Contratto di Convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali
Contratto di Convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sot- toscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:
forma scritta a pena di nullità;
atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico;
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i
successivi 10 giorni dall’avvenuta stipula per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989 n. 223.
a) Il contratto reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:
b) l’indicazione della residenza;
le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di cia- scuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).
Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
Il contratto è nullo nei seguenti casi:
a) in presenta di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
b) in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assi- stenza morale e materiale);
c) se una delle parti è minorenne;
d) se una delle parti è interdetta giudizialmente;
e) in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o ten- tato sul coniuge).
Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudi- ziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento.
Il contratto di convivenza si risolve in caso di:
a) accordo delle parti: in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede – se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni – lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio). Se dal contratto di convivenza derivava- no diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio;
b) recesso unilaterale: il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificarne una copia all’altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l’atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l’abitazione;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona: in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l’unione civile deve notificare al convivente di fatto l’estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza;
d) morte di uno dei contraenti: il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare
l’estratto dell’atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di conviven- za, che provvederà a notificare il contratto con l’annotazione della risoluzione del contratto
all’anagrafe del comune di residenza.
In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:
a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
b) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assisten- za, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strut- ture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i fami- liari (art.1 comma 39);
c) ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limi- tati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in mate- ria di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
d) diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 e 43): diritto ad abitare nella casa di comune residenza in caso di decesso del proprietario per un periodo di due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. In presenza di figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella caso di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto cessa nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto;
e) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
f) inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora
l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
g) diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
h) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia: possibilità di essere nominato tutore, curatore o amministrato- re di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vi- genti ovvero ricorrano i presupposti di cui all’art. 404 del codice civile (art. 1 commi 47 e 48);
i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo,
nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri indivi- duati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).