REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
COMUNE di SOLIERA
Regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi comunali
Approvato con deliberazione C.C. n. 115 del 30/11/2010 Modificato con deliberazione X.X. x. 00 xxx 00/00/0000
XXXXXX XX XXXXXXX
XXXXXXXXX XX XXXXXX
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Capo I - Norme comuni
Art. 1. Oggetto 2
Art. 2. Finalità 2
Art. 3. Definizioni 2
Art. 4. Classificazione degli impianti sportivi 3
Art. 5. Forme di gestione degli impianti sportivi 3
Capo II – Condizioni generali per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi
Art. 6. Modalità di affidamento della gestione 4
Art. 7. Riserva di utilizzo 4
Art. 8. Palestre annesse agli edifici scolastici 5
Art. 9. Criteri per l'affidamento 5
Art. 10. Convenzioni 5
Art. 11. Utilizzo degli spazi e tariffe d’uso 6
Art. 12. Interventi edilizi 7
Art. 13. Modalità particolari di gestione connesse 7
a investimenti di soggetti terzi 7
Art. 14. Verifiche e controlli 7
Art. 15. Bilancio della gestione degli impianti sportivi 8
Capo III – Disposizioni per l’assegnazione in uso degli spazi all’interno degli impianti sportivi comunali
Art. 16. Destinatari della concessione di spazi 8
Art. 17. Modalità di assegnazione degli spazi 8
Art. 18 Uso dell’impianto ed accesso 9
Art. 19 Pubblicità e pubblico 10
Art. 20 Rispetto degli impianti e attrezzature 10
Art. 21. Penalità e sospensioni 11
Art. 22. Disposizioni transitorie e di rinvio 11
Art. 23. Entrata in vigore 12
Allegati al regolamento:
Allegato A – Classificazione degli impianti sportivi di proprietà comunale 13
CAPO I - NORME COMUNI.
Art. 1. Oggetto
In applicazione della L.R. 6 luglio 2007 n. 11 “Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali”, il presente regolamento disciplina le procedure per l’affidamento della gestione e le forme di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale compresi quelli annessi a Istituti Scolastici nonché di quelli che il Comune ha in disponibilità da altri soggetti in forza di un contratto di durata non inferiore a 10 anni.
Art. 2. Finalità
1) Con il presente regolamento, l’Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:
a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
b) dare piena attuazione agli articoli 3 comma 5 ed 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall’art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";
d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell’Amministrazione e con le attività di altre associazioni;
e) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell’Amministrazione.
2) L'uso degli impianti sportivi comunali, nonché di quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici e le attrezzature in essi esistenti, deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è consentito sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato.
3) Il regolamento favorisce e valorizza la cultura dell'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo e senza finalità di lucro.
Art. 3. Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si intende:
a) per Amministrazione, il Comune di SOLIERA;
b) per impianto sportivo il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive, sia di proprietà comunale nonché di quelli che l’Amministrazione ha in disponibilità per un periodo non inferiore a 10 anni, sia afferente ad istituzioni scolastiche;
c) per attività sportiva, la pratica di una o più discipline sportive svolte a livello agonistico, amatoriale, ricreativo e rieducativo;
d) per forme di utilizzo e forme di gestione, rispettivamente le modalità con le quali l’Amministrazione concede l’utilizzo di un impianto o ne concede la gestione a terzi;
e) per affidamento in gestione, il rapporto nel quale a favore dell’affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell’Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
f) per concessione in uso, il provvedimento con il quale l’Amministrazione comunale autorizza l’uso dell’impianto per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
g) per tariffa, la somma che l’utilizzatore deve versare all’Amministrazione comunale o al gestore dell’impianto.
h) Per gestione dell'impianto sportivo si intende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi
i) Per società e associazioni sportive dilettantistiche si intendono quelle, riconosciute dal CONI ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 136/2004 o iscritte nei registri delle associazioni di cui all’art. 4 della
L.R. 34/2002, che indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica,costituite in una delle seguenti forme:
- associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al DPR 10 febbraio 2000, n. 361;
- società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
Art. 4. Classificazione degli impianti sportivi
Gli impianti sportivi comunali ai fini del presente regolamento, si distinguono come segue:
1) per tipologia:
a) Impianti di base. Sono da considerare impianti di base le strutture ricomprese in un’unica area, destinate alla pratica di una sola disciplina sportiva che hanno struttura limitata e sono a servizio della collettività per rispondere alle necessità di promozione sportiva, formazione fisica, attività sociali e ludico-ricreative, in funzione della loro rilevanza sociale correlata al contesto territoriale. In questa categoria rientrano i campi (di calcio, di tennis, di pallavolo,..), le palestre, le piste, ed ogni altro impianto che, per caratteristiche tecniche sia da considerare similare.
b) Complessi sportivi. Sono da considerare complessi sportivi le strutture ricomprese in un’unica area e destinate alla pratica di discipline diverse, aventi in comune elementi costitutivi, spazi accessori e/o servizi.
c) Impianti scolastici. Sono da considerare tali gli impianti afferenti ad istituzioni scolastiche e destinati in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza. Nelle fasce orarie libere, sono utilizzabili per l'attività sportiva della collettività rispettandone i requisiti di igiene e sicurezza.
2 ) per rilevanza economica:
a) Impianti senza rilevanza economica. Sono da considerare senza rilevanza economica le tipologie impiantistiche che non consentono di sviluppare attività commerciali/imprenditoriali e tariffarie significative o i cui proventi o utili sono interamente utilizzati per la manutenzione e il potenziamento dell'impianto stesso, per promuovere e potenziare la pratica delle attività sportive, in particolare quella rivolta ai bambini e adolescenti, disabili e anziani, per promuovere e potenziare l'associazionismo sportivo senza fini di lucro;
b) Impianti con rilevanza economica. Sono da considerare con rilevanza economica gli impianti che per caratteristiche tecnico-strutturali, oltre alla gestione sportiva consentono lo sviluppo di attività commerciali/imprenditoriali e/o tariffarie significative (es. impianti polifunzionali integrati da servizi aggiuntivi a pagamento e attività commerciali).
La prima individuazione degli impianti secondo la classificazione di cui al precedente comma 1 e 2, è stabilita nell’allegato A al presente regolamento e può essere rivista periodicamente con provvedimento della Giunta comunale.
L’utilizzo occasionale degli impianti per attività o per eventi particolari differenti da quelli normalmente svolti in essi non comporta modifica della classificazione generale.
Art. 5. Forme di gestione degli impianti sportivi
1) Gli impianti sportivi di proprietà dell’Amministrazione o che l’Amministrazione abbia in disponibilità per almeno 10 anni possono essere gestiti con le seguenti modalità:
a) direttamente da parte dell’Amministrazione, in economia, qualora le caratteristiche degli impianti non consentano una ottimale gestione con altre modalità;
b) mediante l’affidamento in gestione, in via preferenziale, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate, e federazioni sportive nazionali, secondo quanto previsto dalla L.R. 11/2007 e dal presente regolamento.
c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui alla precedente lettera b), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale;
d) mediante affidamento a strutture strumentali/operative comunali appositamente costituite, intendendosi per tali associazioni, fondazioni, aziende speciali.
2) Le società e le associazioni dilettantistiche di cui alla lettera b) del comma precedente, indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle forme di cui all’articolo 90, comma 17, della legge 289/2002. Esse devono essere regolarmente dotate di riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni o essere iscritte nei Registri regionali delle associazioni di promozione sociale, come previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 11/2007. Esse devono inoltre dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. Nell’ambito delle procedure di selezione i soggetti di cui sopra possono presentarsi in forma associata.
CAPO II - CONDIZIONI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 6. Modalità di affidamento della gestione
1) L’Amministrazione affida la gestione degli impianti sportivi nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.
2) Il servizio di gestione può essere affidato in via diretta solo nei casi previsti dall’art. 3, comma 2 della Legge Regionale 11/2007.
3) L’Amministrazione fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 4, individua in relazione ad ogni procedura per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi a soggetti terzi, i requisiti che gli stessi devono possedere per dimostrare capacità operativa e solidità economica adeguata alle attività da realizzare ed alla complessità dell'impianto da gestire.
4) In ogni caso i soggetti partecipanti alle procedure di affidamento diretto o di selezione, devono dimostrare di avere significativo radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo ovvero essere iscritti nei registri delle associazioni di promozione sociale come istituiti dalla L.R. 34/2002;
5) La giunta comunale determina preventivamente con proprio atto il canone minimo che si intende percepire e l’eventuale corrispettivo massimo che si ritenga opportuno concedere per ciascun impianto, tenendo conto dell’aumento dell’indice ISTAT e dei compiti che si intende affidare al gestore.
6) Salvo diversa indicazione definita nella specifica convenzione di gestione, l'affidatario della stessa dispone degli impianti sportivi per il 90% delle ore disponibili. Il rimanente 10% delle ore di disponibilità degli spazi, deve essere assegnato a soggetti segnalati dall’Amministrazione comunale entro i termini di cui all'art. 17, per il perseguimento di politiche volte ad incrementare la pluralità dell’offerta sportiva sul territorio, dietro corresponsione di una tariffa oraria definita secondo i termini del successivo art. 11 che sarà incassata dal gestore stesso. Le fasce orarie a disposizione degli assegnatari segnalati dall’Amministrazione Comunale sono individuate nelle singole convenzioni di affidamento della gestione. Le ore non utilizzate dai soggetti segnalati dall'Amministrazione comunale, tornano in disponibilità del gestore.
7) L’affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe approvate dall’Amministrazione Comunale per l’uso di tali strutture.
8) L’affidamento in gestione è regolato in tutti i suoi aspetti, in particolare per quelli patrimoniali, di responsabilità, di funzionamento, da un atto negoziale stipulato fra l’Amministrazione ed il gestore denominato “convenzione” che presenta i contenuti di cui al successivo articolo 10.
Art. 7. Riserva di utilizzo
1) L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare gratuitamente per propri fini e manifestazioni gli impianti sportivi affidati in gestione a terzi, nel limite di massimo 20 giornate l’anno, fatto salvo l'impegno a risarcire eventuali danni provocati.
2) Ai fini della programmazione delle attività, l’Amministrazione comunale dovrà comunicare al gestore dell’impianto sportivo, tempestivamente e comunque con almeno 30 giorni di preavviso, la necessità di utilizzo delle strutture sportive definendo con essi modalità e termini di consegna/riconsegna.
3) Qualora ne ricorra la necessità, l’Amministrazione a proprio insindacabile giudizio, può disporre la sospensione delle attività, sia per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti, sia per cause di forza maggiore. Per le sospensioni nulla è dovuto, né dai gestori né dall’Amministrazione.
Art. 8. Palestre annesse agli edifici scolastici
1) Gli impianti sportivi annessi alle scuole sono assegnati ai Dirigenti Scolastici. Gli impianti in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra-curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun Istituto scolastico, devono essere messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale per consentire l'utilizzo a enti, associazioni e gruppi sportivi per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti. A tale scopo, l'uso degli impianti sportivi nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, è regolato da:
- una convenzione da stipularsi fra l’Amministrazione Comunale e l'Istituto scolastico;
- una convenzione da stipularsi tra l’Amministrazione Comunale o i soggetti delegati e le Associazioni sportive assegnatarie.
2)Nelle ipotesi descritte dal precedente comma, gli oneri di custodia e pulizia relativamente alle ore di proprio utilizzo, sono a carico dell'Istituto scolastico. Nelle successive ore gli oneri di custodia, pulizia e vigilanza sono a carico delle associazioni sportive assegnatarie.
Art. 9. Criteri per l'affidamento
1) Nei casi di affidamento diretto, il Responsabile del competente servizio comunale accerta previamente il ricorrere delle condizioni di cui all’art. 6 comma 2, eventualmente mediante il ricorso ad appositi avvisi informativi che consentano l’individuazione dei soggetti interessati.
2)Se non ricorrono le condizioni per l’affidamento diretto, l'amministrazione differenzia le procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti procedendo per l’individuazione del contraente, alla pubblicazione di un apposito bando. In tutti i casi, l’Amministrazione individua l’affidatario della gestione dell’impianto, in grado di soddisfare, tra gli altri, i seguenti criteri in ordine di importanza;
- Progettualità e diffusione della pratica e cultura dell'associazionismo sportivo quale strumento di prevenzione primaria, con particolare attenzione ai giovani, ai diversamente abili, agli anziani;
- Esperienza nel settore della gestione degli impianti sportivi nonché una struttura organizzativa adeguata;
- Garanzia dell'apertura degli impianti a tutti i cittadini;
- Progetto tecnico e piano economico finanziario di gestione dell'impianto;
- Compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto oggetto dell'affidamento;
- Progettazione di attività il cui svolgimento presupponga la valorizzazione delle risorse sociali, economiche, aggregative e sportive del territorio;
- Garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo alle società ed associazioni sportive locali che ne facciano richiesta all'affidatario;
- Promozione dell'attività sportiva;
- Compatibilità delle attività esercitate con quelle praticabili nell’impianto;
- Affidabilità economica;
- Miglioramento funzionale degli impianti, anche mediante investimenti specifici ed ottimizzazione delle attività manutentive;
- Capacità di organizzare e gestire attività sportive agonistiche legate alle federazioni sportive nazionali;
3) Per ogni procedura di selezione finalizzata all’affidamento in gestione di impianti sportivi la Giunta comunale può predisporre ulteriori criteri, integrativi e specificativi di quelli definiti nel precedente comma 2), strutturandoli anche in relazione a particolari caratteristiche tecniche, gestionali, o connesse alle attività sportive degli impianti stessi.
Art. 10. Convenzioni
1) La convenzione stabilisce i criteri d’uso dell’impianto, le attività consentite, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nel presente regolamento e nella L.R. 11/2007; stabilisce le fasce orarie di utilizzo diretto da parte del gestore e quelle che lo stesso deve assegnare ai soggetti segnalati dall’Amministrazione Comunale; individua gli orari di apertura e chiusura degli impianti oltrechè le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.
2) Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica, redatti secondo quanto previsto dall'art. 5, commi 6 e 7 della Legge Regionale 11/2007.
3) Gli introiti della gestione sono normalmente incassati e trattenuti dal soggetto gestore. La convenzione può prevedere la corresponsione di un contributo economico da parte dell’Amministrazione a sostegno della gestione.
4) La convenzione può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, quali:
- la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte dell’affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, che rimane da considerare come parte predominante del rapporto convenzionale e pertanto prevalente nell'ambito delle attività oggetto della convenzione medesima;
- la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall’Amministrazione in conformità alla normativa vigente e per l’acquisto di strumentazioni connesse all’impianto.
5) La durata della convenzione relativa agli affidamenti in gestione degli impianti sportivi comunali è fissata ordinariamente per un periodo di 5 anni.
6) La Giunta comunale previa adozione di apposito provvedimento, può determinare di rinnovare per un ulteriore periodo, al massimo di corrispondente durata, detta convenzione, tenuto conto delle condizioni di convenienza e pubblico interesse e secondo le normative vigenti, a seguito di accordi con il gestore. La buona gestione e conduzione dell’impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l’eventuale rinnovo della medesima.
7) La concessione può avere anche una durata maggiore, nel rispetto di un periodo massimo di 15 anni, a fronte di significative opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese da parte dei concessionari. La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell’impianto, che dovranno essere sempre autorizzate dagli uffici comunali competenti.
8) Le convenzioni con i soggetti affidatari della gestione dovranno contenere la clausola che prevede il divieto di distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. Gli eventuali utili di bilancio derivanti dalla gestione dell'impianto dovranno essere investiti per miglioramenti strumentali e gestionali dell'impianto stesso.
9) La convenzione deve essere strutturata in modo da consentire controlli e verifiche sulla gestione degli impianti affidati in base a quanto previsto al successivo art. 14.
Art. 11. Utilizzo degli spazi e tariffe d’uso
1)L’utilizzo degli impianti sportivi da parte di cittadini singoli o aggregati, di associazioni e di società sportive, nonché di associazioni con altra finalizzazione sociale compatibile con le caratteristiche d’uso degli impianti è consentito mediante il pagamento anticipato, di una tariffa per il singolo o, per le forme aggregative mediante concessioni in uso riferite a spazi disponibili, organizzate sulla base di una programmazione complessiva di ogni struttura e redatte nel rispetto delle modalità, termini, requisiti riportati nel capo III del presente regolamento.
2) Gli orari di utilizzazione degli impianti da parte degli aventi diritto vengono predisposti su proposta del Gestore con obbligo di approvazione all‘Amministrazione comunale e sono definiti in sede di stipulazione della convenzione per la gestione dell'impianto. Nel corso della gestione sono ammesse modificazioni in ogni caso con l’assenso del Comune. Le modificazioni devono risultare da atto scritto scambiato tra le parti.
3) Le tariffe ed i corrispettivi per l’uso sono approvati dall’Amministrazione Comunale su proposta del gestore formulata tenendo conto dei seguenti elementi: costi di gestione, tipo di utenza, tipo di utilizzo, natura dell’attività sportiva praticata e tipo di impianto. Tutte le tariffe devono intendersi comprensive di IVA.
4) Eventuali esenzioni dal pagamento delle tariffe per soggetti svantaggianti devono essere autorizzate dall’Amministrazione Comunale e comunque previste dalla convenzione di gestione.
5) Nel programmare l’utilizzo degli spazi all’interno dell’impianto sportivo ottenuto in gestione, il gestore curerà il rispetto delle seguenti riserve di fasce orarie:
a) le ore pomeridiane sino alle ore 19,00 per attività rivolte ai ragazzi sino ai 16 anni;
b) dalle ore 19,00 alle 20,30 per attività rivolte ai ragazzi sino ai 21 anni;
c) dalle ore 20,30 in poi attività rivolte agli adulti.
6) Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche a favore dei soggetti titolari di concessione di spazi, fatte salve condizioni di miglior favore che possono essere concesse dal soggetto gestore.
7) Le modalità, i termini ed i requisiti previsti per l’assegnazione oraria degli spazi, sono disciplinati dalle norme del capo III del presente regolamento.
Art. 12. Interventi edilizi
1) Il gestore degli impianti sportivi comunali può, in forza delle relative convenzioni, realizzare direttamente interventi edilizi sugli impianti ottenuti in concessione. Tali interventi sono soggetti alla disciplina di cui alla L.R. 31/2002 e, in caso di necessità di una procedura autorizzativa, al parere preventivo della Giunta Comunale che, valutate la coerenza e la congruità dell’intervento con la programmazione dell’Ente e con le esigenze del territorio, ne approva il progetto in linea tecnica.
2) Per ogni intervento deve essere presentato, al competente sportello unico, un progetto corredato di tutti gli elaborati e le certificazioni necessarie per i pareri di Azienda USL, VV.F., ecc. e della delibera della Giunta Comunale di cui al precedente comma 1.
3) La gestione degli impianti o dei complessi sportivi da realizzare a cura e spese del soggetto privato, su aree di proprietà comunale individuate dagli strumenti urbanistici, può essere affidata unitamente all’incarico per la costruzione delle strutture ai soggetti identificati al precedente art. 5. Le stesse modalità si applicano nel caso di affidamento della gestione di strutture da realizzare a servizio degli impianti sportivi già esistenti.
4) La durata delle convenzioni o l’eventuale proroga di quelle già sottoscritte è commisurata anche agli interventi edilizi che il gestore si impegna a realizzare nel corso della vigenza convenzionale. La durata della proroga o della convenzione non può essere di norma comunque superiore a 15 anni.
5) I manufatti realizzati dai gestori sono parte del patrimonio comunale fin dalla realizzazione in quanto la proprietà è dell'Amministrazione comunale; la disponibilità ed il possesso vengono trasferiti gratuitamente all’Amministrazione al termine del periodo convenzionale.
6) I tecnici comunali possono in ogni momento accedere al cantiere o al manufatto per verificarne la corretta esecuzione e la rispondenza al progetto approvato.
Art. 13. Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi
1) L’Amministrazione può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali:
- procedure di finanza di progetto (project financing);
- procedure di concessione di costruzione e gestione;
- altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico/privato.
2) Le conseguenti convenzioni di gestione vengono approvate nel rispetto dell’art. 5 comma 3 lett. C della L.R. 11/2007.
Art. 14. Verifiche e controlli
1) L’Amministrazione esercita le funzioni di vigilanza e controllo e realizza verifiche concernenti la gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi.
2) La definizione delle metodologie e degli strumenti per i controlli e per le verifiche è precisata nelle convenzioni stipulate dall’Amministrazione con i soggetti gestori.
3) Le convenzioni possono prevedere anche metodi di verifica della qualità dei servizi percepita dagli utenti.
Art. 15. Bilancio della gestione degli impianti sportivi
1) La gestione complessiva dell’impianto sportivo è oggetto di analisi da parte dell’Amministrazione, in collaborazione con il soggetto affidatario o gestore in concomitanza del bilancio consuntivo annuale del soggetto affidatario.
2) Le caratteristiche essenziali degli strumenti e delle metodologie dell’analisi di cui al precedente comma 1 sono configurate nelle convenzioni di gestione o nei contratti di servizio.
CAPO III - DISPOSIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI SPAZI ALL’INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Art. 16. Destinatari della concessione di spazi
1) L’uso pubblico degli impianti è finalizzato a soddisfare gli interessi generali della collettività: nell’assegnazione degli spazi il gestore deve garantire l’imparzialità nel permettere l’utilizzo alle associazioni/società sportive o singoli cittadini che ne facciano richiesta senza operare alcuna distinzione.
2) Nell’assegnare gli spazi all’interno degli impianti sportivi comunali per le quote orarie di competenza, il gestore, fermo restando il principio della equa e plurale utilizzazione degli impianti, tiene conto del seguente ordine di priorità:
- Amministrazione comunale per attuazione di iniziative, programmi rivolti all’intervento sociale sul territorio;
- Federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva;
- Istituzioni scolastiche;
- Enti di promozione sportiva;
- Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
- Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
- Singoli cittadini.
3) In caso di pluralità di richieste per la medesima fascia oraria, l'impianto è prevalentemente assegnato alle società, associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva locali, cioè le associazioni, enti, gruppi sportivi che abbiano una sede sul territorio, una struttura organizzativa
minima ed una programmazione dell’attività sportiva sul territorio comunale finalizzata a promuovere la pratica sportiva dei cittadini solieresi.
4) A parità di condizione l'assegnazione è disposta nel rispetto dei seguenti criteri in ordine di priorità:
- Società ed associazioni di promozione sportiva cittadine che non dispongono di impianti sportivi in concessione o in proprietà;
- Società o associazioni che svolgono attività di promozione sportiva per giovani fino a 16 anni d'età in ragione del numero di atleti tesserati residenti a Soliera riferito all'anno sportivo precedente, certificato dall’ente di promozione sportiva o federazione sportiva di appartenenza;
- Società o associazioni che svolgono attività di promozione sportiva per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
- Società o associazioni che svolgono attività di promozione sportiva per giovani dai 17 ai 21 anni d'età in ragione del numero di atleti tesserati a Soliera riferito all'anno sportivo precedente, certificato dall’ente di promozione sportiva o federazione sportiva di appartenenza;
- Società o associazioni che svolgono attività per adulti ed anziani;
- Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio;
- Società o associazioni che svolgono attività agonistica da almeno due anni;
5) Gli spazi rimasti liberi potranno essere assegnati ad associazioni e società sportive, federazioni, enti di promozione sportiva o gruppi spontanei di altri Comuni, previo assenso da parte dell'Amministrazione comunale.
Art. 17. Modalità di assegnazione degli spazi
1) Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere valutata in primo luogo l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo d'attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.
2) Non può essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto;
3) Per ottenere l''assegnazione in uso degli spazi sportivi per richieste di attività continuativa annuale i soggetti di cui al precedente art. 16, devono presentare al gestore la richiesta di utilizzo degli impianti entro il 30 maggio di ciascun anno. La richiesta deve essere effettuata utilizzando apposito modulo e firmata dal legale rappresentante ovvero dal dirigente e/o atleta singolo.
4) Il gestore programma l'uso degli spazi entro i successivi 20 giorni e comunica la programmazione suddetta ai soggetti richiedenti e all'Amministrazione entro il 30 giugno.
5) Le richieste di assegnazione di spazi sportivi per attività occasionale sono effettuate direttamente al gestore con almeno 7 giorni di anticipo. La effettiva concessione è subordinata alla disponibilità degli impianti legata alla non presenza di calendarizzate attività continuative.
6) Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d'attività sportive e similari relative all'attività svolta.
7) Il gestore può disporre degli spazi sportivi negli orari non contemplati nel detto calendario e/o non oggetto di richiesta di attività occasionale.
8) Le richieste di utilizzo degli spazi in giorni specifici per competizioni o manifestazioni sportive dovranno essere fatte pervenire al gestore almeno 15 gg. prima della loro effettuazione e rese pubbliche per tempo all’interno dell’impianto.
9) La disdetta d’uso di spazi già concessi deve pervenire al gestore con un preavviso di almeno 7 gg.; un preavviso inferiore comporterà l’addebito della tariffa corrispondente;
10) L’Assessorato allo Sport può avviare autonomi controlli sull’utilizzo degli impianti ed il rispetto della programmazione.
Art. 18. Uso dell’impianto ed accesso
1) Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate. Nel caso di utilizzo
contemporaneo dell’impianto da parte di più associazioni, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola associazione o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime.
2) Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dai responsabili delle gestioni e dal Servizio Sport Comunale comporta la decadenza della concessione degli spazi.
3) ll richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata; per nessun motivo è possibile cedere o sub-concedere a terzi gli spazi assegnati in uso senza il preventivo assenso del gestore stesso;
4) I soggetti autorizzati all'uso degli impianti devono sollevare il gestore e l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.
5) È consentito l'ingresso all'impianto:
- Ad atleti od iscritti alle Associazioni accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile della Società, Associazione o Ente;
- Agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un tecnico/Dirigente dell'associazione sportiva studentesca, incaricato dal Dirigente Scolastico.
- Al singolo cittadino, debitamente autorizzato ovvero munito di biglietto di ingresso, ove previsto.
6) L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è inoltre strettamente limitato al personale di servizio e di controllo dei Gestori, dell'Amministrazione Comunale ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli Enti o Federazioni Sportive ( arbitri, giudici ecc…)
7) All’interno dell’impianto non possono essere ammesse persone in numero superiore a quello previsto dalla capienza di ogni impianto.
8) L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.
9) Gli utenti possono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al Gestore o all’Amministrazione Comunale. Il trattamento dei dati relativi deve avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/03.
10) La programmazione annuale o mensile e le tariffe d'uso dell'impianto devono essere affissi in luogo ben visibile e consultabile da parte del pubblico.
11) In ogni impianto devono essere affisse le modalità d’uso dell’impianto all’uopo approvate dall’ Amministrazione Comunale, alle quali i frequentatori devono tassativamente attenersi.
Art. 19. Pubblicità e pubblico
1) In occasione di manifestazioni sportive autorizzate possono essere esposti materiali pubblicitari che devono essere conformi alla normativa vigente in materia e al Regolamento comunale sulla pubblicità. Possono inoltre essere esposti materiali promozionali delle attività sportive praticate concordando con i gestori modi e luoghi di esposizione. Sono a carico della società che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché l'eventuale corresponsione di canone, nella misura stabilita dal Amministrazione Comunale per l'occupazione di spazi pubblici, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento.
2) Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla Amministrazione Comunale, nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.
Art. 20. Rispetto degli impianti e attrezzature
1) Gli utilizzatori sono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
- Rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
- Evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune o del Gestore;
- Mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti.
2) Sul rispetto di tutte le norme di utilizzo degli spazi l’Amministrazione Comunale può effettuare controlli o delegare i gestori ad effettuarli.
3) Gli utilizzatori sono tenuti a segnalare immediatamente ai gestori ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo utilizzatore della struttura.
4) Gli utilizzatori si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale e/o dai Gestori sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi. A garanzia del rispetto delle presenti disposizioni l’utilizzatore che ottenga l’assegnazione per l’intero anno sportivo, è tenuto a versare al gestore una cauzione di E. 300,00 che potrà essere utilizzata per ripristinare danni all’impianto.
5) Se per esigente legate all’organizzazione di specifiche iniziative l’utilizzatore ha necessità di integrare le attrezzature in dotazione all’impianto, deve, insieme alla richiesta di concessione dello spazio, presentare al gestore tutta la documentazione necessaria, comprese le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti e la dichiarazione che sollevi il gestore e l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.
6) Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario concordato con il gestore e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare l’utilizzazione dell'impianto per altre attività. La conclusione delle operazione di smontaggio deve essere comunicata al gestore per consentire una tempestiva verifica delle condizioni dell’impianto.
7) Nel caso in cui le operazioni di smontaggio non siano completate nel termine convenuto, l’utilizzatore è tenuto a corrispondere al gestore l’importo corrispondente al mancato introito procurato.
Art. 21. Penalità e sospensioni
1) Comportano la sospensione o la revoca della concessione degli spazi:
- Il mancato pagamento delle tariffe dovute entro i termini convenuti fatte salve eccezionali e motivate deroghe autorizzate dai Gestori;
- Il mancato rispetto degli orari d’inizio e di chiusura delle attività, così come concessi in uso;
- La violazione delle norme previste nel presente regolamento;
- La trasgressione delle disposizioni integrative emanate dal gestore e/o dal settore comunale competente;
- Avere arrecato danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi o alle attrezzature sportive presenti.
2) L'Amministrazione Comunale e i Gestori svolgono compiti di controllo sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature; a tale scopo, gli utilizzatori sono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
3) In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere all'Amministrazione Comunale, gli utilizzatori ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare, immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni impartite dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni concessi in uso.
4) L’assessorato allo Sport, l’assessorato ai Lavori Pubblici o il gestore a seconda della competenza , può comunicare, in tempo utile, alle società o gruppi le eventuali sospensioni dell’utilizzo dell’impianto sportivo dovute ad utilizzi temporanei e straordinari da parte degli istituti scolastici, per interventi di manutenzione non procrastinabili o qualora vi sia pregiudizio per il mantenimento degli stessi e per la sicurezza degli utenti.
Art. 22. Disposizioni transitorie e di rinvio
1) L’Amministrazione adeguerà ad eventuali norme legislative regionali adottate in relazione a quanto previsto dall’art. 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le disposizioni del presente regolamento qualora le stesse dovessero risultare incompatibili o incoerenti.
2) Le disposizioni di cui all’art. 12 esplicano la loro efficacia e vigenza sino all’adozione eventuale di nuova disciplina in materia di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica da parte della Regione Xxxxxx-Romagna.
3) Per ogni altro aspetto inerente le attività sportive ed i profili di sicurezza strutturale degli impianti sportivi incidenti sulla gestione degli stessi è fatto rinvio alla normativa vigente in materia.
4) Dall’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari ed i criteri in materia del Comune di Soliera incompatibili con le norme in esso contenute.
Art. 23. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
Allegato A
Impianti sportivi di proprietà Comunale privi di rilevanza economica (art. 4, comma 1 e 2a)
Impianti di base:
- Campo di calcio “Lidio Stefanini”, sito in xxx Xxxxxx x. 000, compreso di antistadio, locali di servizio e spogliatoi. Campo di calcio di allenamento sito in Stradello Morello compreso di locali di servizio e spogliatoi.
- N. 2 campi da tennis scoperti e n. 1 campo da tennis/calcetto coperto, posti in via Arginetto n. 450. con annessi locali di servizio e spogliatoi
- Palestra posta in xxx Xxxxxxxxx x. 000, con annessi locali di servizio e spogliatoi.
- N. 2 campi di calcio posti in via Gambisa n. 600, fraz. Limidi, con annessi locali di servizio e spogliatoi.
- N. 1 campo di calcio posto in xxx Xxxxx Xxxxxxxx x. 0000 xxxx. xx Xxxxxxxxxx, con annesso campo di allenamento, locali di servizio e spogliatoi.
- Campo da beach-volley sito in via Loschi n. 230 a Soliera
Complessi sportivi:
- Centro Sportivo Polivalente di Soliera, posto in piazzale Loschi n. 190: sala polivalente Paiporta, palestrina 1^ piano, bocciodromo, campo squash, sala biliardi, locali spogliatoi e servizi, locali cucina, bar e ritrovo ricreativo, locali uffici e sala riunioni, spazi esterni adiacenti.
- Centro Polivalente di Limidi posto in via Papotti n. 18: Centro civico con bar e ritrovo ricreativo, spazi interni accessori, spazi esterni adiacenti (compreso edificio ex centralina enel nel parco del monumento).
- Centro Polivalente di Sozzigalli, posto in via Carpi Ravarino n. 1986: centro civico con bar e ritrovo ricreativo, spazi interni accessori, salette al 1°-2° piano, n. 2 campi da green volley scoperti, spazi esterni adiacenti.
Impianti scolastici:
- Palestra “X. Xxxxxx” sita in xxx Xxxxxx x. 000, afferente la Scuola Media Statale, compresa di locali di servizio, spogliatoi e spazi esterni adiacenti.
- Palestra “X. Xxxxxxxxx” sita in xxx Xxxxxxx x. 00, afferente la Scuola Elementare Statale, compresa di locali di servizio, spogliatoi e spazi esterni adiacenti.
- Palestra sita in via Roma n. 104 afferente la Scuola Elementare Statale di Soliera, compresa di locali di servizio, spogliatoi e spazi esterni adiacenti.
- Palestra sita in xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx x. 000 x Xxxxxxx compresa di locali di servizio, spogliatoi e spazi esterni adiacenti.