Accordo di collaborazione in forma di scrittura privata tra
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AGENZIA FORESTAS – DIREZIONE GENERALE
Accordo di collaborazione in forma di scrittura privata tra
- l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sarde- gna (Fo.Re.S.T.A.S.) ai sensi dell’art. 37 della legge regionale del 27 aprile 2016 n° 8. In persona del Direttore Generale FF Dr. Xxxxxxxxx Xxxx - XXXXXXX -, il quale interviene non in proprio ma in nome e per conto dell'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna, di seguito denominata Fo.Re.S.T.A.S, domiciliato per gli atti relativi alla carica rivestita, presso la sede della suddetta Agenzia sita in Xxxxx Xxxxxxx, 00, Xxxxxxxx - Codice Fiscale 03669190922.
- e il Dipartimento di Scienze dalla Vita e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Ca- gliari rappresentato dal Direttore Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxx - XXXXXXX -, il quale interviene non in proprio conto ma in nome del medesimo Dipartimento - Università degli Studi di Cagliari con sede legale in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxxx, Codice Fiscale 80019600925, con sede operativa, ai fini del presente accordo di collaborazione, nella Se- zione Botanica.
PREMESSO CHE
il presente accordo si riconduce allo schema generale di cui all’art. 15 della L.241/90 ed è pertanto soggetta alle disposizioni di cui dall’art.11 della citata normativa, commi 2 e 3;
- ai sensi della legge regionale del 27 aprile 2016, n° 8, l'Agenzia può sottoscrivere conven- zioni e accordi con gli enti locali per le finalità previste nella su menzionata Legge Regionale per l'utilizzo del proprio personale e procedere alla stipula di convenzioni e accordi di col- laborazione di durata pluriennale in forma gratuita, per la cura, sorveglianza, razionale ma- nutenzione, miglioramento e valorizzazione del patrimonio ad essa affidato dagli enti locali,
da altri enti pubblici o da privati e operando di norma sulla base di
piani forestali particolareggiati e con università e istituti per finalità di studio e ricerca;
- che il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente e l’Agenzia si propongono fini comuni per l’individuazione, il miglioramento e la maggiore efficienza delle politiche di gestione del patrimonio forestale, con particolare riferimento alle esigenze di innovazione e di valorizzazione, anche economica e sociale, del patrimonio naturale e dei beni prodotti, così come previsto dalla L.R. 8/2016, anche attraverso attività di ricerca e sperimentazione in campo;
-che Il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente ha specifiche competenze sullo
studio, monitoraggio, gestione e conservazione della diversità vegetale e del patrimonio fo- restale della Sardegna, e sull’analisi degli impatti dovuti a eventi climatici o stocastici estremi;
-che il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente svolge regolarmente attività di monitoraggio su habitat e specie forestali e di interesse conservazionistico della Sardegna e che il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx, nello specifico, conduce da oltre 10 anni monitoraggi periodici su habitat e specie vegetali del Montiferru;
-che lo scorso mese di luglio una gran parte di tali aree sono state interessate da un imponente incendio, comprese aree ricadenti all’interno del Complesso Forestale Montiferru-Planargia, e che pertanto si rendono necessari dettagliati monitoraggi e analisi scientifiche per indiriz- zare e guidare le urgenti attività di gestione e ripristino del territorio;
-che si ritiene di estremo interesse, per entrambi gli enti coinvolti, avviare una collaborazione di ricerca specifica su queste aree, anche alla luce della costituzione del nuovo Servizio Studi Ricerche e Progettazioni Comunitarie presso la Direzione dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S, as- sicurandone cosi la gestione e la tempestiva esecuzione dei rilievi concordati nell’ambito del
gruppo di ricerca;
-che i lavori di rilievo e monitoraggio, come pure le ulteriori opere necessarie descritte dal piano sperimentale annuale, oltre che di prevenzione antincendio, saranno effettuati a cura del personale del Complesso Forestale Montiferru-Planargia o altro indicato dal Servizio Territoriale di Oristano dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S, con la supervisione e coordinamento del Responsabile Scientifico del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente e con la collaborazione del Servizio Studi, Ricerche e Progetti Comunitari della Direzione Gene- rale e del Servizio Territoriale di Oristano;
-che le Direttive 23/2014/UE, 24/2014/UE, 25/2014/UE ed in particolare la Direttiva 2014/24/UE esclude dal suo ambito di applicazione tanto le convenzioni che “… non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale” (articolo 1, par.6), quanto i contratti che prevedono l’affidamento di un servizio, come previsto dall’articolo 11 e dall’articolo 12 par.4 ed in particolare nel caso di accordo concluso esclusivamente tra due o più pubbliche amministrazioni aggiudicatrici se la cooperazione è finalizzata a conseguire gli obiettivi in comune e di interesse pubblico;
-che la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministra- tivo”, in particolare all’art. 15, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare le modalità di collaborazione finalizzate allo svolgi- mento di attività di interesse comune;
-che le parti ritengono sussistere le condizioni previste all’art. 15 della L. n. 241/90 e riten- gono necessario definire un accordo di collaborazione intesa al monitoraggio della diversità vegetale esistente e al miglioramento delle condizioni ambientali del Complesso Forestale Montiferru-Planargia;
-che la determinazione n° 7 del 21 ottobre 2010 dell’ex Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici (ora ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione) che ha
approfondito con il tema degli accordi tra amministrazioni aggiudicatrici ex articolo 15 della legge 241/1990 delineando «un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di “reciproca collaborazione” e nell’obiettivo comune di fornire servizi “indistintamente a favore della collettività e gratuitamente”.
TUTTO CIO’ PREMESSO
con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, le parti, mentre confer- mano e ratificano la precedente premessa narrativa, formante parte sostanziale e integrante del presente accordo di collaborazione, concordi stipulano e convengono quanto segue:
Art. 1
Il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente si impegna a redigere il piano speri- mentale annuale, a curare la gestione scientifica della sperimentazione e a collaborare con l’Agenzia per l’esecuzione dei rilievi e monitoraggi nei cantieri forestali di Pabarile (Santu- lussurgiu) e Tresnuraghes.
L’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S si impegna a collaborare con il Dipartimento Scienze della Vita e dell’Ambiente, in forma gratuita, a tutte le attività necessarie indicate nel piano sperimentale elaborato dal medesimo Dipartimento, come previsto dalla Legge istitutiva n.8/23018.
Art. 2
La durata del presente accordo di collaborazione è stabilita in anni 6 (sei), dalla firma della presente, rinnovabile, previa proposta da parte dell’Ente almeno 12 mesi prima della sca- denza, per un eguale periodo. Le parti potranno modificare o rescindere dal presente accordo di collaborazione con preavviso di almeno 60 giorni.
Art. 3
Per consentire una razionale e sinergica gestione l’Agenzia, sulla base del piano sperimen- tale, provvederà all’inserimento delle attività nella programmazione forestale annuale e triennale relativa al Complesso Forestale Montiferru-Planargia, in cui saranno descritte le attività da eseguire e il numero approssimativo di giornate occorrenti. Gli interventi facenti parte della programmazione annuale e triennale del Complesso Forestale Montiferru-Planar- gia saranno, se necessario, sottoposti ad approvazione degli organismi competenti con indi- zione, a cura dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S, di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124 così come modificato dal D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127.
Art. 4
L’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. metterà a disposizione per l’attuazione delle attività di cui ai pre- cedenti articoli, il proprio personale tecnico e amministrativo, nonché quello operativo, i mezzi e le attrezzature necessarie. Il Servizio Territoriale di Oristano individuerà, in sede di programmazione, le risorse umane che potrà destinare alla realizzazione delle attività, le azioni saranno commensurate secondo le disponibilità delle risorse. I dati risultanti dai rilievi e monitoraggi previsti nella pianificazione annuale degli interventi e dei rilievi dovranno essere condivisi con il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, per tramite del Responsabile Scientifico dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.
Analogamente perverranno al Servizio studi, ricerche e progetti comunitari, per tramite del Servizio Territoriale, il time-sheet delle attività con indicate le giornate lavorative impiegate, il numero di persone impegnate e i costi annuali sostenuti per la manodopera e per i materiali di consumo utilizzati.
Il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente metterà a disposizione il proprio per- sonale strutturato e il know-how scientifico necessario per pianificare e implementare le
attività di monitoraggio e di ricerca previste dal presente accordo di
collaborazione. La collaborazione non comporta oneri aggiuntivi per il Dipartimento.
Art. 5
L’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S assume tutti gli oneri relativi all’esecuzione degli interventi di cui al piano sperimentale nel rispetto delle pattuizioni di cui precedente art. 4, trattandosi di bene in attualità di gestione.
Art. 6
Sono di competenza dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S, che li farà propri, gli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti ritraibili al netto di quelli da destinare alle attività scientifiche.
Art. 7
Il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente e l’Agenzia si impegnano a partecipare congiuntamente a bandi regionali, nazionali o europei (esempio POR, LIFE, PSR, etc.) al fine di recuperare risorse economiche necessarie all’implementazione della collaborazione e all’attuazione del piano sperimentale. Per consentire l’aumento di competenze tecnico- scientifiche e competitività, potranno essere coinvolti alla partecipazione del bando anche altri soggetti pubblici e privati (enti, agenzie, università, fondazioni, privati ecc.).
Art. 8
Il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente nomina quale Responsabile Scienti- fico del presente accordo di collaborazione il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx, mentre l’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S nomina quale Responsabile Scientifico il Dr. Xxxxxx Xxxxxxx, Direttore del Servizio studi ricerche e progetti comunitari e, quale Responsabile Tecnico, il Dr. Xxxxxxx Xxxxxx, responsabile del Complesso Forestale Montiferru-Planargia, i quali saranno i rispet- tivi referenti per il Dipartimento e per l’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. Il Responsabile Scientifico del Dipartimento presterà tutta l’assistenza necessaria alla redazione del programma annuale
e triennale per la gestione delle parcelle sperimentali.
Art. 9
Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai Regolamenti Discipli- nari e di Sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo di collaborazione nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Art.10
Gli Enti firmatari il presente accordo di collaborazione si impegnano, nella fase di divulga- zione dei risultati della ricerca, in qualsiasi forma essa sia, ad indicare come coautori, i refe- renti scientifici e il referente tecnico.
Art.11
Ciascuna delle parti si impegna a condividere il proprio know-how da impiegare per le fina- lità dell’accordo di collaborazione e nei limiti della sua utilizzabilità per il conseguimento dei risultati di cui al presente accordo. Non è consentito l’impiego di tale know-how per scopi estranei a quelli di cui al presente accordo.
Le parti dichiarano la volontà di utilizzare strumenti di diffusione e valorizzazione dei risul-
tati e delle attività comuni. I risultati e la documentazione derivanti dal presente accordo di collaborazione sono di proprietà di tutte le Parti sottoscrittrici che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. La concessione a terzi dei diritti sui Risultati congiunti della ricerca dovrà avvenire nel rispetto del principio secondo il quale ciascun Partner è proprietario e potrà disporre liberamente di detti Risultati, fermo restando che do- vrà essere menzionata la compartecipazione finanziaria delle Parti.
La comunicazione a terzi, la divulgazione e la pubblicazione dei risultati di cui sopra, do- vranno essere sempre concordate tra le parti. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà
esplicitamente far riferimento al presente Accordo di Collaborazione.
Art. 12
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
Il presente accordo viene redatto in un unico originale in formato digitale, e sottoscritto con firma digitale giusta la previsione di cui all’art. 6, co. 6, del D.L. 145/2013 convertito con Legge 9/2014. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale da DISVA, ai sensi l'art. 15 del DPR 642/1972, come da autorizzazione prot. n. 71777 del 11/05/2011, rilasciata dall’Agen- zia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio Territoriale di Cagliari 1.
Art. 13
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informati (e, per quanto di ragione, espressa- mente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività pre-con- venzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente ac- cordo di collaborazione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore ela- borazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali degli Enti firmatari il presente accordo e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
Art. 14
Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella
relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l’esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
E’ fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.
In caso di cessazione dell'Accordo, le Parti potranno richiedere la restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.
Le Parti si impegnano a far rispettare anche dai loro eventuali consulenti o collaboratori
esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.
Art. 15
Il presente accordo di collaborazione è stipulato in forma di scrittura privata con registra- zione in caso d’uso, nella qual circostanza le spese saranno a carico della parte richiedente. Costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, xxx comprese quelle contenute negli atti richia- mati, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Il presente atto sarà impegnativo e vincolante solo dopo la firma tra le parti.
Art.16
Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell’ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n.231/ 2001 e successive modifiche e/o integrazioni.
Art.17
La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo di collaborazione che si ren- dano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consen- sualmente eventuali controversie che possano sorgere durante il periodo di durata dello stesso. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della con- troversia stessa, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le Parti, il Foro compe- tente sarà̀ quello di Cagliari.
Art.18
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2 del Codice Civile, i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente la disposizione di cui agli art. 6, 9, 11, 12, 13.
Art.19
Il presente accordo di collaborazione, sottoscritto dalle parti mediante l’apposizione della firma digitale ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministra- zione Digitale (CAD), se applicabile, è formata da n. 19 articoli e si compone di n. 10 (dieci) pagine di carta semplice di scrittura informatizzata.
Il Direttore Generale FF Il Direttore del Dipartimento Scienze
Agenzia Fo.Re.S.T.A.S della Vita e dell’Ambiente – Università degli Studi di Cagliari
Xxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxx