CAPITOLATO PRESTAZIONALE
CAPITOLATO PRESTAZIONALE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE “SPAZIO GIOCO” PERIODO GENNAIO 2020 / DICEMBRE 2022
CIG: ZDC2A957E6
CPV 92331210-5 (servizi di animazione per bambini)
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio Spazio Gioco per bambini da 0 a 3 anni perseguendo i seguenti obiettivi:
• sostenere e dare continuità ad azioni di prevenzione e promozione sia a favore dei minori che alle loro famiglie attraverso attività ludiche, ricreative ed educative svolte presso i locali dello spazio gioco, quali spazi idonei e destinati a tale attività, sia in altri luoghi del territorio quali parchi,
……;
• creare significative connessioni fra i servizi socio-educativi (asilo nido, scuola dell’infanzia, associazioni, …) esistenti sul territorio che si occupano di minori-famiglie, nonché fra questi ultimi e la comunità locale e le attività comunali promosse;
• sostenere e promuovere progetti ed interventi di sostegno a favore delle famiglie, dei minori che accedono ai diversi servizi, creando occasioni, dove i genitori possano interagire con i loro figli in un ambiente accogliente e con il supporto di personale qualificato;
• sollecitare, promuovere momenti ed iniziative che favoriscano la sensibilizzazione e l’informazione alla comunità, circa le attività, finalità e contenuti progettuali dei servizi attivati ma anche momenti ed occasioni di sensibilizzazioni rispetto alla tematica dei minori-famiglie;
• favorire la crescita, l’autonomia, la socializzazione dei soggetti, attraverso la promozione e gestione di attività, spazi di aggregazione e socializzazione visti come luoghi in cui possano convivere situazioni di normalità e disagio anche fuori dagli ambiti del servizio;
• creare occasioni in cui i servizi, nei modi e tempi ritenuti opportuni, possano rendersi direttamente protagonisti nel promuovere e gestire all’interno del territorio, iniziative ed attività rivolte a tutta la comunità coinvolgendo in modo attivo gli utenti dei servizi;
• rendere più forte e visibile la presenza del Comune – Assessorato Servizi Sociali, come agente di coordinamento tra le risorse pubbliche e private già operanti nella zona sulle stesse tipologie di utenza, con particolare attenzione allo sviluppo di una rete educativa intercomunale;
• partecipare ai progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale in relazione agli accordi di programma sottoscritti;
• promuovere un’azione di prevenzione contro il disagio socio culturale mediante una serie di servizi ed interventi territoriali a carattere preventivo, educativo-promozionale;
• realizzare una strategia delle connessioni, fondata sul coordinamento e sulla trasversalità allo scopo di consentire un migliore utilizzo delle risorse.
Il servizio dovrà svolgersi nell’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato (anche se soci di cooperative).
ART. 2 – DURATA E VALORE STIMATO DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è prevista per anni tre, a partire da gennaio 2020 e terminerà a dicembre 2022.
Il valore stimato dell’appalto è di € 27.669,00 (Euro ventisettemilaseicentosessantanove/00) oltre oneri di legge, per le seguenti prestazioni:
- n. 3 aperture settimanali da gennaio a dicembre di 2,50 ore ciascuna = totale n. 232,50 ore annuali
- equipe di monitoraggio e verifica (1 equipe mensile) = 10 incontri di 2 ore/cad. + rendicontazione e relazione di fine anno ore 4 = tot. ore 24 annue
- coordinamento (equipe di monitoraggio e verifica – 1 equipe mensile) + rapporti e collaborazioni con il territorio + rapporti con la committenza + rendicontazione = tot. ore 42 annue
- allestimenti = tot. ore 15 annue.
- gestione pulizie dopo ogni apertura + pulizia fine giugno = tot. ore 150 annue
Il prezzo è comprensivo di tutti i costi connessi all’erogazione delle prestazioni e spese di gestione/utile dell’azienda, così come da dettaglio che segue:
VOCE DI COSTO | Importo ANNUO | Anni | Totale | |
1 | Spesa del personale (comprensiva incidenza sistemi prevenzione e protezione) – (*) | € 6.137,88 | 3 | € 18.413,64 |
2 | Servizio pulizia | € 2.250,00 | 3 | € 6.750,00 |
3 | Spese di gestione/utile dell’azienda | € 835,12 | 3 | € 2.505,36 |
Totale importo a base di gara | € 27.669,00 |
(*) I costi del personale sono stati elaborati con le tabelle dei minimi contrattuali relativi al CCNL cooperative sociali valide per la Provincia di Bergamo – Elaborazione integrativa delle tabelle nazionali adottate dal Ministero del Lavoro, sottoscritto dalle Centrali Cooperative e dalle XX.XX. depositate ufficialmente presso la Direzione Prov.le del Lavoro della Provincia di Bergamo il 03/09/2013, aumentate del 5,95% per rinnovo CCNL cooperative sociali (comunicazione Confcooperative Bergamo prot. n. 4988 del 24/04/2019):
- costo orario assistente educatore (comprensivo di incidenza sistemi prevenzione e protezione):
€ 19,32
- costo orario coordinatore: € 21,25.
Considerati l’oggetto e le modalità organizzative del presente capitolato, i relativi specifici costi della sicurezza non soggetti a ribasso sono stimati pari a zero.
Verranno riconosciuti € 300,00 annui (I.V.A. inclusa), quale rimborso spese per acquisto materiale vario (giochi di consumo, …) da concordare con l’A.C.
ART. 3 – DESCRIZIONE, LUOGO ED ATTIVITA’ DEL SERVIZIO
Tutte le attività educative, ricreative e ludiche a favore dei minori e delle famiglie vengono svolte in forma prioritaria presso i locali dello SPAZIO GIOCO sito in Grumello del Monte presso il palazzetto dello sport, vista la tipologia del servizio offerto le attività potranno essere svolte anche nei parchi o in altri luoghi presenti sul territorio.
Il servizio che si intende offrire alla cittadinanza PER LA FASCIA 0-3 ANNI denominato “SPAZIO GIOCO IL GIARDINO MAGICO” è aperto dal mese di gennaio a giugno e da settembre a dicembre, nei seguenti orari:
MARTEDI’ – dalle ore 9.30 alle ore 11.30 MERCOLEDI’ – dalle 9.30 alle ore 11.30 VENERDI’ - dalle ore 9.30 alle ore 11.30. Si precisa inoltre che:
• il rapporto numerico bambini/educatore deve essere sempre 1/15 per un totale di 30 soggetti presenti (15 minori e 15 adulti di riferimento in quanto i piccoli devono essere accompagnati);
• potranno essere impiegate figure di volontari a cui la cooperativa dovrà garantire adeguata copertura assicurativa, che affiancheranno le figure educative durante le attività proposte; le figure educative avranno la responsabilità educativa e tecnica del progetto.
ART. 4 – COMPETENZE DEL COMUNE
La titolarità del servizio oggetto dell’appalto compete al Comune di Grumello del Monte, ai sensi del
D.P.R. 616/77 e della L.R. 10/99, che eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività da parte della ditta.
Per la gestione del servizio di cui al presente appalto, sono a carico del Comune le seguenti spese:
• tutte le spese relative all’arredo dei locali;
• le spese relative alle utenze;
• le spese relative alla manutenzione dei locali;
• stampa di volantini per la promozione dell’attività stessa.
In caso il servizio necessitasse di interventi di manutenzione e/o riparazione il referente del servizio dovrà fare opportuna comunicazione al settore competente con modalità che andranno comunicate successivamente.
ART. 5 – REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO
Professionalità degli operatori da impiegare nelle prestazioni
Per la gestione del servizio si richiedono operatori in possesso del titolo di:
Educatore Professionale, o titolo equipollente, con esperienza professionale documentata almeno biennale nella gestione dei servizi relativi ai minori (spazi gioco e attività connesse);
la figura del Coordinatore o titolo equipollente, con esperienza professionale documentata almeno biennale nel coordinamento dei servizi relativi ai minori e famiglie. Si precisa che il coordinatore dovrà avere almeno due anni di esperienza di coordinamento dei servizi entro cui verrà collocato.
Tutti gli operatori devono comunque avere i seguenti requisiti:
⮚ età non inferiore ai 18 anni;
⮚ diploma o laurea in materie psico-pedagogiche o umanistico-culturali;
⮚ attestati relativi a professionalità acquisite in settori socio-educativi, ludici;
⮚ esperienze di lavoro documentate non inferiori a due anni nell’ambito di riferimento.
Personale
• Ogni incombenza inerente il servizio in questione, verrà svolta dal personale alle dipendenze della ditta affidataria, che rimarrà alle esclusive dipendenze dell'appaltatore e non dovrà avere rapporti di alcun genere con l'Amministrazione Comunale.
La ditta è sempre responsabile, sia verso il Committente sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi impiegati potessero derivare al Committente od a terzi.
• L'impiego di personale di servizio dovrà costantemente essere adeguato, come numero e come qualifica, affinché il servizio di cui all’oggetto dell’appalto, risulti svolto in maniera efficiente, rapida e razionale.
• La ditta dovrà rispondere per i suoi dipendenti che non osservassero modi seri x xxxxxxx o fossero trascurati o assumessero un comportamento irrispettoso od usassero un linguaggio riprovevole. In caso contrario, l’Amministrazione potrà richiedere l’immediata sostituzione del personale suddetto. Il personale dovrà infatti mantenere un contegno decoroso e corretto, riguardoso e rispettoso delle particolari condizioni nelle quali il servizio si svolge; dovrà inoltre essere rigorosamente rispettato il segreto d'ufficio in merito alle pratiche che per loro natura sono riservate. In ogni caso il Comune si riserva il diritto di chiedere alla ditta la sostituzione del personale ritenuto inidoneo al servizio per comprovati motivi. In tale caso la ditta provvederà entro un giorno al reintegro del personale mancante senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere.
• Ai sensi della legge 1369/60 è fatto tassativo divieto alla ditta di operare intermediazioni o interposizione di manodopera ed, in ogni caso, impiegare personale non dipendente o in qualsiasi altra forma con la quale l'Impresa possa affidare a terzi le prestazioni, o parte di esse, richieste dal presente capitolato.
In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata dalla stazione appaltante, la medesima comunicherà all'appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'inadempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta, delle somme accantonate, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha il titolo per un eventuale risarcimento dei danni.
• L'appaltatore dovrà attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio, per la tutela materiale dei lavoratori. Dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.
• Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto dell'appalto, la ditta deve applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Cooperative, negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio suddetto. La ditta s'impegna ad osservare ed applicare integralmente, ai propri dipendenti, condizioni contrattuali non inferiori a quelle contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento in cui si svolge il servizio. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dal Comune o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione Comunale procederà alla sospensione dei pagamenti, fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati regolarmente adempiuti. La ditta deve, altresì, applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro e gli accordi
integrativi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano la ditta, anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
• Il Comune potrà richiedere all'aggiudicatario in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola, DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.
• L’aggiudicatario, nel rispetto dell’articolo 37 del CCNL delle cooperative sociali settore socio- sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, visti i frequenti cambi di gestione che si producono nel settore delle cooperative sociali, salvaguarderà e tutelerà il salario dei lavoratori e soci/lavoratori, a garanzia dei diritti acquisiti e riconoscerà in busta paga l’anzianità ed i livelli retributivi acquisiti, e precisamente: scatti d’anzianità maturati e maturandi.
Ruoli e funzioni del personale
La figura/funzione dell’educatore è duplice in quanto supporta e accompagna il minore all’interno del servizio-attività ma anche nelle diverse esperienze che “vive all’interno del servizio”, facilita l’accesso al servizio, facilita le relazioni tra coetanei ma anche tra adulti presenti nel servizio stesso. La figura dell’educatore inoltre è anche parte attiva all’interno del servizio in quanto promuove attività, laboratori, predispone materiale; è la figura che facilita il rapporto tra il servizio – la famiglia e l’Amministrazione.
La figura/funzione del Coordinatore ha un ruolo significativo all’interno del servizio, dell’equipe ma più precisamente all’interno del progetto nel suo complesso in quanto svolge funzioni di coordinamento dell’equipe di lavoro, al fine di dare piena attuazione agli obiettivi e finalità di ogni servizio, di tenuta e raccordo con i diversi interlocutori.
Definisce insieme all’equipe gli strumenti di lavoro più idonei a perseguire gli obiettivi prefissati, segue le fasi della verifica e della gestione delle attività stesse.
E’ anche la figura che garantisce il lavoro di contatti, di rete con le diverse realtà del territorio; partecipa agli incontri del tavolo di lavoro promosso dall’Ambito.
ART. 6 – COMPITI E FUNZIONI DITTA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO
a) La Società/Ditta aggiudicataria potrà, al fine di dare seguito alle attività svolte, impiegare il personale già in essere nei servizi con l’obbligo di non ricoprire i servizi con personale professionalmente non adeguato ai titoli richiesti;
b) l’aggiudicataria dovrà presentare al Comune di Grumello del Monte – Servizi Sociali -, l’elenco dei nominativi degli operatori da impiegare, con indicazione delle generalità, qualifiche, requisiti professionali; dovrà altresì indicare il nominativo di un proprio operatore/coordinatore che fungerà da referente per l’Amministrazione,
c) la ditta aggiudicataria deve altresì assicurare l’aggiornamento professionale del proprio personale mediante un programma di aggiornamento e formazione che non riguardi solo i temi della sicurezza, prevenzione e/o comunque previsti per legge, ma anche formazione specifica rispetto ai servizi indicati;
d) tutto il personale adibito alle attività di cui sopra presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune di Grumello del Monte e risponde del proprio operato e per la retribuzione ed altre richieste contrattuali esclusivamente alla ditta aggiudicataria;
e) le prestazioni d’opera da parte del personale utilizzato dalla ditta aggiudicataria, per le attività di cui al presente capitolato, non costituiscono rapporto d’impiego con il Comune di Grumello del Monte, né possono rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti dell’Amministrazione Comunale;
f) al fine di garantire la migliore qualità dei servizi, la ditta assicura la continuità del rapporto operatore/utenza, nel rispetto di criteri di sostituzioni, ferie, permessi, malattie, dimissioni. Il coordinatore dovrà comunque avvisare via mail il referente del progetto comunale delle sostituzioni. Il servizio indicato ed oggetto di appalto, non potrà essere scoperto; in tal senso la ditta garantirà le diverse coperture (utile potrebbe essere la possibilità di impiegare personale già presente nel servizio per le sostituzioni). La sostituzione del personale per il servizio di cui in appalto dovrà essere garantita dal secondo giorno di assenza del personale, la figura sostitutiva dovrà possedere requisiti e capacità tali da garantire la continuità e professionalità dell’intervento;
g) all’inizio dell’attività ed in accordo con il Responsabile dei Servizi Sociali l’affidatario dovrà presentare un calendario con le aperture e chiusure del servizio o comunque dovrà operare nelle settimane di attività concordate;
h) dovrà essere stilata una programmazione educativa che richiami le linee progettuali contenute nel presente documento con gli obiettivi da raggiungere, strumenti e modalità di lavoro nonché la relativa verifica. Viene inoltre richiesto: 1) una relazione finale di verifica delle attività svolte
2) l’invio copia dei verbali d’equipe, 3) la rilevazione puntuale e sistematica per ogni accesso al servizio dell’utenza che vi accede;
i) dovrà essere garantita la pulizia e l’igiene degli spazi utilizzati per la realizzazione dello Spazio Gioco. Richiesta altresì una pulizia straordinaria dei giochi a fine giugno ed il riallestimento per il riavvio dell’attività a settembre.
ART. 7 – RISPETTO DELLA LEGGE 68/99
La ditta è tenuta all’osservanza delle norme che regolamentano il diritto al lavoro delle persone disabili ai sensi della Legge 12 marzo 1999 n. 68.
ART. 8 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Data la peculiarità del servizio affidato, è assolutamente vietato alla ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di associazioni di imprese e di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese.
Il contratto non può essere ceduto a terzi, anche in caso di cessazione dell’attività da parte della ditta aggiudicataria o di fallimento della stessa.
ART. 9 – TUTELA DELLA SICUREZZA/DUVRI
La ditta è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/08 e xx.xx.
La ditta dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.
La ditta dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e xx.xx.
E’ obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta e sono a suo carico tutti gli oneri derivanti.
Gli oneri per la sicurezza all’interno dell’importo dell’appalto sono pari ad € 0,00; tali oneri per la sicurezza sono afferenti a precise obbligazioni normative e conseguenti ad attività che l’appaltatore deve porre in essere “ex lege”.
L’aggiudicatario prenderà atto del DUVRI elaborato dall’Ente, ma essendo questo un documento dinamico (circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007) provvederà ad adeguarlo nel corso dell’appalto nel caso lo ritenesse opportuno o addirittura necessario.
ART. 10 – NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Nell’adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, l’appaltatore sarà nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 28 del Reg. 679/16 sulla protezione dei dati personali (“Responsabile”) di titolarità del Comune (“Titolare”), con atto che si allega al presente come parte integrante e sostanziale.
ART. 11 – CONTROLLI E VERIFICHE
L’Amministrazione Comunale, avrà facoltà di effettuare la vigilanza sul servizio, per tutto il periodo di affidamento, nei modi ritenuti più idonei e senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno, per i poteri spettanti per legge o regolamento, nelle materie oggetto dell’affidamento.
All’inizio e fine dell’attività la ditta dovrà produrre materiale relativo alla programmazione relativa al periodo gennaio/giugno e settembre/dicembre e la relativa verifica, nonché documentazione che attesti gli strumenti impiegati per rilevare la qualità del servizio.
L’Amministrazione Comunale potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, un controllo durante l’attività nel servizio (anche a campione), e di quanto altro fa parte dell'organizzazione del servizio, al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente capitolato. La ditta appaltatrice sarà tenuta a fornire ai responsabili del servizio, tutta la collaborazione, tutti i chiarimenti necessari oltre la relativa eventuale documentazione.
ART. 12 – RUOLI DEL COMUNE E DEL PRESTATORE DI SERVIZI
Al fine di costruire un dialogo aperto e rispettoso tra il Comune e la ditta affidataria si deve tener conto delle specificità ed i rispettivi ruoli, di seguito vengono richiamati alcuni indirizzi:
Il Comune:
- cura la programmazione e gestione generale del servizio, con attenzione alle specifiche aree d’intervento, al fine di realizzare la rispondenza tra le prestazioni offerte ed i bisogni dei cittadini, tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili;
- esercita le funzioni di coordinamento generale garantendo il necessario raccordo tra le funzioni svolte dal Servizio Sociale Comunale quale ufficio referente e quelle affidate al prestatore di servizi incaricato della gestione del servizio;
- vigila sull’esecuzione dell’appalto, verifica la quantità-qualità delle prestazioni fornite dal prestatore di servizi ed attua il controllo finale dei risultati conseguiti;
- regola l’accesso al servizio, gestisce le iscrizioni, quote di pagamento, valutazione delle domande e tutte le attività connesse al funzionamento del servizio stesso;
- partecipa e progetta insieme al prestatore di servizi, organizza incontri con le famiglie degli utenti, con altri servizi, istituzioni e realtà locali;
- definisce costi in caso di attivazione di servizi ed iniziative.
Per svolgere tali funzioni il Comune impiega proprio personale assunto nel Settore Servizi Sociali dando atto che la figura di riferimento è l’Assistente Sociale del Comune.
Il Prestatore di Servizi:
- concorre alla programmazione generale del servizio attraverso la costruzione di una progettazione annuale;
- fornisce le prestazioni di coordinamento, di assistenza ed attività educativa, la tenuta dell’equipe e la supervisione di tale gruppo di lavoro in collaborazione con il Servizio Sociale comunale;
- seleziona il personale secondo specifici requisiti in relazione alle diverse aree di azione del servizio, garantendo la continuità, l’efficacia e l’efficienza degli interventi in caso di assenza e sostituzione;
- svolge l’attività di supervisione del personale, organizza iniziative formative e di aggiornamento per i propri operatori, tenendo conto delle specifiche competenze inerenti le diverse aree di intervento;
- presenta, periodicamente, documentazione tecnico-amministrativa sull’attività svolta, controlla il monte ore del personale;
- costruisce con il referente comunale le linee di intervento per la programmazione, organizzazione e monitoraggio dei diversi interventi;
- concorda e definisce con il referente del Comune le linee educative al fine di poter intervenire ed agire sul territorio nonché mantenere contatti con le diverse realtà associative e servizi;
- concorderà con il Comune la distribuzione del monte ore, l’organizzazione del servizio;
- provvederà alla stampa di materiale informativo.
Quanto non previsto potrà essere meglio dettagliato e concordato tra i due soggetti (Comune e ditta).
ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA
L’aggiudicatario dovrà costituire per i termini di durata del contratto una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione.
La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:
- rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all’art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.
L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal legale rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.
In caso di R.T.I.:
- Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.
Si applica la riduzione del 50%, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire della riduzione l’operatore economico dovrà documentare il possesso dei relativi requisiti.
Ai sensi dell’art. 103, co. 3, del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia fidejussoria definitiva determina la decadenza dell’affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria e l’affidamento della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall’Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
ART. 14 – ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA’
E’ a totale carico dell’affidatario, senza riserve od eccezioni, ogni onere e responsabilità, sia civile che penale, per danni che dovessero derivare agli utenti, all'operatore stesso, a terzi e a cose, in relazione all'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento o a cause ad esso connesse. L'aggiudicatario ha l'obbligo di stipulare polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, in relazione all’oggetto dell’appalto, per danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, o a terzi, nel corso dello svolgimento dell’attività, ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, per un massimale unico non inferiore ad
€ 2.000.000,00, con estensione specifica ai danni causati a terzi da tutti coloro che svolgano, a qualsiasi titolo, inclusi volontari, attività per conto dell'impresa. La copertura R.C.T. dovrà inoltre comprendere i danni subiti da detti soggetti nell'espletamento della loro attività a favore dell'aggiudicatario.
La succitata polizza dovrà espressamente contenere la copertura di responsabilità personale degli operatori dell'aggiudicatario che presteranno servizio.
ART. 15 – CORRISPETTIVO
Il prezzo dell’appalto rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto, ad eccezione degli aumenti derivanti dalla modifica del costo del lavoro. La richiesta di revisione derivante dall’aumento del costo del lavoro dovrà pervenire alla stazione appaltante entro il 30 novembre dell’anno in corso per l’anno successivo.
Alla liquidazione del corrispettivo si procederà, previa verifica della effettività del servizio reso, entro trenta giorni dal ricevimento al protocollo comunale di fattura elettronica mensile rispondente alle norme di legge, con specificato:
- tutti i dati relativi al pagamento (IBAN);
- CIG e gli estremi della determinazione di affidamento del servizio;
- codice identificativo dell’ufficio comunale destinatario della fattura elettronica, ai sensi del DM 03/04/2013, n. 55;
- canone mensile del servizio reso;
- dicitura “IVA da versare a cura del concedente o committente ente pubblico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx XXX x. 000/0000” xx quanto per effetto dello “Split payment” l’IVA dovuta sarà versata direttamente all’Erario anziché al fornitore.
Alla fattura elettronica seguiranno prospetti con l’indicazione analitica delle ore svolte mensilmente dal rispettivo personale e dal coordinatore.
Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica da parte dell’Ente della sussistenza del requisito della regolarità contributiva.
Sono a carico dell’aggiudicatario le relative commissioni bancarie.
ART. 16 – PENALITA’
Nel caso in cui, per ragioni imputabili direttamente all'aggiudicatario, o configuranti a carico di essa l’ipotesi di “culpa in vigilando” e non adeguatamente giustificate nei termini assegnati in sede di contestazione, il servizio subisca ingiustificate interruzioni, anche di breve durata, o si riveli difforme da quanto previsto dal presente Capitolato e/o dal Progetto presentato in sede di offerta, il Comune di Grumello del Monte applicherà le seguenti misure sanzionatorie:
- penale di € 50,00 per ogni ora di mancato espletamento del servizio;
- penale di € 500,00 in caso di inosservanza, anche solo parziale, degli obblighi previsti nel presente capitolato, e/o delle eventuali ulteriori obbligazioni stabilite in sede contrattuale;
- penale di € 1.000,00 in caso di grave inadempienza nelle prestazioni che abbia inciso negativamente sull’andamento generale del Servizio.
Si considerano gravi inadempienze quelle indicate nel successivo articolo 17.
Le inadempienze ed irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi, anche a mezzo fax, alla ditta, che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto l'Ente appaltante deciderà nel merito, applicando le relative penali secondo quanto stabilito al primo comma del presente articolo nonché, se ne ricorra il caso, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 17.
E' fatto salvo in ogni caso il diritto, in capo al Servizio Sociale, al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti direttamente o indirettamente imputabili alle inadempienze sopra descritte.
Ai fini della riscossione pecuniaria delle penalità, nella misura del relativo ammontare, sarà applicato il principio della compensazione, ex articolo 1241 c.c, con i crediti dell’appaltatore derivanti dal contratto o, qualora i crediti non siano ancora venuti in essere, con l’ammontare della cauzione che, in tal caso, dovrà essere integrata immediatamente nel proprio “quantum” iniziale.
La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate costituiscono comunque causa di risoluzione del contratto.
ART. 17 – CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 C.C., con preavviso di 30 (trenta) giorni in presenza delle seguenti gravi inadempienze contrattuali:
a) non reperimento del personale necessario per l’avvio del servizio nei tempi previsti;
b) mancanza dei requisiti richiesti da parte del personale impiegato nella gestione del servizio;
c) frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
d) subappalto;
e) abbandono dell’appalto, anche parzialmente;
f) intervenuto provvedimento di revoca dell'iscrizione della Cooperativa nel registro regionale delle cooperative sociali, se l’aggiudicataria è una cooperativa sociale;
g) mancato espletamento dei servizi per reiterate assenze del personale, non sostituito;
h) episodio gravemente lesivo della persona, dei diritti e dei beni degli utenti e dei loro familiari;
i) inosservanza delle norme riferite ai piani individuali di emersione ai sensi della legge 266/2002;
j) inosservanza delle norme contrattuali nonché di legge di carattere, previdenziale, assicurativo contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
k) non attuazione del progetto presentato, in particolare con riferimento ad ogni elemento che sia stato oggetto di attribuzione di punteggio tale da determinare l'aggiudicazione dell'appalto alla controparte;
l) mancato reintegro del deposito cauzionale.
La risoluzione interverrà qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, l'aggiudicatario persista nelle inadempienze rilevate.
Si considerano gravi inadempienze, ai sensi del presente articolo, anche tutti gli altri comportamenti indicati come motivo di risoluzione del contratto nel presente capitolato.
In caso di risoluzione del contratto per gravi inadempienze si provvederà:
− all’incameramento della fideiussione a titolo di risarcimento del danno e all’addebito alla parte inadempiente delle maggiori spese sostenute;
− ad escludere l’appaltatore dai futuri appalti dell’Ente per un periodo di 4 anni;
− a segnalare il fatto all’ANAC ed all’Osservatorio regionale.
La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali, fa insorgere a favore del Comune il diritto di affidare il servizio al prestatore di servizi che segue immediatamente nella graduatoria. L’esecuzione in danno non esclude l’azione per eventuali responsabilità civili o penali del prestatore di servizi, se è a lui addebitabile l’evento che ha determinato la risoluzione.
ART. 18 – DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La ditta aggiudicataria dovrà:
- garantire, dall’inizio dell’attività, l’esistenza di una sede organizzativa di riferimento nell’ambito della Provincia di Bergamo ed essere reperibile rispetto alle esigenze del servizio (indicare il proprio domicilio digitale -casella di pec - a cui indirizzare tutte le notifiche e comunicazioni);
- disporre di idoneo recapito, munito di telefono, segreteria telefonica, fax, funzionanti 24 ore su 24;
- La ditta dovrà comunicare il proprio domicilio al Comune, come tutte le variazioni che dovessero successivamente intervenire.
ART. 19 - REFERENTI COMUNALI
Il Comune di Grumello del Monte nomina quale suo referente l’Assistente sociale a cui affidare le funzioni di verifica e controllo dell’intero progetto/servizi nell’area minori e famiglia.
ART. 20 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
L’aggiudicatario è obbligato alla stipulazione del contratto, con l’osservanza dei principi generali di cui agli xxxx.xx 1337-1338-1375 c.c., improrogabilmente entro il termine che verrà assegnato dall’Amministrazione, pena la decadenza dall’aggiudicazione.
Saranno a carico dell’aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, le spese contrattuali (imposta di bollo, diritti di scritturazione, diritti di segreteria, ecc…) determinate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
In considerazione della particolare tipologia di utenza e della conseguente rilevanza del servizio oggetto di affidamento, che non può subire interruzioni senza un grave danno all’interesse pubblico, nelle more della stipula del contratto sarà possibile autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 21 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il Comune si riserva di verificare in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 22 –CONTROVERSIE
Ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Ente appaltante e l’appaltatore, anche circa l’interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, verrà definita a termine di legge. E’ competente in via esclusiva il foro di Bergamo.
ART. 23 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso richiamo alle vigenti norme in materia di contratti, al codice civile, al TUEL e successivi aggiornamenti, alle disposizioni legislative in materia di servizi pubblici, alle norme vigenti sul procedimento amministrativo, sulla tutela della privacy, sul diritto di accesso agli atti amministrativi e sulle disposizioni di legge vigenti al momento della gara e per quelle che saranno emanate nel corso di validità dell’appalto di cui al presente capitolato.
Allegati:
• Nomina responsabile del trattamento dei dati
• Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.)