Ipotesi di accordo sulla utilizzazione delle risorse disponibili nell’ambito del Fondo della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia dell’anno 2020
Roma, 5 gennaio 2022
Ipotesi di accordo sulla utilizzazione delle risorse disponibili nell’ambito del Fondo della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia dell’anno 2020
I rappresentanti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative del personale:
VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTO il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 157;
VISTO il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e, in particolare, l’articolo 23, comma 2, primo periodo, con il quale si prevede che “al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”;
VISTO il CCNL relativo al personale dell’Area Funzioni centrali per il triennio 2016- 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020;
VISTO l’articolo 1, comma 10, del CCNL dell’Area Funzioni centrali, che, relativamente a quanto non espressamente disciplinato dal medesimo contratto, prevede che “continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove compatibili e non sostituite con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del D.Lgs. n. 165/2001”;
VISTO il CCNL relativo al personale dell’Area VI dirigenti per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003, e il CCNL per il biennio economico 2004/2005, sottoscritti il 1° agosto 2006, come integrati dai CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007 e CCNL per il biennio economico 2008-2009, sottoscritti il 21 luglio 2010;
VISTO, tra l’altro, l’articolo 28 del CCNL dell’Area Funzioni centrali, che, nel prevedere che la retribuzione di risultato sia improntata a una effettiva e sostanziale differenziazione degli importi in corrispondenza dei differenti livelli di valutazione positiva, dispone anche che “… ai dirigenti e professionisti che conseguano le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione adottato dall’amministrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato di almeno il 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione di performance individuale”, affidando alla contrattazione integrativa la definizione di tale misura percentuale (almeno il 30 per cento) nonché della quota limite massima di dirigenti cui può essere attribuita la valutazione più elevata”;
VISTO l’accordo sulla destinazione della quota incentivante per l’anno 2020 [art. 59, comma 4, lettera c), del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300] e sulla ripartizione delle risorse assegnate per il medesimo anno con d.m. del 15 novembre 2021 [art. 1, comma 7, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 157], con il quale è stato assegnato al Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia per il 2020 (d’ora in avanti Fondo 2020) un importo complessivo di
€ 1.836.246,58, di cui € 811.815,79 a titolo di quota incentivante ed € 1.024.430,79 accertati ai sensi del citato decreto ministeriale;
VISTO l’atto di costituzione definitiva prot. n. 144/RI del 5 gennaio 2022, che, considerato il limite dettato dall’art. 23, comma 2, primo periodo, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, mette a disposizione del Fondo 2020 un importo complessivo pari a
€ 9.556.040,14, al lordo delle risorse variabili destinate con il citato accordo di ripartizione del 26 luglio 2021 e delle somme per incarichi aggiuntivi da considerarsi al di fuori del limite medesimo;
VISTO l’atto di delega alla contrattazione integrativa reso dal Direttore generale al Direttore del Personale con nota prot. 152228/RU del 21 maggio 2020;
PREMESSO che gli importi indicati nella presente ipotesi di accordo sono tutti esposti al netto degli oneri riflessi;
CONVENGONO
Articolo 1 DISTRIBUZIONE TRA I VARI UTILIZZI
1. L'importo complessivo disponibile nell’ambito del Fondo 2020, pari a € 9.556.040,14, viene utilizzato come di seguito indicato:
Retribuzione di posizione fissa e variabile, per un importo pari a: | € 4.536.120,33 |
Incarichi ad interim per un importo pari a: | € 630.000,00 |
Retribuzione di risultato per un importo pari a: di cui per incentivi alla mobilità territoriale | € 4.389.919,81 € 219.495,99 |
Totale utilizzo | € 9.556.040,14 |
Articolo 2 RETRIBUZIONE DI RISULTATO
1. Al finanziamento della retribuzione di risultato è assegnato l’importo di € 4.389.919,81.
2. In relazione al periodo in cui l'attività di direzione è stata esercitata e alla presenza in servizio, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 28 del CCNL dell’Area Funzioni centrali, la retribuzione di risultato per l'anno 2020 è attribuita al personale dirigente di seconda fascia e al personale incaricato di funzioni dirigenziali sulla base dei seguenti parametri:
✓ in misura pari a zero per punteggi inferiori a 90;
✓ in misura pari al 50% della retribuzione spettante per punteggi da ≥90 e ≤97,5;
✓ in misura proporzionale al punteggio di valutazione ottenuto per punteggi da >97,5 a
<117;
✓ in misura proporzionale al punteggio di valutazione ottenuto e comunque con importi più elevati del 30% rispetto al valore medio pro capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato per punteggi ≥117.
3. In relazione a quanto previsto dall’art. 28, comma 5, del CCNL dell’Area Funzioni centrali, nella classe di punteggio più elevata (≥117) non può essere collocato più del 30 per cento del personale.
Articolo 3 SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE
1. Al finanziamento degli incarichi ad interim è assegnato l’importo di € 630.000,00.
2. Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 10, del CCNL dell’Area Funzioni centrali, nell’ipotesi di sostituzione del dirigente (art. 62, commi 3, 4 e 5, del CCNL 1° agosto 2006), al dirigente con incarico ad interim spetta, per i periodi di sostituzione, un’integrazione della retribuzione di risultato rapportata al valore economico della retribuzione di posizione prevista per l’incarico del dirigente sostituito nella misura di seguito indicata:
✓ il 25 per cento in caso di incarico su un ufficio ubicato in una sede diversa da quella dell’incarico affidato in titolarità (comune distante oltre 50 km) ove non è attivata una posizione organizzativa ai sensi dell’art. 1, comma 93, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (d’ora in avanti posizione organizzativa ex lege);
✓ il 20 per cento nel caso di:
- incarico su un ufficio ubicato in una sede diversa da quella dell’incarico affidato in titolarità (comune distante oltre 50 km) ove è attivata una posizione organizzativa ex lege;
- incarico su un ufficio ubicato nella stessa sede o nello stesso comune dell’incarico affidato in titolarità ove non è attivata una posizione organizzativa ex lege;
✓ il 15 per cento nel caso di:
- incarico su ufficio ubicato nella stessa sede o nello stesso comune dell’incarico affidato in titolarità ove è attivata una posizione organizzativa ex lege;
- ciascun incarico successivo al primo.
3. Qualora lo stanziamento previsto per finanziare il presente istituto non dovesse risultare sufficiente, ovvero risultasse eccedente rispetto al fabbisogno, i conguagli saranno effettuati con le risorse economiche stanziate nell’ambito dell’articolo 2.
Articolo 4 INCARICHI AGGIUNTIVI
1. Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 10, del CCNL dell’Area Funzioni centrali, allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi (art. 61, commi 1 e 2, del CCNL 1° agosto 2006), la retribuzione di risultato che viene loro corrisposta è incrementata in ragione dell’impegno richiesto nella misura del 66 per cento dell’importo assegnato per ciascun incarico, una volta detratti gli oneri a carico dell’Agenzia.
Articolo 5
Incentivi alla mobilità territoriale
1. Secondo quanto previsto dall’art. 30 del CCNL dell’Area Funzioni centrali, nel limite di un importo del 5 per cento delle risorse complessivamente destinate a finanziare la retribuzione di risultato, l’importo stanziato all’art. 1, pari a € 219.495,99, è destinato a finanziare l’incentivo alla mobilità territoriale che viene corrisposto nei seguenti valori fissi annui:
✓ € 8.000,00 per distanze superiori di 400 km (solo andata);
✓ € 6.000,00 per distanze comprese tra i 000 xx x x 000 xx (xxxx xxxxxx);
✓ € 4.000,00 per distanze comprese tra i 000 xx x x 000 xx (xxxx xxxxxx).
2. L’incentivo spetta esclusivamente in caso di trasferimento d’ufficio in una sede collocata in provincia diversa da quella nella quale il dirigente sia residente o domiciliato alla data di trasferimento e a condizione che il dirigente prenda servizio e permanga nella sede per tutta la durata dell’incarico. L’incentivo è prorogabile una sola volta in caso di rinnovo dello stesso incarico ovvero in caso di attribuzione, sempre d’ufficio, di un diverso incarico nella stessa sede per la durata di tre anni.
3. Qualora lo stanziamento previsto per finanziare l’incentivo alla mobilità territoriale non fosse sufficiente in relazione alle istanze pervenute saranno ridotti proporzionalmente gli importi annui sopra indicati; qualora viceversa risultasse eccedente rispetto al fabbisogno, la quota rimanente tornerà a incrementare la retribuzione di risultato.
Articolo 6 DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente accordo verrà trasmesso agli Organi di controllo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per la prevista certificazione e, in seguito, ai competenti Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato–IGOP, in applicazione dell’articolo 00 xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le parti concordano che il presente accordo si intende firmato dalle rappresentanze collegate in videoconferenza – e quindi a fianco del nome della Organizzazione sindacale verrà apposta la dicitura “FIRMATO” – non appena perverrà la mail di conferma da
parte dell’Organizzazione sindacale di appartenenza all’indirizzo mail dell’Ufficio Relazioni sindacali (xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx).
Per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli | Per le Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative dell’Area Funzioni centrali | |
FIRMATO | CISL FP | FIRMATO |
CIDA | FIRMATO | |
UIL PA | FIRMATO | |
DIRSTAT FIALP | FIRMATO | |
UNADIS | FIRMATO | |
FP CGIL | FIRMATO |