ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 76 del 09/03/2022
OGGETTO: Adesione alla proposta di convenzione per prestazioni a pagamento relative al servizio diagnostico di base per la fauna selvatica e ittica anno 2022, tra questo Istituto e la Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Foreste (CIG ZA8354559E).
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Adesione alla proposta di convenzione per prestazioni a pagamento relative al servizio diagnostico di base per la fauna selvatica e ittica anno 2022, tra questo Istituto e la Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Foreste (CIG ZA8354559E).
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- l’IZSVe si occupa di diagnosi e di ricerca sulle malattie infettive del bestiame e delle zoonosi, di controllo di qualità degli alimenti di origine animale destinati al consumo umano, di controllo di alimenti per animali, di sorveglianza epidemiologica e monitoraggio, di pianificazione di programmi per la salute degli animali, di formazione del personale in ambito veterinario e di produzione di biofarmaci;
- l’art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 270/93 consente agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali;
- l’articolo 3, comma 3, dell’Accordo approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015 elenca i compiti istituzionali dell’IZSVe, tra cui: lett. b) “il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi”; lett. c) “gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione”; lett. e) “il supporto tecnico-scientifico ed operativo all’azione di farmacovigilanza veterinaria”; lett. g) “l’esecuzione degli esami e delle analisi
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necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale”; lett. h) “l’esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale”;
- l’art. 5, comma 1, del citato Accordo sulla gestione dell’Istituto stabilisce, inoltre, che “Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l’istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti (….) per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private (…)”;
- l’art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 270/1993 prevede che il finanziamento dell’Istituto è, inoltre, assicurato “…dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento”.
Al fine di assicurare un puntuale ed attento controllo dello stato di salute delle popolazioni selvatiche, ittiche e dei gamberi d’acqua dolce, viventi in provincia di Bolzano e, conseguentemente, per una loro corretta gestione su basi tecnico-scientifiche, la Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione Foreste - con nota del 14.12.2021 – trasmessa a mezzo pec ed acquisita a protocollo IZSVe con n. 11369 del 16.12.2021 - ha richiesto a questo Istituto di stipulare una convenzione della durata di un anno, a decorrere dall’1.01.2022 per l’erogazione di prestazioni relative al servizio diagnostico di base per la fauna selvatica ed ittica, compresi i gamberi di acqua dolce.
Al fine di dare seguito alla richiesta, il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Direttore della “SCT6 di Bolzano”, in qualità di referente scientifico, ha inserito la richiesta intranet n. 173398/2021 allegando la dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse e la nota relativa la determinazione dell’importo forfettario del servizio diagnostico per l’anno 2022.
Questa Struttura ha, pertanto, condiviso lo schema di convenzione con la Ripartizione Foreste della Provincia Autonoma di Bolzano che, successivamente, con Decreto n. 2736/2022 ha affidato all’IZSVe il servizio diagnostico di base per l’anno 2022 dell’importo complessivo di € 42.700,00 I.V.A. inclusa (CIG ZA8354559E) trasmettendo in data 3.03.2022, a mezzo pec (rif. ns. prot. n. 1949/2022), la convenzione sottoscritta digitalmente dal Direttore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
Con la sottoscrizione della Convenzione per prestazioni a pagamento per l’espletamento del servizio diagnostico di base per la fauna selvatica ed ittica, compresi i gamberi d’acqua dolce per l’anno 2022 – la cui durata è fissata dall’1.01.2022 al 31.12.2022 – l’Istituto si impegna ad eseguire le attività riportate all’art. 2 della convenzione stessa, poste sotto la responsabilità scientifica del Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx; per tali prestazioni, la Provincia Autonoma di Bolzano si impegna a corrispondere all’IZSVe la somma forfettaria pari a € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00), oltre I.V.A. come per legge, da versare in un’unica soluzione posticipata, previa presentazione della fattura da parte dell’IZSVe, come previsto dall’art. 3 della convenzione stessa.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di aderire alla proposta di Convenzione per prestazioni a pagamento tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx e la Ripartizione Foreste della Provincia Autonoma di Bolzano, rappresentata dal Direttore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, per l’espletamento del servizio diagnostico di base per la fauna selvatica ed ittica, compresi i
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gamberi d’acqua dolce per l’anno 2022, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie; sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2–bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5 del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di prendere atto che con la sottoscrizione di tale convenzione – la cui durata è fissata dall’1.01.2022 al 31.12.2022 – l’IZSVe e la Ripartizione Foreste della Provincia Autonoma di Bolzano intendono disciplinare i rapporti reciproci, individuando all’art. 2 dell’accordo le attività da svolgere da parte dell’Istituto – poste sotto la responsabilità scientifica del Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx – per le quali la Provincia si impegna a corrispondere allo stesso l’importo forfettario di € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00), oltre I.V.A. come per legge, da versare in un’unica soluzione posticipata previa presentazione della fattura da parte dell’IZSVe, come previsto dall’art. 3 della convenzione in parola;
4. di rilevare il ricavo di € 35.000,00, derivante dal presente provvedimento, al sottoconto 620011002 “Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione – Altre convenzioni” attribuito pro quota a ciascun esercizio finanziario secondo il criterio di competenza economica (centro di costo 200002514).
IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza, che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
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D E L I B E R A
1. di aderire alla proposta di Convenzione per prestazioni a pagamento tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx e la Ripartizione Foreste della Provincia Autonoma di Bolzano, rappresentata dal Direttore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, per l’espletamento del servizio diagnostico di base per la fauna selvatica ed ittica, compresi i gamberi d’acqua dolce per l’anno 2022, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie; sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2–bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5 del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di prendere atto che con la sottoscrizione di tale convenzione – la cui durata è fissata dall’1.01.2022 al 31.12.2022 – l’IZSVe e la Ripartizione Foreste della Provincia Autonoma di Bolzano intendono disciplinare i rapporti reciproci, individuando all’art. 2 dell’accordo le attività da svolgere da parte dell’Istituto – poste sotto la responsabilità scientifica del Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx – per le quali la Provincia si impegna a corrispondere allo stesso l’importo forfettario di € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00), oltre I.V.A. come per legge, da versare in un’unica soluzione posticipata previa presentazione della fattura da parte dell’IZSVe, come previsto dall’art. 3 della convenzione in parola;
4. di rilevare il ricavo di € 35.000,00, derivante dal presente provvedimento, al sottoconto 620011002 “Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione – Altre convenzioni” attribuito pro quota a ciascun esercizio finanziario secondo il criterio di competenza economica (centro di costo 200002514).
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa 🗷
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 76 del 09/03/2022
OGGETTO: Adesione alla proposta di convenzione per prestazioni a pagamento relative al servizio diagnostico di base per la fauna selvatica e ittica anno 2022, tra questo Istituto e la Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Foreste (CIG ZA8354559E).
Pubblicata dal 09/03/2022 al 24/03/2022 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxxxxx Xxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxxxxx Xxxxx - Gestione Atti
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE LEGNARO (PADOVA)
Convenzione per Prestazioni a Pagamento (CIG: ZA8354559E)
Tra
L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, con sede in
Legnaro (PD), Viale dell’Università n. 10, Codice fiscale e Partita IVA 00206200289, pec: izsvene- xxx@xxxxxxxxx.xx, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, nata a Padova il 2.2.1967, in seguito denominato “Istituto” o “IZSVe”
e
la RIPARTIZIONE FORESTE della PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO con
sede in Bolzano, Via Brennero n. 6, Codice Fiscale e Partita IVA 00390090215, pec: jagdfische- xxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx, rappresentata per la firma della presente convenzione dal suo Di- rettore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Bressanone il 05.05.1969, a ciò autorizzato, in seguito denominata “Ripartizione”,
di seguito denominate separatamente anche la “Parte” e congiuntamente le “Parti”;
premesso che
• nelle popolazioni di fauna selvatica ed ittica non è raro l’insorgere di patologie sia a livello
episodico che di vera e propria epizoozia;
• tali fenomeni concorrono talora in maniera considerevole nelle dinamiche della popolazione, con possibili forti ricadute di tipo gestionale;
• esiste la possibilità di interscambio di agenti patogeni tra animali domestici e fauna selvatica, a
partire dal quale può rendersi necessaria l’attivazione di piani di profilassi;
• alcune malattie della fauna selvatica possono avere gravi ripercussioni sulla salute pubblica;
• nella gestione della fauna selvatica possono avere quindi rilevante importanza il monitoraggio sanitario costante delle popolazioni;
• ai fini di un puntuale ed attento controllo dello stato di salute delle popolazioni selvatiche, ittiche e gamberi d’acqua dolce, viventi in provincia di Bolzano e – conseguentemente - per una loro corretta gestione su basi tecnico-scientifiche, è indispensabile organizzare un servizio
di monitoraggio e diagnostico della fauna selvatica attraverso strutture a tal fine specializzate
come l’Istituto ed in particolare il laboratorio diagnostico di Bolzano;
• ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 s.m., gli Istituti zooprofi- lattici sperimentali operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, garantendo ai Servizi
veterinari delle regioni e delle province autonome e delle Unità Sanitarie Locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all’espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria;
• l’articolo 3, comma 3, dell’Accordo approvato dalla Xxxxxxx xxx Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxx Xxxx-
xxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015 elenca i compiti istituzionali dell’IZSVe, tra cui: lett. b) “il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi”; lett. c) “gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione”; lett. e) “il supporto tecnico-scientifico ed operativo all'a- zione di farmacovigilanza veterinaria”; lett. g) “l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale”; lett. h) “l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale”.
• l’art. 1, comma 6, del D. Lgs. n. 270/1993 consente agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di
stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali;
• l’art. 5, comma 1, del surrichiamato Accordo prevede che “Fermo restando l’assolvi-
mento dei propri compiti istituzionali, l’Istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo
oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie lo- cali”;
• con Decreto n. 2736/2022 del 23.02.2022 la Ripartizione Foreste della Provincia Autonoma
di Bolzano ha provveduto ad affidare a questo Istituto il servizio diagnostico di base, per
l’anno 2022, dell’importo complessivo di € 42.700,00 I.V.A. inclusa (CIG: ZA8354559E).
In considerazione delle suesposte premesse, le Parti,
convengono e stipulano
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 - Prestazioni oggetto dell’accordo
1. La Ripartizione affida all’Istituto - per i motivi e le finalità di cui nelle premesse della presente convenzione - l’espletamento del servizio diagnostico di base per la fauna selvatica ed ittica com- presi i gamberi d’acqua dolce. Per l’esecuzione di detta attività le parti contraenti operano rispetti- vamente mediante il Laboratorio diagnostico di Bolzano, in seguito chiamato “Laboratorio” e l’Ufficio Provinciale caccia e pesca, in seguito chiamato “Ufficio”, quali infrastrutture compe- tenti per territorio e per materia.
2. Nell’ambito di quanto previsto dal comma 1, ed in particolare anche al fine di pervenire alla definizione di interventi di profilassi sul territorio, l’Ufficio provvede tramite il proprio personale, quello del corpo forestale provinciale - o tramite gli agenti venatori ed i guardiapesca a tal fine autorizzati dal relativo direttore - alla consegna al Laboratorio degli animali selvatici, dei pesci e dei gamberi rinvenuti morti o ritenuti sospetti di malattie nonché dei campioni di materiale prelevato dalla fauna selvatica ed ittica abbattuta in Provincia.
3. Sulla base del materiale consegnatogli, il Laboratorio raccoglie e registra su supporto informatico
tutti i dati necessari per il controllo sanitario, specificando in particolare le specie ed il campione esaminato.
4. Il Laboratorio, inoltre, segue l’esecuzione degli esami anatomo-patologici e quelli collaterali di laboratorio, necessari per la formulazione delle diagnosi sugli animali e campioni consegnati per le analisi.
5. Nell’esecuzione delle attività affidategli, l’Istituto può avvalersi della collaborazione di enti o istituti di ricerca nazionali o internazionali e trasmettere a questi, se ritenuto necessario, anche campioni ricevuti dall’Ufficio, per l’esecuzione di approfondimenti o ricerche specialistiche. I rap- porti che ne derivano concernono tuttavia solamente l’Istituto e le relative spese sono a carico dello stesso.
6. Le Parti contraenti, attraverso le loro infrastrutture competenti per territorio e materia, concor- dano per iscritto particolari obiettivi di ricerca. In tale ambito vengono definite in particolare:
- le analisi, gli approfondimenti e gli interventi promossi direttamente dalle parti contraenti per
il controllo sanitario della fauna selvatica ed ittica, ai fini del loro miglioramento e conserva- zione;
- le attività di collaborazione a progetti di ricerca attivati da altri enti o istituti, sia pubblici che
privati, ed inerenti lo stato sanitario della fauna selvatica ed ittica nonché dei gamberi in pro- vincia;
- le indagini e gli interventi aventi carattere di straordinarietà da attivare nell’anno;
- le indagini che richiedono il supporto esterno di istituti specializzati.
7. In caso di patologie emergenti o di particolare gravità segnalate dall’Ufficio, il Laboratorio offre l’assistenza tecnica necessaria, anche con sopralluoghi, nonché dettagliate informazioni anche bi- bliografiche, sulla situazione esaminata per la progettazione e realizzazione di interventi di miglio- ramento e conservazione del patrimonio faunistico.
8. Il Laboratorio garantisce un supporto tecnico - oltre che nella realizzazione di interventi, appro- fondimenti e sperimentazioni in campo faunistico ed ittico avviate dall’Ufficio, inerenti gli aspetti zoo-sanitari relativi alla fauna selvatica - anche nelle operazioni di gestione faunistica ed ittica per gli aspetti di competenza veterinaria.
9. Infine il Laboratorio formula pareri richiesti sui problemi emersi presso l’Ufficio nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, in relazione alla salute e in merito alle modalità di con- trollo della fauna selvatica, ittica e dei gamberi.
10. IZSV consegna un rapporto intermedio o un rapporto a fine anno solare contenente una de-
scrizione dell’attività svolta ed in particolare un resoconto del servizio diagnostico.
Art. 3 - Corrispettivo e modalità di pagamento
1. Per l’attività costituente oggetto della presente convenzione, la Ripartizione corrisponderà all’Istituto l’importo omnicomprensivo di euro € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00), oltre I.V.A. come per legge, in un’unica soluzione posticipata, previa presentazione della relativa fattura da parte dell’IZSVe.
2. Qualora si rendano necessarie ricerche particolari di ordine sanitario e biologico sulla fauna sel- vatica ed ittica aventi carattere straordinario o innovativo e non contemplati tra le prestazioni og- getto della presente convenzione, che richiedano un considerevole impegno di materiale e forza lavorativa, le Parti contraenti stabiliscono di comune accordo anche i maggiori oneri a carico della Ripartizione.
3. Le prestazioni offerte con le relative metodiche di analisi e tariffe possono essere rilevate con- sultando il Tariffario disponibile sul sito web dell’Istituto (xxx.xxxxxxxxxx.xx). Gli elenchi delle prove accreditate, le sedi ove le stesse vengono svolte e gli schemi AQUA accreditati sono consul- tabili sul sito web dell’ente di accreditamento Accredia (xxx.xxxxxxxx.xx).
Art. 4 - Comunicazione esito esami e utilizzo dei dati e delle informazioni
1. L’Istituto comunicherà alla Ripartizione l’esito degli esami mediante rapporti di prova tramite il
servizio on-line IZIWEB, oppure tramite modalità alternative previamente concordate con la stessa (es: fax, posta ordinaria, brevi manu). Le modalità di accesso al portale sono rinvenibili nel sito web dell’IZSVe nella sezione “Servizi/servizi diagnostici/referti/Iziweb”. La Ripartizione si impegna a tenere i risultati a disposizione dell’Autorità Sanitaria.
2. Le prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché le risultanze degli esami effettuati in esecuzione della presente Convenzione, sono totalmente indipendenti dalle attività ispettive e di controllo che l’Istituto effettua per conto delle Autorità Sanitarie e non potranno essere addotte in opposizione a contestazioni ufficiali dell’Autorità competente.
3. È esclusa l’erogazione di prestazioni di laboratorio ovvero l’esecuzione di prestazioni da parte dell’IZSVe a favore della Ripartizione avente ad oggetto materiale per il quale l’IZSVe ha effettuato controlli ufficiale su richiesta e per conto delle Autorità Sanitarie competenti.
4. È vietata qualsiasi alterazione del rapporto di prova. È vietata la riproduzione parziale dello stesso senza la preventiva autorizzazione scritta dell’IZSVe. I rapporti di Prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale senza esplicita autorizzazione da parte dell’Istituto. Resta in ogni caso escluso l’utilizzo diretto del nome/logo dell’Istituto per scopi pubblicitari.
5. L’IZSVe si riserva il diritto ad utilizzare tutte le informazioni ed i dati che deriveranno dall’ese- cuzione del presente accordo - in forma anonima - per scopi di ricerca, pubblicazioni scientifiche, analisi dei dati, valutazione del rischio e comunque per l’assolvimento delle proprie finalità istitu- zionali.
Art. 5 - Durata
1. La presente convenzione ha durata di 10 mesi con decorrenza dall’1.03.2022 fino al 31.12.2022.
2. È esplicitamente escluso il tacito rinnovo della presente convenzione.
Art. 6 - Sospensione dell’esecuzione
1. L’IZSVe si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni per ragioni di pubblico
interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzionali, senza che ciò comporti per la Ripartizione alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
Art. 7 - Recesso anticipato
1. L’Istituto si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione, prima della naturale sca- denza, in caso di nuove disposizioni emanate a livello nazionale o regionale, che intervengano a modificare l’attuale disciplina in materia di prestazione a pagamento, dando comunicazione scritta, tramite PEC, alla controparte della data e delle modalità di cessazione della esecuzione delle pre- stazioni, nonché delle diverse condizioni per l’eventuale stipulazione di una nuova convenzione.
2. Ciascuna Parte potrà inoltre recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta tramite PEC da inviare alla controparte, con preavviso di almeno 60 giorni.
3. Rimane in ogni caso fermo l’impegno della Parte che esercita il diritto di recesso a corrispondere alla controparte le spese che quest’ultima documenti di aver sostenuto per l’esatta esecuzione dell’attività, anche in relazione all’acquisto di materiale non diversamente impiegabile, oltre ai com- pensi spettanti.
Art. 8 - Clausola risolutiva espressa
1. La presente convenzione si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nelle
ipotesi di inadempimento delle prestazioni delle parti previste dagli articoli di seguito indicati:
- art. 2. “Prestazioni oggetto dell’accordo”;
- art. 3. “Corrispettivo e modalità di pagamento”;
- art. 14. “Codice etico e di comportamento dei dipendenti pubblici DPR n. 62/2013 e prevenzione della corru- zione”.
2. A tal fine, la Parte che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa dovrà comunicare all’al- tra Parte, con invio di nota scritta con preavviso minimo di 30 giorni da trasmettere a mezzo PEC. L’effetto risolutivo si produrrà di diritto alla ricezione della comunicazione a prescindere da ogni valutazione in ordine alla gravità o importanza dell’inadempimento stesso. Fino a tale momento la
parte inadempiente potrà legittimamente adempiere la propria obbligazione, ferme restando le con- seguenze della responsabilità per inadempimento e il diritto al risarcimento del danno.
Art. 9 - Forza maggiore
1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insur- rezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti appli- cabili.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte ina- dempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbliga- zioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della pre- sente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
Art. 10 - Assicurazione
1. Le Parti dichiarano che il proprio personale strutturato impegnato nelle attività previste dalla presente convenzione, sia quello dell’Istituto che operi presso la Ripartizione, che il personale della Ripartizione che operi presso l’Istituto, è assicurato per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni.
Art. 11 - Sicurezza
1. Il personale delle Parti contraenti ed i soggetti ad esso equiparati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, impartite dalla sede ospitante in adempimento alla vigente legislazione in materia ed ai regolamenti interni.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
1. Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal Regolamento Generale UE per la pro- tezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti nell’ambito del presente contratto, dando l’autorizzazione al loro utilizzo, anche da parte di eventuali terzi, per tutto ciò che concerne ogni adempimento connesso all’esecuzione dello stesso o per finalità di pubblicazione dei risultati scien- tifici, fattispecie cui l’azienda acconsente con la sottoscrizione del presente atto.
Art. 13 - Cessione della convenzione
1. È fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, la presente convenzione, nonché i
diritti e gli obblighi che ne derivano, senza pervio consenso dell’altra Parte.
Art. 14 - Codice etico e di comportamento dei dipendenti pubblici DPR n. 62/2013 e pre- venzione della corruzione
1. L’IZSVe opera come terza parte indipendente da qualsiasi interesse e garantisce che il proprio personale operi senza alcuna pressione o sollecitazione esterna che possa influenzare i risultati o i giudizi tecnici delle proprie attività.
2. La Ripartizione si impegna, per quanto ad esso applicabile, a rispettare:
- il codice etico e di comportamento dell’IZSVe pubblicato sul sito web istituzionale: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/XX00/xxxxxxxxxx.xxx.
- il vigente PTPCT adottato dall’IZSVe e pubblicato sul sito web istituzionale: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/XX00/xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
3. La violazione da parte dell’Associazione dei principi di cui ai succitati documenti è causa di
risoluzione del presente accordo.
4. IZSVe si impegna allo stesso tempo a rispettare il Codice di Comportamento della Provincia Autonoma di Bolzano.
Art. 15 - Controversie
1. Per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere nell’interpreta- zione e nell’esecuzione della presente convenzione, le parti concordano di affidarsi alla competenza esclusiva del Foro di Padova.
Art. 16 - Oneri per la stipula e la Registrazione
1. Il presente atto è soggetto a registrazione, in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131 del
26/04/1986 e le spese saranno interamente a carico del richiedente.
2. L’imposta di bollo è carico dell’ IZSVe e sarà assolta dalla stessa in modo virtuale ex art. 15 del
D.P.R. n. 642/1972 – Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Padova 2, n. 6069 del 17.01.2013.
Art. 17 -Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, le parti faranno esclusivo riferi- mento alla normativa vigente nell’ordinamento giuridico italiano, in particolare alle norme del co- dice civile, alle disposizioni vigenti o a quelle che saranno emanate in materia, nonché alle “Condi- zioni Generali di contratto” disponibili sul sito web dell’Istituto (xxx.xxxxxxxxxx.xx) e successive
modificazioni e/o integrazioni.
Art. 18 -Negoziazione
1. La presente convenzione è stata liberamente negoziata tra le Parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.
***
Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Per l’Istituto Zooprofilattico Per la Ripartizione Foreste della
Sperimentale delle Venezie Provincia Autonoma di Bolzano IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx