BOZZA
L’AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DELLA GESTIONE COMPLETA DELL’INFRASTRUTTURA ICT IN OCCASIONE DEL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELLA SOCIETÀ NEI LOCALI DI CORSO MARCONI, 10 – TORINO,
BOZZA
FRA
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. (di seguito il “Committente”, ovvero “Finpiemonte Partecipazioni”), con sede in Torino, Galleria San Xxxxxxxx, n.54 (P. IVA
……………………………) in persona ,
e
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….... (di seguito, l’”Impresa”),
Premesso che
(a) Con delibera del 16 settembre 2008, il Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte Partecipazioni ha deciso il trasferimento della sede della società;
(b) il trasferimento della sede è previsto nel mese di giugno 2009;
(c) Finpiemonte Partecipazioni ha indetto procedura aperta ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento in outsourcing della gestione completa dell’infrastruttura ICT, comprensiva del noleggio delle apparecchiature e dell‘assistenza all’avviamento del sistema e dei servizi di assistenza e manutenzione, on-site e tramite remote management, raggiungibili via fax e/o via e- mail e/o telefonicamente per l’attivazione formale della procedura di assistenza (l’ “Appalto”);
(d) l’Impresa in data 2008 ha presentato le proprie offerte, tecnica ed economica,
in uno con l’istanza di partecipazione e la documentazione richiesta;
(e) la Commissione giudicatrice, appositamente nominata, esaminate le offerte tecniche ed economiche pervenute, ha proceduto ad aggiudicare l’Appalto in via provvisoria all’Impresa;
(f) Finpiemonte Partecipazioni, con lettera del ……………. ha comunicato all’Impresa l’intervenuta aggiudicazione.
Ciò premesso, Finpiemonte Partecipazioni e l’Impresa (di seguito, collettivamente, le “Parti”) convengono e stipulano quanto segue.
* * *
Articolo 1. Premesse. Osservanza delle prescrizioni.
1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse e i documenti tutti elencati nel Disciplinare di gara (di seguito, collettivamente, i “Documenti Allegati”), qui richiamati secondo la numerazione colà indicata, tutti qui integralmente richiamati e che l’Impresa dichiara di conoscere e di aver già accettato in ogni loro parte.
2. In ogni caso, l’affidamento in questione è concesso a fronte della piena e incondizionata osservanza, che l’Impresa garantisce, delle condizioni, prescrizioni, indicazioni, tutte contenute nel presente contratto e nei Documenti Allegati.
Articolo 2. Oggetto.
1. Finpiemonte Partecipazioni affida all’Impresa in outsourcing la gestione completa dell’infrastruttura ICT, comprensiva del noleggio, con opzione di riscatto, delle apparecchiature dell‘assistenza all’avviamento del sistema e dei servizi di assistenza e manutenzione, on-site e tramite remote management, raggiungibili via fax e/o via e- mail e/o telefonicamente per l’attivazione formale della procedura di assistenza (l’ “Appalto”), in occasione del trasferimento della sede del Committente nei locali di Corso Marconi 10 – Torino, previsto nel mese di giugno 2009.
2. La descrizione e le caratteristiche tecniche della fornitura, le modalità di erogazione dei servizi di assistenza e manutenzione e le specifiche attività richieste all’Impresa sono descritte nel Capitolato Tecnico (Allegato 1) e nell’Offerta Tecnica dell’Impresa che forma parte integrante del presente contratto e qui si allega sub Allegato A (di seguito “Offerta Tecnica”).
3. In via esemplificativa e non esaustiva, l’Appalto comprende, tra l’altro, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
a. richiedere ed ottenere eventuali permessi o autorizzazioni che si rendessero necessari per consegnare il Sistema di elaborazione;
b. acquisire la disponibilità di mezzi speciali e/o di quanto altro necessario a trasportare, scaricare ed a collocare la fornitura negli uffici;
c. comunicare al Committente, i nominativi del personale impegnato in ciascuna fase di esecuzione contrattuale;
d. rispettare il cronoprogramma indicato nell’Offerta Tecnica in sede di gara, nonché tutto ciò che nell’Offerta Tecnica è indicato in relazione alla consegna, installazione e configurazione/personalizzazione della fornitura;
e. smaltire, secondo le normative in vigore, i rifiuti prodotti durante l’installazione degli apparati (imballaggi, residui metallici e plastici, ecc.);
f. collegare le varie componenti della fornitura in rete, secondo le specifiche indicate in sede di Offerta Tecnica;
g. fornire ed installare gli accessori hardware e software indicati nell’Offerta Tecnica, nonché quelli eventualmente non espressamente indicati nel Capitolato, e necessari al corretto funzionamento del sistema proposto;
h. verificare e mettere in funzione tutte le apparecchiature fornite;
i. configurare opportunamente le apparecchiature fornite, sulla base di quanto riportato nell’Offerta Tecnica e delle indicazioni del Committente.
4. La consegna della fornitura e l’erogazione dei servizi oggetto del presente Appalto devono avvenire nei termini e nei modi e alle condizioni di cui al presente Contratto, al Disciplinare di gara, ai Documenti Allegati e nel rispetto delle normative nazionali ed europee in vigore per lo specifico contesto.
Articolo 3. Durata dell’Appalto.
1. L’Appalto avrà la suddetta durata:
– noleggio, con opzione di riscatto, delle apparecchiature per 36 mesi dalla data del Collaudo;
– servizi di assistenza e manutenzione, on-site e tramite remote management, raggiungibili via fax e/o via e-mail e/o telefonicamente per l’attivazione formale della procedura di assistenza, avente ad oggetto le apparecchiature oggetto del presente Appalto nonché il parco hardware preesistente in uso negli uffici di Finpiemonte Partecipazioni (Allegato 2), per 36 mesi dalla data del Collaudo.
2. Almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale di cui all’art. 3, co.1, lett.a), Finpiemonte Partecipazioni comunicherà all’Aggiudicatario, alternativamente:
a. la volontà di esercitare l’opzione di riscatto per la totalità delle apparecchiature oggetto della presente fornitura;
b. la volontà di esercitare l’opzione di riscatto solamente per parte delle apparecchiature oggetto della presente fornitura specificamente indicate;
c. la volontà di non esercitare l’opzione di riscatto.
3. Nel caso in cui il Committente non eserciti la suddetta facoltà di riscatto, l’Impresa è obbligata al ritiro di tutte le apparecchiature oggetto del presente Contratto, previa pianificazione dell’intervento in accordo con il Committente, entro il termine massimo di 30 giorni dalla scadenza contrattuale. Per ogni giorno di ritardo nel ritiro delle suddette apparecchiature, il Committente applicherà una penale pari a € 100,00 (cento/00).
4. Al fine dell’esercizio dell’opzione di riscatto, il prezzo di riscatto sarà quello risultante dall’Offerta Economica (valore residuo di ciascuna apparecchiatura al termine dei 36 mesi di locazione) presentata dal Concorrente in sede di gara, che forma parte integrante del presente Contratto e che qui si allega sub Allegato B (di seguito, “Offerta Economica”).
Articolo 4. Corrispettivo. Modalità di pagamento.
1. L’importo contrattuale complessivo massimo è pari ad € ……….. (……../00), IVA esclusa, indicato dall’Impresa nell’Offerta Economica. La quota parte pari a euro 6.000,00 (seimila/00), IVA esclusa attiene ai costi di sicurezza. Tuttavia il Committente corrisponderà all’Impresa gli importi relativi alle prestazioni richieste e concretamente fornite sulla base dei canoni relativi al noleggio delle apparecchiature e alla prestazione dei servizi oggetto dell’Appalto analiticamente indicati nell’Offerta Economica.
2. I prezzi indicati nell’Offerta Economica si intendono pienamente remunerativi, comprensivi di qualsiasi alea contrattuale e conformi ai calcoli di convenienza dell’Impresa e comprendono, senza alcuna eccezione, in via esemplificativa, ogni materiale e fornitura, ogni consumo, ogni scarto, ogni noleggio, ogni manodopera per manovalanza e lavorazione, ogni spesa di trasporto ed installazione, ogni spesa principale e accessoria di carattere fiscale, ogni onere assicurativo necessari per eseguire l’Appalto in oggetto.
3. I prezzi indicati nell’offerta economica sono fissi, non sono modificabili per qualsiasi motivo comprese difficoltà di esecuzione non previste o non prevedibili, aumenti del costo delle forniture, della mano d’opera, dei trasporti, modifiche di leggi e di regolamenti, e ciò fatto salvo per le eventuali varianti previste.
4. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato da Finpiemonte Partecipazioni entro 60 giorni dalla data di presentazione di regolari fatture mensili corredate dalla documentazione richiesta dal successivo comma.
5. I pagamenti di cui al comma precedente sono subordinati alla presentazione di fattura, riportante le coordinate bancarie dell’Impresa, e di documento unico di regolarità contributiva (DURC) aggiornato alla data di emissione della fattura; in caso di subappalto, il DURC dovrà essere presentato anche dagli eventuali subappaltatori.
6. Il corrispettivo è comunque da intendersi dovuto solo in caso di esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
Articolo 5. Restituzione parziale di apparecchiature nel corso della locazione.
1. Nella vigenza del Contratto, Finpiemonte Partecipazioni ha facoltà di restituire parte delle apparecchiature che cessi di utilizzare in ragione di eventuali riorganizzazioni e modificazioni dei propri uffici, attività e servizi, dandone preventiva comunicazione all’Aggiudicatario con un preavviso di almeno 30 giorni.
2. L’Impresa è obbligata, a sua cura, spese e responsabilità, a provvedere al ritiro delle apparecchiature entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. A decorrere dalla scadenza del termine indicato per il ritiro delle apparecchiature, non saranno più dovuti i canoni di locazione ad esse relativi.
Articolo 6. Organizzazione del servizio.
1. Con la sottoscrizione del presente contratto, Finpiemonte Partecipazioni nomina il sig…………..………………… Responsabile Tecnico dell’esecuzione del Contratto, (di seguito, “Responsabile Tecnico”), cui spetterà la responsabilità della pianificazione, del controllo e del coordinamento delle forniture e dei servizi oggetto dell’Appalto.
2. Analogamente, l’Impresa nomina il sig …………….. Project Manager (di seguito, “Project Manager”), referente del Responsabile Tecnico per l’esecuzione dell’Appalto.
3. Il Responsabile Tecnico e il Project Manager rappresenteranno il canale di comunicazione principale e ufficiale tra il Committente e l’Impresa.
4. Qualsiasi comunicazione fatta al Project Manager, che dovrà disporre di delega scritta del rappresentante legale dell’Impresa, si considererà fatta direttamente all’Impresa.
5. Su richiesta di Finpiemonte Partecipazioni saranno organizzati incontri periodici atti alla verifica dello stato di attuazione del Contratto.
Articolo 7. Consegna, installazione.
1. L’Appalto comprende l’installazione, la configurazione, il tuning, l’attivazione, il collaudo e la certificazione di ogni componente o funzionalità, secondo la formula “Chiavi in Mano”.
2. Dovranno essere consegnate presso gli uffici di Finpiemonte Partecipazioni, apparecchiature nuove di fabbrica, con la rispettiva documentazione e manualistica, come dettagliatamente indicato nel Capitolato Tecnico.
3. Sono a carico dell’Impresa ogni costo e onere relativo alle operazioni di consegna, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a operazioni di sollevamento e di trasporto interno per i locali non ubicati al piano terreno.
4. Le apparecchiature fornite dovranno essere prive di difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione, a vizi dei materiali impiegati e devono possedere tutti i requisiti indicati dall’Impresa nell’Offerta Tecnica.
5. L’Impresa provvederà – a propria cura, spese e responsabilità - allo smaltimento del materiale di risulta nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il secondo giorno lavorativo successivo al completamento di tutte le operazioni di disimballaggio.
Articolo 8. Tempistiche. Penalità.
1. Nella fase di consegna, installazione, configurazione e collaudo e in quella relativa allo start up dei servizi, l’Impresa dovrà rispettare le modalità e le tempistiche indicate nel Cronoprogramma indicato nell’Offerta Tecnica, previamente autorizzato da Finpiemonte Partecipazioni.
2. Fatti salvi i casi di forza maggiore e comunque quelli non dipendenti da negligenze dell’Impresa, per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate nel suddetto Cronoprogramma, Finpiemonte Partecipazioni applicherà sull’importo contrattuale le seguenti penalità giornaliere:
a. 0,10% per i primi cinque giorni;
b. 0,25% dal sesto giorno al ventesimo giorno;
c. 1% a partire dal ventesimo giorno.
3. Il mancato rispetto del Cronoprogramma verrà contestato all’Impresa per iscritto tramite raccomandata. L’Impresa, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, potrà presentare giustificazioni scritte che il Committente valuterà, a suo insindacabile giudizio, comunicando l’esito, per iscritto, all’Impresa entro 10 giorni dal ricevimento delle predette giustificazioni. Qualora l’Impresa non dovesse presentare nel termine suddetto alcuna giustificazione, il Committente applicherà la penale prevista per l’addebito rilevato, comunicandolo per iscritto all’Impresa medesima.
4. L’ammontare delle penali non potrà complessivamente superare il 7% dell’importo posto a base di calcolo delle medesime. In caso di supero di tale tetto, Finpiemonte Partecipazioni potrà promuovere la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art.21, affidando a terzi l’esecuzione della prestazione, con rivalsa nei confronti dell’Impresa anche dell’eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche offerte e fatte salve le richieste di risarcimento dei danni subiti.
5. L’importo delle penali applicate verrà detratto dal compenso spettante all’Impresa nella prima fattura utile o mediante escussione della cauzione definitiva.
Articolo 9. Livelli di servizio. Penalità.
1. L’oggetto, le modalità e le tempistiche dei servizi di garanzia, assistenza e manutenzione sono dettagliatamente indicati nell’Offerta Tecnica, nel rispetto delle indicazioni minime contenute nel Capitolato Tecnico, che qui si intendono integralmente richiamate.
2. L’orario di copertura dei servizi è richiesto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 19:00.
3. I livelli di servizio sono specificamente indicati nell’Offerta Tecnica.
4. Il Responsabile Tecnico verificherà con frequenza mensile il rispetto dei livelli di servizio contrattualizzati.
5. Nel caso di mancato rispetto dei livelli di servizio previsti, osservando le procedura di cui all’art.8, co.3, Finpiemonte Partecipazioni applicherà una penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo. Detta penalità sarà applicata proporzionalmente per i ritardi inferiori ad un’ora.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Qualora il ritardo si protraesse oltre le 24 ore lavorative, Finpiemonte Partecipazioni potrà promuovere la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art.21, affidando a terzi l’esecuzione della prestazione, con rivalsa nei confronti dell’Impresa anche dell’eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche offerte e fatte salve le richieste di risarcimento dei danni subiti.
8. L’Impresa prende atto che, a partire dal mese di giugno 2009, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici di Finpiemonte Partecipazioni saranno utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati; L’Impresa si impegna pertanto ad eseguire le suddette prestazioni salvaguardando le esigenze di tali soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
9. L’Impresa si impegna a fornire a Finpiemonte Partecipazioni i nominativi delle persone incaricate della consegna, dell’installazione e della configurazione, nonché delle persone addette alla manutenzione delle apparecchiature, ai fini dell’accesso ai locali degli uffici.
10. Finpiemonte Partecipazioni potrà, per giustificati motivi, richiedere all’Impresa la sostituzione degli addetti alla assistenza e manutenzione che non dovessero risultare di suo gradimento.
Articolo 10. Supervisione e collaudo.
1. Finpiemonte Partecipazioni verificherà che la consegna e l’installazione della fornitura si svolgano e procedano regolarmente, anche controllando che l’Impresa si attenga scrupolosamente al presente Contratto e ai Documenti Allegati a mezzo del Responsabile Tecnico.
2. Il Responsabile Tecnico avrà facoltà di accedere, in qualsiasi momento e circostanza, ed anche ricorrendo a propri coadiutori, agli uffici per compiere controlli e verifiche, alle forniture in corso di predisposizione.
3. Spetterà al Responsabile Tecnico:
a. verificare e accettare i prodotti, materiali, apparecchiature e forniture comunque forniti;
b. rifiutare i prodotti, materiali, apparecchiature e forniture che risultassero guasti, viziati, obsoleti o comunque inidonei e inadeguati o non rispondenti alle prescrizioni tecniche; in tal caso, l’impresa dovrà garantire il ritiro e la sostituzione del bene rifiutato, salva la facoltà di Finpiemonte Partecipazioni di spedire all’Impresa lo stesso, addebitando all’Impresa tutte le spese di facchinaggio e spedizione, ovvero di trattenerlo nei propri
depositi/locali a spese dell’Impresa, non rispondendo il Committente delle distruzioni, furti, avarie durante la permanenza del bene rifiutato;
c. procedere a tutte le attestazioni, constatazioni e verbalizzazioni previste dalla documentazione contrattuale o comunque resesi necessarie.
4. Sono escluse dai compiti del Responsabile Tecnico tutte le incombenze relative alla sicurezza, alla direzione e sorveglianza della mano d’opera, alla materiale esecuzione delle attività di consegna, installazione, assistenza e manutenzione, trattandosi di obblighi di esclusiva competenza e responsabilità dell’Impresa.
5. L’Impresa darà comunicazione a Finpiemonte Partecipazione dell’avvenuta ultimazione delle operazioni di installazione e configurazione. Dalla data di tale comunicazione si procederà al Collaudo della fornitura in oggetto, che dovrà concludersi entro 15 giorni solari. Il Collaudo sarà effettuato a cura del Responsabile Tecnico e del Project Manager, secondo un piano che sarà congiuntamente concordato.
6. Le attività di collaudo saranno finalizzate all'accertamento del corretto funzionamento e della rispondenza delle caratteristiche del sistema consegnato con quelle dichiarate in sede di offerta tecnica, ed in particolare a:
a. constatare che le apparecchiature installate siano in grado di svolgere le funzioni richieste e che presentino le caratteristiche tecniche dichiarate;
b. verificare le funzionalità della rete e di eventuali collegamenti VPN;
c. accertare la correttezza e congruità della documentazione relativa agli oggetti di fornitura;
d. accertare la congruità e completezza dei manuali tecnici.
7. L’esito favorevole di collaudo dovrà risultare da apposito verbale controfirmato dal Responsabile Tecnico e dal Project Manager. Il collaudo positivo non esonera la Ditta Fornitrice per eventuali difetti ed imperfezioni che non fossero emersi all’atto del collaudo ma venissero in seguito accertati.
8. Se, nel corso dell'attività di collaudo, il sistema dovesse risultare non conforme alle specifiche e/o il materiale fornito dovesse essere inidoneo o imperfetto, la fornitura si intenderà non completata fino a che l’impresa, a propria cura e spese, non proceda alla risoluzione - accertata con nuovo Collaudo – di quanto rilevato, fatta salva l’applicazione della penalità di cui all’art. 8.
9. L’Impresa, all’atto del Collaudo, dovrà rilasciare i seguenti documenti:
a. conformità di compatibilità elettromagnetica CE;
b. descrizione dell’architettura della rete;
c. configurazione di tutti gli apparati;
d. configurazione degli armadi;
e. allegati tecnici e manuali dei prodotti utilizzati;
f. IP planning.
10. La suddetta documentazione si intende parte integrante dell’Appalto e, ad eccezione degli allegati tecnici delle case costruttrici, dovrà essere fornita oltre che in forma cartacea anche in formato elettronico utilizzando i pacchetti applicativi più ricorrenti tipo Autocad, Winword, Excel.
11. Al termine dell’attività di installazione e configurazione l’Impresa dovrà rilasciare dettagliata documentazione relativa a:
• schema dell’impianto:
- schemi di rete;
- indirizzi IP degli apparati;
- configurazione di rete e ed applicativa;
- particolari implementativi;
• procedure di start up dei sistemi;
• procedure di back up e di recupero dati:
- indicazioni dei dati da avviare al back up (dati di configurazione e server);
- lista delle operazioni da seguire per il recupero delle attività a fronte di evento origine di avaria;
• procedure per la conduzione del sistema:
- lista operazioni importanti per la corretta gestione del sistema;
- indicazione delle attività critiche di gestione;
• procedure di shut down;
• procedure operative da seguire in caso di fault di uno o più sistemi:
- criteri di valutazione del fault;
- elenco procedure di risoluzione di possibili guasti di lieve entità;
- procedure da attuare in caso di guasti più gravi.
12. Il collaudo comporterà la sola accettazione dei vizi e delle difformità risultanti a verbale. E’ espressamente esclusa qualsiasi accettazione tacita o presunta di vizi e/o difformità, anche in caso di presa in consegna avvenuta senza la formulazione di riserve, dovendosi in tal caso considerare la presa in consegna come avvenuta con riserva di ogni successiva verifica.
13. Il Responsabile Tecnico avrà inoltre facoltà, per tutta la durata del Contratto, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alla verifica della piena ed esatta esecuzione del presente contratto.
Articolo 11. Obblighi dell’Impresa.
1. L’Impresa, che dichiara di essere pienamente a conoscenza dello stato attuale dei luoghi, delle strutture, degli impianti già presenti, procederà alla fornitura, consegna ed installazione di cui alla presente scrittura a perfetta “regola d’arte”, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed attenendosi a tutte le indicazioni tecniche e operative prescritte nei Documenti Allegati, e, provvederà, fra l’altro, sostenendone i relativi costi e oneri, a:
a. nominare un Project Manager, che sarà interlocutore unico di Finpiemonte Partecipazioni;
b. assicurare, nell’area provinciale di Torino, la presenza nella struttura di un ufficio tecnico, di un ufficio amministrativo e di un’officina/laboratorio: in particolare l’ufficio tecnico deve essere dotato di professionalità e competenze tecniche (presenza nell’ufficio tecnico di almeno un sistemista Windows e di un esperto di rete) e di strumenti idonei a garantire il corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente Appalto;
c. rispettare scrupolosamente e provvedere agli obblighi retributivi e relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, quali stabiliti dalla disciplina di legge e dai vigenti contratti collettivi;
d. assicurare il mantenimento, da parte del proprio personale, della disciplina e del buon ordine, facendo sì che il proprio personale si attenga scrupolosamente alle norme di legge, regolamentari e contrattuali.
e. nel caso in cui il Responsabile Tecnico esprima il rifiuto o chieda la sostituzione di cui al precedente art. 10, co.3, lett.b), allontanare il Prodotto rifiutato o non gradito,
sostituendolo a proprie spese con altro che dovrà ricevere l’approvazione del medesimo Responsabile Tecnico;
f. utilizzare prodotti e materiali, di cui dovrà indicare la provenienza, delle migliori qualità e marche presenti sul mercato, che consentano di ottenere ottimali condizioni funzionali;
g. nella fase di installazione, configurazione e collaudo, provvedere alle varianti richieste dal Responsabile Tecnico e, ancora, alle piccole opere di completamento e di dettaglio, anche se non indicate o previste dalla citata documentazione progettuale, o di quegli accessori occorrenti per la piena e perfetta esecuzione della fornitura e dei servizi appaltati.
2. Il rispetto delle previsioni del presente Contratto, come anche le approvazioni, di qualunque genere, compiute dal Responsabile Tecnico, non esonerano l’Impresa dalle proprie responsabilità per l’esecuzione degli impegni assunti anche per quanto attiene alla sicurezza, alla direzione e sorveglianza della mano d’opera, alla installazione, configurazione e collaudo, all’assistenza e manutenzione ed in genere all’organizzazione esecutiva, trattandosi, tutti, di obblighi di sua esclusiva competenza e responsabilità.
3. L’Impresa rimane diretta responsabile di qualsiasi lavoro svolto dai propri incaricati o referenti, compresi subappaltatori.
Articolo 12. Sicurezza.
1. L’Impresa è tenuta al rispetto delle norme e delle istruzioni contenute nel Piano di Sicurezza relativo alle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro proprio degli uffici di Corso Marconi n.10.
2. L’Impresa è tenuta ad uniformarsi senza riserva alcuna alle disposizioni impartite dal Responsabile Tecnico nonché garantire la propria disponibilità a tutte le operazioni di coordinamento richieste dal Responsabile Tecnico stesso.
3. L’Impresa, durante l’esecuzione dell'Appalto, sarà tenuta ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art.15 del D.Lgs. 81/2008, curando, fra l’altro:
a. le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
b. la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi, al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
c. le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità dell’ufficio.
4. L’accettazione del piano di sicurezza non esime l’Impresa dal rispetto di tutte le norme e leggi preesistenti nel campo della sicurezza nei confronti delle quali l’Impresa rimane totalmente responsabile.
Articolo 13. Deposito cauzionale definitivo.
1. L’Impresa, entro l’inizio dell’esecuzione, presterà ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/06 una cauzione definitiva pari al 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale di cui all’art. 4.
2. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, dall’inesatto adempimento e dal ritardato adempimento delle obbligazioni stesse, nonché delle somme sopportate d’ufficio per il completamento della Fornitura nel caso di scioglimento del contratto. In ogni caso, è fatta salva la risarcibilità degli ulteriori danni.
3. La garanzia sarà prestata nelle seguenti forme:
a. fidejussione bancaria rilasciata da primaria Banca o Istituto di Credito;
b. polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
c. fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. 385/93, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
4. La garanzia dovrà necessariamente operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna, e, in particolare, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l’operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di Finpiemonte Partecipazioni Appaltante.
5. La garanzia dovrà avere validità per tutta la durata del contratto.
6. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria prestata dall’Impresa.
7. L’Impresa si impegna a reintegrare, nelle forme indicate al presente articolo, la garanzia ogni qual volta la stessa fosse escussa in tutto o in parte.
8. Qualora l’Impresa sia in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, usufruirà della riduzione del 50% della predetta garanzia fideiussoria ex art. 40, comma 7, D.Lgs. 163/2006.
Articolo 14. Divieto di cessione del contratto. Subappalto. Cessione dell’Impresa e dei crediti.
1. E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto da parte dell’Impresa.
2. Al subappalto si applica la disciplina di cui all’art. 118 D.Lgs. 163/06. Saranno possibili i soli subappalti parziali indicati dall’Impresa in sede di offerta e autorizzati da Finpiemonte Partecipazioni, di cui alla dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 13, co.1, lett.e), sub.h), qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta ad ogni effetto.
3. In caso di subappalto sarà richiesto all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, e sarà verificato il rispetto del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 25 febbraio 2008, n. 24, che dispone l’acquisizione da parte dell’appaltatore e del committente della documentazione attestante l’avvenuto versamento da parte del subappaltatore delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi (dichiarazione sostitutiva di notorietà e del modello F24, ovvero asseverazione del professionista ex art. 2 del decreto), e dei contributi previdenziali e assicurativi (con l’indicazione dell’aliquota contributiva applicata a ciascun lavoratore, e DURC ex art. 4 del decreto).
4. Qualora l’Impresa non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, il Committente ha facoltà di sospendere i successivi pagamenti.
5. In ogni caso l’Impresa resta, nei confronti di Finpiemonte Partecipazioni, pienamente responsabile a tutti gli effetti, come se avesse essa stessa provveduto direttamente all’esecuzione di quanto subappaltato, sia per quanto concerne l’esecuzione dell’Appalto a regola d’arte, sia per quanto concerne l’adempimento delle norme di legge sul trattamento e la tutela dei lavoratori dipendenti del subappaltatore.
6. I crediti nascenti dal contratto potranno essere ceduti a terzi solo con il consenso scritto di Finpiemonte Partecipazioni, nei limiti e nel rispetto delle forme e procedure previste dalla legge.
7. In caso di cessione dell’Impresa fornitrice, di cessione del prodotto o cambio della ragione sociale, l’impresa subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni economiche di fornitura, fatti salvi i casi di condizioni più vantaggiose per Finpiemonte Partecipazioni. In ogni caso, tali cessioni dovranno essere previamente autorizzate da Finpiemonte Partecipazioni.
Articolo 15. Recesso di Finpiemonte Partecipazioni. Rescissione del contratto.
1. Finpiemonte Partecipazioni potrà recedere dal contratto, anche in corso di esecuzione della Fornitura, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute.
2. Quanto corrisposto all’Impresa a seguito dell’esercizio da parte di Finpiemonte Partecipazioni del diritto di recesso, lo sarà a tacitazione definitiva di ogni e qualsiasi pretesa o diritto dell’Impresa, la quale non potrà domandare ulteriori compensi o indennizzi per qualsiasi ragione o titolo.
Articolo 16. Responsabilità dell’Impresa.
1. L’Impresa adempierà a tutti gli obblighi assunti con il presente Contratto “a regola d’arte” in base, anzitutto, al presente contratto, ai Documenti Allegati e comunque in conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali, assumendosi al riguardo ogni responsabilità per vizi e difetti dei sistemi e apparecchiature oggetto dell’Appalto.
2. L’Impresa assumerà a proprio carico, tenendo manlevati Finpiemonte Partecipazioni, i suoi rappresentanti/dipendenti, il Responsabile Tecnico (i “Manlevati”), la più ampia ed esclusiva responsabilità per tutti gli eventuali danni a persone e/o a cose che, con l’esecuzione del contratto, la stessa Impresa, suoi dipendenti o comunque aventi causa potessero, direttamente o indirettamente, arrecare agli stessi Manlevati o a terzi, o a cose dei Manlevati o di terzi, tenendo in ogni caso i Manlevati indenni da qualsiasi molestia, azione, pretesa di terzi derivanti o comunque scaturenti dalle realizzazioni di cui al presente contratto e dalla sua esecuzione.
Articolo 17. Assicurazione.
1. L’Impresa stipulerà, prima dell’inizio delle esecuzione dell’Appalto, presso primaria compagnia assicurativa, polizza assicurativa CAR (contractor all risk) per danni di qualsivoglia natura costituenti danneggiamento o distruzione totale o parziale di
apparecchiature, di impianti, di beni mobili e/o immobili, verificatisi nel corso dell’esecuzione del presente contratto e, al contempo, per responsabilità civile (RCT) verso terzi e verso i prestatori di lavoro (RCO). La polizza (o le polizze) sarà priva di clausole limitative di responsabilità, con massimale di euro 1.000.000,00 (unomilioni) e dovrà inoltre assicurare Finpiemonte Partecipazioni contro la responsabilità civile per i danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’Appalto.
2. La garanzia RCT dovrà espressamente prevedere l’indicazione che tra i terzi assicurati s’intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste si trovino all’interno degli uffici indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Impresa.
3. L’Impresa trasmetterà a Finpiemonte Partecipazioni copia della polizza di cui al comma 1 prima dell’inizio dell’esecuzione dell’Appalto.
4. Saranno ad esclusivo carico dell’Impresa gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna della predetta polizza nei tempi e modi di cui sopra, o non coperti, per qualsiasi motivo, da detta polizza.
Articolo 18. Brevetti e diritti d’autore.
1. L’Impresa assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere, di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti del Committente un’azione giudiziaria che si fondi sulla pretesa che i prodotti o le soluzioni tecniche forniti dall’Appaltatore in base al presente contratto violino diritti d’autore o brevetti, l’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso i terzi, le spese giudiziali e legali, nonché, a seguito di eventuale sentenza di condanna, le somme dovute a titolo di risarcimento danni.
3. Il Committente si impegna ad informare prontamente l’Impresa di qualunque pretesa avanzata da terzi in merito.
4. Qualora venga promossa azione legale da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati, Finpiemonte Partecipazioni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa risulti fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art 21.
Articolo 19. Obblighi di riservatezza e segretezza.
1. L’Impresa si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Appalto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati che siano o diventino di pubblico dominio.
3. L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, ivi compresi, a titolo esemplificativo, le persone incaricate della consegna, dell’installazione e della configurazione, nonché le persone addette alla manutenzione delle apparecchiature e dei sistemi.
4. Finpiemonte Partecipazioni assume altresì l’obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall’Impresa, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate.
Articolo 20. Allacciamenti e modifiche.
1. Finpiemonte Partecipazioni ha facoltà di modificare le apparecchiature installate e collaudate, ovvero di allacciare alle stesse apparecchiature prodotte da terzi, previa intesa con l’Impresa. A tal fine notifica per iscritto il suo proposito e l’Impresa, entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione, deve far pervenire le proprie indicazioni, con segnalazione, ove del caso, di eventuali conseguenze negative dell’operazione.
Articolo 21. Clausola risolutiva espressa.
1. La Finpiemonte Partecipazioni potrà risolvere ai sensi dell’art. 1456 cod.civ. il Contratto d’appalto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, al verificarsi delle seguenti circostanze:
a. mancato rilascio o venir meno della cauzione definitiva di cui all’art. 13;
b. gravi o, anche se non gravi, reiterate, mancanze dell’Impresa agli obblighi di cui al presente contratto;
c. ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 8.4;
d. ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 9.7;
e. ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 18.4;
f. cessione, anche parziale, del contratto oppure dei crediti, senza il consenso scritto di Finpiemonte Partecipazioni o al di fuori dei limiti e/o in caso di mancato rispetto delle forme e procedure previste dalla legge;
g. mancata stipula della polizza di cui all’art.17;
h. fallimento dell’Impresa, sua sottoposizione a concordato preventivo, amministrazione controllata, altra procedura concorsuale, liquidazione o a qualsiasi altra situazione equivalente;
i. mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali dei lavoratori stabiliti dai vigenti contratti collettivi.
2. Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione, in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva. Non potranno essere intesi quale rinunzia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali Finpiemonte Partecipazioni non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza.
3. L’Impresa sarà sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili, e al rimborso delle maggiori spese causate da suoi inadempimenti.
4. In seguito alla risoluzione del contratto imputabile all’Impresa i pagamenti maturati potranno essere sospesi da Finpiemonte Partecipazioni.
5. La risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. comporterà l’incameramento da parte di Finpiemonte Partecipazioni della garanzia rilasciata dall’Impresa ai sensi dell’art. 13.
6. Finpiemonte Partecipazioni, in caso di risoluzione anticipata del contratto, provvederà a riconoscere all’Impresa i corrispettivi eventualmente dovuti, relativi alle prestazioni già erogate e accettate da Finpiemonte Partecipazioni.
Articolo 22. Modifiche al contratto.
1. Il presente contratto non potrà essere modificato che mediante atto scritto.
Articolo 23. Foro competente.
1. Ogni controversia che dovesse comunque insorgere in relazione al presente contratto, alla sua interpretazione, alla sua esecuzione e/o all’appalto sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Torino.
Articolo 24. Spese di contratto.
1. Tutte le spese ed oneri del presente contratto, inerenti e/o conseguenti ad esso, anche per imposte, tasse, bollo o registro, quando dovuti, sono a totale carico dell’Impresa.
Articolo 25. Rinvii.
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le Parti fanno riferimento alle norme del codice civile.
Articolo 26. Comunicazioni.
1. Tutte le comunicazioni comunque afferenti il presente contratto e/o la sua esecuzione saranno validamente effettuate per iscritto, anche mediante telefax, ai seguenti domicilii:
a. quanto a Finpiemonte Partecipazioni, presso la sede indicata in epigrafe, telefax 011/ ;
b. quanto al Impresa, presso la sede indicata in epigrafe, telefax ……………
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Il presente contratto è redatto in due originali, uno consegnato a Finpiemonte Partecipazioni, uno all’Impresa.
Torino, 2008 Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
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Impresa
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Per accettazione specifica ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1341 c.c. degli artt.: 14 (Divieto di cessione del contratto. Subappalto. Cessione dell’Impresa e dei crediti); 15 (Recesso di Finpiemonte Partecipazioni. Rescissione del contratto); 23 (Foro Competente).
L’Impresa
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