Contract
CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA A CARATTERE CONTINUATIVO DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE E MULTIMEDIALI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI DI SASSUOLO “X. XXXXXXX” E “XXXXXXXX” PER TRE ANNI.
FORMULE DI RITO
PREMESSO CHE
a) il Comune di Sassuolo ha conferito all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico le funzioni di Centrale di Committenza ai sensi dell'art.33, comma 3bis, del D.Lgs. 163/2006, ora 37, comma 4, del D.Lgs.50/2016;
b) l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ha istituito la Centrale di Committenza dell'Unione, che svolge le funzioni di stazione appaltante fino all'aggiudicazione definitiva ed efficace (convenzione rep.112 del 31.12.2015; ora convenzione rep.178 del 13.07.2017);
c) il Comune di Sassuolo, con determinazione n del , ha deciso di acquisire la fornitura A CARATTERE CONTINUATIVO DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE E MULTIMEDIALI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI DI SASSUOLO “X. XXXXXXX” E “XXXXXXXX” E PER LA SEZIONE BIBLIOTECA PRESSO L’OSPEDALE DI SASSUOLO PER 3 ANNI mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) nonchè dell'art. 35 comma 1, lettera d) e dell'art. 142 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale previsto di € , da aggiudicarsi con il criterio il criterio del massimo ribasso inteso come sconto sul prezzo unitario, ai sensi dell'art. del citato D.Lgs. 50/2016;
d)con determinazione della Centrale di Committenza n del , é stata indetta la relativa procedura, alle condizioni prescritte dalla documentazione di gara;
e) a seguito dell'espletamento della procedura, con determinazione della Centrale di Committenza n del , la gara é stata aggiudicata a , con un ribasso sul prezzo a base di gara di % ( );
f) con lettera prot. del , la Centrale di Committenza ha comunicato l'esito della suddetta gara e trasmesso la relativa documentazione;
g) a seguito dell'esito dei controlli, l'aggiudicazione é divenuta efficace;
h) l'Appaltatore che sottoscrive il presente contratto é risultato aggiudicatario della predetta procedura e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente contratto alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;
i) l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto, nonché gli ulteriori atti della procedura, definisce, in modo adeguato e completo, gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle fornituree che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per Ia formulazione dell'offerta;
j) con determinazione n del , il Direttore competente ha disposto di procedere alla stipula del presente contratto;
s'intende qui espressamente richiamato in ogni sua parte relativa al presente atto, il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, con particolare riferimento all'art. 52, comma 3;
tutto ciò premesso e richiamato, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Premesse
I richiami e le premesse di cui al presente contratto nonché tutti gli atti e documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.
Art. 2 - Oggetto
Il presente contratto disciplina i rapporti nascenti dall'appalto per la fornitura di pubblicazioni librarie e multimediali, italiane e straniere, poste in vendita sul mercato italiano ed edite sia dai maggiori gruppi editoriali nazionali che da editori medi e piccoli, con interesse per l’ampiezza di gamma, in numero e tipo indeterminato, normalmente in una sola copia, sino alla concorrenza dell’importo di € 85.500 (euro ottantacinquemilacinquecento,00), comprese nella seguente tipologia:
a) narrativa di ogni genere, in lingua italiana e straniera.
b) saggistica, guide e manuali, opere di interesse e argomento biblioteconomico;
c) letteratura e saggistica per ragazzi;
d) testi universitari e manualistica specialistica, per ogni settore disciplinare;
e) libri accessibili a chi ha specifiche difficoltà di lettura: libri al alta leggibilità (case editrici specializzate), libri in simboli, libri in CAA
f) materiali multimediali: DVD, Audio-libri, cd.
il tutto alle condizioni indicate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale parte integrante e sostanziale del contratto, di seguito denominato capitolato speciale.
2. Si precisa che l'appaltatore dovrà porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e la completa realizzazione delle forniture di cui al presente contratto.
3. Le forniture in oggetto dovranno essere realizzate in conformità alle indicazioni contenute nel capitolato speciale e nell'offerta.
Art. 3 - Durata e termini di esecuzione
1. La durata dell'appalto è di 3 anni, con decorrenza dalla data di stipula del contratto.
2. Trattandosi di fornitura a scalare sull’importo contrattuale, la scadenza si intende raggiunta all’ esaurimento dell’importo contrattuale.
3. In caso di buon andamento dell’appalto, il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 2 anni, per un importo stimato complessivamente non superiore a € 58.000 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. L’esercizio di tale facoltà verrà comunicato all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.
Art. 4 - Condizioni generali, oneri e compiti dell'Appaltatore
1. Le forniture di cui al presente contratto dovranno esser realizzate secondo i vincoli, gli impegni, le modalità e le condizioni di cui al medesimo contratto, al capitolato speciale, all'offerta e a tutti i documenti di gara; dovranno esser comprensive di tutti gli oneri accessori previsti da tali documenti.
2. Le forniture di cui al presente contratto sono concesse ed accettate sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto stabilito nei seguenti documenti, oltre che nella documentazione di gara, capitolato speciale, offerta economica presentata dall'appaltatore. Tutti i documenti, sottoscritti dalle parti per integrale accettazione contestualmente alla stipulazione del contratto, si intendono facenti parte integrante e sostanziale dello stesso mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto, agli atti del Comune. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione i documenti sopraindicati.
Con la sottoscrizione l'appaltatore dichiara che i documenti menzionati nel presente contratto sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia, previste dall'appalto, tra le altre, per le parti applicabili:
a il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;
b le leggi, i regolamenti e le norme vigenti, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto, in materia di: lavoro, manodopera e retribuzione dei lavoratori dipendenti oltre a quelli relativi a oneri assicurativi e previdenziali;
4. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, è tenuto, inoltre, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore.
5. L'Appaltatore deve porre in essere tutte le funzioni e le attività ed i servizi necessari per la perfetta e completa realizzazione delle forniture di cui al presente contratto; il medesimo è responsabile dell'esatta e puntuale gestione ed esecuzione a regola d'arte delle forniture e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso nonché dell'osservanza di tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, a livello sia nazionale sia regionale, o che possano eventualmente venire emanate nel corso del periodo contrattuale, aventi attinenza con i servizi oggetto dell'appalto.
6. L'Appaltatore si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali prescrizioni che gli organi pubblici aventi competenza in materia ai sensi della normativa vigente, dovessero formulare a carico dell'Appaltatore nel corso della durata del contratto.
7. Fermo restando quanto specificamente indicato nel capitolato speciale e nella restante documentazione di gara, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti in generale dall'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, che non risultino espressamente a carico del Comune di Sassuolo,
8. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare comunque le prestazioni oggetto del presente contratto, anche in presenza di vertenza pendente fra l'Appaltatore e il Comune di Sassuolo.
9. L'Appaltatore è tenuto al rispetto degli standard sociali minimi riguardanti i diritti umani e le condizioni di Iavoro, come definiti nel D.M. Ambiente 06 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", ha sottoscritto la dichiarazione di conformità allegata al presente contratto.
10. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sassuolo approvato con deliberazione della Giunta n. 234 del 27.12.2013 (scaricabile all'indirizzo: sito web del Comune di Sassuolo l'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto- sezione/Disposizioni generali/atti generali). La violazione degli obblighi di cui al codice e al D.P.R. 62/2013 di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 5 - Importo e corrispettivi
1. L’importo della fornitura, pari a € 85.827, IVA inclusa se e in quanto dovuta, costituisce il corrispettivo per l’intera durata contrattuale.
2. Tale importo è suddiviso in parti uguali sulle rispettive annualità, sulla base degli stanziamenti di bilancio annualmente definiti
3. Poiché le opere oggetto di acquisto non sono determinabili a priori, il ribasso unico a corpo presentato con l’offerta economica diverrà lo sconto unitario generalizzato applicato al prezzo di copertina di ogni pubblicazione indicata dai successivi ordinativi di fornitura; l’effetto dell’offerta sarà, quindi, di aumentare il numero di opere che potranno essere acquistate con l’importo della fornitura, in modo direttamente proporzionale al ribasso di prezzo globalmente offerto dalla ditta aggiudicataria.
Art. 6 - Pagamenti
1. L'Appaltatore emetterà una fattura mensile comprendenti le forniture effettuate nel mese antecedente; la fattura deve essere trasmessa in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il pagamento sarà effettuato a mezzo mandato di pagamento della tesoreria comunale.
2. Ferme restando le indicazioni prescritte nell'Art. 21 del DPR 633/72 circa l'emissione delle fatture, si dovranno riportare in aggiunta le seguenti informazioni: servizio che affida l'appalto di gestione, numero ed anno della determinazione di affidamento; numero e anno dell'impegno di spesa; scadenza del pagamento prevista nel contratto; codice Iban del c/c dedicato; codice
identificativo di gara CIG ;
Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.
2. L'Appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti eventualmente autorizzati dal Comune di Sassuolo secondo i termini di cui alla normativa vigente, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al Comune di Sassuolo la verifica dell' inserimento di tale clausola in qualsiasi momento.
3. Le transazioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 eseguite dall'appaltatore senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. comportano la risoluzione di diritto del contratto mediante espressa dichiarazione del Comune di Sassuolo.
Art. 8 - Responsabili e referenti
1. I nominativi del responsabile unico del procedimento (RUP) e del direttore dell'esecuzione del contratto sono stati comunicati all'Appaltatore.
2. Il Referente per l'appalto individuato dall'Appaltatore è .
3. Il Comune e l'Appaltatore individuano ciascuno referenti operativi, comunicandone i nominativi alla controparte, all'avvio dell'attività.
Art. 9 - Controlli
1. Il Comune di Sassuolo verifica il rispetto di quanto stabilito con il presente contratto e il
regolare andamento dell'esecuzione delle forniture affidate attraverso propri tecnici, ed eventualmente soggetti terzi, riservandosi anche, in qualsiasi momento, la più ampia facoltà di eseguire controlli, anche senza accordi e preavviso utili alla supervisione della corretta e regolare esecuzione degli stessi, del rispetto degli obblighi contrattuali e degli adempimenti previsti dal presente contratto e dal capitolato speciale
2. Se l'Appaltatore impedisce o ritarda i controlli, con azioni od omissioni, si procederà, a secondo della gravità, all'applicazione di penali o alla risoluzione del contratto.
Art. 10 - Cessione del contratto - Subappalto
1. E' vietato cedere, in tutto o in parte, le forniture che saranno affidate in forza del presente contratto.
2. II subappalto non é ammesso, non avendo l'impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare attività.
Art. 11 - Responsabilità dell'appaltatore -
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne il Comune, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone o cose, in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.
Art. 12 - Garanzia definitiva
1. L'Appaltatore ha prestato cauzione definitiva per un importo pari ad € mediante polizza assicurativa n. rilasciata da a garanzia di ogni adempimento assunto, con facoltà di rivalsa del Comune di Sassuolo per qualsiasi inadempienza contrattuale. L’importo della cauzione è determinato ai sensi dell’art 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e tiene conto delle riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
2. Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune di Sassuolo, l'Appaltatore provvederà al reintegro dello stesso entro 30 giorni. Il mancato reintegro della cauzione costituisce causa risolutiva espressa.
3. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata dell'appalto.
4. Si provvederà allo svincolo della cauzione entro mesi 6 (sei) dalla risoluzione del rapporto contrattuale, ad accertato adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto d'appalto.
Art. 13 – Penali
1. La ditta è responsabile della piena e puntuale esecuzione delle forniture assegnate e risponde di eventuali danni conseguenti a mancati adempimenti o al loro parziale assolvimento.
2. Qualora si verificassero, da parte della ditta appaltatrice, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, il Comune di Sassuolo si riserva la facoltà di applicare una penale che può variare da 100 Euro a 250 Euro per ogni inadempimento, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno, nonchè alla eventuale risoluzione del contratto.
3. Gli addebiti saranno contestati per iscritto con assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Nel caso di mancata presentazione di controdeduzioni o in caso di motivata mancata accettazione delle stesse da parte del Comune, si procederà all’applicazione delle penali. Le penali saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore.
4. Il pagamento della penale non solleva l’appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata.
Art. 14 - Risoluzione del contratto
1. L’accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali comporta la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle forniture già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, ferma restando l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore annuo del contratto.
2. Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il presente contratto in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l’appaltatore, nel caso di reiterati ritardi negli adempimenti contrattuali e negligenza in genere nell’esecuzione degli obblighi stessi.
3. La clausola risolutiva si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dal Responsabile del Procedimento.
La clausola risolutiva espressa opera nei seguenti casi:
a) in caso di cessione del contratto;
b) nei casi di sub-appalto non autorizzato;
c) in caso di cessione di azienda, di cessione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
d) in caso di raggiungimento di penali per un importo pari al dieci percento dell’importo del contratto;
e) in caso di sospensione unilaterale del servizio.
4. In tali casi il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, liquidando il corrispettivo per la parte di forniture regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all’inadempienza contrattuale.
5. Ciò non darà all'appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento delle forniture regolarmente eseguite, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese della parte non eseguita.
6. Sarà addebitato all'affidatario il maggior onere che dovesse derivare al Comune della stipula di un nuovo contratto, detraendolo dal residuo credito.
7. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui il Comune comunica all’affidatario, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.
Art. 15 - Trattamento dei dati personali: Sicurezza e riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi
forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà ritrasmetterli all'Amministrazione.
Art. 16 - Controversie
1. In caso di controversie relative all'esecuzione del presente contratto si procederà ai sensi della parte VI, articoli 204 e seguenti, del D.Lgs. 50/2016.
2. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono risolvere in xxx xxxxxxx, xxxxxxx devolute al Tribunale di Modena.
Art. 17 - Spese contrattuali e registrazione
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte Ie spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. Il presente atto redatto in forma non pubblica, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.
Art. 18 - Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alla normativa vigente in materia, al Codice Civile e alla documentazione di gara.
Art. 19 - Accettazione espressa di clausole contrattuali
1. Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, Codice Civile, sono espressamente sottoscritte per accettazione le condizioni previste nei seguenti articoli del capitolato speciale: art. 2 "Oggetto", art. 3- "Durata", art. 3 " Condizioni generali, oneri e compiti dell'Appaltatore".
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.
Per il Comune di Sassuolo Per l’appaltatore