CAPITOLATO SPECIALE
Comune di Casalecchio di Reno
Xxx xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX)
Comune di Casalecchio di Reno Provincia di Bologna
CAPITOLATO SPECIALE
descrittivo e prestazionale
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RICERCA EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE E PEREQUAZIONE CATASTALE
tel. 000 000 000 – fax 000 000 000 – xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
Ente committente: Comune di Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX) - Xxx xxx Xxxxx 0 – 40033
OGGETTO E DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto della gara di appalto è l’affidamento dei servizi di supporto al Servizio Entrate nello svolgimento dell’attività di accertamento dei tributi propri, di seguito indicati:
- Recupero evasione I.U.C., nelle tre componenti indicate dall’articolo 1 comma 639 della legge 147/2013 e xx.xx. (IMU – TARI – TASI);
- Attività di perequazione catastale;
- Attività di validazione dati, censimento integrativo e sistematizzazione banche dati;
- Attività di indagine e predisposizione di segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 1 del DL. 203/2005.
Competono all’affidatario del servizio tutte le attività necessarie a costruire modelli e liste di controllo, sia di tipo grafico che di tipo alfanumerico, quali, a titolo di esempio:
a) le attività di incrocio dati necessarie a identificare i casi da sottoporre a controllo;
b) per quanto concerne il controllo degli imponibili TARI, lo sviluppo delle planimetrie degli immobili o il rilievo delle aree esterne;
c) la costruzione di modelli matematici di controllo del rispetto dei parametri regolamentari per l’ottenimento di riduzioni o agevolazioni;
d) la redazione dei fascicoli istruttori, con preferenza per la predisposizione in forma dematerializzata degli stessi;
e) la gestione dello sportello in fase di accertamento e degli appuntamenti (inclusa gestione della relativa agenda) funzionali al completamento del procedimento di accertamento;
f) la redazione dei piani periodici di azione (preventivi) e degli stati di avanzamento lavori (almeno con periodicità trimestrale) sulla base di form condivisi con l’amministrazione;
g) la gestione dei contatti telefonici derivanti dall’attività di accertamento;
h) gestione del mailing collegato all’accertamento, incluse le fasi di trattamento degli inesitati;
i) verifiche dirette sul territorio, nei limiti di quanto si riveli necessario per il buon esito dell’attività di accertamento;
j) perizie di stima per le aree fabbricabili;
k) relazione illustrativa/memoria difensiva nell’ipotesi di presentazione di ricorso;
l) affiancamento nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione;
m) supporto alla gestione della mediazione/reclamo;
n) proiezioni preventive, in stretta connessione con il piano periodico di azione, contenenti la stima degli esiti (in termini di recuperi che si prevede di realizzare) a 6 e 12 mesi;
o) cruscotto informatico di rappresentazione sintetica delle principali variabili di controllo delle attività assegnate e condivise, aggiornato in tempo reale, anche al fine di consentire agli organi politici e di controllo di monitorare l’andamento dell’attività;
p) gestione dei dati, in qualsiasi supporto organizzati, nel completo rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
q) reporting e rendicontazione economica degli esiti dell’attività.
L’attività appaltata si conforma ai seguenti principi-guida:
1. le attività di accertamento affidate non riguardano le attività di mera liquidazione del tributo (controllo della corrispondenza fra dichiarato e versato) e non riguardano l’azione accertativa per omesso pagamento di imponibile dichiarato, che restano di stretta competenza del Servizio Entrate;
2. le attività dovranno essere svolte, per l’emissione degli atti di contestazione, con gli applicativi in dotazione del Comune di Casalecchio di Reno, in modo da assicurare, in tempo reale, unità di visione e sistematicità ed evitare operazioni di recupero ex post delle informazioni. L’aggiudicatario potrà, nondimeno, utilizzare propri sistemi software funzionali alla organizzazione preliminare ed istruttoria dei casi da accertare. Al termine dell’appalto tali supporti e materiali saranno consegnati al Comune, unitamente al resto del materiale;
3. l’appaltatore svolgerà le lavorazioni in modo da facilitare all’amministrazione il perseguimento degli obiettivi di recupero prefissati o periodicamente aggiornati e nell’ottica di consentire una ordinata e fluida gestione delle pratiche;
4. la pianificazione degli interventi sarà dinamica e condivisa, in modo da consentire anche agli operatori del Servizio Entrate di erogare i normali servizi ordinari, e nondimeno di realizzare una propria campagna di accertamenti;
5. l’appaltatore accompagnerà le periodiche proposte di accertamento con la previsione stimata dei più probabili esiti dell’azione, definiti tenendo conto dell’esperienza condotta in altre realtà territoriali.
Il Comune di Casalecchio di Reno mantiene la titolarità, la direzione ed il controllo di tutti i processi di supporto disciplinati nel presente capitolato, come anche delle decisioni in ordine ai concreti filoni di indagine, alla definizione delle priorità di intervento, alla suddivisione delle funzioni di accertamento (parte riservata all’Ente e parte richiesta all’appaltatore).
Nell’ottica di costruire una regolare gestione dell’appalto entro 30 giorni dall’avvio dell’appalto deve essere sottoscritto un apposito Atto di Regolamentazione.
Ogni documento formale di contestazione, invito, questionario o provvedimento saranno adottati dal Comune e segnatamente dal Funzionario Responsabile per la gestione dell’imposta unica comunale (IUC).
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO
La durata del contratto di appalto è stabilita in anni 2 (due) decorrenti dall’aggiudicazione. Il Comune si riserva l’opzione di rinnovo per altri 2 (due) anni, ai medesimi patti e condizioni. E’ inoltre prevista un’ulteriore proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un eventuale nuovo contraente.
L’ente committente si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei servizi in via d’urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto, ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016.
Qualora se ne ravvisasse la necessità e convenienza, è facoltà dell’ente committente, affidare all’aggiudicatario, nel corso di validità del contratto, servizi analoghi, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 3 – VALORE DELL’APPALTO
Le attività oggetto dell’appalto riguardano attività di perequazione catastale e fiscale. Riguardano, inoltre, attività selettive di accertamento nonché attività materiali di rilievo e organizzazione dei dati incrociati o raccolti. Saranno riservate, in particolare, all’appaltatore attività non precedentemente svolte (es. controllo di congruità delle rendite degli immobili di categoria D; controllo di fabbricati cd. imbullonati; controllo di congruenza fra uso e qualificazione catastale dell’immobile) o per le quali non si dispone di un significativo insieme di precedenti storici. In tal senso il presente appalto assume rilievo come occasione di sperimentazione operativa e costruzione di modelli di controllo innovativi, suscettibili, di favorire e promuovere processi di riorganizzazione funzionale delle attività.
Con riferimento all’ipotesi di affidamento delle attività per due anni e tenendo altresì conto dell’opzione di rinnovo per ulteriori due anni (nonché dell’opzione di aumento dell’entità dell’appalto nella misura massima del 20%), il valore dell’appalto è costituito dal valore a base d’asta che si ottiene moltiplicando la percentuale di aggio posto a base di gara al valore programmatico di progetto di intervento (calcolato come probabile esito massimo conseguibile) per recuperi assegnati in obiettivo all’appaltatore:
primo biennio (oggetto affidamento) 2 milioni di euro secondo biennio (eventuale rinnovo) 1 milione di euro
Complessivamente, comprendendo l’estensione del 20% di legge, si calcola un monte totale di gettito da recuperi di 3,6 milioni di euro.
Sulla base di questa ipotesi di risultato si determina il valore dell’appalto in una somma complessivamente pari a 900.000,00 euro, come da documento denominato
Prospetto di calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, che costituisce parte integrante del progetto.
L’attività affidata ha carattere del tutto aleatorio, non potendo prevedersi il livello di evasione che si andrà a rilevare e ad accertare, anche in assenza di una specifica serie storica, dal momento che i servizi appaltati hanno carattere complementare e innovativo, rispetto all’attività tradizionalmente svolta dal Servizio Entrate.
Gli importi indicati hanno valore meramente orientativo e non comportano impegno da parte dell’ente committente. L’opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni e di aumento dell’entità dell’appalto nella misura massima del 20% costituiscono facoltà che l’ente committente si riserva di esercitare liberamente, senza necessità di consenso da parte dell’aggiudicatario, mediante formale comunicazione allo stesso.
Il contratto sarà stipulato a misura; le percentuali di aggio offerte sono da ritenersi invariabili; l’importo complessivo potrà variare, secondo la qualità effettiva della prestazione richiesta.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
ART. 4 CRITERI DI SELEZIONE
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95 dello stesso X.Xxx. n. 50/2016 con riferimento agli elementi di valutazione meglio dettagliati nei documenti di gara.
ART. 5 VARIANTI MIGLIORATIVE IN SEDE DI OFFERTA
In coerenza ai criteri di selezione riportati nel precedente articolo, gli operatori economici potranno indicare, in sede di offerta, le varianti migliorative che intendono realizzare a proprie spese, con la precisazione delle modalità e delle tempistiche di realizzazione.
Le proposte migliorative, presentate in sede di offerta, faranno parte integrante del contratto.
SPECIFICHE TECNICHE
ART. 6 ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL'ACCERTAMENTO
Oggetto dell’attività di cui al presente bando, si riferisce ai servizi di supporto al recupero dell’evasione in materia dell’imposta unica comunale (IUC) istituita a norma dell’art. 1 comma 639 della legge 147 del 2013 e xx.xx. come meglio rappresentati nei successivi paragrafi.
Il servizio dovrà essere svolto con personale dedicato ed adeguatamente formato in modo da garantire un'efficace risultato degli interventi.
La titolarità dell’azione di accertamento permane in capo all’Ente, che la esercita per il tramite del funzionario responsabile dell’imposta.
Fanno parte del servizio affidato tutte le attività (preliminari, preparatorie, istruttorie, di completamento, nonché le attività materiali di stesura, data entry dinamico, archiviazione, sia fisica che digitale).
Le attività saranno svolte utilizzando il software gestionale in dotazione dell’Ente, all’uso del quale gli operatori incaricati saranno opportunamente abilitati e accreditati.
Il Comune fornirà locali e dotazioni basilari per realizzare il ricevimento del pubblico.
La trasmissione di ogni comunicazione avverrà per il tramite dei canali di recapito attivati dall’Ente.
La remunerazione ad aggio copre ogni spesa sostenuta dall’affidatario.
§ 6.1 Dettaglio delle principali attività affidate
A - ACCERTAMENTO I.U.C. componente TASI
Il servizio affidato non comprende l’attività di mera liquidazione (recupero di differenze fra dichiarato e versato) e nemmeno il recupero in accertamento dei mancati pagamenti in dipendenza da posizioni già registrate in archivio.
Dovranno invece essere svolti i seguenti controlli (attività affidate):
a) identificazione dei casi di omissione di cespiti soggetti a TASI;
b) controllo della sussistenza dei requisiti sostanziali per l’applicazione del regime TASI (aliquota agevolata rispetto all’IMU) per i cd. immobili-merce;
c) controllo della sussistenza dei requisiti per la fruizione del regime TASI in capo agli immobili assimilati all’abitazione principale in quanto classificati come housing sociale (DM infrastrutture 22/04/2008);
d) fabbricati rurali ad uso strumentale, relativamente all’effettivo possesso dei requisiti che consentono l’applicazione della TASI in luogo dell’IMU;
e) ogni ulteriore tipologia di casi ulteriori, derivanti dal complessivo svolgersi delle operazioni di controllo, che possano tradursi in opportuni approfondimenti e che di comune accordo siano affidati all’aggiudicatario.
B – ACCERTAMENTO I.U.C. componente IMU
Il servizio affidato non comprende l’attività di mera liquidazione (recupero di differenze fra dichiarato e versato) e nemmeno il recupero in accertamento dei mancati pagamenti in dipendenza da posizioni già registrate in archivio.
Dovranno invece essere svolti i seguenti controlli ed attività:
a) tutti gli atti derivanti dalle specifiche attività perequative come meglio indicati oltre;
b) identificazione degli immobili che risultano non dichiarati, con conseguente caricamento degli stessi a sistema e settaggio della relativa aliquota di imposta o dello stato di esenzione, se verificato e validato;
c) analisi, istruttoria e definizione di eventuali cd. immobili fantasma, sia utilizzando archivi alfanumerici (es. Portale dei Comuni), sia a seguito di indagine cartografica;
d) congruità delle rendite degli immobili di categoria D, inclusa la redazione di apposita scheda descrittiva individuale;
e) predisposizione di rendita in caso di immobili sprovvisti o di rendita rettificativa nei casi in cui si renda necessario attivare la procedura prevista dal comma 336 dell’art. 1 della legge 311/2004;
f) disamina critica completa degli impianti fotovoltaici;
g) disamina critica completa dei cd. imbullonati;
h) recupero di fabbricati privi di rendita anche se in regola con la normativa edilizia comunale (es. déhors che dovrebbe essere dotato di autonoma rendita o dovrebbe comportare variazione della rendita dell’immobile principale al quale è asservito, regolarmente concessionato in Comune, ma non accatastato);
i) aree di parcheggio o intermodali;
j) revisione fabbricati ex rurali ed eventuale attivazione dell’azione di accertamento in presenza di eventuali casi meritevoli di attivazione di attività di accertamento;
k) intercettazione, a partire dall’analisi del dato catastale e dall’intreccio fra questo e il data base TARI, di immobili per i quali non sia stato effettuato il prescritto cambio di destinazione d’uso;
l) costruzione di un data base, anche cartografico, delle aree fabbricabili e quotazione specifica (area per area) dei singoli lotti o appezzamenti; confronto fra il valore di mercato (differenziato per i diversi anni di imposta considerati) e il valore dichiarato o pagato; identificazione dell’area di flessibilità (alea applicabile) mediante specifica relazione da parte di tecnico esperto;
m) attivazione, di concerto con il funzionario responsabile della IUC, degli accertamenti con adesione; affiancamento nell’intero procedimento; redazione delle relazioni tecniche a supporto della decisione finale del responsabile dell’imposta;
n) perizia giurata di definizione del più probabile valore di mercato dell’area nell’ipotesi di eventuale contenzioso;
o) determinazione della base imponibile sulla base del valore contabile ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;
p) controllo critico delle autocertificazioni per la fruizione dei principali regimi agevolati, definendo un piano specifico insieme al funzionario responsabile del tributo.
Tutte le attività verranno pianificate e progressivamente accantierate con il necessario preventivo coinvolgimento delle ulteriori unità operative del Comune (servizi tecnici, di Ragioneria, archivio, SIT, ecc.)
C – ACCERTAMENTO I.U.C. componente TARI
Sono escluse dall’appalto le attività di liquidazione del tributo in base a dichiarazione spontanea (inserimento denunce, quantificazione dell’avviso di pagamento, invio della relativa richiesta). Sono altresì escluse tutte le attività collegate al recupero di quote richieste dal Comune e non pagate (attività di accertamento per omesso pagamento). Resta altresì esclusa la parte relativa all’accertamento per infedele denuncia (differenza di superficie o contestazione della tariffa applicata) che il Comune si riserva per lo svolgimento a cura del Servizio Entrate, in piena autonomia.
Appartengono invece all’ambito delle funzioni affidate le seguenti:
a) incrocio informatico del sistema di banche dati in uso e disponibili per l’identificazione di cespiti completamente non dichiarati fino al 31 dicembre 2018 e conseguente gestione delle attività di accertamento;
b) costruzione di una banca dati che ad ogni identificativo catastale associ un occupante/responsabile titolare ed uno stato d’uso, completando le informazioni con l’associazione dell’interno anagrafico;
c) controllo, validazione e correzione dell’interno anagrafico; segnalazione anomalie;
d) rilievo diretto e applicazione dell’etichetta provvisoria identificatrice dell’interno anagrafico presso i singoli condominii, previa adozione di apposita regolamentazione da parte del Comune e comunque sempre tenendo conto delle particolarità delle disposizioni regolamentari del Comune (l’iscrizione al servizio rifiuti e la conseguente assegnazione del kit per la raccolta porta a porta tiene il luogo di denuncia TARI);
e) rilievo presso ogni condominio dell’amministratore condominiale;
f) stesura delle comunicazioni con gli amministratori e/o con i singoli occupanti dei locali, al fine di favorire il buon esito delle operazioni;
g) sviluppo planimetrico delle planimetrie in scala, allo scopo di identificare gli imponibili di eventuali evasori localizzati;
h) revisione critica delle agevolazioni collegate alla produzione dei rifiuti speciali;
i) rilievo delle aree esterne;
j) assistenza nella trattazione, con procedimento di accertamento con adesione, dei casi più problematici connessi ad esempio al regime dei rifiuti speciali; assistenza legale nell’eventuale contenzioso derivante;
k) nell’ottica di un rafforzamento delle capacità future di controllo della propria banca dati, formazione specifica nell’attività di misurazione con sistemi informatizzati delle planimetrie dei locali.
D - INVIO SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Dovranno essere garantite le attività necessarie per produrre le “segnalazioni qualificate” da inviare all’Agenzia delle Entrate, per il recupero dell’evasione delle entrate erariali come disposto dall’art. 83 co 16 del D.L. 112/2008, il quale definisce che i comuni inviino all’Agenzia delle Entrate eventuali segnalazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza, nel rispetto delle linee guida concordate tra Ministero dell’Economia, Agenzia delle Entrate e ANCI.
Il servizio dovrà analizzare le potenziali difformità delle situazioni patrimoniali e di reale fruizione di beni e servizi da parte di persone fisiche, professionisti ed imprese rispetto alle dichiarazioni dei redditi ed alle dichiarazioni IVA presentate secondo gli ambiti di seguito specificati:
• commercio e professioni
• urbanistica e territorio
• proprietà edilizie e patrimonio immobiliare
• residenza fittizia all’estero
• disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva
o comunque in base alla normativa o prassi specifica di fonte ministeriale. L’ aggiudicatario dovrà:
• presidiare il canale relazionale attivato con gli operatori dell’Agenzia delle Entrate, con lo scopo di comprendere e monitorare le procedure di competenza, utilizzando poi i canali telematici per la trasmissione dei dati e costruire le “segnalazioni qualificate”
• procedere con l’invio delle segnalazioni qualificate
• monitorare le segnalazioni trasmesse e verificare i trasferimenti da parte dell’Erario
L’attività verrà svolta con il sistema informatico in uso e utilizzando l’incrocio di banche dati, e tenendo conto anche delle specificità del territorio e delle movimentazioni immobiliari registrate nel periodo.
E’ onere dell’aggiudicatario predisporre opportune sessioni formative per il trasferimento al personale del Servizio Entrate delle conoscenze teorico-pratiche utili a sistematizzare l’attività di partecipazione all’accertamento dei redditi. Potrà svolgere opportunamente tale compito avvalendosi di figure professionali specifiche (commercialisti o formatori).
L’aggiudicatario ha diritto al compenso unicamente per le posizioni interamente dal medesimo istruite e solo all’atto del materiale incasso. Nel caso di pagamento rateale l’aggio pattuito verrà riconosciuto, comunque, solo all’atto del materiale incasso ovvero, in caso di somme derivanti dall’attività di partecipazione all’accertamento dei redditi erariali, in relazione al momento di realizzazione dell’incasso dei premi assegnati dall’amministrazione statale.
E - PEREQUAZIONE CATASTALE
Dovranno essere svolte con particolare accuratezza e tendenzialmente in forma prioritaria, compatibilmente con il piano degli interventi condiviso, le verifiche concernenti i fabbricati che presentano le casistiche riportate di seguito:
• fabbricati oggetto di intervento edilizio, non dichiarati o con perdita di esenzione (comma 336, L. 311/2004);
• fabbricati di recente dichiarazione con rendite non congrue (art. 34 quinquies L. 80/2006);
• fabbricati con classamento non aggiornato ovvero palesemente non congruo (L. 662/96);
• fabbricati oggetto di errori non sostanziali;
• fabbricati oggetto di palese errore materiale (Circolare prot. 73809 n. 11/2005);
• ulteriori tipologie tipizzate o eventualmente codificate dalla giurisprudenza o dalla prassi ministeriale.
Per le suddette casistiche dovranno essere messi in atto interventi di recupero dell’evasione e/o elusione relative ai vari tributi comunali, attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla normativa catastale per la rettifica della base imponibile, così anche per i fabbricati originariamente accatastati come esenti/esclusi, che per effetto della ridefinizione catastale, dovessero addivenire assoggettabili all’imposta.
Il servizio di perequazione catastale dovrà comprendere, da parte dell’aggiudicatario, le seguenti attività:
a. acquisizione/accesso alle banche dati comunali (dbase pratiche edilizie, anagrafe, DOCFA, planimetrie catastali) e istituzionali (portale dei comuni, puntofisco, infocamere);
b. analisi del fabbricato: verifica della rendita agli atti e delle relative variazioni, analisi dei titoli edilizi e di possesso, verifica della congruenza rispetto alle UIU circostanti (disomogeneità di classamento) e confronto con lo stato di fatto (destinazione d’uso, caratteristiche intrinseche ed estrinseche);
c. sopralluogo: laddove necessario l’aggiudicatario dovrà procedere alla verifica della situazione di fatto dei fabbricati mediante sopralluoghi in sito a proprie spese e con i propri mezzi;
d. avvio del procedimento: identificazione dell’iter normativo utile alla revisione della base imponibile e attivazione delle comunicazioni previste dalla legge, in funzione della tipologia di iter attivato, es. co 336-337 L. 311/2004 e co 58 L. 662/1996;
e. monitoraggio della pratica: gestione dello sportello con i titolari dei diritti reali e successiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale del territorio - fino al buon fine delle istanze di revisione attivate;
f. trasmissione della nuova rendita all’ufficio tributi per gli adempimenti di propria competenza.
§ 6.2 Modalità operative di svolgimento dell’attività di supporto all’accertamento
In ogni specifico servizio di supporto, di cui ai punti precedenti, l’aggiudicatario dovrà svolgere tutte le attività necessarie al raggiungimento dell’obiettivo,
considerando sempre in modo complessivo la posizione tributaria dei contribuenti, individuando i percorsi propedeutici più utili alla individuazione delle fattispecie da sottoporre a verifica e le procedure attuabili per la individuazione degli oggetti accertabili.
In particolare quanto segue:
a) Dettaglio attività:
▪ analisi massiva e/o puntuale delle posizioni individuate sulla base di indicatori condivisi con il servizio tributario, attraverso l’esame congiunto di banche dati, messe a disposizione dal servizio medesimo all’interno dei propri gestionali, incrociando inoltre altre fonti informative disponibili al fine di accertare eventuali incongruenze tra i dati e i tributi pagati. L’esito delle verifiche potrà comportare anche attività di bonifica delle singole posizioni trattate, con implementazione del gestionale in uso al servizio tributi, oltre all’emissione di accertamenti per il recupero del dovuto;
▪ avvio del contraddittorio con il contribuente. L’eventuale richiesta di ulteriori informazioni direttamente al contribuente, potrà avvenire tramite invio di un’apposita comunicazione o su invito a presentarsi allo sportello per produrre la documentazione integrativa del caso;
▪ gestione di tutte le fasi relative all’istituto dell’autotutela, supporto agli uffici nel processare le richieste per maggiore rateazione e per rimborsi riferiti ad accertamenti già pagati e successivamente annullati in autotutela;
▪ verifica di tutte le posizioni tributarie a rischio di insolvenza o per le quali risultino già attivate procedure concorsuali o di liquidazione, emissione di eventuali atti di recupero dell’imposta (es. accertamenti per periodo precedenti il fallimento), predisposizione degli atti necessari nel corso della procedura (es. domanda di insinuazione al passivo, osservazioni progetto stato passivo, ecc.) da sottoporre al funzionario responsabile del tributo per il controllo, la firma e successivo deposito, entro i termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
▪ svolgimento della fase istruttoria relativa alle istanze di accertamento con adesione al fine di consentire la valutazione preventiva della motivazione e procedere alla relativa validazione;
▪ ricezione del pubblico allo sportello in merito agli atti emessi e ai relativi documenti di pagamento;
▪ acquisizione delle date di notifica, relate di notifica, ricevute di ritorno ed ogni altra informazione rilevante ai fini della gestione della posizione tributaria che consenta l’aggiornamento della banca dati e la consultazione puntuale di tali informazioni;
▪ supporto in tutte le fasi della riscossione diretta degli importi accertati, verifica dei pagamenti corrispondenti agli avvisi emessi, controllo della corrispondenza tra il dovuto e il versato,
predisposizione delle liste di carico ai fini della attuazione della riscossione coattiva nel rispetto del tracciato ministeriale e compatibile con il gestionale del soggetto riscuotitore;
▪ monitoraggio delle attività mediante la presentazione, a cadenza mensile, di un report predisposto dall’aggiudicatario e condiviso con il servizio tributi, contenente nel dettaglio gli atti emessi, il valore degli atti validi e di quelli annullati, le somme effettivamente riscosse e quelle contenute nei piani di rateazione, introitate direttamente dai Comuni, allo scopo di aggiornare costantemente le poste di bilancio a carico dei Comuni stessi;
▪ inserimento puntuale nel software del servizio tributi di tutti gli atti elaborati ed emessi nelle varie fasi, sia propedeutici che conclusivi dell’iter accertativo;
ART. 7 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’UTENZA
L’ aggiudicatario del servizio dovrà istituire e gestire correttamente, per tutta la durata del contratto, un apposito sportello aperto al pubblico collocato nei locali messi a disposizione dall’ente committente, allestito in modo funzionale al ricevimento.
Lo sportello dovrà svolgere le seguenti attività:
• servizi di assistenza telefonica, al fine di fornire tutte le informazioni a carattere generale necessarie all’utenza;
• consulenza relativa alle posizioni esaminate, disponibile anche su appuntamento.
ART. 8 MODALITA’ DI RAPPORTO E COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI COMPETENTI
Al fine di esercitare il controllo sulla gestione dei servizi di supporto oggetto dell’appalto, si opererà con le modalità di seguito elencate:
a. Operatore dedicato: l’aggiudicatario dovrà garantire presso la sede dello sportello individuato, la presenza di un operatore dedicato a:
o monitoraggio dello sviluppo delle attività oggetto dell’appalto attraverso la verifica della fase di avanzamento del servizio rispetto ai principali obiettivi prefissati;
o attività di gestione amministrativa relativa ai procedimenti oggetto dell’appalto (es. postalizzazione, stampe, protocollazione degli atti prodotti nelle varie fasi, gestione dei pagamenti con registrazione nel sistema dell’ente, rendicontazioni periodiche dell’aggiudicatario all’ente committente ai fini della fatturazione, ecc.)
b. Supporto alla notifica degli atti tributari:
o l’aggiudicatario dovrà trasmettere al servizio tributi tutti i provvedimenti tributari elaborati per l’attività oggetto dell’appalto, che verranno sottoposti alla firma digitale e/o grafica del funzionario responsabile, riconsegnati all’aggiudicatario il quale dovrà occuparsi della protocollazione, dell’imbustamento, della compilazione delle ricevute di ritorno e delle distinte analitiche per la postalizzazione;
o al Servizio Entrate restano in carico le spese di notifica dei provvedimenti attraverso le modalità previste per legge (messi comunali, atti giudiziari, servizio postale, PEC, ecc.);
o qualora la notifica abbia esito negativo, l’aggiudicatario dovrà provvedere a determinarne le cause e ad individuare l’eventuale nuovo indirizzo del contribuente; nel caso in cui la notifica sia stata richiesta ad un indirizzo errato, la ripetizione comporterà l’addebito della notifica errata, se la stessa è attribuibile alla scarsa cura dei controlli;
c. Contenzioso con i contribuenti:
o ferma restando la procedura vigente in caso di insorgenza di contenzioso in ordine alle opposizioni/ricorsi avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, l’aggiudicatario deve fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio e fornire le memorie necessarie prima del loro deposito;
o la legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente appalto spetta all’ente committente, anche per quanto concerne gli atti della riscossione coattiva;
o nel caso in cui il contribuente presenti ricorso reclamo-mediazione all’ente committente, l’aggiudicatario dovrà procedere a predisporre e a consegnare al Servizio Entrate, entro 30 giorni dall’avvenuto ricevimento del ricorso stesso, apposita memoria correlata da tutta la documentazione utile al procedimento;
o l’ente committente può comunque ritenere, con piena autonomia di valutazione, di dover procedere all’annullamento dell’atto impugnato, in xxx xx xxxxxxxxxx, x xx xxx xxxx xxxxx sarà dovuto all’aggiudicatario, che dovrà materialmente elaborare nel sistema informatico l’autotutela decisa dall’ufficio.
ART. 9 SISTEMA INFORMATICO
Le attività connesse all’emissione di provvedimenti di natura tributaria, in tutte le loro fasi (istruttorie, prodromiche e definitive) dovranno essere svolte:
• mediante l’utilizzo del software di gestione del tributo in uso presso il servizio tributi;
• l’utilizzo delle banche dati dovrà avvenire nella piena osservanza delle disposizioni di legge che regolano la privacy. L’aggiudicatario risponderà
personalmente degli abusi posti in essere del personale addetto all’attività di recupero evasione e di consulenza;
• sarà cura dell’ente committente provvedere alla formazione e successiva assistenza al personale dell’aggiudicatario in merito all’utilizzo del sistema informatico in uso presso il servizio tributi e messo a disposizione.
ART. 10 TUTELA DEL CONTRIBUENTE
Il personale dell’aggiudicatario è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.
Dovrà essere garantito un approccio non invasivo né vessatorio nei confronti della cittadinanza e dell’utenza, così da minimizzare l’impatto delle verifiche sui soggetti coinvolti, assicurando l’accuratezza dei controlli preventivi e la tempestività delle ulteriori indagini derivanti dagli elementi forniti dai contribuenti interessati dalla attività di verifica.
Eventuali inviti a comparire, questionari o comunicazioni dovranno essere concordati nel contenuto con il funzionario responsabile del servizio tributi.
La gestione delle autotutele e dei reclami dovrà essere svolta all’interno dei tempi previsti dalle norme sul contenzioso, dando adeguato riscontro al contribuente entro i termini previsti dalle diverse normative, in modo che il contribuente possa accedere agli strumenti del contenzioso in caso di xxxxxxx.
Qualsiasi danno all’immagine dell’ente committente causato da attività degli operatori dell’aggiudicatario non rispondente ai canoni di educazione, cortesia, disponibilità e professionalità sarà oggetto di specifico indennizzo.
ART. 11 LUOGO DI ESECUZIONE
L’attività si svolgerà in locali individuati dall’ente committente.
L’aggiudicatario disporrà di una postazione di lavoro dedicata, organizzata con personal computer collegato alla rete comunale. La postazione è contenuta in una stanza chiusa, a tutela della privacy, riservata al Servizio Entrate, disponibile in orari e giornate da concordare con l’amministrazione.
L’aggiudicatario potrà utilizzare il fotocopiatore/scanner in uso ai Servizi comunali.
Per il completamento delle attività di accertamento (predisposizione degli atti) l’aggiudicatario dovrà utilizzare esclusivamente i programmi informatici comunali e
specificamente il gestionale del Servizio Entrate e l’applicativo del Protocollo. Verranno assegnate credenziali nominative.
L’ente committente gestirà l’installazione e l’aggiornamento dell’antivirus, così come gli aggiornamenti automatici del sistema operativo; eventuali guasti hardware rilevati sui PC dell’aggiudicatario saranno a carico dell’aggiudicatario.
L’operatore dell’aggiudicatario potrà comunque utilizzare, contemporanemante, in caso di necessità, anche un proprio portatile PC o tablet fruendo della rete Xxxxxx Xxxxxxx wi fi.
OBBLIGHI RECIPROCI
ART. 12 OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l’espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluso quindi le attività preliminari all’avvio del servizio.
In particolare l’ aggiudicatario si obbliga a:
• portare a termine le procedure già iniziate dall’ente committente che il Responsabile Unico del Procedimento riterrà discrezionalmente di affidare;
• fornire all’ente tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti.
ART. 13 ATTI SUCCESSIVI AL TERMINE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Relativamente ai procedimenti attivati entro la data di scadenza del contratto, resta inteso che l’aggiudicatario è impegnato a proseguire nelle fasi successive sino alla conclusione dei procedimenti già avviati, e al termine dei procedimenti anzidetti l’aggiudicatario deve trasferire all’ente committente tutti gli archivi e la documentazione inerenti la gestione dei servizi effettuati nell’ambito dell’affidamento medesimo, secondo modalità e specifiche concordate con il funzionario responsabile dei tributi.
ART. 14 OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE
L’aggiudicatario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, così come indicato all’art. 8 del D.M. 289/00, attraverso l’impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si
svolge il servizio. Inoltre provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d’opera, tenendone del tutto indenne e sollevato l’ente committente.
L’aggiudicatario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori.
L’ente committente rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l’aggiudicatario ed il proprio personale, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso l’ente.
Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, adottato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i.. e nel Sistema dei valori e codice di comportamento approvati con delibera G.C. n. 11 del 4 febbraio 2014. Un eventuale comportamento elusivo od in violazione degli obblighi di condotta, qualora compatibili, potranno costituire, per i casi di accertata grave violazione, clausola risolutiva o di decadenza dal rapporto così come previsto e specificato nel suddetto codice.
Qualora l’ente committente ritenga che il personale dell’aggiudicatario, adibito al servizio di cui al presente capitolato, sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale idoneo e adeguato.
L’aggiudicatario è integralmente responsabile dell’operato dei propri dipendenti e delle loro eventuali inosservanze alle norme del presente capitolato.
ART. 15 PROTEZIONE DEI DATI
Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l’aggiudicatario/il contraente dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Casalecchio di Reno.
Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, l’aggiudicatario, all’atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile “esterno” del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Casalecchio di Reno e che il Responsabile “interno” del Trattamento che vi compete è il Dirigente del l’Area Risorse.
A seguito della designazione, l’aggiudicatario/contraente dovrà impegnarsi all’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle
istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell’avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli “Incaricati del Trattamento” che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell’appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all’appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l’apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto del Comune di Casalecchio di Reno relativamente ai dati trattati nell’esecuzione del rapporto contrattuale che gli verrà sottoposto.
L’aggiudicatario si obbliga al trattamento dei suddetti dati per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale; è esclusa ogni altra finalità.
L’aggiudicatario informa il Titolare del Trattamento senza ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione dei dati personali in suo possesso.
L’aggiudicatario sottoscrivendo il contratto di appalto accetta l’atto di nomina a responsabile esterno del trattamento dati e riceve l’informazione sul trattamento dati allegato al presente capitolato per costituirne parte integrante e sostanziale.
ART. 16 ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA
È fatto obbligo all’aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia.
L’ aggiudicatario deve assicurare l’applicazione delle norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché dei consigli igienico-sanitari impartiti dall’Azienda USL, dotando il personale degli indumenti appositi e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.
L’ aggiudicatario dovrà inoltre:
• formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell’attività secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 per lavoratori e preposti;
• formare il personale addetto alla gestione dell’emergenza in materia di primo soccorso (rif. DM 388/2003) e prevenzione incendi (rif. DM 10/03/1998), fornendo all’Ente Committente la documentazione attestante l’avvenuta formazione.
L’analisi svolta al fine di individuare possibili “interferenze”, cioè eventuali contatti rischiosi tra soggetti diversi sul luogo di lavoro, propedeutica alla eventuale predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), ha evidenziato come la prestazione oggetto dell’appalto di cui trattasi, alla data odierna non causino sostanzialmente interferenze ai fini e ai sensi dall’art.
26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. da cui discende che il costo della sicurezza interferenze è pari a zero.
Sarà comunque cura del Responsabile Unico del Procedimento analizzare la presenza possibile di interferenze durante lo svolgimento del contratto e procedere di conseguenza alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.).
ART. 17 OBBLIGHI A CARICO DELL’ENTE COMMITTENTE
Restano a carico dell’ente committente:
• gli allacciamenti e aggiornamenti dei sistemi informatici utilizzati presso la propria sede;
• accesso alle banche dati interne ed esterne all’ente;
• fornitura di arredi idonei e di attrezzature d’ufficio (stampanti, fotocopiatore, telefono);
• utenze relativamente ai locali assegnati all’aggiudicatario.
ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 18 VIGILANZA DELL’ENTE
Nella gestione del servizio l’aggiudicatario opera in modo coordinato con gli uffici comunali e dell’ente, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze, partecipando anche, quando necessario, all’iter dei procedimenti.
Il Servizio Entrate, in persona del Responsabile del Servizio, cura i rapporti con l’aggiudicatario, svolge una funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri uffici, sulla corretta gestione delle funzioni, in applicazione delle norme vigenti, del presente capitolato e delle disposizioni impartite.
L’ente committente può, in qualunque momento e senza preavviso, disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.
Le eventuali contestazioni saranno notificate all’aggiudicatario tramite PEC, il quale avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine di 15 (quindici)
giorni, o nel termine più breve, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se l’ente committente riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all’applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.
ART. 19 REFERENTE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’aggiudicatario, prima dell'attivazione del servizio, deve indicare all’ente committente il nominativo del proprio responsabile dell’esecuzione del contratto, scegliendo una persona di xxxxxxxxxxx e comprovata esperienza, con il compito di coordinare le attività condotte e gestire il rapporto con l’ente committente.
Tale soggetto deve essere raggiungibile sia a mezzo telefonico che per posta elettronica e ove necessario l’ente committente può chiedere al responsabile di recarsi personalmente presso la sede dell’Ente.
ART. 20 SOSPENSIONE
La sospensione del servizio può essere disposta:
• qualora si verifichino circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscano in via temporanea la prosecuzione dello stesso; in tal caso, il Responsabile Unico del Procedimento, dispone la sospensione redigendo un apposito verbale adeguatamente motivato.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.
Cessate le cause della sospensione, il Responsabile Unico del Procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
ART. 21 MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Si applica l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'aggiudicatario, se non disposta per iscritto dall'ente committente.
Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e l'ente committente, con spese a carico dell'aggiudicatario, può esigere la rimessa in pristino della situazione originaria.
In ogni caso l’aggiudicatario ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’ente committente e che
il Responsabile Unico del Procedimento può ordinare nel limite del 20% dell’importo contrattuale.
Nei casi consentiti dall’art. 106 e fino a concorrenza di un quinto dell’importo complessivo del contratto, l’Ente può imporre la variazione in aumento o in diminuzione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza corrispondere all’aggiudicatario alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
Qualora sia l’aggiudicatario a ravvisare, nel corso dell’esecuzione, la necessità di realizzare servizi/interventi aggiuntivi, rispetto a quelli previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e quelli presentati con l’offerta in sede di gara, che non comportino una modifica sostanziale ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, lo stesso potrà farlo a propria cura e spese, previa acquisizione della necessaria autorizzazione scritta del Responsabile Unico del Procedimento dell’ente committente.
ART. 22 REVISIONE DEI PREZZI
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’aggiudicatario nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di servizio da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all’esecuzione del servizio.
I prezzi aggiudicati rimarranno invariati fino alla fine dell’appalto. Potrà essere riconosciuta una eventuale revisione, da valutare a seguito di esplicita richiesta scritta, nel caso in cui dovessero occorrere interventi normativi che dovessero incidere sul valore dell’appalto.
NORME GENERALI
ART. 23 FINANZIAMENTI E PAGAMENTI
Il corrispettivo del servizio è determinato dall’aggio contrattuale relativo a ciascuna entrata posta a gara di ogni Comune che spetterà all’aggiudicatario nella misura risultante dalla gara.
Il corrispettivo per i servizi di cui al presente capitolato è finanziato con fondi ordinari di bilancio stanziati dal Comune di Casalecchio nei competenti esercizi finanziari.
L’ente committente in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato d’oneri si impegna a corrispondere all’aggiudicatario gli importi derivanti dall’offerta presentata in gara, a seguito di fatture mensili per i servizi prestati e limitatamente all’aggio corrispondente alle somme effettivamente incassate e derivanti dai recuperi.
L’aggiudicatario deve trasmettere all’ente committente, distintamente per ogni entrata e per ciascun Comune, il rendiconto mensile degli incassi registrati per la gestione delle entrate in parola, suddiviso per singolo tributo e con l’indicazione del corrispondente aggio, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento.
Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica e verranno pagate entro 30 giorni dal ricevimento da parte dell'ente committente, opportunamente liquidate.
L’ente committente può rivalersi sui pagamenti dei predetti corrispettivi mediante opportuna ritenuta, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all’aggiudicatario, o il rimborso di spese e il pagamento di penalità.
ART. 24 GARANZIE DEFINITIVE
L'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le caratteristiche e per le finalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
L’aggiudicatario dovrà costituire detta garanzia a favore dell’ente committente. Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare da parte dell’ente committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante di documento attestante la regolare esecuzione della parte di prestazione contrattuale. L'ammontare residuo, pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato alla data di emissione del certificato di verifica di conformità definitiva.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
L’impresa sarà obbligata a reintegrare la fideiussione di cui la stazione appaltante avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
ART. 25 RESPONSABILITA’, ASSICURAZIONE E SINISTRI
Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all’utente o a terzi, esonerando l’ente committente da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienza da parte degli stessi.
Sarà obbligo dell’aggiudicatario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
L’ente committente resta del tutto estraneo sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'aggiudicatario, che ad ogni pretesa di azione al riguardo.
L’aggiudicatario risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, derivati agli utenti del servizio e ai terzi, in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevato l’ente committente da ogni responsabilità e provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell’aggiudicatario che ne è il solo responsabile.
L’aggiudicatario dovrà altresì comprovare di avere stipulato e di mantenere in vigore per tutta la durata dell’appalto, suoi rinnovi o proroghe, con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia all’ente committente prima dell’avvio del servizio oggetto dell’appalto - una polizza di assicurazione, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO - RCI) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appalto, comprese tutte le operazioni ed attività complementari ed accessorie, nessuna esclusa né eccettuata.
La polizza dovrà prevedere massimali di garanzia non inferiori a quanto di seguito riportato:
MASSIMALI R.C.T.
Euro 2.000.000,00 per ogni sinistro Euro 2.000.000,00 per ogni persona
Euro 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali.
MASSIMALI R.C.O.
Euro 2.000.000,00 per ogni sinistro Euro 1.000.000,00 per ogni persona.
L’assicurazione dovrà prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:
• conduzione degli immobili, strutture e beni loro consegnati;
• committenza di lavori e servizi;
• danni a cose in consegna e /o custodia (con massimale non inferiore a Euro 100.000,00)
• danni a cose di terzi da incendio di cose dell’assicurato (con massimale non inferiore ad Euro 200.000,00);
• interruzioni o sospensioni di attività produttivi in genere di terzi a seguito di sinistro garantito in polizza (con massimale non inferiore ad Euro 200.000,00).
Restano ad esclusivo carico dell’aggiudicatario gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previsti dalla prescritta polizza.
Resta a carico dell’ente committente l'assicurazione dei danni cagionati o subiti dai locali sede dell'attività oggetto dell'appalto - nonché dai rispettivi beni contenuti - ove la responsabilità per tali danni non sia imputabile all’aggiudicatario né a soggetti dei quali lo stesso debba rispondere a norma di legge.
L’aggiudicatario dovrà, in caso di danno materiale ad esso imputabile, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei beni danneggiati; in caso di mancata reintegrazione degli stessi, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’ente committente è autorizzato a rivalersi delle spese sostenute trattenendo il relativo importo dai successivi pagamenti oppure, in caso di incapienza, dalla fideiussione depositata.
L’aggiudicatario è tenuto a dare all’ente committente, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.
ART. 26 PENALI
L’aggiudicatario, nell’esecuzione del servizio, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del presente capitolato.
In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato d’oneri e dalle disposizioni vigenti, all’aggiudicatario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento del competente funzionario, a discrezione dell’ente committente, che vanno da un minimo di € 50,00 fino ad un massimo di € 10.000,00.
Nel caso di reiterate e non giustificate inadempienze contestate formalmente per 3 (tre) volte, l’ente committente procederà a trattenere una penale pari al 3% del
corrispettivo spettante su base annua, calcolato proiettando a dodici mesi la media del corrispettivi mensili già fatturati. Fatta salva l’applicazione della sanzione pecuniaria, l’ente committente si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili all’aggiudicatario.
Qualora le penali inflitte in un anno solare superino complessivamente il 50% della garanzia prestata, l’ente committente potrà addivenire alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
Si individuano le seguenti fattispecie di inadempimento soggette alle seguenti penali:
1. mancata presentazione del rendiconto contabile di cui all’art. 6 del presente disciplinare: l’aggiudicatario deve corrispondere € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
2. alterazione dei dati esistenti nell’applicativo, in grave contrasto con le regole condivise di gestione dei dati, che ne pregiudichi gravemente l’integrità e/o il disallineamento dei contenuti: penale di € 5.000,00;
3. mancato allineamento degli aggiornamenti periodici di cui all’art.6: l’aggiudicatario deve corrispondere € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
4. danno all’immagine dell’ente committente causato da attività non rispondente ai canoni professionali, di cui all’art. 10, l’aggiudicatario deve corrispondere un importo di € 10.000,00.
Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dal competente funzionario dell’ente committente.
In caso di inadempimento, qualora l’ente committente esegua direttamente o faccia espletare da terzi, con esecuzione in danno, gli adempimenti disattesi, richiede all’aggiudicatario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.
La contestazione dell’addebito viene fatta con le modalità di cui all’art. 18, comma 4.
Il pagamento delle penali deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell’atto di conclusione della procedura di contestazione. Qualora l’aggiudicatario non proceda al pagamento, l’ente committente si può rivalere sulla garanzia definitiva la quale dovrà essere prontamente reintegrata dall’aggiudicatario.
L’applicazione della penale non preclude all’ente committente la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.
Gli importi delle penali espressi in valore assoluto vengono adeguati annualmente al 100% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
È in ogni caso fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti dagli articoli seguenti.
ART. 27 RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Oltre ai casi specifici indicati dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, che qui si intende interamente richiamato, e a quanto previsto dalla normativa per i casi di
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, le seguenti ipotesi:
1. il venire meno, in corso di esecuzione del contratto, di una delle condizioni o requisiti richiesti per l’ammissione alla gara o per i quali l’aggiudicatario ha ottenuto l’aggiudicazione; a tal fine l’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente qualunque variazione intervenga nel possesso dei requisiti di ammissione;
2. gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto contrattuale;
3. mancato reintegro della cauzione definitiva eventualmente escussa nel termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell’ente committente;
4. gravi o reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai codici di comportamento approvati dall’ente committente, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;
5. subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del servizio.
Nelle ipotesi sopra indicate l’ente committente disporrà la risoluzione di diritto del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, compresi i maggiori oneri sostenuti per il completamento delle attività.
Qualora l’importo residuo dovuto all’aggiudicatario sia inferiore ai costi da sostenere, l’ente committente si rivarrà per la differenza sulla cauzione prestata. Resta salva la facoltà di procedere nei confronti dell’aggiudicatario per il risarcimento dell’ulteriore eventuale danno.
Nei casi previsti si procederà alla segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
L’ente committente si riserva la facoltà di non ammettere, in futuro, a gare analoghe l’impresa che, per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto.
ART. 28 RECESSO
Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, l’ente committente può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolati ai sensi dell’art. 109 suddetto.
Il recesso verrà comunicato con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorsi i quali l’ente committente prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.
Ai sensi dell’art. 1 D.L. 95/2012, l’ente committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
ART. 29 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’ente committente, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’aggiudicatario, o altra procedura prevista dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del
D. Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
ART. 30 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016.
Il subappalto può essere ammesso, previa autorizzazione dell’ente committente, se dichiarato in sede di gara, nei limiti e secondo le modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016..
Per il pagamento dei subappaltatori si fa riferimento al combinato disposto dall’art. 105 commi 10 e 13 e dall’art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.
Le fatture emesse dai subappaltatori e subcontraenti nei confronti dell’aggiudicatario dovranno essere in forma elettronica.
ART. 31 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario ed eventuali subappaltatori e subcontraenti sono tenuti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
L’aggiudicatario a tal fine si impegna:
• a riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito al servizio sulle fatture emesse;
• a comunicare all’ente committente il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale dovranno essere eseguiti i pagamenti a suo favore, e il nominativo delle persone delegate ad operare sul conto;
• a verificare, prima del pagamento, che i subappaltatori o subcontraenti riportino il codice CIG sulle fatture emesse nei propri confronti;
• ad effettuare i pagamenti nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti unicamente su conti correnti dedicati, mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni;
• qualora abbia notizia di un inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei propri subappaltatori o subcontraenti, a darne immediata comunicazione all’ente committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna.
ART. 32 DEFINIZIONE CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE
Si applica quanto disposto dall’art. 205 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall’art. 206 del medesimo decreto.
Qualora, nel corso della durata dell’appalto, sorgano divergenze sull’interpretazione degli obblighi contrattuali e sull’esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta all’ente committente per promuovere la composizione bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all’Autorità Giudiziaria competente. Per tutte le controversie con l’ente committente concernenti il presente appalto, è competente il Foro di Bologna.
In ogni caso l’aggiudicatario non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.
ART. 33 DOMICILIO DELLE PARTI
Agli effetti del contratto, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto verranno effettuate tramite la PEC indicata dall’aggiudicatario o risultante dal Registro delle Imprese, ai
sensi dell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 82/2005 denominato Codice dell’amministrazione digitale.
ART. 34 RINVIO NORMATIVO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, al Codice dei contratti pubblici e relative norme di attuazione, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.
ART. 35 SPESE CONTRATTUALI
Il contratto verrà sottoscritto in forma scritta in modalità elettronica.
Sono a completo ed esclusivo carico dell’aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell’ente committente, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna esclusa.
Allegato al Capitolato d’appalto (art. 15 del Capitolato)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
(Regolamento UE 2016/679) e del D.LGS 196/2003
Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche “GDPR”) ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale.
In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Casalecchio di Reno si appresta a fare, La informiamo di quanto segue:
TRATTAMENTO: definizione
Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.
FINALITÀ e BASE GIURIDICA
I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente.
I dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dal Comune di Casalecchio di Reno, quale stazione appaltante, e il trattamento sarà finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, come previsto dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti dalla Legge sugli Appalti.
Anche il trattamento di eventuali dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti. Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni necessari per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.
MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.
I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:
• per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
• per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)
Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.
NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti.
L’eventuale mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all’istruttoria della gara.
SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I suoi dati potrebbero essere comunicati a:
• soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
• altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o
• ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento (ad esempio altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia);
• Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
• Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.
Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza il Designato del trattamento del Comune di Casalecchio di Reno e i Soggetti Autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.
La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).
La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.
EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:
• il diritto di accesso dell’interessato (articolo 15) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni […]”;
• il diritto di rettifica (articolo 16) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa”;
• il diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (articolo 17) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare di trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti […]”;
• il diritto di limitazione di trattamento (articolo 18) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi […];
• il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20) “L’interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora […];
• il diritto di opposizione (articolo 21) “L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria […].
L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall’art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Lei potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la protezione dei dati personali”.
Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Casalecchio di Reno con sede in Via Dei Mille n. 9 al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato scrivendo all’indirizzo mail: xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Comune di Casalecchio di Reno ha nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti degli interessati , all’indirizzo email: xxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx, o via posta all’indirizzo DPO - Comune di Casalecchio di Reno con sede in Xxx Xxx Xxxxx x. 0.
Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).
Data,
[Eventuale firma per presa visione]