OR D I N E D E GL I A V V OC A TI D I LE C C E
OR D I N E D E GL I A V V OC A TI D I LE C C E
ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
REGOLAMENTO
DELLE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE/MEDIAZIONE
Art. 1 – PRINCIPI GENERALI
1. La Conciliazione/Mediazione è una procedura, comunque denominata, svolta da un soggetto terzo, imparziale ed indipendente, denominato Conciliatore/ Mediatore, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole, per la composizione di una controversia, anche con la formulazione, su concorde richiesta delle parti, di una proposta per la risoluzione della stessa.
2. La procedura di Mediazione è improntata ai principi di informalità, celerità ed oralità.
3. Possono essere sottoposte all’Organismo di Conciliazione dell’Ordine tutte le controversie afferenti a diritti disponibili, comprese quelle individuate ex lege, se vi è identità con il giudice territorialmente competente per la controversia.
4. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare la prima domanda si ha riguardo alla data di deposito dell’istanza.
5. Nelle materie individuate dalle norme di legge le parti possono ricorrere alla giurisdizione ordinaria solo dopo aver esperito il tentativo di mediazione, tuttavia lo svolgimento del tentativo di mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari.
6. L’ Organismo di Conciliazione dell’Ordine non fornisce consulenza legale.
7. Il presente regolamento è applicabile alla conciliazione di controversie di qualsiasi natura, relative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, ovvero di una previsione di Legge.
8. La qualificazione della natura della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di conciliazione. Per i procedimenti disciplinari da disposizioni di legge, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.
9. Ai fini del presente regolamento i termini Mediazione e Conciliazione sono da intendersi equivalenti, così come quelli di Mediatore e Conciliatore
Art. 2 - ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE
1. La parte o le parti che intendono promuovere la procedura di Conciliazione presso l’ Organismo Di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Lecce devono depositare, con l’assistenza di un avvocato, in caso di mediazione obbligatoria, presso la sua Segreteria la domanda compilata sul modello predisposto (allegato B), utilizzando preferibilmente le modalità di compilazione indicate nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, che deve contenere:
- L’Organismo adito;
- I propri dati e quelli delle altre parti, nonché quelli dei difensori, e dei professionisti che eventualmente potrebbero assistere la parte nel procedimento,e,
comunque, indicare il domicilio, il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica certificata presso i quali saranno effettuate le dovute comunicazioni;
- L’oggetto e le ragioni della pretesa attraverso una sommaria esposizione dei fatti, le pretese, i danni lamentati e i documenti che intendono esibire avendo cura di precisare quali comunicazioni devono intendersi dirette, in via riservata, al solo Conciliatore.
- L’indicazione del valore della controversia determinato secondo i criteri previsti dal codice di procedura civile; qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di €.250.000,00 e lo comunica alle parti.
In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione, il valore risulta diverso, l’importo delle indennità sarà dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
2. L’ Organismo di Conciliazione si riserva la facoltà di non accettare la domanda per ragionevoli motivi.
3. Il deposito della domanda di conciliazione, nonché l’adesione alla stessa costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata (allegato A), commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell’O.d.C.
Art. 3 - ADEMPIMENTI DELLA SEGRETERIA
1. La gestione della procedura avviene a cura della Segreteria dell’ Organismo di Conciliazione dell’Ordine, che terrà un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all’oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento ed al relativo esito.
2. Accettata la domanda, la Segreteria provvede a formare il fascicolo del procedimento, debitamente registrato e numerato, nel quale verranno inseriti tutti gli atti ed i documenti presentati dalla parti.
3. I dati raccolti vengono trattati nel rispetto delle disposizioni e, fatto salvo per quelli espressamente indicati come riservati al Conciliatore, sono accessibili alle parti.
4. Dopo il deposito della domanda, l’Organismo designa, attraverso idoneo sistema informatico, un mediatore/ conciliatore, nel rispetto dei criteri di rotazione qualificata e di quanto previsto dallo Statuto;
Entro trenta giorni dal deposito della domanda viene fissato l’incontro tra le parti.
5. La Segreteria dell’Organismo darà tempestiva comunicazione, mediante PEC trasmessa all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del legale della parte istante, del nominativo del mediatore designato, della data e del luogo dell’incontro di mediazione.
La Segreteria trasmetterà alla parte istante, contestualmente a detta comunicazione, l’avviso, destinato alle parti chiamate alla mediazione, contenente l’indicazione del nominativo del mediatore designato; della data e luogo dell’incontro di mediazione, dell’ invito a comunicare, nel termine di otto giorni prima dell’incontro, la propria adesione, invitandolo altresì a partecipare personalmente al procedimento, e dell’avvertimento che l’incontro non avrà luogo, ove non vi sia l’adesione di tutte le parti. Detto avviso, unitamente alla domanda di mediazione, dovrà essere trasmesso, a cura e spese della parte istante, a tutte le parti chiamate alla mediazione, a mezzo raccomandata AR ovvero a mezzo PEC (per i chiamati che fossero titolari di indirizzo PEC).
6. Con le comunicazioni di cui al comma precedente, la Segreteria informa altresì le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.Lgs n.28/2010 e le avverte della circostanza che, ai sensi dell’art.8, comma 5, del D.Lgs. n.28/2010, il giudice potrà desumere dalla mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento argomenti di prova ai sensi dell’art.116, 2° comma, c.p.c.
7. In caso di mancata adesione della/e parte/i invitata/e, la parte istante dovrà partecipare all’incontro fissato dinanzi al Mediatore designato, il quale constatata la mancata comparizione delle parti invitate, redigerà il verbale negativo del tentativo di conciliazione.
8. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari e/o esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali, che saranno remunerati dall’Organismo secondo quanto previsto dal tariffario allegato al presente regolamento.
9. Qualora tutte le parti abbiano aderito alla mediazione, le stesse, anteriormente al primo incontro dovranno versare alla Segreteria dell’Organismo di Conciliazione dell’Ordine la quota a loro carico delle spese di avvio della procedura nella misura indicata dall’art.10 del presente Regolamento e dal Tariffario vigente
Art. 4 - Il MEDIATORE/CONCILIATORE - IMPARZIALITA’ E DOVERI.
1. Presso la Segreteria dell’Organismo di Conciliazione dell’Ordine è depositato l’elenco dei Conciliatori/Mediatori accreditati, composto da Avvocati regolarmente iscritti all’Albo degli Avvocati di Lecce, abbiano i seguenti requisiti:
a) siano iscritti all’Albo degli Avvocati da almeno tre anni e siano in regola con i relativi oneri;
b) abbiano seguito un adeguato percorso formativo e di aggiornamento professionale in conformità con il regolamento del CNF e del Consiglio dell’Ordine competente;
c) abbiano seguito idoneo percorso formativo e di aggiornamento in materia di mediazione, attraverso Enti di formazione accreditati presso il Ministero della Giustizia;
d) non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento, negli ultimi cinque anni;
2. L’elenco è gestito, tenuto e aggiornato dall’Organismo di Conciliazione dell’Ordine .
3. Il Conciliatore, potrà essere scelto su indicazione congiunta delle parti, o, in difetto, individuato dall’Organismo tra i conciliatori iscritti nell’elenco depositato presso l’Organismo di Conciliazione, secondo criteri di rotazione qualificata, gestita attraverso programma informatico (software), in considerazione del valore della controversia e del suo oggetto e delle competenze specifiche del conciliatore stesso . Il mediatore al momento dell’iscrizione all’elenco potrà indicare le materie rispetto alle quali non intende prestare l’opera di conciliazione.
4. In relazione alla particolare natura e/o complessità dell’oggetto della Conciliazione, l’Organismo di Conciliazione dell’Ordine, previo accordo con tutte le parti, potrà nominare un collegio di Conciliazione/Mediazione composto da un massimo di tre membri.
5. Prima dell’inizio del procedimento di Conciliazione, il conciliatore sarà tenuto a sottoscrivere dichiarazione di assoluta neutralità, indifferenza ed assenza di qualunque interesse anche indiretto.
6. Qualora l’incompatibilità dovesse insorgere nel corso della procedura di conciliazione, il conciliatore dovrà informarne immediatamente la Segreteria dell’Organismo di Conciliazione dell’Ordine per essere sostituito.
7- Il conciliatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto apprenderà nel corso del procedimento di conciliazione; a non divulgare il contenuto dei documenti di cui verrà a conoscenza; a non assumere in futuro alcun incarico di diversa natura a riguardo all’oggetto della controversia.
8. Allo stesso è fatto divieto, altresì, di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera e/o servizio, nonché di percepire compensi direttamente dalle parti.
9. Alle procedure di conciliazione potrà assistere un aspirante conciliatore, indicato dall’Organismo, il quale dovrà rispettare i medesimi obblighi a cui è tenuto il Conciliatore professionista e a sottoscrivere, identica dichiarazione di impegno, ove prevista.
10. I Conciliatori devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice di Comportamento approvato dall’Organismo di Conciliazione dell’Ordine (depositato presso la Segreteria per l’eventuale consultazione) e comunque secondo i canoni del Codice di Deontologia Forense, in particolare dagli artt. 16,54 e 55 bis, e più precisamente:
I. L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.
II. a) Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali;
b) Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art.815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.
III. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
ART.4 Bis - TIROCINIO ASSISTITO.
L’Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, in attuazione dell’art. 4, terzo comma, del D.M. 180/2010 così come modificato dal D.M. 145/2011 e dal D.M. 139/2014, consentirà il tirocinio assistito dei mediatori aventi i requisiti previsti dalla vigente normativa.
La domanda di ammissione al tirocinio assistito, redatta in conformità al modello disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso la sede, è presentata
al responsabile dell’Organismo. Ogni richiedente dovrà allegare alla domanda quanto in essa richiesto.
Il tirocinante è ammesso alla sessione di mediazione previa sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità, riservatezza, indipendenza e neutralità in merito alla mediazione alla quale assiste. Il tirocinante ha agli stessi obblighi di riservatezza del Mediatore in riferimento alle procedure alle quali è ammesso a partecipare.
Su valutazione del responsabile dell’Organismo e del mediatore designato la presenza dei tirocinanti durante le sessioni di mediazione potrà essere sottoposta al preventivo assenso delle parti, a maggior tutela delle loro esigenze di riservatezza.
L’Organismo rilascerà, su richiesta dell’interessato, certificazione attestante la regolare partecipazione ai tentativi di conciliazione a titolo di tirocinio assistito.
Art.5 – PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE
1. Al primo incontro, fissato presso la sede dell’Organismo di Conciliazione dell’Ordine, il mediatore chiarisce alle parti, ed ai loro difensori, la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e , in caso positivo, redige il verbale di accordo, ove questo sia già raggiunto, ovvero procede con lo svolgimento fissando un successivo incontro, invitando le parti al pagamento dell’indennità di mediazione di cui all’art.10 del presente Regolamento.
2. Il Conciliatore d’accordo con la parti, eccezionalmente, potrà fissare incontri successivi a breve intervallo di tempo.
3. Costituisce impegno reciproco delle parti cooperare tra loro e con il Conciliatore per il buon esito della procedura.
4. Il Conciliatore se lo ritiene necessario, può chiede all’Organismo di essere autorizzato a nominare un consulente tecnico, iscritto nell’albo dei consulenti e dei periti presso il tribunale, con spese a carico delle parti. All’esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l’imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.
5. In caso di mancata adesione della/e parte/i invitata/e, la parte istante dovrà partecipare all’incontro fissato dinanzi al Mediatore designato, il quale constatata la mancata comparizione delle parti invitate, redigerà il verbale negativo del tentativo di conciliazione
6. Il mediatore formula una proposta di conciliazione solo se tutte le parti gliene hanno fatto concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.
In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione di tutte le parti, il mediatore non può formulare la proposta.
Prima di formulare la proposta il mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:
a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all’esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese
sostenute dalla parte vincitrice per l’ indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto eventualmente nominato.
La segreteria comunica alle parti in forma comprovante l’avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
7. Il procedimento di conciliazione deve concludersi, in ogni caso, nel termine perentorio di 3 mesi a far data del deposito della domanda di conciliazione.
Art. 6 – RISERVATEZZA DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE
1. La Conciliazione è riservata. Il Conciliatore, le parti ed ogni persona presente sono tenuti al più stretto riserbo in ordine a tutto ciò che riguarda la procedura e, pertanto, quanto viene detto nel corso degli incontri non può essere registrato né verbalizzato.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni acquisite durante il procedimento di mediazione. Le dichiarazioni e le informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate, salvo consenso della parte dalla quale provengono, sono ugualmente riservate.
3. Le informazioni e i documenti e i documenti che l’Organismo di Conciliazione dell’Ordine ed il Conciliatore hanno ricevuto dalle parti come confidenziali non potranno essere portati a conoscenza dell’altra parte, e comunque non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
4. In relazione a quanto precede:
- l’Organismo di Conciliazione dell’Ordine e il Conciliatore saranno tenuti, in ogni caso, a restituire a ciascuna delle parti i documenti prodotti nel corso della procedura senza trattenerne copia alcuna, -
- nell’eventuale successiva procedura giudiziale o arbitrale, relativa alla medesima controversia, le parti non potranno dedurre mezzi di prova su quanto avvenuto e sulle dichiarazioni rese dalle parti nel corso della procedura di Conciliazione né potranno chiamare a testimoniare il Conciliatore o altre persone presenti al procedimento.
4. Nell’eventualità in cui le parti dovessero essere assistite da avvocati si richiama per questi la normativa deontologica in tema di riservatezza delle trattative.
Art. 7 - SOSTITUZIONE DEL CONCILIATORE
1. Nell’ipotesi in cui il Conciliatore, per giustificato motivo, ritenga di non poter adempiere all’incarico ricevuto, sospende la procedura dandone comunicazione alla Segreteria dell’Organismo di Conciliazione dell’Ordine per essere sostituito secondo le modalità di cui al presente regolamento.
2. Allo stesso modo, le parti potranno richiedere alla Segreteria, per giustificati motivi, la sostituzione del Conciliatore incaricato del procedimento.
Art. 8 – DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA
1. La conciliazione si conclude:
a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
b) quando le parti raggiungono l’accordo;
c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
e) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda.
2. La sospensione o la cancellazione dell’Organismo dal Registro non hanno effetto sul procedimento in corso.
3. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma un processo verbale con l’indicazione dell’eventuale proposta formulata. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere.
Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative ed all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato su istanza di parte, con decreto del Presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’art. 2 della Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.
Il processo verbale è depositato presso la Segreteria dell’Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono, e che abbiano eseguito il pagamento delle indennità di cui al successivo art.10.
Gli oneri fiscali derivanti dall’accordo sono a carico delle parti.
4. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’Organismo (allegato C), depositandola in segreteria nel termine di giorni dieci dalla conclusione del procedimento.
Art. 9 – RAPPORTI TRA CONCILIAZIONE E PROCEDURA ARBITRALE O GIUDIZIALE
1. In generale, la pendenza del procedimento di Conciliazione non preclude alle parti la possibilità di promuovere il procedimento arbitrale o di ricorrere all’autorità giudiziaria a meno che ciò non sia espressamente vietato, in specifiche materie, dalla normativa vigente.
Art. 10 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’
1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte, l’importo indicato nella Tabella B allegata al presente Regolamento, che è versato, da tutte le parti, a seguito dell’adesione dei soggetti chiamati alla mediazione e della verifica della disponibilità
di tutte le parti a procedere al tentativo, così come disposto dal 1° comma dell’art.5 del presente Regolamento..
3. Quando all’esito del primo incontro con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, nessun compenso, né a titolo di spese di avvio né di indennità di mediazione, è dovuto all’Organismo di mediazione.
4. Ove le parti decidano di proseguire nel procedimento di mediazione, le spese di avvio del procedimento e l’indennità di mediazione sono dovute da ciascuna parte nella misura indicata nelle tabelle allegate (All. A e B), redatte tenendo conto dei criteri di cui all’art.16 del D.M. nr.180/2010.
5. L’indennità di mediazione
a) è aumentata fino a un quarto in caso di successo della mediazione;
b) è aumentata di un quinto nel caso di formulazione della proposta su richiesta congiunta delle parti, anche se non accettata;
6. L’organismo determina ogni anno l’ammontare delle indennità di mediazione, nel rispetto degli scaglioni minimi e massimi stabiliti dalla Tariffa allegata al D.M. 180/2010, e nei successivi decreti.
7. L’Organismo potrà richiedere alle parti il pagamento dell’integrazione dell’indennità di mediazione anche dopo la chiusura del procedimento.
Art. 11 – INDENNITA’ PER I NON ABBIENTI
1. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ovvero è disposta dal giudice, la parte che sia in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art.76 del D.p.r. 30.5.2002, n.115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l’Organismo, unitamente alla domanda di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’Organismo lo richiese, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto dal comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo alcune delle parti, il mediatore riceve un’indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.
Art. 12 – RESPONSABILITA’
1. L’Organismo di Conciliazione dell’Ordine risponderà in solido con il Conciliatore dell’opera prestata dallo stesso e dell’eventuale violazione dei doveri di cui al presente regolamento.
2. L’applicazione e l’interpretazione del presente regolamento sono di competenza esclusiva dell’Organismo di Conciliazione dell’Ordine.
3. L’Organismo non potrà comunque essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all’art.8 del D.Lgs n.28/2010 sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell’oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell’istante. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante ha la facoltà di effettuare la comunicazione del deposito della domanda di
mediazione, ai sensi dell’art.8, comma 1, del D.Lgs n.28/2010, anche senza l’indicazione della data dell’incontro di mediazione.
Art.13 - RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA
1. Alla procedura di Conciliazione deve obbligatoriamente partecipare il soggetto che ha il potere di definire la controversia od un suo procuratore speciale munito degli stessi poteri. Nei casi di mediazione obbligatoria, la parte dovrà farsi assistere da un avvocato di sua fiducia del quale dovrà indicare il nominativo, ed il recapito al momento della compilazione della scheda.
2. Sarà cura della Segreteria darne immediata comunicazione all’altra parte.
Art. 14 – ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento, con i suoi allegati, modifica quello già approvato con deliberazione del Consiglio dell’Ordine in data 18.9.2013 ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
2. Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dal Consiglio dell’Ordine, su proposta del Consiglio Direttivo dell’Organismo.
3. Gli allegati al presente regolamento formano parte integrante del regolamento stesso.
ALLEGATO A) INDENNITA’ DI MEDIAZIONE ALLEGATO B) TABELLA SPESE DI AVVIO ALLEGATO D) SCHEDA DI VALUTAZIONE
Spese di mediazione già ridotte ex art. 16 comma 4 lett. d) D.M. 145/11:
Valore della lite | Indennità |
Fino a € 1.000 | €. 43 |
Da €. 1.001 a €. 5.000 | €. 86 |
Da € 5.001 a € 10.000 | €. 160 |
Da € 10.001 a € 25.000 | €. 240 |
Da € 25.001 a € 50.000 | €. 320 |
Da € 50.001 a € 250.000 | €. 500 |
Da € 250.001 a € 500.000 | €. 700 |
Da € 500.001 a € 2.500.000 | €. 1.200 |
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | €. 2.000 |
Oltre € 5.000.000 | €. 2.600 |