Contract
CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE LINGUISTICA, DI MEDIAZIONE LINGUISTICO- CULTURALE E RELATIVO COORDINAMENTO, NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI LEGNANO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023.
CIG 9314991DBC
Sommario
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 3
ART. 3 - CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 3
ART.4 – EVENTUALI AUMENTI O RIDUZIONI DEI SERVIZI 5
ART.5 - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI. 5
ART.8 - PERSONALE DELL’APPALTATORE 7
ART.9 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE 8
ART. 10 - OSSERVANZA C.C.N.L. 8
ART.12 - SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO 9
ART.14 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI 9
ART.16 - GARANZIA DEFINITIVA 10
16.1 Modalità di presentazione della garanzia 10
16.2 Importo della garanzia 11
ART. 18 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 12
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 12
ART. 20 – XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX 00
ART. 23 - SICUREZZA (ART. 26 D.LGS 81/2008) 13
ART. 24 - FALLIMENTO DEL SOGGETTO GESTORE 13
ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI 13
ART. 26 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 14
ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA SULLA PRIVACY 14
ART. 29 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 16
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
Sono oggetto dell’appalto i servizi di facilitazione linguistica e di mediazione culturale rivolto ai bambini stranieri presenti nelle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado, presenti sul territorio del Comune di Legnano e relativo coordinamento.
ART. 2 - DURATA
La durata dell’appalto dei servizi sarà di un anno scolastico, ovvero il 2022/2023. Lo stesso può essere rinnovato per un ulteriore anno scolastico alle medesime condizioni economiche.
I servizi in oggetto inizieranno dal giorno indicato da Azienda So.Le definito sulla base del calendario scolastico. Entrambi i servizi termineranno nel giorno indicato da Azienda So.Le definito sulla base della conclusione delle attività didattiche. L’operatore economico dovrà erogare il servizio con continuità per il periodo indicato e nel rispetto delle festività previste dal calendario scolastico.
ART. 3 - CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Finalità generali
Il servizio in generale sarà finalizzato, da un lato, a promuovere una maggiore conoscenza tra le diverse culture, o meglio tra le persone di differente provenienza culturale che vivono nel medesimo Comune, dall’altro, a favorire e facilitare l’inserimento scolastico e sociale degli alunni stranieri con differenti livelli di scolarizzazione pregressi già acquisiti nel Paese d’origine.
Servizio di facilitazione linguistica
Sull’insieme delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado del Comune di Legnano saranno resi disponibili alcuni educatori addetti al servizio di facilitazione linguistico-culturale con la finalità di svolgere un servizio di “accompagnamento” e “inserimento” dell’alunno straniero (sia ad inizio anno che in corso d’anno) secondo una pluralità di modalità di intervento che mirano al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• promuovere l’apprendimento della lingua italiana ed anche delle basi pregresse delle materie principali fino al raggiungimento del punto del programma della classe in cui il ragazzo è inserito;
• accompagnarne l’inserimento e l’integrazione all’interno del gruppo-classe;
• promuovere i contatti delle famiglie con l’istituzione scolastica e favorire la nascita di una buona relazione fra le due favorendone la comunicazione;
• promuovere l’inserimento del ragazzo e della sua famiglia all’interno dell’ambito scolastico
• collaborare nella definizione di pratiche condivise all’interno della scuola in tema di accoglienza degli alunni stranieri;
• contribuire a ricostruire il profilo linguistico e culturale di ogni alunno straniero nella scuola partecipando con gli insegnanti, i mediatori culturali ed altre figure preposte (ad esempio psicopedagogisti del Servizio AES di Azienda So.Le., gli operatori del Servizio Stranieri di Azienda So.Le. o di altri progetti territoriali) alla documentazione e valutazione iniziale delle sue competenze ed abilità e alla rilevazione dei suoi bisogni linguistici e comunicativi.
Questo lavoro si attua tramite una serie di ore di insegnamento individualizzato e/o su piccoli gruppi; una serie di ore di accompagnamento all’interno del contesto della classe; un lavoro di comunicazione continuativo con le insegnanti della classe.
I facilitatori linguistici sono quindi insegnanti ed educatori, di madrelingua italiana, con una adeguata formazione didattica, glottodidattica e pedagogico-interculturale. Sono quindi persone che svolgono delicati compiti didattici ed educativi che richiedono preparazione e specifiche competenze sia nell’ambito dell’insegnamento della seconda lingua,
una disciplina che adotta specifiche metodologie e strategie che devono essere conosciute e padroneggiate da coloro che ricoprono questo incarico, sia nel campo dell’ educazione interculturale per promuovere e facilitare l’incontro, la conoscenza e lo scambio reciproco fra le persone portatrici di culture diverse presenti nelle scuole.
Il facilitatore in questione deve dunque possedere i seguenti requisiti:
• ottima conoscenza della lingua italiana, della sua grammatica e della sua sintassi;
• conoscenza dei programmi scolastici e dei contenuti insegnati, anno per anno, nelle materie principali;
• conoscenza ed esperienza delle metodologie di insegnamento a singoli ed a piccoli gruppi;
• conoscenza e comprensione delle specificità culturali del contesto scolastico italiano e delle differenze culturali che possono portare al blocco della comunicazione, dell’apprendimento, dell’inserimento in classe;
• conoscenza delle dinamiche di gruppo che agiscono all’interno del contesto classe;
• buone capacità relazionali e comunicative;
• predisposizione al lavoro in rete.
• Buona conoscenza di una lingua ponte (ad es. inglese, francese e spagnolo).
A tali figure dovrà essere garantito un contingente di ore aggiuntivo (pari a minimo 2 ore al mese per facilitatore), che non dovrà essere addebitato all’Azienda So.Le., per la partecipazione ad incontri mensili di coordinamento con il coordinatore incaricato e ai momenti di formazione di seguito descritti
Servizio di mediazione culturale
Sull’insieme delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado del Comune di Legnano saranno rese disponibili figure con ruolo di mediatore culturale, individuate di volta in volta dal coordinatore in base alla provenienza geografica, culturale, linguistica più vicina ai bambini su cui è richiesto l’intervento.
In particolare, tali figure saranno chiamate ad intervenire per la risoluzione di problematiche relative a singoli casi che presentino delle gravi incomprensioni su base culturale, in seguito alla segnalazione da parte degli insegnanti o facilitatori al coordinatore.
Nello specifico il mediatore culturale deve essere in grado di:
• contribuire all’accoglienza e al tutoraggio degli alunni stranieri e delle loro famiglie attraverso rassicurazioni e contenimento emotivo;
• orientare i neoarrivati nella scuola e nel nuovo ambiente e nelle sue regole esplicite e implicite;
• mediare nei confronti degli insegnanti fornendo agli insegnanti informazioni sulla scuola dei paesi di origine, sulle competenze, la storia scolastica e personale del singolo bambino;
• interpretare e tradurre: traduce xxxxxx, messaggi, documenti orali e scritti nei confronti delle famiglie e assiste, se necessario, ai colloqui e agli incontri tra insegnanti e genitori stranieri;
• collaborare ai percorsi didattici volti alla conoscenza e alla valorizzazione dei paesi, delle culture e delle lingue d’origine.
Il mediatore culturale viene definito come una persona di prima immigrazione, originaria di un Paese straniero ed integrata nel contesto sociale italiano. Tale persona conosce bene la propria cultura e la propria lingua d’origine ed ha altrettanto una buona conoscenza della lingua e del contesto socio-culturale italiano. Il mediatore culturale può anche essere una persona di origine italiana con una buona conoscenza di una lingua e della cultura diffusa tra le comunità immigrate. Ha, infine, seguito un iter formativo sia teorico che pratico nell’ambito della mediazione culturale in uno o più servizi pubblici o del privato sociale.
Il mediatore in questione deve dunque possedere i seguenti requisiti:
• buona conoscenza della lingua e della cultura italiana;
• capacità di mediare la comunicazione, passando da una lingua all’altra, traducendo parole e significati, esplicitando riferimenti non detti e matrici di senso percettive e culturali differenti;
• capacità di accoglienza, in senso psicologico e relazionale, che comporta azioni ed atteggiamenti volti a: rassicurare, mettersi nei panni dell’altro, contenere le ansie e i timori, sostenere la curiosità, l’apertura e lo scambio reciproco;
• predisposizione al lavoro di rete.
Coordinamento dei servizi
I servizi di facilitazione linguistica e di mediazione culturale dovranno essere coordinati con un monte ore di 50 ore annue da effettuare secondo il modello organizzativo offerto in sede di gara - da un professionista qualificato individuato dalla ditta appaltatrice. Per tali ore, nel limite del monte ore annuo sopra indicato, l’Azienda So.Le. corrisponderà il prezzo orario offerto in sede di gara.
Tale figura si occuperà della coerenza ed integrazione dei suddetti servizi con il contesto scolastico e con il progetto presentato in sede di gara.
Pertanto, il coordinatore dovrà: elaborare la proposta di progetto interculturale; organizzare, in collaborazione con gli operatori e gli insegnanti, la struttura ed il funzionamento delle attività nell’ambito di ciascuna area; supervisionare l’andamento del progetto nell’arco dell’anno; coordinare il lavoro dei singoli operatori; fornire consulenza in merito a casi specifici particolarmente problematici e a difficoltà di vario genere incontrate da essi nello svolgimento del loro lavoro; fornire riferimenti a materiale d’uso pratico e materiale bibliografico di interesse e utilità per la formazione degli operatori e degli insegnanti; progettare, attuare e promuovere la partecipazione ad attività formative specifiche mirate alla crescita professionale degli operatori e degli insegnanti che collaborano per tali servizi.
Di fondamentale importanza è ritenuta la collaborazione circolare con gli operatori di Azienda So.Le. presenti nelle scuole (psicopedagogisti del Servizio AES) o di volta in volta coinvolti nelle prese in carico di un particolare alunno.
Formazione
Gli operatori addetti ai servizi di facilitazione linguistica e di mediazione culturale dovranno partecipare ai momenti di formazione promossi annualmente dal coordinatore del progetto (minimo 10 ore per anno scolastico). Ai corsi sarà consentito partecipare anche al personale docente interessato, agli eventuali educatori scolastici ad personam presenti e interessati. In secondo luogo, sarà promossa la partecipazione a corsi ed iniziative presenti sul territorio di Milano ed Hinterland nel corso dell’anno scolastico. I costi dei suddetti momenti di formazione, comprese le ore di partecipazione del personale, saranno a carico dell’operatore economico.
ART.4 – EVENTUALI AUMENTI O RIDUZIONI DEI SERVIZI
L’A.s.c. SO.LE. si riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall’art. 106 , comma 1, lettera a) e lettera c) punti 1) e
2) del D.Lgs. 50/2016 prevedendo che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni previste nel contratto in relazione all’aumento o alla diminuzione del numero utenti, possa imporre all’appaltatore le stesse condizioni previste nel contratto senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere nei limiti di quanto previsto dall’art. 106, comma 12 del D.,Lgs, n. 59/2016. In tal caso l’aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
ART.5 - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI.
Il Soggetto gestore dovrà:
a) programmare e coordinare le attività, in coerenza con il progetto tecnico presentato in sede di gara. Per i bambini diversamente abili, eventualmente inseriti nei gruppi, dovrà elaborare uno specifico progetto che favorisca la loro partecipazione alle attività creando le migliori condizioni di inclusione
b) assicurare momenti di programmazione/verifica, per un monte ore mensile non inferiore alle 2 ore, alle quali dovrà partecipare tutto il personale assegnato ai gruppi nonché il coordinatore del servizio. Il relativo costo si intende ricompreso nel costo di aggiudicazione.
c) comunicare, nel mese di settembre e comunque prima dell’inizio del servizio, sede, orari secondo il monte ore previsto in capitolato e calendarizzazione dei momenti di programmazione e verifica delle attività;
d) consentire al personale aziendale preposto al controllo del servizio di presenziare all’attività di programmazione e verifica ed avere un confronto costante sull’andamento delle attività;
e) consegnare, alla fine dell’anno scolastico, la relazione sulle verifiche delle attività realizzate.
ART.6 - PERSONALE
Tutti i servizi elencati dovranno essere erogati attraverso la selezione e l’impiego di personale adeguatamente formato, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo ed in possesso di comprovate competenze ed esperienze di durata almeno biennale (attestate dal curriculum allegato all’offerta tecnica) in mansioni analoghe a quelle richieste.
Le figure professionali previste sono:
A) Facilitatore linguistico Titoli di studio:
- diploma di laurea almeno triennale, o titolo superiore, preferibilmente di area psico-socio-educativa;
Formazione aggiuntiva specifica (almeno 1 tra quelli indicati):
- titoli di specializzazione o percorsi formativi - riconosciuti – in italiano lingua L2;
- corsi di formazione specialistica – riconosciuti – per facilitatori linguistici.
B) Mediatore linguistico-culturale Titoli di studio:
- Diploma di Laurea in Mediazione linguistico culturale o equipollente; oppure
- Diploma di scuola media superiore e attestato di qualifica in Mediazione Linguistica Culturale rilasciato ai sensi della Legge 845/1978 - Legge Reg. 19/87)
Funzioni:
- Le figure del facilitatore linguistico e del mediatore culturale devono possedere tutte le competenze descritte nell’art.3;
- Devono inoltre svolgere i propri compiti attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni poste dal presente capitolato;
- Tenere collegamenti costanti col coordinatore dei servizi e col referente amministrativo verso i quali ha l’obbligo di segnalare qualsiasi problema connesso alla conduzione del servizio stesso, nonché la richiesta di sostituzione per eventuali assenze.
Il personale impiegato dovrà essere in grado di relazionarsi con gli utenti in lingua italiana e nelle lingue maggiormente richieste: arabo, inglese, francese, spagnolo, rumeno, cinese, serbo/croato, filippino.
C) Coordinatore dei servizi Titoli di studio:
il coordinatore dovrà essere in possesso dei titoli di studio previsti al punto A o B del presente articolo. Inoltre dovrà dimostrare di aver maturato esperienza di coordinamento di servizi di mediazione culturale per un periodo almeno biennale.
Funzioni:
- garantisce e sovrintende l’organizzazione, il raccordo e l’omogeneizzazione dei servizi previsti dal capitolato e svolge quanto previsto in merito alla raccolta di dati e informazioni delle attività realizzate;
- garantisce supporto tecnico-professionale, formazione e aggiornamento professionale agli operatori (facilitatori linguistici e mediatori culturali);
- favorisce la collaborazione e i rapporti con Azienda So.Le. e relazionare periodicamente ad Azienda e all’amministrazione comunale;
- garantisce l’inoltro dei documenti al Servizio di Pianificazione Zonale;
- collabora costantemente con gli psicopedagogisti di Azienda So.Le. presenti nelle scuole e gli educatori ad personam eventualmente presenti;
- favorisce la collaborazione e i rapporti con gli Istituti Scolastici presso i quali vengono svolti i servizi e con gli altri servizi territoriali pubblici e privati;
- garantisce la partecipazione a riunioni tecniche inerenti l’organizzazione e la gestione dei servizi;
- garantisce reperibilità telefonica, per eventuali comunicazioni tecniche e per la possibile rapida risoluzione di problematiche venutesi a verificare nel corso di svolgimento dei servizi;
- Il personale dovrà essere fisicamente idoneo e opportunamente formato in riferimento al disposto del Dgls 81/08
ART.7 - CONTROLLI
L’Azienda si riserva il diritto di effettuare periodici controlli per verificare la corrispondenza del servizio al contenuto del presente Capitolato e del progetto tecnico del Concessionario.
In particolare Il RUP anche mediante personale incaricato verificherà:
- che il personale assegnato ai servizi sia in possesso dei requisiti previsti dal Capitolato e sia corrispondente all’offerta tecnica;
- il rispetto degli orari di erogazione dei servizi;
- le modalità di svolgimento delle attività proposte e la loro corrispondenza alla programmazione;
- che la dotazione del materiale destinato alle attività sia coerente con quella dichiarata in sede di gara.
ASC So.le. avrà cura di comunicare all’Appaltatore le generalità del personale addetto ai controlli, il quale potrà effettuare verifiche a sorpresa.
ART.8 - PERSONALE DELL’APPALTATORE
La ditta appaltatrice garantisce che tutto il personale assegnato possieda titoli di studio idonei allo specifico servizio a cui viene assegnato, abbia già maturato esperienza nel settore socioeducativo-ricreativo e sia in regola con le norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, essere in possesso di adeguato staff tecnico, così come previsto dalla DGR 13 giugno 2008, n 7437 e relativi allegati
In caso di frequenze di minori disabili lo standard viene adeguato, fino all’occorrenza di un’assistenza 1:1 nei casi più gravi. Il personale incaricato del servizio dovrà aver maturato un’esperienza almeno annuale nell’esecuzione di servizi analoghi.
All’avvio dell’appalto, la ditta appaltatrice, per esigenze di continuità educativa e gestionale dei servizi, dovrà garantire, secondo quanto previsto dal CCNL di categoria, la permanenza in servizio del personale precedentemente occupato - di cui si allega l’elenco degli inquadramenti contrattuali - qualora lo stesso sia interessato a proseguire l’attività.
Prima dell’inizio di ciascun anno scolastico/educativo, la ditta appaltatrice si impegna a ad ASC So.le:
• Il nominativo e i numeri telefonici di reperibilità di un responsabile unico a cui possa rivolgersi.
• L’elenco nominativo relativo a tutto il personale da impiegare suddiviso per ciascun servizio e quello di eventuali sostituti, corredato di dati anagrafici, qualifica, titolo di studio, curriculum professionale, aggiornandolo in caso di sostituzione del personale o di integrazioni dello stesso.
Durante l’appalto dovrà essere garantita la continuità del personale che potrà essere sostituito solo per motivate gravi ragioni e con figure di pari livello di esperienza.
L’organico in servizio dovrà sempre essere al completo e dovrà essere garantita la sostituzione immediata del personale assente per qualsiasi causa.
La ditta appaltatrice si impegna, altresì, a garantire l’immediata sostituzione dei propri operatori che, a seguito di verifiche dell’Azienda SO.LE., dovessero risultare non idonei allo svolgimento del servizio stesso.
La valutazione dell’idoneità sarà correlata alla osservanza dei doveri di servizio e di comportamento previsti dal presente capitolato.
La ditta appaltatrice si impegna a predisporre e realizzare ogni anno un piano di formazione del proprio personale, in coerenza con la programmazione aziendale. Ogni costo in tal senso si intende a carico della ditta appaltatrice, comprese le ore dedicate ai momenti di formazione da parte del personale.
ART.9 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE
Il personale assegnato ai diversi servizi, dovrà:
• garantire la massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati;
• mantenere un contegno corretto, riguardoso e rispettoso, evitando in ogni occasione un linguaggio scorretto e riprovevole, con particolare riferimento alle modalità di relazione verso l’utenza e il personale delle rispettive strutture;
• rispettare gli orari di servizio definiti (l’orario per l’effettuazione dei servizi verrà concordato, in funzione delle attività, con il personale aziendale preposto ai servizi stessi);
• attenersi a tutte le norme inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
• attenersi agli indirizzi operativi propri di ciascun servizio, rispettando le regole interne della struttura a cui è stato assegnato;
• essere a conoscenza dell’organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere;
• esibire idoneo tesserino di riconoscimento, fornito dalla ditta appaltatrice;
ART. 10 - OSSERVANZA C.C.N.L.
La ditta appaltatrice è tenuta ad applicare integralmente ai propri dipendenti e/o collaboratori i C.C.N.L. di categoria e i relativi accordi locali integrativi vigenti del settore a cui fa capo per ogni qualifica e profilo professionale impiegato. Si impegna, altresì, all’osservanza della normativa in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, obblighi assicurativi e previdenziali compresi quelli per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia e malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore che potrà intervenire in corso d’esercizio, per la tutela dei lavoratori.
I suddetti obblighi vincoleranno la ditta appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa o dalla struttura o dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. La ditta appaltatrice dovrà, su richiesta dell’Azienda SO.LE., dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.
La ditta appaltatrice in osservanza di ogni norma vigente in materia di lavoro solleva espressamente l’Azienda SO.LE. da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.
ART.11 – CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico- organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
ART.12 - SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO
La ditta appaltatrice è tenuta al rispetto della normativa in materia sicurezza e tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.L.vo n.81/2008.
Entro 20 giorni dall’avvio dell’appalto la ditta dovrà produrre al competente Ufficio Aziendale copia del proprio documento di valutazione dei rischi relativamente alle figure professionali che per la durata dell’appalto opereranno nei vari ambiti, nonché comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
La ditta appaltatrice dovrà provvedere, inoltre, alla formazione e aggiornamento dei lavoratori (addetti alla gestione delle emergenze incendi e sanitarie) che opereranno in sinergia con il personale dipendente dell’Azienda SO.LE., se presente, oppure autonomamente, all’interno dei vari luoghi di lavoro di proprietà dei tre Comuni
La ditta aggiudicataria avrà la responsabilità totale della gestione dell’emergenza in relazione ai servizi svolti esclusivamente con proprio personale senza la presenza del personale dell’Azienda SO,LE, o del personale scolastico Pertanto per detti servizi dovrà essere garantita la presenza di figure adeguatamente formate per la gestione dell’emergenza, incendio, evacuazione e primo soccorso in maniera coordinata con i piani di emergenze esistenti.
ART.13 RISERVATEZZA
Il personale dovrà garantire la riservatezza delle informazioni su fatti o circostanze concernenti gli utenti che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente capitolato, ai sensi della normativa vigente.
La ditta appaltatrice, con la sottoscrizione del contratto, si impegna altresì a non utilizzare ai fini propri o comunque non connessi con l’espletamento dell’appalto, i dati personali e sensibili venuti in suo possesso nel corso dell’esecuzione del contratto. La ditta appaltatrice tratterà i dati personali e sensibili di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione del contratto in qualità di “titolare”, assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti, così come previsto dal GDPR 2016/679,così come recepito dal D.Lgs, 101/2018.
ART.14 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI
Il concessionario sarà ritenuto responsabile dell’operato dei propri dipendenti e dovrà farsi carico della copertura assicurativa dei bambini iscritti ai servizi in oggetto, in quanto il servizio si svolge in orari eccedenti dal normale orario scolastico giornaliero.
Il concessionario dei servizi dovrà costituire una polizza assicurativa per danni che potrebbero derivare a cose e persone, durante l’esecuzione del servizio, e comunque per tutte le attività connesse all’esecuzione del servizio stesso.
Entro il termine che verrà indicato da ASC So.le e comunque anteriormente alla stipula del contratto, il Concessionario dovrà dare dimostrazione di essere provvisto di una polizza assicurativa, e di durata corrispondente a quella di esecuzione del servizio, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall’esecuzione dello stesso, con un massimale di € 3.000.000,00 per ogni sinistro.
La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di esecuzione del servizio e per ogni danno a persone o cose anche se qui non menzionato. La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia ai Servizi Generali di Azienda So.Le.. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate al predetto Servizio alle successive scadenze anniversarie. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione Appaltante e preventivamente accettate dalla stessa. In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l’aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate.
In tal caso si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche l’attività di esecuzione del servizio svolta per conto di questa Azienda.
Il Concessionario, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in connessione alla conduzione dell’appalto, manleva comunque l’Azienda SO.LE. da ogni responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa.
La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa dalla data di emissione del certificato della verifica di conformità del servizio. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Sarà cura del Concessionario provvedere ad effettuare il servizio utilizzando mezzi propri.
ART. 15 - PENALITÀ
L’Azienda SO.LE. farà pervenire al soggetto gestore., per iscritto mediante Pec, le inadempienze rilevate dal personale preposto al controllo. Nel caso di totale o parziale violazioni alle norme contrattuali che comportino disagi al servizio e all’utenza, l’ASC So.Le, oltre a non corrispondere il costo delle prestazioni, applicherà le seguenti penali:
1. interruzione totale del servizio | € 1.000,00 die |
2. ritardi nello svolgimento del servizio, fino a 10 minuti (dopo due irregolarità contestate) | Penale pari allo 0,1 per mille dell’importo netto contrattuale |
3. Mancata fornitura del materiale necessario | € 200,00 |
4. ogni inosservanza del progetto tecnico presentato in sede di gara | € 300,00 |
5 per comportamento del personale non conforme a quanto previsto dal capitolato | € 200,00 |
6. mancato rispetto della programmazione delle attività | € 200.00 |
Per ogni violazione alle norme non contemplata presente capitolato ed offerta tecnica verrà applicata una penale compresa tra € 200,00 ed € 1000,00 in rapporto alla gravità della violazione.
Le penali si intendono riferite a ogni singola violazione accertata; perciò, giornalmente, possono essere riscontrate ed applicate una pluralità di violazioni e penali.
In caso di applicazione di una seconda penale per la medesima violazione, l’importo della stessa sarà maggiorato di € 100,00. E comunque, qualora l’Azienda sollevi una seconda contestazione nel corso dello stesso mese, oltre alla penale, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempienza dell’appaltatore.
L’azienda si riserva comunque la facoltà di chiedere la sostituzione del personale o del coordinatore qualora si rilevassero inadeguati alle esigenze del servizio.
Il procedimento di contestazione delle inadempienze sarà attivato sulla base delle segnalazioni o rapporti del personale designato ai controlli. Le contestazioni saranno formulate per iscritto dal RUP di Azienda al rappresentante del Soggetto gestore. Nella contestazione sarà fissato un termine di 10 giorni lavorativi per la presentazione delle controdeduzioni. Qualora il RUP, a suo insindacabile giudizio:
- valuti positivamente gli elementi giustificativi presentati dall’Appaltatore, ne darà comunicazione allo stesso entro il termine di trenta giorni;
- ritenga insufficienti gli elementi presentati dalla Ditta Appaltatrice a giustificazione della mancanza contestata o non riceva alcunché dallo stesso, comunicherà, entro il termine di trenta giorni, l’ammontare della penale che sarà trattenuta sul pagamento della fattura o in caso di incapienza a valere sulla cauzione definitiva depositata.
ART.16 - GARANZIA DEFINITIVA
16.1 Modalità di presentazione della garanzia
A servizio assegnato, l’appaltatore dovrà costituire, pena decadenza dall’aggiudicazione, una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le seguenti modalità e nella misura prevista art. 103 X.X.xx. n. 50/2016 e art. 93, commi 2 e 3:
- Cauzione costituita, a scelta dell’offerente, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
- Garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative, che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia dovrà contenere le seguenti clausole:
che il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta; superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della BCE (già “TUR”), tempo per tempo vigente, maggiorato di 2 (due) punti;
- l’esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.;
- l’esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.;
- che in nessun caso può essere opposto all’Ente garantito l’omesso versamento dei premi
In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato, a pena decadenza, con un unico tipo di valori.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell’affidamento.
16.2 Importo della garanzia
L’importo della garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% dell’importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, risultante dall’aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
L’importo della garanzia potrà essere ridotto secondo quanto previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta regolare esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti del Concessionario per la quale la garanzia è prestata.
16.3 Altre prescrizioni
La garanzia, escutibile a prima richiesta, dovrà avere validità dalla data di stipula del contratto o avvio del servizio se precedente, è avrà durata fino alla regolare approvazione del C.R.E. da parte dell’Azienda So.Le.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate
in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Azienda.
La stazione appaltante può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
L’eventuale reintegrazione della garanzia deve avvenire entro il termine che verrà indicato dalla ASC So.le..
La garanzia definitiva verrà restituita previa redazione del certificato di regolare esecuzione del servizio e di approvazione.
Il certificato di regolare esecuzione del servizio è soggetto all’applicazione, da parte del Concessionario di una marca da bollo del valore corrente.
Per quanto altro non espressamente specificato, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.
ART. 17 - PAGAMENTI
Al termine di ogni mese il Soggetto gestore comunicherà ai Servizi Generali di Azienda SO.LE., su moduli riepilogativi concordati, il numero delle ore realmente effettuate; i dati saranno verificati in contraddittorio dal personale preposto al controllo del servizio.
I pagamenti saranno effettuati entro 30 gg dalla data di ricevimento della fattura da parte dell’Azienda e solo dopo i seguenti accertamenti:
− verifica che le prestazioni siano state effettivamente eseguite e rese nel rispetto delle condizioni contrattuali;
− verifica della regolarità contributiva del Soggetto gestore.
ART. 18 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Concessionario assume tutti gli obblighi previsti nel citato art. 3.
In caso di mancato rispetto degli obblighi imposti dalla L. 136/2010 l’ASC So.Le procederà all’immediata risoluzione del contratto.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell’appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, l’ASC So.le procederà ai sensi dell’art. 30 c. 6 D.lgs 50/2016.
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Si applica l’art. 108 del codice dei contratti.
L’Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) per grave ovvero ripetuta negligenza o frode e/o inosservanza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, fatta salva l’applicazione delle penalità di cui al precedente art. 11 del presente capitolato;
b) qualora il servizio nella sua totalità venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forze maggiore per un periodo di due giorni consecutivi;
c) in caso di applicazione di una seconda penale erogata nel corso dello stesso mese, oltre alla penale, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempienza dell’appaltatore;
d) in altri casi di grave inadempienza accertata dal RUP.
Ai sensi dell’art. 108 c. 3 del codice, il RUP quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, redige una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate il Concessionario oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali ASC So.le dovesse andare incontro per l’affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.
In caso di risoluzione del contratto l’Azienda potrà procedere ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.
Inoltre, per la presente procedura, si applicano le disposizioni previste dagli artt. 107 e 108 del D.lgs. n. 50/2016.
ART. 20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, in caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o situazioni di accertata insolvenza dell’impresa salva autorizzazione del giudice. Il contratto è altresì risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell’art. 3, comma 8, L. 13/08/2010 n. 136 e in tutti i casi previsti dal art. 108 comma 1 del codice.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell’Azienda SO.LE., in forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
In caso di risoluzione del contratto, l’Azienda SO.LE. si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti (sia i danni materiali diretti sia i danni eventualmente derivanti dalla mancata attivazione del servizio e della fornitura)
ART. 21 – SUBAPPALTO
Il subappalto non è consentito in considerazione dell’utenza a cui sono destinati i servizi (Servizi rivolti a minori), anche a garanzia della continuità educativa durante l’anno scolastico. E’ vietato subappaltare i servizi assunti sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all’As.c. SO.LE, salvo maggiori danni accertati anche in osservanza alla Deliberazione n. 694 del 20 ottobre 2021 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
ART. 22 - RECESSO
L’ASC So.le potrà recedere dal contratto nei casi e con le modalità previste dall’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.
ART. 23 - SICUREZZA (ART. 26 D.LGS 81/2008)
Il Soggetto gestore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
Dovrà inoltre ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.
ART. 24 - FALLIMENTO DEL SOGGETTO GESTORE
In caso di fallimento della Ditta Appaltatrice, l’ASC So.le potrà procedere ai sensi dell’art. 110, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell’Azienda scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.
ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI
Il contratto verrà concluso mediante lettera tenente luogo di contratto mediante PEC.
Sono a carico dell’appaltatore eventuali bolli e ogni tassa, imposta, ecc. presente e futura esclusa l’IVA, solo in caso di registrazione del Contratto per eventuale contenzioso.
ART. 26 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente servizio o al medesimo connesso, saranno deferite in xxx xxxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, fatto salvo quanto previsto dagli art. 206 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La stazione appaltante è titolare del trattamento dei dati degli utenti del servizio.
L’appaltatore sarà designato in fase di stipula del contratto quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo n. 28 del Reg. UE 679/2016 come da allegato al contratto di appalto. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto a:
a) trattare i dati relativi agli utenti del servizio solo per le finalità specificate nel presente capitolato e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
b) trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate del Titolare del trattamento. Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del regolamento europeo sulla
protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi dell’Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, deve informare immediatamente il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell’Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest’obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico;
c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
d) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;
e) rispettare le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento.
Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;
f) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e
organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;
g) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
h) su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
i) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione violi qualsiasi
disposizione, nazionale o dell’Unione, relativa alla protezione dei dati;
j) attivarsi per garantire che l’esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.
In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:
- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
Il Responsabile è tenuto a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore dalla scoperta con comunicazione da inviarsi all’indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (data breach) fornendo, altresì:
• la descrizione della natura della violazione e l’indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
• il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
• la descrizione delle probabili conseguenze;
• la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.
Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 32 - 34 del GDPR.
Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest’ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell’operato di subfornitori.
È fatto obbligo di mantenere l’assoluto riserbo sulle violazioni intercorse. Al riguardo tali notizie non dovranno essere in alcun modo diffuse in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La comunicazione della violazione è ammessa solo tra il Titolare e/o altro soggetto da questo indicati e il Responsabile, fatte salve quelle comunicazioni richieste dalla legge o da autorità pubbliche.
Il Responsabile è tenuto a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato. I suddetti impegni di collaborazione e l’attività di audit descritta nel presente paragrafo potrà essere esercitata dal Titolare anche nei confronti degli eventuali Sub- Responsabili.
Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne
comunicazione al Responsabile e, per il tramite di questo, ai suoi Sub – Responsabili, senza che ciò possa far venire meno l’autonomia dell’attività di impresa dei soggetti controllati ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella loro attività.
Titolare Trattamento Dati - Responsabile Protezione Dati:
Il Titolare del trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE.
Il Responsabile del trattamento ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è il DIRETTORE GENERALE XXXX. XXXXXX XXXXXXX. Il Responsabile della Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR per l’Azienda So.Le è AVV. XXXX XXXXXXXXX XXXXX
ART. 28 - ANTICORRUZIONE
L’affidatario del servizio si impegna ad accettare il piano triennale di prevenzione della corruzione e il piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2022-2024.
ART. 29 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle norme del codice civile, alle leggi ed ai regolamenti vigenti che si rendono applicabili se ed in quanto non in contrasto con le clausole del presente Capitolato.