CONTRATTO DI RICERCA
CONTRATTO DI RICERCA
TRA
Il Centro Interdipartimentale Misure “Xxxxxxxx Xxxxxxx” (di seguito denominato C.I.M.) con sede legale in Parma, Parco Area delle Science, 23/A, P. IVA e Codice Fiscale 00308780345, rappresentato dal ………………………………………., Direttore del Centro, nato a ………………………….
il …………………………
E
la Società/Ente ………………………………………….. (di seguito denominata ), con sede in
…………………….., Via ……………………………………., P. IVA ……………………….., C.F. ,
C.A.P. …………………. rappresentata da ………………………… nato a il
………………………………..
PREMESSO CHE
(SOCIETA’) ……. desidera affidare al C.I.M. attività di ricerca inerente “… ”;
SENTITO
il responsabile della commessa Prof a cui viene affidata l’esecuzione della
prestazione oggetto del presente contratto e che si connota nei confronti del Centro e dell’Ateneo come il committente responsabile dei lavori richiesti;
RICHIAMATO
il Regolamento dell’Università degli Studi di Parma in materia di attività svolte dal personale docente nell’ambito dei rapporti con terzi” emesso con D.R. n. 875 del 6.11.2009 e successive integrazioni e modificazioni;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto del contratto
1.1. Descrizione delle attività
1.1.1. La (SOCIETA’……..) affida al C.I.M., che accetta, un’attività di ricerca sul tema
“… ”, secondo quanto riportato in Allegato 1, che fa parte integrante
del presente contratto.
1.2. Programma delle attività
1.2.1. Il programma delle attività di ricerca è elaborato dal C.I.M. sulla base di quanto previsto dall’Allegato 1 al presente contratto.
1.2.2. Nel corso dello svolgimento dei lavori, in relazione all’evoluzione degli stessi, potranno essere concordati tra i Rappresentanti, come individuati al successivo punto 4.6, aggiornamenti ai programmi delle attività nei limiti comunque di quanto previsto al punto 1.2.1 e ferma restando l’invariabilità dell’importo di cui al punto 2.1.
1.2.3. Il Responsabile della Commessa s’impegna, per la durata del presente contratto ed eventuali sue proroghe, a non svolgere per conto terzi ricerche ed altre attività analoghe sugli stessi specifici temi compresi nelle attività di cui all’Allegato 1 al presente contratto, allorché tali ricerche ed attività possano provocare danno agli interessi di (SOCIETA’…..) connessi a questo contratto.
1.3. Durata e luogo d’esecuzione
1.2.1. Le attività oggetto del presente contratto avranno la durata di …………. anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
1.2.2. Le parti potranno concordare una proroga del termine di durata del presente contratto di cui al precedente punto 1.3.1, su richiesta scritta e motivata in tal senso inviata da una delle parti all’altra prima della scadenza di tale termine originario. L’eventuale proroga della durata del presente contratto, nonché ogni altra successiva proroga dovesse essere concordata tra le parti, non comporterà alcun esborso ulteriore a carico di (SOCIETA’………) rispetto all’importo previsto al punto 2.1 che rimarrà pertanto invariato. Qualora invece la proroga preveda attività ulteriori rispetto a quelle di cui all’Allegato 1, le Parti concorderanno relativamente ad un'integrazione al presente contratto.
1.2.3. Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte presso la sede di (SOCIETA’… ) e presso il C.I.M..
Art. 2 - Condizioni economiche
2.1. Corrispettivo per attività di ricerca
2.1.1. Il corrispettivo onnicomprensivo delle spese, fisso ed invariabile, a carico di (SOCIETA’……..) per l’esecuzione delle attività di cui all’Art. 1 è stabilito in €
………….( /00) oltre a IVA di legge.
2.1.2. L’importo di cui al punto 2.1.1 è frazionato, in base all’impiego, come segue:
✓ € …………….(………………./zerozero) saranno destinati all’acquisto di apparecchiature hardware e software, da parte del C.I.M.. Tali attrezzature scientifiche, inerenti l’attività oggetto del presente contratto, hanno ricaduta sulla più ampia attività di ricerca istituzionale del C.I.M..
✓ € ……………(………………../zerozero) onnicomprensivi saranno utilizzati per le spese di costi connessi con l’esecuzione ed il completamento della ricerca.
2.2. Modalità di pagamento
2.2.1. (SOCIETA’ ……) verserà al C.I.M. l’importo di cui al punto 2.1, a seguito di presentazione di note di liquidazione assoggettate a IVA da emettere come segue:
✓ € ……….(……… /zerozero) alla firma del presente contratto
✓ € …………….(…………. /zerozero) al… ;
✓ € …………….(………. /zerozero) al… ;
✓ € …………….(………….. /zerozero) al ;
Le relative fatture saranno emesse all’atto del pagamento.
Le somme suddette saranno versate da (SOCIETA’……..) al C.I.M. sul conto corrente intestato alla Tesoreria dell’Università degli Studi di Parma.
2.2.2. I pagamenti saranno effettuati dalla (SOCIETA’… ) entro 30 (trenta) giorni dalla
data di ricevimento delle note di liquidazione.
2.2.3. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto dovranno essere inviate in originale a (SOCIETA’… )
Art. 3 - Borse di studio e assegni di ricerca
3.1. Corrispettivo per l'istituzione di borse di studio e assegni di ricerca
3.1.1. Non è previsto alcun corrispettivo per l'istituzione e/o il rinnovo di borse di studio e/o assegni di ricerca / Il corrispettivo da destinarsi all’istituzione e/o rinnovo di borse di studio e/o Assegni di ricerca è di € …… ( lettere) + IVA.
Art. 4 - Condizioni generali
4.1. Rapporti tecnici, relazioni e risultati
4.1.1. Il C.I.M. redigerà e trasmetterà a (SOCIETA’..), per l’approvazione, un rapporto sullo stato d’avanzamento dell’attività entro i 15 giorni successivi alla fine di ognuno dei periodi intermedi, nonché alla fine dell’attività stessa come specificato nell’allegato.
4.1.2. A completamento dell’attività stabilita dal presente contratto, il C.I.M. redigerà e trasmetterà a (SOCIETA’… ) una relazione finale entro i 30 giorni successivi
alla data stabilita per la scadenza del contratto stesso, contenente un dettaglio sugli studi e lavori effettuati, nonché le indicazioni dei risultati ottenuti.
4.1.3. L’accettazione da parte di (XXXXXXX’……..) della relazione finale consente il pagamento dell’ultima rata dell’importo contrattuale di cui all’Art. 2.1.
4.1.4. I rapporti e le relazioni previste nell’allegato dovranno essere compilati secondo le modalità concordate tra i rappresentanti e forniti alla (SOCIETA’……..) in 2 copie, di cui una su supporto magnetico.
4.1.5. Il Responsabile della Commessa si impegna tenere per 3 anni dalla scadenza del contratto, a disposizione della (SOCIETA’… ) e delle persone da essa abilitate, i
documenti necessari alla conoscenza dei lavori di ricerca oggetto del presente contratto e del loro svolgimento.
4.1.6. I rapporti, le relazioni e tutta la corrispondenza, eccezione fatta per la trasmissione degli originali delle fatture che è regolata secondo quando previsto dal punto 2.2.3, dovranno essere inoltrati a questo indirizzo: (SOCIETA’… )
4.1.7. La corrispondenza della (SOCIETA’…..) verso il C.I.M. dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: Centro Interdipartimentale Misure “Xxxxxxxx Xxxxxxx” – Università degli Studi di Parma, Parco Area delle Science 23/A – 00000 Xxxxx (XX) – Xxx.xx Prof.. ………..
4.2. Obbligo di riservatezza
4.2.1. Il Responsabile della Commessa si renderà garante che le persone da egli impiegate nello svolgimento delle attività di ricerca mantengano, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti dei quali gli stessi verranno comunque a conoscenza per l’esecuzione delle attività di cui al presente contratto, nonché per quanto attiene ai risultati conseguiti.
4.2.2. Le informazioni ricevute da (……..SOCIETA’) sono di proprietà di quest'ultima. (SOCIETA’…..) ha quindi la facoltà di richiederne la restituzione o la distruzione, in qualsiasi momento, previa presentazione di richiesta scritta indirizzata al Responsabile della Commessa. Questo dovrà dar seguito alla richiesta entro due settimane dalla ricezione della richiesta stessa. L'avvenuta distruzione delle informazioni dovrà essere notificata per iscritto a (SOCIETA’…..) dal Responsabile della Commessa.
4.2.3. L’obbligo di riservatezza di cui al presente paragrafo sopravvivrà al completamento delle attività oggetto del presente contratto, nonché alla cessazione o risoluzione del medesimo per qualsiasi causa; esso cesserà di essere efficace quando le informazioni diverranno di pubblico dominio per fatti non imputabili al Responsabile della Commessa e/o alle persone da esso impiegate nella esecuzione del presente contratto, o comunque trascorsi 3 (tre) anni dal completamento delle attività oggetto del presente contratto.
4.3. Utilizzazione dei risultati
4.3.1. I risultati ottenuti nell’ambito delle attività di cui all’Articolo 1 e all’Allegato 1 rimarranno di proprietà della (SOCIETA’…..), la quale ne potrà disporre pienamente e liberamente. A (SOCIETA’… ) e tutte le società appartenenti alla
(SOCIETA’… ), spetterà parimenti ogni altro diritto di proprietà industriale ad
essi connesso salvi restando i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione. Il Responsabile della Commessa dovrà prontamente comunicare a (SOCIETA’ ……..) eventuali invenzioni associate a tali risultati. Su tali invenzioni potranno essere depositate domande di brevetto, a proprio arbitrio, da (SOCIETA’……..) e da tutte le società appartenenti alla (SOCIETA’… ). In tal caso,
il Responsabile della Commessa si impegna a fornire alla società interessata tempestivamente le informazioni e gli elementi necessari al deposito e alla prosecuzione di domande di brevetto italiane o estere che si riferiscano a tali
risultati. Ai fini del presente punto 4.3.1 si considera come derivanti dalle attività di cui all’Articolo 1 e all’Allegato 1 qualsiasi invenzione fatta dalle persone preposte alle medesime dal Responsabile della Commessa e che trovi origine nello svolgimento delle stesse durante il periodo contrattuale.
4.3.2. Nel caso di deposito di brevetto da parte di (SOCIETA’…..), o di altre società appartenenti alla (SOCIETA’……..) , la società riconoscerà al C.I.M. un’ulteriore somma, pari al 10% dell’importo di questo contratto di cui al punto 2.1, che il
C.I.M. utilizzerà ai sensi del regolamento in materia di brevetti e tutela dell’invenzione.
4.3.3. Il C.I.M. disporrà su richiesta e unicamente per scopi di studio e ricerca di un diritto di licenza gratuita non esclusivo e non trasferibile sui brevetti di cui al punto 4.3.1.
4.3.4. La concessione della licenza di cui al punto 4.3.3 sarà biennale e rinnovabile per ulteriori periodi di due anni previo consenso di (SOCIETA’ ), o della società
che deposita il brevetto, consenso che potrà essere negato solo per giustificati motivi.
4.3.5. Il Responsabile della Commessa s’impegna a trattare in maniera riservata ogni informazione che riguardi le attività oggetto del presente contratto ed i risultati conseguiti nell’ambito di tali attività. Si impegna, in particolare, a non mettere a disposizione di terzi e a non divulgare le informazioni di carattere tecnico associate a, o derivate da, i risultati delle attività oggetto del presente contratto e a non usarle per scopi diversi da quelli del presente contratto se non con il consenso scritto di (SOCIETA’…..). Lo sviluppo di tesi di laurea sugli argomenti del contratto (e la relativa pubblicazione della relazione conclusiva) è permesso solo previa autorizzazione scritta di (SOCIETA’ ).
4.3.6. La ricerca in oggetto potrà dare luogo a pubblicazioni con modalità da concordarsi tra le parti. I risultati non potranno essere comunque oggetto di pubblicazione da parte della Università senza la preventiva autorizzazione scritta di (SOCIETA’ ).
4.3.7. Nelle eventuali pubblicazioni dovrà esplicitamente essere dichiarato che i lavori sono stati eseguiti nell’ambito del presente contratto.
4.4. Assicurazioni
4.4.1. Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
4.5. Sicurezza
4.5.1. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto. Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 363/98 gli obblighi previsti T.U. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante,
sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
4.6. Rappresentanti
4.6.1. Con riferimento al punto 1.2.2. del presente contratto i Rappresentanti designati dalle Parti per la gestione delle attività sono:
✓ per il C.I.M.: il Responsabile della Commessa Prof. ……..
✓ per (SOCIETA’……..): …………
4.7. Responsabilità
4.7.1. Ciascuna delle parti solleverà e terrà indenne l’altra parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.
4.8. Permessi ed autorizzazioni
4.8.1. È a carico del C.I.M. l’ottenimento degli eventuali permessi ed autorizzazioni che siano necessari per l’attuazione dei programmi delle attività in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui devono essere effettuate le attività stesse e per gli scopi cui esse sono destinate.
4.9. Risoluzione
4.9.1. In caso d’inadempimento, da parte del C.I.M., degli obblighi derivanti dal presente contratto, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere, ai sensi dell’Art. 1454 c.c.; tale diffida dovrà essere intimata da (XXXXXXX’… ) al
C.I.M. mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e dovrà prevedere per l’adempimento in termine di giorni 30 dalla data di ricezione della lettera medesima.
4.9.2. Il presente contratto potrà essere risolto da (SOCIETA’..), ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora il C.I.M. o il Responsabile della Commessa violino i propri obblighi di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3.
4.10. Recesso
4.10.1. Il C.I.M. può recedere dal presente contratto mediante preavviso di giorni 30, da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, solo per comprovate gravi cause, sopravvenute indipendentemente dalla volontà del
C.I.M. stesso. In tale eventualità, le attività regolarmente effettuate saranno compensate da (SOCIETA’……..) sulla base delle spese già sostenute ed impegnate dal C.I.M., così come risulteranno da adeguata documentazione giustificativa, ma comunque per una somma non superiore all’importo contrattuale di cui all’art. 2.1.
4.10.2. (SOCIETA’……..) ha la facoltà di recedere dal contratto in ogni momento ed a qualsiasi stato d’avanzamento delle attività. In questo caso le attività saranno compensate da (SOCIETA’……..) secondo quanto previsto al punto 2.1. A titolo di completa e definitiva tacitazione, sarà inoltre corrisposto al C.I.M. un compenso pari al 10% dell’importo contrattuale di cui al punto 2.1.
4.11. Pubblicità
4.11.1. Il C.I.M. non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.
4.12. Controversie
4.12.1. Foro competente a giudicare di tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti contraenti nell’applicazione del presente contratto è quello di Parma.
Art. 5 – Trattamento dei dati
5.1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i dati personali forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 13 della Legge 31/12/1996 n. 675.
Art. 6 – Registrazione del contratto
6.1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette a I.V.A. e pertanto il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che la richiede. Le spese di bollo saranno a carico della Parte Committente.
Art. 7 – Cessione a terzi
7.1. Il C.I.M. non potrà cedere, in tutto o in parte, il presente contratto ne taluno dei diritti e degli obblighi da esso derivanti senza il previo consenso scritto di …(SOCIETA’…..)
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Parma,
Il Direttore del Centro Il Responsabile della Commessa Prof. ………………………………………… Prof. ……………………………………………
Il Responsabile di ……………………..
Dott. ………………………………….
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 1341 del codice civile, approviamo specificatamente e separatamente il contenuto dei seguenti articoli: Articolo 1.2.3; Articolo 3.2; Articolo 3.3; Articolo 3.9; Articolo 3.10; Articolo 3.11; Articolo 3.13.
Parma,
Il Direttore del Centro Il Responsabile della Commessa Prof. ………………………………………… Prof. ……………………………………………
Il Responsabile di ……………………..
Dott. ………………………………….