CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
DELL'AZIENDA SPECIALE Azienda Speciale della Camera di Commercio di Napoli
S.I. IMPRESA (Servizi Integrati Impresa)
L'anno duemiladiciotto, il giorno 09 del mese di marzo
TRA
- S.I. IMPRESA (Servizi Integrati Impresa) - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Napoli, con sede in Napoli, Via Sant’ Aspreno 2 codice fiscale Partita IVA
………………………………., di seguito per brevità chiamata “Ente”, rappresentata da
…………………………………. Nato a ………………………….il ,
E
- Banca ………………………………………………….., cod. fisc. /Partita IVA n con
sede in……………………………….., che sarà in seguito chiamata "Istituto”, rappresentata dal dott. ………………………………………. Nato a …………………………. Il…………………………, nella sua qualità di ;
PREMESSO CHE
− Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. ……… del ………………, si è deciso di ricorrere alla procedura aperta per la selezione della Banca a cui affidare servizio di cassa dell’Ente;
− in data ……………………….. è stata avviata la procedura aperta per la gestione del servizio di cassa dell’Ente;
− che la procedura si è conclusa con l’aggiudicazione del servizio all’Istituto di cui sopra;
Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 (Affidamento del servizio di cassa)
L’Ente affida con la presente convenzione il proprio servizio di cassa all’Istituto
……………………………….., che lo svolge presso lo sportello bancario sito in Napoli – Via
……………………………….
Il servizio di cassa ha decorrenza dal 01 settembre 2020 e fino al 31.12.2023 in conformità ai
xxxxx xxxxxxxxx con la presente convenzione. Il servizio è reso a titolo gratuito.
Il servizio è effettuato dall’Istituto nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli dell’Istituto sono aperti al pubblico e in ogni caso sempre tramite servizio on line.
Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportate alle modalità di espletamento del servizio tutte le modifiche ritenute necessarie mediante semplice scambio di lettere.
Art. 2 (Oggetto e limiti della convenzione)
Il Servizio di Cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’Ente e dallo stesso ordinate e l’amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art. 8. La gestione finanziaria dell’Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 3 (Riscossioni)
L’Ente delega l’Istituto ad incassare – previo preciso accertamento del titolo e della causa – ogni somma di propria spettanza demandando allo stesso Istituto la facoltà di rilasciare, in suo luogo o vece, quietanza liberatoria.
Le entrate sono riscosse dall’Istituto in base a ordinativi di incasso (reversali) emesse dall'Ente sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati anche digitalmente dal Dirigente all’Area Amministrazione e dal Responsabile Amministrativo dell’Azienda.
L’Istituto è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Ente stesso contro il rilascio di apposita ricevuta. Tali incassi saranno segnalati all’Ente, al quale l’Istituto richiederà l’emissione delle relative reversali.
L’Istituto documenta l'incasso delle somme riscosse sul conto di cassa dell’Ente apponendo sulle relative reversali il timbro "riscosso", la data di esecuzione e la propria firma.
L’Istituto non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all’Ente.
Le reversali rimaste inestinte alla fine dell’esercizio sono restituite all’Ente per l’annullamento.
Art. 4 (Pagamenti)
I pagamenti sono effettuati dall’Istituto in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Ente su modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati digitalmente o in maniera autografa dal Dirigente all’Area Amministrazione e dal Responsabile Amministrativo dell’Azienda.
L’Istituto su conforme richiesta dell’Ente, effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell’operazione.
I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo bancabile rispetto a quello della consegna all’Istituto degli stessi mandati. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre i 2 giorni lavorativi bancabili precedenti al suddetto termine.
Per i mandati il cui pagamento avviene mediante bonifico bancario o c/c postale, l’Istituto dovrà provvedere alla loro estinzione di norma entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del documento contabile. L’Istituto non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. È ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo. L’Istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato.
A comprova dei pagamenti effettuati l’Istituto raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro pagato, la data e la propria firma.
Le commissioni poste a carico dell’Ente e/o del beneficiario per pagamenti effettuati mediante bonifico bancario sono applicate dall’Istituto nella misura che segue :
- su bonifici presso l’Istituto cassiere: € ,00 (euro …… virgola zero
zero)
- su bonifici altri Istituto di credito: € ………………..,00 (euro virgola zero zero)
Nessun addebito di commissione dovrà, comunque, applicarsi alle operazioni di pagamento relative a:
- ogni emolumento pagato (stipendi, arretrati, prestiti o anticipazioni su indennità di anzianità o TFR, indennità di fine rapporto o TFR e altri compensi) a favore del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato dell’Ente e dei componenti del Consiglio di amministrazione e Collegio dei revisori.
L’Ente si impegna a non presentare all’Istituto mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all’Ente.
Art. 5 (Affidamenti)
Su eventuali affidamenti viene applicato il tasso di interesse, pari a + ………,00% ( in aumento di virgola zero zero punti percentuali) sul tasso vigente EURIBOR a tre mesi
(base 360 giorni) riferito alla media del mese precedente rilevabile sul sito xxx.xxxxxxx.xx.
Resta inteso che la concessione degli affidamenti è subordinata alla valutazione della sussistenza del merito creditizio da parte dell’istituto bancario.
Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, l’Istituto verrà rimborsato di ogni suo credito.
Art. 6 (Firme e trattamento dati personali)
L’Ente provvede a depositare presso l’Istituto le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri. Resta inteso che, ai fini del D. Lgs. n. 196/2003 (tutela dei dati personali), le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali l’Istituto viene in contatto nello svolgimento del servizio, sono espletate dall’Ente e dalla Banca unicamente ai fini dell’esercizio di quanto previsto nella presente convenzione.
Art. 7 (Trasmissione di atti e documenti)
I mandati di pagamento e le reversali di riscossione sono trasmessi cartaceamente o elettronicamente dall’Ente all’Istituto accompagnati da distinta, in doppio esemplare, uno
dei quali viene restituito all’Ente firmato per ricevuta. Tali distinte saranno numerate progressivamente e conterranno l’importo complessivo degli ordinativi presentati dall’inizio dell’esercizio. Almeno trimestralmente l’Istituto invia l’estratto del conto corrente o documento equipollente, corredato del tabulato riportante analiticamente i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento effettuate nel periodo considerato e gli estremi della relativa quietanza. Alla fine di ogni trimestre l’Istituto trasmetterà all’Ente anche il foglio dell’estratto conto regolato per capitale e interessi.
Art. 8 (Amministrazione titoli e valori)
L’Istituto assume in custodia ed amministrazione, a titolo gratuito fatti salvi i diritti di legge imposti, i titoli ed i valori di proprietà dell’Ente stesso, che vengono immessi in deposito amministrato alle più favorevoli condizioni di mercato seguendone le variazioni.
L’Istituto custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell’Ente.
Art. 9 (Verifiche)
L’Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. L’Istituto deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico.
Art. 10 (Tassi debitori e creditori)
Per effetto delle disposizioni introdotte con il decreto ministeriale n. 343 del 3 agosto 2016, in attuazione dell’art. 120, comma 2, del TUB, il conteggio degli interessi sia attivi sia passivi avverrà al 31 dicembre di ogni anno; con esigibilità per gli interessi passivi, eventualmente maturati sul conto di tesoreria, differito al 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati.
2.Sulle anticipazioni ordinarie di cassa viene applicato un interesse annuo nella seguente misura: ……. Il Tesoriere è autorizzato alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente, non appena si rendano esigibili, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi mandati di pagamento entro i termini di cui al precedente art. 4.
3.Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da
specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti.
Sulle giacenze di cassa dell’Ente viene applicato un interesse annuo nella seguente misura +
……,……% (in aumento dello punti percentuali) sul tasso vigente EURIBOR
a tre mesi (base 360 giorni) riferito alla media del mese precedente rilevabile sul sito xxx.xxxxxxx.xx, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.
Sugli affidamenti di cui all’art. 5 viene applicato un interesse annuo nella misura di +
………….,00% (in aumento del ………………virgola zero zero punti percentuali) sul tasso vigente EURIBOR a tre mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente rilevabile sul sito xxx.xxxxxxx.xx, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.
Art. 11 (Compenso)
Il servizio è affidato all’Istituto a titolo gratuito.
Art.12 (Durata della convenzione)
La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre), a decorrere dal 01.09.2020 e fino al 31.12.2023.
L’Ente si riserva la facoltà di rinnovare l’affidamento del servizio in questione per un ulteriore periodo fino a sei mesi massimi per la gestione della nuova procedura di gara.
Di comune accordo tra le parti potranno essere in ogni momento apportati alle modalità del servizio tutti quei perfezionamenti ritenuti necessari o che saranno suggeriti dall’esperienza.
Art. 13 (Penali)
L’Istituto risponderà di eventuali disguidi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione nell’espletamento del servizio.
L’Ente è tenuto a notificare per iscritto all’Istituto gli eventuali reclami che gli pervenissero relativamente allo svolgimento del servizio.
Con le medesime modalità verrà contestato ogni altro inadempimento di rilevante importanza per lo svolgimento del servizio.
L’Istituto a sua volta è tenuto ad adottare prontamente le opportune misure per eliminare gli inconvenienti segnalati.
ART. 14 (Recesso)
L’Ente ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi comunicato formalmente alla Banca. E’ escluso il riconoscimento di somme a titolo di risarcimento o indennizzo.
ART. 15 (Risoluzione del contratto)
Il contratto sarà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:
a) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
b) per motivate esigenze di pubblico interesse, specificate nel provvedimento di risoluzione;
c) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Istituto cassiere;
d) sub-concessione, anche parziale, del servizio;
e) cessione della convenzione;
f) indisponibilità sopravvenuta, della sede, sita in xxx X. Xxxxxxx x.0, Xxxxxx dedicata, con operatori dell'Istituto cassiere, allo svolgimento del servizio di tesoreria dell’Ente in contrasto con gli impegni assunti in sede di gara;
g) sopravvenienza di disposizioni normative tali da impedire il prosieguo del contratto;
h) revoche di provvedimenti di autorizzazione che incidano sull'attività inerente all’oggetto della presente convenzione.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avverrà di diritto nel momento in cui l’Ente, concluso il relativo procedimento di verifica, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva espressa, dandone adeguata comunicazione all'Istituto cassiere.
Salvo quanto disposto dal precedente periodo, la Banca sarà in ogni caso tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, cagionati all’Ente.
L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, previa regolare diffida ad adempiere, nelle seguenti fattispecie:
a) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
b) inadempimenti dell'Istituto cassiere che, nel corso di un anno, abbiano comportato
l'applicazione di 5 (cinque) o più penali, ai sensi del precedente articolo 15
c) ulteriori inadempienze della Banca dopo l’applicazione di tre penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso dell'anno;
d) mancato rispetto degli impegni assunti dalla Banca in sede di gara con la propria offerta economica;
e) mancata osservanza delle condizioni previste nella presente convenzione per l'espletamento del servizio.
La Banca sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l’Ente dovesse eventualmente subire.
Non potranno essere intesi quale rinuncia ad avvalersi della facoltà di risoluzione le eventuali mancate contestazioni o i precedenti inadempimenti per i quali la Camera non abbia ritenuto di avvalersi di tale facoltà, nonché gli atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Istituto cassiere di qualsivoglia natura.
In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l’Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito.
L'Istituto cassiere, in caso di risoluzione ovvero nel caso che a scadenza contrattuale sia ancora in corso la procedura di individuazione del nuovo concessionario, si impegna a continuare la gestione del servizio, fino alla designazione di altra Banca garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio alle operazioni di incasso e di pagamento.
In caso di risoluzione anticipata, l'Istituto cassiere non ha diritto ad alcun indennizzo e sono fatte salve per l’Ente eventuali azioni di danno.
ART. 16 (Divieto di cessione del contratto e subappalto)
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006, è vietato alla ditta aggiudicataria, a pena di nullità, di cedere sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte il contratto o di dare in subappalto l’esecuzione di tutto o di parte del servizio, sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso, nonché del risarcimento dei danni conseguenti.
ART. 17 (Obblighi di riservatezza)
1.Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della
normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all’esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge. 2.Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l’Ente e l’Istituto agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.
3.Ove nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l’Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto. L’Istituto ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio.
L’obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Istituto è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L’Istituto si impegna altresì a rispettare quanto previsto dal nuovo Regolamento UE 2016/679 - GDPR in materia di trattamento dei dati. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Ente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Istituto sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente.
Art. 18 (Registrazione della convenzione)
È prevista la registrazione in caso d’uso del contratto.
Art. 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
La Banca assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche.
Art. 20 (Rinvio, controversie e domicilio delle parti)
Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l’Ente e l’Istituto eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di
seguito indicato:
Ente: Xxx X. Xxxxxxx x. 0, Xxxxxx
Banca , n……
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Napoli.
Per L’Ente Per l’Istituto bancario
……………………………………….. ……………………………………………………….