REGOLAMENTO PER LA CONDIVISIONE DELLE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
REGOLAMENTO PER LA CONDIVISIONE DELLE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
(emanato con Decreto Rettorale n.725/2011 del 29 agosto 2011)
INDICE SOMMARIO
PARTE I – Disposizioni generali
Art. 1 - Definizioni
Art.2 - Finalità
Art. 3 - Ambito di applicazione
Art. 4 - Condivisione delle attrezzature
PARTE II – Modalità di condivisione delle attrezzature
Art. 5 - Modalità di accesso
Art. 6 - Tariffe
Art. 7 - Prenotazione delle attrezzature Art. 8 - Sicurezza
PARTE III – Disposizioni finali
Art. 9 - Norme di riferimento – Rinvio Art. 10 - Entrata in vigore
ALLEGATO A ALLEGATO B
PARTE I - Disposizioni generali
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento, si applicano le definizioni che seguono:
a) “Attrezzature”: risorse strumentali (singole strumentazioni o dispositivi di sperimentazione complessi) impiegate nello svolgimento di attività di carattere scientifico.
b) “Strutture”: Strutture di Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (di seguito Università) dotate di bilancio autonomo o che, a livello contabile, si configurano come Centri di Responsabilità, nell’ambito delle quali sono gestite attrezzature.
c) “Registri inventariali”: registri contabili dei beni a utilità pluriennale di proprietà dell’Università, distinti per Centri di Responsabilità; la registrazione sull’inventario costituisce l’atto con cui i beni di proprietà entrano a far parte della situazione patrimoniale dell’Università.
d) “Utenti interni”: personale dipendente dell’Università (professori, ricercatori e personale tecnico- amministrativo).
e) “Collaboratori degli utenti interni e Utenti in formazione”: personale non strutturato che utilizza le attrezzature dell’Università per lo svolgimento di attività di ricerca o di formazione organizzate dall’Università, o a supporto delle stesse, purché regolarmente assicurato contro il rischio di infortuni e malattie professionali, nonché per danni a terzi (inclusa l’Università) derivanti da responsabilità civile. Tra i Collaboratori degli utenti interni e Utenti in formazione possono rientrare le seguenti categorie di personale: titolari di assegni di ricerca; studenti dell’Università iscritti a corsi di laurea, corsi di dottorato di ricerca, corsi di specializzazione e master; titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa; titolari di incarichi professionali con partita IVA o occasionali.
f) “Utenti esterni”: soggetti pubblici e privati esterni all’Università.
g) “Responsabile dell’attrezzatura”: consegnatario di un’attrezzatura ai sensi dell’Art. 42 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università (D.R. n.60 del 20.02.1990 e successive modifiche e integrazioni); qualora un’attrezzatura si trovi nella disponibilità dell’Università sulla base di specifici accordi con soggetti terzi, responsabile dell’attrezzatura è chi ha sottoscritto tali accordi per conto dell’Università. Tramite apposito verbale, la responsabilità di un’attrezzatura può essere affidata ad un utente interno afferente alla Struttura che ha la materiale disponibilità della stessa.
h) “Tecnico delle attrezzature”: personale tecnico dipendente dell’Università con inquadramento contrattuale coerente con l'autonomia e la responsabilità richieste dall’attività da svolgere, competente nell’uso di un’attrezzatura e formalmente autorizzato dal responsabile dell’attrezzatura ad operare sulla stessa per l’erogazione di prestazioni e/o per l’assistenza agli utenti. Qualora, tra il personale dipendente, non sia disponibile una professionalità adeguata, previo consenso del responsabile dell’attrezzatura, la Struttura che ha la disponibilità dello strumento potrà conferire - in via eccezionale e temporanea, per eventuali progetti aventi durata limitata e predefinita - incarico formale a personale non dipendente che abbia rilasciato dichiarazione formale di saper correttamente usare l’attrezzatura, ricorrendo alle procedure di individuazione previste dalle disposizioni normative vigenti. Tale personale dovrà essere regolarmente assicurato contro il rischio di infortuni e malattie professionali, nonché per danni a terzi (inclusa l’Università) derivanti da responsabilità civile.
Art. 2. Finalità
1. Il presente Regolamento ha le seguenti finalità:
a) massimizzare l’utilizzo delle attrezzature dell’Università;
b) regolamentare le modalità di condivisione delle attrezzature;
c) fornire alle Strutture dell’Università linee guida per la tariffazione della condivisione delle attrezzature.
Art. 3. Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento riguarda la condivisione delle attrezzature dell’Università.
2. Le attrezzature oggetto di condivisione devono rispettare i seguenti requisiti:
a) essere incluse nei registri inventariali dell’Università;
b) essere corredate di manuale d’istruzioni, d’uso e di manutenzione, nonché di procedure operative riguardanti l’utilizzo delle attrezzature, la formazione degli utilizzatori e i comportamenti da adottare in caso di emergenza;
c) rispettare la normativa di riferimento, con particolare attenzione alla legislazione vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché in materia di antincendio.
3. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente Regolamento anche le attrezzature che si trovino nella disponibilità dell’Università sulla base di specifici accordi con soggetti terzi, sempre che da tali accordi risulti espressamente la possibilità di condividere le attrezzature.
Art. 4. Condivisione delle attrezzature
1. Ai fini del presente Regolamento, le attrezzature dell’Università di cui all’Art. 3 possono essere condivise previa autorizzazione scritta delle Strutture che ne hanno la disponibilità.
2. Per ciascuna attrezzatura oggetto di condivisione, è necessario specificare:
a) descrizione (è opportuno che la descrizione dell’attrezzatura sia facilmente comprensibile da parte di tutti i potenziali utenti)
b) funzionalità (principali prove, analisi, tarature e prestazioni che è possibile effettuare per mezzo dell’attrezzatura)
c) descrizione e funzione degli eventuali accessori
d) anno di acquisizione
e) collocazione (provincia, indirizzo, piano, stanza)
f) modalità di utilizzo (orari e giorni in cui l’attrezzatura è disponibile per essere prenotata, compatibili con gli orari di apertura normalmente osservati dalla Struttura che ne ha la disponibilità)
g) nominativo del responsabile dell’attrezzatura e suoi contatti (numero di telefono e/o indirizzo di posta elettronica)
h) eventuale disponibilità di un tecnico delle attrezzature
i) Struttura nei cui registri inventariali l’attrezzatura è inserita/ nella cui disponibilità si trova l’attrezzatura sulla base di specifici accordi con soggetti terzi
j) titolo in virtù del quale il bene è nella disponibilità dell’Università (proprietà, comodato, ecc.)
k) n. inventario (solo per attrezzature di proprietà dell’Università)
3. Le Strutture che hanno la disponibilità di attrezzature il cui utilizzo ne comporti il trasporto dovranno tempestivamente attivarsi per verificare la sussistenza di un’idonea copertura assicurativa per tali attrezzature, rivolgendosi agli uffici dell’Università competenti in materia.
PARTE II - Modalità di condivisione delle attrezzature Art. 5. Modalità di accesso
1. Sulla base delle competenze e dell’addestramento degli utenti, valutati in base a quanto indicato nelle procedure operative riguardanti la formazione degli utilizzatori (Art. 3 comma 2 lettera b), possono essere previsti tre livelli di accesso alle attrezzature, previa autorizzazione delle Strutture che ne hanno la disponibilità:
a) Self-Service: utilizzo diretto e autonomo delle attrezzature da parte degli utenti interni autorizzati. I collaboratori degli utenti interni e gli utenti in formazione (Art.1, comma 1, lettera e) possono accedere alle attrezzature nella modalità Self-Service sotto la diretta responsabilità degli utenti interni autorizzati.
b) Service con assistenza tecnica: gli utenti non abilitati all’utilizzo Self-Service, i collaboratori degli utenti interni e gli utenti in formazione possono utilizzare gli strumenti con l’assistenza di un tecnico delle attrezzature. La permanenza continuativa e non occasionale di utenti esterni presso le Strutture dell’Università può avvenire solo qualora tali soggetti risultino regolarmente assicurati contro il rischio di infortuni e malattie professionali, nonché per danni a terzi (inclusa l’Università) derivanti da responsabilità civile e ne abbiano data formale dimostrazione alla Struttura.
c) Full-Service: un tecnico delle attrezzature fornisce all’utente la prestazione richiesta, senza che l’utente intervenga nell’uso dello strumento.
2. Gli utenti possono accedere alle attrezzature all’interno dell’orario di apertura delle Strutture.
3. Eventuali accordi con le Strutture per consentire agli utenti interni autorizzati al sevizio “Self-Service” l’accesso alle attrezzature al di fuori dell'orario di apertura della Struttura devono essere formalizzati per iscritto; tali accordi devono inoltre prevedere il rispetto delle disposizioni di legge in materia di salute, igiene e sicurezza del lavoro e delle disposizioni interne all’Università.
Art. 6. Tariffe
1. La condivisione delle attrezzature dell’Università è soggetta all’applicazione di tariffe definite internamente alle Strutture.
2. Salvo diversa indicazione da parte di eventuali enti finanziatori esterni, in Allegato A sono descritte le linee guida per la determinazione delle tariffe per la condivisione delle attrezzature.
3. Al fine della determinazione della tariffa per l’utilizzo di un’attrezzatura, devono inoltre essere tenute in considerazione le tariffe applicate per l’utilizzo di attrezzature dell’Università con caratteristiche tecniche analoghe, eventuali tariffari vigenti presso altri enti pubblici e presso gli ordini professionali e i prezzi praticati a mercato da enti pubblici e privati.
4. Le Strutture aggiornano gli importi delle tariffe con periodicità annuale.
5. All’utilizzo delle attrezzature da parte degli utenti esterni si applica quanto previsto dal Regolamento sulle modalità di ripartizione dei proventi di cui all’art. 66 del DPR 382/80 derivanti da attività di ricerca e consulenza, eseguite mediante contratti e convenzioni stipulati ai sensi dell’art. 4, comma 5 della L. 370/1999, nonché le attività svolte ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore, approvate con R.D. 31.8.1933 n. 1592 (D.R. n.1039 del 17.09.2010).
Art. 7. Prenotazione delle attrezzature
1. Gli utenti richiedono, di norma secondo modalità informatizzate, la prenotazione delle attrezzature in condivisione, specificando le seguenti informazioni:
a) tipologia di utenza (Art. 1, comma 1, lettere d), e), f));
b) denominazione dell’utente;
c) periodo di utilizzo;
d) livello di addestramento nell’uso dell’attrezzatura;
e) ambito di utilizzo;
f) tipo di prova o analisi da effettuare;
g) dati per l’emissione della fattura (per gli utenti esterni) o della mera nota contabile (per gli utenti interni, i collaboratori degli utenti interni e gli utenti in formazione).
2. Contestualmente alla prenotazione, gli utenti esterni che intendano utilizzare le attrezzature al di fuori di un contratto di ricerca commissionata stipulato con l’Università dovranno sottoscrivere un apposito modulo di richiesta (Allegato B).
3. Le prenotazioni effettuate dagli utenti dovranno essere accettate e confermate per iscritto dalle Strutture che hanno la disponibilità delle attrezzature. Accettazione e conferma possono essere soggette a specifiche condizioni, anche in riferimento alle modalità di utilizzo delle attrezzature, al periodo complessivo di messa a disposizione, agli orari di accesso ai locali presso i quali sono collocate; tali condizioni devono essere espressamente sottoscritte dagli utenti per accettazione.
Art. 8. Sicurezza
1. Gli utenti che accedono ad un’attrezzatura in modalità “Self-Service” e “Service con assistenza tecnica” devono essere preventivamente edotti da parte del responsabile dell’attrezzatura sui contenuti della documentazione di valutazione del rischio della Struttura, nonché sulle procedure operative standard e di emergenza per l’utilizzo delle attrezzature. Di tale attività informativa deve essere tenuta traccia.
2. Gli utenti sono tenuti a lasciare le attrezzature e i locali in cui queste sono collocate nello stesso stato in cui li hanno ricevuti, in ottemperanza a quanto prescritto dalle procedure operative e dai manuali d’uso per l’utilizzo degli strumenti.
3. Gli utenti saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni derivanti da un utilizzo delle attrezzature non conforme a quanto prescritto dalle procedure operative e dai manuali d’uso sopra citati.
4. Per ogni attrezzatura dovrà essere predisposto un registro per l’annotazione dei tempi di utilizzo e la segnalazione di eventuali guasti o malfunzionamenti; dovrà inoltre essere istituito e mantenuto aggiornato un registro delle manutenzioni.
5. Eventuali dispositivi di protezione individuale necessari per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature dovranno essere messi a disposizione degli utenti a cura delle Strutture nella cui disponibilità si trova lo strumento.
6. Ogni variazione (modifiche strutturali alle attrezzature, variazioni nelle sostanze chimiche o nei materiali biologici impiegati, scostamenti dalle procedure operative standard, introduzione di fonti ulteriori di rischio, quali, ad esempio, sostanze cancerogene mutagene e/o infiammabili) che influisca sulla valutazione dei rischi nell’utilizzo delle attrezzature deve essere preventivamente comunicata al Servizio di Prevenzione e Protezione.
PARTE III – Disposizioni finali Art. 9. Norme di riferimento - Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente, in particolare alle norme statutarie e regolamentari dell’Università.
Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
ALLEGATO A AL REGOLAMENTO PER LA CONDIVISIONE DELLE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
Allegato informativo
LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DI TARIFFE PER LA CONDIVISIONE DELLE ATTREZZATURE
LINEE GUIDA GENERALI
I costi per l’utilizzo delle attrezzature sono:
a) costi diretti: includono il costo dei materiali di consumo; includono inoltre le seguenti voci di costo, determinate in funzione del tempo di utilizzo dell’attrezzatura: costi di installazione, di manutenzione e di ammortamento.
b) costi indiretti: determinati in funzione del tempo di utilizzo dell’attrezzatura, includono i costi di assicurazione e le spese generali (utilizzo dei locali, utenze, pulizie, sorveglianza, ecc.);
c) costi di assistenza tecnica: costo delle ore/uomo del tecnico che interviene per l’utilizzo delle attrezzature nelle modalità “Service con assistenza tecnica” e “Full-Service” (Art. 5, comma 1 del Regolamento).
Le tariffe per la condivisione delle attrezzature sono determinate nel seguente modo:
1. Tariffa A: prevede la copertura dei costi diretti;
2. Tariffa B: prevede la copertura dei costi diretti e indiretti;
3. Tariffa C: prevede la copertura dei costi diretti e indiretti; prevede inoltre, in base all’Art. 3, comma 1 del Regolamento conto terzi (D.R. n.1039 del 17.09.2010), l’applicazione di un margine dato dalla somma delle seguenti voci:
- margine trattenuto dalla Struttura, pari al 2% della somma dei costi;
- prelievi introitati a bilancio universitario di cui all’Art. 3, comma 1, punto b) del Regolamento conto terzi (D.R. n.1039 del 17.09.2010).
4. Tariffa D: prevede la copertura dei costi diretti e indiretti; prevede inoltre, in base all’Art. 3, comma 1 del Regolamento conto terzi (D.R. n.1039 del 17.09.2010), l’applicazione di un margine dato dalla somma delle seguenti voci:
- margine trattenuto dalla Struttura, superiore al 2% della somma dei costi;
- prelievi introitati a bilancio universitario di cui all’Art. 3, comma 1, punto b) del Regolamento conto terzi (D.R. n.1039 del 17.09.2010).
Qualora le attrezzature siano utilizzate in modalità “Service con assistenza tecnica” e/o “Full-Service”, le tariffe sopra elencate dovranno prevedere la copertura dei costi relativi all’assistenza tecnica.
Le Tariffe C e D sono soggette all’applicazione di IVA.
Le tabelle seguenti indicano un possibile criterio di applicazione delle tariffe in funzione di diversi parametri:
i. tipologia di utenza;
ii. ambito di utilizzo delle attrezzature (progetti di ricerca oggetto di finanziamento pubblico; contratti di ricerca commissionata; prestazioni tecniche);
iii. modalità di utilizzo delle attrezzature (Self-Service; Service con assistenza tecnica; Full-Service).
Tariffe applicate agli utenti interni, ai collaboratori degli utenti interni e agli utenti in formazione
Utenti interni | ||||||||
facenti parte della Struttura che ha la disponibilità dell’attrezzatura | non facenti parte della Struttura che ha la disponibilità dell’attrezzatura | |||||||
self- service | service con assistenza tecnica | full-service | self- service | service con assistenza tecnica | full-service | |||
Ambito di utilizzo delle attrezzature | progetti di ricerca oggetto di finanziamento pubblico | Tariffa A | Tariffa A + costo di assistenza tecnica | Tariffa A + costo di assistenza tecnica | Tariffa B | Tariffa B + costo di assistenza tecnica | Tariffa B + costo di assistenza tecnica | |
contratti di ricerca commissionata | con soggetti pubblici | Tariffa C | Tariffa C + costo di assistenza tecnica | Tariffa C + costo di assistenza tecnica | Tariffa C | Tariffa C + costo di assistenza tecnica | Tariffa C + costo di assistenza tecnica | |
con soggetti privati | Tariffa D | Tariffa D + costo di assistenza tecnica | Tariffa D + costo di assistenza tecnica | Tariffa D | Tariffa D + costo di assistenza tecnica | Tariffa D + costo di assistenza tecnica |
delle attrezzature
Tariffe applicate agli utenti esterni
Utenti esterni | |||||
pubblici | privati | ||||
service con assistenza tecnica | full-service | service con assistenza tecnica | full-service | ||
Ambito di utilizzo | progetti di ricerca oggetto di finanziamento pubblico | Tariffa C + costo di assistenza tecnica | Tariffa C + costo di assistenza tecnica | Tariffa C + costo di assistenza tecnica | Tariffa C + costo di assistenza tecnica |
prestazioni tecniche (prove, analisi, tarature, ecc.) | Tariffa C + costo di assistenza tecnica | Tariffa C + costo di assistenza tecnica | Tariffa D + costo di assistenza tecnica | Tariffa D + costo di assistenza tecnica |
CASI SPECIFICI
Alcuni enti finanziatori esterni prevedono regole specifiche di ammissibilità dei costi delle attrezzature, che devono essere rispettate nella determinazione delle tariffe per la condivisione delle attrezzature stesse. A titolo di esempio:
a) i costi di ammortamento non sono da considerarsi nel calcolo dei costi diretti per l’utilizzo di attrezzature che siano state oggetto di finanziamento nell’ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2007- 2013 - Asse 1 - Attività I.1.1 per il consolidamento della Rete per l’Alta Tecnologia della Regione Xxxxxx Xxxxxxx;
b) il 7° Programma Quadro di Ricerca dell’Unione Europea considera ammissibili i costi di ammortamento delle attrezzature (a partire dal giorno di consegna o collaudo) e gli eventuali costi relativi a installazione, manutenzione, materiali di consumo e assistenza tecnica, purché, in caso di audit, sia possibile fornire evidenza della metodologia utilizzata per l’allocazione di tali costi. In particolare, per l’ammissibilità dei costi di assistenza tecnica, dovrà essere prevista la compilazione, da parte del tecnico dell’attrezzatura, di apposite timesheet nell’ambito del sistema informatico di Ateneo per la Rendicontazione dei Progetti di Ricerca. Inoltre, nella nota contabile emessa dalla Struttura, i costi di assistenza tecnica dovranno essere tenuti scorporati dalle altre voci di costo e dovrà essere indicato il nominativo del tecnico che ha erogato l’assistenza.
ALLEGATO B AL REGOLAMENTO PER LA CONDIVISIONE DELLE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
Allegato informativo
FAC-SIMILE MODULO DI RICHIESTA
(da stampare su carta intestata del richiedente - da far firmare agli utenti esterni che richiedano l’utilizzo di attrezzature al di fuori di un contratto di ricerca commissionata stipulato con l’Università)
Al Direttore (indicare la denominazione della Struttura) Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Indirizzo
Luogo …, Data …
Oggetto: Richiesta di prestazione tecnica in modalità “Service con assistenza tecnica”/ “Full-Service”
(escludere la prestazione che NON interessa)
Il sottoscritto …, nato a …, il …, residente in …, via …, n. …, CAP …, prov. …, tel/cell …, cod. fisc. n. …, (di seguito denominato Richiedente), in qualità di legale rappresentante/procuratore munito dei poteri di rappresentanza (escludere la posizione che NON interessa) di …, con sede legale in …, via …, n. …, CAP
…, prov. …, iscritta al registro delle imprese di …, al n. …, P.IVA n. …,
1. chiede che il … (indicare la denominazione della Struttura) eroghi la prestazione …, in modalità “Service con assistenza tecnica”/“Full-Service” (escludere la prestazione che NON interessa), per mezzo dell’attrezzatura …, collocata presso …, di proprietà di …, n. inventario …;
2. (in caso di “Service con assistenza tecnica”) chiede che la suddetta prestazione sia erogata nei seguenti giorni: …;/ (in caso di “Full-Service”) chiede che la suddetta prestazione sia erogata entro il …;
3. dichiara di aver preso integrale visione del Regolamento dell’Università di Bologna per la condivisione delle attrezzature scientifiche, il quale, ancorché non materialmente allegato al presente ordine, ne costituisce parte integrante e sostanziale, e di accettare integralmente ed espressamente tutte le clausole e condizioni ivi previste, nessuna esclusa, con particolare riferimento agli Artt. 5, 7 e 8;
4. dichiara di aver preso integrale visione del tariffario/preventivo (escludere il caso che NON interessa) relativo alla prestazione richiesta, parte integrante e sostanziale del presente ordine, e di accettare integralmente ed espressamente tutte le condizioni ivi previste, nessuna esclusa;
5. si impegna pertanto a corrispondere per le prestazioni sopra indicate l’importo complessivo di € … + IVA, come da tariffario/preventivo (escludere il caso che NON interessa);
6. ai fini di cui al punto 5., si impegna ad eseguire a buon fine il pagamento dell’importo complessivo di €
… + IVA entro e non oltre 30 giorni consecutivi e naturali dalla data della fattura;
7. si impegna ad eseguire il pagamento di cui al punto 6. a mezzo bonifico bancario, con accredito sul seguente conto corrente:
Intestatario: …………………………………………………………………………………………....
Sportello bancario ………………………………………………………………………………….….
Filiale: ………………………………………………………………………………………………....
IBAN ;
7. bis (solo qualora il Richiedente sia un ente pubblico) si impegna a rispettare, qualora ne sussistano i presupposti, le norme previste dalla L. 136/2010 e s.m.i. In particolare, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010,
il Richiedente dovrà indicare sul buono d’ordine il CIG relativo all’acquisto del servizio e, ove necessario, ai sensi della L. 3/2003, il CUP. Il … (indicare la denominazione della Struttura) dovrà poi fornire le indicazioni relative al conto corrente dedicato e alle persone delegate ad operarvi;
8. dichiara che le fatture sono da intestarsi come segue (l’intestazione deve coincidere con l’azienda della quale il richiedente ha dichiarato di essere legale rappresentante/procuratore):
Intestazione e ragione sociale: ………………………………………………………………………...
Partita I.V.A.: …………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale: ………………………………………………………………………………………..
Indirizzo ;
9. trasmette il presente modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, a mezzo fax al n. …, allegando copia di un documento di identità valido, consapevole che, in mancanza, il … (indicare la denominazione della Struttura) non erogherà in nessun caso la prestazione richiesta;
10. dichiara che le persone da autorizzare per l’eventuale accesso ai locali del … (indicare la denominazione della Struttura) e per l’utilizzo dell’attrezzatura sono solo ed esclusivamente le seguenti:
- nome, cognome, residenza, cod.fisc., n. telefono, ruolo (dipendente, collaboratore, ecc.), fotocopia doc. identità;
- ……
11. espressamente riconosce che il … (indicare la denominazione della Struttura):
a) non erogherà la prestazione e non farà accedere all’interno dei propri locali Richiedenti che risultino insolventi in tutto o in parte, in relazione ad altri rapporti giuridici di qualsiasi natura con l’Università;
b) si riserva di accettare espressamente per iscritto la presente richiesta, ovvero di non accettarla, di accettarla in parte o sottoporla a ulteriori specifiche condizioni, anche in riferimento alle modalità di utilizzo dell’attrezzatura, al periodo complessivo di messa a disposizione, agli orari di accesso ai locali presso i quali è dislocata;
c) si riserva di autorizzare, non autorizzare, revocare l’autorizzazione in capo ai soggetti indicati al punto
10. In ogni caso non sono ammessi soggetti diversi da quelli indicati al punto 10., ovvero non successivamente espressamente autorizzati;
d) non assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto eventualmente arrecato ai soggetti autorizzati ai sensi del punto 10., ovvero a soggetti non autorizzati, o a cose di proprietà di questi all’interno dei locali della struttura medesima, nonché per qualsiasi danno diretto o indiretto (tra cui, a titolo meramente esemplificativo, danni da mancato guadagno o lucro cessante) collegato o comunque connesso all’uso delle attrezzature nelle proprie disponibilità;
12. espressamente manleva e tiene indenne fin da ora l’Università per tutti i danni a persone o cose che dovessero derivare dall’improprio o non corretto utilizzo delle attrezzature da parte di propri dipendenti, incaricati e/o collaboratori a qualunque titolo;
13. conviene espressamente che, per qualsiasi causa o controversia, è competente in via esclusiva e inderogabile il Foro di Bologna.
il Richiedente
Luogo , Data
TIMBRO
FIRMA
per presa visione e specifica accettazione, a norma degli Artt. 1341 e 1342 cod. civ. delle clausole di cui ai punti 3., 4., 6., 11.a., 11.b., 11.c., 11.d., 12., 13.
il Richiedente
Luogo , Data
TIMBRO
FIRMA