AGID
AGID
Agenzia per l’Italia Digitale
Direttore Generale
Spett.le
Società AEM Xxxxxxx Srl
PEC:
Oggetto: Affidamento della fornitura e posa in opera necessaria al ripristino della protezione antintrusione perimetrale del fabbricato sede dell’Agenzia per l’Italia Digitale e dell’Agenzia ICE, sita in Via Xxxxx, 21 – 00000 Xxxx
Smart CIG: Z4D26E8B70
Con la presente, l’Agenzia per l’Italia Digitale (di seguito, Agenzia o AgID) affida a codesta società (di seguito, Prestatore), il servizio in oggetto, come analiticamente descritto nella presente e nell’offerta acquisita al protocollo AgID con n. 0019402 del 17/12/2018), che, se pur non allegata alla presente lettera-contratto, ne costituisce parte integrante.
1. Oggetto, modalità di esecuzione e durata delle attività
Il Prestatore dovrà provvedere alla fornitura e posa in opera necessaria al ripristino della protezione antintrusione perimetrale del fabbricato sede dell’Agenzia per l’Italia Digitale e dell’Agenzia ICE, sita in Via Xxxxx, 21 – 00144 Roma.
Le attività in questione avranno una durata di 5 giorni lavorativi, con decorrenza dalle intese che intercorreranno con il RUP, fermo restando il perfezionamento del contratto a seguito della conoscenza da parte di AgID dell’accettazione di codesta società della presente-lettera contratto, da firmare digitalmente e trasmettere all’indirizzo PEC di questa Agenzia: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx
Sono previsti oneri per la sicurezza da rischi da interferenze per complessivi euro 50,00 IVA esclusa, pari a € 61,00 IVA inclusa, di cui € 24,40 IVA inclusa a carico di AgID (pari al 40% degli oneri condivisi con Agenzia ICE), atteso che le relative attività vengono eseguite anche in zone dove è previsto il probabile transito del personale dipendente e/o esterno alle strutture AgID e ICE.
L’Agenzia si riserva la facoltà di recedere dalla presente lettera-contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza oneri per l’Agenzia, con un congruo preavviso, fatto salvo il riconoscimento delle prestazioni richieste e regolarmente eseguite.
2. Corrispettivo
Trattandosi di contratto a corpo e relativo ad attività inerenti ad immobile condiviso con l’Agenzia ICE, nei limiti delle quote di ripartizione dei relativi oneri (40% a carico dell’AgID e 60% a carico dell’Agenzia ICE), per l’esecuzione delle attività in oggetto, della durata di cinque giorni, sarà corrisposto un importo pari a € 1.089,00, IVA esclusa, effettuata la riduzione dell’1% per esonero dal prestare deposito cauzionale sull’importo offerto a carico di AgID di € 1.100,00 IVA esclusa, pari al 40% degli oneri a carico di AgID dell’importo complessivo offerto di € 2.750,00, IVA esclusa.
Il prezzo si intende comprensivo di tutte le prestazioni e di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, necessari per l’esecuzione delle attività in questione.
3. Penali e risoluzione
In caso di ritardo nell’avvio delle attività di cui al precedente paragrafo 1, sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, fino ad un massimo del 10%; oltre tale limite, l’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell’eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.
L'applicazione e l'entità delle penali saranno contestati al Prestatore in forma scritta tramite PEC. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Agenzia, il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Agenzia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Agenzia nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Agenzia, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite nella presente lettera-contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L'ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che l’Agenzia dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore.
Qualora nell’arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dall’Agenzia, quest’ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa del Prestatore e fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.
L’Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa del Prestatore, in caso di:
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
- subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.
Il presente contratto è condizionato, in via risolutiva, all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese da codesta società ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il contratto si intende risolto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
4. Certificato di regolare esecuzione
Le attività in questione saranno soggette a certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal RUP e Direttore dell’esecuzione del contratto entro 15 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle attività.
La regolare esecuzione è intesa a verificare che tutte le attività richieste siano conformi alle caratteristiche ed alle prestazioni descritte nel presente contratto e nell’offerta del Prestatore.
Resta inteso che il Prestatore ha l’obbligo di ripetere o completare le prestazioni non regolarmente eseguite, ove possibile e fatta salva l’applicazione di eventuali penali per ritardata, mancata o difforme esecuzione delle attività ed il risarcimento dei maggiori danni causati all’Agenzia.
5. Fatturazione e pagamento
La fatturazione del corrispettivo avverrà in via posticipata alla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione, emesso ai sensi del paragrafo 4 della presente lettera-contratto.
Il pagamento della fattura posticipata avverrà, mediante accreditamento presso un primario istituto bancario, nei modi e nelle forme previste per la Pubblica Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
La fattura – che dovrà riportare gli estremi della presente lettera-contratto (numero di protocollo e data), nonché il numero del CIG in oggetto – dovrà essere intestata a:
Agenzia per l’Italia Digitale
Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx
c.f. 97735020584.
La fattura dovrà indicare anche la competenza temporale dell’attività in oggetto, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all’importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati).
Si rappresenta che il Prestatore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco dell’Agenzia: F7VRDL.
Si invita a consultare, per quanto di proprio interesse, il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, oltre al sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx in merito all’identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.
Si precisa che l’AgID, ai sensi del D.L. n. 50/2017 del 24/04/2017 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, è compresa nella platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall’articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L’Agenzia provvederà a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata in fattura, pagando al Prestatore esclusivamente l’imponibile.
La fattura elettronica, nella sezione “Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura” dovrà contenere, alla voce: “Esigibilità IVA” l’indicazione: “S (scissione dei pagamenti)”. Eventuali fatture
non conformi a quanto indicato saranno passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell’Agenzia delle Entrate. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.lgs. 09/10/2002, n. 231, come modificato dal D.lgs. 09/11/2012, n. 192.
Sono inoltre elementi essenziali della fattura:
•i riferimenti (protocollo e data) della lettera contratto di affidamento del servizio e/o della fornitura;
•la descrizione del servizio o della fornitura cui la fattura fa riferimento;
•la “competenza temporale del servizio”, l'anno cui si riferisce il costo del servizio/fornitura (es. dal gg/mm/aa ……al gg/mm/aa….);
•il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89);
•tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all’importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
•eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA.
La ricezione di una fattura difforme da quanto sopra riportato può comportare per l’AgID il rifiuto della fattura stessa, qualora l’assenza di uno dei suddetti dati non permetta l’accertamento dell’effettiva erogazione del servizio.
Si ricorda, inoltre, che l’AgID non potrà procedere al pagamento di una fattura priva del CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89).
6. Personale
Il Prestatore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti, o disposizioni di legge che dovessero intervenire, durante la vigenza del contratto, in materia di sicurezza, assicurazioni, previdenza e assistenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, e a provvedere altresì all’amministrazione e a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro della competente categoria.
7. Tracciabilità dei flussi finanziari
Codesta società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., “Piano straordinario contro le mafie”.
Pertanto, codesta società deve comunicare all’Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente lettera-contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Ai sensi del predetto art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l’Agenzia provvederà ad accreditare l’importo spettante a codesta società esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato.
La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante PEC all’Agenzia. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all’Agenzia per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera-contratto si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.
8. Responsabilità civile e obbligo di manleva
Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Prestatore quanto dell’Agenzia o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Il Prestatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Agenzia da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
9. Divieto di cessione del contratto e di subappalto
Il Prestatore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione.
In caso di cessione del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.
Il Prestatore non potrà subappaltare né in tutto né in parte le attività in oggetto. In caso di inosservanza di tale preciso divieto resta, comunque, piena ed esclusiva nei confronti dell’Agenzia la responsabilità di codesta società per tutto quanto concerne la regolare esecuzione e l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
10. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Il Prestatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, comma 3, dello stesso D.P.R.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 può costituire causa di risoluzione del contratto. L’Agenzia, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al Prestatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di
eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
11. Riservatezza
Il Prestatore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o quant’altro di cui verrà a conoscenza nel corso dell’appalto.
12. Condizioni generali
Codesta società è tenuta a osservare e a far osservare dal proprio personale le disposizioni in vigore all’interno dell’AgID e a soddisfare la richiesta di fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento.
Il personale di codesta società dovrà attenersi strettamente alle norme di sicurezza, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in vigore nei locali dell’AgID; a tal fine verranno fornite dettagliate ed esaurienti informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati alle attività in questione e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Tutte le notizie relative all’attività dell’AgID, comunque venute a conoscenza di codesta società, in relazione all’esecuzione del presente contratto, non dovranno in alcun modo e in qualsiasi forma essere divulgate a terzi, né dovranno essere utilizzate sia da parte della società sia da parte di chiunque collabori al suo lavoro, per fini diversi da quelli contemplati dal presente atto. I suddetti vincoli permarranno per la società anche dopo la scadenza del contratto. Ciò anche in relazione a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Agenzia si riserva, in caso di violazione alle prescrizioni sulla riservatezza, la facoltà di esperire ogni azione risarcitoria consentita dalla legge.
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera-contratto, si rimanda, per quanto applicabili, alle norme di contabilità di stato.
Il Responsabile unico del procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto è il xxxx.
Xxxxx Xxxxxxx (Agenzia per l’Italia Digitale – Roma, Via Xxxxx, n. 21 - tel. 00.00000000, e-mail: xxxxxxx@xxxx.xxx.xx ).
Si invita a restituire tempestivamente la presente lettera-contratto, firmata digitalmente per accettazione dal legale rappresentante di codesta società, nonché il Patto di Integrità di cui al precedente paragrafo 10, debitamente compilato e sottoscritto dal predetto rappresentante legale.
I suddetti documenti contrattuali dovranno essere trasmessi all’indirizzo PEC di questa Agenzia, xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx.
Xxxxxx Xxxxxx
Per accettazione
AEMG Xxxxxxx Srl
Il legale rappresentante
XXXXXX XXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXXX Data: 2019.02.15
13:02:18 +01'00'