COMUNICATO
PROT. 31888/R.U. – 15/03/2017
COMUNICATO
DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA CONCERNENTE L’APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE REGIONALE SULLE REGOLE DI ORIGINE PREFERENZIALI PAN-EURO-MED O DEI PROTOCOLLI RELATIVI ALLE REGOLE DI ORIGINE CHE PREVEDONO UN CUMULO DIAGONALE TRA LE PARTI CONTRAENTI DELLA CONVENZIONE
Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie C 73 del 9 marzo 2017 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione Europea concernente l’applicazione del cumulo diagonale dell’origine tra le Parti contraenti della Convenzione Regionale Pan-Euro-Med. Il cumulo diagonale potrà applicarsi soltanto se gli Stati di fabbricazione finale e quelli di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti regole di origine identiche, con tutti gli Stati che partecipano all’acquisizione del carattere originario delle merci, ossia con tutte le Parti di cui sono originari i materiali utilizzati. In allegato alla comunicazione sono altresì pubblicate - sulla base delle notifiche effettuate dai paesi contraenti alla Commissione Europea:
- Tabella n. 1, che indica le possibilità di cumulo diagonale nella zona pan- euro-mediterranea alla data del 15/12/2016;
- Tabella n. 2, che indica le date di decorrenza dell’adesione degli Stati alla Convenzione, con conseguente applicazione del cumulo diagonale;
- Tabella n. 3, di dettaglio della precedente Tabella n. 2, relativa ai soli Paesi dei Balcani Occidentali.
Il DIRETTORE CENTRALE DOTT.SSA XXXXXX XXXXXX
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93
Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali
Ufficio applicazione dei tributi doganali
00143 Xxxx,Xxx X.Xxxxxxx 00 – Telefono x00 0000000000 – Fax x00 0000000000 - e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
dell'Unione europea
60o anno
Edizione
in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 9 marzo 2017
Sommario
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea | ||
2017/C 73/01 | Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8331 — Crédit Mutuel Arkéa/Bridgepoint/Primonial Holding) (1) .................................................................................. | 1 |
2017/C 73/02 | Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8333 — Mitsui Group/ NS Group/Anglia Rail Holdings) (1) .......................................................................................... | 1 |
2017/C 73/03 | Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8221 — Blackstone/ OfficeFirst) (1) ...................................................................................................................... | 2 |
IV Informazioni | ||
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA | ||
Consiglio | ||
2017/C 73/04 | Avviso all’attenzione di talune persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2011/235/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran ..... | 3 |
IT (1) Testo rilevante ai fini del SEE.
Commissione europea
di cambio dell'euro ........................................................................................................ | 4 |
ione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato imento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1o aprile 2017 ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 del 30.4.2004, pag. 1)] ........................................................................................... | 5 |
ti contraenti della presente convenzione .............................................. | 6 |
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
2017/C 73/08 Elenco dei porti degli Stati membri dell’U e trasbordo di prodotti della pesca e in cu | nione europea in cui sono autorizzate operazioni di sbarco i i pescherecci di paesi terzi hanno accesso ai servizi por afo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ...... | 14 |
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte EFTA
alla notifica di atti processuali da parte della Corte EFTA ... | 18 |
corso proposto il 17 novembre 2016 da DB Xxxxxxxx contro l’Autorità di vigilanza EFTA (Causa 14/11 COSTS) .................................................................................................................. | 20 |
corso proposto il 7 dicembre 2016 da DB Xxxxxxxx contro l’Autorità di vigilanza EFTA (Causa 7/12 COSTS) .................................................................................................................... | 21 |
il 20 dicembre 2016 da Autonomy Capital (Jersey) LP e Xxxxx Xxxxx Management vigilanza EFTA (Causa E-20/16) .................................................................... | 22 |
2017/C 73/13 | Ricorso presentato l’11 gennaio 2017 da Xxxxxxxxxxxx.xx AS contro l’Autorità di vigilanza EFTA (Causa E-1/17) ..................................................................................................................... | 23 |
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
2017/C 73/14 | Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8354 — Fox/Sky) (1) .............................................. | 24 |
ALTRI ATTI
Commissione europea
agricoli e alimentari ....................................................................................................... | 25 |
(1) Testo rilevante ai fini del SEE.
(Comunicazioni)
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8331 — Crédit Mutuel Arkéa/Bridgepoint/Primonial Holding) (Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 73/01)
Il 3 marzo 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua fran cese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxx) con il numero di riferi mento 32017M8331. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8333 — Mitsui Group/NS Group/Anglia Rail Holdings) (Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 73/02)
Il 1o marzo 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxx) con il numero di riferi mento 32017M8333. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
(1) | GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1. |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8221 — Blackstone/OfficeFirst)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 73/03)
Il 2 marzo 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxx) con il numero di riferi mento 32017M8221. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
(1) | GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1. |
(Informazioni)
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
CONSIGLIO
Avviso all’attenzione di talune persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2011/235/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran
(2017/C 73/04)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione di XXXXXXXXX Xxxxxxxx (n. 20), XXXXXXXXX Xxxx (n. 22), XXX- XXXXXX Xxxxx (n. 23), XXXXXXXX Xxxxxxxxxxxx (n. 25), XXXXXXXXXX-XXXXXXXX, Xxxxxxx (n. 33), XXXXXXXX Xxxxxx (n. 35), XXXXX Xxxxxx Xxx-Xxxx (n. 36), FIRUZABADI magg. gen. dott. Seyyed (n. 38), XXXXX Xxxxxxx Xxxxxxxx (n. 39), XXXXXX Xxxxxxxx Xxxx (n. 40), XXXXXX Xxxxxxxx (n. 41), XXXXXX Xxxxxxx (n. 49), XXXX Xxxxxxx (n. 53), XXXXXXX Xxxxxxxx- Xxxxx (n. 56), XXXXXXX Xxx (n. 73), XXXXXXXX-XXXX Xxx (n. 74), XXXXXXX Xxxxxxx (n. 76), XXXXXXX
XXXXXX, Xxx Xxxxxx (n. 79), XXXXXXXX Xxxxxxxx (n. 82) e XXXXXX-XXXXX, Xxxxxx Xxxx (n. 86), persone che figurano nell’allegato della decisione 2011/235/PESC del Consiglio (1) e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 del Con siglio (2) concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran.
Il Consiglio intende mantenere le misure restrittive nei confronti delle persone summenzionate presentando nuove moti vazioni. Si informano tali persone che possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere la prevista motiva zione della loro designazione, prima del 13 marzo 2017, al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea Segretariato generale
DG C 1C
Xxx xx xx Xxx 000/Xxxxxxxxx 000 0000 Xxxxxxxxx/Xxxxxxx XXXXXXXX/XXXXXX
indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx.
Tutte le osservazioni ricevute entro il 24 marzo 2017 saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 3 della decisione 2011/235/PESC e dell’articolo 12, paragrafo 4, del rego lamento (UE) n. 359/2011.
(1) | GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51. |
(2) | GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1. |
Tassi di cambio dell'euro (1) 8 marzo 2017 (2017/C 73/05)
1 euro =
Moneta | Tasso di cambio | Xxxxxx | Xxxxx di cambio | ||
USD | dollari USA | 1,0556 | CAD | dollari canadesi | 1,4193 |
JPY | yen giapponesi | 120,65 | HKD | dollari di Hong Kong | 8,1982 |
DKK | corone danesi | 7,4335 | NZD | dollari neozelandesi | 1,5219 |
GBP | sterline inglesi | 0,86753 | SGD | dollari di Singapore | 1,4947 |
SEK | corone svedesi | 9,5223 | KRW | won sudcoreani | 1 216,36 |
CHF | franchi svizzeri | 1,0702 | ZAR | rand sudafricani | 13,7908 |
CNY | renminbi Yuan cinese | 7,2953 | |||
ISK | corone islandesi | ||||
HRK | kuna croata | 7,4213 | |||
NOK | corone norvegesi | 8,9513 | |||
IDR | rupia indonesiana | 14 144,80 | |||
BGN | lev bulgari | 1,9558 | |||
MYR | ringgit malese | 4,7082 | |||
CZK | corone ceche | 27,021 | |||
PHP | peso filippino | 53,198 | |||
HUF | fiorini ungheresi | 310,70 | RUB | rublo russo | 61,7573 |
XXX | xxxxx xxxxxxxx | 0,0000 | XXX | baht thailandese | 37,236 |
XXX | xxx rumeni | 4,5503 | BRL | real brasiliano | 3,3151 |
TRY | lire turche | 3,9434 | MXN | peso messicano | 20,7130 |
AUD | dollari australiani | 1,3968 | INR | rupia indiana | 70,4960 |
(1) | Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea. |
9.3.2017
Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1o aprile 2017
[Pubblicata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]
IT
(2017/C 73/06)
Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). A seconda dell’uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.
I tassi modificati sono indicati in grassetto.
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 73/5
La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 45 dell’11.2.2017, pag. 6.
Dal | Al | AT | BE | BG | CY | CZ | DE | DK | EE | EL | ES | FI | FR | HR | HU | IE | IT | LT | LU | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SE | SI | SK | UK |
1.4.2017 | … | -0,08 | -0,08 | 0,76 | -0,08 | 0,45 | -0,08 | 0,16 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | 0,83 | 0,44 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | 1,83 | -0,08 | 1,10 | -0,36 | -0,08 | -0,08 | 0,78 |
1.3.2017 | 31.3.2017 | -0,08 | -0,08 | 0,76 | -0,08 | 0,45 | -0,08 | 0,16 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | 1,05 | 0,53 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | 1,83 | -0,08 | 1,10 | -0,36 | -0,08 | -0,08 | 0,78 |
1.1.2017 | 28.2.2017 | -0,07 | -0,07 | 0,76 | -0,07 | 0,45 | -0,07 | 0,16 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | 1,05 | 0,75 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | 1,83 | -0,07 | 1,10 | -0,36 | -0,07 | -0,07 | 0,78 |
Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti contraenti della presente convenzione
(2017/C 73/07)
Ai fini dell’applicazione del cumulo diagonale dell’origine tra le parti contraenti (1) della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) (in appresso «la convenzione»), le parti interessate si notificano reciprocamente, per il tramite della Commissione europea, le norme di origine in vigore con le altre parti.
Occorre ricordare che il cumulo diagonale può essere applicato soltanto se le parti di fabbricazione finale e di destina zione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme di origine identiche, con tutte le parti che partecipano all’acquisizione del carattere originario, ossia con tutte le parti di cui sono originari i materiali utilizzati. I materiali originari di una parte che non ha concluso accordi con le parti di fabbricazione finale e di destinazione finale sono considerati non originari. Per esempi specifici si consultino le «Note esplicative riguardanti i protocolli paneurome diterranei sulle norme di origine» (3).
Sulla base delle notifiche effettuate dalle parti alla Commissione europea, le tabelle allegate forniscono le precisazioni seguenti:
Tabella 1 — un quadro semplificato delle possibilità di cumulo in data 15 dicembre 2016; Tabelle 2 e 3 — la data a partire dalla quale il cumulo diagonale diventa applicabile.
Nella tabella 1 una «X» indica l’esistenza tra due partner di un accordo di libero scambio contenente norme di origine che consentono il cumulo sulla base del modello paneuromediterraneo delle norme di origine. Nel caso di cumulo dia gonale che coinvolge tre partner (A, B e C) occorre indicare una «X» nelle caselle relative a A-B, B-C e A-C (sono neces sarie 3 «X»).
Nella tabella 2 le date indicate si riferiscono:
— alla data di applicazione del cumulo diagonale conformemente all’appendice I, articolo 3, della convenzione, nel caso in cui l’accordo di libero scambio in questione si riferisce alla convenzione. In tal caso la data è preceduta da
«(C)»,
— alla data di applicazione dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale allegati all’accordo di libero scambio in questione, negli altri casi.
Nella tabella 3 le date indicate si riferiscono alla data di applicazione dei protocolli sulle norme di origine che istitui scono un cumulo diagonale allegati agli accordi di libero scambio tra l’Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’UE. Ogni volta che si fa riferimento alla convenzione in un accordo di libero scambio tra parti di questa tabella, nella tabella 2 è aggiunta una data preceduta da «C».
Si rammenta inoltre che i materiali originari della Turchia contemplati dall’unione doganale UE-Turchia possono essere inclusi come materiali originari ai fini del cumulo diagonale fra l’Unione europea e i paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione con i quali è in vigore un protocollo di origine.
I codici per le parti contraenti elencate nelle tabelle sono i seguenti:
— | Unione europea | UE | |
— | Paesi EFTA: | ||
— | Islanda | IS | |
— | Svizzera (compreso il Liechtenstein) (4) | CH (+ LI) | |
— | Norvegia | NO | |
— | Isole Xxxxxx | FO |
(1) | Le parti contraenti sono Unione europea, Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Isole Xxxxxx, Islanda, Israele, Giordania, Kosovo (ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite), Libano, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Marocco, Norvegia, Serbia, Svizzera (compreso il Liechtenstein), Siria, Tunisia, Turchia, Cisgiordania e Striscia di Gaza. |
(2) | GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4. |
(3) | GU C 83 del 17.4.2007, pag. 1. |
(4) | La Svizzera e il Principato del Liechtenstein costituiscono un’unione doganale. |
IT
9.3.2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 73/7
— | Partecipanti al processo di Barcellona: | ||
— | Algeria | DZ | |
— | Egitto | EG | |
— | Israele | IL | |
— | Giordania | JO | |
— | Libano | LB | |
— | Marocco | MA | |
— | Cisgiordania e Striscia di Gaza | PS | |
— | Siria | SY | |
— | Tunisia | TN | |
— | Turchia | TR | |
— | Partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’UE: | ||
— | Albania | AL | |
— | Bosnia-Erzegovina | BA | |
— | Ex Repubblica iugoslava di Macedonia | MK (1) | |
— | Montenegro | ME | |
— | Serbia | RS | |
— | Kosovo (*) | KO | |
— | Repubblica moldova | MD |
Il presente avviso sostituisce l’avviso 2016/C 244/04 (GU C 345 del 21.9.2016, pag. 7).
(*) | Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardanti lo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. |
(1) | Codice ISO 3166. Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la nomenclatura definitiva per tale paese, che verrà concor data secondo le conclusioni dei negoziati attualmente in corso sotto gli auspici delle Nazioni Unite. |
C 73/8
Tavola 1
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
9.3.2017
Quadro semplificato delle possibilità di cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea in data 15 dicembre 2016
Stati EFTA | Partecipanti al processo di Barcellona | Partecipanti al processo di stabilizzazione e di asso ciazione dell’UE | ||||||||||||||||||||
UE | CH (+ LI) | IS | NO | FO | DZ | EG | IL | JO | LB | MA | PS | SY | TN | TR | AL | BA | KO | ME | MK | RS | MD | |
UE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
CH (+ LI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
IS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
NO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
FO | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
DZ | X | |||||||||||||||||||||
EG | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
IL | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
JO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
LB | X | X | X | |||||||||||||||||||
MA | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
PS | X | |||||||||||||||||||||
SY | X | |||||||||||||||||||||
TN | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
TR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
IT
9.3.2017
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Stati EFTA | Partecipanti al processo di Barcellona | Partecipanti al processo di stabilizzazione e di asso ciazione dell’UE | ||||||||||||||||||||
UE | CH (+ LI) | IS | NO | FO | DZ | EG | IL | JO | LB | MA | PS | SY | TN | TR | AL | BA | KO | ME | MK | RS | MD | |
AL | X | X | X | X | (*) | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
BA | X | X | X | X | (*) | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
KO | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
ME | X | X | X | X | (*) | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
MK | X | X | X | X | (*) | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
RS | X | X | X | X | (*) | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
MD | X | (*) | X | X | X | X | X | X |
(*) | È possibile il cumulo diagonale tra Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia. Si veda tuttavia la tabella 3 per la possibilità di cumulo diagonale tra Unione europea, Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia. |
Tabella 2
C 73/9
Data di applicazione delle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea
Stati EFTA | Partecipanti al processo di Barcellona | Partecipanti al processo di stabilizzazione e di asso ciazione dell’UE | ||||||||||||||||||||
UE | CH (+ LI) | IS | NO | FO | DZ | EG | IL | JO | LB | MA | PS | SY | TN | TR | AL | BA | KO | ME | MK | RS | MD | |
UE | 1.1. 2006 (C) 1.2. 2016 | 1.1. 2006 (C) 1.5. 2015 | 1.1. 2006 (C) 1.5. 2015 | 1.12. 2005 (C) 12.5. 2015 | 1.11. 2007 | 1.3. 2006 (C) 1.2. 2016 | 1.1. 2006 | 1.7. 2006 | 1.12. 2005 | 1.7. 2009 (C) 1.3. 2016 | 1.8. 2006 | (1) | (C) 1.5. 2015 | (C) 9.12. 2016 | (C) 1.4. 2016 | (C) 1.2. 2015 | (C) 1.5. 2015 | (C) 1.2. 2015 | (C) 1.12. 2016 |
Stati EFTA | Partecipanti al processo di Barcellona | Partecipanti al processo di stabilizzazione e di asso ciazione dell’UE | ||||||||||||||||||||
UE | CH (+ LI) | IS | NO | FO | DZ | EG | IL | JO | LB | MA | PS | SY | TN | TR | AL | BA | KO | ME | MK | RS | MD | |
CH (+ LI) | 1.1. 2006 (C) 1.2. 2016 | 1.8. 2005 (C) 1.7. 2013 | 1.8. 2005 (C) 1.7. 2013 | 1.1. 2006 | 1.8. 2007 | 1.7. 2005 | 17.7. 2007 | 1.1. 2007 | 1.3. 2005 | 1.6. 2005 | 1.9. 2007 | (C) 1.5. 2015 | (C) 1.1. 2015 | (C) 1.9. 2012 | 1.2. 2016 | (C) 1.5. 2015 | ||||||
IS | 1.1. 2006 (C) 1.5. 2015 | 1.8. 2005 (C) 1.7. 2013 | 1.8. 2005 (C) 1.7. 2013 | 1.11. 2005 | 1.8. 2007 | 1.7. 2005 | 17.7. 2007 | 1.1. 2007 | 1.3. 2005 | 1.3. 2006 | 1.9. 2007 | (C) 1.5. 2015 | (C) 1.1. 2015 | (C) 1.10. 2012 | 1.5. 2015 | (C) 1.5. 2015 | ||||||
NO | 1.1. 2006 (C) 1.5. 2015 | 1.8. 2005 (C) 1.7. 2013 | 1.8. 2005 (C) 1.7. 2013 | 1.12. 2005 | 1.8. 2007 | 1.7. 2005 | 17.7. 2007 | 1.1. 2007 | 1.3. 2005 | 1.8. 2005 | 1.9. 2007 | (C) 1.5. 2015 | (C) 1.1. 2015 | (C) 1.11. 2012 | 1.5. 2015 | (C) 1.5. 2015 | ||||||
FO | 1.12. 2005 (C) 12.5. 2015 | 1.1. 2006 | 1.11. 2005 | 1.12. 2005 | ||||||||||||||||||
DZ | 1.11. 2007 | |||||||||||||||||||||
EG | 1.3. 2006 (C) 1.2. 2016 | 1.8. 2007 | 1.8. 2007 | 1.8. 2007 | 6.7. 2006 | 6.7. 2006 | 6.7. 2006 | 1.3. 2007 | ||||||||||||||
IL | 1.1. 2006 | 1.7. 2005 | 1.7. 2005 | 1.7. 2005 | 9.2. 2006 | 1.3. 2006 |
IT
C 73/10
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9.3.2017
Stati EFTA | Partecipanti al processo di Barcellona | Partecipanti al processo di stabilizzazione e di asso ciazione dell’UE | ||||||||||||||||||||
UE | CH (+ LI) | IS | NO | FO | DZ | EG | IL | JO | LB | MA | PS | SY | TN | TR | AL | BA | KO | ME | MK | RS | MD | |
JO | 1.7. 2006 | 17.7. 2007 | 17.7. 2007 | 17.7. 2007 | 6.7. 2006 | 9.2. 2006 | 6.7. 2006 | 6.7. 2006 | 1.3. 2011 | |||||||||||||
LB | 1.1. 2007 | 1.1. 2007 | 1.1. 2007 | |||||||||||||||||||
MA | 1.12. 2005 | 1.3. 2005 | 1.3. 2005 | 1.3. 2005 | 6.7. 2006 | 6.7. 2006 | 6.7. 2006 | 1.1. 2006 | ||||||||||||||
PS | 1.7. 2009 (C) 1.3. 2016 | |||||||||||||||||||||
SY | 1.1. 2007 | |||||||||||||||||||||
TN | 1.8. 2006 | 1.6. 2005 | 1.3. 2006 | 1.8. 2005 | 6.7. 2006 | 6.7. 2006 | 6.7. 2006 | 1.7. 2005 | ||||||||||||||
TR | (1) | 1.9. 2007 | 1.9. 2007 | 1.9. 2007 | 1.3. 2007 | 1.3. 2006 | 1.3. 2011 | 1.1. 2006 | 1.1. 2007 | 1.7. 2005 | ||||||||||||
AL | (C) 1.5. 2015 | (C) 1.5. 2015 | (C) 1.5. 2015 | (C) 1.5. 2015 | (C) 1.2. 2015 | (C) 1.4. 2014 | (C) 1.4. 2014 | (C) 1.4. 2014 | (C) 1.4. 2014 | (C) 1.4.2014 | ||||||||||||
BA | (C) 9.12. 2016 | (C) 1.1. 2015 | (C) 1.1. 2015 | (C) 1.1. 2015 | (C) 1.2. 2015 | (C) 1.4. 2014 | (C) 1.2. 2015 | (C) 1.2. 2015 | (C) 1.2. 2015 | (C) 1.4.2014 | ||||||||||||
KO | (C) 1.4. 2016 | (C) 1.4. 2014 | (C) 1.4. 2014 | (C) 1.4. 2014 | (C) 1.4. 2014 | (C) 1.4. 2014 | (C) 1.4.2014 |
IT
9.3.2017
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C 73/11
Stati EFTA | Partecipanti al processo di Barcellona | Partecipanti al processo di stabilizzazione e di asso ciazione dell’UE | ||||||||||||||||||||
UE | CH (+ LI) | IS | NO | FO | DZ | EG | IL | JO | LB | MA | PS | SY | TN | TR | AL | BA | KO | ME | MK | RS | MD | |
ME | (C) 1.2. 2015 | (C) 1.9. 2012 | (C) 1.10. 2012 | (C) 1.11. 2012 | (C) 1.4. 2014 | (C) 1.2. 2015 | (C) 1.4. 2014 | (C) 1.4. 2014 | (C) 1.4. 2014 | (C) 1.4.2014 | ||||||||||||
MK | (C) 1.5. 2015 | 1.2. 2016 | 1.5. 2015 | 1.5. 2015 | (C) 1.4. 2014 | (C) 1.2. 2015 | (C) 1.4. 2014 | (C) 1.4. 2014 | (C) 1.4. 2014 | (C) 1.4.2014 | ||||||||||||
RS | (C) 1.2. 2015 | (C) 1.5. 2015 | (C) 1.5. 2015 | (C) 1.5. 2015 | (C) 1.4. 2014 | (C) 1.2. 2015 | (C) 1.4. 2014 | (C) 1.4. 2014 | (C) 1.4. 2014 | (C) 1.4.2014 | ||||||||||||
MD | (C) 1.12. 2016 | (C) 1.4. 2014 | (C) 1.4. 2014 | (C) 1.4. 2014 | (C) 1.4. 2014 | (C) 1.4. 2014 | (C) 1.4. 2014 |
(1) | Per le merci contemplate dall’unione doganale UE-Turchia la data di applicazione è il 27 luglio 2006. Per i prodotti agricoli la data di applicazione è il 1o gennaio 2007. Per i prodotti del carbone e dell’acciaio la data di applicazione è il 1o marzo 2009. |
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C 73/12
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Tabella 3
9.3.2017
Data di applicazione dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra Unione europea, Albania, Bosnia-Erzego vina, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia
UE | AL | BA | KO | MK | ME | RS | TR | |
UE | 1.1.2007 | 1.7.2008 | 1.4.2016 | 1.1.2007 | 1.1.2008 | 8.12.2009 | (1) | |
AL | 1.1.2007 | 22.11.2007 | 1.4.2014 | 26.7.2007 | 26.7.2007 | 24.10.2007 | 1.8.2011 | |
BA | 1.7.2008 | 22.11.2007 | 1.4.2014 | 22.11.2007 | 22.11.2007 | 22.11.2007 | 14.12.2011 | |
KO | 1.4.2016 | 1.4.2014 | 1.4.2014 | 1.4.2014 | 1.4.2014 | 1.4.2014 |
UE | AL | BA | KO | MK | ME | RS | TR | |
MK | 1.1.2007 | 26.7.2007 | 22.11.2007 | 1.4.2014 | 26.7.2007 | 24.10.2007 | 1.7.2009 | |
ME | 1.1.2008 | 26.7.2007 | 22.11.2007 | 1.4.2014 | 26.7.2007 | 24.10.2007 | 1.3.2010 | |
RS | 8.12.2009 | 24.10.2007 | 22.11.2007 | 1.4.2014 | 24.10.2007 | 24.10.2007 | 1.9.2010 | |
TR | (1) | 1.8.2011 | 14.12.2011 | 1.7.2009 | 1.3.2010 | 1.9.2010 |
(1) | Per le merci contemplate dall’unione doganale UE-Turchia la data di applicazione è il 27 luglio 2006. |
IT
9.3.2017
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C 73/13
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
Elenco dei porti degli Stati membri dell’Unione europea in cui sono autorizzate operazioni di sbarco e trasbordo di prodotti della pesca e in cui i pescherecci di paesi terzi hanno accesso ai servizi portuali, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
(2017/C 73/08)
Il presente elenco è pubblicato in conformità dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consi glio del 29 settembre 2008 (1).
Stato membro | Porti designati |
Belgio | Oostende Zeebrugge |
Bulgaria | Бургас (Burgas) Варна (Varna) |
Danimarca | Esbjerg Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Hvide Sande (*) København Xxxxxx Xxxxxxxx (*) Thyborøn (*) Aalborg Aarhus |
Germania | Bremerhaven Cuxhaven Rostock (trasbordi non autorizzati) Sassnitz/Mukran (trasbordi non autorizzati) |
Estonia | Attualmente nessuno |
Xxxxxxx | Xxxxxxxxx (*) Castletownbere (*) |
Grecia | Πειραιάς (Piraeus) Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) |
Spagna | A Coruña A Pobra do Caramiñal Algeciras Alicante Almería Barbate (*) (trasbordi e sbarchi non autorizzati) Barcelona Bilbao Cádiz Cartagena Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxx xx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx |
(1) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
Stato membro | Porti designati Xxxxx Xxxxx de Mallorca (*) Ribeira Santa Xxxx de Tenerife Santander Tarragona Valencia Vigo (Área Portuaria) Vilagarcía de Arousa |
Francia | Territorio metropolitano: Bordeaux Dunkerque Boulogne Le Havre Caen (*) Cherbourg (*) Granville (*) Saint-Malo Roscoff (*) Brest Douarnenez (*) Concarneau (*) Lorient (*) Nantes - Saint-Xxxxxxx (*) La Rochelle (*) Rochefort sur Mer (*) Port la Nouvelle (*) Sète Marseille Port Marseille Fos-sur-Mer Francia - territori d’oltremare: Le Port (La Réunion) Fort de France (Martinique) (*) Xxxx xx Xxxxx (Xxxxxxxxxx) (*) Xxxx xx Xxxxxxx (Xxxxxx) (*) |
Xxxxxxx | Ploče Rijeka |
Italia | Ancona Brindisi Civitavecchia Fiumicino (*) Genova Gioia Tauro La Spezia Livorno Napoli Olbia Palermo Ravenna Reggio Calabria Salerno Taranto Trapani Trieste Venezia |
Cipro | Λεμεσός (Limassol) |
Lettonia | Rīga Ventspils |
Stato membro | Porti designati |
Lituania | Klaipėda |
Malta | Valletta (Deepwater Quay, Laboratory Wharf, Magazine Wharf) |
Paesi Bassi | Eemshaven IJmuiden Harlingen Scheveningen (*) Velsen Vlissingen |
Polonia | Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście |
Portogallo | Aveiro Lisboa Peniche Porto Setúbal Xxxxx Xxxxx do Castelo Açores: Horta Ponta Delgada Praia da Vitória (*) Madera: Caniçal |
Romania | Constanța |
Slovenia | Attualmente nessuno |
Finlandia | Attualmente nessuno |
Svezia | Ellös (*) Göteborg (****) Karlskrona Saltö (*) / (***) / (****) Karlskrona Handelshamnen (*) / (***) / (****) Kungshamn (*) Xxxxxxx (*) / (***) Xxxxxxxxx (*) Xxxxxxxxx (*) / (***) / (****) Xxxxxxx (*) / (***) Xxxxxxxxxx (*) / (***) / (****) Xxxxx (*) / (***) / (****) Smögen (*) / (***) / (****) Strömstad (*) / (***) Trelleborg (*) / (***) / (****) Träslövsläge (*) Xxxxxxxxx (*) / (***) / (****) Xxxxxxxx (*) / (***) / (****) |
Regno Unito | Aberdeen (*) / (**) Dundee (*) (unicamente accesso ai servizi portuali) Falmouth Fraserburgh (*) / (**) Grangemouth (*) (unicamente accesso ai servizi portuali) Greenock (*) (unicamente accesso ai servizi portuali) Grimsby Hull Immingham |
Stato membro | Porti designati |
Invergordon (*) (unicamente accesso ai servizi portuali) Kinlochbervie (*) / (**) Leith (*) (unicamente accesso ai servizi portuali) Lerwick (*) / (**) Lochinver (*) / (**) Methel (*) (unicamente accesso ai servizi portuali) Peterhead Plymouth (*) / (**) Scrabster (*) / (**) Stornoway (*) (unicamente accesso ai servizi portuali) Ullapool (*) / (**) |
(*) | Non è un Posto di Ispezione Frontaliero (PIF) dell’UE. |
(**) | Xxxxxxx accettati unicamente da pescherecci battenti bandiera di paesi SEE o EFTA. |
(***) | Non sono autorizzati sbarchi di prodotti della pesca provenienti da navi battenti bandiera della Norvegia, dell’Islanda, di Andorra e delle isole Xxxxxx. |
(****) | Non sono autorizzati sbarchi superiori a 10 tonnellate di aringhe prelevate in zone al di fuori del Mar Baltico, di sgombro e sugarello. |
(Avvisi)
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
CORTE EFTA
DECISIONE DELLA CORTE
relativa al deposito e alla notifica di atti processuali da parte della Corte EFTA
(2017/C 73/09)
LA CORTE,
visto il regolamento di procedura e, in particolare, l’articolo 32, paragrafo 5, secondo xxxxx, considerando quanto segue:
[…] la Corte, mediante decisione, può stabilire a quali condizioni un atto processuale trasmesso alla cancelleria per xxx xxxxxxxxxxx x considerato l’originale di tale atto. […]
DECIDE:
Articolo 1
L’applicazione informatica denominata e-EFTACourt permette il deposito e la notifica di atti processuali per via elettro nica alle condizioni stabilite dalla presente decisione.
Articolo 2
L’utilizzo dell’applicazione richiede un’identificazione personale dell’utente e la password.
Articolo 3
Un atto processuale depositato mediante e-EFTACourt è considerato l’originale di tale atto ai fini dell’articolo 32, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura, se l’identificazione utente e la password del rappresentante sono state utilizzate per tale deposito. Tale identificazione costituisce la firma dell’atto in questione.
Articolo 4
L’atto depositato per mezzo di e-EFTACourt deve essere accompagnato dagli allegati in esso elencati e dall’indice di tali allegati.
Non è necessario presentare una copia certificata conforme di un atto depositato mediante e-EFTACourt o dei suoi allegati.
Articolo 5
Un atto processuale si considera presentato ai fini dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento di procedura al momento della convalida del deposito di tale atto da parte del rappresentante.
L’ora di riferimento è quella del Granducato di Lussemburgo.
Articolo 6
Gli atti processuali, xxx comprese le sentenze e le ordinanze, sono notificate ai rappresentanti delle parti mediante e-EFTACourt se questi hanno accettato in modo esplicito questo metodo di notifica o, nell’ambito di una causa, se hanno acconsentito a questo metodo di notifica depositando un atto processuale mediante e-EFTACourt.
Gli atti processuali sono notificati mediante e-EFTACourt anche agli Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio eco nomico europeo, all’Autorità di vigilanza EFTA e a istituzioni, organi o organismi dell’Unione, nella misura in cui essi hanno accettato questo metodo di notifica.
Articolo 7
I destinatari degli atti di cui all’articolo 6 sono informati per posta elettronica degli atti notificati loro mediante e-EFTACourt.
Un atto processuale è notificato al momento in cui il destinatario previsto (il rappresentante o un suo assistente) chiede l’accesso a detto atto. In assenza di una richiesta di accesso, l’atto si considera notificato alla scadenza del settimo giorno successivo a quello in cui la notifica è stata inviata per posta elettronica.
Qualora una parte sia rappresentata da più di un agente o avvocato, il momento da prendere in considerazione per il calcolo dei limiti di tempo è il momento in cui è stata presentata la prima domanda di accesso.
L’ora di riferimento è quella del Granducato di Lussemburgo.
Articolo 8
Il cancelliere redige le condizioni di utilizzo di e-EFTACourt e ne garantisce il rispetto. Qualsiasi uso di e-EFTACourt contrario a tali condizioni può comportare la disattivazione del conto in questione.
La Corte adotta le misure necessarie per proteggere e-EFTACourt da qualsiasi abuso o uso illecito.
Gli utenti sono informati via e-mail delle eventuali misure adottate a norma del presente articolo che impediscano loro di utilizzare il loro conto.
Articolo 9
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Lussemburgo, 12 dicembre 2016
Ricorso proposto il 17 novembre 2016 da DB Xxxxxxxx contro l’Autorità di vigilanza EFTA (Causa E-14/11 COSTS)
(2017/C 73/10)
In data 17 novembre 2016, le imprese Xxxxxxxx North AB, Xxxxxxxx Privpak AB e Xxxxxxxx Privpak AS (di seguito collettivamente denominate «DB Xxxxxxxx»), rappresentate da Xxx Xxxxxxxxx dello studio legale Advokatfirmaet Midthjell AS (Xxxx Xxxxxx plass 5, NO-0151 Oslo, Norvegia), hanno presentato ricorso innanzi alla Corte EFTA contro l’Autorità di vigilanza EFTA.
Il ricorrente chiede alla Corte di emanare la seguente ordinanza:
1. L’importo totale dei costi rimanenti che l’Autorità di vigilanza EFTA deve versare a Xxxxxxxx North AB, Xxxxxxxx Privpak AB e Xxxxxxxx Privpak AS è fissato a 183 951 EUR.
2. Tale importo include gli interessi di mora a decorrere dalla data in cui la presente ordinanza è notificata alle parti fino alla data dell’effettivo pagamento. Il tasso di interesse da applicare è calcolato sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.
Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso
— I ricorrenti, collettivamente denominati «DB Xxxxxxxx», gestiscono operazioni di trasporto terrestre, marittimo e ferroviario in Norvegia, Svezia e Danimarca. DB Xxxxxxxx ha presentato ricorso innanzi alla Corte EFTA nella causa E-14/11 contro l’Autorità di vigilanza EFTA.
— L’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte EFTA sancisce che:
in caso di contestazione sulle spese ripetibili, la Corte, su richiesta della parte interessata e dopo aver ascoltato l’altra parte, emana un’ordinanza.
— Nella sentenza pronunciata nella causa E-14/11, la Corte EFTA ha ingiunto all’Autorità di vigilanza EFTA di pagare le spese sostenute dai ricorrenti.
Ricorso proposto il 7 dicembre 2016 da DB Xxxxxxxx contro l’Autorità di vigilanza EFTA (Causa E-7/12 COSTS)
(2017/C 73/11)
In data 7 dicembre 2016, le imprese Xxxxxxxx North AB, Xxxxxxxx Privpak AB e Xxxxxxxx Privpak AS (di seguito collet tivamente denominate «DB Xxxxxxxx»), rappresentate da Xxx Xxxxxxxxx dello studio legale Advokatfirmaet Midthjell AS (Xxxx Xxxxxx plass 5, NO-0151 Oslo, Norvegia), hanno presentato ricorso innanzi alla Corte EFTA contro l’Autorità di vigilanza EFTA.
Il ricorrente chiede alla Corte di emanare la seguente ordinanza:
1. L’importo totale dei costi rimanenti che l’Autorità di vigilanza EFTA deve versare a Xxxxxxxx North AB, Xxxxxxxx Privpak AB e Xxxxxxxx Privpak AS è fissato a 125 657 EUR.
2. Tale importo include gli interessi di mora a decorrere dalla data in cui la presente ordinanza è notificata alle parti fino alla data dell’effettivo pagamento. Il tasso di interesse da applicare è calcolato sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.
Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso
— I ricorrenti, collettivamente denominati «DB Xxxxxxxx», gestiscono operazioni di trasporto terrestre, marittimo e ferroviario in Norvegia, Svezia e Danimarca. DB Xxxxxxxx ha presentato ricorso innanzi alla Corte EFTA nella causa E-7/12 contro l’Autorità di vigilanza EFTA.
— L’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte EFTA sancisce che
In caso di contestazione sulle spese ripetibili, la Corte, su richiesta della parte interessata e dopo aver ascoltato l’altra parte, emana un’ordinanza.
— Nella sentenza pronunciata nella causa E-7/12, la Corte ha ingiunto all’Autorità di vigilanza EFTA di pagare le spese legate all’omissione e la metà delle spese sostenute dai ricorrenti per l’azione per responsabilità extracontrattuale.
Ricorso proposto il 20 dicembre 2016 da Autonomy Capital (Jersey) LP e Xxxxx Xxxxx Management contro l’Autorità di vigilanza EFTA
(Causa E-20/16)
(2017/C 73/12)
Il 20 dicembre 2016 Autonomy Capital (Jersey) LP e Xxxxx Xxxxx Management, rappresentate da Xxxxx Xxx Xxxxxxxxxx hrl. e Xxxxxxx Xxxxxxx hrl., Xxxxxxxx & Xxxxxxxx (UK) LLP, Citypoint, One Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX, hanno presentato ricorso contro l’Autorità di vigilanza EFTA dinanzi alla Corte EFTA.
Le ricorrenti chiedono alla Corte EFTA di:
1. dichiarare nulla la decisione della convenuta del 23 novembre 2016 che archivia la denuncia delle ricorrenti contro l’Islanda e
2. condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dalle ricorrenti. Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti a sostegno del ricorso:
— Le ricorrenti sostengono che la legge n. 37/2016, adottata dal Parlamento islandese, introduce una discriminazione in base alla nazionalità, imponendo requisiti gravosi e sanzioni in caso di inadempienza, per i titolari di corone islandesi all’estero, che sono prevalentemente non residenti in Islanda, senza imporre obblighi equivalenti per i xxxxx xxxx nazionali.
— Secondo le ricorrenti, l’Autorità di vigilanza EFTA si è basata sull’articolo 43 dell’accordo SEE per sostenere la tesi secondo cui l’Islanda è stata, e continua ad essere, autorizzata a derogare all’obbligo di rispettare le libertà fonda mentali contenute nell’accordo SEE.
— Le ricorrenti sostengono che l’Autorità di vigilanza EFTA ha erroneamente interpretato il livello di discrezionalità concesso agli Stati membri SEE/EFTA dall’articolo 43 e che, pertanto, l’Islanda non soddisfa il criterio di cui all’articolo 43, paragrafo 4.
— Xxxxx valere inoltre che, indipendentemente dalla fattispecie, qualsiasi deroga agli obblighi di cui all’accordo SEE deve essere conforme al principio di proporzionalità e non deve avere una portata maggiore di quanto necessario per ovviare all’insorgere di eventuali difficoltà. Secondo le ricorrenti, i controlli imposti dalla legge n. 37/2016 sono sproporzionati e non affrontano le preoccupazioni espresse dal governo islandese e, inoltre, le autorità islandesi hanno omesso di prendere in considerazione opzioni meno restrittive che sono state loro suggerite.
Ricorso presentato l’11 gennaio 2017 da Xxxxxxxxxxxx.xx AS contro l’Autorità di vigilanza EFTA (Causa E-1/17)
(2017/C 73/13)
L’11 gennaio 2017 la società Xxxxxxxxxxxx.xx AS, rappresentata da Xxx Xxxxxxxxx, dello studio legale Advokatfirmaet Midthjell AS (Xxxx Xxxxxx plass 5, N-0151 Oslo, Norvegia), ha presentato ricorso contro l’Autorità di vigilanza EFTA dinanzi alla Corte EFTA.
Il ricorrente chiede alla Corte EFTA di:
1. annullare la decisione ESA n. 179/15/COL del 7 maggio 2015 e
2. di condannare la parte convenuta e gli eventuali intervenienti al pagamento delle spese. Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso
— Il ricorrente, Xxxxxxxxxxxx.xx AS, è un operatore privato che opera sul mercato degli autobus espressi tra le regioni centrali e meridionali della Norvegia.
— Il 23 marzo 2011 Konkurrenten ha presentato una denuncia in materia di aiuti di Stato e di appalti pubblici nei confronti della Norvegia, a seguito della quale l’Autorità di vigilanza EFTA ha avviato due indagini distinte: una su questioni relative agli appalti pubblici (casi ESA n. 69548 e 69656) e una sulle questioni relative agli aiuti di Stato (casi ESA n. 69694 e 73321).
— Per quanto attiene alla parte della denuncia relativa agli appalti pubblici, l’Autorità di vigilanza EFTA ha emesso un parere motivato contro la Norvegia il 27 giugno 2012.
— La parte della denuncia relativa agli aiuti di Stato ha portato alla decisione impugnata, n. 179/15/COL del 7 maggio 2015.
— Il 7 luglio 2015, a norma dell’articolo 5 della decisione impugnata, le autorità norvegesi hanno informato l’Autorità di vigilanza EFTA, mediante lettera, che l’importo totale dell’aiuto concesso illegalmente a Xxxxxxxx, uno dei concor renti del ricorrente, è stato pari a 99 453 890 NOK.
— Il 7 settembre 2015 il termine, di cui all’articolo 4 della decisione impugnata, entro il quale la Norvegia avrebbe dovuto recuperare gli aiuti illegali è scaduto senza che il recupero abbia avuto luogo.
— Xxxxxxxx si è rifiutata di dare seguito alla richiesta di recupero e il conflitto che ne è scaturito ha spinto le autorità norvegesi a chiedere all’ESA chiarimenti in merito alla decisione impugnata in una lettera del 6 ottobre 2015. Nella sua risposta del 26 ottobre 2015, l’Autorità di vigilanza EFTA ha spiegato di non essere d’accordo con l’interpreta zione delle autorità norvegesi e ha appoggiato Nettbuss.
— In una successiva lettera all’Autorità di vigilanza EFTA del 12 novembre 2015, le autorità norvegesi hanno osservato che, in base all’interpretazione dell’Autorità di vigilanza EFTA sulla decisione impugnata, l’importo del recupero avrebbe dovuto essere notevolmente ridotto.
— L’8 settembre 2016, la contea di Aust-Agder e Nettbuss hanno concluso un accordo in base al quale Xxxxxxxx ha accettato di restituire 5 000 000 NOK.
— Il richiedente non concorda con l’interpretazione dell’Autorità di vigilanza EFTA e sostiene che la decisione impu xxxxx abbia lasciato intatti praticamente tutti gli aiuti di Stato ricevuti da Nettbuss dalla contea di Aust-Agder nel decennio tra il 2004 e il 2014.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
COMMISSIONE EUROPEA
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8354 — Fox/Sky)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 73/14)
1. In data 3 marzo 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Twenty-First Century Fox, Inc. («Fox», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentra zioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Sky plc («Sky», Regno Unito) mediante offerta pubblica.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— | Fox: i) programmi per reti xxx xxxx, xx) xxxxxxxxxxx x xxx) produzione di film, |
— | Sky: i) acquisizione e concessione di licenze per programmi audiovisivi, ii) fornitura all’ingrosso di canali televisivi, iii) distribuzione al dettaglio di programmi audiovisivi agli abbonati, iv) fornitura di servizi per piattaforme tecniche alle emittenti sulle piattaforme direct-to-home di Sky, v) vendita di spazi pubblicitari televisivi, vi) fornitura di servizi di telefonia al dettaglio da postazione fissa e servizi a banda larga, vii) fornitura di servizi di telecomunicazione mobile, viii) fornitura di accesso agli hotspot WiFi pubblici. |
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.
Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comuni cazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (x00 00000000), per email all’indirizzo XXXX-XXXXXX-XXXXXXXX@xx.xxxxxx.xx o per posta, indicando il riferimento M.8354 — Fox/Sky, al seguente indirizzo:
Commissione europea Direzione generale Concorrenza Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx
0000 Xxxxxxxxx/Xxxxxxx XXXXXXXX/XXXXXX
(1) | GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»). |
COMMISSIONE EUROPEA
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2017/C 73/15)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del rego lamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOCUMENTO UNICO
«KIEŁBASA BIAŁA PARZONA WIELKOPOLSKA» N. UE: PGI-PL-02119 — 11.2.2016
DOP ( ) IGP ( X )
1. Denominazione (Denominazioni)
«Kiełbasa biała parzona wielkopolska»
2. Stato membro o paese terzo
Polonia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
La «kiełbasa biała parzona wielkopolska» è una salsiccia a base di carne grassa di suino in salamoia, bollita, porzio nata e insaccata in un budello naturale di suino.
Caratteristiche fisico-chimiche:
salsiccia di colore grigio sia superficialmente, sia in sezione, che presenta numerosi puntini rosa in corrispondenza dei pezzi di carne. La maggiorana è ben visibile e può costituire l’elemento dominante del colore della salsiccia sia in superficie sia in sezione trasversale.
L’impasto viene preparato in porzioni di 10-12 cm di lunghezza e infilato in un budello dalla superficie pulita, opaca e leggermente umida al tatto.
La forma tipica della salsiccia è ottenuta insaccando la carne nei budelli naturali. La salsiccia presenta in sezione trasversale una forma rotonda,
ha un diametro che non supera i 33 mm, mentre la lunghezza è compresa tra i 10 e i 12 cm.
Una volta bollita e poco prima di essere consumata, la salsiccia si presenta meno compatta in sezione. Sulla salsic cia tagliata è possibile aggiungere una piccola quantità di succo di carne.
Caratteristiche organolettiche:
Il gusto della carne bollita di suino è dominante, con un deciso sapore di maggiorana, una leggera nota di aglio e pepe e una diffusa presenza di sale.
L’odore è tipico della salsiccia di suino in salamoia bollita.
(1) | GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1. |
3.3. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
La salsiccia «kiełbasa biała parzona wielkopolska» è preparata con carne di suino proveniente da mezzene il cui tenore di carne magra è inferiore al 55 % in peso. La carne destinata alla produzione della «kiełbasa biała parzona wielkopolska» deve inoltre soddisfare le seguenti condizioni e raccomandazioni specifiche:
— la carne utilizzata per produrre la «kiełbasa biała parzona wielkopolska» deve provenire da suini macellati come minimo 3 giorni prima della produzione, conformemente al requisito che prevede che la carne destinata all’impasto sia sezionata tra le 48 e le 72 ore dopo la macellazione;
— non può essere utilizzata carne cruda proveniente da suini affetti da miopatie (PSE, DFD, evidenti conseguenze di processi fisiologici o di ferite ecc.) certificate dal veterinario al momento della macellazione;
— è escluso l’uso di carne proveniente da scrofe x xxxxx;
— la carne non può essere sottoposta a modalità di conservazione diverse dalla refrigerazione. Per refrigerazione s’intende la conservazione o il trasporto di carne cruda a una temperatura compresa tra – 1 °C e + 7 °C;
— la carne non può essere congelata.
La «kiełbasa biała parzona wielkopolska» è prodotta con carne di suino tritata grossolanamente e carne magra di suino tendinea proveniente da ritagli di prosciutto e di spalle di suino. Non sono ammessi sostituti della carne o sostanze che trattengono l’acqua (proteine, aromi ecc.).
Classificazione della carne di suino disossata:
Carne di suino non colorata, senza grasso esterno, senza ghiandole né macchie rosse. Grasso di colore bianco che può presentare una colorazione rosa o panna.
Categoria I
— Carne magra senza tessuto connettivo, senza grasso o leggermente venata di grasso, senza grasso intramusco lare o con un leggero spessore fino a 2 mm, tessuto muscolare senza grasso interstiziale, aspetto leggermente marezzato.
— Tendini non ammessi (tessuto connettivo più spesso).
— Carne di colore rosa chiaro, da rosa a rosso; non sono ammessi pezzi di colore bianco («carne di pesce») e di colore rosso scuro.
— Il tenore complessivo di grasso verificato analiticamente può raggiungere il 18 %. Categoria II
— Carne poco grassa, ammessa una piccola quantità di tessuto connettivo, grasso intramuscolare tollerato fino a 8 mm di spessore.
— Grasso interstiziale del tessuto muscolare (aspetto marezzato): nessuna restrizione.
— Ammessa una presenza marginale di tendini (tessuto connettivo più spesso).
— Carne di colore da rosa a rosso.
— Il tenore complessivo di grasso verificato analiticamente può raggiungere il 35 %. Categoria III
— Carne a elevato tenore di tessuto connettivo, non grassa, tendinea.
— Grasso intramuscolare indesiderato.
— Aspetto marezzato indesiderato.
— Carne di colore da rosa a rosso.
— Il tenore complessivo di grasso verificato analiticamente può raggiungere il 23 %.
Per produrre la «kiełbasa biała parzona wielkopolska» si utilizzano le seguenti parti della carcassa di suino: il 70 % della carne di suino di categoria I, il 20 % della carne di suino di categoria II e il 10 % della carne di suino di categoria III sul totale della quantità prodotta.
Gli unici condimenti ammessi sono: sale ottenuto per evaporazione, pepe nero macinato, aglio fresco grattugiato e maggiorana grattugiata; il tenore della maggiorana, che costituisce l’elemento caratteristico della salsiccia, non può essere inferiore a 0,3 kg per 100 kg di carne.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
Le seguenti fasi della produzione devono avere luogo nella zona geografica delimitata:
— preparazione delle materie prime
— macinatura della carne
— lavorazione e preparazione dell’impasto
— inserimento nei budelli e legatura
— omogeneizzazione
— bollitura
— raffreddamento
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
La «kiełbasa biała parzona wielkopolska» può essere commercializzata secondo tradizione (sfusa) o confezionata in atmosfera protettiva (MAP).
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
1. Un’etichetta principale a forma di fascia (intorno alla salsiccia).
In caso di commercializzazione secondo tradizione (sfusa), la salsiccia può essere venduta non confezionata ma mantenendo la fascia ogni 6 salsicce (3 paia) prima di essere inserita nell’imballaggio commerciale (busta di carta, confezione sotto vuoto) sul quale devono essere riportate almeno tre informazioni (il simbolo dell’indicazione geografica protetta, il nome del produttore e il nome del prodotto «kiełbasa biała parzona wielkopolska»). La vendita tradizionale può essere effettuata solo dal produttore, nei suoi negozi o punti vendita.
2. Un’etichetta sull’imballaggio del prodotto in atmosfera protettiva (MAP) sotto forma di adesivo.
La «kiełbasa biała parzona wielkopolska» può essere confezionata anche in atmosfera protettiva in condizioni di anaerobiosi. Non è necessario applicare una singola etichetta contenente tutte le informazioni utili. In que sto caso, le salsicce devono essere confezionate in gruppi da 6 (3 paia) in una pellicola di plastica e avvolte in un’apposita fascetta per etichettare il prodotto. Quest’ultimo deve essere confezionato in atmosfera protettiva con una quantità di gas tale da impedire il deterioramento del prodotto. La scelta delle macchine di imballag gio è lasciata al singolo produttore. Nel campo visivo principale della confezione deve essere applicata (incol lata) un’etichetta sulla quale dovranno essere riportate almeno tre informazioni (il simbolo dell’indicazione geografica protetta, il nome del produttore e il nome del prodotto «kiełbasa biała parzona wielkopolska»). Sono ammesse etichette decorative e tematiche, ma prima dell’uso devono essere comunicate alla commis sione di controllo della produzione della «kiełbasa biała parzona wielkopolska», che fa capo alla camera dei macellai della Grande Polonia.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona geografica di produzione comprende:
1) il voivodato della Grande Polonia delimitato dalle relative frontiere amministrative;
2) i distretti situati nel voivodato di Lubusz:
— Gorzów
— Krosno
— Międzyrzecz
— Słubice
— Strzelce-Drezdenko
— Świebodzin
— Wschowa
— Zielona Góra
3) i distretti situati nel voivodato di Cuiavia-Pomerania:
— Mogilno
— Żnin
5. Legame con la zona geografica
La specificità della salsiccia «kiełbasa biała parzona wielkopolska» è determinata dalle sue particolari caratteristiche qualitative e dalla reputazione del prodotto.
La Grande Polonia è da sempre nota per l’allevamento di suini su vasta scala. Per questo motivo la tradizione vuole che in molte occasioni come matrimoni, battesimi, prime messe, anniversari, feste della vendemmia/mietitura ecc. si preparino prodotti a base di carne di suino, tra cui spicca la «kiełbasa biała parzona wielkopolska». Il successo di questa salsiccia è inoltre determinato dalla durata limitata della sua produzione e dalla freschezza del prodotto.
Comunicazioni scritte e orali degli anni 1950 hanno permesso di documentare le regole di produzione della salsic cia bianca cruda e poi della salsiccia bianca bollita destinate ai grandi stabilimenti del settore della carne. La specifi cità e l’eccezionalità della «kiełbasa biała parzona wielkopolska» sono state per la prima volta evidenziate negli anni 1990 con concorsi indetti prima delle feste pasquali che mettevano in risalto proprio la tipicità di questa salsiccia. Questi concorsi erano organizzati dalla camera dei mestieri, dalla camera dei macellai e dai ricercatori universitari della Scuola superiore di agraria di Poznań e dell’istituto professionale e hanno sempre attirato numerosi produttori della «kiełbasa biała parzona wielkopolska». Durante questi concorsi la giuria era solita rilasciare certificati annuali ai produttori della «kiełbasa biała parzona wielkopolska» capaci di soddisfare le aspettative dei consumatori e di rispettare i dettami dell’arte della salumeria.
Occorre ricordare che le salsicce bollite sono note nei territori tedeschi, polacchi, cechi e slovacchi almeno dal XIX secolo. Esistevano diverse ricette che ancora oggi figurano nei libri di cucina nazionali. In particolare, per la produzione di queste salsicce veniva utilizzata, oltre alla carne di suino, carne di manzo (nei territori tedeschi, cechi e slovacchi) e di montone. Venivano utilizzati anche diversi condimenti come peperoncino, cipolla, paprika e spezie locali. Anche le ricette più diffuse sul territorio polacco variavano in base alla disponibilità della carne di manzo, di vitello o di montone. Per garantire la durata del prodotto veniva spesso utilizzata carne in salamoia. È nella regione della Grande Polonia che viene introdotta la regola che prevedeva di produrre salsicce solo con carne di suino. La particolarità della salsiccia sta inoltre nel fatto che viene preparata con carni fresche, refrigerate ma non in salamoia. Le uniche spezie utilizzate sono il sale, il pepe, l’aglio e la maggiorana, quest’ultima come spezia dominante. Un’altra caratteristica di questo salume è il colore grigio intenso. Appena bollita, la salsiccia si presenta leggermente bianca, da cui il nome di «kiełbasa biała parzona wielkopolska». Il numero limitato di spezie permette di esaltarne il sapore, sublimato dalla maggiorana e dalle spezie locali coltivate nella Grande Polonia. Confrontando le specificità della salsiccia «kiełbasa biała parzona wielkopolska» con quelle di diverse altre salsicce bianche bollite è inoltre dimostrato che, conformemente alla ricetta della salsiccia bianca del 1964, inventata dai servizi centrali del settore della carne su richiesta dei consumatori, in questa regione la maggiorana può essere omessa. Nella Grande Polonia, la salsiccia bianca è però sempre stata prodotta con l’aggiunta di maggiorana, ele mento distintivo di questo prodotto che ne sottolinea il legame con la regione. Benché il termine di «salsiccia bianca» sia noto e utilizzato in tutta la Polonia, questo tipo di salsiccia è in realtà fortemente caratteristico della Grande Polonia.
L’importanza della «kiełbasa biała parzona wielkopolska» è confermata dal fatto che, benché durante lo stato d’asse dio la carne fosse razionata, i macellai beneficiarono di quote di carne aggiuntive per produrre questa salsiccia.
La popolarità della «kiełbasa biała parzona wielkopolska» è cresciuta a tal punto che i macellai hanno iniziato a produrla anche al di fuori delle feste. Nelle salumerie della Grande Polonia viene oggi proposta quotidianamente e il fatto che sia disponibile tutto l’anno ha portato a utilizzarla in vari modi in cucina. La «kiełbasa biała parzona wielkopolska» viene tuttora ripassata nello strutto con cipolle e mele acidule tagliate grossolanamente e servita con patate e crauti, ma la «kiełbasa biała parzona wielkopolska» viene consumata anche in occasione di feste e pasti all’aperto. In tal caso, viene fritta e proposta con formaggio o cipolla e funghi. Un altro modo di servirla è cotta alla griglia, accompagnata da cetriolini sottaceto e con rafano o mostarda. Nella regione della Grande Polonia la
«kiełbasa biała parzona wielkopolska» viene solitamente servita in una zuppa tradizionale chiamata «xxxxx».
Le nuove generazioni, che apprezzano il sapore di questa salsiccia, hanno ripreso la tradizione cercando nuovi modi per proporla in cucina. In tal senso sono numerose le riviste che offrono consigli e che pubblicano ricette a base di «kiełbasa biała parzona wielkopolska». Tutto questo dimostra l’importanza di questa salsiccia per gli abi tanti della regione e ne dimostra l’indiscussa notorietà.
La «kiełbasa biała parzona wielkopolska» si è presto imposta come specialità regionale conquistandosi un posto di rilievo in mercati, fiere e occasioni festive. La popolarità di questa salsiccia è confermata dalla sua quarantennale presenza in occasione delle fiere organizzate per la festa di San Xxxxxxxx a Poznań. La «kiełbasa biała parzona wielkopolska» è sempre molto apprezzata: lo dimostra il fatto che sia sempre disponibile in commercio e sia consu mata tutto l’anno.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo xxxxx, del presente regolamento)
xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/Xxxxxx-xxxxxxxx/Xxxxxxxx-xxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxx/Xxxxxxx-xxxxxxx-x-xxxxxxxxxxx-Xxxxxxxx- regionalne-i-tradycyjne/OGLOSZENIE-MINISTRA-ROLNICTWA-I-ROZWOJU-WSI-z-dnia-25-listopada-2015-roku
ISSN 1977-0944 (edizione elettronica) ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)
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