CAPITOLATO SPECIALE D’ APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’ APPALTO
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., Affidamento del servizio integrato di sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, del controllo di qualità e di sicurezza delle apparecchiature radiologiche, supporto all’attività di radiologia da parte di uno Specialista in Fisica Medica nonché del servizio di dosimetria personale ed ambientale con relativa fornitura di dosimetri presso i presidi ospedalieri territoriali dell'Azienda ASL Rieti.
Numero Gara 8073262
CIG: 8658654352
1
INDICE
Art.1 Oggetto dell'appalto Art.2 Durata del contratto Art.3 Importo del contratto Art.4 Carico di lavoro
Art.5 Modalità generali di espletamento del servizio
Art.6 Prestazioni dell’Esperto di Radioprotezione di 3°grado sanitario Art. 6.1 Verifica dei dispositivi di protezione individuale (DPI) Art. 6.2 Esposizione al Radon
Art. 6.3 Documento di valutazione del rischio Art.7 Prestazioni dello Specialista in Fisica Medica
Art. 7.1 Schema per la stesura del manuale di qualità’
Art.8 Prestazioni dell'Esperto Responsabile in Risonanza Magnetica Art.9 Prestazioni dell'Addetto alla Sicurezza Laser Elettromedicali Art.10 Prestazioni nell'ambito della Dosimetria
Art.10.1 Caratteristiche di minima
Art.10.2 Modalità di svolgimento del Servizio Dosimetrico Art.10.3 Offerta tecnica
Art.11 Sopralluogo
Art.12 Predisposizione e tenuta dei documenti Art.13 Informazione formazione e addestramento Art.14 Oneri dell’appaltatore
Art.15 La tracciabilità dei flussi finanziari Art.16 Liquidazione e pagamenti
Art.17 Revisione dei prezzi
Art.18 Riserve
Art.19 Contratto e spese
Art.20 Responsabilità dell’Aggiudicatario Art.21 Rapporti contrattuali
Art.22 Direttore dell'Esecuzione del Contratto Art.23 Contestazioni e penali
Art.24 Risoluzione anticipata del contratto Art.25 Clausola del recesso
Art.26 Subappalto
Art.27 | Cessione del contratto |
Art.28 | Cessione d'azienda o ramo d'azienda |
Art.29 | Trattamento dei dati personali |
Art.30 | Autotutela |
Art.31 | Foro competente |
Art.32 | Norme di rinvio |
Art.1 Oggetto dell’appalto
Il presente Capitolato Speciale disciplina l’affidamento del servizio integrato di sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (Radiazioni Ottiche Artificiali ROA e Campi elettromagnetici CEM), del controllo di qualità e di sicurezza delle apparecchiature radiologiche, supporto all’attività di radiologia da parte di uno Specialista in Fisica Medica nonché del servizio di dosimetria personale ed ambientale con relativa fornitura di dosimetri presso i presidi ospedalieri territoriali dell' Azienda Asl di Rieti.
Lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato deve essere assicurato dalla Ditta Aggiudicataria in conformità al contenuto delle sottoelencate norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, anche in caso di modifiche o integrazioni intervenute dopo la stipula del Contratto.
Nelle prestazioni indicate nel capitolato s'intendono compresi tutti gli adempimenti previsti dalle seguenti disposizioni normative:
• D.Lgs. n°50 del 18 Aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”
• Legge n°55 del 14 Giugno 2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”
• D.Lgs. 101/2020 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
• D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i. Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Titolo VIII° capo IV°,capo V
• D.M 10/08/18 Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica.
nonché delle norme tecniche di riferimento - Pubblicazioni e rapporti emessi da:
• AIFM-Collegio di Radioprotezione in ambito Sanitario “Valutazione dose equivalente al cristallino” Pubblicato Luglio 2020 codice ISBN: 979-12-80175-00-7
• AIFM-Collegio di Radioprotezione in ambito Sanitario “Valutazione preventiva della esposizione, classificazione delle zone e valutazione delle dosi assorbite in fase di esercizio in ambito radiologico” Pubblicato Luglio 2020 codice ISBN: 979-12-80175-02-1
• CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano in particolare Cei 76/6 per l’addetto sicurezza Laser
• Health Physics, The Radiation Safety Journal, The Official Journal of the Health Physics Society
• IAEA, International Atomic Energy Agency
• ICRP, International Commission on Radiological Protection
• ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
• NCRP, National Council on Radiation Protection and Measurements
• UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione
• IEC 61331-1- 2014 Protective devices against diagnostic medical X-radiation - Part 1: Determination of attenuation properties of materials European Guidelines
• RP 162 ‘Criteria for Acceptability of Medical Radiological Equipment used in Diagnostic Radiology, Nuclear Medicine and Radiotherapy’
• Rapporto ISTISAN 17/33 “Livelli diagnostici di riferimento nazionali per la radiologia diagnostica ed interventistica”
• Attuazione dei nuovi Standard di Sicurezza in Risonanza Magnetica-INAIL 2018
• UNI CEI EN ISO/IEC 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura"
• UNI ISO 11665-4:2015: Misura della radioattività nell'ambiente - Aria: radon-222 - Parte 4: Metodo di misurazione ad integrazione per la determinazione della concentrazione media di attività usando un campionamento passivo e analisi successiva
• IEC 62387:2012 “Radiation protection instrumentation - Passive integrating dosimetry systems for personal and environmental monitoring of photon and beta radiation”
• UNI ISO 14146- 2018: Protezione dalle radiazioni - Criteri e curve limite di riferimento di prestazione per la verifica periodica di servizi di dosimetria
Il servizio dovrà essere espletato con strumentazione idonea e certificata di proprietà della Ditta Aggiudicataria. I certificati di calibrazione dovranno essere allegati ai manuali di qualità previsti dai D.Lgs101/2020 e successive modifiche e integrazioni.
Il personale per lo svolgimento del servizio in oggetto dovrà possedere i seguenti requisiti:
⮚ Esperto di Radioprotezione di 3° sanitario
⮚ Specialista in Fisica Medica, come definito dal D.Lgs. n° 101/2020 (Iscritto all’Ordine dei Chimici e dei Fisici)
⮚ Esperto della Sicurezza in Risonanza Magnetica
⮚ Addetto alla Sicurezza Laser Elettromedicali
L’Amministrazione si riserverà di non procedere ad aggiudicazione, ovvero di recedere in qualsiasi momento dal contratto sottoscritto, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.a o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di servizi equivalenti a quelli oggetto della presente procedura, a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.
Art.2 Durata del contratto
La durata del contratto è stabilita in 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto più eventuale prosecuzione di 12 (dodici) mesi.
Art.3 Importo del contratto
Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., considerata la durata di 24 (ventiquattro) mesi del
servizio con possibilità di prosecuzione di ulteriori 12 (dodici) mesi, il valore dell’appalto è stimato in € 300.000,00 (trecentomila/00) oltre IVA al 22%.
Dal secondo anno di vigenza contrattuale è ammessa la revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art.4 Carico di lavoro
Il carico di lavoro inerente il servizio oggetto del presente appalto, relativo alle apparecchiature presenti presso le strutture della ASL di Rieti è di 63 apparecchiature radiologiche e 17 Laser (ALLEGATO 1 al presente capitolato) ed è suddiviso sulle seguenti sedi territoriali:
Ospedale di Rieti (n. 29 apparecchiature radiologiche + n. 1 LINAC + n. 2 RM + 00 Xxxxx) Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx (x. 8 apparecchiature +1 Laser)
Xxxxxxxx (n.1 apparecchiatura)
Magliano Sabina (n. 8 apparecchiature + 2 Laser) Antrodoco (n.1 apparecchiature)
Osteria Nuova (n. 1 apparecchiatura) Xxxxx Xxxxxx (x. 0 xxxxxxxxxxxxxxx) Xxxxxx Xxxxxxx (x. 6 apparecchiature)
S. Elpidio (n. 1 apparecchiatura)
Casa Circondariale di Rieti (n. 4 apparecchiature)
È compreso nell' esecuzione del servizio oggetto dell’appalto la gestione completa del servizio dosimetrico individuale ed ambientale, che si renderà necessario per le valutazioni di pertinenza dell’Esperto di Radioprotezione relativamente a tutte le sedi territoriali.
Il fabbisogno annuale relativo alle persone da sottoporre a dosimetria personale è, ad oggi:
n. 210 lavoratori radio esposti
n. 10 tirocinanti
n. 40 studenti
Il numero di dosimetri necessari per la Sorveglianza Fisica è, ad oggi: Dosimetri Trimestrali:
n. 214 corpo intero
n. 55 bracciali
n. 66 ambientali
n. 55 cristallino
n. 5 neutroni termici Dosimetri Mensili:
n. 42 corpo intero
n. 41 bracciali
n. 5 ambientali
n. 41 cristallino
Conseguentemente il fabbisogno annuale è, ad oggi:
3282 Dosimetri TLD
20 Dosimetri Neutroni Termici
Per la mappatura degli ambienti potenzialmente esposti a gas Radon sono previsti all’anno circa
400 dosimetri passivi a tracce CR 39 per misurazioni di concentrazioni di Radon (200 dosimetri per due semestri)
La variazione di circa il 10% del numero complessivo delle apparecchiature, del relativo personale radio esposto e del numero di dosimetri, arrotondata al numero intero superiore, non comporta variazione dell’importo dell'affidamento del servizio.
E’ compreso inoltre nell’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto:
La valutazione, la misurazione e il calcolo dell’esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici di cui all’art 209 del D.lgs. 81/08 e smi riferito alle strutture della Asl di Rieti con l’indicazione delle misure di Prevenzione e Protezione di cui all’art.210 del D.lgs. 81/08 e smi.
La valutazione la misurazione e il calcolo dell’esposizione dei lavoratori a Radiazione Ottiche Artificiali di cui all’art.216 del D.lgs. 81/08 e smi riferito alle apparecchiature presenti all’interno delle strutture della Asl di Rieti con l’indicazione delle disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi i cui all’art.217 del D.lgs. 81/08 e smi
Art.5 Modalità generali di espletamento del servizio
1. Ai fini dell’ammissione alla gara l’Esperto di Radioprotezione dovrà essere iscritto all’elenco di cui all'art.129 del D.Lgs. 101/2020 s.m.i. da un periodo non inferiore a cinque anni rispetto alla data di formulazione dell’offerta.
2. Lo Specialista in Fisica Medica dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs 101/2020 e dovrà aver maturato, alla data di formulazione dell’offerta, almeno 3 anni di esperienza documentata come Specialista in Fisica Medica in Unità di Radiologia pubbliche o private che eseguono pratiche speciali (procedure pediatriche, screening, procedure ad alte dosi quali TC o interventistica). Ai fini del calcolo del punteggio si ritiene valida anche l’esperienza maturata durante gli anni di Specializzazione.
3. L’aggiudicatario è tenuto alla esecuzione a regola d’arte del servizio oggetto del contratto. Nella esecuzione, lo stesso deve agire con la diligenza del buon professionista, con una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica pubblica ed assistenziale delle attività e dei servizi offerti dalla ASL di Rieti.
4. Dovrà essere garantito, da parte dello Specialista in Fisica Medica, il rispetto di tutte le norme e regolamenti vigenti in tema di radioprotezione e controlli sugli apparecchi radiologici, di Risonanza Magnetica e sui Laser Medici. Particolare cura dovrà essere dedicata alla radioprotezione del paziente in termini di valutazione ed ottimizzazione delle dosi.
5. Le imprese concorrenti dovranno presentare in sede di offerta un elaborato descrittivo dell’organizzazione del servizio integrato di sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti a mezzo di Esperti di Radioprotezione di 3° grado sanitario, sorveglianza fisica delle apparecchiature di risonanza magnetica a mezzo di Esperti Responsabili in sicurezza RM, controlli di sicurezza e qualità sulle apparecchiature RM, assistenza all’attività di radiologia a mezzo di Specialisti in Fisica Medica nonché del servizio di dosimetria personale ed ambientale (Progetto Tecnico di Esecuzione del Servizio), dopo aver effettuato, pena l’esclusione, un sopralluogo presso le strutture sanitarie della Committente. Per concordare data e orario del sopralluogo le ditte concorrenti dovranno prendere contatto con il Responsabile S.P.P dell’Azienda Asl Rieti Dr.ssa
Lorella Fieno al numero di tel. 0000000000 email x.xxxxx@xxx.xxxxx.xx.
Le richieste saranno soddisfatte in ordine cronologico. Il sopralluogo sarà effettuato in orario di lavoro del personale di cui innanzi.
6. Tutti i materiali, le sostanze, i preparati e le attrezzature impiegate per l’espletamento del servizio devono essere conformi sia alle prescrizioni di legge in materia radio protezionistica, sia alle normative vigenti in materia di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione incendi.
7. Si richiede che l’Aggiudicatario, oltre ad essere presente presso la sede oggetto del presente capitolato nei modi e nei tempi necessari a garantire il perfetto adempimento di tutte le obbligazioni poste a suo carico dalla normativa vigente, dovrà raggiungere la sede ogni qual volta venga richiesto dalla Committente a causa di visite ispettive da parte di Enti Istituzionali o della necessità di eseguire sulle apparecchiature controlli straordinari di qualità (ad esempio: verifiche successive a sostituzioni di parti/dispositivi rilevanti dell’apparecchiatura quali tubo, rivelatore, etc;,..)
8. Gli interventi e i controlli di radioprotezione dovranno essere effettuati previ accordi con i responsabili delle attività e delle installazioni.
9. I risultati delle prove di accettazione/collaudo e dei controlli di qualità sulle apparecchiature dovranno essere firmati dall’Esperto in Fisica Medica per quanto riguarda l’idoneità tecnica delle apparecchiature e sottoposti al Responsabile dell’Impianto Radiologico che provvede a firmare l’idoneità all’impiego clinico delle stesse, come previsto dalla normativa vigente.
10. L’Aggiudicatario si impegna a garantire, in caso di situazioni incidentali che, a giudizio della Committente richiedano intervento immediato, la presenza in loco dell’Esperto di Radioprotezione e/o dell’Esperto in Risonanza Magnetica entro massimo 4 ore dalla segnalazione (compresi notturni e festivi) e la reperibilità telefonica negli orari di funzionamento delle installazioni presso i presidi della ASL di Xxxxx.
11. L’Aggiudicatario individua, un proprio Responsabile Unico della commessa con cui l’Azienda si interfaccia per la gestione dell’intero contratto e ne dà formale comunicazione all’Azienda. Il suddetto responsabile della Ditta Aggiudicataria avrà quale unico interlocutore, per qualsivoglia esigenza o problematica, il Responsabile Unico del Procedimento.
12. Non sono ammesse alla gara offerte in aumento rispetto all’importo totale posto a base di gara nonché offerte con una percentuale di ribasso maggiore del 20%
13. Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016, sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice, nei termini di qualità e di prezzo.
14. Saranno oggetto di valutazione nell’offerta tecnica eventuali proposte migliorative rispetto a quanto richiesto. In particolare, saranno valutate proposte di miglioria relative alla formazione e proposte di miglioria utili allo svolgimento dei servizi. Si precisa che tutte le proposte migliorative devono intendersi comunque comprese nel prezzo complessivo offerto e nel relativo ribasso.
Art.6 Prestazioni dell’Esperto di Radioprotezione di 3° grado sanitario
L’Aggiudicatario, nello svolgimento del servizio di sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, dovrà ottemperare a quanto indicato nel D.lgs. 101/2020 in particolare gli articoli 122 (Ottimizzazione della protezione), 130 (Attribuzioni dell’esperto di radioprotezione), 131 (Comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti), 132 (Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione).
E’ richiesta una presenza minima dell’Esperto di Radioprotezione presso l’Ufficio di Radioprotezione della Committente di una volta ogni tre mesi.
Saranno oggetto di valutazione:
• Periodicità con cui l’Esperto di Radioprotezione sarà presente presso l’Ufficio di Radioprotezione per l’espletamento/aggiornamento di tutte le attività previste nel presente capitolato (attivazione e chiusura di schede dosimetriche, gestione schede di destinazione lavorativa, gestione del libretto personale di radioprotezione)
• Metodologia di classificazione, ai fini della radioprotezione, dei lavoratori e degli ambienti di lavoro e criteri per la periodicità di sostituzione dei dosimetri.
• Tempistica nella trasmissione delle schede dosimetriche al medico competente;
• Tempistica di intervento per la effettuazione di controlli di radioprotezione sulle apparecchiature radiologiche a seguito di interventi di manutenzione e/o in caso di emergenza
• Inventario e verifica integrità DPI anti X, in particolare dovranno essere descritti i controlli di qualità effettuati sui DPI con relativa frequenza e le modalità di registrazione degli esiti.
• Progettazione di percorsi informativi, formativi e addestrativi e disponibilità ad attività di docenza nell’ambito dei corsi aziendali in materia di radioprotezione, sulla base di calendari/programmi stabiliti dalla Committente;
• Istituzione di un protocollo dedicato (contente le misure di sicurezza per gli operatori) per la radioprotezione all’interno del bunker a seguito dell’utilizzo di energie >10MV
Si rammenta inoltre che l’Esperto di Radioprotezione dovrà provvedere a:
• Stesura di pareri circa i requisiti di gara e la scelta di Dispositivi di Protezione Collettiva e Individuale;
• Predisporre la relazione sui rischi da radiazione ionizzanti da inserire nel DVR aziendale
• Trasmettere all'INAIL l'elenco delle sorgenti detenute, aggiornato ogni volta che si dismettono, cambiano o acquistano apparecchi
• Redigere i progetti radio protezionistici in caso di nuove installazioni
Art. 6.1 Verifica dei Dispositivi di Protezione Individuale
• L’Esperto di Radioprotezione dovrà eseguire un controllo iniziale dei DPI presenti in Azienda per verificarne l’attenuazione alle radiazioni ionizzanti in funzione delle differenti tensioni a cui lavorano i tubi radiogeni. E’ richiesto inoltre il controllo periodico e comunque coerentemente con le indicazioni fornite in tal senso dal produttore nella documentazione tecnica dell’integrità dei DPI in uso con analisi dei difetti presenti e loro classificazione secondi i criteri indicati dal documento INAIL “Proposta di procedura per la gestione dei dispositivi di protezione individuale dalla radiazione X per uso medico-diagnostico: camici e collari per la protezione del lavoratore” e se del caso o a richiesta motivata della Committente la verifica del livello di protezione secondo la IEC 61331-1- 2014.
• Dovrà essere fornito il protocollo di esecuzione del controllo adottato, dettagliato e completo di ogni informazione, comprese le modalità di esposizione.
• Al termine del controllo dovrà essere fornito, per ogni DPI, report dettagliato con gli esiti del controllo, oltre alle immagini acquisite e il codice identificativo del DPI cui si riferiscono. Saranno inclusi nei controlli i DPI/DPP per esami in sala Tac.
Art. 6.2 Esposizione al Radon
• L’Esperto in Radioprotezione dovrà procedere alle misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon nei luoghi di lavoro che saranno individuati in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, indicando all’ Esercente le eventuali misure correttive per la riduzione della concentrazione stessa sulla base dei contenuti del Piano Nazionale d’azione per il radon e, fino all’approvazione del piano, sulla base di indicazioni tecniche internazionali.
• L’Esperto in Radioprotezione effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria secondo le modalità indicate nell’allegato II del D.Lgs.101/2020, e rilascia una relazione tecnica con il contenuto indicato nel medesimo allegato che costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
• L’Esperto di Radioprotezione, ove necessario, dovrà procedere alla valutazione della dose efficace del personale interessato all’esposizione a sorgenti di Radon.
Art. 6.3 Documento Valutazione del Rischio
L’Esperto di Radioprotezione deve effettuare la valutazione di radioprotezione di cui all’Art. 109 del D.Lgs. 101/2020 e redigere apposita relazione che costituirà il documento di valutazione di cui all’Art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti nella quale saranno specificati, tra l’altro:
▪ criteri metodologici della valutazione del rischio
▪ gli esiti dei sopralluoghi effettuati negli ambienti di lavoro e dei colloqui con dirigenti, preposti e lavoratori, nonché ulteriori funzioni aziendali
▪ indicazione della classificazione delle zone
▪ la suscettibilità di dose e la classificazione dei lavoratori, previa definizione dell’assegnazione
lavorativa da parte del Datore di Lavoro.
▪ le analisi e valutazione necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione della popolazione, in particolare deve effettuare la valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione in condizioni normali, nonché la valutazione delle esposizioni in caso di incidente; a tal fine i predetti gruppi di riferimento debbono essere identificati sulla base di valutazioni ambientali, adeguate alla rilevanza dell'attività stessa, che tengano conto delle diverse vie di esposizione
▪ la definizione delle misure di prevenzione e protezione adottate, con particolare riferimento all’allestimento degli ambienti di lavoro, alle attrezzature presenti, ai dispositivi di sicurezza, a dispositivi di protezione collettiva e individuale
▪ la definizione del piano di miglioramento
▪ la definizione delle necessità informative, formative ed addestrative con relativa progettazione e necessità di aggiornamento, definendo altresì una periodicità
▪ l’elaborazione, in accordo con i responsabili delle attività, delle procedure di sicurezza ovvero delle norme di radioprotezione
Il documento di valutazione dovrà essere rielaborato in occasione di variazioni dell’attività o dell’organizzazione del lavoro, significative ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In ogni caso, annualmente, l’Esperto di Radioprotezione fornirà al Datore di Lavoro apposita relazione nella quale verranno analizzati i dati derivanti dalla sorveglianza fisica, anche in modalità statistica, nonché i dati di carico di lavoro ed organico forniti dalla Committente per ciascuna attività.
Nella relazione verrà altresì indicata l’eventuale necessità di aggiornamento della valutazione del rischio.
Art.7 Prestazioni dello Specialista in Fisica Medica
L’Aggiudicatario, nello svolgimento del servizio ai sensi delle normative indicate nell’Art.1, dovrà assicurare la presenza di uno Specialista in Fisica Medica, in particolare per le esigenze del reparto di Diagnostica per Immagini della Asl di Rieti per un numero medio di 40 ore/mese da distribuire settimanalmente in base agli accordi con il Responsabile dell’Impianto Radiologico.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, lo Specialista in Fisica Medica dovrà ottemperare a:
▪ Verificare la rispondenza alla normativa vigente (intesa come comprendente anche Norme CEI, Raccomandazioni ICRP, ecc.) ed al capitolato di acquisto delle apparecchiature radiologiche acquistate dalla Committente. (Accettazione e Collaudo di nuova apparecchiatura)
▪ Presentare il piano di controlli e taratura della strumentazione in accordo alle norme di buona tecnica applicabili ed allegare copia firmata del certificato di taratura all’interno dei manuali di qualità delle attrezzature.
▪ Collaborare con il Responsabile Impianto Radiologico per la predisposizione e l’aggiornamento del manuale di Garanzia della Qualità per ciascuna unità radiologica comprendente il controllo di qualità ed una metodologia per la valutazione della qualità delle immagini radiologiche. Il manuale di qualità dovrà essere predisposto entro 1 mese dall’affidamento e dovrà essere scritto secondo quanto previsto all’art. 164 del D.Lgs 101/2020, e indicato nell’Allegato XXVIII (Parte 1 e Parte 2) “Documentazione del Manuale di qualità” che per semplicità viene riportato all’Art 7.1. I protocolli, sono da redigere sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs 101/2020) aggiornata dai più recenti protocolli o linee guida redatti da organismi scientifici nazionali o internazionali riconosciuti (AIFM, IAEA, IPEM, AAPM,). Particolare attenzione dovrà essere dedicata al manuale per i controlli di qualità per i mammografi e all’ottimizzazione dei protocolli di imaging al fine di minimizzare la dose ghiandolare media specialmente nei protocolli di screening.
▪ Eseguire i controlli di qualità e le verifiche dosimetriche, riferendosi a protocolli in uso. che dovranno essere validati dal Responsabile dell’Impianto Radiologico.
▪ Effettuare un esame periodico delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature radiologiche ivi inclusi gli ecografi ed i monitor di refertazione e verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione del paziente.
▪ Effettuare valutazioni dosimetriche previste dal D.Lgs.101/2020 per le pratiche speciali che comportano alte dosi ai pazienti (TC, interventistica, emodinamica, ERCP, sala operatoria)
▪ Valutare la dose assorbita all’utero preventivamente o a seguito di indagini diagnostiche su pazienti in gravidanza.
▪ Effettuare valutazioni di dose al feto nel caso di esposizione donne in gravidanza.
▪ Definire e mettere in atto programmi di garanzia della qualità finalizzati all’attuazione del principio di ottimizzazione, ivi compresi l’applicazione e l’impiego di livelli diagnostici di riferimento (LDR), laddove disponibili, tenendo conto delle indicazioni più aggiornate pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanitò e dalle linea guida in allegato XXVI (art. 158 comma 5 e art. 160 comma 2 lettera b) D.Lgs.101/2020). Particolare attenzione dovrà essere posta nella definizione degli LDR per le pratiche speciali (art. 165 D.Lgs. 101/2020).
▪ Implementare e ottimizzare i protocolli di Imaging su tutte le modalità diagnostiche in collaborazione con il Responsabile dell’Impianto Radiologico.
▪ Occuparsi della formazione dei TSRM per l’effettuazione dei controlli di qualità.
È richiesto allo Specialista in Fisica Medica di avere esperienza nell’utilizzo di software di valutazione della dose al paziente e di gestione del dato dosimetrico.
Lo Specialista in Fisica Medica, in accordo con il Responsabile dell’Impianto Radiologico o suoi delegati, dovrà collaborare all’implementazione della gestione della comunicazione del dato dosimetrico anche suggerendo l’acquisizione da parte dell’Azienda di software dedicati.
In caso di nuove acquisizioni di apparecchiature, quali TC e mammografi, sarà cura dello Specialista in Fisica Medica fornire alla Committente la consulenza necessaria per l’eventuale inserimento nel capitolato di acquisto di idonei fantocci dedicati che resteranno di proprietà dell’Azienda Ospedaliera, ma che l’Aggiudicatario si impegna a utilizzare per eseguire al meglio le prove di qualità.
Art. 7.1 Schema per la stesura del manuale di qualità
Parte 1 - Informazioni minime che devono caratterizzare il manuale di qualità allestito in ottemperanza all'articolo 164, comma 1, lettera a) del D.Lgs 101/2020
a) elenco delle attrezzature medico-radiologiche soggette a controllo di qualità;
b) individuazione delle responsabilità connesse allo svolgimento dei controlli di qualità sulle attrezzature medico-radiologiche;
c) modalità di registrazione delle indagini radiologiche e sistema di responsabilità com1esso;
d) tipologia delle prove di accettazione e frequenza (almeno annuale) delle prove di funzionamento
a intervalli regolari;
e) livelli diagnostici di riferimento, ove disponibili, adottati, modalità della loro verifica e i ferimenti bibliografici utilizzati;
f) standard adottati al fine della verifica della qualità della tecnica radiologica e della qualità diagnostica nel caso delle procedure di radiodiagnostica;
g) analisi degli scenari comportanti esposizioni accidentali e indebite, possibili conseguenze dosimetriche per il paziente e provvedimenti da intraprendersi per limitarne la probabilità di accadimento nel caso delle pratiche radioterapeutiche;
h) riferimenti alle norme, alle linee guida e ai documenti tecnici utilizzati nella predisposizione del programma di controllo di qualità delle attrezzature medico-radiologiche e di valutazione delle dosi;
i) riferimenti alle norme, alle linee guida e ai documenti tecnici utilizzati nella definizione dei criteri di accettabilità delle attrezzature medico-radiologiche;
j) modalità con cui viene garantita l'informazione del paziente in merito ai rischi specifici connessi alle esposizioni a scopo medico;
k) modalità di gestione della documentazione relativa al sistema qualità adottato;
l) modalità adottate per garantire la collaborazione tra l'esperto di radioprotezione e lo specialista in fisica medica.
indicazione degli esami svolti presso la struttura che comportano e non comportano il superamento di 1 mSv per il feto o l'embrione.
Parte 2 - Registrazioni in ottemperanza all'articolo 164, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 1010/2020
a) risultati delle prove di accettazione delle attrezzature medico-radiologiche effettuate a far corso dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Durata della conservazione: intero periodo di esercizio delle attrezzature;
b) risultati delle verifiche dosimetriche e tutte le ulteriori eventuali registrazioni effettuate nell'ambito del programma di controllo e garanzia della qualità. Durata della conservazione: almeno cinque anni;
c) risultati della verifica dei LDR. Durata della conservazione: almeno dieci anni.
Art.8 Prestazioni dell’Esperto in Risonanza Magnetica
All' Esperto Responsabile in Risonanza Magnetica (ER) competono tutte le mansioni previste nel DM 10/08/2018 e nelle linee guida dell’ultimo documento INAIL “Attuazione dei nuovi Standard di Sicurezza in Risonanza Magnetica” 2018.
A titolo esemplificativo e non esaustivo egli deve:
▪ Elaborare un Regolamento scritto contenente, in forma dettagliata, tutte le norme interne di sicurezza
▪ Controllare la corretta installazione dei diversi dispositivi/segnaletica di sicurezza
▪ Rendere edotte e consapevoli del contenuto del Regolamento tutte le categorie di persone che per ragioni diverse hanno accesso al sito (Informazione / Formazione)
▪ Elaborare protocolli per il pronto intervento sul paziente nei casi di emergenza
▪ Dare supporto tecnico al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale (S.P.P.) al fine di dare piena applicazione al Capo IV del D.Lgs 81/2008 smi
▪ Identificare e valutare i rischi generati dai campi elettromagnetici che interessano attività sanitarie.
La relazione di valutazione del rischio da campi elettromagnetici redatta dall' Esperto in RM, ed eventuali aggiornamenti che fossero necessari a seguito di variazioni legislative o evoluzioni aziendali, verranno consegnate al Datore di Lavoro.
▪ Indicare le modalità di delimitazione delle curve di campo in risonanza Magnetica
l’ER formalmente incaricato, ove egli non risultasse già Specialista in Fisica Medica ovvero specialista in fisica medica, si dovrà avvalere dello specialista in Fisica Medica per:
• Predisporre e mantenere attivo, un programma di garanzia della qualità, al fine di ottimizzare la prestazione diagnostica.
• Istituire un protocollo per l’esecuzione dei controlli di qualità compresi i controlli di qualità sulle immagini e sui monitor di refertazione. A tale scopo si dovranno seguire protocolli consolidati nazionali ed internazionali per la valutazione quantitativa dei principali parametri fisici rappresentativi della qualità dell’immagine RM.
• Elaborare protocolli per l’ottimizzazione dell’esecuzione dei diversi esami.
Sarà oggetto di valutazione la possibilità da parte della Ditta di eseguire valutazioni ed analisi quantitative del SAR.
Le tecniche di alta specializzazione quali: la spettroscopia, l’imaging pesato in diffusione e perfusione, l’imaging funzionale (f-MRI), la morfometria, nonché l’uso combinato di molte di queste tecniche nel planning prechirurgico, pretrattamento radioterapico e nell’imaging multimodale rendono possibile la stima numerica di parametri non direttamente misurabili, ma ricavabili attraverso l’uso di procedure di post-processing e best-fitting del segnale con modelli appropriati. Tali stime, ottenibili anche sotto forma di mappe, rappresentano una parte importante dell’informazione che lo specialista in radiodiagnostica utilizza per trarre le conclusioni, in base alle quali emettere il referto di competenza.
Per l’uso appropriato di tali tecniche viene richiesto il coinvolgimento dello Specialista in Fisica Medica, in merito a:
▪ analisi del dato quantitativo;
▪ valutazione della relativa incertezza;
▪ messa a punto di adeguati protocolli sia di acquisizione che di garanzia della qualità specifici per applicazioni innovative.
I risultati delle prove di accettazione e di almeno gli ultimi due controlli periodici di qualità devono essere firmati dall’ER e conservati insieme al registro dell’apparecchiatura RM, anche in formato digitale.
La periodicità minima dei controlli è almeno semestrale.
Il giudizio di idoneità all’uso clinico dell’apparecchiatura deve essere formalmente riportato sul registro dell’apparecchiatura RM congiuntamente all’esito dei controlli espletati, e deve essere sottoscritto sia dal MRR che dall’ER, ciascuno per quanto di competenza.
L'esperto responsabile in Risonanza Magnetica deve prestare la sua opera in forma assidua e comunque tale da assicurare la propria reperibilità ed il tempestivo intervento in tutti i casi in cui le esigenze di sicurezza dei pazienti, lavoratori, volontari e visitatori lo richiedano. Dovrà essere in grado di intervenire entro 8 ore solari dall'inoltro della richiesta. Ai fini della sicurezza dell'impianto RM e del suo utilizzo, la gestione operativa dell'apparecchiatura sarà svolta con il continuativo controllo del Direttore del Dipartimento dei Servizi-U.O.C. Radiodiagnostica o suo delegato e del Direttore Esecutivo del Contratto o suoi assistenti.
Le modalità del controllo saranno definite all’interno del contratto.
Tutta la documentazione prodotta per assicurare la sicurezza e la qualità dei siti di Risonanza Magnetica, dovrà essere firmata dell’ER e dalloSpecialista in Fisica Medica forniti dall’Aggiudicatario e validata dal Responsabile dell’Impianto Radiologico. Tutta la documentazione deve essere trasmessa anche all’ufficio Radioprotezione.
Art.9 Prestazioni dell'Addetto alla Sicurezza Laser Elettromedicali
L’Addetto alla Sicurezza deve assicurare la gestione degli adempimenti di sicurezza per l’utilizzo di apparecchiature laser in ambito sanitario (norma CEI 76-6 e s. m. i.) in conformità a quanto previsto nel D.Lgs n. 81 Titolo VII “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali”.
Dovrà dimostrare di aver seguito corsi specifici sulla protezione da radiazioni ottiche, comprensivo delle radiazioni ottiche coerenti, e di avere già ricoperto analogo incarico per strutture sanitarie.
L’addetto alla Sicurezza Laser, coordinandosi con il Servizio di Prevenzione e Protezione, deve:
• effettuare controlli periodici a norma di legge su tutte le apparecchiature laser
• predisporre, per il Datore di lavoro e per le altre funzioni aziendali per la sicurezza, di norme interne di protezione e di sicurezza adeguate al rischio
• preparare report riassuntivi per ogni controllo effettuato con eventuali prescrizioni da adottare, da inviare entro 15 giorni dalla data del controllo al Datore di Lavoro e al Servizio di Prevenzione e Protezione
• redigere pareri circa i requisiti di gara e la scelta di Dispositivi di Protezione Collettiva ed individuale
• fornire assistenza tecnica per l’implementazione di eventuali nuove attività con presenza di laser
• redigere, in Collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione il Documento di valutazione dei rischi prodotti dall'utilizzo di sorgenti laser
• progettare percorsi informativi, formativi e addestrativi con disponibilità ad attività di docenza nell’ambito dei corsi aziendali specifici sulle Radiazioni ottiche artificiali
• effettuare consulenza, nell’ambito delle proprie competenze, al Datore di Lavoro per l’individuazione delle azioni e degli adempimenti necessari alla tutela dei lavoratori e della popolazione dall’esposizione alle radiazioni sia durante le normali attività lavorative che in caso di emergenza, nonché a seguito di ulteriori richieste della Committente relative, a titolo esemplificativo, a nuove tecnologie da adottare (attrezzature, impianti, strutture ecc.), procedure da implementare, risoluzione di specifiche problematiche, e tutto quanto la Committente dovesse rappresentare relativamente alle materie oggetto del Capitolato
• assistere e collaborare con il Datore di Lavoro in occasione di eventuali verifiche ispettive di enti di controllo e Organi di Vigilanza, nonché in occasione di incontri e approfondimenti con organi esterni all’Azienda
• partecipare alle riunioni di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e a tutte le altre occasioni in cui ciò sia richiesto (es: incontri con varie funzioni aziendali, alle riunioni indette da Servizio Prevenzione e Protezione o da organizzazioni sindacali, ecc.).
L’Addetto alla Sicurezza Laser dovrà utilizzare strumentazione propria e tarata sulla base della normativa vigente; dovrà, inoltre, garantire la propria presenza in caso di situazioni incidentali che, a giudizio dell’Azienda Committente, richiedano intervento immediato.
Art.10 Prestazione nell’ ambito della Dosimetria
E' compreso nell'oggetto del servizio dell'appalto il controllo dosimetrico individuale ed ambientale, che si renderà necessario per le valutazioni di pertinenza dell'Esperto di Radioprotezione relativamente al Presidio Ospedaliero di Rieti ed alle Sedi Territoriali della AUSL Rieti in cui risultano ubicate fonti radiogene.
Per l'elenco delle apparecchiature presenti presso le strutture della ASL di Rieti si rinvia all' Allegato n.1 al presente capitolato.
Per l’elenco dei soggetti radio esposti presenti presso le strutture della ASL di Rieti e per il fabbisogno medio annuale dei dosimetri, si rinvia all'Art.4 del presente capitolato.
L’Aggiudicatario deve fornire ai soggetti radio esposti i mezzi per il controllo dosimetrico al corpo intero, al cristallino, alle estremità (mani e polsi) nonché i mezzi per il controllo ambientale sulla base delle relazioni dell’Esperto di Radioprotezione.
Le caratteristiche richieste per espletare il servizio di dosimetria sono indicative delle necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D.lgs. 50/2016. Pertanto, il Concorrente sarà libero di proporre i dispositivi di livello pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell’appalto, in modo che la fornitura ottemperi ai requisiti funzionali descritti.
E’ fatta salva ed impregiudicata la facoltà di scelta della Committente in coerenza con i criteri di aggiudicazione definiti nel disciplinare. Il Concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.
La fornitura dovrà prevedere:
▪ fornitura di dosimetri personali, secondo la frequenza richiesta dall’Esperto di Radioprotezione, per l’esposizione esterna alle radiazioni ionizzanti:
o del corpo intero,
o delle estremità, (polsi e mani)
o del cristallino
▪ fornitura di dosimetri per dosimetria ambientale per gamma e neutroni nel caso di energie >10 MV
▪ fornitura di dosimetri per dosimetria ambientale nei luoghi potenzialmente esposti a gas Radon
▪ ritiro e riconsegna dei dosimetri
▪ lettura dei dosimetri
▪ valutazione della dose efficace e dose equivalente ai lavoratori esposti
▪ invio all’Ufficio di Radioprotezione dell’Azienda, in formato cartaceo ed elettronico, dei tabulati dosimetrici nominativi
Il servizio dovrà essere svolto con attrezzature conformi alla vigente normativa in materia ed alle
relative certificazioni di qualità.
Art 10.1 Caratteristiche di minima:
▪ Il laboratorio di dosimetria deve essere accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per l’esecuzione delle prove IEC 62387 (dosimetria personale) e UNI ISO 11665-4 (Radon)
▪ Il rivelatore di tutti i dosimetri a TL dovrà essere del tipo GR200A (LiF;Mg,Cu,P)
▪ Tutti i dosimetri utilizzati devono fornire la risposta in termini di equivalente di dose personale e ambientale ai sensi dell'allegato XXIV del D.lgs. 101/2020
▪ Per l'esposizione personale l’equivalente di dose Hp(d) deve essere valutata per radiazioni a forte penetrazione alla profondità di 10 mm, per radiazioni a debole penetrazione alla profondità di 0.07 mm per la pelle e 3mm per gli occhi. (Allegato XXIV punto 6.3 D.Lgs. 101/2020)
▪ I rilevatori devono avere le seguenti caratteristiche di rilevazione:
a) intervallo energetico compreso tra 0,02 ed almeno 0,2 MeV
b) dipendenza energetica minore del 20%
c) opportuno sistema di filtrazione in grado di normalizzare la risposta alle varie energie e simmetrica sulle due facce del badge (per il total body)
d) per i dosimetri total body ed estremità la dose minima certificata deve essere minore di (0,04) mSv escluso il fondo naturale
▪ Le dosi devono essere espresse in microSievert (μSv) o milliSievert (mSv).
▪ Per il monitoraggio del gar Radon, i risultati dovranno essere espressi in termini di concentrazione di gas Radon, in Bq/m3, con indicazione dell’errore percentuale.
▪ I dosimetri del tipo a bracciale dovranno avere supporto rigido regolabile, dovranno essere sigillati e a tenuta stagna per consentire la disinfezione in mezzo liquido a temperatura ambiente.
▪ I dosimetri ad anelli e bracciali devono poter essere sterilizzabili.
▪ Il supporto porta dosimetro deve essere a pinzetta e non a spilla e deve essere sufficientemente robusto in modo da non deteriorarsi prima del termine del periodo di utilizzo.
▪ Le custodie dei dosimetri devono essere impermeabili e lavabili. Ad ogni presidio deve comunque essere consegnato un congruo numero di porta dosimetri di riserva da reintegrare quando necessario.
▪ I dosimetri devono risultare bene identificati, in maniera univoca ed in modo che su ciascuno siano ben visibili in maniera indelebile le informazioni riguardanti il lavoratore esposto (codice a barre, nome e cognome, reparto di appartenenza, mese di utilizzo, tipo di radiazione, parte controllata,)
▪ I dosimetri devono essere distribuiti con colorazioni differenti a mesi alterni, per facilitarne la distribuzione ed il cambio tra un periodo di utilizzo e l’altro; tutti i dosimetri devono essere recapitati, già suddivisi per Strutture di utilizzo, all’Ufficio di Radioprotezione.
▪ Il servizio di dosimetria individuale dovrà essere riconosciuto ali sensi dell’art. 155 del D.Lgs.
101/2020 e dovrà adottare programmi di controllo e garanzia della qualità e garantire la tracciabilità dei sitemi di taratura utilizzati presso un laboratorio accreditato di taratura.( art.127 del D.Lgs. 101/2020)
Art.10.2 Modalità di svolgimento del Servizio Dosimetrico
▪ La consegna ed il ritiro dei dosimetri presso l’Ufficio di Radioprotezione della Committente saranno effettuati a cura e sotto la responsabilità dell’Aggiudicatario del servizio.
▪ I dosimetri verranno consegnati/ritirati con la cadenza definita dall’Esperto di Radioprotezione, all’Ufficio di Radioprotezione della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Rieti, Xxxxx Xxxxxxx, x.x., 00000 Xxxxx, e devono pervenire già confezionati e suddivisi in plichi destinati alle varie strutture aziendali in cui vengono utilizzati.
▪ Sarà compito dell’Ufficio di Radioprotezione fornire l'elenco del personale esposto e il
nominativo della persona incaricata della consegna e del ritiro dei plichi contenenti i dosimetri. Le variazioni all’elenco dei nominativi del personale sottoposto a monitoraggio dovranno essere accettate sino al giorno 15 del mese precedente l’effettivo utilizzo dei dosimetri e, quando successive, dovranno essere conservate ed eseguite nel periodo successivo.
▪ I dosimetri dovranno pervenire all’ Ufficio di Radioprotezione almeno 5 gg prima dell'inizio del periodo di riferimento indipendentemente dal fatto che i dosimetri esposti del periodo precedente siano già stati rispediti al laboratorio per l’analisi.
▪ Il ritiro dovrà essere effettuato entro 10 giorni del mese successivo a quello di utilizzo.
▪ I dosimetri dovranno essere consegnati in idonee buste porta dosimetri suddivisi per reparto e disposti in ordine alfabetico.
▪ L’Aggiudicatario dovrà assicurare la gestione dei dosimetri anche se restituiti in ritardo.
▪ Le letture dei dosimetri dovranno essere inviate a cura dell’Aggiudicatario, all’Ufficio di Radioprotezione entro massimo 20 giorni lavorativi dalla data di consegna degli stessi.
▪ In caso di necessità l'Aggiudicatario dovrà garantire una lettura immediata ed una risposta entro 5 giorni dal ricevimento del dosimetro. Sarà oggetto di valutazione una tempistica inferiore a 5 giorni.
▪ In caso di richiesta straordinaria, i dosimetri devono essere consegnati massimo entro massimo 7 giorni dalla richiesta.
▪ Nel caso in cui il dosimetro non risulti esposto, dovrà essere comunicato il valore “zero”, intendendo con ciò un valore inferiore alla sensibilità del dosimetro, oppure la sensibilità dei dosimetri indicando preliminarmente l’opzione scelta.
▪ Deve essere prevista la comunicazione urgente dall' Esperto di Radioprotezione all’Ufficio di Radioprotezione a mezzo fax o e-mail dell’eventuale superamento per i soggetti controllati del valore di dose previsto dalla normativa in base alla classificazione del personale.
▪ La comunicazione deve avvenire anche in caso di superamenti parziali di dose che non determinano il superamento annuale in particolare per la dose ricevuta dal cristallino.
▪ L’Esperto di Radioprotezione inoltrerà al medico competente le comunicazioni di cui all’Art.
130 comma 8 del D. Lgs. 101/2020, secondo la periodicità ivi prevista. L’Aggiudicatario dovrà comunicare la dose accumulata nell'arco dell'anno per ciascun lavoratore esposto per gli adempimenti del datore di lavoro ai sensi dell' Art. 131 del suddetto decreto.
▪ Le prove documentali delle letture dosimetriche dovranno essere conservate dall’Aggiudicatario per almeno cinque anni dal periodo controllato.
▪ L’Aggiudicatario dovrà comunicare l'eventuale smarrimento/danneggiamento dei dosimetri forniti indicando la struttura di appartenenza e il nominativo del dosimetro. I dosimetri potranno essere dichiarati smarriti solo dopo 60 giorni dal periodo di utilizzo.
▪ La Committente rimborserà un massimo di euro 50 per ogni dosimetro smarrito/danneggiato in base a quanto richiesto dall’Aggiudicatario.
▪ È richiesta la disponibilità ad eseguire, senza ulteriore aggravio economico per la Committente, valutazioni sperimentali durante l'effettuazione di particolari esami o interventi chirurgici o altra pratica sanitaria, ovvero campagne dosimetriche protratte nel tempo per meglio definire le potenziali suscettibilità di dose dei lavoratori e per ottimizzare le pratiche radiologiche.
▪ Il servizio dosimetrico deve disporre di un idoneo sistema informatico, con relativa banca dati, accessibile all’Ufficio di Radioprotezione della ASL di Rieti riservato e protetto con password, per la gestione del servizio medesimo e la consultazione online sia delle dosi misurate sia di quelle attribuite.
▪ Nell'offerta tecnica, la ditta partecipante dovrà rilasciare, a pena di esclusione, apposita login e password per accedere ad un ambiente di prova che consenta di effettuare un test per la valutazione del sistema proposto
Art. 10.3 Offerta Tecnica
Ai fini dell’analisi tecnica si richiede di allegare la documentazione di seguito riportata:
1) Relazione tecnica in cui la Ditta concorrente dovrà descrivere le caratteristiche del dosimetro offerto (schede tecniche, indossabilità, impermeabilità, sterilizzabilità del dosimetro, sua conformazione e confezionamento ).
2) Eventuale login e password per accedere all’ambiente di prova per la consultazione online sia delle dosi misurate sia di quelle attribuite. Nel caso in cui non fosse possibile avere accesso all’ambiente di prova, si dovrà fornire una relazione descrittiva del software utilizzato.
Art. 11 Sopralluogo
Le Ditte Concorrenti dovranno prendere obbligatoriamente visione dei luoghi oggetto del presente capitolato per poter verificare gli ambienti oggetto dell’appalto. Di tale presa visione dovrà essere compilato il modello fornito da codesta Amministrazione attestante l’effettuazione del sopralluogo,
previo appuntamento al numero 0746/279786 contattare Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx.
Art.12 Predisposizione e tenuta dei documenti
L’Aggiudicatario deve istituire e aggiornare la documentazione prevista ai sensi di legge (Art.1 del presente capitolato)
A titolo esemplificativo e non esaustivo deve:
• predisporre ed effettuare le comunicazioni di cui all’Art. 131 del D. Lgs. 101/2020 entro 10 giorni lavorativi dalla data di effettuazione degli interventi
• aggiornare il Registro delle valutazioni (compresi i controlli di qualità) entro 20 giorni lavorativi dalla data di effettuazione degli interventi
• aggiornare le Schede dosimetriche individuali, nonché la restante documentazione prevista dall’Art. 132 Xx.xx. 101/2020 entro e non oltre 30 giorni dalla valutazione della dose
• trasmettere alla Committente l’elenco delle apparecchiature aggiornato al 31 Dicembre di ogni anno
• Predisporre il documento di valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici di cui al Titolo III capo IV del D.lgs. n°81/08 e smi.
• Predisporre il documento di valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori a Radiazioni ottiche artificiali di cui al Titolo III capo V del D.lgs. n°81/08 e smi.
Art.13 Informazione formazione e addestramento
L’Aggiudicatario assicura la più ampia collaborazione, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla Committente. L’Esperto di Radioprotezione, lo Specialista in Fisica Medica e l’Esperto Responsabile della Risonanza Magnetica propongono, per le relative competenze, il programma di informazione, formazione e addestramento partecipando attivamente alla docenza (minimo 30 ore/anno), e fornendo alla Committente il materiale didattico di competenza per la diffusione tra i lavoratori.
L’aggiudicatario deve garantire quanto segue:
• Xxxxxxxx le figure professionali da formare, prendendo come riferimento iniziale il personale attualmente esposto, quello autorizzato all’ingresso nel sito di risonanza magnetica e all’uso di Radiazioni Ottiche Artificiali ROA - (Laser)
• Comunicare alla segreteria del Servizio di Radioprotezione l’elenco degli operatori esposti, autorizzati all’ingresso in RM e/o all’uso dei Laser con esplicitata la posizione rispetto alla formazione, evidenziando il mancato assolvimento degli obblighi formativi previsti dalla norma.
• Assicurare l’attività di formazione prescritta dalla normativa vigente mediante corsi sui seguenti temi: Radiazioni Ionizzanti, Radiazioni Ottiche Artificiali ROA - (Laser) e Rischio Campi Elettromagnetici (CEM).
• In particolare, si dovranno prevedere un numero di incontri di formazione e addestramento per gli operatori di radiologia interventistica nell’ottica di ottimizzare le procedure di lavoro alla luce dei nuovi limiti di dose sul cristallino.
• Relativamente ai DPI dovrà essere fornito un programma periodico specifico di formazione relativo al corretto utilizzo dei dispositivi, alla loro pulizia e manutenzione. I lavoratori dovranno essere edotti sulla periodicità dei controlli e sulla modalità di esecuzione degli stessi.
• Si richiede inoltre un programma di formazione per quanto riguarda le emergenze radiologiche, i materiali NORM e il rischio da Radon.
Art. 14 Oneri dell’appaltatore
L'aggiudicatario del servizio potrà essere chiamato a partecipare alle riunioni convocate dal Responsabile S.P.P. aziendale in merito alle attività svolte nell'adempimento del mandato conferitogli e, se richiesto, predisporrà idonee relazioni in cui darà conto delle attività svolte e segnalerà le eventuali misure organizzative strutturali e tecniche aggiuntive che riterrà debbano essere adottate dall'Azienda
A.S.L. Rieti per migliorare la sicurezza in ambito di rischio fisico da radiazioni ionizzanti, non ionizzanti, ottiche ed elettromagnetiche.
L’appaltatore deve mettere a disposizione proprio personale da destinare al servizio dando comunicazione dei vari nominativi ed indicazione degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio)
Tale comunicazione, con la relativa documentazione, dovrà essere aggiornata in caso di sostituzione di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate. L' appaltatore deve dotare il personale di indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi. L'appaltatore deve consegnare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione del servizio tesserini di riconoscimento contenenti l'indicazione delle generalità della Ditta di appartenenza, nonché il nominativo e la foto del dipendente.
Art.15 La tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell'Art. 3 della Legge n. 136 del 07/09/2010 e s.m.i., così come modificato dalla Legge n. 217 del 17/12/2010, a pena di nullità assoluta del contratto stipulato, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L'aggiudicatario deve rendere gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/ "dedicato/i alla presente commessa pubblica e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste devono essere comunicate entro 7 giorni.
L'aggiudicatario deve riportare il codice CIG, assegnato alla presente commessa, m tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo dei documenti di trasporto e delle fatture.
L'aggiudicatario deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.
Art.16 Liquidazione e pagamenti
Le fatture dovranno essere intestate ed inviate ad Azienda USL Rieti - Xxx xxx Xxxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxx.
La società dovrà indicare nella fattura gli estremi dell'ordine di riferimento del servizio.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 30 giorni dalla data di ricevimento.
Nel caso di contestazione per inadempimento o irregolarità nell'erogazione del servizio rispetto a quanto previsto nel contratto, i termini di pagamento concordati restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
L'eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza, ricadendo lo stesso nella categoria dei servizi pubblici essenziali
Art.17 Revisione dei prezzi
Per la revisione dei prezzi si rinvia all’art. 106 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i,
Art. 18 Riserve
La Asl di Rieti si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della presente procedura, a suo
insindacabile giudizio, se le offerte risultassero non convenienti ovvero se il servizio offerto sia considerato non rispondente alle necessità.
Art.19 Contratto e spese
La stipulazione del contratto avverrà nel rispetto della normativa vigente. Tutte le eventuali spese di contratto sono a carico dell’Aggiudicatario. Sono del pari a carico dell’Aggiudicatario tutte le imposte (ad eccezione dell’IVA che è a carico dell’a Committente nella misura prevista per legge) comunque derivanti dal presente appalto, salvo diversa disposizione di legge. Le commissioni bancarie dei mandati di pagamento sono a carico dell'Aggiudicatario.
Art. 20 Responsabilità dell’Aggiudicatario
L’Aggiudicatario è l’unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nella esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto. Esso è obbligato ad osservare le vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori a sé facenti capo per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi eventualmente prestata direttamente all’interno dei locali della Asl di Rieti, manlevando quest’ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d’opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza l’Asl di Rieti da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.
Art. 21 Rapporti contrattuali.
La verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La Asl di Rieti, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/00, può effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri
discrezionali.
L’Appaltatore dovrà garantire, a pena di risoluzione contrattuale, di trovarsi in una situazione tale da potersi escludere qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi rispetto alle attività assegnate.
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di tutte le norme indicate e richiamate nei documenti dell’appalto e negli ulteriori allegati. Nel caso in cui l’Appaltatore riscontri qualche errore o discordanza tra i documenti d’appalto e contrattuali lo stesso deve informare immediatamente la Asl di Rieti perché questi si pronunci sull’esatta interpretazione. L’interpretazione della Asl di Rieti ha valore definitivo.
L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione del servizio in argomento anche quando eventuali imperizie derivassero dal fatto di non aver richiesto tempestivamente istruzioni e/o chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.
Ai sensi dell’articolo 30 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dalla Ditta anche in maniera prevalente. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Asl di Rieti trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale succitato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Asl di Rieti paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
Nell’ipotesi di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell’aggiudicatario avente esito negativo si procederà con lo scorrimento della graduatoria.
Art. 22 Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
Per la corretta esecuzione del presente appalto e della gestione del rapporto contrattuale con l’Aggiudicatario, la Asl di Rieti si riserva di nominare ai sensi e per gli effetti delle linee guida ANAC n°3, il soggetto preposto alla vigilanza sull’esecuzione del servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia; le attività di controllo del Direttore dell’Esecuzione del Contratto dovranno avvenire nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC e MIT. In caso di mancata nomina del DEC le attività ad esso spettanti saranno svolte dal RUP come previsto dalla vigente normativa.
Art. 23 Contestazioni e penali.
Nel caso si verificassero inadempienze o disservizi nella gestione del presente appalto, la Asl di Rieti procederà mediante formale contestazione dell’inadempimento contrattuale. L’Aggiudicatario entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione formale dovrà trasmettere a mezzo PEC le proprie controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni trasmesse dall’Aggiudicatario non fossero ritenute esaustive si procederà, per ogni inadempienza contrattuale o disservizio contestato, ad applicare una penale pari al 1‰ dell’ammontare netto contrattuale.
Parimenti si procederà ad applicare una penale giornaliera pari all’1% dell’ammontare netto contrattuale in caso di mancato rispetto del Capitolato e/o in caso di mancato rispetto della tempistica indicata dall’aggiudicatario e/o concordata con il medesimo.
L’applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo PEC, la quale dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. In difetto l’Asl di Rieti si rivarrà sulla cauzione definitiva.
In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo tre contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali, fermo restando fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni.
Art. 24 Risoluzione anticipata del contratto.
La ASL di Rieti si riserva il diritto di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi:
• in caso di xxxxx, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
• in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati;
• in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
• in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante la procedura di gara;
• in caso di mancata stipula della cauzione definitiva
• in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno);
• in caso d’inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza;
• in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scritte.
In caso di risoluzione la Asl di Rieti ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, e di rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.
In caso di risoluzione, o di mancata fornitura e/o prestazione del servizio per qualsiasi ragione, la ASL potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell’aggiudicatario inadempiente, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall’aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che dovrà pagare, per la durata contrattuale residua.
La Asl di Xxxxx potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario nella procedura di gara.
La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all’Art. 108 del D. Lgs. 50/2016
Art 25 Clausola del recesso.
Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1373 comma 3 e 1671 c.c., nonché di quanto previsto dall’Art. 109 del D. Lgs. 50/2016, la Asl di Rieti ha diritto di recedere dal contratto in esecuzione, tenendo indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute e del mancato guadagno. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
La Asl di Rieti ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, con preavviso da notificarsi all’aggiudicatario a mezzo PEC almeno 15 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell’assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell’ambito delle attività di diagnosi e cura che contrastino con l’oggetto aziendale delle prestazioni aggiudicate. In tale evenienza l’aggiudicatario non avrà nulla da pretendere se non quanto dovuto per le prestazioni rese.
La Asl di Rieti si riserva altresì la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste, in tutto o in parte, in ogni tempo e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che l’aggiudicatario possa sollevare eccezione alcuna o rivendicare alcun rimborso o indennizzo
Il diritto di recesso viene esercitato a mezzo di comunicazione scritta mediante PEC.
Art. 26 Subappalto.
Ai fini dell’eventuale subappalto si rinvia integralmente a quanto previsto nell’articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il mancato possesso dei requisiti di cui all’Art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna, comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
La ASL di Rieti corrisponde direttamente all’eventuale subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l’omessa dichiarazione della terna;
- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
Art. 27 Cessione del contratto.
E' vietata la cessione del contratto. L’Aggiudicatario è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo alla Asl di Rieti il diritto a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. Qualora l’Aggiudicatario venga ceduto in tutto o in parte ad altro Operatore Economico o si fonda con esso, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio e una copia dell’atto di cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto, risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende, rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all’autorizzazione dell’Ente appaltante.
Art. 28 Cessione d'azienda o ramo d'azienda.
In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda da parte dell'aggiudicatario, affinché l'atto di cessione produca effetto nei confronti della Asl di Rieti, il cessionario dovrà documentare il possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste all’aggiudicatario dal Bando di gara, dal Capitolato Speciale e dal Disciplinare. Nei 60 giorni successivi la Asl di Xxxxx potrà opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'Art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, l'atto di cessione produrrà nei confronti della Asl di Rieti tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge
Art 29 Trattamento dei dati personali.
Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa dall’Art. 13 del D. Lgs 196/03 (codice in
materia di protezione dei dati personali), facendo presente che i dati forniti dagli Operatori Economici partecipanti alla gara, saranno raccolti presso UOC ALBS per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.
In relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui alla Parte 1 del titolo II del D. Lgs 196/03.
I dati trattati potranno essere comunicati dalla Asl di Rieti a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso, nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.
Art. 30 Autotutela.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare in tutto o in parte, modificare, sospendere revocare ovvero annullare la presente gara, senza che gli Operatori Economici partecipanti possano vantare alcun diritto in ordine alla aggiudicazione ed alle spese eventualmente sostenute per la formulazione dell’offerta.
Art. 31 Foro competente.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è competente esclusivamente il Foro di Rieti, con espressa esclusione dell’arbitrato.
Art. 32 Norme di rinvio.
Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle restanti norme vigenti in materia.