COVIP | Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
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I fondi pensione nel pubblico impiego
I fondi pensione destinati al personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 (di seguito dipendenti pubblici), possono essere istituiti con contratti collettivi nazionali di comparto oppure con contratti collettivi di ambito territoriale.
Per Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonome, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 300/1999, il CONI.
Ai dipendenti pubblici si applica la normativa del decreto legislativo 124/1993 e, in materia fiscale, il decreto legislativo 252/2005.
Tali lavoratori possono:
✓ aderire ai fondi pensione negoziali di riferimento, conferendo il TFR futuro e al tempo stesso beneficiare del contributo del datore di lavoro;
✓ aderire anche a forme pensionistiche individuali (fondi pensione aperti e PIP) ma in tal caso possono versare solo il proprio con- tributo. Non è possibile né conferire alcuna quota di TFR né beneficiare del contributo del datore di lavoro.
Non possono aderire in forma collettiva a fondi pensione aperti.
L’Accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999 tra l’ARAN e le rappresentanze nazionali dei lavoratori ha definito i criteri guida per istituire i fondi pensione per i pubblici dipendenti. Stabilisce che la contrattazione di comparto deve creare un numero limitato di fondi pensione per realizzare platee di potenziali aderenti sufficientemente ampie per ciascun fondo pensione e consentire, così, di contenere i costi di gestione.
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I Fondi Pensione nel Pubblico Impiego
I fondi pensione per i dipendenti pubblici sono enti giuridicamente autonomi, distinti dai soggetti promotori; sono iscritti all’Albo dei fondi pensione e sono vigilati dalla COVIP.
L’attività del fondo pensione è disciplinata dallo Statuto. Questo documento, redatto sulla base di uno schema adottato dalla COVIP, definisce gli elementi identificativi del fondo, l’ambito dei destinatari, la contribuzione e le prestazioni, i profili organizzativi, i rapporti con gli aderenti.
Ecco cosa è importante sapere sui fondi pensione nel pubblico impiego
L'adesione
L'adesione è volontaria ed è consentita esclusivamente ai lavoratori che appartengono al settore del pubblico impiego il cui rapporto di lavoro è disciplinato dagli accordi collettivi istitutivi del fondo.
Con la legge di bilancio 2018 è stato previsto che le fonti istitutive dei fondi pensione potranno disciplinare le modalità di espressione della volontà di adesione dei lavoratori del pubblico impiego assunti successivamente al 1° gennaio 2019, anche mediante meccanismi di silenzio-assenso.
I dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 con la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione optano automaticamente per il passaggio dal regime del TFS (trattamento di fine servizio, buonuscita, indennità premio fine servizio o indennità di anzianità) al regime di TFR (trattamento di fine rapporto).
E’ possibile iscrivere anche i familiari fiscalmente a carico, se lo Statuto del fondo lo prevede.
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L’iscrizione avviene principalmente:
✓ per i lavoratori amministrati dal sistema NoiPA, attraverso la funzione self service “previdenza complementare” presente sul portale NoiPA;
✓ nella sede del fondo;
✓ nelle sedi dei sindacati che hanno sottoscritto l’accordo;
✓ nei luoghi di lavoro;
✓ nelle sedi dei patronati a ciò incaricati dal fondo;
✓ tramite web.
Prima dell’adesione, all’interessato vengono consegnati i seguenti documenti:
✓ Informazioni chiave per l’aderente, in cui sono spiegate in modo sintetico le principali caratteristiche della forma pensionistica (ad esempio, modalità di contribuzione, linee di investimento, costi, rendimenti ottenuti negli anni passati). Il documento include, inoltre, la Scheda dei costi, in cui vengono rappresentati i costi che l’iscritto sostiene durante la partecipazione alla forma pensionistica;
✓ La mia pensione complementare, versione standardizzata - che fornisce una simulazione della pensione complementare che l’iscritto riceverà al momento del pensionamento, calcolata secondo alcune ipotesi definite dalla COVIP (ammontare dei contributi versati, durata di partecipazione, rendimenti realizzati).
Questi documenti sono consultabili anche sul sito web del fondo insieme a ogni altra informazione che può essere utile per l’adesione. In particolare, sono disponibili la Nota Informativa e lo Statuto che descrivono in modo dettagliato le caratteristiche del fondo pensione e le con-dizioni che regolano il rapporto di partecipazione.
Prima di sottoscrivere il Modulo di adesione l’aderente compilerà un Questionario di autovalutazione con l’obiettivo di raccogliere alcune informazioni riguardanti le conoscenze previdenziali, la situazione personale e le aspettative pensionistiche.
Sulla base di tali informazioni, l’aderente potrà orientarsi verso la linea di investimento a lui più adeguata rispetto al profilo personale e alle sue esigenze previdenziali.
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I Fondi Pensione nel Pubblico Impiego
La contribuzione
L’ammontare dei contributi è stabilito in sede di contrattazione collettiva.
Il datore di lavoro verserà sul conto “reale” della posizione individuale dell’aderente:
✓ il contributo a carico del lavoratore, nell’importo previsto dall’accordo collettivo (ferma restando la possibilità di contribuire in misura superiore);
✓ il contributo a proprio carico, nella misura prevista dall’accordo collettivo (cui il lavoratore ha diritto se effettua il proprio versamento).
Gli accantonamenti delle quote del TFR del lavoratore sono contabilizzati su un conto “virtuale” tenuto dall’INPS-Gestione Dipendenti Pubblici: tali quote non sono effettivamente versate al fondo pensione man mano che maturano, ma vengono accantonate figurativamente presso l’INPS e sono conferite al fondo al termine del rapporto di lavoro, a condizione che sia cessata l’iscrizione all’INPS-Gestione Dipendenti Pubblici.
In base all’Accordo quadro tra ARAN e sindacati e al DPCM 20 dicembre 1999, le quote degli accantonamenti di TFR variano a seconda della data di assunzione dei lavoratori:
✓ per i lavoratori a tempo determinato e per quelli assunti a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2001 viene destinato l’intero TFR che matura anno per anno (il 6,91% della retribuzione base di riferimento);
✓ per i lavoratori già in servizio alla data del 31 dicembre 2000, che con l’adesione hanno optato per il regime del TFR, viene destinata, in fase di prima attuazione, una quota di TFR non superiore al 2% della retribuzione base di riferimento; successivamente, tale quota potrà essere elevata dalle parti istitutive con apposito accordo. Inoltre, è previsto un ulteriore accantonamento figurativo pari all’1,5% della base contributiva di riferimento ai fini TFS; anche questa quota ha carattere di elemento figurativo.
Inizialmente le quote virtuali sono rivalutate dall’INPS sulla base della media ponderata dei risultati finanziari conseguiti dai principali fondi pensione negoziali, individuati con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2005. Quando il fondo pensione raggiunge una struttura finanziaria consolidata - d’intesa con l’INPS e con le parti istitutive - si applica invece il rendimento netto effettivo realizzato dal fondo pensione.
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Schema di funzionamento della previdenza complementare per i pubblici dipendenti
Tutti i dipendenti pubblici
Dipendenti già in servizio al 31.12.2000
Dipendenti in servizio dal 1.1.2001
Quota a carico lavoratore
Quota a carico datore lavoro
2% TFR +
1,5% TFS
6,91% TFR
Conto reale
rivalutato in base ai rendimenti netti del fondo
Conto virtuale presso l’INPS
- nella prima fase di vita del fondo, rivalutato in base ai rendimenti di un paniere di fondi
- successivamente, rivalutato in base ai rendimenti netti del fondo
La scelta della linea di investimento
Il fondo pensione offre all’aderente una o più linee di investimento (o comparti). Ciascuna linea è caratterizzata da una combinazione di strumenti finanziari, che tiene conto anche dell’orizzonte temporale dell’investimento, e da una specifica relazione di rischio e rendimento.
DA RICORDARE
Puoi trovare maggiori informazioni sulle caratteristiche delle linee di investimento nella Nota informativa, disponibile sul sito web del fondo pensione
Le linee di investimento sono classificate in base agli strumenti finanziari che vengono acquistati e sono riconducibili alle seguenti categorie:
✓ garantite (offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi, ad esempio, al momento del pensionamento);
✓ obbligazionarie pure o miste (investono solo o prevalentemente in obbligazioni);
✓ bilanciate (investono tendenzialmente in azioni e obbligazioni nella stessa percentuale);
✓ azionarie (investono principalmente in azioni).
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I Fondi Pensione nel Pubblico Impiego
Prima di effettuare la scelta della linea di investimento è impor- tante:
✓ conoscere quanti anni ti mancano per ottenere la pensione di base;
✓ acquisire almeno una stima della futura pensione di base;
✓ avere consapevolezza della propria capacità di risparmio;
✓ conoscere il livello di rischio che si è disposti a sostenere.
Nella scelta della linea di investimento occorre anche tenere conto dei livelli di costo relativi alle diverse linee di investimento offerte.
La scelta della linea di investimento non è definitiva; può essere modificata secondo le modalità stabilite dallo Statuto del fondo pensione.
La gestione degli investimenti
DA RICORDARE
Il Questionario di autovalutazione, da compilare prima dell’adesione, ti dà un’indicazione della linea ritenuta più
idonea tenendo conto delle tue caratteristiche personali e delle tue esigenze previdenziali
La gestione finanziaria dei contributi dei lavoratori e del datore di lavoro (risorse reali) confluiti al fondo pensione (conto reale) è affidata a intermediari professionali specializzati (banche, imprese di assicurazione, società di intermediazione mobiliare e società di gestione del risparmio) selezionati sulla base di una procedura svolta secondo regole dettate dalla COVIP. Il fondo pensione stipula un’apposita convenzione con il gestore selezionato.
I gestori sono tenuti ad operare sulla base delle politiche di investimento deliberate dall’organo di amministrazione del fondo e amministrano le risorse affidate nel rispetto dei criteri e limiti di investimento e delle regole in materia di conflitti di interesse stabiliti dalla normativa di settore.
Nel Documento sulla politica di investimento predisposto dal fondo, vengono individuati gli obiettivi da realizzare, i criteri da seguire per la loro attuazione, i compiti dei soggetti coinvolti nel processo e il sistema dei controlli dei risultati conseguiti.
La politica di investimento seguita da ciascuna linea viene in genere sintetizzata nel “portafoglio benchmark” che definisce la percentuale del patrimonio da impiegare nelle varie categorie di strumenti finanziari; esso costituisce un parametro oggettivo di riferimento per la verifica dei risultati ottenuti dalla gestione degli investimenti.
DA RICORDARE
Nella Nota informativa sono riportate le caratteristiche delle diverse linee di investimento e i rendimenti medi ottenuti negli ultimi anni. Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che quelli realizzati nel passato non sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. È pertanto necessario valutare i risultati in un’ottica di lungo periodo
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Le risorse del fondo pensione sono custodite presso un depositario a ciò autorizzato (ad esempio, una banca).
Il gestore impartisce al depositario gli ordini di acquisto e vendita degli strumenti finanziari nei quali le risorse vengono investite. Il depositario verifica che tali indicazioni siano conformi alla normativa di settore, allo Statuto e al Documento sulla politica di investimento del fondo pensione.
I costi
DA RICORDARE
Nel documento Informazioni chiave per l’aderente trovi l’ISC di ciascuna linea del fondo pensione.
Sul sito web della COVIP sono inoltre pubblicate le Schede dei costi di tutte le forme pensionistiche nonché il Comparatore dei costi (xxxx://xxx.xxxxx.xx
Durante la fase di accumulo l’iscritto sostiene costi per l’attività di amministrazione e la gestione del patrimonio e, più in generale, ogni altra spesa necessaria al funzionamento del fondo stesso.
Alcuni costi sono trattenuti direttamente sui versamenti effettuati, in percentuale o in cifra fissa. Altri vengono invece prelevati dal patrimonio investito.
Dal momento che i costi si rifletteranno inevitabilmente sull’importo della pensione complementare, è importante prima dell’adesione, e in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, conoscere l’Indicatore sintetico dei costi (ISC).
L’ISC è un valore percentuale che misura quanto incidono annualmente sulla posizione individuale maturata i costi che l’aderente sostiene. Confrontando l’ISC delle linee di investimento con le medesime caratteristiche si può valutarne la diversa onerosità ed effettuare una scelta più consapevole.
I costi applicati per il pagamento della rendita saranno quelli in vigore al momento del pensionamento dell’aderente e definiti nella convenzione stipulata dal fondo pensione con un’impresa di assicurazione.
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I Fondi Pensione nel Pubblico Impiego
L’informativa agli iscritti in fase di accumulo
DA RICORDARE
Sul sito del fondo pensione, nella sezione riservata all’aderente, è possibile controllare tempo per tempo l’andamento della posizione maturata.
Inoltre, ogni anno il fondo pensione trasmette all’iscritto, mediante posta elettronica o in formato cartaceo, le informazioni sulla sua posizione individuale mediante la Comunicazione periodica. Il documento, redatto secondo le istruzioni fornite dalla COVIP, contiene, tra l'altro, informazioni sui versamenti contributivi e sull'andamento dell'investimento prescelto. Il documento consente di verificare la regolarità dei versamenti effettuati e di conoscere l'evoluzione della posizione individuale.
Con la Comunicazione periodica viene trasmesso il documento La
Sul sito web del fondo pensione puoi trovare la Nota informativa e altre informazioni relative al fondo stesso. Nella sezione riservata puoi effettuare una simulazione personalizzata della tua presunta pensione complementare futura
mia
pensione complementare - nella versione personalizzata, che offre una simulazione tempo per tempo della posizione individuale dell’aderente e dell’importo presunto della rendita attesa al momento del pensionamento.
La simulazione della pensione complementare può essere utile per valutare eventuali cambiamenti nelle scelte con riguardo alla linea di investimento e/o al livello contributivo.
Il trasferimento della posizione individuale
Trascorsi tre anni dall'adesione, oppure in ogni momento se vengono meno i requisiti di partecipazione al fondo, l'iscritto può chiedere il trasferimento della posizione individuale maturata presso un'altra forma pensionistica complementare.
Prima di esercitare questa facoltà è importante valutare le eventuali differenze di costo tra le diverse forme pensionistiche. Per tale ragione, i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni sono tenuti a sottoporre all’aderente la Scheda dei costi della forma di originaria appartenenza così da confrontarla con quella della forma pensionistica proposta.
Al momento del trasferimento è importante anche verificare la possibilità di continuare ad usufruire del contributo del datore di lavoro.
DA RICORDARE
Consulta il Comparatore dei costi pubblicato sul sito web della COVIP (xxxx://xxx.xxxxx.xx/x sc_dinamico/)
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Le prestazioni al momento del pensionamento
DA RICORDARE
Dal 1° gennaio 2018, il trattamento fiscale dei contributi e delle prestazioni è allineato a quello del settore privato (disciplinato, quindi, dal decreto legislativo 252/2005). Ai montanti accumulati fino a tale data si applica la previgente normativa
DA RICORDARE
Consulta la Nota Informativa del tuo fondo pensione per conoscere le condizioni per accedere a queste prestazioni
La disciplina delle prestazioni pensionistiche erogate dai fondi pensione per i dipendenti pubblici è quella prevista nel decreto legislativo 124/1993. Di conseguenza i dipendenti pubblici iscritti a forme di previdenza complementare hanno regole di accesso alle prestazioni pensionistiche, in genere, diverse rispetto ai dipendenti privati.
Il fondo pensione riconosce agli iscritti:
✓ una prestazione pensionistica per vecchiaia al raggiungimento dei requisiti di età previsti dal sistema obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di adesione al fondo;
✓ una prestazione pensionistica per anzianità in caso di cessazione dell’attività lavorativa, con un’età non inferiore di oltre 10 anni a quella prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e con almeno 15 anni di adesione al fondo pensione.
Le prestazioni sono liquidate sulla base della somma dei montanti costituiti da:
✓ i contributi versati al fondo pensione e i loro rendimenti;
✓ il TFR e l’eventuale quota aggiuntiva (per i soli dipendenti pubblici assunti prima del 1° gennaio 2001 è stata prevista un’ulteriore quota di accantonamento pari all’ 1,5% della base contributiva utile ai fini del TFS), accantonati figurativamente presso l’INPS-Gestione Dipendenti Pubblici e rivalutati – nella prima fase di attività del Fondo - secondo un tasso di rendimento pari alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi pensione negoziali individuati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2005. Quando il fondo pensione raggiunge una struttura finanziaria consolidata
– d’intesa con l’INPS e con le parti istitutive - il TFR è rivalutato applicando il rendimento netto effettivo realizzato dal fondo pensione.
La rendita
Una volta maturati i requisiti per la prestazione pensionistica, l’iscritto può trasformare la sua posizione individuale in una rendita calcolata in base all’età e al capitale accumulato.
Attualmente i fondi pensione per i pubblici dipendenti non effettuano direttamente il pagamento della rendita, ma si avvalgono di imprese di assicurazione con le quali stipulano apposite convenzioni.
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I Fondi Pensione nel Pubblico Impiego
L'iscritto che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica può anche trasferire la propria posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare se le condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima sono più favorevoli.
Al momento del pensionamento l’aderente sceglie il tipo di rendita che intende percepire, tra quelle previste dal fondo. Se sceglie la rendita reversibile, la pensione continuerà ad essere erogata al soggetto indicato dall’aderente. Nel caso in cui abbia scelto la rendita con restituzione del montante residuale, al beneficiario indicato viene versato il capitale residuo in un’unica soluzione. Se manca l’indicazione di un beneficiario, l’erogazione della rendita termina nel momento del decesso dell’aderente.
In caso di decesso dell’aderente prima del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, la sua posizione individuale è riscattata dal coniuge ovvero dai figli, ovvero, se già viventi e fiscalmente a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni dell’aderente, la posizione resta acquisita al fondo.
La prestazione in capitale
Se le fonti istitutive lo prevedono, la liquidazione della prestazione può avvenire in forma di capitale per un importo comunque non superiore al 50% del montante maturato (salvo che l'importo annuo della pensione maturata sia inferiore al 50% dell'assegno sociale) e il rimanente importo viene erogato sotto forma di rendita.
La XXXX (Rendita integrativa temporanea anticipata)
Nell’ottica di favorire la flessibilità in uscita dal mercato del lavoro e agevolare l’accesso alla pensione, la legge di bilancio 2018 ha inserito una nuova forma di prestazione della previdenza complementare: la Rendita integrativa temporanea anticipata (cosiddetta XXXX) che consiste nella possibilità di ricevere in modo frazionato tutta o parte (a seconda delle esigenze dell’aderente) della posizione individuale fino al conseguimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio.
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Le condizioni per poter beneficiare della XXXX sono: aver cessato l'attività lavorativa, maturare i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia nel regime di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa, aver maturato al momento della richiesta un requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza e almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.
La XXXX può inoltre essere richiesta dagli aderenti che sono inoccupati da più di 24 mesi, maturano i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi e hanno almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.
Le prestazioni prima del pensionamento
Nei soli casi previsti dalla normativa e dallo Statuto del fondo l’iscritto può chiedere:
✓ anticipazioni sulla posizione individuale maturata, a esclusione di quanto maturato nel conto figurativo contabilizzato dall'INPS- Gestione Dipendenti Pubblici ovvero dalle singole amministrazioni. Possono essere chieste dall'iscritto anche per l'intero importo della posizione maturata dopo almeno 8 anni di partecipazione, per vari motivi (spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, congedi per la formazione) con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso;
✓ riscatto della posizione individuale maturata è consentito quando vengono meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (ad esempio per cessazione del rapporto di lavoro) prima del pensionamento.
Profili organizzativi
PER SAPERNE DI PIU’
I fondi pensione per i dipendenti pubblici sono enti giuridicamente distinti dai soggetti promotori: hanno una struttura organizzativa che prevede organi di amministrazione e di controllo rappresentativi dei soggetti istitutori, analoga a quella dei fondi pensione negoziali.
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I Fondi Pensione nel Pubblico Impiego
Le principali tappe normative della previdenza complementare per il pubblico impiego
✓ La possibilità di istituire i fondi pensione per i pubblici dipendenti è stata prevista per la prima volta dalla legge delega 421/1992 e dal successivo decreto legislativo 124/1993 di attuazione della delega stessa, che ha rappresentato la prima normativa organica sulla previdenza complementare.
✓ La legge 335/1995, di riforma del sistema di previdenza obbligatoria, ha previsto l’estensione dell’istituto del TFR ai pubblici dipendenti in linea con il processo di armonizzazione della disciplina del lavoro pubblico con quello privato. L’attuazione di tale cambiamento sarebbe dovuta avvenire secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva, i cui
contenuti dovevano essere recepiti da un apposito DPCM avente la funzione di dettare norme esecutive per l’attuazione del passaggio.
✓ Prima dell’effettiva realizzazione di tali accordi, con la legge 449/1997 è stata introdotta la possibilità per i dipendenti pubblici in regime di TFS di optare per il TFR aderendo ad un fondo pensione complementare.
✓ La legge 448/1998 ha assegnato, per la prima volta, risorse effettive alla previdenza complementare.
✓ Il DPCM del 20 dicembre del 1999, successivamente modificato e
integrato dal DPCM del 2 marzo 2001, ha recepito l’Accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999 in materia di TFR e previdenza complementare per i dipendenti pubblici indicando, altresì, i criteri per la ripartizione degli stanziamenti pubblici per la previdenza complementare.
✓ La legge 243/2004 – legge delega di riforma del sistema previdenziale
– ha poi previsto il riordino del sistema di previdenza complementare anche per il settore del pubblico impiego.
✓ Il decreto legislativo 252/2005 - che ha sostituito il decreto
legislativo 124/1993 – ha introdotto una nuova disciplina per la previdenza complementare stabilendo che ai pubblici dipendenti si
continui ad applicare la normativa prevista nel decreto legislativo 124/1993.
- segue
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✓ Con i Contratti collettivi nazionali (da ultimo il Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 25 maggio 2016) il termine per l’esercizio dell’opzione, che scadeva il 31 dicembre 2010, è stato prorogato prima al 31 dicembre 2015 e poi al 31 dicembre 2020.
✓ La legge di bilancio 2018 ha previsto l'equiparazione delle regole fiscali tra il settore pubblico e quello privato per le contribuzioni e le prestazioni. Ha inoltre previsto che le parti istitutive dei fondi potranno disciplinare le modalità di espressione della volontà di adesione dei lavoratori del pubblico impiego assunti successivamente al 1° gennaio 2019, anche mediante meccanismi di silenzio-assenso.
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