Contract
All. “A”
C I T T A' D I C A O R L E
(Provincia di Venezia)
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE IMMOBILE COMUNALE UBICATO PRESSO IL CONDOMINIO “PORTOPICCOLO NORD“ SITO IN XXXXXX, XXXX XXXXX XXXXXXXX X. 0, CENSITO AL FG. 43 - PARTICELLA 783 – SUB. 7 (porzione)
Repubblica Italiana
Tra i sottoscritti Signori:
1. Xxx. XXXX XXXXXXXX nato a Venezia/Marghera il 04.06.1956, che dichiara, nella sua veste di Dirigente del Settore Servizi Tecnici, di agire ed intervenire a questo atto in nome, per conto ed interesse del Comune di Caorle, con sede in Xxx Xxxx x. 00 – c.f. 00321280273, presso la cui sede è per la carica domiciliato;
e
2. Sig. …………………………… nato a ………………………… (…..) il
………………………. e residente in ……………………. (…..), Via
……………………….. n. …. - c.f. ……………………………….., nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della società
……………………………………… con sede legale in (….),
Via …………………………. n. …… - c.f./partita IVA ;
PREMESSO
− che con deliberazioni n. 218 del 09.10.2014 e n. 9 del 15.01.2015, esecutive a norma di legge, la Giunta Comunale ha deliberato di concedere in locazione l’immobile di proprietà comunale con destinazione commerciale, censito al
Catasto Fabbricati al Fg. 43 - Particella 783 – sub. 7 (porzione) della superficie complessiva di mq. 42,44, ubicato presso il complesso immobiliare P.I.R.U.E.A.
- Ambito 1 “area ex autostazione” (sede del nuovo mercato ittico comunale), ora denominato Condominio PORTO PICCOLO NORD;
− che con i medesimi atti giuntali n. 218/2014 e n. 9/2015, la Giunta ha autorizzato il Dirigente del Settore Servizi Tecnici ad adottare i provvedimenti necessari alla pubblicazione di un apposito bando al fine di individuare i soggetti interessati nel contesto dell’evidenza pubblica e a disporre l’esecuzione dei lavori di adeguamento dell’immobile comunale sopra descritto, da destinare a pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande;
− che il Dirigente del Settore Servizi Tecnici con propria determinazione n del
…………………., ha stabilito di indire una gara ad evidenza pubblica per la locazione di che trattasi, nel rispetto delle clausole essenziali stabilite con le citate deliberazioni di G.C. n. 218/2014 e n. 9/2015;
− che con determinazione dirigenziale n. …./…..….. è stato approvato apposito bando di gara, al fine di poter dar corso alle procedure ed ai provvedimenti necessari alla scelta del locatario;
− che, a norma di legge, il bando di gara prot. n del
…………………….. è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Caorle, dal ………………….. al ;
− che le modalità di aggiudicazione sono state stabilite nel bando di gara sopra indicato;
− che a seguito dell’espletamento delle procedure di gara è risultata aggiudicataria la ditta/società (giusto verbale di gara del
………………….., agli atti di questo Ente);
− che al bando di gara prot. n. ……. del è stato allegato il presente
schema di contratto;
TUTTO CIÒ PREMESSO,
tra le parti sopra descritte si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – DESCRIZIONE LOCAZIONE - Il Comune di Caorle, come sopra rappresentato, concede in locazione al Sig. ………………….. nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della società ………………………………………
(d’ora in poi chiamata il “conduttore”), che accetta, l’immobile di proprietà comunale ubicato presso il “Condominio PORTOPICCOLO NORD“ sito in Xxxxxx, Xxxx xxxxx Xxxxxxxx x. 0, censito al Catasto Fabbricati di Venezia al Fg. 43 - Particella 783 – sub. 7 (porzione) ed avente una superficie complessiva di mq. 42,44, da destinare a pubblico esercizio per la sola somministrazione di alimenti e bevande, così come individuato nell’allegata planimetria, completo degli impianti e servizi indicati nello stesso grafico, in ottimo stato di manutenzione e agibilità e perfettamente idonei sia sotto il profilo urbanistico-edilizio, sia igienico-sanitario, sia per conformità degli impianti e rispetto delle norme di sicurezza imposte per lo svolgimento dell’attività del conduttore.
Il Conduttore dovrà garantire l’orario minimo di apertura al pubblico come di seguito indicato: dalle 07:30 alle 19:30 con possibilità di chiusura pomeridiana dalle 13:00 alle 15:00 e comunque coincidente con l’orario di apertura del mercato ittico, prevedendo altresì eventuale chiusura dell’attività esclusivamente durante il periodo di fermo pesca.
Al conduttore è concessa la possibilità di occupare lo scoperto annesso all’immobile comunale oggetto di locazione, previo espletamento delle procedure finalizzate al rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico e
pagamento al Comune del canone OSAP secondo le tariffe e i termini previsti nel vigente regolamento comunale per l’occupazione del suolo pubblico.
ART. 2 – CANONE DI LOCAZIONE - Il canone annuo della presente locazione è fissato in € ……………………. (diconsi Euro /00) oltre
l’I.V.A.
Il canone di locazione dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale, in rate mensili anticipate di € …………….. (diconsi Euro ………………………./….) oltre l’I.V.A., entro il 15°giorno di ogni mese.
Il citato canone andrà aggiornato per ogni anno all’inizio di ciascuna annualità in base al 75 % del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati elaborato dall’ISTAT.
La valutazione ISTAT sarà determinata utilizzando l’indice mensile del terzo mese anteriore a quello di inizio della locazione.
In ogni caso il ritardato pagamento del canone di locazione, comporterà per il conduttore, il pagamento di un interesse che viene concordato in misura al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti, con decorrenza dal giorno successivo a quello convenuto per il pagamento, senza che occorra costituirsi in mora.-
ART. 3 – CAUZIONE – Con la sottoscrizione del presente atto il Comune dichiara di ricevere dal conduttore la somma di € ………………. (diconsi euro
……………………./….), pari a tre mensilità del canone di locazione (versamento effettuato in data ).
Tale deposito cauzionale potrà essere restituito solo al termine della presente locazione. Il Comune in caso di inadempienza può, a suo insindacabile giudizio, incamerare in tutto o in parte la cauzione, oppure rivalersi su di essa per il soddisfacimento di crediti o per il rimborso di spese, e ciò anche in caso in cui il
Comune non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della locazione, restando il conduttore tenuto a reintegrare la cauzione.
ART. 4 – DURATA LOCAZIONE - La durata della presente locazione è fissata in anni 6 (sei) a decorrere dal momento della stipula del presente contratto, rinnovabili espressamente per pari periodo con apposito atto.
È in ogni caso escluso il rinnovo tacito del rapporto contrattuale trattandosi di immobile di proprietà di Ente pubblico.-
ART. 5 – RECESSO DEL CONDUTTORE - Il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, previa comunicazione da inviarsi al locatore, tramite nota raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
ART. 6– OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ CONSEGUENTI ALLA LOCAZIONE -
Il conduttore è tenuto:
a) ad utilizzare l’immobile concesso esclusivamente per l’apertura di un pubblico esercizio per la sola somministrazione di alimenti e bevande, escludendo qualsiasi altro uso, pena l’immediata decadenza del presente atto;
b) a mantenere l’immobile concesso in perfetto stato di conservazione e di pulizia ed a non apportare modifiche di sorta, anche per quanto riguarda gli impianti tecnologici, senza esplicita autorizzazione dell’Amministrazione Comunale; qualora, per incuria, l’immobile in parola dovesse subire qualsivoglia danno, l’Ente, dopo opportuna quantificazione, richiederà il versamento nelle casse comunali del relativo importo; il conduttore potrà versare l’importo richiesto direttamente all’Ente oppure far eseguire immediatamente, a proprie cure e spese, i lavori di riparazione necessari mediante idonea ditta scelta di comune accordo fra le parti;
c) ad assumere a proprio carico tutte le spese per la sistemazione dei locali compreso l’arredamento e le apparecchiature necessarie all’esercizio dell’attività ed eventuali allacciamenti alle utenze, oltre alle spese per la manutenzione ordinaria necessaria alla conservazione dell’immobile;
d) al pagamento delle spese condominiali di sua competenza;
e) a non sub – locare o dare in comodato, anche parzialmente, l’immobile a chiunque ed a qualsiasi titolo;
f) ad utilizzare l’immobile con la diligenza del buon padre di famiglia e senza recare molestia agli altri inquilini; altresì a rispettare, per quanto attiene ai suoi obblighi in ordine all’uso, alla destinazione ad alla manutenzione sia dell’immobile concesso che dei servizi e degli spazi comuni;
g) a riconsegnare l’immobile concesso nello stato medesimo in cui l’ha ricevuto, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno.
Il conduttore è direttamente responsabile dei danni arrecati alle persone, agli impianti e alle cose di terzi in dipendenza dell’uso dell’immobile nel periodo di locazione.
La rifusione degli eventuali danni arrecati e la responsabilità civile verso terzi è interamente del conduttore.
ART. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - La risoluzione del contratto si verifica di diritto nei casi di cui ai successivi punti del presente articolo:
1. il conduttore si serva dell’immobile, anche parzialmente, per uso diverso da quello convenuto di pubblico esercizio e comunque usi l’immobile o le pertinenze in modo difforme dalla destinazione;
2. nel caso di annullamento, revoca o decadenza dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
3. nel caso di mancato esercizio dell’attività oppure di mancato rispetto degli orari di apertura dell’attività indicati al precedente art. 1;
4. il conduttore apporti modificazioni all’immobile o sue pertinenze senza preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, fatto salvo il risarcimento del danno come meglio specificato al precedente art. 6;
5. il conduttore sia responsabile di grave e reiterata inosservanza alle norme del regolamento condominiale;
6. il conduttore si rendesse colpevole di negligenze e/o incurie che in qualsivoglia maniera possano comportare danni all’immobile comunale; in caso il conduttore dovrà rendere disponibile l’immobile entro tre mesi dal momento della ricevuta della comunicazione inviata dall’Amministrazione Comunale, tramite nota raccomandata;
7. il conduttore non abbia corrisposto il canone di locazione previsto dal presente contratto;
8. adibisca l’immobile concesso ad attività illecite;
9. violi le norme del presente atto o comunque si dimostri inadempiente agli obblighi posti dallo stesso;
ART. 8 – VISITA ALL’IMMOBILE - Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il rispetto delle norme di cui alla presente contratto; qualora si rendesse necessario eseguire riparazioni, sopralluoghi sugli impianti o verificare il corretto uso della cosa locata, l’Amministrazione Comunale può ispezionare l’alloggio attraverso persone incaricate, concordando preventivamente con il conduttore, la data della visita.-
ART. 9 – SPESE CONTRATTUALI - Tutte le spese, inerenti e conseguenti al presente atto sono poste a carico del conduttore.
Le parti si danno atto, per una più puntuale precisazione che il presente contratto trae origine e suo presupposto dalla deliberazione di G.C. n. 218 del 09.10.2014 e dalla determinazione dirigenziale n. ……. del , esecutive a norma di
legge.
L’ente, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., informa il contraente che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.-
ART. 10 – ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE – AI fini della
competenza a giudicare in merito a tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, le parti eleggono rispettivamente domicilio:
1. l’Amministrazione Comunale nella propria sede;
2. il conduttore nell’immobile assegnatogli e, ove egli più non lo occupi o comunque lo detenga, presso l’Ufficio di Segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.
Ogni controversia inerente o dipendente al presente atto, sarà deferita all’autorità giudiziaria competente per territorio, non avvalendosi le parti della deroga di cui agli artt. 28 e 29 del Codice di Procedura Civile.-
ART. 11 – NORME DI RINVIO – Per tutto quanto non riportato nel presente contratto si richiamano le disposizioni del Codice Civile e di altre leggi in materia, per quanto compatibili.
Letto, approvato e sottoscritto.- Caorle, lì
PER IL COMUNE DI CAORLE: IL CONDUTTORE: