CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO PER
CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO PER
SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DEL DECRETO DELEGATO 26/2015 E S.M.I.
Revisione | Descrizione | Data |
1 | Delibera C.d.A. AASS del 16/09/2019 | 16/09/2019 |
Sommario
Art. 1 Definizioni preliminari 1
Art. 2 Oggetto del capitolato generale 1
Art. 3 Associazione temporanea di impresa (ATI) 1
Art. 4 Esclusione dalla gara 2
Art. 5 Non aggiudicazione della gara 3
Art. 6 Revoca ed annullamento della gara 3
Art. 7 Importi dell’appalto o dell’accordo commerciale 4
Art. 8 Casi di stipula del contratto 4
Art. 9 Sottoscrizione del contratto 4
Art. 10 Modalità di esecuzione 4
Art. 11 Divieto di modifiche introdotte dall’impresa aggiudicataria 5
Art. 12 Varianti introdotte dalla Stazione Appaltante 5
Art. 13 Verifiche di regolare esecuzione 5
Art. 14 Requisiti dell’impresa aggiudicataria e dei suoi operatori 5
Art. 15 Obblighi e oneri a carico dell’impresa aggiudicataria 6
Art. 16 Controlli sullo svolgimento della prestazione 6
d’impresa da parte di imprese estere 6
Art. 18 Responsabilità per l’adempimento degli obblighi riguardanti la sicurezza e l’igiene sul lavoro 7
Art. 20 Danni, responsabilità e coperture assicurative 7
Art. 21 Risoluzione del contratto 8
Art. 22 Recesso dal contratto 8
Articolo 23 Cauzione a garanzia della corretta sottoscrizione del contratto 8
Art. 24 Cauzione a garanzia della corretta esecuzione del contratto 8
Art. 25 Subappalto e Cessione del contratto 9
Art. 26 Pagamento delle fatture 9
Art. 27 Ritenute di garanzia 10
Art. 28 Disposizioni relative al trattamento dei dati personali 10
Art. 29 Disposizioni relative al diritto d’autore 10
Art. 1 Definizioni preliminari
1. Ai fini del presente capitolato generale i seguenti termini assumono i sotto indicati significati:
a) “Stazione Appaltante”: l’Unità Organizzativa, l’Ente o l’Azienda del Settore Pubblico Allargato, il Dipartimento indicato come Stazione Appaltante negli atti di gara;
b) “Impresa aggiudicataria” o soltanto “impresa”: l’impresa risultata aggiudicataria dell’appalto o con cui è stipulato un contratto commerciale, alla quale viene affidata la fornitura o somministrazione di beni o servizi oggetto di gara;
c) “Direttore dell’esecuzione”: il soggetto eventualmente nominato dalla Stazione Appaltante che sovraintende alla regolare esecuzione del contratto da parte dell’impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. In particolare, il Direttore dell’esecuzione:
1) coordina e dirige le attività oggetto di contratto;
2) dispone eventuali sospensioni e proroghe nella fase di esecuzione;
3) svolge tutte le attività ad esso demandate dalla normativa vigente nonché tutte le attività necessarie ed opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati;
4) applica direttamente i richiami e le penali di cui agli articoli 18 e 19, dandone tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante;
5) ottempera ad ogni altro obbligo previsto dai documenti di gara e dalle norme vigenti;
6) predispone tutta la documentazione necessaria alla verifica di conformità;
7) è responsabile di tutti gli atti che attengono alla fase di esecuzione del contratto, dall’inizio dell’esecuzione fino al rilascio dell’attestazione finale di esecuzione.
Art. 2 Oggetto del capitolato generale
1. Il presente capitolato generale d’appalto detta e descrive le condizioni e le prescrizioni di carattere
generale che disciplinano le procedure di gara ed i contratti che l’Amministrazione della Repubblica di San Marino stipula con tutti i soggetti che abbiano i requisiti richiesti dalle leggi vigenti, al fine di far eseguire forniture o somministrazioni di beni o servizi.
Art. 3 Associazione temporanea di impresa (ATI)
1. È sempre consentita la partecipazione alla gara d’appalto alle imprese iscritte nel Registro dei Fornitori della Repubblica di San Marino oltre che singolarmente, anche in forma di Associazione Temporanea di Impresa o in Consorzi.
2. Nel caso in cui l’impresa intenda costituire un’Associazione Temporanea di Impresa dovrà attenersi alle disposizioni dell’articolo 19 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche e dell’articolo 16,
comma 11, del Regolamento n.3/2019, sia in relazione alla costituzione dell’ATI sia in relazione alla presentazione dell’offerta.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 19 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche e all’articolo 16, comma 11 del Regolamento n.3/2019, l’Associazione Temporanea di Impresa non potrà essere utilizzata al fine di colmare eventuali lacune relative a certificazioni e/o requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto.
4. In caso di risarcimento del danno e/o applicazione di penali, le imprese che costituiscono l’associazione rispondono nei confronti della Stazione Appaltante solidalmente e senza beneficio di preventiva escussione dell’impresa la cui porzione di prestazione non sia stata eseguita correttamente.
Art. 4 Esclusione dalla gara
1. Qualora la gara d’appalto sia aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono escluse dall’esame, senza procedere all’apertura del relativo plico, le offerte:
a) pervenute alla Stazione Appaltante in forme e con modalità diverse da quelle indicate nell’articolo 14 del Regolamento n.3/2019;
b) pervenute alla Stazione Appaltante dopo il termine indicato nel bando di gara o nella lettera di invito o nella richiesta di preventivo;
c) mancanti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio o che presentino segni di manomissione.
2. Nell’ambito dei procedimenti di cui al comma 1, sono escluse dalla valutazione le offerte:
a) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti, o comunque non idonee all’accertamento dell’esistenza dei fatti, delle circostanze o dei requisiti per i quali sono prodotte; questo quand’anche una o più d’una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo;
b) mancanti di sigilli o di sigle sui lembi di chiusura delle buste interne di cui alle lettere a) b) c) e d) dell’articolo 15, comma 1, del Regolamento n.3/2019 o che presentino segni di manomissione;
c) mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza sulla documentazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), numeri 1) e 2), c) e d), del Regolamento n.3/2019;
d) che rechino l’indicazione di offerta economica alla pari o in aumento;
e) che contengano condizioni, precondizioni o richieste cui sia subordinata l’offerta;
f) in violazione delle disposizioni sulle ATI e sui consorzi di concorrenti;
g) quando dalla formulazione delle offerte o da altri elementi in esse contenute sia possibile accertare che le imprese hanno preso tra loro accordi tali da limitare illecitamente la concorrenza;
h) di imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 11, comma 2, della Legge 20 luglio 2004 n.102 ovvero di imprese concorrenti che siano fra loro collegate conformemente a quanto previsto dall’articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
i) contenenti proposte di varianti o che risultino parzialmente alternative, quando la Stazione Appaltante non ne abbia espressamente previsto la possibilità di presentazione;
j) le offerte di cui all’articolo 21, comma 5, ultimo periodo del Decreto Delegato n.26/2015;
k) le offerte ammesse con riserva ai sensi dell’articolo 16, comma 10 del Regolamento n.3/2019 di cui sia stata accertata l’irregolarità.
3. Qualora la gara d’appalto sia aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, sono escluse dall’esame, senza procedere all’apertura del relativo plico le offerte:
a1) qualora il metodo di gara scelto sia l’asta pubblica, la licitazione privata o l’appalto concorso: siano
pervenute alla Stazione Appaltante in forme e con modalità diverse da quelle indicate nell’articolo 14 del Regolamento n.3/2019;
a2) qualora il metodo di gara scelto sia la trattativa privata: siano pervenute alla Stazione Appaltante in forme e con modalità diverse da quelle indicate nella richiesta di preventivo;
b) pervenute alla Stazione Appaltante dopo il termine indicato nel bando di gara, nella lettera di invito o nella richiesta di preventivo;
c) qualora il metodo di gara scelto sia l’asta pubblica, la licitazione privata o l’appalto concorso: siano mancanti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio o che presentino segni di manomissione. Tale
esclusione è disposta anche qualora il metodo scelto sia la trattativa privata unicamente nel caso in cui documenti di gara prevedano la presentazione dell’offerta in busta chiusa, sigillata o controfirmata.
4. Nell’ambito dei procedimenti di cui al comma 3 sono escluse dalla valutazione le offerte:
a) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti, o comunque non idonee all’accertamento dell’esistenza dei fatti, delle circostanze o dei requisiti per i quali sono prodotte;
b1) qualora il metodo di gara scelto sia l’asta pubblica, la licitazione privata o l’appalto concorso: siano mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza sulla documentazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), numeri 1) e 2), c) e d), del Regolamento n.3/2019;
b2) qualora il metodo di gara scelto sia la trattativa privata: siano mancanti della firma del titolare o
dell’amministratore munito del potere di rappresentanza sulla documentazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettere b) e d), del Regolamento n.3/2019 e, se eventualmente prevista dai documenti di gara, sulla documentazione di cui all’articolo 15, comma 1 lettera a) numeri 2 e 3 del medesimo
Regolamento;
c) che rechino l’indicazione di offerta economica alla pari o in aumento;
d) che contengano condizioni, precondizioni o richieste cui sia subordinata l’offerta;
e) in violazione delle disposizioni sulle ATI e sui consorzi di concorrenti;
f) quando dalla formulazione delle offerte o da altri elementi in esse contenute sia possibile accertare che le imprese hanno preso tra loro accordi tali da limitare illecitamente la concorrenza;
g) di imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 11, comma 2, della Legge 20 luglio 2004 n.102 ovvero di imprese concorrenti che siano fra loro collegate conformemente a quanto previsto dall’articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
h) contenenti proposte di varianti o che risultino parzialmente alternative, quando la Stazione Appaltante non ne abbia espressamente previsto la possibilità di presentazione;
i) le offerte di cui all’articolo 21, comma 5, ultimo periodo del Decreto Delegato n.26/2015;
j) le offerte ammesse con riserva ai sensi dell’articolo 16, comma 10 del Regolamento n.3/2019 di cui sia stata accertata l’irregolarità.
5. Nel caso di gara aggiudicata con il criterio del prezzo più basso i cui documenti di gara prevedano la
presentazione dell’offerta con distinte buste all’interno del plico, la mancanza di sigilli o di sigle sui lembi di tali buste interne nonché la mancata chiusura delle stesse non configura motivo di esclusione dalla
valutazione dell’offerta medesima.
Art. 5 Non aggiudicazione della gara
1. La Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto all’articolo 22, comma 1, del Decreto Delegato n.26/2015, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione quando:
a) le offerte pervenute non siano idonee o convenienti;
b) dalle offerte pervenute o da altri elementi si possa desumere il fondato sospetto che le imprese concorrenti si siano accordate tra loro al fine di predeterminare il risultato della gara;
c) i corrispettivi risultanti dalle offerte delle imprese siano troppo elevati o troppo bassi rispetto ai prezzi correnti di mercato.
Art. 6 Revoca ed annullamento della gara
1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare la gara quando:
a) i documenti di gara devono essere sostanzialmente modificati;
b) la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga necessario ed opportuno in presenza dei motivi di cui all’articolo 45 della Legge 5 ottobre 2011 n.160.
Inoltre la Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, può annullare la gara quando sussistano motivi in ordine alla legittimità del provvedimento, secondo quanto previsto all’articolo 44 della medesima Legge n.160/2011.
Art. 7 Importi dell’appalto o dell’accordo commerciale
1. Gli importi erogati a seguito di aggiudicazione sono comprensivi di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle prestazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e dal presente capitolato e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell’appalto, ivi compresi quelli relativi al montaggio, trasporto, scarico, manovalanza ed all’utile d’impresa.
Art. 8 Casi di stipula del contratto
1. La Stazione Appaltante, divenuta inoppugnabile la delibera di aggiudicazione o di individuazione del contraente, procede alla stipula del contratto con l’impresa aggiudicataria in relazione alle offerte di importo superiore ad euro 25.000,00. In presenza di più lotti aggiudicati alla medesima impresa il contratto è stipulato nel caso in cui l’offerta complessiva in relazione ai lotti aggiudicati sia superiore a tale importo.
2. Il contratto contiene le indicazioni di cui all’articolo 21 del Regolamento n.3/2019.
3. Sono a carico dell’impresa le spese di registrazione del contratto. La registrazione del contratto è obbligatoria. La mancata registrazione comporta l’applicazione delle penali di cui all’articolo 19.
4. Nel caso di appalti di importo non superiore ad euro 25.000,00 il contratto è formalizzato mediante scambio di lettere commerciali fra Stazione Appaltante ed impresa. L’impresa è tenuta a trasmettere l’accettazione controfirmata della lettera commerciale trasmessa dalla Stazione Appaltante entro 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento, mediante lettera raccomandata a/r ovvero con sistema atto a certificare l’avvenuto ricevimento. Trascorso tale termine il contratto si considera perfezionato.
5. L’impresa aggiudicataria può decadere o decade dal contratto secondo quanto previsto all’articolo 26 bis del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche.
Art. 9 Sottoscrizione del contratto
1. La Stazione Appaltante comunicherà all’impresa aggiudicataria il luogo, il giorno, l’ora in cui dovrà trovarsi per la sottoscrizione del contratto.
2. Il contratto è redatto in forma scritta ed è sottoscritto da entrambe le parti in due originali, di cui una copia fotostatica è consegnata all’impresa aggiudicataria dopo la registrazione.
3. Qualora l’impresa non si presentasse, senza motivo ritenuto giustificato dalla Stazione Appaltante, il giorno stabilito per la sottoscrizione, quest’ultima decade dal diritto di stipulare il contratto e la Stazione Appaltante avrà diritto di incamerare l’eventuale cauzione provvisoria di cui all’articolo 20 del Decreto Delegato n.26/2015 e procedere alla sottoscrizione del contratto con l’impresa risultata seconda miglior offerente in graduatoria.
4. Resta comunque salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni che l’Amministrazione abbia patito.
Art. 10 Modalità di esecuzione
1. Gli ordinativi della fornitura o la richiesta del servizio sono inoltrati all’impresa direttamente dalla Stazione Appaltante o dal Direttore dell’esecuzione, in base alle necessità dell’Amministrazione.
2. La consegna dei beni o l’esecuzione del servizio oggetto di gara devono avvenire secondo le modalità previste nei documenti di gara o secondo le modalità che verranno concordate successivamente con il Direttore dell’esecuzione.
3. La merce in arrivo accompagnata da documento che non riporti tutti gli estremi richiesti nell’ordine, verrà respinta.
4. L’impresa deve garantire che le fasi di trasporto dei beni oggetto di fornitura avvengano con idonee modalità.
Art. 11 Divieto di modifiche introdotte dall’impresa aggiudicataria
1. Nessuna variazione o modifica al contratto né all’esecuzione dello stesso può essere introdotta dall’impresa aggiudicataria se non precedentemente concordata e approvata dal Direttore dell’esecuzione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’articolo 12.
Art. 12 Varianti introdotte dalla Stazione Appaltante
1. La Stazione Appaltante può richiedere variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili debitamente documentate, accertate dal Direttore dell’Esecuzione, o per intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi eccezionali ed imprevisti inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatesi nel corso di esecuzione del contratto;
d) per migliorare le prestazioni oggetto del contratto, a condizioni che le varianti non comportino modifiche sostanziali, e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute impreviste ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto e siano richieste nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante.
2. Nei casi previsti al comma 1 la Stazione Appaltante può richiedere all’impresa una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’impresa è tenuta ad eseguire alle stesse condizioni e prezzi del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. La variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni contrattuali è formalizzata tramite scambio di note commerciali.
3. In ogni caso l’impresa ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale, che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico delle impresa maggiori oneri.
Art. 13 Verifiche di regolare esecuzione
1. La fornitura o somministrazione di beni o servizi è soggetta a verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione, con riferimento al rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nel contratto, nonché alla qualità della fornitura stessa.
2. In caso di mancata o ritardata esecuzione della fornitura, totale o parziale, ovvero quando la merce o il servizio risultino, a seguito di verifica, non rispondenti ai requisiti richiesti, il Direttore dell’esecuzione ha la facoltà di:
a) respingere la merce contestata che quindi deve essere tempestivamente sostituita a spese e a rischio dell’impresa;
b) applicare i richiami e le penali di cui agli articoli 18 e 19 del presente capitolato generale.
3. La merce contestata resta a disposizione dell’impresa per il suo ritiro per un periodo di 3 (tre) giorni lavorativi. Né al Direttore dell’esecuzione né alla Stazione Appaltante potrà essere addebitata alcuna responsabilità per il deprezzamento o l’eventuale deterioramento della merce medesima.
Art. 14 Requisiti dell’impresa aggiudicataria e dei suoi operatori
1. L’impresa aggiudicataria dovrà avvalersi di tutti gli operatori che si renderanno necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste dal contratto e comunicare al Direttore dell’esecuzione il nominativo del responsabile della fornitura del bene o del servizio. Gli operatori dovranno risultare debitamente qualificati per le specifiche funzioni nonché idonei a svolgere i compiti loro assegnati.
Art. 15 Obblighi e oneri a carico dell’impresa aggiudicataria
1. Gli operatori adibiti alla fornitura del bene o servizio sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità necessarie. Gli operatori dovranno, altresì, osservare il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell’attività espletata, pena l’applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti dall’Amministrazione.
2. L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre impartire ai propri operatori le opportune disposizioni affinché:
a) si attengano alle disposizioni eventualmente impartite dal Direttore dell’esecuzione o dai loro delegati;
b) comunichino immediatamente al Direttore dell’esecuzione qualunque evento accidentale dovesse verificarsi nell’espletamento della fornitura del bene o servizio.
3. L’impresa aggiudicataria di fornitura di servizio, a propria cura e spese, dovrà fornire al proprio personale, apposito cartellino di riconoscimento con la denominazione dell’impresa ed il nominativo del dipendente (nome e cognome) laddove il contratto abbia ad oggetto prestazioni periodiche o continuative.
4. L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, in modo da assicurare l’esecuzione della prestazione nei tempi stabiliti, nonché di quello ritenuto dal Direttore dell’esecuzione non idoneo allo svolgimento della prestazione oggetto del contratto. L’impresa aggiudicataria dovrà comunicare tempestivamente al Direttore dell’esecuzione la sostituzione di un proprio dipendente nell’ambito delle mansioni regolate dal presente capitolato, fornendone i dati identificativi.
5. L’impresa aggiudicataria dovrà, inoltre, svolgere i seguenti adempimenti successivi alla stipula del contratto:
a) indicare al Direttore dell’esecuzione la propria sede operativa ed il recapito telefonico del responsabile cui poter far riferimento per tutte le comunicazioni concernenti la fornitura oggetto di gara;
b) trasmettere al Direttore dell’esecuzione l’elenco nominativo di tutto il personale che opererà per l’espletamento della fornitura, laddove il contratto abbia ad oggetto prestazioni periodiche o continuative;
c) dotarsi di tutte le attrezzature, in relazione all’entità delle attività previste dal contratto, atte ad assicurare una perfetta e rapida esecuzione delle stesse.
Art. 16 Controlli sullo svolgimento della prestazione
1. Nel corso dello svolgimento della fornitura di beni o servizi è onere del Direttore dell’esecuzione effettuare controlli per verificare la corretta esecuzione della prestazione. Eventuali irregolarità ed inadempimenti saranno segnalati e puniti ai sensi degli articoli 18 e 19 del presente capitolato generale.
Art. 17 Osservanza delle norme in materia di lavoro e delle norme in materia di esercizio di attività d’impresa da parte di imprese estere
1. L’impresa aggiudicataria assicura lo svolgimento della prestazione di regola mediante l’instaurazione, con i propri operatori, di rapporti di lavoro subordinato, fatta salva la possibilità di ricorrere a contratti di natura diversa da quelli previsti per i lavoratori dipendenti, in caso di sostituzione di personale assente per periodi brevi per malattie o altre cause di forza maggiore, ovvero negli altri casi consentiti, purché ciò avvenga nel rispetto delle norme che disciplinano questi ultimi rapporti.
2. In ogni caso, il personale impiegato nella fornitura di beni o servizi dovrà essere in regola sotto ogni aspetto contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e l’impresa è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurarne la regolarità, ritenendosi sin d’ora l’Amministrazione sollevata da qualsiasi responsabilità in materia.
3. L’impresa aggiudicataria si obbliga in particolare:
a) ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l’esecuzione della fornitura di beni o di servizi;
b) ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni.
4. L’impresa aggiudicataria dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta del Direttore dell’esecuzione, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo, sollevando in ogni caso l’Amministrazione da qualsiasi azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nella prestazione oggetto del contratto. In caso di accertata inottemperanza degli obblighi previdenziali, il pagamento del corrispettivo verrà sospeso fino a dimostrazione della regolarità contributiva, con esonero da qualsiasi responsabilità per l’Amministrazione in ordine al tardivo pagamento del corrispettivo stesso e fatta salva la facoltà per quest’ultima di ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 21.
5. Le imprese estere che svolgono attività in territorio sammarinese sono tenute ad ottemperare alle norme speciali che regolano la suddetta materia, ottenendo i relativi permessi e/o autorizzazioni presso l’Ufficio Attività Economiche.
Art. 18 Responsabilità per l’adempimento degli obblighi riguardanti la sicurezza e l’igiene sul lavoro
1. Ogni volta che si verificassero, da parte dell'impresa aggiudicataria, comprovate anomalie o inadempienze in relazione ad obblighi di ordine legale, amministrativo e professionale assunti nei confronti dei propri dipendenti e/o riguardanti la sicurezza e l’igiene sul lavoro, il Direttore dell’esecuzione ne darà comunicazione all'impresa inviando un modulo definito "rapporto di non conformità" e richiamerà l’impresa esecutrice attraverso ordini di servizio.
2. Dopo due richiami a mezzo di ordini di servizio, all’impresa aggiudicataria verrà comminata una penale di Euro 500,00 (cinquecento/00) che raddoppierà in caso di recidiva, fatto salvo quanto previsto all’articolo 52 della Legge 27 marzo 2002 n.49 e fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.
3. Il pagamento delle penali dovute dall’impresa è disposto mediante rivalsa sulla cauzione definitiva, ove prevista, oppure mediante detrazione dai pagamenti dovuti.
Art. 19 Penali
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 52 della Legge n.49/2002, il contratto definisce le penali da applicare nel caso di ingiustificato ritardato adempimento o di inadempimento degli obblighi contrattuali in relazione alla tipologia, all’entità e alla complessità della prestazione convenuta.
2. Il pagamento delle penali dovute dall’impresa è disposto mediante incameramento della cauzione definitiva oppure mediante detrazione dai pagamenti dovuti.
3. Nel caso in cui la penale dovuta superi il dieci per cento dell’importo complessivamente pattuito, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto per grave inadempimento.
4. In nessun caso il ritardato adempimento o l’inadempimento degli obblighi contrattuali può comportare per lo Stato un aggravio dei costi sostenuti.
Art. 20 Xxxxx, responsabilità e coperture assicurative
1. L’impresa aggiudicataria sarà totalmente responsabile di eventuali danni che, in relazione all’esecuzione della prestazione, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell’Amministrazione che di terzi, sia durante l’espletamento della fornitura di beni o effettuazione di servizi, sia in conseguenza delle stesse, senza riserve o eccezioni. A tale scopo l’impresa stessa sarà tenuta, prima della sottoscrizione del contratto e comunque prima di intraprendere l’esecuzione del contratto, ad attestare di essere in possesso di idonea assicurazione a garanzia della responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi, compresa l’Amministrazione Pubblica, nell’espletamento delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Delegato n.26/2015.
Art. 21 Risoluzione del contratto
1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 9 e 33 della Legge 27 marzo 2002 n.49, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’articolo 66 della Legge citata, di risolvere unilateralmente il contratto nei seguenti casi:
a) accertate e gravi violazioni agli obblighi di cui ai documenti di gara;
b) gravi irregolarità nell'esecuzione del contratto tali per cui siano già state comminate all’impresa aggiudicataria 5 (cinque) penali, così come previste agli articoli 18 e 19;
c) qualora l’ammontare complessivo delle penali già comminate all’impresa superi il 10% (dieci per cento) dell’importo dell’offerta presentata;
d) per fattispecie di particolare gravità che comportino rischi e danni alla salute degli utenti, a seguito di episodi accertati dal Direttore dell’esecuzione;
e) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni.
2. La risoluzione del contratto avviene di diritto nel caso di liquidazione d’ufficio, di apertura del concorso dei creditori o di altra procedura fallimentare dell’impresa aggiudicataria.
3. In tutte le fattispecie di cui al comma 1, la risoluzione del contratto sarà preceduta da contestazione d’addebito all’impresa a mezzo lettera raccomandata A.R. della Stazione Appaltante, con indicazione del termine per le relative giustificazioni. L’Amministrazione procede quindi all’incameramento dell’intero importo della cauzione definitiva, ove prevista, fatto salvo ogni diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. Nel caso in cui i danni subiti dall’Amministrazione eccedessero l’importo della cauzione definitiva, l’Amministrazione si riserva la facoltà di compensarli mediante detrazione dai pagamenti ancora dovuti per le forniture eseguite correttamente.
Art. 22 Recesso dal contratto
1. Anche quando sia stata data esecuzione alle prestazioni, è riconosciuta la facoltà all’Amministrazione di recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio con motivazione espressa. In tal caso è fatto obbligo di indennizzare il fornitore dell’ammontare delle spese già sostenute e per il mancato guadagno. Per mancato guadagno si intende l’utile netto che il fornitore avrebbe potuto ricavare dal completamento della prestazione.
Articolo 23 Cauzione a garanzia della corretta sottoscrizione del contratto
1. Qualora l’importo complessivo dell’offerta sia pari o superiore ad euro 50.000,00, le imprese partecipanti alla gara sono tenute, ai sensi dell’articolo 20 del Decreto Delegato n.26/2015, a presentare una cauzione pari al 2 % dell’importo dell’offerta atta a garantire gli obblighi contrattuali, della durata di 4 mesi dalla data di apertura dei plichi contenente le offerte, e potrà essere costituita sotto forma di assegno circolare, fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario istituto di credito o compagnia di assicurazione. La dichiarazione di fideiussione deve essere redatta secondo le indicazioni della Stazione Appaltante e deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
2. La cauzione deve essere presentata in sede d’offerta nelle modalità indicate nella lettera di invito o nel bando di gara.
3. La cauzione è svincolata dopo la sottoscrizione del contratto con l’impresa aggiudicataria. La cauzione depositata da imprese partecipanti escluse dalla gara d’appalto è svincolata al momento dell’invio o della ricezione del provvedimento di esclusione.
4. L'impresa aggiudicataria che non si presenta alla firma del contratto decade dall'assegnazione e la Stazione appaltante incamera la cauzione, e può procedere alla sottoscrizione del contratto con l'impresa risultata seconda miglior offerente in graduatoria.
Art. 24 Cauzione a garanzia della corretta esecuzione del contratto
1. L’impresa aggiudicataria, per contratti di valore superiore ad euro 25.000,00 è obbligata, ai sensi dell’articolo 27 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche, a costituire una cauzione a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. La cauzione, di importo pari al 10% dell'offerta presentata, è costituita da una fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario istituto di credito o compagnia di assicurazione. Dovrà essere presentata all'atto della firma del contratto e dovrà essere valida per l'intera durata del medesimo, fino alle verifiche di conformità.
3. La dichiarazione di fideiussione deve essere redatta secondo le indicazioni della Stazione Appaltante e deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
4. L’impresa aggiudicataria che si rifiuta di prestare la cauzione decade dal diritto di stipulare il contratto; in tal caso la Stazione Appaltante incamera l’eventuale cauzione provvisoria prestata ai sensi dell’articolo 20 del Decreto Delegato n.26/2015 e può procedere alla sottoscrizione del contratto con l’impresa risultata seconda miglior offerente in graduatoria.
Art. 25 Subappalto e Cessione del contratto
1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 15 della Legge n.49/2002 e dell’articolo 33, comma 1, l’impresa adempie alle prestazioni convenute nel contratto con propri mezzi e personale, fatta salve le ipotesi di subappalto e cessione del contratto che devono essere preventivamente ed espressamente autorizzate dalla Stazione Appaltante.
2. Il subappalto e la cessione di contratto possono essere autorizzati, esclusivamente sino ad una quota parte della fornitura o somministrazione non superiore al 30 % dell’importo del contratto, nei confronti sia di impresa iscritta nel Registro dei Fornitori sia di impresa non iscritta; in quest’ultimo caso l’impresa subappaltatrice o cessionaria è tenuta, ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, e con riferimento ad appalti di valore superiore alle soglie minime di cui all’articolo 9, comma 7, a documentare alla Stazione Appaltante il possesso dei requisiti previsti per le imprese iscritte al Registro dei Fornitori.
3. La Stazione Appaltante non può autorizzare né il subappalto né la cessione del contratto nei confronti di imprese che hanno partecipato alla gara d’appalto.
4. In relazione alle prestazioni affidate in subappalto l’impresa appaltatrice è tenuta a praticare nei confronti del subappaltatore un prezzo complessivo che preveda un ribasso non superiore al venti per cento rispetto al prezzo di aggiudicazione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 22, commi 2 e 4.
5. Parimenti il prezzo di cessione del contratto di fornitura non può superare il venti per cento del valore della quota parte del contratto ceduto.
6. L’impresa autorizzata al subappalto o alla cessione del contratto deposita presso la Stazione Appaltante lo schema di contratto di subappalto o cessione almeno cinque giorni prima della sua sottoscrizione.
7. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Il regime di responsabilità di cui all’articolo 25 della Legge n.49/2002 è applicato nei medesimi termini anche nei confronti del subappaltatore.”.
9. Ai sensi dell’art. 23 del regolamento 7 marzo 2019 n. 3 , nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e sia previsto, tra i criteri di valutazione, quello della composizione dell’organico aziendale, l’impresa partecipante alla gara che intenda subappaltare una quota parte della fornitura è tenuta a dichiararlo nell’ambito dell’offerta fornendo le informazioni in merito all’organico aziendale dell’impresa subappaltatrice.
10. Il punteggio previsto per la composizione dell’organico aziendale terrà pertanto conto anche dell’organico dell’impresa subappaltatrice.
Art. 26 Pagamento delle fatture
1. L’impresa è tenuta a produrre fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia così da rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine le fatture dovranno riportare il numero d’ordine ricevuto, il numero di riferimento del documento di accompagnamento della merce ed il numero della gara cui si riferiscono.
2. Le fatture devono essere presentate in n. 2 originali, esenti da IVA per merce proveniente da imprese italiane e/o per i servizi connessi (ai sensi degli articoli 8, 9 e 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 e del D.M.
24 dicembre 1993), esenti da imposta monofase per merce proveniente da imprese sammarinesi. 3. I pagamenti saranno effettuati solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e delle prestazioni contrattuali oggetto degli ordinativi, a norma dell’articolo 8.
4. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalle Stazioni Appaltanti negli atti di gara, il pagamento verrà effettuato a 120 giorni data fattura fine mese. Il pagamento verrà effettuato sul c/c che l’impresa segnalerà assieme alle coordinate bancarie internazionali (IBAN).
Nel caso di appalti di importo inferiore ad euro 25.000,00 sul pagamento verrà applicata l’imposta di bollo di quietanza pari allo 0,15%.
Art. 27 Ritenute di garanzia
1. A titolo di garanzia dell’esatto adempimento del contratto, l’Amministrazione trattiene un decimo del compenso finale per una durata di diciotto mesi dopo le verifiche di conformità.
Art. 28 Disposizioni relative al trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati relativi ad impresa esercitata da persona giuridica contenuti nell’offerta, avviene ai sensi dell’articolo 4 e dei Capi III e IV della Legge 23 maggio 1995 n.70 e dall’informativa pubblicata sul potale della Pubblica Amministrazione. Il trattamento dei dati, ivi compresa la divulgazione degli stessi, è ammesso in quanto relativo a dati provenienti da atti o documenti conoscibili da tutti ai sensi dell’articolo 31, comma 3 della Legge 5 ottobre 2011 n.160, dell’articolo 7 del Decreto Delegato n.26/2015 e dell’articolo 4 del Regolamento 2 dicembre 2015 n.16.
2. Il trattamento dei dati relativi a persona fisica è, invece, regolato dalla Legge 21 dicembre 2018 n.171 e dall’informativa pubblicata sul potale della Pubblica Amministrazione. Il trattamento dei dati è lecito in quanto necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 1, lettera e), 9, comma 2 e 91 della Legge n.171/2018 nonché dell’articolo 31, comma 3 della Legge n.160/2011, dell’articolo 7 del Decreto Delegato n.26/2015 e dell’articolo 4 del Regolamento n.16/2015.
3. Non sono pubblicate le informazioni contenute nelle offerte ovvero a giustificazione delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione prodotta dall’impresa partecipante al momento della presentazione dell’offerta, segreti tecnici e commerciali.
Art. 29 Disposizioni relative al diritto d’autore
1. Con l’aggiudicazione della gara, è attribuita all’Amministrazione il diritto di utilizzazione pieno ed esclusivo delle opere tutelate dal diritto d’autore oggetto di fornitura, compreso il diritto di libera riproduzione delle stesse ai sensi dell’articolo 98, comma primo, lettera f), della Legge 25 gennaio 1991 n. 8.
2. L’impresa aggiudicataria si obbliga a tenere indenne l’Amministrazione da tutte le rivendicazioni e le responsabilità per eventuali danni pretesi da terzi nonché da tutte le spese, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione del diritto d’autore.
Art. 30 Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato generale, si rinvia alla normativa in vigore nella Repubblica di San Marino.
Art. 31 Foro competente
1. Per ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del contratto, è competente in xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.