Accordo
Traduzione dal testo originale inglese
Accordo
concernente precipuamente i prodotti chimici,
0.632.222
addizionale al Protocollo di Ginevra (1967) allegato all’Accordo generale su le tariffe doganali ed il commercio
Conchiuso a Ginevra il 30 giugno 1967
Approvato dall’Assemblea federale il 20 dicembre 19671
I governi del Regno del Belgio (appresso Belgio), degli Stati Uniti d’America (appresso Stati Uniti), della Repubblica francese (appresso Francia), della Repubblica italiana (appresso Italia),
del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord (appresso Regno Unito), della Confederazione Svizzera (appresso Svizzera)
e della Comunità economica europea,
desiderosi di procedere allo scambio, nell’ambito dell’Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio2 (appresso Accordo generale), di concessioni addizionali, tariffali o di altro genere, oltre a quelle contemplate nel protocollo di Ginevra (1967)3 allegato all’Accordo generale (appresso Protocollo), precipuamente per quanto concerne i prodotti chimici,
hanno convenuto, tramite i loro rappresentanti, le seguenti disposizioni:
Capo primo Disposizioni generali
Art. 1 Modalità per l’entrata in vigore
a) Abrogazione del metodo di valutazione rispetto al prezzo di vendita americano. Per dare la possibilità agli Stati Uniti di beneficiare delle concessioni tariffali atti- nenti ai prodotti chimici e ad altre merci, come pure di quelle concernenti gli osta- coli di natura non tariffale, giusta i Capi terzo, quarto e quinto del presente Accordo, ed aggiuntive alle concessioni ottenibili dagli Stati Uniti conformemente al Proto- collo, il Presidente degli Stati Uniti s’impegna a fare tutto il possibile affinché sia celermente adottata la legislazione necessaria all’abrogazione, da parte degli Stati
RU 1967 1929; FF 1967 II 457
1 Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 20 dic. 1967 (RU 1967 1759). Vedi anche il DCF del 22 dic. 1967 concernente l’approvazione e l’applicazione degli accordi non tariffali conchiusi nell’ambito della VI Conferenza commerciale e tariffale del GATT (Negoziato Xxxxxxx) (RU 1967 2024).
2 RS 0.632.21
3 RS 0.632.221
Uniti, del metodo di valutazione rispetto al prezzo di vendita americano, come pre- visto al Capo secondo e per dare effetto alle altre disposizioni di esso.
b) Entrata in vigore. Il presente Accordo entrerà in vigore, per le Parti contraenti, il primo giorno del trimestre civile che ha inizio almeno trenta giorni dopo la data in cui gli Stati Uniti avranno notificato per iscritto, al Direttore generale dell’Accordo generale, che la soprammenzionata legislazione è stata promulgata; tuttavia, esso entrerà in vigore, al più presto, il giorno in cui l’elenco XX allegato al Protocollo diverrà Elenco annesso all’Accordo generale o, al più tardi, il 1° gennaio 1969, a meno che, tutte le Parti contraenti, non dispongano altrimenti.
Capo secondo Stati uniti
Sezione A Prodotti chimici
Art. 2 Abrogazione del metodo di valutazione rispetto al prezzo di vendita americano
a) Nota esplicativa*. Il presente articolo contempla l’abrogazione del metodo di valutazione rispetto al prezzo di vendita americano [cfr. gli articoli 402 e) e 402 a g) della Legge tariffaria del 1930 – 19 U.S.C. (1964), 1401 a e) e 1402 g)] come base per la determinazione del valore imponibile per alcuni prodotti chimici menzionati alla sezione 4, capitolo 1, del Capo primo dell’Elenco XX (Stati Uniti) allegato al Protocollo (appresso Elenco XX). L’abrogazione è effettuata sopprimendo, al capi- tolo 1, le note 4 e 5 che prevedono l’applicazione del metodo di valutazione rispetto al prezzo di vendita americano per la stima di dette merci. Inoltre è inserita una nuova nota 4 che prevede l’utilizzazione dei metodi normali di valutazione [articolo 402 da a) a d) della Legge tariffaria del 1930 – 19 U.S.C. (1964), 1401 a) a d)].
* Come previsto dall’articolo 11, la presente nota esplicativa, ed ogni altra similare, contenuta nel presente Accordo non ha alcun valore od effetto giuridico.
b) Emendamenti. All’atto dell’entrata in vigore del presente Accordo, il capitolo 1 della sezione 4 dell’Elenco XX sarà modificato sopprimendo le note 4 e 5, a loro volta sostituite dal testo seguente:
«4. Le aliquote «ad valorem» previste dal presente capitolo si fonderanno sui metodi di valutazione di cui all’articolo 402, capoversi da a) a d), della Legge tariffaria del 1930 – 19 U.S.C. (1964) 1401 a, capoversi da a) a d».
Art. 3 Sostituzione delle concessioni modificate
a) Nota esplicativa. Il presente articolo sopprime, dall’Elenco XX, le concessioni originali relative ai prodotti chimici previsti alle lettere B e C del capitolo 1 della sezione 4, fondate sul metodo di valutazione rispetto al prezzo di vendita americano, e le sostituisce con le concessioni modificate, surrogative, contemplate all’appendice A, che stabiliscono aliquote di concessione fondate sui metodi normali di valuta- zione. Inoltre, il presente articolo, abroga la nota 6 del capitolo 1, lettera c, secondo
cui i dazi specifici di alcuni coloranti sono fondati su indici di forza, poiché le con- cessioni modificate, surrogative concernenti detti coloranti non comportano che dazi
«ad valorem».
b) Emendamenti. All’atto dell’entrata in vigore del presente Accordo, il capitolo 1 della sezione 4 dell’Elenco XX sarà modificato sopprimendo le lettere B e C (con- cessioni originali) che verranno in seguito sostituite dalle lettere B e C dell’appen- dice A del presente Accordo (concessioni modificate, surrogative) da cui verrà omessa la nota 6 della lettera C.
Art. 4 Riduzioni tariffarie addizionali
a) Nota esplicativa. Il presente articolo definisce le concessioni tariffarie consentite dagli Stati Uniti su alcuni prodotti chimici ed altre merci non contemplate all’articolo 3, in contropartita delle concessioni disposte, a carico delle altre Parti, dal presente Accordo:
i) il capoverso i) del paragrafo b) del presente articolo abroga il capoverso f) della nota generale 3 dell’Elenco XX che prevede, in mancanza delle con- cessioni addizionali delle altre Parti contraenti, come gli Stati Uniti inter- romperanno l’entrata in vigore scalare delle concessioni su alcuni prodotti chimici ed altre merci in modo tale che dette concessioni non superino i due quinti della riduzione necessaria a soddisfare l’aliquota concessa. Per quanto riguarda dette merci, identificabili grazie ai numeri delle voci di cui all’appendice B del presente Accordo, gli Stati Uniti sono disposti ad effet- tuare i rimanenti tre quinti di riduzione in contropartita delle concessioni addizionali delle altre Parti contraenti;
ii) il capoverso ii) del paragrafo b) del presente articolo modifica l’Elenco XX sopprimendo le concessioni originali relative ad alcuni prodotti chimici addizionali ed altre merci che verranno sostituite da concessioni ad aliquota intera, oggetto di riduzioni superiori al 50 per cento, riprese all’appendice C del presente Accordo.
b) Emendamenti. All’atto dell’entrata in vigore del presente Accordo, l’Elenco XX sarà modificato:
i) cancellando il capoverso f) della nota generale 3; detta cancellazione abroga, a contare dalla data in cui l’emendamento prende effetto, la disposizione che interrompe l’entrata in vigore scalare delle concessioni previste per le voci di cui all’appendice B; a contare da tale data, l’entrata in vigore delle summen- zionate concessioni (compresa l’esecuzione dell’entrata in vigore scalare) è disciplinata dalle disposizioni della nota generale 3, tenuto conto dei periodi da considerare a contare dalla data dell’effettiva applicazione delle conces- sioni originali e questo come se non esistessero disposizioni sull’interruzione della scalarità;
ii) sopprimendo l’aliquota, relativa ad ogni voce dell’Elenco XX (concessione originale), uguale a una qualsiasi di quelle menzionate all’appendice C, e sostituendola, in ogni caso, con la corrispondente aliquota prevista all’ap- pendice C (concessione surrogativa superiore al 50 per cento).
Sezione B
Entrata in vigore scalare delle concessioni surrogative
Art. 5 Coordinamento della scalarità
a) Nota esplicativa. Il presente articolo contempla l’entrata in vigore scalare delle concessioni modificate, surrogative stipulate all’appendice A, e di quelle surrogative superiori al 50 per cento giusta l’appendice C, mediante l’inserimento di una nota generale 3f) nell’Elenco XX e l’aggiunta, a quest’ultimo, dell’allegato I–A. La nota 3f) assimila la scalarità delle concessioni surrogative a quella delle concessioni originali. Benché le aliquote dovranno essere modificate dall’emendamento, i ter- mini ed i relativi importi di riduzione, vigenti in una data qualsiasi, posteriore all’en- trata in vigore di detto emendamento, saranno, per le concessioni surrogative, uguali a quelli previsti per le concessioni originali.
L’appendice D del presente Accordo, contenente l’allegato I–A all’Elenco XX, menziona, per i due generi di concessioni surrogative, le aliquote applicabili per il primo, secondo, terzo e quarto anno del periodo di scalarità, calcolate a contare dalla data delle concessioni originali.
b) Emendamenti. All’atto d’entrata in vigore del presente Accordo, l’Elenco XX sarà modificato come segue:
i) l’espressione «paragrafo d) ii) e f)» nella prima frase della nota generale 3 a) è sostituita dall’espressione «paragrafo d) ii)»;
ii) l’espressione «Per quanto riguarda ogni aliquota scalare» nella nota gene- rale 3 b) è sostituita dall’espressione seguente:
«Le Disposizioni particolari, attinenti alle aliquote di cui alla sezione 4, capitolo 1, lettere B e C, e alle aliquote contrassegnate da tre asterischi, sono menzionate al paragrafo f) della presente nota. Per quanto riguarda qualsiasi altra aliquota considerata scalare»;
iii) alla nota generale 3 è inserito il seguente nuovo paragrafo f):
«f) Il presente paragrafo contempla l’entrata in vigore scalare delle aliquote intere di concessione inserite nel presente Elenco in virtù dell’Accordo concernente precipuamente i Prodotti chimici, addizionale al Protocollo di Ginevra (1967), allegato all’Accordo generale. Per quanto riguarda detto genere di aliquote, contrassegnate da due asterischi nel presente Elenco, quelle intere entrano in vigore il giorno in cui l’Elenco XX è modificato mediante introduzione di detta ali- quota. Per ogni aliquota intera di concessione menzionata alla sezione 4, capitolo 1, lettere B e C nonché per ognuna di quelle seguite da tre asterischi, le aliquote applicabili durante il primo, secondo, terzo e quarto anno di scalarità, figurano nell’allegato I–A al presente Elenco. In detto allegato, il primo, secondo, terzo e quarto anno di scalarità coincidono con le corrispondenti annualità dell’entrata in vigore scalare delle aliquote delle concessioni originali; segnatamente: esse sono conteggiate, per ogni aliquota modificata, a contare dalla data d’entrata in vigore delle concessioni originali. Di conseguenza, se un’aliquota è
inserita nell’Elenco XX in una qualsiasi data anteriore al 1° gennaio 1969, l’aliquota applicabile da quel momento sarà quella attinente al periodo d’entrata in vigore scalare della concessione surrogativa del periodo d’applicazione scalare dell’aliquota della concessione originale. Le aliquote della concessione surrogativa applicabili per gli ulteriori periodi come pure la relativa aliquota intera di concessione, entreranno in vigore – giusta il presente allegato ed i paragrafi a) ii) e d) della presente nota – nella data prevista dalla concessione originale per detti periodi e per le aliquote intere di concessione di cui si tratta».
iv) l’allegato I–A, facente parte dell’appendice D del presente Accordo, è immediatamente inserito dopo l’allegato I dell’Elenco XX.
Capo terzo
Comunità Economica Europea, Belgio, Francia, Italia
Sezione A Prodotti chimici
Art. 6 Riduzioni tariffarie addizionali
a) Nota esplicativa. Il presente articolo modifica l’Elenco XL (Comunità economica europea), Capo primo, allegato al Protocollo (appresso Elenco XL) definendo le concessioni tariffali, addizionali accordate, ai sensi del presente Accordo, dalla Comunità economica europea su prodotti chimici ed altre merci, quale contropartita delle concessioni addizionali contemplate dal presente Accordo e concesse dalle altre Parti contraenti. Dette concessioni tariffarie addizionali sono previste ai capitoli da 28 a 39 dell’Elenco XL e ossequiano i seguenti quattro principi generali:
i) Il primo principio generale è applicabile alle voci di tariffa dei capitoli da 28 a 39 identificabili grazie al simbolo «C1» nella quarta colonna e passibili di aliquote di base inferiori al 25 per cento «ad valorem» (o all’equivalente); le concessioni su dette aliquote consistono in una riduzione di quattro decimi di quella necessaria al conseguimento dell’aliquota finale effettuata, confor- memente alle disposizioni del Protocollo, durante le prime due fasi, e, in un’altra pari ai rimanenti sei decimi, da effettuare nelle fasi successive all’entrata in vigore del presente Accordo.
ii) Il secondo principio generale è applicabile alle voci di tariffa dei capitoli da 28 a 39 identificabili grazie al simbolo «C2» e passibili d’aliquote di base uguali o superiori al 25 per cento «ad valorem» (o all’equivalente); le con- cessioni su dette aliquote consistono in una riduzione di sei decimi di quella necessaria al conseguimento dell’aliquota finale, effettuata, conformemente alle disposizioni del Protocollo, durante le prime tre fasi, e, in un’altra pari ai rimanenti quattro decimi, da effettuare nelle fasi successive all’entrata in vigore del presente Accordo.
iii) Il terzo principio generale è applicabile alle voci di tariffa dei capitoli da 28 a 39 identificabili grazie al simbolo «C3» e attinenti ai prodotti per i quali la
Svizzera è il fornitore principale o quello preminente della Comunità eco- nomica europea; le concessioni su dette aliquote consistono in una riduzione pari ai sette decimi di quella necessaria al conseguimento dell’aliquota fina- le, effettuata conformemente alle disposizioni del Protocollo, durante le pri- me quattro fasi, e, in un’altra pari ai rimanenti tre decimi – di cui un decimo va aggiunto alla riduzione effettuata nella quarta fase precedente e gli altri due decimi nell’ultima fase – da effettuare all’entrata in vigore del presente Accordo.
iv) Il quarto principio generale è applicabile alle voci di tariffa, dei capitoli da 28 a 29, identificabili grazie al simbolo «C4 e attinenti a prodotti ammessi in franchigia; le concessioni relative a dette voci consistono nel consolida- mento dell’ammissione in franchigia operato all’atto d’entrata in vigore del presente Accordo.
Le concessioni od altri provvedimenti, attinenti alle voci di tariffa dei capitoli da 28 a 39 dell’Elenco XL, che non rientrano nell’ambito di uno dei quattro principi gene- rali summenzionati come pure le voci dei capitoli da 28 a 39 della tariffa della Comunità economica europea (diverse da quelle attualmente oggetto di consolida- mento per quanto riguarda l’ammissione in franchigia da dazi) per cui non è accor- data alcuna concessione, sono elencate all’appendice E del presente Accordo.
b) Emendamenti. All’atto dell’entrata in vigore del presente Accordo, l’Elenco XL, sarà modificato sopprimendo il settimo, l’ottavo, il nono ed il decimo paragrafo della sezione II delle note generali menzionate all’inizio dell’Elenco, come pure i simboli C1, C2, C3 e C4 dei capitoli da 28 a 39; restano pertanto applicabili le aliquote finali ivi menzionate.
Sezione B
Imposta di circolazione sulle autovetture
Art. 7 Motori a grossa cilindrata
a) Nota esplicativa. Appresso è citato il testo d’un impegno concernente l’imposta di circolazione sulle autovetture, sottoscritto dal Belgio, dalla Francia e dall’Italia in contropartita alle concessioni addizionali, contemplate dal presente Accordo e con- sentite dalle altre Parti contraenti.
b) Impegno. All’atto dell’entrata in vigore del presente Accordo, i governi del Bel- gio, della Francia e dell’Italia avvieranno le procedure costituzionali necessarie al riassetto delle rispettive modalità d’imposizione sulla circolazione d’autovetture per quanto riguarda la progressione o le aliquote di dette imposte, o ambedue, al fine d’eliminare quegli elementi dell’imposta che più incidono sui veicoli a motore di grossa cilindrata.
Capo Quarto Regno Unito
Sezione A Prodotti chimici
Art. 8 Riduzioni tariffarie addizionali
a) Nota esplicativa. Il presente articolo modifica l’Elenco XIX (Regno Unito), sezione A, Capo primo, allegato al Protocollo (appresso Elenco XIX), definendo le concessioni tariffali addizionali consentite dal Regno Unito, ai sensi del presente Accordo, su prodotti chimici ed altre merci, in contropartita delle concessioni addi- zionali giusta il presente Accordo, da parte degli altri Contraenti. Dette concessioni tariffali addizionali sono previste ai capitoli da 28 a 39 dell’Elenco XIX (nel quale le concessioni giusta il Protocollo figurano fra parentesi, mentre quelle finali sono menzionate senza parentesi) e ossequiano i seguenti quattro principi generali:
i) Il primo principio generale è applicabile alle voci di tariffa, dei capitoli da 28 a 38, passibili d’aliquote di base inferiori al 25 per cento «ad valorem» (o all’equivalente); le concessioni su dette aliquote consistono in una riduzione pari ai due quinti di quella necessaria al conseguimento dell’aliquota finale, effettuata, conformemente alle disposizioni del Protocollo, durante le prime due fasi, e, in un’altra pari ai rimanenti tre quinti, da effettuare all’entrata in vigore del presente Accordo.
ii) Il secondo principio generale è applicabile alle voci di tariffa, dei capitoli da 28 a 38, passibili d’aliquote di base uguali o superiori al 25 per cento «ad valorem» (o all’equivalente); le concessioni su dette aliquote consistono in riduzioni del 30 per cento effettuate, conformemente alle disposizioni del Protocollo, durante le prime tre fasi, e, in altre successive dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, fino al conseguimento di un’aliquota non supe- riore al 12,5 per cento «ad valorem».
iii) Il terzo principio generale è applicabile alle voci di tariffa dei capitoli da 28 a 38 contrassegnate con asterisco; le concessioni su dette aliquote consistono in riduzioni del 35 per cento effettuate conformemente alle disposizioni del Protocollo, durante le prime tre o quattro fasi, e, in altre successive dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, fino al conseguimento dell’aliquota finale.
iv) Il quarto principio generale è applicabile alle voci di tariffa del capitolo 39; le concessioni relative a dette voci, previste dal Protocollo consistono in riduzioni delle aliquote di base, uguali o superiori a quelle delle stesse voci del capitolo 39, Elenco XL della Comunità economica europea, effettuate conformemente al Protocollo e, secondo i casi, al primo o al secondo princi- pio generale; in virtù del presente Protocollo, non potrà essere data alcuna concessione (indicata con uno spazio bianco fra parentesi) sulle aliquote di base inferiori a quelle delle stesse voci del capitolo 39, Elenco XL; le con- cessioni, giusta il presente Accordo, consistono in riduzioni o riduzioni addizionali necessarie al conseguimento delle aliquote finali attinenti alle medesime voci del capitolo 39, Elenco XL, operate durante le altre fasi pre-
viste dal Protocollo, e in consolidamenti delle aliquote di base che non supe- rano quelle finali inerenti alle medesime voci del capitolo 39, Elenco XL.
Le voci di tariffa dei capitoli da 28 a 39, Elenco XIX (diverse da quelle che saranno oggetto d’un consolidamento dell’ammissione in franchigia da dazi), le cui conces- sioni non ossequiano le condizioni previste in uno dei quattro principi generali, come pure le voci dei capitoli da 28 a 39 della tariffa del Regno Unito, diverse da quelle attualmente oggetto di consolidamento, per quanto riguarda l’ammissione in franchigia da dazi, e sulle quali non è accordata alcuna concessione, sono elencate all’appendice F del presente Accordo.
b) Emendamenti. All’Atto dell’entrata in vigore del presente Accordo l’Elenco XIX, sarà modificato:
i) stralciando la nota, attinente ai capitoli da 28 a 39, menzionata all’inizio dell’Elenco XIX;
ii) sopprimendo, dalla quarta colonna dei capitoli da 28 a 39 tutte le parentesi e i dazi in esse compresi; restano pertanto applicabili le aliquote finali ivi menzionate.
Sezione B
Tabacco non lavorato
Art. 9 Riduzione del margine preferenziale del dazio a carattere fiscale
a) Nota esplicativa. Il presente articolo modifica l’Elenco XIX mediante l’inseri- mento della nota di cui sotto. Secondo quest’ultima, il Regno Unito ridurrà di circa il 25 per cento il margine preferenziale del dazio a carattere fiscale del Commonwealth su tabacco non lavorato, in contropartita delle concessioni addizionali accordate dalle altre Parti contraenti e convenute nel presente Accordo.
b) Emendamento. All’atto dell’entrata in vigore del presente Accordo o immedia- tamente dopo verrà inserita nell’Elenco XIX, dopo la voce di tariffa ex 23.07, la sottomenzionata nota, concernente il tabacco non lavorato della voce di tariffa 24.01, che annulla ogni altra attinente a detto genere di merce, indicata in un qualsiasi Elenco XIX anteriore
«Nota 1. Per tutti i casi in cui il dazio ordinario della nazione più favorita – applica- bile al tabacco non lavorato contenente, in peso, il 10 o più per cento d’umidità –
a) non è superiore all’importo di £ 1.15 sh. 6 p. per libbra, esso non dovrà sor- passare di oltre 9 p. per libbra quello preferenziale;
b) è superiore all’importo di £ 1.15 sh. 6 p. per libbra ma non supera quello di £
2.5 sh. 2 p., esso non dovrà sorpassare di oltre 11 p. per libbra quello pre- ferenziale;
c. è superiore all’importo di £ 2.5 sh 2 p. per libbra, esso non dovrà sorpassare di oltre 1 sh. 2 p. per libbra quello preferenziale.
2. Il dazio ordinario della nazione più favorita applicabile al tabacco non lavorato contenente, in peso, meno del 10 per cento d’umidità, non dovrà superare, di oltre 1 sh. 3½ p. per libbra, quello preferenziale.
Capo quinto Svizzera
Art. 10 Frutta preparata
a) Nota esplicativa. Il presente articolo modifica l’Elenco LIX (Svizzera)4, Capo primo, allegato al Protocollo (appresso Elenco LIX) mediante l’inserimento della nota di cui sotto. Ai sensi di quest’ultima, la Svizzera, in contropartita delle conces- sioni addizionali consentite dalle altre Parti contraenti e convenute nel presente Accordo, farà in modo che la frutta preparata od in conserva della voce di tariffa 2006 sia esente dalle restrizioni dovute alla presenza di sciroppo di glucosio.
b) Emendamento. All’Atto dell’entrata in vigore del presente Accordo, verrà inse- xxxx nell’Elenco LIX, dopo la voce 2006, la seguente nota:
«Nota. Le importazioni di frutta preparata od in conserva della voce di tariffa 2006 sono esenti da ogni restrizione dovuta alla presenza di sciroppo di glucosio».
Capo sesto Disposizioni finali
Art. 11 Portata giuridica delle note esplicative
Le note esplicative del presente Accordo non hanno alcun valore od effetto giuri- dico, e servono unicamente da riferimento.
Art. 12 Firma e accettazione
Il presente Accordo sarà aperto, dal 30 giugno al 31 dicembre 1967, all’accettazione, mediante firma od altro modo, dei governi del Belgio, degli Stati Uniti, della Fran- cia, dell’Italia, del Regno Unito, e della Svizzera, come pure della Comunità econo- mica europea. Esso entrerà in vigore conformemente alle disposizioni dell’articolo 1, capoverso b, se accettato entro l’ultima data summenzionata da tutti i sopraccitati Governi e dalla Comunità economica europea.
Art. 13 Deposizione presso il Direttore generale
Il presente Accordo sarà depositato presso il Direttore generale delle Parti contraenti il quale ne consegnerà, senza ritardo, ad ognuna di esse ed alla Comunità economica europea, una copia certificata conforme come pure un rapporto sulla notifica rice- vuta giusta l’articolo 1, capoverso b.
4 RS 0.632.221
Art. 14 Registrazione presso le Nazioni Unite
Il presente Accordo sarà registrato conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite5.
Fatto a Ginevra, il trenta giugno millenovecentosessantasette, in un esemplare, in lingua francese ed in lingua inglese (salvo contraria disposizione per quanto con- cerne le Appendici6 ivi allegate) i due testi facenti ugualmente fede.
5 RS 0.120
6 Gli Elenchi allegati al presente Accordo non sono pubblicati.