SCHEMA DI CONTRATTO DI VENDITA IN PIEDI
SCHEMA DI CONTRATTO DI VENDITA IN PIEDI
Procedura ad evidenza pubblica tramite portale telematico CCIAA di Trento Art. 1 – Oggetto del contratto
1. L’Agenzia provinciale delle foreste demaniali (di seguito Agenzia) vende alla società
, con sede in via , n. P.IVA. , in persona del suo legale rappresentante, che accetta di acquistare, il lotto di legname denominato di metri cubi netti presunti , compresi i residui di utilizzazione, al prezzo di €/m³ ( /00 euro al metro cubo), oltre IVA, per l’importo complessivo stimato di €, IVA esclusa, con allestimento a carico dell’acquirente (c.d. vendita in piedi).
Diametro di vendita diciotto centimetri (18 cm).
Art. 2 - Condizioni generali
1. Il quantitativo di legname netto ritraibile dal lotto di legname è stimato nel progetto di xxxxxx, presentando l’offerta l’impresa accetta il lotto con qualsiasi resa finale. Il legname si intende venduto come sta e giace, senza ulteriori spese ed oneri a carico dell’Agenzia, che declina ogni responsabilità per eventuali difetti del materiale legnoso oggetto di vendita compresa l’eventuale presenza di schegge metalliche o altri corpi estranei nel legname.
2. I lavori oggetto del presente contratto devono rispettare tutte le prescrizioni contenute nel Progetto di taglio e le condizioni contenute nell’allegato Capitolato d’oneri Generale e Particolare nonché negli eventuali specifici documenti della sicurezza, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto; la suddetta documentazione dovrà essere trasmessa alle imprese appaltatrici da esso incaricate per l’espletamento dei lavori. Qualora siano rilevate inadempienze a carico dell’affidatario verrà applicata la relativa sanzione.
3. Fermo restando l’obbligo di autorizzazione per utilizzare un volume legnoso superiore rispetto a quanto previsto dal progetto di taglio, il volume totale che potrà essere oggetto del presente contratto non potrà in ogni caso superare di oltre il 50% del volume netto presunto indicato dallo stesso progetto di xxxxxx.
4. La viabilità forestale non soggiace alla normativa del codice della strada, l’Agenzia non risponde di sinistri verificatesi lungo la stessa.
5. La viabilità forestale interessata dal presente contratto, deve essere visionata prima della presentazione dell’offerta, in relazione alla transitabilità dei mezzi. Dal momento della consegna del lotto fino al suo collaudo, la manutenzione ordinaria rimane in carico all’acquirente e la valutazione contingente delle condizioni della viabilità sarà a cura dell’utilizzatore della stessa.
6. Eventuali dissesti verificatesi in seguito a eventi particolarmente intensi devono essere comunicati all’Ufficio Gestionale di Cavalese. Lo stesso, tramite il personale forestale, può imporre la sospensione del transito in seguito ad eventi meteorologici che potrebbero danneggiare la viabilità.
7. L’acquirente non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, obblighi e diritti derivanti dal presente contratto.
8. Il prezzo di aggiudicazione comprende il valore dei residui di utilizzazione eventualmente prodotti, che saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal relativo Progetto di taglio, dal Capitolato d’oneri Generale e Particolare.
Art. 3- Modalità e tempo di esecuzione dei lavori
1. Le utilizzazioni devono iniziare dopo la consegna e dovranno terminare entro 120 giorni lavorativi naturali e consecutivi dalla data della stessa. Nel termine sopracitato si intende compiuta anche la fase di asportato del legname accatastato.
2. A garanzia del regolare svolgimento dei lavori di utilizzazione, l’Agenzia richiede l’accatastamento a piazzale di almeno il 25% del volume oggetto di vendita entro la metà del periodo fissato per terminare i lavori.
3. Per eventi straordinari e imprevedibili o per particolari condizioni meteorologiche potrà essere disposta la sospensione dei lavori con l’interruzione del conteggio dei giorni utili per
portare a termine la lavorazione. La richiesta di sospensione potrà essere proposta dall’acquirente o imposta direttamente dall’Agenzia provvedendo a riformulare il nuovo termine dei lavori. Allo scadere del termine, l’eventuale richieste di proroga presentate dall’acquirente, saranno valutate dall’Agenzia riservandosi la possibilità di concederla o meno.
4. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario inoltra tramite posta elettronica certificata la domanda di consegna del lotto all’Agenzia. La domanda deve contenere il nominativo del Responsabile dell’utilizzazione dotato di patentino forestale o documento equipollente ai sensi degli articoli 102 bis e 61 della L.P. 11/2007, e la documentazione necessaria per attestare le adeguate capacità operative specialistiche del personale che effettuerà i lavori. Sarà cura dell’acquirente comunicare anche nel corso delle utilizzazioni, in forma scritta, all’ufficio tecnico gestionale, il nominativo delle imprese da esso incaricate per l’espletamento dei lavori.
5. Entro 15 giorni dalla domanda l’Agenzia provvederà alla consegna, secondo le modalità descritte nel Capitolato d’oneri Generale (art. 16) predisponendo apposito Verbale Di Consegna, sotto firmato dal Responsabile dell’utilizzazione. L’acquirente qualora non intervenuto sul posto dovrà in seguito sottofirmare il verbale, anche attraverso firma elettronica.
6. In deroga rispetto a quanto previsto dal Capitolato d’oneri Generale, si evidenzia che, se in sede di collaudo si rilevasse del legname assegnato ma non utilizzato, verrà eseguita una stima del quantitativo volumetrico e calcolato il suo valore rapportandolo al prezzo di aggiudicazione. L’importo verrà addebitato all’acquirente, fatta salva la facoltà di agire da parte dell’Agenzia per l’eventuale risarcimento dei danni.
Art. 4 – Garanzie
1. L’acquirente costituisce una cauzione definitiva pari al 5% del valore complessivo del lotto, inclusa I.V.A. [ €, con IVA - / _/ euro], entro e non oltre 20 gg. (venti giorni) dalla stipula del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivati dal progetto di xxxxxx, dai Capitolati e dal presente contratto di compravendita, che verrà restituita a seguito del positivo esito del collaudo;
2. L’acquirente costituisce una garanzia, anche tramite fideiussione, pari al 15% del valore
complessivo del lotto inclusa I.V.A [
€ - _/
euro]. La
fideiussione dovrà essere presentata, entro e non oltre 20 gg. (venti giorni) dalla stipula del contratto e la sua validità dovrà essere garantita per tutta la durata dei lavori a titolo di garanzia del legname corrispondente in valore.
L’asporto del legname potrà avvenire previa misurazione.
Ogni qualvolta sarà asportato dai piazzali un quantitativo pari al valore della garanzia, prima di asportare altro legname dovrà essere saldato il dovuto, previa emissione da parte dell'Agenzia della relativa fattura.
3. La società acquirente e le ditte da essa incaricate, si dichiara in possesso di polizza assicurativa per l’attività svolta e consapevole che i mezzi utilizzati per la fatturazione ed il trasporto del legname devono essere muniti di idonee polizze assicurative, impegnandosi nel contempo a tenerle costantemente aggiornate.
4. Le modalità di utilizzazione e di asporto devono rispettare tutte le disposizioni dei capitolati allegati; qualora siano rilevate inadempienze a carico dell’acquirente verrà applicata la relativa sanzione.
Art. 5 - Disponibilità del fondo
1. La presente vendita ha per oggetto una cosa futura ai sensi dell’art. 1472 cc, l’acquirente durante le operazioni di taglio ed esbosco delle piante interviene con propri mezzi ed il proprio personale; in via accessoria, il medesimo acquirente acquisisce la disponibilità del fondo come delineato ed individuato dai progetto di taglio per il tempo necessario all’espletamento delle operazioni; in detto periodo, pertanto, la responsabilità sui rischi e la sicurezza sul lavoro sono a suo carico.
2. A carico dell’Agenzia rimane l’obbligo di segnalare eventuali elementi di pericolo.
Art. 6 - Condizioni ambientali
1. L’Agenzia provinciale delle foreste demaniali possiede un proprio Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza sviluppato sulla base della norma UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. L’impresa boschiva si impegna pertanto a rispettare tutte le normative in materia ambientale finalizzate a contenere entro limiti compatibili gli impatti su suolo, soprassuolo, acqua, atmosfera e biosfera e sopratutto in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. La politica di ambiente e sicurezza dell’Agenzia è visionabile al seguente link: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx.
3. Clausole ambientali standard UNI EN ISO 14001:2015. La Ditta si impegna quindi ad assicurare un comportamento responsabile adottando tutte le precauzioni atte ad evitare incidenti di tipo ambientale. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) per evitare lo sversamento accidentale di oli e carburanti, i contenitori di combustibile dovranno essere riposti su apposite vasche di contenimento di volume adeguato, da utilizzare sia in fase di trasporto che in cantiere. Le operazioni di manutenzione dei mezzi meccanici qualora riguardi olii o qualsiasi materia inquinante dovranno essere trattate nel rispetto della normativa vigente e comunque adoperando una vasca che permetta di evitare la diffusione nell’ambiente.
b) in caso di sversamento accidentale di sostanze o prodotti pericolosi dovrà essere avvisato immediatamente il direttore dei lavori, anche tramite il personale della stazione forestale demaniale. Se la contaminazione interessa solo suolo forestale questo andrà prontamente rimosso e depositato in sacchi gestiti poi come rifiuto;
d) la ditta dovrà ottemperare alle normative vigenti in materia di prelievo trasporto e deposito di carburanti mediante recipienti mobili e sfusi (v. L.P. 30 luglio 2010, n. 17 e s.m.).
Art. 7 - Sicurezza
1. L’acquirente dichiara di assumersi e trasferire alle imprese da esso incaricate per l’espletamento dei lavori, tutti gli oneri relativi alle assicurazioni sociali ed alla copertura del rischio per infortunio dei propri dipendenti a cui applicano le norme per il trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di settore, nonché i relativi contratti provinciali/regionali.
2. L’acquirente dichiara di rispettare il contenuto del D.Lgs. n. 81/2008 in relazione ai rischi specifici propri e delle imprese da esso incaricate per l’espletamento dei lavori. La gestione della sicurezza di cantiere ed il suo coordinamento tra i soggetti coinvolti sarà a carico dell’acquirente. Pertanto quest’ultimo solleva l’Agenzia da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo. Si ricorda a tal fine che i lavori di utilizzazione boschiva ricadono nell’ambito di applicazione del Titolo I del D.lgs 81/08 e xx.xx.
Art. 8 - Emergenza COVID-19 (Coronavirus)
1. La ditta boschiva affidataria si impegna, al momento di ingresso in cantiere o nei luoghi di lavoro dell’Agenzia o in caso di contatto con personale dipendente dell’Agenzia, a rispettare tutte le indicazioni, anche verbali, che saranno fornite dall’Agenzia stessa riguardo le modalità operative adottate, per contenere le possibilità di contagio da COVID- 19 (Coronavirus).
2. L’impresa avrà comunque l’obbligo di rispettare tutte le normative vigenti e presentarsi con i DPI e dispositivi medici obbligatori prescritti dalle più aggiornate disposizioni governative e provinciali.
Art. 9 - Pagamenti e fatturazioni
1. La fatturazione nei confronti dell’acquirente avverrà sulla base del volume di legname netto risultante dai verbali di misurazione. L’acquirente provvederà al pagamento delle fatture entro 60 gg. dalla data di emissione, a mezzo IUV (Identificativo Unico di Versamento), che saranno trasmessi contestualmente all’emissione delle fatture stesse. Tali pagamenti seguono le procedure previste dal sistema PagoPA (nodo nazionale dei pagamenti elettronici). Eventuali spese inerenti e conseguenti il contratto di compravendita, imposte,
tasse ed IVA sono da aggiungere al prezzo di aggiudicazione, restano a carico dell’acquirente.
2. Omessi pagamenti: qualora l’acquirente ometta di pagare gli importi comunicati entro il termine di 30 giorni, l’Agenzia si riserva di procedere con la parziale escussione della garanzia fideiussoria. In casi di grave inadempimento l’Agenzia potrà esercitare la facoltà di risolvere il contratto, restando libera nei confronti dell’aggiudicatario. Resta salvo il diritto dell’Agenzia di agire nei confronti dello stesso per il risarcimento dei danni. Qualora l’Agenzia intenda avvalersi della facoltà di risolvere per inadempimento, invita per iscritto ad adempiere entro un congruo termine.
3. Il legname non ancora pagato può essere asportato esclusivamente nel limite del volume corrispondente alla garanzia fideiussoria eventualmente prestata.
4. Il reintegro della garanzia fideiussoria dovrà essere disposto in caso di eventuale escussione anche parziale, dell’importo inizialmente garantito, pena il divieto dell’ulteriore asporto di legname.
Art. 10 - Penali
1. Per l’inosservanza dei contenuti del contratto si rimanda all’art.25 del capitolato d’oneri generale.
2. L’acquirente assume a proprio carico ogni responsabilità per danni al patrimonio demaniale mobile e/o immobile o a persone provocati nell'esecuzione delle operazioni affidate, secondo le norme del codice civile, esonerando espressamente l'Agenzia da ogni responsabilità e rinunziando ad ogni azione di rivalsa.
3. Nel caso in cui le imprese incaricate dall’acquirente arrecassero un danno, dovranno darne immediata notizia all’Agenzia che, valutata la gravità dell’accaduto, concorderà un termine per l’intervento di ripristino che resta a totale carico dello stesso. Qualora l’Agenzia rinvenga un danno e dalla circostanza dei fatti risulti la volontà del responsabile di nascondere o omettere l’accaduto l’Agenzia potrà procedere alla risoluzione del contratto. Resteranno ad esclusivo carico dell’acquirente, per tutto il corso dei lavori, la manutenzione ordinaria ed il ripristino del piano viabile dovuto a deterioramenti imputabili alle attività di esbosco/trasporto del legname.
4. Recesso dal contratto. Nel caso la Ditta comunichi la volontà di recedere dal contratto a seguito di affidamento, l’Agenzia potrà valutare la determinazione di un adeguato rimborso forfettario, pari al 10% dell’importo stimato di contratto, per gli eventuali danni economici subiti conseguenti alla rinuncia.
Art.11 - Collaudo
1. Il collaudo del lotto sarà eseguito come da disposizioni contenute nell’art.26 del capitolato d’oneri generale.
2. La cauzione definitiva di cui al precedente art. 4, verrà svincolata a seguito dell’esito positivo del collaudo, che dovrà attestare la corretta esecuzione delle operazioni di utilizzazione secondo quanto disciplinato dal capitolato d’oneri particolare, dal capitolato d’oneri generale e della normativa di riferimento.
Art.12 - Controversie
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Agenzia e la ditta boschiva in ordine all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, verranno deferite al giudizio di tre arbitri da scegliersi di comune accordo, i quali decideranno senza formalità di giudizio. (art. 209 D.Lgs 50/2016). In caso di assenza, impedimento, astensione di arbitri oppure di mancato accordo fra le parti sulla scelta del collegio arbitrale, la terna sarà nominata nel modo seguente: un arbitro di nomina da parte della ditta aquirente, uno di nomina dell’Agenzia e un arbitro nominato dal Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento.
La decisione arbitrale sarà inappellabile. Le parti rinunciano al ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per l'arbitrato valgono le norme del Codice di procedura civile. Le spese di giudizio verranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato. La decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio. Foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Trento.
Art. 13 - Recesso dal contratto
1. L’Agenzia provinciale delle foreste demaniali ha la facoltà di recedere dal contratto, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, fatto salvo l’obbligo, a carico dell'Agenzia di versare il dovuto per il legname già esboscato ed il rimborso delle eventuali spese sostenute dalla ditta affidataria per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Art. 14 – Risoluzione per inadempimento
1. L’Agenzia provinciale delle foreste demaniali si riserva la facoltà (prevista all’art. 1456 del Codice Civile), di risolvere il contratto in qualsiasi momento, per inadempimento, nel caso in cui vengano rilevate una o più delle seguenti condizioni:
- pervenga, a carico dell’acquirente e delle imprese appaltatrici da esso incaricate per l’espletamento dei lavori, una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori o di ogni altro soggetto coinvolto nei lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- sia intervenuta, nei confronti dell’acquirente e delle imprese appaltatrici da esso incaricate per l’espletamento dei lavori, la decadenza dell’attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- in caso di fallimento;
- si rilevino comportamenti dell’acquirente e delle imprese appaltatrici da esso incaricate per l’espletamento dei lavori, che costituiscano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori.
2. Tra gli altri, si specifica che costituiscono grave inadempimento di contratto anche:
-mancato rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’art.3
-ritardi superiori a 30 giorni naturali oltre il termine previsto dal comma 1 art.3
-comportamenti che ostacolino le attività di misurazione del legname oggetto di vendita o ne compromettano la veridicità.
Art. 15 - Spese e registrazioni
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nessuna esclusa, saranno a totale e completo carico della ditta.
2. Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in quanto l’affidamento dei lavori è assoggettata ad IVA.
Art. 16 - Trattamento dati personali
1. Il D.Lgs. n. 196 dd. 30 giugno 2003, garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. Il trattamento dei dati che l’Agenzia provinciale delle foreste demaniali intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo citato.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 31 del D.P.G.P. n. 10-40/Leg. dd. 2 maggio 1991, ed ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, s’informa che:
a. i dati forniti saranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
b. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
c. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l’affidamento della fornitura;
d. il titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;
e. il responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Agenzia provinciale delle foreste demaniali;
f. in ogni momento si potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
Art. 19 - Obblighi in materia di legalità
1. Il contraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 492 di data 26 marzo 2021, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/Xxxxx_xxxxxxxxx/ Prevenzione_della_Corruzione/dichiarazione%20policy.pdf.
Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.
2. Il contraente inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Il contraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 370001 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 492 di data 26 marzo 2021, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/Xxxxx_xxxxxxxxx/ Prevenzione_della_Corruzione/dichiarazione%20policy.pdf.
Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.
3. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il contraente si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento-Agenzia provinciale delle foreste demaniali ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
4. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente Provincia Autonoma di Trento-Agenzia provinciale delle foreste demaniali ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.
5. Allo scopo di consentire il completamento dell’asporto del legname in tempi brevi ed il veloce sgombero dei piazzali di accatastamento, il contratto di vendita del lotti sarà stipulato con scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016.
Art. 20 - Condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92 D.Lgs n. 159/2011
1. In considerazione dell’urgenza di esbosco, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante, a carico della Impresa/Società medesima, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6.9.2011 n. 159 o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. Nel caso in cui si verifichi l’ipotesi sopra descritta l’Agenzia recederà dal contratto, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159 citato, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.