 2021 del decreto legge 77/2021, considerata altresì la data di pubblicazione del bando in data 3 Giugno 2021, si chiede di confermare che la nuova disciplina ivi contenuta, e che regolamenta la materia dei contratti pubblici, sia da ritenere applicabile alla presente gara.
Risposta
Si veda l’Errata Corrige.
118) Domanda
Si chiede di confermare se in caso di ricorso al subappalto, in presenza di un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna mandante possa provvedere autonomamente alla stipula dell'eventuale contratto di subappalto e relativi adempimenti di legge.
Risposta
Si precisa che nulla osta a che siano le singole imprese raggruppate a stipulare il/i relativo/i contratto/i di subappalto con l’impresa/e subappaltatrice/i, in fase di Appalto Specifico, a condizione che le prestazioni che si affidano siano ricomprese, a loro volta, all’interno delle prestazioni che la singola impresa raggruppata svolgerà, in ossequio a quanto dalla stessa dichiarato, in sede di AQ e in sede di Appalto specifico nonché in base a quanto riportato nel mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’impresa mandataria.
119) Domanda
Nel Capitolato d’oneri, al § 9 “SUBAPPALTO”, è previsto che il concorrente indichi all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione che, a seguito della sentenza X- 00/00, xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione.
A tal proposito, anche alla luce delle recenti novità introdotte D.L. n. 77/2021 - decreto Semplificazioni, si chiede di specificare se vi sia una quota massima subappaltabile e, in caso affermativo, quale sia la quota massima subappaltabile rispetto all’importo complessivo del contratto.
Risposta
Si veda l’Errata Corrige.
120) Domanda
Si richiede di confermare che la responsabilità del Fornitore e l’eventuale risarcimento dei danni in capo a quest’ultimo non possano superare l’importo complessivo di ciascun contratto esecutivo relativo a ciascun Accordo Quadro di ciascun Lotto.
Risposta
La fase di esecuzione contrattuale è disciplinata dalle norme del codice civile, oltre che da quelle del codice dei contratti pubblici. Si rammenta che la documentazione di gara prevede che Consip, per le parti di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima. Le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del Contratto Esecutivo, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima. Nel primo caso, il 10% è riferito al valore complessivo del Lotto dell'Accordo Quadro, nel secondo caso, al valore del singolo Contratto Esecutivo.
121) Domanda
I. Allegato 10D, cap. 1.1.1, pag. 4 di 8: è corretto presupporre che la Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera NON SIA la soluzione Open-Source che l’ente ha deciso di adottare in riuso?
II. Allegato 10D, cap. 1.1.1, pag. 4 di 8: è corretto presupporre che ADT si intenda comprendere anche tutto il flusso di accoglienza “ambulatoriale”: prenotazione, accettazione, pagamento (in tutte le sue forme e regimi), eventuale dimissione/chiusura episodio nel caso di accessi multipli / ciclici?
Risposta
I. Non si conferma.
II. Si conferma.
122) Domanda
In riferimento al § 5 “SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” ove è
disposto che “conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005 non è ammessa la partecipazione in RTI o in Consorzio ordinario di due o più imprese che …. siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione al singolo lotto o, nel caso di partecipazione del RTI a più lotti, sulla base delle regole definite al successivo paragrafo 7.3, pena l’esclusione dalla gara del RTI così composto.”, si rappresenta che la Gara de qua prevede una base d’asta complessiva particolarmente elevata (600 Milioni di €) e le prestazioni oggetto del Capitolato risultano complesse e ad alto tasso tecnologico. L’ AGCM (parere S3073/2017), l’ ANAC (Comunicato del Presidente del 3/09/2014 ) e la giurisprudenza amministrativa (ex multis Cds N° 1248/2021) sono concordi nel ritenere che l’esclusione dalla gara non consegue automaticamente alla partecipazione alla gara del RTI sovrabbondante ma alla conclusione di una specifica e completa indagine che la Stazione Appaltante deve valutare le motivazioni che hanno spinto una impresa che da sola possegga i requisiti di partecipazione ad associarsi in un c.d. RTI sovrabbondante.
Si chiede pertanto di confermare che la partecipazione alla gara dei c.d. R.T.I./Consorzi ordinari sovrabbondanti NON determina una automatica esclusione ma sarà oggetto di apposita valutazione da parte di Consip S.p.A. nei termini e modalità previsti nel Parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S3073 del 2017, secondo cui la stazione appaltante dovrà disporre una apposita valutazione, relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento, procedendo alla esclusione solo ove dimostri “la sussistenza di rischi concreti ed attuali di collusione delle imprese partecipanti in raggruppamento” (Cds n° 1248/2021) da potersi ritenere macroscopicamente anticoncorrenziale e, dunque, in contrasto con l’art. 101 TFUE e/o l’art. 2 l. n. 287/90.
Risposta
Si conferma.
123) Domanda
In riferimento ai “Requisiti di capacità economica e finanziaria” di cui al Paragrafo 7.2 del Capitolato d’Oneri relativi ai Lotti applicativi (n. 1, 2,3 e 4) “servizi applicativi intesi quali servizi di sviluppo ed evoluzione software, anche in co-working con l’amministrazione, servizi di migrazione applicativa, servizi di configurazione e personalizzazione di soluzioni software, servizi di manutenzione adeguativa e correttiva su software, servizi di supporto specialistico, servizi di conduzione applicativa e servizi di conduzione infrastrutturale rivolti alle Amministrazioni del SSN” e a quanto disposto dal paragrafo 5 secondo il quale “non è ammessa la partecipazione in RTI o in Consorzio ordinario di due o più imprese che …. siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione al singolo lotto o, nel caso di partecipazione del RTI a più lotti, sulla base delle regole definite al successivo paragrafo 7.3, pena l’esclusione dalla gara del RTI così composto.”
Considerato che l’aggregazione tra imprese è necessaria per garantire livelli di servizio e di qualità idonei a soddisfare le esigenze delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare con riferimento a settori di rilevanza strategica quale quello ICT, oltre ad essere basilare per operare una complementarietà delle qualificazioni e delle differenti attività svolte dalle imprese raggruppate e in considerazione del valore particolarmente elevato della base d’asta (600 milioni di €), della complessità e dell’elevato valore tecnologico delle prestazioni, Si chiede di confermare che non si configura quale RTI sovrabbondante il RTI all’interno del quale una delle imprese partecipanti abbia i requisiti di fatturato specifico con riferimento ai soli servizi di conduzione infrastrutturale e altra impresa abbia i requisiti di fatturato specifico con riferimento ai servizi applicativi intesi quali i servizi di sviluppo ed evoluzione software, anche in co-working con l’amministrazione, servizi di migrazione applicativa, servizi di configurazione e personalizzazione di soluzioni software, servizi di manutenzione adeguativa e correttiva su software, servizi di supporto specialistico, servizi di conduzione applicativa.
Risposta
Si conferma e si rinvia alla risposta al quesito n° 5.
124) Domanda
In riferimento al § 3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI ed in particolare alla tabella n. 2a “Oggetto dell’Accordo Quadro – Lotti Applicativi in ambito Sanità Digitale” , si rappresenta che le 2 macro prestazioni oggetto dei lotti n. 1, 2, 3 e 4 (“Servizi Applicativi per «Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging” e “Servizi Applicativi per «Telemedicina»”) sono entrambe qualificate come prestazioni “principali”, pertanto si chiede conferma che l’unica forma di RTI possibile sia il “Raggruppamento Orizzontale” , non essendo possibile la costituzione di un “Raggruppamento Verticale” vista l’assenza di prestazioni “secondarie”.
Risposta
Le prestazioni della presente procedura sono tutte principali in quanto unitario è l’oggetto dell’appalto; pertanto, non è ammessa la partecipazione in RTI verticali (cfr. parere n.561/2019 ANAC).
Ad ogni modo, si richiama il principio confermato dalla giurisprudenza che afferma che in caso di partecipazione di soggetti pluri-strutturati “la ripartizione delle prestazioni tra le imprese raggruppate, anche nell’ipotesi di raggruppamento di tipo “orizzontale”, non può che essere rimessa alle loro scelte organizzative: scelte il cui criterio direttivo non può che essere la coerenza di quella ripartizione con le capacità ed i titoli abilitativi da ciascuna posseduti, ferma restando la comune responsabilità solidale in ordine al servizio oggetto di appalto complessivamente considerato” (cfr, Consiglio di Stato, n. 2641/2019).
125) Domanda
In riferimento al documento “Rettifiche alla documentazione” pubblicato in data 11 giugno 2021 unitamente al documento “Avviso di rettifiche e proroga” che relativamente al paragrafo 9 “Subappalto” del Capitolato d’Oneri dispone “Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, così come novellato dal D. lgs. n. 77 del 31/5/2021. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle parti del servizio che intende subappaltare l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 105 del Codice, Consip Spa o l’Amministrazione contraente provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.”
Premesso che:
o il diritto dell’Unione Europea “sancisce la possibilità per gli offerenti di ricorrere al subappalto per l’esecuzione di un appalto, e ciò, in linea di principio, in modo illimitato.” (CG, sent. Wroclaw, 14 luglio 2016, causa C-406/14); tale stessa sentenza ha dichiarato illegittima una norma che” impone limitazioni al ricorso a subappaltatori per una parte dell’appalto fissata in maniera astratta in una determinata percentuale dello stesso, e ciò a prescindere dalla possibilità di verificare le capacità di eventuali subappaltatori e senza menzione alcuna del carattere essenziale degli incarichi di cui si tratterebbe. Sotto tutti tali profili, una clausola del genere risulta incompatibile con la direttiva 2004/18, pertinente nell’ambito del procedimento principale”;
o le sentenze della Corte di Giustizia del 26/9/2019 n. C-63/18 e del 27/11/2019 n. C-402/18, hanno sancito che la direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale di porre limitazioni al ricorso al subappalto;
o medesimi principi sono stati ribaditi dalla Commissione Europea nella lettera di messa in mora relativa alla procedura di infrazione 2018/2273 nella quale, con riferimento al D.L. 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri) e all’aumento del limite al subappalto previsto dall’art 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 dal 30% al 40%, è stato affermato che “tale modifica non sarebbe sufficiente a rendere l'ordinamento nazionale conforme a quello europeo, sia perché si tratta di una modifica solo temporanea, sia perché un limite al subappalto del 40%, pur essendo meno restrittivo, è comunque incompatibile con la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea”
Considerato poi che la stessa Consip nei bandi di più recente pubblicazione, anche successivi al D.L. 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri) che aumentava il limite del subappalto previsto dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 dal 30% al 40%, riteneva ugualmente di disapplicare sia la previsione del comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 che la deroga allo stesso introdotta dalla L. 55/2019 e dalla L. 21/2021 a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, indicando nei disciplinari la dicitura secondo cui “Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio e/o della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105
del Codice, ad eccezione dei limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14, che, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione”
Si chiede di confermare che il riferimento al limite del 50% dell’importo complessivo del contratto in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, così come novellato dal D. lgs. n. 77 del 31/5/2021 debba intendersi non applicabile in conformità ai principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea e in continuità con la posizione precedentemente tenuta dalla stessa Consip e che si debba intendere che “Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio e/o della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione dei limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14, che, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione” e che, pertanto, si autorizzerà il subappalto anche in misura superiore al 50% sino al limite derivante dall’art. 105, comma 1, del Codice dei contratti, che impedisce che la prestazione contrattuale sia eseguita integralmente dal subappaltatore”.
Risposta
Non si conferma, si rinvia all’Errata Corrige.
126) Domanda
Con riferimento al § 7.2 a pag. 17 del capitolato d’oneri e all’oggetto di gara dei lotti applicativi specificatamente ai servizi di conduzione infrastrutturale si chiede CONFERMA che debbano essere considerati ai fini del calcolo del fatturato specifico unicamente i servizi di gestione delle infrastrutture a supporto delle applicazioni e non già i server infrastrutturali quali ad esempio Directory Server, Network Server, File Server, Print Server, Proxy Server, Mail Server.
Risposta
Si conferma.
127) Domanda
Con riferimento al § 7.2 a pag. 17 del capitolato d’oneri e all’oggetto di gara dei lotti applicativi specificatamente ai servizi di conduzione infrastrutturale si chiede CONFERMA che NON debbano essere considerati ai fini del calcolo del fatturato specifico i servizi di Service Desk, di gestione delle postazioni di lavoro, delle LAN e della Sicurezza non riferibili ad ambienti infrastrutturali che ospitano i servizi applicativi.
Risposta
Si conferma.
128) Domanda
Si chiede CONFERMA che il servizio di conduzione delle infrastrutture previsto al cap. 4 del capitolato tecnico sia relativo all’insieme delle infrastrutture a supporto dei soli servizi applicativi di cui al cap.3 del capitolato tecnico speciale allegato 2° Lotti 1 2 3 4.
Risposta
Si conferma.
129) Domanda
Si chiede di confermare che la data ultima di presentazione delle domande di chiarimento è da intendersi spostata al 19 giugno a seguito della proroga oggi pubblicata, anche alla luce del fatto che il Capitolato d’Oneri fissa tale scadenza a 11 giorni prima della consegna della gara.
Risposta
Non si conferma.
130) Domanda
Nel disciplinare di gara a pag. 15 si dice: “Per tutti i lotti …… non è ammessa la partecipazione in RTI o in Consorzio ordinario di due o più imprese che – anche avvalendosi di società terze nelle modalità riportate al successivo paragrafo 8 – siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione al singolo lotto o, nel caso di partecipazione del RTI a più lotti, sulla base delle regole definite al successivo paragrafo 7.3, pena l’esclusione dalla gara del RTI così composto.
Al paragrafo 7.3 si dice: “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti. Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2, lett. b) del Capitolato d’Xxxxx, il concorrente che intenda partecipare a più lotti di ciascun blocco dovrà possedere i requisiti economici richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).
In considerazione di quanto citato, si chiede di confermare che, sulla base delle regole definite al paragrafo 7.3, sia consentita la partecipazione a tutti i 4 lotti applicativi di un RTI formato da un’azienda che da sola soddisfa il requisito di partecipazione richiesto per la partecipazione individuale alla gara e da un’altra azienda che abbia un fatturato inferiore a 13 milioni di euro negli ultimi due esercizi finanziari disponibili ma superiore a 10 milioni di euro per soluzioni applicative dedicate al SSN, e, specificatamente per: servizi applicativi (intesi quali servizi di sviluppo ed evoluzione software, anche in co-working con l’amministrazione, servizi di migrazione applicativa, servizi di configurazione e personalizzazione di soluzioni software, servizi di manutenzione adeguativa e correttiva su software, servizi di supporto specialistico, servizi di conduzione applicativa e servizi di conduzione infrastrutturale) rivolti alle Amministrazioni del SSN.
Risposta
Si conferma.
131) Domanda
In relazione alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2, lett. b) del Capitolato d’Xxxxx si chiede di chiarire se le Amministrazioni del SSN a cui si riferiscono i requisiti siano tutte e sole quelle elencate al Capitolo 5 pag. 19 del Capitolato Generale:
1. Enti ed organi di livello nazionale: • Il Ministero della Salute • ISS - Istituto Superiore di Sanità; • IZS- Istituti Zooprofilattici Sperimentali.
2. Enti ed organi territoriali: • Regioni e Province autonome che operano a favore e per conto del SSN; • Aziende Sanitarie Locali (ASL, AUSL, ATS, …), Aziende Ospedaliere, IRCCS pubblici.
3. Società partecipate “in-house” che operano a favore del SSN o per conto dei soggetti di cui ai precedenti punti (es: SOGEI, in-house Regionali, …);
In caso di risposta negativa si prega di elencare in dettaglio quali siano le Amministrazioni del SSN cui si riferisce il requisito.
Risposta
Si conferma, e si precisa che tra Amministrazioni che operano a favore del SSN sono comprese tutte le Strutture private convenzionate con il SSN.
132) Domanda
Al par. 14.2 del Capitolato d’Oneri alla Parte IV Criteri di selezione punto b) si dice: “la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente Capitolato d’Oneri. Si precisa che, fermo restando quanto previsto al paragrafo 7.3 per il caso di partecipazione a più lotti, ciascun concorrente dovrà indicare la quota di fatturato relativa a ciascuno dei lotti di partecipazione”.
Si chiede di chiarire cosa debba dichiarare nei DGUE un concorrente che chiede di partecipare a tutti e 4 i lotti e che possegga solo 13 milioni di fatturato nel periodo richiesto (eventualità prevista al paragrafo 7.3) per essere ammesso a partecipare a tutti e 4 i Lotti. In particolare, può dichiarare lo stesso fatturato per tutti i Lotti? In caso di risposta positiva, detto concorrente potrà essere aggiudicatario di tutti e 4 i Lotti o solo del Lotto 2?
Risposta
Si veda risposta domanda n. 14 e n. 55.
133) Domanda
Capitolato d’Oneri, par. 5, pag. 15
si chiede di confermare che un’impresa non sovrabbondante appartenente ad una capogruppo in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione, potrà essere ammessa alla partecipazione in un RTI con un operatore economico sovrabbondante solo nel caso in cui la capogruppo decida di non partecipare alla gara.
Risposta
Si conferma.
Al contempo si rammenta che il divieto sopra citato, relativo alla partecipazione in RTI o in consorzio tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione hanno tutti finalità pro-competitiva, tali divieti non operano tra imprese controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale. Ne consegue che Imprese tra loro controllate/collegate, appartenenti al medesimo gruppo, ben potrebbero concorrere insieme anche se singolarmente in possesso dei requisiti di partecipazione, purché del medesimo RTI non facciano parte ulteriori Imprese, esterne al gruppo, e anch’esse in possesso dei requisiti per concorrere da sole.
134) Domanda
Capitolato d’Oneri, par. 7.3, pag. 18
si chiede di confermare che l’impresa che non risulti in possesso di una certificazione ISO 9001 avente come scopo di applicazione i “Servizi di Sviluppo”, potrà in ogni caso partecipare in RTI con operatori economici in possesso di tale certificazione potendo erogare servizi diversi quali ad esempio i “Servizi Infrastrutturali” descritti nel documento “All. 2A Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi” al par. 4.4.
Risposta
Il requisito di cui al par. 7.3 lett. c) richiede la certificazione ISO 9001 per servizi applicativi o per servizi analoghi alla gara in oggetto relativi ai lotti da 1 a 4; certificazione ISO 9001 per servizi di supporto e consulenza o per servizi analoghi alla gara in oggetto relativi ai lotti 5 e 6.
Tale requisito di partecipazione, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., deve essere posseduto da ogni impresa costituente il RTI o il Consorzio che svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione.
I “servizi infrastrutturali” rientrano anch’essi nei servizi applicativi di cui all’oggetto della certificazione e, pertanto, l’Impresa del RTI che li svolge dovrà esserne munita.
135) Domanda
All. 10C Schede esperienze pregresse Lotti Applicativi, pag. 2, tabella
si chiede di confermare per “Amministrazione del SSN committente del progetto” si possa intendere anche una struttura privata convenzionata con il SSN
Risposta
Si conferma.
136) Domanda
Capitolato d’Oneri, par. 17.3, pag. 48
per il calcolo del punteggio economico è stata scelta una formula “Concava a punteggio assoluto” con coefficiente k=2. Esaminando il documento “Le formule della Piattaforma di e-procurement” pubblicato sul sito Consip al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/Xxxx_xxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxx ento-Formule_Piattaforma.pdf
tale scelta appare in contrasto con l’indicazione che codesta Stazione Appaltante propone a pag. 9 indicando per le gare ad alta intensità di lavoro la formula “Lineare spezzata sulla media”. Si chiede di rivedere la formula di attribuzione del punteggio che al momento, anche a causa di un coefficiente k=2, appare sostanzialmente lineare con possibili incentivi al ribasso che in questo caso specifico non dovrebbero essere agevolati. La formula “Lineare spezzata sulla media” appare applicabile anche in relazione all’impostazione generale della gara improntata a massimizzare il numero di partecipanti e quindi delle offerte.
Risposta
Si conferma la formula indicata nella documentazione di gara.
137) Domanda
Con riferimento al divieto di partecipazione per RTI c.d. sovrabbondanti si chiede di confermare se in ipotesi di concorrenti plurisoggettivi (RTI, Consorzi ecc) ciascun componente sia tenuto a dichiarare in relazione al Requisito di capacità economico/finanziario di cui al paragrafo 7.2 lettera b) del Capitolato d’oneri, l’intero fatturato specifico conseguito secondo quanto ivi specificato, e che pertanto non sia possibile limitare detto fatturato ad una quota parte dello stesso che il concorrente decide di spendere nella specifica procedura.
Risposta
Si conferma ad eccezione di quanto previsto per i consorzi stabili nella risposta al quesito che segue.
138) Domanda
Con riferimento al divieto di partecipazione per RTI c.d. sovrabbondanti, in ipotesi in cui un operatore parte di RTI sia un consorzio stabile ai sensi dell'art. 45 c. 2 c) del codice, atteso che il Capitolato d'oneri al par. 7.5 punto b) indica che in questo caso il consorzio, può far ricorso, oltre ai propri requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate che vengono pertanto computati cumulativamente in capo al consorzio, si chiede di precisare come vada interpretato in questo caso il divieto relativo alla sovrabbondanza di cui al par. 3.
Risposta
Si rinvia alla documentazione di gara quanto alle regole che presiedono alla qualificazione dei consorzi stabili nella presente procedura, precisando al contempo che non concorreranno all’applicazione della regola in tema di c.d. RTI sovrabbondanti i requisiti maturati in proprio dalle consorziate non esecutrici di cui il consorzio stabile, pur potendolo fare, dichiari di non volersene avvalere.
139) Domanda
In relazione al punto 7.3 “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE”, lettera c, la certificazione ISO 9001, nella versione UNI EN ISO 9001:2015 “Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti” è una norma di sistema con requisiti di carattere generale, previsti per essere applicabili a tutte le organizzazioni, indipendentemente da tipo o dimensione, o dai prodotti forniti e servizi erogati.
Mediaclinics Italia Srl è conforme, con Certificato n. 0178.2020 emesso da IMQ S.p.A, Organismo di Certificazione accreditato Accredia, alla norma ISO 13485, “Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi
regolamentari”, norma di sistema che specifica i requisiti per i sistemi di gestione per la qualità che permettono ad una organizzazione di dimostrare la sua capacità di fornire dispositivi medici e relativi servizi che siano conformi ai requisiti dei clienti e ai requisiti regolamentari applicabili a tali dispositivi medici.
Sulla base di tale premessa, ovvero che la ISO 13485 risulta essere una norma relativa ai sistemi di gestione per la qualità, derivata dalla ISO 9001 e specificamente sviluppata per il settore medicale, facendo anche riferimento all’art. 87 comma 1 del codice, citato dal testo del bando, si chiede se il comprovato possesso del certificato ISO 13485 possa soddisfare il requisito 7.3, lettera c, del presente bando di gara. Contestualmente si chiede anche se i requisiti richiesti al punto 7.3 devono essere disponibili al momento della partecipazione alla presente " GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO", oppure devono essere disponibili successivamente, ossia al momento della generazione delle offerte alle pubbliche amministrazioni.
Risposta
Si ribadisce, ad ogni buon conto, che la documentazione di gara richiede come requisiti speciali di partecipazione di carattere tecnico-professionale “Certificazione ISO 9001 per servizi applicativi o per servizi analoghi alla gara in oggetto relativi ai lotti da 1 a 4. Certificazione ISO 9001 per servizi di supporto e consulenza o per servizi analoghi alla gara in oggetto relativi ai lotti 5 e 6.”
Il Concorrente che ritiene necessario produrre una certificazione equivalente a quella richiesta dalla documentazione di gara è tenuto a dimostrare che le misure di garanzia della qualità proposta soddisfino le norme di garanzia della qualità richieste, ai sensi dell’art. 87, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
Divisione Sourcing ICT Il Responsabile
(Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
XXXXXXXX XXXXXXX CONSIP S.P.A 23.06.2021
07:26:46 UTC