ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PROGRAMMA ERASMUS+ MOBILITA' PER STUDIO
ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO
nell'ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
Convenzione n. 2021-1-IT02-KA131-HED-000006735 CODICE CUP G49J21014870006
a.a. 2022/2023
Tra UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO (I MILANO01), codice fiscale n. 80012650158, con sede
legale in Xxx Xxxxx xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, rappresentata dal Rettore, Xxxx Xxxxxxxx, di seguito denominata
"l'Istituto"
e: Il/La Sig./Sig.a : Cognome: Nazionalità:
Nome:
Data e luogo di nascita: ------------------------------ Sesso: -----
indirizzo: codice fiscale
e-mail :
iscritto al corso di studio:
tel.
di seguito denominato il Partecipante
HANNO CONCORDATO
Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d'ora in avanti denominato "l'Accordo"):
Allegato I | Learning Agreement for studies concordato tra l'Istituto di appartenenza, l'Istituto ospitante e il Partecipante (N.B. il documento deve essere compilato utilizzando la procedura on line cui si accede da xxxx://xxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx_xxx/xxxxxxx entro le scadenze già comunicate agli studenti); |
Allegato II | Condizioni generali (documento disponibile sul sito di Ateneo xxx.xxxxx.xx percorso Internazionale > Studiare all'estero > Erasmus+ > Prima della partenza); |
Allegato III | Carta dello Studente Erasmus (documento disponibile sul sito di Ateneo xxx.xxxxx.xx percorso Internazionale > Studiare all'estero > Erasmus+ > Prima della partenza); |
Allegato IV | Assicurazione (documento disponibile sul sito di Ateneo xxx.xxxxx.xx percorso |
Internazionale > Studiare all'estero > Erasmus+ > Prima della partenza);
Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli allegati.
Per l'allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana.
CONDIZIONI SPECIALI
ARTICOLO 1 - SCOPO DEL CONTRIBUTO E CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO
1.1 L'Istituto erogherà il contributo finanziario dell'Unione europea al Partecipante per intraprendere una mobilità ERASMUS a fini di studio nell'ambito del Programma Erasmus+.
1.2 Il Partecipante accetta il contributo nell'ammontare specificato nell'Articolo 3.1. e si impegna a portare a termine la mobilità a fini di studio come descritto nell'allegato I.
1.3 Qualsiasi modifica o integrazione all'accordo dovrà essere fatta per iscritto, con una notifica formale al Partecipante inoltrata tramite posta oppure tramite mail.
1.4 Ogni richiesta di modifica (revoca, data di inizio o termine del periodo di studio, durata, ecc.) dovrà essere sottoposta preventivamente dal Partecipante all'Istituzione. In caso di accordo da parte dell'Istituzione sulla modifica proposta, questa sarà considerata come clausola addizionale alla presente convenzione. Il mancato rispetto di quanto precede potrà essere considerato dall'Istituzione come una causa di risoluzione del presente accordo. Ogni modifica della durata del periodo di studi ERASMUS, sia in termini di riduzione sia di prolungamento del periodo previsto dall'articolo 2.2, dovrà essere preventivamente autorizzata dal docente referente Erasmus di corso di studio; le richieste di prolungamento dovranno essere autorizzate anche dall'Istituto ospitante. Il periodo di proroga sarà finanziato solo in caso di disponibilità di fondi.
1.5 Prima della partenza il Partecipante deve concordare con l'Istituzione un programma di studio ben definito da svolgere all'estero, compilando il documento denominato "Learning Agreement". Nel caso il Partecipante comprovi l'effettivo svolgimento del programma convenuto, l'Istituzione garantisce il riconoscimento accademico degli studi effettuati presso l'Istituzione ospitante, come parte integrante del corso di studi svolto nel paese di provenienza.
1.6 Il Partecipante si impegna a far pervenire all'Istituzione, nei 10 giorni successivi al suo rientro in Italia, il Certificate of Stay, certificato rilasciato dall'Istituzione estera di accoglienza attestante l'effettiva durata del soggiorno di studio ivi svolto, con l'indicazione della data di inizio e di fine del periodo di mobilità.
1.7 Il Partecipante si impegna a consegnare la documentazione attestante le attività didattiche realizzate all'estero; in particolare si fa riferimento alla certificazione comprovante gli esami effettivamente sostenuti, con l'indicazione dei voti conseguiti e dei crediti ottenuti (Transcript of Records).
ARTICOLO 2 - ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ
2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
2.2 La mobilità
inizierà il concluderà il
e si
Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l'ultimo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l'Istituto ospitante. Se il Partecipante partecipa ad un corso di lingua fornito da un'organizzazione diversa dall'Istituto ospitante, tale periodo sarà considerato quota parte rilevante del periodo di mobilità all'estero: in tale ipotesi, l'inizio del periodo di mobilità coinciderà con il primo giorno di frequenza del corso di lingua al di fuori dell'Istituto ospitante; resta inteso che la frequenza del corso di lingua dovrà essere adeguatamente certificata.
Le attività ammissibili a contributo possono essere svolte a partire dall'1 luglio 2022 e devono essere ultimate improrogabilmente entro il 31 ottobre 2023.
Denominazione dell'Istituto ospitante -------------------------------
Xxxxxx XXXXXXX -----------------------------------
Paese
2.3 Il Partecipante percepisce una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+ per un massimo di n mesi; Il numero di mesi corrisponde a quanto previsto dall'accordo bilaterale stipulato dall'Istituto con l'Università partner.
2.4 L'intera durata del periodo di mobilità, incluso il periodo di mobilità eventualmente già effettuato all'estero nell'ambito del Lifelong Learning Programme, non potrà essere superiore a 12 mesi per ciclo di studio (24 mesi nel caso di laurea magistrale a ciclo unico).
2.5 Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine della mobilità stessa.
2.6 Il Certificate of stay rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto. In base a tali date il contributo finanziario sarà ricalcolato come specificato all'art. 3.2.
ARTICOLO 3 - FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ
3.1 Il contributo finanziario Xxxxxxxx per la mobilità sarà pari ad un massimo di Euro ,00
corrispondente ad Euro 250,00 / 300,00 / 350,00 al mese. [importo variabile in base al paese di destinazione]
La borsa di mobilità verrà corrisposta solo per il periodo effettivamente trascorso all’estero e risultante sul Certificate of stay.
Pertanto, in caso di mobilità blended, cioè svolte in parte all’estero e in parte in Italia, non potrà essere pagata la borsa Erasmus per il periodo Erasmus svolto dall’Italia.
Il periodo svolto in presenza presso l’Università ospitante dovrà comunque avere una durata non inferiore a due mesi.
Il Partecipante potrà ricevere un contributo aggiuntivo pari a Euro 50,00, nel caso in cui sia il viaggio di andata che il viaggio di ritorno vengano effettuati con mezzi di trasporto a basse emissioni, come l'autobus, il treno o il covetturaggio (cosiddetto viaggio “green”). In questo caso sarà necessario produrre i biglietti/le ricevute dei viaggi di andata e ritorno.
3.2 L'ammontare del contributo finanziario effettivamente spettante al Partecipante sarà determinato al rientro dal soggiorno Erasmus e sarà calcolato prendendo in considerazione le date di inizio e di fine soggiorno certificate dall'Università partner mediante il Certificate of stay. Il contributo sarà determinato dal numero di mensilità svolte moltiplicato per l'importo mensile in base al Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario sarà calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile; il calcolo sarà effettuato dall'Istituto utilizzando l'applicativo Beneficiary Module.
In caso di viaggio “green” sarà assegnato un contributo aggiuntivo pari a Euro 50,00 e potranno essere riconosciuti fino a quattro giorni supplementari sul contributo finanziario per i giorni del viaggio.
3.3 Il rimborso dei costi sostenuti per esigenze speciali correlate a particolari condizioni fisiche, mentali o sanitarie, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante.
3.4 Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell'Unione.
3.5 Eccetto quanto specificato all'Articolo 3.4, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi che il Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio purché il Partecipante svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.
Nel caso in cui il Partecipante sia beneficiario anche del contributo integrativo – Fondo Giovani - MUR, l’ammontare del contributo finanziario sarà determinato dal numero di mensilità svolte moltiplicato per l'importo mensile determinato in base alla fascia di reddito di appartenenza, così come da delibera adottata dal competente organo di Ateneo. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario sarà calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile.
3.6 Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Tuttavia, non si può procedere alla richiesta di rimborso dei fondi comunitari Erasmus+ quando il Partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell'allegato I per cause di forza maggiore; il verificarsi di tali circostanze deve essere comunicato all'Istituto di appartenenza e accettato dall'Agenzia Nazionale.
ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
4.1 Al Partecipante sarà corrisposto un acconto pari al 70% del totale della borsa definita all'art.3.1 e dell’eventuale contributo integrativo, entro trenta giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente accordo da ambo le parti. Un ritardo nell'erogazione del finanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora il Partecipante non compili l'accordo entro i termini fissati dall'Istituto di appartenenza. Dopo la fine del soggiorno Erasmus, l'Istituto provvederà a calcolare l'importo della borsa e dell’eventuale contributo integrativo effettivamente spettanti al Partecipante in base ai criteri definiti all'art. 3.2 / 3.5 e provvederà ad effettuare l'eventuale saldo della borsa e del contributo
integrativo. Il pagamento del saldo sarà effettuato entro il 31 luglio 2023 in caso di soggiorno effettuato al primo semestre ed entro il 15 dicembre 2023 in caso di soggiorno effettuato al secondo semestre o per tutto l'anno accademico, sempre che il Partecipante abbia trasmesso il Certificate of stay debitamente compilato all'Istituto.
Qualora il saldo risulti negativo, sarà richiesta la restituzione della quota di borsa e dell’eventuale contributo integrativo percepiti in eccesso.
La restituzione dovrà avvenire mediante le modalità che saranno comunicate successivamente al Partecipante.
4.2 Il pagamento della borsa verrà erogato mediante accredito su Carta La Statale (xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxx-xx-xxxxxxx) che il Partecipante è tenuto ad attivare come Carta Flash Up Studio La Statale.
ARTICOLO 5 - COPERTURA ASSICURATIVA
5.1 L'Università gestisce per conto del partecipante la quota relativa all'assicurazione per i seguenti rischi:
- infortuni: polizza UNIPOLSAI n. 78/156035901 - validità: 0.00.0000 - 00.0.0000;
- responsabilità civile: polizza UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A n. 65.171912201 - validità dalle ore 24.00 del 31.12.2019 alle ore 24.00 del 31.12.2022.
Le suddette polizze saranno tempestivamente rinnovate alla scadenza, in modo da garantire la continuità della copertura assicurativa.
Ogni sinistro va denunciato come di seguito indicato:
INFORTUNI: In caso di infortunio il partecipante deve recarsi immediatamente al pronto soccorso. Le modalità di denuncia dell'infortunio devono essere concordate con la Direzione Sicurezza, Sostenibilità e Ambiente, in xxx Xxxxx Xxxxx 0, Xxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx. La modulistica è
disponibile alla pagina xxxxx://xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx_xxxxxxxxx/00000.xxx (xxx.xxxxx.xx > LaStatale@work > Servizi per tutti > Salute e sicurezza > Denuncia infortuni > Studenti, borsisti, dottorandi e altre categorie).
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: La denuncia di sinistro va indirizzata alla Direzione Servizi Patrimoniali, Immobiliari e Assicurativi – Ufficio Contratti Assicurativi – e-mail xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, inviando copia dell'eventuale richiesta di risarcimento per i danni causati o copia dell'eventuale avviso di garanzia unitamente ad una nota redatta dal responsabile della struttura frequentata contenente la narrazione dei fatti (con l'esatta indicazione della data, del luogo e delle cause del sinistro), l'indicazione delle conseguenze riportate dal danneggiato, il nome ed il domicilio di quest'ultimo e di eventuali testimoni dell'accaduto.
5.2 Riguardo alla copertura assicurativa sanitaria solitamente una copertura di base è fornita dal servizio sanitario nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un'assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di uno specifico intervento medico. In questo caso, un'assicurazione integrativa privata potrebbe essere utile. Il Partecipante è tenuto a informarsi di eventuali requisiti specifici previsti per l'assicurazione sanitaria nel Paese ospitante.
ARTICOLO 6 - SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE
Applicabile solo nel caso di mobilità per le quali la lingua principale di apprendimento è disponibile nell’Online Linguistic Support (OLS), ad eccezione dei madrelingua.
6.1 Al Partecipante sarà richiesta una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la mobilità. Il completamento della valutazione online prima della partenza è un presupposto per la mobilità, tranne in casi debitamente giustificati.
6.2 Il Partecipante seguirà un corso di lingua OLS non appena riceverà l'accesso e si impegnerà a portare a termine il corso OLS. Prima di accedere al corso di lingua OLS, il Partecipante informerà immediatamente l'Istituto nel caso in cui non potrà svolgere il corso.
ARTICOLO 7 - RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)
7.1 Il Partecipante, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quei Beneficiari che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.
7.2 Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al Partecipante per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.
ARTICOLO 8 - LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
8.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
8.2 Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Istituto e il Partecipante in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
8.3 Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii in materia di protezione dei dati personali, l'Istituzione si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal Partecipante: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla partecipazione al Programma. Le informazioni sull'attuazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali sono disponibili sul sito di Ateneo alla pagina xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/00000.xxx Il Partecipante autorizza l'Istituzione a comunicare i propri dati personali, inclusi in questo accordo, all'Università ospitante, all'Agenzia Nazionale Erasmus + Indire o a chi per essa e alla Commissione Europea o a chi per essa.
ARTICOLO 9 - RESTRIZIONI ALLA MOBILITÀ
9.1 Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di restrizione della mobilità internazionale che potranno essere adottati dalle competenti autorità italiane o estere o dalla stessa università ospitante.
SOTTOSCRIZIONE DELLO STUDENTE
Il Partecipante dichiara di aver preso visione e di accettare i termini e le clausole dell'accordo.
L'accesso al servizio tramite le proprie credenziali costituisce firma elettronica.
Il Partecipante: | Per l'istituzione: |
Data: ------------------ | Nome e Cognome: Xxxx Xxxxxxxx |
Nome e Cognome: ----------------------- Matricola: | Posizione: Rettore |