Contract
<.. image(Document Cover Page. Document Number: 7799/22. Subject Codes: ENT 42 MI 245 CODEC 418 IA 38 COMPET 215. Heading: NOTA DI TRASMISSIONE. Originator: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Xxxxxxx XXXXXX, direttrice. Recipient: Xxxxx XXXXXXXX-XXXXXXXXX, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea. Subject: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011. Commission Document Number: COM(2022) 144 final. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 1º aprile 2022. Interinstitutional Files: 2022/0094(COD). Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 4680584650197170399_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale: 2022/0094(COD)
Bruxelles, 1º aprile 2022 (OR. en)
7799/22
ENT 42
MI 245
CODEC 418
IA 38
COMPET 215
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Xxxxxxx XXXXXX, direttrice
Data: 31 marzo 2022
Destinatario: Xxxxx XXXXXXXX-XXXXXXXXX, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: COM(2022) 144 final
Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 144 final.
All.: COM(2022) 144 final
7799/22 lk
COMPET.1 IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 30.3.2022
COM(2022) 144 final 2022/0094 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011
(Testo rilevante ai fini del SEE)
{SEC(2022) 167 final} - {SWD(2022) 87 final} - {SWD(2022) 88 final} -
{SWD(2022) 89 final}
RELAZIONE
• Motivi e obiettivi della proposta
Il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento sui prodotti da costruzione" o "CPR") fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione1. Tale regolamento garantisce il buon funzionamento del mercato unico e la libera circolazione dei prodotti da costruzione nell'UE. Ciò avviene attraverso specifiche tecniche armonizzate, che mettono a disposizione un linguaggio tecnico comune su come sottoporre a prova e comunicare la prestazione dei prodotti da costruzione (ad esempio reazione al fuoco, conducibilità termica o isolamento acustico). L'applicazione di norme è obbligatoria quando sono citate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE). I prodotti da costruzione contemplati da tali norme devono recare la marcatura CE attestante che sono conformi alla prestazione dichiarata per gli stessi. Tali prodotti possono quindi circolare liberamente all'interno del mercato unico. Gli Stati membri dell'UE non sono autorizzati a richiedere marchi, certificati o prove supplementari. Il CPR non stabilisce requisiti dei prodotti. Gli Stati membri dell'UE sono responsabili dei requisiti in materia di sicurezza, ambiente ed energia applicabili agli edifici e alle opere di ingegneria civile.
La relazione della Commissione del 2016 sull'attuazione del CPR2 ha individuato talune carenze nella sua attuazione e un numero significativo di sfide legate, tra l'altro, alla normazione, alla semplificazione per le microimprese, alla vigilanza del mercato e all'applicazione della normativa, che meritano un esame e una discussione ulteriori. La valutazione del CPR3, i pareri della piattaforma REFIT e i riscontri degli Stati membri e dei portatori di interessi hanno evidenziato chiaramente le carenze del quadro, che ostacolano il funzionamento del mercato unico dei prodotti da costruzione e non rendono quindi possibile conseguire gli obiettivi di tale regolamento.
La comunicazione del novembre del 2016 "Energia pulita per tutti gli europei"4 ha sottolineato la necessità di sfruttare il potenziale in termini di crescita e di occupazione migliorando il funzionamento del mercato unico ancora frammentato dei prodotti da costruzione. La comunicazione sul Green Deal europeo,5 il piano d'azione per l'economia circolare6 e la comunicazione "Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa"7 hanno sottolineato il ruolo del CPR nel contesto degli sforzi a favore di edifici e ristrutturazioni efficienti sotto il
1 Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).
2 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (COM(2016) 445 final).
3 Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2019) 1770 - Valutazione del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
4 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, Energia pulita per tutti gli europei (COM(2016) 860 final).
5 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).
6 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare.
7 COM(2020) 662 final.
profilo energetico e delle risorse e nell'affrontare la sostenibilità dei prodotti da costruzione. La proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia8 ha evidenziato l'importanza delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita degli edifici e dei materiali da costruzione per calcolare il potenziale di riscaldamento globale dei nuovi edifici a partire dal 2030. La strategia forestale dell'UE9 e la comunicazione sui cicli del carbonio sostenibili10 hanno annunciato, nel contesto della revisione del regolamento sui prodotti da costruzione, lo sviluppo di una metodologia standard, solida e trasparente per quantificare i vantaggi per il clima dei prodotti da costruzione e della cattura e dell'utilizzo del carbonio. Inoltre, tanto il Parlamento europeo quanto il Consiglio hanno chiesto azioni destinate a promuovere la circolarità dei prodotti da costruzione, ad affrontare gli ostacoli al mercato unico dei prodotti da costruzione e a contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo e del piano d'azione per l'economia circolare11.
Di conseguenza i due obiettivi generali della revisione del CPR sono: 1) realizzare un mercato unico dei prodotti da costruzione ben funzionante; e 2) contribuire agli obiettivi della transizione verde e di quella digitale, in particolare il conseguimento di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva.
Si tratta di un'iniziativa nel contesto del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), in quanto la proposta si allinea agli obiettivi del programma REFIT, che consistono nel rendere la legislazione dell'UE più semplice, più mirata e più facile da rispettare12.
La presente proposta mira ad affrontare i problemi seguenti.
Problema 1: il mercato unico dei prodotti da costruzione non è stato realizzato.
Il processo di normazione posto al centro del CPR è stato poco efficiente. Negli ultimi anni, i progetti di norme armonizzate elaborati dalle organizzazioni europee di normazione hanno raramente potuto essere citati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, principalmente in ragione di carenze giuridiche. La mancanza di citazione di norme armonizzate aggiornate per i prodotti da costruzione è un fattore chiave che compromette il buon funzionamento del mercato unico, creando ostacoli agli scambi nonché costi e oneri amministrativi aggiuntivi per gli operatori economici. Norme armonizzate obsolete risultano altresì non sempre rilevanti per il mercato, in quanto il processo non può tenere il passo con gli sviluppi nel settore. Inoltre la situazione attuale non consente di soddisfare le esigenze di regolamentazione degli Stati membri. In ragione di tali carenze, gli Stati membri applicano marchi, certificazioni e omologazioni nazionali. Ciò viola il CPR e non è in linea con la giurisprudenza della Corte di
8 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (COM(2021) 802 final).
9 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 (COM(2021) 572 final).
10 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare (COM (2021) 800 final).
11 Relazione sull'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (regolamento sui prodotti da costruzione) (2020/2028 (INI)) e xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxx/00000/xx00000-xx00.xxx.
12 Al fine di dimostrare la semplificazione e la riduzione dei costi normativi superflui, conseguendo nel contempo gli obiettivi strategici, nella valutazione d'impatto è stata elaborata una tabella che illustra i risparmi in termini di costi nel contesto del programma REFIT dell'opzione prescelta. Inoltre viene applicato il nuovo approccio "one in, one out", che rafforza il programma REFIT.
giustizia dell'Unione europea. Inoltre, data la scarsa efficienza del percorso convenzionale di normazione, il carico di lavoro è progressivamente aumentato nel contesto del percorso alternativo di ottenimento della marcatura CE attraverso i documenti per la valutazione europea. Tale aumento del carico di lavoro ha quindi fatto sì che la Commissione necessiti di più tempo per effettuare le sue valutazioni e ciò potrebbe persino rischiare di paralizzare il sistema.
Problema 2: sfide in termini di attuazione a livello nazionale.
Tali questioni aumentano inoltre la complessità del quadro giuridico e contribuiscono al fatto che le attività di vigilanza del mercato varino notevolmente (in termini di qualità ed efficacia) da uno Stato membro all'altro. Una vigilanza del mercato e un'applicazione inefficaci limitano in generale la fiducia nel quadro normativo e costituiscono pertanto un disincentivo per le imprese a rispettare la normativa.
Nella relazione di attuazione sono stati individuati svantaggi legati al funzionamento degli organismi notificati, indicanti che le pertinenti disposizioni del CPR trarrebbero vantaggio da una maggiore precisione, ad esempio per quanto concerne i requisiti che li riguardano (articolo 43 del CPR), gli obblighi operativi degli stessi (articolo 52) e il loro coordinamento (articolo 55).
Problema 3: complessità del quadro giuridico/semplificazione non conseguita.
Le specifiche tecniche armonizzate mettono a disposizione un linguaggio tecnico comune su come sottoporre a prova e comunicare la prestazione dei prodotti da costruzione (ad esempio reazione al fuoco, conducibilità termica o isolamento acustico). La marcatura CE a norma del CPR è collegata alla valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione e non alla sua conformità a requisiti dei prodotti, in quanto questi ultimi non sono stabiliti in tale regolamento. Dato che si tratta di una situazione alquanto eccezionale rispetto ad altre normative del nuovo quadro legislativo, il significato della marcatura CE è spesso frainteso e interpretato erroneamente.
Altre disposizioni del CPR non sono sufficientemente chiare o creano sovrapposizioni all'interno del quadro stesso (ad esempio la sovrapposizione tra le informazioni necessarie per la dichiarazione di prestazione e per la marcatura CE) o tra il CPR e altre normative dell'UE (percorsi potenzialmente paralleli verso la marcatura CE per taluni prodotti da costruzione ai sensi del CPR e della direttiva sulla progettazione ecocompatibile13). Inoltre l'adozione delle disposizioni di semplificazione del CPR destinate principalmente alle piccole e medie imprese (PMI)14 è stata limitata in ragione della mancanza di consapevolezza e di chiarezza delle disposizioni. Le imprese più piccole sostengono l'onere amministrativo maggiore. Sovrapposizioni e incongruenze creano inefficienze.
Inoltre non vi sono disposizioni specifiche sulla fornitura di informazioni in formato digitale. Ciò diventerà una sfida, in particolare in quanto informazioni affidabili sui prodotti, dalla fabbricazione all'installazione nell'edificio e alla demolizione, saranno necessarie nel contesto
13 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.
14 Ossia l'articolo 5 (deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione), l'articolo 36 (inteso a evitare inutili ripetizioni di prove), l'articolo 37 (procedure semplificate per le microimprese) e l'articolo 38 (procedure semplificate per i prodotti fabbricati in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie).
dei registri digitali degli xxxxxxx00, di Level(s)16 o di altri strumenti destinati a valutare e comunicare le prestazioni in materia di sostenibilità degli edifici.
Problema 4: il CPR non è in grado di realizzare priorità politiche più ampie, quali la transizione verde e digitale e la sicurezza dei prodotti.
I metodi di valutazione armonizzati disponibili per la prestazione dei prodotti da costruzione riguardano soltanto alcuni elementi legati agli impatti ambientali, quali l'inquinamento, ma non sono stati stabiliti per quanto riguarda l'uso sostenibile delle risorse naturali. Inoltre il CPR non consente di stabilire requisiti ambientali, funzionali e di sicurezza dei prodotti da costruzione, una circostanza questa che ostacola la possibilità di affrontare le questioni non legate alla prestazione. Tuttavia, al fine di stimolare gli incentivi e la domanda di prodotti da costruzione a basse emissioni di carbonio e capaci di stoccare carbonio, sono necessarie informazioni coerenti e trasparenti sulla prestazione dei prodotti da costruzione in materia di clima, ambiente e sostenibilità, nonché sulla possibilità di disciplinare le caratteristiche intrinseche del prodotto, quali la durabilità o la riparabilità. Il miglioramento della circolarità dei prodotti da costruzione rafforzerà inoltre la resilienza dell'UE per quanto concerne l'accesso ai materiali da costruzione17. Inoltre le informazioni digitali sui prodotti da costruzione non sono sufficientemente disponibili per conseguire gli obiettivi di circolarità e sostenibilità e per fornire le informazioni richieste da altre normative correlate (ad esempio la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia o il regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili).
Il CPR limita notevolmente le possibilità per il settore di dichiarare, in modo coerente e armonizzato, le prestazioni dei suoi prodotti e di differenziare i prodotti in termini di prestazioni climatiche, ambientali e di sostenibilità. Limita altresì in modo significativo le possibilità per gli Stati membri di definire requisiti nazionali per gli edifici o di includere negli appalti pubblici criteri relativi agli obiettivi di sostenibilità senza mettere a rischio il funzionamento del mercato unico.
• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente iniziativa è coerente con il principio "non arrecare un danno significativo", in quanto contribuisce agli obiettivi della transizione verde del Green Deal europeo (in particolare dell'iniziativa Ondata di ristrutturazioni) e del piano d'azione per l'economia circolare. Promuove una fabbricazione più verde, il riutilizzo, la rifabbricazione e il riciclaggio dei prodotti da costruzione. Garantisce l'adattamento ai cambiamenti climatici. Sostiene la revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia fornendo informazioni sulla prestazione ambientale dei prodotti da costruzione e facilitando in tal modo il calcolo della prestazione energetica degli edifici, del loro potenziale di riscaldamento globale e degli assorbimenti di carbonio associati allo stoccaggio del carbonio.
Il piano d'azione per l'economia circolare ha annunciato l'iniziativa sui prodotti sostenibili volta a rendere i prodotti adatti a un'economia neutra dal punto di vista climatico, efficiente
15 Un registro digitale degli edifici è uno strumento dinamico che consente di registrare, consultare, arricchire e organizzare in categorie specifiche una serie di dati, informazioni e documenti. Rappresenta un registro di eventi e cambiamenti importanti nel corso del ciclo di vita di un edificio, quali il cambio di proprietà, godimento od utilizzo, la manutenzione, l'ammodernamento e altri interventi. Definition of the digital building logbook, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (xxxxxx.xx).
16 Level(s) è uno strumento di valutazione e comunicazione, sviluppato dalla Commissione europea, per le prestazioni in termini di sostenibilità degli edifici, saldamente fondato sulla circolarità: Level(s) (xxxxxx.xx).
17 [Segnaposto: seconda revisione approfondita].
sotto il profilo delle risorse e circolare, in particolare con l'adozione del regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili. Laddove la normativa UE specifica per prodotto, come la presente proposta, disciplini gli aspetti dei prodotti legati alla sostenibilità ambientale e climatica, ulteriori sviluppi politici e legislativi dovrebbero rimanere nello strumento dedicato, con lo stesso livello di rigore previsto nel regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili. Ciò contribuisce a migliorare la coerenza delle norme dell'UE in materia di prodotti specifici ed evita oneri amministrativi per gli operatori economici che dovrebbero altrimenti rispettare i requisiti stabiliti nelle diverse normative dell'UE.
Di conseguenza, dati i forti legami tra le prestazioni ambientali e strutturali dei prodotti da costruzione, compresi gli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza, la presente proposta stabilisce requisiti in materia di sostenibilità per i prodotti da costruzione. Tuttavia circostanze specifiche possono giustificare un intervento mirato sui prodotti da costruzione nel contesto del regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili. Ciò varrà ad esempio per i prodotti da costruzione connessi all'energia, che sono già disciplinati dalla vigente direttiva sulla progettazione ecocompatibile, come le stufe a combustibile solido.
La comunicazione "Una nuova strategia industriale per l'Europa"18 del marzo 2020 definisce un piano per consentire all'industria dell'UE di guidare la duplice transizione verde e digitale potenziando la propria competitività attraverso la forza delle sue tradizioni, delle sue imprese e del suo capitale umano. Per conseguire tali obiettivi è stato definito un approccio basato sugli ecosistemi industriali al fine di collegare meglio le esigenze e sostenere i principali attori di ciascuna catena del valore. La comunicazione che aggiorna la nuova strategia industriale 202019 ha individuato nell'edilizia uno degli ecosistemi prioritari che affrontano le sfide più importanti per conseguire gli obiettivi in materia di clima e sostenibilità e per attuare la trasformazione digitale e ha sottolineato che la competitività di detto settore dipende da tali aspetti. La Commissione ha sviluppato un percorso di transizione per l'ecosistema del settore delle costruzioni, in un processo di co-creazione con l'industria, i portatori di interessi e gli Stati membri, nel contesto della strategia industriale aggiornata. Nell'ambito di tale attività, il 15 dicembre 2021 la Commissione ha pubblicato un documento di lavoro dei servizi della Commissione20 che propone scenari per rendere il settore delle costruzioni più verde, digitale e resiliente. Un quadro normativo favorevole e adeguato al futuro, che promuova gli investimenti e la creazione di fiducia, costituisce un aspetto fondamentale per la resilienza dell'ecosistema nonché un prerequisito per la duplice transizione.
La strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale21 ha sottolineato il ruolo importante delle PMI nel guidare la transizione verde e ha ribadito la necessità di dotarle di strumenti per comprendere e mitigare i rischi ambientali, anche nel settore dell'edilizia.
La comunicazione "Una strategia dell'UE in materia di normazione. Definire norme globali a sostegno di un mercato unico dell'UE resiliente, verde e digitale"22 ha individuato nell'edilizia
18 COM(2020) 102 final. Il "pacchetto sulla politica industriale 2020" comprende anche una strategia specifica per le piccole e medie imprese (PMI; COM(2020) 103 final) e azioni specifiche volte ad affrontare le barriere ad un mercato unico ben funzionante e a migliorare l'applicazione di norme concordate a livello comune (COM(2020) 93 final e COM(2020) 94 final).
19 COM(2021) 350 final, Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa.
20 SWD(2021) 419 final, xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/00000.
21 COM(2020) 103 final.
22 COM(2022) 31 final.
uno degli ambiti più pertinenti in cui l'elaborazione di norme armonizzate potrebbe migliorare la competitività e ridurre gli ostacoli al mercato.
2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
La proposta si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in quanto l'obiettivo principale del regolamento è eliminare gli ostacoli alla circolazione dei prodotti da costruzione nel mercato unico.
• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
In assenza di un regolamento dell'UE, le carenze del CPR non possono essere colmate da leggi nazionali, in quanto gli Stati membri non hanno il potere di modificare il quadro del CPR né di correggere le sue carenze mediante misure nazionali. Attualmente, in assenza di una normazione adeguata a livello UE, le prestazioni ambientali e di sicurezza dei prodotti da costruzione sono affrontate in modi diversi a livello nazionale, il che comporta una divergenza dei requisiti per gli operatori economici. Un'azione a livello dell'UE è dunque giustificata e necessaria. Solo a livello UE possono essere stabilite le condizioni per garantire la libera circolazione dei prodotti da costruzione, garantendo allo stesso tempo parità di condizioni e perseguendo obiettivi di sostenibilità.
Per quanto concerne il valore aggiunto dell'azione a livello UE, la proposta contribuirà a migliorare il funzionamento generale del mercato unico dei prodotti da costruzione aumentando la certezza del diritto e la prevedibilità, migliorando la parità di condizioni per l'ecosistema delle costruzioni e trattando gli aspetti delle prestazioni climatiche e ambientali e della circolarità dei prodotti da costruzione, che possono essere affrontati soltanto a livello UE.
La proposta è coerente con il principio di proporzionalità in quanto non va oltre quanto necessario per il buon funzionamento del mercato unico dei prodotti da costruzione ed è proporzionata al conseguimento dell'obiettivo perseguito.
La proposta mira ad affrontare le carenze individuate nel CPR e gli obiettivi del Green Deal europeo e del piano d'azione per l'economia circolare in relazione ai prodotti da costruzione, basandosi allo stesso tempo sui principi fondamentali del CPR (comprese le norme armonizzate elaborate dalle organizzazioni europee di normazione). Per conseguire gli obiettivi strategici è indispensabile affrontare e migliorare il funzionamento fondamentale del quadro del CPR, in particolare il processo di normazione. Talune delle nuove caratteristiche, quali i requisiti dei prodotti o gli atti della Commissione contenenti specifiche tecniche, saranno applicate soltanto se necessarie per prodotti specifici.
La proposta affronta tutti i problemi individuati nel modo più efficace ed efficiente possibile. Propone un quadro normativo completo e adeguato alle esigenze future, integra soluzioni di riserva e nuovi strumenti normativi che possono essere attivati se una categoria o un gruppo di prodotti specifici lo richiedono, sulla base di un'analisi dettagliata. Data l'ampia varietà di prodotti da costruzione, soltanto questo approccio può garantire che gli obiettivi della proposta siano perseguiti in maniera efficace senza creare oneri inutili per gli operatori economici.
• Scelta dell'atto giuridico
La proposta assume la forma di un regolamento che abroga il CPR attualmente in vigore. Garantisce un'attuazione comune della legislazione proposta in tutta l'UE.
• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Nel 2016 la Commissione ha pubblicato uno studio di sostegno per il controllo dell'adeguatezza nel settore delle costruzioni23. Lo studio ha valutato la coerenza di determinati atti dell'UE applicabili al settore delle costruzioni e ha preso in considerazione le sovrapposizioni giuridiche tra il CPR e la direttiva sulla progettazione ecocompatibile (2009) e la direttiva sull'etichettatura energetica. Ha inoltre confermato le incoerenze nelle definizioni, la mancanza di riferimenti incrociati e le sovrapposizioni tra i tre atti legislativi.
Nel 2019 la Commissione ha pubblicato la valutazione24 del CPR. Le questioni generali individuate in tale valutazione, in ordine di importanza, sono state: i) un sistema di normazione poco efficiente al centro del CPR, ii) una vigilanza del mercato poco efficace e molto variabile (da uno Stato membro all'altro) e iii) una minore semplificazione conseguita dal CPR rispetto al previsto.
Le conclusioni di entrambi i documenti sono state prese in considerazione nella presente proposta.
• Consultazioni dei portatori di interessi
Durante la preparazione della proposta sono stati consultati vari portatori di interessi: Stati membri, associazioni e organismi tecnici europei, autorità nazionali, imprese/fabbricanti, importatori e distributori, associazioni di consumatori, autorità di vigilanza del mercato, organizzazioni europee/internazionali (associazioni di categoria), organismi notificati, associazioni di lavoratori/professionisti e altri soggetti, quali privati cittadini e altre ONG.
In linea con gli orientamenti per legiferare meglio dell'UE, sono state condotte varie attività di consultazione. Una breve descrizione è riportata nell'elenco puntato che segue.
• Indagine online orizzontale (indagine su questioni orizzontali)25
Tale indagine orizzontale ha riguardato esperti selezionati e mirava a stabilire come affrontare le varie questioni orizzontali individuate durante la valutazione del CPR al fine di raccogliere contributi da utilizzare per perfezionare ulteriormente le opzioni strategiche.
• A marzo e a settembre del 2020 si sono tenute due riunioni dedicate con gli esperti degli Stati membri sul riesame del XXX
00 Economisti Associati, Milieu & CEPS (2016). Supporting study for the Fitness Check on the construction sector: EU internal market and energy efficiency legislation.
24 Valutazione del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, SWD(2019) 1770.
25 Copenhagen Economics (CE), Danish Technological Institute (DTI) e Office for Economic Policy and Regional Development Ltd. (EPRD) (2021). Supporting study for the impact assessment of the CPR Review, Annex VI: Results of the horizontal survey (Inception report). L'indagine è stata condotta tra l'11 e il 31 ottobre 2019.
La finalità delle riunioni era discutere del processo e del documento sulle opzioni indicative perfezionate26, nonché raccogliere i pareri degli Stati membri sui temi seguenti: ambito di applicazione e relazione con altre normative dell'UE, ambito armonizzato, diritto nazionale ed esigenze di informazione, allegato I (requisiti di base per le opere di costruzione) e requisiti ambientali.
• Indagine presso le imprese27
L'indagine condotta presso le imprese mirava a valutare in che modo le opzioni strategiche indicative perfezionate avrebbero inciso sulle imprese del settore europeo dei prodotti da costruzione. L'indagine si è rivolta agli operatori economici del settore.
• Consultazione pubblica28
Dalla consultazione pubblica è emerso che tutti i gruppi di portatori di interessi hanno fortemente respinto un'abrogazione del CPR (opzione strategica E). Nella maggior parte dei gruppi di portatori di interessi, i gruppi di dimensioni maggiori si sono espressi a favore del mantenimento del CPR attuale (ossia l'opzione strategica di base A). Una parte sostanziale dei gruppi di portatori di interessi ha riferito di preferire una revisione del CPR (ossia le opzioni strategiche B, C o D)29.
Inoltre dall'indagine presso le imprese è emerso che sebbene fossero ampiamente favorevoli al CPR attuale, gli operatori economici hanno evidenziato una serie di questioni che devono essere affrontate, il che richiede una revisione. Ciò ha riguardato principalmente il processo di normazione.
• Assunzione e uso di perizie
L'analisi quantitativa e qualitativa degli impatti delle diverse opzioni è stata sostenuta da un contratto specifico di sostegno tecnico30.
Lo studio ha raccolto e integrato le prove disponibili per analizzare le opzioni strategiche e valutarne i possibili impatti. Le opzioni strategiche sono state esaminate per valutare le preferenze e gli impatti principalmente sulla base dei risultati dell'indagine e della consultazione pubblica.
Inoltre sono state individuate competenze supplementari attraverso relazioni, studi e riunioni pertinenti con i rappresentanti degli Stati membri, le associazioni di imprese, le imprese, gli organismi tecnici e gli organismi di prova.
26 Documento sulle opzioni indicative perfezionate (2020), xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/00000.
27 Copenhagen Economics (CE), Danish Technological Institute (DTI) e Office for Economic Policy and Regional Development Ltd. (EPRD) (2021). Supporting study for the impact assessment of the CPR Review, Annex VII: Results of the Company Survey (Second Progress Report). L'indagine è stata condotta tra il 10 agosto 2020 e il 25 ottobre 2020.
28 Copenhagen Economics (CE), Danish Technological Institute (DTI) e Office for Economic Policy and Regional Development Ltd. (EPRD) (2021). Supporting study for the impact assessment of the CPR Review, Xxxxx XXXX: Results of the open public consultation survey (First Findings Report). L'indagine è stata condotta tra il 4 settembre 2020 e il 25 dicembre 2020.
29 Copenhagen Economics (CE), Danish Technological Institute (DTI) e Office for Economic Policy and Regional Development Ltd. (EPRD) (2021). pag. 68.
30 "Supporting study for the Impact Assessment for the CPR review", contratto n. 575/PP/2016/FC, preparato da Civic Consulting GmbH.
• Valutazione d'impatto
La Commissione ha condotto una valutazione d'impatto sulla revisione del CPR. Dopo aver affrontato le questioni sollevate dal comitato per il controllo normativo nel suo primo parere negativo del 26 luglio 2021, la valutazione d'impatto ha ricevuto un parere positivo con riserve il 26 gennaio 2022. I pareri del comitato, la valutazione d'impatto finale e la relativa sintesi sono pubblicati unitamente alla presente proposta.
La valutazione d'impatto ha esaminato e confrontato cinque opzioni strategiche per affrontare i problemi relativi al CPR:
Opzione A – scenario di base (nessuna revisione)
Lo scenario di base non prevedeva alcuna revisione del regolamento, ma migliorava l'attuazione mediante orientamenti e altre misure non vincolanti. Lo scenario di base prevedeva pertanto il proseguimento del sistema di armonizzazione e della sua attuazione.
Opzione B – riparazione del CPR
L'opzione B mirava ad affrontare le questioni evidenziate nella valutazione tramite le azioni seguenti:
• affrontare le sfide del sistema di armonizzazione tecnica, l'opzione B conferisce alla Commissione il potere di fare ricorso a una soluzione di riserva nel caso in cui il sistema di normazione non fornisca norme in tempo utile e di qualità sufficiente;
• il mantenimento dei requisiti e dei marchi nazionali sarà attenuato definendo chiaramente il settore regolamentato a livello UE;
• consentire un quadro armonizzato per la valutazione e la comunicazione delle prestazioni ambientali dei prodotti da costruzione;
• creare una struttura digitale compatibile con il passaporto digitale del prodotto;
• promuovere il riutilizzo dei prodotti da costruzione;
• migliorare la vigilanza del mercato rafforzando i poteri di applicazione delle normativa e allineando le prestazioni delle diverse autorità di vigilanza del mercato ed eventualmente fissando un numero minimo di controlli e un livello minimo di risorse umane da impiegare nella vigilanza del mercato dei prodotti da costruzione;
• migliorare il processo decisionale comune tra tutte le autorità e gli organismi notificati;
• attenuare le sovrapposizioni con altre normative dell'UE introducendo disposizioni in materia di collisione e garantendo la coerenza;
• introdurre una marcatura specifica per i prodotti da costruzione (prodotto da costruzione europeo – ECP) per chiarire che essa si riferisce alla dichiarazione di prestazione e non alla conformità;
• disposizioni mirate e conferimento agli Stati membri del potere di esentare, a determinate condizioni, determinate microimprese dagli obblighi previsti dal CPR.
Opzione C – focalizzazione del CPR
Questa opzione si basa sugli elementi di cui all'opzione B. Tuttavia, nell'opzione C, l'ambito di applicazione del CPR è limitato a determinati settori, a seconda delle tre sotto-opzioni seguenti che possono essere combinate:
• sotto-opzione C1: le norme armonizzate e gli atti della Commissione contenenti specifiche tecniche comprenderebbero soltanto i metodi di valutazione per il calcolo delle prestazioni, senza stabilire livelli di soglia, classi o altri requisiti di prestazione a livello UE;
• sotto-opzione C2: l'ambito di applicazione del CPR si concentrerebbe esclusivamente sui settori fondamentali, in funzione delle esigenze di regolamentazione degli Stati membri, della pertinenza per l'ambiente o per la sicurezza dei prodotti, nonché dell'adeguatezza al mercato;
• sotto-opzione C3: gli Stati membri avrebbero la possibilità di offrire un percorso alternativo all'accesso al mercato sulla base di normative nazionali e non basandosi su norme armonizzate e atti della Commissione contenenti specifiche tecniche.
Opzione D – rafforzamento del CPR
Sulla base dell'opzione B, si possono anche introdurre requisiti relativi alle caratteristiche intrinseche del prodotto per tutelare la salute pubblica, la sicurezza e l'ambiente. Tali requisiti specifici per prodotto possono essere formulati mediante tre sotto-opzioni/approcci (le sotto-opzioni D1 e D2 potrebbero essere combinate):
• sotto-opzione D1: un nuovo approccio al quadro legislativo per i requisiti dei prodotti (basato sulla normazione sviluppata dalle organizzazioni europee di normazione);
• sotto-opzione D2: un approccio comune alle specifiche tecniche (elaborato dalla Commissione o sotto la sua supervisione);
• sotto-opzione D3: ibrida tra D1 e D2.
Opzione E - abrogazione del CPR
Il CPR verrebbe abrogato. Il commercio dei prodotti da costruzione si baserebbe sul reciproco riconoscimento.
Opzione prescelta
L'opzione D è risultata l'opzione prescelta in quanto prepara il terreno per conseguire gli obiettivi del quadro del CPR e affrontarne le principali carenze con il massimo grado di efficacia e coerenza. Ciò garantisce la libera circolazione dei prodotti da costruzione all'interno del mercato unico e risponde pienamente alle ambizioni derivanti dal Green Deal europeo e dal piano d'azione per l'economia circolare. Le modifiche principali sono le seguenti31:
31 Per maggiori informazioni cfr. illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta.
• fornire una definizione più chiara dell'ambito di applicazione e includere i prodotti da costruzione riutilizzati e stampati in 3D così come le case prefabbricate;
• introdurre un nuovo conferimento di poteri alla Commissione al fine di: 1) adottare specifiche tecniche mediante atti della Commissione per i casi in cui il sistema di normazione non sia tempestivo e di qualità sufficiente; 2) fissare requisiti dei prodotti;
• introdurre requisiti ambientali, funzionali e di sicurezza per i prodotti da costruzione;
• istituire una "zona armonizzata", una divisione più chiara dei ruoli degli Stati membri e un meccanismo per raccogliere informazioni su come scambiare in modo proattivo le misure o le esigenze di regolamentazione degli Stati membri e affrontarle nel rispetto degli obiettivi del mercato unico;
• introdurre un nuovo obbligo per i fabbricanti di fornire una dichiarazione di conformità (conformità ai requisiti dei prodotti) in aggiunta a una dichiarazione di prestazione; possibilità di fornire informazioni per via elettronica;
• fornire un elenco dei requisiti generali di sostenibilità (da definire ulteriormente per famiglia di prodotti negli atti della Commissione/nelle norme armonizzate);
• introdurre nuove disposizioni in materia di semplificazione ed esenzione per le microimprese e migliorare quelle esistenti;
• rafforzare i poteri di applicazione delle autorità di vigilanza del mercato;
• ampliare il ruolo dei punti di contatto per i prodotti da costruzione per sostenere gli operatori economici;
• istituire un nuovo sistema della Commissione che consenta a qualsiasi persona fisica o giuridica di condividere reclami o segnalazioni relative a possibili violazioni del regolamento;
• allineare l'atto al regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili in materia di clima e sostenibilità ambientale così come di passaporto digitale del prodotto.
L'opzione D aveva previsto la sostituzione della marcatura CE con un marchio nuovo (marcatura "prodotto da costruzione europeo" o "ECP"). Tuttavia esiste altresì il rischio che tale modifica possa aumentare la mancanza di chiarezza per gli operatori economici anziché ridurla, soprattutto durante il periodo di transizione, durante il quale si renderebbero necessarie due marcature. Di conseguenza la marcatura CE sarà mantenuta e i fabbricanti dovranno apporla sui prodotti per i quali hanno redatto una dichiarazione di prestazione o di conformità.
Sebbene lo studio a sostegno della valutazione d'impatto abbia concluso che l'opzione D può comportare costi aggiuntivi per gli operatori economici, principalmente in ragione dell'introduzione della dichiarazione di informazioni sulle prestazioni ambientali, vi erano alcune limitazioni legate ai dati utilizzati. In ragione dell'ulteriore semplificazione derivante dall'opzione D, quest'ultima può comportare effettivamente una riduzione netta di circa 180 milioni di EUR in termini di oneri amministrativi (cfr. allegato III della relazione sulla valutazione d'impatto).
• Efficienza normativa e semplificazione
La proposta ridurrà al minimo i costi di conformità attraverso un processo di normazione ben funzionante, disposizioni più chiare, incentivi al riutilizzo dei prodotti, minori requisiti nazionali supplementari e la creazione di parità di condizioni per tutti i fabbricanti, in particolare per le PMI, in tutti gli Stati membri. Inoltre la prevista condivisione del lavoro e l'allineamento tecnico con il regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili eviteranno costi inutili per le imprese, in particolare per le PMI.
La proposta sfrutta al massimo il potenziale della digitalizzazione per ridurre gli oneri amministrativi, considerando che il CPR non prevede l'applicazione di strumenti digitali. Tutte le informazioni e la documentazione relative alla proposta possono essere trattate in formato digitale (ad esempio il passaporto digitale del prodotto) nonché archiviate e condivise in modo duraturo in un sistema di informazione, nel quale sarebbero anche accessibili. Ciò determinerà una maggiore trasparenza lungo le catene di approvvigionamento, consentirà di conservare i dati dei prodotti da costruzione nei registri degli edifici e di utilizzarli per i calcoli richiesti da altre normative (ad esempio direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia). Ciò faciliterà altresì la vigilanza del mercato.
L'ulteriore riduzione degli oneri amministrativi per i fabbricanti sarà conseguita eliminando la sovrapposizione tra la marcatura CE e la dichiarazione di prestazione. Gli Stati membri potranno inoltre esentare dagli obblighi le microimprese che non operano a livello transfrontaliero.
Introducendo un nuovo conferimento di poteri alla Commissione al fine di stabilire un numero minimo di controlli che le autorità di vigilanza del mercato devono effettuare, la proposta mira a migliorare l'applicazione disomogenea delle norme del CPR sul mercato. Ciò potrebbe richiedere una maggiore capacità da parte delle autorità di vigilanza del mercato, ma consentirà di sostenere meglio gli Stati membri nell'esercizio della loro responsabilità di garantire la sicurezza e la sostenibilità delle opere di costruzione.
• Diritti fondamentali
La proposta non ha alcun impatto sulla tutela dei diritti fondamentali.
La proposta richiederà risorse aggiuntive per gestire efficacemente il quadro del CPR. L'aumento richiesto del fabbisogno di personale di 7 ETP32 è proporzionato agli obiettivi. Il personale della Commissione svolgerà le attività principali seguenti:
• elaborare e attuare il CPR;
• elaborare il diritto derivato (atti di esecuzione e atti delegati);
• elaborare e gestire le richieste di normazione e gli atti della Commissione;
• valutare e citare le specifiche tecniche armonizzate;
• elaborare specifiche tecniche comuni;
• gestire le relazioni con le organizzazioni europee di normazione per quanto riguarda le attività antecedenti la normazione e la normazione stessa;
32 Cfr. scheda finanziaria legislativa allegata.
• interagire con i portatori di interessi in merito a questioni tecniche;
• fornire sostegno alle autorità degli Stati membri;
• erogare formazione alle autorità degli Stati membri, agli organismi notificati e ad altri organismi;
• fornire orientamenti agli Stati membri e alle imprese.
Tali attività hanno natura giuridica, tecnica e amministrativa e devono essere svolte all'interno dei servizi della Commissione (o, in alcuni casi, sotto il controllo di questi ultimi). In tale contesto, il personale incaricato della gestione del quadro del CPR attuale dovrebbe essere aumentato e sostenuto da altri servizi della Commissione (ossia il JRC) o dal ricorso all'esternalizzazione. Ciò vale in particolare per il sostegno scientifico e tecnico alla preparazione degli atti delegati e di esecuzione e ai compiti orizzontali. La misura in cui la proposta sarà in grado di rispondere agli obiettivi dipenderà in gran parte dalle risorse della Commissione disponibili.
• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La Commissione monitorerà l'attuazione, l'applicazione e il rispetto di tali nuove disposizioni al fine di valutarne l'efficacia. Il monitoraggio e la valutazione delle politiche relative alla proposta sarebbero incentrati sulle questioni fondamentali da affrontare nella revisione: il funzionamento del processo di normazione, la disponibilità di informazioni in materia di ambiente e sicurezza dei prodotti, i requisiti ambientali e di sicurezza dei prodotti integrati nelle specifiche tecniche e gli impatti sul funzionamento della vigilanza del mercato.
Si propone che la valutazione della proposta abbia luogo non prima di otto anni dalla data di applicazione, affinché possano essere evidenti i risultati e gli impatti delle nuove norme.
• Documenti esplicativi (per le direttive)
Poiché lo strumento giuridico è un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri, non è necessario un documento esplicativo.
• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Il capo I del regolamento contiene le disposizioni generali.
L'articolo 1 descrive l'oggetto, facendo esplicito riferimento alle prestazioni ambientali, climatiche e di sicurezza dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali, nonché ai requisiti ambientali, climatici, funzionali e di sicurezza dei prodotti.
L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione, compresi i prodotti da costruzione, i prodotti e i servizi connessi alla stampa 3D, le parti essenziali, le parti o i materiali su richiesta del fabbricante, i kit o gli assiemi contemplati da specifiche tecniche armonizzate o da documenti per la valutazione europea e le case prefabbricate unifamiliari. In determinati casi, il regolamento si applica altresì ai prodotti usati. Rispetto al CPR, l'ambito di applicazione è
modificato per evitare sovrapposizioni, ad esempio con la direttiva sull'acqua potabile33 e la direttiva sulle acque reflue urbane34.
L'articolo 3 stabilisce le definizioni.
L'articolo 4 definisce i requisiti e le modalità di lavoro di base per stabilire le caratteristiche essenziali (basate sulle prestazioni, ad esempio il contenuto riciclato) dei prodotti da costruzione. Ciò avverrà sulla scorta dei requisiti di base per le opere di costruzione di cui all'allegato I, parte A, e, unitamente ai metodi di valutazione, costituirà parte delle norme rese obbligatorie ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati che definiscano le soglie e le classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali. Inoltre, in caso di ritardi o carenze del processo di normazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati contenenti specifiche tecniche. Alla Commissione è anche conferito il potere di modificare l'allegato I, parte A, mediante atti delegati, alla luce del progresso tecnico o per contemplare nuovi rischi e aspetti ambientali.
L'articolo 5 stabilisce che tutti i prodotti disciplinati dal regolamento devono soddisfare i requisiti generici e direttamente applicabili e i requisiti per la rispettiva famiglia o categoria di prodotti di cui all'allegato I, parte D. Conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati che definiscano più precisamente i requisiti dei prodotti conformemente all'allegato I, parti B, C e D. Tali atti delegati possono essere ulteriormente integrati da norme armonizzate volontarie elaborate nell'ambito di una richiesta di normazione. Inoltre, alla Commissione è conferito il potere di modificare l'allegato I, parti B, C e D, mediante atti delegati, alla luce del progresso tecnico o per contemplare nuovi rischi e aspetti ambientali.
L'articolo 6 conferisce alla Commissione il potere di determinare il sistema di valutazione e verifica applicabile, comprese le misure supplementari necessarie per contrastare le non conformità sistematiche.
L'articolo 7 definisce la "zona armonizzata" rispetto ai settori di competenza degli Stati membri. Istituisce inoltre un meccanismo per far fronte alle esigenze di regolamentazione imperative degli Stati membri in materia di salute, sicurezza o protezione dell'ambiente, compreso il clima.
L'articolo 8 prevede il conferimento di poteri per l'adozione di atti delegati destinati a evitare una doppia valutazione dei prodotti a norma del presente regolamento e di altre disposizioni del diritto dell'Unione.
Il capo II (articoli da 9 a 18) stabilisce la procedura, le dichiarazioni e la marcatura.
Gli articoli da 9 a 12 disciplinano la dichiarazione di prestazione e le relative esenzioni applicabili (anche per le microimprese che non svolgono attività commerciali transfrontaliere, a determinate condizioni: per i prodotti rifabbricati o per parti di opere di costruzione preparate per il riutilizzo o rifabbricate).
Gli articoli 13 e 14 stabiliscono le norme sulla dichiarazione di conformità (dichiarazione di conformità, conformità ai requisiti dei prodotti di cui all'articolo 5). Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi, la dichiarazione di conformità deve essere combinata con la dichiarazione di prestazione.
33 Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, EUR-Lex - 32020L2184 - IT - EUR-Lex (xxxxxx.xx).
34 Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, EUR-Lex - 31991L0271 - IT - EUR-Lex (xxxxxx.xx).
Ai sensi dell'articolo 15, una dichiarazione di prestazione e una dichiarazione di conformità possono essere fornite in formato elettronico o tramite un permalink (collegamento permanente). Tali dichiarazioni sono fornite nelle lingue richieste dagli Stati membri in cui il fabbricante intende mettere a disposizione il prodotto.
Gli articoli da 16 a 18 stabiliscono i principi e le condizioni generali per la marcatura CE e per l'uso di altre marcature.
Il capo III (articoli da 19 a 33) definisce i diritti e gli obblighi degli operatori economici. Stabilisce obblighi generali e dettagliati per i fabbricanti, anche per quanto riguarda le modalità di utilizzo delle specifiche tecniche armonizzate pertinenti (norme armonizzate e atti delegati) ai fini della valutazione e della dichiarazione della prestazione del prodotto.
In particolare l'articolo 22 definisce gli obblighi ambientali per i fabbricanti, compreso l'obbligo di dichiarare le caratteristiche di sostenibilità obbligatorie di cui all'allegato I, parte A, sezione 2, il potenziale di riscaldamento globale e i requisiti basati sulle prestazioni o il tenore minimo di contenuto riciclato. A seguito dell'adozione di atti delegati per una determinata famiglia di prodotti, i fabbricanti sono inoltre tenuti a:
– progettare e fabbricare i prodotti e i relativi imballaggi in modo tale che la loro sostenibilità ambientale e climatica complessiva raggiunga lo stato dell'arte;
– privilegiare i materiali riciclabili e i materiali prodotti dal riciclaggio;
– rispettare gli obblighi in materia di tenore minimo di contenuto riciclato e altri valori limite per la sostenibilità ambientale contenuti nelle specifiche tecniche armonizzate;
– impedire l'obsolescenza prematura dei prodotti, utilizzare parti affidabili e progettare prodotti in modo tale che la loro durabilità non scenda al di sotto della durabilità media dei prodotti per la rispettiva categoria;
– progettare i prodotti in modo che possano essere facilmente riparati, ricondizionati e aggiornati.
Ulteriori articoli definiscono gli obblighi specifici dei mandatari (articolo 23); degli importatori (articolo 24), quali quelli di garantire che i prodotti rimangano sicuri durante il loro controllo e di verificare che il fabbricante abbia adempiuto ai rispettivi obblighi generali; dei distributori (articolo 25); gli obblighi dei fornitori di servizi di logistica, degli intermediari, dei mercati online, dei venditori online e dei negozi online (integrandoli così in un'architettura destinata a garantire la conformità) (articolo 27); nonché gli obblighi dei fornitori di servizi di stampa 3D (articolo 28). Introduce pertanto disposizioni che consentono al quadro di affrontare anche modelli di business nuovi. Introduce inoltre nuovi obblighi specifici per gli operatori economici che disinstallano o trattano prodotti usati per il riutilizzo o la rifabbricazione (articolo 29) e obblighi in materia di doppio uso e pseudo-prodotti (articolo 31). Disciplina le vendite online o a distanza di prodotti da costruzione (articolo 32).
Il capo IV (articoli da 34 a 42) contiene disposizioni concernenti le norme relative ai prodotti da costruzione e i documenti per la valutazione europea. Comprende l'applicazione obbligatoria di tutti i requisiti basati sulle prestazioni e volontaria dei requisiti intrinseci dei prodotti. Stabilisce le norme per i documenti per la valutazione europea e il loro rapporto con la dichiarazione di prestazione e la dichiarazione di conformità (articolo 35), l'elaborazione e l'adozione (articolo 36) e la pubblicazione (articolo 38) dei documenti per la valutazione europea, i requisiti in materia di contenuto dei documenti per la valutazione europea (articolo 40) e per affrontare la proliferazione ingiustificata di documenti per la valutazione europea
(articolo 36). Disciplina inoltre le norme in materia di risoluzione delle controversie in caso di disaccordo tra gli organismi di valutazione tecnica (TAB) (articolo 39).
Il capo V (articoli da 43 a 46) stabilisce i requisiti per le autorità designatrici competenti per i TAB e le norme sulle modalità di designazione, monitoraggio e valutazione degli stessi. Conferisce altresì alla Commissione il potere di stabilire i requisiti per i TAB in termini di personale, nonché di definire i compiti di coordinamento di tali organismi.
Il capo VI (articoli da 47 a 63) descrive il ruolo delle autorità notificanti (articolo 48), i requisiti applicabili a tali autorità (articolo 49), compresi gli obblighi operativi e di informazione più importanti. Stabilisce le prescrizioni per gli organismi notificati (articolo 50), i loro obblighi operativi (articolo 60) e di informazione (articolo 61) ed elenca gli obblighi di un organismo notificato per quanto riguardai suoi subappaltatori o le sue filiali (articolo 53). Fissa altresì le norme relative all'uso degli impianti al di fuori dei laboratori di prova dell'organismo notificato (articolo 54). È prevista una procedura che consente agli Stati membri e alla Commissione di sollevare obiezioni formali contro norme armonizzate per l'accreditamento (articolo 52).
Il capo VII (articoli da 64 a 67) prevede procedure semplificate. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, in particolare per le PMI e le microimprese, questo capo stabilisce procedure di semplificazione, tra cui l'articolo 64 sull'uso della documentazione tecnica appropriata, l'articolo 65 che consente alle microimprese di utilizzare il sistema di verifica più indulgente, l'articolo 66 che riduce i requisiti dei prodotti fabbricati su specifica del committente in processi non in serie installati in un'unica opera di costruzione identificata e l'articolo 67 sul riconoscimento della valutazione e della verifica di un altro organismo notificato.
Il capo VIII (articoli da 68 a 76) stabilisce norme in materia di vigilanza del mercato e procedure di salvaguardia. L'articolo 68 conferisce alla Commissione il potere di istituire un sistema che consenta a qualsiasi persona fisica o giuridica di condividere reclami o segnalazioni relativi a possibili non conformità al presente regolamento.
L'articolo 70 stabilisce le modalità di trattamento delle non conformità, l'articolo 71 fissa invece la procedura di salvaguardia dell'UE per i casi in cui gli Stati membri possono validamente far riferimento a imperativi motivi di salute, sicurezza o protezione dell'ambiente. L'articolo 72 stabilisce norme per quanto riguarda i prodotti conformi che presentano rischi. L'articolo 73 conferisce alla Commissione il potere di stabilire un numero minimo di controlli da effettuare nel contesto della vigilanza del mercato nonché le risorse umane minime che le autorità di vigilanza del mercato devono impiegare per i prodotti da costruzione. L'articolo 74 prevede il coordinamento della vigilanza del mercato e un gruppo di cooperazione amministrativa (ADCO). Al fine di rafforzare le capacità delle autorità di vigilanza del mercato, queste ultime hanno il diritto di recuperare dagli operatori economici i costi delle ispezioni e delle prove effettuate (articolo 75). Le autorità di vigilanza del mercato sono tenute a riferire annualmente alla Commissione in merito alle loro attività (articolo 76).
Il capo IX (articoli da 77 a 81) definisce i principi in materia di informazione e cooperazione amministrativa. È introdotto per rafforzare il sistema generale e l'applicazione del regolamento, al fine di evitare decisioni divergenti che potrebbero creare una disparità di condizioni.
In linea con tali obiettivi, l'articolo 77 istituisce e mantiene un sistema di informazione e comunicazione al fine di garantire un'interpretazione e un'applicazione armonizzate del presente regolamento.
L'articolo 78 conferisce alla Commissione il potere di istituire una banca dati o un sistema dell'UE per i prodotti da costruzione al fine di facilitare l'accesso alle informazioni sui
prodotti (in particolare le dichiarazioni di prestazione, le dichiarazioni di conformità e le istruzioni per l'uso). L'articolo 79 rivede le norme relative ai punti di contatto per i prodotti da costruzione al fine di sostenere meglio gli operatori economici. L'articolo 80 impone alle autorità di vigilanza del mercato, ai punti di contatto per i prodotti da costruzione, alle autorità designatrici, ai TAB, alle autorità notificanti e agli organismi notificati di rimanere aggiornati nel loro settore di attività e di ricevere una formazione in materia di interpretazione e applicazione comuni delle norme. Prevede inoltre che la Commissione organizzi la formazione almeno una volta l'anno. L'articolo 81 consente agli Stati membri di designare congiuntamente autorità per l'adempimento dei loro obblighi a norma del regolamento e di condividere risorse e responsabilità.
Il capitolo X (articolo 82) stabilisce le condizioni per una cooperazione con paesi terzi, anche al fine di limitare gli effetti negativi generati sul mercato unico dalla non conformità degli operatori economici stabiliti in tali paesi.
Il capo XI (articoli 83 e 84) riguarda gli incentivi degli Stati membri e gli appalti pubblici verdi. L'articolo 83 definisce l'approccio che consente agli Stati membri di incentivare l'uso di prodotti da costruzione più sostenibili. L'articolo 84 conferisce alla Commissione il potere di elaborare requisiti di sostenibilità per gli appalti pubblici verdi per i prodotti da costruzione.
Il capo XII (articolo 85) autorizza la Commissione a stabilire se un articolo specifico è un prodotto da costruzione.
Il capo XIII (articolo 86) modifica il regolamento (UE) 2019/1020 affinché quest'ultimo si applichi anche ai prodotti da costruzione.
Il capo XIV (articoli da 87 a 94) contiene le disposizioni finali. L'articolo 87 stabilisce le condizioni per l'adozione di atti delegati nel contesto del regolamento. L'articolo 88 definisce il ruolo del comitato permanente per le costruzioni. A norma dell'articolo 91, gli Stati membri stabiliscono le norme applicabili in materia di sanzioni in caso di violazione del regolamento. L'articolo 91 prevede una valutazione del regolamento non prima di otto anni dalla sua data di applicazione. L'articolo 93 prevede disposizioni transitorie che consentono il trasferimento graduale di tutte le norme armonizzate dal CPR al nuovo regolamento e quindi una loro introduzione graduale per gli operatori economici. L'articolo 94 stabilisce la data di entrata in vigore e la data di applicazione del regolamento.
Analogamente al CPR, il dispositivo della proposta è accompagnato da diversi allegati, ossia:
– allegato I sui requisiti di base delle opere di costruzione (parte A), come nel CPR, così come su elementi nuovi: i requisiti dei prodotti basati sulle prestazioni (parte B), i requisiti intrinseci dei prodotti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e l'ambiente (parte C) e i requisiti in materia di informazioni (parte D);
– allegato II sul contenuto della dichiarazione di prestazione e della dichiarazione di conformità;
– allegato III sulla procedura per l'adozione del documento per la valutazione europea;
– allegato IV sulle aree di prodotto e i requisiti degli organismi di valutazione tecnica (TAB);
– allegato V sui sistemi di valutazione e verifica;
– allegato VI sulle caratteristiche essenziali per le quali non è richiesto un riferimento a una pertinente specifica tecnica armonizzata nel contesto della notifica degli organismi notificati;
– allegato VII concernente la tavola di concordanza.
2022/0094 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2), considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato adottato nel contesto del mercato interno al fine di armonizzare le condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzione ed eliminare gli ostacoli al commercio di tali prodotti tra gli Stati membri.
(2) Affinché un prodotto da costruzione possa essere immesso sul mercato, il fabbricante è tenuto a redigere una dichiarazione di prestazione per tale prodotto. Il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto a tale prestazione dichiarata. Sono previste alcune esenzioni a tale obbligo.
(3) L'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, la valutazione effettuata dalla Commissione nel 2019 e la relazione sull'Organizzazione europea per la valutazione tecnica hanno evidenziato le prestazioni insufficienti del quadro sotto vari aspetti, anche per quanto riguarda l'elaborazione di norme e la vigilanza del mercato. Inoltre i riscontri ricevuti nel corso della valutazione hanno evidenziato la necessità di ridurre le sovrapposizioni, le contraddizioni e i requisiti ripetitivi, anche in relazione ad altre normative dell'Unione, al fine di fornire maggiore chiarezza giuridica e limitare gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici. Di conseguenza è necessario stabilire obblighi giuridici più specifici e dettagliati per gli operatori economici, nonché nuove disposizioni, anche per quanto riguarda le specifiche tecniche e la vigilanza del mercato, in modo da aumentare la certezza del diritto ed evitare interpretazioni divergenti.
(4) È necessario istituire flussi di informazioni ben funzionanti, anche per xxx xxxxxxxxxxx, xx fine di garantire la disponibilità di informazioni coerenti e trasparenti sulle prestazioni dei prodotti da costruzione lungo la catena di approvvigionamento. Ciò dovrebbe aumentare la trasparenza e migliorare l'efficienza in termini di trasferimento delle informazioni. Garantire l'accesso digitale a informazioni complete sui prodotti da costruzione contribuirebbe alla digitalizzazione del settore delle costruzioni nel suo
complesso, rendendo il quadro adeguato all'era digitale. L'accesso a informazioni affidabili e durature significherebbe inoltre che gli operatori economici e gli altri attori non contribuirebbero reciprocamente alla rispettiva non conformità.
(5) Nella sua risoluzione del 10 marzo 2021 sull'attuazione del regolamento (UE)
n. 305/201135 il Parlamento europeo ha accolto con favore l'obiettivo della Commissione di rendere il settore delle costruzioni più sostenibile affrontando la questione della sostenibilità dei prodotti da costruzione nella revisione di tale regolamento, come annunciato nel piano d'azione per l'economia circolare. Nelle conclusioni sull'economia circolare nel settore delle costruzioni del 28 novembre 201936 il Consiglio ha esortato la Commissione ad agevolare la circolarità dei prodotti da costruzione in sede di revisione del regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione. La comunicazione della Commissione "Una nuova strategia industriale per l'Europa"37 ha sottolineato la necessità di affrontare la questione della sostenibilità dei prodotti da costruzione e ha evidenziato che un ambiente edificato più sostenibile sarà essenziale per la transizione dell'Europa verso la neutralità climatica. La comunicazione della Commissione "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa"38 ha individuato nell'edilizia uno degli ecosistemi prioritari che si trovano ad affrontare le sfide maggiori per conseguire gli obiettivi in materia di clima e di sostenibilità e per abbracciare la trasformazione digitale e ha sottolineato che la competitività di detto settore dipende dalla loro capacità di farlo. Di conseguenza è opportuno stabilire norme per dichiarare le prestazioni ambientali e di sostenibilità dei prodotti da costruzione, compresa la possibilità di stabilire soglie e classi pertinenti.
(6) Analogamente, la strategia dell'UE in materia di normazione del 202239 ha individuato nell'edilizia uno degli ambiti più pertinenti in cui l'elaborazione di norme armonizzate potrebbe migliorare la competitività e ridurre gli ostacoli al mercato.
(7) Il perseguimento degli obiettivi ambientali, compresa la lotta ai cambiamenti climatici, rende necessario stabilire nuovi obblighi ambientali e gettare le basi per lo sviluppo e l'applicazione di un metodo di valutazione per il calcolo della sostenibilità ambientale dei prodotti da costruzione. Per lo stesso motivo è necessario ampliare la gamma degli operatori economici regolamentati, dal momento che i distributori, i fornitori e i fabbricanti hanno tutti un ruolo da svolgere nel calcolo della sostenibilità ambientale nel settore delle costruzioni. Tale gamma di operatori dovrebbe pertanto essere ampliata in due direzioni, a valle dei distributori per includere gli operatori economici che preparano il riutilizzo e la rifabbricazione dei prodotti da costruzione e a monte del fabbricante per includere i fornitori di prodotti intermedi e/o di materie prime. Inoltre
35 Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 marzo 2021, sull'attuazione del regolamento (UE)
n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (regolamento sui prodotti da costruzione) (2020/2028 (INI)).
36 Economia circolare nel settore delle costruzioni – Conclusioni del Consiglio (adottate il 28 novembre 2019), 14653/19.
37 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una nuova strategia industriale per l'Europa (COM(2020) 102 final).
38 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa (COM(2021) 350 final).
39 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia dell'UE in materia di normazione. Definire norme globali a sostegno di un mercato unico dell'UE resiliente, verde e digitale (COM(2022) 31 final, del 2 febbraio 2022).
determinati operatori che entrano in gioco nel contesto dello smantellamento di prodotti usati o di altre parti delle opere di costruzione o della loro rifabbricazione e del loro riutilizzo devono contribuire a una seconda vita sicura dei prodotti da costruzione.
(8) Per garantire la sicurezza e la funzionalità dei prodotti da costruzione e, di riflesso, delle opere di costruzione, è necessario evitare che gli elementi non destinati dai loro fabbricanti a essere prodotti da costruzione siano invece immessi sul mercato come prodotti da costruzione. Gli importatori, i distributori e gli altri operatori economici a valle dovrebbero pertanto garantire che tali pseudo-prodotti da costruzione non siano venduti come prodotti da costruzione. Inoltre determinati prestatori di servizi, come i fornitori di servizi di logistica o i fornitori di servizi di stampa 3D, non dovrebbero contribuire alla non conformità di altri operatori economici. Di conseguenza è necessario rendere le disposizioni pertinenti applicabili anche a tali servizi e ai loro fornitori.
(9) È possibile che le serie di dati per la stampa 3D, le macchine o gli stampi per la stampa 3D e il relativo materiale siano forniti da operatori economici diversi, dando luogo a una situazione in cui nessuno di essi sarebbe responsabile della sicurezza e delle prestazioni adeguate del prodotto fabbricato mediante stampa 3D. Al fine di evitare possibili rischi per la sicurezza è pertanto necessario stabilire disposizioni relative alle serie di dati per la stampa 3D, ai materiali destinati a essere utilizzati per la stampa 3D e ai servizi di stampa 3D che consentono la stampa 3D di prodotti da costruzione, affinché, rispettando tali disposizioni, gli operatori economici raggiungano congiuntamente un livello di sicurezza analogo a quello garantito per i prodotti da costruzione ordinari.
(10) Al fine di garantire la sicurezza e la protezione dell'ambiente e di colmare una lacuna normativa che altrimenti esisterebbe, è necessario chiarire che i prodotti da costruzione fabbricati presso il sito di costruzione per essere incorporati immediatamente nelle opere di costruzione sono soggetti alle stesse norme previste per gli altri prodotti da costruzione. Tuttavia le microimprese fabbricano e installano spesso prodotti in loco. Assoggettare tali microimprese in ogni circostanza alle stesse norme delle altre imprese inciderebbe in modo sproporzionato su tali microimprese. Di conseguenza è necessario consentire agli Stati membri di esentare le microimprese dall'obbligo di redigere una dichiarazione di prestazione in situazioni specifiche, nelle quali non siano lesi gli interessi di altri Stati membri.
(11) Garantire la libera circolazione di kit o assiemi di prodotti da costruzione sul mercato interno apporterà benefici tangibili ai cittadini, ai consumatori e alle imprese, in particolare. Tuttavia, per motivi di certezza del diritto, la loro composizione dovrebbe essere definita con precisione nelle specifiche tecniche armonizzate o nei documenti per la valutazione europea.
(12) La creazione di un mercato dell'Unione per piccole case prefabbricate unifamiliari può ridurre il prezzo degli alloggi e avere effetti sociali ed economici positivi. L'equità nei confronti dei consumatori rimane una priorità, in particolare, ma non solo, per garantire l'accessibilità economica degli alloggi nel contesto della transizione verde, in linea con la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica40, in particolare le raccomandazioni di cui al punto 7, lettere da a) a c). Di conseguenza è necessario definire norme
40 Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (COM(2021) 801 final, 2021/0421(NLE)).
armonizzate per tali piccole case. Tuttavia le piccole case sono anche opere di costruzione, che rientrano nella competenza degli Stati membri. Poiché potrebbe non essere possibile integrare cumulativamente tutti i requisiti nazionali per le piccole case prefabbricate unifamiliari nelle future specifiche tecniche armonizzate, gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di rinunciare all'applicazione delle norme che si applicano a tali case prefabbricate unifamiliari.
(13) La conformità dei prodotti da costruzione alla legislazione dell'Unione dipende spesso dalla conformità delle loro parti essenziali a tale legislazione. Tuttavia, dato che le parti essenziali sono spesso integrate in vari prodotti da costruzione, la protezione della sicurezza e dell'ambiente, compreso il clima, è meglio conseguita quando tali parti essenziali sono valutate a monte, ossia quando le prestazioni e la conformità delle parti essenziali vengono valutate in anticipo e indipendentemente dalla valutazione del prodotto da costruzione finale in cui sono integrate. Analogamente la vigilanza del mercato diventa più efficiente quando è possibile individuare le parti essenziali non conformi e concentrarsi su di esse. È pertanto necessario stabilire norme applicabili alle parti essenziali dei prodotti da costruzione.
(14) I prodotti da costruzione che sono già stati valutati e vengono riutilizzati non dovrebbero essere soggetti alle norme che si applicano ai nuovi prodotti da costruzione. Tuttavia i prodotti da costruzione usati che non sono mai stati immessi sul mercato dell'Unione dovrebbero essere soggetti alle medesime norme dei nuovi prodotti da costruzione, dato che tali prodotti non sono mai stati valutati.
(15) Al fine di garantire che la sicurezza e la funzionalità dei prodotti da costruzione siano salvaguardate, le norme applicabili ai nuovi prodotti da costruzione dovrebbero applicarsi anche ai prodotti da costruzione usati in caso di modifica dell'uso previsto, fatta eccezione per fini di decorazione, per prodotti da costruzione usati aventi un uso previsto iniziale poco chiaro, per prodotti da costruzione usati che sono stati sottoposti a un importante processo di trasformazione e per prodotti da costruzione usati per i quali un operatore economico dichiara caratteristiche aggiuntive o il soddisfacimento di requisiti dei prodotti.
(16) Il fatto che i prodotti da costruzione usati non dovrebbero, in linea di principio, essere sottoposti a una nuova valutazione, non dovrebbe impedire all'operatore economico di far valutare tali prodotti da costruzione qualora ciò contribuisca ad aumentare l'attrattiva del ricorso a tali prodotti da costruzione usati, dimostrando che questi ultimi presentano ancora determinate caratteristiche o soddisfano i requisiti dei prodotti applicabili.
(17) I prodotti da costruzione immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea sono spesso importati da paesi vicini e non sono pertanto soggetti ai requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione. Assoggettare tali prodotti da costruzione a detti requisiti sarebbe sproporzionatamente costoso. Allo stesso tempo, i prodotti da costruzione fabbricati nelle regioni ultraperiferiche raramente circolano in altri Stati membri. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esentare da tali requisiti i prodotti da costruzione immessi sul mercato o installati direttamente nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea.
(18) Al fine di conseguire la massima coerenza normativa, il presente regolamento dovrebbe basarsi, per quanto possibile, sul quadro giuridico orizzontale, in questo caso in particolare sul regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ciò è in linea con la recente tendenza della legislazione in materia di prodotti di sviluppare una soluzione di riserva nel caso in cui le organizzazioni
europee di normazione non forniscano norme armonizzate che possano essere citate nella Gazzetta ufficiale. Non essendo stato possibile citare nella Gazzetta ufficiale norme armonizzate per i prodotti da costruzione dalla fine del 2019 ed essendone stata citata soltanto una dozzina dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 305/2011, i nuovi poteri di riserva conferiti alla Commissione dovrebbero essere ancora più ampi, consentendo di ottimizzare la produzione complessiva di specifiche tecniche in modo da recuperare il ritardo nell'adeguamento al progresso tecnico.
(19) Qualora le norme armonizzate stabiliscano le norme per la valutazione delle prestazioni in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti per i codici di costruzione degli Stati membri, le norme armonizzate dovrebbero essere rese obbligatorie ai fini dell'applicazione del presente regolamento, poiché soltanto tali norme conseguono l'obiettivo di consentire la libera circolazione dei prodotti, garantendo nel contempo la capacità degli Stati membri di richiedere caratteristiche di sicurezza e ambientali, comprese quelle legate al clima, per i prodotti in considerazione della loro specifica situazione nazionale. Se perseguiti congiuntamente, questi due obiettivi richiedono che i prodotti siano valutati applicando un unico metodo di valutazione, e pertanto il metodo deve essere obbligatorio. Si possono tuttavia utilizzare norme volontarie per rendere ancora più concreti i requisiti dei prodotti, specificati per la pertinente famiglia o categoria di prodotti mediante atti delegati, seguendo il percorso di cui alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. In linea con quest'ultima decisione, tali norme dovrebbero essere in grado di fornire una presunzione di conformità ai requisiti da esse contemplati.
(20) Al fine di contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo e del piano d'azione per l'economia circolare nonché di garantire la sicurezza dei prodotti da costruzione, dato che la sicurezza è uno degli obiettivi da perseguire nella legislazione basata sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono necessari requisiti intrinseci dei prodotti relativi alla sicurezza, alla funzionalità e alla protezione dell'ambiente, compreso il clima. Nel fissare tali requisiti la Commissione dovrebbe tenere conto del loro potenziale contributo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima, ambiente ed efficienza energetica. Tali requisiti non riguardano semplicemente la prestazione dei prodotti da costruzione. Contrariamente alla direttiva 89/106/CE che lo precedeva, il regolamento (UE) n. 305/2011 non prevede la possibilità di stabilire tali requisiti intrinseci dei prodotti. Tuttavia talune norme armonizzate per i prodotti da costruzione contengono requisiti intrinseci dei prodotti che possono riguardare l'ambiente, la sicurezza o semplicemente il buon funzionamento del prodotto. Tali norme dimostrano la necessità pratica di tali requisiti relativi alla sicurezza e all'ambiente o semplicemente al funzionamento dei prodotti. L'articolo 114 TFUE, quale base giuridica del presente regolamento, impone altresì il perseguimento di un livello elevato di protezione dell'ambiente, della salute e della sicurezza umana. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe (re)introdurre o convalidare i requisiti intrinseci dei prodotti. Sebbene tali requisiti debbano essere stabiliti dal legislatore, è necessario specificarli per le più di 30 famiglie di prodotti, ciascuna con diverse categorie. Pertanto è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di specificare i requisiti per la rispettiva famiglia o categoria di prodotti da costruzione.
(21) La fabbricazione e la distribuzione di prodotti da costruzione diventano sempre più complesse, una circostanza questa che determina l'emergere di nuovi operatori
specializzati, come i fornitori di servizi di logistica. Per motivi di chiarezza, alcuni obblighi generici, anche in materia di cooperazione con le autorità, dovrebbero essere applicabili a tutti i soggetti coinvolti nella catena di approvvigionamento, nella fabbricazione, nella distribuzione, nell'etichettatura con marchio proprio, nel reimballaggio o nel commercio secondario, nell'installazione, nella disinstallazione per il riutilizzo o la rifabbricazione e nella rifabbricazione stessa. Inoltre i fornitori dovrebbero essere tenuti a cooperare con le autorità di vigilanza del mercato ai fini della valutazione della sostenibilità ambientale. Per tali motivi, come pure per evitare la ripetizione degli obblighi, il termine "operatore economico" dovrebbe essere definito in modo ampio, includendo tutti tali soggetti, affinché gli obblighi generici di base possano essere stabiliti in un unico processo per ciascuno di essi.
(22) Al fine di promuovere pratiche armonizzate tra gli Stati membri anche qualora non sia stato possibile trovare un consenso in merito alle stesse, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione sull'attuazione del presente regolamento relativamente a una serie limitata di questioni. I rispettivi poteri conferiti riguardano le definizioni, gli obblighi e i diritti degli operatori economici e gli obblighi e i diritti degli organismi notificati.
(23) Al fine di migliorare la certezza del diritto e attenuare la frammentazione del mercato dell'UE dei prodotti da costruzione dovuta all'esistenza di requisiti e marchi nazionali, è necessario definire chiaramente il settore regolamentato a livello UE, la cosiddetta "zona armonizzata", anziché gli elementi che continuano a rientrare nella sfera di competenza normativa nazionale degli Stati membri.
(24) Al tempo stesso, al fine di trovare un equilibrio tra l'attenuazione della frammentazione del mercato e i legittimi interessi degli Stati membri a regolamentare le opere di costruzione, è necessario prevedere un meccanismo per integrare meglio le esigenze degli Stati membri nello sviluppo di specifiche tecniche armonizzate. Per lo stesso motivo è opportuno istituire un meccanismo che consenta agli Stati membri di stabilire, sulla base di motivi imperativi di salute, sicurezza o protezione dell'ambiente, requisiti supplementari per i prodotti da costruzione.
(25) L'economia circolare, elemento fondamentale del piano d'azione per l'economia circolare, può essere promossa mediante sistemi obbligatori di cauzione-rimborso e l'obbligo di ritirare i prodotti non usati. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati ad adottare tali misure.
(26) Al fine di migliorare la chiarezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori economici, è necessario evitare che i prodotti da costruzione siano soggetti a molteplici valutazioni riguardanti lo stesso aspetto della salute, della sicurezza o della protezione dell'ambiente, compreso il clima, nell'ambito di normative dell'Unione diverse. Ciò è stato confermato dalla piattaforma REFIT, nella quale si raccomanda alla Commissione di affrontare in via prioritaria i problemi rappresentati dalla sovrapposizione e dalla ripetitività dei requisiti. La Commissione dovrebbe pertanto essere in grado di stabilire le condizioni alle quali l'adempimento degli obblighi previsti da altre disposizioni del diritto dell'Unione soddisfa anche determinati obblighi del presente regolamento, nei casi in cui altrimenti lo stesso aspetto della salute, della sicurezza o della protezione dell'ambiente, compreso il clima, verrebbe valutato parallelamente a norma del presente regolamento e di altre disposizioni del diritto dell'Unione.
(27) Inoltre al fine di evitare pratiche divergenti tra Stati membri e operatori economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente
all'articolo 290 TFUE per stabilire se determinati prodotti da costruzione rientrino nella definizione di prodotto da costruzione.
(28) In particolare nel caso dei prodotti connessi all'energia inclusi nei piani di lavoro sulla progettazione ecocompatibile che sono anche prodotti da costruzione e per i prodotti intermedi, ad eccezione del cemento, la priorità per la definizione dei requisiti di sostenibilità sarà data al [regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili]. Ciò dovrebbe valere ad esempio per gli apparecchi di riscaldamento, le caldaie, le pompe di calore, le apparecchiature da riscaldamento per acqua e ambienti, i ventilatori, i sistemi di raffreddamento e di ventilazione e i prodotti fotovoltaici, esclusi i pannelli fotovoltaici integrati negli edifici. Il presente regolamento può ancora intervenire in modo complementare laddove necessario, principalmente in relazione ad aspetti di sicurezza, tenendo conto anche di altre normative dell'Unione in materia di prodotti quali gli apparecchi a gas, la bassa tensione e i macchinari. Per altri prodotti, al fine di evitare oneri inutili per gli operatori economici, in futuro potrebbe emergere la necessità di determinare le condizioni alle quali l'adempimento degli obblighi previsti da altre disposizioni del diritto dell'Unione soddisfa anche determinati obblighi fissati dal presente regolamento. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per stabilire tali condizioni.
(29) Al fine di incentivare la conformità, il fabbricante dei prodotti da costruzione dovrebbe essere ritenuto responsabile in caso di dichiarazioni di prestazione e di conformità inesatte.
(30) Il maggiore utilizzo di prodotti rifabbricati rientra nel passaggio a un'economia più circolare e nella riduzione dell'impronta ambientale e di carbonio dei prodotti da costruzione. Inoltre il mercato della rifabbricazione non è attualmente molto sviluppato e i requisiti dei prodotti rifabbricati variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Pertanto, anche per rispettare il principio di sussidiarietà, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esentare i prodotti rifabbricati dall'obbligo di redazione di una dichiarazione di prestazione. Tale esenzione non dovrebbe tuttavia essere possibile per i prodotti che non sono adatti alla rifabbricazione o qualora siano in gioco gli interessi di altri Stati membri.
(31) Al fine di migliorare l'accesso a informazioni facilmente disponibili e complete sui prodotti da costruzione, contribuendo in tal modo alla sicurezza, alla funzionalità e alla sostenibilità di tali prodotti, è opportuno garantire che la dichiarazione di prestazione fornisca tutte le informazioni necessarie agli utenti e alle autorità. In considerazione della sua utilità per gli utenti, i fabbricanti dovrebbero poter includere in tale dichiarazione informazioni supplementari, a condizione che le dichiarazioni di prestazione restino uniformi e facilmente leggibili e che non siano utilizzate impropriamente come pubblicità.
(32) Al fine di rendere comunque possibile il riutilizzo e la rifabbricazione della costruzione nonché l'uso di prodotti da costruzione eccedentari su larga scala, è opportuno stabilire una procedura semplificata per la redazione della dichiarazione di prestazione per tali prodotti da costruzione. Nel caso di prodotti da costruzione eccedentari, per i quali è esclusa un'alterazione mediante l'uso, la procedura semplificata dovrebbe essere limitata ai casi in cui il fabbricante iniziale rifiuti di assumersi la responsabilità del prodotto da costruzione eccedentario, in quanto è sempre preferibile che i prodotti da costruzione restino sotto la responsabilità del fabbricante iniziale competente qualora non siano stati modificati.
(33) Al fine di ridurre l'onere per gli operatori economici e in particolare per i fabbricanti, gli operatori economici che rilasciano dichiarazioni di prestazione e dichiarazioni di conformità dovrebbero fornire tali dichiarazioni per via elettronica, essere autorizzati a fornire tali dichiarazioni mediante permalink (collegamento permanente) a un documento non modificabile oppure a includere in tali dichiarazioni permalink a documenti non modificabili.
(34) Affinché i fabbricanti dimostrino che i prodotti da costruzione che beneficiano della libera circolazione delle merci soddisfano i pertinenti requisiti dell'Unione, è necessario richiedere una dichiarazione di conformità complementare alla dichiarazione di prestazione, avvicinando così anche il sistema normativo per i prodotti da costruzione al regolamento (CE) n. 765/2008. Tuttavia, al fine di ridurre al minimo i potenziali oneri amministrativi, la dichiarazione di conformità e la dichiarazione di prestazione dovrebbero essere combinate e fornite per via elettronica. L'onere amministrativo per le piccole e medie imprese (PMI) dovrebbe essere ulteriormente ridotto mediante disposizioni di semplificazione mirate, anche per quanto riguarda l'uso di una documentazione tecnica adeguata che sostituisca le prove del tipo, consentendo alle microimprese di utilizzare il sistema di verifica più indulgente e riducendo i requisiti per i prodotti fabbricati su specifica del committente in processi non in serie installati in un'unica opera di costruzione identificata. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di esentare le microimprese che non operano a livello transfrontaliero dall'obbligo di redigere una dichiarazione di prestazione.
(35) Al fine di conseguire l'allineamento con altre normative in materia di prodotti e fatti salvi i principi generali del regolamento (CE) n. 765/2008, la marcatura CE dovrebbe essere apposta sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione o di conformità. Il fabbricante si assume pertanto in questo modo la responsabilità della conformità del prodotto alle prestazioni dichiarate e ai requisiti dei prodotti applicabili.
(36) Al fine di garantire la sicurezza, la funzionalità e la sostenibilità dei prodotti da costruzione e, di riflesso, delle opere di costruzione, tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure adeguate per garantire che solo prodotti da costruzione conformi ai requisiti vincolanti dell'Unione siano immessi o messi a disposizione sul mercato. Al fine di migliorare la chiarezza giuridica, è necessario stabilire esplicitamente gli obblighi degli operatori economici.
(37) È necessario che i fabbricanti di prodotti da costruzione determinino il prodotto-tipo in modo preciso e inequivocabile al fine di garantire una base precisa per la valutazione della conformità di tali prodotti ai requisiti dell'Unione. Al tempo stesso, al fine di evitare l'elusione dei requisiti applicabili, è opportuno vietare ai fabbricanti di creare nuovi prodotti-tipo laddove i prodotti in questione siano identici, tenuto conto delle caratteristiche fondamentali.
(38) Per evitare dichiarazioni fuorvianti, le dichiarazioni dei fabbricanti di prodotti da costruzione dovrebbero basarsi su un metodo di valutazione contenuto in specifiche tecniche armonizzate o, in mancanza di tale metodo di valutazione, su metodi che rappresentano le migliori tecniche disponibili, qualora non esista un simile metodo di valutazione previsto da una specifica tecnica armonizzata.
(39) La documentazione tecnica sui prodotti da costruzione, redatta dal fabbricante, facilita la verifica di tali prodotti da parte delle autorità e degli organismi notificati rispetto ai
requisiti dell'Unione. Per migliorare l'accesso a informazioni complete, tale documentazione tecnica dovrebbe includere una valutazione della sostenibilità ambientale del prodotto da costruzione.
(40) Al fine di garantire la trasparenza per gli utilizzatori dei prodotti da costruzione ed evitare un uso improprio degli stessi, i prodotti da costruzione e il relativo uso previsto dovrebbero essere individuati con precisione dal fabbricante. Per lo stesso motivo, il fabbricante dovrebbe chiarire se i prodotti da costruzione sono destinati esclusivamente ad uso professionale o anche all'uso da parte di consumatori. Per garantire che i prodotti da costruzione possano essere rintracciati, i fabbricanti dovrebbero essere indicati sul prodotto o, qualora ciò non sia possibile, ad esempio in ragione delle dimensioni o della superficie del prodotto, sull'imballaggio o, qualora ciò non sia possibile, in un documento di accompagnamento.
(41) Per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, i fabbricanti dovrebbero cercare attivamente, archiviare e valutare le informazioni e adottare misure adeguate qualora sia stata confermata la non conformità o la prestazione insufficiente oppure vi sia un rischio in tal senso.
(42) Al fine di ottimizzare il perseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e del piano d'azione per l'economia circolare, i fabbricanti dovrebbero essere tenuti a raggiungere un livello equo di sostenibilità ambientale, in relazione tanto ai loro prodotti quanto alla relativa fabbricazione. Tale obbligo richiede decisioni di compromesso tra i diversi aspetti ambientali e tra gli aspetti ambientali e di sicurezza, mentre tanto gli aspetti ambientali quanto quelli di sicurezza possono riguardare il prodotto in quanto tale oppure opere di costruzione. Per fornire certezza ai fabbricanti in merito alle modalità per adottare tali decisioni di compromesso, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme chiare in materia di compromesso.
(43) Con l'obiettivo di garantire la sostenibilità e la durabilità dei prodotti da costruzione, i fabbricanti dovrebbero garantire che i prodotti possano essere utilizzati per un periodo molto lungo. Un uso così lungo richiede una progettazione adeguata, l'uso di parti affidabili, la riparabilità dei prodotti, la disponibilità di informazioni sulla riparazione e l'accesso a pezzi di ricambio.
(44) Al fine di migliorare la circolarità dei prodotti da costruzione, in linea con gli obiettivi del piano d'azione per l'economia circolare, i fabbricanti dovrebbero favorire il riutilizzo, la rifabbricazione e il riciclaggio dei loro prodotti. Il riutilizzo (o la preparazione al riutilizzo), la rifabbricazione e il riciclaggio richiedono una progettazione specifica che faciliti in particolare la separazione di componenti e materiali nella fase avanzata del riciclaggio ed eviti materiali misti, miscelati o intricati. Poiché le normali istruzioni per l'uso non raggiungeranno necessariamente gli operatori economici responsabili del(la preparazione per il) riutilizzo, della rifabbricazione e del riciclaggio, le informazioni necessarie a tale riguardo dovrebbero essere rese disponibili nelle banche dati o nei sistemi di prodotti e sui siti web dei fabbricanti, in aggiunta alle istruzioni per l'uso.
(45) Per fornire prodotti da costruzione sicuri, funzionali ed ecosostenibili è necessario stabilire obblighi globali di sostenibilità e sicurezza per i fabbricanti. Data l'importanza di tali obblighi e del conseguimento del giusto equilibrio tra funzionalità, sicurezza e sostenibilità, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire, mediante atti delegati, le condizioni in base alle quali, per una specifica famiglia o categoria di prodotti, tali obblighi sono soddisfatti o si presume siano soddisfatti.
(46) Alcuni prodotti da costruzione diventano rifiuti anche se non sono mai stati utilizzati. Per evitare questo spreco di risorse, i fabbricanti dovrebbero accettare di riacquisire, direttamente o tramite i loro importatori e distributori, la proprietà di prodotti che, dopo la consegna in un cantiere o all'utilizzatore, non sono stati utilizzati e si trovano in uno stato equivalente a quello in cui sono stati immessi sul mercato.
(47) Per poter compiere scelte consapevoli, gli utilizzatori dei prodotti da costruzione dovrebbero essere sufficientemente informati sulle prestazioni ambientali dei prodotti, sulla loro conformità ai requisiti ambientali e sul grado di soddisfacimento degli obblighi ambientali del fabbricante a tale proposito. Di conseguenza alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire requisiti specifici in materia di etichettatura che potrebbero comprendere un'etichettatura a semaforo facilmente comprensibile.
(48) Alcuni obblighi del fabbricante, come la valutazione della sostenibilità ambientale o l'accordare la preferenza a materiali riciclabili, difficilmente possono essere rispettati nel caso di prodotti usati, rifabbricati o eccedentari. Gli operatori economici che consentono il riutilizzo o che effettuano la rifabbricazione dovrebbero pertanto essere esentati da tali obblighi, soprattutto considerando che il riutilizzo e la rifabbricazione sono vantaggiosi per l'ambiente.
(49) I mandatari sono spesso le uniche persone raggiungibili nel caso di prodotti importati, ma i fabbricanti spesso attribuiscono loro compiti molto limitati e non forniscono loro tutte le informazioni necessarie per rappresentare efficacemente i fabbricanti. Il ruolo e le responsabilità dei mandatari dovrebbero pertanto essere chiariti e rafforzati.
(50) Un operatore economico che modifichi un prodotto in modo tale da comprometterne le prestazioni o la sicurezza dovrebbe essere soggetto agli obblighi dei fabbricanti, al fine di garantire la verifica che le prestazioni o la sicurezza del prodotto siano ancora le stesse. Tuttavia tale obbligo non dovrebbe essere imposto a un operatore economico che effettua il reimballaggio di prodotti per metterli a disposizione in un altro Stato membro, poiché altrimenti il commercio secondario e quindi la libera circolazione dei prodotti sarebbero ostacolati, e inoltre il reimballaggio non dovrebbe, in linea di principio, incidere sulle prestazioni o sulla sicurezza del prodotto da costruzione. Comunque, anche al fine di preservare le prestazioni e la sicurezza dei prodotti, l'operatore economico che effettua il reimballaggio dovrebbe essere responsabile della corretta esecuzione di tali operazioni per garantire che il prodotto non sia danneggiato e che gli utilizzatori siano comunque correttamente informati nella lingua prevista dallo Stato membro in cui i prodotti sono messi a disposizione.
(51) Per aumentare il rispetto da parte dei fabbricanti degli obblighi di cui al presente regolamento e per contribuire ad affrontare le carenze individuate e a migliorare la vigilanza del mercato, i prestatori di servizi, i mercati online e gli intermediari dovrebbero essere autorizzati e tenuti a verificare determinate caratteristiche facilmente verificabili dei prodotti e dei relativi fabbricanti, quali la determinazione del prodotto-tipo e la redazione di una documentazione tecnica completa, e dovrebbero contribuire attivamente a garantire che solo i prodotti conformi raggiungano gli utenti.
(52) Al fine di evitare che la stampa 3D sia utilizzata per eludere gli obblighi previsti dal presente regolamento, i fornitori di servizi di stampa 3D dovrebbero essere soggetti a determinati obblighi di informazione.
(53) L'uso sicuro dei prodotti usati e rifabbricati dipende spesso da informazioni precise sul loro primo impiego. Gli operatori economici che disinstallano prodotti usati per il
riutilizzo o la rifabbricazione dovrebbero pertanto adottare protocolli sul luogo, sulle condizioni e sulla durata presunta dell'uso del prodotto disinstallato.
(54) Le prestazioni e la sicurezza dei prodotti dipendono altresì dai componenti utilizzati e dai servizi forniti dai calibratori o da altri prestatori di servizi per la loro progettazione e fabbricazione. Per questi motivi è opportuno stabilire determinati obblighi per i fornitori di componenti e i prestatori di servizi che partecipano alla fabbricazione dei prodotti. Qualora la non conformità o un rischio possano essere stati causati da un componente o da un servizio fornito da un determinato operatore economico, il fornitore di tale componente o servizio dovrebbe informare gli altri clienti che hanno ricevuto lo stesso componente o servizio, affinché le non conformità e i rischi possano essere affrontati efficacemente anche per altri prodotti.
(55) Alcuni elementi utilizzati per la costruzione hanno molteplici fini potenziali. I fabbricanti dovrebbero essere liberi di decidere se tali elementi siano destinati o meno alle costruzioni, anche al fine di evitare che debbano essere sottoposti a una valutazione delle prestazioni e della conformità laddove ciò non sia necessario. Tuttavia, se decidono che un determinato elemento non è destinato alle costruzioni anche se potrebbe essere utilizzato per tale fine ("pseudo-prodotto"), i fabbricanti e gli altri operatori economici dovrebbero garantire che non sia utilizzato nelle opere di costruzione. In caso contrario, alcuni degli elementi finirebbero nelle costruzioni pur non soddisfacendo i requisiti di cui al presente regolamento.
(56) Per lo stesso motivo, se tuttavia i fabbricanti di elementi che per loro natura possono essere utilizzati nelle costruzioni e per altri fini ("prodotti a doppio uso") non escludono esplicitamente l'uso per fini di costruzione, tali fabbricanti dovrebbero adempiere gli obblighi di cui al presente regolamento per tutti gli elementi del rispettivo tipo.
(57) Per chiarire l'applicabilità del presente regolamento alle vendite online e ad altre vendite a distanza è opportuno definire a quali condizioni si considera che un determinato prodotto sia offerto a clienti nell'Unione. Poiché il commercio elettronico presenta maggiori probabilità di non conformità, gli Stati membri dovrebbero compiere uno sforzo particolare e designare un'unica autorità centralizzata di vigilanza del mercato per individuare le offerte di vendita a distanza rivolte ai clienti sul loro territorio, affinché le autorità di vigilanza del mercato competenti possano adottare misure adeguate. Poiché l'individuazione di tali offerte richiede le competenze degli specialisti nel campo della ricerca o software dedicati di intelligenza artificiale, il compito di individuazione dovrebbe essere centralizzato e affidato a un'unica autorità di vigilanza del mercato.
(58) Le tecnologie digitali, che offrono un notevole potenziale di riduzione degli oneri e dei costi amministrativi per gli operatori economici e le autorità pubbliche, promuovendo nel contempo opportunità e modelli imprenditoriali innovativi e nuovi, stanno evolvendo rapidamente. La diffusione delle tecnologie digitali contribuirà inoltre in maniera significativa al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa Ondata di ristrutturazioni, tra cui l'efficienza energetica, le valutazioni del ciclo di vita e il monitoraggio del parco immobiliare. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione per cogliere ulteriori opportunità di digitalizzazione.
(59) Poiché le norme armonizzate elaborate per i prodotti da costruzione (in appresso: norme relative ai prodotti da costruzione) sono per lo più obbligatorie, al fine di garantire la certezza del diritto tali norme dovrebbero essere in linea non soltanto con
le pertinenti richieste di normazione e con il presente regolamento, ma anche con i principi generali del diritto dell'Unione.
(60) Al fine di garantire la tempestiva citazione dei riferimenti delle norme relative ai prodotti da costruzione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, alla Commissione europea dovrebbe essere conferito il potere di limitare l'ambito di applicazione o di annullare le norme carenti ai fini degli effetti giuridici del presente regolamento mediante un atto di esecuzione anziché rifiutare di citarne i riferimenti nella Gazzetta ufficiale.
(61) Per garantire la coerenza del sistema, il presente regolamento dovrebbe basarsi sul quadro giuridico orizzontale per la normazione. Di conseguenza il regolamento (UE)
n. 1025/2012 dovrebbe applicarsi anche, nella misura del possibile, alle norme rese obbligatorie in conformità del presente regolamento. Il regolamento (UE)
n. 1025/2012 deve quindi prevedere, tra l'altro, una procedura per sollevare obiezioni in relazione alle norme relative ai prodotti da costruzione qualora tali norme non soddisfino interamente i requisiti stabiliti nella pertinente richiesta di normazione o altri requisiti del presente regolamento.
(62) Non trattandosi di atti di applicabilità generale, bensì della prima fase di una procedura amministrativa in due fasi che porta alla marcatura CE, i documenti per la valutazione europea non dovrebbero essere considerati specifiche tecniche armonizzate. Tuttavia i principi fondamentali dell'elaborazione di norme armonizzate, quali la trasparenza per i concorrenti, possono e dovrebbero applicarsi anche ai documenti per la valutazione europea. Inoltre i documenti per la valutazione europea dovrebbero essere menzionati nelle procedure di valutazione delle prestazioni e della conformità allo stesso modo delle norme armonizzate. Di conseguenza, nonché per evitare una lunga ripetizione di disposizioni, le principali norme concernenti le norme armonizzate dovrebbero applicarsi anche ai documenti per la valutazione europea. Al fine di garantire la trasparenza per i concorrenti, i documenti per la valutazione europea dovrebbero essere resi accessibili al pubblico e i riferimenti a tutti i documenti per la valutazione europea dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale.
(63) Attualmente il numero crescente di documenti per la valutazione europea poco distinguibili, che spesso hanno scarso valore aggiunto rispetto ad altri o alle norme armonizzate esistenti, rischia di rallentarne la pubblicazione. Per far fronte a questo rischio in modo efficace sotto il profilo dei costi, è opportuno stabilire o rendere più concreti alcuni principi per l'elaborazione e l'adozione di documenti per la valutazione europea. Inoltre il controllo da parte della Commissione dovrebbe essere rafforzato.
(64) I requisiti applicabili alle autorità designatrici degli organismi di valutazione tecnica (TAB) non dovrebbero essere inferiori a quelli applicabili alle autorità notificanti, date le analogie tra i rispettivi ruoli. Per lo stesso motivo, i TAB dovrebbero avere lo stesso grado di indipendenza e controllo del processo decisionale degli organismi notificati.
(65) Al fine di rispondere a una percentuale significativa di notifiche basate su valutazioni incomplete o errate, in particolare quando sono stati notificati organismi giuridici privi di proprie competenze tecniche interne, è necessario rafforzare la capacità in termini di risorse delle autorità notificanti, in particolare stabilendo requisiti minimi; rendere più precisi i requisiti per gli organismi notificati, in particolare per quanto riguarda la loro indipendenza, la delega ad altri soggetti giuridici e la propria capacità di operare; richiedere che gli organismi notificati dispongano di adeguato personale qualificato e verificare l'adeguatezza del personale, compito per il quale lo strumento di una matrice delle qualifiche si è dimostrato il più efficiente; garantire e verificare che sia
l'organismo notificato a controllare effettivamente il personale, l'assegnazione di esperti esterni, le procedure, i criteri e il processo decisionale, e non un subappaltatore, una filiale o un'altra impresa appartenente alla stessa famiglia di imprese; ed ampliare la documentazione che gli organismi devono fornire al momento della domanda di designazione come organismo notificato, in modo da fornire una base più approfondita e relativamente più equa per la decisione delle autorità notificanti.
(66) Per contrastare una pratica comune carente degli organismi di accreditamento, è necessario garantire che tali organismi utilizzino come base per l'accreditamento il presente regolamento e non le norme spesso divergenti. È inoltre importante garantire che gli organismi di accreditamento valutino la capacità dell'organismo richiedente e non di un gruppo di imprese, in quanto è l'organismo richiedente stesso che dovrà controllare la certificazione futura.
(67) Per raggiungere la parità di condizioni ed evitare l'incertezza del diritto, gli obblighi degli organismi notificati dovrebbero essere definiti in modo più chiaro e resi espliciti, tanto per le loro attività di valutazione e verifica quanto per gli aspetti connessi.
(68) Al fine di evitare legami tra il personale degli organismi notificati e i fabbricanti, gli organismi notificati dovrebbero garantire la rotazione tra il personale che svolge compiti diversi di valutazione della conformità.
(69) Le autorità degli Stati membri potrebbero avere domande a cui soltanto un determinato organismo notificato è in grado di rispondere. Gli organismi notificati dovrebbero pertanto rispondere anche alle eventuali domande delle autorità di altri Stati membri.
(70) Per consentire a tutte le autorità di individuare più facilmente le non conformità degli organismi notificati, dei fabbricanti e dei prodotti e per garantire parità di condizioni, gli organismi notificati dovrebbero essere autorizzati e, qualora la non conformità possa essere dimostrata in modo evidente, addirittura essere tenuti a trasmettere in modo proattivo le informazioni sulle non conformità alle pertinenti autorità di vigilanza del mercato o alle autorità notificanti. Gli organismi notificati non dovrebbero tuttavia andare oltre l'obbligo di informazione indagando su operatori diversi dai propri clienti o dai propri omologhi.
(71) Al fine di creare condizioni di parità per gli organismi notificati e i fabbricanti è opportuno rafforzare il coordinamento tra gli organismi notificati. Poiché soltanto la metà degli attuali organismi notificati partecipa di propria iniziativa alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati già esistente, la partecipazione a tale gruppo dovrebbe diventare obbligatoria.
(72) I tentativi di stabilire procedure semplificate per le piccole e medie imprese nel contesto del regolamento (UE) n. 305/2011 e di ridurre così gli oneri e i costi a carico delle PMI e delle microimprese non sono stati del tutto efficaci e sono spesso stati fraintesi o non utilizzati per mancanza di consapevolezza o mancanza di chiarezza circa la loro applicazione. Affrontando le carenze individuate e basandosi nel contempo sulle norme precedentemente stabilite è necessario chiarire e facilitare l'applicazione di tali norme e quindi conseguire l'obiettivo di sostenere le PMI garantendo nel contempo le prestazioni, la sicurezza e la sostenibilità ambientale dei prodotti da costruzione.
(73) Il riconoscimento dei risultati di prova ottenuti da un altro fabbricante, di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 305/2011, dovrebbe essere generalizzato, al fine di ridurre in generale l'onere per gli operatori economici e in particolare per i fabbricanti. Tale meccanismo di riconoscimento è particolarmente
necessario per evitare multiple valutazioni della sostenibilità ambientale delle materie prime, dei prodotti intermedi e dei prodotti finali.
(74) Per garantire la certezza del diritto in caso di problemi di sicurezza o prestazione, tale riconoscimento dovrebbe essere consentito soltanto se i due operatori economici interessati e i due organismi notificati interessati si impegnano a cooperare e se l'operatore economico che ottiene la certificazione ha la padronanza tecnica del prodotto.
(75) La valutazione del regolamento (UE) n. 305/2011 ha mostrato che le attività di vigilanza del mercato svolte a livello nazionale variano ampiamente in termini di qualità ed efficacia. Oltre alle misure previste dal presente regolamento a favore di una migliore vigilanza del mercato, la conformità degli operatori economici, degli organismi e dei prodotti al presente regolamento dovrebbe essere agevolata coinvolgendo anche terzi, ad esempio con la possibilità per qualsiasi persona fisica o giuridica di presentare informazioni su possibili non conformità attraverso un portale per i reclami.
(76) Al fine di colmare le carenze individuate per quanto riguarda la vigilanza del mercato a norma del regolamento (UE) n. 305/2011, il presente regolamento dovrebbe prevedere poteri maggiori per le autorità degli Stati membri e per la Commissione, che dovrebbero consentire alle autorità di intervenire in tutte le possibili circostanze problematiche.
(77) La pratica della vigilanza del mercato ha dimostrato che, nella valutazione dei prodotti, a un certo punto nel tempo esiste un rischio di non conformità che non ha un'incidenza mentre, in un momento successivo, accade il contrario. Inoltre vi sono situazioni nelle quali vi è una non conformità diversa da quella formale che non determina un rischio. Per questi motivi, agli Stati membri dovrebbe essere conferito il potere di intervenire in tutti i casi di sospetta non conformità o rischio, mentre la definizione di "prodotto che presenta un rischio" deve essere estesa ai rischi per l'ambiente. È necessario offrire agli Stati membri una flessibilità procedurale sufficiente per distinguere tra casi di non conformità ad alta e bassa priorità, e tutti gli Stati membri dovrebbero essere informati anche sui casi meno importanti.
(78) Per garantire l'applicazione efficace dei requisiti e rafforzare la vigilanza del mercato negli Stati membri, nonché per garantire l'allineamento con il regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per stabilire un numero minimo di controlli che devono essere effettuati dalle autorità di vigilanza del mercato su uno specifico gruppo o una specifica famiglia di prodotti o in relazione a requisiti specifici, nonché per stabilire requisiti minimi in termini di risorse.
(79) Inoltre, al fine di rafforzare le capacità mediamente deboli delle autorità di vigilanza del mercato in termini di vigilanza del mercato e di conseguire un allineamento ulteriore al regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili, è necessario fornire un sostegno più dettagliato al coordinamento amministrativo e conferire a tali autorità il diritto di recuperare i costi delle ispezioni e delle prove dagli operatori economici.
(80) Per incentivare l'aumento delle capacità delle autorità di vigilanza del mercato in termini di vigilanza del mercato e per conseguire l'allineamento al regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili, gli Stati membri dovrebbero
riferire in merito alle loro attività di vigilanza del mercato per quanto riguarda i prodotti contemplati dal presente regolamento, anche per quanto riguarda le sanzioni imposte.
(81) Per servire meglio gli operatori economici, i punti di contatto per i prodotti da costruzione dovrebbero diventare più efficaci e dovrebbero pertanto ottenere maggiori risorse. Al fine di agevolare il lavoro degli operatori economici, i compiti dei punti di contatto per i prodotti da costruzione dovrebbero essere perfezionati ed ampliati in modo da includere informazioni sulle disposizioni del presente regolamento relative ai prodotti, nonché sugli atti adottati in conformità dello stesso.
(82) Il presente regolamento dovrebbe istituire un meccanismo di coordinamento adeguato, efficiente ed efficace in termini di costi per garantire un'applicazione coerente degli obblighi e dei requisiti stabiliti e rafforzare il sistema generale, tenendo anche conto del fatto che possono sorgere nuove questioni interpretative in relazione alla sicurezza e alla sostenibilità dei prodotti e delle opere di costruzione. Poiché decisioni divergenti creano condizioni diseguali, contribuiscono a rendere più complesso il quadro giuridico, creano ostacoli alla libera circolazione nel mercato interno nonché oneri e costi amministrativi aggiuntivi per gli operatori economici, tali decisioni divergenti dovrebbero essere evitate da detto meccanismo di coordinamento.
(83) In particolare, dovrebbe essere istituito un sistema europeo di informazione destinato a raccogliere domande di natura interpretativa, trovare soluzioni comuni adeguate e migliorare la condivisione delle informazioni al riguardo. Per facilitare la condivisione delle informazioni, tale sistema dovrebbe basarsi su sistemi nazionali. Tali sistemi nazionali dovrebbero inoltre individuare i casi di applicazione disomogenea del presente regolamento, al fine di garantire che le pratiche divergenti non diventino una prassi comune e permanente.
(84) La registrazione centralizzata delle informazioni sui prodotti aumenta la trasparenza a vantaggio della sicurezza dei prodotti e della protezione dell'ambiente e della salute umana, riducendo nel contempo gli oneri amministrativi e i costi per gli operatori economici. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 291 TFUE per istituire una banca dati centralizzata o un sistema centralizzato dell'Unione per i prodotti da costruzione. Allo stato attuale delle cose non è possibile valutare i vantaggi e gli svantaggi delle possibili soluzioni, pertanto la Commissione dovrebbe poter perseguire uno qualsiasi di questi percorsi, a seconda dei casi.
(85) Per migliorare il livello di competenza degli operatori economici, armonizzare il loro processo decisionale e creare per loro condizioni di parità, è opportuno organizzare corsi di formazione per le autorità di vigilanza del mercato, i punti di contatto di prodotti da costruzione, le autorità designatrici, i TAB, le autorità notificanti e gli organismi notificati. Gli stessi obiettivi dovrebbero essere perseguiti anche mediante scambi di personale tra le autorità di vigilanza del mercato, le autorità notificanti e gli organismi notificati di due o più Stati membri.
(86) Gli Stati membri non dispongono sempre della competenza tecnica per adempiere tutti gli obblighi che incombono loro conformemente alla normativa dell'Unione cumulativamente per tutti i settori di prodotti. Di conseguenza ottengono un sostegno informale da altri Stati membri di dimensioni maggiori. Poiché tale sostegno è inevitabile in alcuni casi e auspicabile in altri, il presente regolamento dovrebbe stabilire le norme di base per tale sostegno, in particolare per chiarire le responsabilità. Inoltre gli Stati membri devono affrontare le sfide poste dalla crescente complessità
tecnica dei prodotti e dalla legislazione applicabile cumulativamente per quanto riguarda tutti gli aspetti e i settori di prodotti, una circostanza questa che suggerisce la possibilità di conseguire risultati migliori mediante la specializzazione e la condivisione del lavoro tra gli Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe pertanto rispecchiare la situazione specifica degli Stati membri e consentire un'analisi del possibile valore aggiunto derivante dalla specializzazione e dalla condivisione del lavoro tra gli Stati membri.
(87) Le attività commerciali connesse ai prodotti da costruzione stanno gradualmente diventando sempre più internazionali. Di conseguenza si verificano situazioni in cui è necessario contrastare anche le non conformità di operatori economici con sede al di fuori dell'Unione. Poiché difficilmente i paesi terzi sono pronti a sostenere l'applicazione del diritto dell'Unione nel loro territorio se l'Unione non prevede in cambio la possibilità di assisterli, il presente regolamento dovrebbe prevedere deleghe di potere nell'ambito della cooperazione internazionale.
(88) Un certo numero di paesi terzi applica la normativa dell'Unione in materia di prodotti o almeno riconosce i certificati rilasciati in conformità della stessa, sulla base di accordi internazionali o unilateralmente, nell'interesse dell'Unione. Al fine di incentivare tali paesi terzi a continuare tale pratica e altri paesi terzi a fare altrettanto, è opportuno prevedere alcune possibilità supplementari per i paesi terzi che applicano la normativa dell'Unione in materia di prodotti o riconoscono i certificati rilasciati in conformità della stessa. Per questo motivo dovrebbe essere possibile sostenere tali paesi terzi particolarmente cooperativi consentendo loro di partecipare a determinate formazioni e alla banca dati o al sistema dell'UE per i prodotti da costruzione, al sistema di informazione per un processo decisionale armonizzato e allo scambio di informazioni tra le autorità. Inoltre, per lo stesso motivo, dovrebbe essere possibile informare tali paesi terzi particolarmente cooperativi in merito a prodotti non conformi o che pongono rischi.
(89) Al fine di incentivare l'uso di prodotti da costruzione sostenibili evitando nel contempo distorsioni del mercato, nonché di assicurare l'allineamento con il regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili, gli incentivi per l'uso di prodotti da costruzione sostenibili offerti dagli Stati membri dovrebbero riguardare i prodotti più sostenibili ed essere integrati in uno scambio di informazioni tra gli Stati membri.
(90) Al fine di promuovere l'uso di prodotti da costruzione sostenibili evitando nel contempo distorsioni del mercato, nonché di conseguire l'allineamento con il regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili, le pratiche in materia di appalti pubblici degli Stati membri dovrebbero riguardare i prodotti più sostenibili tra quelli conformi. I requisiti applicabili ai contratti di appalto pubblico stabiliti dagli atti di esecuzione dovrebbero essere stabiliti secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
(91) Gli appalti pubblici rappresentano il 14 % del prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione. Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica, migliorare l'efficienza energetica e delle risorse e passare a un'economia circolare che protegga la salute pubblica e la biodiversità, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero, se opportuno, essere tenuti ad allineare i loro appalti a criteri od obiettivi specifici per appalti pubblici verdi, da definire negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento. I criteri o gli obiettivi fissati dagli atti delegati per gruppi di prodotti specifici dovrebbero essere rispettati non soltanto quando si acquistano direttamente tali prodotti nel contesto di
appalti pubblici di forniture, ma anche negli appalti di lavori pubblici o di servizi pubblici in cui tali prodotti saranno utilizzati per attività che costituiscono l'oggetto di tali appalti. Rispetto a un approccio volontario, criteri od obiettivi obbligatori garantiranno la massimizzazione dell'effetto leva della spesa pubblica per promuovere la domanda di prodotti con prestazioni migliori. I criteri dovrebbero essere trasparenti, obiettivi e non discriminatori.
(92) Al fine di tenere conto del progresso tecnico e delle conoscenze relative a nuovi dati scientifici, garantire il corretto funzionamento del mercato interno, facilitare l'accesso alle informazioni e garantire un'attuazione omogenea delle norme, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'istituzione e la modifica delle disposizioni e dei requisiti tecnici specifici per i prodotti; la definizione dei sistemi di valutazione e verifica applicabili; la determinazione delle condizioni alle quali gli obblighi previsti da altre disposizioni del diritto dell'Unione adempiono determinati obblighi del presente regolamento; la modifica del modello della dichiarazione di prestazione e della dichiarazione di conformità; l'istituzione di obblighi aggiuntivi per i fabbricanti; la revisione e l'integrazione delle norme procedurali per lo sviluppo dei documenti per la valutazione europea; la definizione di requisiti minimi per le autorità di vigilanza del mercato; la creazione di una banca dati o di un sistema dell'Unione per i prodotti da costruzione; la definizione di requisiti per gli appalti pubblici verdi e di sanzioni minime. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201641. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(93) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire i mezzi per trasmettere informazioni; fornire dettagli sulle modalità di esecuzione degli obblighi e dei diritti degli operatori economici; adottare il formato della valutazione tecnica europea; stabilire le risorse minime richieste dagli organismi notificati e dare accesso alle autorità di paesi terzi ai sistemi di informazione per il processo decisionale armonizzato, alla banca dati o al sistema dell'UE per i prodotti da costruzione nonché ai corsi di formazione nel contesto del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio42.
(94) Xxx sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla salute o alla sicurezza umana o alla protezione dell'ambiente, imperativi motivi d'urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili.
(95) Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme concernenti un quadro orizzontale per la vigilanza del mercato e il controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. Al fine di garantire che i prodotti a
41 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
42 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
norma del presente regolamento, che beneficiano della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione, soddisfino requisiti che garantiscono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la protezione della salute e della sicurezza umana e la protezione dell'ambiente, tale regolamento dovrebbe applicarsi anche ai prodotti disciplinati dal presente regolamento, nella misura in cui non vi siano disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, la stessa natura o lo stesso effetto nel presente regolamento. Il regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(96) Per rendere più efficiente l'attuazione del presente regolamento e ridurre l'onere per gli operatori economici, dovrebbe essere possibile presentare domande e decisioni su supporto cartaceo o in un formato elettronico di uso comune. Per garantire la certezza del diritto, tali domande e decisioni dovrebbero essere valide soltanto se la firma elettronica soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e se la persona firmataria è incaricata di rappresentare l'organismo o l'operatore economico, conformemente al diritto rispettivamente degli Stati membri o dell'Unione.
(97) Per ridurre ulteriormente l'onere per gli operatori economici, dovrebbe essere possibile fornire la documentazione in un formato elettronico di uso comune e soddisfare i requisiti di informazione per via elettronica per impostazione predefinita.
(98) Al fine di garantire un livello elevato di conformità al presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di non conformità e garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Al fine di garantire il conseguimento di tali obiettivi e l'armonizzazione delle sanzioni, è opportuno conferire alla Commissione il potere di stabilire sanzioni minime mediante atti adottati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(99) Per garantire la certezza del diritto è opportuno specificare se e per quanto tempo le designazioni dei punti di contatto per i prodotti da costruzione, dei TAB o degli organismi notificati e le norme armonizzate, i documenti per la valutazione europea, le valutazioni tecniche europee e i certificati degli organismi notificati o i rapporti di prova adottati o rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 mantengano gli effetti giuridici a norma del presente regolamento. I rispettivi periodi di transizione dovrebbero essere sufficientemente lunghi da evitare strozzature per quanto riguarda la designazione degli organismi notificati e dei TAB nonché l'adozione o il rilascio di documenti per la valutazione europea, valutazioni tecniche europee e certificati o rapporti di prova degli organismi notificati.
(100) Per garantire la certezza del diritto è opportuno chiarire per quanto tempo i prodotti immessi sul mercato sulla base dei documenti per la valutazione europea adottati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 possano rimanere nella catena di distribuzione e quindi essere ulteriormente messi a disposizione sul mercato. Analogamente alla pratica prevista da altre normative in materia di prodotti, il periodo adeguato è considerato avere una durata di cinque anni a decorrere dalla scadenza della valutazione tecnica europea sulla base della quale i prodotti sono stati immessi sul mercato. In tal modo sei anni dopo l'entrata in vigore di una specifica tecnica armonizzata adottata a norma del presente regolamento, tutti i prodotti venduti agli utilizzatori saranno conformi a tale specifica tecnica armonizzata e al presente regolamento.
(101) Tanto le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione quanto i loro metodi di valutazione possono essere stabiliti soltanto mediante specifiche tecniche armonizzate da sviluppare per i vari gruppi e le varie famiglie di prodotti. Di conseguenza, i requisiti e gli obblighi incombenti agli operatori economici in relazione a un determinato gruppo o a una determinata famiglia di prodotti dovrebbero applicarsi obbligatoriamente soltanto a decorrere da sei mesi dall'entrata in vigore della specifica tecnica armonizzata relativa al gruppo o alla famiglia di prodotti in questione.
(102) Per facilitare un'agevole introduzione graduale di future specifiche tecniche armonizzate e tenendo conto del tempo necessario per redigere la dichiarazione di prestazione o di conformità, gli operatori economici dovrebbero essere autorizzati a optare per l'applicazione volontaria del presente regolamento a decorrere dall'entrata in vigore di tali specifiche tecniche armonizzate.
(103) È necessario evitare che gli operatori economici possano eludere in modo permanente l'applicazione del presente regolamento applicando le specifiche tecniche armonizzate adottate a norma del regolamento (UE) n. 305/2011. Per questo motivo la Commissione dovrebbe ritirare dalla Gazzetta ufficiale i riferimenti delle norme armonizzate e dei documenti per la valutazione europea pubblicati a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 e riguardanti un determinato gruppo o una determinata famiglia di prodotti entro due anni dall'entrata in vigore della specifica tecnica armonizzata adottata a norma del presente regolamento relativa a tale gruppo o famiglia di prodotti.
(104) Al fine di trattare pienamente la valutazione ambientale dei prodotti da costruzione e di trattare adeguatamente i requisiti dei prodotti esistenti anche nelle attuali specifiche tecniche armonizzate, è opportuno elaborare un allegato I più completo, che comprenda altresì un elenco dettagliato delle caratteristiche essenziali relative alla valutazione del ciclo di vita e un quadro completo per i requisiti dei prodotti. In tale occasione, dovrebbero essere eliminate le sovrapposizioni tra i requisiti di base delle opere di costruzione e dovrebbero essere forniti chiarimenti.
(105) Al fine di raggiungere un'intensità minima di controllo della valutazione e della verifica dei fabbricanti da parte degli organismi notificati e di creare parità di condizioni tanto per i fabbricanti quanto per gli organismi notificati, l'allegato V sui sistemi di valutazione e verifica dovrebbe determinare in modo più preciso e completo i compiti dei fabbricanti e degli organismi notificati nell'ambito di diversi possibili sistemi di valutazione e verifica. Inoltre tale allegato dovrebbe stabilire le valutazioni e le verifiche da effettuare per verificare la sostenibilità ambientale dei prodotti, in termini di prestazioni e requisiti dei prodotti.
(106) Gli obiettivi del presente regolamento, ossia la libera circolazione dei prodotti da costruzione sul mercato interno, la protezione della salute e della sicurezza umana e la protezione dell'ambiente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto questi ultimi tendono a stabilire requisiti molto divergenti per i prodotti da costruzione, con un livello disomogeneo di protezione della salute e della sicurezza umana e dell'ambiente. Tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione istituendo un quadro di valutazione armonizzato della prestazione dei prodotti da costruzione e specifici requisiti dei prodotti ai fini della protezione della salute e della sicurezza umana e dell'ambiente. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate per la messa a disposizione sul mercato e l'installazione diretta di prodotti da costruzione, indipendentemente dal fatto che tali attività siano svolte o meno nel quadro della fornitura di un servizio, stabilendo:
(a) norme sulle modalità di espressione della prestazione dei prodotti da costruzione in termini ambientali, inclusi climatici, e di sicurezza in relazione alle loro caratteristiche essenziali;
(b) requisiti ambientali, compresi quelli relativi al clima, alla funzionalità e alla sicurezza dei prodotti da costruzione.
Il presente regolamento stabilisce inoltre gli obblighi che incombono agli operatori economici che trattano prodotti da costruzione o loro componenti o prodotti che potrebbero essere considerati prodotti da costruzione pur non essendo tali nell'intenzione del fabbricante.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti da costruzione e ai seguenti elementi:
(a) serie di dati 3D immesse sul mercato per consentire la stampa 3D di prodotti da costruzione disciplinati dal presente regolamento e prodotti da costruzione e stampi stampati in 3D;
(b) materiali destinati a essere utilizzati per la stampa 3D di prodotti da costruzione presso o nelle vicinanze di un cantiere o per la fabbricazione mediante l'uso di stampi presso o in prossimità di un cantiere;
(c) prodotti da costruzione fabbricati presso il cantiere per essere immediatamente incorporati nelle opere di costruzione, senza un'azione commerciale distinta per l'immissione sul mercato;
(d) parti essenziali dei prodotti disciplinati dal presente regolamento;
(e) parti o materiali destinati a essere utilizzati per prodotti disciplinati dal presente regolamento, se il fabbricante di tali parti o materiali lo richiede;
(f) kit o assiemi, se la loro composizione è indicata nelle specifiche tecniche armonizzate o nei documenti per la valutazione europea e contemplata negli stessi;
(g) case unifamiliari prefabbricate di superficie inferiore a 180 m2 ad un piano o di superficie inferiore a 100 m2 su due piani.
Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente regolamento alle case di cui alla lettera g) mediante notifica alla Commissione.
2. Il presente regolamento si applica anche ai prodotti da costruzione usati e agli elementi usati di cui al paragrafo 1 in uno dei casi seguenti:
(a) tali prodotti da costruzione o elementi usati sono importati da paesi terzi senza essere stati immessi prima sul mercato dell'Unione;
(b) l'operatore economico ha modificato l'uso previsto di tali prodotti da costruzione o elementi usati rispetto a quello ad essi assegnato dal fabbricante iniziale in un modo che non consista in una riduzione in termini di prestazioni o di usi previsti o a fini di mera decorazione, ossia fini caratterizzati dall'assenza di qualsiasi funzione strutturale per le opere di costruzione;
(c) l'operatore economico che mette a disposizione sul mercato i prodotti da costruzione o gli elementi usati dichiara che essi possiedono caratteristiche o soddisfano i requisiti dei prodotti di cui all'allegato I, che si aggiungono alle caratteristiche e ai requisiti dichiarati a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 305/2011 quando il prodotto da costruzione o l'elemento usato è stato per la prima volta immesso sul mercato, o che si differenziano da tali caratteristiche e requisiti;
(d) i prodotti da costruzione o gli elementi usati sono stati sottoposti a un processo di trasformazione che va oltre la riparazione, la pulizia e la manutenzione regolare ("prodotto rifabbricato");
(e) l'operatore economico che mette a disposizione sul mercato i prodotti da costruzione o gli elementi usati opta per l'applicazione del presente regolamento.
3. Il presente regolamento non si applica:
(a) agli ascensori soggetti alla direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio43, alle scale mobili e ai loro componenti;
(b) alle caldaie, ai tubi, ai serbatoi e agli accessori e ad altri prodotti destinati ad essere a contatto con acqua destinata al consumo umano;
(c) ai sistemi di trattamento delle acque reflue;
(d) agli impianti sanitari;
(e) ai prodotti di segnalazione del traffico.
4. Il presente regolamento si applica anche ai servizi di stampa 3D di prodotti da costruzione ed elementi disciplinati dal presente regolamento. I servizi di stampa 3D comprendono il noleggio di macchine per la stampa 3D che potrebbero essere utilizzate per prodotti da costruzione ed elementi disciplinati dal presente regolamento.
Il presente regolamento si applica altresì ai servizi connessi:
– alla fabbricazione e alla commercializzazione di prodotti da costruzione e/o elementi disciplinati dal presente regolamento; e
– alla disinstallazione, alla preparazione per il riutilizzo, alla rifabbricazione e al trattamento dei prodotti da costruzione o degli elementi usati oggetto del presente regolamento.
43 Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251)..
5. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente regolamento i prodotti da costruzione e gli elementi disciplinati dal presente regolamento immessi sul mercato o installati direttamente nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli Stati membri notificano alla Commissione europea e agli altri Stati membri le normative che prevedono tali esenzioni. Si assicurano che i prodotti da costruzione o gli elementi esentati non rechino la marcatura CE conformemente all'articolo 16. I prodotti da costruzione o gli elementi immessi sul mercato o installati direttamente sulla base di tale esenzione non sono considerati immessi sul mercato o installati direttamente nell'Unione ai sensi del presente regolamento.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1) "prodotto da costruzione": qualsiasi elemento fisico avente o meno una forma, compresi l'imballaggio e le istruzioni per l'uso, oppure un kit o un assieme che combina tali elementi, immesso sul mercato o fabbricato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse all'interno dell'Unione, fatta eccezione per gli elementi che sono necessariamente integrati innanzitutto in un assieme, in un kit o in un altro prodotto da costruzione prima di essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione;
(2) "permanente": per una durata pari o superiore a due anni;
(3) "prodotto": un prodotto da costruzione o un altro elemento disciplinato dal presente regolamento conformemente all'articolo 2, paragrafi da 1 a 3;
(4) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto perché sia distribuito o usato sul mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga o meno nel quadro della fornitura di un servizio;
(5) "installazione diretta": l'installazione di un prodotto in un'opera di costruzione di un cliente senza previa messa a disposizione sul mercato o l'installazione di una casa unifamiliare disciplinata dal presente regolamento, indipendentemente dal fatto che tale attività avvenga o meno nel quadro della fornitura di un servizio;
(6) "prestazione": il grado in cui un prodotto presenta determinate caratteristiche essenziali scalabili;
(7) "caratteristiche essenziali": le caratteristiche del prodotto che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I, parte A, punto 1, del presente regolamento oppure di cui all'allegato I, parte A, punto 2;
(8) "requisiti dei prodotti": un livello di soglia o un'altra caratteristica che i prodotti devono rispettare prima di poter essere immessi sul mercato o installati direttamente, compresi i requisiti relativi all'etichettatura e alle istruzioni per l'uso o ad altre informazioni da fornire;
(9) "operatore economico": il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica, il fornitore di servizi di stampa 3D, il fabbricante, l'importatore o il distributore di materiali destinati alla stampa 3D di prodotti, il venditore online, l'intermediario, il fornitore, il prestatore di servizi, il rivenditore con
marchio commerciale proprio o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, diversa dalle autorità, dagli organismi notificati, dagli organismi di valutazione tecnica e dai punti di contatto per i prodotti da costruzione, soggetti al presente regolamento in relazione alla fabbricazione, alla disinstallazione per il riutilizzo, la rifabbricazione o il reimballaggio dei prodotti, o alla messa a disposizione sul mercato di tali prodotti, oppure all'installazione diretta di tali prodotti in conformità del presente regolamento, nonché gli operatori economici quali definiti all'articolo 3, punto 13, del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio44;
(10) "fornitore di servizi di stampa 3D": qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nell'ambito di un'attività commerciale, uno dei servizi seguenti: noleggio o locazione finanziaria di stampanti 3D, stampa di serie di dati per la stampa 3D o intermediazione di uno di questi servizi, indipendentemente dal fatto che il materiale per la stampa sia fornito o meno da tale persona;
(11) "materiali destinati alla stampa 3D di prodotti": qualsiasi materiale destinato alla stampa 3D di prodotti in relazione al quale i rispettivi operatori economici non hanno esplicitamente e sistematicamente escluso l'uso come materiali per la stampa 3D;
(12) "fabbricante": un fabbricante quale definito all'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2019/1020;
(13) "serie di dati 3D": una serie di dati numerici che descrivono la forma di un oggetto mediante le sue dimensioni esterne e le sue cavità al fine di consentire la stampa 3D di tale oggetto;
(14) "opere di costruzione": gli edifici e le opere di ingegneria civile che possono essere tanto al di sopra quanto al di sotto del livello del suolo o dell'acqua, compresi ponti, gallerie, piloni e altre strutture per il trasporto di energia elettrica, cavi di comunicazione, condotte, acquedotti, dighe, aeroporti, porti, vie d'acqua e installazioni che costituiscono la base per rotaie ferroviarie, ma esclusi i parchi eolici, le piattaforme petrolifere o gli impianti chimici, gli impianti industriali di fabbricazione, gli impianti agricoli, gli impianti per la produzione di energia elettrica e gli impianti militari, mentre i loro ripari possono essere edifici;
(15) "edifici": le strutture, diverse dai contenitori, che forniscono riparo a esseri umani, animali od oggetti, che sono fissate in modo permanente al suolo o che possono essere trasportate soltanto con l'ausilio di apparecchiature speciali, aventi una superficie di almeno 20 m2 su uno o più piani;
(16) "livello": il risultato della valutazione della prestazione di un prodotto in relazione alle sue caratteristiche essenziali, espresso come valore numerico;
(17) "classe": gamma di livelli di prestazione di un prodotto delimitata da un valore minimo e da un valore massimo;
(18) "livello di soglia": livello minimo o massimo obbligatorio di prestazione di un prodotto in relazione a una determinata caratteristica essenziale;
(19) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione o la prima messa a disposizione di un prodotto usato qualora sia soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, o di un prodotto rifabbricato;
44 Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 000/0000 x (XX) x. 000/0000 (XX L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
(20) "parte essenziale": una parte destinata dal fabbricante di un prodotto o da un altro operatore economico ad essere utilizzata come componente o pezzo di ricambio di un prodotto e che è stata descritta da specifiche tecniche armonizzate come essenziale per la caratterizzazione, la sicurezza o la prestazione di un prodotto;
(21) "kit": un prodotto immesso sul mercato da un singolo operatore economico come insieme di almeno due elementi distinti, nessuno dei quali deve necessariamente essere un prodotto di per sé, destinati ad essere incorporati insieme in opere di costruzione;
(22) "assieme": un insieme di almeno due elementi distinti, uno dei quali è un prodotto;
(23) "documento per la valutazione europea": un documento che è adottato dall'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee;
(24) "prodotto usato": un prodotto che non è un rifiuto quale definito all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che è stato installato almeno una volta in un'opera di costruzione e che:
(a) non è stato sottoposto a un processo che vada oltre la riparazione, la pulizia o la manutenzione regolare, come specificato dal fabbricante originario nelle istruzioni per l'uso o riconosciuto necessario in base alle conoscenze comuni in materia di ingegneria civile;
(b) non è stato sottoposto, dopo la disinstallazione, a un processo che vada oltre la riparazione, la pulizia e la manutenzione regolare o la "preparazione per il riutilizzo" quale definita all'articolo 3, punto 16, della direttiva 2008/98/CE;
(25) "uso previsto": l'uso previsto dal fabbricante, comprese le condizioni d'uso, stabilito nella documentazione tecnica, sulle etichette, nelle istruzioni per l'uso o nel materiale pubblicitario, mentre gli usi menzionati anche soltanto in uno di tali documenti rientrano già nell'"uso previsto";
(26) "riparazione": il processo attraverso il quale un prodotto difettoso viene riportato in una condizione nella quale è in grado di soddisfare l'uso previsto;
(27) "manutenzione": un'azione effettuata per mantenere un prodotto in condizioni tali da garantirne il funzionamento previsto;
(28) "prodotto rifabbricato": un prodotto che non è un rifiuto quale definito all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE, ma che è stato installato almeno una volta in un'opera di costruzione e che è stato sottoposto a un processo di trasformazione che va oltre la riparazione, la pulizia e la manutenzione regolare;
(29) "rischio": un rischio quale definito all'articolo 3, punto 18, del regolamento (UE) 2019/1020;
(30) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di recupero che consistono nel controllo, nella pulizia e nella riparazione, attraverso cui prodotti o componenti di prodotti sono preparati in modo da poter essere riutilizzati senza altro pretrattamento;
(31) "prodotto-tipo": il modello astratto di singoli prodotti, determinato dall'uso previsto e da una serie di caratteristiche che escludono qualsiasi variazione per quanto riguarda la prestazione o il rispetto dei requisiti dei prodotti stabiliti nel presente regolamento o in conformità ad esso, fabbricati tramite uno specifico processo di produzione utilizzando una determinata combinazione di materie prime o componenti, mentre elementi identici di fabbricanti diversi appartengono anch'essi a prodotti-tipo diversi;
(32) "stato dell'arte": il modo più efficace e avanzato per conseguire un determinato obiettivo, o un modo che si avvicina a quello più efficace e avanzato, e che è quindi al di sopra della media dei modi che possono essere scelti;
(33) "riciclaggio": il riciclaggio quale definito all'articolo 3, punto 17, della direttiva 2008/98/CE;
(34) "fornitore di servizi di logistica": un fornitore di servizi di logistica quale definito all'articolo 3, punto 11, del regolamento (UE) 2019/1020;
(35) "famiglia di prodotti": tutti i prodotti-tipo appartenenti alle aree di prodotto di cui all'allegato IV, tabella 1;
(36) "categoria di prodotti": un sottoinsieme dei prodotti-tipo di una determinata famiglia di prodotti comprendente i prodotti-tipo che hanno in comune un determinato uso previsto, come specificato nelle specifiche tecniche armonizzate o nei documenti per la valutazione europea;
(37) "controllo della produzione in fabbrica": il controllo interno permanente e documentato della produzione in una fabbrica in relazione a determinati parametri o aspetti qualitativi, che riflette le specificità di una rispettiva famiglia o di un rispettivo gruppo di prodotti nonché di processi di fabbricazione e che mira ad assicurare la costanza della prestazione o il rispetto continuo dei requisiti dei prodotti, eseguito conformemente all'allegato V;
(38) "zona armonizzata": la sfera congiuntamente disciplinata dal presente regolamento, dalle specifiche tecniche armonizzate e dagli atti della Commissione di applicabilità generale adottati a norma del presente regolamento;
(39) "diritto dell'Unione": il TUE, il TFUE, i principi generali del diritto, gli atti di applicabilità generale di cui all'articolo 288, secondo, terzo e quarto comma, TFUE e ogni accordo internazionale di cui l'Unione è parte o l'Unione e i suoi Stati membri sono parti;
(40) "importatore": un importatore quale definito all'articolo 3, punto 9, del regolamento (UE) 2019/1020;
(41) "distributore": un distributore quale definito all'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) 2019/1020;
(42) "fabbricato in un unico esemplare": indica che, in ragione delle specifiche del cliente, vi è una variazione in termini di metodo di fabbricazione rispetto a tutti gli altri prodotti fabbricati per altri clienti dall'operatore economico in questione;
(43) "microimpresa": una microimpresa di cui all'allegato della raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
(44) "su specifica del committente": indica che, in ragione delle specifiche del cliente, vi è una variazione in termini di dimensioni o materiali rispetto a tutti gli altri prodotti fabbricati per altri clienti dall'operatore economico in questione;
(45) "permalink" (collegamento permanente): un collegamento internet a un sito web stabile tanto in termini di contenuto quanto di indirizzo ("URL");
(46) "specifiche tecniche armonizzate": le norme relative ai prodotti da costruzione stabilite conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale conformemente all'articolo 34 e che quindi sono
state rese obbligatorie ai fini dell'applicazione del presente regolamento e degli atti delegati adottati conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 5, paragrafo 2, o all'articolo 22, paragrafo 4, che contengono prescrizioni tecniche;
(47) "norma relativa ai prodotti da costruzione": una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione sulla base di una richiesta formulata dalla Commissione per l'applicazione del presente regolamento, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale conformemente all'articolo 34, indipendentemente dal fatto che l'uso di tale norma sia reso obbligatorio ai fini dell'applicazione a norma del presente regolamento conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 34, paragrafo 2, o che detto uso rimanga volontario conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 4, e all'articolo 34, paragrafo 3;
(48) "prodotto a doppio uso": un prodotto destinato dal suo fabbricante a essere utilizzato come prodotto e come elemento con un altro uso previsto, che non rientrerebbe nell'ambito di applicazione del presente regolamento se avesse soltanto tale altro uso previsto;
(49) "organizzazione europea di normazione": una organizzazione europea di normazione quale definita all'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) n. 1025/2012;
(50) "valutazione tecnica europea": la valutazione documentata della prestazione di un prodotto, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea;
(51) "equivalenza a tempo pieno": la capacità lavorativa di una persona occupata a tempo pieno quale definita dallo Stato membro interessato o la capacità lavorativa di più persone occupate a tempo parziale che lavorano insieme lo stesso numero di ore giornaliere o settimanali;
(52) "processo non in serie": un processo che non è né prevalentemente automatizzato né prodotto utilizzando tecniche di assemblaggio in linea né ripetuto più di 100 volte l'anno dall'operatore economico in questione o dagli operatori economici appartenenti allo stesso gruppo di imprese, definito da una persona fisica o giuridica che esercita un controllo comune, o dalla stessa struttura organizzativa;
(53) "ritiro": un ritiro quale definito all'articolo 3, punto 23, del regolamento (UE) 2019/1020;
(54) "richiamo": un richiamo quale definito all'articolo 3, punto 22, del regolamento (UE) 2019/1020;
(55) "mercato online": un fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un software, compreso un sito web, una parte di un sito web o un'applicazione, che consente ai clienti di concludere contratti a distanza con operatori economici per la vendita di prodotti;
(56) "interfaccia online": un'interfaccia online quale definita all'articolo 3, punto 15, del regolamento (UE) 2019/1020;
(57) "intermediario": qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di intermediazione per l'immissione sul mercato o l'installazione diretta di prodotti;
(58) "rivenditore con marchio commerciale proprio": qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dal fabbricante, che intenda vendere un prodotto come proprio e pertanto apponga il proprio nome, il proprio marchio o la propria etichetta in aggiunta alle iscrizioni obbligatorie di altri operatori economici;
(59) "fornitore": qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce materie prime o prodotti intermedi ai fabbricanti o ad altre persone che forniscono materie prime o prodotti intermedi ai fabbricanti;
(60) "prestatore di servizi": qualsiasi persona fisica o giuridica che presta un servizio a un fabbricante o a un fornitore di una parte essenziale, a condizione che il servizio sia pertinente per la fabbricazione di prodotti, compresa la loro progettazione;
(61) "accreditamento": l'accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
(62) "autorità di vigilanza del mercato": un'autorità quale definita all'articolo 3, punto 4, del regolamento (UE) 2019/1020;
(63) "ciclo di vita": le fasi consecutive e interconnesse della vita di un prodotto, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione a partire da risorse naturali passando per la fabbricazione, la disinstallazione ed eventualmente il riutilizzo con o senza rifabbricazione fino allo smaltimento finale;
(64) "riutilizzo": qualsiasi operazione mediante la quale un prodotto o i suoi componenti, giunti alla fine del loro primo uso, sono utilizzati per la stessa finalità per la quale sono stati concepiti;
(65) "autorità competente": l'autorità di vigilanza del mercato designata conformemente all'articolo 69, paragrafo 1;
(66) "autorità nazionale competente": l'autorità di vigilanza del mercato designata conformemente all'articolo 69, paragrafo 2;
(67) "autorità notificante": la singola pubblica amministrazione preposta alla designazione e alla supervisione degli organismi notificati, designata conformemente all'articolo 48, salvo diversa indicazione nella rispettiva disposizione: soltanto nello Stato membro in cui è situato il rispettivo organismo notificato;
(68) "autorità designatrice": la singola pubblica amministrazione preposta alla designazione e alla supervisione degli organismi di valutazione tecnica, designata conformemente all'articolo 43, salvo diversa indicazione nella rispettiva disposizione: soltanto nello Stato membro in cui è situato il rispettivo organismo di valutazione tecnica;
(69) "autorità": la Commissione europea, le sue agenzie e qualsiasi autorità notificante, autorità designatrice o autorità di vigilanza del mercato, salvo diversa indicazione nella rispettiva disposizione: indipendentemente dallo Stato membro in cui è situata;
(70) "prodotto che presenta un rischio": un prodotto che, in qualsiasi momento durante il suo intero ciclo di vita e anche se creato indirettamente, potrebbe intrinsecamente pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone, l'ambiente o il soddisfacimento di requisiti di base delle opere di costruzione se incorporato in tali opere, in una misura che, tenendo conto dello stato dell'arte, va oltre quanto ritenuto ragionevole e accettabile in relazione all'uso previsto del prodotto e nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili;
(71) "prodotto che presenta un rischio grave": un prodotto che presenta un rischio grave quale definito all'articolo 3, punto 20, del regolamento (UE) 2019/1020.
Articolo 4
Caratteristiche essenziali dei prodotti
1. I requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I, parte A, punto 1, costituiscono la base per la preparazione di richieste di normazione e specifiche tecniche armonizzate.
2. Le caratteristiche essenziali specificate conformemente al paragrafo 1 o figuranti nell'allegato I, parte A, punto 2, e i relativi metodi di valutazione sono stabiliti in norme rese obbligatorie ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Le caratteristiche essenziali dei prodotti sono individuate in considerazione dei requisiti di base delle opere di costruzione, tenendo conto delle esigenze di regolamentazione degli Stati membri.
La Commissione può presentare richieste di normazione conformemente all'articolo
10 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che stabiliscano i principi di base e gli elementi fondamentali per la definizione di tali caratteristiche essenziali e dei relativi metodi di valutazione.
Le rispettive richieste di normazione possono contemplare altresì la richiesta che l'organizzazione europea di normazione stabilisca nelle norme di cui al primo comma livelli di soglia e classi di prestazione, volontari od obbligatori, in relazione alle caratteristiche essenziali, come pure quali caratteristiche essenziali possano o debbano essere dichiarate dai fabbricanti. In tal caso, nella richiesta di normazione la Commissione stabilisce i principi di base e gli elementi fondamentali per la definizione dei livelli di soglia, delle classi e delle caratteristiche obbligatorie.
La Commissione verifica che i principi di base e gli elementi fondamentali, nonché il diritto dell'Unione siano rispettati nelle norme prima di pubblicarne i riferimenti nella Gazzetta ufficiale conformemente all'articolo 34.
3. In deroga al paragrafo 2 e al fine di soddisfare le esigenze di regolamentazione degli Stati membri e perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, stabilendo, per determinate famiglie e categorie di prodotti, le caratteristiche essenziali volontarie od obbligatorie e i relativi metodi di valutazione in uno dei casi seguenti:
(a) vi sono ritardi indebiti nell'adozione di determinate norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, da parte delle organizzazioni europee di normazione, dove per indebito ritardo si intende che l'organizzazione europea di normazione non presenta una norma entro il termine stabilito nella richiesta di normazione;
(b) vi è l'urgenza di adottare ulteriori specifiche tecniche armonizzate che non trovano corrispondenza nelle sole norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma;
(c) una o più caratteristiche essenziali relative ai requisiti di base per le opere di cui all'allegato I, parte A, punto 1 o incluse nell'allegato I, parte A, punto 2, non sono contemplate dalle norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, i cui riferimenti sono già stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale;
(d) le norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, sono ritenute, per altri motivi, non sufficienti a soddisfare le esigenze di regolamentazione degli Stati membri o le esigenze degli operatori economici;
(e) le norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, non sono in linea con la normativa e l'ambizione dell'UE in materia di clima e ambiente;
(f) i riferimenti delle norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, non possono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale per i motivi di cui all'articolo 34, paragrafo 4, o per altri motivi giuridici;
(g) i riferimenti delle norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, sono stati ritirati dalla Gazzetta ufficiale o sono stati pubblicati con una limitazione.
4. Al fine di soddisfare le esigenze di regolamentazione degli Stati membri e perseguire gli obiettivi in materia di ambiente, sicurezza e armonizzazione di cui all'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, stabilendo, per determinate famiglie e categorie di prodotti:
(a) i livelli di soglia e le classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali, nonché quali caratteristiche essenziali possano o debbano essere dichiarate dai fabbricanti;
(b) le condizioni alle quali si ritiene che un prodotto soddisfi un determinato livello di soglia o rientri in una classe di prestazione senza ricorrere a prove o senza prove ulteriori.
5. Alla Commissione è conferito il potere di modificare l'allegato I, parte A, mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, al fine di adeguarlo al progresso tecnico e di contemplare nuovi rischi e aspetti ambientali.
Articolo 5
Requisiti dei prodotti
1. Tutti i prodotti disciplinati dal presente regolamento soddisfano, prima dell'immissione sul mercato o dell'installazione diretta, i requisiti dei prodotti generici e direttamente applicabili di cui all'allegato I, parte D, e i requisiti dei prodotti di cui all'allegato I, parti B e C, come specificato per la rispettiva famiglia o categoria di prodotti conformemente al paragrafo 2. I requisiti dei prodotti di cui all'allegato I, parti B e C, si applicano soltanto se sono stati specificati conformemente al paragrafo 2.
2. Al fine di specificare i requisiti dei prodotti di cui all'allegato I, parti B, C e D, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, specificando, per particolari famiglie e categorie di prodotti, tali requisiti dei prodotti e stabilendo i metodi di valutazione corrispondenti. Una volta che la Commissione ha specificato tali requisiti dei prodotti mediante atti delegati, può presentare richieste di normazione per l'elaborazione di norme armonizzate volontarie che conferiscano la presunzione di conformità a tali requisiti dei prodotti obbligatori specificati in detti atti delegati.
3. Alla Commissione è conferito il potere di modificare l'allegato I, parti B, C e D, mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, al fine di adeguarlo al progresso tecnico e, in particolare, di contemplare nuovi rischi e aspetti ambientali.
Articolo 6
Sistemi di valutazione e verifica e relative modalità specifiche per prodotto
1. Al fine di applicare un approccio su misura e ridurre al minimo i possibili oneri per i fabbricanti, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, determinando per ciascuna famiglia o categoria di prodotti il sistema di valutazione e di verifica applicabile tra quelli di cui all'allegato V. La Commissione può altresì stabilire sistemi di valutazione e di verifica diversi per la stessa famiglia o categoria di prodotti nel caso operi una distinzione in base alle caratteristiche essenziali o ai requisiti dei prodotti.
2. Al fine di agevolare e armonizzare l'applicazione dei requisiti o degli obblighi di cui all'allegato V, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, specificando tali requisiti e obblighi per una determinata famiglia o categoria di prodotti.
3. Al fine di contrastare le non conformità sistematiche degli organismi notificati o dei fabbricanti o nell'ottica di conseguire un adattamento al progresso tecnico, alla Commissione è conferito il potere di modificare il presente regolamento, mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, introducendo ulteriori fasi di valutazione o verifica nei sistemi di cui all'allegato V.
Articolo 7
Zona armonizzata e misure nazionali
1. Si presume che la zona armonizzata sia completa e copra tutti i possibili requisiti per i prodotti diversi da quelli coperti da altre disposizioni del diritto dell'Unione.
2. Gli Stati membri rispettano la zona armonizzata nel loro diritto nazionale, nelle altre norme o nelle misure amministrative e non fissano requisiti supplementari per i prodotti da essa coperti. In particolare gli Stati membri applicano le disposizioni seguenti:
(a) non sono stabilite informazioni, registrazioni o altri requisiti diversi da quelli stabiliti nella zona armonizzata;
(b) non sono rese obbligatorie valutazioni diverse da quelle stabilite nella zona armonizzata;
(c) salvo diversamente specificato conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, il diritto nazionale e le altre norme o misure amministrative non duplicano né vanno oltre i requisiti dei prodotti specificati conformemente all'articolo 5 o i livelli di soglia stabiliti conformemente all'articolo 4, paragrafo 4;
(d) il diritto nazionale e le altre norme o misure amministrative non richiedono valutazioni e verifiche aggiuntive rispetto a quelle di cui all'allegato V e non estendono la portata delle valutazioni e delle verifiche di cui all'allegato V;
(e) il diritto nazionale e le altre norme o misure amministrative riproducono e non richiedono né più né meno di quanto richiesto dai livelli di soglia stabiliti conformemente all'articolo 4, paragrafo 4;
(f) il diritto nazionale e le altre norme o misure amministrative non si basano su classi, sottoclassi o classi aggiuntive diverse da quelle stabilite conformemente all'articolo 4, paragrafo 4;
(g) qualora siano stati stabiliti metodi di valutazione conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, o all'articolo 5, paragrafo 2, il diritto nazionale e le altre norme o misure amministrative, sia per le opere di costruzione sia in relazione alle caratteristiche o ai requisiti dei prodotti, non fanno riferimento ad altri metodi di valutazione, né modificano o integrano tali metodi di valutazione o ne selezionano solo una parte.
Il presente paragrafo si applica anche agli appalti pubblici o all'attribuzione diretta di contratti d'appalto quando essi sono eseguiti sotto il controllo diretto o indiretto di enti pubblici o sono eseguiti con riferimento a disposizioni pubbliche in materia di appalti pubblici o di attribuzione diretta di contratti di appalto. Il presente paragrafo si applica anche alle sovvenzioni o ad altri incentivi positivi, fatta eccezione per gli incentivi fiscali. Tuttavia le specifiche tecniche armonizzate possono consentire o raccomandare agli Stati membri di collegare le decisioni relative all'aggiudicazione di appalti pubblici, di contratti o di sovvenzioni o di altri incentivi positivi a sottoclassi o classi aggiuntive diverse da quelle stabilite conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, qualora queste si riferiscano comunque a prestazioni ambientali valutate conformemente a dette specifiche tecniche armonizzate.
3. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione le caratteristiche essenziali da essi richieste per ogni famiglia o categoria di prodotti, i rispettivi requisiti dei prodotti e i metodi di valutazione che applicano. Fanno riferimento a tali caratteristiche essenziali, requisiti e metodi di valutazione in modo proattivo in tutti i consessi e in tutte le occasioni pertinenti per l'elaborazione di specifiche tecniche armonizzate. I consessi che elaborano specifiche tecniche armonizzate tengono conto di tali caratteristiche essenziali, requisiti e metodi di valutazione. Le caratteristiche essenziali sono coperte, per quanto possibile, da specifiche tecniche armonizzate.
4. Qualora uno Stato membro ritenga necessario, per motivi imperativi di salute, sicurezza o protezione dell'ambiente, compresi motivi relativi al clima, stabilire requisiti mediante normative oppure adottare misure amministrative in deroga al paragrafo 2, ne dà notifica alla Commissione, motivando la necessità degli obblighi procedurali stabiliti e spiegando l'esigenza di regolamentazione che intende affrontare, e fornisce prove dell'esistenza di tale esigenza di regolamentazione e della mancanza di copertura da parte della zona armonizzata e di altre disposizioni del diritto dell'Unione. A tal fine gli Stati membri utilizzano, se opportuno, la procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535.
5. La Commissione autorizza, mediante atti di esecuzione, la misura nazionale notificata a norma del paragrafo 4 se:
(a) constata che la normativa o la misura amministrativa sembra essere debitamente giustificata alla luce di motivi imperativi di salute, sicurezza o protezione dell'ambiente di cui al paragrafo 4;
(b) l'esigenza di regolamentazione non è coperta dalla zona armonizzata o da altre disposizioni del diritto dell'Unione;
(c) la normativa o la misura amministrativa notificata non discrimina gli operatori economici di altri Stati membri;
(d) la normativa o la misura amministrativa notificata è in grado di coprire la rispettiva esigenza di regolamentazione;
(e) la normativa o la misura amministrativa notificata non costituisce un ostacolo sproporzionato al funzionamento del mercato dell'Unione; e
(f) la Commissione non indica con una lettera di intenti indirizzata agli Stati membri la propria intenzione di pubblicare o citare nella Gazzetta ufficiale, entro un anno dalla data della notifica conformemente al paragrafo 4, la specifica tecnica armonizzata o di adottare un atto di applicabilità generale che copra l'esigenza di regolamentazione in questione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 2.
Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi alla salute umana e alla sicurezza o alla protezione dell'ambiente, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 3.
6. Gli Stati membri registrano nello sportello digitale unico tutte le normative e le misure amministrative nazionali che incidono direttamente o indirettamente sull'utilizzabilità dei prodotti nel loro territorio.
7. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri introducano sistemi obbligatori di cauzione-rimborso, obblighino i fabbricanti a riprendere in carico prodotti usati o non usati, direttamente o tramite i loro importatori e distributori, nonché stabiliscano obblighi relativi alla raccolta e al trattamento di prodotti che diventano rifiuti, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
(a) il proprietario del prodotto, pur potendo scegliere come destinatario il fabbricante, l'importatore o il distributore, è responsabile del trasporto di ritorno verso il distributore, l'importatore o il fabbricante;
(b) gli operatori economici di altri Stati membri non sono altrimenti discriminati, direttamente o indirettamente.
8. Gli Stati membri possono vietare la distruzione dei prodotti ripresi in carico conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, lettera j), e all'articolo 26 o subordinare la distruzione di tali prodotti alla loro previa messa a disposizione su una piattaforma nazionale di intermediazione per un uso non commerciale dei prodotti.
Articolo 8
Relazione con altre disposizioni del diritto dell'Unione
Al fine di evitare una doppia valutazione dei prodotti, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo
87 determinando le condizioni alle quali l'adempimento degli obblighi previsti da altre disposizioni del diritto dell'Unione adempie anche determinati obblighi di cui al presente regolamento, nei casi in cui altrimenti lo stesso aspetto relativo alla salute, alla sicurezza o alla protezione dell'ambiente sarebbe valutato in parallelo a norma del presente regolamento e di altre disposizioni del diritto dell'Unione.
CAPO II
PROCEDURA, DICHIARAZIONI E MARCATURE
Articolo 9
Dichiarazione di prestazione
1. Se un prodotto è coperto da una specifica tecnica armonizzata adottata conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 o 3, il fabbricante è soggetto al sistema di valutazione e verifica applicabile di cui all'allegato V e redige una dichiarazione di prestazione prima che tale prodotto sia immesso sul mercato. Il fabbricante di un prodotto non coperto da alcuna specifica tecnica armonizzata può rilasciare una dichiarazione di prestazione conformemente al pertinente documento per la valutazione europea e alla pertinente valutazione tecnica europea.
2. Se un prodotto è coperto da una specifica tecnica armonizzata, le informazioni sulla sua prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali stabilite nella specifica tecnica armonizzata applicabile possono essere fornite al di fuori della dichiarazione di prestazione solo se sono parallelamente fornite nella dichiarazione di prestazione. Tale obbligo non si applica alle situazioni in cui, conformemente all'articolo 10, non è stata redatta alcuna dichiarazione di prestazione.
3. Redigendo la dichiarazione di prestazione il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto a tale prestazione dichiarata e diventa responsabile in conformità del diritto dell'Unione e nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, anche se non ha agito con negligenza. Salvo oggettive indicazioni contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile.
Articolo 10
Esenzione dalla redazione della dichiarazione di prestazione
1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, un fabbricante può astenersi dal redigere una dichiarazione di prestazione quando immette sul mercato un prodotto coperto da una specifica tecnica armonizzata qualora si applichi una delle condizioni seguenti:
(a) il prodotto sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie, non utilizzando la stampa 3D o stampi già esistenti, a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da un fabbricante che è anche responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto nell'opera di costruzione, conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la supervisione dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati in conformità delle norme nazionali applicabili;
(b) il prodotto sia fabbricato in cantiere, non utilizzando la stampa 3D o stampi già esistenti, tramite un processo non in serie per essere incorporato nella rispettiva opera di costruzione conformemente alle norme nazionali applicabili e sotto la supervisione dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati in conformità delle norme nazionali applicabili; oppure
(c) il prodotto sia fabbricato con metodi esclusivamente atti alla conservazione del patrimonio e mediante un processo non in serie per l'appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico.
2. Uno Stato membro può esentare dall'articolo 9, paragrafo 1, i prodotti rifabbricati basati su prodotti che rimangono sicuri dopo la rifabbricazione, purché garantisca che il prodotto in questione non circoli al di fuori del territorio di tale Stato membro.
3. Uno Stato membro può esentare dall'articolo 9, paragrafo 1, le parti di opere di costruzione diverse dai prodotti preparati per il riutilizzo o rifabbricati, a condizione che la parte in questione non circoli al di fuori del territorio di tale Stato membro.
4. Uno Stato membro può esentare dall'articolo 9, paragrafo 1, i prodotti per i quali si applicano tutte le condizioni seguenti:
(a) il fabbricante è una microimpresa che non appartiene a una famiglia di imprese o ad altre organizzazioni commerciali, comprese reti, in grado di stabilire od organizzare le attività del fabbricante;
(b) il fabbricante utilizza esclusivamente o essenzialmente componenti o materiali con caratteristiche stabili comunemente note o prodotti che sono stati volontariamente soggetti al presente regolamento e, in tutti i casi, le caratteristiche del prodotto dipendono essenzialmente dalle caratteristiche di tali componenti o materiali;
(c) il prodotto non circola al di fuori del territorio di tale Stato membro.
Articolo 11
Contenuto della dichiarazione di prestazione
1. La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate o a un documento per la valutazione europea.
2. La dichiarazione di prestazione è redatta in base al modello di cui all'allegato II, esclusa la sezione concernente la conformità. La dichiarazione di prestazione riguarda quanto meno la prestazione per quanto riguarda le caratteristiche essenziali obbligatorie di cui all'allegato I, parte A, punto 2, le caratteristiche essenziali obbligatorie in virtù di specifiche tecniche armonizzate o di atti delegati adottati conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, e la valutazione della sostenibilità ambientale di cui all'articolo 22, paragrafo 1.
3. Alla Commissione è conferito il potere di modificare il modello di cui all'allegato II mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 87 per consentire l'inclusione di ulteriori informazioni al fine di permettere agli operatori economici di soddisfare nuove esigenze in materia di informazioni.
4. Le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio45 sono fornite insieme alla dichiarazione di prestazione.
45 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva
Articolo 12
Dichiarazione di prestazione modificata per i prodotti usati, rifabbricati ed eccedentari
1. Se una dichiarazione di prestazione, rilasciata dal fabbricante iniziale o da un altro operatore economico a norma del presente regolamento o del regolamento (UE)
n. 305/2011, è disponibile per un prodotto usato, la nuova dichiarazione di prestazione può, in deroga all'articolo 11, paragrafo 1, fare riferimento alla dichiarazione di prestazione iniziale in relazione alle caratteristiche ivi dichiarate se:
(a) l'uso previsto non è modificato se non mediante una riduzione in termini di prestazioni o di usi previsti o a fini meramente decorativi;
(b) la durata di vita del prodotto iniziale o la relativa prestazione in termini di durabilità è stata specificata nella dichiarazione di prestazione iniziale, nella specifica tecnica armonizzata su cui si basava la dichiarazione di prestazione iniziale o è generalmente nota sulla base di conoscenze comuni in materia di ingegneria civile;
(c) il tempo trascorso dopo la prima integrazione del prodotto in un'opera di costruzione non supera la durata di vita del prodotto o la relativa prestazione in termini di durabilità, se più breve.
L'operatore economico allega la dichiarazione di prestazione iniziale alla dichiarazione di prestazione da lui rilasciata, che è contrassegnata dalla dicitura "dichiarazione di prestazione per un prodotto usato".
2. Qualora per un prodotto usato non sia disponibile una dichiarazione di prestazione rilasciata dal fabbricante iniziale o da un altro operatore economico a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 305/2011, un operatore economico può rilasciare una nuova dichiarazione di prestazione senza seguire una procedura completa conformemente al presente regolamento, purché limiti l'uso previsto alla "decorazione". Se l'operatore economico si è avvalso di tale deroga, la dichiarazione di prestazione reca la dicitura "dichiarazione di prestazione per un prodotto usato".
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando:
(a) le proprietà meccaniche e chimiche del prodotto usato non possono più essere ritenute sufficientemente stabili per il nuovo uso previsto;
(b) la salute e la sicurezza delle persone sarebbero a rischio in ragione delle proprietà del prodotto;
(c) il prodotto è stato sottoposto a sollecitazioni che lo rendono inadatto al nuovo uso previsto; oppure
(d) tali sollecitazioni non sono molto improbabili in base al protocollo stabilito dal disinstallatore conformemente all'articolo 29 e alla documentazione sulle condizioni di un determinato edificio ("registro dell'edificio").
Gli Stati membri stabiliscono requisiti per i disinstallatori e la certificazione da fornire conformemente all'ultima frase, anche per quanto riguarda la definizione delle sollecitazioni che rendono il prodotto inadatto.
1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE)
n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 00/000/XX x 0000/00/XX (XX L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano anche ai prodotti rifabbricati se il processo di trasformazione, pur andando oltre la riparazione, la pulizia o la manutenzione regolare o la preparazione per il riutilizzo quale definita all'articolo 3, punto 16, della direttiva 2008/98/CE dopo la disinstallazione, non compromette la conformità al presente regolamento o la prestazione del prodotto in relazione alle caratteristiche pertinenti perché, in ragione della progettazione di tali prodotti, il processo di trasformazione non può incidere negativamente sulla prestazione e sulla conformità o perché si è ritenuto che la parte di ricambio usata sia caratterizzata da prestazioni equivalenti e sia ugualmente conforme. Se l'operatore economico si è avvalso di tale deroga, la dichiarazione di prestazione reca la dicitura "dichiarazione di prestazione per un prodotto rifabbricato".
5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano:
(a) ai prodotti che hanno raggiunto l'utilizzatore o che hanno lasciato la catena di distribuzione, ma che non sono mai stati installati e per i quali il fabbricante iniziale non si assume più le responsabilità connesse ai prodotti nuovi ("prodotti eccedentari");
(b) ai prodotti per i quali il fabbricante iniziale ha rifiutato di confermare la propria responsabilità entro un mese dal ricevimento della relativa richiesta dell'operatore economico che desidera mettere a disposizione sul mercato il prodotto eccedentario.
Se l'operatore economico si è avvalso di tale deroga, la dichiarazione di prestazione reca la dicitura "dichiarazione di prestazione per un prodotto eccedentario".
6. L'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 22, paragrafo 1, si applicano ai prodotti che rientrano nelle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 5 soltanto se l'operatore economico che li mette a disposizione sul mercato ne chiede l'applicazione.
L'articolo 21, paragrafo 2, non si applica ai prodotti che rientrano nelle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 5. Tuttavia gli operatori economici forniscono le informazioni di cui all'allegato I, parte D.
7. Fatto salvo il caso in cui l'operatore economico opti per l'applicazione di specifiche tecniche armonizzate, i prodotti che rientrano nelle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono esentati dai livelli di soglia, dai requisiti dei prodotti e dalle specifiche tecniche armonizzate applicabili.
8. Rilasciando la dichiarazione di prestazione, l'operatore economico si assume la responsabilità della conformità del prodotto a tale prestazione dichiarata e diventa responsabile in conformità del diritto dell'Unione e nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Salvo oggettive indicazioni contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione sia precisa e affidabile.
9. Il presente articolo non si applica ai prodotti usati, rifabbricati o eccedentari che non sono mai stati immessi sul mercato dell'Unione o che non sono mai stati installati nell'Unione.
Articolo 13
Dichiarazione di conformità
1. Prima di immettere un prodotto sul mercato, il fabbricante che non è esonerato dall'obbligo di presentare una dichiarazione di prestazione:
(a) verifica la conformità del prodotto ai requisiti dei prodotti di cui all'allegato I, parti B e C, nella misura in cui siano stati specificati mediante atti delegati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, e ai requisiti dei prodotti di cui all'allegato I, parte D;
(b) si assoggetta al rispettivo sistema di valutazione e verifica di cui all'allegato V; e
(c) redige una dichiarazione di conformità.
2. Il fabbricante può decidere di rilasciare una dichiarazione di conformità conformemente al paragrafo 1 anche se è esentato dall'obbligo di presentare una dichiarazione di prestazione.
3. Redigendo la dichiarazione di conformità, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto ai requisiti dei prodotti e diventa responsabile in conformità del diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, anche se non ha agito con negligenza. In caso di non conformità o di assenza di una dichiarazione di conformità, il prodotto non può essere messo a disposizione sul mercato. Salvo oggettive indicazioni contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di conformità redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile.
Articolo 14
Contenuto della dichiarazione di conformità
1. La dichiarazione di conformità esprime la conformità di un prodotto ai requisiti dei prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e 2.
2. Il fabbricante combina la dichiarazione di conformità con quella di prestazione in un'unica dichiarazione che reca la dicitura "dichiarazione di prestazione e di conformità" come stabilito nell'allegato II.
3. Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità si applicano l'articolo 11, paragrafi da 2 a 4 e l'articolo 12.
4. Il fabbricante adempie gli obblighi di cui al presente articolo a decorrere dalla prima revisione della dichiarazione di prestazione effettuata dal fabbricante dopo la data di applicazione della specifica tecnica armonizzata per la rispettiva famiglia o categoria di prodotti, ma al più tardi 3 anni dopo tale data.
Articolo 15
Fornitura della dichiarazione di prestazione e della dichiarazione di conformità
1. Il fabbricante fornisce per via elettronica una copia della dichiarazione di prestazione e della dichiarazione di conformità di ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato.
Se tuttavia un lotto dello stesso prodotto è fornito a un unico utilizzatore, esso può essere accompagnato da una sola copia delle dichiarazioni.
2. Se la dichiarazione è fornita per via elettronica, il fabbricante rilascia tale dichiarazione in un formato elettronico comunemente leggibile ma non modificabile. In alternativa il fabbricante può utilizzare un permalink, a condizione che quest'ultimo e il documento cui consente di accedere non siano modificabili. Nel quadro del presente regolamento si applica il regolamento delegato (UE)
n. 157/201446 della Commissione.
Il fabbricante fornisce una copia cartacea delle dichiarazioni se il destinatario ne fa richiesta.
3. Le dichiarazioni possono contenere permalink a dichiarazioni ambientali di prodotto non modificabili o ad altri documenti non modificabili contenenti le informazioni richieste se tali documenti seguono l'ordine e la struttura delle dichiarazioni o se insieme al permalink è fornita una tavola di concordanza che collega l'ordine delle dichiarazioni all'ordine di tali documenti.
4. Il fabbricante fornisce la dichiarazione di prestazione e la dichiarazione di conformità nella lingua o nelle lingue richieste dagli Stati membri in cui intende mettere a disposizione il prodotto. Un altro operatore economico che mette a disposizione un prodotto in un altro Stato membro rende disponibile una traduzione della dichiarazione di prestazione e della dichiarazione di conformità nelle lingue richieste da tale Stato membro unitamente all'originale e si conforma ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 16
Principi generali e uso della marcatura CE
1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. La marcatura CE è apposta sui prodotti per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione o di conformità conformemente all'articolo 9 e agli articoli da 11 a 14. La marcatura CE è apposta sulle parti essenziali. La marcatura CE non può essere apposta su parti che non sono parti essenziali.
3. Se il fabbricante non ha redatto né una dichiarazione di prestazione né una dichiarazione di conformità, la marcatura CE non è apposta.
4. Apponendo o avendo apposto la marcatura CE, l'operatore economico indica di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto alla prestazione dichiarata e ai requisiti dei prodotti applicabili di cui al presente regolamento o stabiliti
46 Regolamento delegato (UE) n. 157/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2013, relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione (GU L 52 del 21.2.2014, pag. 1).
conformemente al presente regolamento. Apponendo la marcatura CE, l'operatore economico diventa responsabile della prestazione dichiarata e del rispetto di tali requisiti conformemente al diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
5. La marcatura CE è l'unica marcatura che attesta la prestazione del prodotto per quanto riguarda le caratteristiche essenziali valutate e la conformità del prodotto al presente regolamento.
Gli Stati membri non introducono o eliminano eventuali riferimenti, nei provvedimenti nazionali, a una marcatura che attesti la conformità ai requisiti o alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali coperte dalla zona armonizzata.
6. Gli Stati membri non proibiscono né ostacolano, nel loro territorio o sotto la loro responsabilità, la messa a disposizione sul mercato o l'uso di prodotti recanti la marcatura CE se la prestazione dichiarata corrisponde ai requisiti per l'uso in questione nello Stato membro interessato.
Gli Stati membri non proibiscono né ostacolano, nel loro territorio o sotto la loro responsabilità, la messa a disposizione sul mercato o l'uso di prodotti recanti la marcatura CE se i prodotti sono conformi ai requisiti dei prodotti fissati nel presente regolamento o mediante lo stesso, a meno che nella rispettiva specifica tecnica armonizzata non sia specificato che i requisiti corrispondenti costituiscono soltanto dei requisiti minimi.
7. Gli Stati membri garantiscono che l'uso dei prodotti recanti la marcatura CE non sia ostacolato da norme o condizioni imposte da organismi pubblici o privati che agiscono come imprese pubbliche, o che agiscono come organismi pubblici grazie a una posizione di monopolio o a un pubblico mandato.
Articolo 17
Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE
1. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o su un'etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, essa è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.
2. La marcatura CE è seguita da:
(a) le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta;
(b) il nome e l'indirizzo della sede legale del fabbricante o il marchio di identificazione che consenta, facilmente e senza ambiguità, l'identificazione del nome e dell'indirizzo del fabbricante;
(c) il nome e l'indirizzo della sede legale del mandatario o il marchio di identificazione che consenta, facilmente e senza ambiguità, l'identificazione del nome e dell'indirizzo del mandatario, qualora il fabbricante non abbia una sede di attività nell'Unione o scelga di avere un mandatario;
(d) il codice di identificazione unico del prodotto-tipo, il permalink alla registrazione o alle registrazioni dei prodotti del fabbricante nelle banche dati dell'Unione e la posizione esatta in cui è reperibile il prodotto;
(e) il permalink al sito web di presentazione del prodotto del fabbricante, se esiste;
(f) il numero di riferimento della dichiarazione di prestazione; e
(g) il numero di identificazione dell'organismo notificato, se applicabile.
Gli elementi elencati alle lettere da d) a f) possono essere sostituiti da un permalink alla dichiarazione combinata di prestazione e di conformità (marcatura CE elettronica).
3. La marcatura CE è apposta sul prodotto prima dell'immissione sul mercato o dell'installazione nell'opera di costruzione. Può essere successivamente seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un uso particolare.
Articolo 18
Altre marcature
Le marcature diverse dalla marcatura CE, comprese quelle private, possono essere apposte su un prodotto solo se non riguardano o non fanno riferimento a specifiche tecniche armonizzate o ai requisiti dei prodotti o alle caratteristiche essenziali o ai metodi di valutazione inclusi nella zona armonizzata.
Su un prodotto non può essere apposta altra marcatura oltre a quella stabilita dalla normativa dell'Unione a una distanza inferiore al doppio della lunghezza della marcatura CE, misurata da qualsiasi punto della marcatura CE e dell'altra marcatura stabilita dal diritto dell'Unione.
Nella dichiarazione di prestazione o nella dichiarazione di conformità non può essere apposta altra marcatura oltre alla marcatura CE.
CAPO III
OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Articolo 19
Obblighi di tutti gli operatori economici
1. Gli operatori economici adottano tutte le misure necessarie per garantire la continua conformità, anche dei prodotti, al presente regolamento. Qualora sia stata dichiarata la non conformità dell'operatore economico o di un prodotto e sia stata richiesta un'azione correttiva da un'autorità di vigilanza del mercato conformemente all'articolo 70, paragrafo 1, l'operatore economico presenta a tale autorità relazioni sui progressi compiuti fino a quando essa decide che l'azione correttiva può essere chiusa.
2. Qualora dichiarazioni divergenti di non conformità di un operatore economico o di un prodotto e richieste di misure correttive provengano da autorità di Stati membri diversi, l'operatore economico adotta misure differenziate, in funzione del luogo in cui i prodotti sono destinati a essere messi a disposizione sul mercato o installati direttamente. Qualora ciò non sia possibile o qualora una misura più severa imposta da uno Stato membro comprenda la misura meno severa imposta da un altro Stato membro, è adottata la misura più severa. Qualora tali norme non portino a un
risultato chiaro, gli Stati membri interessati e la Commissione e, su loro richiesta, gli altri Stati membri cercano di trovare una soluzione comune e, se necessario, adottano un atto di esecuzione conformemente all'articolo 33.
3. Su richiesta di un'autorità, un operatore economico comunica a tale autorità gli operatori economici o gli altri attori:
(a) che gli hanno fornito un prodotto, compresi componenti o pezzi di ricambio di prodotti, o servizi, pertinenti per un prodotto, e la quantità di tale fornitura;
(b) ai quali ha fornito un prodotto, compresi componenti o pezzi di ricambio di prodotti, o servizi, pertinenti per un prodotto, e la quantità di tale fornitura;
(c) che sono coinvolti nei servizi finanziari e di altro tipo connessi alla messa a disposizione o all'installazione diretta di prodotti.
Nell'identificare gli operatori di cui al primo comma, un operatore economico informa l'autorità in merito a tutti i dati connessi, tra cui:
(i) gli indirizzi degli operatori di cui al primo comma;
(ii) i dati di contatto di tali operatori;
(iii) gli indirizzi di posta elettronica, i siti web e i profili dei social media di tali operatori;
iv) il numero di registrazione fiscale e il numero di iscrizione nel registro delle imprese di tali operatori;
(v) i conti bancari di tali operatori; e
vi) il nome, gli indirizzi e i dati di contatto delle persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto di tali operatori.
4. Gli operatori economici sono tenuti a essere in grado di presentare alle autorità tutta la documentazione e le informazioni di cui al presente capo per un periodo di dieci anni dall'ultima detenzione o dall'ultima gestione del prodotto in questione, fatto salvo il caso in cui essi siano permanentemente disponibili attraverso la banca dati o il sistema di registrazione dei prodotti istituito a norma dell'articolo 78. Gli operatori economici presentano la documentazione e le informazioni entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte della rispettiva autorità.
5. Gli operatori economici mettono a disposizione tutti i dati richiesti nella banca dati o nel sistema istituito conformemente all'articolo 78 entro due mesi dalla data in cui tale banca dati o sistema sono dichiarati disponibili mediante una pubblicazione della Gazzetta ufficiale, e sostengono le spese di registrazione connesse. Gli operatori economici verificano almeno due volte l'anno la correttezza dei dati forniti.
Gli operatori economici si registrano nel corrispondente sistema nazionale istituito conformemente all'articolo 77, paragrafo 5.
Gli operatori economici mettono a disposizione dei consumatori e degli utilizzatori canali di comunicazione, compresi numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica o sezioni dedicate del proprio sito web e della propria pagina dei social media, che consentano di segnalare eventuali incidenti, nonché qualsiasi altro inconveniente o problema di sicurezza riscontrato in relazione al prodotto.
6. Gli operatori economici possono informare le autorità in merito a qualsiasi probabile violazione del presente regolamento di cui vengano a conoscenza. Qualora ritengano che i prodotti non conformi presentino un rischio per la sicurezza umana o per
l'ambiente, gli operatori economici in questione ne informano immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
7. Gli operatori economici soggetti a certificazione da parte di un organismo notificato o che forniscono servizi o parti ai fabbricanti consentono agli organismi notificati di avere accesso alla propria documentazione e ai propri locali nella misura in cui ciò sia necessario per le attività degli organismi notificati. Essi forniscono informazioni corrette agli organismi notificati e correggono le eventuali informazioni inesatte. Inoltre tali operatori economici informano l'organismo notificato entro un mese in merito a tutte le modifiche che potrebbero incidere sulla conformità al presente regolamento.
Articolo 20
Diritti procedurali degli operatori economici
1. Eventuali misure, decisioni od ordinanze, definitive o provvisorie, adottate dalle autorità a norma del presente regolamento nei confronti di un operatore economico e delle persone fisiche o giuridiche che agiscono per suo conto indicano i motivi precisi su cui sono basate.
2. Tali misure, decisioni od ordinanze sono comunicate senza indugio all'operatore economico pertinente e alle persone fisiche o giuridiche che agiscono per suo conto, che sono contestualmente informati dei mezzi di ricorso a loro disposizione ai sensi della normativa dello Stato membro interessato e dei termini cui tali mezzi di ricorso sono soggetti.
3. Prima che una misura, decisione od ordinanza di cui al paragrafo 1 sia presa o emessa, l'operatore economico interessato ha la possibilità di essere sentito entro un adeguato periodo di tempo non inferiore a dieci giorni lavorativi, fatto salvo in caso di urgenza della misura, della decisione o dell'ordinanza, sulla base di prescrizioni a tutela della salute o della sicurezza o per altri motivi connessi agli interessi pubblici oggetto del presente regolamento.
4. Se la misura o decisione è presa o l'ordinanza è emessa senza che all'operatore economico sia stata data la possibilità di essere sentito, questa possibilità gli è offerta non appena possibile e la misura, decisione o ordinanza può essere riesaminata tempestivamente dall'autorità di vigilanza del mercato.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le misure contemplate dal presente articolo possano essere impugnate, con o senza una previa procedura di ricorso amministrativo, dinanzi un organo giurisdizionale competente. Tale organo giurisdizionale è altresì competente a pronunciarsi in merito all'effetto sospensivo del ricorso o dei provvedimenti provvisori che l'organo giurisdizionale deve imporre in considerazione tanto dell'interesse pubblico quanto dell'interesse dell'operatore economico.
Articolo 21
Obblighi dei fabbricanti
1. Il fabbricante determina il prodotto-tipo rispettando i limiti stabiliti di conseguenza dalla definizione di cui all'articolo 3, punto 31. Il prodotto-tipo è trattato secondo il sistema di valutazione e verifica applicabile di cui all'allegato V. Il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione e una dichiarazione di conformità conformemente all'articolo 9 e agli articoli da 11 a 15 e appone la marcatura CE conformemente agli articoli 16 e 17.
2. Il fabbricante si astiene da qualsiasi dichiarazione relativa alle caratteristiche di un prodotto che non si basi:
(a) sul metodo di valutazione contenuto in una specifica tecnica armonizzata, se la caratteristica pertinente è coperta da tale specifica; oppure
(b) in assenza di tale metodo di valutazione, su un metodo di valutazione che rappresenti il metodo più efficace e avanzato per ottenere una valutazione accurata.
3. Come base per le dichiarazioni di cui al paragrafo 1, il fabbricante redige una documentazione tecnica che descrive l'uso previsto, comprese le condizioni d'uso precise e tutti gli elementi necessari per dimostrare la prestazione e la conformità.
Tale documentazione tecnica contiene il calcolo obbligatorio o facoltativo della sostenibilità ambientale, compresa quella climatica, valutata conformemente alle specifiche tecniche armonizzate adottate a norma del presente regolamento o agli atti della Commissione adottati a norma del presente regolamento.
Il secondo comma non si applica ai prodotti usati, rifabbricati o eccedentari, fatto salvo il caso in cui l'operatore economico, soggetto agli obblighi di cui al presente articolo in virtù dell'articolo 26, opti per l'applicazione del presente regolamento come per i prodotti nuovi.
4. Il fabbricante provvede affinché siano poste in essere procedure per garantire che la produzione in serie conservi la prestazione e la conformità dichiarate. Le modifiche del processo di produzione, della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle specifiche tecniche armonizzate con riferimento alle quali è dichiarata la prestazione o la conformità di un prodotto o mediante l'applicazione delle quali sono verificate la prestazione o la conformità del prodotto, sono tenute in debita considerazione e, qualora incidano sulla prestazione o sulla conformità del prodotto, fanno scattare una nuova valutazione secondo la pertinente procedura di valutazione.
Ove lo ritenga opportuno al fine di assicurare l'esattezza, l'affidabilità e la stabilità della prestazione e della conformità dichiarate di un prodotto, il fabbricante esegue prove a campione sui prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato e, se opportuno, mantiene un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami dei prodotti, e tiene informati gli importatori e i distributori di tali controlli.
Le procedure di cui al primo comma, le prove a campione di cui al secondo comma e l'applicazione del sistema applicabile di cui all'allegato V sono descritte nella documentazione tecnica di cui al paragrafo 3.
5. Il fabbricante garantisce che il suo prodotto rechi un numero di tipo specifico del fabbricante e un numero di lotto o di serie. Qualora ciò non sia possibile, le
informazioni richieste sono fornite sull'imballaggio, su un'etichetta apposta o, in ultima istanza, in un documento di accompagnamento del prodotto.
Il fabbricante, secondo le modalità stabilite al primo comma, etichetta il prodotto con la dicitura "Esclusivamente per uso professionale" se tale prodotto non è destinato ai consumatori o ad altri utilizzatori non professionali. I prodotti non etichettati con la dicitura "Esclusivamente per uso professionale" sono considerati destinati anche agli utilizzatori non professionali e ai consumatori ai sensi del presente regolamento e del regolamento (UE) [...] [regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti].
Prima di essere vincolato da un contratto di vendita, anche in caso di vendita a distanza, il fabbricante espone in modo visibile ai clienti le informazioni da riportare sulle etichette a norma del presente regolamento o delle specifiche tecniche armonizzate.
6. All'atto di mettere un prodotto a disposizione sul mercato di un determinato Stato membro, il fabbricante provvede affinché il prodotto sia accompagnato dalle informazioni di cui alle specifiche tecniche armonizzate e all'allegato I, parte D, redatte in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato o, qualora tale lingua non sia stabilita, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori.
Mediante atti di esecuzione la Commissione può stabilire il formato e le modalità di trasmissione delle informazioni che il fabbricante deve fornire conformemente al primo comma.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 2.
7. Il fabbricante carica i dati della dichiarazione di prestazione e della dichiarazione di conformità nonché le informazioni di cui al paragrafo 6 e la documentazione tecnica nella banca dati o nel sistema dell'UE per i prodotti istituito conformemente all'articolo 78.
8. Il fabbricante che ha motivo di credere che un prodotto da esso immesso sul mercato non sia conforme ai requisiti del presente regolamento o adottati conformemente al presente regolamento adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se opportuno, ritirarlo o richiamarlo. Se la questione è legata a un componente fornito o a un servizio prestato esternamente, il fabbricante ne informa il fornitore o il prestatore di servizi e l'autorità nazionale competente per il fabbricante; quest'ultima trasmette le rispettive informazioni all'autorità nazionale competente responsabile per il fornitore o il prestatore di servizi e propone misure adeguate.
9. Se il prodotto presenta un rischio o può presentare un rischio, il fabbricante ne informa entro due giorni lavorativi il mandatario, gli importatori, i distributori, i fornitori di servizi di logistica e i mercati online coinvolti nella distribuzione, nonché le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui il fabbricante o, a sua conoscenza, altri operatori economici hanno messo a disposizione il prodotto. A tal fine il fabbricante fornisce tutti i dettagli utili e, in particolare, specifica il tipo di non conformità, la frequenza di incidenti o inconvenienti e le misure correttive adottate o raccomandate. In caso di rischi causati da prodotti che hanno già raggiunto l'utilizzatore finale o il consumatore, il fabbricante avverte anche i mezzi di comunicazione e li informa in merito alle misure adeguate per eliminare o, qualora
ciò non fosse possibile, ridurre i rischi. In caso di "rischio grave" ai sensi dell'articolo 3, punto 71, il fabbricante ritira e richiama il prodotto a proprie spese.
10. Il fabbricante è responsabile delle violazioni del presente articolo e dell'articolo 19 conformemente al diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Articolo 22
Ulteriori obblighi ambientali dei fabbricanti
1. Per le caratteristiche del prodotto di cui all'allegato I, parte A, punto 2, il fabbricante valuta le caratteristiche ambientali del prodotto conformemente alle specifiche tecniche armonizzate o agli atti della Commissione adottati a norma del presente regolamento e utilizza, una volta disponibile, l'ultima versione del software messa gratuitamente a disposizione sul sito web della Commissione europea. Ciò non si applica tuttavia ai prodotti usati, rifabbricati o eccedentari, fatto salvo il caso in cui l'operatore economico, soggetto agli obblighi di cui al presente articolo in virtù dell'articolo 26, opti per l'applicazione del presente regolamento come per i prodotti nuovi.
2. Fatto salvo il caso in cui ciò incida negativamente sulla sicurezza dei prodotti o sulla sicurezza delle opere di costruzione, il fabbricante è soggetto agli obblighi seguenti:
(a) progettare e fabbricare i prodotti e i relativi imballaggi in modo tale che la loro sostenibilità ambientale complessiva, compresa quella climatica, raggiunga lo stato dell'arte, a meno che un livello di sostenibilità inferiore:
(i) sia proporzionato rispetto al miglioramento della sostenibilità ambientale da essi determinato a livello di opere di costruzione; e
(ii) sia necessario per migliorare la sostenibilità ambientale a livello di opere di costruzione;
(b) alle condizioni di cui alla lettera a), punti i) e ii), privilegiare i materiali riciclabili e quelli ottenuti dal riciclaggio;
(c) rispettare gli obblighi in materia di tenore minimo di contenuto riciclato e altri valori limite concernenti aspetti della sostenibilità ambientale, compresa quella climatica, contenuti nelle specifiche tecniche armonizzate;
(d) impedire l'obsolescenza prematura dei prodotti, utilizzare parti affidabili e progettare prodotti in modo tale che la loro durabilità non scenda al di sotto della durabilità media dei prodotti della rispettiva categoria;
(e) progettare i prodotti in modo che possano essere facilmente riparati, ricondizionati e aggiornati, fatto salvo il caso in cui tale progettazione determini una non conformità rispetto ad altri requisiti del presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione, oppure la riparazione, il ricondizionamento o l'aggiornamento costituisca un rischio per la sicurezza umana o per l'ambiente, nel qual caso il fabbricante si astiene da una progettazione che consenta la riparazione, il ricondizionamento e l'aggiornamento e mette in guardia contro la riparazione conformemente alla lettera f);
(f) mettere a disposizione, nelle banche dati sui prodotti, le istruzioni per l'uso e, tramite permalink sui propri siti web, informazioni sulle modalità di riparazione dei prodotti e qualsiasi altra informazione aggiuntiva necessaria per la riparazione, comprese le avvertenze pertinenti;
(g) mettere a disposizione sul mercato personalmente o tramite distributori appositamente designati o fabbricanti di pezzi di ricambio, con tempi di consegna ragionevolmente brevi, pezzi di ricambio per i propri prodotti per 10 anni dopo che l'ultimo prodotto del rispettivo tipo è stato immesso sul mercato o installato direttamente e informare in modo proattivo in merito a tale disponibilità;
(h) progettare prodotti in modo tale da facilitarne il riutilizzo, la rifabbricazione e il riciclaggio, facilitando in particolare la separazione di componenti e materiali nella fase avanzata del riciclaggio ed evitando materiali misti, miscelati o intricati, fatto salvo il caso in cui la rifabbricazione e il riciclaggio siano rischiosi per la salute umana o per l'ambiente. In tal caso il fabbricante si astiene da tale progettazione e mette in guardia contro la rifabbricazione e il riciclaggio conformemente alla lettera seguente;
(i) mettere a disposizione, nelle banche dati sui prodotti, le istruzioni per l'uso e, sui propri siti web, informazioni sulle modalità di rifabbricazione o riciclaggio dei prodotti e qualsiasi altra informazione aggiuntiva necessaria per il riutilizzo, la rifabbricazione o il riciclaggio, comprese le avvertenze pertinenti;
(j) accettare di riacquisire, direttamente o tramite i propri importatori e distributori, la proprietà di prodotti eccedentari e invenduti che si trovano in uno stato equivalente a quello in cui erano quando sono stati immessi sul mercato.
Qualora gli obblighi di cui al presente paragrafo non possano essere soddisfatti cumulativamente a causa di un conflitto tra obblighi diversi, il fabbricante sceglie una soluzione di compromesso che apporti i benefici massimi e più efficaci sotto il profilo dei costi in termini di sostenibilità ambientale per i prodotti e le opere di costruzione combinati. Tuttavia, il principio "sicurezza innanzitutto", applicabile tanto al prodotto da costruzione quanto alle opere di costruzione, è rispettato in tutti i casi e comprende la protezione della salute.
3. Il paragrafo 2, lettere da a) a c), e il paragrafo 2, lettera j), non si applicano ai prodotti usati, rifabbricati o eccedentari, fatto salvo il caso in cui l'operatore economico, soggetto agli obblighi di cui al presente articolo in virtù dell'articolo 26, opti per l'applicazione del presente regolamento come per i prodotti nuovi.
4. Al fine di specificare gli obblighi di cui al paragrafo 2, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, specificando, per particolari famiglie e categorie di prodotti, tali obblighi. In alternativa, la Commissione può presentare richieste di normazione per l'elaborazione di norme armonizzate che conferiscono presunzione di conformità agli obblighi di cui al paragrafo 2 per una specifica famiglia o categoria di prodotti. Gli obblighi di cui al paragrafo 2 non si applicano prima che tali atti delegati o tali norme armonizzate siano diventati applicabili.
5. Al fine di garantire la trasparenza per gli utilizzatori e promuovere i prodotti sostenibili, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 87 al fine di
stabilire requisiti specifici in materia di etichettatura sulla sostenibilità ambientale, compresa l'"etichettatura a semaforo" in relazione agli obblighi ambientali di cui al paragrafo 1, ai requisiti ambientali intrinseci del prodotto di cui all'allegato I, parte C, punto 2, e alle classi di prestazione ambientale stabilite conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a).
6. Il fabbricante appone l'etichetta a semaforo secondo le modalità stabilite negli atti delegati adottati conformemente al paragrafo 5.
Articolo 23
Obblighi dei mandatari
1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione affinché agisca in veste di mandatario unico. Un fabbricante non stabilito nell'Unione nomina un mandatario unico.
2. I mandatari agiscono con la dovuta diligenza in relazione agli obblighi del presente regolamento. Essi sono responsabili in caso di negligenza grave o violazione consapevole del presente articolo e dell'articolo 19 conformemente al diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
3. Il mandatario esegue i compiti specificati nel mandato. Il mandato consente al mandatario di eseguire almeno i compiti seguenti e riconosce allo stesso i diritti seguenti:
(a) tenere la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato;
(b) fornire alle autorità di vigilanza del mercato, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione e ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento;
(c) risolvere il contratto qualora il fabbricante violi il presente regolamento e informarne le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui i prodotti sono immessi sul mercato e l'autorità nazionale competente della propria sede di attività;
(d) qualora abbia motivo di credere che il prodotto in questione sia non conforme o presenti un rischio, informarne le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui il prodotto è immesso sul mercato e l'autorità nazionale competente della propria sede di attività; e
(e) cooperare con le autorità di vigilanza del mercato, su loro richiesta, in relazione a qualsiasi azione intrapresa;
– eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel mandato del mandatario; oppure
– porre rimedio alle non conformità.
La redazione della documentazione tecnica non rientra nel mandato del mandatario, ma può essere oggetto di un contratto distinto tra il fabbricante e il mandatario.
4. Il mandatario verifica la conformità del prodotto ai requisiti in materia di marcatura, etichettatura, istruzioni per l'uso, dichiarazione di prestazione e dichiarazione di
conformità. Il mandatario verifica inoltre a livello documentale che il fabbricante adempia gli obblighi di cui all'articolo 19, paragrafi da 4 a 6, all'articolo 21, paragrafi da 1 a 3 e da 5 a 7, all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 22, paragrafo 2, lettere f) e
i), e all'articolo 27, paragrafo 6.
5. Qualora un mandatario ritenga che esista una non conformità di cui al paragrafo 4, chiede al fabbricante di porvi rimedio. A fronte di tale richiesta il fabbricante cessa l'immissione sul mercato e chiede agli altri operatori economici coinvolti nella distribuzione di cessare le loro attività commerciali fino a quando il mandatario non ritenga che le violazioni siano state sanate. Se le non conformità non sono sanate entro un mese ed è possibile che i prodotti continuino ad essere messi a disposizione sul mercato, il mandatario è autorizzato a risolvere il contratto con il fabbricante e a informarne le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui i prodotti sono immessi sul mercato e l'autorità nazionale competente della propria sede di attività. Quest'ultima coordina le azioni congiunte di tutte le autorità competenti, fatto salvo il caso in cui le autorità nazionali competenti concordino sul coordinamento da parte di un'altra autorità nazionale competente.
Articolo 24
Obblighi degli importatori
1. L'importatore immette sul mercato dell'Unione solo prodotti conformi al presente regolamento. Prima di immettere un prodotto sul mercato, l'importatore verifica a livello documentale che il fabbricante abbia rispettato gli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafi 1, 3 e da 5 a 7, e all'articolo 22, paragrafo 2, lettere f) e i). L'importatore è responsabile delle violazioni del presente articolo e dell'articolo 19 conformemente al diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
2. L'importatore verifica che l'uso previsto del prodotto sia stato stabilito in modo preciso e corretto dal fabbricante e provvede affinché il prodotto sia accompagnato da un'indicazione chiara delle informazioni di cui alle specifiche tecniche armonizzate e all'allegato I, parte D, redatte in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori. Prima che i clienti siano vincolati da un contratto di vendita, anche in caso di vendita a distanza, l'importatore espone in modo visibile ai clienti le informazioni da riportare sull'etichetta a norma del presente regolamento o delle specifiche tecniche armonizzate.
3. L'importatore garantisce che, finché un prodotto è sotto la sua responsabilità, le condizioni di conservazione o di trasporto non ne compromettano la conformità alla dichiarazione di prestazione e agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento.
4. Dopo aver raccolto tutte le informazioni disponibili sul prodotto fornite dal fabbricante e dal disinstallatore, l'importatore controlla in particolare i prodotti usati e rifabbricati, specialmente per quanto concerne i danni o le indicazioni di perdita di prestazione o di non conformità e modifiche delle proprietà meccaniche o chimiche, e valuta tutti i rischi; se necessario per garantire la sicurezza o la protezione dell'ambiente, l'importatore riduce l'uso previsto o si astiene dal vendere il prodotto. Tale obbligo si applica anche ai prodotti usati e rifabbricati per i quali non è obbligatoria alcuna dichiarazione di prestazione.
5. L'importatore che ritenga o abbia ragione di credere che il prodotto non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, non immette il prodotto sul mercato finché non sia conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna e agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento o finché la dichiarazione di prestazione non sia stata corretta. Inoltre, se un prodotto presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e l'autorità nazionale competente geograficamente responsabile.
6. L'importatore indica sul prodotto, oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, la propria sede di attività economica, il proprio indirizzo di contatto e, se disponibili, i propri mezzi elettronici di comunicazione.
7. L'importatore esamina i reclami e, se necessario, tiene un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei ritiri o richiami dei prodotti e tiene informati i fabbricanti e i distributori di tali controlli.
8. L'importatore che vende a utilizzatori finali adempie altresì gli obblighi che incombono ai distributori.
Articolo 25
Obblighi dei distributori
1. Quando mette un prodotto a disposizione sul mercato, il distributore esercita la dovuta diligenza in relazione agli obblighi di cui al presente regolamento. Il distributore è responsabile delle violazioni del presente articolo e dell'articolo 19 conformemente al diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
2. Quando mette un prodotto a disposizione sul mercato, il distributore adempie gli obblighi che incombono agli importatori conformemente all'articolo 24, paragrafi da 1 a 5, in cui i riferimenti all'"immissione sul mercato" si intendono fatti all'"ulteriore messa a disposizione sul mercato".
3. Il distributore garantisce che nessun prodotto etichettato con la dicitura "Esclusivamente per uso professionale" sia venduto a consumatori o ad altri utilizzatori non professionali. Nei propri locali, online e nel materiale promozionale cartaceo il distributore presenta tali prodotti come prodotti destinati esclusivamente ad uso professionale.
Articolo 26
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
1. Un importatore o un distributore è considerato un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi di un fabbricante a norma degli articoli 21 e 22 qualora:
(a) non esista alcun fabbricante ai sensi del presente regolamento;
(b) detto soggetto immetta sul mercato un prodotto in qualità di fabbricante apponendovi il proprio nome o marchio;
(c) detto soggetto modifichi un prodotto in un modo che può incidere sulla conformità alla dichiarazione di prestazione e di conformità o ai requisiti di cui al presente regolamento e stabiliti conformemente allo stesso;
(d) detto soggetto tratti un prodotto in un modo che ne modifichi i pericoli o ne aumenti il livello di rischio durante il ciclo di vita;
(e) detto soggetto metta a disposizione sul mercato un prodotto con un uso previsto diverso da quello attribuito dal fabbricante nella procedura di valutazione della prestazione e della conformità; oppure
(f) detto soggetto dichiari che il prodotto presenta caratteristiche che si discostano da quelle dichiarate dal fabbricante.
2. Il paragrafo 1 si applica anche a:
(a) un importatore di prodotti usati o rifabbricati, fatto salvo il caso in cui il prodotto usato o rifabbricato sia stato immesso sul mercato dell'Unione prima di essere utilizzato;
(b) un importatore o distributore di prodotti usati che svolge una delle attività seguenti:
(i) sottopone i prodotti usati a un processo di trasformazione che va oltre la riparazione, la pulizia e la manutenzione regolare dopo la disinstallazione;
(ii) opta per l'assunzione del ruolo di fabbricante.
3. Il paragrafo 1 non si applica se l'operatore economico si limita a:
(a) aggiungere le traduzioni delle informazioni fornite dal fabbricante;
(b) sostituire l'imballaggio esterno di un prodotto già immesso sul mercato, anche in caso di modifica delle dimensioni dell'imballaggio, qualora il reimballaggio sia effettuato in modo tale che lo stato originario del prodotto non possa essere alterato e che le informazioni da fornire a norma del presente regolamento continuino a essere fornite correttamente.
4. L'operatore economico che effettua le attività di cui al paragrafo 3 ne informa il fabbricante o il suo mandatario, indipendentemente dal fatto che sia proprietario dei prodotti o che presti servizi. Effettua il reimballaggio in modo tale da non alterare che lo stato originario del prodotto non possa essere alterato e che le informazioni da fornire a norma del presente regolamento continuino a essere fornite correttamente. L'operatore economico agisce con la dovuta diligenza in relazione agli obblighi del presente regolamento. È responsabile delle violazioni del presente regolamento.
Articolo 27
Obblighi dei fornitori di servizi di logistica, degli intermediari, dei mercati online, dei venditori online, dei negozi online e dei motori di ricerca online
1. Quando contribuisce alla messa a disposizione sul mercato o all'installazione diretta di un prodotto, il fornitore di servizi di logistica o l'intermediario esercita la dovuta diligenza in relazione agli obblighi del presente regolamento. Il fornitore è responsabile delle violazioni del presente articolo e dell'articolo 19 conformemente al diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
2. Il fornitore di servizi di logistica, il venditore online o l'intermediario:
(a) prima che i clienti siano vincolati da un contratto di vendita, anche in caso di vendita a distanza, espone in modo visibile ai clienti le informazioni da riportare sull'etichetta a norma del presente regolamento o delle specifiche tecniche armonizzate;
(b) verifica che il fabbricante abbia rispettato gli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafi 1, 3 e da 5 a 7, e all'articolo 22, paragrafo 2, lettere f) e i);
(c) adempie gli obblighi di cui all'articolo 24, paragrafo 5, in cui i riferimenti all'"immissione sul mercato" si intendono fatti al "sostegno alla messa a disposizione sul mercato";
(d) elimina, di propria iniziativa o, entro due giorni lavorativi, su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, tutte le offerte relative a prodotti non conformi o potenzialmente rischiosi ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 9, ultima frase;
(e) informa le autorità interessate in merito alle misure adottate conformemente alle lettere b), c) e d);
(f) fornisce sostegno a ritiri o richiami di prodotti, indipendentemente dal fatto che siano stati avviati dalle autorità, dal fabbricante, dal mandatario o dall'importatore. In cooperazione con l'operatore economico interessato, il fornitore di servizi di logistica o l'intermediario informa direttamente i consumatori in merito ai ritiri o ai richiami di prodotti. Tiene informate le autorità interessate in merito a qualsiasi azione intrapresa.
3. Un mercato online:
(a) progetta e organizza la propria interfaccia online in modo da consentire a commercianti terzi di fornire ai loro clienti tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera a);
(b) istituisce un punto di contatto unico per la comunicazione diretta con le autorità degli Stati membri in relazione ai prodotti non conformi, con prestazioni inferiori a quelle dichiarate o non sicuri. Tale punto di contatto può essere lo stesso di cui all'[articolo 20, paragrafo 1,] del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti] o all'[articolo 10, paragrafo 1,] del regolamento (UE) …/… [normativa sui servizi digitali];
(c) dà una risposta adeguata senza indebito ritardo, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi, nello Stato membro in cui opera, alle comunicazioni relative alla notifica di incidenti e altri inconvenienti in relazione ai prodotti ricevute conformemente all'[articolo 14] del regolamento (UE) […/…] relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE;
(d) coopera per garantire misure efficaci di vigilanza del mercato, anche astenendosi dall'ostacolare tali misure;
(e) informa le autorità di vigilanza del mercato di qualsiasi azione intrapresa;
(f) instaura uno scambio regolare e strutturato di informazioni sulle offerte che sono state rimosse sulla base del presente articolo dai mercati online;
(g) consente agli strumenti online gestiti dalle autorità di vigilanza del mercato di accedere alle proprie interfacce al fine di individuare i prodotti non conformi;
(h) su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, se il mercato online stesso o i suoi venditori online hanno interposto ostacoli tecnici all'estrazione di dati dalle loro interfacce online, consente a tali autorità di recuperare tali dati ai fini della conformità dei prodotti sulla base dei parametri di identificazione forniti dalle autorità di vigilanza del mercato richiedenti.
4. Conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020, gli Stati membri conferiscono alle loro autorità di vigilanza del mercato, per tutti i prodotti coperti dal presente regolamento, il potere di ordinare a un mercato online di rimuovere dalla sua interfaccia online un contenuto illegale specifico che si riferisce a un prodotto non conforme, di disabilitarne l'accesso o di mostrare un avvertimento esplicito per gli utilizzatori finali quando vi accedono. Tali ordini sono conformi all'[articolo 8, paragrafo 1,] del regolamento (UE) …/… [normativa sui servizi digitali].
5. I mercati online adottano le misure necessarie per ricevere e trattare, conformemente all'[articolo 8] del regolamento (UE) …/… [normativa sui servizi digitali], gli ordini di cui al paragrafo 4.
6. I paragrafi 1 e 2, il paragrafo 3, lettere da b) a i), e i paragrafi 4 e 5 si applicano anche ai fabbricanti, agli importatori, ai distributori o agli altri operatori economici che offrono prodotti online senza il coinvolgimento di un mercato online ("negozi online").
7. Il paragrafo 3, lettere da d) a h), si applica anche ai motori di ricerca online.
8. I fornitori di servizi di logistica garantiscono che le condizioni durante il magazzinaggio, l'imballaggio, l'indirizzamento o la spedizione non compromettano la conformità dei prodotti ai requisiti di cui al presente regolamento.
Articolo 28
Obblighi dei fornitori di servizi di stampa 3D e dei fornitori di stampi, di serie di dati per la stampa 3D e di materiali per la stampa 3D
1. Un fornitore di servizi di stampa 3D:
(a) si astiene dall'immettere sul mercato o dall'installare direttamente prodotti per i clienti senza rispettare gli obblighi incombenti ai fabbricanti;
(b) informa i propri clienti che possono utilizzare servizi di stampa 3D soltanto per la fabbricazione di prodotti per uso proprio, fatto salvo il caso in cui soddisfino gli obblighi che incombono ai fabbricanti;
(c) informa i propri clienti che le serie di dati 3D e i materiali da utilizzare devono essere stati sottoposti alle procedure applicabili ai prodotti a norma del presente regolamento; e
(d) informa i propri clienti che tanto le informazioni fornite dal fabbricante della serie di dati 3D quanto quelle fornite dal fabbricante del materiale per la stampa devono coincidere e conferma l'usabilità del materiale per quel tipo di serie di dati 3D e per la tecnologia di stampa 3D in questione.
2. I fornitori di stampi e di serie di dati 3D per la produzione degli articoli disciplinati dal presente regolamento producono 10 elementi di questo tipo e li mettono a
disposizione dell'organismo notificato, dell'organismo di valutazione tecnica e delle autorità su richiesta. I fornitori di stampi e di serie di dati 3D per la produzione degli elementi disciplinati dal presente regolamento valutano e documentano il rispetto dei requisiti del presente regolamento per quanto concerne gli elementi prodotti.
3. I fornitori di materiali destinati a essere utilizzati per la stampa 3D di elementi disciplinati dal presente regolamento presso o nelle vicinanze di un cantiere producono 10 elementi di questo tipo per ogni uso previsto e li mettono a disposizione dell'organismo notificato, dell'organismo di valutazione tecnica e delle autorità, su richiesta. I fornitori di materiali destinati a essere utilizzati per la stampa 3D di elementi disciplinati dal presente regolamento presso o nelle vicinanze di un cantiere valutano e documentano il rispetto dei requisiti del presente regolamento per quanto concerne gli elementi prodotti.
Articolo 29
Obblighi degli operatori economici che disinstallano o trattano prodotti usati per il riutilizzo o la rifabbricazione
1. Un operatore economico che disinstalla prodotti usati per il riutilizzo o la rifabbricazione stabilisce protocolli concernenti il luogo, le condizioni e la durata presunta dell'uso del prodotto disinstallato e li mette a disposizione insieme ai prodotti, indipendentemente dal fatto che eserciti la propria attività per proprio conto o per conto terzi. Su richiesta, l'operatore economico mette i protocolli a disposizione delle autorità, degli utilizzatori successivi di tali prodotti e dei proprietari delle opere di costruzione in cui sono stati reinstallati.
2. Qualora svolga attività di intermediazione, venda o metta altrimenti a disposizione prodotti usati disinstallati per proprio conto o per conto di terzi, un operatore economico adempie anche gli obblighi incombenti agli importatori o ai distributori per quanto riguarda i prodotti usati.
Articolo 30
Obblighi dei fornitori e dei prestatori di servizi che partecipano alla fabbricazione di prodotti
1. I fornitori o i prestatori di servizi che partecipano alla fabbricazione di prodotti:
(a) forniscono ai fabbricanti, agli organismi notificati e alle autorità tutte le informazioni disponibili sulla sostenibilità ambientale dei componenti o dei servizi da essi forniti;
(b) garantiscono la correttezza di tali informazioni, in particolare rispettando il presente regolamento, e correggono eventuali errori commessi fornendone comunicazione a tutti i loro clienti e, se potenzialmente utile, agli organismi notificati e alle autorità;
(c) consentono, in assenza di tali informazioni, ai loro clienti di valutare tale sostenibilità ambientale a proprie spese e sostengono tale valutazione, segnatamente fornendo accesso a tutti i documenti, compresi quelli di carattere commerciale, pertinenti per tale valutazione;
(d) consentono agli organismi notificati di verificare la correttezza di qualsiasi calcolo della sostenibilità ambientale e sostengono tale verifica;
(e) consentono agli organismi notificati di verificare la prestazione e la conformità del componente o del servizio fornito e sostengono tale verifica.
2. Qualora sia stato informato conformemente all'articolo 21, paragrafo 8, ultima frase, il fornitore o il prestatore di servizi trasmette tali informazioni agli altri clienti che hanno ricevuto, nel corso degli ultimi 5 anni, componenti o servizi identici per quanto concerne la questione in esame. In caso di rischio grave quale definito all'articolo 3, punto 71, o di rischio che rientra nell'ultima frase dell'articolo 21, paragrafo 9, il fornitore o il prestatore di servizi informa altresì le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui i prodotti con tale componente o servizio di fabbricazione sono stati messi a disposizione sul mercato o installati direttamente; qualora non sia in grado di individuare tali Stati membri, ne informa tutte le autorità nazionali competenti.
Articolo 31
Prodotti a doppio uso e pseudo-prodotti
1. Un fabbricante di prodotti a doppio uso soddisfa gli obblighi di cui al presente regolamento per tutti gli elementi del rispettivo tipo, fatto salvo il caso in cui tali elementi siano specificamente contrassegnati con la dicitura "non destinato alle costruzioni".
2. Gli altri operatori economici che trattano prodotti a doppio uso adempiono gli obblighi loro incombenti conformemente al presente regolamento. Nei loro contratti commerciali, tali soggetti stabiliscono l'obbligo per i loro clienti di fare lo stesso e di non vendere o utilizzare elementi per fini di costruzione se contrassegnati con la dicitura "non destinato alle costruzioni".
3. Per quanto riguarda gli elementi idonei alle costruzioni per i quali il fabbricante non ha mai previsto tale uso e che, pertanto, non recano la marcatura CE ("pseudo- prodotti"), gli altri operatori economici:
(a) non li acquistano o vendono come elementi destinati alle costruzioni senza assoggettarsi alle procedure di cui al presente regolamento cui i fabbricanti sono soggetti;
(b) garantiscono, mediante il modo in cui sono presentati, che non si possa intendere che tali elementi siano destinati alle costruzioni; e
(c) stabiliscono l'obbligo contrattuale per i loro clienti di fare lo stesso e di non utilizzare tali elementi per la costruzione.
Articolo 32
Vendite online e altre vendite a distanza
1. I prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati messi a disposizione sul mercato se l'offerta è rivolta a clienti nell'Unione. Un'offerta di vendita è da considerarsi rivolta a clienti nell'Unione quando l'operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie
attività verso uno Stato membro. Si considera, tra l'altro, che un'offerta sia rivolta a clienti nell'Unione quando:
(a) l'operatore economico utilizza una lingua ufficiale di uno Stato membro, fatto salvo il caso in cui la vendita nell'Unione sia esplicitamente esclusa con mezzi efficaci;
(b) l'operatore economico utilizza la valuta degli Stati membri o una criptovaluta di cui al regolamento (UE) […]47, a meno che, in quest'ultimo caso, la vendita nell'Unione sia esplicitamente esclusa con mezzi efficaci;
(c) il nome di dominio internet utilizzato dall'operatore economico è registrato in uno degli Stati membri o l'operatore utilizza un dominio internet che si riferisce all'Unione o a uno degli Stati membri; oppure
(d) le zone geografiche verso le quali è disponibile la spedizione comprendono uno Stato membro.
2. Gli Stati membri designano un'autorità unica e centralizzata di vigilanza del mercato incaricata di individuare i prodotti offerti da operatori economici al di fuori dell'Unione a clienti sul loro territorio online e mediante altri metodi di vendita a distanza.
Articolo 33
Atti di esecuzione relativi agli obblighi e ai diritti degli operatori economici
Qualora ciò sia necessario per garantire un'applicazione armonizzata del presente regolamento e soltanto nella misura necessaria per evitare che pratiche divergenti creino condizioni di disparità per gli operatori economici, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di esecuzione degli obblighi e dei diritti degli operatori economici di cui al presente capo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 2.
CAPO IV
NORME RELATIVE AI PRODOTTI DA COSTRUZIONE E DOCUMENTI PER LA VALUTAZIONE EUROPEA
Articolo 34
Norme relative ai prodotti da costruzione
1. Le norme relative ai prodotti da costruzione sono stabilite dalle organizzazioni europee di normazione sulla base di una richiesta di normazione presentata dalla Commissione.
2. L'applicazione delle norme relative ai prodotti da costruzione elaborate conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, è obbligatoria ai fini del presente regolamento a decorrere da sei mesi dopo la pubblicazione dei loro riferimenti nella
47 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2020) 593 final).
Gazzetta ufficiale conformemente al paragrafo 4, ma può essere volontaria su richiesta del fabbricante a decorrere dalla data di tale pubblicazione. Tali norme stabiliscono i metodi e i criteri per valutare la prestazione dei prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali. Ove appropriato e senza mettere a rischio l'esattezza, l'affidabilità o la stabilità dei risultati, tali norme forniscono metodi meno onerosi delle prove per valutare la prestazione dei prodotti in relazione a caratteristiche essenziali, classi, livello di soglia o requisiti dei prodotti corrispondenti.
3. Le norme relative ai prodotti da costruzione elaborate conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, seconda frase o all'articolo 22, paragrafo 4, terza frase, sono volontarie. I prodotti conformi alle norme volontarie adottate conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti di cui all'allegato I, parti B e C, come stabiliti, per la rispettiva famiglia o categoria di prodotti, dalle specifiche tecniche armonizzate adottate conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, nella misura in cui tali requisiti siano coperti da dette norme volontarie e tale copertura sia stata indicata chiaramente nella rispettiva norma armonizzata. I fabbricanti conformi alle norme volontarie adottate conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, o parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi agli obblighi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, nella misura in cui tali obblighi siano coperti da dette norme e tale copertura sia stata chiaramente indicata nella rispettiva norma.
4. La Commissione valuta la conformità delle norme relative ai prodotti da costruzione stabilite dalle organizzazioni europee di normazione alle pertinenti richieste di normazione, al presente regolamento e al diritto dell'Unione. La Commissione pubblica o pubblica con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco dei riferimenti delle norme relative ai prodotti da costruzione conformi accettate che sono state messe a disposizione a un prezzo accessibile. Qualora un riferimento di una norma non possa essere pubblicato altrimenti nella Gazzetta ufficiale, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 86 per modificare le rispettive norme ai fini degli effetti giuridici a norma del presente regolamento.
Articolo 35
Documento per la valutazione europea
1. L'articolo 4, paragrafi 1 e 4, l'articolo 6, l'articolo 9 e gli articoli da 11 a 17 si applicano ai documenti per la valutazione europea. Se la marcatura CE è rilasciata sulla base di un documento per la valutazione europea e di una valutazione tecnica europea, il documento per la valutazione europea è menzionato nella dichiarazione di prestazione e nella dichiarazione di conformità.
2. A seguito di una richiesta di valutazione tecnica europea da parte di un fabbricante o di un gruppo di fabbricanti o su iniziativa della Commissione, l'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica (TAB), d'intesa con la Commissione, può redigere e adottare un documento per la valutazione europea per qualsiasi prodotto non coperto da:
(a) una specifica tecnica armonizzata;
(b) una specifica tecnica armonizzata la cui adozione è prevista nei 2 anni successivi a decorrere dalla data della verifica con la Commissione;
(c) un altro documento per la valutazione europea già citato nella Gazzetta ufficiale o presentato alla Commissione per la sua citazione.
Il prodotto non è considerato coperto dalla specifica tecnica armonizzata se:
(i) l'uso previsto del prodotto è diverso da quello ipotizzato nel documento;
(ii) i materiali utilizzati non sono identici ai materiali destinati a essere utilizzati a norma del documento; oppure
(iii) il metodo di valutazione del documento non è adeguato per tale prodotto.
3. L'organizzazione dei TAB e la Commissione possono raggruppare o respingere le richieste di elaborazione di un documento per la valutazione europea. La procedura per l'adozione del documento per la valutazione europea rispetta l'articolo 36 ed è conforme all'articolo 37 e all'allegato III.
4. Alla Commissione è conferito il potere di modificare l'allegato III mediante atto delegato adottato conformemente all'articolo 87 al fine di stabilire norme procedurali supplementari per l'elaborazione e l'adozione di un documento per la valutazione europea, laddove ciò sia necessario per garantire il buon funzionamento del sistema dei documenti per la valutazione europea.
Articolo 36
Principi relativi all'elaborazione e all'adozione dei documenti per la valutazione europea
1. La procedura per l'elaborazione e l'adozione dei documenti per la valutazione europea rispetta i principi seguenti:
(a) è trasparente per gli Stati membri, il fabbricante interessato e gli altri fabbricanti o gli altri portatori di interessi che chiedono di essere informati;
(b) divulga il minor numero possibile di informazioni protette da diritti di proprietà intellettuale e tutela il segreto commerciale e la riservatezza;
(c) specifica opportune scadenze obbligatorie, in modo da evitare ritardi ingiustificati;
(d) consente in qualsiasi momento un'adeguata partecipazione degli Stati membri e della Commissione;
(e) è efficace sotto il profilo dei costi per il fabbricante; e
(f) garantisce una collegialità e un coordinamento sufficienti fra i TAB designati per il prodotto in questione.
Il bilanciamento dei principi di cui alle lettere a) e b) consente quanto meno la divulgazione del nome del prodotto nella fase di approvazione e di comunicazione del programma di lavoro di cui all'allegato III, punto 3, e del contenuto dettagliato del progetto di documento per la valutazione europea di cui all'allegato III, punto 7.
2. I TAB, insieme all'organizzazione dei TAB, sostengono interamente i costi dell'elaborazione e dell'adozione dei documenti per la valutazione europea, fatto salvo il caso in cui tali attività siano avviate su iniziativa della Commissione.
3. I TAB e l'organizzazione dei TAB evitano la proliferazione di documenti per la valutazione europea qualora non vi sia alcuna giustificazione tecnica per differenziare i prodotti e pertanto privilegiano, in particolare, l'estensione dell'ambito di applicazione dei documenti per la valutazione europea esistenti.
4. I TAB e l'organizzazione dei TAB si astengono dall'elaborare documenti per la valutazione europea qualora vi sia un'elevata probabilità di duplicazione con specifiche tecniche armonizzate o documenti per la valutazione europea preesistenti e ritirano eventuali duplicazioni di documenti per la valutazione europea.
Articolo 37
Obblighi del TAB cui perviene una richiesta di valutazione tecnica europea
1. Il TAB cui perviene una richiesta di valutazione tecnica europea da un fabbricante, un gruppo di fabbricanti o un'associazione di fabbricanti comunica al richiedente se il prodotto sia coperto, interamente o parzialmente, da una specifica tecnica armonizzata o da un documento per la valutazione europea, come segue:
(a) se il prodotto è coperto interamente da una specifica tecnica armonizzata, il TAB informa il fabbricante, il gruppo di fabbricanti o l'associazione di fabbricanti che, conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, non può essere rilasciata una valutazione tecnica europea;
(b) se il prodotto è coperto interamente da un documento per la valutazione europea il cui riferimento è stato citato nella Gazzetta ufficiale, il TAB informa il fabbricante, il gruppo di fabbricanti o l'associazione di fabbricanti che tale documento sarà usato come base per la valutazione tecnica europea da rilasciare;
(c) se il prodotto non è coperto da alcuna specifica tecnica armonizzata o da alcun documento per la valutazione europea e se nei due anni successivi non è prevista l'adozione di una tale specifica tecnica armonizzata, o se non è già stata avviata la procedura di elaborazione di un documento per la valutazione europea a norma dell'allegato III, il TAB applica le procedure di cui all'allegato III o quelle stabilite conformemente all'articolo 35, paragrafo 4.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il TAB comunica all'organizzazione dei TAB e alla Commissione il contenuto della richiesta e il riferimento a un atto pertinente della Commissione che stabilisce il sistema di valutazione e verifica che il TAB intende applicare a tale prodotto, o la mancanza di una siffatta decisione della Commissione.
3. Se la Commissione ritiene che per il prodotto non esista un atto adeguato che stabilisca il sistema di valutazione e verifica, può adottare tale atto conformemente all'articolo 6, paragrafo 1.
Articolo 38
Pubblicazione di riferimenti
1. La Commissione valuta la conformità dei documenti per la valutazione europea alle specifiche tecniche armonizzate, al presente regolamento e ad altre disposizioni del diritto dell'Unione. La Commissione pubblica o pubblica con limitazioni nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco dei riferimenti dei documenti per la valutazione europea conformi accettati. La Commissione pubblica tutti gli aggiornamenti dell'elenco.
2. Solo i documenti per la valutazione europea menzionati in tale elenco e pubblicati in almeno una delle lingue dell'Unione dalla Commissione o dall'organizzazione dei TAB autorizzano il rilascio di valutazioni tecniche europee a norma dell'articolo 42 e producono effetti giuridici a norma dell'articolo 42, paragrafo 5, anche per quanto riguarda il fabbricante che ha chiesto l'elaborazione del documento per la valutazione europea. Tale effetto giuridico dei documenti per la valutazione europea scade dieci anni dopo la loro prima citazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fatto salvo il caso in cui siano stati rinnovati nell'ultimo anno prima della scadenza e la Commissione decida di mantenerne l'inserimento nell'elenco.
Articolo 39
Risoluzione delle controversie in caso di disaccordo fra TAB
Se i TAB non raggiungono un accordo sul documento per la valutazione europea nei termini previsti, l'organizzazione dei TAB sottopone la questione alla Commissione per un'adeguata risoluzione e per ricevere istruzioni sulle modalità di completamento del proprio lavoro.
Articolo 40
Contenuto del documento per la valutazione europea
1. Il documento per la valutazione europea contiene gli elementi seguenti:
(a) una descrizione del prodotto coperto dallo stesso; e
(b) l'elenco delle caratteristiche essenziali pertinenti per l'uso previsto del prodotto in base all'intendimento del fabbricante e convenute tra quest'ultimo e l'organizzazione dei TAB, nonché i metodi e i criteri di valutazione della prestazione del prodotto in relazione a dette caratteristiche essenziali.
2. Nel documento per la valutazione europea sono stabiliti i principi relativi al controllo della produzione in fabbrica da applicare, tenendo conto delle condizioni del processo di fabbricazione del prodotto interessato.
3. Se la prestazione di alcune caratteristiche essenziali del prodotto può essere adeguatamente valutata con metodi e criteri stabiliti nelle specifiche tecniche armonizzate o nei documenti per la valutazione europea, tali metodi e criteri esistenti sono integrati nel documento per la valutazione europea, fatto salvo il caso in cui vi siano validi motivi per discostarsi da tale norma.
Articolo 41
Obiezioni formali ai documenti per la valutazione europea
1. Gli Stati membri informano la Commissione:
(a) se ritengono che un documento per la valutazione europea non soddisfi del tutto i requisiti giuridici applicabili o le condizioni da soddisfare in relazione ai
requisiti di base delle opere di costruzione o ai requisiti dei prodotti di cui all'allegato I;
(b) se ritengono che un documento per la valutazione europea sollevi una grave preoccupazione per la salute e la sicurezza umana, la protezione dell'ambiente o la tutela dei consumatori;
(c) se ritengono che un documento per la valutazione europea non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 35, paragrafo 2.
Lo Stato membro interessato motiva i suoi punti di vista. La Commissione si consulta con gli altri Stati membri in merito alle questioni sollevate dallo Stato membro interessato.
2. Alla luce dei pareri espressi dagli Stati membri, la Commissione decide se pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti dei documenti per la valutazione europea in questione o se non pubblicarli, pubblicarli con limitazioni, conservarli, conservarli con limitazioni o ritirarli.
3. La Commissione informa l'organizzazione dei TAB della sua decisione di cui al paragrafo 2 e, all'occorrenza, richiede la revisione del documento per la valutazione europea in questione.
Articolo 42
Valutazione tecnica europea
1. La valutazione tecnica europea è rilasciata da un TAB, su richiesta di un fabbricante, in base a un documento per la valutazione europea stilato in conformità delle procedure di cui all'articolo 37 e all'allegato III il cui riferimento sia stato citato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 38.
Purché esista un documento per la valutazione europea, può essere rilasciata una valutazione tecnica europea anche nel caso in cui sia stata presentata una richiesta di normazione. Tale rilascio è possibile fino alla citazione della norma relativa ai prodotti da costruzione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. La valutazione tecnica europea contiene la prestazione da dichiarare, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, delle caratteristiche essenziali concordate dal fabbricante e dal TAB che riceve la richiesta per la valutazione tecnica europea per l'uso previsto dichiarato, nonché i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire il formato della valutazione tecnica europea.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 2.
4. Le valutazioni tecniche europee rilasciate sulla base di un documento per la valutazione europea restano valide per cinque anni dopo la data di scadenza del documento per la valutazione europea conformemente all'articolo 38, paragrafo 2.
5. I prodotti coperti da un documento per la valutazione europea per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea possono recare la marcatura CE e ottenere quindi lo stesso status dei prodotti recanti la marcatura CE sulla base di specifiche tecniche armonizzate, se il fabbricante soddisfa gli obblighi di cui al presente
regolamento. Qualora tali obblighi facciano riferimento a specifiche tecniche armonizzate, il fabbricante fa riferimento al documento per la valutazione europea o, qualora anche le specifiche tecniche armonizzate siano pertinenti, fa riferimento a entrambi.
CAPO V
ORGANISMI DI VALUTAZIONE TECNICA
Articolo 43
Autorità designatrice
1. Gli Stati membri che intendono designare organismi di valutazione tecnica designano un'unica autorità competente per gli organismi di valutazione tecnica (in appresso: autorità designatrice). Le autorità designatrici soddisfano i requisiti per le autorità notificanti di cui all'articolo 48, paragrafo 1, e all'articolo 49. Le autorità designatrici non sono idonee alla designazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 1.
2. Salvo diversa indicazione nel presente capo, le disposizioni applicabili alle autorità notificanti e alle procedure di notifica si applicano anche alle autorità designatrici e alle procedure di designazione. Gli Stati membri non possono tuttavia ricorrere all'accreditamento.
Articolo 44
Designazione, controllo e valutazione dei TAB
1. Gli Stati membri possono designare, all'interno del proprio territorio, organismi di valutazione tecnica (TAB) per una o più aree di prodotto di cui all'allegato IV, tabella
1. Alla Commissione è conferito il potere di modificare tale tabella mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 87 per adeguarla al progresso tecnico.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome dell'organismo di valutazione tecnica, il suo indirizzo e le aree di prodotto di cui alla prima frase.
2. La Commissione pubblica l'elenco dei TAB che soddisfano i requisiti giuridici applicabili di cui all'articolo 45, paragrafi 1 e 2, per via elettronica e indica le aree di prodotto per le quali sono designati e le eventuali limitazioni nel modo più preciso possibile.
La Commissione pubblica tutti gli aggiornamenti dell'elenco.
3. L'autorità designatrice designata conformemente all'articolo 43 controlla le attività e le competenze dei TAB designati nei rispettivi Stati membri e, se necessario, delle loro filiali e dei loro subappaltatori, e le valuta in relazione ai rispettivi requisiti di cui al presente capo. L'autorità designatrice fornisce istruzioni ai TAB in caso di violazione della legge o della pratica comune concordata tra gli Stati membri e la Commissione. In caso di violazione ripetuta della legge, può revocare la designazione del TAB.
Gli Stati membri informano la Commissione delle rispettive procedure nazionali per la designazione dei TAB, del controllo delle loro attività e delle loro competenze e di qualsiasi modifica al riguardo.
4. I TAB informano senza indugio, e al più tardi entro 15 giorni, lo Stato membro e l'autorità notificata pertinenti in merito a eventuali modifiche che possono incidere sulla loro conformità ai requisiti di cui al presente capo o sulla loro capacità di adempiere gli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento.
5. La Commissione può esaminare la conformità dei TAB ai requisiti di cui al presente capo, nonché il soddisfacimento, da parte delle autorità designatrici competenti, dei rispettivi obblighi di controllo.
6. Su richiesta dell'autorità designatrice pertinente, i TAB forniscono tutte le informazioni e tutti i documenti pertinenti necessari per consentire all'autorità, alla Commissione e agli Stati membri di verificare la conformità.
7. Se un TAB non soddisfa più i requisiti di cui al presente regolamento, lo Stato membro ne revoca la designazione per l'area di prodotto pertinente e informa in merito la Commissione e gli altri Stati membri. Si applicano gli articoli 58 e 59.
Articolo 45
Requisiti dei TAB
1. Un TAB è competente e dispone delle risorse per effettuare la valutazione nell'area di prodotto per la quale è stato designato. Il personale avente compiti decisionali e almeno la metà del personale tecnico competente del TAB si trovano nello Stato membro designante.
2. Il TAB soddisfa i requisiti di cui all'allegato IV, tabella 2, nell'ambito di applicazione della sua designazione. Si applicano l'articolo 50, paragrafi da 1 a 5, l'articolo 50, paragrafo 6, lettere a) e b), l'articolo 50, paragrafi 7, 8 e 10 e l'articolo 51.
3. Un TAB rende pubblico il suo organigramma e i nominativi dei membri dei suoi organi decisionali interni.
Se un TAB non soddisfa più i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro ne revoca la designazione per l'area di prodotto pertinente e informa in merito la Commissione e gli altri Stati membri.
Articolo 46
Coordinamento dei TAB
1. I TAB istituiscono un'organizzazione per la valutazione tecnica ("organizzazione dei TAB") a norma del presente regolamento.
2. L'organizzazione dei TAB svolge almeno i seguenti compiti:
(a) esamina il potenziale di creazione di nuove specifiche tecniche armonizzate e informa la Commissione in merito a tale potenziale;
(b) organizza il coordinamento dei TAB e, se necessario, assicura la cooperazione e la consultazione con altre parti interessate;
(c) assicura che i TAB condividano esempi delle migliori pratiche al fine di promuovere una maggiore efficienza e fornire un miglior servizio al settore;
(d) elabora e adotta i documenti per la valutazione europea;
(e) coordina l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 65, paragrafo 2, e all'articolo 66, paragrafo 1, e fornisce il sostegno necessario a tal fine;
(f) informa la Commissione in merito a tutte le questioni concernenti la preparazione dei documenti per la valutazione europea e a tutti gli aspetti relativi all'interpretazione delle procedure di cui all'articolo 65, paragrafo 2, e all'articolo 66, paragrafo 1, e suggerisce miglioramenti alla Commissione basandosi sull'esperienza acquisita;
(g) comunica eventuali osservazioni relative a un TAB che non svolge i propri compiti in conformità delle procedure di cui all'articolo 65, paragrafo 2 e all'articolo 66, paragrafo 1, alla Commissione e allo Stato membro che ha designato tale TAB;
(h) riferisce annualmente alla Commissione in merito all'esecuzione dei compiti di cui sopra, in particolare in merito alla distribuzione geografica dei TAB, all'assegnazione dei compiti di elaborazione di documenti per la valutazione europea ai TAB e alle prestazioni e all'indipendenza dei TAB; e
(i) assicura che i documenti per la valutazione europea adottati e i riferimenti delle valutazioni tecniche europee siano tenuti a disposizione del pubblico in tutte le lingue dell'Unione.
Per lo svolgimento di tali compiti l'organizzazione dei TAB istituisce un segretariato.
3. Gli Stati membri garantiscono che i TAB contribuiscano con risorse umane e finanziarie all'organizzazione dei TAB. Il valore del contributo di ciascun TAB non è inferiore al 2 % del suo bilancio annuale o del suo fatturato annuale.
4. Il peso nel processo decisionale dell'organizzazione dei TAB non dipende dal contributo finanziario dei TAB, dal numero di documenti per la valutazione europea elaborati o dal numero di valutazioni tecniche europee da essi rilasciate.
5. La Commissione è invitata a partecipare a tutte le riunioni dell'organizzazione dei TAB.
6. La Commissione può subordinare il finanziamento dell'organizzazione dei TAB, sia esso erogato mediante sovvenzioni o appalti pubblici, al rispetto di determinati requisiti organizzativi e in termini di prestazioni, anche per quanto riguarda un'equa distribuzione geografica dei TAB.
CAPO VI
AUTORITÀ NOTIFICANTI E ORGANISMI NOTIFICATI
Articolo 47
Notifica
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere compiti di parte terza nella valutazione e nella verifica della
prestazione, nella valutazione della conformità e nella verifica dei calcoli relativi alla sostenibilità ambientale ai fini del presente regolamento (in prosieguo "organismi notificati").
Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli organismi da autorizzare per svolgere tali compiti. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.
Articolo 48
Autorità notificanti
1. Gli Stati membri designano un'autorità notificante, responsabile di organizzare ed eseguire le procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica ai fini del presente regolamento, nonché responsabile del controllo degli organismi notificati, ivi inclusa la relativa conformità ai requisiti di cui all'articolo 50.
2. Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti dai rispettivi organismi nazionali di accreditamento in conformità del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008. Gli Stati membri incaricano il loro organismo nazionale di accreditamento di prendere come base per l'accreditamento soltanto l'organismo giuridico specifico che richiede l'accreditamento e di valutare tale organismo alla luce dei pertinenti requisiti e compiti stabiliti nel presente regolamento.
3. Se l'autorità notificante delega la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1 a un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e soddisfa i requisiti di cui all'articolo 49. Inoltre, tale organismo adotta disposizioni per coprire le responsabilità risultanti dalle sue attività.
4. L'autorità notificante si assume la piena responsabilità dei compiti svolti dall'organismo di cui ai paragrafi 2 e 3.
5. La Commissione organizza uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica e le autorità notificanti.
Articolo 49
Requisiti relativi alle autorità notificanti
1. L'autorità notificante è istituita in modo da evitare conflitti di interessi con gli organismi notificati.
2. L'autorità notificante è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività.
3. L'autorità notificante è organizzata in modo tale che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica sia presa da persone competenti, diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione.
4. L'autorità notificante non offre né svolge attività eseguite da organismi notificati, né presta servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.
5. L'autorità notificante salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute. Tuttavia, su richiesta, scambia informazioni sugli organismi notificati con la
Commissione, con le autorità notificanti di altri Stati membri e con altre autorità nazionali competenti.
6. L'autorità notificante ha a disposizione sufficiente personale competente e sufficienti fondi per la corretta esecuzione dei suoi compiti. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono un numero minimo di equivalenze a tempo pieno ritenute sufficienti per un adeguato controllo degli organismi notificati, se opportuno in relazione a specifici compiti di valutazione della conformità. Se il controllo è svolto da un organismo nazionale di accreditamento o da un organismo di cui all'articolo 48, paragrafo 3, tale numero minimo si applica a detto organismo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 2.
Articolo 50
Requisiti per gli organismi notificati
1. Ai fini della notifica, un organismo di valutazione della conformità rispetta i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 11.
2. Un organismo di valutazione della conformità è istituito a norma del diritto nazionale e ha personalità giuridica.
3. Un organismo di valutazione della conformità è un organismo indipendente dall'organizzazione o dal prodotto che esso valuta.
È indipendente da qualsiasi legame commerciale con le organizzazioni che hanno un interesse nei prodotti che esso valuta, con i fabbricanti, i loro partner commerciali o gli investitori che detengono una partecipazione azionaria, nonché con altri organismi notificati e le loro associazioni di categoria, società controllanti o affiliate. Ciò non preclude lo svolgimento, da parte dell'organismo notificato, di attività di valutazione e verifica per fabbricanti concorrenti.
Un organismo appartenente a un'associazione di categoria o a una federazione professionale che rappresenti imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione dei prodotti che esso valuta può essere considerato un organismo indipendente, purché siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi.
4. Un organismo notificato, il suo gruppo dirigente e il personale che ha la responsabilità di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica non devono essere i progettisti, fabbricanti, fornitori, importatori, distributori, installatori, acquirenti, proprietari, utilizzatori o addetti alla manutenzione dei prodotti chetale organismo valuta, né rappresentanti di una qualunque di tali parti. Ciò non esclude l'uso di prodotti soggetti alle valutazioni dell'organismo notificato che siano considerati necessari per il funzionamento dell'organismo notificato o l'uso di prodotti a fini personali.
Un organismo notificato, il suo gruppo dirigente e il personale che ha la responsabilità di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica si astengono dall'intervenire direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, commercializzazione, installazione, utilizzazione o manutenzione di tali prodotti, né rappresentano le parti impegnate in tali attività. Essi non intraprendono
alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio e la loro integrità per quanto riguarda le attività per le quali sono stati notificati né forniscono servizi di consulenza.
Un organismo notificato garantisce che le attività della propria società controllante o delle consorelle, delle filiali o dei subappaltatori non incidano negativamente sulla riservatezza, l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività di valutazione e/o verifica.
L'istituzione e la supervisione di procedure interne, politiche generali, codici di condotta o altre norme interne, l'assegnazione di personale a compiti specifici e le decisioni riguardanti la valutazione della conformità non possono essere delegate a un subappaltatore o a una filiale.
5. Nel processo di valutazione e verifica un organismo notificato e il suo personale svolgono i compiti di parte terza al massimo livello di integrità professionale e di competenza tecnica richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati della loro attività di valutazione e/o verifica, specialmente se provengono da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
6. Un organismo notificato è in grado di svolgere tutti i compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica assegnati a tale organismo conformemente all'allegato V e per i quali è stato notificato, sia che tali compiti siano svolti dall'organismo notificato stesso o che lo siano a suo nome e sotto la sua responsabilità.
In ogni momento e per ogni sistema di valutazione e verifica, nonché per ogni tipo o categoria di prodotti, caratteristiche essenziali e compiti per i quali è stato notificato, l'organismo notificato dispone:
(a) del personale necessario con conoscenze tecniche ed esperienza sufficienti e adeguate allo svolgimento dei compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica; Il personale competente dell'adozione delle decisioni di valutazione è alle dipendenze dell'organismo notificato a norma del diritto nazionale dello Stato membro notificante, non è soggetto ad alcun altro obbligo di lealtà potenzialmente confliggente o potenziale conflitto di interessi ed è competente a verificare le valutazioni effettuate da altri membri del personale, esperti esterni o subappaltatori. Il suo numero è sufficiente a garantire la continuità operativa e un approccio coerente alle valutazioni della conformità;
(b) delle descrizioni delle procedure necessarie con cui si effettua il processo di valutazione, a garanzia della trasparenza e della capacità di riprodurre tali procedure. Ciò comprende una matrice delle qualifiche che stabilisca una corrispondenza tra il personale interessato, il relativo status e i rispettivi compiti in seno all'organismo di valutazione della conformità e i compiti di valutazione della conformità in relazione ai quali l'organismo intende essere notificato;
(c) di politiche e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;
(d) delle procedure necessarie per svolgere le sue attività, che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.
Un organismo notificato dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività per le quali intende essere notificato e ha accesso a tutti le apparecchiature o impianti necessari.
7. Il personale che ha la responsabilità di svolgere le attività per le quali l'organismo intende essere notificato possiede:
(a) una solida formazione tecnica e professionale che copra tutti i compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica nell'ambito per il quale l'organismo è stato notificato;
(b) conoscenze soddisfacenti dei requisiti relativi alle valutazioni e verifiche che esso effettua e l'autorità necessaria a eseguire tali operazioni;
(c) una conoscenza e una comprensione adeguate delle specifiche tecniche armonizzate applicabili e delle pertinenti disposizioni del regolamento;
(d) la capacità di redigere i certificati, la documentazione e le relazioni per dimostrare che le valutazioni e le verifiche sono state eseguite.
8. È garantita l'imparzialità dell'organismo, del suo gruppo dirigente e del personale addetto alle valutazioni.
La remunerazione del gruppo dirigente dell'organismo e del personale addetto alle valutazioni non dipende dal numero di valutazioni effettuate o dai risultati di tali valutazioni.
9. Un organismo notificato sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile a meno che detta responsabilità non sia coperta dallo Stato membro conformemente alla legislazione nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione e/o verifica.
10. Il personale dell'organismo notificato è tenuto al segreto professionale riguardo a tutte le informazioni ottenute nello svolgimento dei suoi compiti a norma dell'allegato V, tranne che nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato membro in cui svolge le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.
11. L'organismo notificato garantisce che il suo personale addetto alle valutazioni sia informato delle attività di normazione pertinenti, partecipa alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma del presente regolamento, e garantisce il suo personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica in linea generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
Articolo 51
Presunzione di conformità
Un organismo di valutazione della conformità da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica che dimostra la sua conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, o parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, è considerato conforme ai requisiti stabiliti dall'articolo 50 nella misura in cui le norme armonizzate applicabili coprono tali requisiti.
Articolo 52
Obiezione formale
Qualora uno Stato membro o la Commissione abbia un'obiezione formale a una norma armonizzata di cui all'articolo 51, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
Articolo 53
Filiali e subappaltatori degli organismi notificati
1. Quando un organismo notificato subappalta attività specifiche connesse a compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica o si serve di una filiale, garantisce che il subappaltatore o la filiale rispettino i requisiti di cui all'articolo 50 e ne informa l'autorità notificante.
2. L'organismo notificato si assume la piena responsabilità dei compiti eseguiti da eventuali subappaltatori o filiali, ovunque questi siano stabiliti. Gli organismi notificati pertinenti stabiliscono procedure per il controllo continuo della competenza, delle attività e delle prestazioni dei loro subappaltatori o delle loro filiali, tenendo conto della matrice delle qualifiche di cui all'articolo 50, paragrafo 6, lettera b).
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da una filiale solo con il consenso del cliente.
4. L'organismo notificato tiene a disposizione dell'autorità notificante i documenti pertinenti riguardanti la valutazione e il controllo delle qualifiche di ogni subappaltatore o della filiale e i compiti svolti da questi ultimi a norma dell'allegato V.
Articolo 54
Uso degli impianti al di fuori dei laboratori di prova dell'organismo notificato
1. Su richiesta del fabbricante e ove giustificato da ragioni tecniche, economiche o logistiche, gli organismi notificati possono decidere di effettuare, o di far effettuare sotto la loro supervisione, le prove di cui all'allegato V per i sistemi di valutazione e verifica 1+, 1 e 3 negli stabilimenti di produzione usando le apparecchiature di prova del laboratorio interno del fabbricante o, con l'autorizzazione preventiva di quest'ultimo, in un laboratorio esterno usando le apparecchiature di prova di tale laboratorio.
Gli organismi notificati che effettuano tali prove sono specificatamente designati come organismi competenti a operare al di fuori delle proprie strutture di prova e, a tale proposito, soddisfano i requisiti di cui all'articolo 50.
2. Prima di effettuare le prove di cui al paragrafo 1, gli organismi notificati verificano se i requisiti del metodo di prova sono soddisfatti e valutano se:
(a) l'apparecchiatura di prova è dotata di un sistema di calibrazione adeguato ed è garantita la tracciabilità delle misurazioni; e
(b) la qualità dei risultati delle prove è garantita.
Gli organismi notificati si assumono la piena responsabilità delle prove, comprese l'accuratezza e la tracciabilità della calibrazione e delle misurazioni, e dell'affidabilità dei risultati delle prove.
Articolo 55
Domanda di notifica
1. Un organismo che intenda essere autorizzato a svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica presenta una domanda di notifica all'autorità notificante dello Stato membro in cui è stabilito.
2. La domanda è accompagnata da una descrizione delle attività da svolgere e dei processi di valutazione e/o verifica per i quali l'organismo dichiara di essere competente, dalla matrice delle qualifiche si cui all'articolo 50, paragrafo 6, lettera b), e, se disponibile, da un certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, che attesti che l'organismo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 50. Il certificato di accreditamento fa riferimento esclusivamente allo specifico organismo di valutazione della conformità che chiede la notifica e non tiene conto delle capacità o del personale della società controllante o delle consorelle. Oltre alle pertinenti norme armonizzate, tale documento si basa sui requisiti specifici e sui compiti di valutazione.
3. Qualora l'organismo interessato non possa produrre un certificato di accreditamento, fornisce all'autorità notificante tutta la documentazione necessaria per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità ai requisiti di cui all'articolo 50.
Articolo 56
Procedura di notifica
1. Le autorità notificanti possono notificare solo organismi che abbiano soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 50.
2. Esse notificano tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri, segnatamente tramite lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.
Eccezionalmente, nei casi di cui all'allegato VI, per i quali non è disponibile uno strumento elettronico adeguato, si accetta la copia cartacea della notifica.
3. La notifica contiene i dettagli completi delle funzioni da svolgere, il riferimento alla pertinente specifica tecnica armonizzata e, ai fini del sistema di cui all'allegato V, le caratteristiche essenziali per le quali l'organismo è competente.
Il riferimento alla pertinente specifica tecnica armonizzata non è tuttavia richiesto nei casi di cui all'allegato VI.
4. Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 55, paragrafo 2, l'autorità notificante fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri tutta la documentazione che attesta la competenza dell'organismo,
nonché le disposizioni esistenti per garantire che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 50.
5. Una notifica può diventare valida solo se la Commissione o gli altri Stati membri non sollevano obiezioni entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro due mesi dalla notifica, qualora non si faccia uso di un certificato di accreditamento.
La notifica diventa valida il giorno successivo all'inserimento dell'organismo nell'elenco degli organismi notificati di cui all'articolo 57, paragrafo 2, da parte della Commissione. La Commissione non inserisce un organismo nell'elenco se è a conoscenza o viene a conoscenza del fatto che l'organismo in questione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 50.
6. L'organismo interessato può svolgere le attività di organismo notificato soltanto dopo che la notifica è divenuta valida. Solo un organismo siffatto è considerato organismo notificato ai fini del presente regolamento.
7. La Commissione e gli altri Stati membri sono informati di eventuali successive modifiche di rilievo della notifica.
Articolo 57
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
1. La Commissione assegna un numero di identificazione a ciascun organismo notificato.
Essa assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato a norma di diversi atti dell'Unione.
2. La Commissione rende pubblico l'elenco degli organismi notificati a norma del presente regolamento, compresi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati, segnatamente mediante lo strumento elettronico di notifica da essa elaborato e gestito.
La Commissione provvede all'aggiornamento di tale elenco.
Articolo 58
Modifiche della notifica
1. Qualora l'autorità notificante abbia accertato o sia stata informata che un organismo notificato non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 50 o non adempie i suoi obblighi, essa limita, sospende o ritira la notifica, se opportuno, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali requisiti o del mancato adempimento di tali obblighi.
2. In caso di ritiro, limitazione o sospensione della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, lo Stato membro notificante interessato adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità notificanti e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.
Articolo 59
Contestazione della competenza degli organismi notificati
1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o siano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sulla continua ottemperanza di un organismo notificato ai requisiti e alle responsabilità cui è sottoposto.
2. Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni sul fondamento della notifica o sul mantenimento della competenza dell'organismo interessato.
3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.
Articolo 60
Obblighi operativi degli organismi notificati
1. Conformemente all'allegato V, gli organismi notificati:
(a) valutano la prestazione e la conformità dei prodotti;
(b) verificano la conformità dei prodotti e del fabbricante;
(c) verificano la costanza della prestazione dei prodotti;
(d) verificano il calcolo della sostenibilità ambientale effettuato dal fabbricante. Tali compiti sono di seguito denominati "valutazioni e verifiche".
2. Le valutazioni e le verifiche sono effettuate in modo trasparente per quanto riguarda il fabbricante e in misura proporzionata, evitando oneri eccessivi agli operatori economici. Gli organismi notificati svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni dell'impresa, del settore in cui l'impresa opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.
Nel loro operare gli organismi notificati rispettano comunque il grado di rigore imposto al prodotto dal presente regolamento e il ruolo rivestito dal prodotto ai fini del rispetto di tutti i requisiti di base delle opere di costruzione.
3. Se, nel corso dell'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, un organismo notificato accerta che il fabbricante non ha assicurato la costanza della prestazione e la conformità del prodotto fabbricato, esso chiede al fabbricante di adottare le misure correttive appropriate e non rilascia alcun certificato.
4. Se, durante un controllo teso a verificare la conformità e la costanza della prestazione del prodotto fabbricato, un organismo notificato accerta che un prodotto non ha più la stessa prestazione del prodotto-tipo, esso chiede al fabbricante di adottare misure correttive appropriate e se necessario sospende o ritira il certificato.
5. In mancanza di misure correttive o se queste non producono l'effetto desiderato, l'organismo notificato limita, sospende o ritira il certificato, se opportuno.
6. Nell'adottare decisioni di valutazione, anche in merito alla necessità di sospendere o ritirare un certificato, o decisioni di approvazione alla luce di possibili non conformità, gli organismi notificati applicano criteri chiari e prestabiliti.
7. Gli organismi notificati garantiscono la rotazione tra il personale che svolge compiti di valutazione diversi.
Articolo 61
Obbligo d'informazione per gli organismi notificati
1. Gli organismi notificati informano l'autorità notificante:
(a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati;
(b) di qualunque circostanza che influisca sulla portata e sulle condizioni della notifica;
(c) di qualunque richiesta d'informazioni loro rivolta dalle autorità di vigilanza del mercato sulle attività di valutazione e verifica svolte; e
(d) su richiesta, dei compiti di parte terza svolti nell'ambito della loro notifica in conformità dei sistemi di valutazione e verifica nonché di ogni altra attività svolta, anche transfrontaliera e in subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente regolamento che svolgono analoghi compiti di parte terza secondo i sistemi di valutazione e verifica e per prodotti coperti dalla stessa specifica tecnica armonizzata informazioni pertinenti sulle questioni connesse ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi di tali valutazioni e verifiche e, nel farlo, forniscono in particolare informazioni in merito a qualsiasi rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati o rapporti di prova. Su richiesta di altri organismi notificati o di un'autorità, un organismo notificato conferma lo stato dei certificati o dei rapporti di prova da esso rilasciati.
3. Se la Commissione o l'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro presenta a un organismo notificato stabilito nel territorio di un altro Stato membro una richiesta riguardante una valutazione effettuata da tale organismo notificato, quest'ultimo invia una copia di tale richiesta all'autorità notificante di tale altro Stato membro. L'organismo notificato interessato risponde quanto prima, e al più tardi entro 15 giorni, a detta richiesta. L'autorità notificante garantisce che tali richieste siano risolte dall'organismo notificato, fatto salvo il caso in cui vi sia un motivo legittimo per non procedere in tal senso.
4. 4. Gli organismi notificati condividono con l'autorità di vigilanza del mercato o l'autorità notificante interessata, a seconda dei casi, prove concernenti tutte le situazioni seguenti:
(a) un altro organismo notificato non è conforme ai requisiti di cui all'articolo 50 o gli obblighi a esso spettanti;
(b) un prodotto immesso sul mercato non è conforme al presente regolamento;
(c) un prodotto immesso sul mercato, in ragione delle sue condizioni fisiche, può comportare un rischio grave.
Articolo 62
Atti di esecuzione relativi agli obblighi e ai diritti degli organismi notificati
Qualora ciò sia necessario per garantire un'applicazione armonizzata del presente regolamento e soltanto nella misura necessaria per evitare che pratiche divergenti determinino disparità di trattamento e creino condizioni di disparità per gli operatori economici, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di esecuzione degli obblighi degli organismi notificati di cui agli articoli 60 e 61.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 2.
Articolo 63
Coordinamento degli organismi notificati
La Commissione garantisce che sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati a norma dell'articolo 47 e che funzioni correttamente sotto forma di gruppo di organismi notificati. Il coordinamento e la cooperazione in seno al gruppo di cui al paragrafo 1 mirano a garantire l'applicazione armonizzata del presente regolamento.
Gli organismi notificati partecipano al lavoro di tale gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati.
Gli organismi notificati applicano in linea generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
CAPO VII PROCEDURE SEMPLIFICATE
Articolo 64
Uso della documentazione tecnica appropriata
1. Il fabbricante può sostituire le prove di tipo con una documentazione tecnica appropriata che dimostri che:
(a) si ritiene che il prodotto che il fabbricante immette sul mercato raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione, per una o più caratteristiche essenziali, senza prove o calcoli, o senza prove o calcoli ulteriori, conformemente alle condizioni precisate a tale fine nella pertinente specifica tecnica armonizzata o in un atto della Commissione; oppure
(b) il prodotto, coperto da una specifica tecnica armonizzata, che il fabbricante immette sul mercato è un insieme di elementi, che il fabbricante stesso assembla in base a precise istruzioni, anche in termini di criteri di compatibilità in caso di elementi individuali, del fornitore dell'insieme o di un suo componente, il quale ha già sottoposto a prove l'insieme o l'elemento per una o più caratteristiche essenziali conformemente alla pertinente specifica tecnica armonizzata. Se queste condizioni sono soddisfatte e se il fabbricante ha in particolare verificato il soddisfacimento del preciso soddisfacimento dei criteri
di compatibilità indicati dal fornitore, il fabbricante è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova dell'insieme o dell'elemento a lui forniti.
2. Se un prodotto di cui al paragrafo 1 appartiene a una famiglia o a una categoria di prodotti per la quale il sistema di valutazione e verifica applicabile è il sistema 1+ o 1, di cui all'allegato V, un organismo notificato o un TAB, oltre ai compiti di cui all'allegato V, valuta e certifica il corretto soddisfacimento degli obblighi di cui al paragrafo 1.
Articolo 65
Uso delle procedure semplificate da parte di microimprese
1. Le microimprese che fabbricano prodotti coperti da una specifica tecnica armonizzata possono trattare i prodotti cui si applica il sistema 3 conformemente alle disposizioni relative al sistema 4. Quando usa tale procedura semplificata, il fabbricante dimostra la conformità del prodotto ai requisiti applicabili mediante una documentazione tecnica specifica.
2. Il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo è valutato e confermato da un TAB o da un organismo notificato.
Articolo 66
Prodotti fabbricati su specifica del committente in un processo non in serie
1. Relativamente ai prodotti coperti da una specifica tecnica armonizzata e fabbricati in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione, che sono installati in una singola e identificata opera di costruzione da fabbricanti competenti anche per l'incorporazione sicura di tali prodotti nelle opere di costruzione, il fabbricante può sostituire la parte relativa alla valutazione della prestazione del sistema applicabile, di cui all'allegato V, con una documentazione tecnica specifica che dimostra la conformità di tale prodotto ai requisiti applicabili e fornisce dati equivalenti a quelli richiesti dal presente regolamento e dalle specifiche tecniche armonizzate applicabili. L'equivalenza si ha quando tutti i dati necessari e i requisiti applicabili alla specifica opera di costruzione e al suo futuro smantellamento, compresi il riutilizzo, la rifabbricazione e il riciclaggio dei suoi prodotti installati, sono forniti o soddisfatti sulla base di metodi allo stato dell'arte.
2. Oltre ai compiti di cui all'allegato V, un organismo notificato o un TAB valuta e certifica il corretto adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1.
Articolo 67
Riconoscimento della valutazione e della verifica da parte di un altro organismo notificato
1. Un organismo notificato (in appresso: organismo notificato che attua il riconoscimento) può astenersi dalla valutazione e dalla verifica di un determinato elemento da valutare o verificare conformemente al presente regolamento e
riconoscere la valutazione e la verifica effettuate da un altro organismo notificato per lo stesso operatore economico se:
(a) l'elemento è stato correttamente valutato e verificato dall'altro organismo notificato, fatto che, sebbene confutabile, deve essere presunto se il rispettivo rapporto non contiene alcuna informazione che suggerisca un errore;
(b) esiste un accordo tra i due organismi notificati che li obbliga a condividere tutte le informazioni riguardanti la valutazione e la verifica, nonché i rispettivi certificati e rapporti;
(c) l'operatore economico valutato o verificato accetta di condividere tutti i dati e i documenti pertinenti con l'organismo notificato che attua il riconoscimento;
(d) la validità del certificato è limitata alla validità del certificato rilasciato dall'altro organismo notificato.
Il presente paragrafo si applica anche ai rapporti di prova che non sono seguiti da una certificazione e alle valutazioni del calcolo della sostenibilità ambientale effettuate a norma del regolamento (UE) ... [regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili].
2. Se l'organismo notificato desidera riconoscere una valutazione o una verifica effettuata da un altro organismo notificato in relazione a un operatore economico per il quale è competente soltanto l'altro organismo notificato ("altro operatore economico"), e a condizione che sussista un accordo aggiuntivo tra i due operatori economici che assicuri la libera circolazione di tutte le informazioni tra loro e gli organismi notificati al fine di garantire il rispetto del presente regolamento, il riconoscimento è possibile soltanto:
(a) per quanto concerne la verifica del calcolo della sostenibilità ambientale dell'altro operatore economico, ossia del fornitore o del prestatore di servizi, e dei rispettivi beni o servizi forniti; o
(b) per quanto concerne i componenti, se tali componenti non costituiscono l'intero prodotto.
Il presente paragrafo si applica anche alle valutazioni del calcolo della sostenibilità ambientale effettuate a norma del regolamento (UE) ... [regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili].
CAPO VIII
VIGILANZA DEL MERCATO E PROCEDURE DI SALVAGUARDIA
Articolo 68
Portale per i reclami
1. La Commissione istituisce un sistema che consente a qualsiasi persona fisica o giuridica di condividere reclami o segnalazioni relativi a possibili non conformità al presente regolamento.
2. Laddove ritenga che un reclamo o una segnalazione sia pertinente e motivata, la Commissione assegna tale reclamo o segnalazione a un'autorità di vigilanza del mercato affinché vi dia seguito con la persona fisica o giuridica pertinente
conformemente all'articolo 11, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1020.
Articolo 69
Autorità competenti
1. Gli Stati membri designano, tra le rispettive autorità di vigilanza del mercato, una o più "autorità competenti" che dispongono delle conoscenze particolari necessarie per valutare i prodotti da un punto di vista tanto tecnico quanto giuridico.
2. Gli Stati membri designano, tra le rispettive autorità competenti, l'"autorità nazionale competente" che funge da punto focale per i contatti con gli altri Stati membri.
Articolo 70
Procedura per trattare le non conformità
1. Se un'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro ha sufficienti motivi per ritenere che determinati prodotti coperti da una norma relativa ai prodotti da costruzione o per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea non siano conformi, oppure il loro fabbricante non sia conforme, detta autorità effettua una valutazione dei prodotti e del fabbricante interessato che riguarda i rispettivi requisiti stabiliti dal presente regolamento. Gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.
Se nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x'xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx che i prodotti o il loro fabbricante non sono conformi ai requisiti e agli obblighi di cui al presente regolamento, essa chiede immediatamente agli operatori economici interessati di adottare tutte le misure correttive appropriate e proporzionate per rendere i prodotti o il fabbricante conformi ai suddetti requisiti e obblighi, oppure di ritirare i prodotti dal mercato o di richiamarli entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura e al livello della non conformità. Le misure correttive che gli operatori economici devono adottare possono comprendere le azioni elencate all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020.
L'autorità di vigilanza del mercato informa di conseguenza gli organismi notificati, se detti organismi sono coinvolti.
2. Qualora l'autorità di vigilanza del mercato ritenga che la non conformità non si limiti al proprio territorio nazionale, essa informa, tramite l'autorità nazionale competente, la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che ha chiesto di adottare agli operatori economici.
3. Gli operatori economici adottano tutte le misure correttive appropriate riguardo ai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato nell'Unione.
4. Qualora gli operatori economici interessati non adottino le misure correttive appropriate entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, oppure laddove la non conformità persista, l'autorità di vigilanza del mercato adotta tutte le misure provvisorie o definitive appropriate per proibire o limitare la messa a disposizione dei prodotti sul mercato, ritirarli da tale mercato o richiamarli.
L'autorità di vigilanza del mercato informa immediatamente il pubblico e, tramite l'autorità nazionale competente, la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.
5. Le informazioni di cui al paragrafo 4, ultima frase, includono tutti i dettagli disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione dei prodotti non conformi, la loro origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché le ragioni addotte dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta a uno dei motivi che seguono:
(a) non conformità dei prodotti alla prestazione dichiarata e/o mancato rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione previsti dal presente regolamento;
(b) mancato rispetto degli obblighi da parte del fabbricante;
(c) carenze nelle specifiche tecniche armonizzate o nel documento per la valutazione europea.
6. Gli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri delle eventuali misure adottate, di eventuali altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità dei prodotti interessati e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle loro obiezioni.
7. Se entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4 non è stata sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro o della Commissione nei confronti della misura provvisoria adottata da uno Stato membro riguardo al prodotto interessato, la misura è ritenuta giustificata.
8. Gli altri Stati membri provvedono affinché siano adottate senza indugio misure restrittive appropriate riguardo al prodotto o al fabbricante interessato, quali il ritiro dei prodotti dal loro mercato.
Articolo 71
Procedura di salvaguardia dell'Unione
1. Se a conclusione della procedura di cui all'articolo 70, paragrafo 4, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante l'adozione di un atto di esecuzione se la misura sia giustificata o meno.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88, paragrafo 1.
La Commissione rivolge la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e agli operatori economici interessati.
2. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che il prodotto non conforme sia ritirato dai loro mercati e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato provvede a ritirarla.
3. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto o del fabbricante è attribuita a carenze nelle norme relative ai prodotti da costruzione di cui all'articolo 70, paragrafo 5, lettera c), del presente regolamento, la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
Articolo 72
Prodotti conformi ma che comportano rischi
1. Se l'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, ritiene che determinati prodotti, pur conformi al presente regolamento, presentino rischi in merito al rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione, alla salute o la sicurezza delle persone, all'ambiente o ad altri aspetti di tutela del pubblico interesse, chiede agli operatori economici interessati di adottare tutte le misure appropriate per assicurare che i prodotti in questione, all'atto dell'immissione sul mercato, cessino di presentare tali rischi, di ritirare i prodotti dal mercato o di richiamarli entro un termine di tempo ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, che può essere stabilito dall'autorità.
2. L'operatore economico provvede affinché siano adottate misure correttive riguardo a tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione sul mercato nell'Unione.
3. L'autorità di vigilanza del mercato informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, tramite l'autorità nazionale competente. Tali informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto interessato, l'origine e la catena di approvvigionamento del prodotto, la natura dei rischi connessi e la natura e la durata delle misure nazionali adottate.
4. La Commissione avvia senza indugio consultazioni con gli Stati membri e gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide mediante un atto di esecuzione se la misura sia giustificata o no e propone, all'occorrenza, misure appropriate.
5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88, paragrafo 1.
6. La Commissione rivolge la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e agli operatori economici interessati.
Articolo 73
Controlli minimi e risorse umane minime
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 per integrare il presente regolamento stabilendo il numero minimo di controlli che le autorità di vigilanza del mercato di ciascuno Stato membro devono effettuare su prodotti specifici coperti da specifiche tecniche armonizzate o in relazione ai requisiti specifici stabiliti in tali misure, al fine di assicurare che i controlli siano effettuati in misura adeguata a garantire l'applicazione efficace del presente regolamento. Gli atti delegati possono, se opportuno, specificare la natura dei controlli richiesti e i metodi da utilizzare.
2. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 per integrare il presente regolamento stabilendo le risorse umane minime che gli Stati membri devono impiegare ai fini della vigilanza del mercato per quanto riguarda i prodotti contemplati dal presente regolamento.
Articolo 74
Coordinamento e sostegno in materia di vigilanza del mercato
1. Ai fini del presente regolamento, il gruppo di cooperazione amministrativa (ADCO) istituito a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 si riunisce a intervalli regolari e, se necessario, su richiesta motivata della Commissione o di due o più autorità di vigilanza del mercato partecipanti.
Nel contesto dello svolgimento dei suoi compiti di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/1020, l'ADCO sostiene l'attuazione del presente regolamento, in particolare individuando le priorità comuni per la vigilanza del mercato.
2. Sulla base delle priorità individuate in consultazione con l'ADCO, la Commissione:
(a) organizza progetti congiunti di vigilanza del mercato e di prova in settori di interesse comune;
(b) organizza investimenti congiunti nelle capacità di vigilanza del mercato, compresi gli strumenti informatici e le attrezzature;
(c) organizza sessioni di formazione comuni per il personale delle autorità di vigilanza del mercato, delle autorità notificanti e degli organismi notificati, anche per quanto riguarda la corretta interpretazione e applicazione del presente regolamento e i metodi e le tecniche pertinenti per l'applicazione o la verifica della conformità allo stesso;
(d) elabora orientamenti per l'applicazione e il rispetto dei requisiti e degli obblighi stabiliti negli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e negli atti delegati di cui all'articolo 22, paragrafo 4, comprese pratiche e metodologie comuni per una vigilanza efficace del mercato.
Se opportuno, l'Unione finanzia le azioni di cui alle lettere a), b) e c).
3. La Commissione fornisce sostegno tecnico e logistico per garantire che l'ADCO svolga i compiti di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/1020 e al presente articolo.
Articolo 75
Recupero dei costi
Le autorità di vigilanza del mercato hanno il diritto di recuperare dagli operatori economici in possesso di un prodotto non conforme o dal fabbricante i costi dell'ispezione documentale e delle prove fisiche sui prodotti.