CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
dell’impresa AIRphalt GmbH, Xxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xx. Xxxx xx Xxxxxx.
Le presenti condizioni trovano applicazione alle operazioni commerciali con imprese, persone giuridiche di diritto pubblico o patrimoni speciali di diritto pubblico.
1. Disposizioni generali
1.1 Le seguenti condizioni generali di contratto si applicano a tutte le offerte, vendite, forniture e prestazioni effettuate dalla AIRphalt GmbH, nella misura in cui non siano stati raggiunti accordi scritti di contenuto diverso. Esse si applicano nella loro versione di volta in volta in vigore, in qualità di accordo quadro, anche a contratti futuri che hanno a oggetto la vendita e/o la fornitura di beni mobili e che vengono conclusi con lo stesso acquirente, senza la necessità di farvi riferimento in occasione di ogni singola operazione. E’ esclusa l’applicazione delle eventuali condizioni generali di contratto dell’acquirente.
1.2 Non sono ammesse e non sono valide le eventuali modifiche, integrazioni o cancellazioni apportate alle presenti condizioni di contratto. Ci opponiamo espressamente a ordini o conferme dell’acquirente che fanno riferimento alle sue condizioni di contratto o di acquisto. Qualsiasi modifica o integrazione del contratto o delle condizioni di contratto necessita della forma scritta ed è valida soltanto con il riconoscimento scritto da parte della AIRphalt GmbH.
2. Offerta/Conclusione del contratto
2.1 Le offerte della AIRphalt GmbH non sono impegnative, qualora non siano stati raggiunti accordi scritti di contenuto diverso. L’acquirente è l’unico responsabile per la corretta scelta del tipo, delle caratteristiche e della quantità della merce oggetto della fornitura.
2.2 I contratti si perfezionano soltanto con la conferma d’ordine scritta da parte della AIRphalt GmbH.
2.3 Sono inefficaci gli accordi verbali o le assicurazioni verbali che vanno oltre il contenuto del contratto scritto. Lo stesso vale anche per la deroga al requisito della forma scritta.
3. Prezzi/Pagamento/Compensazione
3.1 In linea di principio, i prezzi si basano sui listini prezzi della AIRphalt GmbH nella loro versione in vigore; a questi prezzi va aggiunta l’IVA di legge di volta in volta in vigore. In presenza di una conferma d’ordine scritta, sono determinanti i prezzi indicati nella conferma
Stand: 10/2013
d’ordine stessa, maggiorati dell’IVA di legge di volta in volta in vigore. Ove per un ordine non sia stato concordato espressamente un prezzo fisso, la AIRphalt GmbH si riserva il diritto di calcolare il prezzo in base al prezzo di listino in vigore il giorno della fornitura/prestazione. La AIRphalt ha inoltre la facoltà di aumentare il prezzo dopo la decorrenza di un mese dalla conclusione del contratto, se questo aumento è riconducibile a una variazione dei fattori di prezzo (ad es.: accordi fra le parti sociali, costi di materie prime ed energia, costi per materie ausiliarie e di consumo), intervenuta successivamente alla conclusione del contratto: l’aumento deve essere commisurato alla variazione dei fattori di prezzo e comunicato all’acquirente entro un congruo termine. Qualora siano stati concordati prezzi fissi, quanto precede si applica soltanto se la variazione è intervenuta dopo la conclusione del contratto e non era prevedibile in quel momento.
3.2 Ove non siano stati raggiunti accordi di contenuto diverso, i prezzi della AIRphalt si intendono franco stabilimento o deposito della AIRphalt GmbH, inclusi il caricamento, l’IVA ed eventuali altre tasse e imposte.
3.3 Le fatture saranno emesse esclusivamente in “EURO”.
3.4 La AIRphalt GmbH ha il diritto di emettere fatture parziali che devono essere pagate entro il termine indicato al punto 3.5.
3.5 Ove non siano stati raggiunti accordi di contenuto diverso, le fatture della AIRphalt devono essere pagate entro 30 giorni dalla data della fattura. Il pagamento si intende effettuato il giorno in cui la AIRphalt GmbH può disporre della somma pagata. Se l’acquirente è in ritardo con il pagamento, la AIRphalt GmbH può applicare, ai sensi del codice civile austriaco, interessi pari al tasso base in vigore, maggiorato dell’8%, a partire dal giorno successivo alla data di scadenza. Qualora si avvalga di un credito in conto corrente che prevede un tasso di interesse più elevato, la AIRphalt GmbH ha la facoltà di applicare il tasso praticato nei propri confronti. L’acquirente è inoltre obbligato a pagare le spese per il recupero e/o la riscossione dei crediti della AIRphalt GmbH nella misura in cui queste spese si rendano necessarie per procedere in modo appropriato al recupero e/o alla riscossione.
3.6 Se viene aperta una procedura di insolvenza avente a oggetto il patrimonio dell’acquirente o se diventano di dominio pubblico altre circostanze in merito all’insolvibilità dell’acquirente, interviene la decadenza dal termine per tutti i crediti della AIRphalt GmbH e potranno essere richieste delle garanzie.
3.7 La AIRphalt GmbH ha il diritto di imputare i pagamenti effettuati ai debiti meno recenti dell’acquirente, anche in presenza di disposizioni diverse e di altre destinazioni indicate dall’acquirente. Ove siano già maturati interessi e spese, la AIRphalt può imputare il pagamento in primo luogo alle spese, poi agli interessi e infine alla prestazione principale. Le cambiali e gli ordini di pagamento saranno accettati soltanto in presenza di un accordo specifico in tal senso ed esclusivamente a titolo di pagamento. Gli assegni saranno accettati
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soltanto a titolo di pagamento. Saranno addebitate all’acquirente tutte le spese di riscossione e di sconto nonché eventuali altre commissioni.
3.8 L’acquirente può procedere alla compensazione, ritenzione o riduzione, anche se fa valere denunce dei vizi o pretese proprie, soltanto nel caso in cui le sue pretese siano state accertate in giudizio o risultino incontestate.
3.9 L’acquirente può avvalersi di uno sconto soltanto nella misura in cui lo sconto sia stato specificato nella conferma d’ordine scritta o nella fattura.
4. Consegna/Passaggio del rischio
4.1 Se non sono stati raggiunti accordi di contenuto diverso, il termine di consegna inizia a decorrere dalla data della conferma d’ordine scritta emessa dalla AIRphalt GmbH.
4.2 Se è stata concordata una consegna su richiesta, la richiesta della merce si intende effettuata al più tardi alla decorrenza di 6 mesi dall’ordine.
4.3 I ritardi nella consegna e nella prestazione dovuti a forza maggiore e a eventi che rendono l’esecuzione della prestazione da parte della AIRphalt GmbH molto più difficile o addirittura impossibile, non sono imputabili alla AIRphalt GmbH neanche se sono stati concordati termini vincolanti. Ne fanno parte anche le difficoltà nel reperimento dei materiali, le perturbazioni dell’attività aziendale, gli scioperi, le serrate, la mancanza di materie prime o di energia, la mancanza di personale, la mancanza di mezzi di trasporto, le decisioni amministrative, ecc., anche se tali eventi avvengono in un secondo momento e anche se riguardano i subappaltatori della AIRphalt GmbH o i subappaltatori di questi ultimi. Essi legittimano la AIRphalt GmbH a procrastinare la consegna o la prestazione della durata dell’impedimento, maggiorata di un congruo periodo di avviamento, o a recedere in tutto o in parte dal contratto per la parte non ancora eseguita della prestazione.
4.4 Il luogo di adempimento è la sede della AIRphalt GmbH.
4.5 Il rischio passa all’acquirente con la consegna della merce allo spedizioniere, al trasportatore o a un altro speditore approvato o designato. Ove la spedizione diventi impossibile o subisca ritardi senza colpa della AIRphalt GmbH, il rischio passa all’acquirente con la comunicazione che la merce è pronta per la spedizione.
4.6 Se la merce non è presa in consegna dall’acquirente nel giorno e nel luogo stabiliti per la consegna, la AIRphalt GmbH ha il diritto di immagazzinare le merci a spese e a rischio dell’acquirente, a emettere la fattura per le merci e a recedere dal contratto mediante lettera raccomandata dopo la concessione di un ulteriore termine di 21 giorni . Quanto precede non preclude la richiesta di risarcimento del danno.
4.7 La consegna è effettuata senza lo scarico della merce. L’acquirente deve provvedere, senza indugio e sotto la propria responsabilità, a far scaricare il mezzo di trasporto utilizzato
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per la consegna e dovrà farsi carico di eventuali ritardi. La consegna presuppone che l’accesso da parte del mezzo di trasporto sia possibile e consentito. Se la consegna non viene effettuata in quanto l’accesso non è possibile e consentito ovvero in quanto manca un’idonea superficie di carico, ciò equivale a un ritardo nella presa in consegna.
4.8 Le prestazioni che vanno oltre la consegna richiedono un accordo specifico e saranno addebitate a parte.
4.9 La AIRphalt GmbH ha il diritto di eseguire e fatturare consegne parziali.
5. Contenitori e reimballaggio
5.1 Subito dopo il loro svuotamento, soltanto i contenitori a rendere messi a disposizione dalla AIRphalt GmbH devono essere rispediti dall’acquirente, senza indugio, in buone condizioni e a sue spese, allo stabilimento o al magazzino della AIRphalt GmbH.
5.2 Per quanto riguarda i contenitori (o parti di essi) che sono stati danneggiati o andati perduti, l’acquirente è obbligato a risarcire il prezzo dei contenitori nuovi. Il saldo dei contenitori risulta dalla differenza tra il numero di contenitori consegnati e le bolle di riconsegna confermate. I contenitori a rendere devono essere utilizzati esclusivamente per la spedizione di merci di AIRphalt.
5.3 Le disposizioni sui contenitori a rendere si applicano anche ai pallet utilizzati per le consegne su pallet.
5.4 La restituzione del materiale di imballaggio e dei contenitori a perdere utilizzati dalla AIRphalt GmbH sarà accettata soltanto se sussistono obblighi di legge al riguardo. In qualità di licenziataria della Altstoff-Recycling-Austria AG (ARA - ente nazionale austriaco che si occupa della gestione dei rifiuti), tutti i contenitori svuotati, contrassegnati con il punto verde, devono essere consegnati a un centro di raccolta dell’ARA.
6. Riserva di proprietà
6.1 La merce fornita resta di proprietà della AIRphalt GmbH fino al pagamento di tutti i crediti vantati dalla AIRphalt GmbH in base al contratto di compravendita. Finché la riserva di proprietà non si estingue, l’acquirente non è legittimato a concedere la merce consegnata in pegno a terzi o a trasferirne la proprietà a titolo di garanzia.
6.2 In caso di pignoramento o di altre pretese rivendicate da terzi, l’acquirente è obbligato a informarne senza indugio la AIRphalt GmbH mediante lettera raccomandata e a fornirle tutte le informazioni necessarie per tutelare il diritto di proprietà.
6.3 L’acquirente cede sin d’ora, a titolo di pagamento, alla AIRphalt GmbH i propri crediti nei confronti di terzi, nella misura in cui essi nascano dalla rivendita, dalla lavorazione, dall’assemblaggio o dalla miscelazione delle merci, fino alla soddisfazione di tutte le pretese
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vantate nei suoi confronti. La presente cessione deve essere evidenziata nei libri societari, nelle bolle di consegna, nelle fatture, ecc. dell’acquirente.
6.4 Qualora l’acquirente non adempia i propri obblighi contrattuali, la AIRphalt GmbH è autorizzata a ritirare a spese dell’acquirente (ad es. spese di trasporto) le merci soggette a riserva di proprietà, senza recedere dal contratto. La rivendicazione della riserva di proprietà comporta il recesso dal contratto soltanto se esso viene dichiarato espressamente.
7. Garanzia
7.1 Si applicano le disposizioni legali in materia di garanzia secondo il codice civile austriaco e l’obbligo di reclamo previsto dall’UGB (Codice dell’impresa austriaco). Il termine di garanzia è di 6 mesi a partire dalla consegna.
7.2 Con il ricevimento, l’acquirente è tenuto a controllare la completezza e la conformità della merce in base alla bolla di consegna e – a pena di decadenza – a denunciare eventuali vizi per iscritto immediatamente dopo averli scoperti.
7.3 La merce oggetto di reclamo non deve essere lavorata ulteriormente o messa in posa e l’acquirente deve intraprendere comunque tutte le misure atte a garantire la riduzione del danno.
7.4 Occorre rispettare il campo di applicazione previsto per il prodotto AIRphalt e occorre osservare le istruzioni indicate sui singoli prodotti. La AIRphalt GmbH non assume alcuna responsabilità per il mancato rispetto del campo di applicazione specificato e per la mancata osservazione delle istruzioni fornite.
8. Responsabilità
8.1 La AIRphalt GmbH risponde in base alle norme generali in materia di risarcimento del danno. Xxx xxxxxx la colpa, la responsabilità è limitata – tranne che per danni a persone – al dolo e alla grave colpa. E’ esclusa la responsabilità per danni conseguenti e per il mancato utile in presenza di colpa lieve.
8.2 La AIRphalt GmbH non risponde per errori di applicazione e di lavorazione (punto 7.4.).
8.3 La responsabilità per il risarcimento dei danni a cose e dei danni patrimoniali causati per comportamento colposo si prescrive entro 6 mesi dal momento dalla presa di conoscenza del danno e dell’autore, per il risarcimento dei danni a persone causati per comportamento colposo nonché di qualsiasi danno causato per atto doloso entro 3 anni dalla presa di conoscenza del danno e dell’autore.
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9. Recesso dal contratto
9.1 La AIRphalt GmbH ha il diritto di recedere dal contratto nel caso in cui venga aperta la procedura di insolvenza sul patrimonio dell’acquirente, in cui non vengano rispettate le condizioni di pagamento concordate o in cui emergano altre circostanze in merito all’insolvibilità dell’acquirente. Quanto precede non inficia i diritti previsti dalla legge con riferimento al recesso dal contratto.
9.2 Qualora l’acquirente receda in tutto o in parte dal contratto stipulato, si applicherà una penale per recesso pari al 20% del prezzo di compravendita maggiorato dell’IVA di legge. Quanto precede non preclude le altre pretese risarcitorie (soprattutto per spese e costi di trasporto).
9.3 Ove la AIRphalt GmbH sia in ritardo con la propria prestazione, l’acquirente è legittimato a recedere dal contratto dopo aver concesso un congruo termine ulteriore.
10. Cessione
La AIRphalt GmbH è legittimata a cedere il contratto stipulato a terzi. L’acquirente dichiara di concordare con il fatto che i subfornitori/spedizionieri eseguano forniture dirette all’acquirente alle condizioni concordate con la AIRphalt GmbH.
11. Diritti di protezione
I documenti, progetti, modelli, ricette, rapporti di miscelazione e simili rimangono in ogni caso di proprietà intellettuale della AIRphalt GmbH, con la protezione dei diritti d’autore e di utilizzo; il loro utilizzo senza l’esplicita autorizzazione della AIRphalt GmbH è vietato.
12. Protezione dei dati/Indirizzo
12.1 L’acquirente conferisce il proprio consenso affinché i dati riguardanti la relazione commerciale vengano archiviati e trattati con procedure automatizzate.
12.2 La AIRphalt GmbH è autorizzata a reperire presso terzi informazioni sulle condizioni patrimoniali dell’acquirente (ad es. banche e associazioni di tutela dei creditori).
12.3 Dovrà essere comunicata qualsiasi variazione dell’indirizzo finché i negozi giuridici non saranno adempiuti integralmente da entrambe le parti; altrimenti le dichiarazioni e consegne si intenderanno effettuate e notificate all’ultimo indirizzo indicato.
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13. Inefficacia parziale
Qualora una disposizione contenuta nelle presenti condizioni di contratto e di fornitura o una disposizione facente parte di altri accordi dovesse essere o divenire inefficace, ciò non inficia l’efficacia delle altre disposizioni o degli altri accordi. Al posto della disposizione inefficace troverà applicazione una disposizione che dal punto di vista economico si avvicini il più possibile al senso e allo scopo perseguito con la disposizione inefficace.
14. Diritto applicabile/Foro competente
Il presente contratto è soggetto al diritto sostanziale austriaco, con l’esclusione delle norme di rinvio del diritto internazionale privato e con l’esclusione del diritto privato uniformato. Il foro competente per controversie è il Tribunale nel cui distretto l’impresa della AIRphalt ha la propria sede.
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