Contract
1 Il contratto di trasporto
Il contratto di trasporto è quello con il quale una parte, definita vettore, si obbliga, in cam- bio di un corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro (art. 1678 c.c.). Oggetto del contratto, dunque, è lo spostamento a proprio rischio, da parte del vettore, di un bene materiale o di una persona da un luogo all’altro.
Documento di legittimazione: ha la funzione di iden- tificare chi ha diritto alla prestazione. Non è un titolo di credito perché non incorpora il diritto che rappre- senta.
Il contratto a favore del terzo è quello con il quale una parte indica un terzo quale soggetto avente diritto alla prestazione dovuta dall’altra parte.
Si parla di monopolio per indicare quella situazione di mercato in cui tutta l’offerta di un bene o servizio è concentrata nelle mani di un’unica impresa, la quale di conseguenza ne può influenzare il prezzo.
Nel trasporto di persone la stipulazione del contratto è accompagnata dal rilascio al viag- giatore di un biglietto di viaggio, nel quale il contratto stesso è documentato. Il biglietto (ticket) costituisce un documento di legitti- mazione, la cui esibizione è necessaria per esigere la prestazione del trasporto.
Nel trasporto di cose il contratto viene concluso tra il vettore ed il mittente, ma se le cose de- vono essere consegnate ad un destinatario che non sia lo stesso mittente, il trasporto si confi- gura come un contratto a favore del terzo (art. 1411 c.c.).
Quando il trasporto, sia di persone sia di cose, viene effettuato da imprese munite di concessione amministrativa che gestiscono servizi di linea in situazione di monopolio (trasporti pubblici), la legge, per evitare che da tale situazione possa derivare un danno per gli utenti, ha sancito due obblighi fondamentali a carico di chi esercita tale attività:
a) l’obbligo di accettare tutte le richieste di trasporto (obbligo legale a contrarre);
b) l’obbligo di stipulare il contratto alle stesse condizioni contrattuali a chiunque ne faccia richiesta, senza preferenze o precedenze.
Trasporto di persone
Il contratto di trasporto di persone è disciplinato nel codice vigente unicamente per quanto concerne la responsabilità del vettore (art. 1681 c.c.).
È possibile distinguere diverse ipotesi:
— trasporto oneroso, è l’ipotesi più frequente in cui il vettore si assume l’impegno al trasporto in cambio di un corrispettivo;
— trasporto gratuito, caratterizzato dal fatto che il vettore si assume l’impegno al tra- sporto ma senza corrispettivo (ad esempio il datore di lavoro che organizza un servizio di trasporto per i suoi dipendenti);
— trasporto amichevole o di cortesia, in cui manca l’assunzione di un obbligo (ad esem- pio, il passaggio che si dà all’amico).
Il vettore risponde per l’inadempimento ed il ritardo del trasporto secondo le regole ge- nerali in materia di obbligazioni, per cui è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo furono determinati da causa a lui non imputabile.
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Sinistro: è ogni incidente che colpisce la persona o i beni di un determinato soggetto, causandogli un danno. Deriva generalmente dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.
Il vettore risponde altresì per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio, nonché per la perdita o l’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé (bagaglio), se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Il vettore può dunque liberarsi da questa responsabilità in un unico modo, cioè provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (ad esempio, dimostrando di aver ri- spettato le norme di sicurezza della circolazione, di aver effettuato il trasporto con un mezzo tecnicamente idoneo ed in piena efficienza ecc.), mentre il viaggiatore deve solo provare l’esistenza del contratto di trasporto e del danno subìto durante il viaggio.
Sono nulle le clausole che escludono o limitano la responsabilità del vettore per dolo o colpa grave per gli incidenti occorsi ai viaggiatori.
Trasporto di cose
Il trasporto di cose è un contratto consensuale (che si perfeziona, cioè, con il semplice consenso, senza che occorra l’ulteriore elemento della consegna della cosa da trasportare al vettore). La consegna o l’affidamento al vettore fa parte del momento esecutivo del contratto e da questa deriva l’obbligazione di custodia da parte del vettore.
Nel trasporto di cose il mittente deve indicare esattamente al vettore il nome del desti- xxxxxxx, il luogo di destinazione, la natura e quantità delle cose da trasportare e tutti gli altri elementi necessari per eseguire il trasporto.
Lettera di vettura: è il documento rilasciato dal mittente al vettore affinché quest’ultimo acquisti una prova del con- tratto di trasporto. Nella lettera di vettura il mittente deve indicare con esattezza tutti gli elementi necessari al tra- sporto e alla consegna. La lettera di vettura deve essere firmata dal mittente.
Duplicato della lettera di vettura: è la copia della let- tera di vettura, firmata dal vettore, che il mittente ha diritto di ottenere.
Ricevuta di carico: è il documento che, su richiesta del mittente, deve essere rilasciato dal vettore in sostitu- zione del duplicato della lettera di vettura.
Il contratto di trasporto non è un contratto for- male (non richiede cioè la forma scritta) tuttavia su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciar- gli una lettera di vettura con le indicazioni di cui si è appena detto e con le condizioni di tra- sporto. A sua volta il vettore, su richiesta del mittente, deve rilasciargli un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico.
Fino al momento in cui le cose trasportate non passano a disposizione del destinatario, il dirit- to di disporne compete al mittente, al quale la legge riconosce un’ampia facoltà di modificare il contratto di trasporto anche in corso di ese-
cuzione, salvo l’obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contror- dine (art. 1685 c.c.).
Il mittente può, cioè, in ogni momento (a condizione che non sia già avvenuta la conse- gna) sospendere il trasporto, chiedere la restituzione della merce oppure farle cambiare destinazione. Se si avvale di questo diritto egli dovrà, però, rimborsare al vettore le spe- se sopportate e risarcirgli il danno eventualmente subìto.
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Le principali obbligazioni del vettore nel trasporto di cose sono: quella di ricevere in consegna le cose da trasportare; eseguire il trasporto secondo le modalità e nei termi- ni previsti dal contratto o, in mancanza, dalla legge e dagli usi; riconsegnare le cose nel luogo di destinazione, dandone avviso al destinatario; custodire le cose da trasportare. Il vettore deve effettuare la riconsegna secondo le modalità impartite dal mittente. Con la riconsegna, i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore (per esempio, per far valere la responsabilità del vettore per danni alla merce trasportata) spettano non più al mittente ma al destinatario. Quest’ultimo, però, non potrà più agire contro il vet- tore se ha ricevuto senza riserve la merce trasportata pagando quanto dovuto per il tra- sporto, a meno che le inadempienze del vettore, all’atto della riconsegna, non fossero riconoscibili.