tra
SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RICERCA DI FINANZIAMENTI EUROPEI PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA “XXXXXXX XXXXXXXXX”DELL’ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge
tra
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in via Bologna, via Zamboni, 33 (C.F. 80007010376), in persona del Dirigente Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a ………………………….. il ,
domiciliato per la carica in Bologna Xxx Xxxxxxx, 00, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto d'Ateneo e s.m.i., ed autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 547 del 14.11.2016 che ha individuato le competenze proprie delle Aree amministrative dell'Ateneo e con i Provvedimenti del Direttore Generale rep. n. 274 prot. n. 9802 del 19.01.2021 e rep. n. 490, prot. 15738 del 26.01.2021 che hanno disposto la creazione dell’Area Appalti e Approvvigionamenti e nominato il Dirigente;
e
………… con sede in ………………., Via ………………. (C.F. n. ………………. - P.I. n ), nella
persona del legale rappresentante, Dott. ………………., nato a ………………. il e residente a
………………. Via ………………. n , di seguito denominato Appaltatore
PREMESSO CHE
- con provvedimento del Direttore Generale rep. N. 7851/2020 prot. 310771 del 18.12.2020 è stata disposta l’attribuzione all’Area Affari Generali, Appalti e Sanità (oggi Area Appalti e Approvvigionamenti) della competenza alla gestione del procedimento di affidamento e stipula del Servizio di supporto alla ricerca di finanziamenti europei per le esigenze del Dipartimento di Chimica “XXXXXXX XXXXXXXXX” e dell’Area Servizi alla Ricerca (ARIC);
- a seguito di valutazione dei preventivi pervenuti, in data ….., con provvedimento n è stata disposto
l’affidamento ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020, come modificato dal D.Lgs. 77/2021; in favore della ditta ………., per l’importo contrattuale di € ;
- In data si è conclusa con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di legge per la
stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni cui all’art. 80 in capo alla suddetta impresa e che pertanto l'aggiudicazione è divenuta efficace.
- [eventuale] in data…………….. con nota n è stata avviata la fornitura in pendenza della stipula del
Contratto;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1. Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.
2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l’Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
ARTICOLO 2 – VALORE DEGLI ALLEGATI
1. È parte integrante del presente Contratto ed è materialmente allegato allo stesso:
- il Capitolato tecnico, il preventivo e la descrizione del servizio;
2. Formano parte integrante del presente Contratto e non sono materialmente allegati allo stesso:
- [eventuale] la procura speciale;
- la garanzia definitiva
ARTICOLO 3 – OGGETTO DEL SERVIZIO
1. Il presente Xxxxxxxxx definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per l’affidamento dei servizi di consulenza a Area Servizi Ricerca dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna (di seguito ARIC) nel supporto alla progettazione e al networking europeo nello specifico ambito tematico in cui opera il Dipartimento di Chimica “Xxxxxxx Xxxxxxxxx” dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna (di seguito Dipartimento), come dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico e nell’Offerta tecnica.
2. Nell’ambito del presente contratto l’Appaltatore dovrà prestare i servizi specificati nel Capitolato tecnico, garantendo il supporto al Dipartimento per la progettazione di:
• almeno 5 (cinque) progetti (full stage o composti da più step di valutazione) in cui UNIBO, attraverso gruppi di ricerca del Dipartimento, partecipi in qualità di coordinatore;
• progetti in cui UNIBO, attraverso gruppi di ricerca del Dipartimento, partecipi come partner e nei quali sia previsto, nel complessivo dei progetti a cui partecipa, un contributo totale per Unibo pari almeno a 3 milioni di euro
3. ARIC si riserva la possibilità di rivedere in fase di implementazione del contratto eventuali riequilibri tra il numero di progettazioni in cui UNIBO riveste il ruolo di coordinatore e il numero di progettazione in cui UNIBO riveste il ruolo di partner di cui al comma 2, secondo specifiche necessità e in accordo con il Dipartimento e l’Appaltatore.
ARTICOLO 4 – DURATA DEL SERVIZIO E OPZIONE DI PROROGA
1. Fermo restando l’importo massimo contrattuale di cui all’articolo 6, il Contratto ha una durata pari a 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dalla data indicata nel verbale di avvio del servizio da parte del RUP all’Appaltatore, successivamente alla stipula del contratto, e comunque non oltre 3 mesi dalla stipula.
2. Il completamento del servizio dovrà risultare da apposito certificato di ultimazione delle prestazioni redatto dal RUP.
3. Qualora alla scadenza contrattuale vi fossero delle attività già avviate ancora da completare, l’Università si riserverà di valutare il posticipo della scadenza di 6 mesi per consentire esclusivamente la consegna degli obiettivi identificati.
ARTICOLO 5 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. L’Università si riserva la facoltà di ordinare l’avvio dell’esecuzione del Contratto nelle more della stipula dello stesso ai sensi dell’art. 32, commi 8 del D.Lgs. 50/2016 mediante comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento nella quale è indicata la data di avvio delle prestazioni. In caso di mancata successiva stipulazione del Contratto, l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute.
ARTICOLO 6 – IMPORTO
1. L’importo del Contratto ammonta ad € _ oltre IVA ai sensi di legge. Tale importo si intende comprensivo di tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale
addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il corrispettivo si riferisce alla prestazione eseguita nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è dovuto unicamente all’Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti di UNIBO.
3. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.
ARTICOLO 7 – VARIANTI AL CONTRATTO
1. L’Università può introdurre quelle varianti al Contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. L’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione richieste dall’Università, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del Contratto, alle stesse condizioni previste da quest’ultimo.
ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DELL’UNIVERSITÀ
1. L’Università si impegna a fornire tutti i dati e le informazioni tecniche e amministrative necessarie per il completamento delle attività connesse all’oggetto del Contratto.
2. L’Università concede l’accesso nei propri locali al personale dell’Appaltatore per lo svolgimento delle attività connesse all’oggetto del Contratto, previo accordo con il Responsabile Unico del Procedimento.
ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
1. L’Aappaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto e alle disposizioni e condizioni di esecuzione definite nel Capitolato tecnico.
2. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico, nel preventivo e nella descrizione del servizio, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto, nel Capitolato, nel preventivo e nella descrizione del servizio.
3. L’Appaltatore si obbliga ad erogare i servizi oggetto del Contratto e a prestare i servizi connessi predisponendo tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti
a consentire all’Università di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti.
4. Tutto il materiale elaborato e prodotto in esecuzione dell'affidamento sarà di esclusiva proprietà di UNIBO, che ne potrà disporre liberamente. In ogni caso, al termine del rapporto contrattuale l’Appaltatore dovrà garantire che tutte le informazioni gestite, ivi compresi gli elaborati (digitali e cartacei) prodotti nel corso dell’affidamento, siano trasmessi al RUP e al Referente Tecnico del Dipartimento.
5. L’Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008 o normativa equivalente vigente nello Stato di appartenenza), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L’Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.
6. L’Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria previsti nello Stato di appartenenza e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano a esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra.
8. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell’Università devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con il RUP e il Referente Tecnico del Dipartimento.
A tal fine, l’Appaltatore s’impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxx.
9. L’Appaltatore si obbliga a rispettare gli obblighi in materia di utilizzo dell’immagine, dell’Identità e del Marchio di Ateneo pubblicati sul sito xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxx-xxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxx-x-
marchio.
10.L’Appaltatore s’impegna ad utilizzare, per l’esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l’Appaltatore si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.
ARTICOLO 10 – MODALITA’ E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite l’Appaltatore si obbliga a prestare i servizi dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico, nel preventivo e nella descrizione del servizio.
2. Non sono ammesse prestazioni parziali del servizio, pertanto l’esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nel preventivo e descrizione del servizio salvo diverso accordo scritto intercorso tra l’Appaltatore e l’Università.
3. Le attività specifiche e le modalità organizzative ed operative di espletamento dei servizi richiesti, i risultati attesi nonché le procedure e gli strumenti per la verifica del raggiungimento degli stessi, saranno concordati direttamente con il Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle esigenze dell’Università.
4. Le attività oggetto della presente gara dovranno essere svolte dall’Appaltatore in conformità alle indicazioni del RUP e del Referente tecnico del Dipartimento e nel rispetto delle procedure operative applicate, facilitandone l’attuazione anche da parte del personale del Dipartimento stesso.
ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. L’Università provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore nei seguenti termini:
- Il 40% dell’importo contrattuale sarà corrisposto in uguali tranches all’Appaltatore sulla base delle fatture trimestrali posticipate emesse da quest’ultimo, previa verifica del RUP delle prestazioni erogate, tramite stati di avanzamento trimestrali contenenti le attività svolte e i servizi erogati. Il report dettagliato delle attività svolte dovrà essere inviato al RUP dal Responsabile del servizio dell’Appaltatore entro la fine del trimestre di riferimento. Solo a seguito della verifica di corretta esecuzione con esito positivo, potrà essere emessa la fattura per il periodo di competenza.
- La restante parte del corrispettivo dovuto sarà corrisposta all’Appaltatore in 5 tranches, ciascuna pari al 12% dell’importo contrattuale, esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi contrattuali presentati tramite un breve report di stato avanzamento lavori e previa verifica da parte del RUP del raggiungimento degli stessi, come di seguito indicato:
i. la 1° tranche sarà corrisposta al raggiungimento della presentazione di 1 progetto coordinato oltre a progetti in cui UNIBO risulti partner per un contributo totale richiesto pari almeno a 600.000,00 euro;
ii. la 2° tranche sarà corrisposta al raggiungimento di un ulteriore progetto coordinato oltre a ulteriori progetti in cui UNIBO risulti partner per un contributo totale richiesto pari almeno a 600.000,00 euro;
iii. la 3° tranche sarà corrisposta al raggiungimento di un ulteriore progetto coordinato oltre a ulteriori progetti in cui UNIBO risulti partner per un contributo totale richiesto pari almeno a 600.000,00 euro;
iv. la 4° tranche sarà corrisposta al raggiungimento di un ulteriore progetto coordinato oltre a ulteriori progetti in cui UNIBO risulti partner per un contributo totale richiesto pari almeno a 600.000,00 euro;
v. la 5° tranche sarà corrisposta al raggiungimento di un ulteriore progetto coordinato oltre a ulteriori progetti in cui UNIBO risulti partner per un contributo totale richiesto pari almeno a 600.000,00 euro.
La fattura potrà essere emessa esclusivamente a seguito della verifica di corretta esecuzione del servizio da parte del RUP.
2. Eventuali riequilibri tra il numero di progettazioni in cui UNIBO riveste il ruolo di coordinatore e il numero di progettazioni in cui UNIBO riveste il ruolo di partner che dovessero essere ridefiniti in fase di implementazione del contratto, in accordo con il RUP e il Referente tecnico del Dipartimento, potranno dare luogo a modifiche nella formulazione degli obiettivi ai fini della corresponsione delle suddette tranches. Tali modifiche saranno da concordarsi in accordo con il RUP e il Referente tecnico del Dipartimento.
Il Responsabile Unico del Procedimento valuterà il mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi entro la scadenza contrattuale e/o all’eventuale posticipo di essa di 6 mesi e, tenendo conto degli
effettivi risultati raggiunti, proporzionerà le tranches di pagamento previste.
3. L’Università provvede al pagamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 231/2002 s.m.i., tramite il proprio Istituto Cassiere entro 30 giorni dalla data di ricezione delle suddette fatture.
4. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.
5. La comunicazione di vicende soggettive di cui all’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs. 50/2016 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all’articolo 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016, determina la sospensione del termine di pagamento, su richiesta di UNIBO, nel periodo antecedente l’accettazione dell’operazione.
6. Le fatture dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – ARIC Area Servizi alla Ricerca Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013, ove applicabile.
Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati:
− Codice Fiscale: 80007010376
− Partita IVA: 01131710376
− codice univoco ufficio (IPA): LRQ9UH
− CIG: _
L’Appaltatore, inoltre, si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: “Scissione di pagamento ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015” ove applicabile.
7. I pagamenti sono subordinati all’esito positivo del procedimento di verifica di conformità del servizio prestato, sotto il profilo della corretta esecuzione del servizio rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, da parte del Responsabile Unico del Procedimento e alla regolarità contributiva verificata dall’Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti dell’Agenzia Riscossione trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro dalla data di conclusione della verifica di conformità nei modi sopra indicati. Ove applicabile, si procederà alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., da svincolarsi solo in fase di liquidazione finale, in seguito all'approvazione da parte dell'Università della verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
8. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell’Appaltatore impiegato nell’esecuzione del Contratto, l’Università ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs 50/2016, tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il Responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto l’Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del Contratto.
10.Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalità di fatturazione, notificati all’impresa tramite PEC o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del RUP, attestante l’avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell’Appaltatore.
ARTICOLO 12 – GARANZIA DEFINITIVA
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l’Appaltatore ha costituito, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva di Euro , mediante polizza n.
… emessa il ……….. da ………….
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Università e quale Xxxx competente quello di Bologna.
3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla
fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
5. La garanzia definitiva verrà svincolata secondo quanto definito dall’articolo 103, comma 5, del D.Lgs.
50/2016 in ragione e a misura dell’avanzamento delle esecuzione ai sensi dell’art.11 del presente contratto. L’ammontare residuo sarà svincolato al momento del rilascio del certificato di regolare esecuzione.
ARTICOLO 13 – PENALI
1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l’Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:
- Per ogni giorno solare di ritardo nell’avvio del servizio per cause riconducibili all’Appaltatore l’Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale fino ad un massimo di 15 giorni solari, decorsi i quali l’Università potrà applicare una penale pari al 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni solari decorsi i quali l’Università avrà la facoltà di valutare la risoluzione per inadempimento contrattuale, ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
- Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna della mappatura delle competenze dei gruppi di ricerca del Dipartimento prevista da parte dell’Appaltatore entro i due mesi dall’avvio delle attività del servizio (v. capitolato tecnico par. 1.1) l’Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo netto contrattuale fino ad un massimo di 15 giorni solari, decorsi i quali l’Università potrà applicare una penale pari al 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni solari, decorsi i quali l’Università avrà la facoltà di valutare la risoluzione per inadempimento contrattuale, ai sensi dell’art. 1456 c.c;
- Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna della relazione trimestrale l’Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo netto contrattuale fino ad un massimo di 15 giorni solari, decorsi i quali l’Università potrà applicare una penale pari al 1 per mille dell’ammontare netto
contrattuale fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni solari decorsi i quali l’Università avrà la facoltà di valutare la risoluzione per inadempimento contrattuale, ai sensi dell’art. 1456 c.c;
- In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx, l’Università applica, per ogni violazione, una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione;
- Per ogni altra eventuale violazione alle disposizioni del Capitolato e del Contratto l’Università potrà applicare una penale pari a € 500,00.
2. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva o sull’importo cauzionale (con conseguente obbligo dell'Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta dell’Università alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione.
3. L’Università potrà applicare le penali connesse al ritardo nell’esecuzione delle prestazioni sopra indicate nella misura massima del 10% del valore del Contratto. Al raggiungimento di tale importo o nel caso di applicazione di 3 penali per inadempimento l’Università potrà procedere con la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno della Società inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.
ARTICOLO 14 – RECESSO
1. Fermo il disposto di cui all’art. 109 del D.Lgs 50/2016, l’Università può recedere dal Contratto anche nei seguenti casi non imputabili all’Appaltatore:
- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell’art. 1464 c.c.
2. L’Appaltatore è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l’Università intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione.
3. L’Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per UNIBO.
ARTICOLO 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Fermo disposto quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Università ha diritto di risolvere il Contratto in caso di:
- reiterato ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Contratto e dai suoi allegati;
- inadempimenti alle disposizioni di ARIC e del Dipartimento riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l’eliminazione di irregolarità;
- reiterate irregolarità o inadempimenti nell’esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio/della fornitura;
- frode nella esecuzione della fornitura.
2. L’Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. “Penali”, nei seguenti casi:
- in caso di mancato rispetto del termine di consegna fissato in Contratto revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l’esecuzione della fornitura;
- qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti consumati o tentati previsti: agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché previsti dall’art. 74, D.P.R. n. 309/1990, dall’art. 291-quater, D.P.R. n. 43/1973 e dall’art. 260, D.Lgs.152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; nonché per i
delitti previsti , dagli artt. i 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 321, 322, 322-bis, 346- bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale e all’art. 2635 del Codice civile, e per frode ai sensi dell’art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea nonché i delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art, 1, D.Lgs. 109/2007 e successive modificazioni, nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori;
- in caso di fallimento dell’Appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
- cessione del Contratto;
- violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro UNIBO, ai sensi dell’art. “Brevetti industriali e diritti d’autore” del presente Contratto;
- nei casi di cui all’art. “Subappalto e cessione del Contratto” del presente Contratto;
- nei casi di cui all’art. “Trasparenza” del presente Contratto;
- nei casi di cui all’art. “Riservatezza”;
- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx;
- nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Università, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
ARTICOLO 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE
1. L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di UNIBO un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne UNIBO, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di UNIBO medesima. UNIBO si impegna ad informare prontamente l’Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di UNIBO quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.
ARTICOLO 17 – RISERVATEZZA
1. L’Appaltatore e l’Università si impegnano a garantire la confidenzialità di tutti i dati, documenti e ogni altro materiale (in qualsiasi formato) identificati come “informazioni riservate” nel momento in cui sono rivelati tra le parti durante l’implementazione del presente contratto e per 4 (quattro) anni successivi alla scadenza dello stesso.
2. Se non diversamente concordato, le informazioni riservate saranno utilizzate esclusivamente per lo svolgimento e la conduzione delle attività oggetto dell’appalto.
- L’Appaltatore e l’Università potranno rivelare, trasferire e/o comunicare le informazioni riservate ai propri dipendenti, consulenti e affiliati (di seguito “persone correlate”) solamente se le stesse persone correlate necessitano di tali informazioni per lo svolgimento o la conduzione di attività oggetto del presente appalto a condizione che le persone correlate risultano vincolate da obblighi di confidenzialità almeno restrittivi quanto quelli stabiliti nel presente contratto.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano se:
- la Parte che ha comunicato le informazioni riservate autorizza la Parte ricevente alla divulgazione delle informazioni;
- la Parte ricevente può provare di essere già in legittimo possesso dell’informazione riservata in un momento antecedente alla sua comunicazione oppure una terza parte rivela tale informazione riservata senza l’obbligo di confidenzialità della stessa;
- la Parte ricevente prova che l’informazione riservata è stata sviluppata autonomamente ed in modo del tutto indipendente, senza l’utilizzo delle informazioni ricevute dall’altra Parte;
- l’informazione riservata risulta o diviene di pubblico dominio, a condizione che la sua divulgazione e accessibilità non siano causate da fatto illecito o dalla violazione del presente contratto;
4. La parte ricevente è tenuta a comunicare o a rendere accessibili l’informazione riservata in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte ricevente sia effettivamente tenuta alla comunicazione. Le informazioni riservate restano nella titolarità della Parte che le ha comunicate.
5. In caso di richiesta scritta della Parte che le ha comunicate, la Parte ricevente avrà l’obbligo di restituire immediatamente le informazioni riservate cui è venuta in possesso, nonché tutte le copie delle stesse.
6. Tutti i diritti di proprietà intellettuale sulle informazioni riservate e su ogni altra informazione che ciascuna Parte comunichi o renda disponibile alla Parte ricevente sono e rimangono della Parte che le ha comunicate.
7. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza e confidenzialità anzidetti.
8. L’Appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Università.
9. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza e confidenzialità, l’Università ha la facoltà di dichiarare risolti di diritto il Contratto, fermo restando che l’Appaltatore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
10. L’Appaltatore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione a UNIBO delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
11. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell’Università attinente le procedure adottate dall’Appaltatore in materia di riservatezza e confidenzialità e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
12. L’Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi dell’Università, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all’Università.
ARTICOLO 18 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 50% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
_
_
2. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti dell’Università, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Università da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell’art 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell’Università, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. [ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora l’Appaltatore non l’abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato]
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell’appalto.
ARTICOLO 19 – VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI
1. Nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni in esso contenute.
ARTICOLO 20 – TRACCIABILITÀ
1. L’Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
2. L’Appaltatore deve comunicare all’Università, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.
3. La cessazione e la decadenza dall’incarico dell’Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all’Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.
4. Il Contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.
ARTICOLO 21 – TRASPARENZA
1. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, xxx comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il Contratto si intende
risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 22 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
1. Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx dirigente di ARIC che si potrà avvalere di uno o più assistenti per il supporto all’esecuzione del contratto e che saranno comunicati all’Appaltatore con il verbale di avvio del servizio.
2. Tra questi verrà identificato anche il Referente tecnico del Dipartimento di Chimica “Xxxxxxx Xxxxxxxxx” dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, che verrà comunicato dal RUP all’Appaltatore con il verbale di avvio del servizio.
ARTICOLO 23 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Con la stipula del presente Contratto, l’Appaltatore individua nel/la Dott./Dott.ssa/Sig./Sig.ra
…………………………… il Responsabile dell’appalto, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l’Appaltatore, quale referente nei confronti dell’Università.
2. I dati di contatto del Responsabile dell’appalto sono:
- Numero telefonico ……………
- Indirizzo e-mail ……………….
ARTICOLO 24 – SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente Contratto sono interamente a carico dell'Appaltatore.
2. L’imposta di bollo è a carico dell’Appaltatore e al versamento all’erario provvede UNIBO ai sensi dell’art. 6 del DM 17/6/2014 con modalità esclusivamente telematica.
ARTICOLO 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Per l’esecuzione del presente contratto, l’Università, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l’Appaltatore quale Responsabile dei dati personali trattati in esecuzione dei compiti e delle funzioni stabiliti nel presente contratto, come da documento di nomina di Responsabile del Trattamento da sottoscriversi dopo la stipula.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L’informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx. L’informativa dell’Appaltatore per i Clienti è reperibile alla pagina web _
ARTICOLO 26 – FORO COMPETENTE
1. Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all’interpretazione del Contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.
Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.
Le clausole di cui agli artt. 7 (Varianti al Contratto), 9 (Obblighi dell’Appaltatore), 11 (Modalità di pagamento), 12 (Garanzia definitiva), 13 (Penali), 14 (Recesso), 15 (Risoluzione del Contratto), 17 (Riservatezza), 18 (Subappalto e cessione del Contratto), 20 (Tracciabilità), 24 (Spese contrattuali), 26 (Foro competente) del presente Contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell’atto mediante firma digitale ai sensi degli art. 1341, 1342 del c.c..
Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
(Firmato digitalmente - Il Dirigente dell’Area Appalti e Approvvigionamenti)
Per l’Appaltatore
(Firmato digitalmente – Il Legale Rappresentante)