CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELL’ASILO NIDO, DELLA BIBLIOTECA
CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELL’ASILO NIDO, DELLA BIBLIOTECA
E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2015
IMPORTO CONTRATTUALE MASSIMO PRESUNTO DI €. 149.097,69 iva esclusa
oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 82,64 iva esclusa
Allegato alla deliberazione di G.C. n.236 del 07/11/2013
IL SINDACO F.F. IL SEGRETARIO GENERALE
Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
CIG 5423328FD4 - Numero Gara
ART.1) OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere per la realizzazione del servizio di pulizia (comprensivo del servizio di lavanderia per l’asilo nido), giornaliera e periodica, da effettuarsi presso i locali di seguito indicati, con l’osservanza di tutte le norme previste nel presente capitolato e relativi allegati, di quelle igienico-sanitarie vigenti in materia, del regolamento sull’amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, nonché delle norme che disciplinano la contabilità, l’utilizzazione per la gestione del patrimonio dei fabbricati di proprietà del Comune. Il servizio dovrà essere svolto anche con l’impiego di persone svantaggiate ai sensi dell’art 4 comma 1 della legge 381/91.
• ASILO NIDO COMUNALE “Madre Xxxxxx di Calcutta” sito in via Abruzzi n. 20: indicativamente n. 05 giorni a settimana (lunedì – venerdì) per n. 47 settimane lavorative per anno solare
• IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI:
1. palestra Scuola secondaria di primo grado "G. D’Alzano", Xxx X.xxx Xxxxxxx, 0: indicativamente n. 05 giorni a settimana (lunedì-sabato) per n. 33 settimane lavorative per anno solare
2. palestra Scuola secondaria di primo grado "X. Xxxxxx", Xxx Xxxxxx, 00: indicativamente
n. 06 giorni a settimana (lunedì-sabato) per n. 33 settimane lavorative per anno solare
3. palestra Scuola primaria "A. Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx, 00: indicativamente n. 03 giorni a settimana (lunedì – sabato) per n. 33 settimane lavorative per anno solare
4. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx XX, 0: indicativamente n. 06 giorni a settimana (lunedì – sabato) per n. 33 settimane lavorative per anno solare
• BIBLIOTECA sita in xxx X. Xxxxxx x.00: indicativamente n. 06 giorni a settimana (lunedì – sabato) per n. 52 settimane lavorative per anno solare
ART.2) DURATA E VALORE DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata dal 01/01/2014 al 31/12/2015, ed un valore complessivo stimato in
€. 149.097,69 iva esclusa (esclusi gli oneri per la sicurezza previsti dal DUVRI e non soggetti a ribasso), indicativamente così suddiviso:
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 | Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | |
Asilo Nido | 35.000,00 | 35.000,00 |
Biblioteca | 26.000,00 | 26.000,00 |
Impianti Sportivi | 30.000,00 | 30.000,00 |
Totale | 91.000,00 | 91.000,00 |
Importi indicati iva esclusa.
Il servizio è finanziato con mezzi propri del Comune appositamente stanziati a bilancio. L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare direttamente servizi complementari, integrativi o nuovi ai sensi dell’art.57, comma 5, lettere a) e b) del D.lgs n.163/2006.
ART. 3) - CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D. Lgs 163/2006, applicando i seguenti criteri di valutazione:
A OFFERTA TECNICA – fino a 60 punti così distinti:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | FORMULAZIONE DELL’OFFERTA | PUNTEGGIO MAX 60 PUNTI |
1 Esperienza maturata | Indicare gli anni di esperienza nel settore delle pulizie con riferimento alle singole tipologie di strutture | Fino a pt. 8 di cui Nido fino a pt. 4 Impianti sportivi fino a pt. 2 Biblioteca fino a pt. 2 |
2 Modalità di espletamento del servizio | Indicare ad es. piani di lavoro, ore e unità fisiche dedicate al presente appalto per i lavori ordinari e per quelli straordinari, responsabile del servizio… massimo 5 cartelle | Fino a pt. 16 |
3 Modalità organizzative | Indicare ad esempio reperibilità, modalità di gestione sostituzioni, emergenze, risposta a disservizi… massimo 3 cartelle | Fino a pt. 5 |
4 Modalità di controllo sulla qualità delle prestazioni erogate | Indicare ad esempio frequenza dei sopralluoghi per il controllo dell’esecuzione del servizio, sistema di valutazione della qualità… massimo 3 cartelle | Fino a pt. 5 |
5 Strumentazioni e tecnologie adottate a. Attrezzature macchine e manuali messi a disposizione degli addetti ai lavori per l’esecuzione del servizio b. Prodotti utilizzati per la prestazione del presente servizio (maggior rilievo verrà accordato ai prodotti con più alto grado di biodegradabilità) | a. indicazione delle attrezzature (manuali e meccaniche) messe a disposizione per l’esecuzione del servizio nei locali oggetto del presente appalto b. indicazione dei prodotti utilizzati per la prestazione del servizio e produzione delle relative schede di sicurezza | Fino a pt. 8 di cui let. a fino a pt. 4 let. b fino a pt. 4 |
6 Condizioni di lavoro, salute e sicurezza | Indicare ad esempio procedure, informazioni e dispositivi attivati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: massimo 3 cartelle | Fino a pt. 4 |
7 Organizzazione e gestione del servizio relativo al progetto per l’impiego lavorativo delle persone svantaggiate | Indicare in particolare: ▪ modalità di gestione del processo di inserimento lavorativo ▪ descrizione del percorso di inserimento con i modelli e i criteri del progetto personalizzato ▪ modalità di raccordo con i servizi sociali del territorio ▪ presenza di eventuale personale addetto al recupero sociale e lavorativo delle persone svantaggiate indicandone la formazione specifica massimo 5 cartelle | Fino a pt. 14 |
Per “cartella” si intende un foglio con 30 righe di 60 battute per riga.
Per la presentazione dell’offerta tecnica bisognerà rispettare le indicazioni e i punti contenuti nella soprastante tabella.
Le ditte concorrenti che non avranno realizzato un punteggio complessivo almeno pari al 50% (cinquanta) più 1 (uno) del punteggio massimo previsto per l’OFFERTA TECNICA saranno escluse dalla gara, ritenendo l’Amministrazione insufficiente la proposta presentata.
B OFFERTA ECONOMICA – fino a 40 punti
Da determinarsi sulla base della seguente formula: Ci=(Pb-Pi)/(Pb-Pm)
Dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Pb= prezzo a base di gara
Pi= prezzo offerto dal concorrente iesimo Pm= prezzo minimo offerto dai concorrenti
Nel caso l’offerta sia anormalmente bassa rispetto alla prestazione il responsabile di procedimento, prima di escludere la Cooperativa Sociale, chiederà per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta ritenuti pertinenti e li verificherà tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.
ART. 4) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 11,00 del giorno 6 dicembre 2013 all’indirizzo di via X. Xxxxxxx
n.69 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxxx (XX); è altresì facoltà dei concorrenti, negli stessi termini, la consegna a mano dei plichi, al protocollo generale del comune di Alzano Lombardo.
Il plico deve essere chiuso, sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – la seguente dicitura: “GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DELL’ASILO NIDO, DELLA BIBLIOTECA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – PERIODO 01/01/2014 – 31/12/2015 -
scadenza ore 11,00 del 06/12/2013”.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l’amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.
Il plico deve contenere al suo interno 3 (tre) buste, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
«Busta n. 1 – Documentazione amministrativa»
«Busta n. 2 - Offerta tecnica»
«Busta n. 3 - Offerta economica»
NELLA BUSTA «N. 1» DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:
A) Istanza di ammissione alla Gara
I concorrenti dovranno produrre la domanda di partecipazione alla gara secondo il modulo schema prodotto dalla Stazione Appaltante con le seguenti autocertificazioni:
- iscrizione all’albo prevista per le Cooperative Sociali di tipo B
- inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni (nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, tale dichiarazione deve essere resa singolarmente da ciascuno dei legali rappresentati dei soggetti aderenti al raggruppamento o consorzio, capogruppo e mandanti);
B) Cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto dell’appalto pari ad € 2.983,61 costituita secondo le modalità indicate nel presente bando e dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, (comma 8 art.75 D. Lgs. N. 163/2006).
La cauzione provvisoria potrà essere costituita mediante:
a. FIDEJUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA FIDEJUSSORIA a firma del legale rappresentante di Istituto bancario o assicurativo o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà:
- avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
- a norma degli articoli 75, comma 8 e 113 del D.Lgs. 163/2006 contenere, a pena di esclusione, l’impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Alzano Lombardo.
Le suddette prescrizioni dovranno leggersi chiaramente sul frontespizio della fidejussione e non essere riportate tra le righe di clausole prestampate.
b. ORIGINALE DELLA RICEVUTA RILASCIATA DALLA TESORERIA COMUNALE gestita dalla BANCA POPOLARE DI BERGAMO GRUPPO U.B.I. FILIALE DI ALZANO LOMBARDO attestante il conferimento della cauzione provvisoria, da effettuarsi mediante versamento in contanti o assegno circolare, o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, intestato al Tesoriere dell’Amministrazione Comunale ovvero in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Tale cauzione verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita al momento dell’aggiudicazione dell’appalto.
C) Capitolato speciale d’appalto debitamente sottoscritto con firma leggibile dal Presidente della Cooperativa Sociale o legale rappresentante in calce a ciascuna pagina (in caso di raggruppamento di cooperative dalla capogruppo). La mancata sottoscrizione o assenza del Capitolato Speciale di gara comporta l’esclusione dalla gara.
D) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti, consorzi ordinari di concorrenti, mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito e irrevocabile conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata, o copia autenticata di esso, conforme alle prescrizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e relativa procura risultante da atto pubblico; atto costitutivo in copia autentica del consorzio.
E) Dichiarazione di avere effettuato un sopralluogo e di avere preso visione degli edifici in cui effettuare il servizio.
NELLA BUSTA «N. 2» DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:
Offerta, redatta in lingua italiana, racchiusa in busta controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’intestazione del mittente e la dicitura “OFFERTA TECNICA” per il servizio di pulizia dell’Asilo Nido, della Biblioteca e degli impianti sportivi comunali”.
L’offerta tecnica di esecuzione del servizio deve essere predisposta dai concorrenti esplicitando quanto previsto all’art. 3 lettera A.
NELLA BUSTA «N.3» OFFERTA ECONOMICA - DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:
A) L’offerta economica
L’offerta economica, con marca da bollo da € 14,62, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con allegata copia del documento d’identità. Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza della presentazione delle offerte.
La mancata sottoscrizione dell’offerta comporta l’automatica esclusione dalla gara. L’offerta – che è segreta – deve contenere:
- la ragione / denominazione sociale della Cooperativa, la sua sede legale, il numero di codice fiscale e partita IVA;
- il ribasso unico in percentuale sulla base d’asta indicata
Il ribasso praticato non potrà essere modificato per l’intero periodo di validità del contratto.
Non saranno ammesse offerte superiori al prezzo posto a base di gara, pertanto, espresse come offerte al rialzo sull’importo posto a base di gara.
B) Analisi economica
La Cooperativa Sociale concorrente deve tenere conto nella redazione dell’offerta dei costi del lavoro e di quelli relativi alla sicurezza e che tali costi sono adeguati rispetto all’entità ed alle caratteristiche delle prestazioni affidate in appalto ai sensi del comma 3 bis dell’art. 86 del d.lgs 163/06, come modificato dalla legge n.123/07 attuata dal d.lgs n.81/2008.
A tal fine dovrà essere compilato un prospetto indicante gli elementi che hanno concorso a determinare il costo offerto in fase di gara utilizzando il modello “analisi economica” prodotto dalla Stazione appaltante.
La mancata osservanza delle modalità di presentazione dell’offerta di cui sopra comporterà l’esclusione dall’istruttoria medesima.
Le proposte non dovranno contenere né riserve, né condizioni, pena l’invalidità.
La proposta non sarà ammessa all’istruttoria nel caso in cui le certificazioni e i documenti richiesti manchino o risultino incompleti o irregolari.
Non sarà consentito ad una stessa Cooperativa Sociale di presentare contemporaneamente proposte in diversi accorpamenti di imprese o consorzi, ovvero individualmente ed in associazione o consorzio, a pena di esclusione di tutte le diverse proposte presentate.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo verrà regolarizzata ai sensi del D.P.R. 30.12.1982, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nessun compenso o rimborso spetta alle imprese concorrenti per la compilazione dell’offerta presentata.
ART. 5) SEDUTA DI GARA SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI APERTURA DELLE OFFERTE
La valutazione e comparazione delle offerte sarà effettuata da apposita Commissione, nominata dal Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Alzano Lombardo secondo le modalità di cui all’art. 84 D.Lgs. 163/06.
La gara avrà luogo presso la sede del Comune di Alzano Lombardo, in xxx X. Xxxxxxx 00, alle ore 9.30 di LUNEDI’ 09/12/2013.
Il Presidente della gara procederà in seduta pubblica al controllo dell’integrità dei plichi pervenuti e all’apertura degli stessi e delle buste contenenti “Documentazione amministrativa”. La Commissione valuterà la congruità con quanto richiesto dal Bando.
Indi, il Presidente della gara procederà all’apertura del plico con la dicitura: “Offerta Tecnica” dei soli concorrenti ammessi. Tale documentazione verrà esaminata, in seduta segreta, dalla Commissione che, in relazione al numero di offerte da analizzare, potrà decidere di rinviare la data dell’apertura delle buste contenenti l’“Offerta economica”. In tal caso l’offerta economica verrà presa in esame nella seduta la cui data verrà comunicata via fax alle ditte partecipanti.
Conclusa la valutazione ed attribuiti i punteggi relativi all’Offerta tecnica, si darà corso, in seduta pubblica, all’ultima fase di gara con l’apertura delle buste contenenti le Offerte economiche. Il Presidente di gara, dopo aver dato lettura dei punteggi relativi all’Offerta Tecnica, procederà all’apertura delle Offerte economiche e all’attribuzione dei relativi punteggi che, sommati a quelli già assegnati, determineranno il punteggio totale di ogni offerta.
Il punteggio massimo determinerà l’offerta più vantaggiosa.
In caso di offerte che abbiano lo stesso punteggio totale (offerta tecnica + offerta economica), l’appalto sarà aggiudicato all’offerta con il prezzo più basso; in caso di offerte che abbiano ottenuto identico punteggio totale, a parità di prezzo offerto, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Potranno assistere all’apertura delle offerte il Legale rappresentante della Cooperativa Sociale concorrente o altri soggetti purché muniti di delega, che potranno chiedere di verbalizzare osservazioni e/o precisazioni inerenti le operazioni di gara.
Eventuali contestazioni o controversie che dovessero insorgere durante la gara, saranno risolte con decisione del Presidente della Commissione.
L’aggiudicazione verrà effettuata in presenza di almeno un’offerta valida, ritenuta conveniente.
L’aggiudicazione cui si perverrà in seguito all’attribuzione del punteggio alle offerte economiche nella predetta seduta pubblica si intenderà provvisoria e subordinata alla valutazione dell’ammissibilità/inammissibilità dell’offerta.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso, la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione per irregolarità formali o per motivi di opportunità o convenienza, senza che i concorrenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.
ART 6) AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione appaltante si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati. L’aggiudicazione dell’appalto diverrà definitiva dopo l’adozione del provvedimento che approva il verbale di gara.
La Cooperativa Sociale, entro i termini che saranno indicati dall’Amministrazione, dovrà:
a. presentare la documentazione che verrà richiesta a comprova delle dichiarazioni rese al momento della gara;
b. presentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
c. costituire la cauzione definitiva;
d. intervenire alla stipulazione del contratto.
La mancata presentazione dei documenti richiesti e/o l’esito negativo degli accertamenti e della verifica degli stessi, la mancata costituzione della cauzione definitiva e la mancata stipulazione del contratto da parte della Cooperativa Sociale, per cause non imputabili all’Amministrazione, determineranno l’annullamento dell’aggiudicazione in via provvisoria o la revoca dell’aggiudicazione definitiva.
Nei casi suddetti l’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l’opportunità e la convenienza, di aggiudicare l’appalto al concorrente classificatosi secondo nella graduatoria finale.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della Cooperativa Sociale. La stipulazione del contratto deve avvenire nei termini indicati dall’Amministrazione Comunale.
La Cooperativa Sociale si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente bando anche nelle more della stipula del contratto stesso. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal presente avviso in merito alle polizze assicurative, potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti alla Cooperativa Sociale, purché quest’ultima abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva.
ART 7) CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento degli obblighi stessi, deve essere versata dalla Cooperativa Sociale, all’atto della stipulazione del contratto, apposita cauzione pari al 10 % del valore del contratto.
La cauzione può essere costituita con le modalità richiamate dall’art. 6 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e cioè mediante fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio di assicurazioni private approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449.
Nel caso detta cauzione venga costituita mediante fidejussione, l’istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
a. di aver preso visione del presente avviso;
b. di rinunciare al termine semestrale previsto dall’art. 1957 del c.c. ed alla preventiva escussione del debitore garantito;
c. di assicurare l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune;
d. di obbligarsi a versare al committente entro 30 giorni dalla sua semplice richiesta, la somma garantita o la minor somma richiesta dal Comune;
e. di mantenere la validità della fidejussione fino alla restituzione dell’originale o dichiarazione liberatoria del Comune.
Tale cauzione garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la durata del contratto, per fatto della Cooperativa Sociale, a causa dell’inadempimento o cattiva esecuzione del contratto.
Resta salvo, per il Comune, l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
La Cooperativa Sociale è obbligata a reintegrare la cauzione, di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.
In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese della Cooperativa Sociale, prelevandone l’importo dal finanziamento riconosciuto e previo avviso scritto da comunicare alla Cooperativa Sociale.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.
Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.
ART. 8) RESPONSABILITA’ PER DANNI A COSE E/O PERSONE
Il Comune di Alzano Lombardo è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione dell’attività per la quale risponde unicamente la Cooperativa Sociale che provvede alla copertura assicurativa per le responsabilità civili verso terzi per qualsiasi evento possa causarsi.
ART. 9) DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’AMMINISTRAZIONE
La Cooperativa Sociale aggiudicataria, entro quindici giorni dall’aggiudicazione dell’appalto, dovrà trasmettere all’Amministrazione appaltante la seguente documentazione:
1. elenco nominativi degli addetti impiegati nel servizio (anche di quello impiegato saltuariamente, parzialmente o provvisoriamente nei casi di sostituzione temporanea di quelli addetti ai lavori e dovrà essere aggiornato di volta in volta, ad ogni variazione) indicando i dati anagrafici di ciascuno, le sedi assegnate per la pulizia, il numero delle ore lavorative (da ora a ora) per ogni singola sede oltreché la qualifica o livello professionale;
2. posizione assicurativa INAIL e previdenziale INPS;
3. copia della polizza assicurativa per danni civili verso terzi;
4. dati anagrafici recapito telefonico del Responsabile al coordinamento del servizio della Cooperativa Sociale
5. dati anagrafici, recapito telefonico del Responsabile della sicurezza per quanto attiene all’appalto in questione, ai sensi del Decreto Legislativo x.xx 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART.10) PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo dovuto per regolare esecuzione del servizio avverrà a mezzo mandato della Ragioneria Comunale, sulla base delle fatture emesse mensilmente dalla Cooperativa Sociale aggiudicataria.
Il corrispettivo dovuto è onnicomprensivo di qualunque costo di impresa che la Cooperativa Sociale si assume e tiene conto delle modalità di manutenzione ordinaria delle strutture, attrezzature e beni messi a disposizione della Cooperativa Sociale aggiudicataria conformi alle esigenze del servizio, e in regola con i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti.
Nel caso di dipendenti o soci lavoratori qualificati ai sensi della Legge n. 381/91 quali persone svantaggiate con oneri fiscali a carico dello Stato, occorre comunque ogni volta specificare i soggetti impiegati e la loro particolare condizione contributiva indicando che per gli stessi la Cooperativa Sociale ha provveduto per la loro regolare registrazione o iscrizione ai fini contributivi. Comunque il pagamento della prestazione sarà sempre condizionato al controllo positivo sulla regolare esecuzione delle pulizie da parte del Responsabile del presente appalto.
ART. 11) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EVENTUALI
Qualora ci fossero delle prestazioni non disciplinate dal presente capitolato speciale e suoi allegati, la cooperativa dovrà preventivamente essere autorizzata dal Comune allo svolgimento delle stesse, sulla base di idoneo preventivo concordato, contenente la quantificazione oraria dei lavori e le modalità ed i tempi di esecuzione.
Sono escluse dall’appalto le pulizie straordinarie che si rendessero indispensabili in occasione di opere murarie e/o di tinteggiature dei locali o in altri casi eccezionali, mentre sono da ritenersi incluse nelle pulizie ordinarie quegli interventi di pulizia in occasione di modeste opere murarie, di pittore o di opere da elettricista che non comportano impegni eccezionali nella pulizia.
La Cooperativa Sociale è tenuta ad eseguire le suddette pulizie, se le verranno richieste, con lo stesso ribasso percentuale offerto in sede di gara.
In tale evenienza, l’Amministrazione Comunale provvederà a deliberare e finanziare la spesa con atti a parte.
L’oggetto del presente appalto potrà altresì essere ridotto fino ad un massimo del quinto dell’importo contrattuale senza che la Cooperativa Sociale aggiudicataria possa rivedere la propria offerta e gli impegni assunti.
ART. 12) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’APPALTO
Il Servizio si dovrà svolgere in orari concordati con la Stazione appaltante secondo le modalità indicate nell’allegato A al presente capitolato speciale.
Il lavoro dovrà comunque essere eseguito mediante impiego di adeguate attrezzature e di un adeguato numero di operatori.
In particolare la Cooperativa Sociale aggiudicataria si impegna a:
1. eseguire il servizio a regola d’arte, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale ed a proprio esclusivo rischio e responsabilità, nel rispetto della normativa vigente in materia, che qui si intende tutta richiamata;
2. svolgere il servizio di pulizia di tutti i locali in modo che sia garantito il regolare svolgimento delle attività da parte degli utenti e del personale in servizio;
3. svolgere il servizio di pulizia all'interno dei bagni (e anche degli spogliatoi per quanto attiene gli impianti sportivi) affinché gli stessi vengano mantenuti in perfette condizioni igieniche;
4. assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non, nella gestione del progetto;
5. organizzare l’attività lavorativa anche impegnando in essa persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1, l. 381/1991;
6. impegnare per l’espletamento delle attività oggetto del presente appalto personale in possesso dei requisiti igienico sanitari e professionali utili alla corretta gestione dell’attività;
7. trasmettere all'Ente - all’inizio di ogni anno solare di servizio - un elenco nominativo delle persone impiegate, debitamente sottoscritto, contenente per ogni persona la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (part-time, tempo pieno, ecc.), la data di assunzione ed ogni altra informazione utile;
8. garantire la sostituzione, anche in emergenza, del proprio personale, al fine di assicurare in ogni caso il corretto svolgimento del servizio. Di qualsiasi sostituzione la Cooperativa Sociale deve dare immediata comunicazione scritta al competente ufficio comunale;
9. garantire, compatibilmente con le esigenze gestionali della Cooperativa Sociale, l’impiego continuativo delle stesse persone fisiche per l'intera durata dell’appalto;
10. rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e tutti gli obblighi previsti dal CCNL di settore;
11. assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. In particolare la Cooperativa Sociale dovrà osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: l’Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero occorrere al personale tutto impegnato nell’esecuzione del servizio.
12. sollevare comunque il Comune da ogni pretesa che possa essere avanzata a qualsiasi titolo verso la Cooperativa dai propri dipendenti;
13. impegnarsi a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte dei fruitori dei servizi o da parte dell’Amministrazione comunale;
14. fornire al proprio personale addetto al servizio tutti gli abiti e le attrezzature di lavoro necessari, secondo quanto previsto dalle vigenti normative;
15. fornire gli armadietti per gli spogliatoi del personale e un’armadiatura in cui riporre tutti gli strumenti di lavoro. Eventuali altri complementi d’arredo e/o attrezzature necessari al servizio dovranno essere forniti su specifica richiesta del Comune;
16. provvedere alla fornitura dei macchinari, delle attrezzature e dei prodotti di pulizia;
17. provvedere alla fornitura di materiale di facile consumo come sapone per le mani, salviettine monouso, carta igienica, ecc. secondo quanto previsto per le singole strutture nell’allegato A al presente capitolato speciale;
18. provvedere allo smaltimento dei rifiuti, alla fornitura di sacchi e bidoni necessari a tal fine (e alla loro pulizia), secondo quanto previsto per le singole strutture nell’allegato A al presente capitolato speciale, nel rispetto delle disposizioni comunali relative alla raccolta differenziata. Per lo smaltimento di eventuali rifiuti speciali la Cooperativa provvederà a proprie spese, verificando il rispetto della normativa in vigore;
19. individuare un Responsabile/Coordinatore, diverso dal personale di servizio, in possesso di adeguata qualifica professionale, cui compete la direzione tecnica e la partecipazione ad eventuali incontri periodici di verifica dello stesso, nonché l’adempimento di attività di controllo;
20. conservare, per essere rimesso all’Amministrazione, ogni oggetto smarrito dall’utenza e rinvenuto durante l’espletamento del servizio;
21. mantenere la massima riservatezza in ordine a tutte le informazioni o dati cui viene a conoscenza in funzione del servizio espletato;
22. al termine dei lavori il personale lascerà immediatamente i locali sottoposti a pulizia, provvedendo, ove richiesto, alla chiusura degli stessi.
La Cooperativa Sociale appaltatrice non può apportare modificazioni o trasformazioni ai locali, nonché agli impianti di proprietà comunale senza avere preventivamente concordato tali modifiche con l'Amministrazione ed avere ottenuto un’apposita autorizzazione scritta. L'eventuale ripristino dello stato di fatto è a carico della Cooperativa Sociale, fatti salvi eventuali maggiori danni.
Eventuali danni ad attrezzature/mobilia/locali di proprietà del Comune causati dal personale della Cooperativa Sociale saranno alla stessa addebitati, previa contestazione scritta e valutazione dell’ammontare del risarcimento dovuto tra le parti.
L’impiego di energia elettrica, gas metano, vapore ed acqua potabile dovrà essere affidato a personale competente. In particolare per quanto riguarda la sicurezza (D.Lgs. 81/2008), ogni responsabilità connessa è a carico della Cooperativa Sociale.
ART. 13) MATERIALI E ATTREZZATURE
Il materiale, le eventuali macchine impiegate e le attrezzature occorrenti per lo svolgimento del servizio saranno forniti dalla Cooperativa Sociale aggiudicataria e gli stessi devono intendersi compresi nel prezzo d’appalto, con la sola eccezione della spesa per l’acqua, l’energia elettrica e il riscaldamento (a carico del Comune).
Le macchine e le attrezzature occorrenti per lo svolgimento di un corretto servizio, dovranno essere conformi ed in regola con le norme di sicurezza sul lavoro, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.
La Cooperativa Sociale sarà responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature sia dei prodotti utilizzati. L’Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti.
Per le operazioni di pulizia devono essere usati prodotti ecologici detergenti, sanificanti e disinfettanti nei dosaggi previsti dal produttore, adatti ai materiali con cui debbono venire in contatto; tali prodotti devono essere idonei e conformi alle normative vigenti, conservati nei loro contenitori, ben chiusi, puliti e in luogo non raggiungibile da minori.
Tutti i prodotti/attrezzature utilizzati per la pulizia devono essere tenuti lontano dalle zone di preparazione e stoccaggio degli alimenti.
Tutte le operazioni di lavaggio, detersione, disinfezione, sanificazione debbono essere eseguite nell'osservanza delle norme di sicurezza, di buona tecnica e della normativa vigente in materia.
L’Amministrazione appaltante si riserva di richiedere l’elenco e le schede dei prodotti utilizzati e di effettuare controlli periodici.
ART. 14) PERSONALE IMPIEGATO
Nella definizione del personale da assegnare ai servizi oggetto del presente appalto, dei relativi piani di lavoro e conseguentemente dell’offerta economica la Cooperativa Sociale dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni:
- presso l’Asilo Nido sono impiegati n. 2 dipendenti comunali (n. 1 figura part-time 30 ore e n. 1 figura part-time 19 ore) con mansioni di pulizia e di ausiliari al servizio educativo;
- presso l’impianto Alzano Palasport sono impiegati n. 1 dipendente comunale tempo pieno (36 ore) e n. 2 inserimenti lavorativi (n. 1 figura per 25 ore e n. 1 figura per 20 ore) con mansioni di pulizia e custodia.
Il personale impiegato definito dalla Cooperativa Sociale dovrà essere in grado di espletare il servizio di cui al presente appalto in collaborazione con suddetto personale, garantendo costantemente un livello qualitativo ottimale del servizio stesso.
La Cooperativa Sociale aggiudicataria assume l’obbligo di eseguire il contratto anche con l’impiego di persone svantaggiate ai sensi dell’art 4 comma 1 della legge 381/91: tali soggetti, anche se soci di cooperativa devono essere inseriti esclusivamente mediante assunzione a norma del CCNL: ciò a significare che non possono essere assegnate al servizio persone svantaggiate in tirocinio o in borsa lavoro, ad esclusione degli inserimenti già definiti dall’Amministrazione Comunale presso l’impianto Alzano Palasport. La Cooperativa Sociale appaltatrice si impegna a integrare questi ultimi nel proprio organico come tirocini o borse lavoro e a gestirne i progetti, fermo restando che il costo relativo alla retribuzione di tali inserimenti lavorativi resta in carico all’Amministrazione ed è escluso dalla base d’asta del presente appalto.
La Cooperativa Sociale aggiudicataria assume l’impegno al rispetto della normativa nazionale e regionale riguardante l’organizzazione delle attività oggetto del presente appalto, rispettando altresì la normativa vigente in ordine ai rapporti di lavoro e ai rapporti di volontariato. La stessa è tenuta al rispetto di tutte le leggi in vigore in ordine agli obblighi contributivi assistenziali e assicurativi oltreché agli obblighi di iscrizione o di registrazione presso gli Enti di competenza per tutto il personale addetto.
La Cooperativa Sociale si impegna altresì ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l’appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se il lavoratore non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’appaltatore si impegna, altresì, a consentire all’Amministrazione comunale di verificare in qualsiasi momento il rispetto delle norme di cui sopra.
La Cooperativa Sociale è tenuta all’osservanza delle disposizione di cui al Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni anche in relazione all’eventuale tipo di svantaggio delle persone inserite, adottando tutte le misure idonee per la prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti; dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.
Di conseguenza l’Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale dipendente della Cooperativa Sociale aggiudicataria per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, e per ogni altro adempimento, prestazione ed obbligo inerenti al rapporto di lavoro subordinato dei suddetti soggetti secondo le leggi e i contratti collettivi in vigore.
Il personale addetto al servizio deve necessariamente possedere tutti i requisiti igienico-sanitari previsti dalla vigente normativa in materia.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere alla Cooperativa Sociale di sottoporre i suoi addetti ad analisi cliniche per la ricerca di patologie incompatibili con lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione. I soggetti che risultassero positivi dovranno essere allontanati per tutto il periodo di bonifica. Il personale che rifiutasse di sottoporsi al controllo medico dovrà essere immediatamente allontanato dal servizio e prontamente sostituito. La Cooperativa Sociale è tenuta a sostituire immediatamente l'operatore non ritenuto idoneo. La valutazione sull'idoneità del singolo operatore è effettuata dal Responsabile dell’Area Servizi alla
Persona del Comune, sentito il Responsabile/Coordinatore della Cooperativa Sociale.
La Cooperativa Sociale è tenuta a fornire ai propri dipendenti assegnati al servizio tutto il vestiario e le attrezzature da lavoro (camici, cappello, guanti, grembiuli, zoccoli, …), nonché idonee indicazioni in merito loro utilizzo e alla loro pulizia secondo la normativa vigente.
In ogni caso, il vestiario dovrà essere sempre tenuto in ordine, pulito ed indossato solo ed esclusivamente all’interno del luogo di lavoro; il cambio degli indumenti da lavoro con abiti personali deve essere effettuato nell’apposito locale spogliatoio o nel locale servizi igienici. Tutto il vestiario, inoltre, dovrà essere accuratamente riposto negli appositi armadietti, che la Cooperativa Sociale è tenuta a fornire.
E’ fatto divieto di fumare all’interno delle strutture, in qualunque ora del giorno.
Ogni addetto dovrà essere munito di tesserino personale contenente foto di riconoscimento, nome e cognome del medesimo e nome della Cooperativa Sociale di appartenenza.
ART. 15) – TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
L’Amministrazione Comunale promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto del presente appalto e in tale ambito fornirà all’aggiudicatario copia della documentazione in suo possesso attinente la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro ove avrà esecuzione il presente appalto, ivi compreso il documento unico di valutazione dei cosiddetti rischi interferenziali (DUVRI), allegato B al presente capitolato d’appalto.
L’indicazione dei costi della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali riconosciuti all’appaltatore per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto tiene conto – a prescindere dall’offerta della Cooperativa – degli oneri della sicurezza che l’aggiudicatario dovrà sostenere in osservanza a quanto contenuto nel suddetto DUVRI; detti oneri, stimati ed indicati dal committente, non possono essere soggetti a ribasso.
ART. 16) PENALITA’
La Cooperativa Sociale appaltatrice dovrà scrupolosamente osservare tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato. Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto, si procederà, in primo luogo, all’applicazione della seguenti penalità:
- qualora il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o sia incompleto anche in un solo edificio, una penale pari al 10% del corrispettivo mensile complessivo del mese di mancato o incompleto espletamento del servizio di pulizia;
- qualora il servizio previsto periodicamente risulti non espletato o incompleto, anche in un solo edificio, una penale pari al 20% del corrispettivo mensile complessivo del mese previsto per l’intervento in parola;
- qualora la Cooperativa Sociale aggiudicataria non rispetti quanto dichiarato nella documentazione presentata in sede di gara, una penalità del 20% del corrispettivo mensile complessivo del mese in cui viene rilevata l’inottemperanza;
- in caso di inottemperanza accertata dall’Ente appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del lavoro circa il mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, l’Ente appaltante potrà provvedere direttamente impiegando le somme del canone di appalto o della cauzione, senza che l’appaltatore possa opporre eccezioni, né aver titolo a risarcimento dei danni.
Per altri casi di inadempienza non compresi sopra, il Comune si riserva di applicare ulteriori penalità a suo insindacabile giudizio.
In ogni caso dopo tre ripetute inadempienze contestate con lettera raccomandata A/R l’Ente Appaltante potrà dichiarare all’appaltatore del servizio la risoluzione dell’appalto con lettera raccomandata A/R, a norma dell’art.1456 del Codice Civile.
ART. 17) CONTROLLO E VIGILANZA
L’Amministrazione appaltante provvederà periodicamente, tramite il proprio Responsabile nominato da questa Amministrazione, al controllo sulla qualità dei servizi forniti; lo stesso provvederà a verificare il rispetto da parte della Cooperativa Sociale aggiudicataria di quanto previsto nel presente capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara, segnalando eventuali inadempienze al funzionario responsabile del Comune.
L’accertamento di eventuali danni è effettuato dal responsabile nominato dall’Ente pubblico alla presenza del responsabile del servizio indicato dalla Cooperativa Sociale. Il responsabile del contratto comunicherà con sufficiente anticipo alla Cooperativa Sociale il giorno e l’ora in cui valuterà lo stato dei danni; in assenza di volontà della Cooperativa Sociale a partecipare all’accertamento il responsabile del contratto procederà automaticamente alla presenza di due testimoni, anche dipendenti dell’Amministrazione appaltante.
Tale constatazione sarà sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla Cooperativa Sociale.
L’Amministrazione si riserva inoltre il controllo in qualunque momento e a semplice richiesta del rispetto degli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
ART.18) CAUSE RISOLUTIVE DEL CONTRATTO
Nel caso di violazione degli obblighi contrattuali, l’Amministrazione Comunale potrà risolvere anticipatamente il contratto nei seguenti casi:
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dalla Cooperativa Sociale appaltatrice anche a seguito di diffide formali dell’Amministrazione stessa
- eliminazione solo parziale delle violazioni contestate
- violazioni eliminate oltre il termine indicato nella diffida
- la sospensione o comunque la mancata esecuzione del servizio affidato, anche per un solo giorno
- subappalto globale o parziale del servizio
- procedure giudiziarie di liquidazione dell’impresa aggiudicataria
- mancato inoltro della documentazione prevista dal presente capitolato
- mancato inoltro della documentazione richiesta in qualsiasi momento dall’Amministrazione Comunale attinente al controllo del servizio
Alla risoluzione anticipata si provvederà come segue:
- l’Amministrazione Comunale contesterà le violazioni a mezzo lettera raccomandata A/R e assegnerà un termine per la loro eliminazione
- la Cooperativa Sociale aggiudicataria dovrà provvedere a porre in essere nei termini e nelle modalità della lettera di diffida, le disposizioni impartite dall’Amministrazione
- trascorso inutilmente il termine indicato nella diffida, il contratto si intenderà risolto procedendo nei confronti dall’appaltatore alla determinazione dei danni sofferti e rivalendosi con l’incameramento della cauzione.
L’Ente appaltante si riserva inoltre la piena facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante semplice preavviso di mesi due (2), nel caso in cui intendesse organizzare l’espletamento del servizio, in gestione diretta, senza che la Cooperativa Sociale possa pretendere compensi aggiuntivi, rimborsi, indennizzi e risarcimenti di sorta.
ART. 19) RISERVE A VANTAGGIO DELL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere il servizio di pulizia di qualsiasi ambiente oggetto del presente capitolato sulla base di eventuali proprie esigenze funzionali. Ove si verificassero variazioni nella consistenza del servizio medesimo, per sospensioni o aggiunte, il calcolo dei corrispettivi, in più o in meno, da corrispondere, sarà definito nel suo importo sulla base del prezzo orario individuato dall’aggiudicatario in sede di gara.
ART. 20) DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio e le opere che costituiscono oggetto del presente appalto o comunque di cedere a terzi a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, l’appalto di pulizia, salvo i casi previsti dagli artt.42 e 188 del codice dei contratti, se dichiarato e specificato in sede di gara. Nel caso di contravvenzione a tale divieto la cessione si intenderà nulla e di nessun effetto nei rapporti con la committente, salvo alla stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto l’appalto medesimo con diritto alla rifusione di ogni eventuale danno.
ART. 21) SCIOPERI DEL PERSONALE
In caso di sciopero dei dipendenti della Cooperativa Sociale aggiudicataria, la medesima è tenuta a comunicare, con cinque giorni di anticipo, l’eventuale disservizio all’Amministrazione Comunale.
ART. 22) XXXXX XXXXXXXXXX
Eventuali deroghe o accordi successivi alla presente pattuizione dovranno essere espressamente concordati per scritto, divenendo patti aggiunti al presente contratto, a pena di nullità.
ART. 23) CONTROVERSIE
Eventuali controversie in merito all’applicazione ed esecuzione del contratto di appalto, che siano riconosciute tali da entrambi i contraenti, sono giudicate da un Collegio Arbitrale composta di tre membri, uno nominato dall’Ente e uno dalla Cooperativa Sociale, ai quali viene conferito l’incarico di designare di comune accordo il Terzo. In caso di mancato accordo la nomina del terzo componente deve essere effettuata dal Presidente del Tribunale del luogo dove è stata firmata la convenzione. Per tutte le controversie in materia di rapporto di lavoro si rinvia a quanto disposto dall’art.806 del Codice di procedura civile.
ART. 24) ACCETTAZIONE
Il presente disciplinare si intende accettato con la partecipazione alla gara d’appalto dei lavori a cui il medesimo si riferisce.
ALLEGATO A
PROSPETTI ILLUSTRATIVI DEL SERVIZIO OGGETTO DI APPALTO
La Cooperativa Sociale aggiudicataria, oltre ad attenersi alle indicazioni contenute nel presente allegato, è comunque tenuta ad adeguare il proprio programma di pulizia e sanificazione a quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale e dall’Autorità Sanitaria e dovrà tenere conto della situazione concreta dei locali, della mobilia e delle attrezzature della sede di servizio; la pulizia degli edifici oggetto del presente appalto dovrà comunque essere eseguita in modo da garantire quotidianamente l’igiene e il decoro degli ambienti.
ASILO NIDO COMUNALE
I) INFORMAZIONI GENERALI
L’Asilo Nido Comunale è aperto per un massimo di 47 settimane annue, da lunedì a venerdì, secondo un calendario predisposto dall’Amministrazione Comunale (indicativamente 47 settimane per il periodo gennaio- dicembre 2014 e 47 settimane per il periodo gennaio-dicembre 2015).
Il servizio dovrà essere erogato giornalmente. Compete alla Cooperativa Sociale appaltatrice:
- la pulizia di tutti i locali della struttura, ad esclusione della cucina, della dispensa e del deposito immondizia;
- la pulizia delle parti esterne alla struttura (cortile e prato), ad esclusione della manutenzione del manto erboso;
- la fornitura del materiale e delle attrezzature previste all’art. 13 del presente capitolato speciale;
- lo smaltimento dei rifiuti, la fornitura di sacchi e bidoni necessari a tal fine (e la loro pulizia), nel rispetto delle disposizioni comunali relative alla raccolta differenziata. Si specifica che la fornitura dei soli sacchi prepagati è a carico del Comune e che quanto è presente allo stato attuale nel deposito immondizia non è di competenza della Cooperativa Sociale appaltatrice;
- la fornitura di materiale di facile consumo come sapone per le mani, salviettine monouso, carta igienica, ad esclusione del materiale igienico/sanitario specifico per i bambini (latte detergente, pannolini, ecc.);
- il servizio di lavanderia.
Il personale impiegato dovrà essere in grado di collaborare con il personale ausiliario dipendente dell’Amministrazione Comunale (n. 1 figura part-time 30 ore e n. 1 figura part-time 19 ore) secondo un piano di lavoro complementare.
II) SERVIZIO DI PULIZIA
Il servizio di pulizia andrà espletato secondo le seguenti modalità:
FREQUENZA GIORNALIERA
1. riordino complessivo dei locali del nido (di tutte le attrezzature, le suppellettili, i giocattoli,…);
2. aspirazione meccanica con macchinari idonei e lavaggio ad acqua e detersivo delle pavimentazioni;
3. svuotamento dei cestini portarifiuti e cambio dei sacchi;
4. pulizia e disinfezione dei servizi igienici (sia destinati agli adulti che ai minori), dei gruppi idraulici e degli accessori (piastrelle, specchi, mensole, contenitori,…);
5. spolveratura di tutti gli arredi e i complementi d’arredo;
6. spolveratura e lavaggio delle suppellettili varie;
7. pulizia completa delle zone di riposo con riordino dei lettini;
8. pulizia completa della zona pranzo con riordino dei tavoli e delle sedie;
9. aspirazione meccanica con macchinari idonei di zerbini, tappeti, stuoie o simili;
10. pulizia con detersivo delle maniglie (sia delle porte che delle finestre);
11. pulizia dei vetri e delle porte “a portata di bambino”;
12. pulizia degli spazi esterni (cortile e manto erboso);
FREQUENZA SETTIMANALE
1. pulizia con detergente di porte e pareti piastrellate o lavabili;
2. lavaggio di tutti i giocattoli;
3. lavaggio e disinfezione dei cestini e di altri contenitori portarifiuti;
4. lavaggio e disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici/fax/citofoni;
5. rimozione ragnatele;
6. rimozione delle lenzuola secondo le indicazioni della Coordinatrice del Nido.
FREQUENZA MENSILE
1. spolveratura muri;
2. pulizia corpi illuminanti.
FREQUENZA BIMESTRALE
1. lavaggio di tutti i vetri interni ed esterni (compresi gli infissi e i davanzali).
FREQUENZE DIVERSE
1. Durante le chiusure del nido (estive e natalizie):
- lavaggio e disinfezione di porte, arredi, corpi illuminanti;
- lavaggio di tutti i tendaggi, tappeti, cuscini e materassi;
- rimozione della cera da tutto il pavimento e ripristino per l’inizio dell’anno educativo successivo (solo nella pausa estiva).
III) SERVIZIO DI LAVANDERIA
Oltre a quanto già previsto durante le chiusure del nido (lavaggio di tutti i tendaggi, tappeti, cuscini e materassi) il servizio consiste nel lavaggio in acqua (e stiratura, ove richiesto) dei seguenti capi: lenzuola, bavaglie, federe di cuscini o di materassini, rari capi di vestiario, rari peluche.
Il servizio dovrà essere comprensivo di ritiro e consegna presso il nido con una frequenza di almeno due volte settimanali.
IMPIANTI SPORTIVI
I) INFORMAZIONI GENERALI
Gli impianti sportivi comunali, oggetto del presente appalto, sono aperti indicativamente per 33 settimane annue, secondo un calendario predisposto dall’Amministrazione Comunale in coerenza con quello scolastico (indicativamente 33 settimane per il periodo gennaio-dicembre 2014 e 33 settimane per il periodo gennaio- dicembre 2015).
Il servizio dovrà essere erogato giornalmente presso i seguenti impianti:
- palestra Scuola secondaria di primo grado "G. D’Alzano” per n. 4 giorni settimanali;
- palestra Scuola secondaria di primo grado "X. Xxxxxx” per n. 6 giorni settimanali;
- palestra Scuola primaria "X. Xxxxxxxxxx” per n. 4 giorni settimanali;
- Alzano Palasport per n. 6 giorni settimanali.
L'Ufficio Sport provvederà a comunicare per ogni singolo impianto i giorni in cui dovrà essere espletato il servizio (corrispondenti all'effettivo utilizzo da parte delle società sportive), quelli di sospensione per festività, vacanze o altro, la data d'inizio e di termine.
Il servizio dovrà essere espletato in orario extrascolastico così da non intralciare in alcun modo il regolare svolgimento delle lezioni.
Nel corso della durata dell’appalto è facoltà dell’Amministrazione ridefinire l’utilizzo delle palestre scolastiche (ad es. variando le sedi o i giorni di utilizzo per le sedi individuate) senza che la Cooperativa Sociale appaltatrice possa richiede integrazioni finché il numero degli interventi settimanali non supera quelli previsti (pari a 14).
Compete alla ditta appaltatrice:
- la pulizia di tutti i locali dell’impianto sportivo Alzano Palasport, comprese le parti esterne alla struttura;
- la pulizia delle palestre scolastiche (individuate dall’Amministrazione Comunale per utilizzi sportivi extrascolastici) con relativi spogliatoi, servizi igienici ed eventuali ripostigli;
- la fornitura del materiale e delle attrezzature previste all’art. 13 del presente capitolato speciale;
- lo smaltimento dei rifiuti, la fornitura di sacchi e bidoni necessari a tal fine (e la loro pulizia), nel rispetto delle disposizioni comunali relative alla raccolta differenziata. Si specifica che la fornitura dei soli sacchi prepagati è a carico del Comune per l’impianto Alzano Palasport;
- la fornitura di materiale di facile consumo come sapone per le mani, salviettine monouso, carta igienica.
Il personale impiegato dovrà essere in grado di collaborare con il personale dipendente dell’Amministrazione Comunale (n. 1 figura 36 ore) e con gli inserimenti lavorativi (n. 1 figura per 25 ore e n. 1 figura per 20 ore) individuati dall’Amministrazione Comunale di cui all’art. 14 del presente capitolato speciale secondo un piano di lavoro complementare.
II) SERVIZIO DI PULIZIA
Il servizio di pulizia andrà espletato secondo le seguenti modalità:
FREQUENZA GIORNALIERA
1. scopatura dei pavimenti a umido (e a secco per l’asportazione di sporco solido) e lavaggio delle pavimentazioni (in caso di macchie) con detersivi senza componenti irritanti all'inalazione;
2. vuotatura e pulizia dei cestini porta rifiuti;
3. detersione e disinfezione dei servizi igienici, dei gruppi idraulici e degli accessori da bagno;
4. spolveratura delle superfici accessibili (serramenti interni ed esterni con detergenti idonei ed a norma di legge);
5. pulizia con aspirapolvere grandi superfici impianto Alzano Palasport (esclusi i campi di gioco);
6. pulizia uffici – spolveratura di arredi ed accessori impianto Alzano Palasport.
Frequenza settimanale
1. lavaggio dei pavimenti previa pulizia con aspirapolvere;
2. lavaggio meccanico di tutte le superfici grandi e poco ingombre (campi, corridoi, ingresso, esterno…);
3. pulizia a umido di tutte le porte e pareti piastrellate;
4. pulizia ascensori impianto Alzano Palasport.
FREQUENZA BIMENSILE
1. rimozione ragnatele e spolveratura muri;
2. disincrostazione dei servizi igienici.
FREQUENZE DIVERSE (durante le vacanze natalizie e pasquali e prima dell'apertura dell’anno scolastico)
1. lavaggio di tutti i vetri interni ed esterni (compresi gli infissi e i davanzali);
2. lavaggio disinfettante di porte, radiatori, arredi e corpi illuminati;
3. lavaggio di tutti i pavimenti, con prodotti disinfettanti, previa pulizia con aspirapolvere.
BIBLIOTECA
I) INFORMAZIONI GENERALI
La biblioteca è aperta da lunedì a sabato per l’intero anno, secondo un calendario predisposto dall’Amministrazione Comunale (indicativamente 300 giorni per il periodo gennaio-dicembre 2014 e 300 giorni per il periodo gennaio-dicembre 2015).
Il servizio dovrà essere erogato giornalmente in orari concordati con la Responsabile del servizio tenendo conto degli orari di apertura al pubblico e soprattutto nell’ottica di arrecare il minore disturbo possibile agli utenti.
Compete alla Cooperativa Sociale appaltatrice:
- la pulizia di tutti i locali della biblioteca comunale;
- la pulizia dell’archivio storico, delle cantine e dell’ex “Oratorio Pesenti” secondo le modalità successivamente individuate;
- la fornitura del materiale e delle attrezzature previste all’art. 13 del presente capitolato speciale;
- lo smaltimento dei rifiuti, la fornitura di sacchi e bidoni necessari a tal fine (e la loro pulizia), nel rispetto delle disposizioni comunali relative alla raccolta differenziata;
- la fornitura di materiale di facile consumo come sapone per le mani, salviettine monouso, carta igienica.
Presso la biblioteca non è presente personale comunale addetto alla pulizia.
II) SERVIZIO DI PULIZIA
Il servizio di pulizia andrà espletato secondo le seguenti modalità:
FREQUENZA GIORNALIERA
1. pulizia (con rimozione dei rifiuti) e lavaggio delle pavimentazioni con detersivi senza componenti irritanti all’inalazione;
2. vuotatura e pulizia dei cestini porta rifiuti;
3. smaltimento e raccolta differenziata dei rifiuti raccolti durante il servizio di pulizia (carta, vetro, plastica, ecc.);
4. pulizia e disinfestazione dei servizi igienici, dei gruppi idraulici e degli accessori da bagno;
5. sostituzione di carta igienica, sapone, salviette asciugamano per i servizi igienici;
6. spolveratura e lavaggio dell’arredo, delle suppellettili con detergenti idonei e a norma di legge;
7. spolveratura dei serramenti interni ed esterni con detergenti idonei e a norma di legge;
8. apertura e chiusura degli infissi.
Frequenza settimanale
1. lavaggio di tutti i pavimenti e delle scale previa pulizia con aspirapolvere;
2. pulizia a umido di tutte le porte e le pareti piastrellate;
3. disinfezione ricevitori e relativa pulizia telefoni;
4. spolveratura, con panni antistatici dei video, dei computer e delle stampanti.
FREQUENZA MENSILE
1. rimozione ragnatele e spolveratura muri;
2. lavaggio di tutti i pavimenti, delle scale e delle relative pertinenze con prodotti disinfettanti e stesura cera, previa pulizia con aspirapolvere;
3. lavaggio disinfettante di porte, radiatori, arredi e corpi illuminanti;
4. igienificazione dello spazio baby;
5. lavaggio cuscini dello spazio baby.
FREQUENZA SEMESTRALE
1. pulizia degli scaffali;
2. spolveratura dei libri;
3. pulizia delle vetrate;
4. pulizia dell’archivio storico senza rimozione di xxxxxxx, con lavaggio dei pavimenti e di tutte le superfici lavabili, rimozione delle ragnatele e pulizia degli infissi;
5. pulizia, spolveratura e lavaggio dei pavimenti della cantina;
6. pulizia dell’ex “Oratorio Pesenti” con lavaggio dei pavimenti spolveratura, rimozione delle ragnatele e pulizia dei vetri.
ALLEGATO B
DOCUMENTO UNICO
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
DUVRI
COMUNE DI ALZANO LOMBARDO
Xxx X. Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxxx (XX)
DATA: | Marzo 2012 | |||
REVISIONE: | 0 |
INDICE
1. Premesse 21
2. Campo di applicazione e modalità di redazione del DUVRI 21
3. Aggiornamenti e modifiche del DUVRI 23
4. Analisi dei possibili rischi da interferenza 24
4.1 Tipologia di contratto 24
4.2 Rischi specifici dell’ambiente di lavoro 24
4.3 Xxxxxx introdotti dall’impresa fornitrice del servizio nei luoghi di lavoro 25
4.4 Analisi dei rischi da interferenze 25
4.5 Conclusioni dell’analisi 25
5. Stima dei costi degli apprestamenti per la sicurezza per rischi da interferenze 26
Il presente Documento dovrà essere aggiornato in occasione di cambiamenti quali:
- intervento di subappalti
- intervento di forniture e posa in opera
- in caso di affidamenti a lavoratori autonomi
- in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo resesi necessarie nel corso di esecuzione dell’appalto
- in tutti i casi nei quali sopravvenga la necessità di un aggiornamento di tale Documento in fase di esecuzione del contratto
1. Premesse
L’art. 26 (comma 1 - lettera b -; comma 2; comma 3) del D.Lgs. 81/2008 «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» riprende le modifiche apportate dall’art. 3, comma 1 - lettera a - della sopraccitata legge all’art. 7, comma 3, del D.Lgs. 626/94 secondo cui è fatto obbligo per il datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore nell’ambito dei contratti di appalto e contratti d’opera, attraverso l'elaborazione di un Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). La disposizione aggiunge inoltre che tale documento sia allegato al contratto d'appalto o d'opera.
Lo stesso articolo riporta al comma 5: «Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare con particolare riferimento a quelli propri connessi con lo specifico appalto» e al comma 6 quanto scritto nell’art. 8 della legge n. 123/2007, che modifica il comma 3-bis dell'art. 86 del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), che ora prevede che «Nella predisposizione delle gare d'appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture».
Il citato art. 8, ha altresì introdotto un comma 3-ter dell'art. 86 del codice dei contratti pubblici: «Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta».
2. Campo di applicazione e modalità di redazione
del DUVRI
Per quanto allo stato attuale, in assenza di una normativa che dia indicazioni specifiche, le citate novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008 in attuazione dell’articolo 1 della legge n. 123/2007 in materia di sicurezza comportino difficoltà operative sulle modalità di redazione del DUVRI e sulle modalità di valutazione dei relativi costi è comunque possibile utilizzare la circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale n. 24 del 14 novembre 2007 per valutare quali attività non sono soggette all’obbligo di presentazione del DUVRI e quantificare i costi della
sicurezza da interferenze facendo riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003.
In base a quanto scritto nell’art. 26 (comma 1, lettera b; comma 2; comma 3) del D.Lgs. 81/2008 (ex art. 7, comma 3 del D.Lgs. 626/94) si ha obbligo di redazione del DUVRI ogni qual volta si configurino rischi dovuti alla commistione tra le attività di fornitura di beni o servizi (da parte di una o più ditte appaltatrici) aventi rischi propri, insiti nel loro svolgimento, e gli eventuali rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il contratto di appalto, dovuti alle caratteristiche della struttura ospitante e/o alla presenza di personale della stazione appaltante.
In generale si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
Sempre secondo quanto riportato al comma 3 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi». Si ricorda che la circolare interpretativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 24 del 14 novembre 2007 ha escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la stazione appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge.
Per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:
a. la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito)
b. i servizi per i quali non e' prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici
c. i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante
x. x contratti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 494/1996, per i quali occorre redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento per cui l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono già contenuti nel piano
Nel caso specifico di contratto d’appalto, che riguarda l’effettuazione del servizio di pulizia presso le strutture comunali dell’asilo nido, della biblioteca e del palazzetto dello sport (Alzano Palasport), si possono configurare le condizioni per la redazione del DUVRI.
Ricordando che ad oggi non esistono linee guida che diano indicazioni sulle modalità di valutazione dei relativi costi, si vuole precisare quanto segue:
• alcuni contratti di servizi o forniture si svolgono all'interno di edifici pubblici dove è presente un datore di lavoro che non è committente (scuole, mercati, musei, biblioteche). In tali casi è necessario che il committente (in genere l'ente proprietario dell'edificio) si coordini con il datore di lavoro del luogo dove si svolgerà materialmente la fornitura o il servizio;
• va sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, ad esempio, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno;
• per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 inserite nel DUVRI ed in particolare:
a. gli apprestamenti (come ponteggi, trabatelli, etc.)
b. le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti
c. gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente)
d. i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.)
e. le procedure previste per specifici motivi di sicurezza
f. gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
g. le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
La stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.
Si ricorda che resta immutato per le imprese l’obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.
3. Aggiornamenti e modifiche del DUVRI
La circolare interpretativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 24 del 14 novembre 2007 afferma che il DUVRI è un documento «dinamico» in quanto la valutazione dei rischi
effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di cambiamenti, quali:
- l'intervento di subappalti
- l’intervento di forniture e posa in opera
- nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi
- in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto
- in tutti i casi nei quali sopravvenga la necessità di un aggiornamento di tale Documento in fase di esecuzione del contratto
Il DUVRI posto a base del servizio e da allegare al contratto può essere infine modificato nella fase di cooperazione e coordinamento che precede la sua stesura finale.
In generale, si consiglia sempre di inserire nel contratto un’apposita dicitura, che indichi che il committente ha redatto (o non ha redatto) il DUVRI e che tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative.
4. Analisi dei possibili rischi da interferenza
4.1 Tipologia di contratto
Nel caso specifico, il contratto d’appalto per cui è richiesta la valutazione dei rischi da interferenze riguarda l’effettuazione del servizio di pulizia delle strutture di proprietà del Comune di Alzano Lombardo e/o da questi gestite di seguito riportate:
- Asilo nido ubicato in xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 xx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX)
- Biblioteca comunale situata in xxx Xxxxxxx Xxxxxx - 00000 ad Alzano Lombardo (BG)
- Palazzetto dello sport (Alzano Palasport) ubicato in xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx XX - 00000 ad Xxxxxx Xxxxxxxx (BG)
Le attività inserite nel contratto che saranno svolte dagli addetti dell’impresa appaltatrice sono la detersione e sanificazione delle pavimentazioni e la pulizia degli arredi presenti nei locali delle strutture oggetto del contratto di appalto. Verrà inoltre svolto dagli addetti dell’impresa di pulizie il conferimento delle diverse tipologie di rifiuti presenti nei raccoglitori dislocati nelle strutture comunali, nelle aree attrezzate al deposito temporaneo, in attesa di essere avviate a smaltimento.
4.2 Rischi specifici dell’ambiente di lavoro
L’ambiente di lavoro costituito dalle strutture comunali sopraccitate e, nello specifico, i suoi locali non presentano particolari rischi per il personale della ditta appaltatrice. La destinazione d’uso di queste strutture ricettive non implica infatti lo svolgimento di attività potenzialmente pericolose per la salute e sicurezza degli occupanti. Si deve inoltre tenere presente che nei locali soggetti all’attività di pulizia la compresenza tra il personale della ditta appaltatrice, i lavoratori dell’amministrazione comunale e gli utenti delle strutture in esame è limitata in base all’orario di
effettuazione delle pulizie all’interno delle strutture (vedi capitolo 4.4). Si ricorda altresì che i locali degli edifici comunali oggetto del contratto di appalto mostrano una generale adeguatezza ai requisiti fissati dalla normativa vigente. Al fine di ridurre i rischi per la sicurezza di tutti gli occupanti dei locali, i lavoratori dell’amministrazione comunale operanti nelle strutture sopra menzionate si preoccuperanno di verificare periodicamente la percorribilità delle vie di fuga e l’accessibilità dei presidi antincendio, preoccupandosi di sgomberare, se necessario, tali aree dal materiale impropriamente stoccato. Al fine di non ostacolare l’operato degli addetti dell’impresa di pulizia gli addetti dell’amministrazione comunale si preoccuperanno di organizzare le diverse tipologie di materiale in uso (ad esempio il material didattico presente nell’asilo nido, i libri raccolti nella biblioteca o le attrezzature sportive presenti nel palazzetto dello sport) negli appositi spazi destinati all’immagazzinamento.
4.3 Xxxxxx introdotti dall’impresa fornitrice del servizio nei luoghi di lavoro
I potenziali rischi introdotti dal personale della ditta appaltatrice all’interno dei locali in cui si realizzano le attività oggetto dell’appalto sono quelli tipici della pulizia degli ambienti ovvero legati alle condizioni in cui versano le pavimentazioni una volta pulite e all’eventuale utilizzo di prodotti contenenti agenti chimici pericolosi per la detersione e sanificazione degli ambienti.
4.4 Analisi dei rischi da interferenze
L’analisi dei rischi da interferenze ha evidenziato che in alcuni locali interessati dalle operazioni di pulizia esiste, in particolari orari, una compresenza degli addetti della ditta appaltatrice con addetti dell’amministrazione comunale ed utenti delle strutture. Si segnala che all’asilo nido, durante l’effettuazione delle pulizie in concomitanza con le attività didattiche (dalle ore 17:00 alle ore 18:00) i bambini vengono spostati in locali non interessati dalle operazioni di detersione e sanificazione. Tali aree vengono pulite dopo le 18:00 ovvero dopo la chiusura della struttura al pubblico, quando anche il personale dell’amministrazione comunale lascia il proprio posto di lavoro. La compresenza nelle aree sopraccitate di personale appartenente all’ente appaltante e all’impresa appaltatrice nonché degli utenti dei servizi comunali implica:
- potenziali rischi a carico del personale dell’amministrazione comunale e degli utenti dei servizi in merito all’accidentale rischio di caduta sulle superfici delle pavimentazioni appena pulite, in fase di asciugatura e all’ipotetica esposizione di questi ad agenti chimici pericolosi, per inalazione, eventualmente presenti nei prodotti utilizzati per la pulizia degli ambienti.
- potenziali a carico del personale della ditta appaltatrice in merito al rischio di urto/caduta dovuta all’eventuale presenza di materiali impropriamente stoccati nelle aree da sottoporre a pulizia.
4.5 Conclusioni dell’analisi
In base a quanto emerso dall’analisi dei rischi da interferenze il personale dell’amministrazione comunale si preoccuperà di organizzare le diverse tipologie di materiale in uso (ad esempio il material didattico presente nell’asilo nido, i libri raccolti nella biblioteca o le attrezzature sportive
presenti nel palazzetto dello sport) negli appositi spazi destinati all’immagazzinamento. Sarà altresì compito del personale dell’amministrazione comunale organizzare, dove possibile, una compartimentazione delle aree soggette a pulizia in modo da evitare contatti, anche a carico degli utenti delle strutture, con il personale dell’impresa appaltatrice intenta nell’attività di sanificazione.
Il personale dell’impresa di pulizie evidenzierà tramite opportuna segnaletica le aree di lavoro disponendo appositi cartelli sulla pavimentazione in fase di pulizia al fine di evitare potenziali cadute su superfici scivolose. Il personale dell’impresa appaltatrice si preoccuperà inoltre di arieggiare i locali soggetti a pulizia al fine di limitare l’esposizione per inalazione agli agenti chimici eventualmente presenti nei detergenti. Si raccomanda alla ditta appaltatrice per la pulizia degli ambienti di utilizzare possibilmente preparati classificati come non pericolosi per la salute delle persone: allo scopo verificare le informazioni riportate sulle schede di sicurezza dati SDS distribuite da fornitori e/o distributori.
5. Stima dei costi degli apprestamenti per la sicurezza per rischi da interferenze
In base ai rischi valutati nel capitolo precedente si stima che la cifra necessaria, affinché vengano realizzati i necessari apprestamenti di sicurezza per i rischi da interferenza (segnaletica e formazione degli addetti sull’utilizzo della stessa), sia pari a euro 100,00. Tale cifra si intende comprendere anche in via forfetaria un’eventuale rideterminazione degli oneri di sicurezza per l’eliminazione delle interferenze conseguenti ad un aggiornamento/revisione del DUVRI.
Si rammenta che tale costo andrà indicato nel contratto d’appalto e non potrà essere soggetto a ribasso.
Alzano Lombardo
Il Responsabile del Procedimento X.xx Xxxx. Xxx Xxxxxxxxxxx