CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO PER LAVORI
CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO PER LAVORI
Legale & Acquisti e Logistica
Edizione marzo 2018
INDICE
ART. 1 - DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI
5
6
ART. 3 - OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO
7
7
ART. 5 - OBBLIGAZIONI GENERALI DELL’APPALTATORE
7
ART. 6 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
9
9
6.2 DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
10
11
12
7.1. REFERENTE DELL’APPALTATORE
12
7.2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE
12
7.3. REFERENTE DELLA COMMITTENTE
12
13
ART. 9 – OBBLIGHI IN MATERIA DI NOLEGGIO A FREDDO DI MEZZI D’OPERA
14
ART. 10 - PERSONALE ADDETTO AI LAVORI
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ART. 11 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
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ART. 12 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
18
ART. 13 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
19
ART. 14 - MATERIALI DI FORNITURA DELL'APPALTATORE
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ART. 15 - MATERIALI DI FORNITURA DELLA COMMITTENTE
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ART. 16 - SEDE DELL’IMPRESA - MAGAZZINO
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ART. 17 - DIREZIONE DEI LAVORI
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ART. 18 - AFFIDAMENTO E REGOLARE ESECUZIONE DEI SINGOLI LAVORI
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ART. 19 - CORRISPONDENZA OPERE AI DOCUMENTI CONTRATTUALI - PRESA IN CONSEGNA - COLLAUDI
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ART. 20 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
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ART. 23 - MODIFICHE E VARIANTI
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ART. 24 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E CONTABILITA’ LAVORI
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24.3. PRESTAZIONI AD UNITÀ DI TEMPO
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ART. 26 - RITARDI IMPUTABILI ALLA COMMITTENTE
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ART. 27 - DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DEI LAVORI
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ART. 28 - OBBLIGO DI PROSECUZIONE DEI LAVORI
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ART. 30 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
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30.4. XXXXX DI INTERESSE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO
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ART. 00 - XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXX (X. N. 136/2010)
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ART. 32 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
33
33
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ART. 33 - POLIZZE ASSICURATIVE
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ART. 35 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
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ART. 36 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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36.1. RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE
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36.2. RISOLUZIONE PER FATTO DELLA COMMITTENTE
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ART. 37 - RISARCIMENTO DEL DANNO
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ART. 38 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE
39
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ART. 40 - PRIVACY E RISERVATEZZA
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ART. 41 - OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/2001
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42
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ART. 1 - DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI
1.1. Tutte le espressioni riportate nel seguito con la lettera iniziale maiuscola hanno, salva diversa esplicita definizione, il significato qui di seguito indicato:
1. Committente: Acea S.p.A. e/o Società del Gruppo Acea.
2. Appaltatore: l’impresa singola o associata aggiudicataria dei lavori affidati dalla Committente.
3. Parte e/o Parti: la Committente e/o l’Appaltatore, qualora indicate singolarmente; entrambe le parti contrattuali, qualora indicate congiuntamente.
4. Capitolato Generale “CG”: il presente documento contenente la disciplina generale del contratto avente ad oggetto la prestazione da parte dell’Appaltatore dei lavori.
5. Disciplinare Tecnico “DT”: ove presente, il documento contenente le prescrizioni tecniche, le condizioni e le modalità di espletamento dei lavori.
6. Ordine di Acquisto “ODA”: il documento immodificabile inviato dalla Committente all’Appaltatore contenente in forma sintetica i dati economici, amministrativi e tecnici che regolano il Contratto di Appalto.
7. Conferma d’Ordine o Lettera di Accettazione dell’Ordine di Acquisto: comunicazione scritta da parte dell’Appaltatore di accettazione integrale e incondizionata dell’Ordine di acquisto, che deve pervenire all’indirizzo indicato entro il termine stabilito.
8. Contratto di Appalto o Contratto: l’insieme inscindibile di documenti contrattuali a carattere generale e a carattere speciale ovvero CG, DT, CQ, ODA, Lettera di accettazione e relativi allegati.
9. Contratto Quadro “CQ”: ove presente, il contratto generale stipulato da Acea S.p.A., di durata variabile, che disciplina le obbligazioni principali relative all’espletamento di lavori continuativi e periodici.
10. Data di Perfezionamento del Contratto: data entro la quale perviene l’accettazione incondizionata del Contratto, che definisce la data di decorrenza di validità del contratto.
1.2. In caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali indicati e/o i relativi allegati dai medesimi richiamati, si osserva il seguente ordine di prevalenza:
1. Capitolato Generale;
2. Disciplinare Tecnico;
3. Contratto Quadro e/o Ordine di Acquisto.
Le eventuali deroghe contenute in un documento rispetto ad un altro che lo precede nell’elenco - fatta salva ovviamente la cogenza delle disposizioni normative - sono efficaci nella sola ipotesi in cui siano enunciate espressamente, con specifico riferimento alla prescrizione derogata.
1.3. In tutte le ipotesi non espressamente disciplinate dai documenti contrattuali troveranno applicazione le disposizioni citate al successivo articolo 2.
ART. 2 - NORME APPLICABILI
Il Contratto di Appalto è regolato dalle norme e leggi pro tempore vigenti, nonché dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione adottati dalla Committente, fra cui si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito anche “Codice dei Contratti Pubblici”, come modificato e integrato dal d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56
• Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0 ottobre 2010, n. 207, recante attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, di seguito anche “Regolamento” (in quanto compatibile con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, limitatamente al periodo transitorio e per gli articoli non abrogati)
• Linee Guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto applicabili
• Decreti Ministeriali adottati in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto applicabili
• X.X. 00 marzo 1942, n. 262, di seguito anche “Codice Civile”
• L. 13 agosto 2010, n. 136
• D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
• D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
• D. Lgs. 231/2001
• Codice Etico Acea S.p.A
• Norme CEI
• Norme UNI
• Norme ISPESL
• Norme di prevenzione incendi
• Norme e disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e di Pubblica Sicurezza
• Norme e disposizioni emanate dalle Autorità di settore, quali Autorità Nazionale Anticorruzione, Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
In presenza di prescrizioni di conformità riferite a disposizioni nazionali e comunitarie e/o a norme tecniche di prodotto, tali riferimenti si intendono recepiti con riguardo all’edizione vigente all’atto del perfezionamento dei documenti contrattuali.
Qualora, dopo la data di sottoscrizione del Contratto e fino all’ultimazione dello stesso intervenissero nuove normative tecniche o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell’Appaltatore.
L’Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai regolamenti ed alle disposizioni, vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di lavori pubblici, materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le
norme regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.
ART. 3 - OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO
Il Contratto di Appalto ha ad oggetto l’esecuzione, da parte dell’Appaltatore, dei lavori disciplinati in dettaglio nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, nel luogo ivi indicato.
La durata del Contratto di Appalto è indicata nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto e decorre dalla Data di Perfezionamento del Contratto o, qualora espressamente previsto, dalla data di consegna dei lavori.
ART. 4 - NORME DI SICUREZZA
4.1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione e retribuzione assicurazione assistenza, sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'Appalto per la tutela dei lavoratori. In caso di infortunio dei propri dipendenti occorso durante l’esecuzione dei lavori presso la Committente, l’Appaltatore dovrà darne notizia alla Committente medesima precisando l’entità dell’infortunio, le generalità dell’infortunato e la dinamica dell’incidente. L’Appaltatore altresì solleva la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, sinistri e quanto altro in genere possa subire il personale addetto ai lavori.
4.2. L'Appaltatore s'impegna a rispettare ed a fare rispettare dai propri dipendenti e dalle persone delle quali deve rispondere, tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro, e le disposizioni particolari in vigore all’interno degli stabilimenti, depositi ed impianti della Committente, che l’Appaltatore dichiara di conoscere per averne ricevuto preventiva informazione e relativa documentazione dalla Committente medesima assumendo l’obbligo di attenervisi scrupolosamente.
4.3. L'Appaltatore dichiara di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto dell’appalto per aver già visitato le aree interessate e/o per aver ricevuto dalla Committente tutte le necessarie informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Committente medesima in relazione alle attività di quest’ultima ed alle aree stesse rinunciando sin d'ora a qualsiasi compenso aggiuntivo o indennizzo afferente alle citate circostanze ed assumendosi ogni relativo onere.
ART. 5 - OBBLIGAZIONI GENERALI DELL’APPALTATORE
5.1. L’Appaltatore si obbliga ad espletare i lavori secondo le condizioni, modalità e termini e prescrizioni contenuti nel Contratto di Appalto e si impegna a garantire che tutte le attività saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le migliori tecniche, a regola d’arte, in linea con gli standard del settore di riferimento.
5.2. L’Appaltatore si impegna altresì a mantenere le condizioni di cui all’offerta per l’intera durata del Contratto di Appalto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.
5.3. I lavori verranno svolti dall’Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l’individuazione, l’organizzazione, la predisposizione e l’adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile etc.) in modo da garantire ed assicurare che i lavori soddisfino pienamente i requisiti richiesti, come individuati nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.
A tal fine l’Appaltatore è tenuto a presentare, entro 10 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione del Contratto un documento organizzativo che, conformemente a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, includa (i) una pianificazione delle attività da eseguire delle quali dichiara di essere in possesso del necessario patrimonio di esperienze, professionalità e conoscenze, nonché (ii) mezzi indispensabili per l’esecuzione dei lavori stessi, del quale, con la sottoscrizione del presente Contratto ha assunto il rischio di impresa in relazione a tutte le fasi di esecuzione restando a suo esclusivo carico costi, (iii) materiale e/o beni utilizzati, (iv) modalità di gestione e organizzazione del personale, che sarà esclusivamente soggetto al pieno controllo e autonomia gestionale dell’Appaltatore medesimo.
5.4. L’Appaltatore si obbliga inoltre a:
(i) eseguire i lavori nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori;
(ii) eseguire i lavori senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell’ attività lavorativa della Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;
(iii) curare direttamente l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque l’Appaltatore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;
(iv) adottare nell’esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del Contratto, nonché da eventuali subappaltatori;
(v) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l’insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. b) D. Lgs. n. 50 del 2016.
(vi) proseguire i lavori, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;
(vii) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l’esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento dei lavori.
L’elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell’Appaltatore, compresi quelli previsti dal successivo art. 6, ai fini dell’esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell’Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.
Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.
ART. 6 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre a quanto previsto nel presente CG, sarà a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore, dovendosi intendere compensato con prezzi di appalto ogni onere connesso all’esecuzione e al compimento a perfetta regola d’arte, ed in particolar modo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
6.1 XXXXXXXX, ATTREZZI, SPESE
• l’approvvigionamento dell’energia occorrente per l’esecuzione dei lavori e per tutti gli altri usi di cantiere e, nell’ipotesi di sospensione dell’erogazione di energia elettrica, l’utilizzo di propri gruppi elettrogeni e di altri mezzi di opera a motore termico, nonché la provvista dell’acqua necessaria per tutti i lavori e la fornitura di quella potabile e di ogni altro servizio per gli operai addetti ai cantieri, compresi i servizi igienici e sanitari; l’eventuale allacciamento telefonico per i lavori di cantiere ed il pagamento dei relativi canoni;
• l’installazione presso i propri uffici di apparecchiature idonee per trasmissioni di documenti e per comunicazioni urgenti con il Committente
• ogni spesa ed onere per i materiali di consumo e di apporto, gli accessori di montaggio e di fissaggio, mezzi d’opera, scale, gli indumenti di protezione e sicurezza ed in genere per l’attrezzatura necessaria all’esecuzione di tutti i lavori previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, anche in dipendenza di particolari disposizioni relative al traffico ed alla sicurezza;
• la fornitura dei mezzi di trasporto, dei mezzi di opera di ogni genere ed attrezzature, nonché la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, la loro riparazione e i materiali di consumo necessari per il loro funzionamento ( carburanti, lubrificanti etc);
• le spese di trasporto, assicurazione, sorveglianza e custodia per i materiali, le attrezzature, le baracche e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori, rimanendo inteso che l'Appaltatore manleva la Committente da ogni responsabilità in caso di furto, incendio e danneggiamento;
• l’impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell’Appaltatore, sarà a completo e totale rischio dell’Appaltatore, il quale, in ogni caso, sarà tenuto a verificare, prima e durante l’impiego, l’esatta conformità di detti utensili, attrezzature o macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti ed in particolare a quelle del D.Lgs. 81/08. La Committente non fornirà utensili, attrezzature e macchinari all’Appaltatore, salvo previsione espressa presente nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto. Nei casi in cui, con l’autorizzazione della Committente, l’Appaltatore usi mezzi d’opera o attrezzature forniti dalla Committente, il loro impiego sarà soggetto alla stessa disciplina prevista in caso di utilizzo di mezzi propri;
• gli attrezzi e gli strumenti per rilievi e misurazioni e quanto altro possa occorrere per le operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori, nonché la conservazione, fino al collaudo stesso, della documentazione eventualmente ricevuta in consegna;
• le opere necessarie a mantenere la continuità della circolazione stradale ed in genere ogni opera provvisionale di qualsiasi tipo per mantenere i passaggi pubblici e privati;
• il rispetto delle servitù ed i vincoli attinenti allo svolgimento dei lavori in adiacenza ed attraverso le sedi di ferrovie, tranvie e strade pubbliche e private, in relazione alle limitazioni imposte dalla necessità di assicurare la regolarità e la sicurezza del transito stradale dei veicoli e dei pedoni;
• eventuali “verbali di accertamento di violazioni” e “penali” elevati dal Comune per violazioni o inadempienze inerenti i regolamenti e la normativa applicabile alle attività svolte, ivi compresi gli eventuali ritardi nella riconsegna delle aree sottoposte a concessioni dell’apertura di scavi stradali,;
6.2 DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
• l’organizzazione del cantiere: l’occupazione e la loro restituzione di aree pubbliche o private per l’installazione di eventuali baracche ed accessori in genere, il mantenimento del cantiere, l’attrezzatura in relazione alla entità dell’opera, manutenzione, sorveglianza, pulizia e buon ordine del cantiere stesso e relative adiacenze, depositi di materiale, opere provvisionali e tutto quanto necessario alla buona esecuzione dei lavori;
• l’apposizione in cantiere di tabelle con l’indicazione dei lavori secondo quanto sarà prescritto dalla DL;
• lo smontaggio dei cantieri e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.;
• la custodia diurna e notturna dei cantieri, dei materiali approvvigionati dalla Committente e consegnati all’Appaltatore;
• l’obbligo di concordare preventivamente con la Committente la chiusura dei cantieri in corrispondenza di periodi di ferie durante tutto l’anno; in particolare, in occasione della chiusura per le ferie estive, dietro richiesta preventiva della Committente, dovrà essere assicurata la disponibilità di una squadra tipo;
• l’immediata segnalazione al Committente, e la conseguente sospensione dei lavori, in presenza di anomalie o altre situazioni di possibile pericolo;
• quanto necessario per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità fino al collaudo;
• ove previsto dal Disciplinare Tecnico e/o dal Contratto Quadro e/o dall'Ordine di Acquisto, la fornitura di fotografie documentarie (comprensive di indicazioni che consentano il rilievo di misure) delle opere in corso, nei vari periodi del loro sviluppo; tale documentazione fotografica dovrà essere fornita alla DL, per ogni intervento e comunque conservata fino a dodici mesi dopo il collaudo finale;
• la manutenzione e conservazione totale e completa in ogni parte delle opere fino al collaudo;
• le spese per le operazioni di collaudo, in corso d’opera o finali, delle opere eseguite, con esclusione del solo onorario eventualmente spettante al collaudatore;
• la continua disponibilità per tutta la durata dell’appalto delle attrezzature - comprese le attrezzature speciali che risultino necessarie per l’esecuzione dei lavori, anche se tale necessità è dovuta a particolari situazioni o circostanze - mezzi e materiali occorrenti per l’esecuzione di tutti i lavori commissionati, compresi i ripristini stradali anche del tipo provvisorio;
• gli oneri per il trasporto a discarica autorizzata, con automezzi anch’essi autorizzati, di tutti i materiali di risulta;
• tutti gli oneri per ritardi nell’esecuzione dei lavori e per gli accessi a vuoto non dipendenti dal Committente;
• l’osservanza delle disposizioni degli Enti aventi comunque giurisdizione sui luoghi in cui saranno eseguiti i lavori;
6.3 TUTELA DEI LAVORATORI
• l’attuazione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti (in vigore e che potranno intervenire nel corso dell’appalto) relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché alla tutela, protezione ed assistenza degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi provvedendo anche all’assistenza medica di primo intervento e a quella successiva e con l’obbligo di dimostrare alla Committente il rispetto di quanto sopra;
• il rispetto del Piano di Sicurezza per quel che riguarda l’apposizione di segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli, transenne, fanali, ecc., nei tratti stradali interessati dai lavori ed in genere in ogni luogo dove possa essere pregiudicata l’incolumità degli addetti ai lavori e di terzi, nonché l’osservanza delle norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada e delle prescrizioni sulla circolazione stradale e sulla tenuta delle strade, emanate dai VV.UU. o da Enti preposti.
È a carico dell’Appaltatore qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente, che si rendesse necessario per eseguire ed ultimare i lavori in perfetta sicurezza, a perfetta regola d’arte e nei termini convenuti.
ART. 7 REFERENTE DELL’APPALTATORE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE E REFERENTE DELLA COMMITTENTE
Tutte le comunicazioni, avvisi e/o notifiche che ai sensi del Contratto di Appalto ciascuna Parte ha obbligo o onere di trasmettere all’altra, dovranno essere effettuati per iscritto, a pena di nullità, e saranno efficaci solo se indirizzati ai soggetti indicati ai successivi punti 7.1., 7.2. e 7.3., ai rispettivi domicili eletti, e, per la Committente, anche al Direttore dei Lavori di cui al successivo art. 17.
7.1. REFERENTE DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore dovrà nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (il “Referente dell’Appaltatore”), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare i lavori del proprio personale. La designazione del Referente dell’Appaltatore dovrà contenere i recapiti di quest’ultimo (telefono, fax ed indirizzo e-mail) ed essere comunicata alla Committente entro il giorno successivo alla Data di Perfezionamento del Contratto di Appalto.
Il Referente dell’Appaltatore dovrà essere reperibile nei giorni in cui vengono espletati i lavori negli orari che saranno comunicati dalla Committente.
7.2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE
La Committente provvederà ad individuare un soggetto qualificato agli atti della organizzazione aziendale quale Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 31, comma
10 del D.Lgs. 50/2016, che, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo e da altre specifiche disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e dalle linee guida ANAC attuative, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, espleterà tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto, che non siano espressamente attribuiti ad altri soggetti, e al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto medesimo.
Non rientrano nei compiti del Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione gli adempimenti inerenti alla organizzazione del lavoro, alla sorveglianza della mano d’opera, alla materiale esecuzione delle attività. Tali incombenze fanno capo e sono di esclusiva responsabilità dell’Appaltatore.
Ove non diversamente indicato nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione assume anche la qualifica di Responsabile dei Lavori ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.
7.3. REFERENTE DELLA COMMITTENTE
La Committente potrà individuare un proprio dipendente, comunque qualificato agli atti della organizzazione aziendale, quale Referente per il Contratto di Appalto (il “Referente della Committente”), che sarà indicato nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto medesimo.
Qualora il Referente della Committente non venga diversamente individuato, tale ruolo sarà assunto dal Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione.
ART. 8 - SUBAPPALTO
8.1. L’appaltatore può affidare l’esecuzione di lavori in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante secondo le disposizioni e nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di ricorso al subappalto, l’Appaltatore deve indicare in sede di offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare ed è tenuto ad osservare rigorosamente le prescrizioni di cui alla citata disposizione, nonché quanto disciplinato nel presente articolo, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto, in caso di mancato assolvimento anche di una sola delle obbligazioni indicate ovvero, in caso di inadempimenti gravi, la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
8.2. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività affidate e quelli richiesti dalla documentazione relativa all’affidamento. Ai sensi di quanto previsto all’art. 105, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici.
8.3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed oneri dell’Appaltatore che rimane l’unico responsabile nei confronti della Committente della perfetta esecuzione del Contratto.
8.4. Qualora durante l’esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che l’Appaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all’Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l’inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l’allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.
8.5. La risoluzione del subappalto comporta da parte dell’Appaltatore, ove qualificato per l’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l’assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non dà alcun diritto all’Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.
8.6. I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati all’Appaltatore o direttamente al subappaltatore qualora previsto nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
8.7. L’Appaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento corrispostogli dalla Committente, deve trasmettere a quest’ultima copia delle fatture quietanzate emesse dai suoi subappaltatori con l’indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate, ovvero, in caso di pagamento diretto al subappaltatore, deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
8.8. Ove l’Appaltatore non adempia alla trasmissione anche di una sola delle fatture di cui al punto precedente ovvero non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi delle attività successive, fino a quando non sia sanata l’inadempienza, senza che l’Appaltatore possa pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi e salva la facoltà della Committente di procedere direttamente al pagamento dei subappaltatori.
8.9. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’Appaltatore è altresì solidalmente responsabile con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici.
8.10. L’Appaltatore è unico responsabile nei confronti della Committente anche delle attività e prestazioni eseguite dal subappaltatore, posto che la Committente non ha alcun rapporto diretto con il subappaltatore.
In ragione di quanto sopra l’Appaltatore assume con il Contratto l’obbligo di manlevare integralmente la Committente da qualsivoglia pretesa formulata nei suoi confronti dal subappaltatore ovvero da terzi per fatti imputabili al subappaltatore e ai suoi ausiliari.
Altresì l’Appaltatore assume con il Contratto l’obbligo di tenere indenne la Committente da qualsiasi controversia dovesse insorgere nel rapporto con il subappaltatore.
8.11. In nessun caso le prestazioni oggetto di subappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
ART. 9 – OBBLIGHI IN MATERIA DI NOLEGGIO A FREDDO DI MEZZI D’OPERA
9.1. L’Appaltatore non potrà stipulare contratto di noleggio a freddo:
• con società facenti capo a personale dipendente (ovvero il cui titolare o soci di maggioranza siano dipendenti, loro familiari, loro congiunti o loro conviventi) dallo stesso Appaltatore o dal Committente;
• con società che abbiano ceduto personale all’Appaltatore nei 6 mesi antecedenti la stipula del contratto, ovvero la consegna lavori, qualora antecedente;
• con società che hanno presentato un’offerta di importo più basso nell’ambito della medesima procedura di gara.
9.2. L’importo complessivo dei noli e comunque a favore di un medesimo operatore economico o ad operatori da esso controllati o ad esso collegati, non potrà superare percentuali del valore complessivo dell’appalto definite congrue dal committente. L’azienda di noleggio dovrà essere in regola con le previsioni di cui alla normativa antimafia, ovvero iscritta, ai sensi dell’art. 53 della legge 6 novembre 2012 n. 190, nella “white list” istituita dalla Prefettura della Provincia in cui ha sede l’impresa.
9.3 L’Appaltatore dovrà indicare, prima della verifica tecnico/professionale propedeutica alla consegna dei lavori, l’impresa a cui intende rivolgersi per l’eventuale noleggio dei mezzi d’opera necessari. Ai fini del relativo riscontro da parte della DL, l’Appaltatore, ad ogni SAL, dovrà consegnare copia dei contratti di nolo, delle fatture emesse dalla ditta di noleggio con allegato il dettaglio dei macchinari/attrezzature/automezzi speciali e dei cantieri nei quali sono stati utilizzati, ai fini del relativo riscontro con la documentazione d’appalto.
ART. 10 - PERSONALE ADDETTO AI LAVORI
10.1. L’Appaltatore riconosce l’importanza della tempestività e della diligenza nello svolgimento dei servizi e garantisce espressamente la Committente che le proprie capacità e disponibilità in termini di risorse industriali, umane e professionali saranno in linea con le obbligazioni assunte con il Contratto di Appalto. In particolare, per ciò che riguarda le risorse umane, l’Appaltatore fornirà alla
Committente – almeno 10 giorni lavorativi prima della consegna dei lavori, apposita documentazione contenente i nominativi, i livelli di seniority, i curricula del proprio personale impiegato nei lavori, individuando – qualora la tipologia del lavoro lo richieda - la figura del “Key personnel”.
10.2. L’Appaltatore si impegna a non sostituire Key personnel e/o assegnare questi ultimi ad altre attività concomitanti che assorbano oltre il 50% del loro tempo senza il previo consenso della Committente.
10.3. La Committente avrà diritto, qualora ragionevolmente ritenga che una o più risorse non garantiscano la professionalità richiesta dalle rispettive categorie, di ottenere - previo preavviso di almeno 15 giorni comunicato al Referente dell’Appaltatore - che tali risorse vengano sostituite, a totale carico dell’Appaltatore, con altre che garantiscano quanto sopra. La mancata sostituzione entro 15 giorni dalla comunicazione, darà facoltà alla Committente di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
10.4. L’Appaltatore è tenuto a presentare l’elenco completo del personale dipendente impiegato nei vari cantieri d’intervento ad ogni richiesta della Direzione Lavori. In particolare la DL può richiedere all’Appaltatore di trasmettere giornalmente l’elenco dei cantieri e del personale dislocato presso gli stessi.
Tali elenchi, sottoscritti dal Capo Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:
• generalità complete;
• qualifica professionale;
• estremi di iscrizione al Libro Unico del lavoro dell’Impresa.
10.5. Il personale impiegato nel cantiere è tenuto a provare la propria identità con documento idoneo. Dovrà inoltre essere munito di tesserino di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle dipendenze dell’Appaltatore. Tali documenti di identificazione dovranno essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed essere esibiti al rappresentante della Committente (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario) che svolgerà funzioni di controllo. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più lavoratori sono sprovvisti dei documenti di cui sopra, l’Appaltatore dovrà presentare i documenti non esibiti all’atto del controllo al Direttore dei Lavori entro il giorno lavorativo successivo. In caso contrario il lavoratore sarà immediatamente allontanato dal cantiere e non vi potrà più accedere, dando facoltà alla Committente di intraprendere, nei confronti dell’Appaltatore, i provvedimenti previsti nel merito dalla legge.
10.6. In corso di esecuzione dei lavori, mensilmente, ed in ogni caso in corrispondenza di ciascun certificato di pagamento l’Appaltatore, e per suo tramite il Subappaltatore, hanno l’obbligo di fornire alla Committente:
• elenco del personale dipendente che ha operato/opera nei cantieri della Committente con l'indicazione, per ciascun dipendente, di nome, cognome, data di nascita, qualifica (del CCNL applicato), numero di matricola, estremi della posizione previdenziale INPS e assicurativa INAIL e Cassa Edile (ove applicabile) e delle ore lavorate;
• Libro Unico del Lavoro in copia autenticata, da cui risultano tutti i dipendenti citati nell’elenco di cui sopra;
• aggiornamenti dei documenti sopraccitati entro 10 giorni dalla data delle intervenute variazioni e comunque prima dell'impiego di nuove risorse nelle attività del presente contratto;
• copie autenticate buste paga di tutti i dipendenti citati nell’elenco di cui sopra;
• DURC in corso di validità
• dichiarazione delle quote dei subappaltatori relative ad ogni certificato di pagamento del contratto in oggetto e relative fatture emesse dai subappaltatori, ovvero dichiarazione dei subappaltatori di non aver lavorato nell'ambito degli Ordini di lavoro inclusi nel certificato di pagamento.
La stessa documentazione, in qualsiasi momento, dovrà essere presentata alla Committente dietro semplice richiesta scritta.
10.7. Ogni onere connesso con gli adempimenti di cui al presente articolo è a carico dell’Appaltatore.
10.8. La normativa del presente articolo si applica anche alle Imprese cui siano affidati subappalti autorizzati dalla Committente. L’Appaltatore dovrà provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente con le modalità sopra descritte. L'Appaltatore è responsabile in solido della osservanza del presente articolo da parte delle Imprese subappaltatrici nei confronti dei loro dipendenti.
ART. 11 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
11.1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che l’attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.
L’Appaltatore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all’esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall’Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima all’Appaltatore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto, mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente dell’Appaltatore.
In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale dell’Appaltatore; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente dell’Appaltatore, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l’esecuzione dei lavori.
11.2. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
11.3. L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro via via applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento dei lavori nonché,ai
sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, a garantire che al personale impiegato nelle attività oggetto del contratto venga applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto del contratto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
11.4. Al fine adempiere agli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto all’ articolo 30, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente:
(i) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, ivi compreso il subappaltatore qualora presente, provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
(ii) in caso di DURC negativo per due volte consecutive, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
(iii) qualora l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi l’eventuale subappaltatore, previa contestazione degli addebiti al medesimo subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza della autorizzazione al subappalto.
11.5. Al fine di consentire alla Committente di applicare le disposizioni in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante ai sensi di quanto previsto all’art. 30, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici e quale condizione imprescindibile di pagamento, l’Appaltatore si obbliga a:
(i) depositare prima dell’inizio delle attività la lista dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del Contratto, ivi compresi i dipendenti dei subappaltatori, qualora presenti, nonché a comunicare eventuali modifiche intervenute in corso di esecuzione;
(ii) produrre, per tutta la durata di esecuzione del Contratto, copia dei prospetti paga dei lavoratori, ivi compresi i dipendenti dei subappaltatori, qualora presenti, corredati da asseverazione rilasciata da professionista abilitato, ovvero documentazione equipollente ai fini di legge, attestante l’avvenuto accantonamento delle quote di TFR maturate da ciascun lavoratore.
11.6. Ai sensi di quanto previsto all’art. 30, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del medesimo Codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente si riserva di pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore del Contratto di Appalto, ovvero – nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore- dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale
contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, trattenendo, nel contempo, i relativi importi.
11.7. La violazione degli obblighi che precedono, costituisce grave inadempimento e legittima la Committente alla risoluzione del Contratto di Appalto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, ovvero, qualora le inadempienze riguardino i dipendenti del subappaltatore, la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
ART. 12 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
12.1. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione dei lavori nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto.
12.2. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutti i lavori nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della DL, connessi alla corretta conduzione dei lavori, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita dei lavori e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di essi.
12.3. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni, calcoli per l’accettazione dei materiali da parte della DL non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore.
12.4. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione dei lavori.
12.5. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al presente appalto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente.
12.6. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa di cui all’art. 20.
12.7. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.
12.8. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
12.9. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale del piano di sicurezza.
12.10. L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione dei lavori appaltati.
12.11. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme – anche contenute nel piano di sicurezza – in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà
sospendere i lavori intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento Durante il periodo di sospensione dei lavori non si sospende il decorso dei termini di esecuzione dei medesimi.
12.12. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.
ART. 13 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
13.1. Secondo quanto prescritto dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08 la Committente predispone un Piano Generale di Sicurezza e Coordinamento.
13.2. Ferme restando le integrazioni e/o modifiche al PSC che deve effettuare l’Appaltatore in sede esecutiva o preventiva, al fine di adeguare alle reali condizioni del cantiere le prescrizioni generali contenute nel PSC allegato alla presente documentazione, possono essere fornite dalla Committente indicazioni aggiuntive contestualmente alla consegna dei singoli lavori, e quindi come allegato al relativo verbale di consegna lavori.
13.3. L’Appaltatore deve trasmettere al Committente, con adeguato anticipo rispetto alla data prevista per l’inizio dei lavori, così come riportato nel processo verbale di consegna lavori, il Piano Operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, anche con riferimento ad eventuali altre imprese che intervengono nei lavori in subappalto. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. L'affidatario/appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario/appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
13.4 L’anticipo di cui sopra è non inferiore alla metà del tempo che intercorre tra la data del verbale di consegna lavori e la data prevista da esso per l’inizio lavori.
13.5. Il coordinatore per l’esecuzione, nominato dalla Committente, esamina quanto fornito dall’Appaltatore e rilascia benestare all’inizio dei lavori, oppure formula richiesta di modifica, integrazione o altro.
13.6. Nessun lavoro può essere iniziato dall’Appaltatore senza la preventiva trasmissione dei POS e il successivo benestare del coordinatore per l’esecuzione.
13.7. Il Capo Cantiere, nominato dall’Appaltatore, e il coordinatore per l’esecuzione, espressione della Committente, in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.
13.8. In assenza di un Piano di sicurezza e coordinamento l'Appaltatore dichiara di essere stato reso edotto dei rischi esistenti nell'ambiente in cui opererà e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività della Committente e delle eventuali attività di altre imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera mediante il documento di valutazione dei rischi elaborato dalla Committente (D.U.V.R.I.), ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/08.
ART. 14 - MATERIALI DI FORNITURA DELL'APPALTATORE
14.1. I materiali di fornitura dell'Appaltatore dovranno essere conformi alle prescrizioni dei documenti contrattuali ed essere di prima scelta e qualità ed esenti da vizi e/o difetti, anche occulti. Essi potranno essere messi in opera, previo benestare della Committente.
14.2. Detto benestare non costituisce manleva dalle responsabilità dell'Appaltatore né accettazione dei materiali stessi da parte della Committente, che avverrà soltanto a collaudo definitivo e favorevole delle opere.
14.3. L'Appaltatore si impegna a mantenere costantemente nel magazzino di cantiere, in condizioni e modalità tali da consentire alla Committente i più ampi controlli, materiali in quantitativi sufficienti a garantire la continuità dei lavori.
14.4. Eventuali ritardi nella disponibilità dei materiali di fornitura dell'Appaltatore non daranno diritto allo stesso di richiedere spostamenti dei termini di consegna contrattuali.
14.5. La Committente potrà rifiutare in qualunque momento i materiali non idonei o, per qualsiasi causa, non conformi alle prescrizioni contrattuali. In questo caso l'Appaltatore dovrà procedere a rinnovarli ed a sostituirli, a propria cura e spese.
14.6. Qualora l'Appaltatore non provveda a quanto suscritto entro il termine prescritto dalla Committente, questa potrà provvedere direttamente, addebitando le relative spese all'Appaltatore stesso, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno che possa derivare per effetto della rimozione e sostituzione eseguita dalla Committente.
14.7. Qualora l'Appaltatore impiegasse materiali in quantità e qualità superiori a quelli prescritti, oppure di lavorazione più accurata, ciò non darà allo stesso diritto ad aumento dei prezzi, ed il computo metrico sarà eseguito come se i materiali o le opere avessero le dimensioni e la qualità stabilite nei documenti contrattuali.
14.8. La Committente avrà la facoltà di eseguire tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali.
ART. 15 - MATERIALI DI FORNITURA DELLA COMMITTENTE
15.1. Se non diversamente previsto nel DT, nel CQ e/o nell'ODA, tutti i materiali e le apparecchiatura messi a disposizione dalla Committente saranno presi in carico dall'Appaltatore ai magazzini o luoghi di deposito della Committente oppure su carri ferroviari o autocarri secondo le modalità che saranno stabilite dalla Committente stessa.
15.2. L'Appaltatore, all'atto della presa in consegna dei materiali e delle apparecchiatura fornite dalla Committente, è tenuto a verificarne il perfetto stato, segnalando immediatamente alla Committente eventuali difetti riscontrati, assumendosi, da quel momento, la responsabilità per tutti i difetti che fossero constatati successivamente.
15.3. Eventuali ritardi nella consegna dei materiali di fornitura della Committente non daranno diritto all'Appaltatore a richiedere compensi diversi da quelli previsti nel contratto.
15.4. Qualora la Committente per l'esecuzione dei lavori mettesse a disposizione dell'Appaltatore materiali di dimensioni e/o spessori diversi da quelli indicati nei documenti tecnici contrattuali, l'Appaltatore non avrà diritto né a variazioni dei corrispettivi stabiliti né a variazioni dei termini di consegna contrattuali.
15.5. Qualora sia contrattualmente previsto che, per l’esecuzione dei lavori la Committente consegni all’Appaltatore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque destinati allo svolgimento della attività contrattuali, l’Appaltatore si obbliga all’immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all’uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario.
Compatibilmente con le esigenze relative allo svolgimento dei lavori, i beni devono essere custoditi separatamente dai beni di proprietà dell’Appaltatore, restando in facoltà della Committente di procedere, in qualunque momento, al riscontro della consistenza dei materiali stessi.
15.6. L’Appaltatore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell’esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.
Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo, saranno redatti appositi verbali.
ART. 16 - SEDE DELL’IMPRESA - MAGAZZINO
16.1 . La Committente si riserva la facoltà di accedere nelle sedi/stabilimenti dell’impresa dell’Appaltatore per effettuare delle ispezioni amministrative-operative e controlli sull’attività esercitata in relazione all’esecuzione dei lavori.
16.2. La mancata disponibilità a consentire l’accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo potrà costituire causa di risoluzione del Contratto.
16.3. L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere in possesso e/o di aver titolo ad utilizzare un magazzino presso la propria sede o in luogo diverso ritenuto adatto, idoneo ad assicurare in qualsiasi momento tutto quanto occorra per la continuità dei lavori e la puntualità delle prestazioni contrattuali.
ART. 17 - DIREZIONE DEI LAVORI
17.1. Verrà istituito da parte della committente, un ufficio della Direzione dei Lavori costituito da un direttore dei lavori (DL), in possesso delle necessarie capacità professionali e delle qualifiche richieste dalla legge ed, eventualmente, da uno o più assistenti con funzione di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Il DL cura, in piena autonomia e nell’interesse della Committente, il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione di ogni singolo intervento ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto assicurando che i lavori siano eseguiti puntualmente e a regola d’arte ed in conformità ai patti contrattuali, ai progetti, alle specifiche tecniche ed alle disposizioni impartite.
17.2. Alla DL, oltre alle funzioni che ad essa demanda la vigente legislazione e i documenti contrattuali, è affidata la responsabilità dell’accettazione e collaudo dei materiali (mediante verifica dei certificati di collaudo eseguiti in fabbrica o ulteriori prove)
17.3. La direzione dei lavori è di pertinenza della Committente senza che ciò sollevi l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita dei lavori e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di essi.
17.4 La Committente comunicherà all’Appaltatore il nominativo del Direttore dei Lavori e si riserva il diritto di far eseguire, in qualsiasi momento, attraverso la DL o altri suoi uffici, le prove e le indagini che riterrà opportune, per verificare l’osservanza degli obblighi contrattuali.
17.5. La direzione dei cantieri è di pertinenza dell’Appaltatore.
17.6. L’Appaltatore fornirà presso la sede della direzione lavori, giornalmente, la nota dei lavori in corso e di quelli eseguiti il giorno precedente.
ART. 18 - AFFIDAMENTO E REGOLARE ESECUZIONE DEI SINGOLI LAVORI
18.1. L’Appaltatore si impegna, anche per conto dei suoi subappaltatori, a fornire alla Committente, presso il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione ed il Referente della Committente, pena la risoluzione del contratto per suo inadempimento prima dell’inizio dei lavori, e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna:
• copia sottoscritta dell’avvenuta denunzia del presente contratto agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici competenti per territorio: INPS, INAIL e Cassa Edile (ove applicabile) ;
• elenco del personale dipendente designato ad eseguire le attività oggetto del presente contratto, con l'indicazione, per ciascun dipendente, di nome, cognome, data di nascita, qualifica (del CCNL applicato), numero di matricola, estremi della posizione previdenziale;
• copia autenticata del Libro Unico del lavoro da cui risultano tutti i dipendenti citati nell’elenco di cui sopra;
18.2. Dell’avvenuta consegna dei lavori sarà redatto apposito processo verbale che sarà sottoscritto dalla DL e dall’Appaltatore e dalla data di essa decorreranno i termini contrattuali per il compimento dell’opera o dei lavori.
18.3. Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il DL fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal DL, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
18.4. Il Disciplinare Tecnico e/o il Contratto Quadro e/o l'Ordine di Acquisto può disporre che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziali quando la natura o l’importanza dei lavori o dell’opera lo richieda
18.5. Prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà ottemperare a quanto previsto in relazione alle denunce agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici e ai Piani di Sicurezza ex art. 100 e x.x. xxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
00.0. All’atto della consegna e, poi, durante il corso del tempo contrattuale, potranno essere emanati ordini di servizio mediante i quali sono impartite all'Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione ovvero del direttore dei lavori. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.
18.7. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d’arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche tecniche indicate nel DT, nel CQ e/o nell'ODA e nel completo rispetto dei livelli di qualità ivi previsti.
18.8. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché di dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto, che dovranno essere inviate e comunicate esclusivamente secondo le modalità di cui all’art. 7 che precede.
18.9. a Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. L’Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
18.10. Qualora la Committente rilevi che l’Appaltatore non stia svolgendo correttamente le prestazioni o non dia corso ai lavori, la stessa potrà assegnare un termine perentorio –commisurato alla urgenza dei lavori- entro il quale l’Appaltatore dovrà adempiere.
18.11. Qualora l’Appaltatore non adempia a quanto richiesto, la Committente ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi e ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
18.12. Resta inteso che la mancata formulazione da parte della Committente di contestazioni in merito all’esecuzione dei lavori, anche a seguito dell’attività di sorveglianza e verifica di cui ai precedenti commi, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità dell’Appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.
ART. 19 - CORRISPONDENZA OPERE AI DOCUMENTI CONTRATTUALI - PRESA IN CONSEGNA - COLLAUDI
19.1. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità ai documenti contrattuali, alle eventuali varianti e ai conseguenti atti di sottomissione o agli atti aggiuntivi debitamente approvati ed in perfetta osservanza delle norme di legge di settore, decreti e regolamenti vigenti al momento della loro esecuzione.
Il collaudo ha anche lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste.
19.2. La Committente approverà, di volta in volta, le modalità tecnico esecutive delle opere e prestazioni che non fossero già completamente definite nei documenti contrattuali, nonché degli eventuali lavori aggiuntivi e/o di modifica, senza peraltro assumere responsabilità di sorta e senza sollevare l'Appaltatore dalle proprie responsabilità.
19.3. In corso d’opera il collaudatore può effettuare visite in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma per accertarne le cause oppure al fine di accertare il progressivo regolare svolgimento dei lavori, in particolare per la presenza di lavorazione significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all’esecuzione.
Alle visite di collaudo in corso d’opera devono essere invitati l’Appaltatore e il DL e di esse viene redatto apposito verbale, nel quale il collaudatore riferisce anche sull’andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e avanza i suggerimenti ritenuti utili e necessari.
19.4. Il collaudatore può rifiutare l’emissione del certificato se riscontra difetti o mancanze sulla qualità di esecuzione, sulla bontà e idoneità dei materiali usati dall'Appaltatore, sull'idoneità delle opere agli scopi per cui sono state eseguite, tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile informando immediatamente la Committente; l'Appaltatore dovrà, a prima e semplice richiesta della Committente, demolire e/o rifare, a totali sue spese, quanto alla Committente risultasse eseguito non a regola d'arte e/o non in conformità ai documenti contrattuali.
19.5. Qualora l'Appaltatore non rimediasse a quanto sopra, la Committente potrà provvedere direttamente, o potrà affidare incarico ad altra ditta di provvedere alla demolizione e al rifacimento di quanto suscritto. In ogni caso, le spese relative saranno a totale carico dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto della Committente di richiedere il risarcimento dei danni, compresi quelli indiretti derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e riparabili, il collaudatore prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all’Appaltatore un termine per eseguire compIetamente e regolarmente le lavorazioni prescrittegli al fine del rilascio del certificato di collaudo.
Se i difetti o le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera o la regolarità dei lavori cui l’intervento è strumentale il collaudatore determina nell’emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’Appaltatore.
19.6. I collaudi saranno eseguiti dalla Committente o da suoi delegati rappresentanti, o qualora necessario, da altri Enti estranei alle parti.
19.7. L'Appaltatore dovrà fornire adeguata assistenza tecnica durante dette operazioni di collaudo fornendo tutte le attrezzature e gli strumenti necessari ed il personale tecnico occorrente, mantenendo a suo carico le relative spese, compresi i consumi di energia e di combustibile.
19.8. Rimane a carico dell’Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell’eseguire tali verifiche. Se l’Appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo le relative spese dal credito residuo spettante all’Appaltatore. La Committente terrà a proprio carico il compenso al collaudatore.
19.9. Qualora il collaudo non risultasse favorevole, sarà concesso all'Appaltatore un periodo di tempo ritenuto congruo dal collaudatore per porre rimedio agli inconvenienti rilevati. Quindi si procederà ad una seconda visita di collaudo i cui oneri saranno a completo carico dell’Appaltatore stesso.
19.10. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla emissione. Dopo il collaudo provvisorio sarà redatto e firmato da ambo le parti il "verbale di presa in consegna delle opere" e la Committente prenderà definitivamente in consegna l’opera che entrerà nella sua disponibilità.
19.11. Dal momento della firma del "verbale di presa in consegna delle opere" decorrerà il periodo di garanzia previsto alla clausola di cui all'art. 22.2.
Il parere favorevole del collaudatore sarà l'unico determinante per lo svincolo delle ritenute di garanzia operate sull’importo netto progressivo delle prestazioni ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, che comunque avverrà soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
19.12. La Committente si riserva, in ogni caso, se del caso in contraddittorio con l’Appaltatore,la facoltà di effettuare in ogni momento i controlli a campione sulla quantità e qualità dei lavori che si rendessero necessari od anche solo opportuni in relazione alla natura dell'opera e/o delle prestazioni.
19.13. Resta comunque inteso che le verifiche, il collaudo e l'accettazione di tutti i lavori nel loro complesso non sollevano l'Appaltatore né dai suoi obblighi nei confronti della Committente né dalle responsabilità civili e penali previsti dalla legge o dal Contratto di Appalto per qualsiasi vizio o difetto dell’opera.
ART. 20 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
20.1. Prima che sia emesso il certificato di collaudo, a richiesta della Committente il collaudatore procede, redigendo apposito verbale sottoscritto anche da DL e RUP, a verificare l’esistenza delle condizioni previste dall’art. 230 del Regolamento nonché ad effettuare le necessarie constatazioni, per accertare che l’occupazione e l’uso delle opere o del lavoro realizzato, o anche solo una parte, sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della Committente e senza ledere i patti contrattuali
20.2. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’Appaltatore.
20.3. In ogni caso il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione dell’azioni di garanzia ex art. 1667 e 1669 c.c. va individuato con quello della consegna definitiva e non della consegna anticipata.
ART. 21 - GARANZIA DEFINITIVA
21.1. A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, ove espressamente richiesto dalla Committente, dovrà essere prodotta dall’Appaltatore una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di garanzia definitiva sotto forma di fideiussione, la stessa dovrà essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, l’operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente, la possibilità di escussione parziale da parte della Committente in sede di eventuale applicazione delle penali, nonché il deferimento di eventuali controversie alla competenza esclusiva del Foro di Roma; la medesima garanzia dovrà, inoltre, essere munita di autentica di firma del fideiussore, effettuata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
21.2. L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata del Contratto d’Appalto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del Contratto medesimo.
21.3. L’Appaltatore si impegna, altresì, a reintegrare l’ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale da parte della Committente durante il periodo di validità della stessa, entro e non oltre 15 giorni dalla escussione.
21.4. Resta inteso tra le Parti, che qualora l’istituto di credito receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo la Committente nell’impossibilità di esigerlo, l’Appaltatore si impegna sin d’ora a far rilasciare a favore della Committente, entro 15 gg. dalla ricezione della disdetta,
o dalla richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussione di pari importo e della medesima tipologia.
21.5. In caso di inadempimento ai suddetti obblighi la Committente avrà facoltà di risolvere il contratto d’Appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
21.6. Lo svincolo della garanzia definitiva è automatico ad ogni stato di avanzamento lavori, ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, senza che vi sia la necessità di un esplicito benestare da parte della Committente. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La Committente potrà subordinare il pagamento della rata di saldo alla costituzione, da parte dell’Appaltatore, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi di quanto previsto all’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
21.7 Nessun interesse è dovuto all’Appaltatore sulle somme costituenti le garanzie.
ART. 22 - GARANZIE
22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti.
L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati.
L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
ART. 23 - MODIFICHE E VARIANTI
23.1. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, che vi sarà tenuto, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie allo svolgimento dei lavori, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016.
23.2. In tal caso l’Appaltatore entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 7, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della modifica e/o della variazione richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo degli eventuali costi da sostenere.
23.3. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un atto aggiuntivo al contratto originario nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate.
23.4. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto.
23.5. Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto.
23.6. Ai sensi di quanto previsto all’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
23.7. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Appaltatore, se non è previamente autorizzata dalla Committente, e comunque solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 24 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E CONTABILITA’ LAVORI
Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto può essere a misura o a corpo e viene fissato nel testo del DT, del CQ e/o dell'ODA.
24.1. LAVORI A MISURA
Per l'esecuzione dei lavori con corrispettivo a misura la Committente ha la facoltà di apportare al progetto tutte le variazioni e/o soppressioni che riterrà opportune, sia prima dell'inizio dei lavori che durante l'esecuzione degli stessi, senza che con ciò l'Appaltatore possa pretendere compensi diversi da quelli previsti in contratto, o indennità a qualsivoglia titolo.
24.2. LAVORI A CORPO
Per i lavori con corrispettivo a corpo, l'Appaltatore dichiara di avere direttamente accertato, sotto la propria responsabilità ed a proprio rischio, la quantità dei lavori da eseguire (computi metrici, misurazioni, dimensioni, pesi etc.) ed ogni altro dato e circostanza relativi ai lavori stessi e di averne tenuto conto nella determinazione del corrispettivo.
24.3. PRESTAZIONI AD UNITÀ DI TEMPO
Nell'ipotesi in cui la Committente ordinasse all'Appaltatore prestazioni ad unità di tempo, queste saranno compensate in base alle tariffe pattuite per prestazioni eseguite in orario normale e straordinario, diurno e notturno, feriale e festivo, e saranno comprensive degli oneri per la dotazione degli attrezzi d'uso, per paghe, per contributi assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici, per gratifiche, per indennità di trasferta e di presenza per piccole spese, per oneri sociali, per spese viaggio, per profitti, tasse e spese generali, e costituiranno completo compenso delle prestazioni dell'Appaltatore.
24.4. NOLI
Nell'ipotesi in cui la Committente richiedesse all'Appaltatore di darle a nolo macchinari e/o mezzi d'opera, questi saranno compensati in base alle tariffe pattuite per prestazioni eseguite in orario normale e straordinario, diurno e notturno, feriale e festivo, e saranno comprensive di ogni spesa necessaria per dare i macchinari e/o mezzi disponibili a piè d'opera, pronti all'uso, con gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, carburanti, parti di ricambio, ecc.), nonché, ove previsto nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, dell'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento, e costituiranno completo compenso delle prestazioni dell'Appaltatore.
24.5. CONTABILITÀ LAVORI
I lavori verranno contabilizzati mediante stati di avanzamento e stato finale delle opere eseguite. La valutazione avverrà mediante contabilità per i lavori a misura e mediante definizione percentuale dei lavori a corpo, eseguiti sino al momento dell'emissione dello stato avanzamento lavori. Per le prestazioni ad unità di tempo/noli, le stesse verranno contabilizzate mediante appositi elenchi riportanti la descrizione dei lavori richiesti ed autorizzati, i nominativi e relative qualifiche ed ore eseguite delle singole persone impiegate, e/o il dettaglio delle attrezzature a nolo impiegate. I suddetti documenti dovranno essere approvati dal Rappresentante della Committente. In caso di risoluzione dell'appalto saranno contabilizzati solo quei lavori sfruttabili dalla Committente.
ART. 25 - TERMINI DI CONSEGNA
25.1. L'Appaltatore si impegna a sottoporre alla Committente, per l'approvazione, un programma idoneo a garantire l'ultimazione delle opere nel rispetto del termine di consegna stabilito in contratto, salvo non sia già stato previsto uno specifico programma predisposto dalla Committente nel DT, nel CQ e/o nell'ODA.
25.2. Il programma, approvato dalla Committente, è vincolante per l'Appaltatore.
La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma approvato, per sue esigenze, anche nel corso dei lavori, e l'Appaltatore si impegna ad accettarle, senza che ciò gli dia diritto a spostamenti del termine di consegna e a compensi o indennità aggiuntive.
25.3. L'Appaltatore è a conoscenza che il rispetto del programma dei lavori è elemento essenziale dell'ordine. Conseguentemente, dovrà mantenere per tutta la durata dei lavori un'adeguata forza di mano d'opera, di mezzi e materiali, atti a garantire il completamento dei lavori nella piena osservanza di detto programma.
25.4. Qualora i lavori dovessero risultare in ritardo rispetto ai tempi previsti dal programma, la Committente avrà diritto di scorporarne una parte, per affidarla a terzi, previa esecuzione di un collaudo provvisorio dei lavori eseguiti. Detto collaudo dovrà dare esito positivo, pena il mancato riconoscimento, da parte della Committente, dell'esatto adempimento dei lavori eseguiti.
25.5. Le maggiori spese che la Committente dovesse sostenere in dipendenza di quanto previsto al comma precedente saranno addebitate all'Appaltatore, deducendole dal corrispettivo complessivo del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni che la Committente dovesse subire.
ART. 26 - RITARDI IMPUTABILI ALLA COMMITTENTE
26.1. Eventuali ritardi dei lavori, o di parte di essi, per cause imputabili alla Committente e pregiudizievoli al rispetto dei termini di consegna, daranno diritto all'Appaltatore ad una proroga dei termini di consegna di un numero di giorni pari a quello dei ritardi imputabili alla Committente stessa, senza mai computare gli effetti indotti.
26.2. Qualora si verificassero, a giudizio dell'Appaltatore, le condizioni per l'applicazione di quanto sopra, lo stesso dovrà entro otto giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza da ogni suo diritto, darne comunicazione scritta alla Committente, la quale esprimerà pure per iscritto, il proprio giudizio al riguardo.
26.3. In caso di accoglimento, totale o parziale, da parte della Committente, dei motivi addotti dall'Appaltatore, i nuovi termini di consegna verranno fissati per iscritto.
26.4. Per quanto suesposto, l'Appaltatore non avrà diritto né ad indennizzi né a compensi aggiuntivi.
ART. 27 - DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DEI LAVORI
27.1. L’Appaltatore non può, per nessun motivo e neppure in caso di contestazioni e/o controversie sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l’esecuzione del Contratto.
27.2. L’Appaltatore non sarà ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi relativi all’appalto esclusivamente nella misura in cui l’assolvimento di tali obblighi venga ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, a causa di forza maggiore o per eventi imprevedibili che il medesimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal contratto, a condizione che l’Appaltatore ne dia comunicazione scritta mediante raccomandata a/r o pec alla Committente, da inviarsi al Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione ed al Referente della Committente entro 24 ore dal verificarsi dell’evento, nonché dalla sua cessazione.
27.3. Le reciproche prestazioni delle Parti saranno ritenute ineseguibili per tutta la durata della sospensione.
27.4. Qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo comunque superiore a 90 giorni, la Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto.
In tal caso l’Appaltatore avrà il diritto di ottenere il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.
27.5. La Committente si riserva la facoltà di differire la data di inizio dei lavori e di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l’esecuzione dei lavori, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante lettera raccomandata a/r o pec. Il differimento o la sospensione hanno effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. Nelle ipotesi di cui sopra, il cantiere di lavoro dovrà rimanere integro nelle attrezzature e nei materiali, salvo diversa autorizzazione scritta della Committente.
La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata a/r o pec da inviarsi al Referente dell’Appaltatore e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti.
27.6. Eventuali differimenti e/o sospensioni disposti dalla Committente non daranno luogo ad alcun compenso aggiuntivo né rimborso o indennizzo di qualsiasi natura per l'Appaltatore, il quale avrà diritto esclusivamente ad una proroga del termine di ultimazione dei lavori, pari alla durata del differimento e/o sospensione.
ART. 28 - OBBLIGO DI PROSECUZIONE DEI LAVORI
28.1. È fatto divieto all’Appaltatore di sospendere o ritardare l’esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
28.2. Nel caso in cui l’Appaltatore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazione eseguite, queste ultime dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto e documentate con l’analisi dettagliata dei motivi e con l’indicazione delle somme di cui il medesimo ritiene di avere diritto, che dovranno pervenire alla Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 7, entro 15 giorni dalla data in cui si è verificata la causa dei maggiori oneri sostenuti.
28.3. La mancata osservanza di quanto sopra indicato comporterà la decadenza del diritto dell’Appaltatore di far valere le riserve.
Le riserve presentate secondo le modalità previste saranno prese in esame da parte della Committente solo in sede di liquidazione finale, salva la facoltà per la Committente medesima di anticipare, qualora ritenuto essenziale per la prosecuzione dei lavori, la valutazione delle riserve stesse.
L’avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata mediante apposito atto sottoscritto dalla Committente e dall’Appaltatore.
ART. 29 - PENALI
29.1. Qualora l'Appaltatore non rispettasse i termini contrattuali di ultimazione dei lavori, sia dell'intera opera che delle singole parti di essa, verranno applicate a carico dello stesso le penali indicate nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni che dovessero derivare alla Committente a causa del ritardo.
29.2. Il pagamento delle penali dovrà essere effettuato dall'Appaltatore senza eccezioni e a prima e semplice richiesta della Committente, che potrà trattenere, dalle somme comunque dovute all'Appaltatore, quelle ad essa spettanti a titolo di penale, con la facoltà anche di ottenerle escutendo la polizza fideiussoria della garanzia definitiva ex art. 21.
29.3. Qualora, per motivi imputabili all'Appaltatore, trascorso il periodo corrispondente al valore massimo della penale stabilita nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, i lavori non fossero ancora ultimati, la Committente avrà diritto a far valere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della Committente al pagamento delle penali contrattualmente stabilite oltre al risarcimento dei maggiori danni.
29.4. Se non diversamente previsto nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, dette penali dovranno essere applicate sulle singole consegne dei lavori, anche se l’intero appalto fosse certificato ultimato nei termini contrattuali.
29.5. In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio eventualmente stabiliti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, ovvero di esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore non a perfetta regola d'arte e non conforme allo scopo per cui sono state previsti in conformità alle specifiche contrattuali e alle prescrizioni impartite dalla DL e/o ai regolamenti ed alle norme tecniche, la Committente si riserva la facoltà di far eseguire nuovamente gli interventi o le opere realizzate a cura e spese dell’Appaltatore, ovvero di applicare una penale la cui entità sarà determinata, in relazione alla gravità delle difformità riscontrate, nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, che potranno altresì prevedere la facoltà di ottenerne il pagamento attraverso l’escussione della garanzia definitiva di cui all’art. 21.
29.6. È espressamente fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, come previsto all’art. 37, in aggiunta all’importo delle penali applicate.
29.7. Il superamento del limite massimo di penali applicabili indicato nel DT, nel CQ e/o nell'ODA, potrà comportare, per la Committente, il diritto a far valere la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente al pagamento delle penali contrattualmente stabilite oltre al risarcimento dei maggiori danni.
ART. 30 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
30.1. FATTURAZIONE
La fatturazione delle prestazioni rese avverrà secondo la cadenza indicata nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.
In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine.
La fattura dovrà essere compilata in conformità alle norme del DPR 633 del 26.10.1972 e ss.mm.ii. e dovrà contenere i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA, nonché, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, il riferimento al codice CIG e, se presente, al CUP.
La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata presso l'indirizzo ivi riportato.
In materia di Imposta sul Valore Aggiunto trova applicazione la normativa pro tempore vigente al momento della fatturazione.
30.2. PAGAMENTI
Sulla fattura che l'Appaltatore emetterà a valere su ciascun ordine/contratto dovranno essere necessariamente riportati gli estremi dell'ordine/contratto stesso e gli estremi della "Autorizzazione alla Fatturazione" (data e numero del SAL), che in ogni caso interverrà entro 30 giorni dalla corretta esecuzione delle prestazioni, salvo quanto diversamente disposto dal Disciplinare Tecnico e/o dal Contratto Quadro e/o dall'Ordine di Acquisto.
La data di presentazione della fattura è attestata dal timbro "protocollo arrivo fatture" apposto dal Servizio Protocollo di ACEA.
Detti estremi saranno acquisibili contattando il Referente della Committente.
Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti previsti nell'ordine relativamente alla fatturazione e all'autorizzazione alla fatturazione, il pagamento sarà effettuato a 60 giorni dalla data di presentazione della fattura, in considerazione della natura del contratto e degli obblighi amministrativi connessi.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 che verrà svincolata secondo quanto previsto dall’art. 19.11.
30.3. MODALITÀ DI PAGAMENTO
A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo.
La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, che - anche ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo.
30.4. XXXXX DI INTERESSE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO
Nel caso in cui l’Appaltatore abbia diritto alla corresponsione di interessi moratori per ritardo di pagamento, gli stessi saranno riconosciuti in conformità al D. Lgs. 231/2002.
30.5. PREZZI
A meno di diversa indicazione nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, i prezzi si intendono fissi ed invariabili e formulati al netto di IVA e di eventuali sconti, in Euro.
L’Appaltatore dichiara che i prezzi stabiliti sono stati determinati tenendo conto di ogni possibile aumento dei costi ad essi relativi e quindi di assumersi il relativo rischio, che è stato dal medesimo attentamente valutato secondo la propria esperienza sia in relazione ai lavori che alle possibili evoluzioni degli stessi e che pertanto la remunerazione prevista è stata considerata congrua, ragionevole e idonea a remunerare l’attività prestata.
L’Appaltatore, pertanto, non potrà chiedere alcuna revisione dei prezzi ed espressamente rinuncia alle facoltà e ai diritti di cui agli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.
Il corrispettivo contrattuale comprende tutte le spese e gli oneri comunque correlati all’esecuzione delle prestazioni necessarie per l’espletamento dei lavori.
ART. 00 - XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXX (X. N. 136/2010)
31.1. Con la sottoscrizione del Contratto di Appalto l’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
31.2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti [Subappaltatore e/o Subcontraente] tenute ai medesimi ai sensi della Legge 136/2010.
31.3. L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire in eventuali contratti sottoscritti - in esecuzione del Contratto di Appalto - con subappaltatori e/o subcontraenti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, una clausola speculare ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo a carico dei suddetti subappaltatori e/o subcontraenti.
31.4. Infine, l’Appaltatore si impegna ad inserire in eventuali contratti sottoscritti - in esecuzione del Contratto di Appalto - con subappaltatori tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, una clausola che preveda a carico dei subappaltatori stessi un obbligo speculare a quello indicato nel precedente comma 3 del presente articolo nei contratti da esso sottoscritti con propri subcontraenti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.
ART. 32 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
32.1. CESSIONE DEL CONTRATTO
32.1.1 Salve le vicende soggettive inerenti l’Appaltatore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, per le quali, nei casi previsti, troverà applicazione la disciplina prevista dall’art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto di Appalto, a pena di nullità della cessione stessa.
32.2. CESSIONE DEI CREDITI
32.2.1 È consentito all’Appaltatore fare ricorso alla cessione dei crediti derivanti dal contratto ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e della legge n. 52/1991.
Il contratto di cessione dei crediti (c.d. “factoring”) dovrà essere redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e notificato alla Committente.
32.2.2 La cessione dei crediti come sopra regolata diventerà efficace dopo il decorso di 45 giorni dalla notifica alla Committente. Entro tale termine la Committente avrà la facoltà di opporsi motivatamente alla cessione. Resta inteso che l’importo delle singole fatture sarà cedibile al netto di trattenute di
legge nonché di ogni altra eventuale ritenuta e/o addebito effettuato a vario titolo ai sensi del Contratto o di norme di legge e formerà oggetto di specifica notifica di cessione del singolo credito secondo quanto di seguito specificato.
32.2.3 In ogni ipotesi di cessione dei crediti secondo quanto previsto dal presente articolo o secondo le ulteriori indicazioni eventualmente contenute nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, l’Appaltatore, fermo restando il rispetto degli adempimenti previsti dal Contratto e dall’Ordine di Acquisto relativamente alla fatturazione e alla autorizzazione alla fatturazione, comunicherà di volta in volta alla Committente le singole notifiche di cessione delle fatture emesse al netto di eventuali ritenute e/o addebiti effettuati a vario titolo ai sensi del Contratto o di norme di legge.
32.2.4 In ogni caso di cessione dei crediti secondo quanto previsto dal presente articolo o secondo le ulteriori indicazioni eventualmente contenute nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, qualora operi il pagamento diretto dei subappaltatori, l’Appaltatore si impegna a:
a) disporre nei confronti dell’istituto cessionario, contestualmente alla cessione di ciascun credito ai sensi del punto precedente - quale condizione per l’accettazione della cessione stessa da parte della Committente - una delegazione di pagamento con istruzioni a versare a ciascuno dei subappaltatori, senza eccezioni e con gli stessi termini e modalità previsti per il versamento a favore dell’Appaltatore, una parte del credito ceduto corrispondente all’importo fatturato da ciascuno dei subappaltatori stessi all’Appaltatore. A tal fine l’Appaltatore dovrà specificare per ciascun credito oggetto di cessione l’importo da corrispondere a ciascun subappaltatore da parte dell’istituto di factoring in esecuzione della delegazione di pagamento; e
b) dare idonea evidenza alla Committente del conferimento della delegazione di pagamento di cui alla precedente lettera a) contestualmente alla notifica della cessione di ogni singolo credito quale condizione per l’accettazione della cessione della stessa da parte della Committente.
L’Appaltatore dovrà, altresì, trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti.
L’inosservanza da parte dell’Appaltatore di tutti i suddetti obblighi sarà causa ostativa al rilascio dell’accettazione delle successive cessioni del credito. L’Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire nei contratti di subappalto una disciplina idonea al recepimento delle disposizioni del presente articolo, ivi compreso in caso di ricorso alla cessione del credito, il conferimento della delegazione di pagamento all’istituto cessionario per il pagamento diretto degli importi dagli stessi fatturati.
Resta espressamente inteso che l’Appaltatore terrà la Committente manlevata ed indenne da ogni eventuale danno, costo, spesa o altra conseguenza pregiudizievole dovesse subire in conseguenza e/o in relazione al pagamento diretto effettuato dall’istituto di credito ai subappaltatori, anche a causa di richieste o pretese dei subappaltatori.
Fermo quanto sopra l’Appaltatore conferma che la Committente è totalmente estranea ai rapporti tra Appaltatore e subappaltatore e pertanto ogni e qualsiasi contestazione e/o controversia dovesse insorgere tra Appaltatore e subappaltatore, anche inerente ai pagamenti effettuati dall’istituto di factoring ai sensi del presente articolo, non potrà mai generare alcuna contestazione, riserva, pretesa e/o azione da parte dell’Appaltatore nei confronti della Committente. Altresì l’Appaltatore presta integrale manleva da qualsiasi pretesa, contestazione, azione, a qualunque titolo e con qualunque modalità fosse avanzata dal subappaltatore in relazione ai pagamenti effettuati dall’Istituto di factoring.
32.2.5 L’Appaltatore si impegna a comunicare sempre il CIG al cessionario, nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati, nonché i conti correnti dedicati. La cessione dovrà prevedere che il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore e ai subappaltatori, mediante bonifico bancario o postale, sui relativi conti correnti dedicati, riportando il suddetto CIG.
Nei casi di pagamento diretto dei subappaltatori, l’Appaltatore si impegna a comunicare al cessionario, nell’atto di cessione, i conti correnti dedicati univoci dei subappaltatori da utilizzare per i pagamenti attraverso la delegazione disposta ai sensi del punto precedente. In caso di modifica di uno o più conti correnti dedicati dell’Appaltatore e/o dei subappaltatori, l’Appaltatore ne darà pronta comunicazione alla cessionaria.
L’inosservanza da parte dell’Appaltatore di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno.
32.2.6 In ogni caso non potrà essere stipulato più di un factoring per i crediti derivanti dal presente contratto e resta ferma l’opponibilità al cessionario di tutte le eccezioni proponibili nei confronti del cedente.
32.2.7 È fatto sempre divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
32.2.8 Qualora l’Appaltatore sia costituito in raggruppamento temporaneo di imprese, la cessione del credito dovrà essere effettuata unitariamente da tutte le imprese raggruppate nei confronti di un unico istituto di factoring.
Le singole cessioni di credito di cui al punto 32.2.3 dovranno essere effettuate da ciascuna impresa raggruppata e ad esse si applicherà quanto indicato al punto 32.2.4 ove ricorra il caso di pagamento diretto dei subappaltatori.
ART. 33 - POLIZZE ASSICURATIVE
33.1. L'Appaltatore è tenuto a stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla propria attività.
33.2. L'Appaltatore si impegna a stipulare una congrua copertura assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione dal qualsiasi causa determinati e a copertura di tutti i danni che, in ragione dell’esecuzione dei lavori, possano essere causati a terzi ovvero alla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di beni, impianti ed opere, anche preesistenti.
33.3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
33.4. L’Appaltatore deve trasmettere copia delle polizze assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori e l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia
33.5. Se richiesto nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, a garanzia delle ipotesi specificatamente previste dagli artt. 1667 e 1669 cc, per come, quest’ultimo
articolo, specificato nella clausola di cui all’art.22.3, e a garanzia della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, l'Appaltatore è tenuto a stipulare presso primaria compagnia assicurativa polizze assicurative indennitarie, conformi ai requisiti indicati nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, della durata di 2 anni o di 10 anni e con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In tale ipotesi la liquidazione della rata di saldo sarà subordinata all’accensione delle polizze.
33.6. Tutte le polizze devono essere conformi ai requisiti specificati nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto e devono contenere la previsione del pagamento in favore della Committente non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.
33.7. Ai fini della copertura della responsabilità Civile Terzi la Committente, l'Appaltatore, Subappaltatori e Fornitori dovranno essere considerati in polizza come tutti "terzi" tra loro.
33.8. Tutte le polizze di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi dovranno prevedere la validità della copertura anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e colpa grave e/o dolo dei suoi dipendenti e/o persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Dette polizze dovranno inoltre prevedere la rinunzia dell'Assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti della Committente (e suoi Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere) e delle Società da questa controllate o con questa collegate.
Dovranno inoltre prevedere l'impegno, da parte della Compagnia di assicurazione, di non liquidare al Contraente alcun danno senza il previo consenso della Committente, e di non procedere a disdette, sospensioni di copertura o risoluzioni anticipate del contratto di assicurazione senza un preavviso di almeno trenta giorni da darsi alla Committente a mezzo lettera raccomandata a/r o pec.
33.9. In ogni caso l'Appaltatore si assume tutti i rischi inerenti ai lavori oggetto del contratto e si impegna a risarcire tutti i danni, nessuno escluso, nelle ipotesi in cui detti danni non siano risarcibili o risarciti a termini delle predette polizze.
ART. 34 - RECESSO
34.1. La Committente, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, ha il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto di Appalto dandone preavviso all’Appaltatore, con comunicazione a mezzo raccomandata a/r o pec, indirizzata al Referente dell’Appaltatore, almeno 20 giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
34.2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno Committente, concordando con la medesima, qualora necessario, un piano di trasferimento e/o restituzione delle attività svolte.
34.3. Nel caso in cui la Committente eserciti il diritto di recesso, all’Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale dei soli lavori effettuati sino alla data sopra indicata, rinunciando il medesimo sin d’ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese. L'appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
34.4. È espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore dell’Appaltatore.
34.5. L’Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti stipulati in esecuzione del Contratto, idonee clausole che prevedano a carico dei subappaltatori e/o subcontraenti obblighi speculari a quelli indicati nei punti che precedono, restando l’Appaltatore medesimo responsabile, in caso di mancato adempimento, di tutti i danni eventualmente subiti dalla Committente.
ART. 35 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’Appaltatore e/o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, il Contratto di Appalto si scioglie ai sensi di quanto previsto dall’art. 81 del Regio Decreto n. 267 del 1942. In tale ipotesi la Committente si riserva di procedere ai sensi dell’art. 110 del Codice dei Contratti Pubblici. Qualora il curatore e/o il commissario e/o il fiduciario dichiarino, entro il termine previsto dall’art. 81 del Regio Decreto n. 267 del 1942, di voler subentrare nel rapporto contrattuale, la Committente ha facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione al curatore e/o commissario entro i 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di subentro, riservandosi di procedere ai sensi dell’art. 110 del Codice dei Contratti Pubblici anche in tale ipotesi.
ART. 36 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
36.1. RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE
36.1.1 Oltre che nei casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT, nel CQ e/o nell'ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata a/r o pec, indirizzata al Referente dell’Appaltatore, ha il diritto di far valere la risoluzione di diritto del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:
• l’Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti;
• l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
• l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo;
• sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del lavoro oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
• venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente;
• violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di procedura di affidamento;
• inadempimento alle disposizioni in materia antimafia;
• mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
• mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto;
• compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea;
• In ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.
36.1.2 In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia definitiva di cui all’art. 21 che precede, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.
36.1.3 Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento la Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare all’Appaltatore, a mezzo di raccomandata a/r o pec, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di far valere la risoluzione di diritto del Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.
36.1.4 In caso di risoluzione, qualora espressamente richiesto dalla Committente, l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire i lavori, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando i lavori non saranno affidati ad un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle attività al soggetto che sarà indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento. Si applica quanto previsto dall’art. 108, commi 8 e 9, del D.Lgs. 50/2016.
36.2. RISOLUZIONE PER FATTO DELLA COMMITTENTE
36.2.1. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della Committente, l’Appaltatore rinuncia a far valere rimedi risolutori e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della Committente, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno.
36.2.2. Fermo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, l’Appaltatore potrà agire per ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi dell’inadempimento protrattosi per oltre 30 giorni dalla scadenza del relativo termine e notificato formale atto di messa in mora al Referente dell’Appaltatore, non sia seguita una bonaria composizione della contestazione
ART. 37 - RISARCIMENTO DEL DANNO
37.1. La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il contratto preveda le penali o la garanzia definitiva il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.
37.2. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto da parte dell’Appaltatore e/o dei
suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto di Appalto e sarà limitato al danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.
ART. 38 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE
38.1. L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l’espletamento dei lavori, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.
L’Appaltatore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest’ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l’espletamento dei lavori, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione del Contratto stesso.
38.2. Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità.
38.3. Nell’ipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, fermo restando l’integrale risarcimento del danno subito.
38.4. L’Appaltatore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell’ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto di Appalto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Committente, la quale potrà disporne per qualsiasi scopo, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc.
Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
38.5. Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi ai lavori, non potranno essere né riprodotti né utilizzati dall’Appaltatore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe senza specifica autorizzazione scritta della Committente.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di i dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
ART. 39 - GESTIONE RIFIUTI
39.1. Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, l'Appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del
D.Lgs. 152/06, questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.
39.2. Nel caso in cui l'Appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto - raccolta, trasporto e recupero/smaltimento - ovvero ad una o più fasi della gestione, dovrà possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal Decreto citato e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in xxxxx xx xxxxxxxx.
00.0. Parimenti, qualora l'Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il rifiuto, dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese cui è affidata l'attività ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale.
39.4. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui è demandata la gestione.
39.5. La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo le modalità e con le conseguenze di cui all’art. 18 che precede.
ART. 40 - PRIVACY E RISERVATEZZA
40.1. I dati forniti dall’Appaltatore, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara e per la stipulazione e gestione del Contratto di Appalto, saranno oggetto di trattamento da parte della Committente, anche con l’ausilio di strumenti informatici, nel rispetto ed in conformità con le leggi vigenti e per le finalità connesse al procedimento.
40.2. L’Appaltatore ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03.
40.3. Qualora i lavori affidati comportino da parte dell’Appaltatore il trattamento di dati personali di cui la Committente sia titolare, quest'ultima procederà con separato atto alla nomina dell’Appaltatore quale Responsabile Privacy ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003.
40.4. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto di Appalto, salvi gli obblighi di comunicazione previsti da disposizioni normative.
40.5. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza sopra individuati.
40.6. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto di Appalto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.
40.7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto di Appalto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
ART. 41 - OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/2001
41.1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, l'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal Contratto di Appalto (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché (iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Committente ai sensi del citato D.Lgs.231/2001.
41.2. In particolare l'Appaltatore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Committente in attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.. Tale Codice è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx e l'Appaltatore dichiara di averne preso visione e conoscenza.
41.3. La violazione da parte dell'Appaltatore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, darà facoltà alla Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.
41.4. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D. Lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
ART. 42 - PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI
42.1. Ai sensi del Protocollo d’Intesa fra Roma Capitale e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma del 21 luglio 2011 (ove applicabile) - fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 in materia di subappalto - è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare l’elenco delle imprese sub affidatarie di attività sensibili, di qualsiasi importo, con riferimento al pericolo di condizionamento mafioso (trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, fornitura e trasporto di calcestruzzo, fornitura e trasporto di bitume, noli a freddo macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera (noli a freddo di macchinari, noli a caldo, autotrasporti, guardiania di cantieri). Resta salvo quanto previsto all’art. 105 in materia di sub-contratti che non siano subappalti.
42.2. Il suddetto elenco sarà trasmesso dalla Committente al Prefetto.
42.3. In caso di informativa interdittiva del Prefetto, la Committente procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto ed alla risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, del, Contratto di Appalto con conseguente applicazione di una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, fatto salvo comunque il diritto di richiedere il risarcimento del maggior danno.
ART. 43 - MISCELLANEA
43.1. L’eventuale tolleranza da parte della Committente dell’inadempimento dell’Appaltatore ad una o più disposizioni del Contratto di Appalto non costituirà né potrà essere interpretata come rinunzia della Committente ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento, che la Committente si riserva comunque di far valere.
43.2. La Committente e l’Appaltatore dichiarano che l’eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto di Appalto non comporterà l’invalidità dell’intero contratto a patto che la Committente e l’Appaltatore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente - e comunque entro 30 giorni dall’accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.
43.3. È fatto divieto all'Appaltatore e a tutte le persone comunque interessate alla esecuzione delle opere, di effettuare qualsiasi attività a carattere pubblicitario in relazione alle stesse o alle installazioni ad esse contigue, senza espressa autorizzazione scritta della Committente.
43.4. Tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali sono a carico dell’Appaltatore ad eccezione di quelle che fanno carico alla Committente per legge.
ART. 44 - FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o all’esecuzione del Contratto di Appalto verrà deferita in xxx xxxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxx.