AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
Delibera del Direttore Generale n. 237 del 05-04-2019
Proposta n. 400 del 2019
Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE CON L’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DELLA CARDIOLOGIA - APPROVAZIONE SCHEMI DELL’ACCORDO QUADRO E DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA
Dirigente: XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
Struttura Dirigente: AFFARI GENERALI E SVILUPPO
Delibera del Direttore Generale n. 237 firmata digitalmente il 05-04-2019
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA XXXXX
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto | Convenzione con soggetti privati |
Contenuto | RINNOVO CONVENZIONE CON L’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DELLA CARDIOLOGIA - APPROVAZIONE SCHEMI DELL’ACCORDO QUADRO E DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA |
Area Tecnico Xxx.xx | AREA TECNICA AMMINISTRATIVA |
Coord. Area Tecnico Xxx.xx | XXXX XXXXX |
Struttura | AFFARI GENERALI E SVILUPPO |
Direttore della Struttura | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX |
Immediatamente Esecutiva | NO |
Conti Economici | |||
Spesa | Descrizione Conto | Codice Conto | Anno Bilancio |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
19.140,00 | Acq. Serv. San. Da privato | 4202240090 | 2019 |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
1 | 5 | Accordo Quadro |
2 | 5 | Convenzione attuativa del Progetto di sviluppo delle attività di Cardiologia Pediatrica |
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (D.P.G.R.T. n. 156 del 31 agosto 2015)
Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
Dato atto:
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 29.12.2015 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’AOU Xxxxx, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.1.2016;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 30.12.2015 si è provveduto a definire l’organigramma complessivo dell’AOU Xxxxx e sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi relativi al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area delle Professioni Sanitarie e dell’Area Tecnico Amministrativa;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 30.12.2015 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in merito alla conferma/riassetto delle strutture organizzative complesse e semplici;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 2.12.2016 si è provveduto ad approvare la sistematizzazione della organizzazione aziendale, dopo un primo percorso attuativo dello Statuto Aziendale;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 543 del 29.12.2016 sono state assunte determinazioni volte al conferimento degli incarichi delle Strutture Complesse dell’Area Tecnico Amministrativa, così come rimodulate a seguito delle azioni di attualizzazione dell’organizzazione aziendale;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 173 del 05.04.2018 si è altresì provveduto ad ulteriori azioni di sistematizzazione dell’organizzazione aziendale ed all’integrazione dell’art. 63 dell’Atto Aziendale “Promozione della salute nella comunità”;
Su proposta del Responsabile della S.O.C. Affari Generali, Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx la quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;
Premesso:
- che l’AOU Meyer è Ospedale di riferimento non solo cittadino e regionale, ma anche nazionale per la Pediatria, con una reputazione di centro d’eccellenza riconosciuto anche all’estero, che vede caratterizzata la sua missione dal connubio tra la pratica clinica e la ricerca scientifica;
- che l’AOU Meyer promuove altresì il continuo progresso nelle metodiche diagnostiche e nelle terapie per il raggiungimento di livelli scientifici e clinici sempre più elevati ed opera costantemente per la promozione e lo svolgimento di attività utili a diffondere, trasferire e valorizzare le conoscenze e le esperienze proprie attraverso collaborazioni con altri enti di ricerca, università, strutture sanitarie nazionali ed internazionali;
- che l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, ha tra i propri scopi istituzionali l’assistenza all’infanzia e svolge attività di ricerca, diagnosi, ricovero e cura nelle diverse specialità per soggetti in età pediatrica ed evolutiva;
- che entrambe le Istituzioni sanitarie condividono il medesimo obiettivo di erogare il miglior servizio clinico specialistico ai propri pazienti in età pediatrica, rendendo sinergiche competenze, percorsi di prevenzione, di diagnosi e cura, progetti scientifici ed educativo/formativi, e ricercando innovazione ed eccellenza nel trattamento delle patologie cardiologiche pediatriche e/o
collegate o riconducibili a queste, sia in Italia che all’estero, anche collaborando in rete con altri soggetti simili e/o sinergici per finalità e target;
- che presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è presente un Dipartimento Medico Chirurgico di Cardiologia Pediatrica (DMCCP) altamente qualificato che svolge un elevato volume di prestazioni ad elevata tecnologia;
- che fra l’AOU Meyer e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è stata sottoscritta apposita convenzione, il cui schema è stato approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 342 del 21.07.2017, con scadenza in data 31.12.2018, per attività di collaborazione ed interscambio di competenze assistenziali, scientifiche e culturali nell’ambito della Cardiologia Pediatrica al fine di realizzare l’integrazione dell’attività attualmente svolta con le competenze e le esperienze presenti presso il Centro di eccellenza di Cardiologia Pediatrica del predetto Ospedale Pediatrico;
Considerato che l’AOU Xxxxx, con nota prot. 300/2019 del 10/01/2019, ha manifestato la volontà di proseguire il rapporto di collaborazione professionale in ambito assistenziale mediante lo svolgimento di attività di consulenza da parte di uno specialista afferente al proprio Dipartimento Medico Chirurgico di Cardiologia Pediatrica finalizzata alla revisione di casi complessi e alla definizione ed organizzazione di percorsi diagnostici e terapeutici che rispondano ai più efficaci standard della disciplina, unitamente ad attività formativa a favore dei cardiologi di questa Azienda;
Preso atto della disponibilità espressa dal predetto Ospedale, con nota del 07.03.2019, di proseguire l’attività di collaborazione richiesta, proponendo la stipula di un nuovo accordo quadro, quale cornice entro la quale prevedere possibili forme di collaborazione e condizioni normative generali, e specifica convenzione attuativa per la disciplina delle modalità operative ed economiche della collaborazione di cui al precedente punto, con durata dal 01.01.2019 fino al 31.12.2019 ed alle medesime condizioni economiche stabilite in precedenza;
Visti gli schemi dell’accordo quadro e della convenzione attuativa, rispettivamente allegati N. 1 e N. 2 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarli;
Stimata in Euro 19.140,00 la spesa presunta complessiva, sono da imputarsi ai Bilanci di competenza secondo quanto esposto in parte dispositiva;
Di dare atto che il periodo di formazione svolto dal personale dell’AOU Meyer impiegato nell’attività sarà disciplinato secondo le modalità previste dal Regolamento Aziendale sulle missioni;
Dato atto altresì che il costo derivante dal presente atto, con specifico riferimento al relativo fattore produttivo, è stato previsto dal Responsabile del procedimento o suo delegato nelle stime contenute nei modelli CE aziendali e recepito in sede di Gruppo Monitoraggio Conto Economico (GMCE) istituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 22.03.2018 ad oggetto "Strumenti di controllo interno sulla gestione aziendale" e nominato con lettera del Direttore Amministrativo prot. n. 4132 del 05.06.2018;
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;
Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Xxxxx Xxxx, espresso mediante sottoscrizione del presente atto;
Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99.
Vista la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 229/99;
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,
1) Di approvare gli schemi dell’accordo quadro e della convenzione attuativa da stipulare con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, rispettivamente allegati N. 1 e N. 2 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, aventi durata fino al 31.12.2019, per lo svolgimento di attività consulenziale e formativa nell’ambito della Cardiologia Pediatrica.
2) Di dare atto che la spesa complessiva presunta ammonta a € 19.140,00, da imputarsi al Bilancio 2019 come di seguito indicato:
- € 19.140,00 al Bilancio 2019 CNRI 4202240090/ASP/DR19.........../F.P. N02071401 cdc 3235.
3) Di dare atto che il periodo di formazione svolto dal personale dell’AOU Meyer impiegato nell’attività sarà disciplinato secondo le modalità previste dal Regolamento Aziendale sulle missioni.
4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, L. R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa AOU Meyer.
IL DIRETTORE GENERALE | |
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx) | |
IL DIRETTORE SANITARIO | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
(Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx) | (Dr. Xxxx Xxxxx) |
ALLEGATO N.1
ACCORDO QUADRO
PER COLLABORAZIONE IN CAMPO ASSISTENZIALE NELL’AMBITO DELLA CARDIOLOGIA PEDIATRICA
TRA
L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con sede legale in Roma, Piazza S. Onofrio n. 4, zona extraterritoriale in base al Trattato del Laterano, Codice Fiscale 80403930581, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxx, ove sopra domiciliato per la carica, parte anche denominata “Istituto”
E
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx, con sede legale in Firenze, Xxxxx Xxxxxxxxxx
x. 00, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02175680483, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, ove sopra domiciliato per la carica, parte anche denominata “Azienda”
PREMESSO
A) che tra le finalità istituzionali di un’Azienda Ospedaliero-Universitaria vi è quella di erogare un’assistenza clinica integrata con la ricerca scientifica;
B) che ulteriore requisito per garantire percorsi di cura completi e orientati all’eccellenza è la capacità di trasferire nella pratica clinica i risultati dell’innovazione tecnologica;
C) che l’AOU Meyer promuove lo sviluppo delle attività e delle collaborazioni creando rapporti sinergici per l’arricchimento delle conoscenze cliniche e scientifiche nei reciproci rapporti, anche sviluppando progetti di partnership;
D) che l’Istituto, riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, ha tra i propri scopi istituzionali l’assistenza all’infanzia e svolge attività di ricerca, diagnosi, ricovero e cura nelle diverse specialità per soggetti in età pediatrica ed evolutiva. L’Istituto promuove altresì il continuo progresso nelle metodiche diagnostiche e nelle terapie per il raggiungimento di livelli scientifici e clinici sempre più elevati in una logica di umanizzazione conforme alla morale cristiana ed opera costantemente per la promozione e lo svolgimento di attività utili a diffondere, trasferire e valorizzare le conoscenze e le esperienze proprie attraverso
collaborazioni con altri enti di ricerca, università, strutture sanitarie nazionali ed internazionali;
E) che l’accordo tra il Governo Italiano e la Santa Sede, reso esecutivo dalla legge n. 187/1995, che regola i rapporti tra l’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”, appartenente alla Santa Sede, ed il SSN relativamente all’attività assistenziale, all’art. 7, prevede che l’Istituto, nel rispetto di quanto dettato dall’art. 4 comma 13 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, possa stipulare convenzioni con strutture sanitarie pubbliche o private per esigenze assistenziali di ricerca e di insegnamento nonché per la formazione degli operatori sanitari e degli specializzandi;
F) che entrambe le Parti:
- hanno già collaborato anche in cooperazione con altri Enti ed intendono attivare un rapporto di collaborazione negli ambiti dell’assistenza, della clinica, della didattica, della formazione e della consulenza e nell’ambito tecnico-scientifico;
- ritengono ora utile e opportuno istituzionalizzare la loro collaborazione attraverso la stipula di uno specifico Accordo Quadro finalizzato all’individuazione e al successivo sviluppo di programmi di collaborazione dedicati specificamente ai temi di comune interesse.
TUTTO CIÒ PREMESSO
tra le Parti come sopra rappresentate, si conviene quanto segue:
ART. 1
Obiettivi della collaborazione
L’Azienda e l’Istituto intendono realizzare specifici programmi di collaborazione al fine di sviluppare sinergie fra le rispettive competenze nell’ambito delle attività cliniche specialistiche, nonché di ricerca scientifica, didattica e formazione.
La partecipazione alla collaborazione avverrà utilizzando le strutture di entrambe le Parti, con modalità da definire attraverso la redazione della Convenzione di cui all’art. 3.
ART. 2
Programmazione
Con la sottoscrizione del presente Accordo viene stabilito che le Parti si incontreranno periodicamente al fine di individuare i settori specifici sui quali concentrare la collaborazione e di articolare i programmi di collaborazione da svolgere congiuntamente, specificandone i contenuti comprensivi degli aspetti economici e, nei casi in cui si renda necessario, valorizzando anche l’apporto fornito da ognuna delle due parti.
ART. 3
Convenzione attuativa
Per ogni Programma di collaborazione condiviso, le Parti provvederanno a formalizzare una specifica Convenzione attuativa che includerà la regolamentazione degli aspetti peculiari. Ove necessario, potranno essere formalizzate più convenzioni attuative.
ART. 4
Gestione della Convenzione attuativa
Ai fini dell’attuazione della collaborazione oggetto del presente atto, e, nello specifico, dei singoli programmi di collaborazione, l’Istituto e l’Azienda si riservano di individuare ciascuno un proprio dirigente quale Referente del presente contratto.
I Referenti sopra indicati daranno impulso al raccordo funzionale delle attività stabilite agli artt. 2 e 3. Provvederanno inoltre a programmare incontri periodici per la verifica della realizzazione delle attività oggetto di convenzione attuativa.
Le convenzioni attuative potranno individuare Referenti Sanitari per la parte strettamente assistenziale della collaborazione.
ART. 5
Garanzie
5.1 - L’Azienda metterà a disposizione dell’Istituto le attrezzature, il personale occorrente e quant’altro possa necessitare per lo svolgimento delle attività individuate dalle convenzioni attuative di cui all’art. 3.
Garantisce inoltre la piena conformità delle strutture e degli spazi che saranno posti a disposizione dell’Istituto nonché degli ambulatori e dei reparti operatori agli standard di sicurezza e di igiene ambientale, con particolare riguardo alla sussistenza di requisiti tecnici, impiantistici, tecnologico-strumentali ed igienico-ambientali.
5.2 - Le Parti garantiscono la piena sussistenza in capo alle rispettive risorse umane dei requisiti professionali richiesti dalla vigente disciplina del Servizio Sanitario; garantiscono inoltre che le risorse che saranno incaricate delle attività afferenti alla collaborazione oggetto della presente convenzione opereranno nel rispetto di tale disciplina, nonché delle direttive che saranno loro impartite al fine di realizzare gli obiettivi comuni.
ART. 6
Copertura assicurativa
Le Parti sin da ora stabiliscono che le attività che formeranno oggetto di una o più convenzioni attuative ex art. 3 del presente accordo, svolte dall’Istituto nelle strutture assistenziali dell’Azienda, dovranno rientrare nella copertura per responsabilità civile garantita dall’Azienda in gestione diretta.
L’Azienda, in relazione alle medesime attività che formeranno oggetto di una o più convenzioni attuative ex art. 3 del presente accordo, garantisce in gestione diretta la copertura per danni derivanti a terzi dalla conduzione dei fabbricati nei quali si svolgeranno le attività oggetto delle medesime convenzioni attuative nonché degli impianti e delle attrezzature utilizzati dal Personale dell’Istituto per l’attività dedotta nel presente accordo quadro.
L’Azienda solleva l’Istituto ed i sanitari dallo stesso incaricati per danni derivanti da responsabilità civile per l’attività svolta presso la sede dell’Azienda.
ART. 7
Riservatezza e Privacy
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) - Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx.
Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni di cui al codice della Privacy Dlgs. 196/2003 (come modificato dal Dlgs 101/2018) e al Regolamento UE n. 2016/679, con riferimento alle modalità di trattamento dei dati, ai requisiti dei dati, alla sicurezza e alla custodia delle informazioni.
Ai sensi del citato Regolamento, ciascuna delle Parti si impegna a osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento delle attività previste, le informazioni di carattere sanitario, scientifico, aziendale e più in generale le informazioni di volta in volta qualificate confidenziali e/o riservate che siano state prodotte dall’altra parte nell’ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.
ART. 8
Utilizzo del nome e annunci pubblici
Nessuna delle Parti utilizzerà o registrerà in alcuna forma il nome dell’altra Parte, il logo, i simboli senza previo consenso scritto dell’altra Parte.
In nessuna circostanza le parti rilasceranno annunci pubblici, comunicati stampa o comunicazioni riguardanti il presente Accordo senza il consenso e l’accordo dell’altra Parte.
ART. 9
Durata
La presente Convenzione ha durata annuale, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e potrà essere rinnovata con atto che rivesta la stessa forma del presente.
La disdetta potrà essere data in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti da comunicarsi 90 giorni prima con raccomandata A/R.
Le Convenzioni attuative di cui all’art. 3 del presente accordo cesseranno i loro effetti a seguito della cessazione, per qualsivoglia causa, degli effetti del presente accordo, salvo diversa intesa eventualmente intervenuta e formalizzata tra le Parti.
ART. 10
Varie
A. L’attività oggetto del presente accordo sarà svolta nel rispetto della disciplina generale che regola il Servizio Sanitario Nazionale e di quella dettata per gli IRCCS in generale, nonché di quella specificamente applicabile a ciascuna Parte.
B. Assicurazioni. Fermo quanto stabilito all’art. 6 del presente accordo, le Parti garantiranno la copertura del rischio derivante da responsabilità professionale secondo le proprie modalità organizzative.
C. Emendamenti. Il presente Protocollo potrà essere emendato solo con accordo scritto.
D. Accordo di non-esclusiva. Nulla nel presente Protocollo impedirà a qualunque delle due Parti di stipulare contratti con altre Parti aventi ad oggetto gli stessi servizi o servizi simili rispetto a quelli contemplati nel presente Protocollo.
X. Xxxxx applicabile e foro competente. Le Parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l’applicazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, mediante bonario componimento. In caso contrario, qualsiasi controversia insorga tra le Parti relativamente al presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Per l’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA Xxxxx | Per l’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ – IRCCS |
Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Firenze, lì | Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxx Roma, lì |
ALLEGATO N. 2
CONVENZIONE ATTUATIVA
DEL PROGETTO DI SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ DI CARDIOLOGIA PEDIATRICA PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA XXXXX DI FIRENZE
L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con sede legale in Roma, Piazza S. Onofrio n. 4, zona extraterritoriale in base al Trattato del Laterano, Codice Fiscale 80403930581, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxx, ove sopra domiciliato per la carica, parte anche denominata “Istituto”
E
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx, con sede legale in Firenze, Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02175680483, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, ove sopra domiciliato per la carica, parte anche denominata “Azienda”
PREMESSO
A. che l’Istituto e l’Azienda intendono continuare il rapporto di collaborazione e, a tal fine, hanno sottoscritto, contestualmente al presente atto, l’Accordo Quadro finalizzato alla realizzazione di specifici programmi di collaborazione nell’ambito delle attività cliniche specialistiche, nonché di ricerca scientifica, didattica e formazione;
B. che le Parti, nella prospettiva delineata dall’Accordo Quadro, hanno condiviso un programma di collaborazione che intendono realizzare mediante la presente Convenzione Attuativa;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
ART. 1
Con la presente Convenzione le Parti intendono dare attuazione al Programma di collaborazione nell’ambito del Progetto di sviluppo delle attività di Cardiologia Pediatrica presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx che, allegato alla presente Convenzione sub lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale.
ART. 2
2.1 – L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù si impegna a garantire lo svolgimento di:
Attività assistenziale mediante l’effettuazione di consulenze specialistiche di Cardiologia Pediatrica presso l’AOU Meyer da parte di uno specialista afferente al Dipartimento
Medico Chirurgico di Cardiologia Pediatrica dell’Istituto nel rispetto prioritario delle esigenze del Servizio di appartenenza. L’attività di consulenza è diretta alla revisione dei casi complessi e alla definizione ed organizzazione di percorsi diagnostici e terapeutici che rispondano ai più efficaci standard della disciplina. L’attività sarà organizzata nei giorni e con le modalità da concordarsi tra i Responsabili delle strutture di riferimento dell’AOU Xxxxx e dell’Istituto.
Formazione mediante lo svolgimento presso il Dipartimento Medico Chirurgico di Cardiologia Pediatrica dell’Istituto di stage formativi del personale medico e delle professioni sanitarie dell’AOU Xxxxx, secondo l’iter interno dell’Istituto, e la partecipazione dei cardiologi pediatri del Meyer alle riunioni cliniche periodiche svolte presso il Dipartimento suddetto, con la possibilità di condividere pazienti seguiti dalla Cardiologia dell’AOU Meyer.
Il compenso per l’attività di consulenza viene determinato in Euro 700,00 (Settecento/00) ad accesso.
In caso di rinnovo della presente convenzione, le Parti potranno rinegoziare tale compenso.
L’Azienda provvederà inoltre alla copertura delle spese di viaggio sostenute dallo specialista incaricato per l’attuazione della presente Convenzione nella misura di Euro 170,00 (Centosettanta/00) ad accesso mensile.
2.2 – L’Azienda Ospedaliera trasmetterà trimestralmente il riepilogo delle attività sanitarie svolte dal Medico incaricato all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xxx
2.3 – L’Istituto emetterà trimestralmente regolare fattura che dovrà riportare gli estremi della presente Convenzione sulla base del riepilogo delle attività sanitarie effettivamente svolte.
2.4 – L’Azienda Ospedaliera corrisponderà i compensi dovuti entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura con rimessa diretta a mezzo bonifico bancario CODICE IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 (SWIFT:XXXXXXXX000) specificando la causale del versamento ed il riferimento della fattura.
Il mancato o ritardato pagamento darà luogo all’interesse legale sulle somme scadute in favore dell’Istituto, salvo maggiori spese, senza necessità di formale costituzione in mora.
ART. 3
Le attività oggetto del presente atto non costituiscono Attività Libero-Professionale Intramuraria e saranno svolte fuori orario di servizio dal Medico incaricato dall’Istituto, con la frequenza massima di n. 2 accessi mensili della durata di 5-6 ore.
ART. 4
La presente Convenzione ha durata annuale dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e potrà essere rinnovata con atto che rivesta la stessa forma del presente.
ART. 5
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione Attuativa, le Parti richiamano la Convenzione Quadro di cui alla premessa A).
Per l’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA XXXXX | Per l’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ – IRCCS |
Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Firenze, lì | Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxx Roma, lì |
ALLEGATO A) CONVENZIONE ATTUATIVA OPBG / MEYER
PROGETTO DI SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ DI CARDIOLOGIA PEDIATRICA PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA XXXXX DI FIRENZE
ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI CARDIOLOGIA PEDIATRICA
L’attività assistenziale di Cardiologia Pediatrica attualmente svolta nell’Ospedale Meyer presenta un modello di organizzazione nel quale si colloca perfettamente il concetto della collaborazione tra Istituzioni, regolata da Convenzione, che definisce i rispettivi ruoli secondo diversi gradi di complessità assistenziale.
1° LIVELLO ASSISTENZIALE – PROCEDURE DA EFFETTUARSI PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA XXXXX DI FIRENZE
1. Diagnosi precoce delle Malattie Cardiovascolari in età neonatale e pediatrica;
2. Diagnosi prenatale delle cardiopatie congenite. Attività svolta in collaborazione con i Colleghi Ostetrici e Ginecologi;
3. Trattamento medico di emergenza in collegamento con il Dipartimento Medico-Chirurgico di Cardiologia Pediatrica dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, regolato da Convenzione tra le due Istituzioni;
4. Trasporto inter-regionale di cardiopatico congenito critico;
5. Attività di follow-up per le cardiopatie congenite già diagnosticate e in attesa o già sottoposte a trattamento medico o chirurgico;
6. Consulenza del Cardiochirurgo Consulente dell’Ospedale Bambino Gesù;
7. Risonanza Magnetica;
8. Cateterismi cardiaci e procedure interventistiche di bassa complessità;
9. Procedure Cardiochirurgiche di bassa complessità in pazienti GUCH.
2° LIVELLO ASSISTENZIALE – PRESTAZIONI COMPLESSE AD ALTA SELEZIONE EFFETTUATE PRESSO L’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’ DI ROMA
Le prestazioni più frequentemente effettuate consistono in:
1. Accettazione di neonati cardiopatici critici;
2. Diagnostica incruenta e cruenta ad alto contenuto tecnologico e di alta specializzazione;
3. Cardiologia interventistica e aritmologia interventistica;
4. Trattamento cardiochirurgico delle cardiopatie congenite e trapianto cardiaco.
ALLEGATO A) CONVENZIONE ATTUATIVA OPBG / MEYER
FORMAZIONE
Nell’ottica della formazione finalizzata all’incremento del reciproco livello assistenziale, i Cardiologi e Cardiochirurghi Pediatri dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù presteranno la propria attività di consulenza presso la suddetta struttura dell'Azienda relativamente a:
a) Diagnostica e trattamento medico, interventistico trans-catetere e cardiochirurgico;
b) Follow-up dei pazienti sottoposti a terapia di difetti congeniti del cuore, nel rispetto delle norme che disciplinano le competenze del personale operante ai vari livelli nel presidio ospedaliero;
c) Continueranno i periodi di formazione e scambi di carattere culturale, nonché di attività scientifica e didattica nel campo della cardiologia e cardiochirurgia pediatrica tra le due Istituzioni nella finalità del continuo miglioramento della qualità dell’assistenza e del progresso tecnico - scientifico di entrambe le strutture.
d) Organizzazione di Master Universitario di II livello in partner-ship tra le due istituzioni e in collaborazione con l’Università degli studi di Firenze e l’Università Tor Vergata di Roma.
I programmi dettagliati di attività saranno definiti a seguito d'intesa tra i Responsabili delle strutture operative coinvolte e concordati con i Direttori di Dipartimento delle strutture indicate.
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
Responsabile di Struttura Complessa Cardiologia interventistica
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Roma, 28.3.2019